CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE - Iap
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CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE Emanato dall’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria – via Larga, 15 - 20122 Milano Internet: http://www.iap.it 64.a Edizione in vigore dal 2 maggio 2018 La 1.a edizione del Codice risale al 12 maggio 1966 _______________________ forme di comunicazione disciplinate dal titolo VI. Non com- prende le politiche commerciali e le tecniche di marketing in sé considerate. NORME PRELIMINARI E GENERALI Il termine "prodotto" comprende qualsiasi oggetto della co- _______________________ municazione commerciale e si intende perciò esteso anche al servizio, metodo, trattamento, diritti, obbligazioni e simili. La a) Finalità del Codice natura del prodotto o del servizio in sé considerata non for- Il Codice di Autodisciplina ha lo scopo di assicurare che la ma oggetto del Codice di Autodisciplina. comunicazione commerciale, nello svolgimento del suo ruolo Il termine "messaggio" comprende qualsiasi forma di presen- particolarmente utile nel processo economico, venga realizza- tazione al pubblico del prodotto e si intende perciò esteso ta come servizio per il pubblico, con speciale riguardo alla anche all'imballaggio, alla confezione, all’etichetta e simili. sua influenza sul consumatore. Il termine "consumatore" comprende ogni soggetto – perso- Il Codice definisce le attività in contrasto con le finalità sud- na fisica o giuridica come pure ente collettivo - cui è indiriz- dette, ancorché conformi alle vigenti disposizioni legislative; zata la comunicazione commerciale o che sia suscettibile di l'insieme delle sue regole, esprimendo il costume cui deve riceverla. uniformarsi l'attività di comunicazione, costituisce la base Agli effetti del Codice di Autodisciplina non costituisce comu- normativa per l'autodisciplina della comunicazione commer- nicazione commerciale la distribuzione a scopo didattico di ciale. materiale promozionale quando sia richiesto dagli Istituti sco- lastici pubblici o privati e l’uso avvenga sotto il controllo del b) Soggetti vincolati personale docente. Il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale è vincolante per utenti, agenzie, consulenti di pubblicità e di _____________________ marketing, gestori di veicoli pubblicitari di ogni tipo e per tutti coloro che lo abbiano accettato direttamente o tramite la propria associazione, ovvero mediante la conclusione di un TITOLO I contratto di cui al punto d), finalizzato all'effettuazione di una REGOLE DI COMPORTAMENTO comunicazione commerciale. _____________________ c) Obblighi degli enti firmatari Gli enti firmatari si impegnano ad osservare ed a far accetta- Art. 1 - Lealtà della comunicazione commerciale re dai loro associati le norme del Codice stesso e dei Rego- La comunicazione commerciale deve essere onesta, veritiera lamenti autodisciplinari, a dare opportuna diffusione alle de- e corretta. Essa deve evitare tutto ciò che possa screditarla. cisioni dell'organo giudicante, nonché ad adottare adeguati provvedimenti nei confronti dei soci che non si attengano al Art. 2 - Comunicazione commerciale ingannevole giudizio dell'organo stesso o siano recidivi. La comunicazione commerciale deve evitare ogni dichiarazio- ne o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i con- d) Clausola di accettazione sumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esage- Per meglio assicurare l'osservanza delle decisioni dell'organo razioni non palesemente iperboliche, specie per quanto ri- giudicante, gli organismi aderenti si impegnano a far sì che guarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la ciascun soggetto ad essi associato inserisca nei propri con- gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l'identità delle tratti una speciale clausola di accettazione del Codice, dei persone rappresentate, i premi o riconoscimenti. Regolamenti autodisciplinari e delle decisioni assunte dal Giu- Nel valutare l’ingannevolezza della comunicazione commer- rì, anche in ordine alla loro pubblicazione, nonché delle in- ciale si assume come parametro il consumatore medio del giunzioni del Comitato di Controllo divenute definitive. gruppo di riferimento. e) Definizioni Agli effetti del Codice il termine “comunicazione commercia- le” comprende la pubblicità e ogni altra forma di comunica- zione, anche istituzionale, diretta a promuovere la vendita di beni o servizi quali che siano le modalità utilizzate, nonché le 1
Art. 3 - Terminologia, citazioni, prove tecniche e • violare norme di comportamento sociale generalmente scientifiche, dati statistici accettate; Terminologia, citazioni e menzioni di prove tecniche e scienti- • compiere azioni o esporsi a situazioni pericolose; fiche devono essere usate in modo appropriato. Prove tecni- • ritenere che il mancato possesso del prodotto oggetto che e scientifiche e dati statistici con limitata validità non de- della comunicazione significhi inferiorità, oppure mancato as- vono essere presentati in modo da apparire come illimitata- solvimento dei loro compiti da parte dei genitori; mente validi. • sminuire il ruolo dei genitori e di altri educatori nel forni- re valide indicazioni dietetiche; Art. 4 - Testimonianze • adottare l’abitudine a comportamenti alimentari non Le testimonianze e altre forme di accreditamento di un pro- equilibrati, o trascurare l’esigenza di seguire uno stile di vita dotto, con finalità promozionali, devono rendere palese la sano. loro natura ed essere autentiche e responsabili. La comunicazione commerciale non deve contenere un’esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o solleci- Art. 5 - Garanzie tino altre persone ad acquistare il prodotto pubblicizzato. Le garanzie obbligatorie non possono essere comunicate con L'impiego di bambini e adolescenti nella comunicazione deve modalità tali da fare ritenere che il loro contenuto sia mag- evitare ogni abuso dei naturali sentimenti degli adulti per i giore o diverso. più giovani. Qualora vengano comunicate garanzie maggiori o diverse Sono vietate rappresentazioni di comportamenti o di atteg- rispetto a quelle obbligatorie, la comunicazione commerciale giamenti improntati alla sessualizzazione dei bambini, o dei deve precisare il contenuto e le modalità della garanzia offer- soggetti che appaiano tali. ta, oppure riportarne una sintetica ma significativa indicazio- ne insieme al contestuale rinvio a fonti di informazione scritta Art. 12 - Tutela dell’ambiente naturale disponibili presso il punto vendita o unite al prodotto. La comunicazione commerciale che dichiari o evochi benefici di carattere ambientale o ecologico deve basarsi su dati veri- Art. 6 - Dimostrazione della verità della comunicazio- tieri, pertinenti e scientificamente verificabili. ne commerciale Tale comunicazione deve consentire di comprendere chiara- Chiunque si vale della comunicazione commerciale deve es- mente a