Classic Car Collection - Fascicolo Informativo - Agg. 18.05.2018
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
2 IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: • NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO • CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA Contratto di assicurazione garanzie nominate Autoveicoli storici Edizione febbraio 2016 Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 18 maggio 2018
3 NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI patrimoniale di solvibilità ed il Requisito ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI stesso, è pari al 221%. [predisposta in conformità dell’art. 185 del D. Lgs. 7 B) INFORMAZIONI RELATIVE AL settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni e CONTRATTO regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 24 del 18 maggio 2008 e il regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 35 del 26 Durata e proroga del contratto Maggio 2010] Il contratto è stipulato nella forma “tacito La presente Nota Informativa è redatta secondo lo rinnovo” e pertanto, in mancanza di disdetta schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non nei modi e nei tempi previsti dall’art. 7 – è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Proroga del contratto, delle Norme Generali, Contraente deve prendere visione delle condizioni di si rinnova tacitamente. In caso di disdetta assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. regolarmente inviata, la garanzia cessa alla La Nota informativa non sostituisce quanto scadenza del contratto e non trova regolamentato dalle Norme Generali (C.G.A.). applicazione il periodo di tolleranza di 30 Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella giorni previsto dall’art. 2 – Pagamento del Nota Informativa, integrano e precisano quanto premio, decorrenza della garanzia e disciplinato all’interno delle C.G.A. frazionamento del premio, delle Norme Generali salva diversa pattuizione tra le A) INFORMAZIONI RELATIVE Parti. ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONI Avvertenza 1. Informazioni generali L’assicurazione prevede il “tacito La sede legale di AXA Art Versicherung AG è rinnovo” e pertanto la garanzia situata a Colonia (Germania) in Colonia Allee terminerà in presenza di disdetta 10-20, 51067, Registro delle Imprese di inviata a mezzo di lettera Colonia HR B nr. 32170 – fa parte del Gruppo raccomandata spedita almeno 30 AXA ed è sottoposta al controllo della BaFin, giorni prima della scadenza (art. 7 – quale autorità tedesca di vigilanza preposta. Proroga del contratto, delle Norme In Italia la suddetta impresa opera in regime Generali). di stabilimento ed esercita l’assicurazione nei rami: merci trasportate, incendio ed altri 3. Coperture assicurative offerte – elementi naturali escluso il rischio energia Limitazioni ed esclusioni atomica, altri danni ai beni (con l’esclusione dei rischi bestiame e grandine), CLASSIC CAR COLLECTION è un prodotto responsabilità civile generale e perdite con formula a “garanzie nominate” rivolto pecuniarie. L’indirizzo della Rappresentanza all’assicurazione di autoveicoli storici Generale per l’Italia è in Viale Don Luigi (autoveicoli d’interesse storico e Sturzo 35 - 20154 Milano – Telefono: (+39) collezionistico di età superiore a trenta anni 02.888.965.1 – Fax: (+39) 02.888.965.59 – rispetto a quello di costruzione). Indirizzo e-mail: info@axa-art.it – Sito Con questa copertura assicurativa AXA Art si internet: www.axa-art.it - Registrata al obbliga a risarcire i danni subiti – valutati Registro delle Imprese di Milano con il secondo i criteri dell’art. 4 – Determinazione numero 13199040158, R.E.A. numero dell’ammontare del danno, delle Norme che 1623881 – Codice Fiscale 13199040158 ed è regolano i casi di sinistro, subiti dagli sottoposta al controllo dell’IVASS, quale autoveicoli assicurati a seguito di eventi autorità italiana di vigilanza preposta. accidentali o dolosi, compreso furto, rapina e atti vandalici, che ne provochino la perdita, 2. Informazioni sulla situazione la distruzione o il danneggiamento. La patrimoniale copertura giacenza vale per il/i ricovero/i Il patrimonio netto di AXA Art Versicherung abituale/i specificato/i nella scheda di AG, riferito all’ultimo bilancio approvato polizza. (esercizio 2016), ammonta a Euro La garanzia è prestata per gli autoveicoli 69.954.000,00 di cui Euro 14.637.000,00 di storici descritti nell’elenco allegato alla capitale sociale interamente versato. polizza e sono inclusi in copertura anche le Il solvency ratio al 31 dicembre 2016, ovvero parti stabilmente installate o fissate agli la misura sintetica del grado di solidità autoveicoli stessi; gli accessori che sono in patrimoniale della Compagnia, calcolata dotazione agli autoveicoli per l’esclusivo secondo i criteri e le modalità indicate dalla utilizzo degli stessi (per es. coprisedili, kit di Direttiva 2009/138/CS del Parlamento riparazione, fusibili e lampadine, trousse Europeo e dal Regolamento delegato (UE) degli attrezzi) e che non sono generalmente 2015/35, come rapporto tra Fondi propri considerati quali beni di lusso. ammissibili per la copertura del Requisito
4 Le Condizioni Particolari (sempre operanti ad Sono operative delle clausole che esclusione di quando la garanzia è per il solo possono dar luogo alla riduzione o al “rischio giacenza”) “Operatività mancato pagamento dell’indennizzo dell’assicurazione – Autoveicoli assicurabili”, quali, a titolo esemplificativo, gli artt. “Somma assicurata, stato di conservazione e 2 – Esagerazione dolosa del danno, 7 suo accertamento”, “Circolazione degli - Pagamento dell’indennizzo, 8 – autoveicoli, conducenti identificati e gare di Recupero delle cose rubate, delle regolarità indicate”, “Nuovi acquisti / Norme che regolano i casi di sinistro. Esclusioni”, “Autoveicolo abitualmente Il contratto può prevedere ricoverato”, “Franchigia a carico l’inclusione di eventuali franchigie dell’Assicurato” e quanto riportato e/o scoperti e/o limite massimo nell’eventuale allegato denominato “Rischio d’indennizzo alla copertura Giacenza”, integrano e modificano la assicurativa, di norma inseriti in copertura di quanto previsto dalle “Garanzie polizza tramite allegati o appendici, la assicurate”. loro applicazione può comportare la Avvertenza - Esclusioni e limiti delle riduzione o il mancato pagamento coperture assicurative dell’indennizzo. Il contratto prevede alcune limitazioni Esempio di applicazione di eventuale e esclusioni alle coperture franchigia: assicurative, regolamentate ed Danno accertato €. 10.000,00=, esplicitate dagli specifici articoli delle franchigia prevista in polizza Norme Generali, così come previsto €. 