ERASMUS STUDENT NETWORK ITALIA - Regolamento di Attuazione dello Statuto

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ERASMUS STUDENT NETWORK
               ITALIA
          Regolamento di Attuazione dello Statuto

Revisionato alla PN di Cagliari 11-13 Ottobre 2013

                                           Erasmus Student Network Italia
     Sede Legale presso Assiparma c/o Ufficio Relazioni con l’estero Università degli Studi di Parma - Via Università, 12
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Titolo I. Segni Distintivi

Articolo 1. Logo e Acronimo

1.1 Il logo ESN è quello indicato da ESN International come logo ufficiale
dell’associazione, a tutti i suoi livelli.
1.2 L’utilizzo del logo ESN, della denominazione, dell'acronimo e di ogni altro
simbolo o segno distintivo dell'Associazione ESN ITALIA è consentito
esclusivamente nel rispetto delle finalità dell'Associazione e nei limiti dei modi e
delle forme stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento di Attuazione.
Ogni uso indebito o in violazione dello Statuto da parte di chiunque potrà
costituire valida causa di esclusione dall’Associazione, salvo il risarcimento del
danno.

Titolo II. Le Sezioni

Articolo 2. Procedura di Ammissione

2.1 La procedura di ammissione è riservata a gruppi e/o ad associazioni
studentesche.
2.2 Coloro che intendano aderire a ESN, devono presentare una comunicazione
scritta al Vice Presidente di ESN Italia. Da questo momento la suddetta
associazione viene definita Ambiziosa.
2.3 Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il Vice Presidente deve
rispondere indicando alla sezione Ambiziosa gli adempimenti da svolgere per la
procedura di ammissione.
2.4 Entro 90 giorni dalla comunicazione del Vice Presidente, la sezione
Ambiziosa deve inviare una comunicazione contenente Statuto e Atto
Costitutivo, Application Form, Codice Fiscale, il piano delle attività svolte e da
svolgere e una lettera di supporto da parte dell’Ateneo.
(a) La presentazione della richiesta implica l’accettazione dello Statuto di ESN
Italia, del Regolamento di Attuazione, di ogni altro regolamento approvato e
dello Statuto di ESN International nonché dei principi in essi stabiliti.
(b) Se la sezione Ambiziosa non provvede ad inviare tale documentazione entro
il termine stabilito, il Vice Presidente dichiara la richiesta di ammissione
irricevibile.
2.5 La Commissione Statuto nomina un responsabile per controllare lo Statuto
della sezione Ambiziosa, il cui report scritto deve essere inviato al Vice
Presidente, al Consiglio Direttivo, ai Garanti e alle Sezioni Ordinarie prima che la
sezione acquisisca lo status di sezione Aspirante.
2.6 Se il Vice Presidente di ESN Italia:
(a) ritiene la documentazione inadeguata o difforme ai principi generali
dell’associazione rigetta la domanda motivando la propria decisione e provvede
immediatamente ad informarne la sezione Ambiziosa. Questa può comunque
correggere la documentazione conformandosi alla decisione motivata del Vice
Presidente e ripresentarla nuovamente;

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(b)si ritiene la documentazione valida e completa nonché conforme ai principi
generali dell’associazione, nomina la sezione Ambiziosa come sezione Aspirante
e comunica per iscritto al Consiglio Direttivo, ai Garanti ed alle Sezioni Ordinarie
tale accettazione.
2.7 Alla prima Piattaforma Nazionale utile la sezione Aspirante viene presentata
dinanzi all’Assemblea e da quel momento acquisisce lo status di Candidate
Section.
2.8 La Commissione Network Care nomina un responsabile per seguire la
Candidate Section e, qualora ve ne sia la disponibilità, organizzare uno Study
Trip, il cui report scritto deve essere inviato al Vice Presidente, al Consiglio
Direttivo, ai Garanti ed alle Sezioni Ordinarie. Spetta inoltre a tale responsabile
effettuare i controlli legati allʼutilizzo della Corporate Identity.
2.9 La Candidate Section può partecipare come ospite a qualsiasi attività di ESN
Italia ma in nessun caso potrà esercitare il diritto di voto qualora sia richiesto.
2.10 È precluso alla Candidate Section l’utilizzo del logo ESN e di ogni altro
simbolo o segno distintivo o strumento (es. tessere associative)
dell'Associazione.
2.11. E’ concesso alla Candidate Section di aggiungere al proprio nome e/o
simbolo la dicitura “ Erasmus Student Network o il suo acronimo Candidate
Section”.
2.12 Dopo almeno sei mesi in seguito all’acquisizione dello status di sezione
Ambiziosa, il Vice Presidente di ESN Italia deve inviare un parere scritto
motivato sul periodo di prova al Consiglio Direttivo, ai Garanti ed alle Sezioni
Ordinarie e inserire all’ordine del giorno della Piattaforma Nazionale la
candidatura a sezione ordinaria.
2.13 La Piattaforma Nazionale delibera a scrutinio segreto sulla attribuzione della
qualifica di socio ordinario. Tale delibera deve essere assunta a maggioranza di
2/3 dei soci presenti e rappresentati.
2.14 Se la Piattaforma Nazionale vota contro l’ammissione la Candidate Section
non entra a far parte del Network. Il rifiuto deve essere motivato per permettere
alla Candidate Section di ripresentarsi in futuro, ma non prima che siano
trascorsi dodici mesi dalla data dell’esclusione.
2.15 Se la Piattaforma Nazionale vota per l’ammissione la Candidate Section
diviene socio ordinario e ha tutti i diritti e doveri di una sezione ordinaria del
Network. Il diritto di voto potrà essere esercitato a partire dalla Piattaforma
Nazionale successiva all’ammissione.
2.16 Il referente della Commissione Network Care ha la facoltà di monitorare le
attività della nuova sezione fino alla data della Piattaforma Nazionale successiva
all’ammissione.

Articolo 3. Diritti e Doveri delle Sezioni

3.1 Solo una Sezione Ordinaria può essere costituita presso ogni Ateneo o
istituto di formazione superiore equivalente, anche se nella medesima città. In
presenza di Atenei o istituti di formazione superiori equivalenti strutturate con
sedi collegate in città diverse, è ammissibile la costituzione di un'autonoma
Sezione ordinaria presso ciascuna sede.

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3.1Bis Tutte le sezioni ordinarie sono tenute a:

A) Possedere uno Statuto ed un Atto Costitutivo registrati presso l’Agenzia
delle Entrate o autenticati presso uno studio notarile;

B) Essere dotate di un sito internet funzionante ed aggiornato, che contenga
informazioni riguardo alla città in cui è localizzata la Sezione, all’Università e alle
attività dell’Associazione, nonché l’indicazione dell’indirizzo della sede
associativa e un valido indirizzo di posta elettronica al fine dell’invio delle
comunicazioni di ogni natura.

