Agevolazioni fiscali in edilizia: bonus e superbonus 110% - Prof. Antonio Felice Uricchio Dott. Nicolò Treglia

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Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

   Seminario 18 marzo 2021 dalle ore 15,00 alle ore 18,00

 Agevolazioni fiscali in edilizia:
   bonus e superbonus 110%

                     Prof. Antonio Felice Uricchio
                          Dott. Nicolò Treglia
Il c.d. ecobonus
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    - Detrazioni per interventi di risparmio energetico
      qualificato (art. 1, commi da 344 a 347, legge
      296/2006);
    - Detrazione che si configura in un range dal 50% al
      75% della spesa, a seconda dell’intervento;
    - Fruibile sia da soggetti IRPEF che da soggetti IRES,
      su immobili di qualunque categoria catastale (sia
      strumentali che c.d. merce);
    - Prorogata dalla legge di bilancio 2021 sino al
      31/12/2021.
Il c.d. ecobonus
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                                              TABELLA ECOBONUS
                        INTERVENTI                                                 REGIME
    Acquisto e posa in opera di impianti
                                                            Detrazione IRPEF e IRES del 50% con tetto di spesa di €
    con generatori di calore alimentati da biomasse
                                                            60.000 e limite di detraibilità di € 30.000
    (legna, pellets…)
    Sostituzione di impianti di climatizzazione
                                                            Detrazione IRPEF e IRES del 50% con tetto di spesa di €
    invernale con impianti dotati di caldaia
                                                            60.000 e limite di detraibilità di € 30.000
    a condensazione
    Sostituzione dell’impianto di climatizzazione
                                                            Detrazione IRPEF e IRES del 65% con tetto di spesa di €
    invernale esistente con pompe di calore ad alta
                                                            46.153,84 e limite di detraibilità di € 30.000
    efficienza o con caldaie di classe A+
    Installazione di pannelli solari per la produzione di   Detrazione IRPEF e IRES del 65% con tetto di       spesa di €
    acqua calda per usi domestici o industriali             92.307,69 e limite di detraibilità di € 60.000
    Spese relative a strutture opache verticali             Detrazione IRPEF e IRES del 50% con tetto di       spesa di €
    e strutture opache orizzontali                          120.000 e limite di detraibilità di € 60.000
    Spese di riqualificazione energetica generale           Detrazione IRPEF e IRES del 65% con tetto di       spesa di €
    degli edifici                                           153.846,15 e limite di detraibilità di € 100.000
    Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di     Detrazione IRPEF e IRES del 50% con tetto di       spesa di €
    infissi                                                 120.000 e limite di detraibilità di € 60.000
Il c.d. bonus casa
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    - Detrazioni per interventi di manutenzione ordinaria su
      parti comuni di edifici residenziali e per interventi di
      manutenzione straordinaria su singole unità
      immobiliari (art. 16-bis TUIR);
    - Detrazione del 50% delle spese con limite massimo di
      € 96.000, da ripartire in 10 quote annuali;
    - Fruibile unicamente da soggetti IRPEF su immobili
      residenziali;
    - Prorogata dalla legge di bilancio 2021 sino al
      31/12/2021.
Il c.d. bonus casa
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                                               TABELLA BONUS CASA
                                                                        REGIME
              INTERVENTI
                                               DAL 1/1/2018 AL 31/12/2021                   DAL 1/1/2022
    Manutenzione straordinaria su
    singole      unità       immobiliari
    residenziali      di      qualunque
    categoria catastale
    Manutenzione ordinaria su parti
    comuni condominiali di edifici
                                                                                  Detrazione IRPEF del 36% con
    residenziali                            Detrazione IRPEF del 50% con tetto
                                                                                  tetto di spesa di € 48.000 e limite
    Ricostruzione        o     ripristino   di spesa di € 96.000 e limite di
                                                                                  di detraibilità di € 17.280 da
    immobili danneggiati da eventi          detraibilità di € 48.000 da ripartire
                                                                                  ripartire in 10 quote annuali
    calamitosi                              in 10 quote annuali costanti
                                                                                  costanti
    Realizzazione opere finalizzate
    alla cablatura di edifici
    Realizzazione opere finalizzate al
    conseguimento        di     risparmi
    energetici
    Adozione misure antisismiche
Il c.d. sisma bonus
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    - Detrazioni per interventi relativi all’adozione di misure
      antisismiche su costruzioni situate nelle zone sismiche
      1, 2 e 3 (art. 16 comma 1 bis, del d.l. 63/2013);
    - Detrazione che si configura in un range dal 50% all’
      85%, da ripartire in 5 o 10 quote annuali, a seconda
      dell’intervento;
    - Fruibile sia da soggetti IRPEF che da soggetti IRES;
    - Prorogata dalla legge di bilancio 2020 sino al
      31/12/2021.
Il c.d. sisma bonus
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                                     TABELLA SISMA BONUS
           INTERVENTI                                REGIME
    Adozione        di     misure
    antisismiche,             con                               Se vi è il passaggio ad una
                                     Detrazione IRPEF e IRES
    particolare          riguardo                               classe di rischio inferiore
                                     del 50% con tetto di spesa
    all’esecuzione di opere per                                 detrazione IRPEF e IRES
                                     di € 96.000 in 5 anni
    la messa in sicurezza statica                               del 70% con tetto di spesa
    sulle     parti    strutturali                              di € 96.000 in 5 anni
    dell’edificio
    Adozione        di     misure
    antisismiche,             con
    particolare          riguardo
    all’esecuzione di opere per      Detrazione IRPEF e IRES del 75% con tetto di spesa di
    la messa in sicurezza statica    € 136.000 per ogni unità immobiliare in 10 anni
    sulle     parti    strutturali
    dell’edificio, realizzate su
    parti comuni di edifici
    condominiali
    Adozione        di     misure
    antisismiche                e
                                     Se vi è il passaggio ad una classe di rischio inferiore
    riqualificazione energetica,
                                     detrazione IRPEF e IRES dell’80% con tetto di spesa di
    realizzate su parti comuni
                                     € 96.000 in 5 anni
    di edifici condominiali, con
    passaggio alla classe di
    rischio inferiore
Il c.d. bonus facciate
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    - Detrazione spese per il restauro e il recupero
      della facciata esterna di edifici localizzati nel
      territorio urbano (art. 1 commi 219-224 legge
      160/2019);
    - Detrazione del 90% delle spese da ripartire in 10
      anni;
    - Fruibile sia da soggetti IRPEF che da soggetti
      IRES;
    - Prorogata dalla legge di bilancio 2021 sino al
      31/12/2021.
Il c.d. bonus facciate
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                                               TABELLA BONUS FACCIATE
                                        INTERVENTI                                                         REGIME

    Consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche termiche e rinnovo
    degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, costituenti
    esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la mera pulitura e tinteggiatura
    della superficie

                                                                                             Detrazione IRPEF e IRES del 90%
    Consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o delle spese, da ripartire in 10 quote
    il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi           annuali costanti

    Riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai
    parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che
    insistono sulla parte opaca della facciata
Il superbonus 110%
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     -   Detrazione del 110% delle spese, da ripartire in 5 quote annuali
         costanti, per interventi di riqualificazione energetica e
         adeguamento antisismico (art. 119 e 121 d.l. 34/2020, convertito
         in legge 77/2020);
     -   Efficacia: dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022
                   ART 119“Incentivi per         AMBITO OGGETTIVO
                   l’efficienza energetica,        (commi da 1 a 8)
                         sisma bonus,
                  fotovoltaico e colonnine               AMBITO
                     di ricarica di veicoli           SOGGETTIVO
                           elettrici”                   (comma 9)

                   ART 121“Opzione per             LE MODALITA’ DI
                     la cessione o per lo             FRUIZIONE
                    sconto in luogo delle          Detrazione
                      detrazioni fiscali”                        Sconto in
                                                                  fattura
                                                    Cessione
                                                   del credito
I documenti di prassi (1)
11

     - Guida dell’Agenzia delle Entrate del 24 luglio 2020 sulle “Novità
     in materia di detrazioni per interventi di efficientamento energetico,
     sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”;
     - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto
     2020 c.d. asseverazioni;
     - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il
     Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro dell’Ambiente e
     della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministro delle
     Infrastrutture e dei Trasporti sui requisiti tecnici e la congruità
     delle spese del 6 agosto 2020;
     - la Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate
     avente ad oggetto i primi chiarimenti sulla “detrazione per interventi
     di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli
     edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della
     detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19
     maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione
     della legge 17 luglio 2020, n. 77”;
I documenti di prassi (2)
12

     - il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8
     agosto 2020 (Prot. n. 283847/2020), “Disposizioni di attuazione degli
     articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
     con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle
     opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di
     ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici,
     riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di
     impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli
     elettrici”;
     - la Risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020 avente ad oggetto, in
     particolar modo, i limiti di spesa sugli “interventi realizzati sulle parti
     comuni di un edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari”;
     - il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12
     ottobre 2020 (Prot. n. 326047/2020), recante le “Modifiche al modello
     per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del
     patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti
     fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con - il provvedimento del
     Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, e alle relative
     istruzioni”;
I documenti di prassi (3)
13

     - la Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate
       avente ad oggetto le risposte ai quesiti sulla “detrazione per interventi
       di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli
       edifici prevista dall’articolo 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio
       2020, n. 34 (Decreto Rilancio)” (d’ora in avanti “circolare 30/E
       dell’AdE”);
     - n. 56 risposte ad interpello del contribuente.
L’ambito oggettivo di applicazione
14

