Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci - Guardia Costiera

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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
                                  Ufficio Circondariale Marittimo
                                          di Golfo Aranci
Tel. 0789.563644 – Fax 0789.563645 – E-mail: ucgolfoaranci@mit.gov.it – Sito internet http://www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci – Numero blu 1530

                                                 ORDINANZA N. 113 / 2019

              SERVIZIO DI PILOTAGGIO FACOLTATIVO NEL PORTO, NELLA RADA E NELL’INTERO
                              CIRCONDARIO MARITTIMO DI GOLFO ARANCI

Il Tenente di Vascello sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di
Golfo Aranci:

VISTO       il dispaccio n. 23158 in data 07 settembre 2018 del Ministero delle
            Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle
            autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie
            d’acqua interne – Divisione 2^ con il quale si evidenzia che ”l’efficacia
            dell’Ordinanza va espressamente estesa anche agli altri scali”, “i piloti
            devono essere specificatamente nominati marittimi abilitati al pilotaggio in tali
            scali”, “l’Autorità Marittima può comunque per esigenze di sicurezza e per
            specifici casi può ordinare l’obbligo del servizio”;
CONSIDERATA la necessità di adeguare l’ordinanza 102/2016 dell’11 novembre 2016
            dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci alle mutate esigenze
            portuali e circondariali estendendone i contenuti a tutta la giurisdizione e
            nominando i piloti di del porto di Olbia “marittimi abilitati al pilotaggio” per
            l’intera giurisdizione del Circondario Marittimo;
VISTA       la propria nota n. 3168 del 25 maggio 2016 con la quale questo Ufficio ha
            espresso alla Direzione Marittima di Olbia le proprie considerazioni in merito
            alla proposta di istituzione del servizio di pilotaggio facoltativo discussa ed
            avanzata dalla Corporazione piloti del porto di Olbia in occasione
            dell’incontro tenutosi presso la predetta Direzione Marittima in data 21 aprile
            2016;
VISTA       la nota n.14109 del 26 maggio 2016 con la quale la Direzione Marittima di
            Olbia ha fornito alla competente Direzione Generale per la vigilanza sulle
            autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie
            d’acqua interne – Divisione 2^ del Ministero delle Infrastrutture e dei
            Trasporti gli elementi informativi necessari per la valutazione della
            disponibilità rappresentata della Corporazioni piloti di Olbia ad operare
            all’occorrenza anche nel porto di Golfo Aranci;
VISTO       il dispaccio n. 15716 del 1 giugno 2016 con il quale il Ministero delle
            Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle
            autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie
            d’acqua interne – Divisione 2^, ha ritenuto che in via sperimentale i piloti del
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porto di Olbia possano essere nominati, previo ambientamento professionale
        se ritenuto necessario, “marittimi abilitati al pilotaggio” nel porto di Golfo
        Aranci e che durante tale periodo di sperimentazione il pilotaggio sarà
        facoltativo onde verificare l’utilità di tale disponibilità sulla base delle richieste
        presentate;
VISTA   la nota n. 15286 in data 09 giugno 2016, diretta per conoscenza anche
        all’Autorità Portuale del Nord Sardegna, con la quale la Direzione Marittima
        di Olbia ha fornito per l’avvio, in via sperimentale, del servizio di pilotaggio
        facoltativo per il porto di Golfo Aranci;
VISTI   gli esiti della riunione tecnico-operativa tenutasi in data 22 luglio 2016 presso
        i locali dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci alla presenza del
        Capo della Corporazione Piloti del porto di Olbia, del Capo Gruppo
        Ormeggiatori del porto di Golfo Aranci, e del Comandante di armamento
        della società Forship;
VISTA   l’autorizzazione n. 69/2016 in data 02 novembre 2016 dell’Ufficio
        Circondariale marittimo di Golfo Aranci con la quale i Piloti del Porto di Olbia
        sono stati autorizzati ad assumere le funzioni di “marittimo abilitato al
        pilotaggio” nel porto e nella rada di Golfo Aranci;
VISTO   il decreto n. 17-2019, il decreto n. 18-2019, il decreto n. 19-2019, il decreto
        n. 20-2019 del Capo del Circondario Marittimo di Golfo Aranci con i quali i
        piloti della Corporazione Piloti del porto di Olbia sono stati nominati “marittimi
        abilitati al pilotaggio” nel porto, nella rada e nel Circondario Marittimo di Golfo
        Aranci;
VISTA   l’autorizzazione n. 10/2019 del 04 ottobre 2019 del Capo del Circondario
        Marittimo di Golfo Aranci con la quale i piloti della Corporazione Piloti del
        porto di Olbia sono stati autorizzati ad assumere le funzioni di “marittimo
        abilitato al pilotaggio” nel porto, nella rada e nel Circondario Marittimo di
        Golfo Aranci;
VISTA   la Legge n. 1085/77 in data 27 dicembre 1977 di ratifica ed esecuzione della
        Convenzione COL.REG. 72 (Regolamento Internazionale per prevenire gli
        abbordi in mare);
VISTA   la Legge n. 84/94 in data 28 gennaio 1994 e ss.mm.ii. e, in particolare
        l’art.14, comma 1 che riserva all’Autorità Marittima le funzioni di polizia e
        sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
VISTO   il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il
        Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 2 marzo
        2012 recante “Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi
        mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale”,
        con particolare riferimento all’articolo 1 comma 1, con il quale sono state
        fissate “Misure Generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili
        finalizzate alla protezione di aree sensibili del mare territoriale”, prevedendo
        la facoltà, per la competente Autorità Marittima, di poter disporre , per la
        fascia di mare esterna ai perimetri esterni dei parchi e delle aree marine
        protette, limiti di distanza differenti da quelli generali indicati nel medesimo
        Decreto, in relazione alla tipologia dei traffici che interessano le fasce di
        mare individuate dallo stesso comma, o dalle caratteristiche morfologiche del

