Certificato medico di malattia: procedure e adempimenti

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MALATTIA

                       Certificato medico
                     di malattia: procedure
                         e adempimenti
                                               Il certificato medico di malattia ha lo scopo di garantire il diritto del dipenden-
                                               te malato a non rendere la prestazione lavorativa dedotta nel contratto di
                                               lavoro per tutta la durata prevista dell’evento morboso e di ricevere, nelle
                                               misure stabilite dalla legge e dagli accordi collettivi, il relativo trattamento
                                               economico. Il certificato ha dunque la funzione di giustificare l’assenza nei
                                               confronti del datore di lavoro (Cass. 22.8.2007, n. 17898) e, tramite l’indicazio-
                                               ne dell’indirizzo del lavoratore, anche quella di consentire l’effettuazione
                                               delle visite di controllo da parte dei sanitari iscritti negli appositi elenchi (Inps
                                               e Asl). Ne consegue che le assenze non giustificate non saranno coperte
                                               dall’indennità economica e che potranno dar luogo a provvedimenti disci-
                                               plinari da parte del datore di lavoro, fino al licenziamento.

                 Medici abilitati Anche se normalmente la certificazione è rilasciata dal medico «curante»
                                               (ovvero quello «di famiglia»), utilizzando l’apposito modulario, tale possi-
                                               bilità è riconosciuta anche a medici diversi, ai quali l’assicurato si sia rivolto
                                               per motivi di urgenza ovvero comunque per esigenze correlate alle specifi-
                                               cità della patologia sofferta, come pure nel caso dei certificati rilasciati
                                               all’atto della dimissione da ospedali o strutture di pronto soccorso (Inps,
                                               circ. 13.5.1996, n. 99 e 25.7.2003, n. 136; msg. 7.11.2003, n. 968).

    Trasmissione telematica Il medico è tenuto ad inviare la certificazione per via telematica
                                               all’Inps, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determina-
                                               te dall’Istituto.
                                               Il lavoratore deve richiedere al medico il numero di protocollo identifica-
                                               tivo del certificato inviato e fornirlo al proprio datore di lavoro, qualora gli
                                               venga richiesto.
                                               L’Inps, a sua volta, mette a disposizione del datore di lavoro (o dei loro
                                               intermediari delegati art. 1, commi 1 e 4, legge n. 12/1979), attraverso i
                                               propri canali telematici, gli attestati di malattia ricevuti dai medici e il
                                               lavoratore è esonerato dall’invio della documentazione in forma cartacea.
                                               La ricezione e consultazione degli attestati può avvenire:

     - on line o attraverso il numero verde di Contact center dell’Inps fornendo il codice fiscale e il numero di protocollo;
      - attraverso il portale dell’Istituto con accesso tramite Pin;
     - attraverso il sistema di invio con posta elettronica certificata.

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   Solo nel caso in cui per qualsiasi motivo non sia possibile inviare telematica-
   mente la certificazione all’Inps, il medico o la struttura sanitaria la rilasciano
   al lavoratore in modalità cartacea e quest’ultimo deve inviare all’Inps il
   certificato di diagnosi e al datore di lavoro l’attestato di malattia, entro 2
   giorni dal rilascio, secondo le modalità tradizionali.
   Il lavoratore può inoltre continuare a presentare, sia all’Inps che al datore di
   lavoro, il certificato di malattia in formato cartaceo quando lo stesso viene da
   medici privati non abilitati all’invio telematico o da strutture di pronto
   soccorso, nonché quando l’evento di malattia comporta il ricovero ospeda-
   liero (Inps, msg. 20 aprile 2011, n. 9197).

   Il processo di invio telematico della certificazione è così distribuito (Inps, Processo di invio
   circ. 16 aprile 2010, n. 60):

        - i medici certificatori (dipendenti o convenzionati con Ssn) acquisiscono ed inviano i certificati al sistema di accoglienza centrale (Sac) del
        Ministero dell’economia e delle finanze che provvede ad inoltrarli all’Inps; inoltre, possono annullare i certificati entro il giorno successivo al
        rilascio e rettificare la data di fine prognosi entro il termine della stessa, sempre utilizzando i servizi erogati dal Sac.
        In affiancamento ai servizi forniti dal Sac, l’Inps ha attivato, dal 2 febbraio 2011, il numero verde 800180919, con gestione tramite rete
        intelligente delle chiamate e smistamento del traffico verso gli operatori del Contact center, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 20.00 e il
        sabato dalle ore 8.00 alle 14.00.
        Attraverso l’operatore telefonico il medico potrà fruire dei servizi di acquisizione, annullamento, rettifica o consultazione di uno o più
        certificati medici di malattia anche in quelle zone dove i collegamenti via internet risultano più difficoltosi (Inps, msg. 2 febbraio 2011, n. 2597 e
        8 febbraio 2011, n. 3161; Presidenza del Consiglio dei Ministri, circ. 23 febbraio 2011, n. 1);
        - dopo l’invio all’Inps, il Sac restituisce al medico il numero identificativo per la stampa del certificato e dell’attestato da consegnare, entrambi,
        al lavoratore;
        - l’Inps, sulla base delle informazioni presenti sulle proprie banche dati e dei servizi forniti dall’Inpdap, individua, per l’intestatario del
        certificato il datore di lavoro al quale mettere a disposizione l’attestato;
        - l’Inps rende disponibili ai datori di lavoro, sul proprio sito Internet, funzioni di consultazione e di stampa degli attestati con elementi di
        ricerca diversi, previo riconoscimento tramite Pin;
        - l’Inps mette a disposizione dei lavoratori i certificati loro intestati accedendo al sito Internet dell’Istituto. In relazione alle credenziali di
        accesso utilizzate, vengono visti tutti i certificati (accesso con Pin) o solo l’attestato (accesso con codice fiscale e numero del certificato);
        - l’Inps canalizza verso le proprie sedi i certificati degli aventi diritto all’indennità di malattia per la disposizione di visite mediche di controllo e,
        nei casi previsti, per il pagamento diretto delle prestazioni. In proposito, è stato avviato il progetto «Data Mining» per la disposizione delle
        visite mediche di controllo, al fine di individuare gli eventi di malattia da sottoporre a visita (Inps, circ. 8 febbraio 2011, n. 26).

   A decorrere dal 4 giugno 2013, l’Istituto di previdenza ha implementato i
   propri sistemi informativi rendendo disponibile il nuovo formato per la
   ricezione dei certificati di ricovero e delle certificazioni di malattia.
   Le Regioni dovranno adeguarsi entro i successivi nove mesi; nelle more,
   continueranno ad essere redatti dalle Strutture sanitarie certificati di ricovero
   e di dimissioni (con o senza ulteriore prognosi) in modalità cartacea (Inps,
   circ. 25 luglio 2013, n. 113).

   Il certificato di malattia telematico deve obbligatoriamente contenere i Certificato
   seguenti dati:                                                           di malattia telematico

        - codice fiscale del lavoratore;
        - residenza o domicilio abituale;
        - eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia;
        - codice di diagnosi, mediante l’utilizzo del codice nosologico ICD9-CM, che sostituisce o si aggiunge alle note di diagnosi;
        - data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al
        primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;
        - modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita.

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                               Il medico curante, alla restituzione del numero di certificato, rilascia al
                               lavoratore copia cartacea:
                               - dell’attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi;
                               - del certificato di malattia per l’assistito che contiene i dati della diagnosi e/o
                               il codice nosologico.
                               In caso di impossibilità per il medico di stampare la certificazione, lo stesso
                               comunicherà al lavoratore, il numero del certificato, attribuito dopo il
                               controllo e l’accettazione dei dati trasmessi. Tale numerazione, potrà essere
                               utilizzata dal lavoratore per ricercare, visualizzare e stampare il proprio
                               attestato direttamente dal sito Internet dell’Istituto.

