Emergenza COVID-19 Quadro normativo nazionale e regionale - Versione 1 - 20 marzo 2020 - SICP

Pagina creata da Antonio Gatti
 
CONTINUA A LEGGERE
Emergenza COVID-19 Quadro normativo nazionale e regionale - Versione 1 - 20 marzo 2020 - SICP
Emergenza COVID-19
                                                          Quadro normativo nazionale e regionale

                                                                            Versione 1 - 20 marzo 2020

SEDE NAZIONALE AIOP
Ufficio giuridico-sanitario
Ufficio relazioni istituzionali

AIOP – sede nazionale – Via Lucrezio Caro, 67 – 00193 ROMA +39 06 3215653       www.aiop.it
1
ASSOCIAZIONE ITALIANA OSPEDALITA’ PRIVATA
                                                 Sede nazionale

                                                EMERGENZA COVID-19

                                                 CONTESTO NAZIONALE

Il Consiglio dei Ministri, in data 31 gennaio 2020, ritenendo che il contesto di rischio internazionale per la pubblica e
privata incolumità connesso ad agenti virali trasmissibili - che stavano interessando anche l’Italia - imponesse
l’assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente, per fronteggiare adeguatamente possibili
situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio nazionale, ha dichiarato, con delibera assunta su
proposta del Consiglio dei Ministri, lo stato di emergenza per sei mesi sul territorio nazionale in relazione al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, demandando,
contestualmente, al Capo del Dipartimento della protezione civile l’attuazione degli interventi di competenza (art.
25, comma 1 e 2 lett. a) e b) d.lgs. 1/2018).

Successivamente il Presidente della Repubblica, preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del
carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e di decessi notificati all’OMS, in data 23
febbraio 2020, ha emanato il D.L. n. 6 (G.U. 45 del 23 febbraio 2020), convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo
2020 n. 13 (G.U. 61 del 5 marzo 2020), con il quale sono state introdotte misure urgenti di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il provvedimento, in sostanza, prevede che il Presidente del Consiglio
dei Ministeri e, nelle more che questo provveda in caso di estrema necessità ed urgenza, i Sindaci ed i Presidenti delle
Giunte regionali, adottino ogni misura di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19,
adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, alle condizioni ivi previste (cfr. Circolari
Aiop nn. 33/2020 e 47/2020).

Tanto è vero che, a seguito dell’emanazione del citato decreto legge ed in attuazione dello stesso, sono stati adottati
i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

    1) DPCM 23 febbraio 2020 con il quale sono state adottate misure urgenti di contenimento del contagio in
       alcuni comuni della Regione Lombardia e Veneto (cfr. Circolare Aiop 33/2020).

    2) DPCM 25 febbraio 2020 con il quale sono state introdotte misure urgenti di contenimento del contagio, in
       materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle
       attività scolastiche e della formazione superiore, di disciplina di misure di prevenzione sanitaria presso gli
       Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle
       attività culturali e per il turismo.

    3) DPCM 1° marzo 2020 con il quale, al fine di disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle
       misure attuative del D.L. 6/2020, sono state introdotte misure di contenimento del contagio applicabili a
       diverse aree geografiche del territorio nazionale, colpite dall’epidemia (c.d. zone “rossa” ed “arancione”),
       e misure di informazione e prevenzione applicabili sull’intero territorio nazionale, decretando,
       contestualmente, la perdita di efficacia delle disposizione di cui ai DPCM sopradetti (cfr. Circolare Aiop
       37/2020);

         In tale contesto, inoltre, si inseriscono:

                                                                                                                        2
a)   la Circolare del Ministero della Salute del 1° marzo 2020 GAB 2627/2020 con la quale, al fine di
              gestire l’emergenza da COVID-19, è stata prevista, nell’ambito dei piani che le regione e le province
              autonome sono chiamate a realizzare per aumentare il numero dei posti letto di terapia intensiva
              e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, la possibilità di utilizzo delle
              strutture private accreditate, in via prioritaria, per ridurre la pressione delle strutture pubbliche
              mediante trasferimento e presa in carico di pazienti non affetti da COVID-19 (cfr. Circolare AIOP
              41/2020);

         b) il D.L. del 2 marzo 2020 n. 9 (G.U. n. 53 del 2 marzo 2020) «Misure urgenti di sostegno per famiglie,
            lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale, rilevata
            la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per contrastare l’emergenza
            epidemiologica da COVID-19, sono state introdotte misure di contenimento degli effetti negativi
            prodotti dal virus sul tessuto socio-economico nazionale (cfr. Circolare Aiop n. 40/2020).

4) DPCM 4 marzo 2020 con il quale, considerate le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e
   l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, sono state introdotte misure (i) per il contrato e il
   contenimento del diffondersi del virus COVID-19 nonché (ii) di informazione e prevenzione, applicabili a
   tutto il territorio nazionale, decretando, contestualmente, la cessazione dell’efficacia degli artt. 3 e 4 del
   DPCM sopradetto (cfr. Circolare Aiop 41/2020).

5) DPCM 8 marzo 2020 con il quale, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, il
   carattere particolarmente diffuso dell’epidemia e l’incremento dei casi sul nostro territorio nazionale, sono
   state introdotte, facendo venire meno gli effetti dei DPCM 1 e 4 marzo 2020, (i) misure di contenimento
   applicabili ad una determinata area geografica del nostro paese, ridefinita rispetto a quella del DPCM 1
   marzo 2020 (c.d. zona “rossa”), e (ii) misure di contrasto e contenimento nonché di informazione e
   prevenzione, applicabili su tutto il territorio nazionale (cfr. Circolare Aiop 44/2020).

6) DPCM 9 marzo 2020 con il quale, in sostanza, sono state estese a tutto il territorio nazionale le misure (i)
   del DPCM dell’8 marzo 2020, cessando di produrre effetti ove con esso incompatibili le misure di cui al DPCM
   8 marzo (ii) (cfr. Circolare Aiop 45/2020).

    In tale contesto, inoltre, si inserisce il D.L. del 9 marzo 2020 n. 14 (G.U. 62 del 9 marzo 2020) con il quale
    sono state introdotte disposizioni urgenti per il potenziamento del SSN in relazione all’emergenza COVID-
    19 (cfr. Circolare Aiop 45/2020).

7) DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state introdotte ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione
   dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili su tutto il territorio nazionale, cessando di
   produrre effetti, ove incompatibili le misure contenuti nei DPCM 8 e 9 marzo 2020.

    In tale contesto, inoltre, si inseriscono:

    a)   il D.L. del 17 marzo 2020 n. 18 (G.U. 70 del 17 marzo 2020) con il quale sono state introdotte «Misure
         di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
         imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (cfr. Circolari Aiop nn. 52/2020,
         56/2020, 59/2020 e 61).