quale aspetto del prodotto o dell’attività pubblicizza- sere in grado di dimostrare, a richiesta del Giurì o del Comi- ta i benefici vantati si riferiscono. tato di Controllo, la veridicità dei dati, delle descrizioni, af- fermazioni, illustrazioni e la consistenza delle testimonianze Art. 12bis - Sicurezza usate. La comunicazione commerciale relativa a prodotti suscettibili di presentare pericoli, in particolare per la salute, la sicurezza Art. 7 - Identificazione della comunicazione commer- e l'ambiente, specie quando detti pericoli non sono facilmen- ciale te riconoscibili, deve indicarli con chiarezza. Comunque la La comunicazione commerciale deve essere sempre ricono- comunicazione commerciale non deve contenere descrizioni o scibile come tale. Nei mezzi e nelle forme di comunicazione rappresentazioni tali da indurre i destinatari a trascurare le commerciale in cui vengono diffusi contenuti e informazioni normali regole di prudenza o a diminuire il senso di vigilanza di altro genere, la comunicazione commerciale deve essere e di responsabilità verso i pericoli. nettamente distinta per mezzo di idonei accorgimenti. Art. 13 - Imitazione, confusione e sfruttamento Art. 8 - Superstizione, credulità, paura Deve essere evitata qualsiasi imitazione servile della comuni- La comunicazione commerciale deve evitare ogni forma di cazione commerciale altrui anche se relativa a prodotti non sfruttamento della superstizione, della credulità e, salvo ra- concorrenti, specie se idonea a creare confusione con l’altrui gioni giustificate, della paura. comunicazione commerciale. Deve essere inoltre evitato qualsiasi sfruttamento del nome, Art. 9 - Violenza, volgarità, indecenza del marchio, della notorietà e dell'immagine aziendale altrui, La comunicazione commerciale non deve contenere afferma- se inteso a trarre per sé un ingiustificato profitto. zioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto e la sensibilità dei consumatori, debbano Art. 14 - Denigrazione ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti. È vietata ogni denigrazione delle attività, imprese o prodotti altrui, anche se non nominati. Art. 10 - Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona Art. 15 - Comparazione La comunicazione commerciale non deve offendere le con- È consentita la comparazione quando sia utile ad illustrare, vinzioni morali, civili e religiose. sotto l'aspetto tecnico o economico, caratteristiche e vantag- Essa deve rispettare la dignità della persona in tutte le sue gi dei beni e servizi oggetto della comunicazione commercia- forme ed espressioni e deve evitare ogni forma di discrimina- le, ponendo a confronto obiettivamente caratteristiche essen- zione, compresa quella di genere. ziali, pertinenti, verificabili tecnicamente e rappresentative di beni e servizi concorrenti, che soddisfano gli stessi bisogni o Art. 11 - Bambini e adolescenti si propongono gli stessi obiettivi. Una cura particolare deve essere posta nei messaggi che si La comparazione deve essere leale e non ingannevole, non rivolgono ai bambini, intesi come minori fino a 12 anni, e agli deve ingenerare rischi di confusione, né causare discredito o adolescenti o che possono essere da loro ricevuti. Questi denigrazione. Non deve trarre indebitamente vantaggio dalla messaggi non devono contenere nulla che possa danneggiarli notorietà altrui. psichicamente, moralmente o fisicamente e non devono inol- tre abusare della loro naturale credulità o mancanza di espe- Art. 16 - Variabilità rienza, o del loro senso di lealtà. Una comunicazione commerciale accettabile per un determi- In particolare questa comunicazione commerciale non deve nato mezzo o per un determinato prodotto non necessaria- indurre a: 2
mente è accettabile per altri, in considerazione delle differenti B) Settori merceologici caratteristiche dei vari mezzi e dei vari prodotti. Nei casi di cui ai successivi articoli 17, 18, 21, 27, 28 e 46 Art. 22 - Bevande alcoliche sono consentiti messaggi che non contengano tutte le infor- La comunicazione commerciale relativa alle bevande alcoliche mazioni ivi previste, quando i messaggi stessi si limitino a non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione enunciazioni generiche. di modelli di consumo ispirati a misura, correttezza e respon- La conformità di una comunicazione commerciale alle norme sabilità. Ciò a tutela dell'interesse primario delle persone, ed del Codice non esclude la possibilità, per i mezzi, di rifiutare, in particolare dei bambini e degli adolescenti, ad una vita fa- in base alla loro autonomia contrattuale, una comunicazione miliare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze con- che sia difforme da più rigorosi criteri da loro eventualmente nesse all'abuso di bevande alcoliche. stabiliti. In particolare la comunicazione commerciale non deve: • incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato, e quindi _______________________________ dannoso, delle bevande alcoliche; • rappresentare situazioni di attaccamento morboso al pro- TITOLO II dotto e, in generale, di dipendenza dall'alcol o indurre a ritenere che il ricorso all'alcol possa risolvere problemi NORME PARTICOLARI personali; • rivolgersi o fare riferimento, anche indiretto, ai minori, e rappresentare questi ultimi o soggetti che appaiano evi- A) Sistemi di vendita dentemente tali intenti al consumo di alcol; • utilizzare segni, disegni, personaggi e persone, diretta- Art. 17 - Vendite a credito mente e primariamente legati ai minori, che possano ge- La comunicazione commerciale relativa a vendite a credito nerare un diretto interesse su di loro; deve precisare chiaramente l'entità del versamento iniziale e • associare la guida di veicoli con l’uso di bevande alcoli- delle rate successive, il tasso di interesse e gli oneri accessori che; nonché il prezzo totale del prodotto. Essa deve particolar- • indurre il pubblico a ritenere che il consumo delle bevan- mente precisare le condizioni cui è subordinata la concessio- de alcoliche contribuisca alla lucidità mentale e ne del finanziamento, le condizioni di riservato dominio e si- all’efficienza fisica e sessuale e che il loro mancato con- mili, nonché quelle della locazione o del noleggio con patto di sumo comporti una condizione di inferiorità fisica, psico- riscatto. logica o sociale; • rappresentare come valori negativi la sobrietà e l'asten- Art. 18 - Vendite a distanza sione dal consumo di alcolici; La comunicazione commerciale relativa a vendite a distanza • indurre il pubblico a trascurare le differenti modalità di deve descrivere chiaramente i prodotti offerti in vendita, i consumo che è necessario considerare in relazione alle prezzi e le condizioni di pagamento, i costi di consegna e caratteristiche dei singoli prodotti e alle condizioni perso- ogni altro onere a carico del consumatore, le condizioni di nali del consumatore; fornitura e, ove previste, le condizioni di annullamento della • utilizzare come tema principale l'elevato grado