Polizza Rischio Professionale dei Medici iscritti alla SMI - UNP

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Convenzione SMI - UNP - UNIPOL ASSICURAZIONI SPA

Polizza Rischio Professionale
dei Medici iscritti alla SMI - UNP

Il presente Fascicolo Informativo contenente
a) Nota Informativa, comprensiva del glossario;
b) Condizioni di assicurazione;
c) Informativa privacy,
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione
del contratto.

           Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione contro i danni dei Medici iscritti allo SMI - UNP

Nota informativa

• A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
  1. Informazioni generali
  2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa

• B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
  1. Soggetti assicurabili
  2. Adesione alla Convenzione
  3. Informazioni relative ai contratti stipulati a distanza
  4. Coperture assicurative - Limitazioni ed esclusioni
  5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
  6. Aggravamento e diminuzione del rischio
  7. Premi
  8. Rivalse
  9. Diritto di recesso
  10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
  11. Legislazione applicabile
  12. Regime fiscale

• C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
  13. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
  14. Reclami
  15. Mediazione per la conciliazione delle controversie

• Glossario

Condizioni di assicurazione
   Condizioni generali di assicurazione
   Cosa fare in caso di sinistro
   Settore Responsabilità civile
   Settore Tutela Legale
Informativa privacy
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione contro i danni dei Medici iscritti allo SMI - UNP

NOTA INFORMATIVA

                                                                                                   1 di 8
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione
  NOTA INFORMATIVA                                                       contro i danni dei Medici iscritti allo SMI - UNP

  Nota informativa relativa al contratto di assicura-                 zioni con provvedimento Isvap n. 2542 del 3/8/2007,
  zione contro i danni “ Polizza Rischio Professiona-                 pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/8/2007. Nume-
  le dei Medici iscritti allo SMI- UNP” (Regolamento                  ro di iscrizione all’Albo delle imprese assicurative:
  Isvap n. 35 del 26 maggio 2010).                                    1.00159.

  Gentile Cliente,                                                 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale
  siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a               dell’Impresa
  UNIPOL ASSICURAZIONI SPA ed al contratto che Lei                 Le informazioni che seguono sono inerenti all’ultimo bi-
  sta per concludere.                                              lancio approvato relativo all’esercizio 2011.Patrimonio
  Per maggiore chiarezza, precisiamo che:                          netto: € 1.158.532.303,00
  - la presente Nota Informativa è redatta secondo lo             Capitale sociale: € 259.056.000,00
     schema predisposto dall’IVASS, ma il suo conte-               Totale delle riserve patrimoniali: € 1.238.654.015,00
     nuto non è soggetto alla preventiva approvazione              Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 1,19;
     dell’IVASS;                                                   tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del
  - il contraente deve prendere visione delle condi-              margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del
     zioni di assicurazione prima della sottoscrizione             margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
     della polizza.
                                                                   B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
  Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del
  contrante e dell’assicurato, nullità, decadenze, esclu-          Si precisa che il contratto è stipulato con durata an-
  sioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse,        nuale senza tacito rinnovo e si risolve automatica-
  nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze”             mente alla sua naturale scadenza senza obbligo di al-
  sono stampate su fondo colorato, in questo modo evi-             cuna comunicazione tra le parti.
  denziate e sono da leggere con particolare attenzione.           Si rinvia all’articolo 3 “Adesione alla proposta di assi-
                                                                   curazione pagamento del premio e decorrenza della
  Per consultare gli aggiornamenti delle Informazioni              garanzia” delle “Condizioni generali di assicurazione”
  sull’Impresa di assicurazione contenute nella presente
  Nota Informativa si rinvia al sito internet: www.unipo-          1. Soggetti AssicurabiliIl
  lassicurazioni.it, alla Sezione Chi siamo/Unipol Assi-           Il contratto di assicurazione, concluso alle condizioni
  curazioni/Aggiornamento Fascicoli informativi.Unipol             previste nella Convenzione stipulata tra SMI - UNP, il
  Assicurazioni S.p.A comunicherà per iscritto al Con-             broker In Più Broker Srl e l’Agenzia Unipol Assicurazio-
  traente le altre modifiche del Fascicolo informativo e           ni di Codogno è riservato alle seguenti categorie pro-
  quelle derivanti da future innovazioni normative.                fessionali mediche:
                                                                   • medici di assistenza primaria, medici fiduciari
  Per ogni chiarimento, il Suo intermediario assicurativo              SASN, medici penitenziari, medici fiscali INPS;
  di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte          • Medici di continuità assistenziale;
  necessarie.                                                      • Medici di emergenza sanitaria territoriale;
                                                                   • Medici di medicina dei servizi per i quali l’assicura-
  La Nota informativa si articola in tre sezioni:                      zione si intende prestata a secondo rischio come
  A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURA-                           disposto dalle Condizioni di Assicurazioni conside-
      ZIONE                                                            rato l’obbligo delle ASL di assicurare tali medici, di-
  B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO                                        scendente dall’art. 89 del vigente ACN dei MMG,
  C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDA-                            convenzionati con il SSN;
      TIVE E SUI RECLAMI                                           • Medici Pediatri.
                                                                   Per ulteriori informazioni di dettaglio si rimanda al pa-
  A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI AS-                             ragrafo “Assicurati” delle Condizioni di assicurazione.
      SICURAZIONE
                                                                   2. ADESIONE ALLA CONVENZIONE
  1. Informazioni generali                                         Il medico, per aderire alla Convenzione, deve compila-
  a)	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA (“la Società”), so-                 re in ogni sua parte il “Modulo di proposta di adesione”
      cietà uni personale soggetta all’attività di direzione       predisposto dal Broker.
      e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario              Il “Modulo di proposta di adesione” è disponibile sui se-
      S.p.A. facente parte del Gruppo Assicurativo Uni-            guenti siti internet:
      pol, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046.    SMI: www.sindacatomedicitaliani.it;
  b)	Sede legale e Direzione: Via Stalingrado 45, 40128           UNP: www.unionenazionalepediatri.it.
      Bologna (Italia)                                             In Più Broker www.inpiubroker.it; e, una volta compila-
  c)	Recapito telefonico: 051.5077111 - telefax 051.375349        to, deve essere inviato al Broker.
      - sito internet: www.unipolassicurazioni.it - indirizzo di   L’assicurazione avrà effetto:
      posta elettronica: infodanni@unipolassicurazioni.it;         - a partire dalle ore 24 del giorno del pagamento o di
  d) La Società è autorizzata all’esercizio delle Assicura-          disposizione di bonifico al Broker dell’esatto importo

