ANNO 2017/2018 Seduta XXXIII: martedì 23 gennaio 2018 - serale SOMMARIO - Repubblica e Cantone Ticino
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
ANNO 2017/2018 Seduta XXXIII: martedì 23 gennaio 2018 - serale SOMMARIO 1. Iniziativa parlamentare del 13 ottobre 2014 presentata nella forma generica da Michela Delcò Petralli e cofirmatari per garantire una giustizia indipendente e imparziale (modifica della LOG) – seguito discussione.............................................................................................................. 4101 - Iniziativa parlamentare generica del 13 ottobre 2014 - Rapporto di maggioranza del 20 dicembre 2017; relatrice: Sabrina Aldi - Rapporto di minoranza del 10 gennaio 2018; relatore: Maurizio Agustoni 2. Approvazione del Piano di utilizzazione cantonale - Centro di addestramento e poligono di tiro del Monte Ceneri (PUC-PTMC) e autorizzazione al dissodamento .............................................................................. 4113 - Messaggio dell'11 luglio 2017 n. 7373 - Rapporto dell'11 gennaio 2018 n. 7373R; relatori: Paolo Pamini e Giancarlo Seitz 3. Stanziamento di un credito netto di fr. 28'940'000.- e autorizzazione alla spesa di fr. 41'130'000.- per la realizzazione delle opere relative al semisvincolo A2 a Bellinzona, nell'ambito del Piano regionale dei trasporti del Bellinzonese (PTB) .............................................................................. 4114 - Messaggio del 20 giugno 2017 n. 7330 - Rapporto del 28 novembre 2017 n. 7330R; relatore: Bixio Caprara 4. Chiusura della seduta e rinvio ................................................................................. 4126 PRESIDENZA: Walter Gianora, Presidente Alle ore 17:00 il Presidente dichiara aperta la seduta, presenti 88 deputati. Sono presenti le signore e i signori deputati: Agustoni - Aldi - Ay - Bacchetta-Cattori - Badasci - Balli - Bang - Battaglioni - Beretta Piccoli - Bignasca - Bosia Mirra - Brivio - Campana - Canepa - Caprara - Casalini - Caverzasio - Cedraschi - Celio - Censi - Corti - Crivelli Barella - Crugnola - Dadò - De Rosa - Delcò Petralli - Denti - Ducry - Durisch - Farinelli - Ferrara - Ferrari - Filippini - Foletti - Fonio - Franscella - Gaffuri - Galeazzi - Galusero - Garobbio - Garzoli - Gendotti - Ghisla - Ghisletta - Ghisolfi - Gianella - Gianora - Giudici - Guerra - Guscio - Jelmini - Kandemir Bordoli - Käppeli - La Mantia - Lepori - Lurati - Lurati Grassi - Maggi - Mattei - 4100
Anno 2017/2018 - Seduta XXXIII: martedì 23 gennaio 2018 - serale ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Merlo - Minotti - Morisoli - Ortelli - Pagani G. - Pagani L. - Pagnamenta - Pamini - Passalia - Patuzzi - Pedrazzini - Peduzzi - Pellanda - Petrini - Pini - Pinoja - Polli - Pronzini - Pugno Ghirlanda - Quadranti - Ramsauer - Robbiani - Rückert - Schnellmann - Seitz - Storni - Terraneo - Viscardi - Zanini Si sono scusati per l'assenza: Buzzini - Frapolli 1. INIZIATIVA PARLAMENTARE DEL 13 OTTOBRE 2014 PRESENTATA NELLA FORMA GENERICA DA MICHELA DELCÒ PETRALLI E COFIRMATARI PER GARANTIRE UNA GIUSTIZIA INDIPENDENTE E IMPARZIALE (MODIFICA DELLA LOG) Rapporto di maggioranza del 20 dicembre 2017 Rapporto di minoranza del 10 gennaio 2018 Continua la discussione. ALDI S., RELATRICE DI MAGGIORANZA - L'iniziativa per garantire una giustizia indipendente e imparziale è stata lanciata in occasione dell'aumento del numero di giudici supplenti. Secondo gli iniziativisti: «Oltre all'aumento della spesa pubblica, l'incremento dei giudici supplenti, eletti tra gli avvocati attivi nel Cantone, rischia di creare un aumento di conflitti di interesse, minando alla base i principi di indipendenza e imparzialità del nostro sistema giudiziario». Preciso subito che per il Tribunale penale è prevista una norma che non permette al giudice supplente di esercitare l'attività forense nel campo della giustizia penale. Il divieto si estende anche agli avvocati del medesimo studio. Solo qualche mese fa, in questa stessa aula, ci siamo trovati a parlare di conflitti di interesse. In quell'occasione, abbiamo modificato la legge in modo da rendere incompatibile la carica di granconsigliere con quella di membro di consigli di amministrazione delle aziende pubbliche. A seguito di quella decisione un granconsigliere ha dovuto dimissionare: parliamo di una persona su 90 e sappiamo tutti che potere decisionale possa avere. È stato un dibattito interessante, nel quale la maggioranza dei qui presenti ha considerato che fosse fondamentale evitare qualsiasi rischio di potenziale conflitto di interesse. Si è parlato di fare chiarezza, di trasparenza e di incompatibilità. Oggi ci troviamo di nuovo ad affrontare il tema, peraltro in un ambito, quello della giustizia, molto delicato. Il buon funzionamento di uno Stato è subordinato al fatto che il cittadino possa avere fiducia nella giustizia. Per fare questo, è fondamentale che non vi siano ombre di alcuna sorta. Abbiamo appena eletto, in questa tornata parlamentare, i 27 giudici del Tribunale d'appello. Si tratta di professionisti che operano a tempo pieno e non solo per le ore di lavoro, un giudice è tale sempre, tutti i giorni, ogni ora della giornata. A lui incombe l'obbligo di mantenere un comportamento consono alla funzione per cui è stato eletto. Il concorso tuttora pendente prevede la nomina di 27 giudici supplenti: stiamo parlando di un rapporto uno a uno. Giudici supplenti che, però, in realtà non sostituiscono un giudice assente, come si potrebbe credere, ma vengono utilizzati a piacimento dai presidenti di 4101
Anno 2017/2018 - Seduta XXXIII: martedì 23 gennaio 2018 - serale ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Camera per occuparsi di incarti e redigere sentenze. Giudici supplenti che, per la maggior parte del loro tempo, lavorano nel settore privato e, quasi tutti, come avvocati. In sostanza, abbiamo un libero professionista, un avvocato, che, ogni tanto, si mette il cappello di giudice e si presenta davanti a quello stesso Tribunale dove rappresenta i suoi clienti. Dico ciò anche contro i miei interessi, sono anch'io avvocato, ma non è facile spiegare al proprio cliente che non vi sarà nessun favoritismo, anche se la controparte è giudice supplente davanti a quello stesso Tribunale al quale si chiede di emettere una sentenza. Ancora più difficile, nel caso si perda la causa, è convincere il proprio cliente che ciò non è determinato dal fatto che l'avvocato di controparte è giudice supplente. L'atto parlamentare della collega Delcò Petralli e cofirmatari considera, a giusto titolo, che questa situazione crea un potenziale conflitto di interessi che deve essere risolto. Secondo gli iniziativisti con l'aumento dei contenziosi e della litigiosità dei casi, la sola ipotesi che una parte e/o il suo