Carrellata dell'ordinanza a.s. 2020/21 - Breve sinossi Mavina Pietraforte - USR FVG

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Carrellata dell’ordinanza
                     a.s. 2020/21
                       Breve sinossi

Mavina Pietraforte
Le leggi di riferimento
D.L 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato”, convertito, con modi cazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e, in particolare, l’articolo 1;
D.lgs: 17 ottobre 2005, n. 226 recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
L. 107/15: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
D.L.gs. 62/17 : Norme in materia di valutazione e certi cazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma
dell’art. 1, commi 180 e 181 della L. 107/15;
 L. 92/19: Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica e D.M. 35/20, Linee guida per l’insegnamento
 dell’educazione civica,
 D.D.P.P.R.R. 87/88/89 del 2010; DPR 52/13: licei ad indirizzo sportivo; direttiva 57/10, Linee guida per il passaggio a nuovo
 ordinamento degli istituti tecnici; direttiva 4/12, linee guida secondo biennio e quinto anno istituti tecnici, direttiva 5/12, Linee
 guida istituti professionali; D.M. 211/10: Indicazioni nazionali per i licei ; D.M. 95/13 per Esabac e D.M 614/16 per Esabac
 Techno;
 D.M. 88/20 sull’adozione del diploma nale e curriculum dello studente; D.M. 89/20: Linee guida DDI
 PCTO: art. 1, comma 784, L. 145/18
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Sostanziale continuità con quanto previsto nell’a.s. 2019/20,
prova solo orale con la presentazione di un elaborato;

Protocollo per le misure di sicurezza n. 14 del 21/5/21;

Inizio colloqui: 16 giugno h. 8.30
VC: casi
                                              Articolo 8
                       (Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza)
   1. I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a
lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente/coordinatore prima
  dell’insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione
    d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica,
  corredandola di idonea documentazione. Il dirigente/coordinatore – o il presidente della
               commissione – dispone la modalit d’esame in videoconferenza.
2. L’esame in videoconferenza utilizzato anche per gli esami di Stato delle sezioni carcerarie,
                       qualora risulti impossibile svolgere l’esame in presenza.
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CREDITO SCOLASTICO
                                         art. 11
Articolo 11

(Credito scolastico)

1. Il credito scolastico attribuito no a un massimo di sessanta punti di cui:

diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio nale, provvede alla conversione del credito
scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del
credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di

cui all’allegato A alla presente ordinanza.
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Istruzione adulti
     Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, il credito scolastico attribuito con le
     seguenti modalit :

     a) in sede di scrutinio nale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel
     secondo e nel terzo periodo didattico;

     b) il credito maturato nel secondo periodo didattico attribuito sulla base della media dei voti assegnati e delle
     correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della presente ordinanza;
     a tal ne, il credito convertito moltiplicando per tre il punteggio attribuito sulla base della seconda colonna
     della suddetta tabella e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 38 punti.

     c) il credito maturato nel terzo periodo didattico attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi
     della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 22 punti.
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Candidati esterni
Ministero dell’Istruzione,

8. Per i candidati esterni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:

a) per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di esami di maturit o di
Stato, il credito scolastico attribuito dal

consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare:

i. sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta;

ii. nella misura di punti dodici per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneit per la
classe quarta;

iii. nella misura di punti undici per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneit alla
classe terza.
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art. 12
                                          Commissioni d’esame
                    i commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni
                    caso, assicurata la presenza del commissario di italiano nonch del/dei
                    commissario/i delle discipline di indirizzo di cui agli allegati C/1, C/2, C/3. I
                    commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno
                    titolo secondo la normativa vigente;

                     evitata, salvo nei casi debitamente motivati da ineludibile necessit ,la nomina
                    di commissari in situazioni di incompatibilit dovuta a rapporti di parentela e di
                    af nit entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio, unione civile o
                    convivenza di fatto con i candidati assegnati alla commissione.
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Licei musicali
Nei licei musicali, ai ni dello svolgimento della prova orale, con
riguardo alla parte relativa allo strumento, la sottocommissione si
avvale, ove gi non presenti, dei relativi docenti di classe. Le nomine
sono effettuate dal presidente della commissione in sede di riunione
plenaria, pubblicate all’albo on-line dell’istituzione scolastica e
comunicate al competente USR. I suddetti docenti offrono elementi
di valutazione, ma non partecipano all’attribuzione dei voti.
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Sostituzioni

Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano
necessarie per assicurare la piena operativit delle commissioni
stesse sin dall’insediamento e dalla riunione preliminare, sono
disposte dal dirigente/coordinatore nel caso dei componenti,
dall’USR nel caso dei presidenti.