2 di 8 NOTA INFORMATIVA
di premio da versare tramite bonifico bancario, se              solve automaticamente alla sua naturale scadenza sen-
   l’Assicurato ha dichiarato di non aver subito sinistri          za obbligo di alcuna comunicazione tra le parti. Si rinvia
   nel quinquennio precedente;                                     all’articolo 3 “Adesione alla proposta di assicurazione:
- a seguito di eventuale accettazione della Proposta di           pagamento del premio, effetto e decorrenza della garan-
   adesione da parte della Società, se l’Assicurato ha di-         zia delle ”Condizioni generali di assicurazione”.
   chiarato nel ”Modulo di proposta di adesione” l’esisten-        Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed
   za di sinistri liquidati o in corso negli ultimi cinque anni.   esclusioni specificate nei singoli Settori, scelti dal Con-
La copertura assicurativa cessa immediatamente in                  traente/Assicurato, sono le seguenti:
caso di cancellazione del professionista dal sindacato
SMI - UNP, così come definiti nella sezione “Assicura-             RESPONSABILITÀ CIVILE
ti”, con effetto dalla data stessa di cancellazione.               1)	VERSO TERZI (RCT) e PROFESSIONALE: la So-
                                                                       cietà, nel limite del massimale indicato in polizza,
3. Informazioni relative ai contratti stipulati a di-                 si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto
     stanza                                                            questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spe-
Il contratto può essere concluso a distanza, mediante                  se), quale civilmente responsabile ai sensi di legge,
una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla               a titolo di risarcimento, per danni corporali e danni
conclusione del contratto, compresa la conclusione del                 materiali involontariamente cagionati a terzi, con
contratto stesso. Per “tecnica di omunicazione a distan-               colpa sia lieve che grave, in relazione all’esercizio
za” deve intendersi qualunque mezzo che, senza la pre-                 dell’attività professionale descritta in polizza.
senza fisica e simultanea dell’impresa e del contraente,               La garanzia è operante a condizione che l’Assicu-
possa impiegarsi per la conclusione del contratto.                      rato svolga l’attività nel rispetto delle leggi e dei re-
Il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli                golamenti che la disciplinano e, in particolare nel
artt. 67 quater, 67 quinquies, 67 sexsies, 67 septies, 67               rispetto di quanto previsto dall’Accordo Collettivo
octies del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206                  Nazionale di categoria vigente al momento in cui
(Codice del Consumo).                                                   accade il sinistro.
Il Contraente, prima della conclusione del contratto               	Si rinvia agli Articoli 1.1 e seguenti Settore Respon-
di assicurazione, può scegliere di ricevere ed inviare                  sabilità civile delle Condizioni di assicurazione per
la documentazione 1) precontrattuale, 2) il contratto                   gli aspetti di dettaglio.
stesso per l’apposizione della relativa sottoscrizione,
3) le comunicazioni in corso di contratto previste dalla           2)	VERSO DIPENDENTI (RCO/I): la Società, nel limite
normativa vigente, a sua scelta su supporto cartaceo                   del massimale indicato in polizza, si obbliga a tene-
o su altro supporto durevole. Per “supporto durevole”                  re indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a
deve intendersi qualunque strumento che permetta al                    pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmen-
contraente di memorizzare le informazioni a lui perso-                 te responsabile per gli infortuni (escluse le malattie
nalmente dirette in modo che possano essere agevol-                    professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui
mente recuperate durante un periodo di tempo ade-                      dipendenti, addetti all’attività per la quale è presta-
guato e che consenta la riproduzione immutata della                    ta l’assicurazione alle condizioni previste agli arti-
informazioni stesse. La scelta relativa al supporto da                 coli 1.1 e seguenti del Settore Responsabilità civile
utilizzare deve essere esplicita e può essere effettuata               verso dipendenti (R.C.O - R.C.I.) delle Condizioni
congiuntamente o disgiuntamente per ciascuna delle                     di assicurazione, ai quali si invia per gli aspetti di
categorie di documenti. In ogni caso il Contraente potrà               dettaglio.
richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo
carico, la ricezione della documentazione su supporto              Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette
cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazio-             a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia
ne a distanza in ogni momento.                                     che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pa-
La documentazione precontrattuale e il contratto sono              gamento dell’indennizzo. Per le esclusioni generali si
redatti in lingua italiana e tutte le comunicazioni in cor-        rinvia per gli aspetti di dettaglio ai seguenti articoli delle
so di contratto avverranno in tale lingua.                         condizioni di assicurazione:
Il contratto di assicurazione verrà trasmesso su sup-              1.2 Rischi esclusi
porto cartaceo, tramite posta, salvo diversa scelta del            1.3 Validità territoriale
Contraente, e dovrà essere debitamente sottoscrit-
to e inviato alla società di brokeraggio IN Più Broker             Per facilitarne la comprensione da parte del Contraen-
srl che gestisce la convenzione al numero di fax 06                te, di seguito si illustra il meccanismo difunzionamento
6875346 o all’indirizzo e-mail: convenzionesmi@in-                 di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplifi-
piubroker.it, convenzioneunp@inpiubroker.it via po-                cazioni numeriche.
sta a In Più Broker Srl - Convenzione SMI - UNP -
Via de’ Baullari 24 - 00186 ROMA                                   Meccanismo di funzionamento della franchigia:
                                                                   1° esempio
4. Coperture assicurative - Limitazioni ed esclusioni              Somma assicurata euro 10.000,00
Avvertenza: L’Assicurazione ha durata annuale e si ri-             Danno euro 1.500,00

