Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci - Guardia Costiera
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci Tel. 0789.563644 – Fax 0789.563645 – E-mail: ucgolfoaranci@mit.gov.it – Sito internet http://www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci – Numero blu 1530 ORDINANZA N. 113 / 2019 SERVIZIO DI PILOTAGGIO FACOLTATIVO NEL PORTO, NELLA RADA E NELL’INTERO CIRCONDARIO MARITTIMO DI GOLFO ARANCI Il Tenente di Vascello sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Golfo Aranci: VISTO il dispaccio n. 23158 in data 07 settembre 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne – Divisione 2^ con il quale si evidenzia che ”l’efficacia dell’Ordinanza va espressamente estesa anche agli altri scali”, “i piloti devono essere specificatamente nominati marittimi abilitati al pilotaggio in tali scali”, “l’Autorità Marittima può comunque per esigenze di sicurezza e per specifici casi può ordinare l’obbligo del servizio”; CONSIDERATA la necessità di adeguare l’ordinanza 102/2016 dell’11 novembre 2016 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci alle mutate esigenze portuali e circondariali estendendone i contenuti a tutta la giurisdizione e nominando i piloti di del porto di Olbia “marittimi abilitati al pilotaggio” per l’intera giurisdizione del Circondario Marittimo; VISTA la propria nota n. 3168 del 25 maggio 2016 con la quale questo Ufficio ha espresso alla Direzione Marittima di Olbia le proprie considerazioni in merito alla proposta di istituzione del servizio di pilotaggio facoltativo discussa ed avanzata dalla Corporazione piloti del porto di Olbia in occasione dell’incontro tenutosi presso la predetta Direzione Marittima in data 21 aprile 2016; VISTA la nota n.14109 del 26 maggio 2016 con la quale la Direzione Marittima di Olbia ha fornito alla competente Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne – Divisione 2^ del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti gli elementi informativi necessari per la valutazione della disponibilità rappresentata della Corporazioni piloti di Olbia ad operare all’occorrenza anche nel porto di Golfo Aranci; VISTO il dispaccio n. 15716 del 1 giugno 2016 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne – Divisione 2^, ha ritenuto che in via sperimentale i piloti del Pagina 1 di 8
porto di Olbia possano essere nominati, previo ambientamento professionale se ritenuto necessario, “marittimi abilitati al pilotaggio” nel porto di Golfo Aranci e che durante tale periodo di sperimentazione il pilotaggio sarà facoltativo onde verificare l’utilità di tale disponibilità sulla base delle richieste presentate; VISTA la nota n. 15286 in data 09 giugno 2016, diretta per conoscenza anche all’Autorità Portuale del Nord Sardegna, con la quale la Direzione Marittima di Olbia ha fornito per l’avvio, in via sperimentale, del servizio di pilotaggio facoltativo per il porto di Golfo Aranci; VISTI gli esiti della riunione tecnico-operativa tenutasi in data 22 luglio 2016 presso i locali dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci alla presenza del Capo della Corporazione Piloti del porto di Olbia, del Capo Gruppo Ormeggiatori del porto di Golfo Aranci, e del Comandante di armamento della società Forship; VISTA l’autorizzazione n. 69/2016 in data 02 novembre 2016 dell’Ufficio Circondariale marittimo di Golfo Aranci con la quale i Piloti del Porto di Olbia sono stati autorizzati ad assumere le funzioni di “marittimo abilitato al pilotaggio” nel porto e nella rada di Golfo Aranci; VISTO il decreto n. 17-2019, il decreto n. 18-2019, il decreto n. 19-2019, il decreto n. 20-2019 del Capo del Circondario Marittimo di Golfo Aranci con i quali i piloti della Corporazione Piloti del porto di Olbia sono stati nominati “marittimi abilitati al pilotaggio” nel porto, nella rada e nel Circondario Marittimo di Golfo Aranci; VISTA l’autorizzazione n. 10/2019 del 04 ottobre 2019 del Capo del Circondario Marittimo di Golfo Aranci con la quale i piloti della Corporazione Piloti del porto di Olbia sono stati autorizzati ad assumere le funzioni di “marittimo abilitato al pilotaggio” nel porto, nella rada e nel Circondario Marittimo di Golfo Aranci; VISTA la Legge n. 1085/77 in data 27 dicembre 1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione COL.REG. 72 (Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare); VISTA la Legge