Voce di Melita Cavallo - Forum

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Voce di Melita Cavallo

1. Qual è il significato della pena nelle società moderne e quali at-
tese dovrebbe soddisfare?
Il significato di tendere alla rieducazione del condannato che la
Costituzione (nell’art. 27, comma 3) attribuisce alla pena non cor-
risponde quasi mai alle rappresentazioni correnti che di essa ha la
comunità. Dei suoi tre fini tradizionali – retribuzione, intimida-

     * A cura di Fulvia D’Elia, sociologa, mediatrice. In questo numero, il
forum assume la forma diversa dell’intervista ad un esponente privilegiato nel
campo della giustizia, che ha manifestato una particolare sensibilità verso i
temi della giustizia riparativa. Si è scelto di intervistare Melita Cavallo, Capo
del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della Giustizia, per
un duplice motivo. Anzitutto, perché il primo ambito in cui si è originata la
spinta per la diffusione della mediazione è proprio quello giudiziario mino-
rile. In secondo luogo perché, in una prospettiva di mitezza giurisdizionale,
già da diverso tempo l’ambito della giustizia penale minorile, a seguito della
crisi del sistema retributivo-riabilitativo, ha trovato nuove e migliori risposte
nell’intervento di mediazione-riparazione, che sono all’attenzione del Dipar-
timento. L’attualità del tema, poi, risiede negli impegni assunti dal nostro
Paese in sede europea che comporteranno un ampliamento dei reati perse-
guibili a querela con l’estinzione di essi, se le attività riparatorie intercorse nel
frattempo hanno avuto esito positivo. Dalle risposte è emerso un sorpren-
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zione e emenda – è la retribuzione che la collettività, in particolare
oggi, avverte come prevalente; ciò innesta una spirale che conduce
a considerare sempre insufficiente la misura della pena per fatti
sentiti come gravi e, quindi, alla richiesta ricorrente di aumentare
i livelli edittali delle pene. Oppure si idealizza la finalità di intimi-
dazione: l’autore del crimine deve imparare, attraverso l’applica-
zione di una pena molto severa, che se trasgredisce ancora la legge,
gli verrà inflitto un nuovo più serio castigo; in questo modo solo
una dura repressione sarebbe efficace e garantirebbe la sicurezza
dei cittadini. Non viene avvertito dalla collettività che la pena
possa e debba avere soprattutto la funzione di emenda affinché,
nel corso dell’esecuzione, il colpevole possa responsabilizzarsi e
acquisire abitudini di vita diversi da quelli che lo hanno portato al
delitto (penso al riconoscimento dell’altro, al rispetto dell’autorità,
all’apprezzamento del lavoro…): in ogni caso la pena detentiva,
per come il carcere funziona oggi, non sempre assolve alla finalità
di emendare il reo.
Da questo quadro desolante vuole fuoriuscire il sistema penale mi-
norile, che si distingue e differenzia per l’attenzione specifica alle

dente entusiasmo rispetto alla capacità della mediazione di operare efficace-
mente in varie direzioni: 1) quella di agevolare strategie di cambiamento nel
reo, particolarmente se minore; 2) quella di prestare maggiore attenzione alla
vittima che viene riconosciuta come persona perché posta al centro del si-
stema penale; 3) quella di affidare alla pena un nuovo ruolo, con l’ausilio delle
attività di riparazione. L’applicazione del modello di mediazione al contesto
penale minorile ha sollevato soltanto alcune perplessità in ordine alle prassi
che devono ancora essere debitamente monitorate, considerato che sino ad
ora sono state svolte soltanto indagini statistiche. Risolutiva in proposito sem-
brerebbe essere l’approvazione di una legge che oltre a mettere ordine nelle
pratiche, solleciti nel contempo la diffusione delle attività di mediazione-ri-
parazione, in attuazione al principio della minima offensività del processo.
Tenuto conto degli importanti obiettivi che persegue la mediazione penale,
come la responsabilizzazione del reo, la soddisfazione della vittima, la defla-
zione giudiziaria e il cambiamento dei soggetti coinvolti, non si possono che
condividere le significative riflessioni del Capo Dipartimento.
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finalità educative del processo e della pena legate al fatto che i gio-
vani destinatari, avendo una personalità in formazione, sono natu-
ralmente considerati soggetti da educare, ancor più quando hanno
agito dei comportamenti devianti. La peculiarità educativa del
processo penale e della pena per i minorenni si è accentuata negli
ultimi decenni sotto la spinta di alcune convenzioni internazionali
– ricordo le Regole minime per l’applicazione della giustizia mi-
norile, approvate a New York il 29 novembre 1985, meglio cono-
sciute come Regole di Pechino, e la Convenzione dell’ONU sui di-
ritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 – e
di varie sentenze della Corte costituzionale la quale ha messo più
volte in risalto l’interesse dello Stato ad un recupero del minore
sottoposto a processo penale o condannato. Di regola, dunque, il
processo e la pena per coloro che hanno commesso un reato du-
rante la minore età devono avere delle finalità, in senso alto, edu-
cative.
