LO SCIOPERO IN EUROPA - FRANCIA
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LO SCIOPERO IN EUROPA FRANCIA Disciplina legislativa Anche in Francia lo sciopero è un diritto Costituzionale da esercitare nel quadro delle leggi che ne stabiliscono la regolamentazione. Si tratta, dunque, di un diritto individuale del singolo ad esercizio collettivo. Limitazioni soggettive Nei servizi pubblici il diritto di sciopero è sottoposto ad una serie di limiti stabiliti da diverse leggi ordinarie le quali ne escludono l'esercizio per taluni soggetti preposti ad alcune funzioni pubbliche. Di particolare importanza la legge 63/777 del 31 luglio 1963 "relative à containes modalites de la greve dans les services publics". Tale legge trova applicazione nei confronti del personale civile dello Stato, dei distretti e dei comuni con più di 10.000 abitanti nonché nei confronti del personale dipendente dalle imprese, dagli organismi e dalle aziende pubbliche o private allorché queste gestiscono un servizio pubblico. Modalità di esercizio Soggetti legittimati a proclamare lo sciopero sono solo i sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale della categoria professionale, dell'impresa o dell'organismo interessato, i quali precisano i motivi del ricorso allo sciopero. A differenza dell'Italia, la maggior rappresentatività dei sindacati è disciplinata da legge ordinaria. La greve deve essere preceduta da un preavviso minimo di 5 giorni, che contenga altresì il luogo, la data e l'ora dell'inizio e della cessazione della stessa. Sono vietate talune forme di sciopero, quali quello a "scacchiera" (con avvicendamento di interruzioni del lavoro in determinati settori e in determinate categorie); mentre è ammesso quello c.d. "a singhiozzo"(astensione per più o meno brevi periodi temporali). Sanzioni Le sanzioni sono di carattere disciplinare come disposto dall'art. 5 della citata legge n. 777/1963: l'inosservanza delle disposizioni di legge comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dagli statuti e dai regolamenti. Le sanzioni che comportano mutamenti del rapporto di lavoro (quali la revoca e la retrocessione al grado inferiore) devono essere inoltrate in conformità alla procedura disciplinare normalmente prevista. Effetti dello sciopero L'art. 6 legge 777 introduce la regola del trentesimo indivisibile in base alla quale l'astensione dal lavoro per periodi inferiori ad una giornata comporta sempre una ritenuta pari all'intera giornata di retribuzione. Tale norma trova applicazione anche nei casi di scioperi "a singhiozzo". Soglie minime di servizio Sono previsti dei controlli amministrativi sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici demandando al Governo o anche ad un ministro (per i servizi del proprio dicastero) o un sindaco (per i servizi del suo comune) anche in costanza di uno sciopero lecito la potestà, sotto il controllo del giudice amministrativo, di adottare delle limitazioni per esigenze di ordine pubblico. La legge n. 634 del 26 luglio 1979 in materia di continuità del servizio pubblico radiotelevisivo prevede inoltre che il Consiglio di stato, con proprio decreto, definisca i sevizi e le categorie di personale strettamente indispensabili per assicurare tale continuità.