                                                                                                  NOTA INFORMATIVA           3 di 8
Franchigia euro 250,00                                     rischio rese in sede di conclusione del contratto po-
  Risarcimento euro 1.500,00 - 250,00 = euro 1.250,00        trebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia
  2° esempio                                                 all’articolo 2 “ Dichiarazioni relative alle circostanza del
  Somma assicurata euro 10.000,00                            rischio” delle “Condizioni generali comuni” delle Condi-
  Danno euro 200,00                                          zioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
  Franchigia euro 250,00
  Nessun risarcimento è dovuto, perché il danno è infe-      6. Aggravamento e diminuzione del rischio
  riore alla franchigia                                      Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazio-
                                                             ne scritta alla Società dei mutamenti che diminuiscono
  3° esempio                                                 o aggravano il rischio. Si rinvia agli articoli 5 “Aggra-
  Massimale € 1.000.000,00                                   vamento del rischio” e 6 Diminuzione del rischio” delle
  Danno € 1.500,00                                           “Condizioni generali di assicurazione” per gli aspetti di
  Franchigia € 250,00                                        dettaglio.
  Indennizzo: 1.500,00 - 250,00 = € 1.250,00                 Di seguito si illustrano in forma esemplificativa due ipo-
                                                             tesi di circostanze rilevanti che determinano la modifi-
  4° esempio                                                 cazione del rischio.
  Massimale € 1.000.000,00
  Danno € 200,00                                             1° e
                                                                 sempio per la garanzia rc incendio (aggrava-
  Franchigia € 250,00                                           mento del rischio)
  Nessun indennizzo è dovuto, perché il danno è inferio-     	Al momento della stipulazione del contratto Settore
  re alla franchigia.                                           Incendio il Contraente ha dichiarato che le struttu-
                                                                re portanti verticali del fabbricato assicurato sono
  Meccanismo di funzionamento dello scoperto:                   in materiali incombustibili. Se invece tali strutture
  1° esempio                                                    fossero in tutto o in parte anche combustibili e il
  Somma assicurata euro 50.000,00                               Contraente non comunica alla Società questo ag-
  Danno indennizzabile euro 10.000,00                           gravamento di rischio, in caso di sinistro la Società
  Scoperto 10% con il minimo di euro 500,00                     procederà come previsto dall’art. 4 delle condizioni
  Indennizzo euro 10.000,00 - 10% = euro 9.000,00               generali comuni.

  2° esempio                                                 2° esempio (diminuzione del rischio)
  Somma assicurata euro 50.000,00                            	Al momento della stipulazione del contratto Settore
  Danno indennizzabile euro 3.000,00                             RC il Contraente effettuava attività di vaccinazioni,
  Scoperto 10% con il minimo di euro 500,00                      ed aveva integrato la garanzia con la prevista con-
  Indennizzo euro 3.000,00 - 500,00 = euro 2.500,00              dizione particolare, se successivamente non effet-
  (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al           tua più anche tale attività e comunica alla Società
  minimo non indennizzabile).                                    questa riduzione di rischio la stessa procederà, a
                                                                 decorrere dalla scadenza del premio o della rata di
  3° esempio                                                     premio successiva alla comunicazione, ad una ridu-
  Massimale € 500.000,00                                         zione del premio.
  Danno risarcibile € 10.000,00
  Scoperto 10% con il minimo di € 500,00                     7. Premi
  Risarcimento: 10.000,00 - 10% del danno = € 9.000,00       Il premio ottenuto compilando il “Modulo di adesione” e
                                                             riportato sullo stesso, deve essere pagato in via antici-
  4° esempio                                                 pata per l’intera annualità assicurativa con le modalità
  Massimale € 500.000,00                                     previste in detto modulo.
  Danno risarcibile € 3.000,00
  Scoperto 10% con il minimo di € 500,00                     8. Rivalse
  Risarcimento: 3.000,00 - 500,00 = € 2.500,00 (perché       Il contratto assicurativo non prevede ipotesi di rivalsa
  lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo        nei confronti degli assicurati da parte della Società.
  non risarcibile).
                                                             9. Diritto di recesso
  Meccanismo di funzionamento del massimale:                 Avvertenza: Diritto di recesso per i contratti conclusi
  Massimale € 500.000,00                                     a distanza.
  Danno risarcibile € 600.000,00                             L’Assicurato può recedere dal contratto entro 14 giorni
  Risarcimento: € 500.000,00                                 dal momento in cui il premio è stato pagato, dandone
                                                             comunicazione, a mezzo lettera raccomandata conte-
  5. D
      ichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle cir-      nente gli elementi identificativi del contratto a:
     costanze del rischio                                    In Più Broker Srl - Convenzione SMI - UNP - Via de’
  Avvertenza: le eventuali dichiarazioni false o reticenti   Baullari 24 - 00186 ROMA.
  del Contraente o dell’Assicurato sulle circostanze del     In alternativa è possibile comunicare il recesso en-