         A tale proposito si segnala che il Ministero della Salute, ha ritenuto opportuno fornire, con Circolare del
         18 marzo 2020 n. 3572 (GAB), alcuni elementi interpretativi in merito agli artt. 15 e 16 del D.L. citato,
         contenenti disposizioni per la produzioni di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione

                                                                                                                   3
individuale e per la protezione dei lavoratori e della collettività, fermi restando gli aspetti di competenza
              dell’ISS e dell’INAIL, deputati alla verifica dei requisiti di qualità e sicurezza delle mascherine facciali ad
              uso medico (DM) e dei dispositivi di protezione individuale (DPI), prodotti ai sensi dei citati articoli (cfr.
              Circolare Aiop 60/2020).

         b) la Circolare Ministero della Salute del 16 marzo 2020 n. 7422, con la quale, considerate le disposizioni
            urgenti concernenti il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 emanate dal
            Governo (DD.PP.CC.MM. 8 e 9 marzo 2020) e, in virtù delle indicazioni dettate in merito alla
            rimodulazione dell’attività programmata, in particolare, con la sopra citata Circolare del Ministero della
            Salute del 1° marzo 2020 GAB 2627/2020, sono state rese note le linee di indirizzo per la
            programmazione delle attività da considerare clinicamente differibili in base alla valutazione del
            rapporto rischio- beneficio, condivise ed approvate dal Comitato Tecnico Scientifico della Protezione
            Civile (cfr. Circolare Aiop 60/2020);

         c)   la Circolare Ministero della Salute del 17 marzo 2020 n. 9220, con la quale sono state diffuse le
              indicazioni ad interim, elaborate dal Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni in
              attuazione dell’art. 34, comma 3, D.L. 9/2020, per l’utilizzo razionale delle protezioni per infezione da
              SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID- 19)
              nell’attuale scenario emergenziale SARS-COV-2 (cfr. Circolare Aiop 60/2020).

                                                SITUAZIONE REGIONALE

                                                        ABRUZZO
Con l’Ordinanza n°3 del 9 marzo 2020, il Presidente della Regione ha stabilito l’obbligo per tutti i cittadini provenienti
dall’8 marzo, dalle zone identificate dal Dpcm dell’8 marzo, di comunicare tale circostanza al proprio medico; di
osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni; di osservare il divieto di spostamenti e
viaggi. In caso di comparsa di sintomi, si stabilisce inoltre l’obbligo di avvertire immediatamente il medico per ogni
conseguente determinazione.

Nell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 9 marzo 2020 si stabilisce inoltre:

    •    la necessità di potenziare l’offerta di posti letto e assistenza di terapia intensiva, malattie infettive,
         pneumologia e di ogni altro reparto utile a fronteggiare i bisogni dei possibili pazienti critici affetti da
         COVID-19, attivando in urgenza, da parte delle Asl, anche in deroga ai procedimenti ordinari, posti letto
         aggiuntivi di Terapia Intensiva, in ampliamento o per riconversione delle degenze ordinarie
    •    la necessità di coinvolgere tutte le strutture pubbliche e allertare le strutture private accreditate facenti
         parte della Rete ospedaliera e territoriale regionale, imponendo loro la massima osservanza delle misure
         qui impartite e di quelle che saranno adottate dal Dipartimento Sanità in coordinamento con l’Unità di crisi
         regionale, in accordo con il RSR;

la necessità di raccomandare alle strutture di ricovero private accreditate, per tutto il periodo emergenziale del
COVID-19, di ridimensionare l’attività in elezione in attesa di ulteriori indicazioni da parte di Dipartimento Sanità e
secondo gli indirizzi dell’Unità di Crisi Regionale in accordo con il RSR.

                                                       BASILICATA

L’ordinanza n. 1 prevede che tutti gli studenti residenti in Basilicata che rientrano in Regione provenienti dal
Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria e Friuli Venezia Giulia o che vi abbiano soggiornato negli ultimi
14 giorni dovranno comunicare la propria presenza ai competenti Servizi dì Sanità Pubblica per l'adozione delle
misure di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; I sindaci di tutti i comuni della Basilicata in

                                                                                                                            4
collaborazione con tutte le altre istituzioni comunali censiranno gli studenti provenienti dalle suindicate regioni
comunicando i dati agli uffici di sanità pubblica delle Asl di competenza. Non è prevista la chiusura delle attività
commerciali.

L’ordinanza n. 2 è previsto l’obbligo per tutte le scuole, le università e gli uffici delle pubbliche amministrazioni di
esporre le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della Salute. Viene altresì disposto
l’obbligo per i Sindaci e le associazioni di categoria di promuovere l’informazione di tali misure presso gli esercizi
commerciali; la messa a disposizione soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani nelle pubbliche amministrazioni,
nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario ed in tutti i locali aperti al pubblico; la garanzia, per quanto
attiene le procedure concorsuali, di un’adeguata distanza di sicurezza (trasmissione droplet) in tutte le fasi del
concorso; l’obbligo, per chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato
in zone a rischio epidemiologico o nei Comuni italiani ove è dimostrata la trasmissione locale del virus, di comunicare
tale circostanza al medico di medicina generale (MMG) o al pediatra di libera scelta (PLS). Vengono infine definite le
modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare nonché il suo monitoraggio. Tra i comuni lombardi per i quali sono
previste misure urgenti di contenimento, viene incluso Terranova dei Passerini (LO). L’ordinanza, che sostituisce la
precedente, è in vigore fino a nuovo provvedimento.

Infine, con l’Ordinanza n° 3 del 08 marzo 2020, il Presidente della Regione ha stabilito l’obbligo per tutti i cittadini
provenienti dall’8 marzo dalle zone identificate dal Dpcm dell’8 marzo di comunicare tale circostanza al proprio
medico; di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni; di evitare contatti sociali e
di osservare il divieto di spostamenti e/o viaggi. In caso di comparsa di sintomi, si stabilisce inoltre l’obbligo di
avvertire immediatamente il medico per ogni conseguente determinazione.

                                                       BOLZANO

L’ordinanza n. 1 prevede la chiusura delle strutture socio educative pubbliche e private per la prima infanzia dal 24
febbraio al 1° marzo 2020; La sospensione delle attività didattiche della Libera Università di Bolzano e del
Conservatorio Musicale Claudio Monteverdi nonché della Scuola provinciale superiore di Sanità Claudiana e la
chiusura della biblioteca universitaria dal 24 febbraio al 1° marzo 2020; Lo svolgimento, con decorrenza immediata
e con procedure d’urgenza, delle attività connesse con la gestione e/o l’isolamento dei soggetti: Che sono da
sottoporre obbligatoriamente a quarantena in quanto rientranti da aree a rischio; Che hanno avuto contatti con
soggetti sintomatici; Soggetti sintomatici che non necessitano di ricovero ospedaliero; Pazienti che necessitano di
ricovero ospedaliero. Non è prevista la chiusura delle attività commerciali.

