LA PROROGA DELL'ORGANO DI CONTROLLO PER LE SRL PREVISTA DAL DECRETO "MILLEPROROGHE" - MYSOLUTION

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REVISIONE

La proroga dell’organo di controllo per le Srl
prevista dal decreto “Milleproroghe”
Ancora incertezze per le S.r.l. obbligate alla nomina dell’organo di controllo o del revisore
di Roberta Provasi | 4 MARZO 2020

 Con la conversione in legge del D.L. n. 30 dicembre 2019, n. 162- cd. “Milleproroghe” – (legge 28 febbraio
 2020, n. 8, in G.U. n. 51 del 29 febbraio 2020, Suppl. Ord. n. 10), è stata confermata la modifica dell’art.
 379, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi e dell’insolvenza), sta-
 bilendo che le S.r.l. obbligate dalla nuova disciplina alla nomina dell’organo di controllo o del revisore
 legale dei conti potranno farlo entro la data di approvazione dei bilanci 2019, stabilita ai sensi dell’art.
 2364, secondo comma. c.c., ovvero entro il 29 aprile o, in caso di rinvio dei termini di approvazione ex
 art. 2364, secondo comma, secondo periodo, c.c., entro il 28 giugno 2020. Non vi è dubbio che trattasi di
 un ulteriore intervento legislativo, che rischia di penalizzare l’intero impianto normativo del codice della
 crisi, di cui l’ampliamento della previsione dell’organo di controllo costituisce un aspetto significativo. La
 riapertura dei termini crea imbarazzi da parte degli imprenditori che, nel rispetto degli obblighi di legge,
 hanno provveduto alla nomina entro il termine del 16 dicembre, nonché ulteriore disappunto e confu-
 sione da parte di molti colleghi nel cercare di interpretare quale potrebbe essere la corretta via giuridica
 per evitare una rilevante disparità di trattamento, che premia coloro che non hanno rispettato la nor-
 mativa.

L’“iter” giuridico per la costituzione dell’organo di controllo nelle s.r.l. ai sensi
del codice della crisi
Il 10 gennaio 2019 si è concluso l’iter per la riforma del fallimento e delle procedure concorsuali, ini-
ziata nel 2015 con la nomina della commissione Rordorf, i cui lavori si sono conclusi con la definizione
dei criteri e dei principi recepiti dal Parlamento per il tramite della legge delega 19 ottobre 2017, n.
155. Il Governo ha successivamente previsto una bozza di schema di decreto legislativo del nuovo
codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), che il Consiglio dei
Ministri ha approvato in via preliminare l’8 novembre 2018. Dopo essere stato sottoposto ai pareri
delle Commissioni parlamentari, è stato approvato in via definitiva lo scorso 10 gennaio 2019. Il nuo-
vo codice, formato da 391 articoli, è finalizzato alla diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle im-
prese e alla salvaguardia della capacità imprenditoriale. Fra le tante novità, sicuramente una delle
più rilevanti, forse la più importante per l’attività dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e
dei revisori legali dei conti, consiste nelle nuove previsioni contenute nell’art. 379 del codice, ossia la
nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle s.r.l.
A tale fine, viene introdotta una modifica all’art. 2477 c.c., secondo cui la nomina dell’organo di con-
trollo o del revisore nelle s.r.l. è obbligatoria, se la società:

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   è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
   controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
   ha superato per due esercizi consecutivi uno dei limiti specificamente previsti, ossia:
     o    2 milioni di euro di ricavi;
     o    2 milioni di euro di attivo;
     o    più di 10 dipendenti.
Invece, l’obbligo dell’organo di controllo o del revisore viene meno allorquando, per tre esercizi
consecutivi – e non più per due esercizi consecutivi – non è superato alcuno dei tre nuovi limiti.
Con riferimento al tema della decorrenza delle nuove regole, l’art. 379 del D.Lgs. 12 gennaio 2019,
n. 14, prevede che le s.r.l. in essere alla data del 16 marzo 2019 – ossia alla data di entrata in vigore
della norma – al ricorrere dei relativi requisiti, devono:
   provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore e,
   se necessario, adeguare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni,
entro i nove mesi successivi, ovverosia entro il 16 dicembre 2019. Fino a tale data, le previgenti di-
sposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia, ancorché non conformi
all’ultima versione dell’art. 2477 c.c. Per espressa previsione dell’art. 379 del D.Lgs. n. 14/2019, in sede
di prima applicazione delle nuove regole, ai fini dell’individuazione degli esercizi con riferimento ai
quali verificare il superamento dei parametri, si deve avere riguardo ai due esercizi antecedenti la
scadenza del 16 dicembre 2019, quindi, agli esercizi 2017 e 2018.
Una prima rilevante modifica dell’art. 2477 c.c. per assecondare la richiesta di molti di ampliare il pe-
rimetro delle s.r.l. non obbligate alla previsione dell’organo di controllo è arrivata per il tramite del
D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. n.
140 del 17 giugno 2019) cd. decreto sblocca cantieri.
Il legislatore rimodifica i limiti dell’art. 2477 c.c. a seguito dell’introduzione dell’art. 2-bis del D.L. n.
32/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55/2019, secondo cui l’obbligo di nomina
dell’organo di controllo o del revisore si concretizza per le società a responsabilità limitata (s.r.l.) che
abbiano superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
   totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
   ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
   dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Pertanto, il novellato art. 2477, commi secondo e terzo, c.c. risulta così trascritto:
“La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato pa-
trimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occu-
pati in media durante l’esercizio: 20 unità.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa
quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.”.
A seguito della modifica apportata all’art. 2477 c.c., la dottrina ha condiviso che le società oggetto
dell’art. 2477 c.c. che avessero già provveduto alla nomina dell’organo di controllo o del revisore in
base ai limiti quantitativi come introdotti dal D.Lgs. n. 14/2019 e che, dopo le modifiche dei limiti
quantitativi ad opera dell’art. 2-bis del D.L. n. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n.

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55/2019, non fossero più obbligate alla predetta nomina, in quanto al di sotto dei nuovi limiti,
avrebbero potuto percorrere la via della revoca. E, precisamente:
1.   nel caso di nomina del revisore, sarebbe stata sufficiente la sola delibera assembleare, in
     quanto, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 28 dicembre 2012, costituisce giusta causa di revoca “la so-
     pravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti
     dalla legge”;
2.   nel caso di nomina del collegio sindacale o del sindaco unico, la soluzione è risultata essere
     più problematica. In base all’art. 2400 c.c., è previsto che “I sindaci possono essere revocati solo per
     giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito
     l’interessato”. Con la nota n. 4865 del 2015, allegata alla circolare MiSE n. 6100 del 2015, il Ministe-
     ro della giustizia ha affermato che è imprescindibile il decreto di approvazione del Tribunale,
     al fine della revoca per giusta causa dei sindaci. Il Notariato, con lo Studio n. 1129 del 2014, inve-
     ce, contrariamente al parere del Ministero della giustizia, ritiene sufficiente la delibera dei soci,
     nella quale deve essere esplicitata la giusta causa.

La scadenza del termine del 16 dicembre 2019
Con l’avvicinarsi della scadenza dell’ultimo giorno utile per la nomina dell’organo di controllo, fissata
per il 16 dicembre 2019, in mancanza di ipotesi di proroga, le società obbligate, nonché i revisori
coinvolti hanno cercato di individuare alcune soluzioni strategiche, alcune anche fantasiose, per lo
più per rinviare al 2020 l’obbligo della prima certificazione del bilancio d’esercizio.
Ciò pur nel rispetto di alcune chiare disposizioni normative, fra cui:
1) per quanto riguarda eventuali sanzioni, il riferimento utile all’art. 2631 c.c., che dispone:
“Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o
dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 euro a
6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la
convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui ammi-
nistratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea
dei soci.
La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdi-
te o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci”.
Va anche ricordato che nelle s.r.l. la seconda convocazione è ammessa solo se convenzionalmente
prevista nell’atto costitutivo. Fra le situazioni che si sono verificate, si riportano le seguenti:
   l’assemblea, seppure regolarmente convocata, non ha raggiunto il quorum previsto dalla legge,
     ossia almeno la metà del capitale sociale;
   l’assemblea, seppure regolarmente convocata, non ha nominato, perché non ha individuato al-
     cun revisore disponibile o il sindaco revisore ha accettato con riserva, riservandosi, prima
     dell’accettazione definitiva, di monitorare la situazione organizzativa, amministrativa e contabile
     della società;
2) a partire dall’avvenuta nomina, il consiglio di amministrazione deve, entro 30 giorni, comunica-
re al Registro imprese la nomina del sindaco (art. 2400, terzo comma, c.c.), mentre non è previsto
alcun termine per comunicare la nomina del revisore.
Nel caso in cui l’assemblea non dovesse provvedere alla nomina, è previsto l’intervento del Tri-
bunale, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o anche su segnalazione del conservatore del
Registro delle imprese. In tali circostanze sarà presumibilmente lo stesso Tribunale a nominare, ai
sensi del quinto comma dell’art. 2477 c.c., e sceglierà, in assenza di specifiche disposizioni statutarie,

