CITTÀ DI TREVISO - Comune di Treviso

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CARTA DEI DIRITTI E DOVERI

           PER LA

CITTADINANZA STRANIERA
CITTÀ DI TREVISO
      Carta dei diritti e dei doveri per la cittadinanza straniera

                                            PRESENTAZIONE

     I movimenti migratori che si sono verificati in maniera sempre più importante negli ultimi decenni

hanno rappresentato una grande sfida con cui tutta l’Unione Europea, ed in particolare l’Italia, si

sono dovute confrontare. Per realtà come la nostra Provincia, tale evento non ha più le

caratteristiche del fenomeno eccezionale, ma rappresenta una realtà consolidata che richiede la

nascita di un nuovo approccio culturale, basato sull’integrazione e sulla convivenza.

     La Città di Treviso ha fatto ricorso alla partecipazione di diversi Enti del territorio e di

Associazioni già operanti nell’ambito dell’immigrazione per essere in grado di dare una risposta

all’esigenza di informare gli immigrati sui loro diritti-doveri di cittadini.

     Finalità principale della “Carta dei diritti e doveri per la cittadinanza straniera” è quella di portare

un contributo concreto ad una crescente integrazione dell’immigrazione regolare, con il fine di

rendere disponibile per tutti una completa partecipazione alle attività sociali del territorio.

                                                                                Il Sindaco

                                                                          Giovanni Manildo

                                                                                                                2
CITTÀ DI TREVISO
      Carta dei diritti e dei doveri per la cittadinanza straniera

   La “Carta dei diritti e doveri per la cittadinanza straniera”, concepita per assistere tutti coloro che,

avendo in Treviso la sede della loro residenza o delle loro attività ma mancando chiaramente di

familiarità con la lingua e con gli usi e costumi del nostro territorio, possono incontrare degli ostacoli

nell’accesso ai servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione alla cittadinanza. La Storia ha sempre

riconosciuto alla città di Treviso una tradizione di accoglienza e solidarietà, concretizzata attraverso

numerose iniziative pubbliche e private che sono sorte per l’accoglimento dei “nuovi cittadini”; La

“Carta” si prefigge, a fronte della consistente presenza di stranieri nella nostra Città, di soddisfare il

crescente bisogno di informazioni chiare, leggibili, dettagliate ed aggiornate, tramite fonti chiare ed

accessibili, affinché ognuno possa godere integralmente dei diritti sanciti dalla Costituzione Italiana.

La “Carta” si pone quindi come fonte di riferimento per l’indicazione dei principali servizi offerti agli

immigrati che dimorino o risiedano nel nostro Comune; oltre a ciò, evidenzia gli Enti ed Associazioni

che si relazionano con gli stranieri, facendo così in modo che detti Enti ed Associazioni possano

confrontarsi con utenti già informati circa i servizi disponibili. Per garantire l’aggiornamento

sistematico delle informazioni alle disposizioni normative in continua evoluzione e per consentire agli

utenti un utilizzo il più semplificato possibile, si è ritenuto opportuno pubblicare la “Carta dei diritti e

doveri per la cittadinanza straniera” anche sul sito internet del Comune: www.comune.treviso.it.

L’auspicio è quello che tale iniziativa possa contribuire a rendere più agevole l’accesso alle

informazioni, evitando incomprensioni, e quindi concorrere ad armonizzare in misura sempre

maggiore la convivenza delle diverse etnie che attualmente costituiscono la cittadinanza di Treviso.

                                                            L’Assessore Politiche Immigrazioni

                                                                    Anna Caterina Cabino

                                                                                                               3
CITTÀ DI TREVISO
   Carta dei diritti e dei doveri per la cittadinanza straniera

                                                  INDICE

ENTRARE SOGGIORNARE USCIRE

ENTRARE

Visto di ingresso                                                 pag. 5

SOGGIORNARE

Permesso di soggiorno (ordinario)                                 pag. 8

Permesso di soggiorno Unione Europea                              pag. 10

Ingresso per Ricongiungimento Familiare                           pag. 12

USCIRE                                                            pag. 14

RICHIEDENTI ASILO POLITICO (RIFUGIATI)                            pag.15

LO STRANIERO IRREGOLARE O CLANDESTINO                             pag. 18

DOVERI DELLO STRANIERO                                            pag. 19

SERVIZI

Riconoscimento                                                    pag. 20

PRESTAZIONI FISCALI                                               pag. 25

PRESTAZIONI SANITARIE                                             pag. 26

PROVINCIA DI TREVISO

Sportello Unico per l’immigrazione                                pag. 29

Cosa sono i Consigli Territoriali per l’immigrazione              pag. 30

Servizio informazioni stranieri                                   pag. 30

AGENZIA DELLE ENTRATE                                             pag. 31

INPS                                                              pag. 32

AZIENDA LOCALE SOCIO SANITARIA                                    pag. 39

TRIBUNALE DI TREVISO                                              pag. 41

UNIVERSITA                                                        pag. 41

SERVIZI DEL COMUNE DI TREVISO                                     pag. 42

Istruzione scolastica                                             pag. 42

Assistenza sociale                                                pag. 42

Asilo Nido Comunale                                               pag. 43

Casa e alloggio                                                   pag. 43

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CITTÀ DI TREVISO
               Carta dei diritti e dei doveri per la cittadinanza straniera
                                           ENTRARE SOGGIORNARE USCIRE

                                                          ENTRARE

                                                      Visto di Ingresso

    Come si entra
    L’Italia aderisce alla convenzione di Schengen. Tutti i Paesi aderenti (tra cui Germania, Francia, Olanda,
    Belgio, Lussemburgo) che applicano la convenzione hanno eliminato i controlli alle frontiere comuni e creato
    un unico sistema di visti ed ingressi per i cittadini. Per i cittadini extracomunitari, invece, il Governo italiano
    fissa le quote massime di stranieri che possono entrare in Italia.

    Cos’è
    E’ una autorizzazione concessa allo straniero per l’ingresso nel territorio della Repubblica italiana. Si tratta di
    un apposito adesivo applicato sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente

    Chi rilascia
    Competenza al rilascio dei visti emessi dalla Repubblica Italiana:
     • le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine e di residenza dello straniero e
        consente l’accesso per transito o per breve soggiorno (fino a 90 giorni);
     • le rappresentanze diplomatiche o consolari di altri stati aderenti all'Accordo di Schengen per un soggiorno
        fino a 90 giorni;
     • le autorità di frontiera, in casi di assoluta necessità, per transito o per breve soggiorno (5 giorni per il
        transito e 10 giorni per il soggiorno);
    Con il rilascio del visto sono comunicati per iscritto i diritti e i doveri relativi all'ingresso e al soggiorno in Italia.

