Voce di Melita Cavallo - Forum
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Forum* Voce di Melita Cavallo 1. Qual è il significato della pena nelle società moderne e quali at- tese dovrebbe soddisfare? Il significato di tendere alla rieducazione del condannato che la Costituzione (nell’art. 27, comma 3) attribuisce alla pena non cor- risponde quasi mai alle rappresentazioni correnti che di essa ha la comunità. Dei suoi tre fini tradizionali – retribuzione, intimida- * A cura di Fulvia D’Elia, sociologa, mediatrice. In questo numero, il forum assume la forma diversa dell’intervista ad un esponente privilegiato nel campo della giustizia, che ha manifestato una particolare sensibilità verso i temi della giustizia riparativa. Si è scelto di intervistare Melita Cavallo, Capo del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della Giustizia, per un duplice motivo. Anzitutto, perché il primo ambito in cui si è originata la spinta per la diffusione della mediazione è proprio quello giudiziario mino- rile. In secondo luogo perché, in una prospettiva di mitezza giurisdizionale, già da diverso tempo l’ambito della giustizia penale minorile, a seguito della crisi del sistema retributivo-riabilitativo, ha trovato nuove e migliori risposte nell’intervento di mediazione-riparazione, che sono all’attenzione del Dipar- timento. L’attualità del tema, poi, risiede negli impegni assunti dal nostro Paese in sede europea che comporteranno un ampliamento dei reati perse- guibili a querela con l’estinzione di essi, se le attività riparatorie intercorse nel frattempo hanno avuto esito positivo. Dalle risposte è emerso un sorpren-
236 Forum zione e emenda – è la retribuzione che la collettività, in particolare oggi, avverte come prevalente; ciò innesta una spirale che conduce a considerare sempre insufficiente la misura della pena per fatti sentiti come gravi e, quindi, alla richiesta ricorrente di aumentare i livelli edittali delle pene. Oppure si idealizza la finalità di intimi- dazione: l’autore del crimine deve imparare, attraverso l’applica- zione di una pena molto severa, che se trasgredisce ancora la legge, gli verrà inflitto un nuovo più serio castigo; in questo modo solo una dura repressione sarebbe efficace e garantirebbe la sicurezza dei cittadini. Non viene avvertito dalla collettività che la pena possa e debba avere soprattutto la funzione di emenda affinché, nel corso dell’esecuzione, il colpevole possa responsabilizzarsi e acquisire abitudini di vita diversi da quelli che lo hanno portato al delitto (penso al riconoscimento dell’altro, al rispetto dell’autorità, all’apprezzamento del lavoro…): in ogni caso la pena detentiva, per come il carcere funziona oggi, non sempre assolve alla finalità di emendare il reo. Da questo quadro desolante vuole fuoriuscire il sistema penale mi- norile, che si distingue e differenzia per l’attenzione specifica alle dente entusiasmo rispetto alla capacità della mediazione di operare efficace- mente in varie direzioni: 1) quella di agevolare strategie di cambiamento nel reo, particolarmente se minore; 2) quella di prestare maggiore attenzione alla vittima che viene riconosciuta come persona perché posta al centro del si- stema penale; 3) quella di affidare alla pena un nuovo ruolo, con l’ausilio delle attività di riparazione. L’applicazione del modello di mediazione al contesto penale minorile ha sollevato soltanto alcune perplessità in ordine alle prassi che devono ancora essere debitamente monitorate, considerato che sino ad ora sono state svolte soltanto indagini statistiche. Risolutiva in proposito sem- brerebbe essere l’approvazione di una legge che oltre a mettere ordine nelle pratiche, solleciti nel contempo la diffusione delle attività di mediazione-ri- parazione, in attuazione al principio della minima offensività del processo. Tenuto conto degli importanti obiettivi che persegue la mediazione penale, come la responsabilizzazione del reo, la soddisfazione della vittima, la defla- zione giudiziaria e il cambiamento dei soggetti coinvolti, non si possono che condividere le significative riflessioni del Capo Dipartimento.
