TRANSFER PRICING: L'EVOLUZIONE E IL DEFINITIVO ALLINEAMENTO
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TRIBUTI TRANSFER PRICING: L’EVOLUZIONE E IL DEFINITIVO ALLINEAMENTO TRA NORMATIVA INTERNA E PRASSI INTERNAZIONALE Mauro SEBASTIANELLI Dottore Commercialista in Ancona Nicola CARDINALI LA GESTIONE STRAORDINARIA DELLE IMPRESE 1 2021 Dottore Commercialista in Ancona La disciplina del transfer pricing ha rappresentato per molti anni tematica di contrasto tra contribuente e Amministrazione finanziaria stante il disallineamento che esisteva tra di- sciplina nazionale e prassi internazionale. Con l’emanazione del DM 14.5.2018 prima e del provvedimento da parte del direttore dell’Agenzia delle Entrate 23.11.2020 poi, finalmente, la disciplina interna è stata allineata alle best practices internazionali, nonché alle Linee guida OCSE. Il presente elaborato si propone di offrire, senza pretesa di esaustività, una pa- noramica sull’evoluzione normativa della disciplina dei prezzi di trasferimento, compresi i principali risvolti che la diffusione del virus COVID-19 ha prodotto in termini di politiche di prezzo, nonché un focus sulle novità introdotte dal decreto del 2018 così come attuato dal recente provvedimento. 64 1 re materia imponibile da un paese all’altro attraverso la manipolazione dei prezzi di Premessa trasferimento. A livello nazionale la disciplina del transfer In uno scenario caratterizzato dalla sempre pricing è contenuta nel comma 7 dell’art. più diffusa internazionalizzazione delle im- 110 del TUIR, mentre a livello internaziona- prese, nonché da un evidente incremento le è l’OCSE l’organismo preposto a dettare le degli scambi infragruppo transnazionali, la guidelines cui si devono conformare sia l’Am- disciplina del transfer pricing (di seguito TP ministrazione finanziaria sia i contribuenti. Lo o prezzi di trasferimento) ha assunto negli scorso 23.11.2020, è stato emanato il provve- ultimi decenni una rilevanza sempre mag- dimento del direttore dell’Agenzia delle Entra- giore. La principale criticità che emerge, in te con il quale si è data attuazione a quanto un contesto come quello odierno, è quella di previsto dal DM del Ministro dell’Economia e evitare l’erosione della base imponibile le- delle finanze 14.5.2018, emanato sulla scorta gata ad operazioni fraudolente che società delle Linee guida OCSE e recante le modalità dello stesso gruppo possono mettere in atto, attuative dell’art. 110 comma 7 del TUIR. Con tramite politiche intercompany, per sposta- tale provvedimento, che sostituisce in toto il La gestione straordinaria delle imprese 1/2021 © 2021 - DOTTRINA EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA
provv. 29.9.2010 n. 137654, viene aggiorna- nell’indicare il concetto di valore normale ri- ta la disciplina relativa alla documentazione mandava indubbiamente all’art. 9 comma 3 idonea a consentire il riscontro della con- del medesimo Testo Unico3. formità al principio di libera concorrenza dei Con l’emanazione del DL 24.4.2017 n. 50, prezzi di trasferimento praticati dalle imprese al fine di allineare la disciplina interna alle multinazionali e vengono espressamente sta- Linee guida OCSE4, viene completamente biliti i nuovi requisiti per l’accesso al regime riscritto il comma 7 dell’art. 110 del TUIR5 premiale di penalty protection1-2. con la conseguenza che il concetto di deter- minazione dei prezzi di trasferimento sulla base del valore normale dei beni ceduti e dei 2 beni e servizi prestati e ricevuti viene sosti- tuito da quello di determinazione dei prezzi Transfer pricing: disciplina di trasferimento sulla base delle condizioni generale ed evoluzione e dei prezzi che sarebbero stati pattuiti tra normativa soggetti indipendenti operanti in condizio- ni di libera concorrenza (c.d. arm’s lenght La disciplina nazionale relativa alla corretta principle6) e in circostanze comparabili. determinazione dei prezzi di trasferimento è La disciplina interna aveva già recepito, contenuta, nel comma 7 dell’art. 110 del TUIR attraverso l’art. 26 del DL 31.5.2010 n. 78, il quale, nella sua versione originale, preve- rubricato “Adeguamento alle direttive OCSE deva che “i componenti del reddito derivanti in materia di documentazione dei prezzi di da operazioni con società non residenti nel trasferimento”, le disposizioni contenute territorio dello Stato, che direttamente o in- nelle Linee guida emanate dall’OCSE. La direttamente controllano l’impresa, ne sono principale novità riguardava la possibilità di controllate o sono controllate dalla stessa disapplicare le sanzioni per infedele dichia- società che controlla l’impresa, sono valutati razione nel caso in cui, a seguito di controlli in base al valore normale dei beni ceduti, dei dell’Amministrazione finanziaria, venisse servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti” e accertato un maggior reddito da assogget- 1 Il regime premiale è previsto dagli artt. 1 co. 6 e 2 co.4-ter del DLgs. 471/97. 2 Per ulteriori riflessioni si rinvia a Cramarossa M., Messina R. “Ok, il transfer price è giusto! Ruolo del set documentale, 65 accertamento e orientamenti giurisprudenziali”, L’Accertamento, 2, 2020; Barocchiere F., Colombo A.M. “Transfer pricing documentation: finalità e interpretazioni giurisprudenziali”, in questa Rivista, 3, 2018. 