DSA e altri BES - NOVITÀ NORMATIVE SU VALUTAZIONE E INCLUSIONE - Didattica Inclusiva
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INDICE NOVITÀ NORMATIVE PER TUTTI SU VALUTAZIONE E INCLUSIONE DECRETO LEGISLATIVO 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”. - Nuove regole sulla valutazione (anche per i DSA e gli altri BES) - Esami di stato del primo ciclo - Certificazione delle competenze - Esami di stato del secondo ciclo DECRETO LEGISLATIVO 66/2017 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità” - Nuove procedure di certificazione della disabilità - Profilo di funzionamento, Progetto Individuale, PEI - Istituzione di GLI, GLIR, GIT
LA NORMATIVA TUTELA GLI STUDENTI DALL’INFANZIA ALL’UNIVERSITÀ
Il 7 aprile 2017 il Governo ha approvato in via definitiva gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla Legge 107/15. Il 16 maggio 2017 sono stati pubblicati otto decreti legislativi nella Gazzetta Ufficiale n. 112. Il 31 maggio 2017 i decreti sono entrati in vigore.
1. DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59 Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 2. DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 60 Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 3. DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61 Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 4. DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 5. DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 63 Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonchè potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 6. DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 64 Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00072) (Suppl. Ordinario n. 23) 7. DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65 Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 8. DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
In particolare, per gli studenti con DSA e con altri BES, approfondiremo … DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
APPROFONDIMENTO Decreto legislativo 13/04/2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel PRIMO CICLO ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
Decreto legislativo 13/04/2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel PRIMO CICLO ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
NUOVE REGOLE SULLA VALUTAZIONE Le nuove regole sulla valutazione , entrate in vigore il 31 maggio 2017 per il primo ciclo di istruzione, diventeranno valide anche per il secondo ciclo dall’anno scolastico 2018/19. (Dal 1° settembre 2017, per effetto delle abrogazioni disposte, si è dato il via alla cessazione dell’efficacia di molti articoli del vecchio regolamento della valutazione, il DPR n.122/2009)
Esami di stato primo ciclo Il 3 ottobre 2017 è stato firmato il D.M. 741, che ha riformato l'esame di stato conclusivo del PRIMO CICLO di istruzione , secondo quanto previsto dal Decreto della valutazione 62/2017.
Esami di stato primo ciclo Seguito dal D.M. 742 del 3/10/2017 (Finalità della certificazione delle competenze), che ha confermato che le istituzioni scolastiche statali e paritarie del PRIMO CICLO di istruzione devono certificare l'acquisizione delle COMPETENZE progressivamente acquisite dagli alunni.
Esami di stato primo ciclo Il 10 ottobre 2017 il MIUR ha inviato a tutte le istituzioni scolastiche la Nota 1865/2017, che fornisce alle scuole indicazioni precise sul nuovo esame e sulla certificazione delle competenze, anche in seguito al DM 742/2017.
COME CAMBIA L’ESAME DI TERZA “MEDIA” SECONDO LE NORMATIVE SOPRA INDICATE?
↓ La struttura dell’esame conclusivo del PRIMO CICLO di istruzione risulta profondamente rinnovata: • le prove di esame diminuiscono (da 5 a 3) • la prova nazionale Invalsi viene tolta dall’esame e viene svolta in aprile (non solo più italiano e matematica, ma anche inglese) • cambiano la modalità dei voti e i requisiti per l’ammissione all’esame • Il presidente della commissione di esame non sarà più esterno.
L'Esame di Stato è costituito da 3 prove scritte e dal colloquio. Le prove scritte sono: 1. prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento; 2. prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; 3. prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 4. Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.” (DM 741/2017, art. 6)
NOTA MIUR 1865/2017 La prova scritta relativa alle lingue straniere, che si articola in due sezioni distinte ed è intesa ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta, è riconducibile al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria, come previsto dalle Indicazioni nazionali.
Il colloquio Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel Profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento fra discipline. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.
Voto finale La Nota 1865/2017 afferma che “Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore."
COMPORTAMENTO Abrogata la norma che prevedeva la non ammissione all’esame per chi conseguiva un voto di comportamento inferiore al 6! Si potrà dunque essere ammessi all’esame anche con una “ cattiva condotta”, salvo aver commesso una delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, nel rispetto del Patto educativo di corresponsabilità e del Regolamento interno delle istituzioni scolastiche: documenti importanti per regolamentare i comportamenti degli studenti e valorizzare il coinvolgimento delle famiglie.
E… GLI STUDENTI CON BES?
