LO SCIOPERO IN EUROPA - FRANCIA

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LO SCIOPERO IN EUROPA

                                             FRANCIA

Disciplina legislativa
Anche in Francia lo sciopero è un diritto Costituzionale da esercitare nel quadro delle leggi che
ne stabiliscono la regolamentazione. Si tratta, dunque, di un diritto individuale del singolo ad
esercizio collettivo.

Limitazioni soggettive
Nei servizi pubblici il diritto di sciopero è sottoposto ad una serie di limiti stabiliti da diverse
leggi ordinarie le quali ne escludono l'esercizio per taluni soggetti preposti ad alcune funzioni
pubbliche. Di particolare importanza la legge 63/777 del 31 luglio 1963 "relative à containes
modalites de la greve dans les services publics". Tale legge trova applicazione nei confronti del
personale civile dello Stato, dei distretti e dei comuni con più di 10.000 abitanti nonché nei
confronti del personale dipendente dalle imprese, dagli organismi e dalle aziende pubbliche o
private allorché queste gestiscono un servizio pubblico.

Modalità di esercizio
Soggetti legittimati a proclamare lo sciopero sono solo i sindacati maggiormente
rappresentativi sul piano nazionale della categoria professionale, dell'impresa o dell'organismo
interessato, i quali precisano i motivi del ricorso allo sciopero. A differenza dell'Italia, la
maggior rappresentatività dei sindacati è disciplinata da legge ordinaria.
La greve deve essere preceduta da un preavviso minimo di 5 giorni, che contenga altresì il
luogo, la data e l'ora dell'inizio e della cessazione della stessa. Sono vietate talune forme di
sciopero, quali quello a "scacchiera" (con avvicendamento di interruzioni del lavoro in
determinati settori e in determinate categorie); mentre è ammesso quello c.d. "a
singhiozzo"(astensione per più o meno brevi periodi temporali).

Sanzioni
Le sanzioni sono di carattere disciplinare come disposto dall'art. 5 della citata legge n.
777/1963: l'inosservanza delle disposizioni di legge comporta l'applicazione delle sanzioni
disciplinari previste dagli statuti e dai regolamenti. Le sanzioni che comportano mutamenti del
rapporto di lavoro (quali la revoca e la retrocessione al grado inferiore) devono essere inoltrate
in conformità alla procedura disciplinare normalmente prevista.

Effetti dello sciopero
L'art. 6 legge 777 introduce la regola del trentesimo indivisibile in base alla quale l'astensione
dal lavoro per periodi inferiori ad una giornata comporta sempre una ritenuta pari all'intera
giornata di retribuzione. Tale norma trova applicazione anche nei casi di scioperi "a
singhiozzo".

Soglie minime di servizio
Sono previsti dei controlli amministrativi sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
demandando al Governo o anche ad un ministro (per i servizi del proprio dicastero) o un
sindaco (per i servizi del suo comune) anche in costanza di uno sciopero lecito la potestà, sotto
il controllo del giudice amministrativo, di adottare delle limitazioni per esigenze di ordine
pubblico. La legge n. 634 del 26 luglio 1979 in materia di continuità del servizio pubblico
radiotelevisivo prevede inoltre che il Consiglio di stato, con proprio decreto, definisca i sevizi e
le categorie di personale strettamente indispensabili per assicurare tale continuità.
GERMANIA

Disciplina legislativa
In Germania non vi è una specifica regolamentazione legislativa del diritto di sciopero. Il diritto
di sciopero non essendo, però, espressamente vietato da alcuna norma, viene ammesso, per la
generalità dei lavoratori come libertà.

