Emergenza COVID-19 Quadro normativo nazionale e regionale - Versione 1 - 20 marzo 2020 - SICP
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Emergenza COVID-19 Quadro normativo nazionale e regionale Versione 1 - 20 marzo 2020 SEDE NAZIONALE AIOP Ufficio giuridico-sanitario Ufficio relazioni istituzionali AIOP – sede nazionale – Via Lucrezio Caro, 67 – 00193 ROMA +39 06 3215653 www.aiop.it
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ASSOCIAZIONE ITALIANA OSPEDALITA’ PRIVATA Sede nazionale EMERGENZA COVID-19 CONTESTO NAZIONALE Il Consiglio dei Ministri, in data 31 gennaio 2020, ritenendo che il contesto di rischio internazionale per la pubblica e privata incolumità connesso ad agenti virali trasmissibili - che stavano interessando anche l’Italia - imponesse l’assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente, per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio nazionale, ha dichiarato, con delibera assunta su proposta del Consiglio dei Ministri, lo stato di emergenza per sei mesi sul territorio nazionale in relazione al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, demandando, contestualmente, al Capo del Dipartimento della protezione civile l’attuazione degli interventi di competenza (art. 25, comma 1 e 2 lett. a) e b) d.lgs. 1/2018). Successivamente il Presidente della Repubblica, preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e di decessi notificati all’OMS, in data 23 febbraio 2020, ha emanato il D.L. n. 6 (G.U. 45 del 23 febbraio 2020), convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13 (G.U. 61 del 5 marzo 2020), con il quale sono state introdotte misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il provvedimento, in sostanza, prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministeri e, nelle more che questo provveda in caso di estrema necessità ed urgenza, i Sindaci ed i Presidenti delle Giunte regionali, adottino ogni misura di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19, adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, alle condizioni ivi previste (cfr. Circolari Aiop nn. 33/2020 e 47/2020). Tanto è vero che, a seguito dell’emanazione del citato decreto legge ed in attuazione dello stesso, sono stati adottati i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: 1) DPCM 23 febbraio 2020 con il quale sono state adottate misure urgenti di contenimento del contagio in alcuni comuni della Regione Lombardia e Veneto (cfr. Circolare Aiop 33/2020). 2) DPCM 25 febbraio 2020 con il quale sono state introdotte misure urgenti di contenimento del contagio, in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di disciplina di misure di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo. 3) DPCM 1° marzo 2020 con il quale, al fine di disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del D.L. 6/2020, sono state introdotte misure di contenimento del contagio applicabili a diverse aree geografiche del territorio nazionale, colpite dall’epidemia (c.d. zone “rossa” ed “arancione”), e misure di informazione e prevenzione applicabili sull’intero territorio nazionale, decretando, contestualmente, la perdita di efficacia delle disposizione di cui ai DPCM sopradetti (cfr. Circolare Aiop 37/2020); In tale contesto, inoltre, si inseriscono: 2
a) la Circolare del Ministero della Salute del 1° marzo 2020 GAB 2627/2020 con la quale, al fine di gestire l’emergenza da COVID-19, è stata prevista, nell’ambito dei piani che le regione e le province autonome sono chiamate a realizzare per aumentare il numero dei posti letto di terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, la possibilità di utilizzo delle strutture private accreditate, in via prioritaria, per ridurre la pressione delle strutture pubbliche mediante trasferimento e presa in carico di pazienti non affetti da COVID-19 (cfr. Circolare AIOP 41/2020); b) il D.L. del 2 marzo 2020 n. 9 (G.U. n. 53 del 2 marzo 2020) «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale, rilevata la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state introdotte misure di contenimento degli effetti negativi prodotti dal virus sul tessuto socio-economico nazionale (cfr. Circolare Aiop n. 40/2020). 4) DPCM 4 marzo 2020 con il quale, considerate le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, sono state introdotte misure (i) per il contrato e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 nonché (ii) di informazione e prevenzione, applicabili a tutto il territorio nazionale, decretando, contestualmente, la cessazione dell’efficacia degli artt. 3 e 4 del DPCM sopradetto (cfr. Circolare Aiop 41/2020). 5) DPCM 8 marzo 2020 con il quale, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia e l’incremento dei casi sul nostro territorio nazionale, sono state introdotte, facendo venire meno gli effetti dei DPCM 1 e 4 marzo 2020, (i) misure di contenimento applicabili ad una determinata area geografica del nostro paese, ridefinita rispetto a quella del DPCM 1 marzo 2020 (c.d. zona “rossa”), e (ii) misure di contrasto e contenimento nonché di informazione e prevenzione, applicabili su tutto il territorio nazionale (cfr. Circolare Aiop 44/2020). 6) DPCM 9 marzo 2020 con il quale, in sostanza, sono state estese a tutto il territorio nazionale le misure (i) del DPCM dell’8 marzo 2020, cessando di produrre effetti ove con esso incompatibili le misure di cui al DPCM 8 marzo (ii) (cfr. Circolare Aiop 45/2020). In tale contesto, inoltre, si inserisce il D.L. del 9 marzo 2020 n. 14 (G.U. 62 del 9 marzo 2020) con il quale sono state introdotte disposizioni urgenti per il potenziamento del SSN in relazione all’emergenza COVID- 19 (cfr. Circolare Aiop 45/2020). 7) DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state introdotte ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili su tutto il territorio nazionale, cessando di produrre effetti, ove incompatibili le misure contenuti nei DPCM 8 e 9 marzo 2020. In tale contesto, inoltre, si inseriscono: a) il D.L. del 17 marzo 2020 n. 18 (G.U. 70 del 17 marzo 2020) con il quale sono state introdotte «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (cfr. Circolari Aiop nn. 52/2020, 56/2020, 59/2020 e 61). A tale proposito si segnala che il Ministero della Salute, ha ritenuto opportuno fornire, con Circolare del 18 marzo 2020 n. 3572 (GAB), alcuni elementi interpretativi in merito agli artt. 15 e 16 del D.L. citato, contenenti disposizioni per la produzioni di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione 3