Voce di Melita Cavallo 237 finalità educative del processo e della pena legate al fatto che i gio- vani destinatari, avendo una personalità in formazione, sono natu- ralmente considerati soggetti da educare, ancor più quando hanno agito dei comportamenti devianti. La peculiarità educativa del processo penale e della pena per i minorenni si è accentuata negli ultimi decenni sotto la spinta di alcune convenzioni internazionali – ricordo le Regole minime per l’applicazione della giustizia mi- norile, approvate a New York il 29 novembre 1985, meglio cono- sciute come Regole di Pechino, e la Convenzione dell’ONU sui di- ritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 – e di varie sentenze della Corte costituzionale la quale ha messo più volte in risalto l’interesse dello Stato ad un recupero del minore sottoposto a processo penale o condannato. Di regola, dunque, il processo e la pena per coloro che hanno commesso un reato du- rante la minore età devono avere delle finalità, in senso alto, edu- cative. 2. La sanzione svolge ancora una funzione di ripristino della le- galità violata? Dipende da quale sanzione si applica. La sanzione del carcere, per esempio, svolge male la funzione di ripristino della legalità violata, se non sotto l’aspetto che, per la durata della pena, il colpevole non può commettere «fuori dal carcere» degli altri reati. Si può pen- sare però a carceri diversi che, invece, agevolino le strategie di cam- biamento del giovane detenuto. Per i minorenni è indispensabile un nuovo ordinamento penitenziario minorile che produca un serio cambiamento nel modello del carcere: dovremmo un po’ per volta costituire strutture di dimensioni ridotte, del livello di co- munità, gestite da educatori, dove siano possibili relazioni perso- nali e che prevedano momenti progressivi di apertura all’esterno, in modo che il tempo della pena serva sia per responsabilizzare il giovane alle conseguenze dell’evento reato sia per costruire il dopo pena.
238 Forum Bisogna però soprattutto uscire dalla identificazione della pena con il carcere, ed allargare l’immaginazione per disegnare altri tipi di pene, soprattutto quelle che consistono in un fare, in attività di riparazione o di utilità sociale. Queste pene devono diventare le pene principali, ordinarie, mentre il carcere minorile deve essere e rimanere la risposta per i casi più gravi. 3. Le vittime si sentono ripagate da un modello penale interessato esclusivamente alle forme di detenzione e al recupero del con- dannato? Le vittime non sono tutte uguali nella reazione all’evento reato. Ci sono vittime, non molte, che pensano alla pena come una vendetta e alla quale, quindi, l’attuale sistema va bene; ce ne sono altre che vogliono solo chiudere la brutta esperienza subita ed essere lasciate in pace; e ce ne sono altre ancora che vorrebbero incontrare e ve- dere in faccia il loro offensore. Tutte le vittime hanno però un co- mune denominatore: il processo penale le trascura, le chiama solo per deporre. Anche richiedere il risarcimento dei danni, come parti civili nel processo penale ordinario o attraverso una causa ci- vile, quando autore del reato è un minorenne, costa; per cui quasi tutte rinunciano. Il processo penale dovrebbe guardare, invece, specificamente alla vittima. Questo significa informarla di come il processo penale si va svolgendo, di quali sono i suoi diritti, di quale reato risponde l’imputato e delle ragioni della sua condotta; occorre anche chie- derle se vuole conoscerlo e incontrarlo. Per questo scopo una informazione «meramente burocratica» come di solito si verifica attraverso l’avviso di procedimento, non serve a nulla. È previsto l’ascolto del colpevole, deve essere previsto l’ascolto della vittima. Ciò significa «deburocratizzare» il processo penale per porre al centro le relazioni fra le persone con le loro emozioni. 4. La mediazione penale, nell’ambito della giustizia minorile, è stata introdotta con il DPR 448 del 1988, recante disposizioni sul
Voce di Melita Cavallo 239 nuovo processo penale minorile; come giudica l’esperienza degli uffici di mediazione presenti sul nostro territorio? La mediazione penale minorile non è stata introdotta dalle dispo- sizioni del processo penale minorile del 1988, ma è partita sponta- neamente in alcune regioni italiane, per importazione di pratiche straniere, specialmente dalla Francia, inserendosi con alcune lode- voli forzature nel processo penale minorile. Per un paradosso le esperienze di mediazione sviluppatesi in Italia nel campo minorile hanno fruttificato al di fuori del processo penale minorile, nel pro- cesso penale davanti al giudice di pace, con la conciliazione dei reati procedibili a querela, e la possibilità riconosciuta al giudice di avvalersi anche dell’attività di mediazione di centri e strutture pub- bliche o private e con la previsione dell’estinzione del reato conse- guente a condotte riparatorie. Nei fatti, il processo penale mino- rile oggi è in ritardo rispetto al processo penale del giudice di pace. Questo ritardo di per sé ha però finito per essere positivo. Il fatto che la materia non fosse regolata dalla legge ha reso possibile che si sviluppassero nelle varie parti d’Italia delle esperienze molto di- verse che possiamo confrontare fra loro: mediazioni condotte da un mediatore o mediazioni condotte da una coppia di mediatori; mediazione penale unica e uffici di mediazione che si occupano delle varie mediazioni (familiare, penale, del conflitto di quartiere, scolastica, ecc); uffici pubblici di mediazione e centri privati (questi ultimi a loro volta convenzionati o meno) e operatori dei servizi della giustizia minorile, che svolgono su incarico del tribu- nale per i minorenni anche attività di mediazione; mediazioni che si svolgono nella fase delle indagini preliminari e altre nel corso del procedimento all’interno dei progetti di messa alla prova; media- zioni che privilegiano l’incontro colpevole-vittima e altre che pun- tano piuttosto sulla riparazione; e così via. Anche nei rapporti con l’autorità giudiziaria minorile ci sono proposte diverse, per esempio di mediazione come camera segreta o di mediazione che restituisce al giudice per il processo una parte dei suoi esiti.
