AS-L e ESAMI DI STATO - VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE Primo Levi Seregno 07/05/2018 - Alternanza Scuola-Lavoro
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AS-L e ESAMI DI STATO VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE Primo Levi Seregno 07/05/2018 Prof. Calogero Giunta
Primo incontro: 07 maggio 2018 Cosa prevede la normativa rispetto a: Normativa attuale Casi particolari (ripetenze, privati, dva, mobilità internazionali ..) Documento del 15 maggio: cosa inserire? Documentazione da produrre alla Commissione Valutazione (il punto della situazione) Certificazione delle competenze
Il primo triennio della Buona scuola si conclude con la chiusura dell'anno scolastico in corso. Con riferimento ai “Chiarimenti interpretativi” forniti tramite l’allegato alla nota MIUR prot. 3355 del 28.03.2017, punto 18, si ricorda che nel 2017-18 l’AS-L è a regime e quindi tutti i percorsi di AS-L devono essere realizzati e documentati ai fini dell'Esame di Stato. Gli alunni completeranno le attività previste per l'alternanza scuola-lavoro, ma il nuovo esame di Stato partirà solo dal 2018/2019 (d.lgs. 62 del 13/04/2017)
Indicazioni tratte dalla guida operativa «valutazioni delle attività di AS-L in sede di scrutinio» La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell'alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.
Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede: a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti; b) all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi frequentato….
in sintesi: La valutazione delle esperienze di AS-L deve avvenire in due momenti distinti: in sede di scrutinio in sede di esame di Stato Tale valutazione deve riguardare 3 aspetti: valutazione degli apprendimenti, valutazione della condotta, attribuzione del credito (a partire dal prossimo anno) ai fini della validità del percorso di AS-L è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dalla buona scuola
Ammissione all’esame di stato l’ammissione all’esame di Stato è subordinata, tra l’altro, “allo svolgimento di attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del MIUR”: 75% del monte ore previsto (200 ore per i i Licei, 400 per i Tecnici e i Professionali)
Rinvio applicabilità agli esami di stato La norma in esame è inserita all’interno del Capo III del decreto legislativo, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° settembre 2018, per espressa previsione del legislatore inserita nell’art. 26, comma 1. l’art.13 comma 2 del D.lgs. n.62/2017 dispone che l’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato anche dopo avere riscontrato l’effettivo svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.
Ammissione esami di stato l’ammissione agli esami di Stato che pretende lo svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso, sarà applicata a partire dall’anno scolastico 2018/2019, mentre non sarà considerata penalizzante per l’ammissione agli esami di Stato per chi li farà nel corrente anno scolastico 2017/2018: quindi il mancato assolvimento del raggiungimento del monte ore di alternanza scuola lavoro non può essere motivo di non ammissione all’esame di stato: lo sarà dal prossimo anno.
Colloquio nel nuovo esame di stato Tra le prove d’esame, sulla base della normativa relativa agli Esami di Stato, il percorso di alternanza trova uno spazio specifico e viene valutato nel colloquio orale, nel quale al candidato è richiesto di esporre con una breve relazione e/o un elaborato multimediale l'esperienza di alternanza scuola- lavoro svolta nel percorso di studi (art. 17 comma 9 del D.lgs. n.62/2017) La relazione sull'alternanza di fatto va a sostituire l’approfondimento disciplinare o pluridisciplinare, rappresentando un'occasione per presentare il percorso formativo seguito e il grado di consapevolezza critica maturato. sarà applicato a partire dall’anno scolastico 2018/2019.
situazioni particolari Ripetenza, privatisti, DVA, DSA, BES, mobilità internazionale, studenti atleti …
Ripetenti p. 5 chiarimenti 28/3/2017 Gli studenti che ripetono l'anno scolastico sono tenuti a frequentare nuovamente le attività di Alternanza, in quanto attività ordinamentale che coinvolge la programmazione annuale del Consiglio di classe. Eventuali Certificazioni acquisite possono essere riconosciute dal Consiglio di classe, in accordo con la relativa normativa vigente.
