Classic Car Collection - Fascicolo Informativo - Agg. 18.05.2018

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Classic Car Collection - Fascicolo Informativo - Agg. 18.05.2018
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Classic Car Collection

                   Fascicolo
                   Informativo
Classic Car Collection - Fascicolo Informativo - Agg. 18.05.2018
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IL PRESENTE FASCICOLO
INFORMATIVO CONTENENTE:

  •   NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO

  •   CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
      COMPRENSIVE DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

  Contratto di assicurazione garanzie nominate
  Autoveicoli storici
  Edizione febbraio 2016

  Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 18 maggio 2018
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  NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI                                     patrimoniale di solvibilità ed il Requisito
   ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI                                     stesso, è pari al 221%.

[predisposta in conformità dell’art. 185 del D. Lgs. 7         B) INFORMAZIONI RELATIVE AL
settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni e             CONTRATTO
regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 24 del 18 maggio
2008 e il regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 35 del 26                 Durata e proroga del contratto
Maggio 2010]                                                        Il contratto è stipulato nella forma “tacito
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo                   rinnovo” e pertanto, in mancanza di disdetta
schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non              nei modi e nei tempi previsti dall’art. 7 –
è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il              Proroga del contratto, delle Norme Generali,
Contraente deve prendere visione delle condizioni di                si rinnova tacitamente. In caso di disdetta
assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.             regolarmente inviata, la garanzia cessa alla
La    Nota     informativa     non    sostituisce quanto            scadenza del contratto e non trova
regolamentato dalle Norme Generali (C.G.A.).                        applicazione il periodo di tolleranza di 30
Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella              giorni previsto dall’art. 2 – Pagamento del
Nota Informativa, integrano e precisano quanto                      premio, decorrenza della garanzia e
disciplinato all’interno delle C.G.A.                               frazionamento del premio, delle Norme
                                                                    Generali salva diversa pattuizione tra le
A) INFORMAZIONI RELATIVE
                                                                    Parti.
   ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONI
                                                                     Avvertenza
1.   Informazioni generali
                                                                     L’assicurazione prevede il “tacito
     La sede legale di AXA Art Versicherung AG è
                                                                     rinnovo” e pertanto la garanzia
     situata a Colonia (Germania) in Colonia Allee
                                                                     terminerà in presenza di disdetta
     10-20, 51067, Registro delle Imprese di
                                                                     inviata    a   mezzo     di   lettera
     Colonia HR B nr. 32170 – fa parte del Gruppo
                                                                     raccomandata spedita almeno 30
     AXA ed è sottoposta al controllo della BaFin,
                                                                     giorni prima della scadenza (art. 7 –
     quale autorità tedesca di vigilanza preposta.
                                                                     Proroga del contratto, delle Norme
     In Italia la suddetta impresa opera in regime
                                                                     Generali).
     di stabilimento ed esercita l’assicurazione nei
     rami: merci trasportate, incendio ed altri
                                                               3.   Coperture assicurative offerte –
     elementi naturali escluso il rischio energia
                                                                    Limitazioni ed esclusioni
     atomica, altri danni ai beni (con l’esclusione
     dei     rischi   bestiame       e    grandine),                CLASSIC CAR COLLECTION è un prodotto
     responsabilità civile generale e perdite                       con formula a “garanzie nominate” rivolto
     pecuniarie. L’indirizzo della Rappresentanza                   all’assicurazione     di    autoveicoli    storici
     Generale per l’Italia è in Viale Don Luigi                     (autoveicoli      d’interesse      storico      e
     Sturzo 35 - 20154 Milano – Telefono: (+39)                     collezionistico di età superiore a trenta anni
     02.888.965.1 – Fax: (+39) 02.888.965.59 –                      rispetto a quello di costruzione).
     Indirizzo e-mail: info@axa-art.it – Sito                       Con questa copertura assicurativa AXA Art si
     internet: www.axa-art.it - Registrata al                       obbliga a risarcire i danni subiti – valutati
     Registro delle Imprese di Milano con il                        secondo i criteri dell’art. 4 – Determinazione
     numero 13199040158, R.E.A. numero                              dell’ammontare del danno, delle Norme che
     1623881 – Codice Fiscale 13199040158 ed è                      regolano i casi di sinistro, subiti dagli
     sottoposta al controllo dell’IVASS, quale                      autoveicoli assicurati a seguito di eventi
     autorità italiana di vigilanza preposta.                       accidentali o dolosi, compreso furto, rapina e
                                                                    atti vandalici, che ne provochino la perdita,
2.   Informazioni sulla situazione                                  la distruzione o il danneggiamento. La
     patrimoniale                                                   copertura giacenza vale per il/i ricovero/i
     Il patrimonio netto di AXA Art Versicherung                    abituale/i specificato/i nella scheda di
     AG, riferito all’ultimo bilancio approvato                     polizza.
     (esercizio    2016),     ammonta     a   Euro
                                                                    La garanzia è prestata per gli autoveicoli
     69.954.000,00 di cui Euro 14.637.000,00 di
                                                                    storici descritti nell’elenco allegato alla
     capitale sociale interamente versato.
                                                                    polizza e sono inclusi in copertura anche le
     Il solvency ratio al 31 dicembre 2016, ovvero
                                                                    parti stabilmente installate o fissate agli
     la misura sintetica del grado di solidità
                                                                    autoveicoli stessi; gli accessori che sono in
     patrimoniale della Compagnia, calcolata
                                                                    dotazione agli autoveicoli per l’esclusivo
     secondo i criteri e le modalità indicate dalla
                                                                    utilizzo degli stessi (per es. coprisedili, kit di
     Direttiva 2009/138/CS del Parlamento
                                                                    riparazione, fusibili e lampadine, trousse
     Europeo e dal Regolamento delegato (UE)
                                                                    degli attrezzi) e che non sono generalmente
     2015/35, come rapporto tra Fondi propri
                                                                    considerati quali beni di lusso.
     ammissibili per la copertura del Requisito
4

