Attività connesse all'agricoltura: nuovi beni rientrano nel perimetro della rendita catastale
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Attività connesse all'agricolturai 28 bis Attività connesse all'agricoltura: nuovi beni rientrano nel perimetro della rendita catastale Riferimenti normativi • Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 13 febbraio 2015 (G.U. n. 62 del 16 marzo 2015). Individuati per il biennio 2014-2015 i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all’art. 32, co. 2, lett. c), del Tuir. Commento Il decreto ha integrato la tabella allegata al precedente decreto del Ministro dell’econo- mia e delle finanze del 17 giugno 2011 con l’inserimento delle seguenti, ulteriori, voci: • Produzione di paste alimentari fresche e secche (ex 10.73.0); • Produzione di sciroppi di frutta (ex 10.81.0); • Manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura di cui alle classi 02.10.0- 02.20.0, comprendenti la segagione e la riduzione in tondelli, tavole, travi ed altri prodotti similari compresi i sottoprodotti, i semilavorati e gli scarti di segagione delle piante. È bene ricordare che sono considerate attività connesse all’agricoltura quelle rela- tive alla: • manipolazione; • conservazione; • trasformazione; • commercializzazione; • valorizzazione, dei prodotti agricoli tassativamente indicati nel decreto del Ministero dell’econo- mia e delle finanze e ottenuti dall’agricoltore prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento di animali. Tali attività scontano solo la rendita catastale anche se la realizzazione di una o più fasi del processo produttivo è esternalizzata. Invece, le stesse attività, se effettuate su prodotti agricoli diversi da quelli elencati nel decreto MEF, (sempre ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento) non rientrano nella rendita catastale. In questo caso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 56-bis, comma 2, del Tuir (reddito d’im- presa forfettizzato), secondo cui il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’Iva il coefficiente di redditività del 15%.
Imposte sui redditi – Persone fisiche – Reddito immobili 35 bis 2 FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE ALLE IMPRESE Riferimento normativo o regolamentare – Articolo 22, comma 1 – decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il set- tore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’e- dilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. – Art. 6 legge 24 marzo 2015, n. 33, conversione in legge, con modifica- zioni, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (G.U. n. 70 del 25 marzo 2015). Imposte sui redditi – PF Reddito degli immobili Non si applica la ritenuta alla fonte agli interessi relativi a finanziamenti a medio e lungo termine erogati alle imprese da specifici soggetti che eser- citano attività finanziaria e assicurativa. Interessi e proventi su finanziamenti a medio lungo termine alle imprese non sono soggetti a ritenuta alla fonte Commento La ritenuta alla fonte del 26% a titolo d’acconto di cui all’art. 26, co. 5, D.P.R. n. 600/1973 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da: enti creditizi stabiliti negli Stati UE; imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di norme emanate da Stati UE; OICR che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorché privi di soggettività tribu- taria, costituiti negli Stati UE o SEE inclusi nella white list.
Imposte sui redditi – Persone fisiche – Reddito immobili 35 ter Modifiche apportate dal decreto legge n. 3/2015 Peraltro, il regime di esenzione dalla ritenuta – a titolo d’acconto con obbligo di rivalsa o, a titolo di imposta, per i soggetti esteri – è stato esteso agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese anche ai finanziamenti effettuati da investitori istituzionali esteri costituiti in Paesi inseriti nella c.d. white list, ancorché privi di soggettività tributaria, e sottoposti a forme di vigilanza negli Stati in cui sono istituiti. In particolare, con una modifica all’art. 26, co. 5-bis del D.P.R. n. 600/1973, è stato soppresso il riferimento agli OICR che non fanno ricorso alla leva finanziaria costituiti negli Stati UE e SEE inclusi nella c.d. white list, in tal modo estendendo l’esenzione dalla ritenuta alla fonte a tutti gli investitori istituzionali esteri, a prescindere dall’utilizzo della leva finanziaria fina- lizzata agli investimenti, nonché dalla loro appartenenza al territorio UE o al SEE.
