Agevolazioni fiscali in edilizia: bonus e superbonus 110% - Prof. Antonio Felice Uricchio Dott. Nicolò Treglia
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1 Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria Seminario 18 marzo 2021 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 Agevolazioni fiscali in edilizia: bonus e superbonus 110% Prof. Antonio Felice Uricchio Dott. Nicolò Treglia
Il c.d. ecobonus 2 - Detrazioni per interventi di risparmio energetico qualificato (art. 1, commi da 344 a 347, legge 296/2006); - Detrazione che si configura in un range dal 50% al 75% della spesa, a seconda dell’intervento; - Fruibile sia da soggetti IRPEF che da soggetti IRES, su immobili di qualunque categoria catastale (sia strumentali che c.d. merce); - Prorogata dalla legge di bilancio 2021 sino al 31/12/2021.
Il c.d. ecobonus 3 TABELLA ECOBONUS INTERVENTI REGIME Acquisto e posa in opera di impianti Detrazione IRPEF e IRES del 50% con tetto di spesa di € con generatori di calore alimentati da biomasse 60.000 e limite di detraibilità di € 30.000 (legna, pellets…) Sostituzione di impianti di climatizzazione Detrazione IRPEF e IRES del 50% con tetto di spesa di € invernale con impianti dotati di caldaia 60.000 e limite di detraibilità di € 30.000 a condensazione Sostituzione dell’impianto di climatizzazione Detrazione IRPEF e IRES del 65% con tetto di spesa di € invernale esistente con pompe di calore ad alta 46.153,84 e limite di detraibilità di € 30.000 efficienza o con caldaie di classe A+ Installazione di pannelli solari per la produzione di Detrazione IRPEF e IRES del 65% con tetto di spesa di € acqua calda per usi domestici o industriali 92.307,69 e limite di detraibilità di € 60.000 Spese relative a strutture opache verticali Detrazione IRPEF e IRES del 50% con tetto di spesa di € e strutture opache orizzontali 120.000 e limite di detraibilità di € 60.000 Spese di riqualificazione energetica generale Detrazione IRPEF e IRES del 65% con tetto di spesa di € degli edifici 153.846,15 e limite di detraibilità di € 100.000 Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di Detrazione IRPEF e IRES del 50% con tetto di spesa di € infissi 120.000 e limite di detraibilità di € 60.000
Il c.d. bonus casa 4 - Detrazioni per interventi di manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali e per interventi di manutenzione straordinaria su singole unità immobiliari (art. 16-bis TUIR); - Detrazione del 50% delle spese con limite massimo di € 96.000, da ripartire in 10 quote annuali; - Fruibile unicamente da soggetti IRPEF su immobili residenziali; - Prorogata dalla legge di bilancio 2021 sino al 31/12/2021.
Il c.d. bonus casa 5 TABELLA BONUS CASA REGIME INTERVENTI DAL 1/1/2018 AL 31/12/2021 DAL 1/1/2022 Manutenzione straordinaria su singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria catastale Manutenzione ordinaria su parti comuni condominiali di edifici Detrazione IRPEF del 36% con residenziali Detrazione IRPEF del 50% con tetto tetto di spesa di € 48.000 e limite Ricostruzione o ripristino di spesa di € 96.000 e limite di di detraibilità di € 17.280 da immobili danneggiati da eventi detraibilità di € 48.000 da ripartire ripartire in 10 quote annuali calamitosi in 10 quote annuali costanti costanti Realizzazione opere finalizzate alla cablatura di edifici Realizzazione opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici Adozione misure antisismiche
Il c.d. sisma bonus 6 - Detrazioni per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su costruzioni situate nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (art. 16 comma 1 bis, del d.l. 63/2013); - Detrazione che si configura in un range dal 50% all’ 85%, da ripartire in 5 o 10 quote annuali, a seconda dell’intervento; - Fruibile sia da soggetti IRPEF che da soggetti IRES; - Prorogata dalla legge di bilancio 2020 sino al 31/12/2021.