    Come si richiede
    Lo straniero deve recarsi personalmente ad una delle rappresentanze diplomatiche di cui sopra, dove sarà
    sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno, presentando:
     • l’apposito modulo di unico esemplare, compilato in ogni sua parta, sottoscritto dallo straniero;
     • una foto formato tessera;
     • un documento di viaggio valido, generalmente il passaporto, su cui sia materialmente possibile apporre il
         visto;
     • la documentazione giustificativa del viaggio (ove richiesta).

    e attestando obbligatoriamente:
      • la finalità del viaggio;
      • i mezzi di trasporto e di ritorno;
      • i mezzi di sostentamento durante il viaggio ed il soggiorno;
      • le condizioni di alloggio.

    La Rappresentanza
-   valuta la ricevibilità della domanda di visto sulla scorta della documentazione prodotta dal richiedente e di
    quanto appreso nel corso dell’intervista – di norma diretta e personale
-   provvede ai prescritti controlli preventivi di sicurezza
-   consulta in via informatica o telematica tramite la rete mondiale visti, l’elenco degli stranieri non ammissibili
    nello Spazio Schengen.

    Per quali motivi si può richiedere
    Il visto di ingresso può esser richiesto per i seguenti motivi: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, gara
    sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi familiari, motivi religiosi, reingresso,
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           Carta dei diritti e dei doveri per la cittadinanza straniera
residenza elettiva, ricerca studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro,
volontariato.

Quali solo le tipologie e la loro durata

• Visto Schengen Uniforme (VSU): per transito o breve soggiorno: Transito Aeroportuale (tipo A) ; Soggiorno
  di breve durata, o di viaggio, (tipo C) fino a 90 giorni, con uno o più ingressi. è rilasciato dalla
  Rappresentanza dello Stato Schengen presente sul posto che costituisce la meta unica o principale del
  viaggio. Ove non sia possibile individuare – tra le eventuali tappe del viaggio – una meta principale,
  competente al rilascio sarà la Rappresentanza dello Stato Schengen di primo ingresso.
• Visto Nazionale (VN): per soggiorno superiore ai 90 giorni o lungo soggiorno (tipo D) con uno o più ingressi;
  è rilasciato dalla Rappresentanza dello Stato Schengen presente sul posto che consente la libera
  circolazione per un periodo costituisce la destinazione di lungo soggiorno del cittadino straniero.
• Visto a Validità Territoriale Limitata (VTL): sono validi soltanto per lo Stato Schengen la cui
  Rappresentanza abbia rilasciato il visto, senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al
  territorio degli altri Stati Schengen. Si tratta di una deroga eccezionale al regime comune dei VSU, ammessa
  soltanto per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali. Non possono essere
  richiesti direttamente dallo straniero e sono rilasciati dalla Rappresentanza diplomatico-consolare.

In quanto tempo viene rilasciato
• Visto Schengen Uniforme” (VSU): nei termini di 15 giorni prorogabili; in altri casi, fino a 60 giorni.
• Visto Nazionale” (VN): la legge stabilisce che la Rappresentanza diplomatico-consolare, valutata la
  ricevibilità della domanda e fatti gli accertamenti richiesti in relazione alla tipologia di visto, lo rilascia entro 90
  giorni dalla richiesta (30 gg. per lavoro subordinato, 120 gg. per lavoro autonomo).
• I tempi possono variare qualora sia necessario effettuare delle verifiche, acquisizione di dati, documenti e
  valutazioni di Autorità straniere.

Proroga
Lo straniero in possesso di VSU, può richiedere la proroga salvo nei casi di assoluta e comprovata
impossibilità di uscita (es. modifica dell’orario di un volo aereo per cattive condizioni meteorologiche o
sciopero, ricovero ospedaliero o malattia grave ed improvvisa che comporti incapacità di viaggiare ecc.). La
Questura competente per territorio valuta la situazione e decide l’eventuale proroga.

Il VN invece, esaurisce la sua funzione una volta attraversata la frontiera. In questo caso non si può parlare di
proroga perché il soggiorno legale sul territorio italiano sarà dimostrato dal possesso del permesso di
soggiorno che dovrà essere rilasciato per il motivo e la durata indicati nel visto.

Diniego
Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla legge. Viene comunicato dall’autorità diplomatica o consolare,
mediante provvedimento scritto contenente anche l’indicazione delle modalità di eventuale impugnazione, è
sempre motivato e deve essere consegnato a mani proprie dell’interessato.

È negato altresì quando risultano accertate condanne penali per reati particolari (ad es. reati inerenti agli
stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia) o quando lo
straniero richiedente sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei
Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi.

Qualora lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una
traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o secondo le preferenze manifestate.

Quanto costa
• Tariffe per tutte le tipologie di visto di Schengen uniforme (VSU):          Euro 60,00;
• Visto nazionale (VN) per soggiorni di lunga durata (tipo D):                 Euro 116,00.

Tali diritti sono riscossi nella moneta nazionale del Paese in cui è stata presentata la domanda di visto. I visti
per studio, per titolari di passaporti diplomatici o di servizio, e per familiari di cittadini UE sono gratuiti.

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           Carta dei diritti e dei doveri per la cittadinanza straniera

Passaggio della frontiera
Gli stranieri in ingresso sono sottoposti ai controlli di frontiera, doganali, valutari e sanitari.
In caso di atterraggio o attracco, a causa di forza maggiore, in luoghi dove non esistono i controlli di frontiera,
il comandante del porto o il direttore dell'aeroporto, previa comunicazione al Questore o ai Comandi di polizia
e agli uffici sanitari marittimi o aerei, possono autorizzare lo sbarco.
In casi eccezionali il visto per transito o per breve soggiorno può essere rilasciato direttamente dalle Autorità
di Frontiera.

Respingimento
Il possesso del “visto” non garantisce in assoluto l’ingresso al cittadino straniero, poiché l’Autorità di frontiera
lo può respingere.

In particolare, le autorità di frontiera possono respingere lo straniero:
• senza mezzi di sostentamento necessari al soggiorno;
• non sia in grado di fornire esaurienti spiegazioni sul soggiorno in Italia o se rappresenta un pericolo per la
  sicurezza e l’ordine pubblico e nazionale;
• sia stato precedentemente espulso, salvo il caso di ottenimento di speciale autorizzazione all’ingresso.