1. caso: Lo studente si ritrova a ripetere l’anno nella classe quinta Tale studente si trova, quindi, a frequentare il quinto anno insieme ad un gruppo-classe che durante gli anni precedenti ha svolto attività di alternanza scuola lavoro per un certo numero di ore, secondo una data programmazione didattica. Per facilitare l’inserimento dell’allievo interessato nel nuovo gruppo- classe, il Consiglio di Classe organizza idonee iniziative di sostegno didattico, stabilendo se far partecipare, ed in quale misura, lo studente ad attività di alternanza scuola lavoro per un numero di ore aggiuntivo rispetto al resto della classe, per acquisire, ad esempio, quelle competenze di base, ovvero specifiche o trasversali, utili ai fini del riallineamento a quelle già acquisite dal resto del gruppo-classe di attuale appartenenza. Al termine del percorso personalizzato, comprensivo dei moduli relativi ad approfondimenti teorici e/o alle attività pratiche proposte all’allievo, il Consiglio di classe attesterà l’equivalenza, anche in termini quantitativi, con le ore di alternanza scuola lavoro svolte dal resto della classe
2. Caso L’alunno ripete l’anno in regime di obbligatorietà dell’AS-L Con riferimento alla normativa vigente (O.M. n. 90 del 21/05/2001 e d.P.R. n.122/2009 e successive modifiche e integrazioni), uno studente che ripete l’anno è tenuto a svolgere di nuovo l’intero percorso di alternanza scuola lavoro poiché, come previsto dalla legge 107/2015, si tratta di attività ordinamentale che coinvolge l’intero curricolo e, quindi, segue la programmazione annuale delle attività stabilite dal Consiglio di classe. Pur tuttavia, l’acquisizione di certificazioni che hanno una riconosciuta validità permanente o pluriennale, come, ad esempio, la formazione di base o specifica sulla salute e sicurezza in ambienti di lavoro, sono riconosciute entro i limiti previsti dalle rispettive norme di riferimento.
Candidati esterni Anche i candidati esterni all’esame di maturità 2018, come chiarito dal Miur nella nota n. 3355 del 28 marzo 2017, devono documentare lo svolgimento delle summenzionate ore di attività di ASL o attività ad esse assimilabili (stage, tirocini, attività lavorative anche in apprendistato)
ufficio scolastico regione Veneto: Quindi anche ai candidati esterni iscritti all'esame di Stato 2017/18 è richiesto lo svolgimento di attività assimilabili all’ASL e la presentazione della relativa documentazione «Si invitano pertanto le scuole secondarie di 2° grado a richiedere tale documentazione sin dal primo colloquio informale con l'aspirante candidato, anche attraverso il coinvolgimento di un referente ASL, in modo tale da renderne possibile il riconoscimento e/o un'eventuale integrazione in tempi utili.»
Spetta alla Commissione d’esame (preliminare o di Stato) valutare la rispondenza delle esperienze di ASL (lavorative, di tirocinio, apprendistato), esibite dal candidato, a quelle previste nel percorso formativo personalizzato, che lo stesso produce al momento della presentazione della domanda di ammissione all’esame. La Commissione, almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’esame preliminare ovvero della prima prova d’esame, comunica al candidato l’esito della succitata valutazione
Privatisti: iscritti alla classe quarta/quinta a.s. 2018/19 Atteso che l'attuazione del percorso ASL è vincolante per l'accesso all'esame di Stato 2018-19, si suggerisce alle scuole secondarie di 2° grado di procedere alla verifica immediata delle attività di ASL svolte sin dalla prima fase di accoglimento delle richieste di nuove iscrizioni presentate da studenti provenienti da altri percorsi per l’a.s. 2018/19 al IV anno e soprattutto al V anno. Tale verifica consentirà il riconoscimento e/o l'eventuale attivazione di un percorso ASL di "recupero" da realizzarsi nel periodo precedente l'avvio delle lezioni nell'a.s. 2018-19.
di parere opposto … l’Ufficio scolastico Toscana In base alla normativa ad oggi in vigore, dunque, salvo diverso avviso dell’amministrazione centrale, nell’ anno scolastico corrente, si ritiene che per i candidati esterni non è richiesta, ai fini dell’ammissione all’esame, la verifica del requisito relativo alla partecipazione ad attività di alternanza scuola-lavoro. In ogni caso, le eventuali esperienze formative in alternanza scuola-lavoro indicate nel curriculum dello studente sono tenute in considerazione dalla commissione nello svolgimento dei colloqui (art. 30 L. n. 107 del 2015)
DVA, DSA e BES guida operativa p.12c Nella valutazione dei percorsi in regime di alternanza scuola lavoro per gli alunni diversamente abili, con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES), valgono le stesse disposizioni compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente.
