BANKING PACKAGE DELLA COMMISSIONE EUROPEA - PRINCIPALI DISPOSIZIONI E IMPATTI PER LE BANCHE - PWC
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#PwCReg Aprile 2020 Banking Package della Commissione Europea Principali disposizioni e impatti per le banche pwc.com/it pwc.com/it
La Commissione Europea ha adottato un «banking package» per agevolare l'erogazione del credito bancario a famiglie e imprese Quando? Comunicazione interpretativa Il 28 aprile 2020 è stato adottato un pacchetto rivolto alle • Le banche e le autorità di vigilanza sono incoraggiate banche per sostenere l'economia e mitigare gli impatti ad avvalersi della flessibilità nell'ambito dei quadri economici della pandemia. contabili e prudenziali dell’Unione Europea(1). • Vengono confermati gli orientamenti proposti dalle istituzioni e, in particolare, le linee guida EBA sulle moratorie pubbliche e private sui prestiti. Cosa prevede? • Vengono ricordati gli ambiti in cui le banche sono invitate ad agire responsabilmente, ad esempio rinunciando a distribuire dividendi agli azionisti e Il pacchetto comprende sia una comunicazione favorendo la fornitura di servizi digitali. interpretativa sui quadri contabili e prudenziali sia modifiche rapide e mirate della normativa bancaria Modifiche normative europea, per massimizzare la capacità di erogare prestiti e assorbire eventuali perdite. • Vengono proposte(2) modifiche delle norme al fine di massimizzare la capacità delle banche di erogare prestiti e assorbire perdite dovute al COVID-19, attraverso: Next steps? - Misure temporanee eccezionali per attenuare l'impatto immediato degli eventi connessi al COVID-19. La Commissione avvierà un dialogo con il settore finanziario europeo per esaminare in che modo poter elaborare migliori pratiche a ulteriore sostegno di - Anticipazione della data di applicazione di diverse cittadini e imprese. misure già previste, che incentivano le banche a finanziare i lavoratori dipendenti, le PMI e i progetti infrastrutturali e investire in software. (1) Come già sostenuto da EBA, BCE e Comitato di Basilea e ripreso dalla Approfondimento dedicato nel presente documento Commissione nella Interpretative Communication rivolta al Parlamento e al Consiglio Europeo; (2) Proposal for adjustments to CRR in response to the COVID-19 pandemic. 2
La Commissione ha proposto modifiche del quadro prudenziale europeo per massimizzare la capacità di erogare prestiti e di assorbire perdite Modifiche normative Breve descrizione Principali impatti Banca • Possibilità di opt-in anche per le • Ampliamento perimetro di 1 Trattamento banche che inizialmente non avevano applicazione. transitorio IFRS 9 adottato le misure transitorie. • Potenziale aumento del beneficio • Modifiche alla modalità di calcolo sul CET1. dell’aggiustamento, al fine di cogliere gli impatti legati all’emergenza sanitaria. • Allungamento del transitional period e innalzamento dei fattori applicabili. • Trattamento favorevole delle garanzie • Minori deduzioni dal CET1 derivanti 2 NPL framework pubbliche concesse durante la da uno scheduling più favorevole crisi, equiparate, a fini di Calendar Provisioning alle garanzie concesse un’agenzia ufficiale di credito all’esportazione (e.g. SACE). 3 Leverage ratio • Rinvio al 1 gennaio 2023 della • Maggiore flessibilità per banche G-SII. data di applicazione del buffer sul • Migliore trasmissione della politica coefficiente di leva finanziaria per monetaria tramite le banche. banche G-SII. • Modifica delle modalità di esclusione delle esposizioni verso le banche centrali dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria, in caso di comprovate situazioni eccezionali. 