Chi non può essere respinto
Non possono essere respinti gli stranieri che:
• richiedono asilo politico;
• hanno lo status di rifugiato;
• beneficiano di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

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           Carta dei diritti e dei doveri per la cittadinanza straniera
                                               SOGGIORNARE

                                    Permesso di soggiorno (ordinario)

Cos’è
È il titolo che autorizza la presenza dello straniero sul territorio dello Stato Italiano e ne documenta la
regolarità; costituisce inoltre presupposto per una richiesta di residenza di medio o lungo periodo nel territorio
italiano.

Chi deve chiedere
I cittadini extraeuropei e gli apolidi, vale a dire coloro che non hanno una nazionalità.

Chi non deve chiedere
I cittadini europei possono entrare in Italia, ai fini turistici, sportivi, lavorativi, per invito o missione e
soggiornarvi per un periodo non superiore i 90 giorni, senza dover chiedere un visto.

Quando si richiede
Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso (escluso quindi la domenica e i festivi), sia per un breve periodo che per
finalità di soggiorno turistico.
Allo straniero che non si attiene alle regole può essere sanzionato (da 103 ai 309 euro).
I cittadini stranieri maggiori di 16 anni che entrano in Italia per la prima volta, sottoscrivono con lo Stato
l’accordo di integrazione contestualmente alla richiesta di permesso di soggiorno.

Durata
È quella prevista dal visto di ingresso e non può comunque superare:
• tre mesi, per visite, affari e turismo;
• nove mesi, per lavoro stagionale;
• un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale certificati; è previsto il rinnovo
  annuale per corsi pluriennali;
• due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti
  familiari;
• durata legata alle necessità specificamente documentate e dagli altri casi previsti dal Testo Unico
  Immigrazione.

Come si richiede
Va richiesto quando il soggiorno è superiore a 3 mesi, per la durata massima di 2 anni. La richiesta deve
essere presentata personalmente presso l'Ufficio stranieri della Questura competente per territorio,
compilando l'apposito modulo con l'assistenza del personale in servizio allo sportello o presso gli uffici postali
oltre ad essere sottoposto a rilievi foto dattiloscopici.

Cosa allegare alla domanda
• 4 fotografie;
• marca da bollo da Euro 16,00;
• passaporto valido o altro documento da viaggio equipollente, in corso di validità, con il relativo visto di
  ingresso, se richiesto, con relative fotocopie;
• codice fiscale;
• certificazione attestante l’attuale dimora.

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           Carta dei diritti e dei doveri per la cittadinanza straniera
 per il permesso di soggiorno per lavoro subordinato:
• certificato di residenza o autocertificazione del domicilio;
• contratto di soggiorno per lavoro subordinato  ;

• stato di servizio o denuncia del rapporto di lavoro all'I.N.P.S.

 per il permesso di soggiorno per lavoro autonomo:
• certificato di residenza o autocertificazione del domicilio;
• partita I.V.A;
• iscrizione al Registro Esercenti Commercio;
• licenza comunale per le attività se è prevista.

 per il permesso di soggiorno per attesa occupazione
• certificato di residenza o autocertificazione del domicilio;
• iscrizione alle liste di collocamento.

 per il permesso di soggiorno per studio:
• attestato di frequenza al corso di studi seguito;
• copertura assicurativa nel caso di studi universitari.

 per il permesso di soggiorno per famiglia:
• certificato di residenza o autocertificazione del domicilio;
• stato di famiglia e certificato di matrimonio.

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           Carta dei diritti e dei doveri per la cittadinanza straniera
                                 Permesso di Soggiorno Unione Europea

Cos’è
È il permesso che ha sostituito dall’8 gennaio 2007, quella che in precedenza si chiamava la carta di
soggiorno per cittadini stranieri.

Chi può
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano a tempo indeterminato da almeno 5
anni per sé, per il coniuge e per i figli minori e conviventi.

Dove
Presso gli uffici postali abilitati, oppure senza utilizzare il kit o presso i Comuni che offrono questo servizio o
presso i Patronati.

Come
Presentando domanda e allegando:
• copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità;
• copia della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente; il reddito deve essere per il cittadino straniero da
  solo pari o superiore all’importo annuo dell’assegno sociale;
• per il richiedente con 1 o più Famigliari a carico: pari o superiore all’importo annuo dell’assegno sociale
  aumentato del 50% per ogni familiare;
• per il richiedente con 2 o più figli di età inferiore a 14 anni: pari o superiore al doppio dell’importo annuo
  dell’importo annuo dell’assegno sociale;
• certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali;
• copie delle buste paghe relative all’anno in corso;
• documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia;
• contrassegno telematico da Euro 16,00 (Marca da bollo);
• superamento del test della conoscenza della lingua italiana, se richiesto, ad eccezione degli stranieri titolari
  di protezione internazionale (vedi paragrafo successivo);
• bollettino postale di pagamento di permesso di soggiorno elettronico (Euro 27,50);
• per i collaboratori domestici (colf/badanti) esibizione dei bollettini INPS o estratto contributivo analitico
  rilasciato dall’INPS.

Per i familiari la richiesta può essere presentata anche in favore del coniuge (di età non inferiore ai 18 anni), ai
figli minori (anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio), per i figli maggiorenni a carico che non possano
permanentemente provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che
comporti invalidità totale, per i conviventi e per i genitori a carico.

In tal caso occorre anche:
• avere un reddito sufficiente al sostentamento del proprio nucleo familiare per il richiedente con 1 o più
  Famigliari a carico pari o superiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato del 50% per ogni
  familiare;
• per il richiedente con 2 o più figli di età inferiore a 14 anni pari o superiore al doppio dell’importo annuo
  dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del
  reddito annuo complessivo dei famigliari conviventi con il richiedente
• avere possesso della documentazione attestante il rapporto di parentela;
• avere possesso della documentazione proveniente dall’estero tradotta, legalizzata e validata dall’autorità
  consolare nel paese di appartenenza dello straniero;
• avere disponibilità di un alloggio idoneo ad ospitare la famiglia e conformi ai requisiti igienico-sanitario,
  nonché di idoneità abitativa accertati dagli uffici comunali competenti (ad eccezione degli stranieri titolari di
  protezione internazionale).