I limiti dello sciopero
I limiti alla libertà di cui sopra vengono stabiliti dalla giurisprudenza ed in via di
autoregolamentazione dagli accordi e dagli Statuti sindacali. Affinché il ricorso allo sciopero è
dunque oggetto della contrattazione collettiva.
I limiti posti dalla giurisprudenza possono in linea generale essere individuati:
a)nella esclusione di proclamazione di scioperi da parte di unioni spontanee di lavoratori che
non siano parti del contratto collettivo; b)in limiti relativi alla finalità dello sciopero stesso:
liceità dello sciopero diretto esclusivamente al miglioramento delle condizioni dei lavoratori e
dunque solo per il rinnovo o la stipula di contratti collettivi, restando in tal modo esclusa
qualsiasi finalità di natura politica; c) nel rispetto del c.d. "obbligo di pace", cioè la possibilità di
scioperare solo allorché sia venuta meno la validità del contratto; d) nel divieto di porre in
essere scioperi diretti a comprimere l'altrui libertà di associazione sindacale e la c.d. libertà
negativa.

Limitazioni soggettive
Per quel che riguarda la titolarità dello sciopero nei servizi pubblici, occorre distinguere la
posizione dei funzionari da quella degli altri impiegati ed operai dipendenti dello Stato o dagli
altri enti pubblici. Per i Funzionari il rapporto di lavoro è di diritto pubblico con garanzia di
stabilità ed è soggetto alla giurisdizione dei tribunali amministrativi; i funzionari, quindi, non
possono proclamare scioperi in quanto questi esercitano una competenza sovrana…come
compito permanente. Per altre categorie di pubblici impiegati il rapporto di lavoro è regolato da
accordi collettivi di diritto privato: lo sciopero, quindi, può essere legittimamente esercitato, a
condizione che venga salvaguardato un servizio di c.d. emergenza. Tale servizio non è stabilito
dalla legge, ma viene individuato di volta in volta per mezzo di accordi sindacali.

Modalità di esercizio
Regole procedurali sono poste per la proclamazione dello sciopero e riguardano specifiche
procedure di consultazione interna all'organizzazione sindacale diretta a verificare il consenso
della base del sindacato con il vertice che proclama lo sciopero. La proposta di sciopero deve
essere sottoposta a Referendum tra i lavoratori occupati negli stabilimenti interessati dallo
sciopero e su di essa deve raggiungersi una maggioranza qualificata dei consensi (il 75 per
cento dei lavoratori). Pur rappresentando nei fatti una forma di autolimitazione della possibilità
di porre in essere lo sciopero, è pur chiaro che tale procedimento di consultazione rientra tra le
"regole interne" dell'organizzazione sindacale e, dunque, questo non rileva ai fini della
legittimità o meno dello sciopero. Altra forma di limitazione sta nel fatto che lo sciopero deve
essere il mezzo estremo al quale dover ricorrere in sede di rivendicazione contrattuale,
dovendo sempre esperire, prima di questo, forme di trattative amichevoli, atte a concludere la
normale conclusione del contratto collettivo.
GRAN BRETAGNA

Disciplina legislativa
Nel Regno Unito lo sciopero non trova è configurato come diritto, bensì alla stregua di una
libertà, la quale diventa più o meno soggetta a restrizioni a seconda delle vicende politiche e
dei governi che si succedono nel paese. Lo sciopero trova garanzia nel sistema cosiddetto delle
"immunità" in mancanza delle quali gli scioperanti dovrebbero rispondere sotto il profilo delle
responsabilità civile, dell'interruzione del lavoro.

Limiti allo sciopero
Nel settore privato una serie di leggi restringono la praticabilità dello sciopero a rivendicazioni
di carattere contrattuale escludendo, in sostanza, lo sciopero politico dal sistema delle
immunità (tra gli interventi più significativi ricordiamo l'Industrial Relation Act del 1971 - del
Governo conservatore - poi abrogato dal Trade Union Labour Relaction Act "TURLA" - Governo
laburista - che ha ampliato la sfera delle immunità sindacali; l'Employment Act del 1982 -
Governo conservatore - che a sua volta, ha tentato di restringere le immunità del TURLA
introducendo una procedura di consultazione a voto segreto dei lavoratori interessati -ballet-).