L’ordinanza n. 2 integra quanto disposto dall’ordinanza n. 1 prevedendo: l’obbligo per tutte le scuole, le università e
gli uffici delle pubbliche amministrazioni di esporre le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal
Ministero della Salute. Viene altresì disposto l’obbligo per i Sindaci e le associazioni di categoria di promuovere
l’informazione di tali misure presso gli esercizi commerciali; le strutture di ricovero ospedaliero nonché quelle
residenziali e semiresidenziali, devono mettere in atto misure per limitare il numero dei visitatori che accedono
all’assistenza dei ricoverati; la messa a disposizione soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani nelle pubbliche
amministrazioni, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario ed in tutti i locali aperti al pubblico; la
garanzia, per quanto attiene le procedure concorsuali, di un’adeguata distanza di sicurezza (trasmissione droplet)
in tutte le fasi del concorso; l’obbligo, per chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo
aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico o nei Comuni italiani ove è dimostrata la trasmissione locale del
virus, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione sanitaria dell’azienda sanitaria
territorialmente competente. Vengono infine definite le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare nonché
il suo monitoraggio. Non è prevista la chiusura delle attività commerciali.

L’ordinanza n. 3 prevede che le attività di ristorazione, bar e pub si svolgono garantendo il servizio per i soli posti a
sedere; che le attività commerciali diverse da quelle di ristorazione sono anche esse condizionate ad evitare

                                                                                                                         5
assembramenti di persone; che l’accesso dei visitatori ai pazienti deve essere limitato (un visitatore per degente)
presso le strutture di degenza sanitaria e presso le residenze per gli anziani (pubbliche o private); la sospensione
degli eventi e delle competizioni sportive in luoghi pubblici o privati fatta eccezione quelle svolte all’interno di
impianti sportivi a porte chiuse (senza pubblico); la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. L’ordinanza, limitata ai comuni di Selva di Val Gardena, Santa Cristina
di Val Gardena, Dobbiaco, Monguelfo-Tesido, Predoi e Badia, è in vigore dal 3 marzo fino a nuovo provvedimento
(ad eccezione della sospensione di eventi e scuole, il cui termine è l’8 marzo).

L’ordinanza n. 6 prevede l’applicazione delle misure previste dal Dpcm dell’8 marzo 2020.

                                                       CALABRIA

L’ordinanza n. 1 prevede l’obbligo per tutte le scuole, le università e gli uffici delle pubbliche amministrazioni di
esporre le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della Salute. Viene altresì disposto
l’obbligo per i Sindaci e le associazioni di categoria di promuovere l’informazione di tali misure presso gli esercizi
commerciali; la messa a disposizione soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani nelle pubbliche
amministrazioni, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario ed in tutti i locali aperti al pubblico; la
garanzia, per quanto attiene le procedure concorsuali, di un’adeguata distanza di sicurezza (trasmissione droplet)
in tutte le fasi del concorso; l’obbligo, per chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo
aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico o nei Comuni italiani ove è dimostrata la trasmissione locale del
virus, di comunicare tale circostanza al medico di medicina generale (MMG) o al pediatra di libera scelta (PLS). Il
MMG/PLS, dopo un primo “triage” telefonico, informa il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria
Provinciale competente per i conseguenziali adempimenti. In mancanza dell’MMG/PLS, la comunicazione deve
essere fatta al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente; i
controlli finalizzati alla sorveglianza sanitaria, devono essere eseguiti su tutti i passeggeri in arrivo da destinazioni
extraregionali negli aeroporti del territorio della Regione Calabria. Vengono infine definite le modalità e le finalità
dell’isolamento domiciliare nonché il suo monitoraggio. Non è prevista la chiusura delle attività commerciali.
L’ordinanza è in vigore fino a nuovo provvedimento.

Successivamente, l’ordinanza del Presidente della Regione, n° 3 del 08 marzo 2020, avente come oggetto “Urgenti
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, è stato disposto ha disposto
l’obbligo per i concessionari di trasporto aereo, ferroviario e navale di acquisire e mettere a disposizione delle forze
dell'ordine e dell'unità di crisi regionale, dei Comuni e delle Asl i nominativi dei viaggiatori provenienti dalla
Lombardia e dalle Province indicate nel Dpcm dell’8 marzo. Inoltre, si dispone l’obbligo per tutti coloro che nei 14
giorni precedenti all’ordinanza abbiano soggiornato in zone considerate dall’OMS a rischio epidemiologico o che
abbiano transitato/sostato nelle zone indicate dal Dpcm dell’8 marzo di darne comunicazione a comune, ASL e
medico curante osservando l’isolamento fiduciario per 14 giorni, con divieto di contatti e di spostamenti/viaggi.

                                                      CAMPANIA

Come già anticipato il D.L. n. 6 (G.U. 45 del 23 febbraio 2020), convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020
n. 13 (G.U. 61 del 5 marzo 2020), ha previsto la possibilità, in caso di estrema necessità ed urgenza, per i Sindaci ed i
Presidenti delle Giunte regionali, di adottare ogni misura di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia
da COVID-19, adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, alle condizioni ivi previste
(cfr. Circolari Aiop nn. 33/2020 e 47/2020).

Alla luce di quanto sopra detto il Presidente della Giunta della Regione Campania, in attuazione di quanto previsto
dall’art. 3, comma 2, del D.L. citato ed ai sensi dell’art. 32, comma 2, legge 833/1978, ha adottato le seguenti
Ordinanze di carattere contingibile ed urgente:

                                                                                                                         6
1) Ordinanza del 24 febbraio 2020, n. 1, con la quale, rilevato che si stavano registrando consistenti flussi di
   rientri di conterranei provenienti dalle aree e regioni ove si erano verificati casi di COVID-19 che, invece, allo
   stato del tempo, non erano stati registrati nell’ambito regionale della Campania, sono state introdotte
   misure organizzative volte al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tra le
   quali, (i) la compiuta osservanza e applicazione delle disposizioni della Circolare del Ministero della salute
   5443 del 22 febbraio 2020 e delle Linee Guida operative per l’identificazione/gestione dei casi sospetti e
   accertati di infezione da Coronavirus, (ii) quarantena fiduciaria attiva sorvegliata a casa per i cittadini
   provenienti dalle zone rosse o che hanno avuto contatti a rischio per il Covid19, con obbligo per i Sindaci di
   segnalare eventuali ingressi al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria territoriale e (iii) limite di
   un visitatore per volta ai familiari degenti negli ospedali e nelle strutture sanitarie.

2) Ordinanza del 26 febbraio 2020, n. 2, con la quale, ritenuto che il contesto nazionale, soprattutto con
   riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata
   di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione
   epidemiologia, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di
   pregiudizio per la collettività sono state introdotte (i) misure di informazione e prevenzione e (ii) ulteriori
   misure per la profilassi ed il trattamento dei soggetti che hanno soggiornato nelle aree della Cina ovvero
   nei comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus.

3) Ordinanza del 26 febbraio 2020, n. 3, con la quale, preso atto della presenza di due casi di contagio, uno nel
   comune di Montano Antilia (SA) e l’altro caso nel comune di Ceraso (SA), sono state introdotte ulteriori
   misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, destinate ai predetti
   comuni di Montano Antilia (SA) e Ceraso (SA).