alcolico di vendita, nonché l’esistenza e le modalità di esercizio del dirit- una bevanda. to di recesso. Essa deve inoltre indicare identità, sede e indirizzo geografico Art. 23 - Prodotti cosmetici e per l'igiene personale del venditore. La comunicazione commerciale relativa ai prodotti cosmetici e per l'igiene personale non deve indurre a ritenere che essi Art. 19 - Forniture non richieste abbiano caratteristiche, proprietà e funzioni diverse da quella È vietata ogni comunicazione commerciale relativa a forniture di essere applicati sulle superfici esterne del corpo umano, non richieste, che mirino a obbligare il ricevente al pagamen- sui denti e sulle mucose della bocca, allo scopo esclusivo o to qualora questi non rifiuti i prodotti fornitigli o non li rinvii prevalente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, pro- al fornitore. teggerli, mantenerli in buono stato e correggere gli odori corporei. Art. 20 - Vendite speciali Tale comunicazione commerciale, quindi, pur potendo pre- La comunicazione commerciale relativa alle vendite speciali di sentare detti prodotti come aventi caratteristiche sussidiarie qualsiasi tipo, e in particolare quella relativa alle vendite per la prevenzione di particolari situazioni patologiche, pur- promozionali, deve indicare chiaramente in che cosa consiste ché a tale scopo abbiano formule e ingredienti specifici, non la favorevole occasione d'acquisto, nonché la scadenza deve indurre il consumatore a confondere i prodotti cosmetici dell'offerta. Quest'ultima indicazione non è richiesta sulla o per l'igiene personale con i medicinali, con i presidi medico- confezione. chirurgici, con i dispositivi medici e coi trattamenti curativi. Art. 21 - Manifestazioni a premio Art. 23 bis - Integratori alimentari e prodotti dietetici La comunicazione commerciale relativa alle manifestazioni a La comunicazione commerciale relativa agli integratori ali- premio, realizzate attraverso concorsi od operazioni a premio, mentari e ai prodotti dietetici non deve vantare proprietà non deve mettere il pubblico in grado di conoscere chiaramente e conformi alle particolari caratteristiche dei prodotti, ovvero agevolmente le condizioni di partecipazione, i termini di sca- proprietà che non siano realmente possedute dai prodotti denza e i premi, nonché - nei concorsi - il loro numero e va- stessi. lore complessivo, le modalità di assegnazione e i mezzi con Inoltre detta comunicazione commerciale deve essere realiz- cui verranno resi noti i risultati. zata in modo da non indurre i consumatori in errori nutrizio- nali e deve evitare richiami a raccomandazioni o attestazioni di tipo medico. Queste regole si applicano anche agli alimenti dietetici per la prima infanzia, a quelli che sostituiscono in tutto o in parte 3
l'allattamento materno e a quelli che servono per lo svezza- Art. 26 - Corsi di istruzione e metodi di studio o inse- mento o per l'integrazione alimentare dei bambini. gnamento Per quanto attiene, in particolare, alla comunicazione com- La comunicazione commerciale relativa a corsi di istruzione e merciale relativa agli integratori alimentari proposti per il metodi di studio o di insegnamento non deve contenere al- controllo o la riduzione del peso e di altre tipologie specifiche cuna promessa di lavoro né esagerare le possibilità di impie- di integratori, valgono le norme contenute nell'apposito Re- go o di remunerazione che si offrono a coloro che seguono i golamento, che costituisce parte integrante del presente Co- corsi stessi o adottano i metodi proposti e neppure offrire dice. titoli e qualifiche non riconosciuti o comunque non ottenibili con questi mezzi. Art. 24 - Trattamenti fisici ed estetici La comunicazione commerciale relativa ai trattamenti fisici ed Art. 27 - Operazioni finanziarie e immobiliari estetici della persona non deve indurre a ritenere che tali La comunicazione commerciale diretta a sollecitare o pro- trattamenti abbiano funzioni terapeutiche o restitutive, ovve- muovere operazioni finanziarie e in particolare operazioni di ro abbiano la capacità di produrre risultati radicali, e deve risparmio e di investimento in beni mobili o immobili deve evitare richiami a raccomandazioni o attestazioni di tipo me- fornire chiare ed esaurienti informazioni onde non indurre in dico. errore circa il soggetto proponente, la natura della proposta, la quantità e le caratteristiche dei beni o servizi offerti, le Art. 25 - Prodotti medicinali e trattamenti curativi condizioni dell'operazione, nonché i rischi connessi, onde La comunicazione commerciale relativa a medicinali e tratta- consentire ai destinatari del messaggio, anche se privi di spe- menti curativi deve tener conto della particolare importanza cifica preparazione, di assumere consapevoli scelte di impie- della materia ed essere realizzata col massimo senso di re- go delle loro risorse. sponsabilità nonché in conformità alla scheda tecnica riassun- Essa in particolare: tiva delle caratteristiche del prodotto. a. deve evitare, nell'indicare i tassi annui di interesse, di Tale comunicazione commerciale deve richiamare l'attenzione utilizzare termini quali "rendita" e "resa" nel senso di somma- del consumatore sulla necessità di opportune cautele nell'uso toria fra reddito di capitali e incremento del valore patrimo- dei prodotti invitando in maniera chiara ed esplicita a leggere niale; le avvertenze della confezione e non inducendo a un uso b. non deve incitare ad assumere impegni e a versare anti- scorretto dei prodotti medesimi. cipi senza offrire idonee garanzie; In particolare, la comunicazione commerciale al consumatore c. non deve proiettare nel futuro i risultati del passato né relativa alle specialità medicinali da banco deve comprendere comunicare i rendimenti ottenuti calcolandoli su periodi che la denominazione del medicinale e quella comune del princi- non siano sufficientemente rappresentativi in relazione alla pio attivo; quest'ultima non è obbligatoria se il medicinale è particolare natura dell'investimento e alle oscillazioni dei ri- costituito da più principi attivi, o se la comunicazione ha il sultati. solo scopo di rammentare genericamente la denominazione La comunicazione commerciale per le operazioni immobiliari del prodotto. deve essere espressa in forme atte a evitare l'ingannevolezza Inoltre la comunicazione commerciale relativa alle specialità derivante dal far passare investimenti mobiliari per immobi- medicinali da banco o ai trattamenti curativi non deve: liari o dal privilegiare l'aspetto economico immobiliare senza • indurre a ritenere che l'efficacia del medicinale sia priva fornire adeguate indicazioni sulla reale natura mobiliare di effetti secondari, o che la sua sicurezza o la sua efficacia dell'investimento. sia dovuta al fatto che si tratta di una sostanza naturale; Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla • attribuire al medicinale o al trattamento una efficacia comunicazione commerciale relativa all'attività