individuale e per la protezione dei lavoratori e della collettività, fermi restando gli aspetti di competenza dell’ISS e dell’INAIL, deputati alla verifica dei requisiti di qualità e sicurezza delle mascherine facciali ad uso medico (DM) e dei dispositivi di protezione individuale (DPI), prodotti ai sensi dei citati articoli (cfr. Circolare Aiop 60/2020). b) la Circolare Ministero della Salute del 16 marzo 2020 n. 7422, con la quale, considerate le disposizioni urgenti concernenti il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 emanate dal Governo (DD.PP.CC.MM. 8 e 9 marzo 2020) e, in virtù delle indicazioni dettate in merito alla rimodulazione dell’attività programmata, in particolare, con la sopra citata Circolare del Ministero della Salute del 1° marzo 2020 GAB 2627/2020, sono state rese note le linee di indirizzo per la programmazione delle attività da considerare clinicamente differibili in base alla valutazione del rapporto rischio- beneficio, condivise ed approvate dal Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile (cfr. Circolare Aiop 60/2020); c) la Circolare Ministero della Salute del 17 marzo 2020 n. 9220, con la quale sono state diffuse le indicazioni ad interim, elaborate dal Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni in attuazione dell’art. 34, comma 3, D.L. 9/2020, per l’utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID- 19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-COV-2 (cfr. Circolare Aiop 60/2020). SITUAZIONE REGIONALE ABRUZZO Con l’Ordinanza n°3 del 9 marzo 2020, il Presidente della Regione ha stabilito l’obbligo per tutti i cittadini provenienti dall’8 marzo, dalle zone identificate dal Dpcm dell’8 marzo, di comunicare tale circostanza al proprio medico; di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni; di osservare il divieto di spostamenti e viaggi. In caso di comparsa di sintomi, si stabilisce inoltre l’obbligo di avvertire immediatamente il medico per ogni conseguente determinazione. Nell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 9 marzo 2020 si stabilisce inoltre: • la necessità di potenziare l’offerta di posti letto e assistenza di terapia intensiva, malattie infettive, pneumologia e di ogni altro reparto utile a fronteggiare i bisogni dei possibili pazienti critici affetti da COVID-19, attivando in urgenza, da parte delle Asl, anche in deroga ai procedimenti ordinari, posti letto aggiuntivi di Terapia Intensiva, in ampliamento o per riconversione delle degenze ordinarie • la necessità di coinvolgere tutte le strutture pubbliche e allertare le strutture private accreditate facenti parte della Rete ospedaliera e territoriale regionale, imponendo loro la massima osservanza delle misure qui impartite e di quelle che saranno adottate dal Dipartimento Sanità in coordinamento con l’Unità di crisi regionale, in accordo con il RSR; la necessità di raccomandare alle strutture di ricovero private accreditate, per tutto il periodo emergenziale del COVID-19, di ridimensionare l’attività in elezione in attesa di ulteriori indicazioni da parte di Dipartimento Sanità e secondo gli indirizzi dell’Unità di Crisi Regionale in accordo con il RSR. BASILICATA L’ordinanza n. 1 prevede che tutti gli studenti residenti in Basilicata che rientrano in Regione provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria e Friuli Venezia Giulia o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni dovranno comunicare la propria presenza ai competenti Servizi dì Sanità Pubblica per l'adozione delle misure di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; I sindaci di tutti i comuni della Basilicata in 4
collaborazione con tutte le altre istituzioni comunali censiranno gli studenti provenienti dalle suindicate regioni comunicando i dati agli uffici di sanità pubblica delle Asl di competenza. Non è prevista la chiusura delle attività commerciali. L’ordinanza n. 2 è previsto l’obbligo per tutte le scuole, le università e gli uffici delle pubbliche amministrazioni di esporre le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della Salute. Viene altresì disposto l’obbligo per i Sindaci e le associazioni di categoria di promuovere l’informazione di tali misure presso gli esercizi commerciali; la messa a disposizione soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani nelle pubbliche amministrazioni, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario ed in tutti i locali aperti al pubblico; la garanzia, per quanto attiene le procedure concorsuali, di un’adeguata distanza di sicurezza (trasmissione droplet) in tutte le fasi del concorso; l’obbligo, per chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico o nei Comuni italiani ove è dimostrata la trasmissione locale del virus, di comunicare tale circostanza al medico di medicina generale (MMG) o al pediatra di libera scelta (PLS). Vengono infine definite le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare nonché il suo monitoraggio. Tra i comuni lombardi per i quali sono previste misure urgenti di contenimento, viene incluso Terranova dei Passerini (LO). L’ordinanza, che sostituisce la precedente, è in vigore fino a nuovo provvedimento. Infine, con l’Ordinanza n° 3 del 08 marzo 2020, il Presidente della Regione ha stabilito l’obbligo per tutti i cittadini provenienti dall’8 marzo dalle zone identificate dal Dpcm dell’8 marzo di comunicare tale circostanza al proprio medico; di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni; di evitare contatti sociali e di osservare il divieto di spostamenti e/o viaggi. In caso di comparsa di sintomi, si stabilisce inoltre l’obbligo di avvertire immediatamente il medico per ogni conseguente determinazione. BOLZANO L’ordinanza n. 1 prevede la chiusura delle strutture socio educative pubbliche e private per la prima infanzia dal 24 febbraio al 1° marzo 2020; La sospensione delle attività didattiche della Libera Università di Bolzano e del Conservatorio Musicale Claudio Monteverdi nonché della Scuola provinciale superiore di Sanità Claudiana e la chiusura della biblioteca universitaria dal 24 febbraio al 1° marzo 2020; Lo svolgimento, con decorrenza immediata e con procedure d’urgenza, delle attività connesse con la gestione e/o l’isolamento dei soggetti: Che sono da sottoporre obbligatoriamente a quarantena in quanto rientranti da aree a rischio; Che hanno avuto contatti con soggetti sintomatici; Soggetti sintomatici che non necessitano di ricovero ospedaliero; Pazienti che necessitano di ricovero ospedaliero. Non è prevista la chiusura delle attività commerciali. L’ordinanza n. 2 integra quanto disposto dall’ordinanza n. 1 prevedendo: l’obbligo per tutte le scuole, le università e gli uffici delle pubbliche amministrazioni di esporre le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della Salute. Viene altresì disposto l’obbligo per i Sindaci e le associazioni di categoria di promuovere l’informazione di tali misure presso gli esercizi commerciali; le strutture di ricovero ospedaliero nonché quelle residenziali e semiresidenziali, devono mettere in atto misure per limitare il numero dei visitatori che accedono all’assistenza dei ricoverati; la messa a disposizione soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani nelle pubbliche amministrazioni, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario ed in tutti i locali aperti al pubblico; la garanzia, per quanto attiene le procedure concorsuali, di un’adeguata distanza di sicurezza (trasmissione droplet) in tutte le fasi del concorso; l’obbligo, per chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico o nei Comuni italiani ove è dimostrata la trasmissione locale del virus, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione sanitaria dell’azienda sanitaria territorialmente competente. Vengono infine definite le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare nonché il suo monitoraggio. Non è prevista la chiusura delle attività commerciali. L’ordinanza n. 3 prevede che le attività di ristorazione, bar e pub si svolgono garantendo il servizio per i soli posti a sedere; che le attività commerciali diverse da quelle di ristorazione sono anche esse condizionate ad evitare 5
