ATTUAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE NELL'ORDINAMENTO INTERNO

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ATTUAZIONE DEL DIRITTO
      INTERNAZIONALE
NELL’ORDINAMENTO INTERNO
Grundnorm
                       Consuetudo
                       est servanda

                     Consuetudini

        Pacta sunt
        servanda                      Effettività

    Trattati
        Trattati
      istitutivi di
    organizzazioni
    internazionali                          Ordinamenti
                                              interni

Fonti derivate
 da accordo
Attuazione/applicazione del diritto
              internazionale

• sul piano internazionale
   – gli Stati rilevano soprattutto per mezzo dei propri organi
     esecutivi
   – organizzazioni internazionali
   – individuo (soprattutto sul piano dell’accertamento delle
     regole internazionali)

• sul piano interno (attuazione/applicazione degli
  obblighi internazionali)  rilevano tutti gli organi dello
  Stato (di natura legislativa, esecutiva e/o
  giurisdizionale)
Attuazione di regole internazionali
consuetudinarie nell’ordinamento italiano

• Art. 10 Cost.
• «L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di
  diritto internazionale generalmente riconosciute»

• Procedimento di adattamento automatico
  dell’ordinamento italiano alle consuetudini internazionali.
• Corte di Cassazione (1989)

• «L’art. 10, comma 1° Cost., contempla un
  procedimento di produzione di norme
  direttamente applicabili nell’ordinamento
  italiano, le quali sono perciò in grado di abrogare,
  modificare o limitare, a seconda dei casi, le
  disposizioni anteriori che siano con esse
  incompatibili»
• Corte cost (1992)

• «In base alla conformazione dell’ordinamento giuridico
  italiano alle regole del diritto internazionale
  generalmente riconosciute, statuita dall’art. 10, comma
  1° Cost., una legge che continuasse a richiedere il
  servizio militare ai non cittadini contrasterebbe con
  una norma internazionale generale, recante un divieto
  in tal senso, e violerebbe così la Costituzione»
• TREVES:

• «[i+n molti casi l’emanazione di norme legislative interne,
  ancorché non espressamente richiesta dal diritto
  internazionale, è il modo più pratico (o il solo consentito
  dall’ordinamento interno) per creare le condizioni affinché
  l’obbligo internazionale sia adempiuto»

• «*…+ l’adempimento dell’obbligo internazionale si ha non
  con l’emanazione delle norme interne, bensì con
  l’osservanza da parte dello Stato del comportamento che
  con quelle norme esso ha inteso garantire. A sua volta, la
  responsabilità internazionale, in tali casi, non si concreta
  nella mancata emanazione delle norme in questione, bensì
  nel fatto che lo Stato abbia tenuto un comportamento
  concreto in contrasto con l’obbligo internazionale (il che
  potrebbe avvenire anche se lo Stato avesse emanato norme
  legislative sulla base del suo diritto interno)»
Come viene recepito un trattato
 internazionale nell’ordinamento italiano
• Atto legislativo ordinario
   – Ordine di esecuzione (procedimento speciale o di
     rinvio – forma di adattamento dell’ordinamento
     interno a quello internazionale)
   – Legge di integrazione

• Artt. 80 e 87 della Cost – autorizzazione alla
  ratifica trattati internazionali – riferimento alla
  modalità conclusione degli accordi – non dicono
  nulla circa il rango normativo delle norme
  convenzionali introdotte nell’ordinamento
Art. 87 Cost.

• «Il Presidente della Repubblica *… a]ccredita e
  riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
  trattati internazionali, previa, quando occorra,
  l’autorizzazione delle Camere»
Art. 80 Cost.

