Attività connesse all'agricoltura: nuovi beni rientrano nel perimetro della rendita catastale

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Attività connesse all'agricolturai   28 bis

       Attività connesse all'agricoltura: nuovi
                  beni rientrano nel perimetro
                        della rendita catastale

 Riferimenti normativi
  • Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 13 febbraio 2015 (G.U. n.
    62 del 16 marzo 2015).

     Individuati per il biennio 2014-2015 i beni che possono essere oggetto
     delle attività agricole connesse, di cui all’art. 32, co. 2, lett. c), del Tuir.

Commento

Il decreto ha integrato la tabella allegata al precedente decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze del 17 giugno 2011 con l’inserimento delle seguenti, ulteriori, voci:
• Produzione di paste alimentari fresche e secche (ex 10.73.0);
• Produzione di sciroppi di frutta (ex 10.81.0);
• Manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura di cui alle classi 02.10.0-
    02.20.0, comprendenti la segagione e la riduzione in tondelli, tavole, travi ed altri
    prodotti similari compresi i sottoprodotti, i semilavorati e gli scarti di segagione
    delle piante.
È bene ricordare che sono considerate attività connesse all’agricoltura quelle rela-
tive alla:
• manipolazione;
• conservazione;
• trasformazione;
• commercializzazione;
• valorizzazione,
dei prodotti agricoli tassativamente indicati nel decreto del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze e ottenuti dall’agricoltore prevalentemente dalla coltivazione del
fondo, del bosco o dall’allevamento di animali.
Tali attività scontano solo la rendita catastale anche se la realizzazione di una o più
fasi del processo produttivo è esternalizzata.
Invece, le stesse attività, se effettuate su prodotti agricoli diversi da quelli elencati
nel decreto MEF, (sempre ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del
bosco o dall’allevamento) non rientrano nella rendita catastale. In questo caso si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 56-bis, comma 2, del Tuir (reddito d’im-
presa forfettizzato), secondo cui il reddito è determinato applicando all’ammontare
dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti
dell’Iva il coefficiente di redditività del 15%.
Imposte sui redditi – Persone fisiche – Reddito immobili   35 bis

2    FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE ALLE IMPRESE

 Riferimento normativo o regolamentare
  – Articolo 22, comma 1 – decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito
     in legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il set-
     tore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’e-
     dilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese,
     il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la
     definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
  – Art. 6 legge 24 marzo 2015, n. 33, conversione in legge, con modifica-
     zioni, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante Misure urgenti
     per il sistema bancario e gli investimenti (G.U. n. 70 del 25 marzo 2015).

                                                                                             Imposte sui redditi – PF
                                                                                              Reddito degli immobili
     Non si applica la ritenuta alla fonte agli interessi relativi a finanziamenti a
     medio e lungo termine erogati alle imprese da specifici soggetti che eser-
     citano attività finanziaria e assicurativa.

                                     Interessi e proventi su finanziamenti a
                                     medio lungo termine alle imprese non
                                       sono soggetti a ritenuta alla fonte

Commento

La ritenuta alla fonte del 26% a titolo d’acconto di cui all’art. 26, co. 5, D.P.R. n.
600/1973 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio
e lungo termine alle imprese erogati da:
 enti creditizi stabiliti negli Stati UE;
 imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di norme emanate da Stati
    UE;
 OICR che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorché privi di soggettività tribu-
    taria, costituiti negli Stati UE o SEE inclusi nella white list.
Imposte sui redditi – Persone fisiche – Reddito immobili     35 ter

 Modifiche apportate dal decreto legge n. 3/2015
Peraltro, il regime di esenzione dalla ritenuta – a titolo d’acconto con obbligo di
rivalsa o, a titolo di imposta, per i soggetti esteri – è stato esteso agli interessi e altri
proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese anche ai
finanziamenti effettuati da investitori istituzionali esteri costituiti in Paesi inseriti
nella c.d. white list, ancorché privi di soggettività tributaria, e sottoposti a forme
di vigilanza negli Stati in cui sono istituiti. In particolare, con una modifica all’art.
26, co. 5-bis del D.P.R. n. 600/1973, è stato soppresso il riferimento agli OICR che
non fanno ricorso alla leva finanziaria costituiti negli Stati UE e SEE inclusi nella
c.d. white list, in tal modo estendendo l’esenzione dalla ritenuta alla fonte a tutti gli
investitori istituzionali esteri, a prescindere dall’utilizzo della leva finanziaria fina-
lizzata agli investimenti, nonché dalla loro appartenenza al territorio UE o al SEE.
Imposte sui redditi – Persone fisiche – Varie        105

   per la quale si intende usufruire del regime forfetario. Non rilevano i ricavi e i compensi
   derivanti dall’adeguamento agli studi di settore e ai parametri nell’anno precedente
   l’ingresso nel regime. Circa il requisito di accesso al regime forfetario costituito dalla
   soglia di ricavi relativi all’anno 2014, è stato chiarito in occasione di “Telefisco” del 29
   gennaio 2015, che coloro che nell’anno precedente hanno applicato il regime ordinario
   di determinazione del reddito di impresa, ovvero il regime delle imprese minori, effet-
   tueranno la verifica richiesta dalla legge di stabilità con riferimento ai ricavi imputati
   secondo il criterio della competenza. Diversamente, coloro che nell’anno precedente
   hanno applicato il regime fiscale di vantaggio che prevede l’imputazione dei ricavi con
   il criterio di cassa, effettueranno la verifica con riferimento a questa modalità di impu-
   tazione. È stato, inoltre, chiarito che ogni ricavo o compenso relativo al 2014 (escluso
   quello per adeguamento agli studi di settore o parametri) concorre alla formazione delle
   soglie di accesso al regime forfetario, compresi quelli derivanti da operazioni poste in
   essere con la Città del Vaticano e con San Marino;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5.000
   euro lordi per prestazioni di lavoro: dipendente, assimilato, accessorio (ossia vou-
   cher), di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro;