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territorio. Allo scopo di garantire la sicurezza anche ambientale della
        navigazione, nonché per l’accesso e l’uscita dai porti;
VISTO   il Regolamento di sicurezza e dei servizi portuali del porto di Golfo Aranci
        approvato con Ordinanza n. 32/2004 emessa da questo Ufficio
        Circondariale Marittimo in data 12.07.2004;
VISTA   l’Ordinanza n. 36/06 in data 14.08.2006 della Capitaneria di Porto di Olbia,
        recante “Disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa nelle acque del
        Compartimento Marittimo di Olbia”;
VISTA   l’Ordinanza n. 26/2009 in data 19 giugno 2009 dell’Ufficio Circondariale
        Marittimo di Golfo Aranci con la quale sono state adottate pertinenti
        precauzioni, relative alle sole modalità di navigazione in prossimità delle
        imboccature dei porti ricadenti nel Circondario marittimo di Golfo Aranci;
VISTA   l’Ordinanza n. 40/2012 in data 07 agosto 2012 dell’Ufficio Circondariale
        Marittimo di Golfo Aranci con la quale sono state adottate le disposizioni
        generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione
        delle aree sensibili nel mare territoriale per ciò che attiene l’ingresso e
        l’uscita delle unità nel porto di Porto Cervo in ossequio al decreto Ministeriale
        2 marzo 2012;
VISTA   l’Ordinanza n. 51/2012 in data 13/09/2012 dell’Ufficio Circondariale Marittimo
        di Golfo Aranci con la quale sono state adottate le disposizioni generali per
        limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione delle aree
        sensibili nel mare territoriale per ciò che attiene la disciplina di un punto di
        fonda in località “Golfo di Marinella” in ossequio al decreto Ministeriale 02
        marzo 2012;
VISTA   l’ordinanza n. 02/2013 data 21 marzo 2013 con la quale veniva consentito
        l’ormeggio presso il c.d. “Molo Alternativo” ricavato presso la Prima
        invasatura del porto Commerciale di Golfo Aranci ;
VISTA   l’Ordinanza 79/2013 in data 21/08/2013 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di
        Golfo Aranci con la quale sono state adottate le disposizioni generali per
        limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione delle aree
        sensibili nel mare territoriale per ciò che attiene la disciplina di un punto di
        fonda in località “Cala Granu” in ossequio al decreto Ministeriale 02 marzo
        2012;
VISTO   il Dispaccio prot. n. 13147 in data 15 luglio 2015 del Ministero delle
        infrastrutture e dei trasporti, con il quale, sono state fornite indicazioni circa
        l’applicabilità del decreto 2 marzo 2012 alle unità da diporto c.d. Superyacht;
VISTA   l’Ordinanza 13/2016 in data 05 maggio 2016 dell’Ufficio Circondariale
        Marittimo di Golfo Aranci con la quale sono state adottate le disposizioni
        generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione
        delle aree sensibili nel mare territoriale per ciò che attiene l’ingresso e
        l’uscita delle unità nei porti di Porto Rotondo e Portisco in ossequio al
        decreto Ministeriale 2 marzo 2012;
VISTA   l’Ordinanza N. 52/2016 in data 08 luglio 2016 dell’Ufficio Circondariale
        Marittimo di Golfo Aranci con la quale viene disciplinato un punto di fonda
        (“Charlie”) nel Golfo degli Aranci;