C) Svolgere elezioni del Consiglio Direttivo locale almeno ogni 12 mesi;

D) Possedere ed utilizzare un C/C bancario intestato all’associazione per le
attività associative

E) Rispettare il prezzo di vendita minimo dell'ESN Card stabilito dall’art. 3.1 ter;

F) Versare la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo di
ESN Italia durante il suo primo incontro; la sezione in prova non è tenuta al
pagamento della quota associativa fino quando non diviene sezione ordinaria.

Le sezioni ordinarie durante il primo anno di adesione ad ESN Italia, dovranno
versare una quota associativa pari alla metà della quota associativa prevista dal
Consiglio Direttivo.

G) Redigere ed inviare al Consiglio Direttivo, entro l’ultima Piattaforma
Nazionale dell’anno solare, una relazione sulle attività svolte durante l’anno
trascorso;

H) Partecipare ad almeno una Piattaforma Nazionale ogni tre;

E’ compito del Consiglio Direttivo di ESN Italia e dei Board Supporter o delle
Commissioni a questo compito delegate, supportare le Sezioni locali per
raggiungere il rispetto di tutti i sopra elencati requisiti minimi; è parimenti suo
dovere vigilare che tutte le Sezioni posseggano tali requisiti, pena l’avvio della
procedura di cui all’art. 3.1 quater.

3.1Ter Prezzo minimo di vendita della tessera è di 5 (cinque) euro.
3.1Quater Il Consiglio Direttivo di ESN Italia, avendo verificato che un socio
ordinario non possieda i requisiti minimi di cui all'art 3.1 bis, invia una lettera di
diffida intimando al socio di sanare la situazione. Alla prima Piattaforma
Nazionale utile il Presidente del Consiglio Direttivo notifica la situazione di fronte
ai soci presenti.

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Qualora la situazione non venisse sanata neanche alla PN successiva, il
Presidente del Consiglio Direttivo di ESN Italia, contestualmente all'apertura
della stessa, applica d'ufficio e notifica al socio interessato la sospensione del
diritto di voto alla PN in corso.

3.1 Quinques Ove alla PN successiva a quella in cui alla Sezione inadempiente è
stato sospeso il diritto di voto, il Consiglio Direttivo di ESN Italia verifichi che
essa non abbia ancora raggiunto i requisiti minimi di cui all’art. 3.1 bis, la Sezione
viene esclusa dal Network di ESN Italia con effetto immediato senza alcuna
votazione.

3.2. Tre o più sezioni ordinarie presenti nella medesima città possono costituire
dei coordinamenti per meglio tutelare e/o promuovere le proprie attività. Al
riguardo, il Coordinamento:
    1. Deve costituirsi come associazione e il relativo Atto Costitutivo e/o
         Statuto deve essere conforme allo Statuto di ESN Italia e International e
         dei principi in essi contenuti;
    2. Per essere riconosciuto come tale, deve essere sottoposto al vaglio del
         Consiglio Direttivo di ESN Italia;
    3. Non ha gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari, in particolare:
    i. Non ha diritto di voto dinanzi alla Piattaforma Nazionale;
    ii. Non rileva ai fini del computo del quorum costitutivo della Piattaforma
    Nazionale;
    iii. E’ esentato dal versamento della quota associativa;
    4. Salvo quanto espresso nel seguente comma, il Coordinamento è
    sottoposto alla disciplina prevista nello Statuto di ESN Italia e del presente
    Regolamento, ove applicabile.
3.3 Successivamente all'ammissione quale Sezione in Prova e poi quale Sezione
Ordinaria, ciascuna Sezione ha l'obbligo di comunicare le modifiche statutarie
introdotte al Segretario di ESN Italia nel termine di 7 giorni dalla deliberazione. Il
Consiglio Direttivo di ESN Italia, nei quindici giorni successivi, esprime parere di
conformità, comunicandolo alla Sezione Locale. Al riguardo se il Consiglio
Direttivo di ESN Italia in tale termine esprima parere negativo deve attivare la
procedura d’infrazione. E’ valido il silenzio assenso del Consiglio Direttivo di ESN
Italia.
3.4 La Sezione ordinaria che partecipi od organizzi seminari, convegni o altre
attività nelle quali la denominazione o il logo ESN venga affiancato al nome o
alla sigla di movimenti partitici o a sfondo manifestamente partitico è
immediatamente sottoposta a procedimento
disciplinare.
3.5 La Sezione ordinaria è tenuta a comunicare preventivamente al Consiglio
Direttivo di ESN Italia la partecipazione e/o la organizzazione di seminari,
convegni od altre attività nelle quali la denominazione od il logo ESN venga
affiancato al nome od alla sigla di altre associazioni, enti, movimenti. Il Consiglio
Direttivo di ESN Italia, qualora ritenga che lo svolgimento dell’attività rientri in
tale fattispecie, lo comunica alla Sezione in un congruo termine, in relazione
all'attività da svolgere. Resta salva la facoltà di esperire il procedimento
disciplinare.

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3.6 La Sezione ordinaria è tenuta a rispettare la Corporate Identity di ESN
International per quanto riguarda l’uso di loghi e grafiche.
3.7 In occasione di ogni Annual General Meeting, ogni socio di ESN Italia ha il
diritto di inviare un proprio membro in rappresentanza secondo le norme di
riferimento di ESN International (Statuto, Standing Orders ed Event policy
Paper). Il Consiglio Direttivo di ESN Italia invia in rappresentanza tre membri,
che di norma sono il Rappresentante Nazionale, il Presidente ed un ulteriore
Delegato Nazionale (ND) da scegliere tra i restanti membri. Qualora ESN
International distribuisca ulteriori posti ai network nazionali, l’assegnazione di
tali posti, internamente ad ESN Italia dovrà rispettare i seguenti criteri:
a) La metà dei posti ulteriormente redistribuiti ad ESN Italia sarà assegnato, con
decisione insindacabile del Consiglio Direttivo nazionale, a membri di sezioni del
network italiano particolarmente distintisi nel corso dell’anno solare precedente
come impegno e dedizione nello sviluppo di progetti di carattere nazionale;
b) L’altra metà di tali posti sarà assegnata alle sezioni che abbiano partecipato,
nel corso dell’anno solare precedente, in modo significativo, a progetti di
carattere nazionale: esse saranno libere di determinare il proprio rappresentante
da inviare in rappresentanza. Tale partecipazione verrà valutata sulla base di un
apposito questionario i cui dati siano stati raccolti dalla Commissione network
care e resi pubblici all’interno del network prima dell’apertura delle iscrizioni
all’Annual General Meeting. Ove il numero dei posti redistribuiti da ESN
International ad ESN Italia fosse dispari, le sezioni meritevoli per partecipazione
avranno diritto ad un posto in più rispetto ai membri di sezioni del network di
cui al presente articolo, comma III, lett. a).