240 Forum Malgrado questa ricchezza di esperienze, la mediazione penale mi- norile oggi langue, perché i casi inviati in mediazione restano sempre troppo pochi. La mediazione penale ha ben altre poten- zialità di sviluppo. Bisogna, dunque, che una legge la preveda espressamente, modificando anche le disposizioni del procedi- mento penale minorile per prevedere in che fasi e modi il giudice può promuoverla, in quali tempi massimi deve essere svolta (per non allungare troppo la durata del procedimento penale), quale conoscenza per svolgere bene il suo compito il mediatore può o deve avere degli atti del procedimento penale (atti che nel corso delle indagini preliminari sono segreti), quale restituzione il me- diatore deve fare al giudice. 5. È a conoscenza di significativi programmi di riparazione a di- retto beneficio della vittima di reato? Che ne pensa? Non c’è ancora un monitoraggio generale della mediazione penale minorile in Italia e quello effettuato dal Dipartimento per la giu- stizia minorile è per ora limitato soprattutto agli aspetti statistici. Per questo motivo quasi sempre la conoscenza dei programmi di mediazione e, soprattutto, dello svolgimento specifico delle sin- gole esperienze di mediazione – che possono discostarsi dai pro- grammi – è solo indiretta. Circa le condotte riparatorie indotte dalla mediazione, bisogne- rebbe conoscere quante di esse sono consistite nel chiedere scuse e perdono al termine dell’incontro del reo con la vittima, quante nella restituzione di un bene distrutto o sottratto, quante nel risar- cimento del danno e se si è trattato di un risarcimento in misura simbolica o per equivalente, quante nella eliminazione delle con- seguenze dannose o pericolose del reato, quante in attività di pub- blica utilità. Occorre leggere gli specifici progetti e valutarne anche la effettiva serietà in relazione ai fini della mediazione. Infine sa- rebbe importante vedere per quali percorsi e in quali tempi si ar- riva a questi risultati, in che misura vi partecipa la famiglia del-
Voce di Melita Cavallo 241 l’imputato, in quale fase del procedimento le condotte riparatorie sono tenute, quanto le attività riparatorie possono formare il con- tenuto della messa alla prova. Ma soprattutto occorre conoscere quanto la vittima apprezza queste attività riparatorie e come esse possono effettivamente in- durre processi di cambiamento nella vita del minore indagato o im- putato, e – ove possibile – individuati indicatori di efficacia, mo- nitorare quale effetto la mediazione abbia avuto sulla comunità, in- tesa come cerchia delle persone appartenenti al contesto della vittima. La conoscenza di questi dati qualitativi può condurre a correggere gli stessi percorsi generali della mediazione in Italia, ac- crescendone il valore. È in atto un progetto di ricerca sulle prassi attuate nelle varie realtà territoriali. 6. Qual è il ruolo della persona offesa dal reato nell’ambito del processo penale minorile? Il processo penale minorile pone al centro l’imputato minorenne e la questione del suo recupero. Esso parte dal principio che è pre- feribile educare piuttosto che punire se trattasi di un minorenne, anche se quest’ultimo è stato autore di un reato, ciò al fine di pre- venire la commissione di altri reati. Perciò è delle vicende, delle condizioni e delle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne che il processo penale minorile si occupa. Questa centralità dell’imputato minorenne matura perché nel pro- cesso penale minorile la vittima ha un posto secondario. Essa non può parteciparvi costituendosi parte civile per chiedere la affer- mazione di responsabilità dell’imputato e ottenere da lui il risarci- mento del danno; può soltanto presentare memoriali, indicare mezzi di prova, assistere all’udienza preliminare e al dibattimento per essere sentita se necessario; ma queste facoltà marginali le fanno vivere la partecipazione al processo (se accetta di esservi) come un momento inutile e una perdita di tempo.
