BANDO INAIL ISI 2015 Incentivi alle Imprese per la realizzazione di interventi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

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Incentivi alle Imprese
per la realizzazione di interventi in materia di Salute
                e Sicurezza sul Lavoro
    in attuazione dell’art. 11, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

               BANDO INAIL ISI 2015

                         Dr. Andrea Bozzi
                     Vicario Sede di Brescia e
                     Responsabile Prevenzione
                      Brescia, 10 Marzo 2016

                 I.N.A.I.L. – SEDE DI BRESCIA                         .
FINALITA’

• Il presente avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese a
  realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute
  e sicurezza

• Per «miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul
  lavoro» si intende il miglioramento documentato delle
  condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle
  condizioni preesistenti e riscontrabile con quanto riportato
  nel DVR

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OBBLIGO RISCONTRABILITA’ DVR
• Una volta individuata la causa di infortunio o il fattore di rischio relativi
  alla tipologia di intervento, questi devono essere coerenti con la
  lavorazione di cui alla voce di tariffa selezionata in domanda e
  riscontrabili nel DVR.
• Per quelle imprese che non hanno l’obbligo di redazione del DVR,
  neanche con le procedure standardizzate, la causa di infortunio o il fattore
  di rischio relativi alla tipologia di intervento, dovranno essere riscontrate
  da una relazione sottoscritta dal titolare dell’impresa in cui siano descritti:

• il ciclo produttivo,
• gli ambienti di lavoro e la disposizione dei macchinari,
• i rischi aziendali

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MODALITA’ ATTUATIVE E NORMATIVA
I contributi oggetto del presente Avviso sono concessi con procedura valutativa a sportello.
I contributi rispettano le condizioni della normativa comunitaria relativa all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «De minimis».
Secondo i Regolamenti dell’Unione Europea, i finanziamenti sono erogati in regime “de
minimis”, con i limiti previsti per le diverse imprese in tre esercizi finanziari (quello in corso e
i due precedenti)
      € 15.000 imprese settore produzione prodotti agricoli, R. 1408/2013(Mod. D1408)
      € 30.000 imprese settore pesca, R. 717/2014 (Mod. D-717)
      € 100.000 imprese settore trasporto su strada, R. 1407/2013(Mod. D 1407)
      € 200.000 per le altre. R. 1407/2013(Mod. D 1407)
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AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DE
MINIMIS – INTRODUZIONE DEL CONCETTO DI
IMPRESA UNICA

- il regolamento De Minimis per il periodo 2014/2020 introduce
il nuovo concetto di impresa unica:
- il plafond De Minimis dovrà calcolarsi non sulla singola
impresa ma sul gruppo nel quale opera e quindi deve essere
presa in considerazione sia l’azienda che ha richiesto
l’agevolazione che l’insieme delle imprese collegate a questa.

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Regolamenti UE De Minimis: n. 1407/2013 –
1408/2013 - 717/2014
Indicano l’importo complessivo degli aiuti De Minimis concessi ad una Impresa
unica, che non deve essere superato nell’arco di 3 esercizi finanziari
Impresa unica: l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle
relazioni indicate all’art. 2 comma 2 dei suddetti Regolamenti.
Definizione di impresa unica: nello specifico si intende impresa unica
l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di
collegamento seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di
un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del
consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa
in virtù di un contratto concluso con quest’ultima o in virtù di una clausola dello
Statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola in virtù di un
accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei
diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.                                5
LA «DICHIARAZIONE DE MINIMIS»

• La sede INAIL verifica il requisito prima di emettere il
  provvedimento di ammissione.
• La verifica potrà essere operata richiedendo all’impresa,
  tramite posta elettronica certificata, di produrre entro il
  termine perentorio di 20 giorni, decorrenti dal ricevimento
  della relativa richiesta la dichiarazione sul De Minimis.
• Il provvedimento di ammissione potrà essere emesso solo se il
  contributo richiesto, sommato a quello già concesso
  all’impresa nei 3 esercizi finanziari di osservazione, non
  superi il massimale stabilito dal Regolamento
• Sarà pertanto cura dell’impresa richiedere un contributo
  che, sommato ad altri precedenti aiuti concessi nel triennio,
  rientri nel limite dei massimali previsti dai Regolamenti De
  Minimis
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OGGETTO
L’Azienda deve scegliere una sola domanda relativa ad un
solo bando regionale e a una sola unità produttiva

FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE
- Progetti di investimento
 - Modelli di gestione della sicurezza e di Responsabilità
sociale d’Impresa
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

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Entità del finanziamento
LIVELLO NAZIONALE:

276.270.000 milioni di euro circa:
l’importo è ripartito in budget regionali in funzione del
numero degli addetti e del rapporto di gravità degli infortuni
PER LA LOMBARDIA:
lo stanziamento relativamente alla Regione Lombardia è
pari a complessivi 45.432.300 euro di cui:
31.802.610 per progetti di investimento(di cui all’all.1) ed i
progetti per l’adozione di Modelli organizzativi e di
Responsabilità Sociale (di cui all’all.2)
la novità
13.629.690 Euro per i progetti di bonifica da materiali
contenenti amianto (di cui all’all.3)
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I DESTINATARI – Art. 4 Avviso pubblico
       IMPRESE, ANCHE INDIVIDUALI, ISCRITTE ALLA CCIAA, REGISTRO
    IMPRESE O ALBO IMPRESE ARTIGIANE CON UNITA’ PRODUTTIVA ATTIVA
                ED OGGETTO DI INTERVENTO UBICATA IN LOMBARDIA
NEL CASO DI AZIENDE CON PIU’ UNITA’ PRODUTTIVE GESTITE IN FORMA ACCENTRATA LA
DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA PRESSO LA SEDE INAIL DOVE E’ ATTIVA LA PAT
ACCENTRANTE.
                        Escluse le imprese «ammesse a contributo» relativamente:
    Agli Avvisi Pubblici INAIL 2012 – 2013 – 2014;
    Le imprese che hanno già l’anticipazione o l’erogazione del contributo del Bando FIPIT 2014.
    Le imprese con il provvedimento di ammissione al BANDO FIPIT 2014 ammesse previa rinuncia.
    In caso di esito positivo o parzialmente positivo la Sede Inail territorialmente competente, riscontrerà il
     rispetto del «De minimis» prima dell’emissione del provvedimento di ammissione;
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Condizioni di ammissibilità – art. 4
avviso pubblico
-essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in
stato di liquidazione volontaria ,né sottoposta ad alcuna procedura
concorsuale;
-essere assoggettata ed in regola con gli adempimenti contributivi
(DURC), fermo restando l’applicazione di quanto previsto dall’art.
31 del D.L. n.69/2013, convertito dal L. n.98/2013, con particolare
riferimento ai commi 8 e 8 bis (invito alla regolarizzazione e
pagamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi e alla Cassa
Edile di quanto dovuto per le inadempienze assicurative accertate);
-non aver chiesto né ricevuto altri contributi pubblici sul progetto
oggetto della domanda;
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CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ – segue
non aver ottenuto in precedenza un provvedimento di ammissione
al finanziamento per uno degli avvisi pubblici inail 2012, 2013,
2014;
Novità: non aver ottenuto un provvedimento di ammissione al
finanziamento per il bando Fipit 2014
- non costituisce causa di esclusione l’accesso ai benefici derivanti
da interventi pubblici di garanzia sul credito (ad es. Fondi di
garanzia per le PMI e ISMEA)
Requisiti – art. 4
 requisiti di cui all’art. 4 dell’avviso pubblico sono previsti a pena
esclusione e devono essere mantenuti fino alla realizzazione del
progetto e alla rendicontazione .
Verifica da parte dei soggetti destinatari delle condizioni poste dal
regolamento “de minimis” per i settori produttivi di appartenenza.
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Progetti ammessi a contributo: art.
5 avviso pubblico
●progetti di investimento → allegato 1
● progetti per l’adozione di modelli organizzativi e
di responsabilità sociale →allegato 2
● progetti di bonifica da materiale contenente
amianto → allegato 3

Allegati: caratteristiche, documenti da presentare in fase di domanda e
di rendicontazione, spese tecniche riconoscibili e loro entità massima
nonché parametri e relativi punteggi dei progetti .

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Progetti ammessi a contributo: art.5
avviso pubblico - tipologia 1
Progetti di investimento volti al miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
Il fattore di rischio per il quale il progetto viene presentato
deve:

- essere coerenti con la lavorazione di cui alla voce di tariffa
selezionata nella domanda;
-essere riscontrabili a pena di esclusione nel DVR.

Quota finanziabile
misura massima del finanziamento 65% importo
progetto al netto di iva
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Progetti di tipologia 2 (progetti per
l’adozione di modelli organizzativi e
di responsabilità sociale).

L’intervento può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un
unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o regioni.
La domanda di contributo potrà essere presentata o presso una sola
delle sedi Inail nel cui territorio opera almeno una parte dei
lavoratori coinvolti nell’intervento o dove è situata la sede legale
dell’impresa.

Quota finanziabile
misura massima del finanziamento 65% importo progetto
al netto di iva
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Progetti di tipologia 3
per i progetti di tipologia 3 (progetti di bonifica da materiali
contenenti amianto) sono esclusi gli interventi su strutture delle
quali l’azienda richiedente detiene la proprietà ma che ha dato in
locazione ad altra azienda.
Sono invece ammessi gli interventi richiesti dall’azienda locataria
dell’immobile oggetto dell’intervento.
Per i progetti di questa tipologia la presenza di materiali contenenti
amianto deve essere riscontrabile nel documento di valutazione dei
rischi (DVR) o nel caso di imprese non tenute alla redazione del
DVR, nella relazione sottoscritta dal titolare dell’impresa, dove sono
descritti il ciclo produttivo, gli ambienti di lavoro e la disposizione
dei macchinari e i rischi aziendali.
Quota finanziabile
misura massima del finanziamento 65% importo progetto
al netto di iva
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AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo, in conto capitale, copre il 65% delle spese sostenute e
documentate, sostenute dall’impresa per la realizzazione del progetto.
Il contributo è calcolato sulle spese sostenute, al netto dell’iva.
Il limite massimo del contributo concedibile ad ogni impresa è
€ 130.000, il limite minimo € 5.000.
Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di
modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di
contributo.