2.000,00 per sinistro. dalle “Garanzie assicurate” e dalle Importo liquidato €. 8.000,00 dato da “Delimitazioni /Esclusioni applicabili (10.000,00 – 2.000,00). a tutte le Garanzie”, nonché da alcune Condizioni Particolari o dall’Allegato Avvertenza - Assicurazione parziale “Rischio Giacenza”. In caso di sinistro laddove il valore Al riguardo si precisa che, di norma, le degli autoveicoli assicurati risultasse clausole che indicano decadenze, superiore a quanto indicato in polizza nullità o limitazione delle garanzie al momento della sottoscrizione, AXA ovvero oneri a carico del Contraente o Art risponderà dei danni in dell’Assicurato sono riportate proporzione della parte suddetta così mediante caratteri di particolare come indicato dall’art. 3 – evidenza, così come previsto dall’art. Determinazione dello ammontare del 166 del D. Lgs. n. 209/2005 (più danno, delle Norme che regolano i precisamente sono evidenziate in casi di sinistro e quanto sancito grassetto). dall’art. 1907 C.C. Le esclusioni e le eventuali limitazioni 4. Dichiarazioni del Contraente o in generale sono previste per la dell’Assicurato relative alle circostanze copertura base, mentre per ogni del rischio – Nullità garanzia particolare o aggiuntiva sono indicati i danni esclusi o non Avvertenza indennizzabili, nonché – quando Le dichiarazioni inesatte o le reticenze previsti – gli eventuali scoperti (con del Contraente o dell’Assicurato, relativo minimo) o franchigie e/o gli relative a circostanze che influiscono eventuali limiti massimi di indennizzo sulla valutazione del rischio, possono / risarcimento. comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo Avvertenza – Sospensione della nonché la stessa cessazione garanzia dell’assicurazione ai sensi degli artt. Il contratto può incorrere nella 1892, 1893 e 1894 Codice Civile, come sospensione della garanzia, così come riportato nell’art. 1 – Dichiarazioni regolamentato dall’art. 2 - Pagamento relative alle circostanze del rischio, del premio, decorrenza della delle Norme Generali. Il contratto è garanzia, delle Norme Generali, e art. nullo in mancanza di uno dei requisiti 1. Obblighi in caso di Sinistro, delle indicati dall’art. 1325 e dall’art. 1418 Norme che regolano i casi di sinistro. C.C. Avvertenza - Presenza di limiti di indennizzo
5 5. Aggravamento e Diminuzione del AXA Art non rinuncia al diritto di rischio surrogazione di cui all’art. 1916 C.C. Il Contraente, o l’Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni 8. Diritto di recesso aggravamento o di ogni diminuzione di Avvertenza rischio. Le conseguenze derivanti dalla È prevista la possibilità di recesso in mancata comunicazione sono riportate negli caso di sinistro, come disciplinato artt. 4 – Aggravamento del rischio e 5 – dall'art. 6 - Recesso in caso di Diminuzione del rischio, delle Norme sinistro, delle Norme Generali. AXA Generali. Art o il Contraente dopo ogni sinistro Al solo scopo esemplificativo, ipotesi di denunciato a termini di polizza e fino circostanze rilevanti che determinano la al 60° giorno dal pagamento o rifiuto modificazione del rischio sono per la garanzia dell’indennizzo, può recedere dalla furto la modifica dei mezzi di chiusura dei assicurazione con preavviso di 30 ricoveri abituali degli autoveicoli assicurati, giorni. In tale caso, la Società, entro ovvero il distacco temporaneo del sistema 30 giorni dalla data di efficacia del d’allarme e/o del suo collegamento. recesso, rimborsa la parte di premio Gli esempi di cui sopra, devono intendersi netto relativa al periodo di rischio non finalizzati esclusivamente alla migliore corso. comprensione dell’avvertenza e limitativi nella loro rappresentazione rispetto ad altre 9. Prescrizione e decadenza dei diritti possibili circostanze. derivanti dal contratto 6. Premi I diritti derivanti dal contratto di Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le Assicurazione si prescrivono in due anni dal Parti, è stipulato con frazionamento annuale, giorno in cui si è verificato il fatto su cui il dove per frazionamento deve intendersi la diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 Codice periodicità di pagamento del premio. È Civile e modificato dalla Legge n. 166 del 27 consentito il frazionamento semestrale, ottobre 2008. senza ulteriori oneri aggiuntivi, a condizione 10. Legge applicabile al contratto che il premio imponibile annuo non sia La legislazione applicabile al contratto, in inferiore a 1.000,00 euro. Il contratto base all'art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è s’intende perfezionato con il pagamento del quella Italiana. premio da parte del Contraente. L’assicurazione ha effetto dalle h. 24,00 del 11. Regime Fiscale giorno indicato in polizza se il premio è stato Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono pagato, altrimenti ha effetto dalle h. 24,00 a carico del Contraente. Al contratto si del giorno di pagamento. applicano le imposte in vigore. In polizza (e Il Contraente può pagare il premio di sulla quietanza di pagamento od eventuale assicurazione all’intermediario (D. Lgs. 7 appendice di incasso premio) sono riportati settembre 2005, n. 209 - Codice delle oltre al premio totale anche i premi imponibili assicurazioni) con le seguenti modalità: di rata e le relative imposte applicate. a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE intestati all’impresa per conto della LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI quale operano o a quella di cui sono 12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo distribuiti i contratti, oppure In caso di sinistro, l’Assicurato deve all’intermediario, espressamente in tale adoperarsi per ridurre le conseguenze del qualità; sinistro (art. 1914 Codice Civile), se previsto b) ordini di bonifico, altri mezzi di dalla legge sporgere denuncia all’Autorità pagamento bancario o postale, sistemi giudiziaria o di Polizia del luogo e quindi di pagamento elettronico, che abbiano avvisare l’Impresa entro 5 giorni dal giorno quale beneficiario uno dei soggetti di avvenimento o dal giorno in cui ne viene a indicati alla precedente lettera a). conoscenza (art. 1913 Codice Civile). È consentito pagare in contanti i premi per L’inadempimento di questi obblighi può l’assicurazione contro i danni, di cui all’art. 2, comportare la perdita totale o parziale del comma 3 del decreto sopra indicato, aventi diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 importo non superiore a 750,00 euro annui Codice Civile. per ciascun contratto. II Contraente o l’Assicurato deve altresì 7. Rivalse conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato di stimare il danno, i beni Avvertenza