Il c.d. sisma bonus 7 TABELLA SISMA BONUS INTERVENTI REGIME Adozione di misure antisismiche, con Se vi è il passaggio ad una Detrazione IRPEF e IRES particolare riguardo classe di rischio inferiore del 50% con tetto di spesa all’esecuzione di opere per detrazione IRPEF e IRES di € 96.000 in 5 anni la messa in sicurezza statica del 70% con tetto di spesa sulle parti strutturali di € 96.000 in 5 anni dell’edificio Adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per Detrazione IRPEF e IRES del 75% con tetto di spesa di la messa in sicurezza statica € 136.000 per ogni unità immobiliare in 10 anni sulle parti strutturali dell’edificio, realizzate su parti comuni di edifici condominiali Adozione di misure antisismiche e Se vi è il passaggio ad una classe di rischio inferiore riqualificazione energetica, detrazione IRPEF e IRES dell’80% con tetto di spesa di realizzate su parti comuni € 96.000 in 5 anni di edifici condominiali, con passaggio alla classe di rischio inferiore
Il c.d. bonus facciate 8 - Detrazione spese per il restauro e il recupero della facciata esterna di edifici localizzati nel territorio urbano (art. 1 commi 219-224 legge 160/2019); - Detrazione del 90% delle spese da ripartire in 10 anni; - Fruibile sia da soggetti IRPEF che da soggetti IRES; - Prorogata dalla legge di bilancio 2021 sino al 31/12/2021.
Il c.d. bonus facciate 9 TABELLA BONUS FACCIATE INTERVENTI REGIME Consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche termiche e rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie Detrazione IRPEF e IRES del 90% Consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o delle spese, da ripartire in 10 quote il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi annuali costanti Riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata
Il superbonus 110% 10 - Detrazione del 110% delle spese, da ripartire in 5 quote annuali costanti, per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico (art. 119 e 121 d.l. 34/2020, convertito in legge 77/2020); - Efficacia: dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 ART 119“Incentivi per AMBITO OGGETTIVO l’efficienza energetica, (commi da 1 a 8) sisma bonus, fotovoltaico e colonnine AMBITO di ricarica di veicoli SOGGETTIVO elettrici” (comma 9) ART 121“Opzione per LE MODALITA’ DI la cessione o per lo FRUIZIONE sconto in luogo delle Detrazione detrazioni fiscali” Sconto in fattura Cessione del credito
I documenti di prassi (1) 11 - Guida dell’Agenzia delle Entrate del 24 luglio 2020 sulle “Novità in materia di detrazioni per interventi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”; - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020 c.d. asseverazioni; - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sui requisiti tecnici e la congruità delle spese del 6 agosto 2020; - la Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto i primi chiarimenti sulla “detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione della legge 17 luglio 2020, n. 77”;
I documenti di prassi (2) 12 - il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 (Prot. n. 283847/2020), “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”; - la Risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020 avente ad oggetto, in particolar modo, i limiti di spesa sugli “interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari”; - il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 (Prot. n. 326047/2020), recante le “Modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con - il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, e alle relative istruzioni”;
I documenti di prassi (3) 13 - la Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto le risposte ai quesiti sulla “detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici prevista dall’articolo 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio)” (d’ora in avanti “circolare 30/E dell’AdE”); - n. 56 risposte ad interpello del contribuente.
L’ambito oggettivo di applicazione 14 AMBITO OGGETTIVO Interventi trainanti: Interventi trainati: lavori che se eseguiti lavori che danno diritto autonomamente danno al bonus se eseguiti diritto al bonus congiuntamente a quelli trainanti Secondo il decreto interministeriale del 6/08/2020 «congiuntamente» è da intendersi nel senso che “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti .
Gli interventi trainanti (1) 15 INTERVENTIO DESCRIZIONE LIMITI DI SPESA - 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici Riguarda le superfici opache verticali (pareti plurifamiliari; a) Intervento trainante 1: “isolamento esterne), orizzontali (pavimenti) e inclinate - 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle termico sugli involucri” C.D. (falde di copertura del sottotetto) purché con unità immobiliari che compongono l’edificio, CAPPOTTO TERMICO un’incidenza superiore al 25% della se lo stesso è composto da due a otto unità ART. 119 COMMA 1 LETT. A) superficie disperdente lorda dell’edificio immobiliari; - 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità. In luogo dell’impianto esistente vanno installati: - impianti centralizzati per il - 20.000 euro moltiplicato per il numero delle riscaldamento, il raffrescamento o la unità immobiliari che compongono l’edificio fornitura di acqua calda sanitaria a per gli edifici composti fino a otto unità b) Intervento trainante 2: “sostituzione condensazione, con efficienza almeno immobiliari; impianti di climatizzazione invernale sulle pari alla classe A di prodotto, a pompa - 15.000 euro moltiplicato per il numero delle parti degli edifici in condominio” di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o unità immobiliari che compongono l’edificio ART. 119 COMMA1 LETT. B) geotermici, anche abbinati per gli edifici composti da più di otto unità all'installazione di impianti fotovoltaici immobiliari. e relativi sistemi di accumulo; - impianti di microcogenerazione; - impianti a collettori solari.