avvocato in un caso si trovi di fronte un avvocato-giudice supplente come avversario poiché avvocato di controparte e in altro caso lo stesso avvocato-giudice supplente come giudice è contraria a ogni garantismo giudiziario. Perdonatemi, ma tutto ciò mi pare davvero logico: è una questione prima di tutto di buon senso. Il sistema attuale non prevede alcuna norma per evitare questo conflitto di interessi, ad eccezione del penale di prima sede, come detto prima. Su questo punto il rapporto di maggioranza propone di inserire lo stesso divieto anche per i giudici della seconda istanza penale. Per tutti gli altri supplenti si applicano le norme di incompatibilità previste nei Codici di procedura. Evidentemente queste norme sono state concepite pensando alla figura del giudice a tempo pieno e non a quella del giudice avvocato. Per tale motivo non vi sono, ad esempio, norme di incompatibilità relative ai clienti. Ciò significa che nulla impedisce a un avvocato di patrocinare una parte in un determinato contenzioso e occuparsi poi di giudicare un incarto dove compare la medesima parte. L'unico limite è quello previsto di non occuparsi in veste di giudice del medesimo incarto. La Commissione ha preso anche in considerazione la soluzione di introdurre il divieto previsto per il penale per tutti i giudici supplenti. Siamo però arrivati alla conclusione che ciò non sarebbe praticabile e i motivi sono stati spiegati molto bene dalla collega nell'intervento precedente. Anche il Governo riconosce nel sistema attuale un potenziale rischio di conflitto di interessi. Tuttavia, chiede più tempo per valutare nel complesso la questione dei giudici supplenti. Pur comprendendo le motivazioni del Governo per attendere prima di intervenire sulla figura del giudice supplente, ritengo che non si possa perdere ulteriore tempo. Vi è una situazione di conflitto riconosciuta da tutte le parti in causa. Lo dice il Governo nella sua presa di posizione sul rapporto di maggioranza. Lo ammette anche il presidente di una Camera del Tribunale d'appello che ha trasmesso una presa posizione sull'iniziativa a inizio gennaio dicendo: «Siamo consapevoli del fatto che può esistere il problema del dei conflitti di interesse», e affermando sostanzialmente che quella Camera ha poi risolto il problema con l'impegno del giudice supplente a non svolgere rappresentanza come avvocato in quel determinato settore. Ora, la maggioranza della Commissione è convinta che questa situazione debba essere risolta una volta per tutte. Imparzialità e indipendenza sono due fattori importantissimi per il buon funzionamento della giustizia e non ci deve essere nulla che possa gettare dubbi o ombre. Per tutte queste ragioni, portando anche l'adesione del mio gruppo, vi invito a sostenere il rapporto di maggioranza. AGUSTONI M., RELATORE DI MINORANZA - L'iniziativa Delcò Petralli si innestava sulla decisione del 2014 di aumentare il numero dei giudici supplenti. In proposito, va detto 4102
Anno 2017/2018 - Seduta XXXIII: martedì 23 gennaio 2018 - serale ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ subito che tale figura non è un'idea stravagante inventata dal Gran Consiglio quattro anni fa, ma esiste da sempre nel nostro ordinamento giudiziario, e ha conosciuto aumenti costanti già a partire dal 1966. Qual era la preoccupazione della collega Delcò Petralli? Era che vi fossero dei conflitti di interesse, ma essi, in via teorica, erano già presenti nel nostro sistema giudiziario, ed erano ben conosciuti dal Parlamento, il quale, ciò nonostante, decise di mantenerne la figura e aumentarne il numero. Per evitare che vi fosse tale conflitto di interessi, la collega Delcò Petralli proponeva tre misure concrete. La prima, quella principale, era di utilizzare i vice-cancellieri per svolgere quel compito. Sulla proposta c'è un generale consenso nel ritenerla inadeguata, in quanto questi ultimi, nello svolgimento della loro attività, sono subordinati ai giudici. Sarebbe dunque curioso se, in alcuni casi, il vice-cancelliere agisse come collaboratore del giudice e, in altri, si situasse al suo stesso livello. Anche il presidente del Tribunale d'appello la considera difficilmente praticabile, anche perché i vice-cancellieri non avrebbero materialmente il tempo da dedicare a quella attività. Sulla richiesta principale dell'iniziativa non c'è dunque consenso. La seconda misura prevedeva che chi fosse giudice supplente non potesse agire come avvocato nei campi del diritto in cui sarebbe stato chiamato a operare. Anche in questo caso tutti sono concordi nel ritenere che non si tratti di una soluzione praticabile, non solo perché non si troverebbero giuristi che non operano in certi campi, ma anche per la qualità del lavoro che verrebbe prestato. Ad esempio, sarebbe strano che giudici supplenti attivi nel diritto amministrativo si impegnassero nella propria attività professionale a non operare mai in quel campo: la qualità del loro lavoro sarebbe logicamente non eccelsa. Anche in questo caso, il presidente del Tribunale d'appello sostiene l'inutilità di figure sprovviste della necessaria dimestichezza con la materia trattata: sarebbe oltremodo contropro- ducente per il Tribunale. Infine, l'ultima richiesta dell'iniziativa è, in realtà, accolta anche dal rapporto di minoranza. In effetti, fa propria l'idea che se un giudice supplente assume l'incarico di collaborare con il giudice nella redazione di una sentenza, occorre che questa decisione non coinvolga parti o avvocati con cui il giudice supplente ha avuto a che fare nella sua attività professionale. Tuttavia, il presidente del Tribunale d'appello ci dice che, in realtà, questa misura è già applicata e, in qualità di deputato, non posso credere che ciò che afferma non sia vero, fermo restando che questo principio può essere iscritto nella legge, se ciò serve a eliminare qualsiasi dubbio sulla sua reale applicazione. Vengo ora ai motivi per cui riteniamo che la proposta nata in seno alla Commissione di eliminare la figura del giudice supplente nei campi diversi dal diritto penale, che ricordo non era prevista dall'iniziativa Delcò Petralli, debba essere respinta. Il punto di partenza sono i conflitti di interesse. Pur ammettendo che quanto sostenuto dal presidente del Tribunale di appello non venga fatto o che comunque non sia possibile evitare situazioni di potenziale conflitto di interesse, non capisco per quale ragione la maggioranza commissionale chieda di mantenere i giudici supplenti nell'ambito penale. Mi si dirà che in quel campo c'è un'incompatibilità per materia, cioè che il giudice supplente non può fare l'avvocato nel penale, ma può farlo in qualsiasi altro ambito del diritto, nel civile, ad esempio, con la conseguenza che sarebbero ipotizzabili forme di rivalsa, o scaricamento di frustrazioni, che, da un procedimento nel civile "transitano" in uno del penale. Se volessimo essere coerenti fino in fondo, la figura del giudice supplente dovrebbe dunque essere abolita tout court o comunque limitata a quei giuristi che non esercitano l'attività forense. Ma ciò la maggioranza non lo chiede, anche perché si rende conto che, senza giudici supplenti del penale, le corti non potrebbero funzionare adeguatamente. 4103
