AS-L e ESAMI DI STATO - VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE Primo Levi Seregno 07/05/2018 - Alternanza Scuola-Lavoro

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AS-L e ESAMI DI STATO - VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE Primo Levi Seregno 07/05/2018 - Alternanza Scuola-Lavoro
AS-L
      e
ESAMI DI STATO
 VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE
      Primo Levi Seregno 07/05/2018
          Prof. Calogero Giunta
Primo incontro: 07 maggio 2018

Cosa prevede la normativa rispetto a:

 Normativa attuale
 Casi particolari (ripetenze, privati, dva, mobilità
  internazionali ..)
 Documento del 15 maggio: cosa inserire?
 Documentazione da produrre alla Commissione
 Valutazione (il punto della situazione)
 Certificazione delle competenze
Il primo triennio della Buona scuola si conclude con la
chiusura dell'anno scolastico in corso.
Con riferimento ai “Chiarimenti interpretativi” forniti
tramite l’allegato alla nota MIUR prot. 3355 del 28.03.2017,
punto 18, si ricorda che nel 2017-18 l’AS-L è a regime e
quindi tutti i percorsi di AS-L devono essere realizzati e
documentati ai fini dell'Esame di Stato.
Gli alunni completeranno le attività previste per l'alternanza
scuola-lavoro, ma il nuovo esame di Stato partirà solo dal
2018/2019 (d.lgs. 62 del 13/04/2017)
Indicazioni tratte dalla guida operativa
«valutazioni delle attività di AS-L in sede di
scrutinio»
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la
metodologia dell'alternanza scuola lavoro può essere
acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni
scolastici compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno
del corso di studi.
In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita
entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di
Stato e inserita nel curriculum dello studente.
Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe
procede:
a)   alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e
     della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e
     sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del
     Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei
     suddetti esiti;
b)   all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20
     novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di
     apprendimento in termini di competenze acquisite
     coerenti con l’indirizzo di studi frequentato….
in sintesi:
   La valutazione delle esperienze di AS-L deve avvenire in
    due momenti distinti:
       in sede di scrutinio
       in sede di esame di Stato
   Tale valutazione deve riguardare 3 aspetti:
       valutazione degli apprendimenti,
       valutazione della condotta,
       attribuzione del credito
   (a partire dal prossimo anno) ai fini della validità del
    percorso di AS-L è necessaria la frequenza di almeno tre
    quarti del monte ore previsto dalla buona scuola
Ammissione all’esame di stato

l’ammissione all’esame di Stato è subordinata, tra l’altro,
“allo svolgimento di attività assimilabili all’alternanza
scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del
MIUR”:
75% del monte ore previsto (200 ore per i i Licei, 400 per i
Tecnici e i Professionali)
Rinvio applicabilità agli esami di stato
La norma in esame è inserita all’interno del Capo III del
decreto legislativo, le cui disposizioni si applicano a
decorrere dal 1° settembre 2018, per espressa previsione
del legislatore inserita nell’art. 26, comma 1.
l’art.13 comma 2 del D.lgs. n.62/2017 dispone che
l’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di
scrutinio finale, dal consiglio di classe,
presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato anche
dopo avere riscontrato l’effettivo svolgimento dell’attività di
alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto
dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo
anno di corso.
Ammissione esami di stato

   l’ammissione agli esami di Stato che pretende lo
    svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro
    secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel
    secondo biennio e nell’ultimo anno di corso, sarà
    applicata a partire dall’anno scolastico 2018/2019,
    mentre non sarà considerata penalizzante per
    l’ammissione agli esami di Stato per chi li farà nel
    corrente anno scolastico 2017/2018: quindi il mancato
    assolvimento del raggiungimento del monte ore di
    alternanza scuola lavoro non può essere motivo di non
    ammissione all’esame di stato: lo sarà dal prossimo anno.
Colloquio nel nuovo esame di stato

Tra le prove d’esame, sulla base della normativa relativa
agli Esami di Stato, il percorso di alternanza trova uno
spazio specifico e viene valutato nel colloquio orale, nel
quale al candidato è richiesto di esporre con una breve relazione
e/o un elaborato multimediale l'esperienza di alternanza scuola-
lavoro svolta nel percorso di studi (art. 17 comma 9 del D.lgs.
n.62/2017)
La relazione sull'alternanza di fatto va a sostituire
l’approfondimento disciplinare o pluridisciplinare,
rappresentando un'occasione per presentare il percorso formativo
seguito e il grado di consapevolezza critica maturato.
sarà applicato a partire dall’anno scolastico 2018/2019.
situazioni particolari
Ripetenza, privatisti, DVA, DSA, BES, mobilità internazionale, studenti
atleti …
Ripetenti
p. 5 chiarimenti 28/3/2017