4 di 8 NOTA INFORMATIVA
tro il predetto termine, a mezzo fax da inviare al n.             da impugnare; una precisa descrizione del fatto che ha
06 6875346, il quale acquisterà validità solo se confer-          originato il sinistro, indicando circostanze di tempo e di
mato tramite lettera raccomandata spedita entro i due             luogo, i soggetti interessati, le generalità di eventuali
giorni lavorativi successivi.                                     testimoni e/o cointeressati; il nominativo dei legali o dei
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da          periti a cui ha assegnato la causa. Se l’Assicurato in-
qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decor-           tende dar corso ad un’azione per tutelare i propri diritti
rere dalle ore 24,00 del giorno di spedizione della co-           in sede giudiziale o stragiudiziale, prima di inviare il re-
municazione di recesso quale risulta:                             lativo atto o affrontare qualunque spesa, deve ottenere
• dal timbro postale di invio della lettera raccomandata;        il preventivo benestare della Società, fermo restando
• dalla data di trasmissione del fax se confermato tra-          a suo carico l’onere di interruzione dei termini di pre-
   mite lettera raccomandata entro i due giorni lavorativi        scrizione.
   successivi.                                                    Avvertenza: per i sinistri relativi alla garanzia di Tute-
Alla comunicazione dovrà essere allegato l’originale              la legale, il Contraente e/o l’Assicurato deve fare de-
di polizza, qualora già in possesso del Contraente.La             nuncia di sinistro all’Agenzia alla quale è assegnata la
Società rimborserà al Contraente il premio pagato, al             polizza o alla Società, al Broker o ad ARAG qualsiasi
netto delle imposte, entro 15 giorni dal ricevimento del-         sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia
la raccomandata”.                                                 avuto conoscenza. L’Agenzia provvederà ad inoltrare
                                                                  tempestivamente la documentazione eventualmente
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti               ricevuta ad ARAG SE. In ogni caso il Contraente e/o
     dal contratto                                                l’Assicurato deve far pervenire alla Società o ad ARAG
I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivo-      ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data di
no in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto         notifica stessa. Si rinvia all’art. 2.1 “Denuncia del sini-
su cui il diritto si fonda (articolo 2952, comma 2, del           stro” della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro” delle
Codice civile).                                                   Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine         Avvertenza: la gestione dei sinistri relativi alla garanzia
decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il          Tutela Legale è affidata dalla Società ad ARAG SE –
risarcimento del danno all’assicurato o ha promosso               Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, con
contro di questo l’azione (Articolo 2952, comma 3, del            sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59
Codice civile).                                                   - 37135 Verona VR Italia, alla quale l’Assicurato può
                                                                  rivolgersi direttamente.
11. Legislazione applicabile                                      Principali riferimenti: telefono centralino 045 8290411
Al contratto sarà applicata la legge italiana.                    - fax per invio nuove denuncie di sinistro 045 8290557,
                                                                  mail per invio nuove denunce di sinistro:
12. Regime fiscale                                                denunce@arag.it, fax per invio successiva documen­
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicurazione        tazione relativa alla gestione del sinistro 045 8290449.
sono a carico del Contraente secondo le seguenti ali-
quote attualmente in vigore:                                      14. Reclami
Responsabilità civile: 21,25% (oltre 1% quale addizio-            Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale
nale antiracket).                                                 o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per
                                                                  iscritto alla Società, indirizzandoli a UNIPOL ASSICU-
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE                                   RAZIONI SPA. - Reclami Assistenza Clienti - Via della
LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI                                         Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese
                                                                  (MI) - Tel.: 02 55604027 (da lunedì a giovedì dalle ore
13. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo                       9.00 alle ore 12,30; venerdì dalle 9.00 alle 12.00) - Fax:
Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l’Assi-           02 51815353 - Email:reclami@unipolassicurazioni.it.
curato devono comunicare entro tre giorni per iscritto            Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esi-
all’Agente/Intermediario assicurativo al quale è asse-            to del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel ter-
gnata la polizza o alla Direzione della Società la data,          mine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all’IVASS,
ora, luogo dell’evento, le modalità di accadimento e la           Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187
causa presumibile che lo ha determinato, le sue con-              Roma, telefono 06.421331.
seguenze e l’importo approssimativo del danno, alle-              I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:
gando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida        a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con
definizione delle responsabilità e per la quantificazione             eventuale recapito telefonico;
dei danni. I contenuti della denuncia devono essere               b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si
anticipati con una comunicazione telegrafica, in caso                 lamenta l’operato;
disinistro grave.                                                 c) breve descrizione del motivo di lamentela;
Si rinvia al Settore Sinistri per gli aspetti di dettaglio del-   d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’even-
le procedure di accertamento e liquidazione del danno.                tuale riscontro fornito dalla stessa;
L’Assicurato deve fornire - una copia dell’eventuale atto         e) ogni documento utile per descrivere più compiuta-

                                                                                                NOTA INFORMATIVA          5 di 8
mente le relative circostanze.                            assoggettare il contratto alla legislazione di un altro
  Le informazioni utili per la presentazione dei re-             Stato, l’Organo incaricato di esaminare i reclami del
  clami sono riportate sul sito internet della Società           Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta
  www.unipolassicurazioni.it.                                    e l’IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra
  In relazione alle controversie inerenti la quantificazione     l’Autorità competente prevista dalla legislazione pre-
  delle prestazioni si ricorda che permane la competenza         scelta ed il Cliente stesso.
  esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di
  ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.                15. Mediazione per la conciliazione delle controversie
  Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie   “Il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in ma-
  tra un contraente consumatore di uno Stato membro e            teria di “mediazione finalizzata alla conciliazione
  un’impresa con sede legale in un altro Stato membro,           delle controversie civili e commerciali” ha previsto
  il reclamante avente domicilio in Italia può presentare        la possibilità, per la risoluzione di controversie civili
  reclamo:                                                       anche in materia di contratti assicurativi e per quelle
  - all’IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di       in materia di risarcimento del danno derivante dalla
    settore competente per la risoluzione delle controver-       circolazione di veicoli e natanti, di rivolgersi ad un
    sie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclaman-      Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’ap-
    te e comunicandogli poi la risposta;                         posito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel
  - direttamente al sistema/organo estero competen-             caso in cui il contraente o l’assicurato intendano av-
    te dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio            valersi di tale possibilità, potranno far pervenire la
    Economico Europeo) sede dell’impresa assicura-               richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali
    trice stipulante (sistema individuabile tramite il sito      organismi, alla sede legale di Unipol Assicurazioni
    http://www.ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l’attiva-      S.p.A., Ufficio Riscontro, via Stalingrado 45, 40128,
    zione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione          Bologna, anche a mezzo posta elettronica all’indiriz-
     fra organismi nazionali.                                    zo mediazionecivile@unipolassicurazioni.it ovvero a
  Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di          mezzo fax al n. 0517096855”

                                                                       Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione
  GLOSSARIO                                                            contro i danni dei Medici iscritti allo SMI - UNP

  • Sottoscrittore convenzione: La Federazione SMI               incarico la copertura si intende prestata solo nel caso
    (Sindacato Medici Italiani) - UNP (Unione Nazionale           in cui il medico di medicina generale sia contempora-
    Pediatri) che, per mezzo del suo legale rappresentan-         neamente titolare di incarico di medicina dei servizi
    te, stipula la convenzione. Nessun vincolo contrattua-        e incarico in assistenza primaria. Esclusa ogni altra
    le ricade o potrà ricadere su SMI - UNP, ma solo ed           fattispecie.
    esclusivamente in capo ai singoli medici aderenti alla
    Convenzione stessa, attraverso il relativo “modulo di        • Assicurazione: contratto di assicurazione.
    proposta di adesione”.
                                                                 • Attività assicurata: attività svolta dall’Assicurato e
  • Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni o a 366 gior-         dichiarata in polizza, compreso lo svolgimento di at-
    ni in caso di anno bisestile.                                   tività complementari, sussidiarie ed accessorie ad
                                                                    essa pertinenti nonché l’erogazione di servizi purché
  • Assicurato: Il medico iscritto alla Federazione SMI            strettamente attinenti all’attività medesima.
     (Sindacato Medici Italiani) - UNP (Unione Nazionale
     Pediatri) limitatamente alle seguenti categorie profes-     • Atti invasivi diagnostici e terapeutici: Atti medici
     sionali mediche:                                               praticati senza accesso a sala operatoria e senza ri-
    - medici di assistenza primaria, medici fiduciari SASN,        corso ad anestesia totale o spinale mediante l’utilizzo
        medici penitenziari, medici fiscali INPS;                   di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa
    - Medici di continuità assistenziale;                          nonché gli accertamenti diagnostici invasivi che com-
     - Medici di emergenza sanitaria territoriale;                 portano il prelievo cruento di tessuti per indagini isto-
     - Medici di medicina dei servizi per i quali l’assicura-      logiche e quelli che comportano una cruentazione di
       zione si intende prestata a secondo rischio come di-         tessuti per introduzione di idoneo strumentario all’in-
       sposto dalle Condizioni di Assicurazioni considerato         terno dell’organismo.
       l’obbligo delle ASL di assicurare tali medici, discen-
       dente dall’art. 89 del vigente ACN dei MMG, conven-       • Broker: In Più Broker Srl - Convenzione SMI - UNP -
       zionati con il SSN;                                          Via de’ Baullari 24 - 00186 ROMA.
    - Medici Pediatri;
    per quanto riguarda la copertura dei medici di me-          • Contraente: il Medico iscritto alla Federazione SMI
     dicina dei servizi si specifica che in caso di doppio          (Sindacato Medici Italiani) - UNP (Unione Nazionale