GERMANIA Disciplina legislativa In Germania non vi è una specifica regolamentazione legislativa del diritto di sciopero. Il diritto di sciopero non essendo, però, espressamente vietato da alcuna norma, viene ammesso, per la generalità dei lavoratori come libertà. I limiti dello sciopero I limiti alla libertà di cui sopra vengono stabiliti dalla giurisprudenza ed in via di autoregolamentazione dagli accordi e dagli Statuti sindacali. Affinché il ricorso allo sciopero è dunque oggetto della contrattazione collettiva. I limiti posti dalla giurisprudenza possono in linea generale essere individuati: a)nella esclusione di proclamazione di scioperi da parte di unioni spontanee di lavoratori che non siano parti del contratto collettivo; b)in limiti relativi alla finalità dello sciopero stesso: liceità dello sciopero diretto esclusivamente al miglioramento delle condizioni dei lavoratori e dunque solo per il rinnovo o la stipula di contratti collettivi, restando in tal modo esclusa qualsiasi finalità di natura politica; c) nel rispetto del c.d. "obbligo di pace", cioè la possibilità di scioperare solo allorché sia venuta meno la validità del contratto; d) nel divieto di porre in essere scioperi diretti a comprimere l'altrui libertà di associazione sindacale e la c.d. libertà negativa. Limitazioni soggettive Per quel che riguarda la titolarità dello sciopero nei servizi pubblici, occorre distinguere la posizione dei funzionari da quella degli altri impiegati ed operai dipendenti dello Stato o dagli altri enti pubblici. Per i Funzionari il rapporto di lavoro è di diritto pubblico con garanzia di stabilità ed è soggetto alla giurisdizione dei tribunali amministrativi; i funzionari, quindi, non possono proclamare scioperi in quanto questi esercitano una competenza sovrana…come compito permanente. Per altre categorie di pubblici impiegati il rapporto di lavoro è regolato da accordi collettivi di diritto privato: lo sciopero, quindi, può essere legittimamente esercitato, a condizione che venga salvaguardato un servizio di c.d. emergenza. Tale servizio non è stabilito dalla legge, ma viene individuato di volta in volta per mezzo di accordi sindacali. Modalità di esercizio Regole procedurali sono poste per la proclamazione dello sciopero e riguardano specifiche procedure di consultazione interna all'organizzazione sindacale diretta a verificare il consenso della base del sindacato con il vertice che proclama lo sciopero. La proposta di sciopero deve essere sottoposta a Referendum tra i lavoratori occupati negli stabilimenti interessati dallo sciopero e su di essa deve raggiungersi una maggioranza qualificata dei consensi (il 75 per cento dei lavoratori). Pur rappresentando nei fatti una forma di autolimitazione della possibilità di porre in essere lo sciopero, è pur chiaro che tale procedimento di consultazione rientra tra le "regole interne" dell'organizzazione sindacale e, dunque, questo non rileva ai fini della legittimità o meno dello sciopero. Altra forma di limitazione sta nel fatto che lo sciopero deve essere il mezzo estremo al quale dover ricorrere in sede di rivendicazione contrattuale, dovendo sempre esperire, prima di questo, forme di trattative amichevoli, atte a concludere la normale conclusione del contratto collettivo.
GRAN BRETAGNA Disciplina legislativa Nel Regno Unito lo sciopero non trova è configurato come diritto, bensì alla stregua di una libertà, la quale diventa più o meno soggetta a restrizioni a seconda delle vicende politiche e dei governi che si succedono nel paese. Lo sciopero trova garanzia nel sistema cosiddetto delle "immunità" in mancanza delle quali gli scioperanti dovrebbero rispondere sotto il profilo delle responsabilità civile, dell'interruzione del lavoro. Limiti allo sciopero Nel settore privato una serie di leggi restringono la praticabilità dello sciopero a rivendicazioni di carattere contrattuale escludendo, in sostanza, lo sciopero politico dal sistema delle immunità (tra gli interventi più significativi ricordiamo l'Industrial Relation Act del 1971 - del Governo conservatore - poi abrogato dal Trade Union Labour Relaction Act "TURLA" - Governo laburista - che ha ampliato la sfera delle immunità sindacali; l'Employment Act del 1982 - Governo conservatore - che a sua volta, ha tentato di restringere le immunità del TURLA introducendo una procedura di consultazione a voto segreto dei lavoratori interessati -ballet-). Limitazioni soggettive Nel settore dei pubblici servizi non si sono invece registrati interventi legislativi limitativi dell'esercizio dello sciopero. Peraltro per alcune categorie di lavoratori la libertà di sciopero è del tutto interdetta oppure limitata. In particolare non possono scioperare: a) gli agenti di polizia; b) i militari di terra, di aria e di mare. Viceversa lo sciopero è soggetto ad alcune limitazioni, nelle sue modalità di esercizio, per le seguenti categorie di lavoratori: a) la categoria civile dei marittimi può esercitare la libertà di sciopero con un preavviso di 48 ore e comunque non durante la navigazione ma solamente dopo il rientro della nave in un porto nazionale; b)per i dipendenti dei servizi postali la libertà di sciopero è limitata e sono previste forme di responsabilità civile e anche penale del dipendente che ritarda o trattiene la posta; c)per lo sciopero nel settore delle telecomunicazioni è demandata all'autorità sovrastante la potestà di emanare delle disposizioni che assicurino le soglie minime del servizio, alle quali i singoli dipendenti devono attenersi; d)per i lavoratori del Parlamento l'intera libertà sindacale e di sciopero risulta notevolmente limitata; formalmente la libertà di sciopero non è tout court interdetta, ma rimane comunque il fatto che gli organizzatori dello sciopero non rientrano nel regime delle immunità previsto nel TURLA.