Gli studenti che ripetono l'anno scolastico sono tenuti
a frequentare nuovamente le attività di Alternanza, in
quanto attività ordinamentale che coinvolge la
programmazione annuale del Consiglio di classe.
Eventuali Certificazioni acquisite possono essere riconosciute
dal Consiglio di classe, in accordo con la relativa normativa
vigente.
1. caso: Lo studente si ritrova a ripetere l’anno nella classe quinta
Tale studente si trova, quindi, a frequentare il quinto anno insieme ad un
gruppo-classe che durante gli anni precedenti ha svolto attività di
alternanza scuola lavoro per un certo numero di ore, secondo una data
programmazione didattica.
Per facilitare l’inserimento dell’allievo interessato nel nuovo gruppo-
classe, il Consiglio di Classe organizza idonee iniziative di sostegno
didattico, stabilendo se far partecipare, ed in quale misura, lo studente
ad attività di alternanza scuola lavoro per un numero di ore aggiuntivo
rispetto al resto della classe, per acquisire, ad esempio, quelle
competenze di base, ovvero specifiche o trasversali, utili ai fini del
riallineamento a quelle già acquisite dal resto del gruppo-classe di
attuale appartenenza.
Al termine del percorso personalizzato, comprensivo dei moduli relativi
ad approfondimenti teorici e/o alle attività pratiche proposte all’allievo,
il Consiglio di classe attesterà l’equivalenza, anche in termini
quantitativi, con le ore di alternanza scuola lavoro svolte dal resto della
classe
2. Caso L’alunno ripete l’anno in regime di obbligatorietà dell’AS-L
Con riferimento alla normativa vigente (O.M. n. 90 del 21/05/2001 e
d.P.R. n.122/2009 e successive modifiche e integrazioni), uno studente
che ripete l’anno è tenuto a svolgere di nuovo l’intero percorso di
alternanza scuola lavoro poiché, come previsto dalla legge 107/2015, si
tratta di attività ordinamentale che coinvolge l’intero curricolo e,
quindi, segue la programmazione annuale delle attività stabilite dal
Consiglio di classe.
Pur tuttavia, l’acquisizione di certificazioni che hanno una riconosciuta
validità permanente o pluriennale, come, ad esempio, la formazione di
base o specifica sulla salute e sicurezza in ambienti di lavoro, sono
riconosciute entro i limiti previsti dalle rispettive norme di riferimento.
Candidati esterni

Anche i candidati esterni all’esame di maturità 2018, come
chiarito dal Miur nella nota n. 3355 del 28 marzo 2017, devono
documentare lo svolgimento delle summenzionate ore di attività
di ASL o attività ad esse assimilabili (stage, tirocini, attività
lavorative anche in apprendistato)
ufficio scolastico regione Veneto:

Quindi anche ai candidati esterni iscritti all'esame di Stato
2017/18 è richiesto lo svolgimento di attività assimilabili
all’ASL e la presentazione della relativa documentazione
 «Si invitano pertanto le scuole secondarie di 2° grado a
richiedere tale documentazione sin dal primo colloquio
informale con l'aspirante candidato, anche attraverso il
coinvolgimento di un referente ASL, in modo tale da
renderne possibile il riconoscimento e/o un'eventuale
integrazione in tempi utili.»
   Spetta alla Commissione d’esame (preliminare o di Stato)
    valutare la rispondenza delle esperienze di ASL
    (lavorative, di tirocinio, apprendistato), esibite dal
    candidato, a quelle previste nel percorso formativo
    personalizzato, che lo stesso produce al momento della
    presentazione della domanda di ammissione all’esame.
   La Commissione, almeno dieci giorni prima dell’inizio
    dell’esame preliminare ovvero della prima prova d’esame,
    comunica al candidato l’esito della succitata valutazione
Privatisti:
iscritti alla classe quarta/quinta a.s. 2018/19
Atteso che l'attuazione del percorso ASL è vincolante per
l'accesso all'esame di Stato 2018-19, si suggerisce alle scuole
secondarie di 2° grado di procedere alla verifica immediata
delle attività di ASL svolte sin dalla prima fase di
accoglimento delle richieste di nuove iscrizioni presentate
da studenti provenienti da altri percorsi per l’a.s. 2018/19 al
IV anno e soprattutto al V anno.
Tale verifica consentirà il riconoscimento e/o l'eventuale
attivazione di un percorso ASL di "recupero" da realizzarsi nel
periodo precedente l'avvio delle lezioni nell'a.s. 2018-19.
di parere opposto … l’Ufficio scolastico
 Toscana
In base alla normativa ad oggi in vigore, dunque, salvo
diverso avviso dell’amministrazione centrale, nell’ anno
scolastico corrente, si ritiene che per i candidati esterni non
è richiesta, ai fini dell’ammissione all’esame, la verifica del
requisito relativo alla partecipazione ad attività di
alternanza scuola-lavoro.
In ogni caso, le eventuali esperienze formative in alternanza
scuola-lavoro indicate nel curriculum dello studente sono
tenute in considerazione dalla commissione nello
svolgimento dei colloqui (art. 30 L. n. 107 del 2015)
DVA, DSA e BES
guida operativa p.12c

Nella valutazione dei percorsi in regime di alternanza scuola
lavoro per gli alunni diversamente abili, con disturbi
specifici di apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali
(BES), valgono le stesse disposizioni compatibilmente con
quanto previsto dalla normativa vigente.
Indicazioni Specifiche per i percorsi di alternanza
scuola lavoro per gli studenti certificati ai sensi
della Legge 104/1992
Premesso che l’alternanza è un’attività obbligatoria, rientrante
nell’’ambito dell’orario annuale dei piani di studio, la progettazione
dei percorsi e la loro scansione temporale sono affidate all’’autonomia
didattica e organizzativa delle singole istituzioni scolastiche.
Ciò consente l'attivazione di modelli flessibili di percorsi di AS-L, sia
nella tempistica che nelle modalità di attivazione. I periodi di
alternanza sono articolati in coerenza con il PEI dello studente
secondo criteri di gradualità e progressività che tengano in
considerazione lo sviluppo personale e l’autonomia del soggetto.
Pertanto, In taluni casi, l’equipe può definire il monte ore del
percorso di AS-L previsto per lo studente in termini differenziati.
Sul piano operativo significa partire dai risultati di
apprendimento attesi, dai relativi indicatori di valutazione
da individuare in coerenza con il PEI e con il Progetto di vita
dello studente e con il suo possibile inserimento
lavorativo al termine del percorso di studi.
Le competenze in uscita vanno articolate attraverso
indicatori di valutazione che devono essere chiari e
comprensibili, osservabili e accertati da tutti i soggetti
coinvolti.
È da valutare il ricorso all’esclusivo inserimento in attività di
impresa simulata, prevista dalla normativa di riferimento,
privilegiando esperienze esterne che mettano lo studente in
situazione reale. Verranno adottati a tal fine tutti gli
accorgimenti, le strategie e le soluzioni possibili, utili
all’inclusione dello studente nel luogo prescelto per svolgere
l’alternanza scuola lavoro, in accordi con la struttura
accogliente.
Mobilità internazionale (4^ anno)
p. 7 chiarimenti 28/3/2017
Lo studente che ha frequentato il quarto anno
all'estero è tenuto a presentare la documentazione,
rilasciata dall'Istituto straniero, attestante il percorso
formativo seguito. Il Consiglio di classe, sulla base di
tale documentazione, valuta le competenze acquisite dallo
studente all'estero e ne riconosce l'eventuale equivalenza
anche in termini quantitativi con i percorsi di Alternanza
svolti dagli altri studenti della classe.
Per periodi inferiori all'anno scolastico la procedura non
cambia; in questo caso, però, possono essere attivati
percorsi integrativi di alternanza per il recupero e lo
sviluppo delle competenze non acquisite
Atleti ad alto livello
p. 3 chiarimenti 28/3/2017
   per gli studenti-atleti di “Alto livello” frequentanti le
    classi terze, quarte e quinte dei percorsi di studio della
    scuola secondaria di secondo grado - previa attestazione
    dell’appartenenza del giovane ad una delle suddette
    categorie di atleti da parte della Federazione sportiva di
    riferimento - le attività di alternanza scuola lavoro
    potranno comprendere gli impegni sportivi, sulla base di
    un progetto formativo personalizzato condiviso tra la
    scuola di appartenenza e l’ente, Federazione, società o
    associazione sportiva riconosciuti dal CONI che segue il
    percorso atletico dello studente.
Le attività sportive praticate ad alto livello, per l’intensità
dell’impegno e della motivazione, per il livello di
responsabilità e per le sollecitazioni psico-fisiche ad esse
sottese, possono contribuire allo sviluppo di adeguate
competenze nelle seguenti aree di riferimento:
 Influenza/leadership:
- Lavoro di squadra/team building - Leadership - Gestione
conflitti
 Managerialità/gestione:
- Pianificazione e organizzazione - Controllo e monitoraggio
 Pensiero sistemico:
- Visione d’insieme - Assunzione del rischio/decisione
 Comportamento/persona:
- Energia - Integrità - Tensione al risultato - Tolleranza allo
stress
In aderenza con quanto riportato nella Guida operativa
emanata dal MIUR, una Convenzione dovrà regolare i
rapporti tra la scuola e la struttura ospitante, identificata
con l’ente, Federazione, società o associazione sportiva
riconosciuti dal CONI che segue il percorso atletico dello
studente, la quale provvederà a designare il tutor esterno
con il compito di assicurare il raccordo tra quest’ultima e
l’istituzione scolastica.
stage/tirocinio durante il periodo estivo