                  Indirizzo L’indicazione dell’indirizzo presso cui è possibile effettuare le visite di con-
                               trollo è un obbligo che ricade sul lavoratore malato il quale deve controllare
                               la correttezza di quanto indicato dal medico e, in mancanza, provvedervi
                               direttamente (Cass. S.U. 2.2.1993, n. 1283). Questo può riguardare la resi-
                               denza abituale o un luogo diverso (ad esempio la casa di un parente) purché
                               espressamente specificato. Se il lavoratore omette tale indicazione e l’Inps
                               non ne disponga in altro modo, l’irregolarità comporta la non indennizzabili-
                               tà fino a quando i dati mancanti non siano completati o se ne venga altrimenti a
                               conoscenza. Se invece l’Inps ne è già a conoscenza, per esempio per l’effettua-
                               zione di precedenti controlli, l’omessa indicazione dell’indirizzo non ha alcuna
                               conseguenza economica (Inps, circ. 4.8.1997, n. 182).
                               Se l’indirizzo insufficiente per il reperimento del lavoratore coincide con
                               quello riportato sul certificato di residenza il lavoratore può essere conside-
                               rato giustificato (non perde l’indennità economica), ove si tratti di prima
                               malattia, con l’avvertenza che eventuali successivi eventi dovranno riportare
                               il corretto l’indirizzo, pena la decadenza del diritto all’indennità fino a
                               quando lo stesso non venga corretto (Inps, msg. 9.10.2009, n. 22747).
                               L’omessa indicazione dell’indirizzo non è automaticamente equiparabile
                               all’assenza ingiustificata alla visita di controllo (Cass. 23.8.1997, n.
                               7909; Inps, circ. 6.6.1990, n. 129): ne consegue che l’Inps deve cercare di
                               procurarselo utilizzando l’ordinaria diligenza e il lavoratore ha l’onere di
                               provare che l’Istituto era in grado di procurarselo altrimenti, per esempio
                               ricavandolo dalla busta o chiedendolo all’interessato, in caso di consegna
                               diretta del certificato (Cass. S.U. 2.2.1993, n. 1283).
                               Qualora durante la malattia il lavoratore cambi domicilio indicandolo
                               nella certificazione regolarmente inviata all’Inps e il medico di controllo si
                               sia invece recato al precedente recapito, indicato dal datore, la visita di
                               controllo non può ritenersi effettuata, con inapplicabilità della sanzione
                               prevista per l’irreperibilità del lavoratore, a nulla rilevando che il lavoratore
                               abbia comunicato l’indirizzo solo all’Inps e non al datore; quest’ultimo,
                               infatti, può chiedere il controllo solo attraverso i servizi ispettivi degli
                               istituti previdenziali (Cass. 26.5.1999, n. 5147). In caso di malattia al-
                               l’estero, è inadempiente il lavoratore che affida la comunicazione di variazio-
                               ne dell’indirizzo a un telegramma, senza accertarsi che questo sia effettiva-
                               mente giunto a destinazione (Cass. 9.10.1998, n. 10036).

     Destinatari e termini Tutti i contratti prevedono a carico del lavoratore l’obbligo di giustificare
                               lo stato di malattia attraverso la tempestiva presentazione di un certificato

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   medico, preceduto da una comunicazione dell’evento, la quale servirà a
   giustificare l’assenza dal lavoro, mentre la certificazione dimostrerà l’esisten-
   za della causa giustificativa.
   La conoscenza potrà avvenire anche in modo informale (ad esempio telefonica-
   mente) dando la possibilità al datore di lavoro di sostituire il lavoratore assente.
   La trasmissione dell’avviso non esonera ovviamente dall’invio del certifica-
   to, ma l’invio in tempi brevissimi del certificato assorbe l’avviso (Cass.
   21.3.1997, n. 2494).
   I diversi contratti collettivi, a seconda del settore di appartenenza, prevedono
   il termine entro il quale va effettuata la comunicazione, regolando il caso in
   cui vi sia assenza ingiustificata e quando invece il mancato adempimento sia
   giustificato.
   È previsto per il lavoratore l’obbligo di comunicare non solo l’inizio dello
   stato di malattia ma anche la sua eventuale prosecuzione (Cass. 19.2.1986,
   n.1003) e, qualora la contrattazione collettiva non preveda tale incomben-
   za, il lavoratore sarà comunque tenuto ad assolverla, secondo i principi di
   correttezza e buona fede, in relazione al tipo di mansione svolta ed all’interes-
   se del datore di lavoro (Cass. 26.3.1984, n.1977).
   Si ritiene che anche l’assenza dal lavoro per malattia di un unico giorno
   potrà rendere necessaria la presentazione di un certificato medico giustifica-
   tivo per il diritto alla retribuzione (Cass. 22.8.2007, n. 17898).
   Anche per le malattie di durata inferiore a quattro giorni che si esaurisco-
   no in carenza (per le quali non è dovuto il trattamento previdenziale)
   permane in capo al lavoratore l’obbligo dell’invio del certificato sia all’Inps
   che al datore di lavoro, tenuto conto dei riflessi in caso di successive ricadute
   (Inps, circ. 95-bis/2006, punto 10).
   Il termine di due giorni è perentorio, salvo seri e apprezzabili motivi (Cass.
   8.8.2005, n. 16627). Il datore deve conservare il certificato per 10 anni e, in
   caso di richiesta, esibire all’Inps la documentazione in proprio possesso.

   La trasmissione del certificato tramite fax è considerata valida ai soli fini del Invio a mezzo fax
   rispetto del termine di invio, previsto per consentire l’effettuazione di visite
   mediche di controllo, fermo restando che per la concessione dell’indennità
   occorre che il certificato medico originale pervenga in tempo utile e, quindi,
   non oltre il termine annuale di prescrizione. Alcun valore è invece attribuibile
   ad eventuali comunicazioni telefoniche (Inps, circ. 25.7.2003, n. 136).
   Non è valida, in caso di malattia all’estero, la sola trasmissione a mezzo fax
   del certificato (specie se di difficile lettura) in lingua straniera senza alcuna
   indicazione dell’indirizzo ove effettuare il controllo (Cass. 24.6.2005, n.
   13622).

   L’indennità di malattia non spetta per i giorni non coperti dalla certifi- Ritardato rilascio
   cazione. Ne consegue che, in caso di ritardo, sono indennizzabili i primi 2 o invio del certificato
   giorni e non lo sono quelli successivi fino all’effettivo adempimento (Inps,
   circ. 27.1.1983, n. 134399 e 8.8.1985, n. 179). Se la certificazione perviene
   in ritardo sia al datore di lavoro sia all’Inps, i giorni di ritardo sono
   computati avendo riguardo alla data di arrivo della certificazione pervenu-
   ta all’Inps. È facoltà del lavoratore addurre e provare l’esistenza di un
   giustificato motivo del ritardato invio del certificato medico (Corte cost.

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                                                 29.12.1988, n. 1143; Cass. 8.8.2005, n. 16627). Nel caso di lavoratore che
                                                 viva da solo, particolare attenzione va posta alle condizioni di salute che,
                                                 per la loro gravità, abbiano di fatto impedito al lavoratore di lasciare
                                                 l’abitazione anche per più di 2 giorni.
                                                 Se l’invio avviene a mezzo posta, fa fede la data di invio della raccomanda-
                                                 ta; in caso di consegna a mano occorre che sia apposto un timbro datario
                                                 sul certificato in presenza del soggetto che effettua la consegna manuale
                                                 (Inps, circ. 8.8.1985, n. 11).
                                                 La decorrenza del trattamento economico (dal 4° giorno di malattia) è
                                                 computata, in via di massima, dalla data di rilascio della relativa certifica-
                                                 zione.
                                                 Peraltro, l’Istituto ammette la possibilità di riconoscere, ai fini erogativi, la
                                                 sussistenza dello stato morboso anche per il giorno immediatamente prece-
                                                 dente a quello del rilascio della certificazione (Inps, circ. n. 147/1996).