4) Ordinanza del 26 febbraio 2020, n. 4, con la quale, ritenuto di dover realizzare azioni di sanificazione
   ambientale e di garantire nella misura maggiore possibile le sedi di maggiore frequenza da parte di giovani
   del nostro territorio, è stato disposta la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni
   ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore ed
   universitaria, alle condizioni ivi previste.

5) Ordinanza del 6 marzo 2020, n. 5, con la quale, considerato che si è dovuta gestire in Regione un’emergenza
   correlata al contagio di un turista appartenente alla presenza di una corposa comitiva proveniente dal nord
   Italia che ha comportato operazioni logistiche e socio-sanitarie complesse, volte a consentire
   l’allontanamento in sicurezza del gruppo di turisti e l’adozione di misure volte a prevenire il rischio contagio,
   è stato disposto il divieto di svolgimento dell’evento motoraduno Furbinentreffen 2020.,

6) Ordinanza del 6 marzo 2020, n. 6, con la quale, ravvisato che il contesto isolano richiede misure di massima
   prevenzione della diffusione del virus, per le oggettive difficoltà connesse, soprattutto nel periodo invernale,
   al trasporto via mare, alla logistica ed alla ridotta misura di posto si isolamento nelle strutture sanitarie
   isolane, sono state adottate ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica
   da COVID-19, destinate a tutelare le isole del Golfo di Napoli.

7) Ordinanza del 6 marzo 2020, n. 7, con la quale, considerata la ratio del D.P.C.M. del 4 marzo 2020, è stata
   disposta la sospensione, per tutto il territorio regionale, delle attività delle discoteche e di ogni altro luogo
    di svago, o divertimento la cui frequentazione comporti assembramento di persone.

8) Ordinanza dell’8 marzo 2020, n. 8, con la quale, considerato che l’afflusso nella Regione di tanti cittadini
   dalle zone geografiche di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2020 potrebbe comportare il gravissimo rischio di ingresso
   incontrollato nella regione Campania di soggetti positivi al virus, con conseguente grave pregiudizio alla
   salute pubblica, è stato disposto l’obbligo per tutti i cittadini provenienti dalle zone identificate dal
   D.P.C.M. 8 marzo 2020 di (i) comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico ed (ii) osservare

                                                                                                                    7
la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni con divieto di contatti sociali e
    spostamenti nonché viaggi. Inoltre, la Regione dispone l’obbligo per i concessionari di trasporto aereo,
    ferroviario e autostradale di acquisire e mettere a disposizione delle forze dell'ordine e dell'unità di crisi
    regionale, dei Comuni e delle Asl i nominativi dei viaggiatori relativamente alle tratte provenienti da Milano
    e dalle Province indicate nel D.P.C.M. citato. Inoltre, fino al 3 aprile 2020, è disposta per i soggetti disabili la
    facoltà di differimento delle terapie.

9) Ordinanza del 9 marzo 2020, n. 9, con la quale è stata disposta la sospensione temporanea delle attività
   relative alle prove preselettive delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale da destinare ai
   Centri per l’Impiego di cui ai Bandi pubblicati nella G.U. 98 del 13 dicembre 2018.

10) Ordinanza del 10 marzo 2020, n. 10, con la quale, considerata la ratio ispiratrice il DPCM 8 marzo volta ad
    assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, quale condizione minima ed inderogabile per
    prevenire e contenere la diffusione del contagio, sono state adottate misure volte a sospendere
    temporaneamente i servizi alla persona erogati dai barbieri, parrucchieri, centri estetici.

11) Ordinanza del 10 marzo 2020, n. 11, con la quale, considerato che numerosi ristoranti, pizzeria e bar
    continuano l’attività oltre l’orario di chiusura previsto dal DPCM 8 marzo 2020 con modalità di consegna a
    domicilio, sono state introdotte misure volte ad eliminare tale fenomeno.

12) Ordinanza dell’11 marzo 2020, n. 12, con la quale, considerato quanto previsto dal DPCM 8 marzo 2020 in
    merito alle attività commerciali, e rilevato che, diversi comuni della Regione, in ragione dell’inevitabile
    assembramento correlato alle modalità di svolgimento dei mercati e delle fiere, hanno adottato ordinanze
    di sospensione temporanea di detta attività, è stata estesa tale misura a tutto il territorio regionale, anche
    alla luce dei rischi correlati al rilevante flusso di utenti e di ambulanti itineranti sul territorio.

13) Ordinanza del 12 marzo 2020, n. 13, con la quale, considerato quanto previsto dai DD.PP.CC.MM.
    susseguitisi nel tempo, sono state introdotte, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, ormai
    gravissimo sul territorio regionale, ulteriori misure atte a scongiurare assembramenti e, comunque,
    contatti ravvicinati tra le persone che non siamo assolutamente indispensabili, relative alle attività di
    ristorazione e di commercio al dettaglio, ivi incluso il divieto di frequentare parchi urbani e ville comunali.

14) Ordinanza del 12 marzo 2020, n. 14, con la quale, alla luce di quanto previsto dal D.P.C.M. 11 marzo 2020
    in tema di programmazione del servizio erogato dalle Aziende di Trasporto pubblico locale, sono state
    introdotte, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, ormai gravissimo sul territorio regionale,
    misure urgenti di riduzione e oppressione dei servizi, ovvero la riduzione della programmazione del
    servizio di trasporto pubblico locale, linea e non di linea, terrestre, su ferro e su gomma, e marittimo come
    ivi previsto.

15) Ordinanza del 13 marzo 2020, n. 15, con la quale, considerato quanto previsto dal DPCM 8 marzo 2020 in
    merito al divieto di spostamento delle persone fisiche, sono state introdotte, al fine di prevenire e contenere
    il rischio di contagio, ormai gravissimo sul territorio regionale, misure urgenti di riduzione di ogni contatto
    sociale non strettamente indispensabile, ovvero l’obbligo per tutti i cittadini di rimanere nelle proprie
    abitazioni, precisando le condizioni in virtù delle quali sono consentiti gli spostamenti. A tale proposito si
    segnala, inoltre, la diffusione del Nota di Chiarimento del 14 marzo 2020, n. 6.

16) Ordinanza del 13 marzo 2020, n. 16, con la quale, considerato quanto previsto dal DD.PP.CC.MM.
    susseguitisi nel tempo, sono state introdotte, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, ormai
    gravissimo sul territorio regionale, misure urgenti di riduzione di ogni contatto sociale non strettamente
    indispensabile, tra le quali segnaliamo:

                                                                                                                       8
a)   sospensione su tutto il territorio regionale delle attività sanitarie ed assistenziali di tutti i servizi
              sanitari e sociosanitari territoriali semiresidenziali pubblici e privati (Riabilitazione estensiva, Centri
              diurni per anziani e per disabili non autosufficienti, pazienti psichiatrici minori e adulti) nonché tutti i
              servizi sociali a regime diurno attivati dagli ambiti sociali;

         b) sospensione di tutti i servizi ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione estensiva (cd. Ex art. 26) e di
            specialistica (cd. Ex art. 44), fatte salve quelle urgenti e indifferibili, come ivi specificato.