Indicazioni Specifiche per i percorsi di alternanza scuola lavoro per gli studenti certificati ai sensi della Legge 104/1992 Premesso che l’alternanza è un’attività obbligatoria, rientrante nell’ambito dell’orario annuale dei piani di studio, la progettazione dei percorsi e la loro scansione temporale sono affidate all’’autonomia didattica e organizzativa delle singole istituzioni scolastiche. Ciò consente l'attivazione di modelli flessibili di percorsi di AS-L, sia nella tempistica che nelle modalità di attivazione. I periodi di alternanza sono articolati in coerenza con il PEI dello studente secondo criteri di gradualità e progressività che tengano in considerazione lo sviluppo personale e l’autonomia del soggetto. Pertanto, In taluni casi, l’equipe può definire il monte ore del percorso di AS-L previsto per lo studente in termini differenziati.
Sul piano operativo significa partire dai risultati di apprendimento attesi, dai relativi indicatori di valutazione da individuare in coerenza con il PEI e con il Progetto di vita dello studente e con il suo possibile inserimento lavorativo al termine del percorso di studi. Le competenze in uscita vanno articolate attraverso indicatori di valutazione che devono essere chiari e comprensibili, osservabili e accertati da tutti i soggetti coinvolti. È da valutare il ricorso all’esclusivo inserimento in attività di impresa simulata, prevista dalla normativa di riferimento, privilegiando esperienze esterne che mettano lo studente in situazione reale. Verranno adottati a tal fine tutti gli accorgimenti, le strategie e le soluzioni possibili, utili all’inclusione dello studente nel luogo prescelto per svolgere l’alternanza scuola lavoro, in accordi con la struttura accogliente.
Mobilità internazionale (4^ anno) p. 7 chiarimenti 28/3/2017 Lo studente che ha frequentato il quarto anno all'estero è tenuto a presentare la documentazione, rilasciata dall'Istituto straniero, attestante il percorso formativo seguito. Il Consiglio di classe, sulla base di tale documentazione, valuta le competenze acquisite dallo studente all'estero e ne riconosce l'eventuale equivalenza anche in termini quantitativi con i percorsi di Alternanza svolti dagli altri studenti della classe. Per periodi inferiori all'anno scolastico la procedura non cambia; in questo caso, però, possono essere attivati percorsi integrativi di alternanza per il recupero e lo sviluppo delle competenze non acquisite
Atleti ad alto livello p. 3 chiarimenti 28/3/2017 per gli studenti-atleti di “Alto livello” frequentanti le classi terze, quarte e quinte dei percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado - previa attestazione dell’appartenenza del giovane ad una delle suddette categorie di atleti da parte della Federazione sportiva di riferimento - le attività di alternanza scuola lavoro potranno comprendere gli impegni sportivi, sulla base di un progetto formativo personalizzato condiviso tra la scuola di appartenenza e l’ente, Federazione, società o associazione sportiva riconosciuti dal CONI che segue il percorso atletico dello studente.
Le attività sportive praticate ad alto livello, per l’intensità dell’impegno e della motivazione, per il livello di responsabilità e per le sollecitazioni psico-fisiche ad esse sottese, possono contribuire allo sviluppo di adeguate competenze nelle seguenti aree di riferimento: Influenza/leadership: - Lavoro di squadra/team building - Leadership - Gestione conflitti Managerialità/gestione: - Pianificazione e organizzazione - Controllo e monitoraggio Pensiero sistemico: - Visione d’insieme - Assunzione del rischio/decisione Comportamento/persona: - Energia - Integrità - Tensione al risultato - Tolleranza allo stress
In aderenza con quanto riportato nella Guida operativa emanata dal MIUR, una Convenzione dovrà regolare i rapporti tra la scuola e la struttura ospitante, identificata con l’ente, Federazione, società o associazione sportiva riconosciuti dal CONI che segue il percorso atletico dello studente, la quale provvederà a designare il tutor esterno con il compito di assicurare il raccordo tra quest’ultima e l’istituzione scolastica.
stage/tirocinio durante il periodo estivo Se uno studente frequenta lo stage/tirocinio curricolare durante il periodo estivo di sospensione delle attività didattiche, la valutazione dell'alternanza può riguardare l'anno scolastico in corso per tutte le attività di preparazione, riflessione, approfondimento, ecc. previste dal progetto formativo; concorre alla valutazione degli apprendimenti dell'anno scolastico successivo rispetto al solo stage/tirocinio o rispetto all'intero percorso fino a quel momento svolto (in questo caso non viene considerata nell'anno precedente); per l'attribuzione del credito scolastico, si può prevedere un'integrazione all'inizio dell'anno scolastico successivo, come avviene per le carenze recuperate nelle verifiche di inizio anno scolastico.