                   Continuazione Se l’evento morboso si configura quale prosecuzione della stessa malattia, il
                    della malattia medico curante deve farne menzione nel certificato (art. 2, comma 6, D.L.
                                                 30.12.1979, n. 663, conv. in legge 29.2.1980, n. 33).
                                                 In caso di continuazione di malattia, non sono coperti dall’indennità
                                                 economica i giorni di ritardo compresi tra la data di scadenza della
                                                 prognosi precedente e quella di arrivo della certificazione successiva.
                                                 Se la certificazione di continuazione, pur essendo pervenuta entro i 2 giorni
                                                 dal rilascio, risulta rilasciata in ritardo si ha la perdita dell’indennità per
                                                 le giornate di malattia che non risultano comprovate dalla certificazione,
                                                 fatta eccezione per il giorno immediatamente precedente il rilascio della
                                                 certificazione medica, regola peraltro non applicabile quando la data della
                                                 malattia retroagisce di oltre un giorno da quello del rilascio (Inps, circ. n.
                                                 147/1996).
                                                 In presenza di successivi certificati intervallati dalla giornata festiva o dal
                                                 sabato e domenica in caso di settimana corta, si presume che i due periodi
                                                 costituiscano un unico evento morboso (Inps, circ. 28.1.1981, n. 134368).

                              Cig/Cigs Se la malattia insorge durante un periodo di Cig o Cigs a zero ore, il
                                                 lavoratore continua ad usufruire delle integrazioni salariali (cioè la Cig/Ci-
                                                 gs non si sospende per effetto della malattia) e, poiché il rapporto è sospeso e non
                                                 vi è alcun obbligo della prestazione, non vi è alcun obbligo di farsi rilasciare
                                                 né di presentare il certificato medico (Inps, circ. 16.6.2009, n. 82).
                                                 Qualora, invece, lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione
                                                 dell’attività lavorativa per Cigo o Cigs a zero ore si possono verificare due casi:

     1) se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in
     malattia entrerà in Cigo o Cigs dalla data di inizio della stessa;
     2) se, invece, non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il
     lavoratore continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

                                                 Per i lavoratori ad orario ridotto il trattamento Cigo non è dovuto, in alcun
                                                 caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall’indennizzabilità di
                                                 queste ultime (Inps, circ. 8.2.1973, 50943 GS/25).

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MALATTIA

                  Giurisprudenza
                                                                 Contrasto tra certificati medici

        Se la prognosi del curante viene rivista dal medico di controllo che certifica la guarigione del lavoratore, in caso di nuovo e successivo esame da
        parte del curante che lo ritenga ancora malato, è onere del datore di lavoro chiedere una nuova visita di controllo (Cass. 6.5.1995, n. 4938).

                                              Certificato medico di malattia - Casi particolari

       Pronto soccorso                      Il certificato rilasciato dal pronto soccorso è idoneo a legittimare l’assenza ove non si limiti a
                                            indicare la patologia ma precisi anche lo stato di incapacità lavorativa; ove tale indicazione manchi, il
                                            certificato non sarà automaticamente respinto ma sarà valutato dal centro medico legale dell’Inps
                                            (Inps, msg. 7.11.2003, n. 968). La certificazione delle prestazioni di pronto soccorso, in quanto non
                                            equiparabile al ricovero, deve essere inviata entro 2 giorni dal rilascio (Inps, circ. 25.7.2003, n. 136).
       Ricovero ospedaliero                 La certificazione rilasciata dall’ospedale è valida ove sia redatta su carta intestata e riporti le
                                            generalità del lavoratore, la data, la firma leggibile del medico e la diagnosi (senza quest’ultima il
                                            certificato non vale). La certificazione che contenga prognosi successive al ricovero (convalescenza)
                                            giustifica l’assenza solo se fa esplicito riferimento a uno stato di incapacità lavorativa. Il termine per la
                                            spedizione è 2 giorni dal rilascio e il lavoratore deve indicare il proprio recapito. Il ritardato invio del
                                            certificato è giustificato finché permane il ricovero, non oltre e comunque non oltre il termine
                                            annuale di prescrizione (Inps, circ. 25.7.2003, n. 136).
       Dimissioni                           Si tratta di quelle situazioni che, a fronte di ricoveri che richiederebbero lunghe degenze ai soli fini di
       ospedaliere protette                 eseguire - per la guarigione completa o la stabilizzazione della malattia - un monitoraggio clinico o
                                            esami strumentali complessi, prevedono la temporanea sospensione della degenza e il rientro in
                                            ospedale del lavoratore solo nelle giornate programmate; poiché tra un appuntamento e l’altro il
                                            soggetto può anche aver recuperato la propria capacità al lavoro, i «periodi intermedi» non sono
                                            equiparabili a ricovero ove non sia espressamente certificata, dalla struttura ospedaliera o dal
                                            medico curante, l’incapacità al lavoro causata dalla patologia in atto. La certificazione deve essere
                                            inviata a cura del lavoratore entro 2 giorni dal rilascio. In caso di rientro nella struttura ospedaliera, al
                                            termine del periodo di «dimissione protetta» o anche durante lo stesso, l’evento potrà essere
                                            indennizzato, se ne ricorrono i presupposti (evento intervenuto entro 30 giorni dal precedente), quale
                                            «ricaduta» (Inps, circ. 25.7.2003, n. 136).
       Day hospital                         Le giornate in cui si effettua la prestazione in regime di day hospital sono equiparate al ricovero, per
                                            cui, a prescindere dalla durata della presenza nel luogo di cura, l’incapacità al lavoro è senz’altro
                                            riconoscibile anche se limitatamente al solo giorno di effettuazione della prestazione riportato nella
                                            certificazione medica. Ai fini dell’indennizzabilità di ulteriori giorni successivi al ricovero in day
                                            hospital, il lavoratore dovrà produrre altro certificato medico di continuazione, compilato in ogni sua
                                            parte (Inps, circ. 25.7.2003, n. 136).
       Cicli                                Riguardano i lavoratori che si sottopongono periodicamente, per lunghi periodi, a terapie
       di cura ricorrenti                   ambulatoriali, spesso specialistiche, comportanti incapacità al lavoro. Se sul certificato inviato è
                                            barrata la relativa casella, si applicano i criteri della ricaduta, ove ne ricorrano i presupposti:
                                            trattamento eseguito entro 30 giorni dal precedente. È sufficiente anche un’unica certificazione del
                                            curante che attesti la necessità di trattamenti ricorrenti comportanti incapacità lavorativa e che li
                                            qualifichi l’uno ricaduta dell’altro. Gli interessati dovranno inviare tale certificazione prima dell’inizio
                                            della terapia, indicando i giorni di esecuzione. A tale certificazione dovranno far seguito, a cura degli
                                            interessati, periodiche (es. mensili) dichiarazioni della struttura sanitaria, riportanti il calendario delle
                                            prestazioni eseguite, le sole che danno titolo all’indennità. Tale soluzione opera anche in caso di dialisi
                                            e di morbo di Cooley (Inps, circ. 25.7.2003, n. 136).
       Tossicodipendenza                    Anche se la diagnosi è riconducibile a uno stato di tossicodipendenza (a prescindere da un eventuale
                                            soggiorno in comunità terapeutica, che non è automaticamente equiparato al ricovero ospedaliero), la
                                            certificazione deve indicare lo stato di incapacità lavorativa. Il lavoratore è tenuto a osservare le
                                            fasce orarie e può indicare quale luogo per la visita di controllo la comunità di recupero (Inps, circ.
                                            25.7.2003, n. 136).