Imposte sui redditi – Persone fisiche – Varie 105 per la quale si intende usufruire del regime forfetario. Non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore e ai parametri nell’anno precedente l’ingresso nel regime. Circa il requisito di accesso al regime forfetario costituito dalla soglia di ricavi relativi all’anno 2014, è stato chiarito in occasione di “Telefisco” del 29 gennaio 2015, che coloro che nell’anno precedente hanno applicato il regime ordinario di determinazione del reddito di impresa, ovvero il regime delle imprese minori, effet- tueranno la verifica richiesta dalla legge di stabilità con riferimento ai ricavi imputati secondo il criterio della competenza. Diversamente, coloro che nell’anno precedente hanno applicato il regime fiscale di vantaggio che prevede l’imputazione dei ricavi con il criterio di cassa, effettueranno la verifica con riferimento a questa modalità di impu- tazione. È stato, inoltre, chiarito che ogni ricavo o compenso relativo al 2014 (escluso quello per adeguamento agli studi di settore o parametri) concorre alla formazione delle soglie di accesso al regime forfetario, compresi quelli derivanti da operazioni poste in essere con la Città del Vaticano e con San Marino; b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi per prestazioni di lavoro: dipendente, assimilato, accessorio (ossia vou- cher), di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro; Imposte sui redditi – PF c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non supera 20.000 euro. Per i beni in leasing rileva il costo sostenuto dal concedente. Per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale. I beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per Varie l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%. Non rilevano i beni il cui costo unita- rio non è superiore a 516,46 euro. Non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione Per quanto concerne i beni immateriali, è stato chiarito al Forum Italia Oggi del 22 gennaio 2015, che non rilevano i costi riferibili ad attività immateriali, come quello sostenuto per l’avviamento o altri elementi immateriali comunque riferibili all’attività, che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo. È stato, inoltre, evidenziato che, sia in fase di accesso al regime forfetario che durante la sua applicazione, il rispetto del limite degli acquisti di beni strumentali va verificato con riferimento al costo sostenuto al netto dell’imposta sul valore aggiunto, anche se non è stato esercitato il diritto di detrazione dell’Iva. L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 6 del 19 febbraio 2015 , ha chiarito che ai fini del non superamento del limite di beni strumentali, non rileva il costo sostenuto per l’avviamento o altri elementi immateriali comunque riferibili all’attività, che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo; d) i redditi conseguiti nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione sono in mi- sura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro di- pendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, salvo che il cumulo dei medesimi non superi i 20.000 euro. Diversamente è necessario che il rapporto di la- voro dipendente e assimilato sia cessato, prima dell'apertura della partita Iva, ovvero prima dell’inizio del periodo d’imposta.
134 Disposizioni fiscali 252/2005 e non si applicano le disposizioni di cui al citato art. 10, co. 1 e 3, del D.Lgs. n. 252/2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al Fondo di cui al co. 32 pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidate come parte integrativa della retribuzione; che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota matu- randa possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia istituito presso l’Inps (per l’accesso ai finanziamenti per le imprese con alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50) e da garanzia dello Stato, di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale in materia bancaria e creditizia; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2015, n. 29 (G.U. n. 65 del 19 marzo 2015), sono state emanate le disposizioni attuative in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018. NORMATIVA Art. 10 – D.Lgs. n. 252/2005 Misure compensative per le imprese 1. Dal reddito d’impresa è deducibile un importo pari al 4 per cento dell’ammontare del TFR annual- mente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento. 2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’ar- ticolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile. 3. Un’ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall’articolo 8 del decreto- legge 3 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. 4. (Abrogato). 5. Le misure di cui al comma 1 si applicano previa verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia.
188 Disposizioni fiscali 16 PATENT BOX - TASSAZIONE RIDOTTA SU BENI IMMATERIALI Riferimento normativo o regolamentare – Articolo 1, commi da 37 a 45, legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Sta- to (legge di stabilità 2015) (G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014). – Articolo 5, comma 1, decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 recante Mi- sure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (G.U. n. 19 del 24 gennaio 2015). Riferimenti di prassi – Agenzia entrate, Quesiti “Telefisco 2015” – Il Sole 24ore del 29 gennaio 2015. – Agenzia delle entrate, circolare n. 6 del 19 febbraio 2015. Impatto in dichiarazione: sì no Eventuale Previsto un regime di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’uti- lizzo di: • opere dell’ingegno; • brevetti industriali; • disegni e modelli; • processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili; • marchi.
190 Disposizioni fiscali (l’opzione è irrevocabile e rinnovabile). L’opzione è valida anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap. L’opzione consente di: escludere dal reddito complessivo il 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo (diretto o derivante da concessione in uso a terzi) dei previsti beni immateriali (30% per il primo periodo d’imposta e 40% per il secondo periodo di imposta); in caso di utilizzo diretto dei beni indicati (e nel caso in cui i redditi siano realizzati nell’ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa). L’agevola- zione spetta a condizione che il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo sia determinato in base una procedura di ruling con l’Agenzia delle entrate; escludere dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei previsti beni immateriali, a condizione che, entro la fine del 2° periodo di imposta successivo alla cessione, almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito nella manu- tenzione e sviluppo di altri beni immateriali agevolabili. Al riguardo, è stato chiarito in occasione di “Telefisco” del 29 gennaio 2015 che il reinvestimento richiesto per usufruire della detassazione al 90% delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immateriali riguarda l’intero ammontare del corrispettivo della cessione, e non l’importo della plusvalenza determinato secondo l’art. 86 del Tuir. Determinazione del reddito agevolabile La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra: a) i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il man- tenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale; b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene. L’ammontare di cui alla lettera a) è aumentato di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l’acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l’impre- sa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa fino a concorrenza del 30% del medesimo ammontare. Un successivo decreto del Ministero delle sviluppo economico di concerto con il Mini- stero dell’economia e delle finanze stabilirà le modalità applicative delle disposizioni.
