UNICO 2016: le nuove opzioni in dichiarazione in vista della scadenza del 30 settembre 2016

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UNICO 2016: le nuove opzioni in dichiarazione
 in vista della scadenza del 30 settembre 2016
di Celeste Vivenzi

Premessa generale
Come noto, come disposto dal Decreto Legislativo n. 175/2014, al fine di effettuare
le opzioni ai regimi della trasparenza fiscale, del consolidato fiscale, della
Tonnage tax e dell’Irap a valori di bilancio è necessario esprimere la scelta
direttamente nella dichiarazione presentata “nel periodo d’imposta a
decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione”.

Nota:per le opzione di cui sopra non basta attuare il comportamento concludente
ma occorre esprimere la specifica opzione.

Opzione per la trasparenza fiscale
La legge delega di riforma del sistema fiscale, (L. 80/2003, art. 4, c. 1, lett. h) ha
introdotto una modalità facoltativa di tassazione del reddito delle società di capitali
impostata sul modello attualmente previsto per le società di persone.

La disciplina di questo istituto opzionale è prevista dagli art. 115 e 116 del TUIR:
a) l’art. 115 reca la disciplina della trasparenza fiscale delle società di capitale
interamente partecipate da altre società di capitale;
b) l’art. 116 prevede l’ulteriore possibilità di esercizio dell’opzione nel caso di S.r.l.
interamente partecipata da persone fisiche.

L’opzione per il regime di trasparenza fiscale può essere esercitata solo nei seguenti
contesti.
1) Società di capitali residenti, interamente partecipate da altre società di capitali
residenti, ciascuna con una percentuale di partecipazione agli utili e di diritti di voto
esercitabili nell’assemblea generale, di cui all’art. 2346 del c.c., non inferiore al 10%

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e non superiore al 50%; tali percentuali devono sussistere con riguardo alla
partecipazione detenuta direttamente: non rientra, quindi, nel regime di
trasparenza la società di capitali partecipata mediante interposizione.
2) Società a responsabilità limitata con ricavi non superiori alla soglia prevista per
l’applicazione degli studi di settore (ossia 5.164.569 euro) e con un numero di soci,
tutte persone fisiche, non superiore a 10, elevato a 20 nel caso di società cooperativa
(per le Srl e le Coop non ha rilievo la percentuale di partecipazione al capitale
sociale).

Le srl neo-costituite possono optare per il regime di trasparenza fiscale dal
primo esercizio senza verificare il limite dei ricavi ; nel secondo esercizio di attività
occorre invece effettuare il ragguaglio ad anno dei ricavi derivanti dal primo
esercizio di attività con il limite previsto dalla norma.
Per il calcolo del limite dei ricavi pari a euro 5.164.569 devono essere esclusi i
ricavi finanziari (come cessioni obbligazioni, plusvalenze...) e deve essere incluso
l'eventuale adeguamento agli studi di settore.

Esercizio dell'opzione e del rinnovo
L’opzione va esercitata sia dalla partecipata e sia dalle partecipanti; i soci non
devono, però, presentare alcuna comunicazione all’agenzia delle entrate, ma
esprimono l’opzione mediante “raccomandata con ricevuta di ritorno“, da
inviare alla partecipata; sarà quest’ultima a trasmettere l’opzione all’agenzia delle
Entrate entro il primo dei tre periodi di imposta in cui l’opzione è efficace.

Nota: la lettera raccomandata non è richiesta da parte delle Srl unipersonali vista
la particolare tipologia della società (unico socio).

Nei righi da OP12 a OP15 vanno indicati i codici fiscali dei soggetti partecipanti ai
sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR; in particolare va riportato, in colonna 1, il codice
fiscale della persona fisica partecipante e, in colonna 2, il codice fiscale della società
partecipante.

La compilazione pratica del modello per l'opzione comporta:
a) l’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale (art. 4, c. 1, del decreto MEF
23.04.2004);
b) il rinnovo dell’opzione per la trasparenza fiscale al termine del triennio (art. 5 del

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decreto MEF 23.04.2004);
c) la conferma del regime di tassazione per trasparenza (in caso di fusione o di
scissione della società partecipata, infatti, l'opzione perde efficacia a partire dalla
data da cui l'operazione esplica i suoi effetti fiscali, salvo che essa venga confermata
da tutti i soggetti interessati).