6 non rubati o rimasti illesi nonché conservare, • indicazione del soggetto o dei soggetti di sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli cui si lamenta l’operato; indizi materiali del reato o le tracce ed i • breve descrizione del motivo di residui del sinistro senza avere diritto ad lamentela; indennizzo. • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Avvertenza Per ulteriori informazioni si rinvia a Possono essere presentati direttamente quanto disciplinato all’art. 1 - Obblighi all’IVASS, secondo le modalità sopra in caso di sinistro, delle Norme che indicate, eventuali reclami non relativi al regolano i casi di sinistro. rapporto contrattuale o alla gestione del Per gli aspetti inerenti il dettaglio sinistro, ma relativi alla mancata osservanza delle procedure liquidative, si fa da parte della Compagnia, degli intermediari riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e dei periti assicurativi, delle disposizioni del e 9 delle Norme che regolano i casi di Codice delle assicurazioni, delle relative sinistro. norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei 13. Reclami prodotti assicurativi. Le eventuali richieste di informazioni o gli È inoltre possibile presentare reclamo eventuali reclami riguardanti il rapporto all’IVASS o direttamente al sistema estero contrattuale o la gestione dei sinistri, devono competente, chiedendo l’attivazione della essere inoltrati per iscritto a: procedura FIN-NET, per la risoluzione delle AXA Art Versicherung AG - liti transfrontaliere. Rappresentanza Generale per l’Italia In relazione alle controversie inerenti la Ufficio Reclami quantificazione dei danni e l’attribuzione Viale Don Luigi Sturzo, 35 - 20154 Milano della responsabilità che implichi un Tel. 02/888.965.1 - Fax. 02/888.965.59 accertamento del fatto, si ricorda che E-mail: UfficioReclami@axa-art.it permane la competenza esclusiva avendo cura di indicare almeno i seguenti dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di dati: ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. • nome e cognome, indirizzo completo del In relazione alle controversie inerenti la reclamante e recapito telefonico del quantificazione dei danni (o delle reclamante; prestazioni) e l’attribuzione della • numero della polizza AXA Art e responsabilità che implichi un accertamento nominativo del Contraente; del fatto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità • numero e data del sinistro al quale si fa Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a riferimento; sistemi conciliativi ove esistenti (es. • indicazione del soggetto o dei soggetti di arbitrati). Resta salva, in ogni, caso la facoltà cui si lamenta l’operato; di adire l’Autorità Giudiziaria. • breve descrizione del motivo di lamentela; 14. Arbitrato • ogni altra indicazione e documento utile Avvertenza per descrivere le circostanze. Qualora per la risoluzione di eventuali Sarà cura della Compagnia comunicare gli controversie si dovesse ricorrere in esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni arbitrato, così come regolamentato dalla data di ricevimento del reclamo. dall’art. 6 – Controversie – Nomine dei Qualora l’esponente non si ritenga periti e relativo mandato, delle Norme soddisfatto dall’esito del reclamo o in che regolano i casi di sinistro, si assenza di riscontro nel termine massimo di rammenta la possibilità in ogni caso di 45 giorni, potrà rivolgersi a IVASS - Servizio rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Tutela degli Utenti – Via del Quirinale, 21 – AXA Art Versicherung AG – Rappresentanza 00187 ROMA (Fax 06.42133745 - Generale per l’Italia – è responsabile della 06.42133353) corredando l’esposto della veridicità e della completezza dei dati e delle documentazione relativa al reclamo trattato notizie contenute nella presente Nota dalla Compagnia, con: Informativa. • nome e cognome, indirizzo completo del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
7 DEFINIZIONI Termini ai quali le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato: A.S.I.: Automotoclub Storico Italiano. Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Atto vandalico: il danneggiamento o deturpamento e imbrattamento dell’autoveicolo per puro gusto di distruzione, così come disciplinato dagli artt. 635 e 639 Codice Penale. C.d.S.: Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n 285 e successive modificazioni. Competizione: evento o contesto a cui le persone prendono parte al fine di stabilire la superiorità o supremazia in un particolare settore/disciplina. Conducente: la persona fisica che pone in circolazione l’autoveicolo. Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione e paga il premio. Deprezzamento: la possibile diminuzione di valore dell’autoveicolo a causa di una perdita, dopo la riparazione o il restauro. Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto areazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Franchigia: l’importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che viene detratto dall’importo indennizzabile e rimane, quindi, a carico dell’Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi d’indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo. Furto: l'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall’art. 624 Codice Penale. Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza. M.C.T.C.: la Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti. Nuovo Codice delle Assicurazioni il Codice delle assicurazioni private previsto dal Decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239,del 13 ottobre 2005, Supplemento Ordinario n. 163. Optionals: ogni dotazione fornita in origine dalla casa costruttrice dell’autoveicolo su richiesta del cliente o montata successivamente, purché del periodo d'uso della macchina identificata in polizza o nella fattura di acquisto o altra documentazione equipollente d’acquisto. Parti: il Contraente e la Società. Polizza: il documento che prova l’assicurazione e riporta le disposizioni che disciplinano l’assicurazione nonché tutte le eventuali modifiche che siano allo stesso apportate, mediante appendici e/o allegati, durante il periodo di validità dello stesso. P.R.A.: il Pubblico Registro Automobilistico. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. Proprietario dell’autoveicolo: l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. Rapina: sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia così come disciplinato dall’art. 628 Codice Penale Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. Ruoteclassiche: rivista mensile sugli autoveicoli pubblicata dall’editoriale Domus. Scasso: rottura, effrazione, manomissione. Scoperto: la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo (rispetto alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.