6 di 8 NOTA INFORMATIVA
Pediatri) che stipula la polizza.                                          • Medico: colui che esercita la professione medica,
                                                                               presupposti per tale attività è la laurea in medicina/
• Convenzione: accordo tra SMI - UNP e UNIPOL AS-                            chirurgia e l’abilitazione alla professione medica.
   SICURAZIONI SPA di cui il presente fascicolo infor-
   mativo è parte integrante.                                               • Multa: pena pecuniaria prevista per i delitti.

• Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.                         • Mezzi di prova: qualsiasi elemento che dimostra la
                                                                               verità di un’affermazione o di un fatto (ad es. testimo-
• Danni corporali: la morte o le lesioni personali.                           nianza, documento ecc.).

• Danni materiali: la distruzione o il danneggiamento                      • Notifica: attraverso la notifica si porta a conoscenza
   di cose.                                                                    di un soggetto un determinato documento o atto pro-
                                                                               cessuale
• Fascicolo Informativo: l’insieme della documen-
  tazione informativa composto da: Nota Informativa                         • Notizia di reato: per poter dare inizio alle indagini
  comprensiva del Glossario, Condizioni di assicura-                           preliminari - fase del procedimento penale antece-
  zione, Informativa Privacy.                                                  dente rispetto all’eventuale processo - il Pubblico Mi-
                                                                               nistero o la Polizia Giudiziaria devono acquisire una
• Franchigia: parte del danno indennizzabile che resta                        notizia di reato, che consiste nell’informazione che un
   a carico dell’Assicurato.                                                   reato sarebbe stato commesso da una o più persone
                                                                               non identificate (notizia generica) o identificate (noti-
• Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso                           zia specifica). Il P.M. deve iscrivere immediatamente
   di sinistro.                                                                ogni notizia di reato, nel Registro delle notizie di reato
                                                                               ed è da questo momento che iniziano a decorrere i
• Interventi chirurgici: atti medici praticati in sala ope-                   termini ordinari per lo svolgimento delle indagini.
   ratoria con anestesia totale o parziale.
                                                                            • Oblazione: pagamento delle somme dovute all’era-
• Introiti: il volume di affari relativo all’attività oggetto di             rio. Può estinguere un reato, per il quale è stata stabi-
   assicurazione dichiarato ai fini IVA, al netto dell’IVA e                  lita la sola pena dell’ammenda.
   delle cessioni di beni ammortizzabili.
                                                                            • Organismo di mediazione: le procedure di media-
• IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni de-                   zione possono essere gestite solo dagli organismi
   nominazione assunta da ISVAP dal 1 Gennaio 2013.                           pubblici e privati iscritti a un apposito Registro presso
                                                                              il Ministero della giustizia. I requisiti e le modalità di
• Mediazione obbligatoria D. Lgs. n. 28 del 4 marzo                          iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto
             2010: la mediazione, rispetto ad alcune materie, si              ministeriale.
             pone come condizione di procedibilità per l’avvio del
             processo. Si tratta dei casi in cui il rapporto tra le parti   • Perdite patrimoniali: pregiudizio economico non
             è destinato, per le più diverse ragioni, a prolungarsi            conseguente a danni corporali o danni materiali.
             nel tempo, anche oltre la definizione della singola con-
             troversia. Ovvero dei casi di rapporti particolarmente         • Piccoli interventi chirurgici domiciliari e/o ambu-
             conflittuali, rispetto ai quali, anche per la natura della       latoriali: interventi chirurgici eseguiti a domicilio e/o
             lite, è quindi particolarmente più fertile il terreno della      in ambulatorio, senza accesso a sala operatoria e
             composizione stragiudiziale. La mediazione diviene               senzaricorso ad anestesia totale.
             condizione di procedibilità per le seguenti materie:
   - condominio;                                                           • Polizza: il contratto di assicurazione.
    - diritti reali;
     - divisione;                                                          • Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
      - successioni ereditarie;
       - patti di famiglia;                                                • Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo con-
        - locazione;                                                         trattuale.
         - comodato;
  -  affitto di azienda;                                                   • Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguo-
          - risarcimento del danno derivante dalla circolazione              no in delitti o contravvenzioni e comportano pene di-
                di veicoli e natanti;                                          verse, detentive e/o pecuniarie.
           - risarcimento del danno derivante da responsabilità
                medica;                                                     • Recupero di somme: il diritto dell’assicuratore di ri-
            - risarcimento del danno derivante da diffamazione               chiedere le somme anticipate per la risoluzione della
                con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità;         lite. Spettano invece all’Assicurato il risarcimento e le
  -  contratti assicurativi, bancari e finanziari.                           somme a titolo di capitali ed interessi.