         A tale proposito si segnala, inoltre, la diffusione del Nota di Chiarimento del 15 marzo 2020, n. 7.

    17) Ordinanza del 15 marzo 2020, n. 17, con la quale, considerato che la situazione che vede coinvolti i cittadini
        del Comune di Ariano Irpino (AV) risulta di particolare gravità, tenuto conto del numero dei contagiati e
        dell’alto rischio di ulteriore e progressivo incremento, in considerazione delle modalità con cui si è sviluppato
        il primo contagio - avvenuto in circostanze che hanno coinvolto un elevatissimo numero di persone (oltre
        duecento) - e degli ulteriori contagi, che rischiano di determinare un grave ampliamento dei focolai di
        infezione, ha introdotto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
        COVID-19, applicabili al Comune di Ariano Irpino (AV).

    18) Ordinanza del 15 marzo 2020, n. 18, con la quale, considerato che la situazione che vede coinvolti i cittadini
        dei Comuni di Sala Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana (SA), risulta di particolare gravità, tenuto conto
        del numero dei contagiati e dell’alto rischio di ulteriore e progressivo incremento, in considerazione delle
        modalità con cui si è sviluppato il primo contagio - avvenuto in circostanze che hanno coinvolto un elevato
        numero di persone che, nei giorni successivi, e sino all’identificazione, hanno circolato sul territorio dei
        rispettivi comuni impegnati in attività socialmente attive, prima di essere posti in isolamento, ha introdotto
        ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili ai
        Comuni di Sala Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana (SA). A tale proposito si segnala, inoltre, la
        diffusione del Nota di Chiarimento del 17 marzo 2020, n. 8.

Il Presidente della Giunta Regionale, con Decreto del 6 marzo 2020, n. 45, considerato quanto disposto dal Capo
Dipartimento Protezione Civile con il provvedimento del 3 marzo 2020, prot. 10656, dettante misure operative
inerenti alla “definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da
attivare in relazione allo stato di emergenza determinato dal diffondersi del virus COVID-19”, ha costituito l’Unità di
Crisi Regionale (U.C.R.), con sede operativa presso la sala EMERCOM di Protezione Civile Regionale sita alla Torre C3
del Centro Direzionale, per l’attuazione, a livello regionale, delle attività richieste dal provvedimento sopra citato, al
fine di garantire la tempestività ed appropriatezza delle informazioni e delle risposte dei diversi soggetti competenti.

Il Direttore Generale per la tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale, inoltre, ha
diramato le seguenti Circolari:

    1) Circolare del 5 marzo 2020, prot. 144497, con la quale, ha disposto la sospensione di tutte le attività
       ambulatoriali erogate dalle Aziende Ospedaliere di Rilievo Nazionale, dalle Aziende Ospedaliere
       Universitarie, dall'IRCCS, dai Presidi ospedalieri delle AA.SS.LL., nonché dalle Strutture Private
       Accreditate, con esclusione delle prestazioni ambulatoriali recanti motivazioni di urgenza, nonché di
       quelle di dialisi, di radioterapia e di quelle oncologiche-chemioterapiche.

    2) Circolare del 6 marzo 2020, prot. 149619, con la quale ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni
       contenute nel D.P.C.M. del 4 marzo 2020 in quanto destinate ad essere osservate anche nelle strutture
       sanitarie publicche e private residenziali e semiresidenziali, nonché per i servizi ambulatoriali e di cure

                                                                                                                         9
domiciliari, per disabili e per non autosufficienti (RSA, Centri diurni, riabilitative, hospice…) a tutela del
         personale e degli utenti.

    3) Circolare del 10 marzo 2020, prot. 155896, con la quale, rilevata l’effettuazione da parte di alcune strutture
       di laboratorio di diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori, consentita esclusivamente alle
       strutture accreditate presso l’ISS, si è richiamata l’attenzione delle Associazioni di categoria, tra cui l’AIOP,
       su tale pratica, invitandole, ad intraprendere ogni azione utile volta alla relativa interruzione.

    4) Circolare del 12 marzo 2020, n. 159680, con la quale, considerata l’emergenza sanitaria determinata
       dall’epidemia di COVID-19 e i conseguenti risvolti sull’assistenza ospedaliera e la necessità di garantire la
       disponibilità di un congruo numero ti posti letto sia nella degenza medica che chirurgica, è stata disposta (i)
       la sospensione (fino al 6 aprile 2020) dei ricoveri programmati sia medici che chirurgici presso le strutture
       ospedaliere pubbliche, private accreditate e gli ospedali classificati, e (ii) la possibilità di effettuare solo
       ricoveri con carattere di urgenza “non differibili”, precisando che tale sospensione è valida per tutti i
       ricoveri programmati ad eccezione dei ricoveri per pazienti onco-ematologici medici e chirurgici nonché
       cogente anche per tutte e attività in libera professione intramoenia.

    5) Circolare del 17 marzo 2020 prot. 166237, con la quale è stata prorogata, fino al 3 aprile 2020, la
       sospensione di cui alla Circolare del 5 marzo 2020, prot. 144497.

                                                  EMILIA ROMAGNA

Il Ministro della Salute, considerato il verificarsi, alla data del 23 febbraio 2020, di nove casi COVID-19 nel territorio
della Regione Emilia-Romagna nei Comuni di Piacenza, Castel San Giovanni, Podenzano (PC) - tutti casi correlabili
al focolaio lombardo - e l’evincersi dal relativo quadro epidemiologico di importanti elementi di preoccupazione
per l'elevato numero di contatti nelle strutture sanitarie e la contiguità dei territori della detta Regione con le
Regioni Lombardia, Veneto e Piemonte - contingenze, queste, che avrebbero potuto allargare notevolmente il cluster
dei casi regionali - ha adottato, d’intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna, l’Ordinanza 23 febbraio
2020 con la quale ha introdotto misure urgenti di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus
nella Regione Emilia Romagna.

Il Presidente della Giunta Regionale, inoltre, a tale proposito è intervenuto con i seguenti provvedimenti:

    1) Decreto Presidente Giunta Regionale n. 16 del 24 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito
       all'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione
       Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
       epidemiologica da COVID- 2019”;
    2) Ordinanza Presidente Giunta Regionale n. 17 del 25 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito
       all'Ordinanza contingibile e urgente 23 febbraio 2020, n. 1”.

Successivamente il Presidente della Giunta regionale, in data 28 febbraio 2020, ritenuto necessario garantire una
risposta coordinata ed unitaria del sistema regionale all’emergenza sanitaria, ha adottato il Decreto n. 25 con il quale
ha istituito Unità di crisi regionale COVID-19, che opera in costante contatto con il Comitato operativo nazionale e
la cui composizione è stata ridefinita con il Decreto n. 26 del medesimo giorno. Ai detti provvedimenti ha fatto
seguito, inoltre, il Decreto n. 28 del 5 marzo 2020 con il quale il Presidente della Giunta regionale, ravvisata la
necessità di rafforzare le misure organizzative già adottate anche al fine di garantire unitarietà d’azione
nell’attuazione delle indicazioni e delle prescrizioni fissate dallo Stato, ha nominato Sergio Venturi, Commissario ad
acta, chiamandolo ad operare stretto raccordo con il Presidente della Giunta regionale, la Giunta regionale e le sue
articolazioni organizzative, nonché con l’Unità di crisi al fine di garantire un qualificato supporto tecnico, scientifico
e organizzativo nel compimento degli atti e dei provvedimenti necessari. A questi sono stati affidati, oltre alle attività
di comunicazione istituzionale, il compito di impartire, ove necessario, direttive alle strutture del Sistema Sanitario

                                                                                                                        10
Regionale più interessate, sotto il profilo della tutela sanitaria, dagli interventi di contrasto alla diffusione del
fenomeno epidemico.

