CERTIFICAZIONE UNICA 2020: LE NOVITÀ - CIRCOLARE MONOGRAFICA - MYSOLUTION

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DICHIARAZIONI

Certificazione Unica 2020: le novità
La CU deve essere trasmessa dal sostituto d’imposta telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro
il 9 marzo 2020
di Daniele Bonaddio | 4 FEBBRAIO 2020

 L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 8932 del 15 gennaio 2020, ha approvato il modello della
 Certificazione Unica 2020 (CU 2020), relativa all’anno 2019, unitamente alle istruzioni di compilazione,
 nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Il mo-
 dello servirà per attestare redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, redditi di lavoro auto-
 nomo, provvigioni e redditi diversi nonché contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei corrispettivi
 derivanti dai contratti di locazioni brevi, corrisposti nel corso del periodo d’imposta 2019. La CU 2020,
 che anche quest’anno si presenta nella “versione doppia” (ordinaria e sintetica), deve essere trasmessa
 dal sostituto d’imposta telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 9 marzo 2020 (il 7 marzo 2020
 cade di sabato). Per il modello “ordinario”, invece, da consegnare al contribuente, c’è tempo fino al 31
 marzo 2020.

Premessa
Come di consueto, il flusso telematico della CU si compone di tre macro sezioni:
         Frontespizio       Contiene le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostitu-
                            to, ai dati relativi al rappresentate firmatario della comunicazione alla firma
                            della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica.
         Quadro CT          Vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica
                            dei dati relativi ai Mod. 730/4 resi disponibili all’AdE.
         CU 2020            Vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavo-
                            ro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro auto-
                            nomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certifica-
                            zioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

        Approfondimenti
        Una domanda che ricorre spesso in sede d’invio telematico delle CU all’Agenzia delle Entrate,
        è se le certificazioni di lavoro dipendente possono essere inviate in maniera separata dalle
        certificazioni di lavoro autonomo. La risposta è positiva. È data facoltà ai sostituti d’imposta di
        suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro
        CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati
        lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti

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       anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più
       agevole per il sostituto.

Termini d’invio
L’Agenzia delle Entrate ha deciso di mantenere anche per quest’anno lo sdoppiamento del modello
“sintetico” e “ordinario”. Il primo deve essere trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate,
entro il 9 marzo 2020 (il 7 marzo 2020 cade di sabato). Mentre il modello “ordinario” va consegnato
direttamente al contribuente, entro il 31 marzo 2020.

       Ricorda
       Le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione
       dei redditi precompilata (730/2020) possono avvenire entro il termine di presentazione della
       dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 2 novembre 2020 (il 31 ot-
       tobre 2020 cade di sabato).

        Termini di consegna CU 2020
        Modello ordinario                                  Modello sintetico
        Invio all’Agenzia delle Entrate entro il 9 marzo   Consegna al contribuente entro il 31 marzo
        2020                                               2020

       Ricorda
       La Legge n. 157/2019, di conversione del D.L. n. 124/2019 (cd. “Decreto Fiscale 2020), all’art.
       16-bis, comma 2 ha disposto che, sia la CU ordinaria (da inviare telematicamente all’Agenzia
       delle Entrate) sia la CU sintetica (da consegnare al contribuente), devono rispettare la nuova

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        scadenza del 16 marzo. Le nuove disposizioni, così come sancito dal successivo comma 5, ac-
        quistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Quanto finora specificato è la regola generale, con le dovute eccezioni di seguito descritte.
         Termini di consegna: casi particolari
         Rapporto di lavoro sia cessa-           La consegna deve però avvenire entro 12 giorni dalla ri-
         to in corso d’anno                      chiesta del sostituito.
         Il sostituto d’imposta che              Bisogna trasmettere per via telematica all’AdE entro il 7 lu-
         nell’anno 2018 ha prestato              glio le dichiarazioni Mod. 730/2020 e i corrispondenti pro-
         assistenza fiscale                      spetti di liquidazione (Mod. 730-3).

Soggetti obbligati
Il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta, a norma dell’art. 4, commi 6-ter e 6-
quater del D.P.R. n. 322/1998, deve compilare e rilasciare al contribuente la Certificazione Unica dei
redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi, corrisposti nel corso del
periodo d’imposta 2019.
         Art. 4, comma 6-ter del D.P.R. n. 322/1998
         “I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un’apposita certificazione unica anche ai fini dei contri-
         buti dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l’ammontare com-
         plessivo delle dette somme e valori, l’ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di impo-
         sta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il prov-
         vedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione
         è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del Mini-
         stro dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
         sociali, sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle
         previste ai fini contributivi”.