Anno 2017/2018 - Seduta XXXIII: martedì 23 gennaio 2018 - serale ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ C'è poi un secondo elemento che rende questa misura poco coerente. Si vorrebbe mantenere i giudici supplenti solo nel penale, ma esistono altre materie del diritto dove non c'è un rischio di conflitto di interesse. Pensiamo, ad esempio, al diritto tributario, dove i procedimenti riguardano i rapporti tra i cittadini e il Comune o il Cantone. Quindi, non si capisce dove risieda il rischio di conflitto di interessi per il giudice supplente che eserciti anche l'attività di avvocato, dal momento che il conflitto non si svolge tra privati cittadini, ma tra questi e lo Stato. C'è, infine, una questione di metodo e di credibilità delle istituzioni. Il Gran Consiglio, tramite l'Ufficio presidenziale, ha aperto un concorso per il rinnovo dei 27 giudici supplenti. Le candidature sono già state vagliate dal Consiglio della magistratura per quanto riguarda gli uscenti che si ricandidano e dalla Commissione di esperti indipendente per le nuove. In queste condizioni, a cinque mesi dal rinnovo, non è possibile proporre di abolire in larga misura la figura del giudice supplente, senza che siano mai pervenute segnalazioni concrete circa casi circostanziati di conflitto di interessi. Il Consiglio della magistratura, a cui compete la vigilanza sull'attività dei giudici supplenti, non ha mai fornito alcuna indicazione in tal senso. Il presidente del Tribunale d'appello fa un appunto alla figura del giudice supplente, ma non dal punto di vista del rischio di conflitto di interessi, che possono essere risolti con la prassi già adottata dai presidenti di Camera, evitando di assegnare pratiche in cui sono coinvolte parti con cui l'avvocato giudice supplente ha a che fare nella sua attività professionale. L'appunto riguarda in effetti la qualità del lavoro da loro prestato. Esso è eccellente in alcuni casi, laddove c'è un'esperienza di redattori di sentenze, meno in altri, in quanto i progetti di sentenza richiedono un lavoro di correzione tale per cui l'impiego del giudice supplente diviene quasi controproducente. Si tratta di un problema su cui lavorare, ma ricordo che, in relazione ai 22 giudici supplenti ricandidatisi, il Consiglio della magistratura ha rilasciato un parere favorevole senza riserve. Quindi, ancora una volta, se abbiamo fiducia nel Consiglio della magistratura, dobbiamo partire dal presupposto che tutti i 22 giudici supplenti ricandidati adempiono ai requisiti necessari a svolgere in modo efficace la loro funzione. Il ruolo dei giudici supplenti e la qualità del lavoro da loro prestato meriterebbero, d'altro canto, una valutazione più approfondita. Sono stati introdotti in questo numero solo da tre anni e il Consiglio di Stato chiede giustamente di attendere altri quattro anni prima di affermare che vi sia un problema ed eventualmente pensare a come sostituirli. La collega Delcò Petralli ha ricordato quanto si è verificato a proposito del giudice dei provvedimenti cautelari, figura abolita per decisione del Gran Consiglio poi ratificata dal popolo: oggi è stato assunto un giurista e il Consiglio di Stato propone di affiancargli un giudice supplente. Occorre dunque procedere con cautela e astenersi da decisioni affrettate che privano la nostra Magistratura di strumenti utili e necessari. L'abolizione della figura del giudice supplente non può essere presa a cuor leggero. Abbiamo diverse Camere del Tribunale d'appello che non vi fanno ricorso, e verosimilmente non subirebbero alcun pregiudizio dalla loro abolizione, ma ne abbiamo altre (le Camere civili, la Camera del diritto tributario, quella di protezione) che ne fanno un uso regolare ma limitato, con spese che vanno dai 40 ai 50 mila franchi all'anno. Ebbene, abolendo i giudici supplenti, queste Camere si troverebbero a dover assorbire un carico di lavoro che ben difficilmente potrebbe essere compensato con l'assunzione di nuovi vice-cancellieri, visto che questi ultimi hanno retribuzioni decisamente maggiori e non sarebbe possibile, come detto anche dalla collega Aldi, stipulare contratti di assunzione al 50%, lasciando che l'interessato continui ad operare come avvocato, con il riproporsi di tutti i rischi di conflitto di interessi che abbiamo ricordato. Si determinerebbe quindi un 4104
Anno 2017/2018 - Seduta XXXIII: martedì 23 gennaio 2018 - serale ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ problema di sotto dotazione, come confermato dalla lettera del presidente della Camera di protezione, giudice Lardelli, con cui si chiede al Parlamento di riflettere attentamente su questa eventualità. Stiamo intervenendo in modo drastico e intempestivo sul terzo potere dello Stato, per affrontare problemi mai segnalati da parte dell'organo di vigilanza. Per queste ragioni, invito a respingere il rapporto di maggioranza e ad accogliere quello di minoranza che propone di concretizzare le richieste dell'iniziativa stabilendo che il giudice supplente non può operare sull'incarto in cui siano coinvolte parti o avvocati con cui egli ha a che fare in altre cause nello svolgimento della sua attività professionale. FERRARA N., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PLR - Per prima cosa occorre chiarire che in questa sede discutiamo della figura istituzionale del giudice supplente e non di pregi o difetti di questo o quel giudice supplente. I giudici supplenti sono persone e giuristi di valore, ma il tema è un altro. I giudici supplenti sono la risposta sbagliata a una domanda giusta: come rendere flessibile la gestione dei Tribunali, vale a dire adattarla alle variazioni del volume e della tipologia di lavoro a fronte della rigidità del numero e dell'assegnazione dei giudici data dalla legge. I giudici supplenti sono giudici come gli altri, quando sono giudici, ma sono anche avvocati come gli altri, quando non sono giudici. Sono, per così dire, soggetti bifronti, ma la giustizia ha una faccia sola, non può e non deve averne due, e nemmeno può sembrare che sia doppia. Qui sta il problema. A tale problema, se ne aggiunge un altro: il loro modo di impiego (la chiamata a intervenire in questo o quel caso) è discrezionale o quasi, con il rischio che diventino i "giudici preferiti" di questo o quel giudice professionista o in questo o quel tema particolare. Si creano così affinità, abitudini, preferenze