Burundi - aggiornata al 12 marzo 2020 - Referenti per l'adozione - Commissione ...
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Burundi – aggiornata al 12 marzo 2020 Referenti per l'adozione Autorità competente per le adozioni internazionali Departement de l'Enfant et de la Famille (DEF) Ministère des Droits de la personne humaine, des Affaires sociales et du Genre B.P. 65 18 Bujumbura E-mail: mdphasg@gmail.com Website: http://www.droitshumains.gov.bi Compiti e funzioni del DEF • Raccoglie, conserva e scambia informazioni sulla situazione dei minori e degli aspiranti genitori adottivi, nella misura necessaria a poter finalizzare le adozioni; • Facilita, monitora e attiva le procedure di adozione; • Promuove lo sviluppo di servizi di consulenza e monitoraggio delle adozioni; • Scambia con le Autorità centrali di altri Paesi le relazioni di valutazione generale delle esperienze relative alle adozioni internazionali; • Risponde, nella misura consentita dalla legge, a richieste di informazioni motivate su particolari situazioni di adozioni formulate da altre Autorità centrali o pubbliche autorità; • Adotta tutte le misure necessarie per incoraggiare la cura degli orfani da parte di famiglie del Burundi; • Propone le misure legali necessarie per proteggere il minore adottato dallo sfruttamento e prevenirne il rapimento, la vendita o la tratta. Ambasciata d’Italia in Uganda competente per il Burundi Plot n. 11, Lourdel Road, Nakasero P.O. Box 4646 Kampala Tel: + 256 0312188000/1/2 E-mail: segreteria.kampala@esteri.it PEC: amb.kampala@cert.esteri.it Website: www.ambkampala.esteri.it Ambasciata del Burundi in Italia Via Enrico Accinni, 63 Sc. B int.10 00195, Roma Tel: + 39 06 36381786 Fax: + 39 06 36381171 E-mail: ambabu.roma@yahoo.fr Enti autorizzati operativi Per la ricerca dell’ente autorizzato operativo in Burundi clicca qui.
Normative e procedure Ratifica/Accessione alla Convenzione de L’Aja: Il Paese ha depositato gli strumenti per l’accessione alla Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale il 15 ottobre 1998 e il 1° febbraio 1999 è entrata in vigore. Normativa di riferimento • Décret-loi n°1/1 du 15 janvier 1981 portant modification du code des personnes et de la famille [Decreto-legge n. 1/1 del 15 gennaio 1981 che modifica il Codice delle persone e della famiglia]; • Décret-loi n° 1/014 du 6 juin 1998 portant adhésion de la République de Burundi à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale [Decreto-legge n.1/014 recante l’adesione della Repubblica del Burundi alla Convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale]; • Loi n°1/004 du 30 avril 1999 portant modification des dispositions relatives à la filiation adoptive du code des personnes et de la famille [Legge 30 aprile 1999, n. 1/004, che modifica le disposizioni relative all’adozione del Codice delle persone e della famiglia]. Requisiti degli adottanti* Ai sensi degli artt. 2-7 della Legge 1/004 del 1999, gli aspiranti genitori adottivi: • devono avere almeno trent’anni; devono avere almeno quindici anni in più del minore adottando; i requisiti di età possono essere esentati dal Tribunale di Grande Istanza avente giurisdizione sull'adozione; • possono presentare domanda di adozione dopo essere stati sposati per un minimo di cinque anni; i coniugi non devono essere separati, ed entrambi devono dare il consenso a meno che uno non sia in grado di dare il consenso; il matrimonio tra persone dello stesso sesso è illegale in Burundi; sebbene la legge sull'adozione del Burundi taccia sulla questione delle coppie dello stesso sesso e dell'adozione, nella pratica, i single e i partner non sposati non sono autorizzati ad adottare; • devono dimostrare di avere sufficienti risorse materiali per l'adozione e il sostegno del minore; • possono presentare domanda di adozione anche in presenza di figli biologici. * Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa del Burundi che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana. Requisiti dell’adottando Ai sensi degli artt. 8-22 della Legge 1/004 del 1999 possono essere adottati: • minori di età inferiore ai quindici anni; • minori di età pari o superiore a 13 anni devono esprimere il loro consenso all’adozione; • minori che sono sotto la tutela dello Stato; • minori dichiarati adottabili in seguito al consenso espresso dai genitori o dal tutore legale; il consenso all'adozione deve essere rilasciato da entrambi i genitori biologici o dal tutore legale; il consenso di un solo genitore o tutore legale è accettato quando l'altro genitore è deceduto o incapace di rilasciare il consenso; i genitori biologici o i tutori legali possono revocare il consenso entro i tre mesi; i genitori possono ancora richiedere la restituzione del minore a condizione che quest’ultimo non sia stato collocato in affidamento preadottivo;