Le Condizioni Particolari (sempre operanti ad               Sono operative delle clausole che
esclusione di quando la garanzia è per il solo              possono dar luogo alla riduzione o al
“rischio        giacenza”)        “Operatività              mancato pagamento dell’indennizzo
dell’assicurazione – Autoveicoli assicurabili”,             quali, a titolo esemplificativo, gli artt.
“Somma assicurata, stato di conservazione e                 2 – Esagerazione dolosa del danno, 7
suo accertamento”, “Circolazione degli                      - Pagamento dell’indennizzo, 8 –
autoveicoli, conducenti identificati e gare di              Recupero delle cose rubate, delle
regolarità indicate”, “Nuovi acquisti /                     Norme che regolano i casi di sinistro.
Esclusioni”,    “Autoveicolo     abitualmente
                                                            Il     contratto     può     prevedere
ricoverato”,      “Franchigia     a      carico
                                                            l’inclusione di eventuali franchigie
dell’Assicurato”     e     quanto     riportato
                                                            e/o scoperti e/o limite massimo
nell’eventuale allegato denominato “Rischio
                                                            d’indennizzo        alla     copertura
Giacenza”, integrano        e modificano la
                                                            assicurativa, di norma inseriti in
copertura di quanto previsto dalle “Garanzie
                                                            polizza tramite allegati o appendici, la
assicurate”.
                                                            loro applicazione può comportare la
 Avvertenza - Esclusioni e limiti delle                     riduzione o il mancato pagamento
 coperture assicurative                                     dell’indennizzo.
 Il contratto prevede alcune limitazioni                    Esempio di applicazione di eventuale
 e     esclusioni      alle     coperture                   franchigia:
 assicurative,     regolamentate        ed                  Danno accertato €. 10.000,00=,
 esplicitate dagli specifici articoli delle                 franchigia prevista in polizza
 Norme Generali, così come previsto                         €. 2.000,00 per sinistro.
 dalle “Garanzie assicurate” e dalle                        Importo liquidato €. 8.000,00 dato da
 “Delimitazioni /Esclusioni applicabili                     (10.000,00 – 2.000,00).
 a tutte le Garanzie”, nonché da alcune
 Condizioni Particolari o dall’Allegato                     Avvertenza - Assicurazione parziale
 “Rischio Giacenza”.                                        In caso di sinistro laddove il valore
 Al riguardo si precisa che, di norma, le                   degli autoveicoli assicurati risultasse
 clausole che indicano decadenze,                           superiore a quanto indicato in polizza
 nullità o limitazione delle garanzie                       al momento della sottoscrizione, AXA
 ovvero oneri a carico del Contraente o                     Art    risponderà    dei    danni    in
 dell’Assicurato      sono       riportate                  proporzione della parte suddetta così
 mediante caratteri di particolare                          come      indicato   dall’art.   3    –
 evidenza, così come previsto dall’art.                     Determinazione dello ammontare del
 166 del D. Lgs. n. 209/2005 (più                           danno, delle Norme che regolano i
 precisamente sono evidenziate in                           casi di sinistro e quanto sancito
 grassetto).                                                dall’art. 1907 C.C.
 Le esclusioni e le eventuali limitazioni             4.   Dichiarazioni del Contraente o
 in generale sono previste per la                          dell’Assicurato relative alle circostanze
 copertura base, mentre per ogni                           del rischio – Nullità
 garanzia particolare o aggiuntiva
 sono indicati i danni esclusi o non                        Avvertenza
 indennizzabili, nonché – quando                            Le dichiarazioni inesatte o le reticenze
 previsti – gli eventuali scoperti (con                     del Contraente o dell’Assicurato,
 relativo minimo) o franchigie e/o gli                      relative a circostanze che influiscono
 eventuali limiti massimi di indennizzo                     sulla valutazione del rischio, possono
 / risarcimento.                                            comportare la perdita totale o
                                                            parziale del diritto all’indennizzo
 Avvertenza – Sospensione della                             nonché      la     stessa    cessazione
 garanzia                                                   dell’assicurazione ai sensi degli artt.
 Il contratto può incorrere nella                           1892, 1893 e 1894 Codice Civile, come
 sospensione della garanzia, così come                      riportato nell’art. 1 – Dichiarazioni
 regolamentato dall’art. 2 - Pagamento                      relative alle circostanze del rischio,
 del   premio,     decorrenza     della                     delle Norme Generali. Il contratto è
 garanzia, delle Norme Generali, e art.                     nullo in mancanza di uno dei requisiti
 1. Obblighi in caso di Sinistro, delle                     indicati dall’art. 1325 e dall’art. 1418
 Norme che regolano i casi di sinistro.                     C.C.

 Avvertenza - Presenza di limiti di
 indennizzo
5

5.   Aggravamento e Diminuzione del                                  AXA Art non rinuncia al diritto di
     rischio                                                         surrogazione di cui all’art. 1916 C.C.
     Il Contraente, o l’Assicurato, deve dare
     comunicazione scritta alla Società di ogni               8.   Diritto di recesso
     aggravamento o di ogni diminuzione di
                                                                    Avvertenza
     rischio. Le conseguenze derivanti dalla
                                                                    È prevista la possibilità di recesso in
     mancata comunicazione sono riportate negli
                                                                    caso di sinistro, come disciplinato
     artt. 4 – Aggravamento del rischio e 5 –
                                                                    dall'art. 6 -     Recesso in caso di
     Diminuzione del rischio, delle Norme
                                                                    sinistro, delle Norme Generali. AXA
     Generali.
                                                                    Art o il Contraente dopo ogni sinistro
     Al solo scopo esemplificativo, ipotesi di
                                                                    denunciato a termini di polizza e fino
     circostanze rilevanti che determinano la
                                                                    al 60° giorno dal pagamento o rifiuto
     modificazione del rischio sono per la garanzia
                                                                    dell’indennizzo, può recedere dalla
     furto la modifica dei mezzi di chiusura dei
                                                                    assicurazione con preavviso di 30
     ricoveri abituali degli autoveicoli assicurati,
                                                                    giorni. In tale caso, la Società, entro
     ovvero il distacco temporaneo del sistema
                                                                    30 giorni dalla data di efficacia del
     d’allarme e/o del suo collegamento.
                                                                    recesso, rimborsa la parte di premio
     Gli esempi di cui sopra, devono intendersi
                                                                    netto relativa al periodo di rischio non
     finalizzati esclusivamente alla migliore
                                                                    corso.
     comprensione dell’avvertenza e limitativi
     nella loro rappresentazione rispetto ad altre            9.   Prescrizione e decadenza dei diritti
     possibili circostanze.                                        derivanti dal contratto
6.   Premi                                                         I    diritti  derivanti    dal     contratto  di
     Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le                Assicurazione si prescrivono in due anni dal
     Parti, è stipulato con frazionamento annuale,                 giorno in cui si è verificato il fatto su cui il
     dove per frazionamento deve intendersi la                     diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 Codice
     periodicità di pagamento del premio. È                        Civile e modificato dalla Legge n. 166 del 27
     consentito il frazionamento         semestrale,               ottobre 2008.
     senza ulteriori oneri aggiuntivi, a condizione
                                                              10. Legge applicabile al contratto
     che il premio imponibile annuo non sia
                                                                  La legislazione applicabile al contratto, in
     inferiore a 1.000,00 euro. Il contratto
                                                                  base all'art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è
     s’intende perfezionato con il pagamento del
                                                                  quella Italiana.
     premio        da    parte    del    Contraente.
     L’assicurazione ha effetto dalle h. 24,00 del            11. Regime Fiscale
     giorno indicato in polizza se il premio è stato              Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono
     pagato, altrimenti ha effetto dalle h. 24,00                 a carico del Contraente. Al contratto si
     del giorno di pagamento.                                     applicano le imposte in vigore. In polizza (e
     Il Contraente può pagare il premio di                        sulla quietanza di pagamento od eventuale
     assicurazione all’intermediario (D. Lgs. 7                   appendice di incasso premio) sono riportati
     settembre 2005, n. 209 - Codice delle                        oltre al premio totale anche i premi imponibili
     assicurazioni) con le seguenti modalità:                     di rata e le relative imposte applicate.
     a) assegni bancari, postali o circolari,
           muniti della clausola di non trasferibilità,       C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE
           intestati all’impresa per conto della                 LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
           quale operano o a quella di cui sono
                                                              12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
           distribuiti     i   contratti,     oppure
                                                                  In caso di sinistro, l’Assicurato deve
           all’intermediario, espressamente in tale
                                                                  adoperarsi per ridurre le conseguenze del
           qualità;
                                                                  sinistro (art. 1914 Codice Civile), se previsto
     b) ordini di bonifico, altri mezzi di
                                                                  dalla legge sporgere denuncia all’Autorità
           pagamento bancario o postale, sistemi
                                                                  giudiziaria o di Polizia del luogo e quindi
           di pagamento elettronico, che abbiano
                                                                  avvisare l’Impresa entro 5 giorni dal giorno
           quale beneficiario uno dei soggetti
                                                                  di avvenimento o dal giorno in cui ne viene a
           indicati alla precedente lettera a).
                                                                  conoscenza (art. 1913 Codice Civile).
     È consentito pagare in contanti i premi per
                                                                  L’inadempimento di questi obblighi può
     l’assicurazione contro i danni, di cui all’art. 2,
                                                                  comportare la perdita totale o parziale del
     comma 3 del decreto sopra indicato, aventi
                                                                  diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915
     importo non superiore a 750,00 euro annui
                                                                  Codice Civile.
     per ciascun contratto.
                                                                  II Contraente o l’Assicurato deve altresì
7.   Rivalse                                                      conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del
                                                                  perito incaricato di stimare il danno, i beni
       Avvertenza
6