2. La sanzione svolge ancora una funzione di ripristino della le-
galità violata?
Dipende da quale sanzione si applica. La sanzione del carcere, per
esempio, svolge male la funzione di ripristino della legalità violata,
se non sotto l’aspetto che, per la durata della pena, il colpevole non
può commettere «fuori dal carcere» degli altri reati. Si può pen-
sare però a carceri diversi che, invece, agevolino le strategie di cam-
biamento del giovane detenuto. Per i minorenni è indispensabile
un nuovo ordinamento penitenziario minorile che produca un
serio cambiamento nel modello del carcere: dovremmo un po’ per
volta costituire strutture di dimensioni ridotte, del livello di co-
munità, gestite da educatori, dove siano possibili relazioni perso-
nali e che prevedano momenti progressivi di apertura all’esterno,
in modo che il tempo della pena serva sia per responsabilizzare il
giovane alle conseguenze dell’evento reato sia per costruire il dopo
pena.
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Bisogna però soprattutto uscire dalla identificazione della pena
con il carcere, ed allargare l’immaginazione per disegnare altri tipi
di pene, soprattutto quelle che consistono in un fare, in attività di
riparazione o di utilità sociale. Queste pene devono diventare le
pene principali, ordinarie, mentre il carcere minorile deve essere e
rimanere la risposta per i casi più gravi.
3. Le vittime si sentono ripagate da un modello penale interessato
esclusivamente alle forme di detenzione e al recupero del con-
dannato?
Le vittime non sono tutte uguali nella reazione all’evento reato. Ci
sono vittime, non molte, che pensano alla pena come una vendetta
e alla quale, quindi, l’attuale sistema va bene; ce ne sono altre che
vogliono solo chiudere la brutta esperienza subita ed essere lasciate
in pace; e ce ne sono altre ancora che vorrebbero incontrare e ve-
dere in faccia il loro offensore. Tutte le vittime hanno però un co-
mune denominatore: il processo penale le trascura, le chiama solo
per deporre. Anche richiedere il risarcimento dei danni, come
parti civili nel processo penale ordinario o attraverso una causa ci-
vile, quando autore del reato è un minorenne, costa; per cui quasi
tutte rinunciano.
Il processo penale dovrebbe guardare, invece, specificamente alla
vittima. Questo significa informarla di come il processo penale si
va svolgendo, di quali sono i suoi diritti, di quale reato risponde
l’imputato e delle ragioni della sua condotta; occorre anche chie-
derle se vuole conoscerlo e incontrarlo. Per questo scopo una
informazione «meramente burocratica» come di solito si verifica
attraverso l’avviso di procedimento, non serve a nulla. È previsto
l’ascolto del colpevole, deve essere previsto l’ascolto della vittima.
Ciò significa «deburocratizzare» il processo penale per porre al
centro le relazioni fra le persone con le loro emozioni.
4. La mediazione penale, nell’ambito della giustizia minorile, è
stata introdotta con il DPR 448 del 1988, recante disposizioni sul
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nuovo processo penale minorile; come giudica l’esperienza degli
uffici di mediazione presenti sul nostro territorio?
La mediazione penale minorile non è stata introdotta dalle dispo-
sizioni del processo penale minorile del 1988, ma è partita sponta-
neamente in alcune regioni italiane, per importazione di pratiche
straniere, specialmente dalla Francia, inserendosi con alcune lode-
voli forzature nel processo penale minorile. Per un paradosso le
esperienze di mediazione sviluppatesi in Italia nel campo minorile
hanno fruttificato al di fuori del processo penale minorile, nel pro-
cesso penale davanti al giudice di pace, con la conciliazione dei
reati procedibili a querela, e la possibilità riconosciuta al giudice di
avvalersi anche dell’attività di mediazione di centri e strutture pub-
bliche o private e con la previsione dell’estinzione del reato conse-
guente a condotte riparatorie. Nei fatti, il processo penale mino-
rile oggi è in ritardo rispetto al processo penale del giudice di pace.