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AMMONTARE DEL CONTRIBUTO (segue)

Per i progetti che comportano un contributo pari o superiore a
€.30.000,00 può essere richiesta un’anticipazione fino al 50%
dell’importo del contributo, previa costituzione di garanzia
fideiussoria (pari all’importo dell’anticipazione maggiorata del
10%).
(art.18, Avviso pubblico 2015 allegato 5, schema di riferimento per
la fideiussione)

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SPESE AMMESSE

- Tutte le spese accessorie , strumentali , funzionali indispensabili per la
realizzazione del progetto (art. 7 Avviso pubblico 2015) devono essere
riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data del
5 maggio 2016
- eventuali spese tecniche sono ammesse entro i limiti specificati negli
allegati dell’Avviso pubblico (allegati 1 e 2 tab. 1 colonna 3; allegato 3 tab. 1
colonna 2)
non si considerano spese tecniche le spese di consulenza per la redazione,
gestione ed invio telematico della domanda.
Le spese devono essere sostenute dall’impresa richiedente i cui lavoratori
e/o titolari beneficiano dell’intervento e documentate
fa eccezione la «tipologia di intervento: riduzione del rischio legato alla
caduta dall’alto nei lavori in quota mediante acquisto e installazione
permanente di ancoraggi destinati e progettati per ospitare uno o più
lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di
sistemi anticaduta» di cui all’all.1, tab. 2, sez. 3 lettera E.
per questa tipologia di intervento i beneficiari possono non coincidere con i
lavoratori dell’impresa.                                                            18
Spese non ammesse 1

Non sono ammesse a contributo le spese relative
all’acquisto o alla sostituzione di:
• dispositivi di protezione individuale ai sensi dell’art.
  74 del D. Lgs 81/2008 (fatta eccezione per i progetti
  riguardanti gli ambienti confinati di cui all’Allegato
  1, Tabella 2, Sezione 3, lettera b);

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Spese non ammesse 2

• veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di
  applicazione del D. Lgs 17/2010;
• impianti per l’abbattimento di emissioni o rilasci nocivi
  all’esterno degli ambienti di lavoro, o comunque qualsiasi altra
  spesa mirata esclusivamente alla salvaguardia dell’ambiente;
• hardware, software e sistemi di protezione informatica fatta
  eccezione per quelli dedicati all’esclusivo funzionamento di
  impianti o macchine oggetto del progetto di miglioramento delle
  condizioni di salute e sicurezza;
• mobili e arredi (scrivanie, armadi, scaffalature fisse, sedie e
  poltrone, ecc.);
• ponteggi fissi.

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Spese non ammesse 3
Non sono inoltre ammesse a contributo le spese relative a:
• trasporto del bene acquistato;
• sostituzione di macchine di cui l’impresa richiedente il contributo non
  ha la piena proprietà;
• ampliamento della sede produttiva con la costruzione di un nuovo
  fabbricato o con ampliamento della cubatura preesistente;
• consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della
  domanda di contributo;
• adempimenti inerenti la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e
  29 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
• interventi da effettuarsi in luoghi di lavoro diversi da quelli nei
  quali è esercitata l’attività lavorativa al momento della
  presentazione della domanda;

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Spese non ammesse 4
• manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature,
  macchine e mezzi d’opera;
• adozione e/o certificazione e/o asseverazione dei progetti di
  tipologia 2 (progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di
  responsabilità sociale) relativi ad imprese senza dipendenti o che
  annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o
  i soci;
• compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai
  sensi del D. Lgs 231/2001;
• acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing);
• acquisto di beni usati;
• acquisto di beni indispensabili per avviare l’attività d’impresa;
• costi del personale interno;
• Costi autofatturati.

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Spese non ammesse - segue

• Nel caso di vendita o permuta di macchine sostituite nell’ambito del
  progetto di finanziamento, il 65% del contributo a carico dell’INAIL,
  verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l’importo realizzato
  con la vendita (o con la permuta e quello della quota parte del progetto a
  carico dell’impresa (pari al 35% dell’importo del progetto)
• Nel caso in cui l’importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia
  inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell’impresa (35%
  dell’importo del progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione

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Importo massimo concedibile

• L’importo totale del progetto, dato dalla somma delle
  spese, è finanziabile nella misura del 65%, sempreché
  contenuto nel contributo massimo erogabile di 130.000
  euro.
• Qualora la spesa finale documentata risultasse superiore a
  quella preventivata, l’importo del contributo resterà
  invariato; in caso inverso si procederà al rimborso nei
  limiti di quello documentato, nella misura del 65%.

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CREDENZIALI DISPOSITIVE
•   Si comunica che a far data dal 30/04/2016 l'utenza "Codice ditta" da lei utilizzata
    sarà disattivata. Da tale data, l'utilizzo dei servizi web per l'azienda, sarà possibile
    solo con le «credenziali dispositive» del legale rappresentante o persona da lui
    delegata. Sono da intendersi dispositive, le credenziali le cui modalità di rilascio
    prevedono l'accertamento dell'identità del soggetto richiedente da parte di un
    funzionario.
•
    Abilitazione del Legale rappresentante
    I soggetti già in possesso di credenziali dispositive, saranno associati tramite una
    procedura automatica al/ai codice/i ditta per i quali risultano legali rappresentanti
    negli archivi Inail. Tutti coloro non in possesso di tali credenziali dovranno procedere
    alla richiesta delle stesse. Ottenute le credenziali dispositive, qualora sia necessario
    utilizzare immediatamente i servizi e non sia possibile attendere l'associazione
    automatica del codice ditta che potrebbe richiedere alcune ore, si potrà effettuare
    manualmente tale operazione attraverso la funzionalità "Associa Ditta" disponibile
    nei servizi Online.