196 Disposizioni fiscali 20 IMI FABBRICATI STRUMENTALI DEDUCIBILE ANCHE PER BOLZANO E TRENTO Riferimento normativo o regolamentare Articolo 1, comma 508, legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposi- zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014). Impatto in dichiarazione: sì no Eventuale Ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è deducibile il 20% dell’imposta municipale immobiliare (IMI) della Provincia di Bolzano relativa agli immobili strumentali. Tale disciplina è stata estesa anche all’IMIS introdotta dalla provincia autono- ma di Trento per effetto dell’art. 1 co. 9-ter e 9-quater, legge 24 marzo 2015, n. 34, conversione del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4. Reddito arti e professioni 20% IMI 80% IMI Bolzano Bolzano Commento La disciplina prevista dall’articolo 14, co. 1, del D.Lgs. n. 23/2011 concernente l’Imu degli immobili strumentali è stata estesa anche all’imposta (IMI) che nella Provincia di Bolzano sostituisce l’Imu. La medesima imposta, come per l’Imu, è indeducibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. È stato, inoltre, specificato, relativamente all’Imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, che la deducibilità del 20% ai fini della de- terminazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014.
Iva 233 soggetti che esercitano un’attività d’impresa da meno di due anni, diversi dalle im- prese start up innovative di cui all’art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 6 del 19 febbraio 2015, ha chiarito che l’obbligo della garanzia non si applica ai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo. Tanto chiarito, per il computo dei 2 anni occorre fare riferimento alla prima operazione effettuata e non alla sola apertura della partita Iva. Il suddetto termine di due anni è riferito ai 2 anni antecedenti la data di richiesta del rimborso annuale o trimestrale; soggetti ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: 1) al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro; 2) al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro; 3) all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro; soggetti che presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa (collegio sindacale o revisore), o priva della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; soggetti che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della Iva cessazione dell’attività. Quindi, nei casi in cui è richiesta dalla norma la presentazione della garanzia, le modalità di prestazione della stessa sono, in via generale: cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato; fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell’Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità; polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione; altre forme di garanzia nell’ipotesi di gruppi societari o di soggetti che aderiscono a consorzi di garanzia fidi.
Iva 247 committente (che deve essere un privato non Iva) è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza. Aspetti procedurali L’art. 2, co. 3, del regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio, del 9 ottobre 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, del 15 marzo 2011, stabilisce che “gli Stati membri autorizzano (…) i soggetti passivi non stabiliti a presentare a decorrere dall’1 ottobre 2014 le informazioni (…) ai fini della registrazione nell’ambito dei regimi speciali applicabili a soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone non sog- getti passivi”. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, pertanto, disciplina l’invio del- le informazioni necessarie per la registrazione ai regimi MOSS da parte degli operatori interessati, a partire dall’1 ottobre 2014, ferma restando la successiva entrata in vigore della normativa di recepimento che decreta l’effettiva applicabilità dei regimi a decorre- re dall’1 gennaio 2015. Comunicato stampa del 30 marzo 2015 L’Agenzia delle entrate ha informato che dall’1 aprile 2015, sono disponibili agli operatori nazionali e a quelli extra Ue registrati al Portale Moss le funzionalità Iva operative per la trasmissione della dichiarazione Iva, da eseguirsi a partire dal 1° giorno successivo alla chiusura del trimestre precedente e fino al giorno 20 dello stesso mese. Pertanto, con riferimento al primo trimestre 2015, tale adempimento va eseguito dal 1° al 20 aprile. Nei medesimi termini, dovrà essere eseguito il versa- mento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione. ⇒ Versamenti – per i soggetti registrati al Regime Ue, accedendo alla propria area riservata e seguendo le istruzioni ivi fornite, con addebito sul proprio c/c postale o bancario; per i soggetti registrati al Regime non Ue e per quelli che non sono in pos- sesso di c/c bancario o postale in Italia, mediante bonifico su un conto aperto presso la Banca d’Italia, il cui codice Iban è disponibile sul Portale Moss. In ogni caso, il versamento dovrà recare nella causale il numero di riferimento della dichiarazione cui si riferisce. Non è prevista la possibilità di effettuare il pagamento tramite modello F24 e di utilizzare eventuali crediti d’imposta in compensazione. ⇒ Attuazione della direttiva 2008/8/CE - il decreto legislativo che introduce il regi- me Moss è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 27 marzo 2015.
252 Disposizioni fiscali Art. 1 Descrizione Contenuto Dunque, l’Iva è in ogni caso versata dagli enti pubblici (c.d. split payment) secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finan- ze 23 gennaio 2015 il quale stabilisce che se ante- riormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitata- mente all’importo pagato, alla data del pagamento. Nei confronti degli enti pubblici cessionari o com- mittenti che omettono o ritardano il versamento dell’Iva, si applicano le sanzioni di cui all’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, e le somme dovute sono riscosse mediante l’atto di recupero di cui all’art. 1, co. 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Pertanto, i fornitori di beni e servizi alla PA rice- veranno l’importo del corrispettivo al netto dell’I- va che verrà versata, da parte degli enti pubblici cessionari, direttamente all’erario. Sulla fattura va indicato ‘‘scissione dei pagamenti’’. Le suddette disposizioni, nelle more del rilascio della deroga da parte del Consiglio dell’Unione europea, trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l’Iva è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015. I soggetti che emettono fatture ad enti pubblici sono considerati tra i soggetti il cui rimborso Iva è dispo- sto in modo prioritario. Il provvedimento attuativo, al momento in bozza, prevede che i soggetti che emettono alla PA fatture soggette alla scissione dei pagamenti (dizione richiesta dall’articolo 2, comma 1, del citato decreto attuativo) sono privilegiati nel rimborso dell’Iva a credito per un importo pari all’Iva non riscossa nel periodo di riferimento. L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 6 del 19 feb- braio 2015, ha chiarito che la disciplina non trova ap- plicazione in relazione alle operazioni assoggettate a re- gimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie. È stato, inoltre, chiarito che fermo re- stando il versamento dell’imposta addebitata in fattura secondo le regole proprie dello split payment, nell’ipo- tesi in cui le pubbliche amministrazioni ricevano una fattura indicante l’Iva in misura inferiore a quella dovu- ta, per acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio di imprese, arti o professioni, le stesse dovranno fare ricorso alla procedura di regolarizzazione di cui all’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997 e, quindi, l’imposta oggetto di regolarizzazione dovrà essere corrisposta con le modalità previste da tale procedura.