Articolo 4. Tutela delle Sezioni

Articolo 4. Procedimento disciplinare
4.1 Si ha procedimento disciplinare:
(a) nei casi di violazione da parte delle Sezioni ordinarie, dei membri del
Consiglio Direttivo di ESN Italia o dei componenti del Collegio dei Garanti delle
disposizioni dello Statuto, del presente Regolamento di Attuazione e di ogni
altro regolamento di ESN Italia, nonché delle disposizioni e dei principi dello
Statuto di ESN International e di ogni altro Regolamento di attuazione o di
organizzazione di questo;
(b) in tutti i casi in cui le Sezioni ordinarie, i membri del Consiglio Direttivo di
ESN Italia od i componenti del Collegio dei Garanti si rendano consapevolmente
responsabili di fatti non conformi agli scopi dello Statuto o si pongano in
contrasto con lo spirito dell’Associazione ovvero ne danneggino l’immagine e gli
interessi.

4.2 Il procedimento disciplinare è iniziato su richiesta di una o più delle Sezioni
Ordinarie o con delibera del Consiglio Direttivo di ESN Italia o del Collegio dei
Garanti.

4.3 La richiesta di avvio del procedimento va presentata al Collegio Arbitrale.
La richiesta deve comunque essere inoltrata, per conoscenza, al Consiglio
Direttivo di ESN Italia e al Collegio dei Garanti. La richiesta deve contenere, a

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pena di inammissibilità: a) l’indicazione delle parti, b) la sommaria enunciazione
del fatto, c) le disposizioni statutarie e/o regolamentari che si assumono violate,
d) eventualmente, la data e il luogo del fatto.

4.4 L’inizio del procedimento disciplinare è comunicato per iscritto o per via
telematica alle parti coinvolte nel procedimento da parte del Collegio Arbitrale.
La comunicazione di avvio del procedimento deve altresì essere inviata, per
conoscenza, all’indirizzo sezioni@esn.it.

4.5 La comunicazione di inizio del procedimento disciplinare, a pena di nullità,
deve contenere: a) l’indicazione delle parti, b) l’enunciazione, in forma chiara e
precisa, del fatto, c) l’indicazione delle disposizioni statutarie e/o regolamentari
che si assumono violate, d) eventualmente, la data e il luogo del fatto, e) gli
estremi della richiesta di avvio del procedimento, f) il termine entro il quale le
parti hanno facoltà di presentare per iscritto memorie e documenti per esporre
le proprie ragioni.

4.6 In casi di necessità ed urgenza il Collegio Arbitrale adotta, sotto la propria
responsabilità, provvedimenti provvisori adeguati e proporzionali al fatto
verificatosi. Il provvedimento provvisorio non può comunque comportare
l’esclusione della Sezione ordinaria. Nel caso decida per la sospensione, questa
non può essere disposta per un periodo superiore a tre mesi e deve essere
sempre confermata durante la prima Piattaforma Nazionale utile.

4.7 Per l’istruttoria del procedimento disciplinare il Collegio Arbitrale ha facoltà
di ordinare alle parti l’esibizione di documenti, sempre che la presentazione non
costituisca ostacolo allo svolgimento delle attività della Sezione, né determini
violazione delle regole poste a tutela dei diritti delle persone. Il Collegio
Arbitrale ha altresì facoltà di disporre l’audizione delle parti (anche in
contraddittorio fra le parti) e di ascoltare eventuali persone che possano fornire
informazioni utili. Le parti possono inoltre chiedere di essere ascoltate dal
Collegio Arbitrale, in qualsiasi momento, qualora ritengano di poter fornire
ulteriori informazioni utili per la definizione del procedimento.

4.8 Entro il termine per la conclusione dell’istruttoria, che comunque non può
superare i novanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui
al paragrafo 4.4, e salvo i casi di archiviazione, il Consiglio Direttivo di ESN Italia,
ovvero il Collegio dei Garanti nei casi in cui il procedimento riguardi un membro
del Consiglio Direttivo, delibera il provvedimento disciplinare adottato dal
Collegio Arbitrale con la relativa sanzione o, nei casi di richiesta di sospensione o
di esclusione, la proposta di applicazione della sanzione. Tutti i provvedimenti
devono sempre essere motivati a pena di nullità.

4.9 Il Consiglio Direttivo di ESN Italia, ovvero il Collegio dei Garanti, delibera
l’archiviazione, su richiesta del Collegio Arbitrale, quando:
a) il fatto sia manifestamente insussistente;
b) il fatto commesso sia manifestamente non addebitabile alla Sezione od al
membro del Consiglio Direttivo di ESN Italia o del Collegio dei Garanti;

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c) la Sezione ovvero il membro del Consiglio Direttivo di ESN Italia o del
Collegio dei Garanti abbia rimediato al fatto commesso senza che si siano
determinati ulteriori pregiudizi per ESN Italia o violazioni statutarie e
regolamentari;
d) siano decorsi tredici mesi e quindici giorni dal momento del fatto ovvero della
sua scoperta senza che sia stato iniziato il procedimento disciplinare.

4.10 Le sanzioni disciplinari, da applicarsi secondo i casi e proporzionalmente
alla gravità del fatto contestato, sono:

a) la lettera di diffida, che consiste nel richiamare la Sezione colpevole, o il
membro del Consiglio Direttivo di ESN Italia o del Collegio dei Garanti colpevole,
sul fatto commesso, e nell’esortazione a non ricadervi; la sanzione è data con
comunicazione personale inviata all’interessato (o al Presidente della Sezione
colpevole), al Consiglio Direttivo di ESN Italia, al Collegio dei Garanti e, per
conoscenza, all’indirizzo sezioni@esn.it. Affinché tutti i Soci possano averne
conoscenza, la dichiarazione di censura è altresì trasmessa a tutti i Presidenti
delle Sezioni di ESN Italia, nonché ne viene disposta la più ampia diffusione
all’interno dell’Associazione ESN Italia.