   I lavoratori comunitari, cittadini degli altri Stati membri, sono considerati lavora- Certificati in lingua
   tori nazionali. Gli Stati membri dell’Unione europea sono attualmente 28; si originale lavoratori Ue
   definiscono cittadini comunitari coloro che hanno la cittadinanza di uno di questi:

        Italia, Germania, Francia, Lussemburgo, Olanda, Belgio, Regno Unito, Irlanda, Austria, Spagna, Portogallo, Grecia, Danimarca, Svezia,
        Finlandia, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta e Cipro, Romania e Bulgaria, Croazia.

N. 1 - gennaio 2014                                                     IL SOLE 24 ORE                                                                        13
MALATTIA

                                               Per quanto riguarda la certificazione medica da esibire all’Inps in caso di
                                               incapacità temporanea al lavoro, i cittadini comunitari non hanno l’onere
                                               di farla pervenire in lingua italiana ma possono presentarla, nei termini,
                                               in lingua originaria, non essendo esigibile dagli stessi la traduzione della
                                               certificazione legittimamente ottenuta nei rispettivi Paesi. L’onere di tradu-
                                               zione grava sulle sedi dell’Inps (Inps, msg. 3.12.2007, n. 28978).

         Malattia in Paesi Ue Se la malattia si verifica in un Paese appartenente all’Unione europea o che
            o convenzionati abbia stipulato apposita convenzione, l’assicurato deve presentare all’Istitu-
                                               zione estera, entro 3 giorni dall’inizio dell’inabilità, idonea certificazione di
                                               malattia e deve essere munito della Tessera europea assicurazione malat-
                                               tia (che ha sostituito il formulario E111). L’istituzione estera provvederà a
                                               trasmettere all’Inps la documentazione medica acquisita, compresi gli esiti
                                               dei controlli eventualmente effettuati (Inps, msg. 3.12.2007, n. 28978 e
                                               1.8.2005, n. 27699). Il certificato rilasciato dal medico o dalla struttura
                                               sanitaria straniera è in tutto e per tutto equiparato a quello nazionale e
                                               deve essere inviato senza necessità di traduzioni o legalizzazioni particola-
                                               ri, a condizione che tale obbligo sia espressamente escluso dalla convenzione
                                               o accordo bilaterale. I Paesi in questione sono:

     1) quelli extra Ue con i quali sono stati stipulati Accordi che prevedono l’applicazione della disciplina comunitaria (Islanda, Norvegia e
     Liechtenstein in base all’Accordo See, Svizzera e Turchia);
     2) Paesi extra Ue con i quali sono stati stipulate Convenzioni estese (Argentina, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Croazia, Jersey e Isole del Canale,
     Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato di Serbia e Montenegro, Tunisia, Uruguay e Venezuela).

                                               Sono esenti da legalizzazione, a condizione che rechino l’apostille, gli atti e i
                                               documenti rilasciati dagli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aia del 5.10.1961.

      Certificato di malattia Se la malattia si verifica durante il temporaneo soggiorno all’estero in un Paese
           in Paesi extra Ue non appartenente all’Unione europea o che non abbia stipulato alcuna con-
                                               venzione o accordo specifico in materia, la corresponsione dell’indennità di
                                               malattia avviene solo dopo la presentazione all’Inps della certificazione
                                               originale, legalizzata a cura della locale rappresentanza diplomatica o
                                               consolare italiana. Spesso le ambasciate o i consolati incaricano medici di loro
                                               fiducia di esaminare i certificati. Detti medici, dopo averne accertata la veridi-
                                               cità, consegnano agli interessati (che talvolta sono anche sottoposti a visita) la
                                               certificazione «originale» convalidata ovvero, in sostituzione di questa, altra
                                               certificazione da loro redatta direttamente in lingua italiana. In presenza di
                                               tali situazioni la legalizzazione è perfezionata all’atto della convalida della
                                               certificazione originale o della redazione della nuova certificazione, fermo re-
                                               stando che è comunque sempre necessaria la attestazione, da parte dell’amba-
                                               sciata o consolato interessati, della veste di proprio medico fiduciario conferita
                                               al sanitario che ha svolto il servizio in argomento, nonché della autenticità della
                                               sua firma (Inps, circ. 6.9.2006, n. 95). Per i lavoratori occupati in detti Paesi è
                                               stabilito che gli stessi trasmettano la certificazione, secondo le predette regole,
                                               alla rappresentanza diplomatica e consolare italiana e al datore di lavoro
                                               entro 5 giorni (Inps, circ. 12.7.1988, n. 156 e 30.7.1990, n. 182; Cass.
                                               24.6.2005, n. 13622).

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MALATTIA

                                                                  Assenza per malattia

                              Deve essere giustificata con apposita certificazione medica rilasciata dai medici abilitati

           Deve essere trasmessa all’Inps (soggetto per il quale si                    È previsto l’obbligo di trasmissione diretta all’Inps da
           versa la contribuzione di malattia) e al datore di lavoro                   parte dei medici, per via telematica

           La ricezione e la consultazione degli attestati possono
           avvenire:
           - on line o attraverso il numero verde di Contac center
           dell’Inps fornendo il codice fiscale e il numero di protocollo;
           - attraverso il portale dell’Istituto con accesso tramite Pin;
           - attraverso il sistema di invio con posta elettronica
           certificata

           Entro due giorni dal rilascio (fatta eccezione per i ricoveri
           ospedalieri

                            Unicolavoro24 - La certificazione nel sistema elettronico lavoro Frizzera

        FUNZIONE: in caso di malattia, evento che rappresenta una delle ipotesi tutelate di sospensione dell’obbligazione contrattuale in capo al
        dipendente (art. 36 Costituzione; art. 2110 c.c.), la certificazione medica ha il duplice scopo di:
        - legittimare l’assenza tramite la certificazione appunto di un soggetto estraneo al rapporto di lavoro (il medico che redige il documento);
        - comunicare ufficialmente tale situazione al datore di lavoro e all’Inps, per quanto concerne la conoscenza dell’evento e la sua durata, la sua
        copertura economica e normativa nonché l’eventuale effettuazione delle visite di controllo.
        La prognosi, che giustifica l’assenza per malattia, decorre dal giorno in cui il medico visita il paziente e constata lo stato patologico (Trib. Roma
        25.6.2013). La tradizionale modalità di ottenimento della certificazione di malattia da parte del lavoratore era imperniata sul rilascio di un
        certificato cartaceo in due parti (certificato vero e proprio e attestato), una delle quali, l’attestato, doveva essere inviato al datore di lavoro
        tramite raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di due giorni da rilascio.
        CERTIFICAZIONE TELEMATICA: la disciplina originariamente stabilita per i pubblici dipendenti, nei cui confronti si prevede che in tutti i casi
        di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la
        rilascia, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (art. 55-septies, comma 2, D.Lgs. 30.3.2001, n. 165) è stata estesa anche a tutti i
        lavoratori del settore privato. In particolare, il Collegato lavoro ha disposto che al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per
        malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di
        assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le
        disposizioni di cui all’art. 55-septies del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (art. 25, legge 4.11.2010, n. 183). A partire dal 13 settembre 2011, il datore di
        lavoro riceverà/preleverà dall’Inps (con i nuovi formati xml, secondo quanto precisato dall’Inps con la circ. 25.7.2013, n. 113) la certificazione
        esclusivamente per il tramite delle procedure telematiche messe a disposizione dall’Istituto, ove questa sia rilasciata da un medico dipen-
        dente del Ssn o sia con esso convenzionato e da quest’ultimo trasmessa con il citato canale telematico all’Inps (fatta eccezione per i casi di
        concreta impossibilità). Il Ministero della funzione pubblica e il Ministero del lavoro (circ. n. 4/2011) hanno precisato che le disposizioni
        riguardanti la gestione della certificazione di malattia e della connessa attestazione della inidoneità al lavoro devono intendersi total-
        mente equiparate per i lavoratori dei settori pubblico e privato. Pertanto, la suddetta equiparazione deve essere estesa anche ai soggetti
        abilitati al rilascio della certificazione di malattia (Inps, circ. n. 117, 9.9.2011).
        CERTIFICATI DI RICOVERO E DI DIMISSIONI DELLE STRUTTURE SANITARIE: l’Inps ha precisato che le Regioni dovranno adeguarsi
        alla trasmissione telematica dei certificati entro 9 mesi e che, fino ad allora, continueranno a essere redatti certificati di ricovero e di
        dimissioni in modalità cartacea, con conseguente obbligo del lavoratore di trasmettere o recapitare il certificato cartaceo all’Istituto e al
        proprio datore di lavoro (copia con sola prognosi) (Inps, circ. 27.7.2013, n. 113).
        OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE TELEMATICA: ferma la facoltà dei lavoratori del settore privato di rivolgersi anche a un medico
        curante libero professionista di propria scelta, la certificazione da parte di un medico dipendente o convenzionato con il Ssn - e quindi in
        modalità telematica - diventa invece obbligatoria nei seguenti casi (alternativi tra loro):
        - eventi di malattia di durata, singolarmente considerati, superiore a 10 giorni (quindi da 11 in su);
        - terza assenza per malattia (a prescindere dalla durata) nell’anno solare.
        Fanno eccezione a quanto sopra, le assenze per malattia per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche: in
        questi casi, a prescindere dalla durata e dalla numerosità delle assenze, la certificazione può essere rilasciata anche da un medico o da una
        struttura privata e, fino all’adeguamento del sistema di trasmissione telematica con l’ingresso anche di questi soggetti, può essere prodotta in
        forma cartacea (Inps, circ. 9.9.2011, n. 117).