Gli interventi trainanti (2) 16 In luogo dell’impianto esistente vanno installati: - impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda La detrazione è calcolata su un ammontare c) Intervento trainante 3: “sostituzione sanitaria a condensazione, con efficienza complessivo delle spese non superiore a euro impianti di climatizzazione invernale su almeno pari alla classe A di prodotto, a 30.000 per singola unità immobiliare. Nel edifici unifamiliari o su unità immobiliari pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi predetto limite, la detrazione spetta anche per di edifici plurifamiliari” o geotermici, anche abbinati all'installazione le spese relative allo smaltimento e alla ART 119 COMMA 1 LETT. C) di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di bonifica dell'impianto sostituito. accumulo; - impianti di microcogenerazione; - impianti a collettori solari. - 96.000 euro, nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari. Il limite di spesa ammesso alla Riguarda le superfici opache verticali (pareti detrazione è annuale e riguarda il esterne), orizzontali (pavimenti) e inclinate singolo immobile.; d) Intervento trainante 4: c.d. antisismico (falde di copertura del sottotetto) purché con - 96.000 euro, nel caso di acquisto delle ART 119 COMMA 4 un’incidenza superiore al 25% della superficie “case antisismiche”; disperdente lorda dell’edificio - 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici in condominio.
Gli interventi trainanti (3) 17 Il superbonus si applica anche alle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari a condizione che l’unità sia: Funzionalmente indipendente Dotata di un accesso autonomo dall’esterno: Quando è dotata di almeno 3 dei «accesso indipendente, non seguenti 4 impianti di proprietà comune ad altre unità, chiuso da esclusiva: idrico, gas, energia cancello o portone che consenta elettrica e riscaldamento l’ingresso dalla strada, da cortile, o da giardino anche di proprietà non esclusiva»
Gli interventi trainati 18 INTERVENTO VINCOLI LIMITI DI SPESA A condizione che il soggetto Efficientamento energetico ex art. 14 del d.l. esegua almeno uno degli Nei limiti di detrazione o spesa previsti dalla 63/2013 (c.d. ecobonus) interventi trainanti, escluso il normativa per ciascun intervento sisma bonus Fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 per singola unità Installazione di impianti fotovoltaici A condizione che il soggetto immobiliare e comunque nel limite di spesa di connessi alla rete elettrica su edifici ex art. esegua almeno uno dei 4 euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale 119 comma 5 d.l. 34/2020 interventi trainanti dell'impianto solare fotovoltaico Installazione contestuale o successiva di Fino ad un ammontare complessivo delle spese A condizione che il soggetto sistemi di accumulo integrati negli impianti non superiore a euro 48.000 per singola unità esegua almeno uno dei 4 solari fotovoltaici agevolati immobiliare e comunque nel limite di spesa di interventi trainanti 1.000 euro per ogni kWh. € 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità Installazione delle infrastrutture per la immobiliari situate all’interno di edifici ricarica di veicoli elettrici negli edifici plurifamiliari che siano funzionalmente A condizione che il soggetto nonché per i costi legati all’aumento di indipendenti e dispongano di uno o più accessi esegua almeno uno degli potenza impegnata del contatore dell’energia autonomi dall’esterno; € 1.500 per gli edifici interventi trainanti, escluso il elettrica, fino ad un massimo di 7 kW, di cui plurifamiliari o condomìni che installino sisma bonus all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del massimo otto colonnine; € 1.200 per gli edifici 2013. plurifamiliari o condomìni che installino più di otto colonnine.
