Anno d'imposta 2014 CERTIFICAZIONE UNICA 2015 - "ASPETTI NORMATIVI"

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CERTIFICAZIONE UNICA 2015

             "ASPETTI NORMATIVI"

               Anno d’imposta 2014

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CHE COS’È

• La novità maggiore di quest’anno sarà certamente l’entrata in
  vigore del Modello 730 precompilato previsto per pensionati,
  lavoratori dipendenti e lavoratori assimilati a questi ultimi e
  lavoratori autonomi.
• Dal 2015 (in riferimento ai redditi erogati nel 2014) i sostituti
  d’imposta debbono utilizzare un solo modello per attestare
  sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, fino al 2014
  riportati nel Cud, sia altri redditi (per esempio di lavoro
  autonomo e "redditi diversi"), ad oggi certificati in forma
  libera: il modello di "Certificazione Unica" (CU).

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CHE COS’È

• La pubblicazione del modello e delle specifiche tecniche è
  avvenuto con il provvedimento del 15 gennaio 2015.
• Il nuovo adempimento previsto non riveste carattere
  dichiarativo, ma solo di comunicazione finalizzata alla
  elaborazione della dichiarazione precompilata.
• Gli stessi dati saranno, per quest’anno, comunicati anche nel
  modello 770/2015 entro il 31 luglio.

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TERMINI DI PRESENTAZIONE

• La certificazione Unica 2015 deve essere consegnata, in duplice
  copia, al contribuente (dipendente o lavoratore autonomo) entro
  il 28 febbraio del periodo d’imposta successivo a quello cui si
  riferiscono i redditi certificati.
• Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, la certificazione
  unica deve essere fornita entro 12 giorni dalla richiesta del
  dipendente. Il modello da utilizzare è quello in corso fino
  all’approvazione di un nuovo modello di certificazione. La
  certificazione sul nuovo modello approvato dovrà essere
  rilasciata entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

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TERMINI DI PRESENTAZIONE

• Qualora il sostituto abbia rilasciato una certificazione relativa
  ai redditi erogati nel 2014 prima dell’approvazione della
  nuova Certificazione Unica, entro il suddetto termine, deve
  rilasciare una nuova CU 2015 comprensiva dei dati già
  certificati.
• Il sostituto d’imposta può trasmettere al contribuente la
  certificazione in formato elettronico, purché lo stesso sia in
  grado di poterla materializzare per i successivi adempimenti.

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TERMINI DI PRESENTAZIONE

• Il modello va poi trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 7
  marzo, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario
  abilitato). Il termine è fissato al 9 marzo per il 2015, perché il 7
  cade di sabato.
• Nel caso in cui il sostituto rilasci una certificazione unica dopo il
  7 marzo, questa deve riportare tra le annotazioni (codice CF)
  l’informazione per il contribuente che, se intende avvalersi della
  dichiarazione precompilata fornita dall’Agenzia delle Entrate,
  dovrà provvedere alla modifica dei dati forniti dall’Agenzia
  stessa, con quelli forniti nell’ultima certificazione rilasciata dal
  sostituto d’imposta.

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TERMINI DI PRESENTAZIONE

• E’ previsto che per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applichi
  una sanzione di 100 euro.
• La sanzione non si applica se la certificazione corretta è inviata entro i 5
  giorni successivi al 7 marzo.

IMPORTANTE:
tutte le certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d’imposta devono essere
inviate all’Agenzia delle Entrate, anche qualora attestassero tipologie
reddituali per le quali non è prevista la predisposizione della dichiarazione
dei redditi precompilata.

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TERMINI DI PRESENTAZIONE

A tal proposito è stato istituito il campo 10:
Esclusione dalla precompilata:
1. indennità percepite dai membri del parlamento europeo
2. certificazione di soli dati previdenziali ed assistenziali

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COMPOSIZIONE DEL MODELLO

 • Il modello da consegnare al contribuente (formato cartaceo o
   elettronico) prevede:

 • Frontespizio della certificazione Unica (dati anagrafici del sostituto
   d’imposta e dati anagrafici del contribuente)

 • Dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilato compresi i dati
   previdenziali/ assistenziali ed Inail

 • Dati relativi ai redditi di lavoro autonomo

 • Scheda per la scelta dell’8, 5 e 2 per mille

 • Informativa per il contribuente

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COMPOSIZIONE DEL MODELLO

 • I dati anagrafici del sostituto e del percipiente, oltre al
   domicilio fiscale di quest’ultimo, sono stati inseriti in un
   frontespizio comune ad entrambe le certificazioni (lavoro
   dipendente e lavoro autonomo).
 • La certificazione che attesti solo redditi di lavoro
   dipendente o solo redditi di lavoro autonomo, deve essere
   rilasciata esponendo esclusivamente la parte del modello
   riferito alla tipologia di reddito certificata.