N. 1 - gennaio 2014                                                       IL SOLE 24 ORE                                                                         15
MALATTIA

     MEDICI ABILITATI: sono obbligati alla trasmissione telematica dei certificati medici di malattia i medici dipendenti del servizio sanitario
     nazionale e quelli con esso convenzionati. Per questi soggetti sono previste sanzioni disciplinari che possono arrivare al licenziamento o
     alla revoca della convenzione. Possono accedere a tale modalità, ma non vi sono per il momento obbligati, anche i medici liberi
     professionisti. Non sono per il momento obbligate le strutture ospedaliere e quelle di pronto soccorso per i certificati di ricovero,
     dimissioni e pronto soccorso (Pcm, circ. 23.3.2011, n. 1).
     RILASCIO DEL CERTIFICATO SENZA EFFETTUAZIONE DELLA VISITA: commette una violazione del codice deontologico il medico che, senza
     aver sottoposto a visita il paziente, compili un certificato di malattia a giustificazione dell’assenza dal lavoro: tale condotta legittima nei suoi confronti
     l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per un mese (Cass. 9.3.2012, n. 3705). Commette il reato
     di falso ideologico ex art. 480 c.p. il medico convenzionato con il Ssn che rilasci una certificazione medica di malattia attestante l’esistenza di una
     patologia o il suo perdurare senza aver preventivamente visitato il paziente (Cass. pen., sez. V, 2.2.2012, n. 18687).
     CONTENUTO DELLA CERTIFICAZIONE: la certificazione di malattia viene compilata dal medico curante (art. 7, D.P.C.M. 26.3.2008) o dalla
     struttura sanitaria e consta di due sezioni:
     - il certificato vero e proprio, che indica anche la diagnosi;
     - l’attestato, ossia la copia per il datore, privo della suddetta diagnosi.
     Eccezion fatta per la presenza o mancanza della diagnosi, il contenuto restante è identico e riporta: 1) dati identificativi del medico che redige il
     certificato; 2) dati di prognosi, ossia inizio e termine previsto della malattia; 3) se si tratti di inizio, continuazione o ricaduta; 4) se si tratti di visita
     ambulatoriale o domiciliare; 5) nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita del lavoratore; 6) residenza o domicilio abituale del
     lavoratore, completo di città, indirizzo e cap.; 7) in caso di reperibilità durante la malattia a un indirizzo diverso da quello abituale, va indicato
     espressamente il nominativo indicato presso l’abitazione, se diverso dal proprio, la città, l’indirizzo e il cap. In occasione della visita, il lavoratore ha
     l’onere di mostrare al medico la propria tessera sanitaria (Pcm, circ. 18.3.2011, n. 4). A conclusione della procedura, il medico - anche nel caso in cui
     sia impossibilitato a stampare la certificazione - deve rilasciare al lavoratore il numero del certificato (che viene attribuito dopo il controllo e
     l’accettazione dei dati trasmessi), grazie al quale, inserendo anche il proprio codice fiscale, il lavoratore può accedere al sito internet Inps e
     ricercare, visualizzare e stampare direttamente il documento in questione (Inps, circ. 16.4.2010, n. 60).
     FUNZIONAMENTO DELLA PROCEDURA: la procedura telematica di inoltro della certificazione medica è basata sul Sistema di accoglienza
     centrale (Sac), che è l’infrastruttura tecnologica del Ministero dell’economia e delle finanze (D.I. 26.2.2010). La piena entrata a regime di tale
     procedura, con decorrenza 13.9.2011 comporta, anche per il settore privato, la cessazione dell’obbligo in capo al lavoratore di inviare al
     datore di lavoro la copia dell’attestato di malattia rilasciato dal medico al momento dell’invio della certificazione telematica (Pcm, circ.
     18.3.2011, n. 4, in G.U. 13.6.2011, n. 135). In dettaglio, il medico del Ssn o con esso convenzionato (Inps, circ. 31.1.2011, n. 21):
     a) si collega al sistema e inserisce i dati del lavoratore;
     b) il Sac riceve la certificazione e la inoltra all’Inps che assegna il numero di protocollo;
     c) quindi il Sac abilita il medico alla stampa del certificato e dell’attestato, copia dei quali deve essere rilasciata al lavoratore;
     d) l’Inps rende immediatamente disponibile al datore di lavoro l’attestazione di malattia rilasciata dal medico curante.
     Il corretto funzionamento della procedura comporta che il Sac inoltra automaticamente tutte le informazioni all’Inps, con conseguente
     cessazione di qualsiasi obbligo di spedizione in capo al dipendente; l’Inps attribuisce quindi a ogni singolo certificato un numero di
     protocollo univoco, il che consente al medico di stampare una copia del certificato e dell’attestato, da consegnare al lavoratore, il quale,
     peraltro, è obbligato a chiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato e di fornirlo al datore di lavoro ove questi, a
     sua volta, glielo richieda (Pcm, circ. 18.3.2011, n. 4). A tale proposito si segnala l’accordo Confindustria-Cgil/Cisl/Uil del 20.7.2011 con il quale
     viene stabilito (in attesa di eventuale regolamentazione specifica nei Ccnl di categoria) che il lavoratore, nei termini precedentemente previsti
     per l’invio del certificato cartaceo, è tenuto a comunicare all’azienda il citato numero di protocollo identificativo della malattia. Tale
     comunicazione può essere effettuata anche con modalità telematiche come, per esempio, a mezzo e-mail o sms. Accordi aziendali possono
     individuare specifiche modalità operative. I medici, nel caso di mal funzionamento del sistema (per esempio problemi nel sistema web o
     nell’accesso della rete internet), hanno la possibilità di utilizzare il servizio telefonico (sostituivo della procedura telematica) reso disponibile
     dal Sac (numero 800 013 577). Tale servizio è considerato di secondo livello. In ogni caso il medico ha la possibilità di redigere il certificato
     cartaceo (senza essere sanzionato) nel caso i cui i tempi richiesti dal risponditore automatico confliggano con il dovere primario di assolvere
     agli obblighi assistenziali.
     RETTIFICA E ANNULLAMENTO: tramite la procedura telematica, il medico, entro il termine del periodo di prognosi originariamente
     indicato, può rettificare il certificato, anticipando quindi la conclusione della malattia ovvero può chiedere all’Inps, al massimo entro il giorno
     successivo al rilascio, l’annullamento di un certificato già inviato.
     ABILITAZIONE ALLA CONSULTAZIONE DEI DATI DA PARTE DEL DATORE E DEGLI INTERMEDIARI: anche il datore di lavoro e il suo
     consulente possono avvalersi dei servizi on line per la consultazione dei certificati di malattia dei propri dipendenti. A questo scopo deve
     richiedere alla sede Inps un apposito Pin dietro presentazione di un modulo:
     - di richiesta, compilato e firmato dal datore di lavoro o da un suo legale rappresentante, con l’elenco dei dipendenti ai quali rilasciare il Pin
     per l’accesso agli attestati di malattia del personale;
     - di richiesta individuale, compilato e firmato da ogni dipendente autorizzato, allegando fotocopia del documento di identità del soggetto.
     In caso di cessazione dell’attività o del trasferimento in altra struttura (dovendosi anche intendere «ad altre mansioni»), l’azienda deve
     chiedere tempestivamente la revoca dell’autorizzazione. Il funzionario Inps verifica la correttezza della richiesta, l’identità del richiedente e la
     sua condizione di dipendente dell’azienda e quindi rilascia il Pin. Se l’utente è già in possesso di un Pin, la funzione di consultazione verrà
     semplicemente aggiunta (Inps, circ. 16.4.2010, n. 60). L’Inps ha poi emanato ulteriori chiarimenti in merito ai casi nei quali è possibile che la
     funzione «ricerca deleghe» non trovi deleghe, come avviene nel caso in cui l’azienda non abbia inviato negli ultimi 4 mesi denunce E-mens per
     quel soggetto o quando il richiedente sia presente tra i soggetti collegati ma con un profilo diverso da quelli autorizzabili: titolari d’azienda,
     rappresentanti legali e amministratori (Inps, msg. 16.7.2010, n. 18901). Il datore e l’intermediario possono anche consultare i certificati medici
     dei dipendenti tramite codice fiscale del malato e numero di protocollo del certificato ovvero rivolgersi al Contact center Inps al numero
     803164 (Inps, circ. 9.9.2011, n. 117).
     CONSULTAZIONE ATTESTATI DI MALATTIA PER DATORI E CONSULENTI CON PIN: tramite un apposito link disponibile sul sito internet
     dell’Inps, dopo aver inserito il Pin aziendale, il datore di lavoro o il consulente può visionare e stampare gli attestati di malattia dei propri
     dipendenti, o dei dipendenti delle aziende che si gestiscono in qualità di consulente del lavoro. Sono consentiti diversi tipi di ricerche e viene
     offerta la possibilità di scaricare la lista degli attestati (fonte: www.Inps.it).
     CONSULTAZIONE ATTESTATI DI MALATTIA PER DATORI E CONSULENTI CON NUMERO PROTOCOLLO: tramite un apposito link disponibile
     sul sito internet dell’Inps, il datore di lavoro o il consulente da lui delegato può consultare e stampare un attestato di malattia fornendo il numero