                                 AMBITO OGGETTIVO

           Interventi trainanti:                             Interventi trainati:
         lavori che se eseguiti                            lavori che danno diritto
         autonomamente danno                               al bonus se eseguiti
         diritto al bonus                                  congiuntamente         a
                                                           quelli trainanti

     Secondo il decreto interministeriale del 6/08/2020 «congiuntamente» è da
     intendersi nel senso che “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati,
     sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla
     data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti .
Gli interventi trainanti (1)
15

                 INTERVENTIO                                      DESCRIZIONE                                         LIMITI DI SPESA
                                                                                                          - 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per
                                                                                                          le     unità    immobiliari     funzionalmente
                                                                                                          indipendenti site all’interno di edifici
                                                   Riguarda le superfici opache verticali (pareti         plurifamiliari;
       a) Intervento trainante 1: “isolamento
                                                   esterne), orizzontali (pavimenti) e inclinate          - 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle
             termico sugli involucri” C.D.
                                                   (falde di copertura del sottotetto) purché con         unità immobiliari che compongono l’edificio,
              CAPPOTTO TERMICO
                                                   un’incidenza superiore al 25% della                    se lo stesso è composto da due a otto unità
         ART. 119 COMMA 1 LETT. A)
                                                   superficie disperdente lorda dell’edificio             immobiliari;
                                                                                                          - 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle
                                                                                                          unità immobiliari che compongono l’edificio,
                                                                                                          se lo stesso è composto da più di otto unità.
                                                   In luogo dell’impianto esistente vanno
                                                   installati:
                                                   -      impianti        centralizzati    per       il   - 20.000 euro moltiplicato per il numero delle
                                                          riscaldamento, il raffrescamento o la           unità immobiliari che compongono l’edificio
                                                          fornitura di acqua calda sanitaria a            per gli edifici composti fino a otto unità
       b) Intervento trainante 2: “sostituzione
                                                          condensazione, con efficienza almeno            immobiliari;
     impianti di climatizzazione invernale sulle
                                                          pari alla classe A di prodotto, a pompa         - 15.000 euro moltiplicato per il numero delle
         parti degli edifici in condominio”
                                                          di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o    unità immobiliari che compongono l’edificio
           ART. 119 COMMA1 LETT. B)
                                                          geotermici,          anche         abbinati     per gli edifici composti da più di otto unità
                                                          all'installazione di impianti fotovoltaici      immobiliari.
                                                          e relativi sistemi di accumulo;
                                                   -      impianti di microcogenerazione;
                                                   -      impianti a collettori solari.
Gli interventi trainanti (2)
16

                                                    In luogo dell’impianto esistente vanno
                                                    installati:
                                                    - impianti per il riscaldamento, il
                                                    raffrescamento o la fornitura di acqua calda       La detrazione è calcolata su un ammontare
        c) Intervento trainante 3: “sostituzione
                                                    sanitaria a condensazione, con efficienza          complessivo delle spese non superiore a euro
       impianti di climatizzazione invernale su
                                                    almeno pari alla classe A di prodotto, a           30.000 per singola unità immobiliare. Nel
      edifici unifamiliari o su unità immobiliari
                                                    pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi   predetto limite, la detrazione spetta anche per
                di edifici plurifamiliari”
                                                    o geotermici, anche abbinati all'installazione     le spese relative allo smaltimento e alla
            ART 119 COMMA 1 LETT. C)
                                                    di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di     bonifica dell'impianto sostituito.
                                                    accumulo;
                                                    - impianti di microcogenerazione;
                                                    - impianti a collettori solari.
                                                                                                       -     96.000 euro, nel caso di interventi
                                                                                                             realizzati su singole unità immobiliari.
                                                                                                             Il limite di spesa ammesso alla
                                                    Riguarda le superfici opache verticali (pareti           detrazione è annuale e riguarda il
                                                    esterne), orizzontali (pavimenti) e inclinate            singolo immobile.;
     d) Intervento trainante 4: c.d. antisismico
                                                    (falde di copertura del sottotetto) purché con -         96.000 euro, nel caso di acquisto delle
     ART 119 COMMA 4
                                                    un’incidenza superiore al 25% della superficie           “case antisismiche”;
                                                    disperdente lorda dell’edificio                -         96.000 euro moltiplicato per il numero
                                                                                                             delle unità immobiliari di ciascun
                                                                                                             edificio, per gli interventi sulle parti
                                                                                                             comuni di edifici in condominio.
Gli interventi trainanti (3)
17

                   Il superbonus si applica anche alle unità
                  immobiliari situate all’interno di edifici
                  plurifamiliari a condizione che l’unità sia:

     Funzionalmente indipendente              Dotata di un accesso autonomo
                                                       dall’esterno:

     Quando è dotata di almeno 3 dei           «accesso indipendente, non
     seguenti 4 impianti di proprietà        comune ad altre unità, chiuso da
      esclusiva: idrico, gas, energia        cancello o portone che consenta
        elettrica e riscaldamento               l’ingresso dalla strada, da
                                              cortile, o da giardino anche di
                                                 proprietà non esclusiva»
Gli interventi trainati
18

                   INTERVENTO                                   VINCOLI                              LIMITI DI SPESA
                                                     A condizione che il soggetto
     Efficientamento energetico ex art. 14 del d.l. esegua almeno uno degli Nei limiti di detrazione o spesa previsti dalla
     63/2013 (c.d. ecobonus)                         interventi trainanti, escluso il normativa per ciascun intervento
                                                     sisma bonus
                                                                                      Fino ad un ammontare complessivo delle spese
                                                                                      non superiore a euro 48.000 per singola unità
     Installazione di impianti fotovoltaici A condizione che il soggetto
                                                                                      immobiliare e comunque nel limite di spesa di
     connessi alla rete elettrica su edifici ex art. esegua almeno uno dei 4
                                                                                      euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale
     119 comma 5 d.l. 34/2020                        interventi trainanti
                                                                                      dell'impianto solare fotovoltaico

     Installazione contestuale o successiva di                                        Fino ad un ammontare complessivo delle spese
                                                     A condizione che il soggetto
     sistemi di accumulo integrati negli impianti                                     non superiore a euro 48.000 per singola unità
                                                     esegua almeno uno dei 4
     solari fotovoltaici agevolati                                                    immobiliare e comunque nel limite di spesa di
                                                     interventi trainanti
                                                                                      1.000 euro per ogni kWh.
                                                                                      € 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità
     Installazione delle infrastrutture per la                                        immobiliari situate all’interno di edifici
     ricarica di veicoli elettrici negli edifici                                      plurifamiliari    che    siano    funzionalmente
                                                     A condizione che il soggetto
     nonché per i costi legati all’aumento di                                         indipendenti e dispongano di uno o più accessi
                                                     esegua almeno uno degli
     potenza impegnata del contatore dell’energia                                     autonomi dall’esterno; € 1.500 per gli edifici
                                                     interventi trainanti, escluso il
     elettrica, fino ad un massimo di 7 kW, di cui                                    plurifamiliari o condomìni che installino
                                                     sisma bonus
     all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del                                  massimo otto colonnine; € 1.200 per gli edifici
     2013.                                                                            plurifamiliari o condomìni che installino più di
                                                                                      otto colonnine.
L’ambito soggettivo di applicazione (1)
19

                         INTERVENTI EFFETTUATI DA:

     Condomini e persone                                  • Istituti autonomi case
     fisiche al di fuori                                    popolari
     dell’esercizio di attività   Persone fisiche, al     • Cooperative edilizie
     d’impresa,      arte     o   di              fuori     a proprietà indivisa
     professione           con    dell’esercizio     di   • ONLUS
     riferimento a interventi     attività di impresa,    • Associazione         di
     su edifici da 2 a 4 unità    arti e professioni,       promozione sociale
     immobiliari anche se di      su             unità    • Associazioni          e
     un unico proprietario        immobiliari               società        sportive
     (novità legge di bilancio                              dilettantistiche
     2021)
L’ambito soggettivo di applicazione (2)
20

            Lavori trainanti                    Lavori trainati

             Sul condominio                    Sulle singole unità
                                                  immobiliari

     “i titolari di reddito d’impresa    Effettuati    unicamente    da
     o professionale rientrano tra i     persone fisiche al di fuori
     beneficiari nella sola ipotesi di   dell’esercizio di attività di
     partecipazione alle spese per       impresa, arti e professioni
     interventi trainanti effettuati
     dal condominio sulle parti
     comuni”
L’imputazione temporale delle spese
21

             Persone fisiche

              Professionisti      Principio di cassa

           Enti non commerciali

           Imprese individuali
                                    Principio di
                 Società
                                    competenza
             Enti commerciali
Il rapporto persona fisica-cespite
22

      L’Agenzia delle Entrate, nella sua Guida del 24/07/2020 nonché
      nella circolare 24/E, ha ricompreso tra gli aventi diritto coloro
      che posseggono o detengono l’immobile in base ad un titolo
      idoneo. Si tratta del proprietario, nudo proprietario, titolare di
      un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione), titolare
      di un diritto personale di godimento (locazione o comodato), il
      familiare convivente del possessore o detentore (ex art. 5
      comma 5 del TUIR) purché siano con quest’ultimo conviventi e
      l’immobile oggetto dei lavori sia quello in cui si esplica la
      convivenza. Naturalmente qualora vi siano più potenziali aventi
      diritto (per es. nudo proprietario e usufruttuario) il tetto di spesa
      va suddiviso tra gli stessi (in tal senso circolare 28/E del 2006 e
      la più recente circolare 19/E dell’8 luglio 2020).
Gli immobili (1)
23