8 Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio. Sinistro: il verificarsi dell’evento per il quale è prestata l'assicurazione. I danni o le perdite che si verifichino nella medesima ubicazione e che siano riconducibili alla stessa causa costituiscono un unico sinistro. Società: AXA Art Versicherung A.G. Rappresentanza generale per l’Italia. Somma Assicurata: somma fino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione. Stima accettata: il valore attribuito all’autoveicolo, gli eventuali optionals se assicurati, di comune accordo fra le Parti (art. 1908 - 2° comma C.C.) e indicato dalla perizia effettuata da un fiduciario della Società o da questa riconosciuto. Valore commerciale: il valore dell’autoveicolo, gli eventuali optionals se assicurati, come valore di mercato risultante dal mensile “Ruoteclassiche” (rivista mensile sugli autoveicoli pubblicata dall’editoriale Domus). Autoveicoli storici: autoveicoli di interesse storico e collezionistico di età superiore a 30 anni rispetto all’anno di costruzione.
9 NORME GENERALI 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio di durata non inferiore ad un anno è prorogata Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del per un anno e così successivamente. Per i casi Contraente e dell’Assicurato, relative a nei quali la legge o il contratto si riferiscono al circostanze che influiscono sulla valutazione del periodo di assicurazione, questo s’intende stabilito rischio, possono comportare la perdita totale o nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia parziale del diritto all’indennizzo nonché la stata stipulata per una minore durata, nel qual caso stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi esso coincide con la durata del contratto. degli artt. 1892 – 1893 – 1894 del Codice Civile. 8. Oneri a carico del Contraente 2. Pagamento del premio e decorrenza della Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per garanzia legge, presenti e futuri, relativi all'assicurazione, I premi devono essere pagati all’Intermediario sono a carico del Contraente, anche se il alla quale è assegnata la polizza oppure alla pagamento sia stato anticipato dalla Società. Società. Se il Contraente non paga i premi o le 9. Legge applicabile. Rinvio rate di premio successive, l'assicurazione resta Il presente contratto è regolato dalla legge Italiana. sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo La giurisdizione applicabile alle controversie relative a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore al presente contratto è individuata in base alle 24 del giorno del pagamento, ferme le successive norme vigenti. Per quanto non diversamente qui scadenze e il diritto della Società al pagamento dei regolato, valgono, quindi, le norme di legge. premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 10. Foro competente giorno indicato in polizza se il premio o la prima Foro competente, a scelta della Parte attrice, è rata di premio è stato pagato, altrimenti ha esclusivamente quello del luogo di residenza o sede effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. del convenuto. 3. Modifiche dell'assicurazione 11. Buona fede Le eventuali modifiche dell'assicurazione Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni devono essere provate per iscritto. del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio, 4. Aggravamento del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove Il Contraente o l'Assicurato, deve dare chi le ha rese possa provare di essersi così comunicazione scritta alla Società, di ogni comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di alla Società il maggior premio conseguente al rischio non noti o non accettati dalla Società maggior rischio a decorrere dal momento in cui possono comportare la perdita totale o parziale si è verificata la circostanza che costituisce del diritto all'indennizzo nonché la stessa ces- l’oggetto della dichiarazione inesatta o della sazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 reticenza. del Codice Civile. 12. Comunicazioni tra le Parti 5. Diminuzione del rischio Tra le Parti tutte le comunicazioni devono essere Nel caso di diminuzione del rischio la Società è effettuate per iscritto. Le comunicazioni tenuta a ridurre il premio o le rate di premio dell’Assicurato e/o del Contraente vanno indirizzate successive alla comunicazione del Contraente, o alla Società nella sede indicata in polizza. Le dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia comunicazioni della Società vanno indirizzate alla al relativo diritto di recesso. sede del Contraente indicato in polizza. 6. Recesso in caso di sinistro 13. Altre assicurazioni Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal Il Contraente o l'Assicurato, deve comunicare pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti per iscritto alla Società l'esistenza e la possono recedere dall'assicurazione, a mezzo successiva stipulazione di altre assicurazioni raccomandata A/R da inviare direttamente per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il all’altra Parte, con preavviso di 30 giorni. In tale Contraente o l'Assicurato, deve darne avviso a caso la Società, entro trenta giorni dalla data di tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice netto relativa al periodo di rischio non corso. Civile. 7. Proroga del contratto 14. Estensione territoriale In mancanza di disdetta, mediante lettera L'assicurazione vale, nei termini di polizza, nel raccomandata A/R spedita alla Società almeno territorio della Repubblica Italiana, della Città del 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati
10 dell'Unione Europea nonché per il territorio esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può Principato di Monaco, del Principato di Andorra e tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il della Svizzera. consenso dell’Assicurato. 15. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 16. Ispezione delle cose assicurate Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza La Società ha sempre diritto a ispezionare le cose possono essere esercitati soltanto dal Contraente e assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di dalla Società. comunicare tutte le necessarie indicazioni e Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla informazioni. liquidazione del sinistro. L’accertamento e la liquidazione del sinistro così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando
11 CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE Art.1 - Operatività dell’assicurazione - Autoveicoli quotazioni con uno stato di conservazione non assicurabili inferiore alla fascia (“label”) BA. L’assicurazione è operante per gli autoveicoli descritti e 2) Stima accettata. valorizzati in polizza e per quelli inclusi successivamente, Art. 3 - Circolazione degli autoveicoli, conducenti mediante specifica variazione contrattuale con contestuale identificati e gare di regolarità indicate addebito del premio integrativo dovuto. Si precisa che durante la circolazione la garanzia è La copertura assicurativa è specificamente rivolta agli attiva: “autoveicoli storici” (come da definizione) descritti nell’inventario allegato alla polizza. • Solo nel caso di guida degli autoveicoli Salvo quanto diversamente previsto, le seguenti parti assicurati da parte di conducenti di età non dell’autoveicolo e i relativi accessori sono inclusi nella inferiore a 25 anni. copertura: • Per due autoveicoli circolanti per volta, a) Le parti stabilmente installate o fissate guidati da Conducenti identificati in polizza. all’autoveicolo stesso. Si precisa inoltre che per i danni dovuti o causati da b) Gli accessori che sono in dotazione all’autoveicolo partecipazione dell’autoveicolo a gare di regolarità, la per l’esclusivo utilizzo dello stesso (per esempio: garanzia è attiva solo se tali gare di regolarità sono copri sedili, kit di riparazione, fusibili e lampadine, state indicate nella scheda di polizza. trousse degli attrezzi) e che non sono generalmente È facoltà da parte del Contraente richiedere, durante il considerati quali beni di lusso. periodo assicurativo, mediante e-mail o fax alla Società, l’assicurazione per la partecipazione a ulteriori gare di c) Optionals compresi nella somma assicurata, e regolarità. La garanzia sarà prestata solo dopo comunque fino alla concorrenza indicata nella conferma scritta da parte della Società. scheda di polizza. La garanzia è estesa alla guida da parte di meccanici, Gli autoveicoli devono trovarsi nel loro stato originale o elettrauto e loro addetti in occasione di riparazione, essere stati fedelmente restaurati. manutenzione e simili. Gli autoveicoli non originali sono esclusi dalla copertura, s’intendono tali quelli aventi carrozzeria, Art. 4 - Nuovi Acquisti/Esclusioni sospensioni, motore e/o altre dotazioni (es. impianto La garanzia, previo invio alla Società mediante fax o e- frenante) modificati, vale a dire quegli autoveicoli con un mail dei documenti identificativi dell’autoveicolo numero di parti sostituite tale da inficiarne l’originalità e (targa, matricola, modello, marca), dell’indicazione del comunque aventi uno stato di conservazione inferiore alla valore e dei documenti di seguito elencati: fascia (“label”) BA, con riferimento alla descrizione indicata nella rivista mensile “Ruoteclassiche”. - documenti in possesso della vettura (libretto di Gli autoveicoli devono essere adibiti a uso proprio/privato, circolazione ecc) utilizzati per il tempo libero (escluso quindi l’uso - documento di registrazione nei registri degli professionale nonché l’uso quotidiano) e per la autoveicoli storici (Alfa Romeo, Fiat e Lancia ecc) partecipazione a rievocazioni storiche o a raduni e incontri - certificato d’identità (ASI-FIVA) di collezionisti, sfilate, manifestazioni e simili o a gare non - n. 4 foto recenti (una per ogni lato) o in alternativa competitive (ogni diverso uso deve essere fotocopia del libretto di omologazione; esplicitamente indicato in polizza) come da dichiarazione del Contraente, fornita alla Società ai fini della - eventuale stima effettuata da esperto; dell’assicurazione del rischio. - certificato d’origine; Qualora si rilevi, in caso di sinistro, che l’autoveicolo - EVENTUALI ULTERIORI DOCUMENTI assicurato non possiede tutti i requisiti sopra previsti, VERRANNO RICHIESTI IN CASO DI NECESSITÀ o il sinistro medesimo è occorso in condizioni non è automaticamente estesa agli autoveicoli acquistati nel compatibili con l’uso definito in precedenza, corso dell’annualità assicurativa, fino alla concorrenza l’assicurazione non è operante. indicata nella Scheda di Polizza, su base del valore commerciale ad eccezione di quelli valorizzati da esperti Art. 2 - Somma assicurata, stato di conservazione e suo benevisi alla Società, per i quali la garanzia è su base di accertamento “stima accettata”. La somma assicurata degli “autoveicoli storici” s’intende comprensiva di IVA – salvo contraria pattuizione risultante Con comunicazione alla Società mediante fax o e-mail, in polizza – e comprende anche il valore degli optionals, la Società prende atto altresì delle esclusioni dalla garanzia fino alla concorrenza indicata nella scheda di polizza. di polizza degli autoveicoli assicurati. La garanzia – come risulta dalla Scheda di Polizza – è Allo scadere di ogni annualità assicurativa, la Società sulla convenuta su base di: base delle comunicazioni ricevute, emette un’appendice per aggiornare il capitale assicurato ed evidenziare il 1) Valore commerciale con riferimento alla rivista premio dell’anno successivo e altra appendice per la mensile “Ruoteclassiche nella rubrica dedicata alle regolazione del premio, sempreché il premio risultante dal calcolo in pro-rata sia pari o superiore ad
12 Euro 100,00.=. In caso di conguaglio negativo non si polizza che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, procede ad alcun rimborso. senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni In caso di mancato pagamento del premio entro 30 diritto a indennizzo, farla assicurare da altri. giorni dalla presentazione delle appendici suindicate, La Società conserva comunque il diritto di gestire il sinistro, varrà il disposto dell'art. 2) - Pagamento del Premio e anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri decorrenza della Garanzia, delle Norme Generali. nel limite della franchigia. La franchigia non è operante, qualora: Art. 5 - Autoveicolo abitualmente ricoverato Le dichiarazioni del Contraente che costituiscono − L’autoveicolo sia condotto da un meccanico, circostanza che influisce sulla valutazione del rischio carrozziere, elettrauto o loro addetto alla riparazione nonché l’operatività delle Garanzie, sono riportate nella dell’autoveicolo stesso; Scheda di Polizza. − l’Assicurato abbia perso la disponibilità Si precisa inoltre che per l’efficacia, la validità e dell’autoveicolo in seguito a furto, rapina o fatto doloso l’operatività della copertura per le Garanzie Furto e Atti di terzi penalmente rilevante. Vandalici, è richiesto che tra le h. 23:00 e le h. 08:00 Art. 7 – Assicurazione per conto di chi spetta l’autoveicolo/gli autoveicoli