n. 84/94 in data 28 gennaio 1994 e ss.mm.ii. e, in particolare l’art.14, comma 1 che riserva all’Autorità Marittima le funzioni di polizia e sicurezza previste dal Codice della Navigazione; VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 2 marzo 2012 recante “Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale”, con particolare riferimento all’articolo 1 comma 1, con il quale sono state fissate “Misure Generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili del mare territoriale”, prevedendo la facoltà, per la competente Autorità Marittima, di poter disporre , per la fascia di mare esterna ai perimetri esterni dei parchi e delle aree marine protette, limiti di distanza differenti da quelli generali indicati nel medesimo Decreto, in relazione alla tipologia dei traffici che interessano le fasce di mare individuate dallo stesso comma, o dalle caratteristiche morfologiche del Pagina 2 di 8
territorio. Allo scopo di garantire la sicurezza anche ambientale della navigazione, nonché per l’accesso e l’uscita dai porti; VISTO il Regolamento di sicurezza e dei servizi portuali del porto di Golfo Aranci approvato con Ordinanza n. 32/2004 emessa da questo Ufficio Circondariale Marittimo in data 12.07.2004; VISTA l’Ordinanza n. 36/06 in data 14.08.2006 della Capitaneria di Porto di Olbia, recante “Disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa nelle acque del Compartimento Marittimo di Olbia”; VISTA l’Ordinanza n. 26/2009 in data 19 giugno 2009 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci con la quale sono state adottate pertinenti precauzioni, relative alle sole modalità di navigazione in prossimità delle imboccature dei porti ricadenti nel Circondario marittimo di Golfo Aranci; VISTA l’Ordinanza n. 40/2012 in data 07 agosto 2012 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci con la quale sono state adottate le disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione delle aree sensibili nel mare territoriale per ciò che attiene l’ingresso e l’uscita delle unità nel porto di Porto Cervo in ossequio al decreto Ministeriale 2 marzo 2012; VISTA l’Ordinanza n. 51/2012 in data 13/09/2012 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci con la quale sono state adottate le disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione delle aree sensibili nel mare territoriale per ciò che attiene la disciplina di un punto di fonda in località “Golfo di Marinella” in ossequio al decreto Ministeriale 02 marzo 2012; VISTA l’ordinanza n. 02/2013 data 21 marzo 2013 con la quale veniva consentito l’ormeggio presso il c.d. “Molo Alternativo” ricavato presso la Prima invasatura del porto Commerciale di Golfo Aranci ; VISTA l’Ordinanza 79/2013 in data 21/08/2013 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci con la quale sono state adottate le disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione delle aree sensibili nel mare territoriale per ciò che attiene la disciplina di un punto di fonda in località “Cala Granu” in ossequio al decreto Ministeriale 02 marzo 2012; VISTO il Dispaccio prot. n. 13147 in data 15 luglio 2015 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale, sono state fornite indicazioni circa l’applicabilità del decreto 2 marzo 2012 alle unità da diporto c.d. Superyacht; VISTA l’Ordinanza 13/2016 in data 05 maggio 2016 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci con la quale sono state adottate le disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione delle aree sensibili nel mare territoriale per ciò che attiene l’ingresso e l’uscita delle unità nei porti di Porto Rotondo e Portisco in ossequio al decreto Ministeriale 2 marzo 2012; VISTA l’Ordinanza N. 52/2016 in data 08 luglio 2016 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci con la quale viene disciplinato un punto di fonda (“Charlie”) nel Golfo degli Aranci; Pagina 3 di 8