assembramenti di persone; che l’accesso dei visitatori ai pazienti deve essere limitato (un visitatore per degente) presso le strutture di degenza sanitaria e presso le residenze per gli anziani (pubbliche o private); la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive in luoghi pubblici o privati fatta eccezione quelle svolte all’interno di impianti sportivi a porte chiuse (senza pubblico); la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. L’ordinanza, limitata ai comuni di Selva di Val Gardena, Santa Cristina di Val Gardena, Dobbiaco, Monguelfo-Tesido, Predoi e Badia, è in vigore dal 3 marzo fino a nuovo provvedimento (ad eccezione della sospensione di eventi e scuole, il cui termine è l’8 marzo). L’ordinanza n. 6 prevede l’applicazione delle misure previste dal Dpcm dell’8 marzo 2020. CALABRIA L’ordinanza n. 1 prevede l’obbligo per tutte le scuole, le università e gli uffici delle pubbliche amministrazioni di esporre le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della Salute. Viene altresì disposto l’obbligo per i Sindaci e le associazioni di categoria di promuovere l’informazione di tali misure presso gli esercizi commerciali; la messa a disposizione soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani nelle pubbliche amministrazioni, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario ed in tutti i locali aperti al pubblico; la garanzia, per quanto attiene le procedure concorsuali, di un’adeguata distanza di sicurezza (trasmissione droplet) in tutte le fasi del concorso; l’obbligo, per chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico o nei Comuni italiani ove è dimostrata la trasmissione locale del virus, di comunicare tale circostanza al medico di medicina generale (MMG) o al pediatra di libera scelta (PLS). Il MMG/PLS, dopo un primo “triage” telefonico, informa il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per i conseguenziali adempimenti. In mancanza dell’MMG/PLS, la comunicazione deve essere fatta al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente; i controlli finalizzati alla sorveglianza sanitaria, devono essere eseguiti su tutti i passeggeri in arrivo da destinazioni extraregionali negli aeroporti del territorio della Regione Calabria. Vengono infine definite le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare nonché il suo monitoraggio. Non è prevista la chiusura delle attività commerciali. L’ordinanza è in vigore fino a nuovo provvedimento. Successivamente, l’ordinanza del Presidente della Regione, n° 3 del 08 marzo 2020, avente come oggetto “Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, è stato disposto ha disposto l’obbligo per i concessionari di trasporto aereo, ferroviario e navale di acquisire e mettere a disposizione delle forze dell'ordine e dell'unità di crisi regionale, dei Comuni e delle Asl i nominativi dei viaggiatori provenienti dalla Lombardia e dalle Province indicate nel Dpcm dell’8 marzo. Inoltre, si dispone l’obbligo per tutti coloro che nei 14 giorni precedenti all’ordinanza abbiano soggiornato in zone considerate dall’OMS a rischio epidemiologico o che abbiano transitato/sostato nelle zone indicate dal Dpcm dell’8 marzo di darne comunicazione a comune, ASL e medico curante osservando l’isolamento fiduciario per 14 giorni, con divieto di contatti e di spostamenti/viaggi. CAMPANIA Come già anticipato il D.L. n. 6 (G.U. 45 del 23 febbraio 2020), convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13 (G.U. 61 del 5 marzo 2020), ha previsto la possibilità, in caso di estrema necessità ed urgenza, per i Sindaci ed i Presidenti delle Giunte regionali, di adottare ogni misura di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19, adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, alle condizioni ivi previste (cfr. Circolari Aiop nn. 33/2020 e 47/2020). Alla luce di quanto sopra detto il Presidente della Giunta della Regione Campania, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del D.L. citato ed ai sensi dell’art. 32, comma 2, legge 833/1978, ha adottato le seguenti Ordinanze di carattere contingibile ed urgente: 6
1) Ordinanza del 24 febbraio 2020, n. 1, con la quale, rilevato che si stavano registrando consistenti flussi di rientri di conterranei provenienti dalle aree e regioni ove si erano verificati casi di COVID-19 che, invece, allo stato del tempo, non erano stati registrati nell’ambito regionale della Campania, sono state introdotte misure organizzative volte al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tra le quali, (i) la compiuta osservanza e applicazione delle disposizioni della Circolare del Ministero della salute 5443 del 22 febbraio 2020 e delle Linee Guida operative per l’identificazione/gestione dei casi sospetti e accertati di infezione da Coronavirus, (ii) quarantena fiduciaria attiva sorvegliata a casa per i cittadini provenienti dalle zone rosse o che hanno avuto contatti a rischio per il Covid19, con obbligo per i Sindaci di segnalare eventuali ingressi al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria territoriale e (iii) limite di un visitatore per volta ai familiari degenti negli ospedali e nelle strutture sanitarie. 2) Ordinanza del 26 febbraio 2020, n. 2, con la quale, ritenuto che il contesto nazionale, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologia, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività sono state introdotte (i) misure di informazione e prevenzione e (ii) ulteriori misure per la profilassi ed il trattamento dei soggetti che hanno soggiornato nelle aree della Cina ovvero nei comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus. 3) Ordinanza del 26 febbraio 2020, n. 3, con la quale, preso atto della presenza di due casi di contagio, uno nel comune di Montano Antilia (SA) e l’altro caso nel comune di Ceraso (SA), sono state introdotte ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, destinate ai predetti comuni di Montano Antilia (SA) e Ceraso (SA). 