                                                                                                   Imposte sui redditi – PF
c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura
   dell’esercizio non supera 20.000 euro. Per i beni in leasing rileva il costo sostenuto dal
   concedente. Per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale. I
   beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per

                                                                                                            Varie
   l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del
   contribuente, concorrono nella misura del 50%. Non rilevano i beni il cui costo unita-
   rio non è superiore a 516,46 euro. Non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti,
   utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione Per quanto concerne
   i beni immateriali, è stato chiarito al Forum Italia Oggi del 22 gennaio 2015, che non
   rilevano i costi riferibili ad attività immateriali, come quello sostenuto per l’avviamento
   o altri elementi immateriali comunque riferibili all’attività, che non si caratterizzano
   per il loro concreto utilizzo nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo. È
   stato, inoltre, evidenziato che, sia in fase di accesso al regime forfetario che durante la
   sua applicazione, il rispetto del limite degli acquisti di beni strumentali va verificato con
   riferimento al costo sostenuto al netto dell’imposta sul valore aggiunto, anche se non è
   stato esercitato il diritto di detrazione dell’Iva. L’Agenzia delle entrate, con circolare
   n. 6 del 19 febbraio 2015 , ha chiarito che ai fini del non superamento del limite
   di beni strumentali, non rileva il costo sostenuto per l’avviamento o altri elementi
   immateriali comunque riferibili all’attività, che non si caratterizzano per il loro
   concreto utilizzo nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo;
d) i redditi conseguiti nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione sono in mi-
   sura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro di-
   pendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, salvo che il cumulo dei
   medesimi non superi i 20.000 euro. Diversamente è necessario che il rapporto di la-
   voro dipendente e assimilato sia cessato, prima dell'apertura della partita Iva, ovvero
   prima dell’inizio del periodo d’imposta.
134      Disposizioni fiscali

  252/2005 e non si applicano le disposizioni di cui al citato art. 10, co. 1 e 3, del D.Lgs.
  n. 252/2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al Fondo di cui
  al co. 32 pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
  nella stessa percentuale della quota maturanda liquidate come parte integrativa della
  retribuzione;
 che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota matu-
  randa possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo
  di garanzia istituito presso l’Inps (per l’accesso ai finanziamenti per le imprese con alle
  dipendenze un numero di addetti inferiore a 50) e da garanzia dello Stato, di ultima
  istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale in materia bancaria
  e creditizia;
 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2015, n. 29 (G.U.
  n. 65 del 19 marzo 2015), sono state emanate le disposizioni attuative in materia
  di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo
  di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018.

                                                                                         NORMATIVA

 Art. 10 – D.Lgs. n. 252/2005
 Misure compensative per le imprese
 1. Dal reddito d’impresa è deducibile un importo pari al 4 per cento dell’ammontare del TFR annual-
 mente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori
 dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice
 civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento.
 2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’ar-
 ticolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale
 di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai
 lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del
 codice civile.
 3. Un’ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle
 forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
 privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, è assicurata anche
 mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata
 al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall’articolo 8 del decreto-
 legge 3 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
 e successive modificazioni.
 4. (Abrogato).
 5. Le misure di cui al comma 1 si applicano previa verifica della loro compatibilità con la normativa
 comunitaria in materia.
188      Disposizioni fiscali

16     PATENT BOX - TASSAZIONE RIDOTTA SU BENI IMMATERIALI

 Riferimento normativo o regolamentare
  – Articolo 1, commi da 37 a 45, legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante
     Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Sta-
     to (legge di stabilità 2015) (G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014).
  – Articolo 5, comma 1, decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 recante Mi-
     sure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (G.U. n. 19 del 24
     gennaio 2015).

     Riferimenti di prassi
      – Agenzia entrate, Quesiti “Telefisco 2015” – Il Sole 24ore del 29 gennaio
         2015.
      – Agenzia delle entrate, circolare n. 6 del 19 febbraio 2015.

     Impatto in dichiarazione:   sì       no         Eventuale   

      Previsto un regime di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’uti-
      lizzo di:
      • opere dell’ingegno;
      • brevetti industriali;
      • disegni e modelli;
      • processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel
          campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili;
      • marchi.
190     Disposizioni fiscali

(l’opzione è irrevocabile e rinnovabile). L’opzione è valida anche per la determinazione
del valore della produzione netta ai fini Irap.
L’opzione consente di:
 escludere dal reddito complessivo il 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo (diretto o
    derivante da concessione in uso a terzi) dei previsti beni immateriali (30% per il primo
    periodo d’imposta e 40% per il secondo periodo di imposta); in caso di utilizzo diretto
    dei beni indicati (e nel caso in cui i redditi siano realizzati nell’ambito di operazioni
    intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono
    controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa). L’agevola-
    zione spetta a condizione che il contributo economico di tali beni alla produzione del
    reddito complessivo sia determinato in base una procedura di ruling con l’Agenzia
    delle entrate;
 escludere dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei
    previsti beni immateriali, a condizione che, entro la fine del 2° periodo di imposta
    successivo alla cessione, almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito nella manu-
    tenzione e sviluppo di altri beni immateriali agevolabili. Al riguardo, è stato chiarito
    in occasione di “Telefisco” del 29 gennaio 2015 che il reinvestimento richiesto per
    usufruire della detassazione al 90% delle plusvalenze derivanti dalla cessione di
    beni immateriali riguarda l’intero ammontare del corrispettivo della cessione, e
    non l’importo della plusvalenza determinato secondo l’art. 86 del Tuir.

 Determinazione del reddito agevolabile
La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra:
a) i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il man-
    tenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale;
b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.
L’ammontare di cui alla lettera a) è aumentato di un importo corrispondente ai costi
sostenuti per l’acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo
stesso bene, stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l’impre-
sa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa fino
a concorrenza del 30% del medesimo ammontare.
Un successivo decreto del Ministero delle sviluppo economico di concerto con il Mini-
stero dell’economia e delle finanze stabilirà le modalità applicative delle disposizioni.
196      Disposizioni fiscali

20     IMI FABBRICATI STRUMENTALI DEDUCIBILE ANCHE PER
       BOLZANO E TRENTO

 Riferimento normativo o regolamentare
  Articolo 1, comma 508, legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposi-
  zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
  di stabilità 2015) (G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014).