     - Restano escluse le unità immobiliari appartenenti alle
       categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9
       (castelli), per le unità non aperte al pubblico;
     - secondo l’Agenzia delle Entrate, circolare n. 24/E del 8
       agosto 2020, per poter fruire dell’agevolazione, l’immobile
       deve essere residenziale (categoria catastale A);
     - restano esclusi i “beni relativi all’impresa” ex art. 55 TUIR o
       a quelli “strumentali” ex art. 54, comma 2, TUIR, salvo che
       l’intervento non riguardi lavori realizzati su parti comuni
       degli edifici in condominio. In tale ultima fattispecie il
       beneficio spetta indipendentemente dalla circostanza che gli
       immobili siano strumentali all’attività, costituiscano l’oggetto
       dell’attività o configurino beni patrimoniali dell’impresa;
Gli immobili (2)
24

     - nel caso di un’unità immobiliare destinata in parte ad attività
     ricettiva e in parte ad abitazione del proprietario – c.d. ad uso
     promiscuo – è stato chiarito (risposta ad interpello n. 570 del 9
     dicembre 2020, con riguardo ad un bed & breakfast) che la
     detrazione si applica nella misura del 50 % delle spese;
     - il 110% si applica altresì agli interventi realizzati sulle “unità
     collabenti” (categoria catastale F/2) che, pur riguardando fabbricati
     totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito,
     possono essere considerati edifici esistenti (sul punto v. circolare
     30/E dell’AdE, p. 19-20);
     - per quel che riguarda il numero massimo di cespiti su cui
     effettuare gli interventi agevolabili è possibile beneficiare della
     detrazione al 110% (ex comma 10 art. 119) su un massimo di due
     unità immobiliari oltre agli interventi sulle parti comuni;
Gli immobili (3)
25

     - la legge di conversione ha esteso l’ambito applicativo “agli
     interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’art. 3, comma 1,
     lettera d)” del Testo unico dell’edilizia. Tale possibilità è ancor più
     interessante alla luce del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d.
     ‘Decreto Semplificazioni’), in vigore dal 17 luglio 2020, che ha
     ampliato la nozione di demolizione e ricostruzione; è infatti possibile
     demolire e ricostruire l’edificio modificando “sagoma, prospetti,
     sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche”. È quindi
     sufficiente che gli interventi siano in linea con la normativa urbanistica
     locale. (cfr. le risposte ad interpello nn. 11 e 12 del 7 gennaio 2021
     secondo le quali i lavori di demolizione e ricostruzione possono fruire
     del superbonus “anche se non viene rispettata la sagoma e il sedime
     originari dell’edificio demolito, e anche se l’intervento prevede un
     incremento volumetrico…”).
Le assemblee di condominio (1)
26

     - Per poter dare inizio ai lavori sarà necessaria una delibera
     dell’assemblea di condominio. L’articolo 63 del decreto legge
     104/2020, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto
     – attraverso la modifica dell'art. 66 delle disposizioni per
     l'attuazione del codice civile – la possibilità di svolgere
     l’assemblea in videoconferenza. In particolare, se il
     regolamento condominiale contempla tale modalità sarà
     necessario indicare nell'avviso di convocazione la piattaforma
     elettronica sulla quale si terrà la riunione; qualora, al contrario, il
     regolamento non preveda espressamente la videoconferenza è
     richiesto il consenso di tutti i condòmini.
Le assemblee di condominio (2)
27

     - Per quel che riguarda la maggioranza con cui deliberare i lavori (c.d.
     quorum deliberativo) il legislatore è intervenuto con l’art. 63 del decreto
     legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126,
     aggiungendo all’art. 119 del d.l. Rilancio il comma 9 bis, secondo il quale “le
     deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto
     l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo, sono valide se
     approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
     intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.” Si tratta di una
     previsione di assoluta rilevanza per poter rapidamente dare avvio all’iter dei
     lavori, rendendo più agevole il “passaggio” assembleare. Resta, comunque,
     fermo il quorum costitutivo della maggioranza dei partecipanti al condominio
     e dei due terzi del valore dell’intero edificio in prima convocazione; un terzo
     dei partecipanti e un terzo del valore in seconda convocazione.
Le assemblee di condominio (3)
28

                                Prima convocazione
                              Maggioranza partecipanti
                                         +
                                 2/3 valore edificio
        Quorum costitutivo
                               Seconda convocazione
                                  1/3 partecipanti
                                         +
                                 1/3 valore edificio

                                 Prima e seconda
                                  convocazione
        Quorum deliberativo   Maggioranza intervenuti
                                        +
                                1/3 valore edificio
Le modalità di fruizione (1)
29

                               Detrazione
                          L’ utilizzo diretto da
                          parte del beneficiario

