LE MISURE PER I LAVORATORI - DECRETO SOSTEGNO

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LE MISURE PER I LAVORATORI - DECRETO SOSTEGNO
DECRETO SOSTEGNO
         Decreto-Legge 22 Marzo 2021, n. 41

 FOCUS IN ATTESA DELLE CIRCOLARI ATTUATIVE INPS

   LE MISURE
PER I LAVORATORI
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         Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori
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          Segreteria nazionale - Roma, via di Porta Maggiore 9
LE MISURE PER I LAVORATORI - DECRETO SOSTEGNO
❖ PROROGA CASSA INTEGRAZIONE
          (articoli 8 e 9)

     -    I datori di lavoro che rientrano nell’ambito di
          applicazione della CIGO (cassa ordinaria)1,
          possono richiedere ulteriori 13 settimane nel
          periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2021.

     -    Tutti gli altri datori di lavoro - che rientrano nell’ambito di applicazione della CIGD (cassa
          ordinaria) e dell’assegno ordinario (F.I.S. e Fondi Bilaterali) - possono richiedere ulteriori 28
          settimane nel periodo che va dal 1° aprile al 31 dicembre 2021.

     -    E’ garantita, per l’intero anno 2021, la continuità del sostegno al reddito in favore dei
          lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo ex Ilva

     ❖ DIVIETO DI LICENZIAMENTO
          (articolo 8, commi 9 e 10)

     -    Sino al 30 giugno 2021, a tutti i datori di lavoro è
          vietato licenziare, per motivi economici, i propri
          dipendenti (sia individualmente che per il tramite di
          procedure collettive).

     -    Dal 1° luglio al 30 ottobre 2021, il divieto è limitato ai datori di lavoro che possono richiedere
          la cassa integrazione in deroga o l’assegno ordinario (FIS, Fondi Bilaterali).

     -    Sono confermate le eccezioni al divieto di licenziamento già previste dalla Legge di Bilancio2

1
   In base all’art. 10 del d.lgs. 148/2015, rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO: a) imprese industriali manifatturiere, di
trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas; b) cooperative di produzione e
lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate
dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco; d)
cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di
prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; e) imprese addette al noleggio e alla
distribuzione dei fi lm e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografi ca; f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto
terzi; g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; i) imprese addette
all’armamento ferroviario; l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affi ni; n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di
materiale lapideo; o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle
che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
2 In base all’art. 8, comma 11 del Decreto: Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di

licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa
conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della
liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un
ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente
ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia
previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno
specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso

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                                        SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI
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❖ INDENNITA’ INPS UNA TANTUM
           (articolo 10)

E’ riconosciuta un’indennità una tantum pari a € 2.400 alle seguenti
categorie di lavoratori:

                       CATEGORIA                                                    REQUISITI
    Lavoratori che hanno già beneficiato dell’ultima Lavoratori Stagionali del turismo e degli stabilimenti
                                                      termali; Lavoratori stagionali di altri settori; Lavoratori a
    indennità di 1.000€ prevista dal Decreto Ristori3
                                                             tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali;
                                                             Lavoratori dello spettacolo; Lavoratori intermittenti;
                                                             Lavoratori autonomi occasionali (privi di Partita IVA);
                                                             Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
    Lavoratori Stagionali (ed in somministrazione) del        ✓ Aver cessato il rapporto di lavoro nel periodo dal 1°
    turismo e degli stabilimenti termali                          gennaio 2019 al 22 marzo 2021
                                                              ✓ Aver svolto questo lavoro per almeno 30 giornate nel
                                                                  periodo 1° gennaio 2019 – 22 marzo 2021
                                                              ✓ Non essere titolari di pensione, né di rapporto di
                                                                  lavoro dipendente, né di Naspi alla data del 22 marzo
                                                                  2021
                                                             Possono richiedere l’indennità anche i lavoratori in
                                                             somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici
                                                             operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali

    Lavoratori dipendenti stagionali            (ed     in    ✓    Aver cessato il rapporto di lavoro nel periodo dal 1°
    somministrazione) di altri settori                             gennaio 2019 al 22 marzo 2021
                                                              ✓    Aver svolto almeno 30 giorni di lavoro nel periodo dal
                                                                   1° gennaio 2019 al 22 marzo 2021
                                                              ✓    Non essere titolari (alla data di presentazione della
                                                                   domanda) di contratto di lavoro subordinato né di
                                                                   pensione diretta