     Impatto in dichiarazione:     sì        no        Eventuale    

      Ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante
      dall’esercizio di arti e professioni è deducibile il 20% dell’imposta municipale
      immobiliare (IMI) della Provincia di Bolzano relativa agli immobili strumentali.
      Tale disciplina è stata estesa anche all’IMIS introdotta dalla provincia autono-
      ma di Trento per effetto dell’art. 1 co. 9-ter e 9-quater, legge 24 marzo 2015,
      n. 34, conversione del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4.

                   Reddito arti e
                    professioni

                                                             20% IMI
                                             80% IMI         Bolzano
                                             Bolzano

Commento

La disciplina prevista dall’articolo 14, co. 1, del D.Lgs. n. 23/2011 concernente l’Imu
degli immobili strumentali è stata estesa anche all’imposta (IMI) che nella Provincia di
Bolzano sostituisce l’Imu. La medesima imposta, come per l’Imu, è indeducibile ai fini
dell’imposta regionale sulle attività produttive.
È stato, inoltre, specificato, relativamente all’Imposta municipale immobiliare (IMI)
della provincia autonoma di Bolzano, che la deducibilità del 20% ai fini della de-
terminazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e
professioni si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014.
Iva    233

 soggetti che esercitano un’attività d’impresa da meno di due anni, diversi dalle im-
  prese start up innovative di cui all’art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. L’Agenzia delle
  entrate, con circolare n. 6 del 19 febbraio 2015, ha chiarito che l’obbligo della
  garanzia non si applica ai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo. Tanto
  chiarito, per il computo dei 2 anni occorre fare riferimento alla prima operazione
  effettuata e non alla sola apertura della partita Iva. Il suddetto termine di due
  anni è riferito ai 2 anni antecedenti la data di richiesta del rimborso annuale o
  trimestrale;
 soggetti ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati
  avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza
  tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
  1) al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
  2) al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano
       1.500.000 euro;
  3) all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati
       superano 1.500.000 euro;
 soggetti che presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto
  a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa (collegio
  sindacale o revisore), o priva della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
 soggetti che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della

                                                                                                Iva
  cessazione dell’attività.

Quindi, nei casi in cui è richiesta dalla norma la presentazione della garanzia, le modalità
di prestazione della stessa sono, in via generale:
 cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
 fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio
    dell’Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità;
 polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione;
 altre forme di garanzia nell’ipotesi di gruppi societari o di soggetti che aderiscono a
    consorzi di garanzia fidi.
Iva    247

committente (che deve essere un privato non Iva) è stabilito ovvero ha il domicilio o
la residenza.

 Aspetti procedurali
L’art. 2, co. 3, del regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio, del 9 ottobre 2012, che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, del 15 marzo 2011, stabilisce
che “gli Stati membri autorizzano (…) i soggetti passivi non stabiliti a presentare a
decorrere dall’1 ottobre 2014 le informazioni (…) ai fini della registrazione nell’ambito
dei regimi speciali applicabili a soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di
telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone non sog-
getti passivi”.
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, pertanto, disciplina l’invio del-
le informazioni necessarie per la registrazione ai regimi MOSS da parte degli operatori
interessati, a partire dall’1 ottobre 2014, ferma restando la successiva entrata in vigore
della normativa di recepimento che decreta l’effettiva applicabilità dei regimi a decorre-
re dall’1 gennaio 2015.

 Comunicato stampa del 30 marzo 2015
L’Agenzia delle entrate ha informato che dall’1 aprile 2015, sono disponibili agli
operatori nazionali e a quelli extra Ue registrati al Portale Moss le funzionalità

                                                                                               Iva
operative per la trasmissione della dichiarazione Iva, da eseguirsi a partire dal 1°
giorno successivo alla chiusura del trimestre precedente e fino al giorno 20 dello
stesso mese. Pertanto, con riferimento al primo trimestre 2015, tale adempimento
va eseguito dal 1° al 20 aprile. Nei medesimi termini, dovrà essere eseguito il versa-
mento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione.
⇒ Versamenti – per i soggetti registrati al Regime Ue, accedendo alla propria area
riservata e seguendo le istruzioni ivi fornite, con addebito sul proprio c/c postale o
bancario; per i soggetti registrati al Regime non Ue e per quelli che non sono in pos-
sesso di c/c bancario o postale in Italia, mediante bonifico su un conto aperto presso
la Banca d’Italia, il cui codice Iban è disponibile sul Portale Moss.
In ogni caso, il versamento dovrà recare nella causale il numero di riferimento della
dichiarazione cui si riferisce. Non è prevista la possibilità di effettuare il pagamento
tramite modello F24 e di utilizzare eventuali crediti d’imposta in compensazione.
⇒ Attuazione della direttiva 2008/8/CE - il decreto legislativo che introduce il regi-
me Moss è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 27 marzo 2015.
252    Disposizioni fiscali