assicurato/i sia/siano parcheggiato/i nel/i ricovero/i abituale/i o, in caso di La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome viaggio, in box presso un’abitazione privata protetto proprio e nell'interesse di chi spetta. allo stesso modo del ricovero abituale, altrimenti in In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno parcheggi protetti da un sistema di allarme collegato alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla tramite ponte radio bi-direzionale e/o combinatore Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare telefonico GSM a Istituto di Vigilanza e/o a Forze la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti dell’Ordine, oppure sorvegliati 24 ore su 24. sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere Si precisa che non sono considerati ricoveri abituali i esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di parcheggi coperti / scoperti, pubblici o privati che quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non prevedano il rilascio di ricevuta. potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Art. 6 - Franchigia a carico dell’Assicurato Salvo quanto diversamente previsto, il pagamento dell’indennizzo, liquidato a termini di polizza, sarà effettuato previa detrazione per sinistro di una franchigia pari all’importo indicato nella scheda di
13 GARANZIE ASSICURATE La copertura è operante per le seguenti Garanzie, soggette d) causati da usura, difetto di costruzione o di a quanto previsto in “DELIMITAZIONI / ESCLUSIONI materiali, errato rifornimento di carburante; APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE”. e) causati da o dovuti a guida in stato di ebbrezza. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati 4. ROTTURA DEI CRISTALLI all’autoveicolo assicurato, compresi eventuali optionals, Le spese d’installazione e/o riparazione, per la sostituzione “da” e/o “a seguito di” e/o “derivanti” e/o “arrecati”: dei cristalli dell’autoveicolo assicurato dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi. 1. INCENDIO 5. ATTI VANDALICI Incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del I danni all’autoveicolo assicurato conseguenti ad atti serbatoio di carburante destinato al funzionamento del vandalici. motore o dell'impianto di alimentazione. La garanzia incendio è operante sia per il danno totale, sia per i danni parziali. 6. EVENTI NATURALI L'assicurazione non comprende i danni causati da I danni all’autoveicolo assicurato conseguenti a grandine, semplici bruciature non seguite da incendio, nonché‚ i uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico trascinate, tromba d’aria, quando la violenza che comunque manifestatosi non seguiti da incendio. caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati o non. 2. FURTO 7. ADDITIONAL COSTS Furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti ai beni assicurati nell'esecuzione o in conseguenza In caso di sinistro risarcibile a termine di polizza, la Società del furto o rapina degli stessi in presenza di manomissione indennizza fino al limite massimo indicato nella scheda o scasso. di polizza: − il costo di trasporto dell’autoveicolo al ricovero 3. KASKO abituale o ad altro garage individuato dal Urto, uscita di strada, ribaltamento, collisione. Contraente/Assicurato, nel caso in cui l'autoveicolo sia danneggiato dopo un incidente A integrazione di quanto previsto nelle “DELIMITAZIONI / è non sia possibile il rientro dell’autoveicolo in ESCLUSIONI APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE”, autonomia; l'assicurazione non comprende i danni: a) subiti a causa di traino attivo o passivo, di − il costo del recupero dell’autoveicolo rubato e ritrovato dopo il benestare della Società; manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada"; − il costo relativo alla riparazione/rimpiazzo di fluidi, grasso, liquido di raffreddamento, b) alle ruote - cerchioni, coperture ed eventuali antigelo e prodotti di consumo /manutenzione camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ordinaria del motore, della trasmissione e olio ad altro danno alla carrozzeria o ad organi idraulico; meccanici indennizzabili a termini di polizza; − i costi per prevenire e ridurre i danni che c) causati da sovraccarico dell’autoveicolo o da sarebbero indennizzabili a termini polizza. trasporto di carichi sporgenti;
14 NORME CHE REGOLANO I CASI DI SINISTRO Art. 1 - Obblighi in caso di sinistro Art. 2 - Esagerazione dolosa del danno In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve: Il Contraente / Assicurato che esagera dolosamente a) fare quanto gli è possibile per evitare o l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti diminuire il danno, ottemperando alle beni che non esistevano al momento del sinistro, disposizioni della Società prima della occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a riparazione; le relative spese sono a carico giustificazione mezzi o documenti menzogneri o della Società ai sensi dell'art. 1914 del Codice fraudolenti, altera le tracce e i residui del sinistro o Civile; facilita il progresso di questo o - se si tratta di furto o rapina - altera le tracce e gli indizi materiali del reato, b) darne avviso all'Intermediario alla quale è perde il diritto all'indennizzo. assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 giorni dal fatto o da quando ne è venuto a Art. 3 - Valore dell’autoveicolo assicurato al momento conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice del sinistro Civile, indicando la data, il luogo e le cause del Per gli autoveicoli assicurati, il valore attribuibile è sinistro, le conseguenze e l'entità determinato in base a quanto disposto all’art. 2 – Somma approssimativa del danno, nonché il assicurata, stato di conservazione e suo accertamento, nominativo ed il domicilio di eventuali delle Condizioni Particolari comuni a tutte le Garanzie, al testimoni. momento del sinistro. Nei casi d’incendio, di furto, di rapina, di atti vandalici In ogni caso l’indennizzo non potrà mai essere o comunque in caso di sinistro presumibilmente superiore al valore assicurato in polizza per doloso, fare tempestivamente denuncia scritta alle l’autoveicolo indicato. Autorità competenti indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del Art. 4 - Determinazione dell'ammontare del danno danno (se il fatto è avvenuto all'estero, il Contraente / Assicurato deve presentare analoga denuncia fatta In caso di sinistro la Società corrisponde all'Assicurato la anche alle Autorità italiane). Copia conforme di tale somma indennizzabile a termini