DSA e altri BES - NOVITÀ NORMATIVE SU VALUTAZIONE E INCLUSIONE - Didattica Inclusiva

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DSA e altri BES - NOVITÀ NORMATIVE SU VALUTAZIONE E INCLUSIONE - Didattica Inclusiva
NOVITÀ NORMATIVE SU VALUTAZIONE E INCLUSIONE

             DSA e altri BES
INDICE
NOVITÀ NORMATIVE PER TUTTI SU VALUTAZIONE E INCLUSIONE
DECRETO LEGISLATIVO 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione
  delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”.
- Nuove regole sulla valutazione (anche per i DSA e gli altri BES)
- Esami di stato del primo ciclo
- Certificazione delle competenze
- Esami di stato del secondo ciclo
DECRETO LEGISLATIVO 66/2017 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica
  degli studenti con disabilità”
- Nuove procedure di certificazione della disabilità
- Profilo di funzionamento, Progetto Individuale, PEI
- Istituzione di GLI, GLIR, GIT
LA NORMATIVA

TUTELA GLI STUDENTI
   DALL’INFANZIA
   ALL’UNIVERSITÀ
Il 7 aprile 2017 il Governo ha approvato
 in via definitiva gli schemi dei decreti
 legislativi previsti dalla Legge 107/15.

Il 16 maggio 2017 sono stati pubblicati
  otto decreti legislativi nella Gazzetta
  Ufficiale n. 112.

Il 31 maggio 2017 i decreti sono entrati
 in vigore.
1.   DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59
     Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per
     renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13
     luglio 2015, n. 107.
2.   DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 60
     Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività,
     a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3.   DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61
     Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi
     dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
4.   DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62
     Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181,
     lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
5.   DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 63
     Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle
     condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonchè potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181,
     lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
6.   DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 64
     Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00072)
     (Suppl. Ordinario n. 23)
7.   DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65
     Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e),
     della legge 13 luglio 2015, n. 107.
8.   DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66
     Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge
     13 luglio 2015, n. 107.
In particolare, per gli studenti con DSA e con
altri BES, approfondiremo …

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62
 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze
 nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e
 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66
 Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con
 disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della
 legge 13 luglio 2015, n. 107.
APPROFONDIMENTO

              Decreto legislativo 13/04/2017, n. 62
 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze
nel PRIMO CICLO ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi
      180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
Decreto legislativo 13/04/2017, n. 62

“Norme in materia di valutazione e certificazione delle
   competenze nel PRIMO CICLO ed esami di Stato,
  a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i),
          della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
NUOVE REGOLE SULLA VALUTAZIONE
    Le nuove regole sulla valutazione , entrate in
    vigore il 31 maggio 2017 per il primo ciclo di
     istruzione, diventeranno valide anche per il
     secondo ciclo dall’anno scolastico 2018/19.

(Dal 1° settembre 2017, per effetto delle abrogazioni disposte, si è
 dato il via alla cessazione dell’efficacia di molti articoli del vecchio
 regolamento della valutazione, il DPR n.122/2009)
Esami di stato primo ciclo

Il 3 ottobre 2017 è stato firmato il D.M. 741, che ha
riformato l'esame di stato conclusivo del PRIMO CICLO
di istruzione , secondo quanto previsto dal Decreto della
valutazione 62/2017.
Esami di stato primo ciclo

Seguito dal D.M. 742 del 3/10/2017 (Finalità della
 certificazione delle competenze), che ha confermato che le
 istituzioni scolastiche statali e paritarie del PRIMO CICLO di
 istruzione devono certificare l'acquisizione delle
 COMPETENZE progressivamente acquisite dagli alunni.
Esami di stato primo ciclo