Valutazione e certificazione nelle linee guida
Partendo dal presupposto che ogni scuola può adottare criteri e strumenti differenti per valutare gli alunni in alternanza, il Miur nel suo documento suggerisce modelli e schemi ormai consolidati.
quando … Una valutazione finale degli apprendimenti, effettuata a conclusione di ogni anno scolastico (terzo, quarto, quinto), che viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor formativo esterno che ha affiancato lo studente durante il periodo di alternanza. Il Miur, inoltre, ricorda che la valutazione del percorso di alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.
Qualora i periodi di tirocinio si svolgano durante la normale attività didattica, questi andranno conteggiati anche ai fini della validità dell’anno scolastico. In questo caso, il livello minimo di frequenza – pari sempre ad almeno tre quarti dell’orario annuale – si ricava dal piano personalizzato che ogni scuola adotta per i suoi studenti
Se, invece, l’alternanza va in scena durante la sospensione delle attività didattiche (pause estive o invernali) questa non viene considerata ai fini della validità dell’anno scolastico ma si rimanda il discorso alla fine del triennio; in tal caso, la presenza dello studente durante le attività presso la struttura ospitante, concorre alla validità del solo percorso di alternanza. Richiedendo comunque la presenza per almeno i tre quarti del monte ore previsto.
Certificazione finale I giudizi del Consiglio di classe dovranno confluire nella certificazione finale. Il documento elaborato dai docenti ma in collaborazione con le strutture ospitanti, secondo la Guida del Miur, dovrebbe seguire lo studente già a partire dal terzo anno delle superiori. Anche se non c’è un obbligo che la certificazione prenda forma già durante gli scrutini (intermedi e finali) del terzo e quarto anno ma solo che venga acquisita entro la data dello scrutinio (finale) di ammissione agli esami di Stato.
Nel caso, però, gli stessi percorsi abbiano durata pluriennale, per l’ammissione all’anno successivo possono essere certificati crediti acquisiti a conclusione dell’anno scolastico in cui si è realizzato il percorso di alternanza. In tal caso, dunque, la certificazione dovrebbe essere effettuata al termine di ciascun anno; in caso contrario, alla fine del triennio andrà fatta separatamente per tutti e tre gli anni.
Guida ASL 12b I soggetti coinvolti e gli strumenti per la valutazione La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli apprendimenti, alla cui costruzione concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e diversi soggetti (docenti/formatori/studenti), per cui è opportuno identificare le procedure di verifica e i criteri di valutazione. Nella realtà operativa delle scuole gli esiti delle esperienze di alternanza risultano valutati in diversi modi; esistono, tuttavia, modalità strutturate e strumenti ricorrenti che possono essere utilizzati, adattandoli al percorso svolto (ad esempio le prove esperte, le schede di osservazione, i diari di bordo) in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto legislativo relativo al Sistema Nazionale di certificazione delle competenze, e successive integrazioni.
Guida ASL 12b fasi accertamento competenze Le fasi proposte dalle scuole per l’accertamento delle competenze risultano normalmente così declinate: • descrizione delle competenze attese al termine del percorso; • accertamento delle competenze in ingresso; • programmazione degli strumenti e azioni di osservazione; • verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; • accertamento delle competenze in uscita.
Guida ASL 12B Valutazione finale I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale. Il tutor formativo esterno, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, «…fornisce all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l’efficacia dei processi formativi». La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.
Guida ASL 12c Certificazione finale Il crescente rilievo della trasparenza dei risultati nel processo di apprendimento è testimoniato dagli atti di indirizzo e dai numerosi strumenti regolatori adottati dal Parlamento europeo e dalla Commissione in questi ultimi anni, in tema di trasparenza dei titoli e delle qualifiche, di qualità dei percorsi di istruzione e formazione, di innovazione dei sistemi formativi e dei contesti di apprendimento34. Il diritto all’apprendimento permanente è divenuto uno dei diritti fondamentali del cittadino europeo.
In attuazione degli impegni assunti dall’Italia in sede UE, il decreto legislativo 13/2013 indica le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea.
In attesa di una compiuta disciplina della materia nell’ambito del sistema nazionale d’istruzione, gli strumenti già adottati per garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento delle competenze sono: - il modello di certificazione dei saperi e delle competenze di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione; - - il libretto formativo del cittadino, ove vengono registrate, oltre alle esperienze lavorative/professionali e formative, i titoli posseduti e le competenze acquisite nei percorsi di apprendimento.