3 Ai sensi dell’art. 9 co. 3 del TUIR, “per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni o servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concor- renza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso”. 4 A ben vedere, i primi interventi dell’OCSE in tema di transfer pricing risalgono al 1979, anno in cui l’Organismo ha emanato il documento “Prezzi di trasferimento ed imprese multinazionali”, oggetto poi di modifiche negli anni successivi (1984 e 1987). Per la versione originale delle Linee guida bisogna attendere il 1995, anno in cui sono prima state approvate dal Comitato per gli affari fiscali e conseguentemente pubblicate dal Consiglio dell’OCSE con il titolo “Transfer pricing guideli- nes for multinational enterprises and tax administration”. Nel 2010 l’OCSE ha emanato una nuova versione delle Linee guida, così come nel 2017, dove il documento recepisce le azioni finalizzate al contrasto dell’evasione fiscale internazionale contenute nel progetto BEPS (“Base Erosion and Profit Shifting”). 5 Il nuovo co. 7 dell’art. 110 del TUIR prevede oggi che “I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non resi- denti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un au- mento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito [...]”. 6 Per approfondimenti sul principio dell’arm’s lenght principle si veda Della Rovere A., Vincenti F. “Dal principio del valore normale al concetto di libera concorrenza: la nuova disciplina dei prezzi di trasferimento”, Fisc. comm. int., 8-9, 2017. La gestione straordinaria delle imprese 1/2021 © 2021 - DOTTRINA EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA
tare ad imposizione nei confronti del con- emanato il provv. 360494/2020, che sosti- tribuente che aveva predisposto ed esibito tuisce il provv. 137654/2010, con il quale agli organi di controllo un dettagliato set vengono fornite le indicazioni circa la do- documentale idoneo a consentire la verifica cumentazione necessaria per poter fruire della congruità dei prezzi infragruppo prati- della non applicazione delle sanzioni am- cati7. Al fine di dare attuazione a tale disci- ministrative previste dall’art. 1 comma 2 plina l’Agenzia delle Entrate aveva emanato del DLgs. 471/9711. il provv. 137654/2010, che sarà oggetto di analisi nei successivi paragrafi, con il quale forniva indicazioni circa la documentazione 3 idonea che avrebbe consentito il riscontro della conformità al valore normale dei prez- Transfer pricing zi di trasferimento praticati dalle imprese. e covid 19 – cenni In data 10 luglio 2017, l’OCSE ha pubblicato la nuova versione del rapporto sul transfer La crisi economica derivante dalla diffusione pricing, il quale fornisce le linee guida per del COVID-19 sta inevitabilmente generando l’applicazione dell’arm’s lenght principle ripercussioni sul tessuto economico e sociale, LA GESTIONE STRAORDINARIA DELLE IMPRESE 1 2021 nelle transazioni tra imprese che fanno par- nonché sulle relazioni commerciali e finan- te del medesimo gruppo multinazionale8 e, ziarie tra le imprese, comprese quelle appar- al fine di recepire quanto in esso contenu- tenenti allo stesso gruppo multinazionale. A to, il legislatore nazionale ha introdotto il ben vedere, ad oggi definire con esattezza DM 14.5.2018, il quale, “tenuto conto delle gli sviluppi, la portata e l’intensità della crisi migliori pratiche internazionali, fornisce le è pressoché impossibile per via dell’indeter- linee guida per l’applicazione delle disposi- minatezza dei fattori attinenti alla dinamica zioni contenute nell’art. 110, comma 7, del della pandemia; dello stesso avviso è la CON- Testo Unico delle Imposte sui redditi, di cui SOB la quale, in un rapporto pubblicato a al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2020, sosteneva che “la pandemia non dicembre 1986, n. 917, ai fini del rispetto del è stata ancora superata e la convivenza con principio di libera concorrenza ivi contenu- il virus continuerà a generare ripercussioni to”9. Si ritiene che, con l’emanazione di tale economiche e sociali più o meno accentuate DM, vi sia stato, finalmente, l’allineamento a seconda della capacità dei paesi colpiti di 66 tra normativa italiana e direttive OCSE in circoscrivere prontamente i nuovi focolai di materia di prezzi ti trasferimento10. infezione e in funzione della ampiezza e della Da ultimo, al fine di dare attuazione al de- tempestività delle misure di bilancio e di poli- creto di cui sopra, lo scorso 23 novembre, tica monetaria”12. il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha Circoscrivendo il contesto di cui sopra al 7 Per maggiori approfondimenti sulle novità introdotte dall’art. 24 del DL 31.5.2010 n. 78, si veda Sebastianelli M. “La docu- mentazione delle politiche di prezzo evita le sanzioni”, Amm. fin., 8, 2010. 8 Della Rovere A., Vincenti F. “Transfer pricing: le nuove Guidelines dell’OCSE”, Fisc. comm. int., 10, 2017. 9 Art. 1 del DM 14.5.2018. 10 Per approfondimenti sul DM 14.5.2018 si veda Mazzetti Di Pietralata M., Rainone M “La giurisprudenza in materia di Tran- sfer Pricing alla luce del DM 14 maggio 2018”, in questa Rivista, 6, 2020. 11 “Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la san- zione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utiliz- zato. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte”. 12 CONSOB “La crisi Covid-19: Impatti e rischi per il sistema finanziario italiano in una prospettiva comparata”, luglio 2020. La gestione straordinaria delle imprese 1/2021 © 2021 - DOTTRINA EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA
transfer pricing è indubbio che l’attuale crisi colpite dalla pandemia15; in altre parole le im- economico-sociale impatti fortemente sulle prese multinazionali devono essere in grado politiche dei gruppi multinazionali, princi- di dimostrare che le perdite registrate o i bas- palmente nel caso di adozione di modelli di si profitti non dipendono dalle politiche sui business centralizzati e basati su politiche di prezzi di trasferimento adottate, bensì sono prezzi di trasferimento che erano state imple- la diretta conseguenza della crisi economico- mentate in un contesto economico e sociale sociale causata dal COVID-19. All’Ammini- ben diverso e, soprattutto, con prospettive strazione finanziaria viene invece richiesta future, perlomeno di breve termine, deci- una maggiore flessibilità nell’ambito delle samente differenti dalle attuali13. La diretta verifiche che riguarderanno l’esercizio 2020, conseguenza è che le imprese ed i gruppi e con buone probabilità anche il 2021, alla hanno l’obbligo di adoperarsi, da un lato per luce delle oggettive difficoltà cui le imprese adottare misure tempestive atte a mitigare gli si sono trovate ad operare, tanto in termini effetti negativi della crisi e, dall’altro, devono operativi16 quanto nel definire le politiche dei essere in grado di delineare nuove strategie di prezzi di trasferimento. Alla luce di ciò, l’OCSE medio-lungo periodo, il tutto conformemente ha ritenuto opportuno soffermare l’attenzio- all’arm’s lenght principle. ne su quattro questioni prioritarie: l’analisi A supporto delle imprese e dei gruppi mul- di comparabilità, le perdite e l’allocazione tinazionali è intervenuto l’OCSE il quale, il dei costi specifici derivanti dal COVID-19, 18 dicembre 2020, ha pubblicato il rapporto i programmi di sostegno governativi e gli “Guidance on the transfer pricing implica- APA (Advanced Pricing Agreement)17. tions of the Covid-19 pandemic” con l’obiet- tivo di fornire indicazioni e linee guida tan- to all’Amministrazione finanziaria quanto ai 4 gruppi multinazionali affinché trovino, alla luce della comprovata crisi economica, solu- Set documentale introdotto zioni reciprocamente soddisfacenti in tema di dal dl 78/2010: masterfile prezzi di trasferimento14. Con riferimento ai e country specific file contribuenti si ritiene opportuno che questi procedano proattivamente ad una revisione Con l’art. 26 del DL 78/2010 l’Italia si è al- delle politiche sui prezzi di trasferimento e, lineata agli standard europei18 in tema di al fine di limitare le contestazioni dell’Ammi- prezzi di trasferimento; è stata introdotta 67 nistrazione, documentino, in maniera precisa una specifica causa esimente che permet- e puntuale come e in che misura sono state te al contribuente la disapplicazione delle 13 Senecar D., Massa G., Criscuolo G. “Covid-19: Transfer Pricing in tempo di crisi”, Fisc. comm. int., 6, 2020, p. 29. 14 Per maggiori approfondimenti si veda Di Cesare F., Colombo A.M. “Il Transfer Pricing in tempi di Covid-19”, in questa Rivista, 5, 2020. 15 L’OCSE nel suo rapporto “La crisi Covid-19: Impatti e rischi per il sistema finanziario italiano in una prospettiva comparata” evi- denzia tre tipologie di rischio che possono essere diretta conseguenza della pandemia da COVID-19: 1) il rischio di mercato: derivante dal fatto che la domanda di alcuni prodotti e servizi è crollata, 2) il rischio operativo: derivante dal fatto che la pan- demia ha interrotto le catene di approvvigionamento e produzione, 3) il rischio finanziario: derivante dal fatto che in alcuni settori si è registrato contemporaneamente un aumento dei costi e un aumento dei ritardi nei pagamenti da parte dei clienti. 16 Si pensi ai lockdown generalizzati che hanno contraddistinto la maggior parte degli Stati e che hanno avuto come diretta conseguenza la sospensione delle attività produttive non ritenute essenziali, o anche alla chiusura delle frontiere che non ha permesso la libera circolazione tanto di persone quanto di merci. 17 Per un’analisi più approfondita e dettagliata in merito si rimanda al rapporto OCSE stesso: “Guidance on the transfer pricing implications of the Covid-19 pandemic”. 18 Già nel 2006 il Consiglio dell’Unione Europea e i rappresentanti degli Stati membri avevano deliberato l’approvazione di un codice di condotta relativo alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento, così come previsto anche dal capitolo V delle Linee guida emanate dall’OCSE. La gestione straordinaria delle imprese 1/2021 © 2021 - DOTTRINA EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA
sanzioni amministrative19 per infedele di- litica di determinazione dei prezzi di tra- chiarazione di cui all’art. 1 comma 2 del sferimento. È inoltre ammessa la presen- DLgs. 471/97, nel caso in cui predisponga ed tazione di più Masterfile nel caso in cui esibisca, su richiesta degli organi preposti al il gruppo multinazionale svolga differen- controllo, un set documentale per agevola- ti attività (i.e. industriali e commerciali) re la verifica della correttezza dei prezzi di che sono disciplinate da diverse politiche trasferimento adottati con le imprese del- di prezzi; lo stesso gruppo. A ben vedere, l’esimente – Documento Nazionale (o Country file): in questione non si traduce nella semplice contiene le informazioni relative all’im- tenuta e consegna della documentazione presa residente ed è un documento a all’Amministrazione finanziaria nei tempi supporto di quanto indicato nel Master- previsti, ma viene precisato che, per la di- file; ha il compito di fornire maggiori sapplicazione delle sanzioni amministrative dettagli relativamente a specifiche ope- di cui sopra, il set documentale oltre ad es- razioni infragruppo ponendo l’attenzio- sere predisposto e consegnato deve essere ne sulle informazioni aventi ad oggetto idoneo a consentire il riscontro della con- l’analisi dei prezzi di trasferimento nelle formità al valore normale dei prezzi di tra- operazioni intercompany. LA GESTIONE STRAORDINARIA DELLE IMPRESE 1 2021 sferimento praticati, cioè dotato di un grado Il provvedimento di cui sopra prevede la pre- di affidabilità tale da ritenerlo rappresenta- disposizione di documentazione differente a tivo delle politiche di prezzo adottate dai seconda che la società sia una holding ap- gruppi multinazionali. partenente ad un gruppo multinazionale20, A tal proposito, al decreto legge di cui so- una sub-holding appartenente ad un grup- pra è seguito, in data 29 settembre 2010, po multinazionale21, un’impresa controllata il provvedimento del direttore dell’Agenzia appartenente ad un gruppo multinazionale22 delle Entrate con il quale è stata fornita la o una stabile organizzazione in Italia di im- definizione di documentazione idonea che presa non residente. consente di provare la conformità al valore La documentazione di cui sopra deve essere normale dei prezzi di trasferimento praticati predisposta per ogni esercizio e l’onere in dalle imprese. Due sono i documenti che il capo al contribuente è quello di comunicare contribuente deve predisporre al fine di po- annualmente, tramite il modello di dichia- ter fruire del regime premiale di disapplica- razione dei redditi, di aver prodotto e quindi 68 zione delle sanzioni: di essere in possesso del set documentale – Masterfile: contiene la descrizione della da fornire all’Amministrazione finanziaria in realtà economica dell’impresa e forni- caso di controlli. Al fine di ridurre e sempli- sce indicazioni circa l’attività svolta dal ficare i c.d. oneri di compliance, il provvedi- gruppo, la natura delle operazioni poste mento oggetto di analisi concede alle picco- in essere a livello globale e la relativa po- le e medie imprese (quelle con un fatturato 19 Nel presente elaborato non viene trattata la tematica delle sanzioni penali per la quale si veda Valente P., Caraccioli G., Mattia S. “Transfer Pricing: valutazioni estimative e irrilevanza penale”, Corr. trib. 2, 2016. 20 Per “holding” si intende una società residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato che: (i) non è controllata da altra società o impresa commerciale o da altro soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale, ovunque residente; (ii) controlla, anche per il tramite di una sub-holding, una o più società non residenti a fini fiscali nel territorio dello Stato. 21 Per “sub-holding” si intende una società residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato che: (i) è controllata da altra socie- tà o impresa commerciale o da altro soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale, ovunque residente; (ii) controlla a sua volta una o più società non residenti a fini fiscali nel territorio dello Stato. 22 Per “impresa controllata” si intende una società o un’impresa residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato che: (i) è con- La gestione straordinaria delle imprese 1/2021 © 2021 - DOTTRINA EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA
annuo non superiore a 50 milioni di euro) la buente la possibilità di dotarsi della docu- facoltà di non aggiornare con cadenza an- mentazione idonea per la disapplicazione nuale, bensì triennale, i dati del documento delle sanzioni amministrative anche per i nazionale, nonché quelli relativi al metodo periodi di imposta anteriori al 2010, purché adottato per la determinazione dei prezzi la comunicazione relativa al possesso della di trasferimento delle operazioni, purché documentazione all’Amministrazione finan- le analisi alla base dello studio di transfer ziaria fosse fatta entro 90 giorni dall’en- pricing non abbiano subito modifiche signi- trata in vigore del provvedimento stesso. ficative, stante il fatto che non sempre il Nulla era invece previsto in tema di regime business del gruppo, le analisi economico/ premiale per quei contribuenti che, al mo- funzionali e i comparables selezionati varia- mento dell’entrata in vigore della normativa no di anno in anno. in tema di transfer pricing, erano sogget- Viene infine previsto che la documentazione ti a verifiche in corso o già concluse24. deve essere prodotta in lingua italiana (fa- Con la circ. Agenzia Entrate 15.12.2010 n. coltà di lingua inglese nel caso in cui il Ma- 58 prima e con la sentenza C.T. Prov. Mi- sterfile sia relativo all’intero gruppo), deve lano 29.3.2012 n. 99/43/12 poi, viene fatta essere