VISTA l’Ordinanza n. 80/2017 in data 05 dicembre 2017 della Capitaneria di Porto di Olbia che regola il movimento e lo stazionamento del naviglio all’interno del Golfo di Olbia e del Golfo degli Aranci; VISTA l’Ordinanza n. 56/2018 in data 06 settembre 2018 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci che regola l’avvio della sperimentazione della stazione meteo di Golfo degli Aranci; VISTO il verbale della conferenza di servizi ex art. 37, comma 9 della LR n.24/2016, prot. n. 2893 del 21 gennaio 2019 relativo alla realizzazione di un posto di ormeggio per l’ingresso dei Giga yacht presso il porto di Porto cervo; VISTA la Relazione tecnica del Corpo Piloti del Porto di Olbia relativa all’ingresso- uscita dei Giga Yacht presso il porto di Porto Cervo redata in data 27 giugno 2019. CONSIDERATA la necessita di disciplinare l’ingresso, l’ormeggio e l’uscita dei Giga Yacht (max 160 mt) nel porto di Porto Cervo; VISTA l’Ordinanza n. 62/2019 del 12 luglio 2019 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, con cui è stato approvato il nuovo Piano degli Ormeggi del porto di Porto Cervo; CONSIDERATO che le disposizioni di seguito riportate sono orientate al miglioramento della sicurezza della navigazione, alla tutela dell’incolumità delle persone e della salvaguardia dell’ambiento marino e costiero; RITENUTO opportuno estendere l’efficacia del provvedimento di regolamentazione del servizio di pilotaggio all’intero Circondario Marittimo di Golfo Aranci in linea con l’indirizzo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; RITENUTO di dover procedere, in via sperimentale, sulla base della disposizione ministeriale sopra richiamata, all’emanazione di apposito provvedimento ordinativo che determina nel dettaglio le procedure operative da seguirsi per la richiesta e lo svolgimento del servizio di pilotaggio facoltativo nel porto, nella rada e nel Circondario Marittimo di Golfo Aranci fermo restando che per il monitoraggio del servizio seguiranno da parte di questa Autorità Marittima ulteriori disposizioni per i marittimi abilitati al pilotaggio per tutti quegli aspetti, anche codicistici, non specificamente inseriti nella presente Ordinanza; VISTI gli articoli 17, 30, 81 e 96 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 108 comma 4 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima); VISTI gli atti d’ufficio; RENDE NOTO E’ istituito, a titolo sperimentale, il servizio di pilotaggio facoltativo nel porto, nella rada e nell’intero Circondario Marittimo di Golfo Aranci. Tale servizio viene assicurato, nell’arco delle 24 ore, dai piloti della Corporazione piloti del porto di Olbia autorizzati ad operare nel porto, nella rada e nell’intero Circondario Marittimo di Golfo Aranci in forza della nomina a marittimi abilitati al pilotaggio ai sensi dell’articolo 96 del codice della navigazione. ORDINA Pagina 4 di 8
Articolo 1 (Applicazione) Il servizio di pilotaggio facoltativo nel porto, nella rada e nell’intero Circondario Marittimo di Golfo Aranci si applica a tutte le navi, comprese quelle da diporto privato o ad uso commerciale, in ingresso ed uscita dal porto, dalla rada e dal Circondario Marittimo, nonché per i movimenti nella rada da e per i seguenti punti di fonda: a) Punto di fonda denominato “Charlie”; b) Punto di fonda denominato “Cala Granu”; c) Punto di fonda denominato “Marinella”; Rimane nella facoltà dell’Autorità Marittima, qualora ne ravvisi la necessità e l’urgenza, ed a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della navigazione, prescrivere l’obbligatorietà del servizio di pilotaggio anche al di fuori dei casi disciplinati dalla presente Ordinanza. Articolo 2 (Richiesta del servizio di pilotaggio) Le navi che chiedono di usufruire del servizio di pilotaggio dovranno avvalersi del personale marittimo abilitato (di seguito “pilota”), ai sensi dell’art. 96 del Codice della Navigazione, della Corporazione Piloti del porto di Olbia, avendo cura di comunicarlo con almeno 2 (due) ore di preavviso a questa Autorità Marittima, fornendo nel contempo le seguenti indicazioni: - nome della nave, nominativo internazionale e numero IMO; - tipo della nave e tonnellate di stazza internazionale (gross tonnage); - pescaggio; - porto di destinazione, nome ed indirizzo dell’eventuale agente marittimo locale; - orario stimato di arrivo (ETA) al punto di imbarco pilota; Le comunicazioni via radio dovranno avvenire sul canale 12 VHF in lingua inglese o in lingua italiana. Articolo 3 (Descrizione del servizio di pilotaggio facoltativo e suo espletamento) In caso di richiesta del servizio di pilotaggio, il pilota deve imbarcare ad una distanza di un miglio e mezzo dall’estremità del molo sud del porto di Golfo Aranci o ad un miglio e mezzo dai punti di fonda denominati “Charlie”, “Cala Granu” e “Marinella”, ovvero ad un miglio e mezzo dal punto di destinazione richiesto dal Comandante della Nave. E’ fatto obbligo al pilota di sbarcare, in uscita, ad uguale distanza. Il Comandante della nave in uscita può chiedere di anticipare lo sbarco del pilota, anche prima del limite sopra indicato, allorquando la nave è alla via e non ci sono ostacoli alla libera manovra. In tal caso deve darne informazione via VHF all’Autorità Marittima. Il pilota, individuato dalla Corporazione, per l’effettuazione di una determinata prestazione di pilotaggio, deve recarsi puntualmente a bordo della nave da pilotare secondo gli orari comunicati dall’Autorità Marittima. Pagina 5 di 8