                          Oppure è possibile da
                           parte del beneficiario
                         l’esercizio dell’opzione
                                 relativa a

     Sconto in fattura                              Cessione del credito
La detrazione
30

     La detrazione – da applicare sul totale della fattura, compresa l’IVA –
     riguarda tutte le spese connesse all’intervento ivi comprese quelle
     relative al rilascio del visto di conformità, le attestazioni e le
     asseverazioni, nonché i costi aventi natura tributaria (IVA se non
     detraibile, imposta di bollo ed eventuale tassa per l’occupazione del
     suolo pubblico). In generale si applica a tutte le “spese documentate e
     rimaste a carico del contribuente, strettamente collegate alla
     realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal
     regolamento di attuazione degli interventi agevolati”, escluse quindi
     quelle rimborsate o sostenute attraverso contributi.

     ATTENZIONE: la quota annuale della detrazione che non trova
     capienza nell’imposta annuale non può essere chiesta a rimborso né
     tanto meno può essere portata a nuovo nei periodi successivi
Lo sconto in fattura
31

     Meccanismo mediante quale il committente riceve un
     contributo sotto forma di riduzione sino al 100% del
     corrispettivo dovuto al fornitore; quest’ultimo avrebbe di
     fronte a sé due possibilità: utilizzare il credito d’imposta
     ricevuto oppure cederlo ad altri soggetti, inclusi gli
     intermediari finanziari
La cessione del credito
32

     Il contribuente potrebbe cedere il maturato credito
     d’imposta a:
     -fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione
     degli interventi;
     -istituti di credito e intermediari finanziari;
     -altri soggetti.

     NOVITA’: non è necessario “verificare il collegamento
     con il rapporto che ha dato origine alla detrazione”, è
     dunque ammessa la cessione a qualunque altro
     soggetto, senza distinzioni o requisiti. (cfr. circolare
     30/E dell’AdE (p. 46-47).
Le modalità di fruizione (2)
33

     Lo sconto in fattura e la cessione del credito rendono ancor più
     interessante e vantaggiosa la previsione normativa; in tal modo,
     infatti, un soggetto potrebbe eseguire i lavori senza alcun esborso
     economico e verrebbe risolto il fenomeno dei c.d. incapienti, cioè
     coloro che non avendo un debito d’imposta, o avendolo inferiore al
     credito, non potrebbero fruire della detrazione. Con l’utilizzo diretto
     della detrazione, invece, il committente dovrebbe pagare all’impresa
     il 100% del corrispettivo con la possibilità di recuperarlo,
     maggiorato del 10%, soltanto in un secondo momento (in
     dichiarazione, dalla stessa imposta e ripartito nei cinque anni
     successivi).
Le modalità di fruizione (3)
34

                                    LE MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL SUPERBONUS
                                                                                                         RIPORTO A
                                                                                                          NUOVO
      FATTISPECIE        UTILIZZATORE                    DURATA                           UTILIZZO
                                                                                                             /
                                                                                                         RIMBORSO

                           Originario    -   5 anni in caso di superbonus o sismabonus         In
        Detrazione                                                                                          No
                          beneficiario   -   10 anni in caso di ecobonus                 dichiarazione

     Compensazione        Acquirente     -   5 anni in caso di superbonus o sismabonus     Modello
                                                                                                            No
       del credito        del credito    -   10 anni in caso di ecobonus                    F24

                           Impresa       -   5 anni in caso di superbonus o sismabonus     Modello
     Sconto in fattura                                                                                      No
                           fornitrice    -   10 anni in caso di ecobonus                    F24

     Trasformazione
     della detrazione     Acquirente     -   5 anni in caso di superbonus o sismabonus     Modello
                                                                                                            No
        in credito        del credito    -   10 anni in caso di ecobonus                    F24
        d’imposta
I profili procedimentali (1)
35

     Il legislatore ha introdotto nelle varie fasi della
     procedura diverse attestazioni e certificazioni – talvolta
     indispensabili per poter beneficiare della maxi
     detrazione – con il fine primario di evitare fruizioni
     illegittime del superbonus da parte di soggetti privi dei
     necessari requisiti o in caso di interventi non rientranti
     nel novero di quelli agevolabili.
I profili procedimentali (2)
36

                              TECNICO ABILITATO
                                  ATTESTA

                                    Il rispetto dei       La congruità del spese
      Il miglioramento di                                 sostenute nel limite dei
                                 requisiti tecnici di
            due classi                                  massimali specifici di costo
                                 cui all’Allegato A      per ogni intervento recati
           energetiche
                                del decreto del Mise    dall’Allegato I del decreto
        attraverso l’APE                                  del Mise del 6/08/2020
                                   del 6/08/2020

                             E INVIA L’ASSEVERAZIONE
                               ALL’ENEA SECONDO LE
                                MODALITA’ DI CUI AL
                            DECRETO ASSEVERAZIONI DEL
                                        MISE
Il miglioramento di due classi energetiche
37