L’ambito soggettivo di applicazione (1) 19 INTERVENTI EFFETTUATI DA: Condomini e persone • Istituti autonomi case fisiche al di fuori popolari dell’esercizio di attività Persone fisiche, al • Cooperative edilizie d’impresa, arte o di fuori a proprietà indivisa professione con dell’esercizio di • ONLUS riferimento a interventi attività di impresa, • Associazione di su edifici da 2 a 4 unità arti e professioni, promozione sociale immobiliari anche se di su unità • Associazioni e un unico proprietario immobiliari società sportive (novità legge di bilancio dilettantistiche 2021)
L’ambito soggettivo di applicazione (2) 20 Lavori trainanti Lavori trainati Sul condominio Sulle singole unità immobiliari “i titolari di reddito d’impresa Effettuati unicamente da o professionale rientrano tra i persone fisiche al di fuori beneficiari nella sola ipotesi di dell’esercizio di attività di partecipazione alle spese per impresa, arti e professioni interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni”
L’imputazione temporale delle spese 21 Persone fisiche Professionisti Principio di cassa Enti non commerciali Imprese individuali Principio di Società competenza Enti commerciali
Il rapporto persona fisica-cespite 22 L’Agenzia delle Entrate, nella sua Guida del 24/07/2020 nonché nella circolare 24/E, ha ricompreso tra gli aventi diritto coloro che posseggono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo. Si tratta del proprietario, nudo proprietario, titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione), titolare di un diritto personale di godimento (locazione o comodato), il familiare convivente del possessore o detentore (ex art. 5 comma 5 del TUIR) purché siano con quest’ultimo conviventi e l’immobile oggetto dei lavori sia quello in cui si esplica la convivenza. Naturalmente qualora vi siano più potenziali aventi diritto (per es. nudo proprietario e usufruttuario) il tetto di spesa va suddiviso tra gli stessi (in tal senso circolare 28/E del 2006 e la più recente circolare 19/E dell’8 luglio 2020).
Gli immobili (1) 23 - Restano escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli), per le unità non aperte al pubblico; - secondo l’Agenzia delle Entrate, circolare n. 24/E del 8 agosto 2020, per poter fruire dell’agevolazione, l’immobile deve essere residenziale (categoria catastale A); - restano esclusi i “beni relativi all’impresa” ex art. 55 TUIR o a quelli “strumentali” ex art. 54, comma 2, TUIR, salvo che l’intervento non riguardi lavori realizzati su parti comuni degli edifici in condominio. In tale ultima fattispecie il beneficio spetta indipendentemente dalla circostanza che gli immobili siano strumentali all’attività, costituiscano l’oggetto dell’attività o configurino beni patrimoniali dell’impresa;
Gli immobili (2) 24 - nel caso di un’unità immobiliare destinata in parte ad attività ricettiva e in parte ad abitazione del proprietario – c.d. ad uso promiscuo – è stato chiarito (risposta ad interpello n. 570 del 9 dicembre 2020, con riguardo ad un bed & breakfast) che la detrazione si applica nella misura del 50 % delle spese; - il 110% si applica altresì agli interventi realizzati sulle “unità collabenti” (categoria catastale F/2) che, pur riguardando fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, possono essere considerati edifici esistenti (sul punto v. circolare 30/E dell’AdE, p. 19-20); - per quel che riguarda il numero massimo di cespiti su cui effettuare gli interventi agevolabili è possibile beneficiare della detrazione al 110% (ex comma 10 art. 119) su un massimo di due unità immobiliari oltre agli interventi sulle parti comuni;
Gli immobili (3) 25 - la legge di conversione ha esteso l’ambito applicativo “agli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’art. 3, comma 1, lettera d)” del Testo unico dell’edilizia. Tale possibilità è ancor più interessante alla luce del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. ‘Decreto Semplificazioni’), in vigore dal 17 luglio 2020, che ha ampliato la nozione di demolizione e ricostruzione; è infatti possibile demolire e ricostruire l’edificio modificando “sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche”. È quindi sufficiente che gli interventi siano in linea con la normativa urbanistica locale. (cfr. le risposte ad interpello nn. 11 e 12 del 7 gennaio 2021 secondo le quali i lavori di demolizione e ricostruzione possono fruire del superbonus “anche se non viene rispettata la sagoma e il sedime originari dell’edificio demolito, e anche se l’intervento prevede un incremento volumetrico…”).
Le assemblee di condominio (1) 26 - Per poter dare inizio ai lavori sarà necessaria una delibera dell’assemblea di condominio. L’articolo 63 del decreto legge 104/2020, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto – attraverso la modifica dell'art. 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile – la possibilità di svolgere l’assemblea in videoconferenza. In particolare, se il regolamento condominiale contempla tale modalità sarà necessario indicare nell'avviso di convocazione la piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione; qualora, al contrario, il regolamento non preveda espressamente la videoconferenza è richiesto il consenso di tutti i condòmini.