ADHD DISABILITÀ Dispersione scolastica Stranieri Disagio DISTURBI SPECIFICI di Svantaggio APPRENDIMENTO Svantaggio socio- culturale economico
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI … tra cui i DSA
VALUTAZIONE ALUNNI CON DSA nel DECRETO 62/2017: cosa cambia nel PRIMO CICLO? • Le modalità di valutazione degli alunni con DSA sono stabilite nell’art.11 del D.Lgs. 62/2017. • Buona parte delle nuove disposizioni sono state desunte dal D.M. 5669 del 12/07/11 (emanato ai sensi dell’art.7, comma 2, della Legge 170/2010, che ha riconosciuto i DSA e a cui sono allegate le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA) … MA NON TUTTE!
Si conferma che … La valutazione deve essere coerente con il PDP (Piano Didattico Personalizzato), che deve contenere: - le attività didattiche individualizzate e personalizzate adeguate - gli strumenti compensativi e le misure dispensative adeguati - le forme di verifica e valutazione personalizzate … adeguate
L’articolo 11 del DECRETO 62/2017 ribadisce infatti: “per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della Legge 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti, incluse l’ammissione e la partecipazione all’esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe” (comma 9 art.11).
APPLICAZIONE EFFETTIVA del PDP • La giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che ciò che si adotta deve essere poi attivato concretamente nel rispetto del PDP (Sentenza Tar Lombardia n.2251 del 2008 – Sentenza Tar Liguria, n.1178 del 2012). • Da ciò l’obbligo per i consigli di classe di riportare a verbale, in fase di monitoraggio del PDP, non genericamente gli strumenti e le misure adottate, ma l’applicazione effettiva di quanto stabilito e approvato.
“Per l’esame di Stato conclusivo del PRIMO CICLO … … la commissione può riservare alle alunne e agli alunni tempi più lunghi di quelli ordinari” (D. 62/2017, art.11, comma 11. Tali decisioni andranno inserite all’interno del PDP. “L’utilizzazione di apparecchiature e di strumenti informatici può essere consentita solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte” (art. 11, comma 11).
ATTENZIONE Il legislatore specifica che l’utilizzo degli strumenti informatici non può essere improvvisato solo in occasione dell’esame, ma deve anche essere stato continuo durante le verifiche in corso d’anno ed essere ritenuto funzionale allo svolgimento dell’esame.
E LE LINGUE STRANIERE NELL’ ESAME DI STATO DEL PRIMO CICLO? ↓
“Per l’alunna o l’alunno la cui certificazione di DSA preveda la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame, la sottocommissione stabilisce contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera” (DM 62/17, art.11 comma 12).
DISPENSA nel DM 62/2017 (Art 11 comma 12) “Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.”
ESONERO nel DM 62/2017 GROSSA NOVITÀ (Art 11 comma 13) “In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene PROVE DIFFERENZIATE, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del DIPLOMA.”
DISPENSA e ESONERO nel 741/2017 (art. 14) 9. Per il candidato la cui certificazione di DSA abbia previsto LA DISPENSA dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova. 1O. Per il candidato la cui certificazione di DSA abbia previsto L'ESONERO dall' insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.
Per poter ottenere l’ESONERO dalle lingue straniere … • la gravità del disturbo deve risultare dal certificato diagnostico, la richiesta deve essere presentata dalla famiglia, il consiglio di classe deve approvarla e in ultimo l’alunna o l’alunno deve seguire un percorso didattico personalizzato. Lo stesso principio è espresso nell’art.6 del Decreto 5669/11, dove però si prevede solo l’attestazione NON il diploma!!! • All’esame di Stato gli alunni sostengono PROVE DIFFERENZIATE, predisposte sulla base del percorso svolto che hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma.
QUINDI … • il COLLEGIO DEI DOCENTI deve stabilire in tempo utile, all’interno dei criteri e delle modalità da inserire nel PTOF, anche quelli relativi alla valutazione generale degli alunni con DSA, comprendenti la DISPENSA dalla prova scritta di lingua straniera o l’ESONERO dell’insegnamento delle lingue straniere. • i CONSIGLI DI CLASSE devono definire, sulla base delle specifiche situazioni soggettive, le modalità proprie di svolgimento della prova orale. La documentazione prodotta sarà poi utilizzata dalle sottocommissioni in sede di esame per stabilire le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.
ATTENZIONE: PROVE DIFFERENZIATE CON VALORE EQUIVALENTE Quindi, nel Decreto 62 viene affermato il principio che per il superamento dell’esame di Stato al termine del PRIMO CICLO, le prove differenziate sulla base del PEI o del PDP hanno valore equivalente alle prove ordinarie. Ciò vale anche per gli alunni con DSA che si avvalgano di misure dispensative. E’ una novità importante che stabilisce il diritto all’ottenimento del diploma di SSPG da parte di tutti gli alunni, anche in presenza di percorsi molto differenziati, ma che crea molti dubbi. NULLA È VARIATO, invece per il SECONDO CICLO, dove le prove differenziate NON consentono l’ottenimento del diploma, ma solo del certificato di credito. Così come NON porta al diploma la dispensa totale, sia dalle prove scritte che orali di lingua straniera.