Le Istituzioni scolastiche sono tenute a predisporre per ogni studente al termine del percorso del Secondo ciclo: Supplemento al Certificato in Europass Attualmente è obbligatorio ma standardizzato, poiché certifica le competenze acquisite con il diploma in base al Profilo in uscita/PeCup dei vari Indirizzi, ed è compilato dalle segreterie; è necessario produrre una certificazione personalizzata, integrando le competenze in uscita da curricolo con le competenze acquisite in ASL (necessariamente personalizzate e riferite ai periodi di stage ma anche alle altre attività ricomprese nel Progetto Formativo Individualizzato dell’AS-L).
Curriculum dello studente Istituito dalla normativa sia a livello nazionale sia a livello provinciale, è il documento che riassume tutto il percorso formativo dello studente, comprendendo le attività riconducibili al contesto formale e ai contesti informali e non-formali. Modello di certificazione Non esiste attualmente un modello ministeriale o provinciale di certificazione come quello per il termine dell’obbligo o la fine del I ciclo, la certificazione deve comunque riportare: • i descrittori del IV Livello EQF • le informazioni sullo svolgimento dell'ASL (anagrafica, soggetti coinvolti, dati dello stage/tirocinio) • la descrizione delle attività svolte e delle competenze acquisite (tecnico- professionali, organizzative, informatiche, linguistiche) • una scheda con le competenze trasversali acquisite
Nel curriculum di ciascuno studente, da inserire nel Portale unico dei dati della scuola, di cui all’articolo 1, commi 28 e 136 della legge 107/2015, le istituzioni scolastiche includono le esperienze condotte dal medesimo in regime di alternanza, ai fini della mappatura delle competenze e della loro valutazione nell’ambito dell’esame di Stato.
Livelli A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.
Esame di stato
Documento 15 maggio a.s. 16/17 art. 6 I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano entro il 15 maggio per la commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso Tale documento del consiglio di classe indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano utile e significativo ai fini dello svolgimento degli esami, con specifico riferimento alla terza prova e al colloquio. …
contenuto del documento e esame della documentazione Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti e certificazioni esterne relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, alle esperienze di alternanza scuola- lavoro, di stage e di tirocini eventualmente promosse, nonché alla partecipazione studentesca … Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la classe/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati.
L’AS-L entra nell’esame di stato: nella terza prova … Le esperienze di alternanza potrebbero essere oggetto della terza prova (nel 2018 ci sarà per l’ultima volta). Qualora, infatti, la Commissione - nel predisporre le tracce del terzo scritto - scegliesse le tipologie indicate dall’articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), del D.M. n. 429/2000, potrebbe anche tener conto delle competenze, conoscenze ed abilità acquisite dagli allievi nei percorsi di alternanza.
… e nel colloquio Infine, l’alternanza scuola lavoro potrebbe essere valorizzata pure durante il colloquio orale. Soprattutto negli istituti tecnici e professionali – sulla base delle disposizioni dei DD.PP.RR. n. 87 e 88 del 2010 - le Commissioni d’Esame, possono porre domande ai maturandi, possono avvalersi di esperti del mondo economico e produttivo con documentata esperienza nel settore di riferimento.
Terza prova art. 19.4 La commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, abilità e competenze, anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio, della disciplina non linguistica insegnata attraverso la metodologia CLIL, così come descritte nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 6 della presente ordinanza
Colloquio art. 14.4 Prima dell'inizio dei colloqui, in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare di cui al successivo articolo 15, la commissione completa l'esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati. La commissione, inoltre, ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio, esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati all'avvio del colloquio. Il Presidente nel giorno della prima prova scritta invita i candidati, indicando anche il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del D.P.R. n. 323/1998. I candidati dovranno specificare: a) titolo dell'argomento; b) esperienza di ricerca o di progetto; c) esperienza di alternanza scuola-lavoro, stage o tirocinio.
Colloquio art. 21.2 e 4 Il colloquio ha inizio con un argomento disciplinare o pluridisciplinare, scelto dal candidato, anche riferito ad attività o esperienze attuate durante l’ultimo anno del corso di studi. La commissione, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, organizza il colloquio, tenendo conto anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio opportunamente e dettagliatamente indicate nel documento del consiglio di classe di cui al precedente articolo 6.
FINE Grazie per l’attenzione
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