Questo ritardo di per sé ha però finito per essere positivo. Il fatto
che la materia non fosse regolata dalla legge ha reso possibile che
si sviluppassero nelle varie parti d’Italia delle esperienze molto di-
verse che possiamo confrontare fra loro: mediazioni condotte da
un mediatore o mediazioni condotte da una coppia di mediatori;
mediazione penale unica e uffici di mediazione che si occupano
delle varie mediazioni (familiare, penale, del conflitto di quartiere,
scolastica, ecc); uffici pubblici di mediazione e centri privati
(questi ultimi a loro volta convenzionati o meno) e operatori dei
servizi della giustizia minorile, che svolgono su incarico del tribu-
nale per i minorenni anche attività di mediazione; mediazioni che
si svolgono nella fase delle indagini preliminari e altre nel corso del
procedimento all’interno dei progetti di messa alla prova; media-
zioni che privilegiano l’incontro colpevole-vittima e altre che pun-
tano piuttosto sulla riparazione; e così via. Anche nei rapporti con
l’autorità giudiziaria minorile ci sono proposte diverse, per
esempio di mediazione come camera segreta o di mediazione che
restituisce al giudice per il processo una parte dei suoi esiti.
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Malgrado questa ricchezza di esperienze, la mediazione penale mi-
norile oggi langue, perché i casi inviati in mediazione restano
sempre troppo pochi. La mediazione penale ha ben altre poten-
zialità di sviluppo. Bisogna, dunque, che una legge la preveda
espressamente, modificando anche le disposizioni del procedi-
mento penale minorile per prevedere in che fasi e modi il giudice
può promuoverla, in quali tempi massimi deve essere svolta (per
non allungare troppo la durata del procedimento penale), quale
conoscenza per svolgere bene il suo compito il mediatore può o
deve avere degli atti del procedimento penale (atti che nel corso
delle indagini preliminari sono segreti), quale restituzione il me-
diatore deve fare al giudice.
5. È a conoscenza di significativi programmi di riparazione a di-
retto beneficio della vittima di reato? Che ne pensa?
Non c’è ancora un monitoraggio generale della mediazione penale
minorile in Italia e quello effettuato dal Dipartimento per la giu-
stizia minorile è per ora limitato soprattutto agli aspetti statistici.
Per questo motivo quasi sempre la conoscenza dei programmi di
mediazione e, soprattutto, dello svolgimento specifico delle sin-
gole esperienze di mediazione – che possono discostarsi dai pro-
grammi – è solo indiretta.
Circa le condotte riparatorie indotte dalla mediazione, bisogne-
rebbe conoscere quante di esse sono consistite nel chiedere scuse
e perdono al termine dell’incontro del reo con la vittima, quante
nella restituzione di un bene distrutto o sottratto, quante nel risar-
cimento del danno e se si è trattato di un risarcimento in misura
simbolica o per equivalente, quante nella eliminazione delle con-
seguenze dannose o pericolose del reato, quante in attività di pub-
blica utilità. Occorre leggere gli specifici progetti e valutarne anche
la effettiva serietà in relazione ai fini della mediazione. Infine sa-
rebbe importante vedere per quali percorsi e in quali tempi si ar-
riva a questi risultati, in che misura vi partecipa la famiglia del-
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l’imputato, in quale fase del procedimento le condotte riparatorie
sono tenute, quanto le attività riparatorie possono formare il con-
tenuto della messa alla prova.
Ma soprattutto occorre conoscere quanto la vittima apprezza
queste attività riparatorie e come esse possono effettivamente in-
durre processi di cambiamento nella vita del minore indagato o im-
putato, e – ove possibile – individuati indicatori di efficacia, mo-
nitorare quale effetto la mediazione abbia avuto sulla comunità, in-
tesa come cerchia delle persone appartenenti al contesto della
vittima. La conoscenza di questi dati qualitativi può condurre a
correggere gli stessi percorsi generali della mediazione in Italia, ac-
crescendone il valore.
È in atto un progetto di ricerca sulle prassi attuate nelle varie realtà
territoriali.
6. Qual è il ruolo della persona offesa dal reato nell’ambito del
processo penale minorile?
Il processo penale minorile pone al centro l’imputato minorenne e
la questione del suo recupero. Esso parte dal principio che è pre-
feribile educare piuttosto che punire se trattasi di un minorenne,
anche se quest’ultimo è stato autore di un reato, ciò al fine di pre-
venire la commissione di altri reati. Perciò è delle vicende, delle
condizioni e delle risorse personali, familiari, sociali e ambientali
del minorenne che il processo penale minorile si occupa.