    non rubati o rimasti illesi nonché conservare,            •    indicazione del soggetto o dei soggetti di
    sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli                 cui si lamenta l’operato;
    indizi materiali del reato o le tracce ed i               • breve        descrizione     del    motivo     di
    residui del sinistro senza avere diritto ad                    lamentela;
    indennizzo.                                               • ogni altra indicazione e documento utile
                                                                   per descrivere le circostanze.
      Avvertenza
      Per ulteriori informazioni si rinvia a                  Possono essere presentati direttamente
      quanto disciplinato all’art. 1 - Obblighi               all’IVASS, secondo le modalità sopra
      in caso di sinistro, delle Norme che                    indicate, eventuali reclami non relativi al
      regolano i casi di sinistro.                            rapporto contrattuale o alla gestione del
      Per gli aspetti inerenti il dettaglio                   sinistro, ma relativi alla mancata osservanza
      delle procedure liquidative, si fa                      da parte della Compagnia, degli intermediari
      riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8              e dei periti assicurativi, delle disposizioni del
      e 9 delle Norme che regolano i casi di                  Codice delle assicurazioni, delle relative
      sinistro.                                               norme di attuazione nonché delle norme
                                                              sulla commercializzazione a distanza dei
13. Reclami                                                   prodotti assicurativi.
    Le eventuali richieste di informazioni o gli              È inoltre possibile presentare reclamo
    eventuali reclami riguardanti il rapporto                 all’IVASS o direttamente al sistema estero
    contrattuale o la gestione dei sinistri, devono           competente, chiedendo l’attivazione della
    essere inoltrati per iscritto a:                          procedura FIN-NET, per la risoluzione delle
    AXA Art Versicherung AG -                                 liti transfrontaliere.
    Rappresentanza Generale per l’Italia                      In relazione alle controversie inerenti la
    Ufficio Reclami                                           quantificazione dei danni e l’attribuzione
    Viale Don Luigi Sturzo, 35 - 20154 Milano                 della     responsabilità     che     implichi   un
    Tel. 02/888.965.1 - Fax. 02/888.965.59                    accertamento del fatto, si ricorda che
    E-mail: UfficioReclami@axa-art.it                         permane         la     competenza        esclusiva
    avendo cura di indicare almeno i seguenti                 dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di
    dati:                                                     ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
    • nome e cognome, indirizzo completo del                  In relazione alle controversie inerenti la
       reclamante e recapito telefonico del                   quantificazione       dei     danni    (o     delle
       reclamante;                                            prestazioni)       e      l’attribuzione      della
    • numero della polizza AXA Art e                          responsabilità che implichi un accertamento
       nominativo del Contraente;                             del fatto, si ricorda che permane la
                                                              competenza           esclusiva        dell’Autorità
    • numero e data del sinistro al quale si fa
                                                              Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a
       riferimento;
                                                              sistemi conciliativi ove esistenti (es.
    • indicazione del soggetto o dei soggetti di              arbitrati). Resta salva, in ogni, caso la facoltà
       cui si lamenta l’operato;                              di adire l’Autorità Giudiziaria.
    • breve      descrizione   del    motivo  di
       lamentela;                                         14. Arbitrato
    • ogni altra indicazione e documento utile                    Avvertenza
       per descrivere le circostanze.                             Qualora per la risoluzione di eventuali
    Sarà cura della Compagnia comunicare gli                      controversie si dovesse ricorrere in
    esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni               arbitrato, così come regolamentato
    dalla data di ricevimento del reclamo.                        dall’art. 6 – Controversie – Nomine dei
    Qualora      l’esponente    non   si   ritenga                periti e relativo mandato, delle Norme
    soddisfatto dall’esito del reclamo o in                       che regolano i casi di sinistro, si
    assenza di riscontro nel termine massimo di                   rammenta la possibilità in ogni caso di
    45 giorni, potrà rivolgersi a IVASS - Servizio                rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
    Tutela degli Utenti – Via del Quirinale, 21 –         AXA Art Versicherung AG – Rappresentanza
    00187      ROMA      (Fax    06.42133745      -       Generale per l’Italia – è responsabile della
    06.42133353) corredando l’esposto della               veridicità e della completezza dei dati e delle
    documentazione relativa al reclamo trattato           notizie contenute nella presente Nota
    dalla Compagnia, con:                                 Informativa.
    • nome e cognome, indirizzo completo del
       reclamante, con eventuale recapito
       telefonico;
7