4 Anticipazione di • Possibilità di non dedurre dal • Minori deduzioni dal CET1 alcune misure CRR II CET1 i software asset valutati • Benefici a livello di assorbimento di prudentemente, in accordo con capitale. gli EBA RTS sul tema, a partire dall’entrata in vigore di tali RTS. • Riduzione del fattore di ponderazione per prodotti CQS / CQP dal 75% al 35%. • Modifica al perimetro e alle modalità di calcolo dello «SME supporting factor» e introduzione di un «Infrastructure supporting factor». Le modifiche alla CRR si applicano a partire dalla pubblicazione sull’Official Journal del Regolamento attualmente in proposta, ad eccezione del beneficio sul leverage ratio legato all’esclusione di alcune esposizioni verso le banche centrali, la cui data di applicazione rimane il 28 giugno 2021. 3
Vengono introdotte modifiche alle misure connesse all’entrata in vigore dell’IFRS 9, al fine di incrementare i benefici… 1 Trattamento transitorio IFRS 9 • Il 3 aprile 2020 il Comitato di Basilea ha formulato alcuni • La Commissione Europea intende ora adattare la principi relativi alle possibili modifiche delle disposizioni normativa di riferimento [art 473 bis CRR], nel rispetto transitorie per il trattamento dell’ECL, al fine di mitigare degli indirizzi del Comitato di Basilea e richiedendo alle gli effetti negativi dell’emergenza sanitaria. AdV di monitorare il numero di istituzioni che adottano il trattamento transitorio comunicandolo all’EBA. Principi BCBS Principali interventi della Commissione Europea Introduzione di • Diversificazione dei transitional period per componente statica e metodologie alternative componente dinamica. • Modalità di calcolo e livelli di aggiustamento invariati per la componente statica, che ha lo scopo di mitigare gli impatti day-one dell’entrata in vigore del principio contabile. • In riferimento alla componente dinamica, che mitiga gli impatti post day-one dell’IFRS 9: - Reference date modificata dal 1 gennaio 2018 al 1 gennaio 2020, al fine di cogliere meglio gli impatti legati all’emergenza sanitaria. - Allungamento di due anni del periodo transitorio e innalzamento dei fattori applicabili. • Semplificazione delle modalità di ricalcolo dei requisiti di capitale, con l’abolizione del rescaling factor e l’applicazione di un risk weight del 100% all’ammontare aggiunto al CET. Add-back al 100% nel • Allungamento del periodo transitorio fino al 2024. periodo 2020-2021, da • Fattori applicabili alla componente statica: 70% nel 2020, 50% nel 2021, 25% riassorbire linearmente nel 2022 e 0% per 2023 e 2024. in 3 anni. • Fattori applicabili alla componente dinamica: 100% nel 2020 e 2021, 75% nel 2022, 50% nel 2023 e 25% nel 2024. Opt-in successivo • Consentito il passaggio, in qualsiasi momento, al trattamento transitorio alla FTA per coloro che in precedenza avevano deciso di non adottarlo, previa autorizzazione delle autorità competenti. Possibilità di switch • Possibilità per le banche di applicare unicamente la componente dinamica tra approcci del trattamento transitorio. Disclosure • Mantenuti gli obblighi di disclosure sull’ammontare dei requisiti di capitale in sugli impatti caso «fully-loaded». Si veda legenda a pagina 6 4
…con un allungamento del transitional period e l’applicazione di fattori di add-back più favorevoli Perimetro Modalità di calcolo Periodo transitorio aggiustamenti e fattori applicabili Componenti sia statica che • I fattori sono applicati alla somma 2018 2019 2020 2021 2022 dinamica dell’aggiustamento della componente statica e dinamica, prima delle modifiche al netto dell’effetto dovuto alla deducibilità 95% 85% 70% 50% 25% fiscale. • Le componenti sono calcolate separatamente per esposizioni soggette ad approccio SA e IRB. Componente statica • Calcolata come differenza, se 2020 2021 2022 2023 2024 dell’aggiustamento dopo le positiva, tra: modifiche - Expected Credit Loss alla FTA 70% 50% 25% 0% 