b) la sospensione, che viene deliberata qualora il fatto commesso dalla Sezione
colpevole, o dal membro del Consiglio Direttivo di ESN Italia o del Collegio dei
Garanti colpevole, sia particolarmente grave. In tal caso, il Consiglio Direttivo di
ESN Italia, ovvero il Collegio dei Garanti nei casi in cui il procedimento riguardi
un membro del Consiglio Direttivo, previa deliberazione motivata, dispone che
nell’ordine del giorno della prima Piattaforma Nazionale immediatamente utile
sia inserita la proposta di sospensione della Sezione, o del membro del Consiglio
Direttivo di ESN Italia, con indicazione precisa della durata della sospensione.
La sospensione è deliberata dalla Piattaforma Nazionale a maggioranza assoluta
delle Sezioni presenti e rappresentate. Non si computa il voto né della Sezione
sottoposta a procedimento disciplinare né di quella da essa rappresentata.
La sospensione può essere disposta per un periodo non inferiore a tre mesi e
non superiore a dodici mesi e comporta la sospensione temporanea del diritto di
voto nelle Piattaforme Nazionali ed in ogni altra assemblea di ESN Italia ed ESN
International. Gli stessi termini minimo e massimo di sospensione stabiliti per la
Sezione valgono per la sospensione di un membro del Consiglio Direttivo di ESN
Italia o del Collegio dei Garanti, il quale non avrà perciò diritto né di voto né di
partecipazione nel Consiglio Direttivo o del Collegio dei Garanti né in altra
assemblea per la durata della sospensione.
La Sezione sospesa è tenuta al versamento della quota associativa.
La delibera di sospensione è comunicata a tutti i Presidenti delle Sezioni di ESN
Italia, nonché ne viene disposta la più ampia diffusione all’interno
dell’Associazione ESN Italia affinché tutti i soci delle sezioni possano averne
conoscenza.

c) l’esclusione, che viene deliberata qualora il fatto commesso dalla Sezione
colpevole, o dal membro del Consiglio Direttivo di ESN Italia o del Collegio dei
Garanti colpevole, sia gravissimo. In tal caso, il Consiglio Direttivo di ESN Italia,

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ovvero il Collegio dei Garanti nei casi in cui il procedimento riguardi un membro
del Consiglio Direttivo, previa deliberazione motivata, dispone che nell’ordine
del giorno della prima Piattaforma Nazionale immediatamente utile sia inserita la
proposta di esclusione della Sezione, o del membro del Consiglio Direttivo di
ESN Italia, dall’Associazione ESN Italia.
L’esclusione è deliberata dalla Piattaforma Nazionale a maggioranza dei 2/3
(due terzi) delle Sezioni presenti e rappresentate. Non si computa il voto né
della Sezione sottoposta a procedimento disciplinare né di quella da essa
rappresentata.
La Sezione esclusa perde ogni diritto derivante dall’appartenenza
all’Associazione ESN Italia e conseguentemente ad ESN International. Il membro
escluso del Consiglio Direttivo decade dal Consiglio e perde ogni altro diritto
derivante dall’appartenenza all’Associazione ESN Italia e conseguentemente ad
ESN International.
La Sezione od il membro del Consiglio Direttivo di ESN Italia esclusi, oltre a
quanto previsto dallo Statuto di ESN Italia, dal presente Regolamento e da ogni
altro eventuale regolamento, sono diffidati da qualsiasi uso del logo,
dell’acronimo ed in generale di qualsiasi segno distintivo ESN. La Sezione
esclusa non ha diritto alla restituzione delle somme versate a qualunque titolo
ad ESN Italia e sarà tenuta a restituire le tessere associative non attivate o
utilizzate.
La delibera di esclusione è comunicata a tutti i Presidenti delle Sezioni di ESN
Italia, nonché ne viene disposta la più ampia diffusione all’interno
dell’Associazione ESN Italia affinché tutti i soci delle sezioni possano averne
conoscenza. Il Rappresentante Nazionale comunica ad ESN International il
provvedimento di esclusione.
La Sezione esclusa può presentare domanda di nuova ammissione decorsi
dodici mesi dalla data della deliberazione del provvedimento secondo il
procedimento di cui all’art. 2 del presente Regolamento.

4.11 Il Consiglio Direttivo di ESN Italia, avendo verificato che un socio ordinario
non possieda i requisiti minimi di cui all'art F, invia una lettera di diffida, di cui
all'art. 4.9 lettera a, intimando al socio di sanare la situazione. Alla prima
Piattaforma Nazionale utile il Presidente del Consiglio Direttivo notifica la
situazione di fronte ai soci presenti.
Qualora la situazione non venisse sanata neanche alla PN successiva, il
Presidente del Consiglio Direttivo di ESN Italia, contestualmente all'apertura
della stessa, applica d'ufficio e notifica al socio interessato la sospensione del
diritto di voto alla PN in corso.

4.12 Ove, alla PN successiva a quella in cui alla Sezione inadempiente è stato
sospeso il diritto di voto, il Consiglio Direttivo di ESN Italia verifichi che essa non
abbia ancora raggiunto i requisiti minimi di cui all’art. 3.1-bis del presente
Regolamento, la Sezione viene esclusa dal Network di ESN Italia con effetto
immediato senza alcuna votazione, subendo le medesime conseguenze dell’art.
4.10 del presente Regolamento.

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4.13 Il Consiglio Direttivo di ESN Italia ed il Collegio dei Garanti vigilano
sull’effettiva applicazione delle sanzioni, riservandosi di ricorrere ad ogni
strumento legittimo per assicurarne l’adempimento.

4.14 Per quanto non specificamente stabilito, il procedimento disciplinare e le
sanzioni previste a carico delle Sezioni si applicano, laddove compatibili, agli
illeciti commessi dai membri del Consiglio Direttivo di ESN Italia e ai componenti
del Collegio dei Garanti.

4.15 Qualora lo Statuto, i Regolamenti e ogni altro documento organizzativo
delle singole Sezioni ordinarie non disciplinino espressamente la materia, per gli
illeciti commessi dai Soci persone fisiche ai sensi delle lettere a) e b) del
paragrafo 4.1 si applicano, in quanto compatibili, le previsioni relative al
procedimento disciplinare e alle sanzioni di cui al presente articolo 4. È fatto
salvo il potere sostitutivo riconosciuto al Consiglio Direttivo di ESN Italia ovvero
al Consiglio dei Garanti in caso di mancato intervento della Sezione nei confronti
del proprio Socio persona fisica.

4.16 Fatte salve le norme previste dalla legge, i provvedimenti sanzionatori
deliberati dalla Piattaforma Nazionale, secondo le procedure descritte nel
presente Regolamento, non sono suscettibili di alcun mezzo di reclamo.