  Art. 1         Descrizione                          Contenuto
                               Dunque, l’Iva è in ogni caso versata dagli enti pubblici
                               (c.d. split payment) secondo modalità e termini fissati
                               con decreto del Ministro dell’economia e delle finan-
                               ze 23 gennaio 2015 il quale stabilisce che se ante-
                               riormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo
                               periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la
                               prestazione di servizi si intende effettuata, limitata-
                               mente all’importo pagato, alla data del pagamento.
                               Nei confronti degli enti pubblici cessionari o com-
                               mittenti che omettono o ritardano il versamento
                               dell’Iva, si applicano le sanzioni di cui all’art. 13
                               del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
                               successive modificazioni, e le somme dovute sono
                               riscosse mediante l’atto di recupero di cui all’art.
                               1, co. 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
                               Pertanto, i fornitori di beni e servizi alla PA rice-
                               veranno l’importo del corrispettivo al netto dell’I-
                               va che verrà versata, da parte degli enti pubblici
                               cessionari, direttamente all’erario. Sulla fattura va
                               indicato ‘‘scissione dei pagamenti’’.
                               Le suddette disposizioni, nelle more del rilascio della
                               deroga da parte del Consiglio dell’Unione europea,
                               trovano comunque applicazione per le operazioni per
                               le quali l’Iva è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015.
                               I soggetti che emettono fatture ad enti pubblici sono
                               considerati tra i soggetti il cui rimborso Iva è dispo-
                               sto in modo prioritario. Il provvedimento attuativo,
                               al momento in bozza, prevede che i soggetti che
                               emettono alla PA fatture soggette alla scissione dei
                               pagamenti (dizione richiesta dall’articolo 2, comma
                               1, del citato decreto attuativo) sono privilegiati nel
                               rimborso dell’Iva a credito per un importo pari all’Iva
                               non riscossa nel periodo di riferimento.
                               L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 6 del 19 feb-
                               braio 2015, ha chiarito che la disciplina non trova ap-
                               plicazione in relazione alle operazioni assoggettate a re-
                               gimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta
                               in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo
                               regole proprie. È stato, inoltre, chiarito che fermo re-
                               stando il versamento dell’imposta addebitata in fattura
                               secondo le regole proprie dello split payment, nell’ipo-
                               tesi in cui le pubbliche amministrazioni ricevano una
                               fattura indicante l’Iva in misura inferiore a quella dovu-
                               ta, per acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio
                               di imprese, arti o professioni, le stesse dovranno fare
                               ricorso alla procedura di regolarizzazione di cui all’art.
                               6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997 e, quindi, l’imposta
                               oggetto di regolarizzazione dovrà essere corrisposta
                               con le modalità previste da tale procedura.
Iva    253

 Reverse charge servizi di pulizia, demolizione edifici, installazione di
  impianti e di completamento
La definizione di “edificio”, acquisita ai fini della innovativa norma sull’ampliamento
del reverse charge, fu a suo tempo fornita nella risoluzione ministeriale n. 46/E/1998,
ove, riprendendo una circolare del Ministero dei lavori pubblici, venne stato chiarito che
per “edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da
spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza so-
luzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi
sulla via, e possa avere una o più scale autonome”. In conformità a tale interpretazione
non rientrano nel reverse charge i predetti servizi riferiti, ad esempio, alla costruzione,
manutenzione e pulizia di piscine, ovvero l’asfaltatura di un piazzale pur di pertinenza
di un edificio coperto. Nella definizione di “edificio”, soprariportata, non dovrebbero
rientrare i cosiddetti macchinari “imbullonati”, ancorché ancorati al suolo.
Tanto premesso, rientrano in tale definizione sia i fabbricati civili sia quelli ad uso indu-
striale, commerciale, artigianale, nonché le parti di essi (ad esempio, singolo locale di un
edificio). Il tutto ha trovato conferma ufficiale con la circolare n. 14 del 27 marzo 2015.
 Split payment - D.M. 23 gennaio 2015
Il Ministero dell’economia e delle finanze, con comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio 2015
ha anticipato i contenuti poi confermati dal D.M. 23 gennaio 2015 ove è stato precisato che:
 il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a

                                                                                                Iva
    partire dall’1 gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi suc-
    cessivamente alla stessa data;
 per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l’imposta
    divenga esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione
    dell’amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura;
 il versamento dell’imposta possa essere effettuato, a scelta della pubblica ammini-
    strazione acquirente, con le seguenti modalità:
a) utilizzando un distinto versamento dell’Iva dovuta per ciascuna fattura la cui im-
    posta è divenuta esigibile;
b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’Iva dovuta considerando
    tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’Iva dovuta consi-
    derando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
Tuttavia, viene previsto che, fino all’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla
gestione amministrativo contabile delle pubbliche amministrazioni interessate e, in ogni
caso, non oltre il 31 marzo 2015, le stesse amministrazioni accantonino le somme oc-
correnti per il successivo versamento dell’imposta, che deve comunque essere effettuato
entro il 16 aprile 2015.
⇒ Professionisti e agenti esclusi dallo split payment
In occasione dei quesiti “Telefisco 2015” – Il Sole 24ore del 29 gennaio 2015 è stato
chiarito, poi confermato con circolare n. 6 del 19 febbraio 2015, che la norma sullo split
payment esclude da questa modalità di versamento dell’Iva i compensi per prestazioni
di servizi “assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito”; ma che, si
ritiene che il legislatore con l’espressione “a titolo d’imposta sul reddito” abbia voluto
fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto.
Iva     255

 Errori commessi fino al 9 febbraio 2015
Non sono applicate sanzioni e per quanto chiarito dalla citata circolare n. 1/2015:
 se il fornitore ha erroneamente emesso fattura con l’annotazione “scissione dei pa-
  gamenti”, dovrà emettere una nuova fattura e versare la relativa Iva. In tal caso le
  pubbliche amministrazioni dovranno corrispondere al fornitore anche l’Iva relativa
  alla fattura ricevuta;
 se il fornitore ha emesso una fattura omettendo l’annotazione scissione nei pagamenti
  ed ha liquidato nel mese di gennaio la relativa Iva a debito incassandola dalla PA, non
  occorre fare nulla.