• «Le Camere autorizzano con legge la ratifica
  dei trattati internazionali che sono di natura
  politica, o prevedono arbitrati o regolamenti
  giudiziari, o importano variazioni del territorio
  od oneri alle finanze o modificazioni di leggi».
• procedimento di adattamento automatico di norme
  complete, o self-executing

   – riproduzione del testo del trattato nell’atto legislativo di
     esecuzione
   – la concreta applicazione e interpretazione delle norme è lasciata
     agli organi esecutivi, amministrativi o giudiziari dello Stato

• procedimento ordinario

   – legge statale ordinaria riformula e specifica il contenuto delle
     disposizioni internazionali pattizie
   – c.d. convenzioni-quadro: gli Stati possono negoziare e adottare
     accordi internazionali che contengono regole programmatiche o
     d’indirizzo o, comunque, normativamente incomplete, c.d. non
     self-executing.
Regola completa o self-executing

• «*…+ suscettibile di immediata applicazione *e
  cioè] quando contiene in sé tutti gli elementi
  idonei a consentire, a chi deve applicare le
  norme interne di adattamento, di ricavare, dal
  contenuto della norma internazionale, il
  contenuto delle norme interne che servono a
  dare esecuzione alla norma internazionale».
  [TREVES]
Situazione pre-2001

• Trattati internazionali entrano nel nostro
  ordinamento attraverso leggi ordinarie interne
  – Opera ermeneutica dei giudici nazionali
     • Lex posterior
     • Lex specialis

• Eccezione  leggi di adattamento a trattati
  relativi al trattamento degli stranieri
  – Corte cost, sent. 120/1967
  – Art. 10(2) cost: «la condizione giuridica dello straniero
    è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei
    trattati internazionali»
Riforma cost. 2001
• L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (cd. legge sul
  federalismo)

• Modifica art. 117(1) cost.
Art. 117 (1) cost – post-2001

• «[l]a potestà legislativa è esercitata dallo Stato
  e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
  nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento
  comunitario e dagli obblighi internazionali»
Art. 117 (1) cost – post-2001
• Due vincoli al legislatore ordinario
  – Cost.
  – Gli obblighi internazionali derivanti da
     • UE
     • Consuetudini internazionali
     • Trattati internazionali
Art. 1(1) legge 131 del 2003
             (cd legge La Loggia)

• «[c]ostituiscono vincoli alla potestà legislativa dello
  Stato e delle Regioni, ai sensi dell’articolo 117, primo
  comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme
  di diritto internazionale generalmente riconosciute, di
  cui all’articolo 10 della Costituzione, da accordi di
  reciproca limitazione della sovranità, di cui all’articolo
  11 della Costituzione, dall’ordinamento comunitario e
  dai trattati internazionali»
Corte cost. 2007 – trattati
internazionali come ‘norme inteposte’
• Sentenze del 24 ottobre 2007 (n. 348 e 349), successivamente
  confermate dalle sentenze n. 311 del 16 novembre 2009 e n. 93 del
  12 marzo 2010 e numero 113 del 4 aprile 2011

• prevalenza degli obblighi derivanti dai trattati sulle norme interne
  aventi forza giuridica di legge ordinaria attraverso il ‘parametro
  costituzionale’ fornito dall’art. 117(1) cost.

• «Il parametro costituzionale in esame comporta *…+ l’obbligo del
  legislatore ordinario di rispettare dette norme [convenzionali
  internazionali], con la conseguenza che la norma nazionale
  incompatibile con *…+ gli ‘obblighi internazionali’ di cui all’art. 117,
  primo comma, viola per ciò stesso tale parametro costituzionale».
… Corte cost. 2007
• Spetta al giudice ordinario il compito di
• «interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione
  internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle
  norme. Qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della
  compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale
  ‘interposta’, egli deve investire la Corte *Costituzionale+ della
  relativa questione di legittimità»

• La Corte costituzionale
• «pur non potendo sindacare l’interpretazione della CEDU data dalla
  Corte europea, resta legittimata a verificare se la norma della
  Convenzione *…+ si ponga eventualmente in conflitto con altre
  norme della Costituzione: ipotesi nella quale dovrà essere esclusa la
  idoneità della norma convenzionale a integrare il parametro
  considerato»
Come si deve procedere:
• PRIMO STEP  giudici interni: riferimento alla
  norma da applicare e sua compatibilità con il
  trattato internazionale