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MALATTIA

        di protocollo del certificato e il codice fiscale associato. Questo servizio è fruibile anche telefonicamente chiamando il Contact center integrato
        Inps-Inail al numero verde gratuito 803164 o al numero 06164164 con tariffazione a carico dell’utente chiamante (fonte: www.Inps.it).
        RICEZIONE ATTESTATI DI MALATTIA PER DATORI E CONSULENTI CON PEC: oltre ai servizi di consultazione tramite portale Inps, il datore può
        anche richiedere la «ricezione automatica attestati di malattia via e-mail» che consente di ricevere quotidianamente via Pec la lista degli
        attestati dei propri dipendenti. Il datore di lavoro può richiedere questo servizio recandosi presso una sede Inps. Lo stesso servizio può essere
        richiesto anche dai consulenti del lavoro appositamente delegati, che potranno ricevere gli attestati dei dipendenti delle aziende da loro gesti-
        te (fonte: www.Inps.it). In considerazione delle modifiche che sono state apportate al su citato sistema, con particolare riguardo allo schema di
        validazione xsd, l’Istituto ha reso noto che - con decorrenza a partire dal 4.6.2013 - saranno modificati i file xml contenenti gli attestati di malattia,
        oggi resi disponibili ai datori di lavoro attraverso i servizi on line e la Pec. Ne consegue che, a partire dalla predetta data, i datori dovranno adattare
        i sistemi automatici per la gestione dei file xml eventualmente utilizzati (Inps, msg. 7.5.2013, n. 7485; Inps, circ. 25.7.2013, n. 113).
        CONSULTAZIONE DEGLI ATTESTATI E CERTIFICATI DA PARTE DEL LAVORATORE: l’Inps rende disponibile a tutti i lavoratori il servizio di
        consultazione e stampa dei dati relativi ai propri certificati inviati in via telematica da parte del medico curante. Il servizio per la consultazione
        degli attestati è accessibile da un apposito link sul sito Inps (Inps facile, come fare per) e consente di consultare e stampare gli attestati di
        malattia inserendo il numero di protocollo del certificato e il codice fiscale associato. Per la consultazione degli attestati non occorre
        alcuna autenticazione. Invece, per quanto riguarda i certificati, il lavoratore, sempre tramite il sito internet Inps, può accedere, dopo aver
        inserito il proprio Pin, al servizio che consente la consultazione e la stampa dei suoi certificati di malattia. Questo servizio, inoltre, permette
        l’inserimento del proprio numero di cellulare e/o l’indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec): fornendo il proprio numero di cellulare, il
        lavoratore riceverà via sms il numero di protocollo dei propri certificati mentre, comunicando il proprio indirizzo di Pec, si potranno ricevere
        via e-mail i dati dei certificati (fonte: http://www.Inps.it/).

                                       CERTIFICATI DI MALATTIA: LE RISPOSTE DELL’INPS ALLE FAQ (WWW.INPS.IT)