che forse facilitano la collegialità dell'argomen- tazione ma di sicuro non lo spirito critico che deve essere di ogni giudice. Il tutto è reso evidentemente ancora più rischioso dalle dimensioni del Ticino e dalle relazioni professionali, di interesse, di militanza politica, di vicinanza personale tra quel migliaio di persone circa che, nel nostro Cantone, o rappresenta davanti ai Tribunali oppure siede nei Tribunali. Non credo servano altre spiegazioni per capire i rischi di situazioni che possono facilmente diventare o perlomeno sembrare poco trasparenti. In questo modo, il giudice supplente diventa una sorta di vice-cancelliere esterno, chiamato a discrezione e con scarsa indipendenza oggettiva dalle figure dei giudici titolari. Sarebbe interessante, al proposito, disporre di una statistica di quali giudici supplenti siano intervenuti in quali casi e su chiamata di chi, o sui percorsi di studio, praticantato, attività professionale e appartenenza partitica che possono essere all'origine di determinate scelte di composizione delle Corti. Potrebbe permettere, un tale studio, letture interessanti credo, al giudice stesso o, se del caso, al Consiglio della magistratura. E già che citiamo la Magistratura, dobbiamo ricordare che i giudici sono magistrati, pubblici ufficiali chiamati al difficile compito dell'amministrazione della giustizia. Per intero, però, non per metà, non oggi sì e domani no. Il giudice è certamente una persona fisica, ma nell'adempimento della sua carica è molto di più. Non una persona con le sue velleità, ma piuttosto un tutore della legge, che non sta mai al fianco di una parte, ma sempre al di sopra delle parti. I magistrati non possono avere di principio attività accessorie, né fare politica, né esprimere in pubblico quando e come vogliono opinioni personali che possano mettere in discussione la loro indispensabile imparzialità. E poi permettiamo ai giudici supplenti di essere un po' togati e un po' liberi professionisti? A beneficio di chi? Ma, soprattutto, con quali rischi? La maggioranza della Commissione e, mi auguro, di questo Parlamento, chiede di 4105
Anno 2017/2018 - Seduta XXXIII: martedì 23 gennaio 2018 - serale ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ rinunciare a questa figura. Ciò non vuol dire non preoccuparsi della giustizia e del suo buon funzionamento, anzi. I giudici supplenti non sono la risposta giusta: il problema resta e va affrontato seriamente. La risposta non può essere una sorta di aggiunta di "mezzi giudici su chiamata". Consiste in altre misure. E non è un gruppo politico a portare le soluzioni. È pur vero che quest'iniziativa generica è pendente ormai da circa tre anni e dal Governo è giunta una reazione dell'ultimo minuto, con una risoluzione al rapporto di maggioranza che cerca di rattoppare la situazione. Ma la giustizia va riformata seriamente. C'era "Giustizia 2018" che arriverà forse nel 2020 o nel 2030, ma una cosa possiamo farla oggi: stabilire che quella in oggetto non è una soluzione e impegnarci per razionalizzare, digitalizzare il lavoro dei Tribunali e dei giudici, permettere una vera formazione continua dei magistrati e dei collaboratori, imparare a lavorare in modo moderno e coordinato, informatizzare, creare maggiore dialogo tra le istanze, non maggiore commistione tra l'interno e l'esterno, creare dei pool, rafforzare le procedure di conciliazione. Insomma, di cose da fare ce ne sono molte, razionalizzando anche i costi. Perciò continuiamo a porci domande sulla giustizia, ma non diamoci mezze risposte di comodo. Pensateci: siamo nel 2018 e una procuratrice pubblica, una madre, ad esempio, non può assolvere al suo compito al 50% e nel resto del tempo non lavorare, però tolleriamo giudici supplenti prestati alla giustizia a tempo parziale, che nel resto del tempo sono attivi come avvocati e proprio negli stessi ambiti, con gli stessi giudici e gli stessi cancellieri con cui collaborano come giudici supplenti. Chiedo dunque a tutti i colleghi di fare una scelta, come l'ha fatta la relatrice di maggioranza Sabrina Aldi, anche lei avvocato: o avvocato di qua o giudice di là, o vice- cancelliere o libero professionista. La giustizia è tanto più imparziale quanto più noi politici ci impegniamo a non personalizzarla e banalizzarla, anche quando scontentiamo qualcuno. Troviamo soluzioni serie, non di comodo, siamo qui per questo. Il bene della giustizia è più grande dei singoli e delle loro comodità: dimostriamolo con il nostro voto. AGUSTONI M., RELATORE DI MINORANZA E INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PPD+GG - Il gruppo PPD+GG sosterrà il rapporto di minoranza. Il Gran Consiglio ha aumentato il numero di giudici supplenti da 12 a 27 nel 2014, con 63 voti a favore, 2 astenuti e nessun voto contrario. Fu una decisione presa sulla base di un'iniziativa parlamentare presentata dai colleghi Caimi e Calastri. Ora, è sempre possibile cambiare idea, ma ritengo che quattro anni or sono i problemi teorici di giudici che lavorano a metà tempo come avvocati fossero presenti esattamente come lo sono oggi. Quindi faccio fatica a capire come mai allora questo Parlamento abbia potuto accogliere praticamente all'unanimità il potenziamento dei giudici supplenti e ora questa figura desti tanta resistenza e scandalo. Ricordo poi che, se davvero la dicotomia tra libera professione ed esercizio della Magistratura del giudice supplente costituisce uno sfregio per la giustizia, si deve avere il coraggio di abolirla completamente, anche nel penale. Si abbia insomma il coraggio di dire dei sì o dei no: se si sceglie il sì, allora si voti il rapporto di minoranza, se si dice di no, si abbia la forza di cancellare la figura del giudice supplente in tutte le sue forme. DUCRY J., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PS - Fortuna e regolamento hanno voluto che prima di me intervenisse il relatore Maurizio Agustoni smorzando l'ira che mi stava salendo dopo aver ascoltato i propositi dell'ex procuratrice Natalia Ferrara, la quale ha mosso accuse gravissime nei confronti della Magistratura, dipingendo giudici che 4106