Articolo 4bis: Incompatibilità dei membri del Collegio Arbitrale

1. Si considera incompatibile con il procedimento disciplinare per cui si procede
il membro del Collegio Arbitrale che:
a) sia membro di uno dei Soci coinvolti nel procedimento;
b) sia membro di uno degli Organi Sociali coinvolti nel procedimento;
c) abbia un palese interesse nel procedimento disciplinare o qualora sussistano
altre gravi ragioni di convenienza.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del presente Articolo il membro del Collegio
incompatibile è costretto ad astenersi. Si applica l’art. 16b.4. L’incompatibilità
deve essere notificata al membro interessato da uno dei membri del Collegio
Arbitrale non astenuti non appena la causa di incompatibilità si palesi, e
comunque prima della prima riunione del Collegio Arbitrale per risolvere la
controversia per la quale si procede.
3. Nel caso di cui alla lettera c), qualora il membro del Collegio non ritenga di
doversi astenere, i restanti membri del Collegio, qualora ritengano necessario
che egli si astenga, presentano la questione al Consiglio Direttivo, che decide a
maggioranza dei suoi membri. Qualora a) il Consiglio Direttivo sia coinvolto nel
procedimento, o b) la votazione si sia conclusa in parità, o c) i restanti membri
del Collegio, a seguito della delibera del Consiglio Direttivo, lo ritengano
opportuno, la questione è rimessa alla Piattaforma Nazionale. Se il membro del
Collegio è obbligato ad astenersi dalla Piattaforma Nazionale, si applica l’art.
16b.4.
4. Tutti gli atti compiuti dal Collegio Arbitrale con il membro astenuto sono da
considerarsi invalidi e devono essere ripetuti.

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Titolo IV. Perdita della Qualità di Socio

Articolo 5. Recesso ed Esclusione

5.1 Il socio ordinario che intende recedere deve fornire dichiarazione scritta al
Consiglio Direttivo dopo che quest'ultimo ha accertato l'effettivo adempimento
dell'obbligo di versamento della quota associativa così come stabilito dallo
Statuto e dallo stesso Regolamento di Attuazione di ESN Italia. Tale
dichiarazione ha effetto dal momento in cui essa viene ricevuta dal Consiglio
Direttivo.
5.2 Salvo l’esperimento del procedimento disciplinare, il Consiglio Direttivo può
escludere il socio che non osserva le disposizioni dello Statuto e del presente
Regolamento, di ogni altro eventuale regolamento approvato, delle delibere
della Piattaforma Nazionale e del Consiglio Direttivo, e che in qualunque modo
danneggi moralmente e/o materialmente l'Associazione.
5.3 Un socio escluso può chiedere di essere riammesso solo dopo 12 mesi dalla
data di esclusione.
5.4 Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che si siano sciolti
non possono riprendere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio
dell'Associazione. E’ in ogni caso non rimborsabile la quota o il contributo
associativo.

Articolo 6. Dissolvimento del Socio (abrogato)

Articolo 7. Disposizioni Comuni alla Perdita della Qualità di Socio

7.1 Il Rappresentante Nazionale dovrà comunicare a livello internazionale (ESN
International) la perdita della qualità di socio per ogni sezione italiana che sia
incorsa nella medesima sanzione a livello nazionale.

Titolo V. Gli Organi Sociali: La Piattaforma Nazionale

Articolo 8. Insediamento e Modalità di Svolgimento

8.1 La Piattaforma Nazionale può essere convocata anche al di fuori della sede
sociale di ESN Italia.
8.2 La responsabilità organizzativa e finanziaria della Piattaforma Nazionale
grava sulla Sezione Locale designata a norma dei commi seguenti.
8.3La Sezione Locale aspirante organizzatrice di una Piattaforma Nazionale
    deve presentare la propria candidatura, tramite mail inviata dall’indirizzo di
    sezione@esn.it, dall’indirizzo di Presidente o in alternativa da uno dei membri
    del Consiglio Direttivo Locale, entro il termine e in occasione di due
    Piattaforme Nazionali precedenti a quella che intende organizzare, allegando
    un progetto di programma e la relativa previsione di spesa. allegando un
    progetto di programma e la relativa previsione di spesa. Al riguardo la
    Piattaforma Nazionale deve:

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1. svolgersi possibilmente in un’unica sede e nel territorio di competenza di
      una sola Sezione Locale evitando di frazionare l’evento in più sedi.
   2. prevedere la quota di partecipazione giusta ed economica, in base alla
      tipologia di servizi offerti;
   3. riconoscere la quota di partecipazione ridotta per i soli membri del
      Consiglio Direttivo di ESN Italia e del Collegio dei Garanti.

8.4 La convocazione di cui all’art. 8 dello Statuto di ESN Italia contenente
l'ordine del giorno deve essere comunicato ai soci almeno 15 (quindici) giorni
prima di quello dell'adunanza mediante posta, fax o posta elettronica. I soci
possono richiedere l’inserimento di nuovi punti all’ordine del giorno ma devono
comunicarli al Consiglio Direttivo di ESN Italia entro congruo termine. L’ ordine
del giorno deve essere approvato a maggioranza semplice dalla Piattaforma
Nazionale.
8.5 Il Segretario invia alle Sezioni Locali entro il quindicesimo giorno dall'inizio
della Piattaforma Nazionale gli eventuali materiali preparatori.
8.6 La Piattaforma Nazionale è presieduta dal Presidente. Il Segretario alla fine di
ogni seduta dovrà redigere il verbale della Piattaforma Nazionale, firmato dal
Presidente e dal Segretario e deve essere inserito nel libro dei verbali
dell’Associazione.
8.7 Le delibere della Piattaforma Nazionale sono approvate a maggioranza
semplice dei presenti, salvo diversa disposizione.
8.8 Hanno diritto di partecipare all’assemblea uno o più Rappresentanti della
sezione locale.
8.8 Bis Per garantire l'effettiva rappresentanza della sezione durante la
Piattaforma Nazionale, il Consiglio Direttivo Locale di ogni socio deve inviare un
elenco completo dei propri Rappresentanti, mediante l'apposito modulo,
compilato dal proprio Presidente o dal Segretario. La compilazione del
medesimo deve avvenire entro i termini di volta in volta stabiliti. La mancata
compilazione del modulo comporterà la perdita del diritto a rappresentare la
propria sezione.
8.8 Ter Qualora il Consiglio Direttivo Locale del socio decida, in casi eccezionali
e di estrema gravità, di revocare la rappresentanza ad un proprio membro, il
Presidente del socio dovrà richiedere la modifica al Segretario di ESN Italia
tramite posta elettronica entro e non oltre l’apertura dei lavori della Piattaforma
Nazionale.
8.9 All’ora fissata nell’avviso di convocazione, assume la presidenza
dell’assemblea il presidente dell’associazione o, in sua assenza, il vicepresidente,
in mancanza, il membro più anziano. Il segretario dell’associazione svolge anche
le funzioni di segretario della Piattaforma Nazionale, in mancanza il Segretario è
designato dal Presidente. In particolare:
(a) Il Presidente ha l’onere di elencare i membri del Consiglio Direttivo presenti;
(b) In base alle comunicazioni inviate alla segreteria e ad appello nominale, il
Presidente fa constatare il numero delle sezioni presenti ed elenca le eventuali
deleghe da questi presentate. Si procede dunque a contare il numero totale dei
voti esprimibili;