• minori dichiarati abbandonati dal Tribunale di Grande Istanza, qualora sia stato evidentemente trascurato dai genitori biologici per un periodo superiore a un anno; • le autorità locali incoraggiano a tenere uniti i fratelli e le sorelle quando è possibile; tuttavia, non si applicano eccezioni specifiche alle procedure di adozione; • in caso di minori abbandonati, per essere dichiarati adottabili non devono essere stati reclamati da un genitore o un familiare per un periodo di 12 mesi;pertanto, il minore può essere adottato solo dopo aver compiuto un anno. Step della procedura per le coppie adottive italiane 1. La coppia da l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia al DEF; 2. alla coppia viene fatta una proposta di abbinamento con un minore e se la accetta deve comunicare il proprio consenso per iscritto all’ente autorizzato che poi lo trasmette al DEF; 3. il DEF trasmette il fascicolo della coppia al Tribunale di Grande Istanza del luogo di residenza del minore che pronuncia la sentenza di adozione; 4. la coppia è invitata a recarsi in Burundi per trascorrere del tempo con il minore e deve comunicare al DEF la data d’arrivo non appena ne venga a conoscenza, cosicché il consolato italiano a Bujumbura venga informato dell’arrivo; 5. l’ente autorizzato segue la fase della post-adozione e trasmette in Burundi le relazioni concernenti l’integrazione del minore, che devono essere redatte con cadenza semestrale per il primo anno e poi con cadenza annuale fino a quando il minore diventa maggiorenne; devono essere redatte in lingua francese. In merito alla lista dei documenti richiesti, rivolgersi all’Ente Autorizzato. Procedura L’adozione internazionale è interamente disciplinata dal Titolo II della Legge 1/004 del 1999 e può aver luogo solo dopo che le competenti autorità burundesi hanno stabilito che il minore è adottabile e hanno preso atto, dopo aver debitamente preso in considerazione le possibilità di collocamento del minore in Burundi, ai sensi dell’art.69, che l’adozione internazionale soddisfa al meglio i suoi interessi. Le autorità competenti, sempre ai sensi dell’art.69, devono, inoltre, aver accertato che: le persone, le istituzioni e le autorità di cui è richiesto il consenso per l’adozione siano state ben consigliate e informate sulle conseguenze del loro consenso -in particolare, riguardo il mantenimento o la risoluzione, in ragione dell’adozione, del rapporto giuridico tra il minore e la sua famiglia di origine; che i soggetti di cui sopra abbiano liberamente rilasciato il loro consenso nelle forme giuridiche richieste e che il consenso sia stato espresso o annotato per iscritto; che i consensi non siano stati ottenuti dietro pagamento di somme di denaro o altro e che non siano stati revocati; che il consenso della madre, se richiesto, sia stato rilasciato solo dopo la nascita del minore. Le autorità burundesi devono essersi assicurate oltre a ciò, in base a quanto previsto all’art.69, che: tenuto conto dell’età e della maturità del minore, egli sia stato aiutato da un avvocato, sia stato debitamente informato sulle conseguenze dell’adozione e che abbia rilasciato il suo consenso all’adozione, se richiesto; che i desideri e le opinioni del minore siano stati presi in considerazione; che il consenso del minore all’adozione, quando richiesto, sia stato rilasciato liberamente, nel rispetto delle forme legali richieste, per iscritto e che non sia stato ottenuto dietro pagamento di una somma di denaro o altro. Se il DEF, come stabilito dall’art.74 della Legge, ritiene che il minore sia adottabile redige una relazione contenente informazioni sull’identità del minore, la sua adottabilità, il suo ambiente