    Lavoratori a tempo determinato del turismo e              ✓    Essere titolari di un contratto a tempo determinato
                                                                   (con durata minima di almeno 30 giorni) nel periodo
    degli stabilimenti termali
                                                                   dal 1° gennaio 2019 al 22 marzo 2021
                                                              ✓    Essere titolari di uno o più contratti a tempo
                                                                   determinato o stagionale (con durata minima
                                                                   complessiva di almeno 30 giorni) nell’anno 2018
                                                              ✓    Non essere titolari di trattamento pensionistico
                                                                   diretto, né di rapporto di lavoro dipendente alla data
                                                                   del 22 marzo 2021

    Lavoratori dello spettacolo                               ✓    Essere iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello
                                                                   spettacolo, con almeno 7 contributi giornalieri
                                                                   versati nel periodo 1° gennaio 2019 – 22 marzo
                                                                   2021, con un reddito derivante non superiore a
                                                                   35.000€
                                                                   OPPURE
                                                                   Essere iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello
                                                                   spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri
                                                                   versati nel periodo 1° gennaio 2019 – 22 marzo
                                                                   2021, con un reddito derivante non superiore a
                                                                   75.000€
                                                              ✓    Non essere titolari di pensione, né di contratto a
                                                                   tempo indeterminato

3
 Articoli 15 e 15-bis del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020 n. 176
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                                  SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI
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Lavoratori intermittenti                             ✓     Aver svolto la prestazione lavorativa per almeno
                                                            trenta giornate nel periodo compreso tra il 1°
                                                            gennaio 2019 e il 22 marzo 2021
                                                      ✓     Non essere titolari (alla data di presentazione della
                                                            domanda) di contratto di lavoro subordinato né di
                                                            pensione diretta
 Lavoratori autonomi occasionali (privi di            ✓     Essere titolari di un contratto autonomo occasionale
 Partita IVA)                                               (riconducibile all’art. 2222 c.c.) nel periodo dal 1°
                                                            gennaio 2019 al 22marzo 2021
                                                      ✓     Essere iscritti alla gestione separata INPS (ed a
                                                            nessun’altra forma di previdenza obbligatoria) alla
                                                            data del 22 marzo 2021, con accredito di almeno un
                                                            contributo mensile
                                                      ✓     Non avere un contratto di tale tipologia alla data del
                                                            23 marzo 2021
                                                      ✓     Non essere titolari (alla data di presentazione della
                                                            domanda) di contratto di lavoro subordinato né di
                                                            pensione diretta
 Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio       ✓     Avere un reddito annuo per l’anno 2019, derivante
                                                            dalle medesime attività, superiore a 5.000€.
                                                      ✓     Essere titolari di partita IVA attiva e iscritti alla
                                                            Gestione separata alla data del 22 marzo 2021 (e
                                                            non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie).
                                                      ✓     Non essere titolari (alla data di presentazione della
                                                            domanda) di contratto di lavoro subordinato né di
                                                            pensione diretta

   ❖ INDENNITA’ LAVORATORI SPORTIVI
       (Articolo 10, commi 10 e 11)

L’indennità è erogata da Sport e Salute S.p.A., in base ai
seguenti parametri:

   •   per i soggetti che, nell’anno 2019, hanno
       percepito compensi (relativi ad attività sportiva)
       in misura superiore ai 10.000€ annui: spetta
       un’indennità una tantum di 3.600€

   •   per i soggetti che, nell’anno 2019, hanno percepito compensi (relativi ad attività sportiva) in
       misura compresa tra 10.000€ e 4.000€ annui: spetta un’indennità una tantum di 2.400€

   •   per i soggetti che, nell’anno 2019, hanno percepito compensi (relativi ad attività sportiva) in
       misura inferiore ai 4.000€ annui: spetta un’indennità una tantum di 1.200€

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❖ REDDITO DI EMERGENZA
       (articolo 12)

Il reddito di emergenza viene erogato per 3 mensilità a due
categorie di beneficiari: nuclei familiari in condizioni di
necessità economica e Lavoratori disoccupati che hanno
terminato l’indennità di disoccupazione (NASPI o DIS-COLL)