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VISTA              l’Ordinanza n. 80/2017 in data 05 dicembre 2017 della Capitaneria di Porto
                   di Olbia che regola il movimento e lo stazionamento del naviglio all’interno
                   del Golfo di Olbia e del Golfo degli Aranci;
VISTA              l’Ordinanza n. 56/2018 in data 06 settembre 2018 dell’Ufficio Circondariale
                   Marittimo di Golfo Aranci che regola l’avvio della sperimentazione della
                   stazione meteo di Golfo degli Aranci;

VISTO       il verbale della conferenza di servizi ex art. 37, comma 9 della LR n.24/2016,
            prot. n. 2893 del 21 gennaio 2019 relativo alla realizzazione di un posto di
            ormeggio per l’ingresso dei Giga yacht presso il porto di Porto cervo;
VISTA       la Relazione tecnica del Corpo Piloti del Porto di Olbia relativa all’ingresso-
            uscita dei Giga Yacht presso il porto di Porto Cervo redata in data 27 giugno
            2019.
CONSIDERATA la necessita di disciplinare l’ingresso, l’ormeggio e l’uscita dei Giga Yacht
            (max 160 mt) nel porto di Porto Cervo;
VISTA       l’Ordinanza n. 62/2019 del 12 luglio 2019 dell’Ufficio Circondariale Marittimo
            di Golfo Aranci, con cui è stato approvato il nuovo Piano degli Ormeggi del
            porto di Porto Cervo;
CONSIDERATO che le disposizioni di seguito riportate sono orientate al miglioramento della
            sicurezza della navigazione, alla tutela dell’incolumità delle persone e della
            salvaguardia dell’ambiento marino e costiero;
RITENUTO    opportuno estendere l’efficacia del provvedimento di regolamentazione del
            servizio di pilotaggio all’intero Circondario Marittimo di Golfo Aranci in linea
            con l’indirizzo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
RITENUTO    di dover procedere, in via sperimentale, sulla base della disposizione
            ministeriale sopra richiamata, all’emanazione di apposito provvedimento
            ordinativo che determina nel dettaglio le procedure operative da seguirsi per
            la richiesta e lo svolgimento del servizio di pilotaggio facoltativo nel porto,
            nella rada e nel Circondario Marittimo di Golfo Aranci fermo restando che per
            il monitoraggio del servizio seguiranno da parte di questa Autorità Marittima
            ulteriori disposizioni per i marittimi abilitati al pilotaggio per tutti quegli aspetti,
            anche codicistici, non specificamente inseriti nella presente Ordinanza;
VISTI       gli articoli 17, 30, 81 e 96 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59
            e 108 comma 4 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
VISTI       gli atti d’ufficio;

                                       RENDE NOTO

E’ istituito, a titolo sperimentale, il servizio di pilotaggio facoltativo nel porto, nella rada e
nell’intero Circondario Marittimo di Golfo Aranci.