Se uno studente frequenta lo stage/tirocinio curricolare durante
il periodo estivo di sospensione delle attività didattiche, la
valutazione dell'alternanza può riguardare l'anno scolastico in
corso per tutte le attività di preparazione, riflessione,
approfondimento, ecc. previste dal progetto formativo;
concorre alla valutazione degli apprendimenti dell'anno scolastico
successivo rispetto al solo stage/tirocinio o rispetto all'intero
percorso fino a quel momento svolto (in questo caso non viene
considerata nell'anno precedente); per l'attribuzione del
credito scolastico, si può prevedere un'integrazione all'inizio
dell'anno scolastico successivo, come avviene per le carenze
recuperate nelle verifiche di inizio anno scolastico.
Valutazione e certificazione nelle
linee guida
Partendo dal presupposto che ogni scuola può adottare
criteri e strumenti differenti per valutare gli alunni in
alternanza, il Miur nel suo documento suggerisce modelli e
schemi ormai consolidati.
quando …

Una valutazione finale degli apprendimenti, effettuata a
conclusione di ogni anno scolastico (terzo, quarto, quinto),
che viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto
conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor
formativo esterno che ha affiancato lo studente durante il
periodo di alternanza.
Il Miur, inoltre, ricorda che la valutazione del percorso di
alternanza è parte integrante della valutazione finale dello
studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento
conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno
del corso di studi.
Qualora i periodi di tirocinio si svolgano durante la normale
attività didattica, questi andranno conteggiati anche ai fini
della validità dell’anno scolastico. In questo caso, il livello
minimo di frequenza – pari sempre ad almeno tre quarti
dell’orario annuale – si ricava dal piano personalizzato che
ogni scuola adotta per i suoi studenti
Se, invece, l’alternanza va in scena durante la sospensione
delle attività didattiche (pause estive o invernali) questa
non viene considerata ai fini della validità dell’anno
scolastico ma si rimanda il discorso alla fine del triennio; in
tal caso, la presenza dello studente durante le attività
presso la struttura ospitante, concorre alla validità del solo
percorso di alternanza. Richiedendo comunque la presenza
per almeno i tre quarti del monte ore previsto.
Certificazione finale