Come già anticipato il D.L. n. 6 (G.U. 45 del 23 febbraio 2020), convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020
n. 13 (G.U. 61 del 5 marzo 2020), ha previsto la possibilità, in caso di estrema necessità ed urgenza, per i Sindaci ed i
Presidenti delle Giunte regionali, di adottare ogni misura di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia
da COVID-19, adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, alle condizioni ivi previste
(cfr. Circolari Aiop nn. 33/2020 e 47/2020).

Alla luce di quanto sopra detto il Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna, in attuazione di quanto
previsto dall’art. 3, comma 2, del D.L. citato ed ai sensi dell’art. 32, comma 2, legge 833/1978, ha adottato le seguenti
Ordinanze di carattere contingibile ed urgente:

    a)   Ordinanza n. 29 dell’8 marzo 2020 con la quale (i) sono state estese all’intero territorio nazionale le
         disposizioni di cui all’art. 1, comma 1 lettere b), q), s), del DPCM dell’8 marzo 2020, (ii) è stata disposta, al
         fine di prevenire ancor più efficacemente il rischio di contagio nella popolazione anziana e dei disabili la
         sospensione dell’attività dei centri semiresidenziali per anziani e per disabili (centri diurni) e dei centri socio-
         occupazionali per disabili su tutto il territorio regionale incentivando dove possibile percorsi di domiciliarità,
         (iii) è stato introdotto l’obbligo, per gli addetti impegnati nel servizio a contatto con i clienti delle attività
         classificate con i codici ateco 96.02.01 (Servizi di saloni di barbiere e parrucchiere); 96.02.02 (Servizi di istituti
         di bellezza) 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure) 96.09.02 (attività di Tatuaggio e piercing), di indossare
         una mascherina e guanti monouso, lavarsi le mani fra un cliente e l’altro con gel idroalcolico e di pulire le
         superfici con soluzioni a base di alcol o cloro.

    b) Ordinanza n. 31 del 09 marzo 2020 con la quale (i) sono state estese all’intero territorio nazionale le
       disposizioni di cui all’art. 1, comma 1 lettere d), n), del DPCM dell’8 marzo 2020; (ii) è stato introdotto
       l’obbligo per gli addetti impegnati nella conduzione dei veicoli, nell’esercizio delle attività di trasporto con
       taxi e di trasporto di noleggio con conducente, di indossare una mascherina e guanti monouso, inoltre, è
       fortemente raccomandata la sanificazione del mezzo con regolarità.

    c)   Ordinanza n. 32 del 10 marzo 2020 con la quale sono state dettate ulteriori disposizioni in merito alle attività
         di cui all’art. 1, comma 1, lettera n) del DPCM 8 marzo 2020.

    d) Ordinanza n. 34 del 12 marzo 2020 con la quale, considerato che il servizio di trasporto pubblico costituisce
       un servizio essenziale per soddisfare i bisogni di mobilità della popolazione, sono state dettate disposizioni
       in merito alla programmazione del servizio erogato dalle aziende di trasporto pubblico locale, al fine di
       adeguare il servizio agli obiettivi e alle misure contenute nel DPCM, e garantire al contempo ai cittadini, con
       particolare attenzione agli spostamenti dei lavoratori nel territorio della Regione Emilia-Romagna adeguate
       condizioni di accessibilità ai luoghi e ai servizi, dando atto che sussistono le condizioni operative per lo
       svolgimento del servizio di trasporto pubblico al fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

    e) Ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020 con la quale, ritenuto necessario ed urgente rafforzare ulteriormente le
       misure di sorveglianza sanitaria adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire,
       contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19, (i) sono state dettate disposizioni
       in merito a quanto disposto con il DPCM 11 marzo 2020 circa le attività di ristorazione e di commercio al
       dettaglio ed (ii) è stata disposta la sospensione di qualunque erogazione di prestazione programmabili e
       non urgenti da parte delle strutture del sistema sanitario privato (punto 9).

                                                                                                                             11
f)   Ordinanza n. 36 del 15 marzo 2020 con la quale, considerato il rischio di rapida diffusione del virus nel
         contesto dell’area del comune di Medicina e della conseguente estensione alle aree limitrofe e,
         potenzialmente, all’intera area metropolitana bolognese, sono state adottate di misure aggiuntive a quelle
         già definite a livello nazionale, regionale e comunale, per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla
         diffusione della sindrome da covid-19, riducendo drasticamente all’interno del territorio del capoluogo di
         Medicina e della frazione di Ganzanigo ogni opportunità di socializzazione e limitando al massimo la mobilità
         delle persone residenti per un congruo periodo di tempo.

    g)   Ordinanza n. 39 del 16 Marzo 2020 con la quale, a fronte delle richieste di chiarimento prevenute rispetto
         all’operatività dell’Ordinanza n. 36 di cui sopra, sono state apportate alcune modiche agli obblighi e divieti
         di ingresso ed uscita dal territorio perimetrato nonché alle modalità di rilascio delle autorizzazioni in deroga
         ai divieti.

                                                FRIULI VENEZIA GIULIA

Il Ministro della Salute, considerato che la contiguità territoriale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
rispetto alla Regione Veneto, con conseguente rilevante rischio che l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in atto
alla data del 23 febbraio 2020 nel territorio veneto, avrebbe potuto estendersi ed interessare la popolazione friulana,
ha adottato, d’intesa con il Presidente della Regione, l’Ordinanza 23 febbraio 2020 con la quale ha introdotto, allo
scopo di evitare il diffondersi del COBID-19, misure urgenti di contrasto e di contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Come già anticipato il D.L. n. 6 (G.U. 45 del 23 febbraio 2020), convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020
n. 13 (G.U. 61 del 5 marzo 2020), ha previsto la possibilità, in caso di estrema necessità ed urgenza, per i Sindaci ed i
Presidenti delle Giunte regionali, di adottare ogni misura di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia
da COVID-19, adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, alle condizioni ivi previste
(cfr. Circolari Aiop nn. 33/2020 e 47/2020).