                                 NUCLEI FAMILIARI                                  DISOCCUPATI
 REQUISITI    •      un valore del reddito familiare (nel mese di         •   Aver terminato l’indennità di
                     Febbraio 2021) inferiore ad una soglia pari              disoccupazione (NASPI o DIS-
                     all’ammontare del beneficio a cui si avrebbe             COLL) nel periodo compreso tra
                     diritto; per chi risiede in affitto, tale soglia è       il 1° luglio 2020 ed il 28 febbraio
                     incrementata di 1/12 del valore annuo del                2021
                     canone di locazione (così come dichiarato ai fini    •   ISEE in corso di validità
                     ISEE)                                                    (ordinario o corrente) non
              •      un valore del patrimonio mobiliare familiare con         superiore a 30.000 €
                     riferimento all’anno 2020 inferiore a una soglia     •   Non aver fruito di una delle
                     di euro 10.000 (accresciuta di euro 5.000 per            indennità una tantum previste
                     ogni componente successivo al primo e fino ad            dal Decreto Sostegno
                     un massimo di euro 20.000)                           •   Non percepire il Reddito di
              •      valore ISEE inferiore ad euro 15.000                     Cittadinanza
                                                                          •   Non essere titolare alla data del
              Il REM non può essere erogato a nuclei familiari                19 marzo 2021: di rapporto di
              composti da soggetti:                                           lavoro        subordinato       (ad
              • che hanno percepito una delle indennità una                   eccezione        del      contratto
                  tantum previste dal Decreto Sostegno                        intermittente     senza      diritto
              • titolari di pensione diretta o indiretta (ad                  all’indennità di disponibilità), di
                  eccezione dell’assegno ordinario di invalidità)             un rapporto di collaborazione
              • titolari di rapporto di lavoro dipendente, la cui             coordinata e continuativa, di una
                  retribuzione lorda è superiore all’importo del              pensione diretta o indiretta (ad
                  REM cui il nucleo avrebbe diritto                           eccezione dell’assegno ordinario
              • percettori del Reddito di cittadinanza                        di invalidità)

 IMPORTO      Il beneficio va dai 400 agli 840 € mensili.                 Il beneficio ammonta per tutti a
                                                                          400,00 € per 3 mensilità (a
                  Composizione      nucleo Scala      di Beneficio        prescindere, dunque, dall’importo
                  familiare                equivalenza mensile            percepito in disoccupazione)
                  1 adulto                 1             400,00 €
                  2 adulti                 1,4           560,00 €
                  2 adulti e 1 minore      1,6           640,00 €
                  2 adulti e 2 minore      1,8           720,00 €
                  3 adulti e 2 minore      2             800,00 €

                  3 adulti e 2 minorenni di
                  cui un componente è 2,1                840,00 €
                  disabile grave

 PROCEDURA    Appena l’INPS comunicherà il rilascio della piattaforma, le domande per il Reddito di
              Emergenza dovranno essere presentate telematicamente entro il 30 aprile 2021

                                                 SNALV Confsal
                                 SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI
                                           www.snalv.it – info@snalv.it
LE MISURE PER I LAVORATORI - DECRETO SOSTEGNO
❖ LAVORATORI FRAGILI
      (articolo 15)

La tutela prevista fino al 28 febbraio 2021, che consente
ai lavoratori in condizione di “fragilità” di assentarsi dal
proprio posto di lavoro (equiparando queste assenze al
ricovero ospedaliero) è prorogata al 30 giugno 2021
(la norma è retroattiva: viene sanato anche il periodo
“scoperto” dal 1° marzo al 22 marzo).

Fino al 30 giugno, inoltre, i lavoratori fragili hanno diritto a svolgere la propria prestazione in
smartworking.

Finalmente, dopo le ripetute richieste inoltrate al Ministro Orlando dallo SNALV Confsal, la norma
precisa che le assenze dei lavoratori fragili non rientrano nel periodo di comporto: ciò vale per tutti i
lavoratori (sia del settore pubblico che del settore privato), a prescindere dal contratto collettivo
applicato dal proprio datore di lavoro.

    ❖ NUOVE NASPI
        (articolo 16)

I lavoratori che richiedono l’indennità di disoccupazione
NASPI – a partire dal 19 marzo 2021 e per l’intero anno
2021 – non devono rispettare il requisito secondo cui è
necessario “aver maturato almeno 30 giorni di effettivo
lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di
disoccupazione” (previsto dall’art. 3, comma 1, lett. c) del
d.lgs. 22/2015).

Restano in vigore tutti gli altri requisiti necessari per ottenere il riconoscimento dell’indennità di
disoccupazione NASPI.

    ❖ CONTRATTI A TERMINE
        (articolo 17)

La deroga alle causali dei contratti a termine – prevista
già dall’art. 93 del Decreto Rilancio – è prorogata al 31
dicembre 2021.

    ❖ REDDITO DI CITTADINANZA
        (articolo 11)

Nell’anno 2021 – in caso di stipula di contratti a termine che comportano un aumento del valore del
reddito familiare sino a massimo 10.000€ annui – il beneficio economico del Reddito è sospeso per
la durata dell’attività lavorativa, sino ad un massimo di sei mesi.

                                             SNALV Confsal
                              SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI
                                       www.snalv.it – info@snalv.it
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