4) Ordinanza del 26 febbraio 2020, n. 4, con la quale, ritenuto di dover realizzare azioni di sanificazione ambientale e di garantire nella misura maggiore possibile le sedi di maggiore frequenza da parte di giovani del nostro territorio, è stato disposta la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore ed universitaria, alle condizioni ivi previste. 5) Ordinanza del 6 marzo 2020, n. 5, con la quale, considerato che si è dovuta gestire in Regione un’emergenza correlata al contagio di un turista appartenente alla presenza di una corposa comitiva proveniente dal nord Italia che ha comportato operazioni logistiche e socio-sanitarie complesse, volte a consentire l’allontanamento in sicurezza del gruppo di turisti e l’adozione di misure volte a prevenire il rischio contagio, è stato disposto il divieto di svolgimento dell’evento motoraduno Furbinentreffen 2020., 6) Ordinanza del 6 marzo 2020, n. 6, con la quale, ravvisato che il contesto isolano richiede misure di massima prevenzione della diffusione del virus, per le oggettive difficoltà connesse, soprattutto nel periodo invernale, al trasporto via mare, alla logistica ed alla ridotta misura di posto si isolamento nelle strutture sanitarie isolane, sono state adottate ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, destinate a tutelare le isole del Golfo di Napoli. 7) Ordinanza del 6 marzo 2020, n. 7, con la quale, considerata la ratio del D.P.C.M. del 4 marzo 2020, è stata disposta la sospensione, per tutto il territorio regionale, delle attività delle discoteche e di ogni altro luogo di svago, o divertimento la cui frequentazione comporti assembramento di persone. 8) Ordinanza dell’8 marzo 2020, n. 8, con la quale, considerato che l’afflusso nella Regione di tanti cittadini dalle zone geografiche di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2020 potrebbe comportare il gravissimo rischio di ingresso incontrollato nella regione Campania di soggetti positivi al virus, con conseguente grave pregiudizio alla salute pubblica, è stato disposto l’obbligo per tutti i cittadini provenienti dalle zone identificate dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 di (i) comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico ed (ii) osservare 7
la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni con divieto di contatti sociali e spostamenti nonché viaggi. Inoltre, la Regione dispone l’obbligo per i concessionari di trasporto aereo, ferroviario e autostradale di acquisire e mettere a disposizione delle forze dell'ordine e dell'unità di crisi regionale, dei Comuni e delle Asl i nominativi dei viaggiatori relativamente alle tratte provenienti da Milano e dalle Province indicate nel D.P.C.M. citato. Inoltre, fino al 3 aprile 2020, è disposta per i soggetti disabili la facoltà di differimento delle terapie. 9) Ordinanza del 9 marzo 2020, n. 9, con la quale è stata disposta la sospensione temporanea delle attività relative alle prove preselettive delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale da destinare ai Centri per l’Impiego di cui ai Bandi pubblicati nella G.U. 98 del 13 dicembre 2018. 10) Ordinanza del 10 marzo 2020, n. 10, con la quale, considerata la ratio ispiratrice il DPCM 8 marzo volta ad assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, quale condizione minima ed inderogabile per prevenire e contenere la diffusione del contagio, sono state adottate misure volte a sospendere temporaneamente i servizi alla persona erogati dai barbieri, parrucchieri, centri estetici. 11) Ordinanza del 10 marzo 2020, n. 11, con la quale, considerato che numerosi ristoranti, pizzeria e bar continuano l’attività oltre l’orario di chiusura previsto dal DPCM 8 marzo 2020 con modalità di consegna a domicilio, sono state introdotte misure volte ad eliminare tale fenomeno. 12) Ordinanza dell’11 marzo 2020, n. 12, con la quale, considerato quanto previsto dal DPCM 8 marzo 2020 in merito alle attività commerciali, e rilevato che, diversi comuni della Regione, in ragione dell’inevitabile assembramento correlato alle modalità di svolgimento dei mercati e delle fiere, hanno adottato ordinanze di sospensione temporanea di detta attività, è stata estesa tale misura a tutto il territorio regionale, anche alla luce dei rischi correlati al rilevante flusso di utenti e di ambulanti itineranti sul territorio. 13) Ordinanza del 12 marzo 2020, n. 13, con la quale, considerato quanto previsto dai DD.PP.CC.MM. susseguitisi nel tempo, sono state introdotte, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, ormai gravissimo sul territorio regionale, ulteriori misure atte a scongiurare assembramenti e, comunque, contatti ravvicinati tra le persone che non siamo assolutamente indispensabili, relative alle attività di ristorazione e di commercio al dettaglio, ivi incluso il divieto di frequentare parchi urbani e ville comunali. 14) Ordinanza del 12 marzo 2020, n. 14, con la quale, alla luce di quanto previsto dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle Aziende di Trasporto pubblico locale, sono state introdotte, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, ormai gravissimo sul territorio regionale, misure urgenti di riduzione e oppressione dei servizi, ovvero la riduzione della programmazione del servizio di trasporto pubblico locale, linea e non di linea, terrestre, su ferro e su gomma, e marittimo come ivi previsto. 15) Ordinanza del 13 marzo 2020, n. 15, con la quale, considerato quanto previsto dal DPCM 8 marzo 2020 in merito al divieto di spostamento delle persone fisiche, sono state introdotte, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, ormai gravissimo sul territorio regionale, misure urgenti di riduzione di ogni contatto sociale non strettamente indispensabile, ovvero l’obbligo per tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni, precisando le condizioni in virtù delle quali sono consentiti gli spostamenti. A tale proposito si segnala, inoltre, la diffusione del Nota di Chiarimento del 14 marzo 2020, n. 6. 16) Ordinanza del 13 marzo 2020, n. 16, con la quale, considerato quanto previsto dal DD.PP.CC.MM. susseguitisi nel tempo, sono state introdotte, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, ormai gravissimo sul territorio regionale, misure urgenti di riduzione di ogni contatto sociale non strettamente indispensabile, tra le quali segnaliamo: 8