                                                          Domande frequenti dei lavoratori dipendenti
         La certificazione on line va fatta anche per assenze Il certificato di malattia telematico va rilasciato in ogni caso.
         di un solo giorno?
         Cosa succede se il medico curante sbaglia ad indi-          Il lavoratore che chiede al medico curante di redigere il certificato di malattia ai fini
         care l’indirizzo per la reperibilità del lavoratore:        dell’assenza dal lavoro, deve assicurarsi che l’indirizzo riportato per la reperibilità sia
         può il lavoratore stesso essere ritenuto giustifica-        corretto e completo (ad esempio: frazione, contrada ecc. ). Qualora si tratti di località
         bile nel caso in cui venga disposta la visita medica        di difficile individuazione, è necessario riportare tutti gli elementi utili al medico di
         di controllo domiciliare all’indirizzo errato?              controllo, incaricato dall’Inps, per l’espletamento della visita medica di controllo
                                                                     presso il domicilio del lavoratore.
                                                                     Infatti, con il certificato telematico non cambia la responsabilità del lavoratore di
                                                                     collaborare pienamente per il compimento degli eventuali accertamenti medici di
                                                                     controllo che il datore di lavoro o l’Inps vorranno effettuare. Pertanto, se la visita non
                                                                     potrà essere effettuata per indicazione errata o incompleta del domicilio il lavoratore
                                                                     non verrà di regola ritenuto giustificabile e, nel caso di pagamento dell’indennità di
                                                                     malattia da parte dell’Inps, verranno conseguentemente applicate le sanzioni previ-
                                                                     ste dalla legge.
                                                                     Per questo si raccomanda al lavoratore di controllare l’indirizzo inserito nel certificato
                                                                     anche mediante richiesta al medico di copia del certificato e dell’attestato di malattia,
                                                                     come previsto nella circolare n. 4/2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
                                                                     del Dipartimento della funzione pubblica. Tale circolare riconosce espressamente al
                                                                     lavoratore la possibilità di richiedere al medico copia cartacea del certificato e dell’attesta-
                                                                     to di malattia ovvero, anche in alternativa, l’invio degli stessi documenti in formato pdf
                                                                     alla propria casella di posta elettronica. L’obbligo di invio del certificato da parte del
                                                                     medico al lavoratore che ne fa richiesta è stato successivamente previsto dall’art. 7,
                                                                     comma 1-bis, del decreto legge n. 179 del 18.10.2012 convertito con modificazioni
                                                                     nella legge n. 221 del 17.12.2012.
         Le strutture sanitarie ospedaliere sono obbligate a         Allo stato attuale, pur essendo stato previsto per legge l’obbligo di invio telematico
         trasmettere telematicamente i certificati di ricove-        della certificazione di ricovero e di malattia per le strutture sanitarie ospedaliere, in
         ro ed eventualmente di malattia? Come deve com-             realtà non esistono ancora le condizioni tecniche per consentire tale trasmissione.
         portarsi il lavoratore in caso di ricovero?                 Pertanto, in caso di ricovero il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato in modalità
                                                                     cartacea e provvedere, nelle consuete modalità, a trasmetterlo all’Inps. Egli deve
                                                                     altresì inviare una copia priva di diagnosi al proprio datore di lavoro. È stato, tuttavia,
                                                                     pubblicato con decreto interministeriale 18 aprile 2012 il nuovo disciplinare tecnico
                                                                     che consentirà anche alle suddette strutture sanitarie la trasmissione telematica,
                                                                     tramite Sac, dei certificati di malattia e di ricovero.
                                                              Domande frequenti dei datori di lavoro
         Il lavoratore è tenuto a produrre copia dell’attesta-       Con il certificato telematico e soprattutto con lo sviluppo dei servizi messi a
         to di malattia al proprio datore di lavoro o questi è       disposizione dall’Inps - si vedano le circolari n. 60/2010, n. 119/2010 - il datore di
         obbligato a visualizzare l’attestato direttamente           lavoro può prendere direttamente visione degli attestati di malattia dei propri
         tramite i servizi dell’Inps?                                dipendenti. La circolare n. 4/2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
                                                                     del Dipartimento della funzione pubblica, infatti, introduce l’obbligo per tutti i datori
                                                                     di lavoro (pubblici o privati) di utilizzare i citati servizi dell’Inps, esonerando in tal
                                                                     modo il lavoratore dall’onere di inviare copia dell’attestato di malattia all’azienda.

N. 1 - gennaio 2014                                                         IL SOLE 24 ORE                                                                              17
MALATTIA

                                                             Resta comunque fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente al
                                                             datore di lavoro la propria assenza e il corretto indirizzo per la reperibilità.
                                                             Inoltre, il lavoratore del settore privato è obbligato a fornire, se il datore di lavoro lo
                                                             richiede, il numero di protocollo identificativo del certificato/attestato di malattia
                                                             comunicatogli obbligatoriamente dal medico.
                                                             Solo nei casi in cui la trasmissione telematica del certificato non sarà possibile e verrà
                                                             redatto dal medico curante il certificato in modalità cartacea, o qualora il datore - per
                                                             sue motivate esigenze anche temporanee - ne faccia richiesta, il lavoratore dovrà
                                                             obbligatoriamente trasmettere l’attestato alla propria azienda e, se assicurato Inps, il
                                                             certificato all’Istituto previdenziale, entro 2 giorni dalla data di rilascio.
     Non risulta possibile stampare più di due volte lo Il cittadino può, dai Servizi on line Inps, visualizzare e stampare senza limitazione:
     stesso certificato, sia lato cittadino che lato medi- - i propri attestati, fornendo codice fiscale e numero del certificato;
     co. Come si può ovviare?                                - i propri certificati, fornendo il Pin dell’Inps e il numero del certificato.
                                                             Dal primo febbraio del 2011, inoltre, i medici hanno la possibilità di avere la lista dei
                                                             certificati emessi e regolarmente ricevuti.
                                                           Domande frequenti dei medici
     A quali categorie appartengono i lavoratori a cui La circolare n. 2 del 28.9.2010 del Dipartimento della digitalizzazione della pubblica
     non è richiesto l’invio telematico dei certificati di amministrazione e l’innovazione tecnologica - nel richiamare l’art. 3 del D.Lgs. n.
     malattia?                                               165/2001 - stabilisce al paragrafo 2.1 che per «... i magistrati e avvocati dello Stato,
                                                             professori universitari, personale appartenente alle forze armate e alle forze di
                                                             polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera diplomatica e
                                                             prefettizia ... omissis ... rimane vigente la tradizionale modalità cartacea». Tuttavia, a
                                                             seguito dell’emanazione del decreto legge n. 179 /2012 convertito con modificazioni
                                                             nella legge n. 221/2012 è stato introdotto l’obbligo della certificazione telematica di
                                                             malattia anche per i dipendenti del settore pubblico precedentemente esonerati con
                                                             la sola esclusione del «personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e
                                                             del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
     Con il certificato cartaceo si potevano redigere i Le circostanze rappresentate, pur attenendo ad una prassi che nel tempo si era
     certificati anche quando il lavoratore, dimentican- consolidata, sono un’anomalia anche penalmente rilevante. Per tale motivo oggi la
     dosi, veniva a chiedere il certificato il giorno che procedura non permette di generare certificati che non possono definirsi tali
     doveva rientrare al lavoro, quindi già guarito. Ora, essendo ratifiche di fatti anamnestici.
     qualora si verificasse questa evenienza, il certifica- In primo luogo, il medico, all’atto del rilascio del certificato, attesta in scienza e
     to on line non viene accettato per incongruenza di coscienza non la malattia ma l’incapacità all’attività lavorativa del proprio assistito
     date. Come risolvere il problema in questi casi?        dovuta ad infermità che direttamente constata: si ricorda in proposito che all’art. 7
     Perché non è possibile emettere certificati con fine del D.P.C.M. 26 marzo 2008 si intende per «certificato di malattia», «l’attestazione
     prognosi antecedente la data di rilascio? Ad esempio, scritta di un fatto di natura tecnica destinata a provare la verità di fatti direttamente
     se un paziente dice di essere stato ammalato solo ieri, rilevabili dal medico curante nell’esercizio della professione, che attesti l’incapacità
     deve essere possibile fare il certificato con:          temporanea al lavoro, con l’indicazione della diagnosi e della prognosi, di cui all’art.
     1. data di emissione: oggi;                             2, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni
     2. inizio prognosi: ieri;                               dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33».
     3, fine prognosi: ieri.                                 In secondo luogo, appare utile ricordare che la giurisprudenza consolidata della Corte di
     Come certificare quei cittadini che, ammalatisi il legittimità penale afferma: «... omissis ... risponde di falso ideologico il medico che attesti
     giorno precedente, richiedono il giorno successivo una malattia senza aver compiuto la visita, anche se di essa non abbia fatto esplicita
     la certificazione di malattia? Attualmente il siste- menzione nel certificato» (C. cass. ,V sez. pen. 29.1.2008, n. 4451).
     ma non accetta certificati per il giorno precedente
     quando il paziente sia già rientrato al lavoro. Li
     accetta invece se nella certificazione si comprende
     anche il giorno corrente. In pratica impedisce di
     giustificare l’assenza per un sol giorno quando
     questo è richiesta nella giornata successiva.
     Sono un medico e gradirei sapere come compor-
     tarmi per i certificati in casi come questo: questa
     mattina si presenta un paziente che è stato male
     ieri pomeriggio. Il paziente lavora di pomeriggio e
     oggi dovrebbe tornare a lavoro. Il sistema però
     non accetta una prognosi con data precedente alla
     data di emissione e ieri ricevevo in studio al matti-
     no. Il paziente, tuttavia, non poteva prevedere di
     sentirsi male il pomeriggio. Come è possibile certi-
     ficare il malore del paziente?
     Visto che i numeri di protocollo sono in ordine Esiste una procedura di rettifica che il medico deve utilizzare solo per modificare la
     crescente è scontato che, in caso di due certificati prognosi prima della sua scadenza. Per altre esigenze il medico deve rilasciare all’assistito
     riferiti alla stessa persona, l’ultimo in ordine di una dichiarazione scritta e dettagliata, che certifichi eventuali variazioni di altri dati
     tempo sia quello esatto per indirizzo, domicilio, rispetto a quelli comunicati con il certificato telematico, da consegnare all’Inps solo nel
     inizio malattia o diagnosi.                             caso di lavoratori aventi diritto all’indennità di malattia a carico Inps, ovvero soltanto al
                                                             datore di lavoro in caso di lavoratori non assicurati all’Inps per la malattia.