bancaria e a pari o superiore a quella di altri; quella assicurativa, quest'ultima quando sia necessario met- • far apparire superflua la consultazione del medico o l'in- terne in evidenza l'aspetto di investimento. tervento chirurgico o indurre a una errata autodiagnosi; • rivolgersi esclusivamente o prevalentemente ai bambini Art. 28 - Viaggi organizzati o indurre i minori a utilizzare il prodotto senza adeguata sor- La comunicazione commerciale relativa ai viaggi organizzati, veglianza; sotto qualsiasi forma, deve fornire informazioni complete ed accurate, con particolare riguardo al trattamento ed alle pre- • avvalersi di raccomandazioni di scienziati, di operatori stazioni incluse nel prezzo minimo di partecipazione. Essa sanitari o di persone largamente note al pubblico, o del fatto deve mettere in evidenza un invito a considerare con atten- che è stata autorizzata l'immissione in commercio del medici- zione le condizioni di partecipazione, di pagamento e di re- nale, né far riferimento a certificati di guarigione in modo im- cesso, contenute nella documentazione informativa o nel proprio o ingannevole; modulo di adesione. • assimilare il medicinale ad un prodotto alimentare, co- smetico o ad un altro prodotto di consumo; Art. 28 bis - Giocattoli, giochi e prodotti educativi per • indurre a ritenere che il medicinale o il trattamento cura- bambini tivo possano migliorare il normale stato di buona salute, così La comunicazione commerciale relativa a giocattoli, giochi e come la loro mancanza possa avere effetti pregiudizievoli; a prodotti educativi per bambini non deve indurre in errore: meno che si tratti di una campagna di vaccinazione; • sulla natura e sulle prestazioni e dimensioni del prodotto • avvalersi in modo improprio, ingannevole o impressio- oggetto della comunicazione commerciale; nante di rappresentazioni delle alterazioni del corpo umano • sul grado di abilità necessario per utilizzare il prodotto; dovute a malattie o lesioni, o dell'azione del medicinale. • sull'entità della spesa, specie quando il funzionamento Per quanto attiene, in particolare, alla pubblicità dei medici- del prodotto comporti l'acquisto di prodotti complementari. nali veterinari valgono le norme contenute nell'apposito Re- In ogni caso, questa comunicazione non deve minimizzare il golamento, che costituisce parte integrante del presente Co- prezzo del prodotto o far credere che il suo acquisto sia nor- dice. malmente compatibile con qualsiasi bilancio familiare. 4
Art. 28 ter - Giochi con vincita in denaro Art. 29 - Composizione del Giurì La comunicazione commerciale relativa ai giochi con vincita Il Giurì è composto da membri nominati dall'Istituto dell'Au- in denaro, autorizzati sul territorio italiano, non deve contra- todisciplina Pubblicitaria e scelti tra esperti di diritto, di pro- stare con l’esigenza di favorire l’affermazione di modelli di blemi dei consumatori, di comunicazione. comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabili- I membri del Giurì durano in carica due anni e sono ricon- tà. Ciò a tutela dell’interesse primario degli individui, ed in fermabili. particolare dei minori, ad una vita familiare, sociale e lavora- L'Istituto nomina tra i membri del Giurì il Presidente e i Vice- tiva protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco presidenti che svolgono le funzioni del Presidente in assenza non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza. di questi. Deve inoltre essere evitata ogni dichiarazione o rappresenta- I membri del Giurì non possono essere scelti fra esperti che zione che sia tale da indurre in errore, anche per mezzo di esercitano la loro attività professionale in materia di autodi- omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperbo- sciplina della comunicazione commerciale. liche, specie per quanto riguarda le caratteristiche, i costi, le probabilità di vincita, le condizioni per la fruizione degli incen- Art. 30 - Composizione del Comitato di Controllo tivi e dei bonus. Il Comitato di Controllo, organo garante degli interessi gene- rali dei consumatori, è composto da membri nominati dall'I- La comunicazione commerciale relativa a tali giochi non deve stituto e scelti tra esperti di problemi dei consumatori, di tec- in particolare: nica pubblicitaria, di mezzi di comunicazione e di materie giu- ridiche. 1. rappresentare o incoraggiare il gioco eccessivo, il gioco I membri del Comitato di Controllo durano in carica due anni incontrollato o il gioco indebitamente associato a forti emo- e sono riconfermabili. zioni; L'Istituto nomina tra i membri del Comitato il Presidente e i 2. sfruttare la passione sportiva per indurre a ritenere che chi Vicepresidenti. ama lo sport non possa non giocare e assimilare l'abilità Il Comitato può operare articolato in sezioni di almeno tre sportiva all'abilità nel gioco; membri ciascuna, presiedute dal Presidente o da un Vicepre- 3. negare che il gioco possa comportare dei rischi; sidente. Per quanto riguarda la composizione e il funziona- 4. omettere di esplicitare le modalità e le condizioni per la mento della Sezione Pareri Preventivi valgono le norme con- fruizione degli incentivi e dei bonus e enfatizzarne ingiustifi- tenute nell’apposito Regolamento. catamente la reale portata; I membri del Comitato non possono essere scelti tra esperti 5. presentare e suggerire che il gioco sia un modo per risol- che esercitano la loro attività professionale in materia di au- vere problemi finanziari o personali, o costituisca una fonte di todisciplina della comunicazione commerciale. guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento; Art. 31 - Princìpi per il giudizio 6. indurre a ritenere che l’esperienza, la competenza o I membri del Giurì e del Comitato di Controllo svolgono le l’abilità del giocatore permetta di ridurre o eliminare loro funzioni secondo il proprio libero convincimento e non in l’incertezza della vincita o consenta di vincere sistematica- rappresentanza di interessi di categoria. Nell'adempimento mente; dei loro compiti i membri del Giurì e del Comitato di Controllo 7. rivolgersi o fare riferimento, anche indiretto, ai minori, e sono tenuti ad osservare il massimo riserbo. rappresentare questi ultimi – o soggetti che appaiano eviden- temente tali – intenti al gioco; Art. 32 - Funzioni del Giurì e del Comitato di Controllo 8. utilizzare segni, disegni, personaggi e persone, diretta- Il Giurì esamina la comunicazione commerciale che gli viene mente e primariamente legati ai minori, che possano genera- sottoposta e si pronuncia su di essa secondo il presente Co- re un diretto interesse su di loro; dice. 9. indurre a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere la Il Comitato di Controllo: propria autostima, considerazione sociale e successo inter- • sottopone in via autonoma al Giurì, anche in seguito a personale; segnalazioni pervenute, la comunicazione commerciale a suo 10. rappresentare l’astensione dal gioco come un valore ne- parere