Prove INVALSI … ATTENZIONE “Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all’articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP. Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all’articolo 7” (comma 14 art.11).”
Adempimenti necessari per le scuole L’ampliamento delle indicazioni sulla valutazione degli alunni con DSA nel Decreto 62/2017 impone agli organi collegiali (collegio dei docenti, consigli di classe e dipartimenti disciplinari) di rivedere anche i criteri e le modalità di valutazione che andranno a confluire nel PTOF.
GROSSI DUBBI • Come è possibile che degli studenti, che sono in grado di apprendere qualsiasi cosa ma con modi e tempi diversi e con strategie e supporti adeguati, possano normativamente intraprendere questa strada di completa rinuncia alla comunicazione nella lingua straniera, che tra l’altro rappresenta una delle otto competenze chiave europee? • Non sono state previste le conseguenze? • Quale scuola superiore potranno scegliere questi studenti che rinunciano nel primo ciclo allo studio della/e lingua/e straniera/e? Tanto più che nelle scuole superiori lo stesso esonero dà diritto solo ad un attestato, non ad un diploma per poter proseguire gli studi!
E GLI STUDENTI CON ALTRI BES?
Valutazione degli alunni disabili • Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del PRIMO CICLO di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato (PEI), relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. • Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.
Valutazione degli alunni disabili (Legge 104/92) • Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate nazionali. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova. • Gli alunni con disabilità sostengono le PROVE DI ESAME al termine del PRIMO CICLO di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI.
INOLTRE CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Certificazione delle competenze • Il Decreto 62/2017 precisa che la certificazione è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa (PTOF). • La certificazione delle competenze deve descrivere lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo
Certificazione delle competenze • Le Indicazioni nazionali precisano che, nella Scuola del Primo Ciclo, i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le istituzione scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli. • Nella Scuola Secondaria di primo grado il documento di certificazione delle competenze viene redatto dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale solo per gli studenti ammessi all'esame di Stato e consegnato alle famiglie degli alunni che abbiano sostenuto l'esame stesso con esito positivo.
Certificazione delle competenze (DECRETO 62/2017 art. 9 comma 3) “I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del MIUR sulla base dei seguenti principi: a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione; b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'UE, così come recepite nell'ordinamento italiano; c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze; d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale; e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità; f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale (di cui all'articolo 7), distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.”
Certificazione delle competenze VEDI MODELLI allegati al DM 742/2017
Certificazione delle competenze Al fine di orientare le scuole nelle procedure di adozione dei nuovi strumenti certificativi, sono state elaborate Nuove Linee guida, Che, con nota 9 gennaio 2018, prot. 312, il MIUR ha trasmesso aggiornate ed integrate.
NUOVO ESAME DI STATO al termine del SECONDO CICLO
DECRETO 62/2017 NUOVO ESAME DI STATO AL TERMINE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE in vigore dall’a. s. 2018/19
Esami di stato fine SECONDO CICLO • L'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio. • La PRIMA PROVA, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. • Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. • La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.
• La SECONDA PROVA, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è tesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale degli studenti dello specifico indirizzo. • Con decreto del Ministro sono definiti, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e Linee guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle due prove scritte, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali. • Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame, con il decreto ministeriale, sono definite le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi delle prove scritte. • Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai candidati e le competenze nell'impiego dei contenuti disciplinari.
• Con decreto del Ministro sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio. • Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti. • Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova è predisposta dalla commissione d'esame in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.
COLLOQUIO • Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dei candidati. • A tal fine la commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. • Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi.
ESITI DELL’ESAME di STATO A conclusione dell'esame è assegnato un punteggio finale complessivo in centesimi, dato dalla somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame • alle prove scritte (fino a 20 punti ciascuna); • al colloquio (fino a 20 punti); • ai punti per il credito scolastico (fino a 40 punti). Il punteggio minimo per superare l’esame è pari a 60 punti. (La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a 50 punti. I requisiti per la lode restano invariati rispetto a oggi).
E PER GLI STUDENTI CON DSA?
Per ora non ci sono sostanziali variazioni per l’esame di fine SECONDO CICLO per gli studenti con DSA Gli alunni con DSA possono utilizzare gli strumenti compensativi e le misure compensative previste nel PDP. Possono essere dispensati dalla prova scritta di lingua straniera e sostituirla con una prova orale. Qualora, però, chiedano l’esonero e NON sostengano la prova di lingua straniera in nessuna forma, contrariamente a ciò che previsto per il primo ciclo, NON otterranno il diploma, ma solo il certificato di credito formativo.