Iva 253 Reverse charge servizi di pulizia, demolizione edifici, installazione di impianti e di completamento La definizione di “edificio”, acquisita ai fini della innovativa norma sull’ampliamento del reverse charge, fu a suo tempo fornita nella risoluzione ministeriale n. 46/E/1998, ove, riprendendo una circolare del Ministero dei lavori pubblici, venne stato chiarito che per “edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza so- luzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome”. In conformità a tale interpretazione non rientrano nel reverse charge i predetti servizi riferiti, ad esempio, alla costruzione, manutenzione e pulizia di piscine, ovvero l’asfaltatura di un piazzale pur di pertinenza di un edificio coperto. Nella definizione di “edificio”, soprariportata, non dovrebbero rientrare i cosiddetti macchinari “imbullonati”, ancorché ancorati al suolo. Tanto premesso, rientrano in tale definizione sia i fabbricati civili sia quelli ad uso indu- striale, commerciale, artigianale, nonché le parti di essi (ad esempio, singolo locale di un edificio). Il tutto ha trovato conferma ufficiale con la circolare n. 14 del 27 marzo 2015. Split payment - D.M. 23 gennaio 2015 Il Ministero dell’economia e delle finanze, con comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio 2015 ha anticipato i contenuti poi confermati dal D.M. 23 gennaio 2015 ove è stato precisato che: il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a Iva partire dall’1 gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi suc- cessivamente alla stessa data; per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l’imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell’amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura; il versamento dell’imposta possa essere effettuato, a scelta della pubblica ammini- strazione acquirente, con le seguenti modalità: a) utilizzando un distinto versamento dell’Iva dovuta per ciascuna fattura la cui im- posta è divenuta esigibile; b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’Iva dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno; c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’Iva dovuta consi- derando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. Tuttavia, viene previsto che, fino all’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile delle pubbliche amministrazioni interessate e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2015, le stesse amministrazioni accantonino le somme oc- correnti per il successivo versamento dell’imposta, che deve comunque essere effettuato entro il 16 aprile 2015. ⇒ Professionisti e agenti esclusi dallo split payment In occasione dei quesiti “Telefisco 2015” – Il Sole 24ore del 29 gennaio 2015 è stato chiarito, poi confermato con circolare n. 6 del 19 febbraio 2015, che la norma sullo split payment esclude da questa modalità di versamento dell’Iva i compensi per prestazioni di servizi “assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito”; ma che, si ritiene che il legislatore con l’espressione “a titolo d’imposta sul reddito” abbia voluto fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto.
Iva 255 Errori commessi fino al 9 febbraio 2015 Non sono applicate sanzioni e per quanto chiarito dalla citata circolare n. 1/2015: se il fornitore ha erroneamente emesso fattura con l’annotazione “scissione dei pa- gamenti”, dovrà emettere una nuova fattura e versare la relativa Iva. In tal caso le pubbliche amministrazioni dovranno corrispondere al fornitore anche l’Iva relativa alla fattura ricevuta; se il fornitore ha emesso una fattura omettendo l’annotazione scissione nei pagamenti ed ha liquidato nel mese di gennaio la relativa Iva a debito incassandola dalla PA, non occorre fare nulla. Altri chiarimenti - Circolare n. 14 del 27 marzo 2015 Settore energetico – La legge di stabilità 2015 estende il meccanismo di inversio- ne contabile (reverse charge) anche ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra e a quelli di altre unità che possono essere utilizzate per conformarsi alla Direttiva 2003/87/Ce. Nell’ambito di questa misura vengono inclusi anche i certificati che hanno la finalità di incentivazione dell’efficienza energetica o della produzione di energia da fonti rinnovabili, come per esempio i certificati verdi. Inoltre, il reverse charge apre anche alle cessioni di gas e di energia elettrica al sog- getto passivo-rivenditore. Operazioni escluse dal reverse charge – Restano escluse dal reverse charge le ces- Iva sioni di Gpl poiché non avvengono tramite un sistema di gas naturale o reti connes- se a questo sistema. Non si applica il reverse charge: • alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che si av- valgono del nuovo regime “forfetario” o del regime dei “minimi”. Se, invece, questi soggetti acquistano beni o servizi in regime di reverse charge, dovranno assolvere l’imposta secondo tale meccanismo; inoltre, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell’imposta a debito; • alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di par- ticolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti quali l’anno- tazione delle fatture, la tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli acquisti (ad esempio i produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7.000 euro). IVA per cassa – Relativamente alle operazioni che rientrano nel meccanismo del reverse charge, il regime di cash accounting non trova applicazione.