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(c) I membri del Consiglio Direttivo di ESN Italia non possono rappresentare la
propria sezione di appartenenza nè altra sezione. La delega che designa un
membro del Consiglio Direttivo a rappresentare una sezione è invalida.
(d) Il Socio che la mattina del secondo giorno non sia presente alla prima
convocazione dell'assemblea e trascorsi trenta minuti risultasse ancora assente
avrà sospeso il diritto di voto per tutta la durata dell'assemblea del mattino. Tale
sospensione si applica anche all'eventuale voto in delega.
Il Socio che il pomeriggio del secondo giorno non sia presente alla prima
convocazione dell'assemblea e trascorsi trenta minuti risultasse ancora assente
avrà sospeso il diritto di voto per tutta la durata dell'assemblea del pomeriggio.
Tale sospensione si applica anche all'eventuale voto in delega.
Qualora il Socio si trovasse nella condizione di assenza sia al mattino che al
pomeriggio del secondo giorno, il Socio sarà dichiarato assente durante tutta la
PN. Tale assenza non si applica al Socio delegante.
L'assenza del Socio concorre al computo dei criteri previsti per il dissolvimento
del Socio.
Qualora nonostante le assenze dei Soci fosse possibile procedere con la
regolare apertura dell'assemblea, sarà onere dei Soci assenti manifestare senza
disturbare lo svolgimento dei lavori la propria presenza; la presenza sarà
segnata se rientra nei trenta minuti stabiliti.
Qualora a causa delle assenze dei Soci non fosse possibile aprire regolarmente
l'assemblea, si procede secondo quanto stabilito all'art.8.10
8.10 Raggiunti i quorum previsti dallo Statuto, il Presidente dichiara l’assemblea
validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, trascorsa mezz’ora da
quella fissata per l’inizio dell’assemblea, proclama deserta l’assemblea stessa e
rinvia ad altra convocazione.
8.11 Oltre a quanto previsto dallo Statuto, dal presente regolamento e da ogni
altro eventuale regolamento approvato, il Segretario:
(a) può essere assistito da persona di propria fiducia; deve avvalersi di
apparecchi di registrazione audio/video per la redazione del verbale che
rispecchi le discussioni avvenute durante i lavori della piattaforma. Dopo la
redazione del verbale dette registrazioni vengono acquisite agli atti
dell’assemblea;
 (b) ha il dovere di verificare che i partecipanti alla Piattaforma Nazionale siano
rappresentanti del Consiglio Direttivo della sezione locale regolarmente
designati secondo il loro rispettivo Statuto Locale;
(c) è addetto a contare i voti ed è responsabile del regolare svolgimento delle
operazioni di voto.
8.12 Oltre a quanto previsto dallo Statuto, dal presente regolamento e da ogni
altro eventuale regolamento approvato, il Presidente,:
(a) e/o, su suo invito, coloro che lo assistono, illustrano gli argomenti posti
all’ordine del giorno;
(b) comunica alla Piattaforma Nazionale il tempo a disposizione per la
discussione per ogni argomento;
(c) può aggiornare i lavori dell’assemblea in tutte le ipotesi in cui ne ravvisa
l’opportunità e l’assemblea non vi si oppone; in tal caso fissa
contemporaneamente il giorno e l’ora per la prosecuzione dei lavori. In caso di

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opposizione si procede a votazione: la mozione del Presidente e respinta dalla
metà più uno dei voti.
(d) o, su suo invito, uno dei membri del Consiglio Direttivo di ESN Italia
moderano la discussione durante la quale ogni rappresentante ha diritto di
parola anche per inserire nuovi punti all’O.d.G.; colui che presiede la discussione
concede la parola a chiunque manifesti la volontà di esprimere un parere o
formulare una proposta. In questo secondo caso la PN decide a maggioranza
assoluta se accettare di inserire nell’O.d.G. la proposta avanzata.
(e) può variare l’ordine degli argomenti, quale risulta dall’avviso di
convocazione, con l’approvazione dell’assemblea a maggioranza semplice;
(f) regola la discussione dando la parola a coloro che l’abbiano richiesta a norma
dell’Art.9 del presente regolamento;
(g) vota solo in caso di parità di voti espressi su un argomento all’O.d.G.
8.13 Salvo diversa disposizione, le votazioni si compiono a scrutinio palese.
Inoltre:
(a) su richiesta di un quinto dei soci possono avvenire anche per appello
nominale o per mezzo di schede;
(b) per la nomina delle cariche sociali il voto deve avvenire a scrutinio segreto e
deve essere espresso per mezzo di schede predisposte dall’associazione
secondo un modello uniforme. Ogni scheda è valida per un voto; i voti espressi
su schede non conformi sono nulli. Le schede sono poste liberamente a
disposizione dei votanti all’inizio delle votazioni.

Articolo 9. Interventi

9.1 Nei limiti di tempo e per un corretto svolgimento della discussione, ogni
rappresentante ha diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti
in discussione. Al riguardo:
(a) Coloro che intendono parlare devono richiedere al Segretario di essere
inseriti nella lista degli iscritti a parlare;
(b) Tale lista viene aperta subito dopo la fine dell’esposizione dell’argomento del
dibattito, viene poi chiusa, insindacabilmente, dopo un determinato periodo di
tempo considerato dal Presidente sufficiente per ricevere gli iscritti a parlare;
(c) Il Presidente, tenuto conto dell’oggetto e dell’importanza dei singoli
argomenti all’ordine del giorno, propone all’assemblea il periodo di tempo a
disposizione di ciascun rappresentante per svolgere il proprio intervento. In
prossimità della scadenza di tale periodo di tempo, il Presidente invita l’oratore a
concludere;
(d) Il Presidente e/o, su suo invito, i membri del Consiglio Direttivo di ESN Italia
rispondono ai rappresentanti dopo che tutti gli interventi sono esauriti;
(e) Ciascun rappresentante esaurisce la possibilità di intervento dopo ogni
iscrizione a parlare, salvo la possibilità di esprimere una breve dichiarazione di
voto;
(f) Gli interventi vengono verbalizzati per riassunto dal Segretario
dell’assemblea.
9.2 Al Presidente compete il mantenimento dell’ordine nell’assemblea al fine di
garantire il corretto svolgimento dei lavori. A tal fine il Presidente può’ togliere
la parola nei casi seguenti:

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(a) qualora il rappresentante parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo
che sia trascorso il tempo assegnatogli;
(b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza
dell’intervento alla materia posta in discussione;
(c) nel caso in cui il Rappresentante pronunci frasi sconvenienti od ingiuriose;
(d) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine;
9.3 Qualora uno o più rappresentanti impediscano ad altri di discutere oppure
provochino con il loro comportamento una situazione che non consenta il
regolare svolgimento dell’assemblea, il Presidente li richiama all’osservanza del
regolamento.
(a) In caso di inosservanza, il Presidente può disporre l’allontanamento delle
persone precedentemente ammonite per tutta la fase della discussione;
(b) Il Delegato allontanato ha la possibilità di appellarsi all’assemblea che decide
a maggioranza semplice.
9.4 Esauriti tutti gli interventi e le repliche, il Presidente conclude dichiarando
chiusa la discussione.
9.5 Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all’ordine del
giorno, nessun rappresentante potrà prendere la parola, salvo che non intenda
far valere specifiche violazioni dello Statuto o del presente regolamento
connesse alla pregressa trattazione dell’argomento discusso; in questo caso
sulla mozione decide la PN a maggioranza di due terzi.

Articolo 10. Deleghe

10.1 Sono ritenute valide solamente le deleghe pervenute all’ indirizzo di posta
elettronica del segretario e in copia conoscenza alla mailing list di ESN Italia
prima dell’inizio dei lavori della prima giornata della Piattaforma Nazionale.
10.2 Compito del Segretario è spedire almeno due settimane prima del termine il
modulo per delegare che va compilato e rispedito secondo le modalità di cui al
precedente comma.
10.3 Ogni sezione può avere al massimo una delega.

Titolo VI. Gli Organi Sociali: Il Consiglio Direttivo

Articolo 11. Disposizioni Generali

11.1 Tutti i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale hanno pari dignità e
deliberano collegialmente.
11.2 A parità di voti prevale il voto dato dal Presidente.
11.3 Il Presidente ha il potere di firma degli atti del Consiglio Direttivo Nazionale.
11.4 Con l'approvazione del rendiconto consuntivo da parte della Piattaforma
Nazionale, il Consiglio Direttivo uscente è liberato da ogni responsabilità.
11.5 La revoca di cui all’Art. 9 dello Statuto è efficace se deliberata con il voto
favorevole di almeno due terzi delle Sezioni Ordinarie aventi diritto, previo
parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio dei Garanti, qualora sia stato
eletto.
(a) In caso venga revocato il mandato al Consiglio Direttivo di ESN Italia, la
medesima Piattaforma Nazionale elegge il nuovo Consiglio Direttivo;

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(b) E' prevista l'esclusione di un membro del Consiglio Direttivo su richiesta di
almeno due terzi dei membri del consiglio stesso qualora il suo operato risulti
incompatibile con gli obiettivi dell'Associazione, o per ripetute assenze alle
riunioni del Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 12. Modalità di Nomina

12.1 I membri del Consiglio Direttivo di ESN Italia vengono eletti all’ ultima
Piattaforma Nazionale dell’anno solare ed entrano in carica alla prima
piattaforma nazionale dell’anno solare successivo.

12.2 Ogni membro di una Sezione Locale può candidarsi alle cariche sociali
purché abbia l’approvazione della sua sezione ordinaria di appartenenza.

12.3 Le candidature:

(a) devono essere presentate almeno due settimane prima della Piattaforma
Nazionale in cui si svolgeranno le elezioni;

(b) vanno presentante all’ indirizzo di posta elettronica del segretario e in copia
conoscenza alla mailing list di ESN Italia.

12.4 E’ possibile candidarsi per più cariche, ma questo va esplicitamente
dichiarato al momento della candidatura. Al riguardo:
(a) Nel caso di elezione a più cariche, il candidato sceglie quale carica
mantenere, per l’altra carica viene eletto il candidato successivo;
(b) Nel caso di mancanza di candidati per una o più posizioni, il nuovo Consiglio
Direttivo appena eletto può nominare i membri mancanti, la cui posizione andrà
però ratificata alla PN successiva.
12.5 Prima di dare inizio alle votazioni che devono avvenire a scrutinio segreto, il
Presidente da lettura dell’elenco completo dei candidati. Al riguardo:
(a) il voto e valido con l’indicazione nella scheda anche del solo cognome di uno
dei candidati;
(b) è nulla la scheda recante un voto non diretto ad uno dei candidati ufficiali;
12.6 Sono eletti alle cariche del Consiglio Direttivo di ESN Italia i candidati che
abbiano riportato la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti validi. Al
riguardo:
(a) nel caso in cui vi fossero più di due candidati e durante la prima votazione
non si qualificasse la maggioranza si procederà ad una seconda votazione di
ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato la maggioranza dei voti
validi
(b) in caso il voto di ballottaggio si concluda in parità, si procederà ad una
seconda votazione e, qualora si verifichi un'ulteriore situazione di parità, i
membri del Consiglio Direttivo uscente di ESN Italia presenti saranno chiamati a
scegliere, tramite scrutinio segreto; fra uno dei due candidati.
(c) in caso quest'ultima votazione si concluda con un'ulteriore situazione di
parità, i membri del Consiglio Direttivo di ESN Italia uscenti saranno chiamati a

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scegliere, con votazione per alzata di mano, e in caso di ulteriore parità il voto
del Presidente varrà doppio;
(d) Nei casi previsti dalle lettere b) e c) qualora il il candidato in ballottaggio sia
anche membro uscente del Consiglio Direttivo, egli non avrà diritto di voto.
12.6bis L’esercizio del voto e la nomina delle cariche del consiglio direttivo dovrà
avvenire secondo il seguente ordine:
(a) votazione e nomina alla carica di Presidente;
(b) votazione e nomina alla carica di Tesoriere;
(c) votazione e nomina alla carica di Segretario;
(d) votazione e nomina alla carica di Responsabile Web e Comunicazione;
(e) votazione e nomina alla carica di Vice Presidente;
(f) votazione e nomina alla carica di Rappresentante Nazionale;
12.6ter In caso di controversie deciderà il Collegio dei Garanti in carica al
momento delle votazioni, a maggioranza dei suoi membri presenti, ed in caso di
parità fra questi, deciderà il Presidente uscente qualora non candidato o, in tal
caso, il suo vice.
Le schede tutte, dopo le votazioni, dovranno essere conservate dal Collegio dei
Garanti almeno fino alla PN successiva e, ove i membri di questo non siano
presenti, saranno custodite dal Presidente uscente al fine di permetterne la
verifica in caso di contestazioni.
12.6quater Le norme precedenti si applicano anche per l’elezione del
Rappresentante Nazionale.
12.7 Alla fine delle votazioni il Segretario procede allo scrutinio tramite lettura
pubblica dei voti espressi. Successivamente il presidente proclama gli eletti.