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            Carta dei diritti e dei doveri per la cittadinanza straniera

Consente:
• di fare ingresso in Italia senza alcun visto;
• di vivere in Italia a tempo indeterminato;
• di svolgere qualsiasi attività lecita che non sia riservata ai cittadini italiani;
• di accedere in condizioni di parità rispetto al cittadino italiano ai servizi pubblici;
• di partecipare alla vita pubblica locale;
• di esercitare l’elettorato attivo e passivo;
• di poter utilizzare la validità il permesso come documento di identificazione personale per 5 anni,
  successivamente il titolare può richiedere il rinnovo;
• di aver diritto (le fasce più deboli), ai sensi della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014), alla
  concessione della carta acquisti utile per acquistare generi alimentari e pagamento bollette energetiche;
• di aver diritto, ai sensi della Legge n. 97/2013, all’assegno per il nucleo familiare, erogato dai Comuni di
  residenza ma solo per i nuclei familiari con almeno 3 figli minori.

Test di conoscenza della lingua italiana
È un requisito fondamentale per poter ottenere il rilascio del permesso di soggiorno UE; è pertanto
indispensabile superare il Test Ministeriale. Se in possesso del permesso di soggiorno, del documento di
identità e dei dati di residenza, la richiesta di svolgimento del test deve essere inoltrata per via telematica alla
Prefettura della Provincia dove ha il domicilio, collegandosi al sito http://testitaliano.interno.it e compilando
l’apposito modulo,
Se la domanda risulta regolare la Prefettura convoca, per via telematica, il richiedente entro 60 giorni dalla
domanda comunicando l’esito.
Esito positivo: lo straniero può presentare alla Questura la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per i
soggiornanti di lungo periodo.
Esito negativo: lo straniero può ripetere la prova ed effettuare un’altra richiesta telematica.

Esenzioni al test
• per dirigenti o personale altamente specializzato di Società;
• per professori universitari destinati in Italia a svolgere un incarico accademico;
• per traduttori e interpreti;
• per giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da
• organi di stampa quotidiani o periodici ovvero da emittenti radiofoniche o televisioni straniere;
• impiegati per finalità di ricerca scientifica.

Oppure se in possesso di:
• attestati o titoli che certificano il livello della conoscenza della lingua italiana;
• titoli di studio o titoli professionali:
• riconoscimento del livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2;
• certificazione rilasciata da una struttura di sanità pubblica nella quale si è dichiarato affetto da gravi
  limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o handicap.

Permesso UE rilasciato da un altro Stato membro
Lo straniero può rimanere in Italia oltre i 3 mesi per:
• esercitare un’attività economica come lavoratore regolare;
• frequentare i corsi di studio o di formazione professionale;
• soggiornare, dimostrando di avere necessari messi di sostegno e stipulando un’assicurazione sanitaria per
  l’intero periodo di soggiorno.

In questo caso il titolare ottiene un permesso di soggiorno rinnovabile alle scadenze, mentre ai famigliari verrà
rilasciato per motivi di famiglia.
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CITTÀ DI TREVISO
            Carta dei diritti e dei doveri per la cittadinanza straniera

Quando non può essere richiesto
• per motivi di studio o formazione professionale e ricerca scientifica;
• per soggiorni a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari;
• per possesso di un soggiorno di breve durata;
• per motivi di protezione internazionale in attesa di decisione definitiva (status rifugiato);
• per i diplomatici, i consoni, i soggetti che godono di funzioni equiparate e i membri di rappresentanze
  accreditate presso organizzazioni internazionali di carattere universale.
• Qualora sia stata richiesta la protezione internazionale e sono ancora in attesa di una decisione definitiva.

Revoca
• per acquisizione fraudolenta;
• per assenza dal territorio dall’Unione Europea per un periodo di 12 mesi consecutivi;
• per espulsione;
• per mancate condizioni per il rilascio;
• per ottenimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro stato membro dell’Unione
  Europea;
• per assenza dal territorio dallo stato italiano per più di 6 anni.

Costo e rinnovo
• Euro 30.46 bollettino postale di pagamento per il permesso di soggiorno elettronico, da versare sul c/c
  postale n. 67422402 intestato “Ministero dell’Economia e della Finanze – Dipartimento del Tesoro” con
  causale “importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico;
• Euro 16,00 marca da bollo;
• Euro 30,00 il costo della raccomandata assicurata.

Tali importi devono essere pagati direttamente in Posta al momento della presentazione della domanda.

                                Ingresso per Ricongiungimento Familiare

Cos’è
Consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno a tempo determinato o indeterminato, ai familiari di cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. È possibile previo rilascio di visto di ingresso, concesso
dall’’Ambasciata Italiana del paese di origine dopo che lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura
competente ha emesso il nulla osta.

Cosa fare
Compilare gli appositi moduli telematici direttamente attraverso il sito internet del Ministero dell’Interno
(nullaostalavoro.interno.it),

Con quali permessi è possibile richiedere
• permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, di durata non inferiore a un anno;
• permesso per asilo politico;
• permesso per protezione sussidiaria;
• permesso per motivi di studio, per motivi religiosi;
• permesso per motivi familiari;
• permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
• permesso per attesa cittadinanza.

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CITTÀ DI TREVISO
            Carta dei diritti e dei doveri per la cittadinanza straniera
Per quali familiari
• coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni e non coniugato con altro coniuge
  regolarmente soggiornante;
• figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore,
  qualora esistente, abbia dato il suo consenso. I Minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati
  ai figli;
• figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili
  esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (100%);
• genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, e non coniugato con
  altro coniuge regolarmente soggiornante;
• genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per
  documentati, gravi problemi di salute, e non coniugato con altro coniuge regolarmente soggiornante;
• genitore naturale è consentito l’ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in
  Italia, dello stesso che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito previsti dalla
  procedura per il ricongiungimento. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso degli
  stessi da parte dell’altro genitore;
• ascendenti diretti di primo grado di minore non accompagnato titolare dello status di rifugiato.

Come richiedere
Si articola in due fasi:
-   Sportello Unico: verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nullaosta (titolo di soggiorno, reddito,
    alloggio);
-   Rappresentanza consolare: verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto d’ingresso (legami di
    parentela, e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere).