                                                      DEFINIZIONI

Termini ai quali le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
A.S.I.:                      Automotoclub Storico Italiano.
Assicurato:                  il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Atto vandalico:              il danneggiamento o deturpamento e imbrattamento dell’autoveicolo per puro gusto di
                             distruzione, così come disciplinato dagli artt. 635 e 639 Codice Penale.
C.d.S.:                      Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n 285 e successive
                             modificazioni.
Competizione:                evento o contesto a cui le persone prendono parte al fine di stabilire la superiorità o
                             supremazia in un particolare settore/disciplina.
Conducente:                  la persona fisica che pone in circolazione l’autoveicolo.
Contraente:                  il soggetto che stipula l'assicurazione e paga il premio.
Deprezzamento:               la possibile diminuzione di valore dell’autoveicolo a causa di una perdita, dopo la riparazione
                             o il restauro.
Esplosione:                  sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto areazione chimica che si
                             autopropaga con elevata velocità.
Franchigia:                  l’importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che viene
                             detratto dall’importo indennizzabile e rimane, quindi, a carico dell’Assicurato. Se in polizza
                             sono previsti limiti massimi d’indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando
                             la franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo.
Furto:                       l'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto
                             per sé o per altri, così come disciplinato dall’art. 624 Codice Penale.
Incendio:                    combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può
                             autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo:                  la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.
M.C.T.C.:                    la Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte
                             del Ministero dei Trasporti.
Nuovo Codice delle
Assicurazioni                il Codice delle assicurazioni private previsto dal Decreto legislativo del 7 settembre 2005, n.
                             209 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239,del 13 ottobre 2005, Supplemento Ordinario n.
                             163.
Optionals:                   ogni dotazione fornita in origine dalla casa costruttrice dell’autoveicolo su richiesta del cliente
                             o montata successivamente, purché del periodo d'uso della macchina identificata in polizza o
                             nella fattura di acquisto o altra documentazione equipollente d’acquisto.
Parti:                       il Contraente e la Società.
Polizza:                     il documento che prova l’assicurazione e riporta le disposizioni che disciplinano
                             l’assicurazione nonché tutte le eventuali modifiche che siano allo stesso apportate, mediante
                             appendici e/o allegati, durante il periodo di validità dello stesso.
P.R.A.:                      il Pubblico Registro Automobilistico.
Premio:                      la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Proprietario
dell’autoveicolo:            l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di
                             proprietà.
Rapina:                      sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia così come
                             disciplinato dall’art. 628 Codice Penale
Rischio:                     la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Ruoteclassiche:              rivista mensile sugli autoveicoli pubblicata dall’editoriale Domus.
Scasso:                      rottura, effrazione, manomissione.
Scoperto:                    la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale che rimane a
                             carico dell’Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo (rispetto alla
                             somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno
                             medesimo.
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Scoppio:               repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad
                       esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.
Sinistro:              il verificarsi dell’evento per il quale è prestata l'assicurazione. I danni o le perdite che si
                       verifichino nella medesima ubicazione e che siano riconducibili alla stessa causa
                       costituiscono un unico sinistro.
Società:               AXA Art Versicherung A.G. Rappresentanza generale per l’Italia.
Somma Assicurata:      somma fino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione.
Stima accettata:       il valore attribuito all’autoveicolo, gli eventuali optionals se assicurati, di comune accordo fra
                       le Parti (art. 1908 - 2° comma C.C.) e indicato dalla perizia effettuata da un fiduciario della
                       Società o da questa riconosciuto.
Valore commerciale:    il valore dell’autoveicolo, gli eventuali optionals se assicurati, come valore di mercato
                       risultante dal mensile “Ruoteclassiche” (rivista mensile sugli autoveicoli pubblicata
                       dall’editoriale Domus).
Autoveicoli storici:   autoveicoli di interesse storico e collezionistico di età superiore a 30 anni rispetto all’anno di
                       costruzione.
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                                                NORME GENERALI

1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio              di durata non inferiore ad un anno è prorogata
   Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del                     per un anno e così successivamente. Per i casi
   Contraente e dell’Assicurato, relative a                         nei quali la legge o il contratto si riferiscono al
   circostanze che influiscono sulla valutazione del                periodo di assicurazione, questo s’intende stabilito
   rischio, possono comportare la perdita totale o                  nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia
   parziale del diritto all’indennizzo nonché la                    stata stipulata per una minore durata, nel qual caso
   stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi                    esso coincide con la durata del contratto.
   degli artt. 1892 – 1893 – 1894 del Codice Civile.              8. Oneri a carico del Contraente
2. Pagamento del premio e decorrenza della                           Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per
   garanzia                                                          legge, presenti e futuri, relativi all'assicurazione,
   I premi devono essere pagati all’Intermediario                    sono a carico del Contraente, anche se il
   alla quale è assegnata la polizza oppure alla                     pagamento sia stato anticipato dalla Società.
   Società. Se il Contraente non paga i premi o le                9. Legge applicabile. Rinvio
   rate di premio successive, l'assicurazione resta                  Il presente contratto è regolato dalla legge Italiana.
   sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo                    La giurisdizione applicabile alle controversie relative
   a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore               al presente contratto è individuata in base alle
   24 del giorno del pagamento, ferme le successive                  norme vigenti. Per quanto non diversamente qui
   scadenze e il diritto della Società al pagamento dei              regolato, valgono, quindi, le norme di legge.
   premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice
   Civile. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del            10. Foro competente
   giorno indicato in polizza se il premio o la prima
                                                                    Foro competente, a scelta della Parte attrice, è
   rata di premio è stato pagato, altrimenti ha
                                                                    esclusivamente quello del luogo di residenza o sede
   effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
                                                                    del convenuto.
3. Modifiche dell'assicurazione                                   11. Buona fede
   Le eventuali modifiche dell'assicurazione                        Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni
   devono essere provate per iscritto.                              del Contraente e/o Assicurato relativamente a
                                                                    circostanze influenti sulla valutazione del rischio,
4. Aggravamento del rischio
                                                                    non sono causa di annullamento del contratto, ove
   Il Contraente o l'Assicurato, deve dare                          chi le ha rese possa provare di essersi così
   comunicazione scritta alla Società, di ogni                      comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta
   aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di                    alla Società il maggior premio conseguente al
   rischio non noti o non accettati dalla Società                   maggior rischio a decorrere dal momento in cui
   possono comportare la perdita totale o parziale                  si è verificata la circostanza che costituisce
   del diritto all'indennizzo nonché la stessa ces-                 l’oggetto della dichiarazione inesatta o della
   sazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898               reticenza.
   del Codice Civile.
                                                                  12. Comunicazioni tra le Parti
5. Diminuzione del rischio                                          Tra le Parti tutte le comunicazioni devono essere
   Nel caso di diminuzione del rischio la Società è                 effettuate per iscritto. Le comunicazioni
   tenuta a ridurre il premio o le rate di premio                   dell’Assicurato e/o del Contraente vanno indirizzate
   successive alla comunicazione del Contraente, o                  alla Società nella sede indicata in polizza. Le
   dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia         comunicazioni della Società vanno indirizzate alla
   al relativo diritto di recesso.                                  sede del Contraente indicato in polizza.
6. Recesso in caso di sinistro                                    13. Altre assicurazioni
   Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal                      Il Contraente o l'Assicurato, deve comunicare
   pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti                    per iscritto alla Società l'esistenza e la
   possono recedere dall'assicurazione, a mezzo                     successiva stipulazione di altre assicurazioni
   raccomandata A/R da inviare direttamente                         per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il
   all’altra Parte, con preavviso di 30 giorni. In tale             Contraente o l'Assicurato, deve darne avviso a
   caso la Società, entro trenta giorni dalla data di               tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il
   efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio               nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice
   netto relativa al periodo di rischio non corso.                  Civile.