312 Disposizioni fiscali Le aeree montane dal 2014 In applicazione della suddetta disposizione è stato emanato il decreto 28 novembre 2014 con i nuovi criteri per l’esenzione IMU dei terreni agricoli montani. Come stabi- lito, il criterio utilizzato per fissare l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli è quello dell’altitudine dei comuni nel cui territorio ricadono i terreni stessi individuati sulla base dell’“Elenco comuni italiani” presente sul sito dell’Istat http://www.istat.it/it/ar- chivio/6789, tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna “Altitudine del centro (metri)”. I terreni esenti IMU In particolare, è stato stabilito che sono esenti dall’IMU: i terreni agricoli dei comuni ubicati a un’altitudine di 601 metri e oltre; i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco. Gli altri terreni agricoli sono, invece, soggetti a IMU. Le peculiarità della provincia di Bolzano La provincia di Bolzano ha adottato criteri propri. Resta ferma, in ogni caso, l’esenzione IMU per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. Termini di versamento e proroga I soggetti obbligati al versamento dell’IMU per l’anno 2014 sulla base delle nuove di- sposizioni del decreto, ossia coloro i quali in base ai nuovi criteri possiedono terreni non più esenti dall’imposta e che, pertanto, non hanno effettuato il relativo versamento in acconto, dovevano effettuarlo in un’unica rata entro il 16 dicembre 2014. Tuttavia, sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre è stato, in extremis, pubblicato il D.L. n. 185/2014, che ha prorogato al 26 gennaio 2015 il termine di versamento dell’IMU dovuta per il 2014 sui terreni agricoli montani. Il decreto legge n. 185/2014 non è stato convertito in legge (Ministero della giustizia, comunicato, in G.U. n. 38 del 16 febbraio 2015). È bene ricordare che, comunque, la suddetta proroga era stata recepita dall’art. 1, co. 692, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015). Le novità della legge n. 34/2015 di conversione del D.L. n. 4/2015 per il 2015 A decorrere dal 2015, l’esenzione IMU prevista per i terreni agricoli dall’art. 7, co. 1, lett. h) del D.Lgs. n. 504/1992, si applica secondo i seguenti criteri.
IUC – IMU 313 Terreni agricoli sempre esenti: terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati to- talmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole mi- nori di cui all’allegato A della legge n. 448/2001. Terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli pro- fessionali – i terreni agricoli di CD e IAP, iscritti nella previdenza agricola (anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola): sono esenti ex art. 7, co. 1, lett. h) D.Lgs. n. 504/1992 se ubicati nei comuni clas- sificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT; se ubicati nei comuni di cui all’allegato 0A al provvedimento, dall’imposta dovuta si detraggono, fino concorrenza del suo ammontare, 200 euro. Se nell’allegato 0A, in corrispondenza dell’indicazione del comune, è riportata l’annotazione “parzial- mente delimitato” (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale che ricadono nel perimetro delle esenzioni, ossia le zone individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993. Si tratta dei terreni (definiti di collina svantaggiata), che si tro- IUC – IMU vano in quei comuni che erano in precedenza esenti, in quanto inclusi nella circolare MEF 9/1993 e che, nella classificazione riportata dall’ISTAT, non risultano essere né montani (e dunque esenti), né parzialmente montani (e dunque ugualmente esenti). L’impatto sul 2014 della legge n. 34/2015 di conversione del d.l. n. 4/2015 I criteri sopra indicati per il 2015, si applicano anche al 2014, anno per cui non è comunque, dovuta l’IMU per i terreni esenti secondo il decreto del Ministro dell’e- conomia e delle finanze del 28 novembre 2014, che, invece, risultano imponibili per effetto dei nuovi criteri. Per il 2014 nonché per gli anni successivi, resta ferma l’esenzione per i terreni a im- mutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusu- capibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina. Per il 2014, i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge n. 448/2001, sono esenti dal pagamento dell’IMU. Versamento dell’imposta – i contribuenti avrebbero dovuto versare l’imposta com- plessivamente dovuta per il 2014, entro il 10 febbraio 2015. Tuttavia, è stato stabili- to che non saranno applicate sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell’imposta qualora il versamento sia effettuato entro il 31 marzo 2015. Rimborsi – chi ha effettuato versamenti dell’IMU relativamente ai terreni che risul- tavano imponibili sulla base di quanto disposto dall’art. 22, co. 2, del D.L. n. 66/2014 e dal decreto MEF del 28 novembre 2014, e che per effetto dei nuovi criteri sono esenti, ha diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione.
