La "NUOVA IMU" - novità e conferme - Anno 2020 - Comune di Sassari
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
La “NUOVA IMU” - novità e conferme. Anno 2020 Con la Legge di Bilancio 2020 (disciplinata dall’art. 1 della L. 160 del 27/12/2019, commi da 739 a 783), il legislatore ha “riscritto” la normativa sull’IMU, confermandone l’impianto generale e introducendo alcune novità. La legge di Bilancio 2020, con la finalità di semplificare la gestione dei tributi locali, ha eliminato il precedente assetto della I.U.C. che comprendeva le tre componenti tributarie (IMU – TASI – TARI), con la conseguente abolizione della TASI e l’istituzione della nuova IMU. Pertanto con decorrenza dal 1° gennaio 2020, viene rinormata l’IMU, rimane la TARI e viene abolita la TASI. Pertanto la Nuova Imu va ad “assorbire” la Tasi, tornando ad essere una tassa che grava esclusivamente sulla proprietà e non più in parte su chi utilizzava l’immobile (come l’inquilino, ad esempio) Il Comune di Sassari con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dell'11 giugno 2020 ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria “IMU”. La delibera può essere scaricata accedendo alla pagina dedicata alle “tasse comunali/IMU” del sito web del Comune:: http://www.comune.sassari.it/persona/cittadino/tasse_comunali/tributi_imu.htm Nella nuova disciplina del tributo locale è soggetto all’IMU chiunque detenga un diritto reale su un immobile: proprietà, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi, nonché il: • genitore assegnatario del diritto di abitazione della casa familiare in virtù di un provvedimento giudiziale che lo dichiara anche genitore affidatario • concessionario di aree demaniali • locatario in locazione finanziaria per gli immobili da costruire o in corso di costruzione a partire dalla stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso in cui uno stesso immobile sia posseduto da più soggetti, ognuno è soggetto passivo a sé stante e titolare di un'autonoma obbligazione tributaria. Nell’applicazione dell’imposta si deve tener conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. L’imposta grava su terreni, fabbricati, aree edificabili a prescindere dall’utilizzo. L' imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9. Per abitazione principale s'intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenza dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. E' considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'imposta municipale propria non si applica, altresì: a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; d) alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; e) a un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; La base imponibile è determinata dalla rendita catastale, rivalutata del 5%, e moltiplicata per un coefficiente, che varia a seconda della categoria dell’immobile: • 160 per i fabbricati del gruppo catastale A e delle categorie C/2, C/6 e C/7; • 140 per i fabbricati delle categorie B, C/3, C/4 e C/5; • 80 per i gruppi A/10 e D/5; • 65 per la categoria D; • 55 per la categoria C/1. La base imponibile è ridotta del 50% per: • i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’articolo 10 del codice civile ed al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; • i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Ai fini dell’applicazione della riduzione i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione; • l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato e possieda nello stesso comune, oltre all’immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale. Detrazione ordinaria Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A1, A8 e A9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica: • abitazione principale A1, A8 e A9; • agli alloggi assegnati agli ex IACP. TERRENI AGRICOLI Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. IMU TERRENI AGRICOLI ESENTI Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; c) I terreni di cui ai seguenti fogli catastali n.: 27, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 61, 62, 65, 70, 75, 84 della sezione Sassari-Nurra ed i fogli n.: 41, 42, 43, 58, 59, 112, 129, 142, 143, 145, 146 della sezione Sassari-Agro. AREE FABBRICABILI Per le aree edificabili, la base imponibile è il valore di mercato al 1° gennaio di ogni anno. ESENZIONI Sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte (comma 759, art. 1, della Legge 160/2019): a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810; f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. (Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono però presentare la dichiarazione ogni anno). NOVITA' IMU IN EVIDENZA: - Cambia qualcosa per le coppie divorziate, infatti la nuova IMU prevede che il soggetto passivo d’imposta è il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, che diventa soggetto passivo (non più il coniuge assegnatario), è parificata dal legislatore ad una “abitazione principale” e quindi è esente IMU, ma la nuova precisazione riguardo al genitore “non affidatario dei figli” implica che non operi alcuna esenzione e l’IMU venga assolta dal proprietario secondo le regole ordinarie. - La nuova IMU conferma che, in caso di immobili concessi in locazione finanziaria (contratti di leasing) il soggetto passivo è il locatario ma a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. - Scompare l'agevolazione per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza. - I fabbricati rurali strumentali sono soggetti a IMU. - Importante novità per i beni-merce, cioè quei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e in ogni caso non locati. Detti fabbricati, finora esenti IMU, dal 2020 saranno tenuti al versamento dell’imposta. Il legislatore precisa che detti immobili torneranno esenti a decorrere dal 1° gennaio 2022. - Nuova definizione di fabbricato, in particolar modo per quanto concerne l’area di pertinenza dello stesso che non deve più essere inteso in senso civilistico, bensì urbanistico - Sono soggetti all’imposta tutti i terreni iscritti in catasto, a qualsiasi uso adibito, compresi quelli incolti, tranne le esenzioni, confermate, relative ai terreni agricoli ma solo per quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) (di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione), nonchè ad immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. - Una importante novità della nuova IMU riguarda gli enti non commerciali (associazioni, parrocchie, etc.) per i quali il legislatore prevede la presentazione della dichiarazione “ogni anno”. ALIQUOTE Il Comune di Sassari con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 23/06/2020 ha approvato le aliquote IMU per l'anno 2020.