Tale servizio viene assicurato, nell’arco delle 24 ore, dai piloti della Corporazione piloti del porto
di Olbia autorizzati ad operare nel porto, nella rada e nell’intero Circondario Marittimo di Golfo
Aranci in forza della nomina a marittimi abilitati al pilotaggio ai sensi dell’articolo 96 del codice
della navigazione.

                                            ORDINA

                                                                                            Pagina 4 di 8
Articolo 1
                                         (Applicazione)
Il servizio di pilotaggio facoltativo nel porto, nella rada e nell’intero Circondario Marittimo di
Golfo Aranci si applica a tutte le navi, comprese quelle da diporto privato o ad uso
commerciale, in ingresso ed uscita dal porto, dalla rada e dal Circondario Marittimo, nonché per
i movimenti nella rada da e per i seguenti punti di fonda:
      a) Punto di fonda denominato “Charlie”;
      b) Punto di fonda denominato “Cala Granu”;
      c) Punto di fonda denominato “Marinella”;
Rimane nella facoltà dell’Autorità Marittima, qualora ne ravvisi la necessità e l’urgenza, ed a
tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della navigazione, prescrivere l’obbligatorietà
del servizio di pilotaggio anche al di fuori dei casi disciplinati dalla presente Ordinanza.

                                            Articolo 2
                             (Richiesta del servizio di pilotaggio)
Le navi che chiedono di usufruire del servizio di pilotaggio dovranno avvalersi del personale
marittimo abilitato (di seguito “pilota”), ai sensi dell’art. 96 del Codice della Navigazione, della
Corporazione Piloti del porto di Olbia, avendo cura di comunicarlo con almeno 2 (due) ore di
preavviso a questa Autorità Marittima, fornendo nel contempo le seguenti indicazioni:
      - nome della nave, nominativo internazionale e numero IMO;
      - tipo della nave e tonnellate di stazza internazionale (gross tonnage);
      - pescaggio;
      - porto di destinazione, nome ed indirizzo dell’eventuale agente marittimo locale;
      - orario stimato di arrivo (ETA) al punto di imbarco pilota;
Le comunicazioni via radio dovranno avvenire sul canale 12 VHF in lingua inglese o in lingua
italiana.

                                            Articolo 3
          (Descrizione del servizio di pilotaggio facoltativo e suo espletamento)
In caso di richiesta del servizio di pilotaggio, il pilota deve imbarcare ad una distanza di un
miglio e mezzo dall’estremità del molo sud del porto di Golfo Aranci o ad un miglio e mezzo dai
punti di fonda denominati “Charlie”, “Cala Granu” e “Marinella”, ovvero ad un miglio e mezzo dal
punto di destinazione richiesto dal Comandante della Nave. E’ fatto obbligo al pilota di
sbarcare, in uscita, ad uguale distanza.
Il Comandante della nave in uscita può chiedere di anticipare lo sbarco del pilota, anche prima
del limite sopra indicato, allorquando la nave è alla via e non ci sono ostacoli alla libera
manovra. In tal caso deve darne informazione via VHF all’Autorità Marittima.

Il pilota, individuato dalla Corporazione, per l’effettuazione di una determinata prestazione di
pilotaggio, deve recarsi puntualmente a bordo della nave da pilotare secondo gli orari
comunicati dall’Autorità Marittima.

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Per raggiungere il punto di imbarco pilota la nave deve dirigere con la rotta ritenuta più
opportuna, mantenendo la minima velocità di manovra, al fine di garantire la sicurezza
dell’imbarco del pilota.
Nel caso in cui più navi debbano muovere contemporaneamente e sorgano dubbi sull’ordine da
seguire, il pilota deve richiedere tempestivamente istruzioni all’Autorità Marittima.
In presenza di condizioni meteo-marine avverse è data facoltà al pilota, nel rispetto delle norme
per prevenire gli abbordi in mare, individuare un punto di imbarco/sbarco pilota che garantisca
la necessaria sicurezza per se stesso e per la nave che richiede il servizio, previo accordo con
il Comandante della nave ed informativa via radio all’Autorità Marittima. In tali casi il pilota è
tenuto a suggerire alla nave la rotta da seguire fornendo le dovute indicazioni mediante VHF
fino al ripristino delle condizioni che garantiscono un sicuro imbarco/sbarco a/dal bordo della
nave.
Il pilota deve condurre la nave nel punto richiesto dal Comandante della nave, e lo stesso è
tenuto ad eseguire la relativa prestazione, previa autorizzazione dell’Autorità Marittima.
Il Comandante della nave oggetto del servizio di pilotaggio deve mettere a disposizione del
marittimo autorizzato al pilotaggio l’elenco di controllo di cui all’allegato I della Direttiva
2002/59/CE del 8 agosto 2002 recepita con il D. Lgs del 19 agosto 2005 n. 196.