di polizza, optionals inclusi dichiarazione deve essere allegata alla denuncia di (se valorizzati), sotto deduzione degli eventuali limiti sinistro. previsti dal contratto (vedasi Art. 6 – Franchigia a carico dell’Assicurato, delle Condizioni Particolari Inoltre, in caso di furto, il Contraente o l'Assicurato comuni a tutte le Garanzie). s’impegna, su richiesta della Società, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero. Relativamente agli optionals, l'Assicurato dovrà fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative In ogni caso il Contraente / Assicurato non deve caratteristiche ai fini della liquidazione del danno provvedere alle riparazioni prima di aver ricevuto il (ordine d'acquisto, fatture, ricevute fiscali, ecc.); ove consenso della Società, salvo per quelle indispensabili al l'Assicurato non sia in grado di produrre tale trasferimento dell’autoveicolo danneggiato alla più vicina documentazione la valutazione non potrà superare officina o rimessa. l’importo per sinistro indicato nella scheda della Il Contraente / Assicurato deve mettere a disposizione polizza. l’autoveicolo per l'ispezione da parte di un incaricato In caso di perdita totale dell’autoveicolo, l'ammontare del della Società. Tuttavia, se per motivi indipendenti danno è pari al valore di mercato al momento del sinistro, dall'Assicurato, tale ispezione non avviene entro 30 giorni così come previsto dal precedente 'Art. 3 – Valore dall'avviso di cui al punto b), questi può provvedere alle dell’autoveicolo assicurato al momento del sinistro. Se riparazioni anche senza aver ricevuto il consenso della l'assicurazione è a stima accettata il valore dell’autoveicolo Società. nel luogo e al momento del sinistro è quello di detta stima. In tal caso il Contraente / Assicurato deve: Qualora la somma assicurata dichiarata in polizza sia − conservare le tracce del sinistro e le parti inferiore a quanto previsto dal precedente art. 2 – sostituite fino a liquidazione del danno senza Somma assicurata, stato di conservazione e suo avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; accertamento, delle Condizioni Particolari comuni a tutte le Garanzie, l'ammontare del danno sarà ridotto − presentare qualsiasi documentazione del nella stessa proporzione salvo che la garanzia sia danno in suo possesso (preventivi, fotografie, prestata su base di “stima accettata”. ecc.) nonché fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la Art. 5 - Rimborso IVA riparazione. Nella determinazione del danno si terrà conto dell'IVA, L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare sempre che l'importo dell'imposta sia compreso nella la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai somma assicurata e l'Assicurato la tenga a suo carico. sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.
15 Art. 6 - Controversie - Nomina dei periti e relativo Art. 8 - Pagamento dell'indennizzo mandato Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, L’ammontare del danno è concordato con le seguenti accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria modalità; documentazione, la Società provvede al pagamento a) direttamente dalla Società, o da persona da dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di questa incaricata, con il Contraente o persona da liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo. lui designata; Fermo quanto precede, in caso di furto o rapina senza b) fra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal ritrovamento dell’autoveicolo, la Società provvede al Contraente con apposito atto unico. I due Periti pagamento dell'indennizzo, sempre che sia trascorso il possono nominarne un terzo quando si verifichi termine di 30 giorni dalla data di presentazione della disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di denuncia all'Autorità competente e l'Assicurato abbia uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in fatto pervenire: caso di disaccordo e le decisioni sui punti 1) il certificato di proprietà con l'annotazione della controversi sono prese a maggioranza. perdita di possesso e l'estratto giuridico Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e originario (ex estratto cronologico generale) coadiuvare da altre persone, le quali potranno rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di intervenire nelle operazioni peritali, senza però possesso in caso di autoveicolo non iscritto al avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti P.R.A.; non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali 2) le chiavi in dotazione dell’autoveicolo assicurato nomine anche su istanza di una sola delle Parti (comprese quelle di eventuali antifurto) nonché, sono demandate al Presidente del Tribunale del se richiesta dalla Società, una procura notarile a luogo di residenza o sede del convenuto, a scelta vendere per agevolare in caso di ritrovamento della Parte attrice. dell’autoveicolo l'eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a Il/i Perito/i eventualmente nominato/i dovrà/dovranno: favore dell'Assicurato dal successivo Art. 9 – 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e Recupero delle cose rubate; sulle modalità del sinistro, accertandone le cause 3) in caso di esistenza di ipoteca sull’autoveicolo, per quanto possibile; l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle di- oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, chiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire l'autorizzazione scritta della Vincolataria al se al momento del sinistro esistevano circostanze pagamento (in difetto l'indennizzo verrà che avevano mutato il rischio e non erano state corrisposto direttamente alla Vincolataria). comunicate; A seguito del pagamento dell’indennizzo per danno o 3) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obbli- perdita totale, l’accettazione dell’importo liquidato, ghi di cui all'art. 1 – Obblighi in caso di sinistro, che comporterà la rinuncia del proprietario, in favore della precede; Società, alla proprietà del bene medesimo, con facoltà della Società stessa di avvalersene o meno, fermo 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il restando il diritto del proprietario all’indennizzo. valore delle cose assicurate illese, perdute, distrutte, danneggiate; Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, la Società si riserva la facoltà di richiedere, prima 5) procedere alla stima del danno e delle spese, in di pagare l'indennizzo, il certificato di chiusa istruttoria. conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le Art. 9 - Recupero delle cose rubate quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il L'Assicurato è tenuto, entro 5 giorni dal fatto o da caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti quando ne è venuto a conoscenza, a comunicare alla contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione Società il recupero dell’autoveicolo rubato o di parti di od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno. esso e a far verbalizzare alle Autorità l'avvenuto ritrovamento dell’autoveicolo, facendo evidenziare i La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di danni eventualmente riscontrati. sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle Parti Ove l’autoveicolo di cui alla denuncia di sinistro venga sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo recuperato in tutto o in parte prima del pagamento Perito sono ripartite a metà. dell’indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per la parte recuperata, soltanto i danni patiti dalla medesima in I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di giudiziaria. sinistro. Art. 7 - Limite massimo dell'indennizzo Quanto fosse recuperato dopo il pagamento Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo dell'indennizzo, diverrà di proprietà della Società se questa la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore ha pagato integralmente. di quella assicurata. Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società né danno, gli oggetti restano di proprietà dell’avente titolo, in tutto né in parte le cose residuate o salvate dal sinistro. fermo il suo obbligo di restituire alla Società l’intero
16 importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo medesimi. l’obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato qualità o valore diverso da quelli presi come riferimento per la denuncia di sinistro. la determinazione del danno, gli oggetti restano nella L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto disponibilità dell’avente titolo che si obbliga a restituire venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo alla Società l’intero importo eventualmente liquidatogli ricevuto.
17 DELIMITAZIONI / ESCLUSIONI APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE Per tutte le garanzie, l’assicurazione non comprende: impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli A) IL DEPREZZAMENTO. stessi; d) armi o congegni che utilizzino la fissione e/o B) I DANNI DOVUTI A O CAUSATI DA guerra, fusione atomica o nucleare o altra reazione, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, forza o materia simile; sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, occupazioni militari, invasioni, alluvioni, e) proprietà radioattive, tossiche, esplosive o inondazioni, allagamenti, mareggiate, terremoto, comunque pericolose o contaminanti di eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine, franamenti materiale radioattivo. L’esclusione prevista e cedimenti del terreno. nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal C) I DANNI DOVUTI A O CAUSATI DA ordigni bellici combustibile nucleare ove tali isotopi siano quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o preparati, trasportati, immagazzinati o usati comunque non segnalati; per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili; D) I DANNI DOVUTI A O CAUSATI DA ATTACCHI CIBERNETICI, come da seguente clausola: f) armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche. i) fermo restando quanto previsto dal punto ii) che segue, in nessun caso la presente assicurazione F) I DANNI DOVUTI A O CAUSATI DA dolo del coprirà perdite, danni, passività o spese causate o Contraente, dell'Assicurato, delle persone con a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone indirettamente dall’uso di o da operazioni da loro incaricate alla guida, riparazione o compiute, al fine di arrecare danno a mezzo di custodia dell’autoveicolo assicurato e dei computer, sistema informatico, programma di trasportati. Qualora il Contraente o l'Assicurato software, codice vandalico, virus, processo o altro non sia persona fisica, hanno rilievo gli atti od sistema elettronico. omissioni dei legali rappresentanti, degli ii) Ove la presente clausola sia parte di polizze che amministratori e dei preposti che siano investiti di coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o assicurazione. da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che G) I DANNI DOVUTI A O CAUSATI DA colpa grave agisca per motivi politici la clausola i) non si delle persone di cui al comma precedente; qualora applicherà per escludere perdite (che sarebbero il Contraente o l'Assicurato non sia persona fisica, altrimenti coperte) derivanti da qualsiasi hanno rilievo gli atti od omissioni dei legali computer , sistema informatico o programma rappresentanti, degli amministratori e dei preposti software, o di altro sistema elettronico nel sistema che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di di trasporto e/o assicurazione. qualsiasi arma o missile. H) I DANNI DOVUTI A O CAUSATI DA partecipazione E) I DANNI DOVUTI A O CAUSATI DA dell’autoveicolo a gare in pista e/o di velocità pura, CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA, ARMI corse, competizioni, alle relative prove nonché CHIMICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE ED alle verifiche preliminari e finali previste sul ELETTROMAGNETICHE, come da seguente regolamento particolare di gara, test di velocità, clausola: cronoscalate e relative prove, fuoristrada sia su In nessun caso la presente assicurazione coprirà strade pubbliche o private. Sono altresì esclusi i perdite, danni, passività o spese direttamente o danni dovuti o causati da partecipazione indirettamente causate o a cui abbia contribuito o dell’autoveicolo a gare di regolarità se non derivanti da: indicate nella scheda di polizza. a) radiazioni ionizzanti o contaminazione I) I DANNI ad animali, merci, indumenti, bagagli e radioattiva da combustibile o scorie nucleari cose trasportate in genere, ancorché‚ in uso, o dalla combustione di combustibile custodia o possesso del Contraente o nucleare; dell'Assicurato. b) radiazioni ionizzanti o contaminazione J) I DANNI causati da cose o animali trasportati radioattiva da combustibile o scorie nucleari sull’autoveicolo nonché da operazioni di carico e o dalla combustione di combustibile scarico. nucleare; c) proprietà radioattive, tossiche, esplosive o K) I DANNI INDIRETTI (salvo quanto previsto al punto comunque pericolose o contaminanti di 7 – ADDITIONAL COSTS, delle Garanzie
Puoi anche leggere