Limitazioni soggettive
Nel settore dei pubblici servizi non si sono invece registrati interventi legislativi limitativi
dell'esercizio dello sciopero.
Peraltro per alcune categorie di lavoratori la libertà di sciopero è del tutto interdetta oppure
limitata.
In particolare non possono scioperare:
a) gli agenti di polizia;
b) i militari di terra, di aria e di mare.
Viceversa lo sciopero è soggetto ad alcune limitazioni, nelle sue modalità di esercizio, per le
seguenti categorie di lavoratori:
a) la categoria civile dei marittimi può esercitare la libertà di sciopero con un preavviso di 48
ore e comunque non durante la navigazione ma solamente dopo il rientro della nave in un
porto nazionale;
b)per i dipendenti dei servizi postali la libertà di sciopero è limitata e sono previste forme di
responsabilità civile e anche penale del dipendente che ritarda o trattiene la posta;
c)per lo sciopero nel settore delle telecomunicazioni è demandata all'autorità sovrastante la
potestà di emanare delle disposizioni che assicurino le soglie minime del servizio, alle quali i
singoli dipendenti devono attenersi;
d)per i lavoratori del Parlamento l'intera libertà sindacale e di sciopero risulta notevolmente
limitata; formalmente la libertà di sciopero non è tout court interdetta, ma rimane comunque il
fatto che gli organizzatori dello sciopero non rientrano nel regime delle immunità previsto nel
TURLA.
SPAGNA

Disciplina legislativa
In Spagna il diritto di sciopero ha trovato pieno riconoscimento, dopo la dittatura franchista,
nella Carta Costituzionale del 1978, all'art. 28 nel secondo comma dell'articolo citato si
stabilisce, peraltro, come unico limite all'esercizio del diritto di sciopero, la salvaguardia dei
diritti e degli interessi della vita sociale, attraverso il "mantenimento dei servizi fondamentali
per la comunità". L'intervento del legislatore, dunque, deve essere rivolto esclusivamente alla
predisposizione delle garanzie necessarie per il mantenimento delle soglie minime del servizio.

L'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali
La principale fonte normativa che regolamenta l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali rimane il Real Decreto-Ley del 4 marzo 1977, n. 17, in base alla quale se lo
sciopero interessa imprese che sono tenute alla prestazione di servizi pubblici riconosciuti
necessari "le autorità governative potranno determinare le misure necessarie per assicurare il
funzionamento di detti servizi". Lo stesso governo potrà adottare a tal fine le misure per un
suo intervento adeguato. Il concetto del servizio pubblico essenziale in Spagna si presenta non
in modo statico bensì suscettibile di diverse valutazioni in relazione al contesto storico-sociale
ed economico ed in relazione ai diversi bisogni della popolazione. La giurisprudenza ha
comunque precisato che l'essenzialità del servizio si concretizza nella soddisfazione di diritti
fondamentali dei cittadini riconosciuti come tali nella Costituzione. A tal fine il Tribunale
Costituzionale spagnolo ha di volta in volta ribadito il significato di servizio essenziale in
relazione alle attività il cui svolgimento è condizione essenziale per il godimento da parte del
cittadino dei diritti fondamentali, richiamando, altresì, il requisito della proporzionalità tra i
sacrifici imposti agli scioperanti e quelli degli utenti dei servizi pubblici.