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COMPOSIZIONE DEL MODELLO

 • In presenza di soli redditi di lavoro dipendente si potrà
   consegnare la certificazione unica composta della sezione dati
   anagrafici e della sola parte relativa ai i redditi di lavoro
   dipendente.

 • Viceversa in presenza di soli redditi di lavoro autonomo si potrà
   consegnare la certificazione unica composta della sezione dati
   anagrafici e della sola parte relativa ai dati fiscali riguardanti i
   redditi di lavoro autonomo.

 • La certificazione è compilata in euro esponendo i dati in
   centesimi su tutte le sezioni.

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CONTENUTI DEL FLUSSO TELEMATICO

Il telematico della comunicazione da inviare all’Agenzia delle
Entrate si compone di:

• Frontespizio della comunicazione (informazioni relative al tipo di
  comunicazione, ai dati del sostituto, del suo rappresentante e
  dell’impegno alla presentazione)
• Quadro CT (informazioni per la ricezione in via telematica dei
  dati del mod. 730-4 dei contribuenti)
• Certificazione Unica (frontespizio della certificazione Unica e
  dati relativi ai redditi)

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CONTENUTI DEL FLUSSO TELEMATICO

• E’ data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso
  telematico inviando, oltre al frontespizio e eventualmente il
  quadro CT, le certificazioni di lavoro dipendente
  separatamente dalle certificazioni di lavoro autonomo.

• Pertanto, è consentito l’invio separato delle certificazioni da
  parte di due intermediari diversi o anche dello stesso
  intermediario.

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CONTENUTI DEL FLUSSO TELEMATICO

• Sul frontespizio della comunicazione è indicato il numero
  delle certificazioni di lavoro dipendente e/o di lavoro
  autonomo contenute nella comunicazione.

• Il quadro CT deve essere compilato solo in presenza di
  lavoro dipendente e solo se il sostituto è tenuto alla
  comunicazione delle informazioni necessarie a ricevere il
  flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni 730 (mod.
  730-4) da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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CONTENUTI DEL FLUSSO TELEMATICO

• Il quadro CT deve essere previsto per ogni fornitura, qualora
  la stessa contenga almeno una certificazione di redditi di
  lavoro dipendente.

• Il quadro CT non deve essere inviato per forniture di
  annullamento o sostituzione.

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CONTENUTI DEL FLUSSO TELEMATICO

I record previsti nella fornitura sono:
• record di testa A - contiene i dati identificativi della fornitura e del
    fornitore telematico
• record B - contiene i dati anagrafici del sostituto d’imposta (identifica una
    Comunicazione)
• record C - contiene i dati del quadro CT
• record D - contiene i dati anagrafici del contribuente (dipendente o
    percipiente)
• record G - contiene i dati delle certificazioni di lavoro dipendente
• record H - contiene i dati delle certificazioni di lavoro autonomo
• record di coda Z - contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa

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CONTENUTI DEL FLUSSO TELEMATICO

• All’interno di una fornitura possono essere presenti
  più comunicazioni e pertanto C.U. relative a
  sostituti diversi.

• La singola C.U. è composta dal record D e dal
  record G e/o H.

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CONTENUTI DEL FLUSSO TELEMATICO

• Il progressivo di certificazione è univoco per sostituto all’interno
  di un singolo file telematico.
• I progressivi attribuiti alle certificazioni relative al singolo
  sostituto d’imposta devono essere crescenti anche se non
  necessariamente consecutivi.
•    Al di fuori delle ipotesi di scarto dell’intero file per non
  conformità alle specifiche, gli errori riscontrati in fase di controllo
  dei file trasmessi, comporteranno lo scarto della singola
  certificazione errata, con eventuale applicazione della relativa
  sanzione. Le altre certificazioni          validamente trasmesse
  verranno correttamente acquisite dal sistema.

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CONTENUTI DEL FLUSSO TELEMATICO

Ad a ogni certificazione correttamente inviata ed
accolta dall’Agenzia verrà attribuito un protocollo
telematico che la identificherà in modo univoco fra
tutte le forniture effettuate.

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TIPO DI COMUNICAZIONE

Qualora si renda necessario procedere alla
sostituzione o all’annullamento di una certificazione
già trasmessa ed accolta, è necessario procedere con
la predisposizione di una nuova fornitura riservata
esclusivamente alle sole certificazioni da annullare o
sostituire.