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la forma di controllo che ritiene più utile, nonché il soggetto da nominare e il relativo compenso, pre-
sumibilmente in base al D.M. 20 luglio 2012, n. 140.
Per quanto concerne il ruolo delle Camere di commercio, significativa la nota di UnionCamere, invia-
ta alle Camere del commercio il 5 dicembre 2019 che afferma “di non procedere immediatamente con le
segnalazioni da parte del Conservatore del Registro delle Imprese agli Uffici del Tribunale ma preventiva-
mente avrebbero inviato alle società obbligate alla nomina di un organo di controllo o del revisore legale
una comunicazione per sensibilizzarle sulla necessità di adeguarsi alla nuova disciplina”. La stessa comu-
nicazione riportava che Infocamere avrebbe inviato a ciascuna Camera di commercio l’elenco delle
società aventi sede nel proprio territorio che ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 2477, se-
condo comma, lett. c), c.c.
Il 5 dicembre 2019 viene pubblicato un documento dal CNDCEC, condiviso con Confindustria, in cui si
sottolinea come, in previsione della scadenza del 16 dicembre per la nomina del revisore, potrebbe
essere opportuno rinviare la nomina con l’approvazione del bilancio 31 dicembre 2019, ossia con
l’assemblea entro il 20 aprile, sfruttando in subordine l’opzione interpretativa dell’art. 2477, quinto
comma, c.c., che consente ai soci di provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore le-
gale nei 30 giorni successivi alla data di approvazione del bilancio (relativo all’esercizio 2019).
A tale richiesta è seguito a chiarimento solo un intervento del MiSE in risposta all’interrogazione par-
lamentare n. 3-01284, che ha ribadito che, nonostante i numerosi ritardi che si sono verificati, “non è
possibile prevedere una proroga della nomina dell’organo di controllo che doveva avvenire entro lo scorso
16 dicembre”.
Pertanto, decorsi i termini normativi previsti per la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle
s.r.l. obbligate in base alle nuove disposizioni contenute nel codice della crisi e dell’insolvenza, tutti gli
addetti ai lavori hanno iniziato ad attendere per capire sia quali sarebbero state le conseguenze per
le società che non hanno adempiuto all’obbligo di legge, sia come fronteggiare le criticità con cui si
i revisori nominati tardivamente si sarebbero dovuti confrontare.

I termini della proroga
Con la conversione in legge del D.L. n. 30 dicembre 2019, n. 162- cd. “milleproroghe” – (legge 28 feb-
braio 2020, n. 8, in G.U. n. 51 del 29 febbraio 2020, Suppl. Ord. n. 10), viene prorogato il termine per
la nomina dell’organo di controllo o del revisore entro la data fissata dal secondo comma dell’art.
2364 c.c. dell’assemblea delegata all’approvazione del bilancio di esercizio relativo al 2019.
La riapertura dei termini ovviamente determina rilevanti conseguenze, per cui servirebbero anche
degli interventi a chiarimento.

Periodi di osservazione dei parametri
Per quanto concerne le due annualità da prendere in considerazione per la verifica dei parametri
che l’art. 2477 c.c. statuisce essere il 2017 e 2018, è possibile che ai sensi della nuova modifica possa-
no slittare avanti di una annualità, per cui il biennio di riferimento diventa il 2018 ed il 2019. Tale
interpretazione è la logica conseguenza di una mancanza di normativa che esplicita che i bilanci da
considerare per la verifica dei parametri per la costituzione dell’organo di controllo sono quelli relativi
al 2017 e 2018. Pertanto, risulta chiaro che, nel caso di superamento dei due parametri nel biennio
2017/2018, ma non nel biennio 2018/2019, l’obbligo del controllo viene meno.