334 Disposizioni fiscali Attività per comuni fino a 5000 abitanti Coefficiente di produzione Kd kg/2 anno NORD CENTRO SUD Attività min max min max min max Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, 8,80 12,45 7,31 10,19 8,98 13,34 Attività artigianali tipo botteghe (falegna- 5,90 8,50 5,75 8,54 6,85 9,34 me, idraulico, fabbro, elettricista, parruc- chiere) Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 7,82 10,10 7,98 12,75 Attività industriali con capannoni di produ- 3,50 7,50 3,57 7,50 3,62 7,53 zione Attività artigianali di produzione beni spe- 4,50 8,92 4,47 8,52 5,91 8,34 cifici Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 42,56 78,93 48,74 71,99 Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 32,52 62,31 38,50 55,61 Supermercato, pane e pasta, macelleria, sa- 14,43 19,55 16,20 22,57 5,00 24,68 lumi e formaggi, generi alimentari Plurilicenze, alimentari e/o miste 12,59 21,41 9,60 20,35 18,80 26,55 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 55,94 92,55 3,00 95,75 Discoteche, night club 8,56 13,45 8,51 13,42 8,95 15,43 I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza. Valide per il 2014 le delibere adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014 Con l’art. 10, co. 12-quinquiesdecies legge 27 febbraio 2015, n. 11 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2015) è stato disposto che per il 2014 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014. I comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro tale data riscuoteranno, invece, gli importi dovuti a titolo di TARI sulla base delle ta- riffe applicate per il 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio saranno recuperate nell’anno successivo.
IUC – Varie 346 bis Il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto 25 marzo 2015 (G.U. n. 74 del 30 marzo 2015) ha aggiornato per il 2015 i coefficienti che sono stabiliti nelle seguenti misure: per l’anno 2015 = 1,01; per l’anno 2014 = 1,01; per l’anno 2013 = 1,02; per l’anno 2012 = 1,04; per l’anno 2011 = 1,07; per l’anno 2010 = 1,09; per l’anno 2009 = 1,10; per l’anno 2008 = 1,14; per l’anno 2007 = 1,18; per l’anno 2006 = 1,21; per l’anno 2005 = 1,25; per l’anno 2004 = 1,32; per l’anno 2003 = 1,36; per l’anno 2002 = 1,41; per l’anno 2001 = 1,44; per l’anno 2000 = 1,49; IUC – Varie per l’anno 1999 = 1,51; per l’anno 1998 = 1,54; per l’anno 1997 = 1,58; per l’anno 1996 = 1,63; per l’anno 1995 = 1,67; per l’anno 1994 = 1,73; per l’anno 1993 = 1,76; per l’anno 1992 = 1,78; per l’anno 1991 = 1,81; per l’anno 1990 = 1,90; per l’anno 1989 = 1,99; per l’anno 1988 = 2,07; per l’anno 1987= 2,25; per l’anno 1986 = 2,42; per l’anno 1985 = 2,59; per l’anno 1984 = 2,76; per l’anno 1983 = 2,94; per l’anno 1982 e anni precedenti = 3,11.
430 Disposizioni fiscali 13 IL MODELLO 730 PRECOMPILATO: ACCETTAZIONE O MO- DIFICA Riferimento normativo o regolamentare – Articoli 1 e 4 - decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata (G.U. n. 277 del 28 novembre 2014). – Agenzia delle entrate, provvedimento del Direttore n. 25992 del 23 feb- braio 2015. Riferimenti di prassi – Agenzia delle entrate, Quesiti “Telefisco 2015” – Il Sole 24Ore del 29 gennaio 2015. – Agenzia delle entrate, circolare n. 6 del 19 febbraio 2015. – Agenzia delle entrate, circolare n. 11 del 23 marzo 2015. Sono state raccolte in un vademecum le risposte alle domande più frequenti, riguardanti i soggetti che possono avvalersi del Modello 730 precompilato, le modalità di accesso online o tramite intermediario al medesimo, i dati che troveranno contenuti nel precaricato, i termini per l’accesso e la spedizione del modello, fornendo infine indicazioni sul 730 precompilato in forma “congiunta”, sui relativi con- trolli che opererà l’Agenzia e sulle conseguenze del rilascio del visto infedele. Impatto in dichiarazione: sì no Eventuale L’Agenzia delle entrate propone entro il 15/4 di ogni anno ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati la dichiarazione già compilata con le informazioni ricavate da Anagrafe tributaria, flussi dati da soggetti terzi (Banche, Poste Assi- curazioni, etc.), CUD e altre certificazioni dei redditi dai sostituti d’imposta. Per consentire all’Agenzia di ricevere i dati necessari alla compilazione sono stati modificati i termini entro cui sostituti d’imposta e soggetti terzi dovranno inviare in via telematica le rispettive informazioni. Il contribuente potrà: • accettare senza correzioni o integrazioni il contenuto della dichiarazione; • integrare e/o correggere la dichiarazione con le seguenti modalità: di per- sona (on line) o tramite sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, ovvero tramite CAF e professionisti abilitati. Alle diverse scelte sono legati controlli diversi da parte dell’Agenzia e una diversa struttura di responsabilità per le violazioni. Resta ferma la possibilità di presentare il modello 730 con le ordinarie modalità, ma il CAF o professionista incaricato della spedizione assumono comunque le stesse responsabilità previste per la spedizione del modello 730 precompilato.