a) sospensione su tutto il territorio regionale delle attività sanitarie ed assistenziali di tutti i servizi sanitari e sociosanitari territoriali semiresidenziali pubblici e privati (Riabilitazione estensiva, Centri diurni per anziani e per disabili non autosufficienti, pazienti psichiatrici minori e adulti) nonché tutti i servizi sociali a regime diurno attivati dagli ambiti sociali; b) sospensione di tutti i servizi ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione estensiva (cd. Ex art. 26) e di specialistica (cd. Ex art. 44), fatte salve quelle urgenti e indifferibili, come ivi specificato. A tale proposito si segnala, inoltre, la diffusione del Nota di Chiarimento del 15 marzo 2020, n. 7. 17) Ordinanza del 15 marzo 2020, n. 17, con la quale, considerato che la situazione che vede coinvolti i cittadini del Comune di Ariano Irpino (AV) risulta di particolare gravità, tenuto conto del numero dei contagiati e dell’alto rischio di ulteriore e progressivo incremento, in considerazione delle modalità con cui si è sviluppato il primo contagio - avvenuto in circostanze che hanno coinvolto un elevatissimo numero di persone (oltre duecento) - e degli ulteriori contagi, che rischiano di determinare un grave ampliamento dei focolai di infezione, ha introdotto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili al Comune di Ariano Irpino (AV). 18) Ordinanza del 15 marzo 2020, n. 18, con la quale, considerato che la situazione che vede coinvolti i cittadini dei Comuni di Sala Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana (SA), risulta di particolare gravità, tenuto conto del numero dei contagiati e dell’alto rischio di ulteriore e progressivo incremento, in considerazione delle modalità con cui si è sviluppato il primo contagio - avvenuto in circostanze che hanno coinvolto un elevato numero di persone che, nei giorni successivi, e sino all’identificazione, hanno circolato sul territorio dei rispettivi comuni impegnati in attività socialmente attive, prima di essere posti in isolamento, ha introdotto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili ai Comuni di Sala Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana (SA). A tale proposito si segnala, inoltre, la diffusione del Nota di Chiarimento del 17 marzo 2020, n. 8. Il Presidente della Giunta Regionale, con Decreto del 6 marzo 2020, n. 45, considerato quanto disposto dal Capo Dipartimento Protezione Civile con il provvedimento del 3 marzo 2020, prot. 10656, dettante misure operative inerenti alla “definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato di emergenza determinato dal diffondersi del virus COVID-19”, ha costituito l’Unità di Crisi Regionale (U.C.R.), con sede operativa presso la sala EMERCOM di Protezione Civile Regionale sita alla Torre C3 del Centro Direzionale, per l’attuazione, a livello regionale, delle attività richieste dal provvedimento sopra citato, al fine di garantire la tempestività ed appropriatezza delle informazioni e delle risposte dei diversi soggetti competenti. Il Direttore Generale per la tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale, inoltre, ha diramato le seguenti Circolari: 1) Circolare del 5 marzo 2020, prot. 144497, con la quale, ha disposto la sospensione di tutte le attività ambulatoriali erogate dalle Aziende Ospedaliere di Rilievo Nazionale, dalle Aziende Ospedaliere Universitarie, dall'IRCCS, dai Presidi ospedalieri delle AA.SS.LL., nonché dalle Strutture Private Accreditate, con esclusione delle prestazioni ambulatoriali recanti motivazioni di urgenza, nonché di quelle di dialisi, di radioterapia e di quelle oncologiche-chemioterapiche. 2) Circolare del 6 marzo 2020, prot. 149619, con la quale ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 4 marzo 2020 in quanto destinate ad essere osservate anche nelle strutture sanitarie publicche e private residenziali e semiresidenziali, nonché per i servizi ambulatoriali e di cure 9
domiciliari, per disabili e per non autosufficienti (RSA, Centri diurni, riabilitative, hospice…) a tutela del personale e degli utenti. 3) Circolare del 10 marzo 2020, prot. 155896, con la quale, rilevata l’effettuazione da parte di alcune strutture di laboratorio di diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori, consentita esclusivamente alle strutture accreditate presso l’ISS, si è richiamata l’attenzione delle Associazioni di categoria, tra cui l’AIOP, su tale pratica, invitandole, ad intraprendere ogni azione utile volta alla relativa interruzione. 4) Circolare del 12 marzo 2020, n. 159680, con la quale, considerata l’emergenza sanitaria determinata dall’epidemia di COVID-19 e i conseguenti risvolti sull’assistenza ospedaliera e la necessità di garantire la disponibilità di un congruo numero ti posti letto sia nella degenza medica che chirurgica, è stata disposta (i) la sospensione (fino al 6 aprile 2020) dei ricoveri programmati sia medici che chirurgici presso le strutture ospedaliere pubbliche, private accreditate e gli ospedali classificati, e (ii) la possibilità di effettuare solo ricoveri con carattere di urgenza “non differibili”, precisando che tale sospensione è valida per tutti i ricoveri programmati ad eccezione dei ricoveri per pazienti onco-ematologici medici e chirurgici nonché cogente anche per tutte e attività in libera professione intramoenia. 5) Circolare del 17 marzo 2020 prot. 166237, con la quale è stata prorogata, fino al 3 aprile 2020, la sospensione di cui alla Circolare del 5 marzo 2020, prot. 144497. EMILIA ROMAGNA Il Ministro della Salute, considerato il verificarsi, alla data del 23 febbraio 2020, di nove casi COVID-19 nel territorio della Regione Emilia-Romagna nei Comuni di Piacenza, Castel San Giovanni, Podenzano (PC) - tutti casi correlabili al focolaio lombardo - e l’evincersi dal relativo quadro epidemiologico di importanti elementi di preoccupazione per l'elevato numero di contatti nelle strutture sanitarie e la contiguità dei territori della detta Regione con le Regioni Lombardia, Veneto e Piemonte - contingenze, queste, che avrebbero potuto allargare notevolmente il cluster dei casi regionali - ha adottato, d’intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna, l’Ordinanza 23 febbraio 2020 con la quale ha introdotto misure urgenti di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus nella Regione Emilia Romagna. Il Presidente della Giunta Regionale, inoltre, a tale proposito è intervenuto con i seguenti provvedimenti: 1) Decreto Presidente Giunta Regionale n. 16 del 24 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019”; 2) Ordinanza Presidente Giunta Regionale n. 17 del 25 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente 23 febbraio 2020, n. 1”. Successivamente il Presidente della Giunta regionale, in data 28 febbraio 2020, ritenuto necessario garantire una risposta coordinata ed unitaria del sistema regionale all’emergenza sanitaria, ha adottato il Decreto n. 25 con il quale ha istituito Unità di crisi regionale COVID-19, che opera in costante contatto con il Comitato operativo nazionale e la cui composizione è stata ridefinita con il Decreto n. 26 del medesimo giorno. Ai detti provvedimenti ha fatto seguito, inoltre, il Decreto n. 28 del 5 marzo 2020 con il quale il Presidente della Giunta regionale, ravvisata la necessità di rafforzare le misure organizzative già adottate anche al fine di garantire unitarietà d’azione nell’attuazione delle indicazioni e delle prescrizioni fissate dallo Stato, ha nominato Sergio Venturi, Commissario ad acta, chiamandolo ad operare stretto raccordo con il Presidente della Giunta regionale, la Giunta regionale e le sue articolazioni organizzative, nonché con l’Unità di crisi al fine di garantire un qualificato supporto tecnico, scientifico e organizzativo nel compimento degli atti e dei provvedimenti necessari. A questi sono stati affidati, oltre alle attività di comunicazione istituzionale, il compito di impartire, ove necessario, direttive alle strutture del Sistema Sanitario 10