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TIPO DI COMUNICAZIONE

Annullamento
• Per annullare una C.U. precedentemente trasmessa ed accolta,
  occorre impostare il tipo “A” sulla C.U. da annullare ed impostare il
  protocollo telematico di riferimento.
• I dati di dettaglio dei record G ed H non devono essere riportati.
• Sostituzione
• Per sostituire una C.U. precedentemente trasmessa ed accolta
  occorre impostare il tipo “S” sulla C.U. da sostituire ed impostare il
  protocollo telematico di riferimento.
• La nuova C.U. sostituisce integralmente la precedente

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TIPO DI COMUNICAZIONE

• Il frontespizio della comunicazione dovrà prevedere la
  barratura delle caselle Annullamento e/o Sostituzione.

• Il quadro CT non deve essere inviato per forniture di
  annullamento o sostituzione.

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OPERAZIONI STRAORDINARIE E SUCCESSIONI

• Nel caso di operazioni straordinarie che non determinano
  l’estinzione del soggetto, il sostituto cedente non rilascia la C.U. ,
  ed è il sostituto subentrante che rilascia la certificazione.

• Nel caso di operazioni straordinarie comportanti l’estinzione del
  precedente sostituto d’imposta, qualora le operazioni di conguaglio
  siano state effettuate dal sostituto estinto, il sostituto subentrante,
  in fase di riemissione della nuova certificazione unica, dovrà
  indicare i propri dati anagrafici e nelle annotazioni informare il
  contribuente del fatto che le operazioni di conguaglio sono state
  effettuate dal soggetto estinto.

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LAVORO AUTONOMO

• In presenza di compensi erogati allo stesso percipiente, il
  sostituto ha facoltà di:
• totalizzare i vari importi e compilare un’unica certificazione
  qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale;
• compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati
  nell’anno avendo cura di numerare progressivamente le
  singole certificazioni.
Pertanto, potranno essere rilasciate più certificazioni allo stesso
soggetto. All’interno della stessa certificazione, a parità di
causale, potranno esserci più moduli.

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LAVORO AUTONOMO

Causale pagamento

Nuove causali rispetto al precedente 770
• L1 = Util.economica per diritti acquistati a titolo oneroso
• M1 = redditi da obblighi di fare, non fare o permettere
• O1 = redd.da obbl.di fare, non fare o permettere no
  gest.sep.Inps
• V1 = redditi da attività commerciale non abituale

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LAVORO AUTONOMO

• La sezione relativa al domicilio fiscale deve essere compilata
  nella sola ipotesi di indicazione del codice causale “N”
  (indennità di trasferta, rimborsi spese, premi e compensi
  relativi alle attività sportive dilettantistiche).

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LAVORO AUTONOMO

Per i redditi di lavoro autonomo è prevista una sezione riservata ai percipienti
esteri.
 2.4 Riservato ai percipienti esteri
Relativamente ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, se il
percipiente è un “non residente” devono essere utilizzati anche i punti da 40 a 43
e precisamente:
• nel punto 40 indicare il codice di identificazione fiscale rilasciato dall’Autorità
    fiscale del paese di residenza, in mancanza, un codice identificativo rilasciato
    da un’Autorità amministrativa del paese di residenza;
• nei punti 41 e 42 indicare rispettivamente la località di residenza estera e il
    relativo indirizzo;
• nel punto 43 evidenziare il codice dello Stato estero di residenza da rilevare
    dalla Tabella G - Elenco dei paesi e territori esteri, posta nell’Appendice delle
    presenti istruzioni.

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LAVORO AUTONOMO

• In caso di decesso del percettore, il sostituto d’imposta deve
  rilasciare agli eredi la certificazione indicando nel punto 8
  “categorie particolari” il codice Z. Vecchia casella barrata del
  770/2014.
• I dati esposti nella certificazione unica sono riepilogati su
  base annuale, pertanto, potrà essere utilizzata, pur senza
  valenza fiscale, la “vecchia” stampa delle certificazioni in
  forma libera, in quanto consente un diverso dettaglio dei
  compensi corrisposti (es. riferimenti alla fattura e
  contribuzione Enasarco).

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DIPENDENTI - ASSIMILATI

• E’ stato suddiviso il tipo reddito tra determinato ed
  indeterminato

• Sono stati aggiunti i campi relativi ai redditi di pensione e agli
  assegni periodici corrisposti al coniuge

• Sono state inserite le date di inizio e cessazione del rapporto
  di lavoro, con la casellina interruzione per i discontinui

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DIPENDENTI - ASSIMILATI

• Gli acconti 730 sono stati suddivisi tra dichiarante e coniuge
• Idem per i crediti 730 non rimborsati
• E’ stata aggiunta la sezione degli oneri detraibili (sezione
  multimodulo)
• Aggiunti i campi sul bonus
• La sezione della previdenza complementare è diventata
  multimodulo

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DIPENDENTI - ASSIMILATI

• La sezione dei redditi erogati da altri soggetti è stata ampliata
  con le specifiche di ogni altro datore (come sul 770)

• Aggiunta la sezione dei familiari a carico

• Aggiunta la sezione Inail (come sul 770)

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