• SECONDO STEP  Corte cost.: bilanciamento
  tra art. 117(1) cost e norme cost.
Applicazione del diritto internazionale
    da parte delle Regioni italiane
• Principio dell’unità dello Stato
• Art. 5 Cost.:
• «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le
  autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più
  ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi
  della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del
  decentramento»
• Art. 117 Cost.: funzione legislativa dello Stato (e Regioni) deve
  essere esercitata nel rispetto dei «vincoli derivanti dall’ordinamento
  comunitario e dagli obblighi internazionali *…+ *l]e Regioni
  provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi
  internazionali e degli atti dell’Unione Europea, nel rispetto delle
  norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le
  modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di
  inadempienza»
• legge 5 settembre 2003, n. 131, di attuazione della
  riforma costituzionale (legge «La Loggia») - art. 6, par.
  1:
• «[l]e Regioni e le Province autonome di Trento e
  Bolzano, nelle materie di propria competenza
  legislativa, provvedono direttamente all’attuazione e
  all’esecuzione degli accordi internazionali ratificati,
  dandone preventiva comunicazione al Ministero degli
  Affari Esteri ed alla presidenza del Consiglio dei ministri
  – Dipartimento affari regionali, i quali, nei successivi
  trenta giorni dal relativo ricevimento, possono
  formulare criteri e osservazioni *…+»
Attuazione /applicazione del diritto
internazionale da parte dei giudici nazionali

• Funzione del diritto internazionale integrativa
  rispetto alla disciplina nazionale

• Rimedio a comportamenti contrari al diritto
  internazionale da parte degli altri organi dello
  Stato

• Destinatario ultimo di obblighi internazionali
  vincolanti per lo Stato
Sent. Trib. Milano – GUP 24.01.2005
     Corte Cassazione Sez I Penale sent.
           1072/2007, 17.01.2007

Articolo 270 bis. Associazioni con finalità di terrorismo e
di eversione dell’ordine democratico.

Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige
associazioni che si propongono il compito di atti di
violenza con fini di eversione dell’ordine democratico è
punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la
reclusione da quattro a otto anni.

(Articolo aggiunto dal D.L. 15 dicembre 1979, n. 625)
Art. 270-bis (Associazioni con finalità di terrorismo anche
internazionale o di eversione dell'ordine democratico)

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia
associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con
finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito
con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali
associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini
della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti
di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un
organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre
obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il
profitto o che ne costituiscono l'impiego".

(decreto-legge 18 ottobre 2001 n.374, convertito in legge 15 dicembre
2001 n. 438 sono state previste pene severe nei confronti di quanti
partecipino ad associazioni terroristiche, anche nel caso in cui tali
attività criminali siano rivolte verso uno Stato estero)
Immunità degli Stati esteri dalla
       giurisdizione nazionale
• Diritto consuetudinario

  – La regola sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione è
    stata “adopted as a general rule of customary
    international law solidly rooted in the current
    practice of States” (Yearbook of the International Law
    Commission, 1980, Vol. II (2), p. 147, para. 26)

• United Nations Convention on Jurisdictional
  Immunities of States and Their Property (2004)
  (‘UNCSI’)  non ancora entrato in vigore
• Possibilità di rinuncia espressa all’immunità(Art.
  7 UNCSI)

• Article 7 UNCSI. Express consent to exercise of jurisdiction: “1. A
  State cannot invoke immunity from jurisdiction in a proceeding
  before a court of another State with regard to a matter or case if it
  has expressly consented to the exercise of jurisdiction by the court
  with regard to the matter or case: (a) by international agreement;
  (b) in a written contract; or (c) by a declaration before the court or
  by a written communication in a specific proceeding. 2. Agreement
  by a State for the application of the law of another State shall not
  be interpreted as consent to the exercise of jurisdiction by the
  courts of that other State.
Acta jure         Acta jure
gestionis          imperii
 Attività dello       Attività
  Stato non        sovrane dello
   sovrane             Stato

   Limitata        Piena garanzia
  immunità         dell’immunità
  dello Stato           Stato
Corte di Cassazione – 2008
 (Cass.civ.SU- 29 Maggio 2008 n°1420)
“… considerato che […] non valgono , in primo luogo, ad escludere la
giurisdizione del giudice italiano le disposizioni contenute nei trattati del
1947 e del 1961*…+,atteso che:

così come formulate,le medesime si riferiscono ai rapporti diritto
sostanziale e non alla giurisdizione (spettando al giudice eventualmente
adito decidere nel merito in ordine alle domande oggetto della rinuncia e,
in primo luogo,alla data di acquisizione del diritto);
diversamente opinando non si spiegherebbe l'impegno assunto dalla
Repubblica italiana di "tener indenne la Repubblica Federale di Germania
da ogni eventuale azione o altra pretesa legale",né il fatto che la stessa
Repubblica Federale di Germania abbia istituito,con il concorso delle
imprese tedesche che si erano avvalse del lavoro dei deportati,una
fondazione*…+anche per assicurare un indennizzo alle vittime;