Regionale più interessate, sotto il profilo della tutela sanitaria, dagli interventi di contrasto alla diffusione del fenomeno epidemico. Come già anticipato il D.L. n. 6 (G.U. 45 del 23 febbraio 2020), convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13 (G.U. 61 del 5 marzo 2020), ha previsto la possibilità, in caso di estrema necessità ed urgenza, per i Sindaci ed i Presidenti delle Giunte regionali, di adottare ogni misura di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19, adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, alle condizioni ivi previste (cfr. Circolari Aiop nn. 33/2020 e 47/2020). Alla luce di quanto sopra detto il Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del D.L. citato ed ai sensi dell’art. 32, comma 2, legge 833/1978, ha adottato le seguenti Ordinanze di carattere contingibile ed urgente: a) Ordinanza n. 29 dell’8 marzo 2020 con la quale (i) sono state estese all’intero territorio nazionale le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1 lettere b), q), s), del DPCM dell’8 marzo 2020, (ii) è stata disposta, al fine di prevenire ancor più efficacemente il rischio di contagio nella popolazione anziana e dei disabili la sospensione dell’attività dei centri semiresidenziali per anziani e per disabili (centri diurni) e dei centri socio- occupazionali per disabili su tutto il territorio regionale incentivando dove possibile percorsi di domiciliarità, (iii) è stato introdotto l’obbligo, per gli addetti impegnati nel servizio a contatto con i clienti delle attività classificate con i codici ateco 96.02.01 (Servizi di saloni di barbiere e parrucchiere); 96.02.02 (Servizi di istituti di bellezza) 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure) 96.09.02 (attività di Tatuaggio e piercing), di indossare una mascherina e guanti monouso, lavarsi le mani fra un cliente e l’altro con gel idroalcolico e di pulire le superfici con soluzioni a base di alcol o cloro. b) Ordinanza n. 31 del 09 marzo 2020 con la quale (i) sono state estese all’intero territorio nazionale le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1 lettere d), n), del DPCM dell’8 marzo 2020; (ii) è stato introdotto l’obbligo per gli addetti impegnati nella conduzione dei veicoli, nell’esercizio delle attività di trasporto con taxi e di trasporto di noleggio con conducente, di indossare una mascherina e guanti monouso, inoltre, è fortemente raccomandata la sanificazione del mezzo con regolarità. c) Ordinanza n. 32 del 10 marzo 2020 con la quale sono state dettate ulteriori disposizioni in merito alle attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera n) del DPCM 8 marzo 2020. d) Ordinanza n. 34 del 12 marzo 2020 con la quale, considerato che il servizio di trasporto pubblico costituisce un servizio essenziale per soddisfare i bisogni di mobilità della popolazione, sono state dettate disposizioni in merito alla programmazione del servizio erogato dalle aziende di trasporto pubblico locale, al fine di adeguare il servizio agli obiettivi e alle misure contenute nel DPCM, e garantire al contempo ai cittadini, con particolare attenzione agli spostamenti dei lavoratori nel territorio della Regione Emilia-Romagna adeguate condizioni di accessibilità ai luoghi e ai servizi, dando atto che sussistono le condizioni operative per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico al fine di assicurare i servizi minimi essenziali. e) Ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020 con la quale, ritenuto necessario ed urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19, (i) sono state dettate disposizioni in merito a quanto disposto con il DPCM 11 marzo 2020 circa le attività di ristorazione e di commercio al dettaglio ed (ii) è stata disposta la sospensione di qualunque erogazione di prestazione programmabili e non urgenti da parte delle strutture del sistema sanitario privato (punto 9). 11
f) Ordinanza n. 36 del 15 marzo 2020 con la quale, considerato il rischio di rapida diffusione del virus nel contesto dell’area del comune di Medicina e della conseguente estensione alle aree limitrofe e, potenzialmente, all’intera area metropolitana bolognese, sono state adottate di misure aggiuntive a quelle già definite a livello nazionale, regionale e comunale, per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19, riducendo drasticamente all’interno del territorio del capoluogo di Medicina e della frazione di Ganzanigo ogni opportunità di socializzazione e limitando al massimo la mobilità delle persone residenti per un congruo periodo di tempo. g) Ordinanza n. 39 del 16 Marzo 2020 con la quale, a fronte delle richieste di chiarimento prevenute rispetto all’operatività dell’Ordinanza n. 36 di cui sopra, sono state apportate alcune modiche agli obblighi e divieti di ingresso ed uscita dal territorio perimetrato nonché alle modalità di rilascio delle autorizzazioni in deroga ai divieti. FRIULI VENEZIA GIULIA Il Ministro della Salute, considerato che la contiguità territoriale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia rispetto alla Regione Veneto, con conseguente rilevante rischio che l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in atto alla data del 23 febbraio 2020 nel territorio veneto, avrebbe potuto estendersi ed interessare la popolazione friulana, ha adottato, d’intesa con il Presidente della Regione, l’Ordinanza 23 febbraio 2020 con la quale ha introdotto, allo scopo di evitare il diffondersi del COBID-19, misure urgenti di contrasto e di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia. Come già anticipato il D.L. n. 6 (G.U. 45 del 23 febbraio 2020), convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13 (G.U. 61 del 5 marzo 2020), ha previsto la possibilità, in caso di estrema necessità ed urgenza, per i Sindaci ed i Presidenti delle Giunte regionali, di adottare ogni misura di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19, adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, alle condizioni ivi previste (cfr. Circolari Aiop nn. 33/2020 e 47/2020). Alla luce di quanto sopra detto il Presidente della Giunta della Regione, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del D.L. citato ed ai sensi dell’art. 32, comma 2, legge 833/1978, ha adottato le seguenti Ordinanze di carattere contingibile ed urgente: 1) Ordinanza del 1° marzo 2020, n. 1, con la quale, considerato il verificati, alla detta data, di n. 223 casi conclamati di contagio, di cui 6 riconducibili ad attività legate ad attività di formazione, e che la diffusione interessa anche aree contigue al territorio regionale, sono state introdotte misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 relative a (i) sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università nonché dei servizi educativi dell’infanzia, delle attività di formazione superiore, dei corsi di formazione professionale, dei master, ad esclusione esclusi i medici in formazione specialistica, i tirocinanti delle professioni mediche e sanitarie, le attività individuali di ricerca, (ii) limitazione dell’accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno, ivi incluse, le strutture sanitarie intermedie, le residenze protette per gli anziani e le strutture socio-assistenziali. 