non conforme alle norme del Codice che tutelano l'in- gativo; teresse del consumatore o la comunicazione commerciale; 11. indurre a confondere la facilità del gioco con la facilità • esprime pareri consultivi su richiesta del Presidente del della vincita; Giurì; 12. fare riferimento a servizi di credito al consumo immedia- • può invitare in via preventiva a modificare la comunica- tamente utilizzabili ai fini del gioco. zione commerciale che appaia non conforme alle norme del Codice; Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in • può emettere ingiunzione di desistenza ai sensi dell'art. denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza 39; che il gioco è vietato ai minori di 18 anni e che può causare • su richiesta della parte interessata e secondo le norme dipendenza patologica. stabilite nell’apposito Regolamento, esprime in via preventiva il proprio parere circa la conformità della comunicazione _____________________ commerciale sottopostagli in via definitiva ma non ancora diffusa alle norme del Codice che tutelano l’interesse del con- TITOLO III sumatore o la comunicazione commerciale. Il parere viene espresso sotto riserva della validità e completezza dei dati e ORGANI E LORO COMPETENZA delle informazioni fornite dalla parte richiedente. A questa condizione l’approvazione impegna il Comitato di Controllo a non agire d’ufficio contro la comunicazione commerciale ap- provata. Le parti nei cui confronti è stato espresso il parere preventivo devono astenersi da ogni utilizzazione del parere medesimo per fini commerciali. 5
• può esercitare altre funzioni assegnate dal Consiglio Di- richiedere l'intervento del Giurì nei confronti di chi, avendo rettivo e rese note nel sito internet dell’Istituto. accettato il Codice stesso in una qualsiasi delle forme indicate In qualsiasi momento il Giurì e il Comitato di Controllo posso- nelle Norme Preliminari e Generali, abbia compiuto le attività no richiedere che chi si vale della comunicazione commercia- ritenute pregiudizievoli. le fornisca documentazioni idonee a consentire l'accertamen- La parte interessata deve presentare una istanza scritta indi- to della veridicità dei dati, delle descrizioni, affermazioni, illu- cando la comunicazione commerciale che intende sottoporre strazioni o testimonianze usate. Per la valutazione delle do- all'esame del Giurì, esponendo le proprie ragioni, allegando la cumentazioni prodotte il Giurì o il Comitato di Controllo pos- relativa documentazione e i previsti diritti d'istanza. sono avvalersi dell'opera di esperti. I singoli consumatori, come le loro associazioni, possono gra- Salvo quanto disposto nel presente Codice, il Giurì e il Comi- tuitamente segnalare al Comitato di Controllo la comunica- tato di Controllo esplicano le loro funzioni senza formalità. zione commerciale ritenuta non conforme alle norme del Co- dice di Autodisciplina che tutelano gli interessi generali del Art. 32 bis - Consulenti pubblico. È istituito l'albo dei consulenti tecnici del Giurì nominati dall'I- stituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria fra esperti di chiara Art. 37 - Procedimento avanti al Giurì fama delle singole materie. Ricevuta l'istanza il presidente del Giurì nomina fra i membri del Giurì un relatore e, qualora il caso lo richieda, il consulen- Art. 33 - Segreteria te tecnico ex art. 32bis, esperto nella materia del contende- La Segreteria dell'Istituto svolge anche l'attività di segreteria re. Dispone la comunicazione degli atti alle parti convenute per il Giurì e il Comitato di Controllo. assegnando loro un termine, non inferiore agli otto e non La Segreteria attesta la pendenza di procedimenti avanti il superiore ai dodici giorni liberi lavorativi, per il deposito delle Giurì e, su richiesta degli interessati, ne rilascia certificazione rispettive deduzioni e di eventuali documenti, e convoca le scritta. parti entro il termine più breve possibile per la discussione orale. Art. 34 - Sede e riunioni Nei casi in cui la comunicazione commerciale oggetto dell'i- Il Giurì, il Comitato di Controllo e gli uffici di Segreteria hanno stanza consista in una comparazione diretta, oppure riguardi sede presso l'Istituto. una offerta promozionale di durata pari o inferiore a trenta Il Giurì e il Comitato di Controllo e le sue sezioni si riuniscono giorni, su richiesta dell’istante il termine assegnato alla parte tutte le volte che se ne presenti la necessità, su convocazione resistente per il deposito di deduzioni e documenti è di otto dei rispettivi Presidenti da comunicarsi almeno tre giorni pri- giorni liberi lavorativi, e l’udienza di discussione avanti il Giurì ma della data da essi fissata. ha luogo, salvo casi eccezionali, non oltre i dieci giorni liberi Tale termine può non essere osservato in casi di particolare lavorativi dalla presentazione dell’istanza. urgenza. Alla discussione partecipa un rappresentante del Comitato di Le riunioni del Giurì e del Comitato di Controllo non sono Controllo, esprimendo, prima della replica delle parti, la pro- pubbliche. pria posizione alla luce delle norme del Codice poste a tutela Il Giurì è validamente costituito con la presenza di almeno 3 del consumatore e, se designato, il consulente tecnico. Le membri; il Comitato di Controllo, in seduta plenaria, di alme- parti possono rivolgersi al consulente per chiarire specifici no 5 membri. aspetti scientifici della controversia o per chiedere che il con- In assenza del Presidente e dei Vicepresidenti assume la pre- sulente indichi, prima della replica delle parti, i criteri a suo sidenza il membro più anziano di carica. Il Giurì e il Comitato parere rilevanti per l’inquadramento di tali aspetti. di Controllo, quest'ultimo in sessione plenaria, deliberano con La parte istante può richiedere che nel caso di nomina del il voto della maggioranza dei membri presenti; in caso di pa- consulente tecnico sia riservata all’udienza di discussione rità, prevale il voto di chi presiede. un’intera riunione del Giurì, assumendosene gli ulteriori diritti Nelle sezioni del Comitato le decisioni devono essere prese d’istanza. all'unanimità; in caso contrario la decisione viene demandata La discussione non può essere rinviata se non per casi ecce- al Comitato in sessione plenaria. zionali o per accordo delle parti. Le sezioni del Comitato di Controllo sono validamente costi- Nei procedimenti a istanza di parte il Comitato di Controllo tuite con la presenza di almeno tre membri. comunica le proprie conclusioni in forma scritta prima Nelle loro riunioni il Giurì e il Comitato di Controllo sono assi- dell’udienza di discussione. Tali conclusioni possono essere stiti da un funzionario di Segreteria tenuto al segreto di uffi- motivatamente variate all’esito della discussione. cio e che si allontana al momento della deliberazione del Giu- Esaurita la discussione, il Giurì: rì. a. qualora ritenga la pratica sufficientemente istruita emet- te la propria decisione; Art. 35 - Amministrazione b. qualora ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di Le modalità amministrative relative alle istanze al Giurì e ai prova rimette gli atti al relatore, il quale provvede al più pre- servizi resi dall'Istituto sono decise dal Consiglio Direttivo. sto e senza formalità alla assunzione degli atti istruttori rite- nuti necessari, esauriti i quali egli restituisce gli atti al Giurì _______________________ per l'ulteriore corso del procedimento; c. qualora durante il procedimento siano emersi elementi tali da fare ritenere la sussistenza di violazioni non previste TITOLO IV nell'istanza in esame, le accerta, le contesta, e dichiara d'uffi- NORME PROCEDURALI E SANZIONI cio, salva la necessità di disporre la relativa istruttoria. In qualsiasi momento del procedimento il Giurì può chiedere, senza formalità, al Comitato di Controllo pareri su qualsiasi Art. 36 - Istanze al Giurì e segnalazioni al Comitato di questione. Controllo Avanti al Giurì le parti possono farsi assistere e rappresentare Chiunque ritenga di subire pregiudizio da attività di comuni- da legali e consulenti. cazione commerciale contrarie al Codice di Autodisciplina può 6
Art. 38 - Decisione del Giurì Il testo dell'estratto è predisposto dal relatore e sottoscritto Il Giurì, al termine della discussione, si ritira in camera di dal Presidente. consiglio ed eccezionalmente, al fine di chiarire residuali Le parti nei cui confronti la decisione è stata pronunciata de- dubbi, può invitare il consulente tecnico, se designato, a par- vono astenersi da ogni utilizzazione della decisione medesima tecipare senza diritto di voto. per fini commerciali. Qualora il Giurì ritenga di non aver acquisto elementi tecnici sufficienti per la pronuncia di merito, ammette una consulen- Art. 41 - Effetto vincolante delle decisioni del Giurì za tecnica d’ufficio, nomina il C.T.U., formula il quesito e fissa I mezzi attraverso i quali viene divulgata la comunicazione il termine di deposito della relazione. Durante la fase di con- commerciale che direttamente o tramite le proprie Associa- sulenza tecnica d’ufficio deve essere rispettato il principio del zioni hanno accettato il Codice di Autodisciplina, ancorché contraddittorio e garantito il diritto di difesa. non siano stati parte nel procedimento avanti al Giurì, sono Il Giurì emette la sua decisione, comunicando immediata- tenuti ad osservarne le decisioni. mente il dispositivo alle parti. Quando la decisione stabilisce che la comunicazione commerciale esaminata non è confor- Art. 42 - Inosservanza delle decisioni me alle norme del Codice di Autodisciplina, il Giurì dispone Qualora chi è tenuto ad uniformarsi alle decisioni del Giurì o che le parti interessate desistano dalla stessa, nei termini in- del Comitato di Controllo non vi si attenga nei tempi previsti dicati dall'apposito Regolamento autodisciplinare. dall'apposito regolamento, il Giurì o il suo Presidente reitera- Il dispositivo, quando opportuno, fornisce precisazioni sugli no l'ordine di cessazione della comunicazione commerciale elementi riprovati. interessata e dispongono che si dia notizia al pubblico dell'i- Nel più breve termine il Giurì deposita la pronuncia presso la nottemperanza, per estratto, con i nomi delle parti, nei modi Segreteria che ne trasmette copia alle parti e agli enti inte- e sugli organi di stampa ritenuti opportuni, a cura ressati. dell’Istituto, e a spese della parte soccombente che dovrà Le decisioni del Giurì sono definitive. assumerne immediatamente l’onere. Qualora la parte soc- combente sia inadempiente la parte vittoriosa, su richiesta Art. 39 - Ingiunzione di desistenza dello IAP, sosterrà le spese con diritto di rivalsa. Se la comunicazione commerciale presa in esame appare A tal fine chiunque vi abbia interesse può presentare istanza manifestamente contraria a una o più norme del Codice di al Presidente del Giurì. Il Presidente, se l'inottemperanza non Autodisciplina, il Presidente del Comitato di Controllo, con è manifesta, dispone che il procedimento segua la procedura proprio provvedimento, può ingiungere alle parti di desistere ordinaria. Diversamente, con decisione succintamente moti- dalla medesima. vata, accerta l'inottemperanza e provvede ai sensi del primo Il provvedimento, succintamente motivato, viene trasmesso comma, segnalando alle parti la facoltà di presentare motiva- dalla Segreteria alle parti, con la segnalazione che ciascuna ta opposizione nel termine perentorio di 5 giorni liberi lavora- di esse può proporre motivata opposizione al Comitato di tivi, in pendenza dei quali il provvedimento rimane sospeso. Controllo nel termine non prorogabile di dieci giorni. In mancanza di rituale presentazione dell'opposizione, ovvero La mancata presentazione dell'opposizione, o l'inosservanza nel caso di sua manifesta infondatezza, la decisione diviene del termine prescritto, o l'assenza di motivazione, vengono esecutiva e viene comunicata alle parti interessate. constatate dal Presidente del Comitato di Controllo. In questi Diversamente, il Presidente revoca la propria decisione e casi l'ingiunzione acquista efficacia di decisione e, con la rela- convoca le parti dinanzi al Giurì per la discussione della ver- tiva attestazione della Segreteria, viene nuovamente comuni- tenza entro il termine più breve possibile e comunque non cata alle parti affinché vi si conformino, nei termini indicati oltre i termini previsti per la procedura ordinaria. Il Giurì, dall'apposito Regolamento autodisciplinare. qualora accerti l'inottemperanza, provvede ai sensi del primo Se l'opposizione è proposta nel termine stabilito ed è motiva- comma. ta, l'ingiunzione si intende sospesa. Il Presidente del Comita- to di Controllo, prese in considerazione le circostanze e le ra- _____________________ gioni opposte dalle parti, può decidere, sentito il Comitato, di revocare l'ingiunzione e di archiviare il caso, dandone atto alle parti stesse. Qualora invece il Comitato di Controllo ri- TITOLO V tenga non convincenti le ragioni dell'opposizione, gli atti ven- TUTELA DELLA CREATIVITÀ gono trasmessi al Presidente del Giurì con la relativa motiva- zione. Se pure questi giudica non convincenti le ragioni dell'opposizione, restituisce gli atti al Presidente del Comitato Art. 43 - Progetti creativi di Controllo che provvede ai sensi del precedente terzo com- Qualora, in vista dell'eventuale futuro conferimento dell'inca- ma. Se invece ritiene opportuna una decisione del Giurì, con- rico, un utente richieda ad una agenzia o a un professionista, voca le parti per la discussione della vertenza entro il termine nell'ambito di una gara, di una consultazione plurima o indi- più breve possibile e comunque non oltre i termini previsti viduale, la presentazione di uno o più progetti creativi, deve per la procedura ordinaria; con ciò l'ingiunzione si considera astenersi dall'utilizzare o dall'imitare gli aspetti ideativi e revocata. creativi del o dei progetti non accettati o prescelti per un pe- riodo di tre anni