 Altri chiarimenti - Circolare n. 14 del 27 marzo 2015
Settore energetico – La legge di stabilità 2015 estende il meccanismo di inversio-
ne contabile (reverse charge) anche ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a
effetto serra e a quelli di altre unità che possono essere utilizzate per conformarsi
alla Direttiva 2003/87/Ce. Nell’ambito di questa misura vengono inclusi anche i
certificati che hanno la finalità di incentivazione dell’efficienza energetica o della
produzione di energia da fonti rinnovabili, come per esempio i certificati verdi.
Inoltre, il reverse charge apre anche alle cessioni di gas e di energia elettrica al sog-
getto passivo-rivenditore.
Operazioni escluse dal reverse charge – Restano escluse dal reverse charge le ces-

                                                                                            Iva
sioni di Gpl poiché non avvengono tramite un sistema di gas naturale o reti connes-
se a questo sistema. Non si applica il reverse charge:
• alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che si av-
    valgono del nuovo regime “forfetario” o del regime dei “minimi”. Se, invece,
    questi soggetti acquistano beni o servizi in regime di reverse charge, dovranno
    assolvere l’imposta secondo tale meccanismo; inoltre, non potendo esercitare il
    diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell’imposta a debito;
• alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di par-
    ticolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti quali l’anno-
    tazione delle fatture, la tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli
    acquisti (ad esempio i produttori agricoli con volume di affari non superiore a
    7.000 euro).
IVA per cassa – Relativamente alle operazioni che rientrano nel meccanismo del
reverse charge, il regime di cash accounting non trova applicazione.
312     Disposizioni fiscali

 Le aeree montane dal 2014
In applicazione della suddetta disposizione è stato emanato il decreto 28 novembre
2014 con i nuovi criteri per l’esenzione IMU dei terreni agricoli montani. Come stabi-
lito, il criterio utilizzato per fissare l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli è quello
dell’altitudine dei comuni nel cui territorio ricadono i terreni stessi individuati sulla
base dell’“Elenco comuni italiani” presente sul sito dell’Istat http://www.istat.it/it/ar-
chivio/6789, tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna “Altitudine del centro
(metri)”.

 I terreni esenti IMU
In particolare, è stato stabilito che sono esenti dall’IMU:
 i terreni agricoli dei comuni ubicati a un’altitudine di 601 metri e oltre;
 i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali,
    iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un’altitudine compresa fra 281
    metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco.
Gli altri terreni agricoli sono, invece, soggetti a IMU.

 Le peculiarità della provincia di Bolzano
La provincia di Bolzano ha adottato criteri propri. Resta ferma, in ogni caso, l’esenzione
IMU per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva
indivisibile e inusucapibile.

 Termini di versamento e proroga
I soggetti obbligati al versamento dell’IMU per l’anno 2014 sulla base delle nuove di-
sposizioni del decreto, ossia coloro i quali in base ai nuovi criteri possiedono terreni non
più esenti dall’imposta e che, pertanto, non hanno effettuato il relativo versamento in
acconto, dovevano effettuarlo in un’unica rata entro il 16 dicembre 2014. Tuttavia, sulla
Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre è stato, in extremis, pubblicato il D.L. n. 185/2014,
che ha prorogato al 26 gennaio 2015 il termine di versamento dell’IMU dovuta per il
2014 sui terreni agricoli montani. Il decreto legge n. 185/2014 non è stato convertito in
legge (Ministero della giustizia, comunicato, in G.U. n. 38 del 16 febbraio 2015). È bene
ricordare che, comunque, la suddetta proroga era stata recepita dall’art. 1, co. 692, della
legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

 Le novità della legge n. 34/2015 di conversione del D.L. n. 4/2015
  per il 2015
A decorrere dal 2015, l’esenzione IMU prevista per i terreni agricoli dall’art. 7, co.
1, lett. h) del D.Lgs. n. 504/1992, si applica secondo i seguenti criteri.
IUC – IMU      313

Terreni agricoli sempre esenti:
 terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati to-
   talmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto
   nazionale di statistica (ISTAT);
 terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole mi-
   nori di cui all’allegato A della legge n. 448/2001.
Terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli pro-
fessionali – i terreni agricoli di CD e IAP, iscritti nella previdenza agricola (anche
nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola):
 sono esenti ex art. 7, co. 1, lett. h) D.Lgs. n. 504/1992 se ubicati nei comuni clas-
   sificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT;
 se ubicati nei comuni di cui all’allegato 0A al provvedimento, dall’imposta dovuta
   si detraggono, fino concorrenza del suo ammontare, 200 euro. Se nell’allegato 0A,
   in corrispondenza dell’indicazione del comune, è riportata l’annotazione “parzial-
   mente delimitato” (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio
   comunale che ricadono nel perimetro delle esenzioni, ossia le zone individuate ai
   sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141
   del 18 giugno 1993. Si tratta dei terreni (definiti di collina svantaggiata), che si tro-

                                                                                               IUC – IMU
   vano in quei comuni che erano in precedenza esenti, in quanto inclusi nella circolare
   MEF 9/1993 e che, nella classificazione riportata dall’ISTAT, non risultano essere né
   montani (e dunque esenti), né parzialmente montani (e dunque ugualmente esenti).

 L’impatto sul 2014 della legge n. 34/2015 di conversione del d.l. n.
  4/2015
I criteri sopra indicati per il 2015, si applicano anche al 2014, anno per cui non è
comunque, dovuta l’IMU per i terreni esenti secondo il decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze del 28 novembre 2014, che, invece, risultano imponibili per
effetto dei nuovi criteri.
Per il 2014 nonché per gli anni successivi, resta ferma l’esenzione per i terreni a im-
mutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusu-
capibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina.
Per il 2014, i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole
minori di cui all’allegato A della legge n. 448/2001, sono esenti dal pagamento dell’IMU.
Versamento dell’imposta – i contribuenti avrebbero dovuto versare l’imposta com-
plessivamente dovuta per il 2014, entro il 10 febbraio 2015. Tuttavia, è stato stabili-
to che non saranno applicate sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento
dell’imposta qualora il versamento sia effettuato entro il 31 marzo 2015.
Rimborsi – chi ha effettuato versamenti dell’IMU relativamente ai terreni che risul-
tavano imponibili sulla base di quanto disposto dall’art. 22, co. 2, del D.L. n. 66/2014 e
dal decreto MEF del 28 novembre 2014, e che per effetto dei nuovi criteri sono esenti,
ha diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione.
334     Disposizioni fiscali