     Prima condizione è il miglioramento, in seguito ai lavori, di due classi
     energetiche o il conseguimento della classe più alta, come dovrà
     risultare dall’APE (attestato di prestazione energetica) rilasciato da un
     professionista asseveratore (ex comma 3 dell’art. 119). L’APE è un
     documento, previsto dall’art. 6 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, che
     indica la prestazione energetica globale e la classe energetica – mediante
     una sistema di 10 classi da A4 a G – delle unità immobiliari, tenendo
     conto di diversi parametri quali l’isolamento termico, la posizione
     dell’immobile e la presenza di impianti che garantiscono la salubrità
     degli ambienti. L’APE deve essere rilasciato da un tecnico abilitato
     (ingegnere, architetto, geometra e perito), anche nelle vesti di un
     certificatore accreditato ai sensi del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 75, non
     iscritto ad alcun ordine professionale (v. circolare 30/E dell’AdE, p. 59).
Il rispetto dei requisiti tecnici minimi e la
                 congruità delle spese (1)
38

     Ulteriori condizioni riguardano il rispetto dei “requisiti tecnici minimi” e
     la “congruità delle spese sostenute”, onde evitare il rischio che vengano
     fatturati lavori in eccesso rispetto a quelli effettivamente svolti. Ai sensi
     dell’art. 119 comma 13 è intervenuto il decreto interministeriale del
     6/08/2020 che all’Allegato A elenca i “Requisiti da indicare
     nell’asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali”
     (ad esempio nel caso di interventi sull’involucro di edifici esistenti è
     necessario indicare i valori di trasmittanza delle strutture su cui si
     interviene). Per quanto riguarda, invece, la congruità delle spese bisogna far
     riferimento ai prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome
     oppure ad una loro determinazione in maniera analitica da parte del tecnico
     stesso o in alternativa, in caso di interventi per i quali l’asseverazione può
     essere sostituita da una dichiarazione del fornitore, all’Allegato I che indica
     i massimali specifici di costo per ogni tipologia di intervento.
Il rispetto dei requisiti tecnici minimi e la
               congruità delle spese (2)
39

     In tal senso è necessaria un’asseverazione da parte di un tecnico
     abilitato (un professionista iscritto ad un Albo professionale), da
     trasmettere in via telematica all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove
     tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) entro 90 giorni
     dalla fine dei lavori, secondo le modalità indicate nel decreto
     asseverazioni del MiSe. Quest’ultimo dapprima definisce l’asseverazione
     come “la dichiarazione sottoscritta dal tecnico abilitato con la quale lo
     stesso attesta che gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119
     del Decreto Rilancio sono rispondenti ai requisiti di cui all’allegato A del
     Decreto Requisiti Ecobonus, nonché la congruità dei costi degli stessi
     interventi, anche rispetto ai costi specifici di cui all’articolo 3, comma 2,
     del Decreto Requisiti Ecobonus”. Statuisce, inoltre, che la predetta
     asseverazione va redatta secondo i moduli di cui all’Allegato A (nel caso
     di lavori conclusi) o di cui all’Allegato B (nel caso di stato di
     avanzamento lavori). Tali allegati richiedono l’indicazione degli
     interventi effettuati e delle spese sostenute, utili all’ENEA per procedere
     ad effettuare i controlli a campione sulla regolarità delle asseverazioni.
Il visto di conformità
40

     Solo nel caso in cui il contribuente decida di esercitare le opzioni
     relative allo sconto in fattura o alla cessione del credito, il comma
     11 dell’articolo 119 prevede che il contribuente debba chiedere e
     ottenere l’apposizione del visto di conformità per l’attestazione
     della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il
     visto di conformità – rilasciato ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 9 luglio
     1997, n. 241 (c.d. visto leggero) – rientra in un’attività di controllo
     formale dell’Amministrazione finanziaria, anche se svolta da
     soggetti estranei ad essa. Abilitati al suo rilascio sono, infatti, i
     dottori commercialisti e gli esperti contabili, i consulenti del lavoro
     e i responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf che, nel caso di
     specie, devono anche verificare la presenza delle attestazioni e delle
     asseverazioni rilasciate dai tecnici abilitati.
I professionisti
41