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CREDENZIALI DISPOSITIVE segue
Abilitazione dei soggetti delegati
Il legale rappresentante potrà delegare uno o più soggetti ad operare sui servizi online per conto
dell'azienda. In analogia a quanto previsto per il profilo "Legale rappresentante ditta", anche i soggetti da
delegare dovranno preventivamente dotarsi di credenziali dispositive. Il legale rappresentante, attraverso
la funzionalità "Gestione utente/Gestione Utenti profili" dovrà ricercare ed abilitare il soggetto già
registrato attribuendogli il ruolo di "Delegato ai servizi".
- Abilitazione dell'Amministratore delle utenze digitali
Il legale rappresentante potrà individuare uno o più Amministratori delle utenze digitali che saranno
abilitati sotto la sua responsabilità al rilascio dell'abilitazione al ruolo di Datore di lavoro e Delegato ai
servizi. Anche tali soggetti dovranno essere in possesso di credenziali dispositive.
- Abilitazione del Datore di lavoro (ai sensi T. U. Infortuni (D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 e s.m.i.) e
del T. U. Sicurezza (D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.)
Il Legale rappresentante dovrà abilitare uno o più utenti(anche se stesso) in possesso di credenziali
dispositive al ruolo di Datore di lavoro per lo svolgimento dei seguenti servizi:
•     Denuncia/Comunicazione di infortunio;
•     Denuncia MP (Malattia Professionale);
•     Denuncia SA (Silicosi Asbestosi);
•     Dichiarazione Unità Produttive;
•     Dichiarazione RLS (Responsabile Lavoratori per la Sicurezza)
Per tutti gli approfondimenti si rimanda alla sezione Accedi ai servizi online/Istruzione per l'accesso del portale www.inail.it.
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COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

• E’ importante risolvere subito eventuali problemi di abilitazione al
  sito. Dovrebbero essere ormai pochi i soggetti non autenticati vista
  ormai la diffusione generalizzata delle comunicazioni “online”
• Le imprese non soggette ad obbligo assicurativo (imprese agricole)
  che siano sprovviste del Codice Ditta potranno iscriversi cliccando
  sull’etichetta “Registrati” collocata in alto a destra nella home page
  del portale www.inail.it e selezionando la voce “Registrazione utente
  generico”

                                                                      27
Documentazione e spese tecniche
•   Perizia giurata
•   Progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati
•   Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
•   Certificazioni di verifica, di regolare esecuzione o collaudo, di
    prevenzione incendi, acustiche, ecc.
•   Relazioni e dichiarazioni asseverate su: barriere architettoniche,
    classificazione degli ambienti con pericolo di esplosione, ecc.
•   Ogni altra documentazione o certificazione, riguardante l’intervento,
    richiesta dalla normativa
•   Oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di
    enti e amministrazioni preposte
•   NB:
•   I documenti indicati sopra devono essere redatti in conformità alle
    norme vigenti

                                                                                28
Comunicazione tra Inail e Impresa–ART. 25

- Tutta la documentazione deve essere inviata tramite
          Posta Elettronica Certificata (PEC)

- è ammessa la domiciliazione PEC presso l’associazione
datoriale o altro intermediario

- Responsabilità della ditta di comunicare variazioni e per la
mancata ricezione da parte INAIL in caso di errore

- Data invio della documentazione da parte ditta: la data di
presa in carico del gestore di posta elettronica certificata del
mittente
                                                                   29
INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE –ART. 25

Documenti per i quali è prevista la sottoscrizione:

- Firma digitale dell’autore, oppure (in mancanza di firma
digitale):
- Inviati mediante la PEC dell’autore
- Inviati da PEC anche di soggetto diverso dall’autore, ma
allegando copia PDF del cartaceo con firma autografa di
sottoscrizione (+ copia del documento di riconoscimento
dell’autore)