Cosa fare
Allegare alla domanda:
• Copia del permesso di soggiorno di cui si è titolari. La durata complessiva del permesso di soggiorno deve
  essere di almeno un anno. È possibile presentare la richiesta anche se in possesso di ricevuta di rinnovo o
  rilascio del permesso;
• Inserire numero identificativo della marca da bollo all’interno dei campi riservati nei moduli informatici.
  L’originale della marca da bollo andrà esibito all’atto della convocazione allo Sportello Unico;
• Passaporto del richiedente;
• Copia del passaporto dei familiari da ricongiungere

Quanto costa
Marca da bollo di euro 16,00

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CITTÀ DI TREVISO
           Carta dei diritti e dei doveri per la cittadinanza straniera

                                                       USCIRE

Come
Provvedimento di espulsione del Prefetto nei confronti dello straniero che:
• è entrato senza passare dai controlli di frontiera;
• si trattiene nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso;
• ha un permesso revocato, annullato oppure scaduto da oltre 60 giorni e non ha chiesto il rinnovo.
Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato prima di 10 anni senza una speciale
autorizzazione del Ministero dell’Interno.

Espulsione al posto della detenzione
Il Giudice nel pronunciare sentenza di condanna per reati non colposi nei confronti di uno straniero, quando
ritiene di doverlo condannare a non più di 2 anni di detenzione, può trasformare la pena in un provvedimento
di espulsione per un periodo non inferiore a 5 anni.

Enti di riferimento:

 QUESTURA TREVISO
 Ufficio Immigrazione
 Piazza delle Istituzioni, edificio A
 Zona Appiani - 31100 – Treviso
 Tel. 0422.248111 – fax 0422.248250

 PROVINCIA TREVISO
 Servizi per l’impiego – Servizio Stranieri
 Via Col di Breda 116 Edificio 5 (loc. S. Artemio capolinea autobus 7)
 Tel. 0422.656425 fax 0422.646546
 e-mail: servizistranieri@provincia.treviso.it

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CITTÀ DI TREVISO
            Carta dei diritti e dei doveri per la cittadinanza straniera

                                 RICHIEDENTI ASILO POLITICO (RIFUGIATI)

Chi è il rifugiato politico
Colui che gode della cosiddetta protezione internazionale.

Cos’è lo status di rifugiato
Protezione internazionale riconosciuta a chi è perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica (da Stato, partiti/organizzazioni che
controllano lo stato e altri soggetti non appartenenti allo Stato)

Cos’è lo status di protezione sussidiaria
Protezione internazionale riconosciuta allo straniero nei cui confronti sussistono, nel caso di ritorno nel Paese
di origine o nel caso di apolide, rischi di danni gravi, quali condanna a morte, tortura o altra forma di pena o
trattamento inumano oppure la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona.

Come richiedere
Esprimendo la propria volontà in forma orale e nella propria lingua con l'ausilio di un mediatore linguistico-
culturale e presentando domanda di asilo nel nostro paese.

Dove
All’Ufficio di polizia di frontiera, al momento dell’ingresso in Italia, che informerà lo straniero di recarsi entro
8 giorni lavorativi (salvo giustificato motivo), presso l'ufficio della Questura competente per formalizzare la
richiesta. In caso contrario sarà considerato tutti gli effetti di legge irregolarmente presente nel territorio
nazionale.
Direttamente all’Ufficio Immigrazione della Questura, che provvede ad inviare la domanda alla
Commissione Territoriale (CT), unico organo competente a decidere in ordine al riconoscimento dello status, e
rilascia allo straniero un permesso di soggiorno per richiesta asilo in attesa della definizione del procedimento.

Cosa presentare
• il modulo di richiesta con le motivazioni
• copia del passaporto, se posseduto;
• ogni altra documentazione comprovante i motivi della richiesta.

Da chi viene riconosciuto e tempi
La CT, sentito il richiedente entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza trasmessa dalla Questura, ha tempo 3
giorni per decidere la concessione di status di rifugiato, in seguito al quale lo straniero potrà richiedere il
permesso di soggiorno per asilo.

Cosa comporta lo status di rifugiato
Ad esito positivo, la CT rilascia un tesserino che garantisce stessi diritti e doveri dei cittadini italiani, ad
esclusione della cittadinanza italiana. Ha validità temporale e pertanto deve essere rinnovato.

Cos’è il permesso di soggiorno provvisorio
È la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale. Ha validità 6 mesi,
rinnovabile fino all’esito dell’esame della domanda.

Cos’è il permesso di soggiorno per asilo politico
Lo “status di rifugiato” consente di richiedere il permesso di soggiorno con motivo “asilo politico”. Ha durata di
5 anni rinnovabile tramite procedura postale e garantisce:
• l’accesso allo studio;
• l’accesso allo svolgimento di attività lavorativa;
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CITTÀ DI TREVISO
            Carta dei diritti e dei doveri per la cittadinanza straniera
• l’accesso al pubblico impiego;
• l’iscrizione al servizio sanitario;
• dà diritto alle prestazioni assistenziali INPS (assegno sociale pensione invalidità),
I titolari di permesso per asilo politico possono presentare richiesta di permesso di soggiorno UE per soggiorni
di lungo periodo.

Cos’è il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria
Rilasciato ai titolari dello status di protezione sussidiaria, con validità 5 anni, rinnovabile previa verifica della
permanenza delle condizioni. Consente l’accesso al lavoro e allo studio.

Cos’è il titolo di viaggio
Documento equipollente al passaporto, rilasciato dalla Questura qualora sussistano gravi ragioni umanitarie.

Cos’è la cittadinanza italiana
Il titolare di status di rifugiato può fare richiesta dopo soli 5 anni di residenza in Italia.

Cause di esclusione dello status di rifugiato
Nel caso di accertati motivi di pericolosità per la sicurezza dello Stato, di presentazione di falsa
documentazione o false dichiarazioni.

Cause di cessazione dello status di rifugiato
Nel caso si sia volontariamente ristabilito nel paese di provenienza, abbia acquistato la cittadinanza italiana, si
sia avvalso di altro Paese per la protezione.

Ricongiungimento familiare
Il titolare di permesso per asilo politico può farne richiesta per consentire l’ingresso in Italia dei propri familiari,
che acquisiscono i medesimi diritti riconosciuti al titolare.
Il titolare di protezione sussidiaria ha diritto al ricongiungimento familiare.

Quanto cosa
La domanda presentata per richiedere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria non prevede
costi.
Qualora gli status vengano riconosciuti, il rilascio del permesso di soggiorno è soggetto a:
• costi di marca da bollo (euro 16,00 di marca da bollo)
• costi di rilascio del permesso elettronico (euro 27,50).
Non è previsto versamento del contributo (fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro).