Il 10 ottobre 2017 il MIUR ha inviato a tutte le
 istituzioni scolastiche la Nota 1865/2017, che
 fornisce alle scuole indicazioni precise sul nuovo
 esame e sulla certificazione delle competenze, anche
 in seguito al DM 742/2017.
COME CAMBIA L’ESAME DI TERZA
“MEDIA” SECONDO LE NORMATIVE
SOPRA INDICATE?
↓
La struttura dell’esame conclusivo del PRIMO CICLO
 di istruzione risulta profondamente rinnovata:
• le prove di esame diminuiscono (da 5 a 3)
• la prova nazionale Invalsi viene tolta dall’esame e viene svolta in aprile
  (non solo più italiano e matematica, ma anche inglese)
• cambiano la modalità dei voti e i requisiti per l’ammissione all’esame
• Il presidente della commissione di esame non sarà più esterno.
L'Esame di Stato è costituito da 3 prove scritte e
dal colloquio.
Le prove scritte sono:
1. prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella
    quale si svolge l'insegnamento;
2. prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
3. prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate,
    articolata in due sezioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo
    articolo 9, comma 4.
Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione
  preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.”
(DM 741/2017, art. 6)
NOTA MIUR 1865/2017

La prova scritta relativa alle lingue straniere, che si
 articola in due sezioni distinte ed è intesa ad
 accertare le competenze di comprensione e
 produzione scritta, è riconducibile al Livello A2 per
 l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua
 comunitaria, come previsto dalle Indicazioni nazionali.
Il colloquio
Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione
  delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel Profilo
  finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per
  il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di
  argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero
  critico e riflessivo, di collegamento fra discipline.
   Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio
  è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di
  strumento.
Voto finale

La Nota 1865/2017 afferma che “Il voto finale viene determinato
 dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti
 alle prove scritte e al colloquio. La sottocommissione, quindi,
 determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del
 colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con
 frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto
 con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso
 con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato
 all'unità superiore."
COMPORTAMENTO
Abrogata la norma che prevedeva la non ammissione all’esame per
chi conseguiva un voto di comportamento inferiore al 6!
Si potrà dunque essere ammessi all’esame anche con una “ cattiva
condotta”, salvo aver commesso una delle sanzioni disciplinari
previste dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, nel rispetto
del Patto educativo di corresponsabilità e del Regolamento interno
delle istituzioni scolastiche: documenti importanti per regolamentare i
comportamenti degli studenti e valorizzare il coinvolgimento delle
famiglie.
E…

GLI STUDENTI CON BES?
ADHD
              DISABILITÀ
Dispersione
 scolastica                   Stranieri

                 Disagio
                                                        DISTURBI
                                                        SPECIFICI di
                Svantaggio
                                                      APPRENDIMENTO
                                   Svantaggio socio-
                  culturale
                                          economico
BISOGNI
EDUCATIVI
SPECIALI … tra cui i DSA
VALUTAZIONE ALUNNI CON              DSA nel DECRETO 62/2017:
cosa cambia nel PRIMO CICLO?

• Le modalità di valutazione degli alunni con DSA sono stabilite
  nell’art.11 del D.Lgs. 62/2017.

• Buona parte delle nuove disposizioni sono state desunte dal D.M.
  5669 del 12/07/11 (emanato ai sensi dell’art.7, comma 2, della Legge
 170/2010, che ha riconosciuto i DSA e a cui sono allegate le Linee guida per il
 diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA)
                            … MA NON TUTTE!
Si conferma che …
La valutazione deve essere coerente con il       PDP
 (Piano Didattico Personalizzato), che deve contenere:

- le attività didattiche individualizzate e personalizzate
  adeguate
- gli strumenti compensativi e le misure dispensative adeguati
- le forme di verifica e valutazione personalizzate … adeguate
L’articolo 11 del DECRETO 62/2017 ribadisce infatti:

“per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento
 certificati ai sensi della Legge 170 del 2010, la valutazione degli
 apprendimenti, incluse l’ammissione e la partecipazione all’esame
 finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano
 didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti
 contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal
 consiglio di classe” (comma 9 art.11).
APPLICAZIONE EFFETTIVA del         PDP
• La giurisprudenza amministrativa è concorde nel
  ritenere che ciò che si adotta deve essere poi attivato
  concretamente nel rispetto del PDP (Sentenza Tar
 Lombardia n.2251 del 2008 – Sentenza Tar Liguria, n.1178 del 2012).
• Da ciò l’obbligo per i consigli di classe di riportare a
  verbale, in fase di monitoraggio del PDP, non
  genericamente gli strumenti e le misure adottate, ma
  l’applicazione effettiva di quanto stabilito e approvato.
“Per l’esame di Stato conclusivo del
 PRIMO CICLO …
… la commissione può riservare alle alunne e agli alunni tempi
      più lunghi di quelli ordinari” (D. 62/2017, art.11, comma 11.
Tali decisioni andranno inserite all’interno del PDP.
“L’utilizzazione di apparecchiature e di strumenti informatici può
 essere consentita solo nel caso in cui siano già stati impiegati
 per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti
 funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga
 pregiudicata la validità delle prove scritte” (art. 11, comma 11).
ATTENZIONE
Il legislatore specifica che l’utilizzo degli
strumenti informatici non può essere
improvvisato solo in occasione dell’esame,
ma deve anche essere stato continuo durante le
verifiche in corso d’anno ed essere ritenuto
funzionale allo svolgimento dell’esame.
E LE LINGUE STRANIERE
NELL’ ESAME DI STATO DEL
PRIMO CICLO?