Le assemblee di condominio (2) 27 - Per quel che riguarda la maggioranza con cui deliberare i lavori (c.d. quorum deliberativo) il legislatore è intervenuto con l’art. 63 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, aggiungendo all’art. 119 del d.l. Rilancio il comma 9 bis, secondo il quale “le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.” Si tratta di una previsione di assoluta rilevanza per poter rapidamente dare avvio all’iter dei lavori, rendendo più agevole il “passaggio” assembleare. Resta, comunque, fermo il quorum costitutivo della maggioranza dei partecipanti al condominio e dei due terzi del valore dell’intero edificio in prima convocazione; un terzo dei partecipanti e un terzo del valore in seconda convocazione.
Le assemblee di condominio (3) 28 Prima convocazione Maggioranza partecipanti + 2/3 valore edificio Quorum costitutivo Seconda convocazione 1/3 partecipanti + 1/3 valore edificio Prima e seconda convocazione Quorum deliberativo Maggioranza intervenuti + 1/3 valore edificio
Le modalità di fruizione (1) 29 Detrazione L’ utilizzo diretto da parte del beneficiario Oppure è possibile da parte del beneficiario l’esercizio dell’opzione relativa a Sconto in fattura Cessione del credito
La detrazione 30 La detrazione – da applicare sul totale della fattura, compresa l’IVA – riguarda tutte le spese connesse all’intervento ivi comprese quelle relative al rilascio del visto di conformità, le attestazioni e le asseverazioni, nonché i costi aventi natura tributaria (IVA se non detraibile, imposta di bollo ed eventuale tassa per l’occupazione del suolo pubblico). In generale si applica a tutte le “spese documentate e rimaste a carico del contribuente, strettamente collegate alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati”, escluse quindi quelle rimborsate o sostenute attraverso contributi. ATTENZIONE: la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta annuale non può essere chiesta a rimborso né tanto meno può essere portata a nuovo nei periodi successivi
Lo sconto in fattura 31 Meccanismo mediante quale il committente riceve un contributo sotto forma di riduzione sino al 100% del corrispettivo dovuto al fornitore; quest’ultimo avrebbe di fronte a sé due possibilità: utilizzare il credito d’imposta ricevuto oppure cederlo ad altri soggetti, inclusi gli intermediari finanziari
La cessione del credito 32 Il contribuente potrebbe cedere il maturato credito d’imposta a: -fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi; -istituti di credito e intermediari finanziari; -altri soggetti. NOVITA’: non è necessario “verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione”, è dunque ammessa la cessione a qualunque altro soggetto, senza distinzioni o requisiti. (cfr. circolare 30/E dell’AdE (p. 46-47).
Le modalità di fruizione (2) 33 Lo sconto in fattura e la cessione del credito rendono ancor più interessante e vantaggiosa la previsione normativa; in tal modo, infatti, un soggetto potrebbe eseguire i lavori senza alcun esborso economico e verrebbe risolto il fenomeno dei c.d. incapienti, cioè coloro che non avendo un debito d’imposta, o avendolo inferiore al credito, non potrebbero fruire della detrazione. Con l’utilizzo diretto della detrazione, invece, il committente dovrebbe pagare all’impresa il 100% del corrispettivo con la possibilità di recuperarlo, maggiorato del 10%, soltanto in un secondo momento (in dichiarazione, dalla stessa imposta e ripartito nei cinque anni successivi).
Le modalità di fruizione (3) 34 LE MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL SUPERBONUS RIPORTO A NUOVO FATTISPECIE UTILIZZATORE DURATA UTILIZZO / RIMBORSO Originario - 5 anni in caso di superbonus o sismabonus In Detrazione No beneficiario - 10 anni in caso di ecobonus dichiarazione Compensazione Acquirente - 5 anni in caso di superbonus o sismabonus Modello No del credito del credito - 10 anni in caso di ecobonus F24 Impresa - 5 anni in caso di superbonus o sismabonus Modello Sconto in fattura No fornitrice - 10 anni in caso di ecobonus F24 Trasformazione della detrazione Acquirente - 5 anni in caso di superbonus o sismabonus Modello No in credito del credito - 10 anni in caso di ecobonus F24 d’imposta
I profili procedimentali (1) 35 Il legislatore ha introdotto nelle varie fasi della procedura diverse attestazioni e certificazioni – talvolta indispensabili per poter beneficiare della maxi detrazione – con il fine primario di evitare fruizioni illegittime del superbonus da parte di soggetti privi dei necessari requisiti o in caso di interventi non rientranti nel novero di quelli agevolabili.