0% dell’IFRS 9. - Perdite per riduzione di valore su finanziamenti e crediti all’ultimo giorno di applicazione dello IAS 39. • I fattori sono applicati alla sola componente statica al netto degli effetti fiscali ad essa riconducibili. Componente dinamica • Calcolata come differenza , se 2020 2021 2022 2023 2024 dell’aggiustamento dopo le positiva, tra: modifiche - Expected Credit Loss, escluse le attività 100% 100% 75% 50% 25% deteriorate, alla data di riferimento del bilancio. - Expected Credit Loss, escluse le attività deteriorate, al 1 gennaio 2020. • I fattori sono applicati alla sola componente statica al netto degli effetti fiscali ad essa riconducibili. Al fine di meglio cogliere l’incremento dell’ECL legata all’emergenza sanitaria e giustificare le modifiche al transitional period, la Commissione Europea propone di modificare la reference date per il calcolo della componente dinamica, portandola da 1 gennaio 2018 al 1 gennaio 2020. 5
Alle garanzie pubbliche viene riservato un trattamento favorevole in ambito Calendar Provisioning 2 NPL framework • Il Regolamento UE 630/2019 introduce livelli minimi di • La CRR prevede che, qualora le rettifiche contabili non accantonamento prudenziale applicabili a tutti i crediti siano sufficienti a raggiungere il minimum loss coverage erogati a partire dal 26 aprile 2019 e successivamente prudenziale, la differenza vada a diretta deduzione dal classificati in default a seconda che siano secured capitale primario di classe 1 (requisito di «Pillar 1») (in base al tipo di garanzia sottostante), o unsecured. secondo lo scheduling prestabilito. Secured Unsecured Le percentuali indicano la copertura tramite Ingresso a NPE accantonamenti prudenziali. a b c Secured a 1 anno Unsecured a 2 anni a NPE secured da immobili o prestiti su 35% mutui residenziali garantiti da un fornitore a 3 anni di protezione ammesso ex art. 201 CRR. 25% 25% 100% b NPE secured da altre garanzie a 4 anni ammissibili. 35% 35% c NPE secured da un’agenzia ufficiale a 5 anni di credito all’esportazione. 55% 55% a 6 anni Modifica proposta dalla Commissione UE 70% 80% a 7 anni • La modifica proposta dalla Commissione Europea all’art. 47c(3) 80% 100% 100% CRR estende il trattamento previsto a 8 anni per le garanzie della tipologia (c) alle 85% esposizioni garantite o contro- a 9 anni garantite da garanzie pubbliche erogate nell’ambito delle misure atte 100% a mitigare gli impatti economici della a 10 anni pandemia del COVID-19 • La modifica sarà recepita con l’introduzione dell’art. 500a CRR “Trattamento temporaneo delle garanzie pubbliche relative al 1) a) amministrazioni centrali e banche centrali; b) amministrazioni regionali o autorità locali; COVID-19” c) banche multilaterali di sviluppo; d) organizzazioni internazionali, quando alle esposizioni • Le garanzie pubbliche in scope all’art. nei loro confronti è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazi- 500a CRR si riferiscono a garanzie one dell'articolo 117; e) organismi del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti erogate da fornitori ammissibili ex art. sono trattati conformemente all'articolo 116 201, par.1, lett. (a) - (e) (1). 6
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L’entrata in vigore del buffer di leva finanziaria per banche G-SII viene prorogata di un anno… 3 Leverage ratio La Commissione Europea propone due modifiche relative al • Esclusione delle esposizioni verso banche centrali del coefficiente di leva finanziaria: calcolo del leverage ratio. • Data di applicazione del buffer di leva finanziaria per banche G-SII. Ambito Descrizione Scenario «as is» • L’art. 92 (1a) della CRR II introduce un nuovo buffer di CET1 applicato alle Banche che rientrano nella classificazione di importanza sistemica globale (c.d. «G-SIIs»), in