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Priorità nelle sostituzioni
          In caso di sostituzione di un componente la commissione, si procede secondo il seguente. ordine di priorit :

          a) individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di
          studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;

          b) individuazione e nomina di docente di disciplina af ne o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in
          servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;

          c) individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di
          studio, cui af dare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato;

          d) individuazione e nomina di docente di disciplina af ne o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui
          af dare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato;

          e) nel solo caso in cui non sia possibile individuare i docenti di cui alle precedenti lettere, individuazione e nomina di docente di altra
          disciplina, secondo il seguente ordine di priorit : i. docente del consiglio di classe corrispondente alla sottocommissione; ii. docente
          in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame; iii. docente cui af dare incarico di supplenza per la durata degli esami di
          Stato.
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Assenze
Durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza non superiore a un
giorno dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno
stesso.

In ogni altro caso di assenza, il commissario assente sostituito per la restante
durata delle operazioni d’esame.

Qualora si assenti il presidente, per un tempo non superiore a un giorno, possono
effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione. In
luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.
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Riunione plenaria
                                  Art. 15
Presidente e commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta
plenaria il 14 giugno alle h. 8.30.

Il Presidente individua e de nisce gli aspetti organizzativi delle attività delle
sottocommissioni determinando con sorteggio data inizi colloqui per ogni
sottocommissione e l’ordine di precedenza tra le due sottomissioni, tra
candidati interni ed esterni e tra candidati stessi secondo la lettera
alfabetica;
                fi
Art. 17 (prove d’esame)

     Il Presidente de nisce altresì le modalità di convocazione del
     colloquio, i criteri per l’attribuzione del punteggio integrativo
     ( no a 5 punti) ricorrendo: credito scolastico di 50 punti e 30
     nella prova d’esame); i criteri per l’attribuzione della lode
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Casi di condivisione..
          Al ne di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune
          uno o pi commissari concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della
          classe.

          Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti
          che seguono discipline diverse o, in particolare, lingue straniere diverse, aventi commissari che
          operano separatamente, o nel caso di strumenti musicali diversi, il presidente ssa il calendario dei
          lavori in modo da determinare l’ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni
          di conduzione dei colloqui e valutazione nale.

          Il presidente determina il calendario de nitivo delle operazioni delle due sottocommissioni abbinate,
          anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui eventualmente
          facciano parte quali commissari i medesimi docenti.
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art. 16
Nomina da parte del Presidente di un suo delegato per le due
sottocommissioni e di un segretario con compiti di verbalizzazione;

Dichiarazioni rese da parte di tutti i commissari di non aver impartito
lezioni private e di non avere rapporti di af nità e/o parentela entro il
4^ grado, o rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto.

Ove sussistano, il Presidente comunica queste situazioni di
incompatibilità al dirigente scolastico per le sostituzioni
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Elenco documenti da visionare nella riunione
              preliminare e in quelle successive
     Elenco candidati e loro percorso scolastico; domande di
     ammissioni candidati percorso abbreviato; domande ammissioni
     candidati esterni e loro credito; verbali operazioni relative al
     credito scolastico; documento del consiglio di classe, di cui
     parte relativa ai candidati che sosterranno prove differenziate;

     Irregolarità sanabili (al dirigente scolastico); insanabili
     (all’Uf cio III DGOSV)
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Ancora sulla prova d’esame (art. 17)

 Accertare il conseguimento del PECUP (art. 17 d.lgs 62/17),
 ovvero i contenuti e i metodi delle discipline, con analisi del
 proprio percorso di PCTO, e consapevolezza delle attività di
 educazione civica in termini di conoscenza e competenza
I materiali
Da predisporre all’inizio di ogni giornata di lavoro, prima dell’avvio dei
colloqui, con la scelta di un testo, un documento, un’esperienza, un
progetto, un problema, tenuto conto di quanto effettivamente svolto come
documentato nel documento del c.d.c.