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Revoca dei revisori già nominati
Per quanto riguarda la possibilità di revocare i revisori nominati nel rispetto dei termini, al momento
sembrano essere due gli approcci interpretativi da seguire:
1) nel caso di opzione di nomina per il revisore legale dei conti, si potrebbe optare per la richiesta
di revoca ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. i), del D.M. 28 dicembre 2012, n. 261, secondo cui costitui-
sce giusta causa di revoca “la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta
carenza dei requisiti previsti dalla legge”. In tale caso, il revisore dovrebbe comunicare per iscritto
all’assemblea la giusta causa di revoca, evidenziandone i motivi ai sensi dell’art. 3 del D.M. n.
261/2012 e l’assemblea prendere atto del venire meno dell’obbligo di nomina del revisore e provve-
dere alla revoca;
2) poiché si tratta di una riapertura dei termini (nomina da deliberare “entro la data di approvazione” e
non “con l’approvazione” dei bilanci 2019), non determina una situazione di sopravvenuta insussisten-
za dell’obbligo della revisione legale, per cui non è giustificabile la revocaai sensi del citato art. 4,
comma 1, lett. i), del D.M. n. 261/2012. Anche l’ipotesi di dimissioni volontarie da parte del revisore
risulta difficile, sia per la mancanza di “idonee circostanze”, richieste dall’art. 5 del D.M. n. 261/2012,
nonché perché ai sensi dell’art. 7 dello stesso D.M. n. 261/2012, “Risoluzione consensuale del contratto
di revisione”, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore, fin-
ché il conferimento del nuovo incarico non è diventato efficace e comunque non oltre i sei mesi dalla
data di presentazione delle dimissioni;

        Ricorda
        Va infine aggiunto che l’art. 8 del D.M. n. 261/2012 statuisce inoltre che non è consentito alla
        società di rinominare lo stesso revisore cessato, se non decorso un anno dall’avvenuta cessa-
        zione anticipata.

3) nel caso di opzione per l’organo di controllo, sindaco unico o collegio sindacale, non è ravvisa-
bile alcuna causa di decadenza tra quelle previste dall’art. 2399 c.c. né una giusta causa di revoca as-
sembleare ai sensi art. 2400 c.c., per cui vi è l’obbligo di rimanere in caricafino alla scadenza natura-
le del mandato (stesso orientamento previsto dal Consiglio notarile di Roma del 23 luglio 2014, non-
ché anche ai sensi delle Norme di comportamento del CNDCEC);
4) anche nel caso di nomina di sindaci con funzione di revisione legale dei conti, sussiste l’obbligo
rimanere in carica fino al termine del mandato, a causa della prevalenza della disciplina prevista per
il sindaco in tema di cessazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.M. n. 261/2012.

Termini per la proroga
Risulta chiaro che, con la riapertura dei termini, il primo bilancio oggetto di certificazione sarà
quello relativo all’esercizio 2020, pur consapevoli che l’organo di controllo potrebbe essere istituito
entro il termine di fine luglio. Difatti, l’approvazione del bilancio ai sensi dell’art. 2364 c.c. potrebbe, in
presenza di particolari esigenze e se lo statuto è conforme, ricorrere al maggiore termine di 180
giorni dalla chiusura dell’esercizio, ossia entro il 28 giugno 2020.

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        Attenzione
        Tale data potrebbe essere posticipata di ulteriori 30 giorni, se l’assemblea dovesse delibe-
        rare l’approvazione del bilancio in seconda convocazione.

Conclusioni
In attesa di chiarimenti e interpretazioni, non vi è dubbio che questa ulteriore modifica stia alimen-
tando nuove incertezze e soprattutto disappunto nei confronti di quelle società che, non avendo
nominato entro il termine del 16 dicembre, si trovano nelle migliori condizioni per nominare l’organo
di controllo con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, dopo avere verificato la sussistenza
o meno dei parametri con riferimento ai dati dei bilanci relativi agli anni 2018 e 2019, nonché by-
passare l’obbligo di certificare il bilancio 2019. Un privilegio a favore di coloro che non hanno rispetto
gli obblighi normativi.

        Riferimenti normativi
   D.L. n. 30 dicembre 2019, n. 162, art. 8;
   D.L. 18 aprile 2019, n. 32;
   D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 379;
   D.M. 28 dicembre 2012, n. 261;
   Codice civile, artt. 2364, 2631 e 2477.

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