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MALATTIA

         Ho trasmesso un certificato on line per un pazien-          L’allegato tecnico al D.M. del 26.02.2010 prevede, al paragrafo 5.2, che il servizio di
         te, ma ho sbagliato la data di inizio della prognosi.       rettifica è consentito al solo «... fine di anticipare il termine del periodo di prognosi...»
         Interpellata, l’Inps mi ha risposto che erano tra-          e che «... l’operazione è consentita esclusivamente entro il termine del periodo di
         scorsi 2 giorni dalla data di fine della prognosi e         prognosi indicato dal certificato». In tali casi è, comunque, necessario informare
         non era possibile correggere l’errore. Il paziente          l’Inps dell’errore o della ripresa anticipata dell’attività lavorativa.
         era andato a lavorare in questi 2 giorni. Come
         posso risolvere questo problema?
         Un paziente si è presentato a lavoro un giorno
         prima della scadenza della malattia. È possibile
         rettificare la prognosi?
         Il medico deve trasmettere telematicamente i cer-           Certamente, con correlata irrogazione di sanzioni (salvo il caso di impedimento
         tificati di malattia anche per i dipendenti pubblici?       oggettivo) qualora non ottemperi a quanto espressamente previsto dalle disposizio-
                                                                     ni di legge ed, in particolare, dall’art. 25 della legge n. 183/2010 e dall’art. 7 del
                                                                     decreto legge n. 179/2012 convertito nella legge n. 221/2012. I dati dei lavoratori del
                                                                     settore pubblico sono messi automaticamente dal sistema a disposizione per la
                                                                     visualizzazione da parte dei datori di lavoro pubblici (dati degli attestati di malattia) e
                                                                     dei lavoratori (dati dei propri certificati).
         Sono un medico specialista ed ho sempre autocer-            Per l’autocertificazione si sta valutando l’opportunità di un indirizzo univoco al
         tificato con il certificato bianco. Adesso dovrò usa-       Dipartimento. In caso di risposta affermativa se ne dovranno valutare le regola di
         re la procedura telematica?                                 accesso al certificato telematico che rimane la modalità elettiva.
         Sono un medico di famiglia e ho ricevuto un pa-             Ogni medico che emette una prognosi è tenuto all’invio telematico del certificato di
         ziente il quale ha avuto 3 giorni di prognosi da un         malattia. Il medico del Ssn o con esso convenzionato ha già ricevuto le necessarie
         medico specialista, su normale certificato bianco.          credenziali. Gli altri medici, in attesa delle credenziali, utilizzeranno le previgenti
         Il paziente ora mi richiede il certificato telematico       modalità (ovvero rilascio cartaceo del certificato da consegnarsi a cura del lavoratore
         e il conseguente inoltro all’Inps.                          all’Inps, entro 2 giorni).
         Alla luce della normativa previgente (circ. n. 99/«996)
         sappiamo che «... il libero professionista non dispo-
         nendo degli appositi moduli utilizza il proprio ricetta-
         rio secondo le modalità abituali della certificazione di
         merito: il lavoratore in questo caso dovrebbe provve-
         dere a duplicare in fotocopia il certificato per tra-
         smettere i due esemplari ai rispettivi destinatari ...»
         Possiamo confermare che questa categoria di medici
         è esonerata dall’inoltro telematico o, nel caso specifi-
         co, lo specialista ha sbagliato a rilasciare il certificato
         bianco e, a sua volta, il medico curante non è obbliga-
         to a intervenire emettendo lui nuovo certificato?
         I pediatri sono tenuti a comunicare per via telema- No. Allo stato attuale, la certificazione telematica riguarda unicamente l’assenza per
         tica gli attestati di assenza della madre per malat- malattia del lavoratore. Tuttavia, l’art. 7, comma 3, del decreto legge n. 179/
         tia bambino?                                                2012 convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012 ha stabilito l’obbligo di
                                                                     invio telematico anche dei certificati attestanti la malattia del bambino necessari per
                                                                     poter fruire dei congedi previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative in
                                                                     materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Tale disposizione
                                                                     necessita ancora di un apposito decreto attuativo.
         Come procedere per rettificare certificati medici Se il certificato è stato emesso in modalità cartacea ed occorre rettificarlo, bisogna
         emessi in modalità cartacea? Si deve utilizzare la procedere sempre in modalità cartacea.
         modalità telematica? Se si, è possibile avvalersi del
         servizio erogato dal Contact center integrato?
                                                              Domande frequenti di interesse generale
         Le strutture sanitarie ospedaliere sono obbligate a Allo stato attuale, pur essendo stato previsto per legge l’obbligo di invio telematico
         trasmettere telematicamente i certificati di ricove- della certificazione di ricovero e di malattia per le strutture sanitarie ospedaliere, in
         ro ed eventualmente di malattia? Come deve com- realtà non esistono ancora le condizioni tecniche per consentire tale trasmissione.
         portarsi il lavoratore in caso di ricovero?                 Pertanto, in caso di ricovero il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato in modalità
                                                                     cartacea e provvedere, nelle consuete modalità, a trasmetterlo all’Inps. Egli deve
                                                                     altresì inviare una copia priva di diagnosi al proprio datore di lavoro. È stato, tuttavia,
                                                                     pubblicato con decreto interministeriale 18 aprile 2012 il nuovo disciplinare tecnico
                                                                     che consentirà anche alle suddette strutture sanitarie la trasmissione telematica,
                                                                     tramite Sac, dei certificati di malattia e di ricovero.
         Con il certificato cartaceo si potevano redigere i Le circostanze rappresentate, pur attenendo ad una prassi che nel tempo si era
         certificati anche quando il lavoratore, dimentican- consolidata, sono un’anomalia anche penalmente rilevante. Per tale motivo oggi la
         dosi, veniva a chiedere il certificato il giorno che procedura non permette di generare certificati che non possono definirsi tali
         doveva rientrare al lavoro, quindi già guarito. Ora, essendo ratifiche di fatti anamnestici.
         qualora si verificasse questa evenienza, il certifica- In primo luogo, il medico, all’atto del rilascio del certificato, attesta in scienza e
         to on line non viene accettato per incongruenza di coscienza non la malattia ma l’incapacità all’attività lavorativa del proprio assistito
         date. Come risolvere il problema in questi casi?            dovuta ad infermità che direttamente constata: si ricorda in proposito che all’art. 7

N. 1 - gennaio 2014                                                         IL SOLE 24 ORE                                                                           19
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