                                                             30
INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE segue

La documentazione prevista dall’Avviso pubblico dovrà essere inviata tramite pec
all’indirizzo pec della Sede INAIL di competenza: brescia@postacert.inail.it
Ad ogni singolo documento previsto dall’Avviso, dovrà corrispondere un singolo
allegato. Il messaggio di pec, comprensivo degli allegati, dovrà avere una dimensione
massima di 30 Mb.
Nel caso di superamento delle suddette dimensioni le imprese potranno inviare più
messaggi di posta elettronica certificata, aggiungendo nell’oggetto di ciascun
messaggio, il numero progressivo di invio e il numero totale di invii secondo il
formato «i/t» Es. 3/8 dove 3 indica che è il terzo messaggio su 8 in totale che
compongono tutto l’invio. (per quanto non indicato si rinvia all’art. 25 dell’Avviso
pubblico).
E’ consentito alle imprese di scegliere, in alternativa al proprio indirizzo PEC, la
domiciliazione di tale corrispondenza presso l’indirizzo di posta elettronica certificata
di associazione datoriale o altro intermediario, purché indicato in fase di inserimento
della domanda. Ogni variazione del proprio indirizzo pec va comunicata
tempestivamente all’INAIL. L’INAIL non risponderà per mancati recapiti in caso di
invio di informazioni/comunicazioni ad indirizzi comunicati dalle imprese e che
risultino non corretti o non validi o non corrispondenti ai gestori di posta elettronica
certificata.
                                                                                            31
DOCUMENTAZIONE
• Per quanto poi riguarda i seguenti documenti si precisa:
• MODULO B1- B3 PERIZIA GIURATA: è sufficiente inviare la
  copia PDF dell’originale, allegando la copia del documento d’identità
  del professionista che l’ha sottoscritta; l’INAIL si riserva di verificare,
  se ritenuto opportuno, la conformità della copia in PDF con il
  documento originale, richiedendolo direttamente alla ditta;
• MODULO E-1: è sufficiente la copia PDF conforme all’originale,
  allegando la copia del documento d’identità del soggetto dichiarante;
  anche in questo caso, l’INAIL si riserva la possibilità di richiedere
  l’originale qualora lo ritenga opportuno;
• MODULO E2 : è sufficiente inviare la copia PDF conforme
  all’originale, allegando l’informativa firmata dal RLS o RLST
• FIDEIUSSIONE: è obbligatorio ricevere l’originale cartaceo,
  nell’ambito della scadenza stabilita dal provvedimento di ammissione.
                                                                          32
RENDICONTAZIONE: PUNTI DI ATTENZIONE

- La valutazione della documentazione di rendicontazione ha lo scopo
di verificare l’effettiva realizzazione degli interventi programmati.
- Incompleta o parziale realizzazione del progetto: il contributo verrà
erogato solo per la parte effettivamente realizzata;
- Spesa finale superiore alla preventivata: contributo invariato
- Spesa finale inferiore alla preventivata: contributo pari al solo
importo documentato
- L’esito positivo delle verifiche tecnica ed amministrativa determina la
liquidazione del finanziamento a saldo.
- L’INAIL si riserva, successivamente alla conclusione della procedura,
di effettuare, anche con controlli in loco, tutte le verifiche opportune
circa le autocertificazioni e le documentazioni prodotte dalle imprese e
circa la conformità dell’intervento eseguito rispetto al progetto
presentato e approvato.
                                                                            33
ANTICIPAZIONE PARZIALE DEL CONTRIBUTO - Art.18

 L’impresa il cui progetto comporti un contributo di ammontare pari o superiore a 30.000 euro può richiedere
  un’anticipazione fino al 50% dell’importo del contributo stesso, compilando l’apposita sezione del modulo di
  domanda on line, tale richiesta verrà accettata solo in caso di esito positivo di cui all’art. 17. In tal caso
  all’impresa, con la comunicazione di ammissione al contributo, verrà richiesto di costituire a favore dell’INAIL
  fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile incondizionata ed escutibile a prima richiesta. Lo scheda di
  riferimento per la fideiussione è riportato nell’allegato 5;
 La fideiussione dovrà essere costituita per un importo corrispondente all’ammontare dell’anticipazione richiesta
  (fino al 50% del contributo) maggiorato del 10%. L’efficacia della garanzia dovrà avere una durata di 12 mesi,
  la decadenza si verificherà decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine, previsto per la realizzazione e
  rendicontazione del progetto, senza che l’Istituto abbia chiesto il pagamento;
 L’impresa deve far pervenire all’INAIL territorialmente competente (all.4) la fidejussione in originale entro i 60
  gg. successivi al ricevimento della comunicazione di esito positivo della verifica (art. 17 Avviso pubblico);
 In caso di mancato ricevimento della fideiussione, non verrà dato seguito alla richiesta di anticipazione;
 La fideiussione sarà restituita entro 15 giorni dalla data di emissione del saldo del contributo;

                                                                                                         34
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI - Art.22
Oltre a quanto già specificato, i beneficiari sono tenuti a:

- Comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative all’impresa (di
sede, deliberazioni di liquidazione volontaria dell’impresa richiedente;
- Curare la conservazione della documentazione amministrativa, tecnica-
contabile relativa al contributo, separata dagli altri atti amministrativi
dell’impresa, per i 5 anni successivi alla data di erogazione della rata di saldo
del contributo;
- Non alienare, né cedere, né distrarre i beni acquistati o realizzati nell’ambito
del progetto prima dei 2 anni successivi alla data di erogazione del saldo;
- Mantenere il modello organizzativo di cui alla tipologia 2 all. 2, per i 3 anni
successivi alla data di erogazione del saldo del contributo; in caso di
certificazione la stessa va mantenuta per un triennio a decorrere dalla data della
certificazione;
- in caso di cessione di azienda, trasferire al soggetto subentrante le obbligazioni
derivate dalla concessione del contributo inviandone notizia all’INAIL;
- rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al presente
finanziamento che pertanto dovranno essere registrati su un C/C bancario o
                                                                                       35
postale riconducibile alla sola impresa, indicato in sede di domanda on line ed
oggetto di tempestiva comunicazione alla sede INAIL competente (all. 4)
I PARAMETRI CHE DETERMINANO IL PUNTEGGIO
                       COMUNI A TUTTI I PROGETTI