7. Proroga del contratto                                          14. Estensione territoriale
   In mancanza di disdetta, mediante lettera                        L'assicurazione vale, nei termini di polizza, nel
   raccomandata A/R spedita alla Società almeno                     territorio della Repubblica Italiana, della Città del
   30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione                  Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati
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  dell'Unione Europea nonché per il territorio                       esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
  dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del               L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può
  Principato di Monaco, del Principato di Andorra e                  tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il
  della Svizzera.                                                    consenso dell’Assicurato.

15. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza                  16. Ispezione delle cose assicurate
  Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza           La Società ha sempre diritto a ispezionare le cose
  possono essere esercitati soltanto dal Contraente e                assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di
  dalla Società.
                                                                     comunicare tutte le necessarie indicazioni e
  Spetta in particolare al Contraente compiere gli
  atti   necessari        all’accertamento       e     alla          informazioni.
  liquidazione del sinistro. L’accertamento e la
  liquidazione del sinistro così effettuati sono
  vincolanti anche per l’Assicurato, restando
11

                 CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Art.1 - Operatività dell’assicurazione - Autoveicoli                               quotazioni con uno stato di conservazione non
assicurabili                                                                       inferiore alla fascia (“label”) BA.
L’assicurazione è operante per gli autoveicoli descritti e                2)       Stima accettata.
valorizzati in polizza e per quelli inclusi successivamente,
                                                                        Art. 3 - Circolazione degli autoveicoli, conducenti
mediante specifica variazione contrattuale con contestuale
                                                                        identificati e gare di regolarità indicate
addebito del premio integrativo dovuto.
                                                                        Si precisa che durante la circolazione la garanzia è
La copertura assicurativa è specificamente rivolta agli
                                                                        attiva:
“autoveicoli storici” (come da definizione) descritti
nell’inventario allegato alla polizza.                                         •     Solo nel caso di guida degli autoveicoli
Salvo quanto diversamente previsto, le seguenti parti                                assicurati da parte di conducenti di età non
dell’autoveicolo e i relativi accessori sono inclusi nella                           inferiore a 25 anni.
copertura:                                                                     •  Per due autoveicoli circolanti per volta,
  a) Le       parti stabilmente       installate   o    fissate                   guidati da Conducenti identificati in polizza.
       all’autoveicolo stesso.                                          Si precisa inoltre che per i danni dovuti o causati da
  b) Gli accessori che sono in dotazione all’autoveicolo                partecipazione dell’autoveicolo a gare di regolarità, la
       per l’esclusivo utilizzo dello stesso (per esempio:              garanzia è attiva solo se tali gare di regolarità sono
       copri sedili, kit di riparazione, fusibili e lampadine,          state indicate nella scheda di polizza.
       trousse degli attrezzi) e che non sono generalmente              È facoltà da parte del Contraente richiedere, durante il
       considerati quali beni di lusso.                                 periodo assicurativo, mediante e-mail o fax alla Società,
                                                                        l’assicurazione per la partecipazione a ulteriori gare di
  c) Optionals compresi nella somma assicurata, e
                                                                        regolarità. La garanzia sarà prestata solo dopo
        comunque fino alla concorrenza indicata nella
                                                                        conferma scritta da parte della Società.
        scheda di polizza.
                                                                        La garanzia è estesa alla guida da parte di meccanici,
Gli autoveicoli devono trovarsi nel loro stato originale o
                                                                        elettrauto e loro addetti in occasione di riparazione,
essere stati fedelmente restaurati.
                                                                        manutenzione e simili.
Gli autoveicoli non originali sono esclusi dalla
copertura, s’intendono tali quelli aventi carrozzeria,                  Art. 4 - Nuovi Acquisti/Esclusioni
sospensioni, motore e/o altre dotazioni (es. impianto                   La garanzia, previo invio alla Società mediante fax o e-
frenante) modificati, vale a dire quegli autoveicoli con un             mail dei documenti identificativi dell’autoveicolo
numero di parti sostituite tale da inficiarne l’originalità e           (targa, matricola, modello, marca), dell’indicazione del
comunque aventi uno stato di conservazione inferiore alla               valore e dei documenti di seguito elencati:
fascia (“label”) BA, con riferimento alla descrizione indicata
nella rivista mensile “Ruoteclassiche”.                                    -       documenti in possesso della vettura (libretto di
Gli autoveicoli devono essere adibiti a uso proprio/privato,                       circolazione ecc)
utilizzati per il tempo libero (escluso quindi l’uso                       -       documento di registrazione nei registri degli
professionale nonché l’uso quotidiano) e per la                                    autoveicoli storici (Alfa Romeo, Fiat e Lancia ecc)
partecipazione a rievocazioni storiche o a raduni e incontri               -       certificato d’identità (ASI-FIVA)
di collezionisti, sfilate, manifestazioni e simili o a gare non            -       n. 4 foto recenti (una per ogni lato) o in alternativa
competitive      (ogni      diverso    uso     deve      essere                    fotocopia del libretto di omologazione;
esplicitamente indicato in polizza) come da
dichiarazione del Contraente, fornita alla Società ai fini della           -       eventuale stima effettuata da esperto;
dell’assicurazione del rischio.                                            -       certificato d’origine;
Qualora si rilevi, in caso di sinistro, che l’autoveicolo                  -       EVENTUALI ULTERIORI DOCUMENTI
assicurato non possiede tutti i requisiti sopra previsti,                          VERRANNO RICHIESTI IN CASO DI NECESSITÀ
o il sinistro medesimo è occorso in condizioni non                      è automaticamente estesa agli autoveicoli acquistati nel
compatibili con l’uso definito in precedenza,                           corso dell’annualità assicurativa, fino alla concorrenza
l’assicurazione non è operante.                                         indicata nella Scheda di Polizza, su base del valore
                                                                        commerciale ad eccezione di quelli valorizzati da esperti
Art. 2 - Somma assicurata, stato di conservazione e suo
                                                                        benevisi alla Società, per i quali la garanzia è su base di
accertamento
                                                                        “stima accettata”.
La somma assicurata degli “autoveicoli storici” s’intende
comprensiva di IVA – salvo contraria pattuizione risultante             Con comunicazione alla Società mediante fax o e-mail,
in polizza – e comprende anche il valore degli optionals,               la Società prende atto altresì delle esclusioni dalla garanzia
fino alla concorrenza indicata nella scheda di polizza.                 di polizza degli autoveicoli assicurati.
La garanzia – come risulta dalla Scheda di Polizza – è                  Allo scadere di ogni annualità assicurativa, la Società sulla
convenuta su base di:                                                   base delle comunicazioni ricevute, emette un’appendice
                                                                        per aggiornare il capitale assicurato ed evidenziare il
   1) Valore commerciale con riferimento alla rivista
                                                                        premio dell’anno successivo e altra appendice per la
        mensile “Ruoteclassiche nella rubrica dedicata alle
                                                                        regolazione del premio, sempreché il premio risultante
                                                                        dal calcolo in pro-rata sia pari o superiore ad
12