           Attività per comuni fino a 5000 abitanti Coefficiente di produzione
                                      Kd kg/2 anno
                                                    NORD          CENTRO          SUD
                   Attività
                                                min     max     min     max     min    max
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze,    8,80    12,45    7,31 10,19 8,98 13,34
Attività artigianali tipo botteghe (falegna-   5,90     8,50    5,75    8,54   6,85   9,34
me, idraulico, fabbro, elettricista, parruc-
chiere)
Carrozzeria, autofficina, elettrauto           7,55     9,48    7,82 10,10 7,98 12,75
Attività industriali con capannoni di produ-   3,50     7,50    3,57    7,50   3,62   7,53
zione
Attività artigianali di produzione beni spe-   4,50     8,92    4,47    8,52   5,91   8,34
cifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie       39,67 60,88 42,56 78,93 48,74 71,99
Bar, caffè, pasticceria                        29,82 51,47 32,52 62,31 38,50 55,61
Supermercato, pane e pasta, macelleria, sa- 14,43 19,55 16,20 22,57 5,00 24,68
lumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze, alimentari e/o miste             12,59 21,41      9,60 20,35 18,80 26,55
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante          49,72 85,60 55,94 92,55 3,00 95,75
Discoteche, night club                         8,56    13,45    8,51 13,42 8,95 15,43
I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie
categorie di utenza.

 Valide per il 2014 le delibere adottate dai comuni entro il 30 novembre
  2014
Con l’art. 10, co. 12-quinquiesdecies legge 27 febbraio 2015, n. 11 di conversione
del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2015) è stato
disposto che per il 2014 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in
materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014.
I comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro tale
data riscuoteranno, invece, gli importi dovuti a titolo di TARI sulla base delle ta-
riffe applicate per il 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo
le previgenti tariffe e il costo del servizio saranno recuperate nell’anno successivo.
IUC – Varie   346 bis

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto 25 marzo 2015 (G.U. n. 74
del 30 marzo 2015) ha aggiornato per il 2015 i coefficienti che sono stabiliti nelle
seguenti misure:
per l’anno 2015 = 1,01;
per l’anno 2014 = 1,01;
per l’anno 2013 = 1,02;
per l’anno 2012 = 1,04;
per l’anno 2011 = 1,07;
per l’anno 2010 = 1,09;
per l’anno 2009 = 1,10;
per l’anno 2008 = 1,14;
per l’anno 2007 = 1,18;
per l’anno 2006 = 1,21;
per l’anno 2005 = 1,25;
per l’anno 2004 = 1,32;
per l’anno 2003 = 1,36;
per l’anno 2002 = 1,41;
per l’anno 2001 = 1,44;
per l’anno 2000 = 1,49;

                                                                                         IUC – Varie
per l’anno 1999 = 1,51;
per l’anno 1998 = 1,54;
per l’anno 1997 = 1,58;
per l’anno 1996 = 1,63;
per l’anno 1995 = 1,67;
per l’anno 1994 = 1,73;
per l’anno 1993 = 1,76;
per l’anno 1992 = 1,78;
per l’anno 1991 = 1,81;
per l’anno 1990 = 1,90;
per l’anno 1989 = 1,99;
per l’anno 1988 = 2,07;
per l’anno 1987= 2,25;
per l’anno 1986 = 2,42;
per l’anno 1985 = 2,59;
per l’anno 1984 = 2,76;
per l’anno 1983 = 2,94;
per l’anno 1982 e anni precedenti = 3,11.
430      Disposizioni fiscali

13     IL MODELLO 730 PRECOMPILATO: ACCETTAZIONE O MO-
       DIFICA

 Riferimento normativo o regolamentare
  – Articoli 1 e 4 - decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante
    Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata (G.U. n.
    277 del 28 novembre 2014).
  – Agenzia delle entrate, provvedimento del Direttore n. 25992 del 23 feb-
    braio 2015.

     Riferimenti di prassi
      – Agenzia delle entrate, Quesiti “Telefisco 2015” – Il Sole 24Ore del 29
        gennaio 2015.
      – Agenzia delle entrate, circolare n. 6 del 19 febbraio 2015.
      – Agenzia delle entrate, circolare n. 11 del 23 marzo 2015. Sono state raccolte
        in un vademecum le risposte alle domande più frequenti, riguardanti i soggetti
        che possono avvalersi del Modello 730 precompilato, le modalità di accesso
        online o tramite intermediario al medesimo, i dati che troveranno contenuti
        nel precaricato, i termini per l’accesso e la spedizione del modello, fornendo
        infine indicazioni sul 730 precompilato in forma “congiunta”, sui relativi con-
        trolli che opererà l’Agenzia e sulle conseguenze del rilascio del visto infedele.

     Impatto in dichiarazione:      sì         no          Eventuale   

      L’Agenzia delle entrate propone entro il 15/4 di ogni anno ai titolari di redditi di
      lavoro dipendente e assimilati la dichiarazione già compilata con le informazioni
      ricavate da Anagrafe tributaria, flussi dati da soggetti terzi (Banche, Poste Assi-
      curazioni, etc.), CUD e altre certificazioni dei redditi dai sostituti d’imposta. Per
      consentire all’Agenzia di ricevere i dati necessari alla compilazione sono stati
      modificati i termini entro cui sostituti d’imposta e soggetti terzi dovranno inviare
      in via telematica le rispettive informazioni. Il contribuente potrà:
      • accettare senza correzioni o integrazioni il contenuto della dichiarazione;
      • integrare e/o correggere la dichiarazione con le seguenti modalità: di per-
      sona (on line) o tramite sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale,
      ovvero tramite CAF e professionisti abilitati.
      Alle diverse scelte sono legati controlli diversi da parte dell’Agenzia e una
      diversa struttura di responsabilità per le violazioni.
      Resta ferma la possibilità di presentare il modello 730 con le ordinarie
      modalità, ma il CAF o professionista incaricato della spedizione assumono
      comunque le stesse responsabilità previste per la spedizione del modello
      730 precompilato.
444      Disposizioni fiscali