Centri di accoglienza

Cosa sono
Strutture che offrono accoglienza ai cittadini stranieri arrivati nel paese irregolarmente in vista della loro
identificazione ed eventuale richiesta di asilo o espulsione.

Come funzionano
I migranti appena sbarcati vengono accolti in specifiche strutture per essere identificati. Coloro che fanno
immediatamente richiesta di protezione internazionale vengono ricollocati nelle strutture regionali mentre
coloro che non fanno richiesta o che, dopo i primi accertamenti, risultano non possedere i requisiti per
proporla, vengono condotti nei centri di identificazione ed espulsione per essere rimpatriati

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CITTÀ DI TREVISO
            Carta dei diritti e dei doveri per la cittadinanza straniera
Accoglimento minori non accompagnati

Chi sono
Quei minori stranieri che si trovano in Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri
adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano

Protezione ed assistenza
Si applicano le norme previste in generale dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori.

Inespellibilità
I minori stranieri non possono essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato
(e in questi casi il provvedimento di espulsione è disposto dal Tribunale per i minorenni) e salvo il diritto a
seguire il genitore o l’affidatario espulsi

Rimpatrio assistito
Si differenzia dall’espulsione in quanto è un provvedimento che può essere adottato solo se, in seguito a
un’indagine nel paese d’origine del minore e a una valutazione della sua situazione specifica, si ritiene che ciò
sia opportuno nell’interesse del minore e al fine di garantirne il diritto all’unità familiare.

Permesso di soggiorno
Tutti i minori stranieri non accompagnati hanno diritto, per il solo fatto di essere minorenni (e quindi in
generale inespellibili), di ottenere un permesso di soggiorno per minore età.
Questo permesso dovrebbe essere rilasciato solo nei casi in cui non vi siano le condizioni per rilasciare un
altro tipo di permesso (per affidamento, per motivi familiari ecc.).

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CITTÀ DI TREVISO
           Carta dei diritti e dei doveri per la cittadinanza straniera

                            LO STRANIERO IRREGOLARE O CLANDESTINO

Chi è lo straniero irregolare
Chi ha perduto i requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale (ad esempio il permesso di
soggiorno scaduto e non rinnovato). Va espulso o accompagnato alla frontiera.

Chi è lo straniero clandestino
Chi è entrato in Italia senza regolare visto di ingresso. Deve essere respinto alla frontiera o espulso.

Tipi di espulsione immediata
• Espulsione amministrativa: disposta dal Ministero dell’Interno per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello
  Stato e disposta dal Prefetto per ingresso clandestino, per irregolarità del soggiorno o per sospetta
  irregolarità sociale.
• Espulsione a titolo di misura di sicurezza, disposta dal giudice in seguito a condanna penale
• Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione, disposta dal giudice in sostituzione della pena
  detentiva.
• Espulsione immediata alla frontiera: la polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di
  frontiera privi dei requisiti che consentono l’ingresso nel territorio italiano oppure che, sottraendosi ai
  controlli, viene fermato subito dopo l’ingresso.

Motivi di espulsione non immediata
• Occorre prestare loro soccorso;
• Occorre compiere accertamenti sulla loro identità o nazionalità;
• Occorre preparare i documenti per il viaggio;
• non è disponibile un mezzo di trasporto idoneo;

Divieto di espulsione
• Straniero che rischia di essere vittima di persecuzioni per motivi di razza, di sesso, di lingua, di
  cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, oppure possa rischiare di
  essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
• Stranieri minori di 18 anni (a meno che non gli sia consentito di seguire il genitore o l’affidatario espulsi);
• Stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, salvo casi di
  particolare gravità;
• Stranieri che convivono con parenti italiani entro il secondo grado o con il coniuge italiano;
• Donne straniere in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio.

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CITTÀ DI TREVISO
           Carta dei diritti e dei doveri per la cittadinanza straniera

                                    DOVERI dello STRANIERO

Tutti i cittadini stranieri che intendono recarsi in Italia godono, come disciplinato dall’art. 2 del Testo Unico
sull’immigrazione, degli stessi diritti fondamentali dei cittadini italiani e, proprio come quest’ultimi, devono
adempiere ai propri doveri.

A chiunque, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge, è consentito vivere in Italia e/o diventare
cittadino italiano a tutti gli effetti, ma per farlo, bisogna conoscere tali diritti e i doveri da rispettare.

Gli immigrati hanno gli stessi nostri diritti, le stesse nostre opportunità, ma quanti vanno bilanciati con i doveri
che discendono dal fatto di vivere nel nostro Paese.

Sono doveri da onorare senza eccezione.

Il dovere di rispettare la legge;
il dovere di imparare la lingua italiana;
il dovere di conoscere la nostra tradizione nazionale;
il dovere dio contribuire con il proprio lavoro allo sviluppo della comunità

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CITTÀ DI TREVISO
           Carta dei diritti e dei doveri per la cittadinanza straniera

                                                 SERVIZI
                                              Riconoscimento
Iscrizione anagrafica
Cos’è
Atto con il quale i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e aventi dimora abituale nel Comune sono iscritti
nell’anagrafe della popolazione del Comune di residenza.

Cosa presentare
Allegati all’istanza di iscrizione anagrafica:
• ·Passaporto (o documento equipollente) in corso di validità (per provenienza dall’estero)
• ·Permesso di soggiorno in corso di validità
• codice fiscale

Casi particolari in mancanza del permesso di soggiorno:
- in attesa rinnovo del permesso di soggiorno
A condizione che:
 • la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del PS (entro 60 giorni precedenti la
    scadenza dello stesso)
 • B) che sia stata rilasciata la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo

- per minori a scopo di adozione
(abolizione permesso di soggiorno per minori a scopo di adozione/affido)
 • documento del minore
 • documentazione di adozione o affidamento a scopo di adozione

- in caso di primo rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato
A condizione che abbia:
 • Contratto di soggiorno
 • Ricevuta di domanda di rilascio del PS
 • Ricevuta dell’ufficio postale

- per richiesta di cittadinanza italiana
 • Passaporto
 • Dichiarazione di presenza o timbro sul passaporto o schedina di polizia degli esercenti attività alberghiere

- in caso di primo rilascio di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare
 • Visto d’ingresso
 • Ricevuta dell’ufficio postale
 • Fotocopia non autenticata del nulla osta di ricongiungimento

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CITTÀ DI TREVISO
           Carta dei diritti e dei doveri per la cittadinanza straniera
Carta d’identità elettronica (CIE)

Dal 3 maggio 2018 il Comune di Treviso rilascia solo la Carta d’identità elettronica (CIE).