ARTICOLO 12-bis Modalità di nomina dell’Esperto di Diritto membro del Collegio
Arbitrale
1. L’Esperto di Diritto membro del Collegio Arbitrale viene eletto alla prima
Piattaforma Nazionale dell’anno solare ed entra in carica contestualmente alla
sua elezione. Dura in carica fino alla seconda Piattaforma Nazionale del
successivo anno solare, ma è possibile ricandidarsi alla carica.
2. Possono candidarsi alla carica coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti:
a) abbiano partecipato ad almeno cinque Piattaforme Nazionali;
b) abbiano effettuato studi o maturato competenze in materie giuridiche per un
periodo non inferiore a tre anni.
3. Nel caso di mancanza di candidati, la votazione è rimandata alla successiva
Piattaforma Nazionale. Il precedente Esperto di Diritto resta comunque in carica
fino all’elezione del nuovo Esperto di Diritto.
4. La carica di Esperto di Diritto è incompatibile con qualunque altra carica
elettiva o fiduciaria a livello locale, nazionale o internazionale.
5. Prima di dare inizio alle votazioni che devono avvenire a scrutinio segreto, il
Presidente da lettura dell’elenco completo dei candidati. Al riguardo:
(a) il voto e valido con l’indicazione nella scheda anche del solo cognome di uno
dei candidati;
(b) è nulla la scheda recante un voto non diretto ad uno dei candidati ufficiali;

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6. E’ eletto alla carica di Esperto di Diritto membro del Collegio Arbitrale il
candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti
validi. Al riguardo:
(a) nel caso in cui vi fossero più di due candidati e durante la prima votazione
non si qualificasse la maggioranza si procederà ad una seconda votazione di
ballottaggio fra i candidati che abbiano riportato la maggioranza dei voti validi;
(b) in caso il voto di ballottaggio si concluda in parità, la votazione è rimandata
alla successiva Piattaforma Nazionale.
7. Alla fine delle votazioni il Segretario procede allo scrutinio tramite lettura
pubblica dei voti espressi. Successivamente il presidente proclama l’eletto.

Articolo 13. Passaggio di Consegne

13.1 Il Consiglio Direttivo uscente ed il Consiglio Direttivo entrante cooperano
nella fase del c.d. passaggio di consegne al fine di consentire la continuità
nell'azione del Consiglio Direttivo e nelle attività del network. Il c.d. passaggio di
consegne comprende un periodo di tempo che non potrà essere inferiore
all'arco temporale che intercorre fra la Piattaforma Nazionale d’elezione e quella
successiva.
13.2 Durante questa fase:
(a) I membri entranti devono poter accedere alla casella di posta elettronica
istituzionale entro 15 (Quindici) giorni dalla data di elezione.
(b) I membri del Consiglio Direttivo uscente mantengono l’accesso alla casella di
posta elettronica fino al giorno della Piattaforma Nazionale successiva a quella
delle elezioni. Essi non possono cancellare alcun email pervenuta o inviata dalla
casella di posta elettronica istituzionale. In caso di inadempimento si richiamano
le norme riguardanti il procedimento disciplinare.
(c) Il Presidente del Consiglio Direttivo uscente e di quello entrante stabiliscono,
di comune accordo, la data e il luogo di svolgimento di una riunione alla quale
partecipano di persona tutti i membri dei due Consiglio Direttivo. La riunione,
per la cui validità è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti dei
due Consiglio Direttivo, ha la funzione di consentire il trasferimento di dati e
documenti. I rimborsi elargiti per questa riunione non rientrano nella quota del
75% stabilita dal Regolamento di Attuazione. In caso di mancato accordo, sulla
data e sul luogo della riunione decide il Presidente del Consiglio Direttivo
entrante. L'inerzia nella partecipazione alla decisione sulla data e sul luogo, ma
non l'assenza, può costituire motivo per l'avvio del procedimento disciplinare.
(d) Il Presidente entrante si adopera per il cambio della firma per quanto
riguarda la partita IVA, il sito Internet, il conto corrente associativo, ogni altro
adempimento amministrativo, finanziario e giuridico, nonché tutte le
incombenze che, comportando il trasferimento di posizioni dal Presidente
uscente a quello entrante, richiedano anche la modifica della firma.
(e) Il Consiglio Direttivo entrante procede alla nuova nomina o alla conferma di
ognuno dei referenti del Consiglio Direttivo all’interno delle Commissioni entro
l’entrata in carica, momento dal quale iniziano a decorrerne gli effetti. I
precedenti referenti del Consiglio Direttivo, se d'accordo, entrano a far parte
delle rispettive Commissioni in qualità di membri.

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      Sede Legale presso Assiparma c/o Ufficio Relazioni con l’estero Università degli Studi di Parma - Via Università, 12
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Il Consiglio Direttivo può consentire che i precedenti referenti continuino a
ricoprire tale incarico qualora sia utile per il completamento di determinati
compiti e attività delle Commissioni.

Articolo 14. Il Presidente

14.1 Esercita ogni attività nella quale venga espressamente richiamato dallo
Statuto, dal presente regolamento e da ogni altro eventuale regolamento
approvato.

Articolo 15. Il Vicepresidente

15.1 Esercita ogni attività nella quale venga espressamente richiamato dallo
Statuto, dal presente regolamento e da ogni altro eventuale regolamento
approvato.

Articolo 16. Il Segretario

16.1 Esercita ogni attività nella quale venga espressamente richiamato dallo
Statuto, dal presente regolamento e da ogni altro eventuale regolamento
approvato.

Articolo 17. Il Tesoriere

17.1 Esercita ogni attività nella quale venga espressamente richiamato dallo
Statuto, dal presente regolamento e da ogni altro eventuale regolamento
approvato.

Articolo 18. Il Rappresentante Nazionale

18.1 Esercita ogni attività nella quale venga espressamente richiamato dallo
Statuto, dal presente regolamento e da ogni altro eventuale regolamento
approvato.

Articolo 19. Il Responsabile Web e Comunicazione

19.1 Esercita ogni attività nella quale venga espressamente richiamato dallo
Statuto, dal presente regolamento e da ogni altro eventuale regolamento
approvato.

Titolo VII. Gli Organi Sociali: Il Collegio dei Garanti

Articolo 20. Disposizioni Generali

20.1 I componenti del Collegio dei Garanti scelgono al loro interno un
Coordinatore generale che sovrintende alle attività dell'organo, ne convoca le
riunioni d’accordo con gli altri membri e ne è il portavoce.

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