Nota: secondo le disposizioni dell'Agenzia delle Entrate (RM 142/2007) l’errata
indicazione nella comunicazione dei dati relativi alla compagine sociale non
pregiudica la validità dell’opzione se il socio effettivo ha inviato la raccomandata
alla società .
Nel quadro OP “non si può comunicare la perdita di efficacia
dell’opzione“ (mutamento compagine sociale/modifica % partecipazione utili o
dei diritti di voto in assemblee), nel qual caso va ancora utilizzato l’apposito
modello telematico.

Opzione per il Consolidato nazionale
L’opzione per la tassazione di gruppo può essere esercitata dai soggetti che
possiedono le caratteristiche di cui all’art. 117 TUIR; in particolare, possono optare
per il regime del consolidato (come da Unico SC 2015):
a) le società/enti di cui all’art. 73 c. 1 lett. a - b del TUIR (spa, sapa, srl, società
cooperative e società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati diversi dalle
società...) per le quali sussista un rapporto di controllo con ciascuna società
consolidata;
b) solo in qualità di consolidanti, le società/enti di ogni tipo, con o senza personalità
giuridica, non residenti, di cui all’art. 73 c. 1 lett. b del TUIR (società ed enti di ogni
tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio
dello Stato), a condizione di esercitare nel territorio dello Stato un’attività d’impresa
mediante una stabile organizzazione alla quale la partecipazione in ciascuna società
consolidata sia effettivamente connessa.

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I contribuenti che esprimono l'opzione dichiarano un unico reddito in capo alla
società o ente controllante corrispondente alla somma algebrica dei redditi
complessivi netti dei soggetti aderenti e, conseguentemente, di un'unica imposta sul
reddito delle società del gruppo stesso (l'opzione dura 3 anni e può essere
rinnovata).

Nota: la Sezione II del quadro OP è dedicata all’opzione per consolidato fiscale,
disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del Tuir, che prevedono la determinazione
di un’unica base imponibile in capo al gruppo consolidato.
La sezione II va compilata dalla consolidante per comunicare l’esercizio
dell’opzione per la tassazione di gruppo; il rinnovo dell’opzione per la tassazione di
gruppo.
Qualora nell’ambito del gruppo ricorrano simultaneamente le suddette ipotesi,
nella presente sezione vanno evidenziati i diversi casi per i quali è effettuata la
comunicazione, indicando tutti i soggetti partecipanti al consolidato.
Nella colonna 3 (“Tipo comunicazione”) dei righi da OP6 a OP10 va quindi indicato
il tipo di comunicazione relativa a ciascuna società consolidata, inserendo il codice:
1 – esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo;2 – rinnovo dell’opzione per
la tassazione di gruppo;3 – conferma della tassazione di gruppo.
Nella colonna 4 (“Esercizio sociale”) va invece indicato, con riferimento al periodo
di tre anni di durata dell’opzione (articolo 117 comma 3 del Tuir), l’esercizio sociale
nel quale viene resa la comunicazione.
In caso di operazioni straordinarie che non determinano l’interruzione della
tassazione di gruppo, in occasione del rinnovo dell’opzione va evidenziato il nuovo
assetto organizzativo e , nel modello, sono state aggiunte le seguenti caselle:
“Consolidato nazionale” - da barrare se l’opzione viene esercitata per il gruppo di
imprese consolidate residenti; “Consolidato mondiale” - da barrare se l’opzione
viene esercitata per il gruppo di imprese consolidate non residenti.

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Opzione per la Tonnage tax
In alcuni casi le imprese marittime possono determinare il reddito complessivo
quale somma del reddito medio generato dalle imbarcazioni con determinati
requisiti (si applicano specifici coefficienti di redditività in funzione della stazza
netta della nave come stabilito dall'art. 155 TUIR).
Anche in questo caso i soggetti interessati al regime della tonnage tax devono
comunicare l'opzione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel
periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione
(precedentemente l'opzione doveva essere esercitata entro tre mesi dall'inizio del
periodo d'imposta a partire dal quale si intendeva fruire della stessa con le modalità
di cui al decreto del 23 giugno 2005).