aggiunta al requisito di un coefficiente di leva finanziaria minimo del 3%. • Il buffer viene calcolato moltiplicando l’esposizione complessiva (1) della Banca G-SII per il 50% del coefficiente della riserva applicabile al G-SII (2). • Tale requisito di buffer può essere soddisfatto soltanto con il capitale di classe 1. • La data di applicazione del buffer era stata originariamente fissata al 1° gennaio 2022. Scenario «to be» • Alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19 ed in linea con la revisione della timeline implementativa proposta dal Comitato di Basilea, la data di applicazione del leverage ratio buffer è stata posticipata di un anno, fissata pertanto al 1° gennaio 2023. Liberare risorse delle Banche di rilevanza sistemica per consentire 1) Calcolata in accordo con l’art. 429 CRR; 2) compreso tra 1% e 3,5% in un maggior focus sulle sfide più immediate associate alla pandemia base alla sottocategoria a cui appartiene la banca, in conformità dell'arti- COVID-19. colo 131 della direttiva 2013/36/UE. 8
…e vengono modificate le regole per l’esclusione di esposizioni verso banche centrali dal calcolo del leverage ratio La Commissione Europea propone due modifiche relative al • Esclusione delle esposizioni verso banche centrali del coefficiente di leva finanziaria: calcolo del leverage ratio. • Data di applicazione del buffer di leva finanziaria per banche G-SII. Ambito Descrizione Scenario «as is» • L’art. 429 della CRR II permetterà alle Banche di escludere temporaneamente alcune esposizioni verso banche centrali(1) dalle esposizioni totali che entrano nel calcolo del coefficiente di leva finanziaria, a condizione che: - il periodo di esclusione sia limitato, non superiore a un anno. - l’esenzione venga approvata dell'autorità competente, in corrispondenza di circostanze eccezionali dichiarate pubblicamente dall'autorità stessa. • Tuttavia, nella formulazione prevista dalla CRR II, l'impatto dell'esclusione veniva eccessivamente compensato dalla richiesta di aumentare proporzionalmente il requisito di leva finanziaria, c.d. «adjusted leverage ratio». Scenario «to be» • Per quanto concerne il meccanismo di compensazione, applicabile dal 28 giugno 2021: - la Banca sarà tenuta a calcolare l’adjusted leverage ratio una sola volta, nel momento in cui esercita il potere discrezionale. - l’adjusted leverage ratio verrà calcolato in base al valore delle esposizioni verso la banca centrale e alle esposizioni totali detenute nel giorno in cui l'autorità competente dichiara l’esistenza di circostanze eccezionali. - l’adjusted leverage ratio verrà applicato, senza cambiamenti, durante l'intero periodo in cui viene esercitata la discrezionalità. • Si origina quindi un effettivo beneficio se, in seguito alla dichiarazione da parte dell’AdV, le esposizioni eligible verso le banche centrali aumentano rispetto alle esposizioni totali. Incoraggiare le banche a ricorrere alle linee di credito concesse da 1) monete e banconote che costituiscono la valuta legale nel paese della banche centrali, per facilitare la trasmissione della politica monetaria ed banca centrale, attività che rappresentano crediti nei confronti della banca evitare la diminuzione di prestiti all'economia reale. centrale, comprese le riserve detenute presso la banca centrale. 9