Questa centralità dell’imputato minorenne matura perché nel pro-
cesso penale minorile la vittima ha un posto secondario. Essa non
può parteciparvi costituendosi parte civile per chiedere la affer-
mazione di responsabilità dell’imputato e ottenere da lui il risarci-
mento del danno; può soltanto presentare memoriali, indicare
mezzi di prova, assistere all’udienza preliminare e al dibattimento
per essere sentita se necessario; ma queste facoltà marginali le
fanno vivere la partecipazione al processo (se accetta di esservi)
come un momento inutile e una perdita di tempo.
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È solamente attraverso le pratiche di mediazione che nel procedi-
mento penale minorile la vittima recupera la sua dignità e un ruolo
attivo, divenendo – come è stato bene scritto – protagonista pari-
taria del processo. Per quanto strumento di un percorso di reinse-
rimento sociale rivolto al reo, la mediazione realizza questo per-
corso portando il reo a riconoscere la vittima come persona, nelle
sue esigenze e nei suoi diritti, a ristabilire l’integrità della relazione
pacifica fra due persone: il reo e la vittima violata dal reato. Ecco
perché occorre una legge che, disciplinando le modalità della me-
diazione penale minorile e rilanciandone la pratica, riproponga
anche la questione della protezione delle vittime di reato.
7. Quali iniziative a livello legislativo è opportuno prendere per
migliorare l’azione di mediazione e l’intervento riparativo?
È improrogabile l’approvazione di una legge chiara, fatta cioè di
poche norme, sulla pratica mediativa che non ingessi la realtà ope-
rativa nel suo farsi sempre più costruttiva di pacificazione sociale,
che lasci la facoltà – laddove si possano individuare maggiori spazi
applicativi delle norme – di realizzare sempre più articolate e dif-
fuse attività di mediazione.
8. È stata presentata una proposta di legge (n. 1499 del 27 luglio
2006 «Norme concernenti la mediazione penale nel processo pe-
nale minorile») che intende definire l’effetto processuale della
mediazione e della riparazione, assicurando adeguate garanzie
processuali e consentendo un’efficace programmazione degli in-
terventi. Cosa ne pensa?
Ho letto la proposta di legge cui fa riferimento; ci sono elementi
condivisibili, altri sui quali sarebbe necessaria una discussione. A
mio parere dovrebbe essere principio inderogabile che la media-
zione è competenza dell’ente locale perché essa appartiene alla co-
munità – che attraverso tale strategia cerca la riattuazione e la pa-
cificazione delle relazioni interrotte.
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9. È a conoscenza di altre iniziative?
Questo Dipartimento, dopo aver, in data 15.09.2007, definito una
proposta di ordinamento penitenziario, sta discutendo la proposta
di legge sulla mediazione che sarà presentata entro fine marzo al
Ministro.
10. Quale dovrà essere l’effettivo impatto dei nuovi istituti sia sul
minore imputato che per la tutela della persona offesa dal reato?
L’impatto dipende da come i media tratteranno l’introduzione di
questo nuovo istituto in campo penale, di come lo vivranno gli av-
vocati, di come l’utilizzeranno i magistrati, di come lo attueranno
i mediatori. Siamo, infatti, ben consapevoli del magma incande-
scente che le agenzie di mediazione e i singoli mediatori costitui-
scono ormai in Italia; a questo proposito, mi augurerei che la legge
potesse mettere un po’ di ordine in questo panorama troppo va-
riegato che non sempre garantisce competenza. Ritengo che la me-
diazione potrebbe contribuire alla comprensione delle ragioni
della devianza giovanile, alla tolleranza, alla crescita della cultura
della genitorialità sociale, al prevalere dell’educazione sulla puni-
zione, non come quella di sciocca indulgenza ma come consape-
volezza del diritto di cittadinanza da riconoscere a tutti.
11. Ritiene che anche la giustizia ordinaria debba muoversi nella
medesima direzione, come suggerisce la decisione quadro del
Consiglio d’Europa?
Non v’è dubbio. Ormai tutti i Paesi della Unione Europea si muo-
vono per realizzare gli stessi obbiettivi e ottenere gli stessi risultati.
Ci sono quelli che, al proprio interno, dovranno superare maggiori
resistenze ed impegnare maggiori risorse; negli anni però l’Europa
sarà una realtà non solo economica, ma anche culturale e la me-
diazione vedrà riconosciuto il suo posto nel panorama legislativo
come istituto giuridico a pieno titolo, utilizzato per la risoluzione
dei conflitti, nell’ottica della riduzione dei tempi della giustizia e
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della litigiosità sociale, attraverso il ripristino di legami spezzati e
di relazioni interrotte.
La mediazione è strategia che punta alla pacificazione sociale e,
come tale, non potrà non essere un efficace strumento da utiliz-
zare, una strategia intelligente da percorrere, una meta condivisa
da realizzare.

                                                    «Mediares», n. 10, 2007
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