             ↓
“Per l’alunna o l’alunno la cui certificazione di
DSA preveda la dispensa dalla prova scritta di
       lingua straniera, in sede di esame,
la sottocommissione stabilisce contenuti della
 prova orale sostitutiva della prova scritta di
     lingua straniera” (DM 62/17, art.11 comma 12).
DISPENSA nel DM 62/2017
(Art 11 comma 12)
 “Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di
 apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua

 straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce
 modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta
 di lingua straniera.”
ESONERO nel DM 62/2017                    GROSSA NOVITÀ
(Art 11 comma 13)
“In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in
  comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato
  diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente
  approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle
  lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato.
In sede di esame di Stato sostiene PROVE DIFFERENZIATE, coerenti
 con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del
 superamento dell'esame e del conseguimento del DIPLOMA.”
DISPENSA e ESONERO nel 741/2017 (art. 14)
9. Per il candidato la cui certificazione di DSA abbia previsto LA DISPENSA
  dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce
  modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.

1O. Per il candidato la cui certificazione di DSA abbia previsto L'ESONERO
 dall' insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione
 predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso
 svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato
 e del conseguimento del diploma.
Per poter ottenere l’ESONERO dalle lingue straniere …

• la gravità del disturbo deve risultare dal certificato diagnostico, la
  richiesta deve essere presentata dalla famiglia, il consiglio di classe
  deve approvarla e in ultimo l’alunna o l’alunno deve seguire un
  percorso didattico personalizzato. Lo stesso principio è espresso
  nell’art.6 del Decreto 5669/11, dove però si prevede solo
 l’attestazione NON il diploma!!!
• All’esame di Stato gli alunni sostengono PROVE DIFFERENZIATE,
  predisposte sulla base del percorso svolto che hanno valore
  equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento
  del diploma.
QUINDI …
• il COLLEGIO DEI DOCENTI deve stabilire in tempo utile, all’interno
  dei criteri e delle modalità da inserire nel PTOF, anche quelli relativi alla
  valutazione generale degli alunni con DSA, comprendenti la DISPENSA
  dalla prova scritta di lingua straniera o l’ESONERO dell’insegnamento
  delle lingue straniere.
• i CONSIGLI DI CLASSE devono definire, sulla base delle specifiche
  situazioni soggettive, le modalità proprie di svolgimento della prova
  orale. La documentazione prodotta sarà poi utilizzata dalle
  sottocommissioni in sede di esame per stabilire le modalità e i contenuti
  della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.
ATTENZIONE: PROVE DIFFERENZIATE CON VALORE EQUIVALENTE
 Quindi, nel Decreto 62 viene affermato il principio che per il superamento
 dell’esame di Stato al termine del PRIMO CICLO, le prove differenziate sulla
 base del PEI o del PDP hanno valore equivalente alle prove ordinarie.
 Ciò vale anche per gli alunni con DSA che si avvalgano di misure dispensative.

 E’ una novità importante che stabilisce il diritto all’ottenimento del diploma
     di SSPG da parte di tutti gli alunni, anche in presenza di percorsi molto
                     differenziati, ma che crea molti dubbi.