 Dimensioni aziendali:punteggio attribuito in misura inversamente proporzionale alla dimensione
  aziendale privilegiando quindi i progetti presentati da micro, piccole e medie imprese (sez.1)
 Tasso di tariffa:punteggio direttamente proporzionale alla rischiosità della lavorazione sulla quale
  agisce il progetto presentato (sez. 2)
 Tipologia d’intervento (sez. 3)
 Bonus per i progetti condivisi con le PPSS o oggetto di informativa RLS o RLST: punteggio
  attribuito in presenza di una condivisione del progetto da parte delle rappresentanza delle PPSS o di
  informativa nei confronti del RLS o RLST (7 punti)
 Bonus per i progetti nei quali è prevista anche l’adozione di buone prassi: revisione delle buone
  prassi valide ai fini dell’Avviso con una più puntuale identificazione del fattore di rischio al quale
  sono collegate, validate dalla Commissione consultiva permanente istituita presso il Ministero del
  Lavoro ex D.lgs 81/2008, art. 6 e s.m.i. (5 punti) tranne per i progetti di bonifica amianto.
 Bonus per i settori produttivi individuati in ambito regionale: a livello di Direzione regionale,
  sentiti i C.R.C., è previsto un bonus per uno o due settori produttivi individuati sul territorio di
  competenza. In Lombardia bonus di 5 punti alle imprese attive nei settori Ateco 25 e 28.

                                                                                             36
I PARAMETRI CHE DETERMINANO IL PUNTEGGIO
                              COMUNI A TUTTI I PROGETTI
                                   la dimensione aziendale

                                                                            Punteggio
            Dimensioni aziendali - ULA                               se il fatturato supera i
                                               Fatturato/bilancio
Sez.   (n. dipendenti compreso il Datore di                              limiti indicati, il
                                              in milioni di €/anno
                      lavoro):                                             punteggio è
                                                                      moltiplicato per 0,6
                      1 -10                           ≤2                         45
                      11-15                          ≤ 10                        40
                      16-20                          ≤ 10                        35
                      21-30                          ≤ 10                        30
                      31-50                          ≤ 10                        25
 1                   51-100                          ≤ 50                        20
                    101-150                          ≤ 50                        17
                    151-200                          ≤ 50                        14
                    201-250                          ≤ 50                        12
                    251-500                                                       9
                    oltre 500                                                     7

                                                                                        37
PARAMETRI CHE DETERMINANO IL PUNTEGGIO
                        comuni a tutti i progetti
                         parametro rischiosità
importante: il calcolo del punteggio è legato alla rischiosità della lavorazione (rappresentata dalla
voce di tariffa selezionata dall’impresa) sulla quale è richiesto l’intervento (precedentemente era
legato alla voce prevalente per n. lavoratori nella PAT). Il punteggio ha una diretta corrispondenza con
l’effettiva rischiosità sulla quale l’intervento proposto dall’impresa va ad incidere.

                                                                                                   38
Tabella punteggio progetti allegato 1

                                        39
Tabella punteggio progetti allegato 2
                                           Tipologie di intervento
Sez.                                                                                                 Punteggio
                   NB - È possibile scegliere solo uno degli interventi di seguito riportati
           Adozione di un SGSL certificato BS OHSAS 18001:07 da enti di certificazione
       a   accreditati per lo specifico settore presso ACCREDIA nel rispetto del regolamento            90
           tecnico RT12 SCR rev. 1 pubblicato da Sincert nel 2006
           Adozione di un SGSL certificato BS OHSAS 18001:07 da enti di certificazione
       b                                                                                                90
           accreditati presso enti di accreditamento diversi da ACCREDIA
           Adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) di settore
       c                                                                                                80
           previsti da accordi INAIL-Parti Sociali
 3     d   Adozione di un SGSL non rientrante nei casi precedenti                                       80
           Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art 30 del D.Lgs. 81/08
       e   asseverato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 2:2013 per il settore delle      80
           costruzioni edili e di ingegneria civile
           Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del D.Lgs. 81/08
       f                                                                                                75
           anche secondo le procedure semplificate di cui al d.m. 13/2/2014
       g   Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000                         70
       h Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente                     70

                                                                                                         40
Alcune precisazioni sui citati parametri: DIMENSIONE AZIENDALE
                          DM 18/04/2005 N.19470

Il Decreto del Ministero delle Attività’ Produttive del 18 aprile 2005 fornisce le
necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini
della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese
operanti in tutti i settori produttivi.

Nell’ambito della categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle
  medie imprese (definita PMI) sono ricomprese le imprese che hanno :
 meno di 250 occupati;
 un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio
  annuo non superiore a 43 milioni di euro.

                                                                               41
FATTURATO E BILANCIO

• Ai fini del citato decreto per FATTURATO s’intende l’importo netto del volume
  d’affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla
  prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli
  sconti concessi sulle vendite nonché dell’IVA e delle altre imposte direttamente
  connesse con il volume d’affari;

• Per TOTALE DI BILANCIO si intende il totale dell’attivo patrimoniale;

• Per OCCUPATI si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o
  indeterminato, iscritti nel libro unico dell’impresa e legati all’impresa da forme
  contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, eccezione fatta per quelli posti in
  cassa integrazione straordinaria.