che il prospettato difetto di giurisdizione del Tribunale adito neppure può
dirsi implicato dai principi di diritto internazionale in tema di immunità
degli Stati dalla giurisdizione civile;"
• che, per tal profilo, le decisioni delle Corti supreme, nazionali ed
  europea richiamate dalla ricorrente non altro stanno a
  dimostrare che ciò di cui queste Sezioni Unite, con la sentenza n.
  5044 del 2004,si erano dichiarate già "consapevoli": il fatto, vale
  a dire, che non esista, allo stato attuale, una sicura ed esplicita
  consuetudine internazionale per cui il principio della immunità
  dello Stato straniero dalla giurisdizione civile per gli atti dal
  medesimo compiuti iure imperii (tra i quali innegabilmente
  rientrano anche quelli, in particolare, relativi alla conduzione
  delle attività belliche*…+)possa ritenersi derogato a fronte di atti
  di gravità tale da configurarsi come "crimini contro l'umanità …
• … che, peraltro, le suddette decisioni(anche in ragione della
  peculiarità delle fattispecie considerate e dei particolari contesti
  in cui sono state adottate)neppure possono, altrettanto
  sicuramente, reputarsi espressive di una consuetudine di segno
  opposto …
• … che anzi*…+un principio limitativo dell'immunità dello Stato che
  si sia reso autore di crimini contro l'umanità può presumersi in
  via di formazione …
… che, di fatto, il principio consuetudinario di immunità dalla
giurisdizione civile dello Stato straniero […] coesiste, dunque,
nell'ordinamento internazionale, con l'altro parallelo principio, di
pari portata generale, per cui i crimini internazionali "minacciano
l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza
tra i popoli"*…+. Come tale [cioè,come crimine contro l'umanità]
venendo in particolare, sempre a livello di comunità internazionale,
considerata la deportazione e l'assoggettamento dei deportati al
lavoro forzato*…+ come inequivocabilmente, tra l'altro, emerge
dallo Statuto delle Nazioni Unite*…+ dalla Risoluzione N°95/1946
della Assemblea Generale; dai principi di diritto internazionale
adottati nel giugno 1950 dalla Commissione delle Nazioni
Unite*…+;dalle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza N°827/1993 e
N°955/1994,con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo
statuto del Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia*…+e
lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda*…+; sia,
infine, dalla Convenzione con la quale è stata istituita la Corte
Penale Internazionale […] entrata in vigore il 1° luglio 2002 …
… che l'innegabile antinomia tra i riferiti principi i quali
risultano entrambi automaticamente recepiti dal nostro
ordinamento per effetto della norma (di produzione)di cui
all'art.10Cost. …
… nel momento in cui questi vengano, come nella specie,
contemporaneamente, ed antagonisticamente, in rilievo …
… che, infatti, come già sottolineato nella sentenza n.5044 del
2004 di questa Corte, il rispetto dei diritti inviolabili della
persona ha assunto, anche nell'ordinamento internazionale, il
ruolo di principio fondamentale, per il suo contenuto
assiologico di meta-valore …
… che, nel ribadire ora le conclusioni cui sono già pervenute
con il ricordato proprio precedente, queste sezioni unite sono
consapevoli di contribuire così alla emersione di una regola
conformativa della immunità dello Stato estero, che si ritiene
comunque già insita nel sistema dell'ordinamento
internazionale …
del resto, come anche sottolineato dalla dottrina
internazionalistica più attenta al tema che ne interessa,
sarebbe a dir poco "incongruo" che la giurisdizione civile,
che l'ordinamento internazionale già consente di
esercitare nei confronti dello Stato straniero in caso di
violazioni, ad esso addebitabili, di obbligazioni negoziali,
resti, invece, esclusa a fronte di ben più gravi violazioni,
quali quelle costituenti crimini addirittura contro
l'umanità, e che segnano anche il punto di rottura dell'
esercizio tollerabile della sovranità …
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