Commento

Il visto di conformità, apposto di fatto con la presentazione del modello 730 (sia pre-
compilato, sia ordinario) da parte di Caf o professionisti abilitati, comporta il trasfe-
rimento della responsabilità per imposte (30%), interessi e sanzioni che discendono
dal controllo formale della dichiarazione ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.
Infatti, è previsto che il Caf/professionista è tenuto al pagamento di una somma pari
all’importo delle imposte, interessi e sanzioni che sarebbe stato chiesto al contribuente, il
quale dal canto suo è liberato dall’obbligazione tributaria. Né il Caf o professionista può
rivalersi sul cliente. Sono evidenti i profili di criticità della norma sotto il profilo costi-
tuzionale e, in particolare, con il principio di capacità contributiva discendente dall’art.
53 della Costituzione.

 I controlli a seguito alla presentazione del modello 730 precompilato
  (paragrafo di rinvio)
Le disposizioni dell’art. 6 del D.Lgs. n. 175/2014 devono essere esaminate congiun-
tamente alle disposizioni dell’art. 5 del decreto Semplificazione concernenti la strut-
tura dei controlli conseguenti alla presentazione del modello 730. Dunque, in caso di
presentazione della dichiarazione precompilata, con o senza modifiche, effettuata
tramite CAF o dei professionisti, il controllo formale di cui all’art. 36-ter del D.P.R.
n. 600/1673 è effettuato nei confronti di questi ultimi e non nei confronti del contri-
buente. In tal caso, il controllo è effettuato non solo sugli oneri aggiunti in sede di
compilazione, ma anche sui dati relativi agli oneri forniti all’Agenzia delle entrate
da soggetti terzi ed precaricati nella dichiarazione precompilata (il controllo nei con-
fronti del contribuente riguarderà, quindi, esclusivamente le condizioni soggettive per
usufruire delle deduzioni/detrazioni). È a questa ultima ipotesi che si ricollegano le
sanzioni per l’infedele visto di conformità di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 175/2014 in
esame.

[...].
448     Disposizioni fiscali

Si evidenzia, tuttavia, che le compagnie assicuratrici, al momento, non concedono integra-
zioni delle polizze assicurative in attesa che l’ANIA fornisca il via libera circa la fattibilità
della copertura assicurativa richiesta dalla nuova norma. Tuttavia, l’IVASS, con lettera al
mercato del 19 marzo 2015 ha dato il via libera all’estensione delle polizze assicurati-
ve per coprire la responsabilità del professionista per il rilascio del visto di conformità
sul modello 730. In considerazione del fatto che l’Agenzia delle entrate ha confermato
la natura risarcitoria e non di sanzione amministrativa delle somme che i professioni-
sti che prestano assistenza fiscale sarebbero tenuti a pagare in caso di errore, è stato
affermato che la copertura del rischio non è in contrasto con il divieto di stipulare
assicurazioni che hanno per oggetto il pagamento delle sanzioni amministrative.

 Il controllo formale nei confronti di CAF e professionisti
L’art. 6, co. 2, del decreto Semplificazione è intervenuto anche a modificare, in tema di
controlli conseguenti alla presentazione della dichiarazione con modello 730, il decreto
del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Conseguentemente, con la nuova
formulazione dell’art. 26, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
è stato stabilito che ai fini delle verifica del visto di conformità:
1. entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della
    dichiarazione, l’Agenzia delle entrate trasmetta in via telematica le richieste di chia-
    rimenti e documenti relativi alle dichiarazioni precompilate.
2. Il CAF/professionista dovrà inviare la documentazione e i chiarimenti richiesti, sempre
    telematicamente, all’Agenzia delle entrate entro sessanta giorni.
3. L’esito del controllo sarà comunicato in via telematica agli intermediari con l’indica-
    zione dei motivi che hanno eventualmente dato luogo alla rettifica dei dati contenuti
    nella dichiarazione.
4. A questo punto il CAF/professionista potrà segnalare eventuali valutazione erronee
    entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
5. I maggiori importi dovuti dal CAF o dal professionista dovranno essere pagati entro
    60 giorni dal ricevimento delle comunicazioni con F24. Non è prevista la rateazione
    di cui al D.Lgs. 462/1997.
Se il pagamento di quanto richiesto con la comunicazione avviene entro 60 giorni dal
ricevimento della stessa l’ammontare delle somme dovute è pari:
• all’imposta;
• agli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elabo-
    razione della comunicazione;
• alla sanzione del 30% di ogni importo non versato, di cui all’art. 13, del D.Lgs. n.
    471/1997, ridotta a due terzi (20%).

 Compensi dei sostituti d’imposta, CAF e professionisti
È prevista una rimodulazione, come detto, da attuarsi con l’emanazione di un decreto mini-
steriale, del sistema dei compensi per i sostituti d’imposta, i CAF e i professionisti abilitati.
458     Disposizioni fiscali

              Violazione                                    Sanzione
 Omissione o inesattezza                Da 516,00 a 5.164,00 – società/enti
 dei dati indicati                      Da 206,00 a 2.065,00 – persone fisiche
 Omissione o inesattezza dei dati       Da 258,00 a 2.582,00 – società/enti
 indicati a seguito di richiesta        Da 103,00 a 1.032,00 – persone fisiche
 dell’Ufficio