Riepilogando, quindi, con la Certificazione Unica 2019 è possibile attestare l’erogazione, nel corso del
2018, di valori e somme per:
a.   redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati a quelli di lavoro dipendente, assog-
     gettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata e a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta
     sostitutiva (artt. 49 e 50 del TUIR);
b.   redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui all’art. 53 e 67 del TUIR, sogget-
     ti a ritenuta;
c.   provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di
     commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento
     d’affari, corrisposti nel 2018 nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art.
     19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese
     applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
d.   compensi erogati nel 2019 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’art.
     21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
e.   somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’art. 11, della legge 30 dicembre
     1991, n. 413;

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f.   corrispettivi erogati nel 2019 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono
     rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
g.   indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni
     notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura auto-
     noma (lettere d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del TUIR);
h.   l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso
     abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi) di cui all’art. 4 del decreto legge
     24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
i.   ritenute di acconto operate;
j.   detrazioni effettuate.

        Ricorda
        La CU deve comprendere anche l’ammontare dei redditi corrisposti nel periodo d’imposta
        2018 che non hanno comportato la formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contribu-
        tivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti
        previdenziali.

Poiché i dati da indicare nella Certificazione Unica 2020 hanno natura sia fiscale che previdenziale, si
devono tenere in considerazione sia il principio di cassa adottato dall’Amministrazione Finanziaria
che il principio di competenza adottato dagli Istituti previdenziali ed assistenziali.

        Approfondimenti
        Per quanto attiene i dati fiscali devono essere, infatti, indicati solo i compensi effettivamente
        erogati nel periodo d’imposta, mentre i dati previdenziali devono ricomprendere tutti i con-
        tributi e le somme ad essi relativi che erano dovuti anche se non sono stati corrisposti al sog-
        getto nel corso dell’anno.

Nel dettaglio, sono obbligati all’invio del flusso telematico coloro che nel 2018 hanno corrisposto
somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R.
n. 600/1973, dell’art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, dell’art. 21, comma 15, della Legge 27 di-
cembre 1997, n. 449 e dell’art. 11, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Trattasi in particolare di:
   art. 23 (“Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente”);
   art. 24 (“Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”);
   art. 25 (“Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi”);
   art. 25-bis (“Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di media-
     zione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari”);
   art. 25-ter (“Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore”);
   art. 29 (“Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato”);

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   art. 33, comma 4, D.P.R. n. 42/1988 (ad esempio partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e
     ai soci fondatori di S.p.a., S.a.p.a. e S.r.l., redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere
     dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi).
Sono altresì tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2019 hanno corrisposto contributi previdenziali e
assistenziali dovuti all’INPS e all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici e/o premi assicurativi dovuti
all’INAIL.

        Attenzione
        Non devono, invece, rilasciare la Certificazione Unica i privati datori di lavoro, per i com-
        pensi erogati a collaboratori familiari, agli autisti e ai giardinieri e i soggetti che erogano esclu-
        sivamente indennità e rimborsi che non determinano reddito per il percipiente.

Modalità di presentazione CU “sintetica” e “ordinaria”
Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:
   direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
   tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
     e successive modificazioni.

Trasmissione telematica diretta
In caso di trasmissione telematica diretta, il sostituto d’imposta potrà effettuare le comunicazioni:
   effettuando un unico invio di tutte le certificazioni rilasciate (sia relative a lavoratori dipen-
     denti che lavoratori autonomi);
   effettuando invii separati: ad esempio nel caso in cui le certificazioni di lavoro dipendente siano
     predisposte da un consulente del lavoro e le certificazioni di lavoro autonomo siano invece affi-
     date ad un commercialista o nel caso di utilizzodi applicativi diversi.

        Attenzione
        I soggetti che optano per la trasmissione telematica diretta devono verificare quale canale
        telematico possono utilizzare riferendosi alla dichiarazione Mod. 770. Infatti il sostituto dovrà
        avvalersi del servizio telematico:
        → ENTRATEL: se la dichiarazione Modello 770 è presentata per un numero di soggetti supe-
        riore a 20;
        → ENTRATEL: se nella dichiarazione Modello 770 aderisce alla facoltà di inviare separatamen-
        te le comunicazioni dei dati relativi alle certificazioni di lavoro dipendente e di lavoro autono-
        mo, e una delle due parti contiene più di 20 comunicazioni;
        → FISCONLINE: se la dichiarazione Modello 770 è presentata in relazione ad un numero di
        soggetti non superiore a 20.

Nel caso di presentazione telematica diretta la Certificazione Unica si considera presentata nel giorno
in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presenta-
zione è data dalla comunicazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevi-

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mento. Infatti il servizio telematico rilascia immediatamente un messaggio di conferma dell’avvenuta
trasmissione del file. La conferma dell’avvenuta presentazione della CU, invece, è data solo dalla suc-
cessiva comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che determina l’esito dell’elaborazione; se priva di
errori, essa fornisce prova della presentazione.
         Cosa succede in caso di scarto telematico?
         Verificare che lo scarto riguardi:
         L’intero file te-     In tal caso il soggetto dovrà effettuare un ulteriore invio ordinario di tutte
         lematico              le Certificazioni.
         Singole Certifi-      In tal caso il soggetto dovrà effettuare un ulteriore invio ordinario, conte-
         cazioni               nente le sole Certificazioni rettificate.
                               Si deve tener presente che non si devono ritrasmettere le certificazioni già
                               accolte.
         Nota Bene. Non si applicano sanzioni se si effettua un nuovo invio entro i 5 giorni lavorativi suc-
         cessivi al 7 marzo 2019.