siglata in ogni pagina dal legale rap- chiarezza in merito e viene statuito che la presentante e firmata in calce all’ultimo fo- penalty protection è applicabile anche alle glio o, alternativamente, essere autenticata verifiche in corso, nonché a quelle già con- mediante firma elettronica e deve essere cluse con la notificazione di avviso di ac- consegnata agli organi preposti al controllo certamento, in quanto tale interpretazione entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta23. costituirebbe applicazione del principio del Sulla scorta del capitolo V delle Linee guida favor rei ex art. 3 del DLgs. 471/97. OCSE, la documentazione che viene fornita Per quanto concerne l’idoneità della do- dal contribuente su richiesta degli organi cumentazione prodotta prima dell’entrata preposti al controllo deve: in vigore della nuova normativa, si ritiene – fornire le informazioni necessarie affin- che in applicazione del richiamato principio ché l’Amministrazione finanziaria possa del favor rei, ciò che dovrebbe permettere effettuare una corretta e puntuale TP risk al contribuente di fruire della disapplica- assessment, nonché una corretta ed effi- zione delle sanzioni amministrative dovreb- cace verifica sulle operazioni infragruppo; be essere non tanto l’idoneità della docu- – assicurare che l’arm’s lenght principle sia mentazione quanto il suo comportamento 69 stato rispettato tanto nella determinazione trasparente e collaborativo nel fornire in- dei prezzi praticati nelle operazioni inter- formazioni in tema di politiche di prezzi di company quanto nell’indicazione del reddi- trasferimento adottate. Inoltre, si ritiene to scaturente da tali transazioni ed indicato che l’idoneità del set documentale presen- nelle relative dichiarazioni dei redditi; tato dal contribuente dovrebbe essere va- – non comportare un aggravio di costi e lutata dall’Amministrazione finanziaria in oneri non proporzionali alle circostanze. maniera meno rigorosa rispetto a quanto Il provv. 137654/2010 concedeva al contri- previsto nel provvedimento del 29 settem- trollata da altra società o impresa commerciale o da altro soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale, ovunque residente; (ii) non controlla altre società o imprese non residenti a fini fiscali nel territorio dello Stato. 23 Nel caso in cui durante il corso della verifica emerga la necessità di ulteriori informazioni non desumibili dalla documen- tazione presentata, il contribuente dispone di ulteriori 7 giorni, arco temporale che potrebbe essere ampliato in base alla complessità della documentazione da produrre, per consegnare all’Amministrazione quanto da essa richiesto. 24 Avolio D., Santacroce B. “Oneri documentali e prova nel Transfer Pricing”, Corr. trib., 37, 2012. La gestione straordinaria delle imprese 1/2021 © 2021 - DOTTRINA EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA
bre 2010, alla luce del fatto che la docu- alla nuova documentazione idonea prevista mentazione sarebbe stata prodotta senza con lo scopo di consentire il riscontro della essere a conoscenza di quanto il provvedi- conformità al principio di libera concorren- mento avrebbe previsto. Dello stesso tenore za dei prezzi di trasferimento praticati dai è anche la Commissione Tributaria di Milano gruppi multinazionali. che, nella sentenza prima richiamata, espri- Nonostante non rappresenti una vera e pro- me lo stesso concetto: “Per logica proprio in pria novità, l’analisi di comparabilità, che applicazione della ratio della disposizione e ha da sempre ricoperto un ruolo strategi- del principio del favor rei si ritiene che nelle co nelle dinamiche relative alle analisi sui pregresse situazioni con un contenzioso già prezzi di trasferimento, merita particolare in corso, la documentazione resa disponibile attenzione poiché permette di dimostrare, debba essere valutata in maniera meno rigo- tramite la selezione di comparables del- rosa rispetto all’approccio previsto a regime”. la società, il rispetto del principio di libera concorrenza delle transazioni intercom- pany. Prima di poter effettuare un’analisi 5 di comparabilità bisogna essere in grado di definire, con riferimento alla società ogget- LA GESTIONE STRAORDINARIA DELLE IMPRESE 1 2021 Le novità introdotte alla luce to di analisi, la sua struttura produttiva, il del dm 14 maggio 2018 settore di riferimento in cui opera, nonché e del provvedimento analizzare i fattori economici, competitivi direttoriale 360494/2020 e regolamentari che la contraddistinguono; solo allora si potrà passare all’analisi tan- Con il DM 14.5.2018 rubricato “Linee guida to delle transazioni intercompany quanto per l’applicazione delle disposizioni previste di quelle con parti terze, tenendo conto dei dall’articolo 110, comma 7, del Testo uni- seguenti fattori di comparabilità26: co delle imposte sui redditi, approvato con – i termini contrattuali delle operazioni; decreto del Presidente della Repubblica 22 – le funzioni svolte da ciascuna delle parti dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi coinvolte; di trasferimento”, seguito dal provv. Agen- – le caratteristiche dei beni ceduti e dei ser- zia delle Entrate 23.11.2020 n. 360494, il vizi prestati; legislatore ha allineato definitivamente – le circostanze economiche delle parti e le 70 la