444 Disposizioni fiscali Commento Il visto di conformità, apposto di fatto con la presentazione del modello 730 (sia pre- compilato, sia ordinario) da parte di Caf o professionisti abilitati, comporta il trasfe- rimento della responsabilità per imposte (30%), interessi e sanzioni che discendono dal controllo formale della dichiarazione ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. Infatti, è previsto che il Caf/professionista è tenuto al pagamento di una somma pari all’importo delle imposte, interessi e sanzioni che sarebbe stato chiesto al contribuente, il quale dal canto suo è liberato dall’obbligazione tributaria. Né il Caf o professionista può rivalersi sul cliente. Sono evidenti i profili di criticità della norma sotto il profilo costi- tuzionale e, in particolare, con il principio di capacità contributiva discendente dall’art. 53 della Costituzione. I controlli a seguito alla presentazione del modello 730 precompilato (paragrafo di rinvio) Le disposizioni dell’art. 6 del D.Lgs. n. 175/2014 devono essere esaminate congiun- tamente alle disposizioni dell’art. 5 del decreto Semplificazione concernenti la strut- tura dei controlli conseguenti alla presentazione del modello 730. Dunque, in caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con o senza modifiche, effettuata tramite CAF o dei professionisti, il controllo formale di cui all’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1673 è effettuato nei confronti di questi ultimi e non nei confronti del contri- buente. In tal caso, il controllo è effettuato non solo sugli oneri aggiunti in sede di compilazione, ma anche sui dati relativi agli oneri forniti all’Agenzia delle entrate da soggetti terzi ed precaricati nella dichiarazione precompilata (il controllo nei con- fronti del contribuente riguarderà, quindi, esclusivamente le condizioni soggettive per usufruire delle deduzioni/detrazioni). È a questa ultima ipotesi che si ricollegano le sanzioni per l’infedele visto di conformità di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 175/2014 in esame. [...].
448 Disposizioni fiscali Si evidenzia, tuttavia, che le compagnie assicuratrici, al momento, non concedono integra- zioni delle polizze assicurative in attesa che l’ANIA fornisca il via libera circa la fattibilità della copertura assicurativa richiesta dalla nuova norma. Tuttavia, l’IVASS, con lettera al mercato del 19 marzo 2015 ha dato il via libera all’estensione delle polizze assicurati- ve per coprire la responsabilità del professionista per il rilascio del visto di conformità sul modello 730. In considerazione del fatto che l’Agenzia delle entrate ha confermato la natura risarcitoria e non di sanzione amministrativa delle somme che i professioni- sti che prestano assistenza fiscale sarebbero tenuti a pagare in caso di errore, è stato affermato che la copertura del rischio non è in contrasto con il divieto di stipulare assicurazioni che hanno per oggetto il pagamento delle sanzioni amministrative. Il controllo formale nei confronti di CAF e professionisti L’art. 6, co. 2, del decreto Semplificazione è intervenuto anche a modificare, in tema di controlli conseguenti alla presentazione della dichiarazione con modello 730, il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Conseguentemente, con la nuova formulazione dell’art. 26, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è stato stabilito che ai fini delle verifica del visto di conformità: 1. entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione, l’Agenzia delle entrate trasmetta in via telematica le richieste di chia- rimenti e documenti relativi alle dichiarazioni precompilate. 2. Il CAF/professionista dovrà inviare la documentazione e i chiarimenti richiesti, sempre telematicamente, all’Agenzia delle entrate entro sessanta giorni. 3. L’esito del controllo sarà comunicato in via telematica agli intermediari con l’indica- zione dei motivi che hanno eventualmente dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione. 4. A questo punto il CAF/professionista potrà segnalare eventuali valutazione erronee entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. 5. I maggiori importi dovuti dal CAF o dal professionista dovranno essere pagati entro 60 giorni dal ricevimento delle comunicazioni con F24. Non è prevista la rateazione di cui al D.Lgs. 462/1997. Se il pagamento di quanto richiesto con la comunicazione avviene entro 60 giorni dal ricevimento della stessa l’ammontare delle somme dovute è pari: • all’imposta; • agli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elabo- razione della comunicazione; • alla sanzione del 30% di ogni importo non versato, di cui all’art. 13, del D.Lgs. n. 471/1997, ridotta a due terzi (20%). Compensi dei sostituti d’imposta, CAF e professionisti È prevista una rimodulazione, come detto, da attuarsi con l’emanazione di un decreto mini- steriale, del sistema dei compensi per i sostituti d’imposta, i CAF e i professionisti abilitati.
458 Disposizioni fiscali Violazione Sanzione Omissione o inesattezza Da 516,00 a 5.164,00 – società/enti dei dati indicati Da 206,00 a 2.065,00 – persone fisiche Omissione o inesattezza dei dati Da 258,00 a 2.582,00 – società/enti indicati a seguito di richiesta Da 103,00 a 1.032,00 – persone fisiche dell’Ufficio L’Agenzia delle dogane, con determinazione n. 18978 del 19 febbraio 2015, ha, al riguardo, modificato le istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepiloga- tivi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti in conformità alle semplificazioni apportate dal D.Lgs. n. 175/2014.