Per raggiungere il punto di imbarco pilota la nave deve dirigere con la rotta ritenuta più opportuna, mantenendo la minima velocità di manovra, al fine di garantire la sicurezza dell’imbarco del pilota. Nel caso in cui più navi debbano muovere contemporaneamente e sorgano dubbi sull’ordine da seguire, il pilota deve richiedere tempestivamente istruzioni all’Autorità Marittima. In presenza di condizioni meteo-marine avverse è data facoltà al pilota, nel rispetto delle norme per prevenire gli abbordi in mare, individuare un punto di imbarco/sbarco pilota che garantisca la necessaria sicurezza per se stesso e per la nave che richiede il servizio, previo accordo con il Comandante della nave ed informativa via radio all’Autorità Marittima. In tali casi il pilota è tenuto a suggerire alla nave la rotta da seguire fornendo le dovute indicazioni mediante VHF fino al ripristino delle condizioni che garantiscono un sicuro imbarco/sbarco a/dal bordo della nave. Il pilota deve condurre la nave nel punto richiesto dal Comandante della nave, e lo stesso è tenuto ad eseguire la relativa prestazione, previa autorizzazione dell’Autorità Marittima. Il Comandante della nave oggetto del servizio di pilotaggio deve mettere a disposizione del marittimo autorizzato al pilotaggio l’elenco di controllo di cui all’allegato I della Direttiva 2002/59/CE del 8 agosto 2002 recepita con il D. Lgs del 19 agosto 2005 n. 196. Articolo 4 (Casi particolari del servizio di pilotaggio) Ferma restando la facoltatività del Servizio di Pilotaggio in via generale, l’Autorità Marittima, in considerazione delle caratteristiche tecniche e dimensionali della nave, delle condimeteo presenti in zona, nonché del traffico marittimo, può valutare l’impiego obbligatorio del servizio di pilotaggio, in particolare, nei seguenti casi: 1. unità autorizzate in deroga alle Ordinanze n. 51/2012, n. 79/2013 e n. 52/2016 del Capo del Circondario di Golfo Aranci, citate in premessa, per movimenti da e per i punti di fonda “Charlie”, “Cala Granu” e “Marinella”; 2. ingresso nel porto di Porto Cervo di unità di dimensioni comprese tra metri 140 e metri 160 (c.d. Giga Yacht) in relazione al piano di ormeggi approvato, secondo la disciplina di cui al successivo art. 5. Articolo 5 (Ingresso/Uscita dei Giga Yacht nel porto di Porto Cervo) Il presente articolo si applica alle manovre di ingresso/uscita dei Giga Yacht di dimensioni comprese tra metri 140 e metri 160, in relazione al piano ormeggi approvato, presso l’apposito accosto realizzato all’interno del porto di Porto Cervo compreso nei posti d’ormeggio n. 24, 25 e 26 del Molo “A”. Fermo restando il rispetto dei divieti derivanti dalle vigenti normative citate in premessa, ed al fine di garantire la salvaguardia della vita umana in mare e la sicurezza della navigazione, l’ingresso dei Giga Yacht di cui sopra è subordinato alla scrupolosa osservanza delle seguenti prescrizioni da parte del Comandante della nave che dovrà utilizzare il posto d’ormeggio destinato ai “Giga Yacht”: Pagina 6 di 8
I. nel porto di Porto Cervo è vietato l’ingresso di navi di dimensioni superiori a 160 metri; II. nel periodo dal 25 luglio al 25 agosto, estremi inclusi: a. nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, l’ingresso/uscita dei Giga Yacht è consentito esclusivamente 3 (tre) volte alla settimana senza limitazioni di orario; b. nei giorni di sabato, domenica e festivi, le manovre d’ingresso/uscita dal porto dovranno essere eseguite esclusivamente entro le ore 07:30 e dopo le ore 20:15 (inclusi i tempi di manovra); III. prima del 25 luglio e dopo il 25 agosto le manovre potranno avvenire senza limitazioni di orario osservando le ulteriori prescrizioni della presente Ordinanza; IV. il Comandante della Nave dovrà dare un preavviso di arrivo e partenza di almeno 4 ore prima della