                                                                                 42
FATTURATO ANNUO TOTALE DI BILANCIO ULA

Il FATTURATO ANNUO ed il TOTALE DI BILANCIO sono quelli dell’ultimo esercizio
contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di
agevolazione; (*)
per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio varrà
l’ultima dichiarazione dei redditi presentata, per quel che riguarda il fatturato, mentre riguardo
all’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e passività di cui al D.P.R. del 1974 n.
689.
ULA : il numero degli occupati corrisponde al numero di Unita’ Lavorative Anno, cioè il numero
medio mensile di occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e
stagionali sono frazioni di ULA.
 (*) Le imprese di nuova costituzione sono quelle per le quali alla data di sottoscrizione della
domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio, ovvero nel caso di imprese
esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata ancora
presentata la prima dichiarazione dei redditi. Per queste sono considerati esclusivamente il numero
degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

                                                                                                   43
ESEMPIO DI CALCOLO ULA

Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l’anno
considerato: 120     ULA 120
Dip. Occupati a tempo pieno 1 per 9 mesi
       ULA = 1*9/12= 0.75;
Dip. Occupati a tempo pieno 10 per 4 mesi
       ULA = 10* 4/12= 10* 0.33= 3,33 ULA
Part time 6 per tutto l’anno
        ULA = 6*0,5*1= 3 ULA;
Part time 2 per 9 mesi
        ULA = 2*0,5*9/12 = 0,75 ULA;

                                                     44
I parametri che determinano il punteggio
                          comuni a tutti i progetti :

• Bonus per i progetti condivisi con le Parti Sociali o oggetto di
  informativa RLS o RLST : punteggio attribuito in presenza di una
  condivisione del progetto da parte delle rappresentanza delle PPSS o di
  informativa nei confronti del RLS o RLST

• Bonus per i progetti nei quali è prevista anche l’adozione di buone
  prassi: revisione delle buone prassi valide ai fini dell’Avviso con una più
  puntuale identificazione del fattore di rischio al quale sono collegate,
  validate dalla Commissione consultiva permanente istituita presso il
  Ministero del Lavoro ex D.lgs 81/2008, art. 6 e s.m.i. (5 punti)

• Bonus per i settori produttivi individuati in ambito regionale.

                                                                       45
BONUS REGIONALI

In Lombardia, di concerto con le Parti Sociali, sono stati individuati due
   settori cui attribuire un bonus di 5 punti vale a dire:

• 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e
  attrezzature)

• 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca

                                                                       46
I PARAMETRI CHE DETERMINANO IL PUNTEGGIO
            comuni a tutti i progetti
                Tabella bonus

                                           47
CONDIVISIONE CON LE PARTI SOCIALI

 Intervento progettato e/o effettuato nell’ambito della bilateralità, cioè con il coinvolgimento di
  uno o più Enti Bilaterali, o di uno o più Organismi Paritetici,– 13 punti;

 Intervento progettato e/o effettuato con due o più parti sociali -10 punti*;

 Intervento progettato e/o effettuato con una parte sociale - 7 punti;

 Intervento oggetto di informativa RLS o RLST: punteggio attribuito in presenza di una
  condivisione del progetto da parte delle rappresentanza delle PPSS o di informativa nei confronti
  del RLS o RLST-7 punti.
                        Questi interventi non sono tra loro cumulabili

*
                                                                                             48
PRE-QUALIFICA ANAGRAFICA

• I dati aziendali vengono precaricati dalla procedura mediante la
  connessione al sistema GRA o sono inseriti direttamente
  dall’utente

• L’utente dovrà completare i campi con i dati mancanti e, in
  particolare, scegliere la PAT destinataria dell’intervento

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PRE-QUALIFICA PROGETTO
• L’utente dovrà scegliere la tipologia di progetto e completare le
  griglie di valutazione.

• In base alle scelte sarà calcolato il punteggio.

• La procedura verifica la presenza di tutti i dati obbligatori
  (anagrafici e di progetto) e permette il salvataggio in bozza.

• Entro il 5 maggio la domanda DEVE ESSERE SALVATA e INVIATA

• Al termine del periodo concesso per l’inserimento delle domande
  on line, e in caso di superamento della soglia, e di INVIO della
  domanda (ore 18 del 5 maggio 2016) le imprese, dal 12 maggio
  2016, potranno effettuare il download del codice (stringa di 65
  caratteri) abbinato alla domanda.
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INVIO DELLA DOMANDA – CLIC DAY

• Il giorno del click day, la cui data sarà pubblicata sul sito www.inail.it, il
codice rilasciato nella fase di prequalifica dovrà essere inviato mediante
un’apposita applicazione (saranno pubblicate apposite istruzioni) attraverso il”
bottone di invio”
• A conclusione verrà rilasciato un messaggio di presa in carico dell’invio
della domanda.
• Gli elenchi in ordine cronologico di tutte domande inoltrate saranno
pubblicati sul sito www.inail.it , con evidenza di quelle collocatesi in
posizione utile per l’ammissibilità al contributo e avranno valore di formale
comunicazione degli esiti;