Alla luce di quanto sopra detto il Presidente della Giunta della Regione, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3,
comma 2, del D.L. citato ed ai sensi dell’art. 32, comma 2, legge 833/1978, ha adottato le seguenti Ordinanze di
carattere contingibile ed urgente:

    1) Ordinanza del 1° marzo 2020, n. 1, con la quale, considerato il verificati, alla detta data, di n. 223 casi
       conclamati di contagio, di cui 6 riconducibili ad attività legate ad attività di formazione, e che la diffusione
       interessa anche aree contigue al territorio regionale, sono state introdotte misure urgenti per evitare la
       diffusione del COVID-19 relative a (i) sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado
       e nelle università nonché dei servizi educativi dell’infanzia, delle attività di formazione superiore, dei corsi
       di formazione professionale, dei master, ad esclusione esclusi i medici in formazione specialistica, i
       tirocinanti delle professioni mediche e sanitarie, le attività individuali di ricerca, (ii) limitazione dell’accesso
       dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno, ivi incluse,
       le strutture sanitarie intermedie, le residenze protette per gli anziani e le strutture socio-assistenziali.

    2) Ordinanza del 13 marzo 2020, n. 2, con la quale, considerato quanto previsto dal D.P.C.M. 11 marzo 2020
       in merito alla programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, sono state
       introdotte, al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da COVID-19, disposizioni in relazione al servizio
       di trasporto pubblico locale, automobilistico, ferroviario e marittimo.

    3) Ordinanza del 19 marzo 2020, n. 3, con la quale, considerate le disposizioni previste dal D.P.C.M. 11 marzo
       2020 che comportano l’obbligo, per tutti i cittadini, di limitare gli spostamenti dal proprio domicilio, dalla
       propria residenza o dalla propria dimora, alle specifiche necessità individuate, autocertificando tali necessità

                                                                                                                         12
per l’eventuale verifica da parte delle competenti Autorità, sono state introdotte ulteriori misure di
         contenimento, tra le quali, (i) il divieto di svolgere attività motorie o sportive, nonché di effettuare
         passeggiate o comunque di intrattenersi, in aree frequentate da più persone, con particolare riguardo a
         parchi pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al pubblico, o altre aree che possano
         comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente, (ii) l’obbligo per tutti i cittadini della
         Regione, nell’accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è di limitare
         l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di
         assistenza ad altre persone e (iii) la chiusura nella giornata di domenica di tutti gli esercizi commerciali di
         qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie e le edicole.

Si segnala, inoltre, che, con comunicazione del 10 marzo 2020, Il Vicegovernatore, con delega alla Salute e Protezione
civile, Riccardo Riccardi, ha impartito le seguenti disposizioni a tutte le direzioni strategiche del Servizio sanitario
regionale e ai direttori delle strutture private accreditate della regione:

    1) interruzione dell'accesso alle strutture ospedaliere per tutti i visitatori, pazienti ambulatoriali ed operatori
       sanitari che presentano sintomi simil-influenzali quali: rinite, tosse, rialzo febbrile, difficoltà respiratoria;

    2) limitazione dell'attività programmata, sia istituzionale che in libera professione, al fine di consentire la più
       ampia messa a disposizione di personale per garantire la gestione dell'emergenza.

    3) sospensione, fino a nuova indicazione, a partire dall’11 marzo 2020, dell'attività chirurgica in elezione, ad
       esclusione degli interventi oncologici e di tutti quelli non rinviabili a giudizio motivato del clinico,
       rimanendo inalterata, invece, l'attività chirurgica urgente, salvavita e traumatologica;

    4) sospensione di tutta l'attività ambulatoriale, ad eccezione delle visite in priorità B, ovvero eseguibili entro
       10 giorni, e di quelle individuate come indispensabili dallo specialista di riferimento. Tali indicazioni,
       relative alla sospensione dell'attività ambulatoriale programmata valgono anche per tutte le strutture
       ospedaliere e ambulatoriali private convenzionate con il Servizio sanitario regionale.

    5) prescrizione, da parte dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e degli specialisti, di
       esami di laboratorio solo se strettamente necessario, preferibilmente presso le strutture territoriali ed in
       ogni caso organizzati su prenotazioni con modalità d'accesso frazionata e di utilizzo delle sale d'attesa che
       consenta il mantenimento della distanza di sicurezza (almeno 1 m).

                                                         LAZIO

Come già anticipato il D.L. n. 6 (G.U. 45 del 23 febbraio 2020), convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020
n. 13 (G.U. 61 del 5 marzo 2020), ha previsto la possibilità, in caso di estrema necessità ed urgenza, per i Sindaci ed i
Presidenti delle Giunte regionali, di adottare ogni misura di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia
da COVID-19, adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, alle condizioni ivi previste
(cfr. Circolari Aiop nn. 33/2020 e 47/2020).

Alla luce di quanto sopra detto il Presidente della Giunta della Regione, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3,
comma 2, del D.L. citato ed ai sensi dell’art. 32, comma 2, legge 833/1978, ha adottato le seguenti Ordinanze di
carattere contingibile ed urgente:

    a)   Ordinanza del 26 febbraio 2020, n. Z00002, con la quale, in ottica di informazione e prevenzione, sono stati
         introdotti, tra l’altro, i seguenti obblighi (i) per tutte le scuole, le università e gli uffici delle pubbliche
         amministrazioni di esporre le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della Salute,
         (ii) per i Sindaci e le associazioni di categoria di promuovere l’informazione di tali misure presso gli esercizi

                                                                                                                        13
commerciali, (iii) di mettere a disposizione soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani nelle pubbliche
    amministrazioni, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario ed in tutti i locali aperti al pubblico.
    Il citato provvedimento, inoltre, ha introdotto specifiche misure per la profilassi ed il trattamento dei
    soggetti che hanno soggiornato nelle aree della Cina ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la
    trasmissione locale del virus, tra cui l’obbligo, per chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi
    quattordici giorni dopo aver soggiornato nelle aree e nei Comuni di cui sopra, di comunicare tale circostanza
    al Dipartimento di prevenzione sanitaria dell’azienda sanitaria territorialmente competente. Vengono,
    infine, definite le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare nonché il suo monitoraggio.

b) Ordinanza del 6 marzo 2020, n. Z00003, con la quale, tenuto conto che le case di cura private accreditate
   che hanno sottoscritto l’accordo ai sensi dell’art. 8-quinquies, D.Lgs. 502/1992, sono assimilate a
   concessionari di pubblico servizio e da considerare parte integrante del SSR nell’erogazione dei LEA, e che,
   alla luce della situazione emergenziale, si rende necessario ed urgente un appropriato utilizzo dei posti letto,
   al fine di rendere disponibili il maggior numero di quelli di Terapia Intensiva (anche neonatale) e Sub
   Intensiva, è stato previsto, tra l’altro, quanto segue:

      (i)      coinvolgimento di tutte le strutture pubbliche e private accreditate facenti parte della Rete
               ospedaliera e territoriale regionale, imponendo loro la massima cooperazione e disponibilità e
               l’osservanza delle misure quivi impartite e di quelle successivamente adottate dalla Direzione
               regionale salute, in coordinamento con l’Unità di crisi;
      (ii)     attuazione della rete delle Terapie Intensive secondo le modalità previste in allegato all’ordinanza,
               dando mandato alla Direzione salute di aggiornare le stesse;
      (iii)    l'attivazione in urgenza, anche in deroga ai procedimenti ordinari, di posti letto aggiuntivi in Terapia
               Intensiva, in ampliamento o per riconversione di degenze ordinarie;
      (iv)     l’attuazione della Rete di laboratori per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2 secondo le modalità
               previste in allegato all’ordinanza;
      (v)      la Direzione Sanitaria dell’INMI Spallanzani, provvede al graduale trasferimento dei pazienti già in
               carico e all’allocazione dei nuovi, per patologie diverse da COVID-19, in altre strutture pubbliche e
               private accreditate facenti parte della rete delle malattie infettive;
      (vi)     l’individuazione del presidio Columbus gestito dalla Fondazione Policlinico Gemelli IRRCS quale
               ulteriore struttura sanitaria esclusivamente dedicata alla gestione dei pazienti affetti da COVID-19;
      (vii)    l’accoglienza da parte delle strutture di ricovero private accreditate di pazienti eventualmente
               trasferiti dalle strutture pubbliche o private accreditate della Rete dell’Emergenza dotate di
               PS/DEA;
      (viii)   le strutture pubbliche e private accreditate dotate di PS/DEA che hanno richiesto il ricovero di
               propri pazienti in strutture private accreditate sono tenute a segnalare all’Unità di crisi COVID-19
               eventuali defezioni o rifiuti di ricovero che possono condurre alla sospensione biennale
               dell’accordo contrattuale fino alla revoca dell’accreditamento istituzionale;
      (ix)     provvedere ad attivare in urgenza, anche in deroga ai procedimenti ordinari, posti letto aggiuntivi di
               R1 (ad alta intensità), in ampliamento o riconversione, al fine di supportare le Terapie intensive;
      (x)      acquisizione con urgenza di dotazioni tecnologiche per l’attivazione di nuovi posti letto in Terapia
               Intensiva;
      (xi)     l’autorizzazione alle Aziende ed enti del SSR di reclutare personale necessario alla gestione
               dell’emergenza a livello ospedaliero e territoriale nonché per attivare nuovi posti letto di Terapia
               Intensiva e potenziare le unità operative di Malattie Infettive, PS, Pneumologie e Radiologie;
      (xii)    alle strutture territoriali pubbliche e private autorizzate e accreditate che erogano prestazioni
               sanitarie e sociosanitarie, ovvero strutture socioassistenziali in regime residenziale, semiresidenziale,
               ambulatoriale e domiciliare di proseguire la loro attività, nel rispetto delle misure precauzionali di
               contenimento del rischio, al fine di garantire ai pazienti la continuità dell’assistenza nelle

                                                                                                                      14
condizioni di massima sicurezza e al personale di operare al minor livello di rischio possibile, nel
              rispetto di quanto previsto dal decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 e dal DPCM 4 marzo 2020;
       (xiii) alla Direzione Salute, sentite le ASL competenti, di valutare eventuali misure di riduzione o
              sospensione delle attività ambulatoriali erogate all'interno degli ospedali pubblici e privati
              accreditati della Regione.

c)   Ordinanza dell’8 marzo 2020, n. Z00004, con la quale, considerato il flusso migratorio in ingresso nella
     Regione Lazio attivatosi dalle zone c.d. rosse sin dalla diffusione delle notizie inerenti il DPCM 8 marzo 2020,
     è stato introdotto, tra l’altro, l’obbligo per tutti coloro che nei 14 giorni antecedenti alla pubblicazione del
     citato DPCM sono arrivati o arriveranno in Lazio provenendo dalle zone ivi indicate di (i) comunicare tale
     circostanza, (ii) osservare la permanenza domiciliare e di (iii) osservare il divieto di spostamenti e viaggi,
     con esclusione degli operatori del SSR che devono osservare le prescrizioni già emanate; coloro che
     manifestano sintomi, invece, dovranno adottare specifiche disposizioni. È stato disposto, inoltre, l’obbligo
     per i concessionari di trasporto aereo, ferroviario e autostradale di acquisire e mettere a disposizione delle
     forze dell'ordine e dell'unità di crisi regionale, dei Comuni e delle Asl i nominativi dei viaggiatori
     relativamente alle tratte provenienti da Milano e dalle Province indicate nel DPCM.

d) Ordinanza del 9 marzo 2020, n. Z00005, con la quale sono state dettate delle precisazioni in merito alle
   misure straordinarie finalizzate a fronteggiare l’emergenza sanitaria introdotte con l’Ordinanza n. Z00004 di
   cui sopra.

e) Ordinanza del 10 marzo 2020, n. Z00006, con la quale, valutata l’esigenza di intervenire - a seguito
   dell’entrata in vigore del D.L. 14/2020 – a migliore precisazione delle misure di carattere straordinario
   finalizzate a fronteggiare l’emergenza sanitaria, si è ritenuto, tra l’altro, di:

     (i)   prevedere la facoltà di differimento delle terapie, su richiesta dell'interessato, del tutore o del legale
           rappresentante riferimento, ai centri di riabilitazione per soggetti disabili, senza che ciò comporti
           decadenza dal diritto alla prestazione;
     (ii) rimettere alla valutazione della Direzione Salute, sentite le ASL competenti, di eventuali misure di
           riduzione o sospensione delle attività di ricovero in elezione erogate dalle strutture del SSR e delle
           attività ambulatoriali non ospedaliere differibili e non urgenti;
     (iii) introdurre norme volte a disciplinare i comportamenti del cittadino proveniente dalle aree a rischio in
           apparente stato di buona salute, ma non in grado di poter assicurare l’assenza di contatto con persone
           affette da COVID-19, che deve rimanere presso il proprio domicilio.

f)   Ordinanza del 12 marzo 2020, n. Z00007, con la quale sono state fornite disposizioni ai Comuni e alle
     Aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale finalizzate alla revisione della programmazione del
     servizio erogato, limitando il medesimo alla erogazione dei servizi minimi essenziali di trasporto pubblico, e
     alla modalità di gestione del servizio pubblico locale.

g)   Ordinanza del 13 marzo 2020, n. Z00008, indirizzata ai Centri (ex art. 26 Legge 833/78) di assistenza
     riabilitativa a minori e adulti con disabilità fisica, psichica, sensoriale o mista, ai servizi territoriali che
     garantiscono attività ambulatoriale finalizzata, ai sensi del DPCM LEA 12 gennaio 2017, all’assistenza
     sociosanitaria, all’attività di Hospice residenziale e domiciliare, di RSA e di riabilitazione post-acuzie (cod.
     56), che prevede quanto segue:

     (i)   la sospensione dell’attività dei centri, pubblici o privati, semiresidenziali sanitari e sociosanitari per
           persone non autosufficienti, anche anziane e per persone disabili, su tutto il territorio regionale,
           senza che ciò comporti decadenza del diritto alla prestazione (la ripresa della frequenza non necessita
           di certificazione medica, pure nel caso previsto dal punto 2. dell’ordinanza Z0006 del 10 marzo 2020);

                                                                                                                   15
Puoi anche leggere