Anno 2017/2018 - Seduta XXXIII: martedì 23 gennaio 2018 - serale ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ scelgono i propri giudici a latere e presidenti di Tribunali supplenti ad hoc per evadere e orientare le pratiche, senza portare nessuna prova. Sono accuse mosse nell'aula dei rappresentanti di tutti i cittadini ticinesi, su un oggetto importante, ma che non può sollevare dubbi circa i destini della Repubblica, visto che fu il Parlamento, come ha ricordato il collega Agustoni, a parificare, con un voto praticamente all'unanimità, il numero dei giudici supplenti a quello dei giudici ordinari. Gettare ombre pesantissime sull'operato di chi è chiamato a rendere giustizia apparirebbe perlomeno inopportuno, se non fosse forse il frutto di un eccesso di entusiasmo per l'assunzione della nuova carica di parlamentare. Ci si rivolga, se si ritiene tale la gravità dei fatti, al Consiglio della magistratura, con accuse specifiche, o al Ministero pubblico, o si chieda l'istituzione di un procuratore straordinario di un altro Cantone che accerti questi fatti. Lo scandalo della giustizia, in Ticino, purtroppo, l'abbiamo già avuto all'inizio degli anni 2000 e ha sconquassato il Cantone. Ci sono stati presidenti di corte, il Consigliere di Stato Claudio Zali, ad esempio, gli attuali giudici penali in carica, l'emerito giudice Claudio Lepori, la giudice Agnese Balestra Bianchi, il giudice Franco Verda, il giudice Mario Luvini, che non si sarebbero mai sognati di scegliere giudici a latere, qualora fossero riusciti a comporre la Corte criminale, per determinare un giudizio in un senso o in un altro. Certo, sceglievano spesso il giudice Iginio Rezzonico per i casi di reati finanziari. Altri, a dipendenza della fattispecie penale, sceglievano altri giudici, ma solo in base a determinate loro caratteristiche, capacità, formazione e alla loro rettitudine. Quando un giudice ordinario o supplente si presenta davanti al Governo o al presidente del Tribunale di appello, come ha fatto il collega Casalini ieri, dichiara fedeltà alla Costituzione, alle leggi e ai principi di indipendenza e imparzialità che vi sono fissati. E non sarà un Parlamento come il nostro a dare lezioni al terzo potere dello Stato, senza prove e senza indizi. Tutto ciò per dire che concordo appieno con l'eccellente lavoro del relatore di minoranza, Maurizio Agustoni. Posso certo capire le critiche sul fallimento di "Giustizia 2018", ma si tratta di uno dei tanti cantieri che vanno lenti, perché il nostro sistema elettorale vuole che sia così, perché costringe alla continua ricerca di mediazioni e compromessi, fra i Consiglieri di Stato e i partiti, senza contare le opposizioni delle corporazioni, quella dei magistrati inclusa. Tuttavia rendiamo anche atto al Governo di avere indirizzato, sia pure all'ultimo minuto, delle proposte alla Commissione speciale per la procedura di elezione dei magistrati. E fa piacere, tra parentesi, che vi sia una sorta di ammissione di colpa, seppur lieve, da parte del Governo, relativa al giudice dei provvedimenti coercitivi: ben venga il giudice supplente, per non nominare subito un giudice ordinario, anche se la valutazione finanziaria non necessariamente deve avere la prevalenza, perché la giustizia deve funzionare, così come la scuola, la sanità, la cultura, il territorio, eccetera e occorre quindi investire di conseguenza. Alle considerazioni del relatore, vorrei aggiungerne qualcuna, a cominciare dal ruolo del Consiglio superiore della magistratura. Dopo quanto è stato asserito, è giusto richiamare l'importanza di questo organo, al quale ci rivolgiamo affinché eserciti fino in fondo le proprie competenze. Come ha certamente fatto, preavvisando favorevolmente le 22 candidature uscenti, accertando, tramite l'esame di sentenze e ascoltando i presidenti delle varie Camere, il ruolo avuto dai vari giudici supplenti, senza fare nessuno sconto a nessuno, come è giusto che sia. Questi ultimi non lavorano, poi, a metà tempo, come è stato detto, ma su chiamata; sono eletti dal Gran Consiglio e operano spesso a latere nel penale, mentre, altri, più raramente, in altre Camere. Lasciamo però ai presidenti delle varie Camere (li abbiamo rieletti ieri), la competenza di valutare se hanno questi bisogni: sono magistrati della Repubblica e Cantone Ticino, non robot o marionette. 4107
Anno 2017/2018 - Seduta XXXIII: martedì 23 gennaio 2018 - serale ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ La collega Delcò Petralli può avere le sue ragioni nel volere le incompatibilità e il rapporto di minoranza segue, in parte, la sua proposta. Personalmente andrei oltre, estendendo l'art. 52 della LOG e determinati divieti. Ci sono sufficienti giovani e sconosciuti giuristi e avvocati in Ticino che possono assumere seriamente quel ruolo. E i partiti, visto che sono loro a proporli, devono occuparsi di individuare le persone giuste, esattamente come fanno per le altre cariche istituzionali. Nella lettera del Governo all'attenzione della Commissione, in un passaggio relativo alle incompatibilità, si può leggere: «Tuttavia, il Tribunale federale in una recente sentenza ha testualmente affermato di ritenere auspicabile che il giudice supplente di un Tribunale non eserciti il patrocinio delle parti dinanzi a tale Tribunale. Un eventuale divieto non può essere dedotto dall'art. 30 della Costituzione o dall'art. 6 della CEDU, ma può essere previsto dal legislatore». Non so cosa verrà deciso oggi (e sono pessimista), ma, vada come vada, per ridare ossigeno al sistema ed evitare critiche pesanti, mi permetto di suggerire al Consigliere di Stato Gobbi di attribuire l'incarico a chi di dovere di redigere un paio di articoli relativi a questa fattispecie. Il gruppo PS, tramite il capogruppo Durisch e chi parla, ha sottoscritto il rapporto di minoranza del collega Agustoni e auspica che non si stravolga improvvisamente, dopo soli tre anni, un'istituzione quale il Tribunale d'appello, privandolo di colpo di molti giudici e rendendo ancora più difficoltoso lo svolgimento delle sue funzioni. C'era l'ipotesi di una proroga di un anno, tramite decreto legislativo non referendabile, del periodo di nomina degli attuali 27 giudici supplenti in carica, ma ciò avrebbe comportato il rinvio dell'oggetto alla Commissione e causerebbe qualche difficoltà, visto che dobbiamo eleggerli entro il 31 maggio prossimo. Lasciamo che chi di dovere valuti le riforme promesse dal Governo ancora con la lettera del 9 gennaio, consentendo di chiedere anche un parere al Consiglio della magistratura, perché spetta a quest'organo vigilare sul buon funzionamento della giustizia, dunque anche dei giudici supplenti. Lasciamo loro il tempo di valutare l'efficienza e l'efficacia dell'elezione dei giudici del 2014 e non si faccia un affronto alla giustizia, eliminando decine di giudici in un colpo solo, senza offrire soluzioni alternative. Soprattutto non corriamo il rischio, per non so quale motivo recondito, personale o di altra natura, di minare l'operato della Magistratura. DELCÒ PETRALLI M., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO I VERDI - Non intendevo prendere la parola, ma visto l'intervento del collega vorrei precisare alcuni aspetti della questione. Intanto bisogna distinguere i giudici supplenti del penale e quelli del civile, del tributario, eccetera, in quanto nell'ambito penale hanno minore rilevanza, essendo sostanzialmente il giudice nominato a decidere. Ribadisco però un punto: anche solo l'esistenza potenziale