normativa interna con le best practi- condizioni di mercato in cui esse operano; ces internazionali25. Le nuove disposizioni, – le strategie aziendali perseguite dalle parti. assieme al collegato provvedimento, hanno L’art. 3 del DM 14.5.2018, oltre a quanto introdotto numerose novità che vanno dalla appena indicato, sostiene che un’operazione scelta dei metodi adottati per la determi- non controllata si considera comparabile ad nazione dei prezzi di trasferimento tra im- un’operazione controllata quando: prese associate, alla determinazione dell’in- – non sussistono differenze significative tali tervallo dei valori conformi all’arm’s lenght da incidere significativamente sull’indica- principle, nonché alla definizione dei servizi tore finanziario utilizzabile in applicazione a basso valore aggiunto, fino ad arrivare del metodo più appropriato; 25 L’OCSE nel 2017 ha ritenuto opportuno pubblicare una nuova versione delle “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations” al fine di recepire le modifiche introdotte del progetto BEPS (“Base Erosion and Profit Shifting”) e fornire così linee guida operative precise e puntuali per l’applicazione del principio di libera concorrenza nelle transazioni intervenute tra imprese facenti parte del medesimo gruppo internazionale. 26 Valente P. “Transfer Pricing: criteri di comparabilità e analisi di benchmark”, Fisc. comm. int., 6, 2013. La gestione straordinaria delle imprese 1/2021 © 2021 - DOTTRINA EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA
– nel caso delle differenze di cui al pun- zionale27 e quella reddituale28, hanno pre- to precedente, sia possibile effettuare in cisato che, a parità di affidabilità, devono modo accurato rettifiche di comparabili- essere preferiti i metodi tradizionali a quelli tà in modo da eliminare o ridurre in modo reddituali e che il metodo del confronto del significativo gli effetti di tali differenze prezzo è quello da preferire su tutti29. Qua- ai fini della comparazione. lora il contribuente ritenga che nessuno dei Con l’art. 4, concernente i metodi per la de- metodi sopra esposti possa essere applicato terminazione dei prezzi di trasferimento, vie- in maniera affidabile per valorizzare un’o- ne invece definitivamente superato il principio perazione controllata in base al principio di della gerarchia previsto dal CM 32/80 a favore libera concorrenza, è libero di adottarne uno della selezione del metodo più appropriato alle differente purché produca un risultato coe- circostanze del caso (c.d. best method princi- rente con quello che otterrebbero imprese ple), il quale si basa sui seguenti criteri: indipendenti nel realizzare operazioni non – punti di forza e di debolezza di ciascun controllate comparabili. metodo; Infine, viene espressamente indicato che gli – adeguatezza del metodo in considerazio- organi verificatori solo dopo aver control- ne delle caratteristiche economicamente lato il metodo utilizzato dal contribuente e rilevanti dell’operazione controllata; la sua corretta applicazione, sulla scorta di – disponibilità di informazioni affidabili; quanto previsto dalla prassi internazionale – grado di comparabilità tra l’operazione con- e dalla normativa interna, possono decidere trollata e quella non controllata, nonché l’af- di adottare un metodo differente in sede di fidabilità di eventuali rettifiche di compara- accertamento, ma devono espressamente bilità necessarie per eliminare gli effetti delle argomentare la motivazione attinente al differenze delle predette operazioni. cambio di metodo. In tal senso, numerose Alla luce dei criteri sopra richiamati il con- sono anche le pronunce giurisprudenziali tribuente, al fine di garantire il principio di che hanno ribadito che l’Amministrazione libera concorrenza, deve essere in grado di finanziaria non può, in sede di controllo, adottare il best method principle tra quelli applicare un metodo per la verifica della individuati dal legislatore e che sono di se- conformità all’arm’s lenght principle diffe- guito riportati: rente da quello adottato dal contribuente – metodo del confronto del prezzo; nella documentazione predisposta a sup- – metodo del prezzo di rivendita; porto della politica dei prezzi di trasferi- 71 – metodo del costo maggiorato; mento adottata30. – metodo del margine netto della transazione; Con riferimento all’intervallo di valori che – metodo transazionale di ripartizione de- risulta conforme al principio di libera con- gli utili. correnza, se da un lato l’Amministrazione La scelta del metodo da adottare è in capo al finanziaria ha spesso, nel corso delle proprie contribuente, ma la prassi internazionale e verifiche, associato tale valore ad uno preciso la normativa interna, nell’individuare le due e puntuale come quello mediano di un inter- distinte classi metodologiche, quella tradi- vallo scaturente da apposita analisi econo- 27 Sono considerati metodi tradizionali quello del confronto del prezzo, del prezzo di rivendita e del costo maggiorato. 28 Sono considerati metodi reddituali quello del margine netto della transazione e quello transazionale di ripartizione degli utili. 29 Per maggiori approfondimenti si veda Belotti R., Quarantini S. “Linee guida al regime della penalty protection nei prezzi di trasferimento”, il fisco, 39, 2020 e Antonini P., Pantanella A. “Transfer Pricing: la scelta del metodo e l’onere probatorio – Transfer Pricing: metodologie adottate dal contribuente al riparo da contestazioni sommarie”, Riv. giur. trib., 3, 2020. 30 C.T. Reg. Milano 6.3.2020 n. 717/18/20; C.T. Reg. Milano 11.6.2020 n. 974/17/20, in Sistema Integrato Eutekne. La gestione straordinaria delle imprese 1/2021 © 2021 - DOTTRINA EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA
mica, dall’altro le direttive OCSE prima e la da tutte le società del gruppo con riferi- normativa interna poi individuano, come rap- mento ai servizi a basso valore aggiunto; presentativi del principio di libera concorren- 2. il contribuente deve essere in grado di in- za, valori dell’intervallo interquartile. Le Linee dividuare e rimuovere la totalità dei costi guida OCSE non accolgono positivamente imputabili a servizi svolti da un membro la possibilità di riferirsi ad un valore unico, del gruppo esclusivamente per conto di ma suggeriscono di individuare un range di un altro membro; valori di mercato che possa tener conto sia 3. il contribuente deve infine allocare tra i della possibilità che il campione selezionato membri del gruppo, in maniera propor- contenga approssimazioni sia che nei compa- zionale, i costi residui sostenuti a benefi- rables selezionati possa essere presente una cio di più membri dello stesso. oggettiva carenza di informazioni31. Solamente con il provvedimento del diret- Con l’art. 7 del DM 14.5.2018, il legislatore tore dell’Agenzia delle Entrate del 2020 la introduce nella normativa interna sui prez- normativa interna ha previsto la documen- zi di trasferimento la disciplina dei servizi tazione da produrre per evitare di incorrere a basso valore aggiunto32, servizi tenden- in contestazioni da parte dell’Amministra- zialmente a carattere routinario che hanno zione finanziaria con riferimento ai servizi LA GESTIONE STRAORDINARIA DELLE IMPRESE 1 2021 valore di supporto, che non sono parte di a basso valore aggiunto e questa ricalca attività principale del gruppo multinazio- quanto già opportunamente previsto dalle nale, che non richiedono l’uso di intangibles Linee guida OCSE che può essere sintetizza- unique e valuable e che non comportano ta come segue33: l’assunzione o il controllo di un rischio si- – descrizione dei servizi infragruppo; gnificativo da parte del fornitore del servizio – contratti di fornitura dei servizi; né generano in capo al medesimo l’insorgere – valorizzazione delle operazioni; di un tale rischio. Per tali tipologie di servi- – calcoli. zi, al fine di valorizzarli in base al principio Ulteriori novità introdotte dal provvedimento di libera concorrenza, la normativa concede di cui sopra sono riconducibili alle informa- la possibilità al contribuente di adottare un zioni che devono essere contenute tanto approccio semplificato alla stregua del qua- nel Masterfile quanto nel Country file34; il le la valorizzazione del servizio è determi- primo documento viene integrato con: nata aggregando la totalità dei costi diretti – la descrizione delle attività svolte e dei 72 e indiretti alla fornitura del servizio stesso, principali fattori di generazione dei pro- aggiungendo un margine di profitto pari al fitti del gruppo; 5% dei suddetti costi. Da un punto di vista – un intero capitolo dedicato ai beni immate- prettamente operativo, la determinazione riali del gruppo all’interno del quale dovrà della remunerazione dei servizi a basso valo- essere delineata la strategia del gruppo, i re aggiunto dovrebbe avvenire secondo una beni immateriali, nonché gli accordi ad essi procedura composta di tre steps: relativi e le politiche dei prezzi di trasferi- 1. il contribuente è tenuto a calcolare, su mento di attività di ricerca e sviluppo; base annua, il totale dei costi sostenuti – le attività finanziarie infragruppo, po- 31 Mazzetti Di Pietralata M., Rainone M., cit. 32 Si veda BEPS Action 10: “Proposed modification to Chapter VII of the Transfer Pricing guidelines relating to lox value – adding intra-group services”. In dottrina: Gnudi M., Ravaccia M. “Transfer price e i servizi a basso valore aggiunto”, in questa Rivista, 1, 2018. 33 Valente P. “Transfer Pricing: la remunerazione dei servizi a basso valore aggiunto”, il fisco, 8, 2015. 34 La rivisitazione di tali documenti è stata necessaria al fine di recepire quanto previsto dall’Action 13 del progetto BEPS dell’OCSE “Transfer Pricing documentation and coutry by country reporting” e quanto previsto dall’art. 8 del DM 14.5.2018. La gestione straordinaria delle imprese 1/2021 © 2021 - DOTTRINA EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA
nendo particolare attenzione alle mo- sta ne fa richiesta ed introduce la firma elet- dalità di finanziamento, alle funzioni di tronica con marca temporale da apporre sul finanziamento accentrate e alle politiche Masterfile e sul Coutry File entro la data di dei prezzi di trasferimento relative alle presentazione della dichiarazione dei redditi. operazioni finanziarie. Da ultimo viene ribadito, in linea con quan- Viene inoltre richiesto di allegare il bilancio to già previsto dal DM 14.5.2018, che la consolidato del gruppo, nonché un elenco di penalty protection si applica anche nel tutti gli accordi preventivi sui prezzi di tra- caso in cui la documentazione contenga sferimento e dei ruling preventivi transfron- omissioni e/o inesattezze parziali che non talieri sottoscritti con le Amministrazioni compromettono l’analisi degli organi di finanziarie dei paesi in cui il gruppo opera35. controllo, mentre nel caso di informazioni Con riferimento alla Documentazione Na- incomplete, non conformi al contenuto del zionale, le numerose novità introdotte sono provvedimento, non corrispondenti in tutto tradotte in un documento composto da 4 o in parte al vero, nonché in assenza del- capitoli nei quali rispettivamente: la firma elettronica con marca temporale, 1. viene fornita una descrizione generale questa non può essere applicata. dell’entità locale; 2. devono essere riportate le operazioni in- fragruppo, con particolare attenzione nel 6 riportare l’ammontare delle stesse, le so- cietà coinvolte e le operazioni compara- Considerazioni conclusive bili indipendenti e gli eventuali indicatori finanziari scelti, l’analisi di comparabilità Il definitivo allineamento della disciplina na- svolta e il metodo adottato per la deter- zionale sul transfer pricing alla prassi inter- minazione del prezzo di trasferimento, nazionale ha portato con sé numerose novità nonché i risultati ottenuti e le assunzioni e se da un lato queste devono essere accolte critiche adottate nella applicazione del favorevolmente tanto dall’Amministrazione metodo scelto; finanziaria quanto dai contribuenti, dall’al- 3. viene richiesto al contribuente di integrare tro comportano per questi ultimi un aggra- il Country File con informazioni finanziarie; vio in termini di documentazione da produr- 4. devono essere allegati tutti gli accordi re e, conseguentemente, un aumento degli infragruppo conclusi dall’entità locale oneri di compliance da sostenere. 73 e riferiti alle operazioni rappresentate, Altro risvolto importante che ci si attende ivi compresi gli eventuali accordi per la da tale allineamento normativo è la diminu- ripartizione dei costi cui l’impresa par- zione dei contenziosi tributari aventi ad og- tecipa, nonché gli accordi preventivi sui getto contestazioni riguardanti le politiche prezzi di trasferimento unilaterali e bi- di prezzo adottate dai gruppi multinazionali; laterali di cui l’impresa non è parte, ma questo perché quello che il legislatore auspi- che risultano comunque collegati alle ca è che tra Amministrazione finanziaria e operazioni infragruppo analizzate. contribuenti si instauri un approccio proatti- Infine, il provvedimento oggetto di anali- vo volto al dialogo e non ostruzionista, mar- si estende il periodo preposto alla consegna ginale e disinteressato. È da tali presupposti della documentazione all’Amministrazione che con il DM 14.5.2018 prima ed il prov- finanziaria da 10 a 20 giorni da quando que- vedimento del Direttore dell’Agenzia delle 35 Sencar D., Cannavale U., Tripoli P.F., Massa G. “Nuove regole per gli oneri documentali in materia di Transfer Pricing”, Amm. fin., 1, 2021. La gestione straordinaria delle imprese 1/2021 © 2021 - DOTTRINA EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA
Entrate poi, vengono delineati con estrema della dichiarazione dei redditi e dall’altro accuratezza tanto il comportamento che raddoppia il tempo, da 10 a 20 giorni, per deve essere tenuto dall’Amministrazione fi- fornire la documentazione su richiesta degli nanziaria quanto dal contribuente in sede di organi di controllo. Da un lato ci si chiede, ispezioni, verifiche e controlli. quindi, a cosa servano i 20 giorni concessi A supporto di quanto sopra e alla luce del per la consegna della documentazione visto particolare periodo contraddistinto da un che la stessa deve essere interamente pre- elevato grado di incertezza e da oggettive disposta prima della presentazione della di- difficoltà operative dovute dalla pandemia chiarazione dei redditi e dall’altro ci si chie- globale, l’OCSE interviene in tema di tran- de come si sposa la previsione normativa di sfer pricing sottolineando ed avvalorando apposizione della firma con marca temporale quanto sostenuto nella disciplina interna e entro i termini di presentazione della dichia- cioè l’estrema importanza, nonché necessi- razione con la possibilità che il contribuente tà, di adottare un comportamento proattivo ha di presentare dichiarazione tardiva entro tra Amministrazione finanziaria e contri- 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria, buente che tenda alla reciproca collabora- nonché quella di integrare la dichiarazione zione, alla condivisione delle informazioni presentata anche oltre 90 giorni. In merito si LA GESTIONE STRAORDINARIA DELLE IMPRESE 1 2021 ed alla flessibilità. attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia Quanto sin qui sostenuto entra in con- delle Entrate stante l’incompatibilità di det- trasto con la duplice previsione del provv. te previsioni normative, che altro non fanno 360494/2020 il quale, da un lato prevede che aumentare le incertezze nei contribuenti la necessità di apporre la firma con marca e le possibilità di incorrere in contestazione temporale entro i termini di presentazione da parte dell’Amministrazione. 74 La gestione straordinaria delle imprese 1/2021 © 2021 - DOTTRINA EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA
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