NULLA È VARIATO, invece per il SECONDO CICLO, dove le prove differenziate NON
 consentono l’ottenimento del diploma, ma solo del certificato di credito. Così come NON
 porta al diploma la dispensa totale, sia dalle prove scritte che orali di lingua straniera.
Prove INVALSI … ATTENZIONE

“Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di
  cui all’articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il
  consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi
  coerenti con il PDP.
Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o
  esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la
  prova nazionale di lingua inglese di cui all’articolo 7” (comma 14
  art.11).”
Adempimenti necessari per le scuole
L’ampliamento delle indicazioni sulla valutazione degli alunni
con DSA nel Decreto 62/2017 impone agli organi collegiali
(collegio dei docenti, consigli di classe e dipartimenti
disciplinari) di rivedere anche i criteri e le modalità di
valutazione che andranno a confluire nel PTOF.
GROSSI DUBBI
• Come è possibile che degli studenti, che sono in grado di
apprendere qualsiasi cosa ma con modi e tempi diversi e con
strategie e supporti adeguati, possano normativamente intraprendere
questa strada di completa rinuncia alla comunicazione nella lingua
straniera, che tra l’altro rappresenta una delle otto competenze chiave
europee?
• Non sono state previste le conseguenze?
• Quale scuola superiore potranno scegliere questi studenti che
rinunciano nel primo ciclo allo studio della/e lingua/e straniera/e?
Tanto più che nelle scuole superiori lo stesso esonero dà diritto solo
ad un attestato, non ad un diploma per poter proseguire gli studi!
E GLI STUDENTI
CON
ALTRI BES?
Valutazione degli alunni disabili
• Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del PRIMO
  CICLO di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano
  educativo individualizzato (PEI), relativo alle attività svolte, alle
  valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista
  per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove
  differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in
  rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento
  iniziali.
• Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del
  superamento dell'esame e del conseguimento del diploma
  finale.
Valutazione degli alunni disabili (Legge 104/92)
• Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate
  nazionali. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della
  classe possono prevedere adeguate misure compensative o
  dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero
  sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero
  l'esonero della prova.
• Gli alunni con disabilità sostengono le PROVE DI ESAME al
  termine del PRIMO CICLO di istruzione con l'uso di attrezzature
  tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio
  tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico
  per l'attuazione del PEI.
INOLTRE

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Certificazione delle competenze

• Il Decreto 62/2017 precisa che la certificazione è effettuata dai
  docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in
  conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e
  inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa (PTOF).
• La certificazione delle competenze deve descrivere lo sviluppo dei
  livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza
  progressivamente acquisite dagli alunni, anche sostenendo e
  orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo
Certificazione delle competenze
• Le Indicazioni nazionali precisano che, nella Scuola del Primo Ciclo, i
  traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze
  attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi,
  impegnando così le istituzione scolastiche affinché ogni alunno possa
  conseguirli.
• Nella Scuola Secondaria di primo grado il documento di certificazione
  delle competenze viene redatto dal Consiglio di classe in sede di
  scrutinio finale solo per gli studenti ammessi all'esame di Stato e
  consegnato alle famiglie degli alunni che abbiano sostenuto l'esame
  stesso con esito positivo.
Certificazione delle competenze (DECRETO 62/2017 art. 9 comma 3)
“I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto
  del MIUR sulla base dei seguenti principi:
a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e
  del primo ciclo di istruzione;
b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'UE, così come recepite nell'ordinamento italiano;
c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di
  apprendimento non formale e informale;
e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;
f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere
   nazionale (di cui all'articolo 7), distintamente per ciascuna disciplina oggetto della
   rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.”
Certificazione delle competenze

             VEDI MODELLI
                   allegati al
              DM 742/2017
Certificazione delle competenze

Al fine di orientare le scuole nelle procedure
di adozione dei nuovi strumenti certificativi,
   sono state elaborate Nuove Linee guida,
  Che, con nota 9 gennaio 2018, prot. 312,
     il MIUR ha trasmesso aggiornate ed
                   integrate.
NUOVO ESAME DI STATO
al termine
del
SECONDO CICLO
DECRETO 62/2017

NUOVO ESAME DI STATO AL TERMINE DEL
   SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

     in vigore dall’a. s. 2018/19
Esami di stato fine SECONDO CICLO
• L'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio.

• La PRIMA PROVA, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della
  diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive,
  logico-linguistiche e critiche del candidato.
• Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in
  ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e
  tecnologico.
• La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di
  competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici,
  espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del
  candidato.
• La SECONDA PROVA, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica,
  compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline
  caratterizzanti il corso di studio ed è tesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le
  competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale degli studenti dello
  specifico indirizzo.