                                                                                                          NOTA INFORMATIVA           7 di 8
dal giudice in sede di sentenza.
  • Remissione di querela: la querela può essere ritira-
    ta per remissione. La richiesta di remissione è causa         • Spese di domiciliazione: spese dell’avvocato che
    estintiva del reato.                                             ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale com-
                                                                     petente per il giudizio qualora l’avvocato incaricato
  • Responsabilità contrattuale: attiene alla violazione            dall’Assicurato risieda fuori da tale distretto.
    di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro
    che hanno stipulato un contratto.                             • Spese di giustizia: spese del processo che in un
                                                                    procedimento penale il condannato deve pagare allo
  • Responsabilità extracontrattuale: riguarda la viola-           Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della pro-
    zione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes     cedura vengono pagate dalle Parti contemporanea-
     e come tali tutelati dall’ordinamento giuridico.               mente allo svolgimento degli atti processuali e che a
                                                                    conclusione del giudizio il soccombente può essere
  • Rischio: la probabilità del verificarsi del sinistro.          condannato a rifondere.

  •  Sanzione amministrativa: la conseguenza giuridica           • Spese di soccombenza: spese liquidate dal giudice
    di un illecito amministrato al quale il nostro ordina-           nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la par-
    mento ricollega, in via principale, il pagamento di una          te le cui pretese giuridiche non sono state riconosciu-
    somma di denaro o altri provvedimenti che incidono               te fondate dal giudice.
    sullo status del soggetto o sul suo patrimonio.
                                                                  • Spese peritali: somme spettanti ai periti nominati dal
  • Scoperto: percentuale del danno indennizzabile che              Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d’Ufficio) o dalla
     rimane a carico dell’Assicurato.                                parte (Consulenti Tecnici di Parte).

  • Sinistro: il fatto dannoso previsto in polizza.              • Tariffario Forense: regolamento recante determina-
                                                                     zione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti
  • Società: UNIPOL ASSICURAZIONI SPA.                              agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia ci-
                                                                     vile, amministrativa, tributaria penale e stragiudiziale.
  • Sostituto: medico abilitato dalla normativa del SSN e
     da quella contrattuale a svolgere attività disostituzio-     • Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi
     ne del pediatra di famiglia o del medico di medicina            reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di
     generale convenzionato ai sensi e per gli effetti di cui       loro insorta o la prevengono.
     alla normativa ed agli accordi vigenti.
                                                                  • Tutela Legale: l’assicurazione rientrante nel ramo 17
  • SMI UNP: la  Federazione SMI (Sindacato Medici                  di cui all’articolo 2, comma 3 del D. Lgs. 7/09/2005 n.
     Italiani) - UNP (Unione Nazionale Pediatri)                     209, disciplinata agli articoli Artt. 163 - 164 - 173 - 174

  • Spese di resistenza: spese per resistere in giudizio         • Ufficio/Studio: ufficio o studio professionale.
     per danni extracontrattuali.
                                                                  • Unico caso assicurativo: fatto dannoso e/o contro-
  • Spese legali: onorari e diritti del patrocinatore ai sen-       versia che coinvolge più assicurati.
    si del tariffario forense.
                                                                  • Valore in lite: determinazione del valore della con-
  • Spese liquidate: spese spettanti all’avvocato definite          troversia.

  UNIPOL Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie
  contenuti nella presente Nota informativa.

  Ed. 03/2013                                                                                   UNIPOL  Assicurazioni S.p.A.
                                                                                                 L’Amministratore Delegato
                                                                                                           Carlo Cimbri

8 di 8 NOTA INFORMATIVA
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione contro i danni dei Medici iscritti allo SMI - UNP

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

                                                                                                   1 di 14
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione
   SOGGETTI ASSICURABILI                                                contro i danni dei Medici iscritti allo SMI - UNP

   L’assicurazione si intende prestata a favore dei medi-         Pertanto sono escluse tutte le prestazioni svolte in
   ci di medicina generale iscritti allo SMI - UNP limitata-      qualità di medici specialisti, in qualsiasi tipologia di
   mente alle seguenti categorie professionali mediche,           specializzazione, salvo quanto previsto alla clauso-
   oltre che i Medici tirocinanti e dei Medici Formati, che       la particolare n. 36 e n. 37 del settore responsabilità
   rispettivamente stanno frequentando il corso triennale         civile , sempreché siano state indicate dall’assicurato
   di formazione specifica in medicina generale, e che            sul modulo di adesione e sia stato pagato il relativo
   possono effettuare sostituzioni sia per l’assistenza           sovrappremio
   primaria, sia per la continuità assistenziale, purchè          I professionisti medici di cui sopra, dichiarano con ap-
   iscritti allo SMI - UNP:                                       posita autocertificazione la propria iscrizione allo SMI
   • medici di assistenza primaria, medici fiduciari SASN,       - UNP (Sindacato Medici Italiani e Unione Nazionale
      medici penitenziari, medici fiscali INPS;                   Pediatri) e che sono iscritti al relativo albo professiona-
   • Medici di continuità assistenziale;                         le, che aderiscono alla polizza convenzione nel rispetto
   • Medici di emergenza sanitaria territoriale;                 delle modalità previste nella convenzione stessa.
   • Medici di medicina dei servizi per i quali l’assicurazio-   La copertura assicurativa cessa immediatamente in
     ne si intende prestata a secondo rischio come dispo-         caso di cancellazione del professionista dal novero de-
     sto dalle Condizioni di Assicurazioni considerato l’ob-      gli iscritti allo SMI - UNP con effetto dalla data stessa
     bligo delle ASL di assicurare tali medici, discendente       di cancellazione.
     dall’art. 89 del vigente ACN dei MMG, convenzionati          In tal caso la Società provvederà a rimborsare la parte
     con il SSN;                                                  del premio, al netto di imposta, relativa al periodo di
   • Medici professionisti Pediatri.                             rischio non goduto.
   Per quanto riguarda la copertura dei medici di medicina        La copertura assicurativa non produce effetti in caso di
   dei servizi si specifica che in caso di doppio incarico        falsa dichiarazione di iscrizione ovvero in caso di man-
   la copertura si intende prestata solo nel caso in cui il       cata comunicazione di cancellazione allo SMI - UNP.
   medico di medicina generale sia contemporaneamente             È facoltà della Società UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
   titolare di incarico di medicina dei servizi e incarico in     richiedere specifico riscontro alla Presidenza Naziona-
   assistenza primaria. Esclusa ogni altra fattispecie.           le SMI - UNP relativamente alla effettività dell’iscrizione
                                                                  dei singoli medici assicurati.