Vengono infine anticipate alcune misure incentivanti, già previste dalla CRR II 4 Anticipazione di alcune misure CRR II Ambito Descrizione Riferimenti normativi Deduzione relative • La CRR II permette di non dedurre i «Prudently valued software assets» Art. 36 (1)(b) CRR a Software (1) dal CET1. Sul tema, l’EBA dovrebbe pubblicare entro giugno 2020 dei Regulatory Technical Standard (RTS) atti a specificare le modalità Art. 36(4) CRR di attuazione dell’esenzione, da applicarsi una volta trascorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore degli RTS . Art. 3(7) CRR II • Al fine di adottare le misure per indirizzare l’emergenza sanitaria attuale, la data di applicazione è stata anticipata al momento Art. 2, p.to 3 della dell’entrata in vigore degli RTS. Proposta della Commissione UE Trattamento CQS / CQP • La modifica all’art. 123 CRR introduce un risk weight più favorevole Art.123 CRR da applicare ai prestiti concessi a pensionati o dipendenti con contratto a tempo indeterminato (CQS / CQP), facendo leva sulla presenza di Art. 2, p.to 1 della garanzie a beneficio dell’ente. Proposta della • Il risk weight si riduce dal 75% al 35%. Commissione UE • Per incentivare l’erogazione di tali tipologie di prestiti già durante la pandemia in corso, la data di applicazione della modifica dell’art.123 CRR è stata anticipata all’entrata in vigore della Proposta della Commissione EU. SME supporting factor e • La modifica all’art. 501 CRR prevede sia la modifica dell’ammontare Art. 501 CRR Infrastructure supporting dell’esposizione in bonis verso PMI da € 1,5 mln a € 2,5 mln a cui factor applicare uno SME supporting factor di 0,76 sia l’introduzione di un Art 501bis CRR II fattore di 0,85 per la porzione di esposizione superiore a € 2,5 mln. • È, inoltre, introdotto un «Infrastructure supporting factor» di 0,75 per Art. 3 CRR II le esposizioni verso società che operano o finanziano strutture fisiche, impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici Art. 2, p.to 1 della essenziali (2). Proposta della • Alla luce dell’emergenza sanitaria in corso, la data di applicazione di Commissione UE tali misure è anticipata alla data di entrata in vigore della Proposta della Commissione EU. 1) attività materiali sotto forma di software valutate prudentemente sul cui valore la risoluzione, l'insolvenza o la liquidazione dell'ente non ha effetti nega- tivi; 2) ai fini di applicazioni dell’infrastructure supporting factor risulta necessario che le esposizioni soddisfino i requisiti / criteri specifici indicati nell’art. 501bis CRR II. 10
SME Supporting Factor: principali elementi di novità Perimetro di applicazione La CRR II prevede la modifica l’art. 501 relativo Esposizioni in bonis verso PMI se incluse nella classe delle all’alleggerimento dei requisiti patrimoniali per le esposizioni esposizioni al dettaglio o nelle classi delle esposizioni verso verso PMI, prevedendo, in particolare, SME Supporting imprese o garantite da ipoteche su beni immobili (!) escluse Factor differenziati. le esposizioni in default. Scenario «as is» CRR Scenario «to be» CRR II SME Supporting Factor applicato ai requisiti patrimoniali Esposizione complessiva NEW NEW per le esposizioni verso le PMI fino a un massimo di €1,5 mln verso PMI (E*) ≤ 2,5mln ≤ 2,5mln pari a 0,7619. Esposizione Risk 76,19% SME Supporting factor 76,19% NEW complessiva x weight x 85,00% verso PMI (E*) E* = importo totale, ivi comprese eventuali esposizioni in I fattori di sostegno alle PMI sopra riportati sono applicati nel stato di default, dovuto all'ente, alle sue filiazioni, alle sue calcolo degli RWA come elementi rettificativi, coerentemente imprese madri o ad altre filiazioni di tali imprese madri, ad con la seguente formula: esclusione però dei crediti o dei crediti potenziali garantiti da immobili residenziali, dalla PMI o dal gruppo di clienti NEW connessi della PMI RWEA* = RWEA * { ∗ ; 2 500 000} ∗0,7619+ { ∗− 2 500 000;0}∗0,85 ∗ dove RWEA si intendono gli RWA rettificati dai fattori di sostegno alle PMI. Al fine di incentivare l’erogazione di prestiti verso le PMI, la data di applicazione di tali modifiche è anticipata alla data di entrata in vigore della Proposta della Commissione EU. 11
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