• Con decreto del Ministro sono definiti, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e Linee
  guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle due prove scritte, in
  modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali.
• Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame, con il decreto
  ministeriale, sono definite le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi delle
  prove scritte.
• Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai
  candidati e le competenze nell'impiego dei contenuti disciplinari.
• Con decreto del Ministro sono individuate annualmente, entro il mese
  di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle
  materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto
  di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità
  organizzative relative allo svolgimento del colloquio.
• Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi
  di studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti.
• Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere
  pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal
  candidato. Una parte della prova è predisposta dalla commissione
  d'esame in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa
  dell'istituzione scolastica.
COLLOQUIO
• Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo
  culturale, educativo e professionale dei candidati.
• A tal fine la commissione propone al candidato di analizzare testi,
  documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione
  dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità
  di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in
  maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera.
• Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve
  relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza
  scuola-lavoro svolta nel percorso di studi.
ESITI DELL’ESAME di STATO
A conclusione dell'esame è assegnato un punteggio finale complessivo in
 centesimi, dato dalla somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame
  • alle prove scritte (fino a 20 punti ciascuna);
  • al colloquio (fino a 20 punti);
  • ai punti per il credito scolastico (fino a 40 punti).
Il punteggio minimo per superare l’esame è pari a 60 punti.
(La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5
  punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un
  risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a 50 punti. I requisiti per la lode
  restano invariati rispetto a oggi).
E PER GLI STUDENTI CON DSA?
Per ora non ci sono sostanziali variazioni per l’esame di fine
SECONDO CICLO per gli studenti con DSA
Gli alunni con DSA possono utilizzare gli strumenti compensativi
 e le misure compensative previste nel PDP.
Possono essere dispensati dalla prova scritta di lingua straniera e
 sostituirla con una prova orale.
Qualora, però, chiedano l’esonero e NON sostengano la prova
 di lingua straniera in nessuna forma, contrariamente a ciò che
 previsto per il primo ciclo, NON otterranno il diploma, ma solo
 il certificato di credito formativo.
Esami di stato SECONDO CICLO per gli studenti con
DSA Decreto 62/2017 art. 20
9. “Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato
 ai sensi della legge 170/2010, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del
 SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE secondo quanto disposto dal precedente articolo 13,
 sulla base del PDP.
10. La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in
 debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in
 particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei
 percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
11. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più
 lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti
 compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati
 per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento
 dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.”
Esami di stato SECONDO CICLO
Decreto 62/2017 art 20

“12. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un
 percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove
 scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui
 la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i
 candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta.
Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla
 prova scritta di lingua straniera.”
Esami di stato SECONDO CICLO
Decreto 62/2017 art 20

“13. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche
  in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato
  diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e
  conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati
  dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso
  didattico differenziato.
 In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non
  equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto,
  finalizzate però SOLO AL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI CREDITO
  FORMATIVO.”
Prove INVALSI SECONDO CICLO
Decreto 62/2017 art. 19
1. “Le studentesse e gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola
   secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale,
   computer based, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di
   apprendimento conseguiti in ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE.

2. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento
  attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso
  della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le
  lingue...”
E le prove INVALSI per gli studenti con DSA?
Decreto 62/2017 art 20

“14. Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle
 prove standardizzate di cui all'articolo 19. Per lo svolgimento
 delle suddette prove il consiglio di classe può disporre
 adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano
 didattico personalizzato.
Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova
 scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento
 della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di
 lingua inglese.”
DIPLOMA FINALE del SECONDO CICLO e
CURRICULUM dello studente
“2. Al   diploma è allegato il CURRICULUM della studentessa e dello studente, in
  cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte
  ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in
  forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere
  nazionale (…) distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la
  certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.
Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali
 acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato,
 svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed
 altre eventuali certificazioni conseguite, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al
 mondo del lavoro.”
E PER GLI STUDENTI CON
ALTRI BES?
PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ CERTIFICATA E
   CON ALTRI BES …
   PER ORA NON CI SONO VARIAZIONI PRECISE!