Euro 100,00.=. In caso di conguaglio negativo non si              polizza che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso,
procede ad alcun rimborso.                                        senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni
In caso di mancato pagamento del premio entro 30                  diritto a indennizzo, farla assicurare da altri.
giorni dalla presentazione delle appendici suindicate,            La Società conserva comunque il diritto di gestire il sinistro,
varrà il disposto dell'art. 2) - Pagamento del Premio e           anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri
decorrenza della Garanzia, delle Norme Generali.                  nel limite della franchigia.
                                                                  La franchigia non è operante, qualora:
Art. 5 - Autoveicolo abitualmente ricoverato
Le dichiarazioni del Contraente che costituiscono                 −   L’autoveicolo sia condotto da un meccanico,
circostanza che influisce sulla valutazione del rischio               carrozziere, elettrauto o loro addetto alla riparazione
nonché l’operatività delle Garanzie, sono riportate nella             dell’autoveicolo stesso;
Scheda di Polizza.                                                −   l’Assicurato     abbia      perso      la     disponibilità
Si precisa inoltre che per l’efficacia, la validità e                 dell’autoveicolo in seguito a furto, rapina o fatto doloso
l’operatività della copertura per le Garanzie Furto e Atti            di terzi penalmente rilevante.
Vandalici, è richiesto che tra le h. 23:00 e le h. 08:00
                                                                  Art. 7 – Assicurazione per conto di chi spetta
l’autoveicolo/gli autoveicoli assicurato/i sia/siano
parcheggiato/i nel/i ricovero/i abituale/i o, in caso di          La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome
viaggio, in box presso un’abitazione privata protetto             proprio e nell'interesse di chi spetta.
allo stesso modo del ricovero abituale, altrimenti in             In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno
parcheggi protetti da un sistema di allarme collegato             alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla
tramite ponte radio bi-direzionale e/o combinatore                Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare
telefonico GSM a Istituto di Vigilanza e/o a Forze                la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti
dell’Ordine, oppure sorvegliati 24 ore su 24.                     sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere
Si precisa che non sono considerati ricoveri abituali i           esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di
parcheggi coperti / scoperti, pubblici o privati che              quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non
prevedano il rilascio di ricevuta.                                potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del
                                                                  pagamento, dei terzi interessati.
Art. 6 - Franchigia a carico dell’Assicurato
Salvo quanto diversamente previsto, il pagamento
dell’indennizzo, liquidato a termini di polizza, sarà
effettuato previa detrazione per sinistro di una
franchigia pari all’importo indicato nella scheda di
13

                                          GARANZIE ASSICURATE

La copertura è operante per le seguenti Garanzie, soggette          d)   causati da usura, difetto di costruzione o di
a quanto previsto in “DELIMITAZIONI / ESCLUSIONI                         materiali, errato rifornimento di carburante;
APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE”.                                   e)   causati da o dovuti a guida in stato di ebbrezza.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati         4. ROTTURA DEI CRISTALLI
all’autoveicolo assicurato, compresi eventuali optionals,           Le spese d’installazione e/o riparazione, per la sostituzione
“da” e/o “a seguito di” e/o “derivanti” e/o “arrecati”:             dei cristalli dell’autoveicolo assicurato dovuta a rottura per
                                                                    causa accidentale o per fatto di terzi.
1. INCENDIO                                                         5. ATTI VANDALICI
Incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del
                                                                    I danni all’autoveicolo assicurato conseguenti ad atti
serbatoio di carburante destinato al funzionamento del
                                                                    vandalici.
motore o dell'impianto di alimentazione. La garanzia
incendio è operante sia per il danno totale, sia per i danni
parziali.                                                           6. EVENTI NATURALI
L'assicurazione non comprende i danni causati da                    I danni all’autoveicolo assicurato conseguenti a grandine,
semplici bruciature non seguite da incendio, nonché‚ i              uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso
danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico           trascinate, tromba d’aria, quando la violenza che
comunque manifestatosi non seguiti da incendio.                     caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una
                                                                    pluralità di enti, assicurati o non.
2. FURTO
                                                                    7.   ADDITIONAL COSTS
Furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni
prodotti ai beni assicurati nell'esecuzione o in conseguenza        In caso di sinistro risarcibile a termine di polizza, la Società
del furto o rapina degli stessi in presenza di manomissione         indennizza fino al limite massimo indicato nella scheda
o scasso.                                                           di polizza:
                                                                            − il costo di trasporto dell’autoveicolo al ricovero
3. KASKO                                                                         abituale o ad altro garage individuato dal
Urto, uscita di strada, ribaltamento, collisione.                                Contraente/Assicurato, nel caso in cui
                                                                                 l'autoveicolo sia danneggiato dopo un incidente
A integrazione di quanto previsto nelle “DELIMITAZIONI /                         è non sia possibile il rientro dell’autoveicolo in
ESCLUSIONI APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE”,                                     autonomia;
l'assicurazione non comprende i danni:
a) subiti a causa di traino attivo o passivo, di                            − il costo del recupero dell’autoveicolo rubato e
                                                                                 ritrovato dopo il benestare della Società;
      manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori
      strada";                                                              − il costo relativo alla riparazione/rimpiazzo di
                                                                                 fluidi, grasso, liquido di raffreddamento,
b)   alle ruote - cerchioni, coperture ed eventuali                              antigelo e prodotti di consumo /manutenzione
     camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente                          ordinaria del motore, della trasmissione e olio
     ad altro danno alla carrozzeria o ad organi                                 idraulico;
     meccanici indennizzabili a termini di polizza;
                                                                            − i costi per prevenire e ridurre i danni che
c)   causati da sovraccarico dell’autoveicolo o da                               sarebbero indennizzabili a termini polizza.
     trasporto di carichi sporgenti;
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                            NORME CHE REGOLANO I CASI DI SINISTRO