                                            Articolo 4
                          (Casi particolari del servizio di pilotaggio)
Ferma restando la facoltatività del Servizio di Pilotaggio in via generale, l’Autorità Marittima, in
considerazione delle caratteristiche tecniche e dimensionali della nave, delle condimeteo
presenti in zona, nonché del traffico marittimo, può valutare l’impiego obbligatorio del servizio di
pilotaggio, in particolare, nei seguenti casi:
   1. unità autorizzate in deroga alle Ordinanze n. 51/2012, n. 79/2013 e n. 52/2016 del Capo
      del Circondario di Golfo Aranci, citate in premessa, per movimenti da e per i punti di
      fonda “Charlie”, “Cala Granu” e “Marinella”;
   2. ingresso nel porto di Porto Cervo di unità di dimensioni comprese tra metri 140 e metri
      160 (c.d. Giga Yacht) in relazione al piano di ormeggi approvato, secondo la disciplina di
      cui al successivo art. 5.

                                            Articolo 5
                  (Ingresso/Uscita dei Giga Yacht nel porto di Porto Cervo)
Il presente articolo si applica alle manovre di ingresso/uscita dei Giga Yacht di dimensioni
comprese tra metri 140 e metri 160, in relazione al piano ormeggi approvato, presso l’apposito
accosto realizzato all’interno del porto di Porto Cervo compreso nei posti d’ormeggio n. 24, 25 e
26 del Molo “A”.
Fermo restando il rispetto dei divieti derivanti dalle vigenti normative citate in premessa, ed al
fine di garantire la salvaguardia della vita umana in mare e la sicurezza della navigazione,
l’ingresso dei Giga Yacht di cui sopra è subordinato alla scrupolosa osservanza delle seguenti
prescrizioni da parte del Comandante della nave che dovrà utilizzare il posto d’ormeggio
destinato ai “Giga Yacht”:

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I.      nel porto di Porto Cervo è vietato l’ingresso di navi di dimensioni superiori a 160
             metri;
     II.     nel periodo dal 25 luglio al 25 agosto, estremi inclusi:
             a. nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, l’ingresso/uscita dei Giga Yacht è
                  consentito esclusivamente 3 (tre) volte alla settimana senza limitazioni di orario;
             b. nei giorni di sabato, domenica e festivi, le manovre d’ingresso/uscita dal porto
                  dovranno essere eseguite esclusivamente entro le ore 07:30 e dopo le ore
                  20:15 (inclusi i tempi di manovra);
     III.    prima del 25 luglio e dopo il 25 agosto le manovre potranno avvenire senza
             limitazioni di orario osservando le ulteriori prescrizioni della presente Ordinanza;
     IV.     il Comandante della Nave dovrà dare un preavviso di arrivo e partenza di almeno 4
             ore prima della previsione di ingresso/uscita;
     V.      in caso di concomitanza delle manovre di ingresso/uscita del Giga Yacht con lo
             svolgimento di manifestazioni ludico-sportive che interessano lo specchio acqueo
             portuale, qualora non siano garantite le condizioni di sicurezza per lo svolgimento
             delle suddette manifestazioni, l’istanza non potrà trovare accoglimento;
     VI.     durante la manovra d’ingresso e uscita dal porto il traffico portuale dovrà essere
             sospeso, a cura del personale della soc. Porto Cervo Marina S.p.a., 25
             (venticinque) minuti prima dell’inizio della manovra e 5 (cinque) minuti dopo la fine
             della manovra, come comunicato dal Comandante della Nave in accordo con il
             marittimo abilitato al pilotaggio;
     VII.    durante la manovra di ormeggio/disormeggio, nonché in fase di ingresso/uscita
             nel/dal porto dei Giga Yacht, il personale della soc. Porto Cervo Marina S.p.a.
             dovrà sospendere il traffico portuale, previo posizionamento di proprie unità
             all’imboccatura del porto e in prossimità del molo vecchio e della marina nuova,
             avendo cura di provvedere al relativo avviso ai naviganti sul canale 9 VHF;
     VIII.   l’ormeggio dovrà avvenire con condimeteo favorevoli e vento non superiore Forza
             4;
     IX.     la manovra di ingresso dovrà avvenire esclusivamente di poppa e la nave dovrà
             dirigere ai posti nn. A24, A25 e A26 del Molo “A”;
     X.      durante la manovra e con nave all’ormeggio è vietata l’attività di velivoli;
     XI.     per il tempo strettamente necessario alla manovra, la soc. Porto Cervo Marina
             S.p.a. dovrà provvedere a rimuovere, temporaneamente, le boe esterne del campo
             boe situato all’interno della rada del porto di Porto Cervo allo scopo di favorire la
             manovra di ormeggio del Giga Yacht,
     XII.    l’Autorità Marittima si riserva la facoltà di revocare o sospendere le manovre,
             qualora le suddette condizioni di sicurezza non venissero garantite o per
             sopravvenute esigenze prioritarie di pubblica utilità o di emergenza.

                                             Articolo 6
                              (Rapporto su anomalie ed incidenti)
Il pilota deve dare immediata notizia all’Autorità marittima di qualsiasi ritardo, incidente o evento
particolare verificatosi durante le manovre nonché delle eventuali anomalie che possono
costituire un rischio per la sicurezza della navigazione o rappresentare minaccia per l’ambiente
marino.
Alla comunicazione effettuata vie brevi nell’immediatezza dell’evento deve seguire un rapporto
contenente le notizie atte a ricostruire la dinamica dell’evento con particolare attenzione
all’indicazione degli elementi meteorologici.

                                             Articolo 7
                                                                                           Pagina 7 di 8
(Tariffe)
Le tariffe del servizio di pilotaggio facoltativo nel porto, nella rada e nell’intero Circondario
Marittimo di Golfo Aranci sono stabilite mediante decreto del Direttore Marittimo di Olbia ai
sensi dell’art. 96 comma 2 del Codice della Navigazione. L’ordine di introito di cui all’articolo
135 del Regolamento al Codice della Navigazione, deve essere redatto e firmato dal marittimo
abilitato al pilotaggio al termine della manovra e presentato per il visto al comandante del porto
di Golfo Aranci.
Fino all’approvazione delle eventuali nuove tariffe di cui al presente articolo si applicano le
tariffe di cui al Decreto 21/2016 in data 14 novembre 2016 della Direzione Marittima di Olbia
recepite con all’Ordinanza 105/2016 del 15 novembre 2016 dell’Ufficio Circondariale Marittimo
di Golfo Aranci.

                                             Art. 8
                                 (Disposizioni finali e Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere responsabili civilmente e penalmente
per i danni che possano derivare a persone e/o cose dall’inosservanza delle presenti norme,
incorrono, autonomamente ed in eventuale concorso con altre fattispecie, sempre che il fatto
non costituisca più grave reato, nell’illecito amministrativo di cui agli Artt. 1174 e 1231 del
Codice della Navigazione.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione
verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci,
ex Art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, l’invio agli Enti ed
Autorità       interessate,     nonché        la      pubblicazione        sul      sito     internet
http://www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci.
La presente Ordinanza entrerà in vigore trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.
L'Ordinanza n. 102/2016 in data 11 novembre 2016 in premessa meglio specificata è abrogata.

Golfo Aranci, 04 Ottobre 2019.

                                                                   F.to IL COMANDANTE
                                                                  T.V. (CP) Angelo FILOSA

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