di un conflitto di interesse dovrebbe essere sufficiente per abolire la figura del giudice supplente. Condivido il principio di investire nella giustizia e di affidargli mezzi supplementari, ma appunto nominando, se necessario, giudici supplementari o vice- cancellieri. L'intervento del collega Ducry mi è sembrato poco chiaro: personalmente non trovo che la collega Ferrari abbia lanciato gravissime accuse e l'arrabbiatura del collega mi sembra la classica cortina fumogena sparsa per confondere il dibattito. La collega ha espresso delle criticità, in modo del tutto legittimo, mettendo in evidenza − siccome la lista dei giudici supplenti assunti dal Tribunale d'appello non è pervenuta alla Commissione − il problema di chi viene scelto, come, eccetera. In definitiva, difendo ancora il rapporto di maggioranza, perché ritengo faccia finalmente un po' di chiarezza in questa problematica e obbliga il Consiglio di Stato a decidere se la Magistratura ha bisogno di forze supplementari, come sembra il caso. Non credo che con la nomina dei 27 giudici 4108
Anno 2017/2018 - Seduta XXXIII: martedì 23 gennaio 2018 - serale ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ possiamo dirci di essere a giorno e probabilmente, visto il numero dei casi, occorre aggiungere qualche giudice o vice-cancelliere al Tribunale d'appello. GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Intervengo per ribadire la piena adesione del Governo alla lettera del 9 gennaio in risposta alla richiesta della Commissione speciale per la procedura di elezione dei magistrati del 22 dicembre, una risposta in qualche modo anomala, visto che, trattandosi di un'iniziativa parlamentare generica, normalmente il Consiglio di Stato non prende posizione. Un anno fa la Commissione ha chiesto di sentirci, nel dicembre scorso ci ha chiesto nuovamente di determinarci e lo abbiamo fatto con una lettera che offre diversi spunti su un tema comunque complesso, in cui certo interviene la politica di milizia, senza tuttavia conoscere fino in fondo la realtà in cui si trova ad operare il giudice supplente nominato. Ricordo come in Canton Uri, nel Tribunale d'appello, siano diversi i giudici a tempo parziale, vista l'insufficiente massa critica per giustificare giudici ordinari a tempo pieno. Il rischio di conflitto di interessi è ovviamente latente in una realtà territorialmente e umanamente piccola come la nostra. A nostro avviso, prima di prendere una decisione, la situazione deve tuttavia essere ancora valutata. È vero si tratta di un'iniziativa generica e i tempi di attuazione non sono così stringenti, ma veicola un segnale politico che potrebbe comunque rallentare il processo di nomina dei 27 giudici supplenti, il cui termine non prorogabile è il 31 maggio. Chiedo che si tenga conto di questo aspetto perché il Parlamento ha deciso nemmeno quattro anni fa di estenderne il numero da 12 a 27, dando seguito ad un'iniziativa parlamentare, inizialmente valutata criticamente ma poi accolta dal Consiglio di Stato. Se poi si ritiene che la giustizia debba avere risorse supplementari, ciò potrà avvenire nell'ambito dei vari pacchetti che arriveranno in futuro. Vi sono diverse richieste pendenti da parte delle varie autorità giudiziarie cantonali, ma credo che, così come abbiamo chiesto all'Amministrazione cantonale, occorra valutare come viene svolto il lavoro prima di concedere ulteriori risorse. Per quanto riguarda invece "Giustizia 2018", la prossima volta la chiameremo "Giustizia XXI", così avremo tutto il secolo per poterla attuare. FERRARA N. - Devo essermi spiegata male e quindi ripeto alcuni concetti, in modo che il collega Ducry possa capire fino in fondo. Sia l'intervento della relatrice di maggioranza collega Aldi, che il mio, si riferiscono ai giudici supplenti su chiamata e non affatto ai giudici a latere nel penale, né, quindi, a giudici scelti per influenzare alcunché. D'altro canto, non ho mosso accuse, ma parlato di fatti: è un fatto che i giudici supplenti sono anche avvocati nel resto del loro tempo, è un fatto che lavorano su chiamata e chi li chiama sono i giudici titolari. In entrata, ho anche ricordato che non si tratta di valutare pregi o difetti di questo o quel giudice, ma di operare delle scelte. Ci sono Camere che fanno capo a giudici supplenti e altre no e se, come si evince dal rapporto del collega Agustoni che ne riporta i costi, c'è una necessità oggettiva di giudici a latere nel penale, in alcune Camere del Tribunale d'appello si fa un uso sistematico, e non sporadico o dettato da speciali circostanze, di giudici supplenti. Concentriamoci allora su questi dati, che non sono fantasie o accuse, valutiamo per ogni Camera i rispettivi importi e l'elenco delle persone chiamate. Facciamolo subito, ancora nel 2018 e non rinviamo il tutto alle calende greche. 4109
Anno 2017/2018 - Seduta XXXIII: martedì 23 gennaio 2018 - serale ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ AGUSTONI M., RELATORE DI MINORANZA - La collega Delcò Petralli ha poc'anzi affermato che i giudici supplenti nel penale possono essere lasciati dove sono perché decidono poco, come a dire, se posso interpretare, che hanno poca possibilità di orientare i procedimenti o di esporsi a conflitti di interesse. Tuttavia hanno esattamente le stesse funzioni e competenze di un qualsiasi altro giudice supplente assegnato a un'altra Camera. Nel procedimento penale, la Corte si compone di tre giudici, un presidente e due giudici a latere, i quali partecipano al processo decisionale in modo del tutto analogo a quello di un procedimento civile, dove la Corte è composta da due giudici ordinari e uno supplente, a cui normalmente si delega il compito di redigere il progetto di sentenza. Non c'è nessun'altra differenza e non si capisce perché il penale dovrebbe essere al riparo da qualsiasi conflitto di interessi, mentre nel civile o nel tributario i giudici chiamerebbero supplenti compiacenti per aggiustare le sentenze. L'unico interesse del giudice è quello di redigere sentenze di qualità. Ciò che sostiene il collega Ducry è corretto: si tratta di persone responsabili, vagliate dal Consiglio della magistratura, elette dal Gran Consiglio, che, nella misura in cui si rivolgono a giudici supplenti, hanno tutto l'interesse che questi ultimi non siano accusabili di aver agito con parzialità o in conflitto di interessi, anche perché il loro nomi sono indicati nero su bianco sulla decisione. Quanto poi all'argomento secondo cui non saremmo a conoscenza di chi siano i giudici supplenti e quando vengano chiamati è infondato: in realtà, sappiamo bene chi sono, avendoli eletti noi in Parlamento. Ciò che non sappiamo, ma solo perché nessuno ha voluto chiederlo, è semmai quante volte è stato chiamato questo o quel giudice supplente. Una richiesta che può tuttavia