242 Forum È solamente attraverso le pratiche di mediazione che nel procedi- mento penale minorile la vittima recupera la sua dignità e un ruolo attivo, divenendo – come è stato bene scritto – protagonista pari- taria del processo. Per quanto strumento di un percorso di reinse- rimento sociale rivolto al reo, la mediazione realizza questo per- corso portando il reo a riconoscere la vittima come persona, nelle sue esigenze e nei suoi diritti, a ristabilire l’integrità della relazione pacifica fra due persone: il reo e la vittima violata dal reato. Ecco perché occorre una legge che, disciplinando le modalità della me- diazione penale minorile e rilanciandone la pratica, riproponga anche la questione della protezione delle vittime di reato. 7. Quali iniziative a livello legislativo è opportuno prendere per migliorare l’azione di mediazione e l’intervento riparativo? È improrogabile l’approvazione di una legge chiara, fatta cioè di poche norme, sulla pratica mediativa che non ingessi la realtà ope- rativa nel suo farsi sempre più costruttiva di pacificazione sociale, che lasci la facoltà – laddove si possano individuare maggiori spazi applicativi delle norme – di realizzare sempre più articolate e dif- fuse attività di mediazione. 8. È stata presentata una proposta di legge (n. 1499 del 27 luglio 2006 «Norme concernenti la mediazione penale nel processo pe- nale minorile») che intende definire l’effetto processuale della mediazione e della riparazione, assicurando adeguate garanzie processuali e consentendo un’efficace programmazione degli in- terventi. Cosa ne pensa? Ho letto la proposta di legge cui fa riferimento; ci sono elementi condivisibili, altri sui quali sarebbe necessaria una discussione. A mio parere dovrebbe essere principio inderogabile che la media- zione è competenza dell’ente locale perché essa appartiene alla co- munità – che attraverso tale strategia cerca la riattuazione e la pa- cificazione delle relazioni interrotte.
Voce di Melita Cavallo 243 9. È a conoscenza di altre iniziative? Questo Dipartimento, dopo aver, in data 15.09.2007, definito una proposta di ordinamento penitenziario, sta discutendo la proposta di legge sulla mediazione che sarà presentata entro fine marzo al Ministro. 10. Quale dovrà essere l’effettivo impatto dei nuovi istituti sia sul minore imputato che per la tutela della persona offesa dal reato? L’impatto dipende da come i media tratteranno l’introduzione di questo nuovo istituto in campo penale, di come lo vivranno gli av- vocati, di come l’utilizzeranno i magistrati, di come lo attueranno i mediatori. Siamo, infatti, ben consapevoli del magma incande- scente che le agenzie di mediazione e i singoli mediatori costitui- scono ormai in Italia; a questo proposito, mi augurerei che la legge potesse mettere un po’ di ordine in questo panorama troppo va- riegato che non sempre garantisce competenza. Ritengo che la me- diazione potrebbe contribuire alla comprensione delle ragioni della devianza giovanile, alla tolleranza, alla crescita della cultura della genitorialità sociale, al prevalere dell’educazione sulla puni- zione, non come quella di sciocca indulgenza ma come consape- volezza del diritto di cittadinanza da riconoscere a tutti. 11. Ritiene che anche la giustizia ordinaria debba muoversi nella medesima direzione, come suggerisce la decisione quadro del Consiglio d’Europa? Non v’è dubbio. Ormai tutti i Paesi della Unione Europea si muo- vono per realizzare gli stessi obbiettivi e ottenere gli stessi risultati. Ci sono quelli che, al proprio interno, dovranno superare maggiori resistenze ed impegnare maggiori risorse; negli anni però l’Europa sarà una realtà non solo economica, ma anche culturale e la me- diazione vedrà riconosciuto il suo posto nel panorama legislativo come istituto giuridico a pieno titolo, utilizzato per la risoluzione dei conflitti, nell’ottica della riduzione dei tempi della giustizia e
244 Forum della litigiosità sociale, attraverso il ripristino di legami spezzati e di relazioni interrotte. La mediazione è strategia che punta alla pacificazione sociale e, come tale, non potrà non essere un efficace strumento da utiliz- zare, una strategia intelligente da percorrere, una meta condivisa da realizzare. «Mediares», n. 10, 2007
Puoi anche leggere