                                                       PROFESSIONISTI                                ATTIVITÁ SVOLTA
                                           Tecnici abilitati (ingegneri, architetti,
                                           geometri e periti), anche nelle vesti di un
                Prima dei lavori e a fine                                                  Rilascio    Attestati     di    prestazione
                                           certificatore accreditato ai sensi del d.p.r.
                                    lavori                                                 energetica ante e post intervento
                                           16 aprile 2013, n. 75, non iscritto ad
                                           alcun ordine professionale
                                           Soggetti abilitati alla progettazione di
                                                                                           Redazione, sottoscrizione e invio
                                           edifici e impianti nell'ambito delle
                                                                                           all’ENEA delle asseverazioni sul rispetto
     Entro 90 giorni dalla fine dei lavori competenze attribuite dalla legislazione
                                                                                           dei requisiti tecnici e sulla congruità delle
                                           vigente. Devono però essere iscritti a
                                                                                           spese
                                           specifici ordini e collegi professionali
                                                                                      Solo in caso di cessione del credito o
                                                                                      sconto in fattura, è prevista l’apposizione
                                           Dottori commercialisti, esperti contabili,
                             A fine lavori                                            del visto di conformità e la verifica della
                                           consulenti del lavoro, Caf
                                                                                      presenza delle asseverazioni dei tecnici
                                                                                      abilitati
I profili sanzionatori (1)
42

     Ai soggetti che rilasciano attestazioni o asseverazioni
     infedeli – che comportano la decadenza del beneficio – si
     applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000
     a € 15.000 ove il fatto non costituisca reato, ex art. 121,
     comma 14. I reati ipotizzabili sono: “falsità ideologica in
     certificati” (art. 481 c.p.) e “truffa aggravata per il
     conseguimento di erogazioni pubbliche” (art. 640 bis c.p.).
I profili sanzionatori (2)
43

     Qualora l’Amministrazione finanziaria accerti la non sussistenza dei requisiti che
     danno diritto alla detrazione “provvede al recupero dell’importo corrispondente
     alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto beneficiario di cui al
     comma 1”; i fornitori e i soggetti cessionari, invece, a mente dell’art. 121 comma 4,
     “rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o
     in misura maggiore rispetto credito d’imposta ricevuto”. In altri termini, qualora
     durante i controlli emerga che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il
     cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad
     utilizzare il credito. Unica eccezione a tale ‘regola’ è costituita dall’ipotesi in cui vi
     sia un “concorso nella violazione” tra beneficiario e acquirente del credito: in tal
     caso, infatti, si configurerà una responsabilità in solido tra i due soggetti. Valgono,
     dunque, i criteri generali in materia sanzionatoria per la configurabilità del concorso
     di persone, così come delineati dalla circolare n. 180/E del 1998, secondo la quale
     gli elementi costitutivi della fattispecie concorsuale sono: i) una pluralità di soggetti
     agenti, ii) la realizzazione di una fattispecie di reato, iii) il contributo di ciascun
     concorrente alla realizzazione del reato, iv) l’elemento soggettivo.
I profili sanzionatori (3)
44

     Si precisa che, a mente del comma 5 dell’art.
     121, il recupero avviene in misura pari alla
     detrazione non spettante maggiorata degli
     interessi con tasso annuo del 4% (ex art. 20 del
     d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602) e delle
     sanzioni dal 100 al 200% dei crediti inesistenti
     (ex art. 13, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre
     1997, n. 471).
I profili sanzionatori (4)
45

                             FATTISPECIE                                                         SANZIONE
     Rilascio attestazioni o asseverazioni infedeli                   Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 15.000 ove il
                                                                      fatto non costituisca reato.
     Rilascio visto di conformità infedele                            Sanzione amministrativa pecuniaria da € 258 a € 2.582
     Rilascio attestazioni o asseverazioni infedeli nonché visto di   Reclusione fino ad un anno ai sensi dell’art. 481 c.p. (reato di
     conformità infedele                                              “falsità ideologica in certificati”) oppure reclusione fino da due
                                                                      a sette anni ai sensi dell’art. 640 bis c.p. (reato di “truffa
                                                                      aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”)
     Compensazione credito di imposta inesistente inferiore a €       Recupero dell’importo non spettante maggiorato di interessi con
     50.000                                                           tasso del 4% annuo (art. 20 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602)
                                                                      e sanzioni dal 100 al 200% dei crediti (art. 13 del d.lgs. 18
                                                                      dicembre 1997, n. 471)
     Compensazione credito di imposta inesistente superiore a €       Reclusione da un anno e sei mesi a sei anni ai sensi del comma
     50.000                                                           secondo dell’art. 10 quater del d.lgs. 74/2000 (reato di “indebita
                                                                      compensazione”); oltre al recupero in misura pari al credito
                                                                      stesso maggiorato di interessi e sanzioni
     Emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte         Reclusione da quattro a otto anni ai sensi del comma primo
     dell’impresa che esegue i lavori                                 dell’art. 8 del d.lgs. 74/2000 (reato di “emissione di fatture o
                                                                      altri documenti per operazioni inesistenti”)
     Ricezione e inserimento in dichiarazione di fatture per          Reclusione da un anno e sei mesi a sei anni ai sensi del comma
     operazioni inesistenti da parte del beneficiario                 primo dell’art. 2 del d.lgs. 74/2000 (reato di “Dichiarazione
                                                                      fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
                                                                      operazioni inesistenti”)
GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
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