SPAGNA Disciplina legislativa In Spagna il diritto di sciopero ha trovato pieno riconoscimento, dopo la dittatura franchista, nella Carta Costituzionale del 1978, all'art. 28 nel secondo comma dell'articolo citato si stabilisce, peraltro, come unico limite all'esercizio del diritto di sciopero, la salvaguardia dei diritti e degli interessi della vita sociale, attraverso il "mantenimento dei servizi fondamentali per la comunità". L'intervento del legislatore, dunque, deve essere rivolto esclusivamente alla predisposizione delle garanzie necessarie per il mantenimento delle soglie minime del servizio. L'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali La principale fonte normativa che regolamenta l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali rimane il Real Decreto-Ley del 4 marzo 1977, n. 17, in base alla quale se lo sciopero interessa imprese che sono tenute alla prestazione di servizi pubblici riconosciuti necessari "le autorità governative potranno determinare le misure necessarie per assicurare il funzionamento di detti servizi". Lo stesso governo potrà adottare a tal fine le misure per un suo intervento adeguato. Il concetto del servizio pubblico essenziale in Spagna si presenta non in modo statico bensì suscettibile di diverse valutazioni in relazione al contesto storico-sociale ed economico ed in relazione ai diversi bisogni della popolazione. La giurisprudenza ha comunque precisato che l'essenzialità del servizio si concretizza nella soddisfazione di diritti fondamentali dei cittadini riconosciuti come tali nella Costituzione. A tal fine il Tribunale Costituzionale spagnolo ha di volta in volta ribadito il significato di servizio essenziale in relazione alle attività il cui svolgimento è condizione essenziale per il godimento da parte del cittadino dei diritti fondamentali, richiamando, altresì, il requisito della proporzionalità tra i sacrifici imposti agli scioperanti e quelli degli utenti dei servizi pubblici. Modalità di esercizio Anche nell'ordinamento spagnolo lo sciopero è un diritto individuale ad esercizio collettivo. Legittimati alla proclamazione di esso, a norma dell'art. 2 del citato Real Decreto del 1977 sono: a)i lavoratori stessi attraverso le proprie rappresentanze. E' necessario un preventivo procedimento di consultazione, in base al quale deve essere raggiunta un'intesa sulla proclamazione dello sciopero con decisione maggioritaria; b)direttamente dagli stessi lavoratori, anche attraverso loro organizzazioni spontanee, che siano propriamente interessati nel conflitto collettivo in corso sul quale lo sciopero dovrebbe intervenire come mezzo di pressione. Anche in tale ipotesi la proclamazione dello sciopero avverrà in seguito ad un accordo raggiunto dopo una consultazione tra i lavoratori interessati, a maggioranza semplice. Raggiunto l'accordo sulla proclamazione, occorre preavvisare il datore di lavoro tramite comunicazione scritta almeno 5 giorni prima dello svolgimento dello sciopero medesimo. Per le imprese che svolgono un pubblico servizio il preavviso di sciopero deve essere di almeno 10 giorni del quale deve essere data adeguata pubblicità affinché gli utenti del servizio possano regolarsi di conseguenza. Dopo il preavviso l'Autorità amministrativa o il Governo emanano un provvedimento con il quale adottano le misure idonee al mantenimento delle soglie minime del servizio pubblico (art. 10 R.D. del 1977). A tali disposizioni dovranno attenersi i lavoratori partecipanti allo sciopero ed il comitato di sciopero dovrà