2) Ordinanza del 13 marzo 2020, n. 2, con la quale, considerato quanto previsto dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 in merito alla programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, sono state introdotte, al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da COVID-19, disposizioni in relazione al servizio di trasporto pubblico locale, automobilistico, ferroviario e marittimo. 3) Ordinanza del 19 marzo 2020, n. 3, con la quale, considerate le disposizioni previste dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 che comportano l’obbligo, per tutti i cittadini, di limitare gli spostamenti dal proprio domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, alle specifiche necessità individuate, autocertificando tali necessità 12
per l’eventuale verifica da parte delle competenti Autorità, sono state introdotte ulteriori misure di contenimento, tra le quali, (i) il divieto di svolgere attività motorie o sportive, nonché di effettuare passeggiate o comunque di intrattenersi, in aree frequentate da più persone, con particolare riguardo a parchi pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al pubblico, o altre aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente, (ii) l’obbligo per tutti i cittadini della Regione, nell’accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è di limitare l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone e (iii) la chiusura nella giornata di domenica di tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie e le edicole. Si segnala, inoltre, che, con comunicazione del 10 marzo 2020, Il Vicegovernatore, con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, ha impartito le seguenti disposizioni a tutte le direzioni strategiche del Servizio sanitario regionale e ai direttori delle strutture private accreditate della regione: 1) interruzione dell'accesso alle strutture ospedaliere per tutti i visitatori, pazienti ambulatoriali ed operatori sanitari che presentano sintomi simil-influenzali quali: rinite, tosse, rialzo febbrile, difficoltà respiratoria; 2) limitazione dell'attività programmata, sia istituzionale che in libera professione, al fine di consentire la più ampia messa a disposizione di personale per garantire la gestione dell'emergenza. 3) sospensione, fino a nuova indicazione, a partire dall’11 marzo 2020, dell'attività chirurgica in elezione, ad esclusione degli interventi oncologici e di tutti quelli non rinviabili a giudizio motivato del clinico, rimanendo inalterata, invece, l'attività chirurgica urgente, salvavita e traumatologica; 4) sospensione di tutta l'attività ambulatoriale, ad eccezione delle visite in priorità B, ovvero eseguibili entro 10 giorni, e di quelle individuate come indispensabili dallo specialista di riferimento. Tali indicazioni, relative alla sospensione dell'attività ambulatoriale programmata valgono anche per tutte le strutture ospedaliere e ambulatoriali private convenzionate con il Servizio sanitario regionale. 5) prescrizione, da parte dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e degli specialisti, di esami di laboratorio solo se strettamente necessario, preferibilmente presso le strutture territoriali ed in ogni caso organizzati su prenotazioni con modalità d'accesso frazionata e di utilizzo delle sale d'attesa che consenta il mantenimento della distanza di sicurezza (almeno 1 m). LAZIO Come già anticipato il D.L. n. 6 (G.U. 45 del 23 febbraio 2020), convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13 (G.U. 61 del 5 marzo 2020), ha previsto la possibilità, in caso di estrema necessità ed urgenza, per i Sindaci ed i Presidenti delle Giunte regionali, di adottare ogni misura di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19, adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, alle condizioni ivi previste (cfr. Circolari Aiop nn. 33/2020 e 47/2020). Alla luce di quanto sopra detto il Presidente della Giunta della Regione, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del D.L. citato ed ai sensi dell’art. 32, comma 2, legge 833/1978, ha adottato le seguenti Ordinanze di carattere contingibile ed urgente: a) Ordinanza del 26 febbraio 2020, n. Z00002, con la quale, in ottica di informazione e prevenzione, sono stati introdotti, tra l’altro, i seguenti obblighi (i) per tutte le scuole, le università e gli uffici delle pubbliche amministrazioni di esporre le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della Salute, (ii) per i Sindaci e le associazioni di categoria di promuovere l’informazione di tali misure presso gli esercizi 13
commerciali, (iii) di mettere a disposizione soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani nelle pubbliche amministrazioni, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario ed in tutti i locali aperti al pubblico. Il citato provvedimento, inoltre, ha introdotto specifiche misure per la profilassi ed il trattamento dei soggetti che hanno soggiornato nelle aree della Cina ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus, tra cui l’obbligo, per chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato nelle aree e nei Comuni di cui sopra, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione sanitaria dell’azienda sanitaria territorialmente competente. Vengono, infine, definite le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare nonché il suo monitoraggio. b) Ordinanza del 6 marzo 2020, n. Z00003, con la quale, tenuto conto che le case di cura private accreditate che hanno sottoscritto l’accordo ai sensi dell’art. 8-quinquies, D.Lgs. 502/1992, sono assimilate a concessionari di pubblico servizio e da considerare parte integrante del SSR nell’erogazione dei LEA, e che, alla luce della situazione emergenziale, si rende necessario ed urgente un appropriato utilizzo dei posti letto, al fine di rendere disponibili il maggior numero di quelli di Terapia Intensiva (anche neonatale) e Sub Intensiva, è stato previsto, tra l’altro, quanto segue: (i) coinvolgimento di tutte le strutture pubbliche e private accreditate facenti parte della Rete ospedaliera e territoriale regionale, imponendo