Di cosa si tratta
È il nuovo documento di identificazione che viene rilasciato ai cittadini italiani, comunitari e stranieri e
sostituisce obbligatoriamente la vecchia carta d’identità cartacea, la quale rimane emissibile solo in casi di
urgenza, debitamente documentati.
A differenza di quella cartacea, la Carta di identità elettronica è in formato tessera ed è provvista di
microchip contactless e codice fiscale.
È necessario acquisire le impronte digitali ( per i maggiori di 12 anni).
É possibile dichiarare la volontà, positiva o negativa, alla donazione di organi e tessuti (per i maggiori di 18
anni).

A chi si rivolge
Ai cittadini residenti nel Comune di Treviso.

Come richiedere
• L’interessato deve prendere un appuntamento on line al seguente link:
  http://www.comune.treviso.it/gpa/prenotazionianagrafe/

Cosa fare
Portare:
• 1 fototessera recente (massimo 6 mesi) a capo scoperto e su fondo chiaro (conforme alle norme ICAO)
• carta d'identità scaduta o in scadenza
• tessera blu del codice fiscale
• permesso di soggiorno e passaporto (se cittadino straniero)
• in caso di smarrimento o furto, denuncia presentata alle forze dell'ordine e un altro documento di
  riconoscimento

Quanto costa
- € 22,00 in contanti per diritti di emissione del documento

Tempi di rilascio
La CIE, stampata dal Poligrafico Zecca dello Stato, viene recapitata in Comune o al domicilio del cittadino
entro 6 giorni lavorativi.

Validità
Per i maggiorenni è di 10 anni;
Per i minori di età compresa fra 3 e 18 anni è di 5 anni;
Per i minori di età interiore ai 3 anni è di 3 anni

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CITTÀ DI TREVISO
           Carta dei diritti e dei doveri per la cittadinanza straniera
Per tutti la scadenza corrisponde al giorno del compleanno immediatamente successivo al periodo di
validità.

La carta d’identità non si rinnova a seguito di variazione di residenza.

Ente di riferimento:

COMUNE DI TREVISO
Ufficio ANAGRAFE
Piazza Rinaldi, 1
e.mail anagrafe@comune.treviso.it

Autocertificazione

Chi può utilizzare
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea iscritti in Italia, limitatamente agli stati, alle qualità
personali e a fatti certificabili da parte di Enti pubblici italiani.
Come si ottiene
I modelli per l’autocertificazione sono disponibili sul sito internet del Comune

Rinnovo permesso di soggiorno

Gli stranieri, iscritti in Anagrafe, debbono rinnovare all’Ufficio Anagrafe la dichiarazione di dimora abituale
entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno.
In assenza della dichiarazione, trascorsi mesi 6 dalla scadenza del permesso di soggiorno, l’Ufficiale di
Anagrafe provvede alla cancellazione anagrafica per irreperibilità.

Concessione Cittadinanza italiana

Cos’è
è l’appartenenza di una persona ad un determinato Stato.

Come si ottiene
Per naturalizzazione allo straniero regolarmente residente in Italia se:
• sei nato in Italia e vi risiedi legalmente da almeno 3 anni;
• sei figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, e risiedi legalmente in Italia da almeno 3 anni;
• sei maggiorenne, adottato da cittadino italiano, e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi
  all’adozione;
• hai prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di
  servizio all’estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e puoi presentare domanda alla competente
  autorità consolare);
• sei cittadino U.E. e risiedi legalmente in Italia da almeno 4 anni;
• sei apolide o rifugiato e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni;
• sei cittadino straniero e risiedi legalmente in Italia da almeno 10 anni;
• sei cittadino straniero o apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di
  secondo grado sono stati cittadini per nascita, ed al raggiungimento della maggiore età, risiedi legalmente

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CITTÀ DI TREVISO
             Carta dei diritti e dei doveri per la cittadinanza straniera
 da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiari, entro un anno dal raggiungimento, di voler
 acquistare la cittadinanza italiana.

Cosa fare:
Presentare domanda, compilata su apposito modello online, alla Prefettura del luogo di residenza; se
residente all’estero alla competente Autorità diplomatico-consolare. Deve essere corredata, da
documentazione necessaria, da marca da bollo pari a euro 16,00 e da ricevuta di versamento di un contributo
pari a euro 200,00.

In particolare:
- Per matrimonio

Come si ottiene
Necessario risiedere legalmente in territorio italiano da almeno due anni dalla data del matrimonio oppure che
siano trascorsi tre anni di matrimonio, se si risiede all’estero. E’ necessario inoltre che nei predetti periodi non
siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista
separazione legale. In presenza di figli nati o adottati dai coniugi i suddetti termini di presentazione dell'istanza
sono dimezzati.

Cosa fare:
Presentare domanda alla Prefettura di Treviso esclusivamente con modalità online, compilata in ogni parte
allegando:
• estratto dell’atto originale di nascita completo di tutte le generalità, esclusa l’ipotesi di nascita in Italia in
  originale;
• richiesta compilata su cui vanno indicati gli estremi della marca da bollo di 16 euro;
• certificazione penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza in originale;
• copia atto integrale di matrimonio;
• fotocopia del permesso di soggiorno;
• fotocopia carta identità;
• ricevuta di versamento Euro 200.00 in originale più una fotocopia;
• certificato di riconoscimento dello stato di rifugiato politico o apolide.

- Per residenza

Come si ottiene
Necessario risiedere legalmente e ininterrottamente in territorio italiano, cioè essere in possesso di un
regolare permesso di soggiorno che permetta l’iscrizione all’Anagrafe del primo Comune di residenza e dei
successivi, fino al momento di presentazione della domanda.

Come si ottenere
Alle seguenti condizioni:
• 3 anni di residenza per i discendenti di cittadini italiani di secondo grado;
• 5 anni di residenza dall’adozione per maggiorenne adottato da cittadino italiano; lett. 4 anni di residenza
  per cittadini appartenenti alla Comunità europea;
• 5 anni di residenza per rifugiato politico o apolide;
• 10 anni di residenza (tutti gli altri casi).