dalla data del deposito del relativo materiale Art. 40 - Pubblicazione delle decisioni da parte dell'agenzia o del professionista interessati, da effet- Tutte le decisioni sono pubblicate, a cura della Segreteria, nel tuarsi in plico sigillato presso la Segreteria dell'Istituto sito Internet e nella banca dati dell'Istituto dell'Autodisciplina dell'Autodisciplina Pubblicitaria, secondo le modalità stabilite Pubblicitaria con i nomi delle parti cui si riferiscono. dal Regolamento. Il Giurì può disporre che di singole decisioni sia data notizia al pubblico, per estratto, con i nomi delle parti, nei modi e Art. 44 - Avvisi di protezione sugli organi di stampa ritenuti opportuni, a cura dell’Istituto, Ai fini della tutela degli elementi creativi della comunicazione e a spese della parte inserzionista soccombente che dovrà commerciale, i messaggi isolati utilizzati come anticipazione e assumerne immediatamente l’onere. Qualora la parte soc- a protezione di una futura campagna di comunicazione deb- combente sia inadempiente la parte vittoriosa, su richiesta bono essere depositati secondo le modalità previste dal Re- dello IAP, sosterrà le spese con diritto di rivalsa. 7
golamento. I depositi in vigore sono consultabili nel sito In- Detti termini sono da intendersi come limite massimo e de- ternet IAP. corrono dal giorno lavorativo successivo alla pronuncia in La protezione ha efficacia per un periodo di 12 mesi a far udienza del dispositivo del Giurì. tempo dalla data di deposito e prima della scadenza può es- La Segreteria dell’Istituto, il giorno stesso della decisione, sere reiterata per una sola volta per un analogo periodo di 12 comunica tale dispositivo a tutte le parti ed a tutti i mezzi ci- mesi. tati che potranno farsi parte diligente per informare della de- cisione eventuali altri interessati. Art. 45 - Comunicazione svolta all'estero In considerazione delle peculiari caratteristiche della stampa Gli utenti che vogliono tutelare la comunicazione commercia- periodica, l’ordine di cessazione dovrà essere eseguito entro i le da loro svolta in altri Paesi contro possibili imitazioni in Ita- tempi tecnici strettamente indispensabili. lia, possono depositare gli esemplari di tale comunicazione L’ordine di cessazione che riguardi la confezione del prodotto presso la Segreteria dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicita- (termine comprensivo di ogni elemento costituente ria, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. l’abbigliaggio) e l’espositore del prodotto dovrà essere ese- Il deposito conferisce un diritto di priorità valido per un pe- guito di regola nel termine di 120 giorni dal deposito della riodo di cinque anni dalla data del deposito stesso. motivazione della decisione del Giurì, fermo restando l’obbligo di buona fede dell’inserzionista di attivarsi per _____________________ adempiere al più presto a detto ordine. Le confezioni e gli espositori del prodotto immessi sul mercato dall’inserzionista prima della scadenza di detto termine potranno essere com- TITOLO VI mercializzati fino al loro naturale esaurimento. COMUNICAZIONE SOCIALE Qualora il Giurì ritenga che una confezione non sia conforme all'art. 42 perché diffonde un messaggio già dichiarato in contrasto con le norme del Codice, l'ordine di cessazione do- Art. 46 - Appelli al pubblico vrà essere eseguito nel termine di 30 giorni. La presente di- È soggetto alle norme del presente Codice qualunque mes- sposizione vale sia nel caso in cui il messaggio condannato saggio volto a sensibilizzare il pubblico su temi di interesse fosse già presente sulle confezioni e l'ordine di cessazione sociale, anche specifici, o che sollecita, direttamente o indi- non eseguito entro i 120 giorni, sia nel caso di messaggio rettamente, il volontario apporto di contribuzioni di qualsiasi diffuso con altri mezzi e successivamente inserito sulle confe- natura, finalizzate al raggiungimento di obiettivi di carattere zioni. sociale. Per i provvedimenti del Comitato di Controllo il termine pe- Tali messaggi devono riportare l'identità dell'autore e del be- rentorio decorre dalla scadenza del termine per proporre op- neficiario della richiesta, nonché l'obiettivo sociale che si in- posizione. tende raggiungere. In ogni caso, termini più ampi potranno essere valutati dal I promotori di detti messaggi possono esprimere liberamente Giurì a fronte di particolari esigenze tecniche. le proprie opinioni sul tema trattato, ma deve risultare chia- L’utente pubblicitario, in relazione alla propria responsabilità ramente che trattasi di opinioni dei medesimi promotori e per una tempestiva e concreta esecuzione delle decisioni as- non di fatti accertati. sunte nei riguardi della sua comunicazione commerciale, è tenuto a comunicare per iscritto (e-mail o fax) alla Segreteria Per contro i messaggi non devono: dell’Istituto, entro il giorno lavorativo successivo a quello del- a. sfruttare indebitamente la miseria umana nuocendo alla la decisione definitiva degli organi autodisciplinari, di essersi dignità della persona, né ricorrere a richiami scioccanti tali da già attivato per far sospendere il messaggio in parola, non ingenerare ingiustificatamente allarmismi, sentimenti di paura oltre i termini massimi suindicati, su tutti i mezzi inseriti nella o di grave turbamento; pianificazione della campagna. b. colpevolizzare o addossare responsabilità a coloro che non intendano aderire all'appello; c. presentare in modo esagerato il grado o la natura del REGOLAMENTO PER I PARERI PREVENTIVI DEL problema sociale per il quale l'appello viene rivolto; COMITATO DI CONTROLLO d. sovrastimare lo specifico o potenziale valore del contri- buto all'iniziativa; e. sollecitare i minori ad offerte di denaro. Il presente Regolamento disciplina le modalità organizzative Le presenti disposizioni si applicano anche alla comunicazione e procedurali per l’emanazione da parte del Comitato di Con- commerciale che contenga riferimenti a cause sociali. trollo dei pareri preventivi previsti dall’art. 32 comma 2 punto 5 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commer- ciale. REGOLAMENTO SUI TEMPI TECNICI DI ATTUA- 1) E’ istituita all’interno del Comitato di Controllo una sezione ZIONE DELLE DECISIONI AUTODISCIPLINARI specificamente dedicata al rilascio dei pareri preventivi, de- nominata “Sezione pareri preventivi”. Con riferimento ai punti c) e d) delle Norme Preliminari e Ge- La Sezione è presieduta dal Presidente del Comitato di Con- nerali del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Com- trollo, o da uno dei Vicepresidenti, o da un membro del Co- merciale e tenuto conto che obiettivo degli artt. 38 e 39 è mitato a ciò delegato dal Presidente, e comprende almeno quello di perseguire la cessazione più rapida possibile della altri due membri, individuati dallo stesso Presidente del Co- comunicazione commerciale ritenuta non conforme al Codice, mitato di Controllo a rotazione fra i componenti del Comitato il Consiglio Direttivo dell’Istituto ha stabilito in 7 giorni lavora- che abbiano competenze specifiche nelle singole materie da tivi, e in 5 giorni lavorativi nei casi previsti dall’art. 37 co. 2 esaminare. CA, il termine entro il quale deve cessare la comunicazione La parte richiedente, una volta depositata la richiesta di pare- commerciale riprovata. re preventivo, ha la facoltà di conoscere la composizione del- la Sezione. 8