garantire le prestazioni per l'espletamento del servizio minimo indicato nel provvedimento. Contro il provvedimento che determina la soglia minima del servizio è proponibile ricorso al giudice amministrativo; l'impugnazione del provvedimento non sospende, però, l'immediata esecutività di esso. L'art. 16, comma 2, del Regio Decreto n. 17/1977, in combinato disposto con l'art. 33-k del decreto medesimo, prevede la sanzione del licenziamento per giusta causa per i lavoratori che, comandati da un provvedimento dell'Autorità amministrativa o del Governo a svolgere le prestazioni ai fini di garantire la funzionalità minima del servizio ritenuto essenziale, si astengono egualmente dal lavoro.
BELGIO Disciplina legislativa Nell'ordinamento belga l'esistenza del diritto di sciopero non è oggetto di un'esplicita previsione legislativa; tuttavia l'esistenza del diritto de quo è stata riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, almeno come causa sospensiva del rapporto di lavoro. In buona sostanza la ricognizione sulla configurazione dello sciopero, e sui suoi effetti sul piano del rapporto di lavoro è opera della giurisprudenza. Limitazioni soggettive Per quanto riguarda le limitazioni soggettive all'esercizio dello sciopero dagli artt. 7, capo II, e 112, n. 4, del Regio Decreto 2 ottobre 1937, riguardanti gli agenti delle Amministrazioni Centrali dello Stato, dalle quali la giurisprudenza ha fatto derivare l'illegittimità dell'astensione al lavoro da parte di questi ultimi. Per tutti i servizi pubblici essenziali sono, comunque, previsti obblighi in merito alla definizione delle soglie minime di servizio ed è a tal fine, configurato, per il Governo un potere di intervenire di tipo integrativo, qualora non ritenga sufficienti le prestazioni indispensabili definite negli accordi sindacali. In riferimento alle Forze Armate e alla Gendarmeria una legge del 1978 prevede la possibilità per queste categorie di lavoratori di associarsi ad associazioni sindacali, mentre tace in ordine alla possibilità di attuare scioperi. Le limitazioni allo sciopero nei pubblici servizi I limiti legali dello sciopero riguardano, nell'ordinamento belga, quei lavoratori che, pur appartenendo al settore privato, sono impegnati in prestazioni di interesse pubblico. Al fine di salvaguardare le esigenze vitali della collettività attraverso l'assicurazione dei servizi essenziali, il predetto compito è affidato, dalla legge in questione, a commissioni paritetiche. Successivamente nel Decreto Reale del 27 luglio 1950 sono individuate le "esigenze vitali" che non possono essere compromesse dall'esercizio dell'azione diretta (il funzionamento dei mulini e dei forni; la distribuzione del carburante; il trasporto e la distribuzione della posta; il funzionamento della radio nazionale; il trasporto dei feriti e degli ammalati ecc.). Alla definizione dell'essenzialità del servizio provvedono, a maggioranza del 75 per cento dei componenti, le citate commissioni paritetiche (in caso di disaccordo o di mancata decisione di queste ultime la definizione è rimessa al Governo). Precettazione Nell'ordinamento belga è previsto che i lavoratori individuati da una commissione designata dal datore di lavoro e dai lavoratori a prestare la propria opera per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali, non possono rifiutarsi di prestare lavoro (l'inesecuzione della prestazione è, infatti, penalmente perseguibile); questo decreto è l'istituto della requisizione.
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