La delibera può essere scaricata accedendo alla pagina dedicata alle “tasse comunali/IMU” del sito web del Comune:: http://www.comune.sassari.it/persona/cittadino/tasse_comunali/tributi_imu.htm ANNO 2020 ALIQUOTA DELIBERATA QUOTA QUOTA DAL COMUNE DI SASSARI RISERVATA ALLO RISERVATA AL STATO COMUNE DI SASSARI Abitazione principale A1, 0,60% 0,60% A8 e A9 e pertinenze Abitazione canone 0,55% 0,55% concordato Abitazione concessa in 0,61% 0,61% comodato (parenti in linea retta 1° grado) Abitazione concessa in 0,95% 0,95% affitto a canone libero Immobili IACP (AREA) 0,55% 0,55% Abitazione a disposizione 1,06% 1,06% Immobili categoria A10 1,05% 1,05% Immobili categoria B 1,05% 1,05% Immobili categoria C1, 0,95% 0,95% C2 e C3 Immobili categoria C 1,05% 1,05% (esclusi C1, C2 e C3 Immobili categoria D1 0,95% 0,76% 0,19% Immobili categoria D5 1,06% 0,76% 0,30% Immobili categoria D8 0,98% 0,76% 0,22% Immobili categoria D 1,05% 0,76% 0,29% (esclusi D1, D5 e D8) Aree edificabili 1,06% 1,06% Terreni agricoli 0,85% 0,85% Fabbricati rurali 0,10% 0,10% Fabbricati costruiti e 0,15% 0,15% destinati dall'impresa costruttrice alla vendita VERSAMENTO DELL'IMPOSTA Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24, disponibile, in versione cartacea, presso Banche, Poste e agenti della riscossione, mentre in formato elettronico, sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it)
Per gli immobili di categoria D è riservato allo Stato il gettito calcolato ad aliquota dello 0,76%, mentre la differenza deliberata dal Comune è riservata al Comune stesso. Per tutti gli altri immobili l'IMU è interamente versata al Comune. Codici di versamento Codice tributo Comune Codice tributo Stato Abitazione principale A1, A8 3912 Quota non dovuta e A9 e pertinenze Altri fabbricati 3918 Quota non dovuta Terreni 3914 Quota non dovuta Aree fabbricabili 3916 Quota non dovuta Fabbricati categoria D 3930 3925 Fabbricati rurali strumentali 3913 Quota non dovuta Per consentire il versamento tramite modello F24 EP per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono stati istituiti i seguenti codici tributi Codice tributo Comune Codice tributo Stato Fabbricati categoria D 360E 359E Il codice Ente del Comune di Sassari, da riportare nell'F24, è: I452. SCADENZE DI PAGAMENTO ANNO 2020 16 giugno (acconto pari al 50%, solo per il 2020, di quanto dovuto nel 2019 per IMU e TASI, calcolato sulla base delle aliquote ed agevolazioni dell’anno 2019) 16 settembre per gli immobili classificati nella categoria catastale C, limitatamente: - alle attività per le quali è stata disposta la chiusura dal DPCM 11 marzo 2020, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate nonché a favore dei locatori degli stessi immobili che, in dipendenza della pandemia, non hanno riscosso i relativi canoni da parte dei conduttori 16 dicembre (saldo), eseguito a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune. ESENZIONE TOTALE del pagamento IMU 2020 solo per alcune categorie indicate nel DECRETO AGOSTO del Governo: strutture turistiche e dello spettacolo, ma solo per i proprietari degli immobili che gestiscono le predette attività. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni, di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico, nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a
quelli del cedente (es. atto stipulato il 15 giugno: l'imposta IMU è a carico dell'acquirente). A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. DICHIARAZIONE La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Si ricorda però che non tutte le fattispecie di immobili sono soggette a Dichiarazione. Per le fattispecie obbligatorie e per non incorrere in adempimenti inutili, è bene informarsi con precisione. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Mentre per quanto riguarda gli enti non commerciali (associazioni, parrocchie, etc.) la dichiarazione va presentata ogni anno. Il modello di dichiarazione IMU può essere scaricato accedendo al sito web del Comune, nella pagina dedicata alle “Tasse Comunali/IMU”: http://www.comune.sassari.it/persona/cittadino/tasse_comunali/tributi_imu.htm A chi rivolgersi: L'Ufficio è a disposizione per qualsiasi domanda, chiarimento, approfondimento ai numeri ed indirizzi mail indicati nella pagina dedicata alle “tasse comunali/IMU” del sito web del Comune: http://www.comune.sassari.it/persona/cittadino/tasse_comunali/tributi_imu.htm
Puoi anche leggere