2) La Sezione ha competenza generale per l’emanazione dei d) effettuare il deposito, con il versamento del relativo diritto pareri previsti dall’art. 32 comma 2 punto 5 del CA, con gli amministrativo, presso la Segreteria dell’Istituto dell'Autodi- effetti ivi previsti. In casi particolarmente delicati o complessi, sciplina Pubblicitaria - via Larga 15 - Milano. il Presidente della Sezione può demandare l’emanazione del Tale deposito deve essere tassativamente effettuato prima parere al plenum del Comitato di Controllo, informandone della presentazione del progetto all'utente, a pena di deca- preventivamente la parte richiedente. denza della tutela ex art. 43 CA. La Sezione e il Comitato di Controllo possono in ogni caso La Segreteria dello I.A.P., ricevuto il materiale in busta chiu- avvalersi dell’opera di esperti. sa, provvede a: e) redigere in duplice copia il certificato di deposito, con la 3) La parte che intenda richiedere un parere preventivo è te- data e il numero progressivo dello stesso, l'elenco del mate- nuta a presentare alla Segreteria dell’Istituto di Autodisciplina riale depositato e la firma del funzionario I.A.P. che ha rice- una richiesta scritta in tal senso, allegando alla stessa la co- vuto il deposito; municazione commerciale di cui si chiede il parere, sia su car- f) apporre sul plico sigillato il contrassegno IAP con l'indica- ta che su supporto elettronico, in forma quanto più possibile zione del numero d'ordine del deposito e copia del certificato; definitiva (ad esempio: story-boards per la televisione, script g) consegnare al depositante copia del certificato attestante completi per la stampa ecc.), o una sua descrizione dettaglia- l'avvenuto deposito, previo incasso del diritto amministrativo ta che consenta comunque al Comitato di avere piena cono- dovuto; scenza di tutte le caratteristiche della comunicazione com- h) rilasciare fattura quietanzata; merciale. La richiesta potrà essere inoltre accompagnata da i) la durata del deposito è di tre anni. documentazione utile a supportare la conformità della comu- nicazione alle norme del Codice applicabili. Tale facoltà di- venta obbligo nel caso di claims prestazionali, al fine di ri- REGOLAMENTO PER DEPOSITO AVVISI DI scontrare la veridicità delle affermazioni contenute nel mes- PROTEZIONE (ART. 44 C.A.) saggio. Ogni richiesta di parere preventivo riguarda una sola comuni- Con riferimento agli artt. 13 e 44 del Codice di Autodisciplina cazione commerciale e le eventuali modifiche alla stessa ap- della Comunicazione Commerciale, chi intenda proteggere portate a seguito delle osservazioni del Comitato. La richiesta una futura campagna di comunicazione mediante la diffusio- di parere preventivo va presentata contestualmente al ver- ne anticipata di un singolo messaggio, deve depositare pres- samento del diritto amministrativo stabilito dal Consiglio Di- so lo IAP gli elementi essenziali di detta creazione, con una rettivo IAP. sintetica e significativa descrizione, eventualmente anche vi- siva, dell’idea che si intende proteggere con le seguenti mo- 4) La Sezione, anche attraverso un suo membro a ciò delega- dalità. to dal Presidente del Comitato di Controllo, procede senza 1) Il richiedente deve: formalità ad assumere dalla parte interessata le informazioni compilare online ed inviare il “Modulo pre-emption”, ripor- e i chiarimenti necessari o utili per l’emanazione del parere, tando la creatività da tutelare, allegando l’attestazione di av- utilizzando a tal fine i mezzi di comunicazione più rapidi e venuto pagamento dei relativi diritti. idonei. La parte che abbia richiesto il parere ha comunque la Il modulo è reperibile nella homepage del sito www.iap.it – possibilità di interloquire con la Sezione, sia personalmente “Le idee depositate”. che attraverso i mezzi di cui sopra, al fine di meglio illustrare 2) La creatività da proteggere deve riguardare un solo mes- gli aspetti che ritenga rilevanti ai fini dell’emanazione del pa- saggio, indicando, a scelta, il nome del prodotto, del servizio, rere preventivo. dell’azienda, dell’agenzia o del consulente. 3) Il diritto di priorità, che decorre dal ricevimento completo 5) Il parere preventivo è emesso in forma scritta ed è ade- e corretto del documento di cui al punto 1), verrà registrato guatamente motivato qualora sia negativo o favorevole con dalla Segreteria IAP e potrà essere fatto valere per un perio- riserva. Esso è reso nel minor tempo possibile e comunque do 12 mesi nei confronti dei soggetti vincolati al rispetto del entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui perviene alla Codice che, con qualsiasi mezzo, si ritiene imitino l’annuncio Segreteria dell’Istituto dell’Autodisciplina la relativa richiesta. oggetto di protezione. In casi di particolare complessità, il termine può essere pro- 4) Prima della scadenza del deposito, lo stesso può essere rogato fino ad otto giorni lavorativi. rinnovato per un periodo di ulteriori 12 mesi a far data dal giorno successivo alla scadenza del primo periodo, seguendo la procedura di cui al punto 1) REGOLAMENTO PER DEPOSITO PROGETTI 5) I depositi in vigore sono inseriti, nel più breve tempo pos- CREATIVI (ART. 43 C.A.) sibile, nel sito Internet IAP – Le idee depositate. L'agenzia o il professionista che intenda proteggere il pro- REGOLAMENTO SULLA COMUNICAZIONE prio progetto creativo da proporre nell'ambito di una gara, di COMMERCIALE SVOLTA ALL’ESTERO una consultazione plurima o individuale prima della presenta- zione del progetto all’utente è tenuto a: (ART. 45 C.A.) a) raccogliere copia dei testi e delle immagini (costituenti la creazione da tutelare) che saranno sottoposti all'utente; Gli utenti che vogliono tutelare la comunicazione commercia- b) allegare alla suddetta raccolta copia dell'invito dell'utente le da loro svolta in altri paesi contro possibili imitazioni in Ita- a partecipare alla gara, consultazione plurima o individuale, lia, possono depositare gli esemplari di tale comunicazione ed ogni altra documentazione ritenuta utile; ed inoltre una commerciale presso la Segreteria dell'Istituto dell'Autodisci- dichiarazione attestante che il materiale corrisponde a quello plina Pubblicitaria. che sarà presentato all'utente; c) inserire il materiale di cui ai punti a) e b) in una busta a L’utente è tenuto a: sacchetto formato massimo 40 x 30 cm., redigendone l'elen- − allegare copia del materiale disponibile (avviso stampa, co; story-board, script, VHS, cd-rom, dvd) della campagna già svolta all’estero; 9
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