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CITTÀ DI TREVISO
             Carta dei diritti e dei doveri per la cittadinanza straniera
Cosa fare:
Inviare la domanda alla Prefettura di Treviso compilata in ogni parte esclusivamente con modalità online
modello disponibile presso l’Ufficio, firmata, in bollo, completa di:
• estratto dell’atto originale di nascita completo di tutte le generalità, esclusa l’ipotesi di nascita in Italia in
  originale;
• richiesta compilata su cui vanno indicati gli estremi della marca da bollo di 16 euro;
• certificazione penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza in originale;
• copia atto integrale di matrimonio;
• fotocopia del permesso di soggiorno;
• fotocopia passaporto;
• fotocopia carta identità;
• ricevuta di versamento Euro 200.00 in originale più una fotocopia;
• certificato di riconoscimento dello stato di rifugiato politico o apolide.

Cittadinanza per rifugiati politici
Come si ottiene
Potranno richiedere la cittadinanza decorsi 5 anni
Quando si ottiene
Si diventa cittadini italiani solo il giorno successivo al giuramento prestato dinanzi all’Ufficio di Stato Civile del
Comune di residenza, entro i sei mesi successivi dalla notifica del Decreto. Il permesso di soggiorno viene
restituito.
I figli minorenni e conviventi, non cittadini, potranno acquistare la cittadinanza italiana con un’attestazione del
Sindaco, solo nel momento del giuramento prestato dal genitore.
Quando non può essere concessa
In mancanza di documenti e in presenza di precedenti penali.
Enti di riferimento:
UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE
DEL COMUNE DI TREVISO
Piazza Rinaldi, 1
Tel. 0422 658221 - fax 0422 658209 - Ufficio Anagrafe;
Tel. 0422 658222/3- fax 0422 658390 - Ufficio Stato Civile.
Orario di apertura:
Lunedì martedì giovedì venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

UFFICIO TERRITORIALE DEL
GOVERNO DI TREVISO
PREFETTURA
Servizio cittadinanza
Piazza dei Signori n. 22,
31100 – Treviso
Tel. 0422 592455 fax 0422 592502
Orario di apertura:
su appuntamento per richiesta cittadinanza e matrimonio;
il mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
per richieste di cittadinanza e residenza.
Servizio legalizzazione
Piazza dei Signori, 22
31100 Treviso
Tel. 0422.592416
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00.
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00.

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CITTÀ DI TREVISO
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                                           PRESTAZIONI FISCALI

Cos’è il Codice Fiscale
È un tesserino rilasciato dall’Agenzia delle Entrate contenente un codice formato da lettere e numeri. che
identifica chi lo usa, in tutti i rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche.
È riportato anche sulla tessera sanitaria.

Dove e come si richiede
Presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, esibendo valido documento
in corso di validità.
Per i minori, la richiesta viene presentata dal genitore che esibisce il proprio documento d’identità.
Il cittadino proveniente da un Paese extra UE esibisce, in alternativa:
• il passaporto valido, con relativo visto (quando prescritto), o altro documento riconosciuto dalle autorità
  italiane;
• l’attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di
  appartenenza (con relativa foto dell’interessato);
• il permesso di soggiorno valido;
• la carta d’identità rilasciata dal comune di residenza.

Cittadini stranieri:
    - alla presentazione della domanda di ingresso nel territorio per lavoro subordinato e ricongiungimento
      familiare, presso gli sportelli unici per l’immigrazione;
    - alla presentazione della domanda di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno presso le Questure.

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CITTÀ DI TREVISO
             Carta dei diritti e dei doveri per la cittadinanza straniera

                                  PRESTAZIONI SANITARIE
Assistenza sanitaria
I cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia possono accedere alle strutture del servizio sanitario
nazionale (SSN.) con modalità diverse a seconda del motivo del soggiorno:

- I cittadini stranieri temporaneamente presenti per un periodo non superiore a 90 giorni (es. turisti), possono
  usufruire delle prestazioni sanitarie urgenti e di elezione dietro pagamento delle relative tariffe regionali. Non
  è prevista l’iscrizione al SSN tranne che per gli studenti e le ragazze alla pari.

- I cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno possono iscriversi al SSN rivolgendosi alla ASL del
  Comune di residenza anagrafica, o se non ancora residenti, alla ASL del Comune di domicilio effettivo
  indicato nel permesso di soggiorno.

L'iscrizione al SSN consente la scelta del medico di base iscritto nei registri ASL con conseguente attribuzione
di 4 crediti riconoscibili ai fini dell'accordo di integrazione.
L'assistenza sanitaria è estesa ai familiari a carico regolarmente soggiornanti in Italia.

L’iscrizione può essere obbligatoria o volontaria.
La legge disciplina anche l’ingresso in Italia finalizzato alle cure mediche.

Iscrizione
Iscrizione obbligatoria al SSN per tutti i cittadini stranieri extracomunitari:
• titolari di permesso di soggiorno regolare per attività di lavoro subordinato, autonomo o che siano iscritti alle
  liste di collocamento.
• regolarmente soggiornanti o quelli che abbiano chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, per lavoro
  subordinato, per lavoro autonomo, per motivi famigliari, per l’asilo, per richiesta di asilo, per attesa adozione,
  per affidamento, per acquisto della cittadinanza o per motivi religiosi;
• famigliari a carico (regolarmente soggiornanti) dei cittadini stranieri rientrano nelle categorie

Iscrizione volontaria al SSN:
• stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, per un periodo superiore a tre mesi, sono tenuti ad assicurarsi
  contro il rischio di malattia, di infortunio e per maternità, mediante la stipula di una polizza assicurativa
  privata, ovvero, con iscrizione volontaria al SSN.

Casi di esclusione
Non possono essere iscritti volontariamente al SSN:

• i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per cure mediche e motivi di turismo.
• i genitori ultra sessantacinquenni ricongiunti in Italia dal proprio figlio (vedi la scheda sul ricongiungimento
  familiare), anche se titolari di un permesso per motivi familiari, ma devono essere in possesso di una propria
  polizza sanitaria valida in Italia.

 Cosa fare
  Documenti necessari:
• permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo del permesso attestata dalla ricevuta
  rilasciata dall’Ufficio postale o dalla Questura;
• autocertificazione di residenza oppure, in mancanza di quest’ultima, una dichiarazione di effettiva dimora,
  quale risulta sul permesso di soggiorno;
• codice fiscale o autocertificazione;
• ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno per
  lavoro subordinato rilasciata dall’Ufficio Postale.

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