Art. 1 - Obblighi in caso di sinistro                                Art. 2 - Esagerazione dolosa del danno
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:               Il Contraente / Assicurato che esagera dolosamente
   a)    fare quanto gli è possibile per evitare o                   l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti
         diminuire il danno, ottemperando alle                       beni che non esistevano al momento del sinistro,
         disposizioni della Società prima della                      occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a
         riparazione; le relative spese sono a carico                giustificazione mezzi o documenti menzogneri o
         della Società ai sensi dell'art. 1914 del Codice            fraudolenti, altera le tracce e i residui del sinistro o
         Civile;                                                     facilita il progresso di questo o - se si tratta di furto o
                                                                     rapina - altera le tracce e gli indizi materiali del reato,
   b)     darne avviso all'Intermediario alla quale è                perde il diritto all'indennizzo.
          assegnata la polizza oppure alla Società entro
          5 giorni dal fatto o da quando ne è venuto a               Art. 3 - Valore dell’autoveicolo assicurato al momento
          conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice             del sinistro
          Civile, indicando la data, il luogo e le cause del         Per gli autoveicoli assicurati, il valore attribuibile è
          sinistro,     le   conseguenze        e    l'entità        determinato in base a quanto disposto all’art. 2 – Somma
          approssimativa del danno, nonché il                        assicurata, stato di conservazione e suo accertamento,
          nominativo ed il domicilio di eventuali                    delle Condizioni Particolari comuni a tutte le Garanzie, al
          testimoni.                                                 momento del sinistro.
Nei casi d’incendio, di furto, di rapina, di atti vandalici
                                                                     In ogni caso l’indennizzo non potrà mai essere
o comunque in caso di sinistro presumibilmente
                                                                     superiore al valore assicurato in polizza per
doloso, fare tempestivamente denuncia scritta alle
                                                                     l’autoveicolo indicato.
Autorità competenti indicando il momento e la causa
presunta del sinistro e l'entità approssimativa del
                                                                     Art. 4 - Determinazione dell'ammontare del danno
danno (se il fatto è avvenuto all'estero, il Contraente /
Assicurato deve presentare analoga denuncia fatta                    In caso di sinistro la Società corrisponde all'Assicurato la
anche alle Autorità italiane). Copia conforme di tale                somma indennizzabile a termini di polizza, optionals inclusi
dichiarazione deve essere allegata alla denuncia di                  (se valorizzati), sotto deduzione degli eventuali limiti
sinistro.                                                            previsti dal contratto (vedasi Art. 6 – Franchigia a
                                                                     carico dell’Assicurato, delle Condizioni Particolari
Inoltre, in caso di furto, il Contraente o l'Assicurato              comuni a tutte le Garanzie).
s’impegna, su richiesta della Società, a fornire
dimostrazione del luogo di ricovero.                                 Relativamente agli optionals, l'Assicurato dovrà fornire
                                                                     prove documentali della loro esistenza e delle relative
In ogni caso il Contraente / Assicurato non deve                     caratteristiche ai fini della liquidazione del danno
provvedere alle riparazioni prima di aver ricevuto il                (ordine d'acquisto, fatture, ricevute fiscali, ecc.); ove
consenso della Società, salvo per quelle indispensabili al           l'Assicurato non sia in grado di produrre tale
trasferimento dell’autoveicolo danneggiato alla più vicina           documentazione la valutazione non potrà superare
officina o rimessa.                                                  l’importo per sinistro indicato nella scheda della
Il Contraente / Assicurato deve mettere a disposizione               polizza.
l’autoveicolo per l'ispezione da parte di un incaricato              In caso di perdita totale dell’autoveicolo, l'ammontare del
della Società. Tuttavia, se per motivi indipendenti                  danno è pari al valore di mercato al momento del sinistro,
dall'Assicurato, tale ispezione non avviene entro 30 giorni          così come previsto dal precedente 'Art. 3 – Valore
dall'avviso di cui al punto b), questi può provvedere alle           dell’autoveicolo assicurato al momento del sinistro. Se
riparazioni anche senza aver ricevuto il consenso della              l'assicurazione è a stima accettata il valore dell’autoveicolo
Società.                                                             nel luogo e al momento del sinistro è quello di detta stima.
In tal caso il Contraente / Assicurato deve:                         Qualora la somma assicurata dichiarata in polizza sia
    −    conservare le tracce del sinistro e le parti                inferiore a quanto previsto dal precedente art. 2 –
         sostituite fino a liquidazione del danno senza              Somma assicurata, stato di conservazione e suo
         avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;             accertamento, delle Condizioni Particolari comuni a
                                                                     tutte le Garanzie, l'ammontare del danno sarà ridotto
    −    presentare qualsiasi documentazione del
                                                                     nella stessa proporzione salvo che la garanzia sia
         danno in suo possesso (preventivi, fotografie,
                                                                     prestata su base di “stima accettata”.
         ecc.) nonché fornire le fatture e/o ricevute
         fiscali relative alle spese sostenute per la
                                                                     Art. 5 - Rimborso IVA
         riparazione.
                                                                     Nella determinazione del danno si terrà conto dell'IVA,
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare               sempre che l'importo dell'imposta sia compreso nella
la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai          somma assicurata e l'Assicurato la tenga a suo carico.
sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.
15

Art. 6 - Controversie - Nomina dei periti e relativo                      Art. 8 - Pagamento dell'indennizzo
mandato                                                                   Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno,
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti                        accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria
modalità;                                                                 documentazione, la Società provvede al pagamento
a)       direttamente dalla Società, o da persona da                      dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di
         questa incaricata, con il Contraente o persona da                liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
         lui designata;                                                   Fermo quanto precede, in caso di furto o rapina senza
b)       fra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal              ritrovamento dell’autoveicolo, la Società provvede al
         Contraente con apposito atto unico. I due Periti                 pagamento dell'indennizzo, sempre che sia trascorso il
         possono nominarne un terzo quando si verifichi                   termine di 30 giorni dalla data di presentazione della
         disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di                denuncia all'Autorità competente e l'Assicurato abbia
         uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in              fatto pervenire:
         caso di disaccordo e le decisioni sui punti                      1)   il certificato di proprietà con l'annotazione della
         controversi sono prese a maggioranza.                                 perdita di possesso e l'estratto giuridico
         Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e                        originario (ex estratto cronologico generale)
         coadiuvare da altre persone, le quali potranno                        rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di
         intervenire nelle operazioni peritali, senza però                     possesso in caso di autoveicolo non iscritto al
         avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti                     P.R.A.;
         non provvede alla nomina del proprio Perito o se i
         Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali             2)   le chiavi in dotazione dell’autoveicolo assicurato
         nomine anche su istanza di una sola delle Parti                       (comprese quelle di eventuali antifurto) nonché,
         sono demandate al Presidente del Tribunale del                        se richiesta dalla Società, una procura notarile a
         luogo di residenza o sede del convenuto, a scelta                     vendere per agevolare in caso di ritrovamento
         della Parte attrice.                                                  dell’autoveicolo l'eventuale vendita dello stesso,
                                                                               fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a
Il/i Perito/i eventualmente nominato/i dovrà/dovranno:                         favore dell'Assicurato dal successivo Art. 9 –
1)       indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e                      Recupero delle cose rubate;
         sulle modalità del sinistro, accertandone le cause               3)   in caso di esistenza di ipoteca sull’autoveicolo,
         per quanto possibile;                                                 l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A.,
2)       verificare l'esattezza delle descrizioni e delle di-                  oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo,
         chiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire             l'autorizzazione scritta della Vincolataria al
         se al momento del sinistro esistevano circostanze                     pagamento (in difetto l'indennizzo verrà
         che avevano mutato il rischio e non erano state                       corrisposto direttamente alla Vincolataria).
         comunicate;                                                      A seguito del pagamento dell’indennizzo per danno o
3)       verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obbli-              perdita totale, l’accettazione dell’importo liquidato,
         ghi di cui all'art. 1 – Obblighi in caso di sinistro, che        comporterà la rinuncia del proprietario, in favore della
         precede;                                                         Società, alla proprietà del bene medesimo, con facoltà
                                                                          della Società stessa di avvalersene o meno, fermo
4)       verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il            restando il diritto del proprietario all’indennizzo.
         valore delle cose assicurate illese, perdute,
         distrutte, danneggiate;                                          Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del
                                                                          sinistro, la Società si riserva la facoltà di richiedere, prima
5)       procedere alla stima del danno e delle spese, in                 di pagare l'indennizzo, il certificato di chiusa istruttoria.
         conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le            Art. 9 - Recupero delle cose rubate
quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il             L'Assicurato è tenuto, entro 5 giorni dal fatto o da
caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti             quando ne è venuto a conoscenza, a comunicare alla
contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione             Società il recupero dell’autoveicolo rubato o di parti di
od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.                     esso e a far verbalizzare alle Autorità l'avvenuto
                                                                          ritrovamento dell’autoveicolo, facendo evidenziare i
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di           danni eventualmente riscontrati.
sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri
Periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle Parti            Ove l’autoveicolo di cui alla denuncia di sinistro venga
sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo                    recuperato in tutto o in parte prima del pagamento
Perito sono ripartite a metà.                                             dell’indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per la
                                                                          parte recuperata, soltanto i danni patiti dalla medesima in
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità                conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di
giudiziaria.                                                              sinistro.
Art. 7 - Limite massimo dell'indennizzo                                   Quanto     fosse     recuperato      dopo    il   pagamento
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo             dell'indennizzo, diverrà di proprietà della Società se questa
la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore                    ha pagato integralmente.
di quella assicurata.                                                     Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il
L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società né                danno, gli oggetti restano di proprietà dell’avente titolo,
in tutto né in parte le cose residuate o salvate dal sinistro.            fermo il suo obbligo di restituire alla Società l’intero
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importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti            a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo
medesimi.                                                             l’obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti
Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di        dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato
qualità o valore diverso da quelli presi come riferimento per         la denuncia di sinistro.
la determinazione del danno, gli oggetti restano nella                L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto
disponibilità dell’avente titolo che si obbliga a restituire          venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo
alla Società l’intero importo eventualmente liquidatogli              ricevuto.
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           DELIMITAZIONI / ESCLUSIONI APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE

Per tutte le garanzie, l’assicurazione non comprende:                             impianti, reattori nucleari o altri elementi
                                                                                  assemblanti o componenti nucleari degli
A)   IL DEPREZZAMENTO.                                                            stessi;
                                                                             d)   armi o congegni che utilizzino la fissione e/o
B)   I DANNI DOVUTI A O CAUSATI DA guerra,                                        fusione atomica o nucleare o altra reazione,
     insurrezioni,    tumulti    popolari,      scioperi,
                                                                                  forza o materia simile;
     sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio,
     occupazioni     militari,  invasioni,     alluvioni,                    e)   proprietà radioattive, tossiche, esplosive o
     inondazioni, allagamenti, mareggiate, terremoto,                             comunque pericolose o contaminanti di
     eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine, franamenti                           materiale radioattivo. L’esclusione prevista
     e cedimenti del terreno.                                                     nella presente sub-clausola non si estende
                                                                                  agli    isotopi     radioattivi    diversi     dal
C)   I DANNI DOVUTI A O CAUSATI DA ordigni bellici                                combustibile nucleare ove tali isotopi siano
     quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o                               preparati, trasportati, immagazzinati o usati
     comunque non segnalati;                                                      per scopi commerciali, agricoli, medici,
                                                                                  scientifici o per altri scopi pacifici simili;
D)   I DANNI DOVUTI A O CAUSATI DA ATTACCHI
     CIBERNETICI, come da seguente clausola:                                 f)   armi chimiche, biologiche, biochimiche o
                                                                                  elettromagnetiche.
     i) fermo restando quanto previsto dal punto ii) che
     segue, in nessun caso la presente assicurazione                    F)   I DANNI DOVUTI A O CAUSATI DA dolo del
     coprirà perdite, danni, passività o spese causate o                     Contraente, dell'Assicurato, delle persone con
     a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o                     loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone
     indirettamente dall’uso di o da operazioni                              da loro incaricate alla guida, riparazione o
     compiute, al fine di arrecare danno a mezzo di                          custodia dell’autoveicolo assicurato e dei
     computer, sistema informatico, programma di                             trasportati. Qualora il Contraente o l'Assicurato
     software, codice vandalico, virus, processo o altro                     non sia persona fisica, hanno rilievo gli atti od
     sistema elettronico.                                                    omissioni dei legali rappresentanti, degli
     ii) Ove la presente clausola sia parte di polizze che                   amministratori e dei preposti che siano investiti di
     coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile,                      poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o
     rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o             assicurazione.
     da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di
     una potenza belligerante, terrorismo o persona che                 G)   I DANNI DOVUTI A O CAUSATI DA colpa grave
     agisca per motivi politici la clausola i) non si                        delle persone di cui al comma precedente; qualora
     applicherà per escludere perdite (che sarebbero                         il Contraente o l'Assicurato non sia persona fisica,
     altrimenti coperte) derivanti da qualsiasi                              hanno rilievo gli atti od omissioni dei legali
     computer , sistema informatico o programma                              rappresentanti, degli amministratori e dei preposti
     software, o di altro sistema elettronico nel sistema                    che siano investiti di poteri decisionali nei servizi
     di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di                       di trasporto e/o assicurazione.
     qualsiasi arma o missile.
                                                                        H)   I DANNI DOVUTI A O CAUSATI DA partecipazione
E)   I   DANNI     DOVUTI     A   O    CAUSATI      DA                       dell’autoveicolo a gare in pista e/o di velocità pura,
     CONTAMINAZIONE           RADIOATTIVA,       ARMI                        corse, competizioni, alle relative prove nonché
     CHIMICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE ED                                    alle verifiche preliminari e finali previste sul
     ELETTROMAGNETICHE, come da seguente                                     regolamento particolare di gara, test di velocità,
     clausola:                                                               cronoscalate e relative prove, fuoristrada sia su
     In nessun caso la presente assicurazione coprirà                        strade pubbliche o private. Sono altresì esclusi i
     perdite, danni, passività o spese direttamente o                        danni dovuti o causati da partecipazione
     indirettamente causate o a cui abbia contribuito o                      dell’autoveicolo a gare di regolarità se non
     derivanti da:                                                           indicate nella scheda di polizza.
     a)   radiazioni ionizzanti o contaminazione                        I)   I DANNI ad animali, merci, indumenti, bagagli e
          radioattiva da combustibile o scorie nucleari                      cose trasportate in genere, ancorché‚ in uso,
          o dalla combustione di combustibile                                custodia o possesso del Contraente o
          nucleare;                                                          dell'Assicurato.
     b)   radiazioni ionizzanti o contaminazione
                                                                        J)   I DANNI causati da cose o animali trasportati
          radioattiva da combustibile o scorie nucleari
                                                                             sull’autoveicolo nonché da operazioni di carico e
          o dalla combustione di combustibile
                                                                             scarico.
          nucleare;
     c)   proprietà radioattive, tossiche, esplosive o                  K)   I DANNI INDIRETTI (salvo quanto previsto al punto
          comunque pericolose o contaminanti di                              7 – ADDITIONAL COSTS, delle Garanzie
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