essere fatta, visto che non c'è nulla da nascondere. Il dato è che vi sono Camere − la tabella riportata nel rapporto di minoranza è abbastanza indicativa − che vi fanno ricorso più di altre, semplicemente perché ne hanno bisogno e non possono rivolgersi a un vice-cancelliere. Come ho detto, la Camera di protezione del Tribunale d'appello usa dal 2015, anche a seguito delle accresciute competenze in materia di ricorso sulle questioni di autorità parentale e di tutele e curatele, un importo di circa 30 mila franchi in giudici supplenti su chiamata, una quantità di lavoro che non potrebbe essere svolta da un vice-cancelliere a meno che non si pensi a contratti al 20% o a chiamarne altri, attivi in altre Camere, per coprire quelle necessità. Il giudice supplente è stato introdotto precisamente come figura flessibile, su chiamata, per far fronte alle fluttuazioni che possono aumentare in modo improvviso il numero di procedimenti, a dipendenza di determinati ricorsi, come si è verificato, ad esempio, in relazione alla questione dei rustici. Una figura che, se utilizzata dai presidenti di Camera con il buon senso che tutti gli riconosciamo, non crea nessun problema, tant'è vero che il Consiglio della magistratura non ha mai indirizzato lamentele alla nostra attenzione. Il Gran Consiglio, tre anni dopo aver aumentato il numero dei giudici supplenti, esistenti da almeno 50 anni, dovrebbe improvvisamente abolirli sulla base di chissà quali rischi di conflitti di interessi e corsie preferenziali? Di nuovo, l'iniziativa Delcò Petralli proponeva tre misure, con il rapporto di minoranza accogliamo la terza, quella considerata sufficiente al momento della sua presentazione, per essere poi superata non si sa per quale motivo dalla proposta di abolizione: richiamando tutti ad un atteggiamento di responsabilità e prudenza, non posso che invitare il Gran Consiglio a farla propria a sua volta votando il rapporto di minoranza. DURISCH I. - La decisione presa dalla Commissione è affrettata e condivido la richiesta del Consiglio di Stato di poter disporre di più tempo per valutare l'opportunità di eventuali interventi, garantendo, al contempo, il buon funzionamento della giustizia. L'abolizione dei 4110
Anno 2017/2018 - Seduta XXXIII: martedì 23 gennaio 2018 - serale ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ giudici supplenti sarebbe attuabile solo se il volume delle pratiche del Tribunale civile e amministrativo subisse un ridimensionamento oppure se si dimostrasse che il loro operato è stato inutile o addirittura dannoso. Siccome, però, non credo che queste due ipotesi abbiano una qualche possibilità di incrociare la realtà dei fatti, né vi sono altre proposte sul tavolo, ritengo sia necessario mantenere tale istituzione, finché non si sarà chiarito il modo di apportare eventuali correttivi. Se, comunque, come penso, la maggioranza del Parlamento è indirizzata a votare l'abolizione dei giudici supplenti, chiedo al Consigliere di Stato Norman Gobbi se, unitamente alla modifica di legge che dovrà essere presentata nei tempi più brevi possibili, intende valutare la possibilità di introdurre sin d'ora dei correttivi, in modo che il Parlamento possa capire meglio cosa accadrebbe a livello pratico: ci sarà un potenziamento? Si nominano dei vice-cancellieri? Si aspetta la valutazione? DELCÒ PETRALLI M. - È fastidioso il tentativo di presentare il rapporto di maggioranza come un giudizio di valore sui giudici supplenti. Nessuno ha mai sostenuto che non lavorino bene. Affermiamo semplicemente che esiste un conflitto di interessi anche solo potenziale e che va risolto attraverso la misura proposta. Il collega Agustoni insiste nel sostenere che, se fossimo coerenti, dovremmo abolire i giudici supplenti anche nel penale, ma nella procedura penale è possibile ricusare la Corte, mentre negli altri ambiti non è dato sapere chi redige la sentenza prima di averla ricevuta, e quindi non è possibile ricusare in anticipo i giudici. GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Se il Parlamento disporrà nel senso dell'iniziativa, dovremo evidentemente intervenire con una modifica legislativa secondo un iter che dovrà essere condiviso con la Commissione incaricata. Per quanto concerne le risorse supplementari, ricordo che avevamo già attribuito temporanea- mente due vice-cancellieri aggiuntivi al Tribunale penale cantonale, proprio per verificare non solo la bontà ma anche l'efficacia della misura. CELIO F. - Mi fa piacere che il collega Durisch abbia dichiarato di ritenere affrettata la decisione postulata dalla maggioranza, peccato che quando è stato proposto in sede commissionale di poterne discutere con l'agio necessario, abbia preso un'altra posizione. Al di là di questo, non ho ancora capito perché si dovrebbe decidere ora in questa sede su una modifica così importante, licenziando in blocco, sulla base di semplici supposizioni, una serie di giudici eletti dallo stesso Parlamento non molto tempo fa. Per questa ragione, diversamente dalla mia posizione iniziale, non voterò il rapporto di maggioranza. MORISOLI S. - Voterò il rapporto di minoranza per tre ragioni: vediamo conflitti di interessi ovunque e nutriamo dubbi nei confronti di chiunque e con questa proposta si sigillerebbe con la forza della legge questa cultura del sospetto; il sistema di milizia svizzero è un bene ed è un bene che sia presente anche nel terzo potere dello Stato; infine, il lavoro c'è o non c'è, per cui si sarebbe dovuto avere il coraggio di indicare come si sarebbe potuto potenziare il professionismo nella giustizia, cifre e dati alla mano. Concludo congratulandomi con il collega Ducry, al quale voglio assicurare che, in materia di giustizia, anche il sottoscritto non bada tanto alle spese. 4111
Anno 2017/2018 - Seduta XXXIII: martedì 23 gennaio 2018 - serale ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ PAMINI P. - Entrando in aula ieri, ero propenso a votare il rapporto di maggioranza, tuttavia, grazie al dibattito e soprattutto agli interventi del collega Agustoni, ho cambiato opinione e sosterrò il rapporto di minoranza. PELLANDA G. - Nel 2014 ho votato l'aumento del numero dei giudici supplenti e, per coerenza, non ritenendo che la questione del conflitto di interessi sia scoppiata ora, voterò il rapporto di minoranza. MATTEI G. - Ho seguito con interesse un dibattito intenso e complesso, giungendo alla conclusione, senza essere uno specialista, che occorre essere prudenti in una materia delicata come quella della giustizia: voterò dunque il rapporto di minoranza. FILIPPINI L. - A differenza dei due colleghi che mi hanno preceduto, in qualità di membro della Commissione speciale per la procedura di elezione dei magistrati ho sottoscritto il rapporto della collega Aldi, le cui conclusioni sono il frutto di