Accertamento – Studi di settore 487 o) WG72B (sostituisce lo studio VG72B) - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane; Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano; Altre attività di trasporti terrestri di pas- seggeri nca; p) WG75U (sostituisce lo studio VG75U) - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione); Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione); Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione); Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione; Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione); Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione); Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e ripara- zione); Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione); Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili; Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni; Altri lavori di costruzione e installazione nca; Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. È stata approvata la territorialità del livello delle locazioni immobiliari ai fini della in- dividuazione delle peculiarità determinate dal luogo di svolgimento di talune attività Studi di settore Accertamento economiche. Ai sensi dell’art. 62-bis D.L. n. 331/1993, sono stati individuati specifici indicatori territoriali in relazione ai quali sono differenziate le modalità di applicazione degli studi di settore per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica. Le territorialità individuate, con cui effettuare le predette differenziazioni, sono applica- bili a decorrere dal periodo di imposta 2014. Con decreto 30 marzo 2015 (G.U. n. 75 del 31 marzo 2015) sono state approvate integrazioni agli studi di settore per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per ag- giornare o istituire gli indicatori di coerenza. Le modifiche si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014. In particolare: a) nota tecnica e metodologica relativa all’aggiornamento della “Territorialità dei Factory Outlet Center”, che modifica lo studio di settore WM05U (Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori); b) nota tecnica e metodologica relativa all’aggiornamento delle “Aggregazioni co- munali”, che modifica lo studio di settore WG44U (Strutture ricettive alberghie- re ed extralberghiere); c) nota tecnica e metodologica relativa all’aggiornamento della “Territorialità del li- vello delle tariffe applicate per l’erogazione del servizio taxi”, che modifica lo studio di settore WG72A (Trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente); d) nota tecnica e metodologica relativa all’aggiornamento della tabella relativa ai “Valori di soglia inferiore per circondario della tipologia di attività ed ambito specialistico di intervento”, che modifica lo studio di settore WK04U (Attività degli studi legali).
498 Disposizioni fiscali Chi non può fruirne Non possono attivare la procedura volontaria internazionale, tra gli altri, gli “este- ro residenti fittizi”, i cittadini ”trasferiti” in Paesi black list, i soggetti “esterovesti- ti”, i trust e i trust “esterovestiti”, i contribuenti che detengono attività all’estero senza esserne formalmente intestatari, avendo fatto ricorso a soggetti interposti o a intestazioni fiduciarie estere. Violazioni sanabili Quelle commesse fino al 30 settembre 2014. Termini per il perfezionamento della regolarizzazione La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015. Imposte sanabili Imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap e Iva, nonché eventua- li violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta. Cosa indicare nella comunicazione Tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero (paesi black list o meno), anche indirettamente o per interposta persona. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona, ma può essere integrata entro 30 giorni, purché entro il 30 settembre 2015 (circ. 10/2015). Cosa allegare alla comunicazione Tutti i documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per co- stituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo. Non vanno forniti dati relativamente ai periodi prescritti (circ. 10/2015). I documenti e le informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponi- bili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’Irap, dei contributi previdenziali, dell’Iva e delle ritenute, non connessi con le at- tività costituite o detenute all’estero (cd. voluntary nazionale). La documentazione può essere integrata nei 30 giorni successivi alla presentazione della istanza. Con riferimento a quali periodi Tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l’accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione (2009-2013). Per i paesi black list i termini sono raddoppiati, salvo abbia- no stipulato un accordo di collaborazione con l’Italia entro il 2 marzo 2015, come si è verificato per Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco.
500 Disposizioni fiscali Comunicazioni all’autorità giudiziaria Entro 30 giorni dalla data di esecuzione dei versamenti l’Agenzia delle entrate comuni- ca all’autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l’utilizzo dell’informazione ai fini di quanto stabilito all’art. 5-quinquies, co. 1, lett. a) e b), del D.L. n. 167/1990. Residenti in Campione d’Italia Per i residenti nel comune di Campione d’Italia, già esonerati dalla compilazione del modulo RW in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto comune, il direttore dell’A- genzia delle entrate adotta, con proprio provvedimento, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, specifiche disposizioni relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera in considerazione della particolare collocazione geografica del comune medesimo. L’Agenzia delle entrate ne ha dato attuazione con il provvedimento del direttore n. 44910 del 31 marzo 2015. Effetti della regolarizzazione È esclusa: la punibilità per i delitti di frode fiscale di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74; permane la punibilità ex art. 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti); la punibilità delle condotte previste dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale (normativa riciclaggio), commesse in relazione ai delitti commessi. In questi casi opera sempre il raddoppio dei termini. Tassazione forfetaria dei redditi esteri Su istanza del contribuente, in luogo della determinazione analitica e documentata dei rendimenti dei valori ubicati all’estero che si intendono regolarizzare, si applica, con riferimento alle sole attività finanziarie, la misura percentuale del 5% al valore com- plessivo della loro consistenza alla fine dell’anno e l’imposta da versare è del 27%. Tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto della collabora- zione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d’imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità, fatta salva diversa ripartizione dimostrabile da parte degli interessati (circ. n. 10/2015).
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