sociale, la sua evoluzione personale e familiare, la sua storia medica e quella della sua famiglia, così come i suoi bisogni speciali, tenendo conto delle condizioni educative del minore e del suo ambiente socioculturale. Il DEF garantisce, inoltre, che siano stati ottenuti i consensi necessari all’adozione, si accerta ai sensi dell’art.75 che gli aspiranti genitori adottivi siano idonei, e trova, basandosi in particolare sulle relazioni riguardanti il minore e gli aspiranti genitori, il collocamento nel miglior interesse del minore. Il fascicolo contente la domanda di adozione presentata dagli aspiranti genitori adottivi viene trasmesso dall’ente autorizzato al DEF che decide sull’ammissibilità degli stessi. Il DEF studia, analizza il fascicolo e propone l’abbinamento con un minore in base al profilo del minore stesso e alla domanda di adozione ritenuta maggiormente compatibile con il minore tra quelle pervenute. Il DEF trasmette all’Autorità centrale del Paese di accoglienza la sua relazione riguardante il minore, la certificazione attestante i consensi richiesti e i motivi per cui ha deciso che tale abbinamento del minore con gli aspiranti genitori fosse valido. Se la coppia accetta l’abbinamento, deve produrre per iscritto il proprio consenso all’adozione e un atto di presa in carico notarile. Tali documenti, accompagnati dall’autorizzazione al proseguimento della procedura, emessa dalla CAI, vengono inviati dall’ente autorizzato al DEF che ne verifica la correttezza. A questo punto, il DEF trasmette il fascicolo degli aspiranti genitori adottivi al Tribunale di Grande Istanza (TGI) del luogo di residenza del minore. Il TGI pronuncia la sentenza di adozione che diviene definitiva una volta trascorso il termine di 30 giorni previsto per presentare l’eventuale appello e successivamente alla sua trascrizione sul certificato di nascita del minore. Gli aspiranti genitori adottivi sono dunque invitati a recarsi in Burundi per trascorrere del tempo con il minore. È opportuno che la data di arrivo in Burundi sia comunicata al DEF e al consolato italiano a Bujumbura. Sono previsti un solo viaggio ed una permanenza di due settimane. Il minore è informato sull’arrivo dei genitori e resta con loro durante tutto il soggiorno in Burundi. Con il passaporto, il visto che autorizza il minore a entrare e soggiornare in modo permanente in Italia, e il nuovo estratto di atto di nascita, il minore può lasciare il territorio del Burundi. L’adozione determina, ai sensi dell’art.32, la cessazione dell’appartenenza del minore alla sua famiglia d’origine, stabilisce un nuovo rapporto di filiazione con la famiglia adottiva ed è irrevocabile. Le relazioni successive all’adozione del minore devono essere inviate ogni sei mesi per il primo anno, e poi annualmente fino a quando il minore diventa maggiorenne. Devono essere redatte in lingua francese. Altri documenti UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention Second periodic report on the Convention on the Rights of the Child, Burundi, CRC/C/BDI/2, 7 january 2010 Adozione (art.21): 202. In Burundi, l'adozione è disciplinata dalla Legge n. 1/004 del 30 aprile 1999 che modifica le disposizioni del Codice degli affari personali e della famiglia, relative all'adozione di minori. Ciò che rende innovativa questa legge nuova è che essa regola anche l'adozione internazionale in conformità con la Convenzione de L'Aja del 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione per l’adozione internazionale. In conformità a questa legge, il Ministero degli affari sociali e dello sviluppo delle donne è l'Autorità centrale abilitata a promuovere la cooperazione e la collaborazione con le autorità centrali di altri Stati, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri.
203. Il Ministero si assicura che il minore adottato abbia diritto alle stesse garanzie e standard garantite in caso di adozione nazionale. Questa legge colma una lacuna che esisteva nel collocamento di minori all'estero. Il Ministero si assicura anche che la sua controparte nel Paese ricevente abbia approvato l'adozione internazionale. UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Concluding observations: Burundi, CRC/C/BDI/CO/2, 19 october 2010 Adozione: 48. Il Comitato deplora la mancanza di informazioni e dati relative alla procedura e alla fase post-adozione dell’adozione nazionale e internazionale dei minori. 49. Il Comitato raccomanda che lo Stato membro fornisca maggiori informazioni e dati sulle adozioni nazionali e internazionali, assicuri che il principio dell'interesse superiore del minore guidi il processo di adozione e migliori la fase post-adozione riguardo alla situazione dei minori adottati. Accordo bilaterale esistente con il Burundi − Accordo bilaterale tra la Commissione per le Adozione Internazionali e la Repubblica del Burundi, 25 luglio 2014
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