• Gli alunni disabili (legge 104/92) possono sostenere PROVE differenziate o
  non sostenerne alcune, sulla base del loro PEI: in questo caso non viene
  rilasciato il diploma, ma solo il CERTIFICATO di credito formativo. Qualora
  sostengano positivamente PROVE EQUIPOLLENTI, ottengono, invece, il
  DIPLOMA.
• Gli alunni con altri BES potranno usare solo gli strumenti compensativi
  previsti nel PDP e utilizzati durante l’anno, NON le misure dispensative.
IN OGNI CASO …
per tutti gli studenti del SECONDO CICLO,
               occorre aspettare
   l’Ordinanza Ministeriale
   che esce ogni anno verso maggio!
APPROFONDIMENTO

                Decreto legislativo 13/04/2017, n. 66

“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con
 disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della
                     legge 13 luglio 2015, n. 107”
Decreto legislativo 13/04/2017, n. 66
 Sono state introdotte delle nuove disposizioni per favorire
 l’accoglienza degli studenti con disabilità negli istituti scolastici
 nazionali.
 Sono state modificate la programmazione delle azioni organizzative e
 delle strategie didattiche per l'accoglienza di alunni con disabilità.
 Lo strumento a supporto di questo percorso è il Protocollo di
 Accoglienza, che deve contenere i principi, i criteri e le indicazioni
 riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale di
 alunni e studenti diversamente abili.
Piano Annuale per l’Inclusività (PAI)
GRANDE RICONFERMA DEL PAI!
“Art. 8- Piano per l'inclusione
1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano
  triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che
  definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il
  superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di
  riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di
  miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.
2. Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e
  strumentali disponibili.”
Tra le novità introdotte dal Decreto 66/2017 …
Ci sono i cosiddetti gruppi per l’inclusione scolastica:
il GLIR, con copertura regionale e il GIT, a livello di ambito
 territoriale, uno per ogni provincia.
Viene confermata l’importanza del GLI, che opera nell’ambito
  di ciascuna istituzione scolastica.
 Sono istituiti con le seguenti decorrenze:
• il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017
• il GIT dal 1° gennaio 2019
INOLTRE

     CAMBIANO LE PROCEDURE DI
CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE PER
      L’INCLUSIONE SCOLASTICA
NUOVE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE
PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA

Commissioni mediche. Modifiche alla legge 104/92
La domanda per l’accertamento della disabilità in età evolutiva è
 presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi
 dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.
Successivamente è redatto un PROFILO DI FUNZIONAMENTO
 secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione
 Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF)
 adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della
 formulazione del Progetto Individuale e per la predisposizione del Piano
 Educativo Individualizzato (PEI).
ICF
Il riconoscimento della disabilità degli alunni
      viene ora ricondotto ai criteri dell’ICF
(Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute,
                  fissata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità),
uno strumento scientifico internazionale che dovrebbe
        consentire una più puntuale definizione
     del profilo di funzionamento delle persone.
Il Decreto 66/2017
«promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni
 di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e
                                  sociale».
 La famiglia richiede l’accertamento della disabilità all’INPS. Ottenuta la
 Certificazione, la trasmette all’Unità di Valutazione multidisciplinare, all’Ente
 Locale competente e all’Istituzione scolastica, rispettivamente per la
 predisposizione del …
- Profilo di funzionamento
- Progetto Individuale
- P.E.I.
    Certificazione e Profilo di funzionamento dovranno rispondere ai
                criteri di compilazione individuati dal MIUR
Il Profilo di funzionamento
sostituisce la diagnosi funzionale e
  il profilo dinamico-funzionale
  a decorrere dal 1° gennaio 2019.
INOLTRE

ISTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO PERMANENTE
        PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Decreto 66 /2017 art. 15
Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica
1. E' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
   l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, che si raccorda con
   l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

2. L'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica svolge i seguenti compiti:
a) analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione dei bambini, degli alunni e degli studenti
   con disabilità certificata a livello nazionale e internazionale;
b) monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica;
c) proposte di accordi inter‐istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione;
d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico/didattica e disciplinare;
e) pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l'inclusione scolastica.
LA LEGGE c’è …

             … si spera in una sua
      piena e corretta APPLICAZIONE!
RICORDATE CHE …

    … nessuna norma impedisce di usare
                  strategie di
    apprendimento/insegnamento valide
       per far raggiungere gli obiettivi
      formativi a tutti i nostri studenti!
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