L’Agenzia delle dogane, con determinazione n. 18978 del 19 febbraio 2015, ha, al
riguardo, modificato le istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepiloga-
tivi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti
in conformità alle semplificazioni apportate dal D.Lgs. n. 175/2014.
Accertamento – Studi di settore         487

 o) WG72B (sostituisce lo studio VG72B) - Trasporto terrestre di passeggeri in aree
    urbane e suburbane; Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte
    dei sistemi di transito urbano o suburbano; Altre attività di trasporti terrestri di pas-
    seggeri nca;
 p) WG75U (sostituisce lo studio VG75U) - Installazione di impianti elettrici in edifici
    o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione); Installazione
    di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione); Installazione impianti
    di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle
    piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione); Installazione di impianti
    idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e
    riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione; Installazione di impianti per la
    distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione); Installazione di impianti
    di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione);
    Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e ripara-
    zione); Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e
    riparazione); Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
    Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni; Altri lavori di costruzione e
    installazione nca; Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili.
 È stata approvata la territorialità del livello delle locazioni immobiliari ai fini della in-
 dividuazione delle peculiarità determinate dal luogo di svolgimento di talune attività

                                                                                                   Studi di settore
                                                                                                   Accertamento
 economiche. Ai sensi dell’art. 62-bis D.L. n. 331/1993, sono stati individuati specifici
 indicatori territoriali in relazione ai quali sono differenziate le modalità di applicazione
 degli studi di settore per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica.
 Le territorialità individuate, con cui effettuare le predette differenziazioni, sono applica-
 bili a decorrere dal periodo di imposta 2014.

Con decreto 30 marzo 2015 (G.U. n. 75 del 31 marzo 2015) sono state approvate
integrazioni agli studi di settore per tenere conto degli andamenti economici e dei
mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per ag-
giornare o istituire gli indicatori di coerenza. Le modifiche si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014. In particolare:
a) nota tecnica e metodologica relativa all’aggiornamento della “Territorialità dei
   Factory Outlet Center”, che modifica lo studio di settore WM05U (Commercio
   al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori);
b) nota tecnica e metodologica relativa all’aggiornamento delle “Aggregazioni co-
   munali”, che modifica lo studio di settore WG44U (Strutture ricettive alberghie-
   re ed extralberghiere);
c) nota tecnica e metodologica relativa all’aggiornamento della “Territorialità del li-
   vello delle tariffe applicate per l’erogazione del servizio taxi”, che modifica lo studio
   di settore WG72A (Trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente);
d) nota tecnica e metodologica relativa all’aggiornamento della tabella relativa ai
   “Valori di soglia inferiore per circondario della tipologia di attività ed ambito
   specialistico di intervento”, che modifica lo studio di settore WK04U (Attività
   degli studi legali).
498     Disposizioni fiscali

 Chi non può fruirne
Non possono attivare la procedura volontaria internazionale, tra gli altri, gli “este-
ro residenti fittizi”, i cittadini ”trasferiti” in Paesi black list, i soggetti “esterovesti-
ti”, i trust e i trust “esterovestiti”, i contribuenti che detengono attività all’estero
senza esserne formalmente intestatari, avendo fatto ricorso a soggetti interposti o a
intestazioni fiduciarie estere.

 Violazioni sanabili
Quelle commesse fino al 30 settembre 2014.

 Termini per il perfezionamento della regolarizzazione
La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015.

 Imposte sanabili
Imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap e Iva, nonché eventua-
li violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta.

 Cosa indicare nella comunicazione
Tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero
(paesi black list o meno), anche indirettamente o per interposta persona. La richiesta di
accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche
indirettamente o per interposta persona, ma può essere integrata entro 30 giorni, purché
entro il 30 settembre 2015 (circ. 10/2015).

 Cosa allegare alla comunicazione
Tutti i documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per co-
stituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione
a qualunque titolo. Non vanno forniti dati relativamente ai periodi prescritti (circ. 10/2015).
I documenti e le informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponi-
bili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive,
dell’Irap, dei contributi previdenziali, dell’Iva e delle ritenute, non connessi con le at-
tività costituite o detenute all’estero (cd. voluntary nazionale). La documentazione può
essere integrata nei 30 giorni successivi alla presentazione della istanza.

 Con riferimento a quali periodi
Tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono
scaduti i termini per l’accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di
dichiarazione (2009-2013). Per i paesi black list i termini sono raddoppiati, salvo abbia-
no stipulato un accordo di collaborazione con l’Italia entro il 2 marzo 2015, come si è
verificato per Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco.
500     Disposizioni fiscali

 Comunicazioni all’autorità giudiziaria
Entro 30 giorni dalla data di esecuzione dei versamenti l’Agenzia delle entrate comuni-
ca all’autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione
volontaria, per l’utilizzo dell’informazione ai fini di quanto stabilito all’art. 5-quinquies,
co. 1, lett. a) e b), del D.L. n. 167/1990.

 Residenti in Campione d’Italia
Per i residenti nel comune di Campione d’Italia, già esonerati dalla compilazione del
modulo RW in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da
redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici nonché da altre attività lavorative svolte
direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto comune, il direttore dell’A-
genzia delle entrate adotta, con proprio provvedimento, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente norma, specifiche disposizioni relative agli imponibili
riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera in considerazione della particolare
collocazione geografica del comune medesimo.
L’Agenzia delle entrate ne ha dato attuazione con il provvedimento del direttore n.
44910 del 31 marzo 2015.

 Effetti della regolarizzazione
È esclusa:
 la punibilità per i delitti di frode fiscale di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del
    D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74; permane la punibilità ex art. 8 (emissione di fatture o
    altri documenti per operazioni inesistenti);
 la punibilità delle condotte previste dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale
    (normativa riciclaggio), commesse in relazione ai delitti commessi.
In questi casi opera sempre il raddoppio dei termini.

 Tassazione forfetaria dei redditi esteri
Su istanza del contribuente, in luogo della determinazione analitica e documentata dei
rendimenti dei valori ubicati all’estero che si intendono regolarizzare, si applica, con
riferimento alle sole attività finanziarie, la misura percentuale del 5% al valore com-
plessivo della loro consistenza alla fine dell’anno e l’imposta da versare è del 27%. Tale
istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività
finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto della collabora-
zione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro. Ai soli fini della procedura di
collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto
di emersione si considera, salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d’imposta,
in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità, fatta
salva diversa ripartizione dimostrabile da parte degli interessati (circ. n. 10/2015).
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