Modalità di esercizio
Anche nell'ordinamento spagnolo lo sciopero è un diritto individuale ad esercizio collettivo.
Legittimati alla proclamazione di esso, a norma dell'art. 2 del citato Real Decreto del 1977
sono:
a)i lavoratori stessi attraverso le proprie rappresentanze. E' necessario un preventivo
procedimento di consultazione, in base al quale deve essere raggiunta un'intesa sulla
proclamazione dello sciopero con decisione maggioritaria;
b)direttamente dagli stessi lavoratori, anche attraverso loro organizzazioni spontanee, che
siano propriamente interessati nel conflitto collettivo in corso sul quale lo sciopero dovrebbe
intervenire come mezzo di pressione. Anche in tale ipotesi la proclamazione dello sciopero
avverrà in seguito ad un accordo raggiunto dopo una consultazione tra i lavoratori interessati,
a maggioranza semplice.
Raggiunto l'accordo sulla proclamazione, occorre preavvisare il datore di lavoro tramite
comunicazione scritta almeno 5 giorni prima dello svolgimento dello sciopero medesimo.
Per le imprese che svolgono un pubblico servizio il preavviso di sciopero deve essere di almeno
10 giorni del quale deve essere data adeguata pubblicità affinché gli utenti del servizio possano
regolarsi di conseguenza. Dopo il preavviso l'Autorità amministrativa o il Governo emanano un
provvedimento con il quale adottano le misure idonee al mantenimento delle soglie minime del
servizio pubblico (art. 10 R.D. del 1977). A tali disposizioni dovranno attenersi i lavoratori
partecipanti allo sciopero ed il comitato di sciopero dovrà garantire le prestazioni per
l'espletamento del servizio minimo indicato nel provvedimento. Contro il provvedimento che
determina la soglia minima del servizio è proponibile ricorso al giudice amministrativo;
l'impugnazione del provvedimento non sospende, però, l'immediata esecutività di esso. L'art.
16, comma 2, del Regio Decreto n. 17/1977, in combinato disposto con l'art. 33-k del decreto
medesimo, prevede la sanzione del licenziamento per giusta causa per i lavoratori che,
comandati da un provvedimento dell'Autorità amministrativa o del Governo a svolgere le
prestazioni ai fini di garantire la funzionalità minima del servizio ritenuto essenziale, si
astengono egualmente dal lavoro.
BELGIO

Disciplina legislativa
Nell'ordinamento belga l'esistenza del diritto di sciopero non è oggetto di un'esplicita
previsione legislativa; tuttavia l'esistenza del diritto de quo è stata riconosciuta dalla
giurisprudenza della Corte di Cassazione, almeno come causa sospensiva del rapporto di
lavoro. In buona sostanza la ricognizione sulla configurazione dello sciopero, e sui suoi effetti
sul piano del rapporto di lavoro è opera della giurisprudenza.

Limitazioni soggettive
Per quanto riguarda le limitazioni soggettive all'esercizio dello sciopero dagli artt. 7, capo II, e
112, n. 4, del Regio Decreto 2 ottobre 1937, riguardanti gli agenti delle Amministrazioni
Centrali dello Stato, dalle quali la giurisprudenza ha fatto derivare l'illegittimità dell'astensione
al lavoro da parte di questi ultimi. Per tutti i servizi pubblici essenziali sono, comunque, previsti
obblighi in merito alla definizione delle soglie minime di servizio ed è a tal fine, configurato, per
il Governo un potere di intervenire di tipo integrativo, qualora non ritenga sufficienti le
prestazioni indispensabili definite negli accordi sindacali. In riferimento alle Forze Armate e alla
Gendarmeria una legge del 1978 prevede la possibilità per queste categorie di lavoratori di
associarsi ad associazioni sindacali, mentre tace in ordine alla possibilità di attuare scioperi.

Le limitazioni allo sciopero nei pubblici servizi
I limiti legali dello sciopero riguardano, nell'ordinamento belga, quei lavoratori che, pur
appartenendo al settore privato, sono impegnati in prestazioni di interesse pubblico. Al fine di
salvaguardare le esigenze vitali della collettività attraverso l'assicurazione dei servizi essenziali,
il predetto compito è affidato, dalla legge in questione, a commissioni paritetiche.
Successivamente nel Decreto Reale del 27 luglio 1950 sono individuate le "esigenze vitali" che
non possono essere compromesse dall'esercizio dell'azione diretta (il funzionamento dei mulini
e dei forni; la distribuzione del carburante; il trasporto e la distribuzione della posta; il
funzionamento della radio nazionale; il trasporto dei feriti e degli ammalati ecc.). Alla
definizione dell'essenzialità del servizio provvedono, a maggioranza del 75 per cento dei
componenti, le citate commissioni paritetiche (in caso di disaccordo o di mancata decisione di
queste ultime la definizione è rimessa al Governo).

Precettazione
Nell'ordinamento belga è previsto che i lavoratori individuati da una commissione designata dal
datore di lavoro e dai lavoratori a prestare la propria opera per il funzionamento dei servizi
pubblici essenziali, non possono rifiutarsi di prestare lavoro (l'inesecuzione della prestazione è,
infatti, penalmente perseguibile); questo decreto è l'istituto della requisizione.
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