La scelta deve favorire lo sviluppo di nodi concettuali caratterizzanti le
discipline e le loro interconnessioni

La Commissione tiene conto delle informazioni desunte dal Curriculum
dello studente
Art. 18
                    Articolazione dell’esame
Discussione di un elaborato basato sulle discipline caratterizzanti dell’indirizzo di
studio integrato in una prospettiva multidisciplinare con apporti anche derivanti dai
percorsi PCTO;

Discussione di un breve testo di italiano (lingua e letteratura);

Analisi del materiale scelto dalla Commissione;

Esposizione del percorso di PCTO anche in forma multimediale;

Conoscenze e competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolate con
metodologia CLIl solo se il docente DNL fa parte della commissione d’esame
Art. 19
                           Esabac

Le prove sono state sostituite con una orale in lingua e
letteratura francese, o solo in lingua per Esabac Techno, e da
quella in Storia, sempre orale in francese;

Il punteggio di 12/20 è la suf cienza;

Ogni sottocommissione assegna un tempo aggiuntivo.
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Art. 20
                        Candidati con disabilità
     Il c.d.c. stabilisce la tipologia della prova, se equipollente o differenziata, in
     coerenza con il PEI (D.I. 29 dicembre 2020, n.182);

     Sempre il c.d.c. sentita la famiglia, stabilisce se sia necessario lo
     svolgimento in modalità telematica, qualora necessario come misura di
     sicurezza;

     Se la prova è di valore equipollente, non ne viene fatta menzione nel
     diploma nale; se prova non equipollente, viene rilasciato attestato di
     credito formativo (art. 20, comma 5, d.lgs 62/17).
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Art. 21
                       Candidati DSA
Possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti
dal PDP, di cui non viene fatta menzione nel diploma nale;

Se hanno seguito un percorso differenziato con esonero della lingua
straniera, sosterranno prova differenziato conseguiranno solo
attestato credito formativo. Viceversa se il percorso didattico è stato
ordinario, solo con dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in
caso di esito positivo, conseguiranno il diploma conclusivo del
secondo ciclo.

                                           fi
Assenze dei candidati
                                              art. 22
     Se impossibilitati a partecipare, anche in videoconferenza, in casi debitamente
     certi cati, possono sostenere la prova in altra data, entro il termine di chiusura
     dei lavori, secondo il calendario deliberato dalla Commissione;

     Ove questo non sia possibile, possono chiedere di sostenere la prova in
     un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il
     giorno successivo all’assenza. Il Ministero sserà le date della straordinaria;

     Se durante lo svolgimento del colloquio, si veri chi causa di impossibilità
     proseguire, il presidente stabilisce il da farsi, se proseguire e completare o rinviare
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Art. 23
                     Verbalizzazione

Uso dell’applicativo commissione web, salvo motivata
impossibilità (vedi scuole slovene)
art. 24

Punteggio nale in centesimi (max 40 per il colloquio, max 60 per
il credito scolastico). Punteggio minimo è 60.

Possibilità di integrazione del punteggio no a 5 punti e della
lode all’unanimità se si è raggiunto il punteggio max senza la
suddetta integrazione e a condizione del credito scolastico
massimo attribuito all’unanimità
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Relazione del presidente ed esito esame
 Relazione su apposito form

 Esito d’esame con punteggio ed eventuale lode per ogni
 sottocommissione sui tabelloni della scuola, nonché nell’area
 documentale riservata del registro elettronico;

 Solo la dicitura non ammesso in caso di mancato superamento ;

 Albo nazionale delle eccellenze per gli studenti con 100 e lode, previo
 loro consenso
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