                                                                        Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione
   CLAUSOLA BROKER                                                      contro i danni dei Medici iscritti allo SMI - UNP

   Si prende atto che la gestione della presente Polizza-         dell’asrt 1901 Cod. Civ., dei pagamenti effettuati dai
   Convenzione è affidata alla In Più Broker S.r.l., pertan-      singoli assicurati, quietanzati dal Broker.
   to tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno     Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di As-
   svolti per conto di SMI - UNP, sottoscrittore della con-       sicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker,
   venzione, dal Broker stesso.                                   nel nome e per conto del Sottoscrittore SMI - UNP, si
   Per quanto concerne l’incasso dei premi, essi verranno         intenderà fatto dal Sottoscrittore stesso.
   effettuati dal Broker.                                         Parimenti ogni comunicazione fatta dal Sottoscrittore
   Il Broker provvederà al versamento del premio alla             SMI - UNP al Broker si intenderà come fatta alla Com-
   Compagnia secondo gli Accordi sottoscritti.                    pagnia, purché ciò non comporti variazioni nelle Con-
   Resta intesa l’efficacia liberatoria, anche ai sensi           dizioni di Polizza.

2 di 14 SOGGETTI ASSICURABILI / CLAUSOLA BROKER
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE                                contro i danni dei Medici iscritti allo SMI - UNP

1 DIRITTO DI RECESSO PER I CONTRATTI CON-                    sto dalla Società.
   CLUSI A DISTANZA                                           La Società si impegna ad inviare all’Assicurato il do-
Relativamente ai casi in cui per la stipula del contrat-      cumento di “Polizza Rischio Professionale Dei medici
to assicurativo il Contraente non si sia avvalso della        iscritti allo SMI - UNP” attestante l’avvenuta adesione
intermediazione di Agente/Intermediario della Società         alla Convenzione.
e abbia stipulato lo stesso nell’ambito di un sistema di      L’assicurazione ha durata annuale e si risolve automa-
vendita a distanza organizzato dalla Società che, per         ticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di
tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecni-       alcuna comunicazione tra le parti.
che di comunicazione a distanza fino alla conclusione         La Società comunque si impegna a mantenere ope-
del contratto, compresa la conclusione del contratto          rante la garanzia per un periodo di 15 (quindici) giorni
stesso è operante la seguente condizione.                     successivi alla scadenza annuale.
Il Contraente può recedere dal contratto entro 14 giorni      La copertura assicurativa cessa immediatamente in
dal momento in cui il premio è stato pagato, dandone          caso di cancellazione del professionista dal sindacato
comunicazione, a mezzo lettera raccomandata conte-            SMI - UNP, così come definiti nella sezione “Assicura-
nente gli elementi identificativi del contratto alla Socie-   ti”, con effetto dalla data stessa di cancellazione.
tà od al Broker tramite il quale è stata sottoscritta la      Qualora la convenzione venga rinnovata anche per le
polizza In alternativa è possibile comunicare il reces-       annualità future alle stesse condizioni normative e di
so entro il predetto termine, a mezzo fax da inviare al       premi, o venga rinnovata a condizioni diverse, l’Assicu-
n° 06 6875346, il quale acquisterà validità solo se con-      rato verrà informato in tempo utile e potrà confermare
fermato tramite lettera raccomandata spedita entro i          l’adesione alla Convenzione.
due giorni lavorativi successivi.                             Nel caso di mancato rinnovo la Società ha la facoltà di
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da      proporre all’Assicurato nuove condizioni che lo stesso
qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decor-       è libero di sottoscrivere.
rere dalle ore 24,00 del giorno di spedizione della co-
municazione di recesso quale risulta:                         4 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
• dal timbro postale di invio della lettera raccomandata;    Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono es-
• dalla data di trasmissione del fax se confermato tra-      sere provate per iscritto.
   mite lettera raccomandata entro i due giorni lavorativi
   successivi.                                                5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Alla comunicazione dovrà essere allegato l’originale          Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comuni-
di polizza, qualora già in possesso del Contraente. La        cazione scritta alla Società di ogni aggravamento del
Società rimborserà al Contraente il premio pagato, al         rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non ac-
netto delle imposte, entro 15 giorni dal ricevimento del-     cettati dalla Società possono comportare la perdita to-
la raccomandata.                                              tale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stes-
                                                              sa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art.1898
2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE                    del Codice Civile.
  DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente       6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
e dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono     Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta
sulla valutazione del rischio, possono comportare la          a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla co-
perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo non-     municazione del Contraente e/o dell’Assicurato ai sen-
ché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi          si dell’art.1897 del Codice Civile e rinuncia alla relativa
degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.              facoltà di recesso.

3 ADESIONE ALLA PROPOSTA DI ASSICURAZIO-                     7 ONERI FISCALI
   NE: PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA                      Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico
   DELLA GARANZIA                                             del Contraente, comprese eventuali variazioni nella mi-
L’adesione alla proposta di assicurazione può avvenire        sura delle imposte che dovessero intervenire dopo la
unicamente compilando in ogni sua parte il “Modulo di         stipula della presente polizza.
Adesione” e versando il premio dovuto.
L’assicurazione avrà effetto a partire dalle ore 24 del       8 FORO COMPETENTE
giorno di disposizione di bonifico alla Società dell’esat-    Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello
to importo di premio da versare tramite bonifico banca-       del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero
rio che comunque dovrà essere successivo a quello di          quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata
effettuazione del bonifico.                                   la polizza.
Nel caso di pagamento di minor premio rispetto a quel-
lo dovuto, l’assicurazione si intenderà operante a parti-     9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
re dalle ore 24 del giorno di pagamento, con le stesse        Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, val-
modalità, dell’integrazione del premio, che verrà richie-     gono le norme di legge.