previsione di ingresso/uscita; V. in caso di concomitanza delle manovre di ingresso/uscita del Giga Yacht con lo svolgimento di manifestazioni ludico-sportive che interessano lo specchio acqueo portuale, qualora non siano garantite le condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle suddette manifestazioni, l’istanza non potrà trovare accoglimento; VI. durante la manovra d’ingresso e uscita dal porto il traffico portuale dovrà essere sospeso, a cura del personale della soc. Porto Cervo Marina S.p.a., 25 (venticinque) minuti prima dell’inizio della manovra e 5 (cinque) minuti dopo la fine della manovra, come comunicato dal Comandante della Nave in accordo con il marittimo abilitato al pilotaggio; VII. durante la manovra di ormeggio/disormeggio, nonché in fase di ingresso/uscita nel/dal porto dei Giga Yacht, il personale della soc. Porto Cervo Marina S.p.a. dovrà sospendere il traffico portuale, previo posizionamento di proprie unità all’imboccatura del porto e in prossimità del molo vecchio e della marina nuova, avendo cura di provvedere al relativo avviso ai naviganti sul canale 9 VHF; VIII. l’ormeggio dovrà avvenire con condimeteo favorevoli e vento non superiore Forza 4; IX. la manovra di ingresso dovrà avvenire esclusivamente di poppa e la nave dovrà dirigere ai posti nn. A24, A25 e A26 del Molo “A”; X. durante la manovra e con nave all’ormeggio è vietata l’attività di velivoli; XI. per il tempo strettamente necessario alla manovra, la soc. Porto Cervo Marina S.p.a. dovrà provvedere a rimuovere, temporaneamente, le boe esterne del campo boe situato all’interno della rada del porto di Porto Cervo allo scopo di favorire la manovra di ormeggio del Giga Yacht, XII. l’Autorità Marittima si riserva la facoltà di revocare o sospendere le manovre, qualora le suddette condizioni di sicurezza non venissero garantite o per sopravvenute esigenze prioritarie di pubblica utilità o di emergenza. Articolo 6 (Rapporto su anomalie ed incidenti) Il pilota deve dare immediata notizia all’Autorità marittima di qualsiasi ritardo, incidente o evento particolare verificatosi durante le manovre nonché delle eventuali anomalie che possono costituire un rischio per la sicurezza della navigazione o rappresentare minaccia per l’ambiente marino. Alla comunicazione effettuata vie brevi nell’immediatezza dell’evento deve seguire un rapporto contenente le notizie atte a ricostruire la dinamica dell’evento con particolare attenzione all’indicazione degli elementi meteorologici. Articolo 7 Pagina 7 di 8
(Tariffe) Le tariffe del servizio di pilotaggio facoltativo nel porto, nella rada e nell’intero Circondario Marittimo di Golfo Aranci sono stabilite mediante decreto del Direttore Marittimo di Olbia ai sensi dell’art. 96 comma 2 del Codice della Navigazione. L’ordine di introito di cui all’articolo 135 del Regolamento al Codice della Navigazione, deve essere redatto e firmato dal marittimo abilitato al pilotaggio al termine della manovra e presentato per il visto al comandante del porto di Golfo Aranci. Fino all’approvazione delle eventuali nuove tariffe di cui al presente articolo si applicano le tariffe di cui al Decreto 21/2016 in data 14 novembre 2016 della Direzione Marittima di Olbia recepite con all’Ordinanza 105/2016 del 15 novembre 2016 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci. Art. 8 (Disposizioni finali e Sanzioni) I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere responsabili civilmente e penalmente per i danni che possano derivare a persone e/o cose dall’inosservanza delle presenti norme, incorrono, autonomamente ed in eventuale concorso con altre fattispecie, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nell’illecito amministrativo di cui agli Artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione. E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, ex Art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, l’invio agli Enti ed Autorità interessate, nonché la pubblicazione sul sito internet http://www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci. La presente Ordinanza entrerà in vigore trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione. L'Ordinanza n. 102/2016 in data 11 novembre 2016 in premessa meglio specificata è abrogata. Golfo Aranci, 04 Ottobre 2019. F.to IL COMANDANTE T.V. (CP) Angelo FILOSA Pagina 8 di 8
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