loro la massima cooperazione e disponibilità e l’osservanza delle misure quivi impartite e di quelle successivamente adottate dalla Direzione regionale salute, in coordinamento con l’Unità di crisi; (ii) attuazione della rete delle Terapie Intensive secondo le modalità previste in allegato all’ordinanza, dando mandato alla Direzione salute di aggiornare le stesse; (iii) l'attivazione in urgenza, anche in deroga ai procedimenti ordinari, di posti letto aggiuntivi in Terapia Intensiva, in ampliamento o per riconversione di degenze ordinarie; (iv) l’attuazione della Rete di laboratori per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2 secondo le modalità previste in allegato all’ordinanza; (v) la Direzione Sanitaria dell’INMI Spallanzani, provvede al graduale trasferimento dei pazienti già in carico e all’allocazione dei nuovi, per patologie diverse da COVID-19, in altre strutture pubbliche e private accreditate facenti parte della rete delle malattie infettive; (vi) l’individuazione del presidio Columbus gestito dalla Fondazione Policlinico Gemelli IRRCS quale ulteriore struttura sanitaria esclusivamente dedicata alla gestione dei pazienti affetti da COVID-19; (vii) l’accoglienza da parte delle strutture di ricovero private accreditate di pazienti eventualmente trasferiti dalle strutture pubbliche o private accreditate della Rete dell’Emergenza dotate di PS/DEA; (viii) le strutture pubbliche e private accreditate dotate di PS/DEA che hanno richiesto il ricovero di propri pazienti in strutture private accreditate sono tenute a segnalare all’Unità di crisi COVID-19 eventuali defezioni o rifiuti di ricovero che possono condurre alla sospensione biennale dell’accordo contrattuale fino alla revoca dell’accreditamento istituzionale; (ix) provvedere ad attivare in urgenza, anche in deroga ai procedimenti ordinari, posti letto aggiuntivi di R1 (ad alta intensità), in ampliamento o riconversione, al fine di supportare le Terapie intensive; (x) acquisizione con urgenza di dotazioni tecnologiche per l’attivazione di nuovi posti letto in Terapia Intensiva; (xi) l’autorizzazione alle Aziende ed enti del SSR di reclutare personale necessario alla gestione dell’emergenza a livello ospedaliero e territoriale nonché per attivare nuovi posti letto di Terapia Intensiva e potenziare le unità operative di Malattie Infettive, PS, Pneumologie e Radiologie; (xii) alle strutture territoriali pubbliche e private autorizzate e accreditate che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, ovvero strutture socioassistenziali in regime residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare di proseguire la loro attività, nel rispetto delle misure precauzionali di contenimento del rischio, al fine di garantire ai pazienti la continuità dell’assistenza nelle 14
condizioni di massima sicurezza e al personale di operare al minor livello di rischio possibile, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 e dal DPCM 4 marzo 2020; (xiii) alla Direzione Salute, sentite le ASL competenti, di valutare eventuali misure di riduzione o sospensione delle attività ambulatoriali erogate all'interno degli ospedali pubblici e privati accreditati della Regione. c) Ordinanza dell’8 marzo 2020, n. Z00004, con la quale, considerato il flusso migratorio in ingresso nella Regione Lazio attivatosi dalle zone c.d. rosse sin dalla diffusione delle notizie inerenti il DPCM 8 marzo 2020, è stato introdotto, tra l’altro, l’obbligo per tutti coloro che nei 14 giorni antecedenti alla pubblicazione del citato DPCM sono arrivati o arriveranno in Lazio provenendo dalle zone ivi indicate di (i) comunicare tale circostanza, (ii) osservare la permanenza domiciliare e di (iii) osservare il divieto di spostamenti e viaggi, con esclusione degli operatori del SSR che devono osservare le prescrizioni già emanate; coloro che manifestano sintomi, invece, dovranno adottare specifiche disposizioni. È stato disposto, inoltre, l’obbligo per i concessionari di trasporto aereo, ferroviario e autostradale di acquisire e mettere a disposizione delle forze dell'ordine e dell'unità di crisi regionale, dei Comuni e delle Asl i nominativi dei viaggiatori relativamente alle tratte provenienti da Milano e dalle Province indicate nel DPCM. d) Ordinanza del 9 marzo 2020, n. Z00005, con la quale sono state dettate delle precisazioni in merito alle misure straordinarie finalizzate a fronteggiare l’emergenza sanitaria introdotte con l’Ordinanza n. Z00004 di cui sopra. e) Ordinanza del 10 marzo 2020, n. Z00006, con la quale, valutata l’esigenza di intervenire - a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 14/2020 – a migliore precisazione delle misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l’emergenza sanitaria, si è ritenuto, tra l’altro, di: (i) prevedere la facoltà di differimento delle terapie, su richiesta dell'interessato, del tutore o del legale rappresentante riferimento, ai centri di riabilitazione per soggetti disabili, senza che ciò comporti decadenza dal diritto alla prestazione; (ii) rimettere alla valutazione della Direzione Salute, sentite le ASL competenti, di eventuali misure di riduzione o sospensione delle attività di ricovero in elezione erogate dalle strutture del SSR e delle attività ambulatoriali non ospedaliere differibili e non urgenti; (iii) introdurre norme volte a disciplinare i comportamenti del cittadino proveniente dalle aree a rischio in apparente stato di buona salute, ma non in grado di poter assicurare l’assenza di contatto con persone affette da COVID-19, che deve rimanere presso il proprio domicilio. f) Ordinanza del 12 marzo 2020, n. Z00007, con la quale sono state fornite disposizioni ai Comuni e alle Aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale finalizzate alla revisione della programmazione del servizio erogato, limitando il medesimo alla erogazione dei servizi minimi essenziali di trasporto pubblico, e alla modalità di gestione del servizio pubblico locale. g) Ordinanza del 13 marzo 2020, n. Z00008, indirizzata ai Centri (ex art. 26 Legge 833/78) di assistenza riabilitativa a minori e adulti con disabilità fisica, psichica, sensoriale o mista, ai servizi territoriali che garantiscono attività ambulatoriale finalizzata, ai sensi del DPCM LEA 12 gennaio 2017, all’assistenza sociosanitaria, all’attività di Hospice residenziale e domiciliare, di RSA e di riabilitazione post-acuzie (cod. 56), che prevede quanto segue: (i) la sospensione dell’attività dei centri, pubblici o privati, semiresidenziali sanitari e sociosanitari per persone non autosufficienti, anche anziane e per persone disabili, su tutto il territorio regionale, senza che ciò comporti decadenza del diritto alla prestazione (la ripresa della frequenza non necessita di certificazione medica, pure nel caso previsto dal punto 2. dell’ordinanza Z0006 del 10 marzo 2020); 15
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