I profili procedimentali (2) 36 TECNICO ABILITATO ATTESTA Il rispetto dei La congruità del spese Il miglioramento di sostenute nel limite dei requisiti tecnici di due classi massimali specifici di costo cui all’Allegato A per ogni intervento recati energetiche del decreto del Mise dall’Allegato I del decreto attraverso l’APE del Mise del 6/08/2020 del 6/08/2020 E INVIA L’ASSEVERAZIONE ALL’ENEA SECONDO LE MODALITA’ DI CUI AL DECRETO ASSEVERAZIONI DEL MISE
Il miglioramento di due classi energetiche 37 Prima condizione è il miglioramento, in seguito ai lavori, di due classi energetiche o il conseguimento della classe più alta, come dovrà risultare dall’APE (attestato di prestazione energetica) rilasciato da un professionista asseveratore (ex comma 3 dell’art. 119). L’APE è un documento, previsto dall’art. 6 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, che indica la prestazione energetica globale e la classe energetica – mediante una sistema di 10 classi da A4 a G – delle unità immobiliari, tenendo conto di diversi parametri quali l’isolamento termico, la posizione dell’immobile e la presenza di impianti che garantiscono la salubrità degli ambienti. L’APE deve essere rilasciato da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra e perito), anche nelle vesti di un certificatore accreditato ai sensi del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 75, non iscritto ad alcun ordine professionale (v. circolare 30/E dell’AdE, p. 59).
Il rispetto dei requisiti tecnici minimi e la congruità delle spese (1) 38 Ulteriori condizioni riguardano il rispetto dei “requisiti tecnici minimi” e la “congruità delle spese sostenute”, onde evitare il rischio che vengano fatturati lavori in eccesso rispetto a quelli effettivamente svolti. Ai sensi dell’art. 119 comma 13 è intervenuto il decreto interministeriale del 6/08/2020 che all’Allegato A elenca i “Requisiti da indicare nell’asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali” (ad esempio nel caso di interventi sull’involucro di edifici esistenti è necessario indicare i valori di trasmittanza delle strutture su cui si interviene). Per quanto riguarda, invece, la congruità delle spese bisogna far riferimento ai prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome oppure ad una loro determinazione in maniera analitica da parte del tecnico stesso o in alternativa, in caso di interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore, all’Allegato I che indica i massimali specifici di costo per ogni tipologia di intervento.
Il rispetto dei requisiti tecnici minimi e la congruità delle spese (2) 39 In tal senso è necessaria un’asseverazione da parte di un tecnico abilitato (un professionista iscritto ad un Albo professionale), da trasmettere in via telematica all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) entro 90 giorni dalla fine dei lavori, secondo le modalità indicate nel decreto asseverazioni del MiSe. Quest’ultimo dapprima definisce l’asseverazione come “la dichiarazione sottoscritta dal tecnico abilitato con la quale lo stesso attesta che gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio sono rispondenti ai requisiti di cui all’allegato A del Decreto Requisiti Ecobonus, nonché la congruità dei costi degli stessi interventi, anche rispetto ai costi specifici di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto Requisiti Ecobonus”. Statuisce, inoltre, che la predetta asseverazione va redatta secondo i moduli di cui all’Allegato A (nel caso di lavori conclusi) o di cui all’Allegato B (nel caso di stato di avanzamento lavori). Tali allegati richiedono l’indicazione degli interventi effettuati e delle spese sostenute, utili all’ENEA per procedere ad effettuare i controlli a campione sulla regolarità delle asseverazioni.
Il visto di conformità 40 Solo nel caso in cui il contribuente decida di esercitare le opzioni relative allo sconto in fattura o alla cessione del credito, il comma 11 dell’articolo 119 prevede che il contribuente debba chiedere e ottenere l’apposizione del visto di conformità per l’attestazione della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il visto di conformità – rilasciato ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (c.d. visto leggero) – rientra in un’attività di controllo formale dell’Amministrazione finanziaria, anche se svolta da soggetti estranei ad essa. Abilitati al suo rilascio sono, infatti, i dottori commercialisti e gli esperti contabili, i consulenti del lavoro e i responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf che, nel caso di specie, devono anche verificare la presenza delle attestazioni e delle asseverazioni rilasciate dai tecnici abilitati.