I giudizi del Consiglio di classe dovranno confluire nella
certificazione finale.
Il documento elaborato dai docenti ma in collaborazione con
le strutture ospitanti, secondo la Guida del Miur, dovrebbe
seguire lo studente già a partire dal terzo anno delle
superiori.
Anche se non c’è un obbligo che la certificazione prenda
forma già durante gli scrutini (intermedi e finali) del terzo e
quarto anno ma solo che venga acquisita entro la data dello
scrutinio (finale) di ammissione agli esami di Stato.
Nel caso, però, gli stessi percorsi abbiano durata
pluriennale, per l’ammissione all’anno successivo possono
essere certificati crediti acquisiti a conclusione dell’anno
scolastico in cui si è realizzato il percorso di alternanza.
In tal caso, dunque, la certificazione dovrebbe essere
effettuata al termine di ciascun anno; in caso contrario, alla
fine del triennio andrà fatta separatamente per tutti e tre
gli anni.
Guida ASL 12b I soggetti coinvolti e gli
strumenti per la valutazione
La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella
verifica della qualità degli apprendimenti, alla cui costruzione
concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e diversi soggetti
(docenti/formatori/studenti), per cui è opportuno identificare le
procedure di verifica e i criteri di valutazione.
Nella realtà operativa delle scuole gli esiti delle esperienze di
alternanza risultano valutati in diversi modi; esistono, tuttavia,
modalità strutturate e strumenti ricorrenti che possono essere
utilizzati, adattandoli al percorso svolto (ad esempio le prove
esperte, le schede di osservazione, i diari di bordo) in coerenza
con le indicazioni contenute nel decreto legislativo relativo al
Sistema Nazionale di certificazione delle competenze, e
successive integrazioni.
Guida ASL 12b fasi accertamento
competenze
Le fasi proposte dalle scuole per l’accertamento delle
competenze risultano normalmente così declinate:
• descrizione delle competenze attese al termine del
percorso;
• accertamento delle competenze in ingresso;
• programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;
• verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;
• accertamento delle competenze in uscita.
Guida ASL 12B Valutazione finale
I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella
certificazione finale.
Il tutor formativo esterno, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005,
n. 77, «…fornisce all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento
atto a verificare e valutare le attività dello studente e l’efficacia dei
processi formativi».
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno
scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto
conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno
sulla base degli strumenti predisposti.
La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della
valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di
apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo
anno del corso di studi.
Guida ASL 12c Certificazione finale

Il crescente rilievo della trasparenza dei risultati nel
processo di apprendimento è testimoniato dagli atti di
indirizzo e dai numerosi strumenti regolatori adottati dal
Parlamento europeo e dalla Commissione in questi ultimi
anni, in tema di trasparenza dei titoli e delle qualifiche, di
qualità dei percorsi di istruzione e formazione, di
innovazione dei sistemi formativi e dei contesti di
apprendimento34. Il diritto all’apprendimento permanente è
divenuto uno dei diritti fondamentali del cittadino europeo.
In attuazione degli impegni assunti dall’Italia in sede UE, il
decreto legislativo 13/2013 indica le norme generali e i
livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e la
validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli
standard minimi di servizio del sistema nazionale di
certificazione delle competenze, anche in funzione del
riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave
europea.
In attesa di una compiuta disciplina della materia
nell’ambito del sistema nazionale d’istruzione, gli strumenti
già adottati per garantire la trasparenza dei percorsi
formativi e il riconoscimento delle competenze sono:
-   il modello di certificazione dei saperi e delle
    competenze di base acquisite nell’assolvimento
    dell’obbligo di istruzione;
-   - il libretto formativo del cittadino, ove vengono
    registrate, oltre alle esperienze lavorative/professionali e
    formative, i titoli posseduti e le competenze acquisite nei
    percorsi di apprendimento.
Le Istituzioni scolastiche sono tenute a
predisporre per ogni studente al termine del
percorso del Secondo ciclo:

   Supplemento al Certificato in Europass
Attualmente è obbligatorio ma standardizzato, poiché certifica le competenze
acquisite con il diploma in base al Profilo in uscita/PeCup dei vari Indirizzi, ed è
compilato dalle segreterie; è necessario produrre una certificazione
personalizzata, integrando le competenze in uscita da curricolo con le
competenze acquisite in ASL (necessariamente personalizzate e riferite ai
periodi di stage ma anche alle altre attività ricomprese nel Progetto Formativo
Individualizzato dell’AS-L).
   Curriculum dello studente
Istituito dalla normativa sia a livello nazionale sia a livello provinciale, è
il documento che riassume tutto il percorso formativo dello studente,
comprendendo le attività riconducibili al contesto formale e ai contesti
informali e non-formali.
   Modello di certificazione
Non esiste attualmente un modello ministeriale o provinciale di certificazione
come quello per il termine dell’obbligo o la fine del I ciclo, la
certificazione deve comunque riportare:
• i descrittori del IV Livello EQF
• le informazioni sullo svolgimento dell'ASL (anagrafica, soggetti coinvolti,
dati dello stage/tirocinio)
• la descrizione delle attività svolte e delle competenze acquisite (tecnico-
professionali, organizzative, informatiche, linguistiche)
• una scheda con le competenze trasversali acquisite
Nel curriculum di ciascuno studente, da inserire nel Portale
unico dei dati della scuola, di cui all’articolo 1, commi 28 e
136 della legge 107/2015, le istituzioni scolastiche includono
le esperienze condotte dal medesimo in regime di
alternanza, ai fini della mappatura delle competenze e della
loro valutazione nell’ambito dell’esame di Stato.
Livelli
A – Avanzato
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza
nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e
assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
B – Intermedio
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
C – Base
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e
procedure apprese.
D – Iniziale
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni
note.
Esame di stato
Documento 15 maggio a.s. 16/17 art. 6
   I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano
    entro il 15 maggio per la commissione d'esame, un
    apposito documento relativo all'azione educativa e
    didattica realizzata nell'ultimo anno di corso
   Tale documento del consiglio di classe indica i contenuti, i
    metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso
    formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati,
    gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i
    consigli di classe ritengano utile e significativo ai fini
    dello svolgimento degli esami, con specifico riferimento
    alla terza prova e al colloquio. …
contenuto del documento e esame della
documentazione

 Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti
  e certificazioni esterne relativi alle prove effettuate e
  alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione
  dell'esame di Stato, alle esperienze di alternanza scuola-
  lavoro, di stage e di tirocini eventualmente promosse,
  nonché alla partecipazione studentesca …
 Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in
  quelle successive la classe/commissione prende in esame
  gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché
  la documentazione presentata dagli altri candidati.
L’AS-L entra nell’esame di stato:
nella terza prova …
Le esperienze di alternanza potrebbero essere oggetto della
terza prova (nel 2018 ci sarà per l’ultima volta).

Qualora, infatti, la Commissione - nel predisporre le tracce
del terzo scritto - scegliesse le tipologie indicate
dall’articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), del D.M. n.
429/2000, potrebbe anche tener conto delle competenze,
conoscenze ed abilità acquisite dagli allievi nei percorsi di
alternanza.
… e nel colloquio

Infine, l’alternanza scuola lavoro potrebbe essere
valorizzata pure durante il colloquio orale.
Soprattutto negli istituti tecnici e professionali – sulla base
delle disposizioni dei DD.PP.RR. n. 87 e 88 del 2010 - le
Commissioni d’Esame, possono porre domande ai maturandi,
possono avvalersi di esperti del mondo economico e
produttivo con documentata esperienza nel settore di
riferimento.
Terza prova art. 19.4

La commissione tiene conto, ai fini
dell'accertamento delle conoscenze, abilità e
competenze, anche delle eventuali esperienze
condotte in alternanza scuola lavoro, stage e
tirocinio, della disciplina non linguistica insegnata
attraverso la metodologia CLIL, così come descritte
nel documento del consiglio di classe di cui
all’articolo 6 della presente ordinanza
Colloquio art. 14.4
Prima dell'inizio dei colloqui, in prosecuzione dei lavori iniziati nella
riunione preliminare di cui al successivo articolo 15, la commissione
completa l'esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati.
La commissione, inoltre, ai fini di una adeguata organizzazione delle
operazioni inerenti il colloquio, esamina i lavori presentati dai candidati
e finalizzati all'avvio del colloquio.
Il Presidente nel giorno della prima prova scritta invita i candidati,
indicando anche il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla
commissione, a comunicare la tipologia dei lavori prescelti per dare
inizio al colloquio, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del D.P.R. n.
323/1998. I candidati dovranno specificare:
    a) titolo dell'argomento;
    b) esperienza di ricerca o di progetto;
    c) esperienza di alternanza scuola-lavoro, stage o tirocinio.
Colloquio art. 21.2 e 4

Il colloquio ha inizio con un argomento disciplinare o
pluridisciplinare, scelto dal candidato, anche riferito ad
attività o esperienze attuate durante l’ultimo anno del corso
di studi.
La commissione, ai fini dell'accertamento delle conoscenze,
competenze e capacità, organizza il colloquio, tenendo
conto anche delle eventuali esperienze condotte in
alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio
opportunamente e dettagliatamente indicate nel
documento del consiglio di classe di cui al precedente
articolo 6.
FINE
Grazie per l’attenzione
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