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FASI SUCCESSIVE ALL’INVIO DELLA DOMANDA

• Il giorno del click day, la cui data sarà pubblicata sul sito www.inail.it, il
codice rilasciato nella fase di prequalifica dovrà essere inviato mediante
un’apposita applicazione (saranno pubblicate apposite istruzioni)
attraverso il” bottone di invio”
• A conclusione verrà rilasciato un messaggio di presa in carico dell’invio
della domanda.
• Gli elenchi in ordine cronologico di tutte domande inoltrate saranno
pubblicati sul sito www.inail.it , con evidenza di quelle collocatesi in
posizione utile per l’ammissibilità al contributo e avranno valore di
formale comunicazione degli esiti;

                                                                          52
TEMPISTICA E MODALITÀ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE

• La pubblicazione dell’elenco delle domande che avverrà entro 7 giorni dalla
  data ultimazione della fase di invio, è da intendersi, a tutti gli effetti,
  come formale comunicazione degli esiti.

• Dal giorno successivo, le imprese avranno a disposizione 30 giorni per
  trasmettere alla Sede INAIL competente tutta la documentazione prevista,
  utilizzando la Posta Elettronica Certificata.

• Salvo quanto espressamente previsto dal presente Avviso in merito alle
  comunicazioni a mezzo pubblicazione sul sito, tutte le comunicazioni per le
  imprese saranno inviate da INAIL all’indirizzo di posta elettronica
  certificata che l’impresa avrà indicato in fase di domanda on line. Il
  messaggio di posta elettronica certificata, comprensivo degli allegati, dovrà
  avere una dimensione massima di 30 Mb.
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FASE DELLA VERIFICA

• L’INAIL ha 120 gg. per la verifica amministrativa e tecnica della documentazione
  inoltrata decorrenti dalla scadenza dei trenta giorni di cui all’art.16 del bando.
• La Sede INAIL, in caso di mancanza o non rispondenza dei documenti richiesti, invita
  l’impresa ad integrare la documentazione e/o a fornire chiarimenti, entro il termine
  perentorio di 20 gg.
• in caso di provvedimento di non ammissione o parziale ammissione l’impresa ha 10 gg di
  tempo per presentare le proprie osservazioni.
• Sono previsti 60 gg dal ricevimento delle osservazioni, per il riesame.
• Conclusa la verifica tecnico-amministrativa, l'impresa ha un termine massimo di 12 mesi
  per realizzare e rendicontare il progetto dalla data di ricezione della comunicazione di
  esito positivo.
• Il termine, su richiesta motivata dell’impresa, è prorogabile per un termine non superiore
  ai 6 mesi
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RENDICONTAZIONE

• In caso di ammissione al finanziamento, il progetto deve essere realizzato,
  pagato e rendicontato entro 12 mesi (eventualmente con una proroga di 6
  mesi) decorrenti dalla comunicazione di ammissione.

• La verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto
  sarà completata entro 90 gg dal ricevimento della stessa.

• Il termine per la realizzazione e per la rendicontazione è prorogabile su
  richiesta motivata dell’impresa per un periodo non superiore a 6 mesi

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TERMINE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - Art.19

 Il termine per la realizzazione del progetto (e per la rendicontazione) è
   prorogabile su richiesta motivata dell’impresa per un periodo non superiore
   a sei mesi.
 Nel caso di concessione della proroga, l’impresa che ha beneficiato
  dell’anticipazione del contributo dovrà presentare, a copertura dell’ulteriore
  periodo concesso, una integrazione della garanzia fideiussoria già costituita
  per l’anticipazione del contributo stesso.
 L’inosservanza del predetto termine di 12 mesi, ovvero di quello di proroga
  concesso, determina la revoca del provvedimento di ammissione e, nel caso
  in cui sia stata concessa l’anticipazione, l’escussione dell’eventuale
  fideiussione.

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ATTENZIONE!

• Art.7 Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non
  realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 5 maggio 2016

• Art.19 In caso di ammissione al finanziamento, il progetto deve essere
  realizzato (e rendicontato) entro 12 mesi (365 giorni) decorrenti dalla data di
  ricezione della comunicazione di esito positivo della verifica di cui all’articolo 17
  del presente Avviso, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 7 con
  riferimento ai progetti che hanno inizio a partire dal 5 maggio 2016.

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RIEPILOGO SCADENZE

• 1 marzo 2016: apertura della procedura informatica per la
  compilazione della domanda (inserimento on line del
  progetto)
• 5 maggio 2016: chiusura della procedura informatica per la
  compilazione della domanda
• 6 maggio 2016: possibile inizio realizzazione del progetto
• 12 maggio 2016: acquisizione, da parte delle imprese, del
  codice identificativo per l’inoltro online della domanda
• 19 maggio 2016: comunicazione della data del click- day

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PUNTI DI CONTATTO

• Per informazioni ed assistenza entro il 28 Aprile 2016
  ore 12.00, è possibile rivolgersi al CONTACT CENTER
  803.164 gratuito da rete fissa
• 06.164164 a pagamento da cellulare
• email brescia@inail.it; brescia@postacert.inail.it;
• Il processo prevenzione della Sede INAIL di Brescia è a
  disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse
  necessario – tel. 030/2434319-267-293.

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Grazie per la cortese attenzione   60
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