Trasmissione tramite intermediario
Il flusso dei dati può essere trasmesso anche tramite un intermediario abilitato, secondo quanto
disposto dall’art. 3, comma 2 del DPR n. 322/1998. Al proposito ricordiamo che gli intermediari sono
obbligati ad utilizzare il servizio telematico Entratel.

        Approfondimenti
        L’intermediario abilitato dovrà consegnare al sostituto:
        1. l’impegno a trasmettere in via telematica le Certificazioni Uniche, precisando se le stesse
        sono state predisposte dal sostituto o sono state predisposte da lui stesso;
        2. le Certificazioni Uniche trasmesse entro 30 giorni dal termine previsto per l’invio telema-
        tico (il Frontespizio, l’eventuale Quadro CT, le Certificazioni Uniche 2020);
        3. copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuto ricevimento.

L’intermediario dovrà conservare copia delle Certificazioni Uniche trasmesse, da poter eventualmente
esibire in caso di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Consegna CU sintetica
Per quanto concerne la consegna del modello sintetico al contribuente, il sostituto d’imposta è tenu-
to a rilasciare il documento in duplice copia e ad essa dovranno essere allegate le istruzioni per il
contribuente.

        Approfondimenti
        È facoltà del sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la CU in formato elettronico,
        purché sia garantita al soggetto la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di po-
        terla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà
        essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere

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        e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica. Ad esempio, è escluso l’invio telema-
        tico nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al
        dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.

Le novità in sintesi
Nel modello 2020 della Certificazione unica (CU) sono state inserite le seguenti novità:
   premi di risultato: al fine di gestire le somme erogate ai lavoratori attraverso il bonus produtti-
     vità che ha previsto un’imposta sostitutiva Irpef e addizionali al 10%, è stata aggiunta la relativa
     sezione con i rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione ed una nuova casella per una
     migliore gestione del personale comandato presso altre amministrazioni dello Stato;
   regime speciale (D.Lgs. n. 147/2015): in tale sezione è possibile indicare i redditi di lavoro di-
     pendente prodotti in Italia da parte di persone che hanno trasferito la propria residenza nel no-
     stro Paese. In tali casi, tali redditi concorrono a formare il reddito fino ad un massimo del 70%
     dell’ammontare;
   rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione effettuati dal datore di lavoro;
   nuovo regime fiscale delle locazioni brevi: in base a quanto previsto dalla nuova normativa, i
     soggetti che risiedono in Italia e che esercitano attività di intermediazione immobiliare e/o ge-
     stione di portali web, sono tenuti ad applicare sull’eventuale canone o corrispettivo pagato
     dall’utente, una ritenuta del 21% e al rilascio della certificazione unica in qualità di sostituti di im-
     posta;
   APE volontaria: nuovo spazio riservato all’APE volontaria ovvero per l’indicazione del credito ri-
     conosciuto dall’INPS a fronte del pagamento degli interessi e del premio sul rischio di premorien-
     za maturati sull’anticipo finanziario a garanzia pensionistica;
   aliquote TFS: dal momento che l’art. 24 del D.L. n. 4/2019 (c.d. “Decretone), convertito con modi-
     ficazioni in Legge n. 26/2019), sulla detassazione del Trattamento di Fine Servizio ha ridotto
     l’imposta ai sensi dell’art. 19, comma 2-bis del D.P.R. n. 917/1986 (c.d. Tuir) – con tre aliquote va-
     riabili in base al momento in cui il TFS viene erogato rispetto alla cessazione del rapporto di lavo-
     ro – nella Certificazione Unica 2020 fanno la loro comparsa i relativi tre nuovi campi;
   Campione d’Italia: è presente una nuova specifica sezione dedicata ai residenti del relativo Co-
     mune, dal momento che il D.L. n. 119/2018 ha modificato l’art. 188-bis del Tuir prevedendo che
     tutti i redditi non di impresa prodotti in euro concorrano a formare il reddito complessivo con
     una riduzione del 30% e abbattimento minimo di 26.000 euro;
   detrazione IRPEF: bisogna indicare la detrazione IRPEF non goduta per incapienza sul tratta-
     mento economico accessorio del personale del comparto sicurezza e difesa in costanza di servi-
     zio nel 2019;
   impatriati: nelle istruzioni di compilazione è previsto uno specifico capitolo sulle agevolazioni
     per il rientro dei cervelli istituite dal Decreto Fiscale 2020 collegato alla Legge di Bilancio 2020.

        Riferimenti normativi
   D.L. 28 gennaio 2019, n. 4
   Legge 21 giugno 2017, n. 96
   D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147
   D.P.R. 22 luglo 1998, n. 322

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   D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114
   Legge 27 dicembre 1997, n. 449
   Legge 30 dicembre 1991, n. 413
   D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
   D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
   Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 gennaio 2020, n. 8932

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     MySolution | Circolare Monografica| 4 febbraio 2020
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