                                                                CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE                 3 di 14
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione
    COSA FARE IN CASO DI SINISTRO                                              contro i danni dei Medici iscritti allo SMI - UNP

    1. NORME DEL SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE                          2. NORME DEL SETTORE TUTELA LEGALE
                                                                         Art. 2.1 - Denuncia del sinistro
    1.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO                                     Il Contraente e/o Assicurato deve immediatamente
    a) Agli effetti dell’assicurazione della Responsabilità             denunciare per iscritto all’Agenzia alla quale è
        Civile verso Terzi (R.C.T.) il Contraente o l’Assicu-            assegnatala polizza o alla Società o ad ARAG qualsiasi
        rato deve:                                                       sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia
       - fare denuncia alla Società entro 3 giorni, preceduta           avuto conoscenza.
          da telegramma se il sinistro è mortale o di notevole           In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione della
          gravità. La denuncia deve contenere la narrazione              Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato,
          del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome            entro tre giorni dalla data della notifica stessa.
          ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la
          data, il luogo e le cause del sinistro;                        Art. 2.2 - Libera scelta del legale
       - far seguire, nel più breve tempo possibile, le noti-           L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il
          zie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro,   legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto:
          adoperandosi per l’acquisizione degli elementi di              a) presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario
          difesa nonché, se la Società lo richiede, per un               competente per la controversia;
          componimento amichevole;                                       b) presso il foro del proprio luogo di residenza o della
       -a  stenersi da qualsiasi riconoscimento di respon-              sede legale del Contraente indicandolo alla Società
          sabilità;                                                      o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del
    b) Agli effetti dell’assicurazione di Responsabilità Civi-          sinistro.
        le verso i Dipendenti (R.C.O./R.C.I.) il Contraente o            Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la
        l’Assicurato deve:                                               Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale
       -d  enunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’in-     e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può
          chiesta penale a norma della legge infortuni, e ciò            nominare direttamente il legale al quale l’Assicurato
          entro 3 giorni da quando l’Assicurato ha ricevuto              deve conferire mandato.
          l’avviso per l’inchiesta;                                      L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere
       -d  are avviso alla Società entro 3 giorni dal ve-               liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di
          rificarsi dell’infortunio subito dal dipendente non            interessi con la Società o ARAG.
          soggetto all’assicurazione obbligatoria (I.N.A.I.L.)
          o dare notizia, appena ne abbia conoscenza, se                 Art. 2.3 - Fornitura dei mezzi di prova e dei
          per l’infortunio viene iniziato procedimento penale;           documenti occorrenti alla prestazione della
       -d  are comunicazione alla Società - entro 3 giorni da           garanzia assicurativa
          quando ne ha avuto conoscenza - di qualunque do-               Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è
          manda od azione proposta dall’infortunato o dai suoi           tenuto a:
          aventi diritto, nonché dall’I.N.A.I.L. per conseguire o        • informare immediatamente la Società o ARAG in
          ripetere risarcimenti, ai sensi degli artt. 10 e 11 del        modo completo e veritiero di tutti i particolari del
          D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, trasmettendo tem-               sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti
          pestivamente atti, documenti, notizie e quant’altro            e, su richiesta, metterli a disposizione;
          riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in        • conferire mandato al legale incaricato della tutela dei
          visione i documenti concernenti sia l’assicurazione            suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e
          obbligatoria sia l’infortunio denunciato.                      veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire
                                                                         ogni possibile informazione e procurare i documenti
    1.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO SPE-                           necessari.
         SE DI RESISTENZA
    La Società assume, fino alla conclusione del grado di giu-           Art. 2.4 - Gestione del sinistro
    dizio in corso al momento della definizione del danno, la            Ricevuta la denuncia del sinistro, ARAG, attraverso il
    gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che             legale scelto liberamente dall’Assicurato o dalla stessa,
    giudiziale, sia civile che penale,a nome dell’Assicurato             si adopera per realizzare un bonario componimento
    designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendo-              della controversia.
    si di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.     Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato
    Sono a carico della Società le spese sostenute per re-               presentino possibilità di successo ed in ogni caso
    sistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il            quando sia necessaria la difesa in sede penale, la
    limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito          pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini
    in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora         dell’Art. 2.2 “Libera scelta del Legale”.
    la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale,               La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni
    le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in          grado superiore di procedimento sia civile che penale
    proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non               se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
    riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o              L’Assicurato non può addivenire direttamente con la
    tecnici che non siano da essa designati e non risponde               controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in
    di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.              sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva

4 di 14 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
autorizzazione di ARAG, pena il mancato rimborso                  assicurazione di Responsabilità civile.
delle spese sostenute.                                            Nessuna limitazione sussiste per le imputazioni penali.
L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di
Periti viene concordata con ARAG.                                 Art. 2.6 - Recupero di somme
La Società o ARAG non è responsabile dell’operato di              Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti
Legali, Consulenti Tecnici e Periti.                              ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito       corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed
alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato              interessi.
e la Società o ARAG, la decisione può venire                      Spettano, invece, ad ARAG, che li ha sostenuti o
demandata,con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad             anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate
un arbitro che decide secondo equità, designato di                in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o
comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo,             stragiudizialmente.
dal Presidente del Tribunale competente a norma del
Codice di Procedura civile.                                       Art. 2.7 – Liquidazione delle spese
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese           La Società liquiderà all’Assicurato, in presenza di
arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole           regolare parcella, le spese legali e peritali sostenute
all’Assicurato.                                                   entro il limite del massimale stabilito, anche
In caso di esito negativo dell’arbitrato, l’Assicurato potrà      anticipando gli importi in corso di causa. Spetta alla
egualmente procedere autonomamente ed a proprio                   Società quanto liquidato all’Assicurato giudizialmente o
rischio nella trattazione della controversia, dandone             stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari,
avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere            nei limiti dell’esborso sostenuto, anche in via di surroga
la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute              secondo l’Art. 1916 del Codice Civile.
dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia più
favorevole di quello precedentemente prospettato dalla            Art. 2.8 – Arbitrato Irrituale
Società o ARAG.                                                   Fermo restando il diritto delle Parti di adire gli organi
                                                                  di ordinaria giurisdizione, qualora insorga una
Art. 2.5 - Coesistenza con assicurazione di                       controversia che abbia ad oggetto l’interpretazione,
Responsabilità civile                                             la validità e l’esecuzione del presente contratto, le
Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai               Parti potranno devolvere la controversia ad un arbitro
sensi dell’Art. 1917 del Codice civile, attraverso la             che provveda secondo equità ed in forma irrituale.
relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza            L’arbitro sarà nominato, su istanza di una delle
di Responsabilità civile stipulata dal Contraente o da            Parti, dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati della
singoli Assicurati relativa all’attività dichiarata in polizza,   Circoscrizione del Tribunale ove si trova la sede legale
la garanzia prevista dalla presente polizza opera:                o la residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti
• ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta           risponde della metà delle spese dell’arbitro. Il lodo
assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;              dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla nomina
• dopo l’esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta              dell’arbitro.

                                                                               COSA FARE IN CASO DI SINISTRO             5 di 14
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