una lunga e approfondita analisi: invito dunque tutti i colleghi a sostenerlo. La discussione è dichiarata chiusa. Messe ai voti, le conclusioni del rapporto di maggioranza della Commissione speciale per la procedura di elezione magistrati sono accolte con 45 voti favorevoli, 34 contrari e 3 astensioni. L'iniziativa è pertanto respinta. Dettaglio della votazione (art. 146 cpv. 7 LGC) Si pronunciano a favore: Aldi S. - Badasci F. - Balli O. - Bignasca B. - Brivio N. - Campana F. - Caprara B. - Casalini D. - Caverzasio D. - Censi M. - Crivelli Barella C. - Crugnola G. - Delcò Petralli M. - Denti F. - Farinelli A. - Ferrara N. - Filippini L. - Foletti M. - Gaffuri S. - Galeazzi T. - Galusero G. - Garzoli G. - Gianella A. - Giudici A. - Guerra M. - Guscio L. - Lurati I. - Maggi F. - Merlo T. - Minotti M. - Ortelli M. - Pagani G. - Pagnamenta P. - Patuzzi M. - Petrini E. - Pini N. - Polli M. - Quadranti M. - Robbiani M. - Rückert A. - Schnellmann F. - Seitz G. - Terraneo O. - Viscardi G. - Zanini A. Si pronunciano contro: Agustoni M. - Ay M. - Bacchetta-Cattori F. - Bang H. - Battaglioni F. - Beretta Piccoli S. - Canepa L. - Celio F. - Corti G. - Dadò F. - De Rosa R. - Ducry J. - Durisch I. - Fonio G. - Franscella C. - Garobbio M. - Gendotti S. - Ghisla S. - Ghisletta R. - Jelmini L. - Kandemir Bordoli P. - La Mantia L. - Lepori C. - Lurati Grassi T. - Mattei G. - Morisoli S. - Pagani L. - Pamini P. - Passalia M. - Pedrazzini A. - Peduzzi P. - Pellanda G. - Pugno Ghirlanda D. - Storni B. Si astengono: Bosia Mirra L. - Ferrari C. - Ramsauer P. 4112
Anno 2017/2018 - Seduta XXXIII: martedì 23 gennaio 2018 - serale ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. APPROVAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE CANTONALE - CENTRO DI ADDESTRAMENTO E POLIGONO DI TIRO DEL MONTE CENERI (PUC-PTMC) E AUTORIZZAZIONE AL DISSODAMENTO Messaggio dell'11 luglio 2017 n. 7373 Ai sensi dell'art. 134 LGC, le deliberazioni parlamentari si svolgono nella forma della procedura scritta. Conclusioni del rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio: si invita il Gran Consiglio ad approvare l'entrata in materia e il decreto legislativo annesso al messaggio governativo. È aperta la discussione di entrata in materia. SEITZ G., CORRELATORE - L'approvazione del Piano di utilizzazione cantonale - Centro di addestramento e Poligono di tiro del Monte Ceneri (PUC-PTMC) è importante per molte ragioni e ha richiesto uno sforzo finanziario non indifferente. Rappresenta un salto di livello e un cambiamento significativo per quanto riguarda l'attività del tiro in Ticino, per le 10 società di tiro che hanno scelto di aderire al nuova struttura, ma anche per le altre 44 presenti sul nostro territorio. Ringrazio il collega relatore Paolo Pamini per il lavoro svolto, il segretario Eros Crotta, il capo della Sezione del militare e della protezione della popolazione Ryan Pedevilla e tutti i rappresentanti dei Comuni che abbiamo incontrato. Grazie ai loro sforzi, siamo riusciti a superare la situazione di blocco venutasi a creare dopo la bocciatura, nel 2008, del progetto di costruzione di un nuovo stand di tiro del Monte Ceneri. In Ticino lo sport del tiro si sviluppa a partire dal 1800, grazie all'interessamento di figure quali Stefano Franscini e Giacomo Luvini-Perseghini. Ma in Svizzera la storia del tiro è addirittura pluricentenaria. Nel 1996 il Consiglio federale decise di abrogare l'obbligo di iscrizione a una società di tiro per espletare l'obbligo previsto dal servizio militare e il numero di aderenti passò dai 558'401 membri ai 149'977 del 2009. Si tratta di un cambiamento epocale in cui il legame tra cultura militare e cultura del tiro si modifica sostanzialmente. La nuova struttura può rappresentare un elemento a supporto di tale cambiamento. Il Centro di addestramento e il Poligono possono costituire un elemento di richiamo interessante per la zona del Monte Ceneri. Si prevede infatti di ristrutturare e ampliare l'attuale casa del tiratore e di realizzare un nuovo rifugio pubblico interrato di circa 500-700 posti. Verranno poi realizzati uffici, sale riunioni, una buvette, sale multiuso, spogliatoi e naturalmente le postazioni per il tiro. In particolare, grazie al fatto di essere coperta, la struttura permetterà il tiro in qualsiasi ora del giorno (anche notturno), in qualsiasi mese dell'anno e con qualsiasi condizione metereologica. Tutto ciò attirerà certamente l'attenzione di chi, in Svizzera, in Italia e nel Nord Europa, intende il tiro non come attività militare, ma come uno sport di abilità. Per queste ragioni, invito i colleghi a sostenere il rapporto votato all'unanimità dalla Commissione speciale per la pianificazione del territorio. 4113
Anno 2017/2018 - Seduta XXXIII: martedì 23 gennaio 2018 - serale ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ La discussione di entrata in materia è dichiarata chiusa. Messa ai voti, l'entrata in materia è accolta con 48 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astensione. Messi ai voti, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge annesso al messaggio governativo sono accolti con 52 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astensioni. Dettaglio della votazione (art. 146 cpv. 7 LGC) Si pronunciano a favore: Agustoni M. - Bacchetta-Cattori F. - Badasci F. - Bang H. - Battaglioni F. - Beretta Piccoli S. - Bosia Mirra L. - Brivio N. - Campana F. - Caprara B. - Celio F. - Censi M. - Crivelli Barella C. - De Rosa R. - Durisch I. - Ferrara N. - Ferrari C. - Gaffuri S. - Galeazzi T. - Galusero G. - Garobbio M. - Garzoli G. - Ghisla S. - Gianella A. - Giudici A. - Guerra M. - Guscio L. - Kandemir Bordoli P. - La Mantia L. - Lurati Grassi T. - Merlo T. - Minotti M. - Morisoli S. - Ortelli M. - Pagani L. - Pagnamenta P. - Pamini P. - Passalia M. - Patuzzi M. - Pedrazzini A. - Peduzzi P. - Petrini E. - Pini N. - Polli M. - Pugno Ghirlanda D. - Robbiani M. - Schnellmann F. - Seitz G. - Storni B. - Terraneo O. - Viscardi G. - Zanini A. Si pronuncia contro: Ay M. Si astengono: Canepa L. - Ramsauer P. 3. STANZIAMENTO DI UN CREDITO NETTO DI FR. 28'940'000.- E AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI FR 41'130'000.- PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE RELATIVE AL SEMISVINCOLO A2 A BELLINZONA, NELL'AMBITO DEL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI DEL BELLINZONESE (PTB) Messaggio del 20 giugno 2017 n. 7330 Ai sensi dell'art. 133 LGC, le deliberazioni parlamentari si svolgono nella forma del dibattito ridotto. Conclusioni del rapporto della Commissione della gestione e delle finanze: si invita il Gran Consiglio ad approvare l'entrata in materia e il decreto legislativo annesso al messaggio governativo. È aperta la discussione di entrata in materia. 4114
Puoi anche leggere