I professionisti 41 PROFESSIONISTI ATTIVITÁ SVOLTA Tecnici abilitati (ingegneri, architetti, geometri e periti), anche nelle vesti di un Prima dei lavori e a fine Rilascio Attestati di prestazione certificatore accreditato ai sensi del d.p.r. lavori energetica ante e post intervento 16 aprile 2013, n. 75, non iscritto ad alcun ordine professionale Soggetti abilitati alla progettazione di Redazione, sottoscrizione e invio edifici e impianti nell'ambito delle all’ENEA delle asseverazioni sul rispetto Entro 90 giorni dalla fine dei lavori competenze attribuite dalla legislazione dei requisiti tecnici e sulla congruità delle vigente. Devono però essere iscritti a spese specifici ordini e collegi professionali Solo in caso di cessione del credito o sconto in fattura, è prevista l’apposizione Dottori commercialisti, esperti contabili, A fine lavori del visto di conformità e la verifica della consulenti del lavoro, Caf presenza delle asseverazioni dei tecnici abilitati
I profili sanzionatori (1) 42 Ai soggetti che rilasciano attestazioni o asseverazioni infedeli – che comportano la decadenza del beneficio – si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 15.000 ove il fatto non costituisca reato, ex art. 121, comma 14. I reati ipotizzabili sono: “falsità ideologica in certificati” (art. 481 c.p.) e “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche” (art. 640 bis c.p.).
I profili sanzionatori (2) 43 Qualora l’Amministrazione finanziaria accerti la non sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione “provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1”; i fornitori e i soggetti cessionari, invece, a mente dell’art. 121 comma 4, “rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto credito d’imposta ricevuto”. In altri termini, qualora durante i controlli emerga che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito. Unica eccezione a tale ‘regola’ è costituita dall’ipotesi in cui vi sia un “concorso nella violazione” tra beneficiario e acquirente del credito: in tal caso, infatti, si configurerà una responsabilità in solido tra i due soggetti. Valgono, dunque, i criteri generali in materia sanzionatoria per la configurabilità del concorso di persone, così come delineati dalla circolare n. 180/E del 1998, secondo la quale gli elementi costitutivi della fattispecie concorsuale sono: i) una pluralità di soggetti agenti, ii) la realizzazione di una fattispecie di reato, iii) il contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato, iv) l’elemento soggettivo.
I profili sanzionatori (3) 44 Si precisa che, a mente del comma 5 dell’art. 121, il recupero avviene in misura pari alla detrazione non spettante maggiorata degli interessi con tasso annuo del 4% (ex art. 20 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602) e delle sanzioni dal 100 al 200% dei crediti inesistenti (ex art. 13, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).
I profili sanzionatori (4) 45 FATTISPECIE SANZIONE Rilascio attestazioni o asseverazioni infedeli Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 15.000 ove il fatto non costituisca reato. Rilascio visto di conformità infedele Sanzione amministrativa pecuniaria da € 258 a € 2.582 Rilascio attestazioni o asseverazioni infedeli nonché visto di Reclusione fino ad un anno ai sensi dell’art. 481 c.p. (reato di conformità infedele “falsità ideologica in certificati”) oppure reclusione fino da due a sette anni ai sensi dell’art. 640 bis c.p. (reato di “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”) Compensazione credito di imposta inesistente inferiore a € Recupero dell’importo non spettante maggiorato di interessi con 50.000 tasso del 4% annuo (art. 20 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602) e sanzioni dal 100 al 200% dei crediti (art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471) Compensazione credito di imposta inesistente superiore a € Reclusione da un anno e sei mesi a sei anni ai sensi del comma 50.000 secondo dell’art. 10 quater del d.lgs. 74/2000 (reato di “indebita compensazione”); oltre al recupero in misura pari al credito stesso maggiorato di interessi e sanzioni Emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte Reclusione da quattro a otto anni ai sensi del comma primo dell’impresa che esegue i lavori dell’art. 8 del d.lgs. 74/2000 (reato di “emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”) Ricezione e inserimento in dichiarazione di fatture per Reclusione da un anno e sei mesi a sei anni ai sensi del comma operazioni inesistenti da parte del beneficiario primo dell’art. 2 del d.lgs. 74/2000 (reato di “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”)
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