Esami di stato SECONDO CICLO per gli studenti con DSA Decreto 62/2017 art. 20 9. “Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 170/2010, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE secondo quanto disposto dal precedente articolo 13, sulla base del PDP. 10. La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. 11. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.”
Esami di stato SECONDO CICLO Decreto 62/2017 art 20 “12. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.”
Esami di stato SECONDO CICLO Decreto 62/2017 art 20 “13. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate però SOLO AL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO.”
Prove INVALSI SECONDO CICLO Decreto 62/2017 art. 19 1. “Le studentesse e gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale, computer based, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE. 2. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue...”
E le prove INVALSI per gli studenti con DSA? Decreto 62/2017 art 20 “14. Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.”
DIPLOMA FINALE del SECONDO CICLO e CURRICULUM dello studente “2. Al diploma è allegato il CURRICULUM della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale (…) distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.”
E PER GLI STUDENTI CON ALTRI BES?
PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ CERTIFICATA E CON ALTRI BES … PER ORA NON CI SONO VARIAZIONI PRECISE! • Gli alunni disabili (legge 104/92) possono sostenere PROVE differenziate o non sostenerne alcune, sulla base del loro PEI: in questo caso non viene rilasciato il diploma, ma solo il CERTIFICATO di credito formativo. Qualora sostengano positivamente PROVE EQUIPOLLENTI, ottengono, invece, il DIPLOMA. • Gli alunni con altri BES potranno usare solo gli strumenti compensativi previsti nel PDP e utilizzati durante l’anno, NON le misure dispensative.
IN OGNI CASO … per tutti gli studenti del SECONDO CICLO, occorre aspettare l’Ordinanza Ministeriale che esce ogni anno verso maggio!
APPROFONDIMENTO Decreto legislativo 13/04/2017, n. 66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”
Decreto legislativo 13/04/2017, n. 66 Sono state introdotte delle nuove disposizioni per favorire l’accoglienza degli studenti con disabilità negli istituti scolastici nazionali. Sono state modificate la programmazione delle azioni organizzative e delle strategie didattiche per l'accoglienza di alunni con disabilità. Lo strumento a supporto di questo percorso è il Protocollo di Accoglienza, che deve contenere i principi, i criteri e le indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale di alunni e studenti diversamente abili.
Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) GRANDE RICONFERMA DEL PAI! “Art. 8- Piano per l'inclusione 1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica. 2. Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.”
Tra le novità introdotte dal Decreto 66/2017 … Ci sono i cosiddetti gruppi per l’inclusione scolastica: il GLIR, con copertura regionale e il GIT, a livello di ambito territoriale, uno per ogni provincia. Viene confermata l’importanza del GLI, che opera nell’ambito di ciascuna istituzione scolastica. Sono istituiti con le seguenti decorrenze: • il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017 • il GIT dal 1° gennaio 2019
INOLTRE CAMBIANO LE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA
NUOVE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA Commissioni mediche. Modifiche alla legge 104/92 La domanda per l’accertamento della disabilità in età evolutiva è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione. Successivamente è redatto un PROFILO DI FUNZIONAMENTO secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Progetto Individuale e per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).
ICF Il riconoscimento della disabilità degli alunni viene ora ricondotto ai criteri dell’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, fissata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità), uno strumento scientifico internazionale che dovrebbe consentire una più puntuale definizione del profilo di funzionamento delle persone.
Il Decreto 66/2017 «promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale». La famiglia richiede l’accertamento della disabilità all’INPS. Ottenuta la Certificazione, la trasmette all’Unità di Valutazione multidisciplinare, all’Ente Locale competente e all’Istituzione scolastica, rispettivamente per la predisposizione del … - Profilo di funzionamento - Progetto Individuale - P.E.I. Certificazione e Profilo di funzionamento dovranno rispondere ai criteri di compilazione individuati dal MIUR
Il Profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale a decorrere dal 1° gennaio 2019.
INOLTRE ISTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO PERMANENTE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Decreto 66 /2017 art. 15 Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica 1. E' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, che si raccorda con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. 2. L'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica svolge i seguenti compiti: a) analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione dei bambini, degli alunni e degli studenti con disabilità certificata a livello nazionale e internazionale; b) monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica; c) proposte di accordi inter‐istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione; d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico/didattica e disciplinare; e) pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l'inclusione scolastica.
LA LEGGE c’è … … si spera in una sua piena e corretta APPLICAZIONE!
RICORDATE CHE … … nessuna norma impedisce di usare strategie di apprendimento/insegnamento valide per far raggiungere gli obiettivi formativi a tutti i nostri studenti!
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