Nota: l’opzione va esercitata per le navi aventi i requisiti richiesti conseguiti entro
il 31/12 del periodo d’imposta e può essere relativa ad una singola società di
navigazione oppure ad un gruppo d’imprese alla cui composizione concorrono la
società controllante e le controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. ed è irrevocabile
per 10 esercizi sociali.

Opzione IRAP per il calcolo con il metodo da bilancio
Con l’introduzione dell’art. 16 del D.Lgs. 175/2014 è stata modificata la modalità
di esercizio dell’opzione IRAP e, nel caso di specie, le Società di persone e le imprese
individuali, in regime di contabilità ordinaria hanno la possibilità di scegliere di
determinare la base imponibile, non più con il metodo fiscale, ma con quello “da
bilancio” come per le società di capitali.
I contribuenti che intendono optare per la determinazione del valore di produzione
con la modalità da bilancio dal periodo d’imposta 2016, lo potranno fare in sede di
dichiarazione dei redditi (entro il termine del 30 settembre 2016).
Di conseguenza, l’opzione per il triennio 2016 – 2018 nonché la revoca
dell’opzione esercitata per il triennio 2013 – 2015 dovrà essere comunicata
esclusivamente nel modello IRAP 2016 e si manifesta con la compilazione della
sezione VII del quadro IS il rigo IS35, che contiene due caselle dedicate
all’opzione e alla successiva revoca .

Si rammenta che l'opzione è irrevocabile per 3 periodi d'imposta e al
termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un

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altro triennio (anche le imprese in contabilità semplificata nel periodo 2015
possono optare per il calcolo IRAP con il metodo da bilancio se con decorrenza 2016
hanno adottato, per obbligo o per opzione, il regime di contabilità ordinaria).

La Comunicazione di una eventuale revoca dell'opzione per il calcolo
IRAP con il metodo di bilancio vincola il contribuente all'applicazione
del metodo fiscale per almeno un triennio (questo comporta che se lo stesso
Contribuente intenda nuovamente optare per il calcolo con metodo da bilancio non
può effettuare la scelta in tal senso per almeno un triennio dalla revoca).

ISTITUTO DELLA REMISSIONE IN BONIS
Al mancato esercizio dell’opzione si ritiene applicabile l’istituto della “remissione
in bonis” ( in assenza di violazioni che non siano già state oggetto di
contestazione e non siano iniziate ispezioni, accessi o verifiche) ovvero la
possibilità di sanare l’omissione entro il termine di presentazione della prima
dichiarazione dei redditi utile .

Pertanto, in caso di omessa opzione per il Triennio 2015 – 2017, occorre
presentare un modello UNICO SC 2015 integrativo entro il prossimo 30
settembre 2016 (fermo restando la corresponsione della sanzione di euro 250 che
va versata con F24 codice tributo 8114 senza la possibilità di compensazione con
eventuali crediti d’imposta indicando, per il triennio 2015 – 2017 , l’anno di
riferimento “2015”).

Si rammenta che la remissione in bonis dovrebbe essere applicabile,
come dettato dalla circolare 38/E del 2012, anche all'opzione al regime
del consolidato e pertanto, la società che vuole optare per il periodo 2015-2017
ma che, per errore, non ha comunicato l'opzione nel modello Unico 2015, in
presenza dei requisiti e del comportamento concludente può sfruttare la remissione
in bonis rinviando il modello unico entro il 30 settembre 2016 (in assenza di
ispezioni,accessi o verifiche).

Nota: in assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell'Amministrazione finanziaria
moltissimi autori autorevoli si chiedono se “il fatto che il termine per
l’esercizio delle opzioni sopraindicate coincida con quello previsto per
la presentazione del modello Unico vieti in qualche modo l'utilizzo
dell'istituto della remissione in bonis al fine di poter sanare eventuali

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sviste nella comunicazione delle opzioni“.
Si segnala tuttavia, in attesa di una presa di posizione ufficiale da parte
dell'Amministrazione, che nello scadenzario dell'Agenzia delle Entrate al 30
settembre 2016 si riporta solamente la scadenza della remissione in bonis
relativa alla comunicazione per la trasparenza fiscale 2015-2017 e non viene citata
la remissione in bonis per l'opzione del consolidato fiscale.

21 settembre 2016
CELESTE VIVENZI

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