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Brescia, 17 marzo 2017
IL LUOGO DI LAVORO DLgs 26.05.1997, n. 152 (Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1997, n. 135) Articolo 1 1. Il datore di lavoro e' tenuto a fornire al lavoratore, entro trenta giorni dalla data dell'assunzione, le seguenti informazioni: ……b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore e' occupato in luoghi diversi,…………
TRASFERIMENTO INDIVIDUALE TRASFERTE E TRASFERTISTI
TRASFERIMENTO FONTE NORMATIVA Art. 2103. Prestazione del lavoro. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto [disp. att. c.c. 96] o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.
TRASFERIMENTO In base all’art. 2103, cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 13, L. n. 300 del 1970 e in seguito dall'art. 3, D.Lgs. n. 81/2015, il potere del datore di lavoro di trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un'altra è limitato alle ipotesi in cui sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive Oltre che in conseguenza delle ragioni organizzative suesposte, il trasferimento deve essere disposto nel rispetto delle eventuali clausole del contratto collettivo che stabiliscano specifici oneri di forma, particolari modalità in ordine alla comunicazione del trasferimento, o ancora che restringano il campo delle "ragioni" che legittimano il trasferimento.
TRASFERIMENTO Trasferimento disciplinare / ritorsivo Non è ammesso il trasferimento dettato da motivi disciplinari, contrario al divieto, sancito nell'art. 7, comma 4, L. n. 300, di erogare sanzioni che comportino un mutamento definitivo del rapporto.
TRASFERIMENTO Divieto di trasferimento Per espressa previsione normativa (art. 78, D.Lgs. n. 267/2000), i lavoratori eletti membri di consigli comunali, provinciali e di altri enti territoriali non possono essere trasferiti durante l'esercizio del mandato consiliare se non a richiesta o con il loro consenso; Ai sensi dell'art. 22, L. n. 300, il trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali non può essere disposto senza il preventivo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza.
TRASFERIMENTO Se il trasferimento viene considerato illegittimo POSSIBILE art. 1460. Eccezione d'inadempimento. Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.
TRASFERIMENTO Sindacato giurisdizionale sui motivi del trasferimento Il controllo del giudice circa la ricorrenza della condizione imposta dall'art. 2103, cod. civ. deve limitarsi ad accertare la sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive e il nesso causale tra quelle ragioni e il trasferimento, ma non può estendersi all'esame delle intrinseche motivazioni delle scelte tecnico-economiche operate dall'imprenditore dal momento che ciò contrasterebbe con il principio di libertà dell'iniziativa economica privata sancito dall'art. 41 della Costituzione.
TRASFERIMENTO Impugnazione del trasferimento L'art. 32, comma 3, lett. c) della L. n. 183/2010 (cd. Collegato lavoro) ha stabilito che l'art. 6 della L. n. 604/1966 si applica anche al trasferimento di cui all'art. 2103 cod. civ., con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento. Pertanto, il trasferimento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il trasferimento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
DIFFERENZE TRASFERTA = TEMPORANEITA’ “MANTENIMENTO LEGAME ORGANICO” TRASFERIMENTO = DEFINITIVITA’
TRASFERIMENTO TRASFERTA = NO CONSENSO NO RAGIONI TRASFERIMENTO = NO CONSENSO SI RAGIONI CESSIONE CONTRATTO = SI CONSENSO
L’INVIO DEL LAVORATORE IN TRASFERTA Nel caso in cui non sia previsto dal contratto individuale o collettivo la facoltà del datore di lavoro di inviare il lavoratore in trasferta, il datore di lavoro può comunque esercitare tale facoltà quando possa considerarsi implicitamente contemplata dal contratto individuale per la natura delle mansioni dedotte ovvero per le caratteristiche dell’organizzazione aziendale.
LA NOZIONE DI TRASFERTA Per trasferta si intende lo Temporaneità spostamento del lavoratore Esecuzione di un dall’originario luogo ordine aziendale di lavoro a seguito di fatti occasionali e contingenti (Cass. 14.08.2004, n. Irrilevanza del 15889). consenso del lavoratore
LA TEMPORANEITÀ La temporaneità è Nella pratica può risultare requisito essenziale difficile operare distinzioni con il trasferimento. per la trasferta al fine di distinguerla dal trasferimento. Temporaneità non necessita della Cass. 19 novembre 2001, n. determinazione del 14470: una modalità di adempimento dell'obbligo periodo di trasferta originario, non recidendo il ma implica il rientro vincolo di appartenenza fra il lavoratore e l'unità originaria. presso la sede di lavoro.
LA TEMPORANEITÀ La definitività della destinazione va accertata avendo riguardo alle concrete vicende del rapporto piuttosto che all'originaria volontà di inviare il dipendente in altra sede.
LA REITERAZIONE DELLE TRASFERTE Nello stesso modo l'invio in trasferta, reiterato e disposto presso una medesima unità, qualora nasconda in concreto una definitiva dislocazione, il lavoratore potrà far valere la condotta illegittima del datore di lavoro ex art. 1344 c. c. ed invocare la tutela apprestata dall'art. 2103 c. c.
L’ESECUZIONE DI UN ORDINE AZIENDALE La trasferta discende Se, viceversa, è un aspetto da un ordine strutturale della aziendale: oltre allo prestazione spostamento del connesso alla luogo di lavoro può causa tipica del essere richiesta una contratto siamo in modifica nelle un’ipotesi di mansioni (anche a trasfertista (Cass. fini formativi) 22.5.2005 n. 8468)
IL CONSENSO DEL LAVORATORE • La trasferta rientra tra i poteri organizzativi e direttivi del datore e non è soggetta al consenso del lavoratore e ai limiti previsti, in materia di trasferimento, dall’art. 2103 del codice civile
IL TEMPO DI VIAGGIO E LE TRASFERTE Cass. 13 marzo 2008, n. 6741: il R.D.L. 19 ottobre 1923, articolo 17, lettera "c" (disposizione per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai La disposizione del pubblici servizi di trasporto in concessione) stabilisce che R.D.L. del 1923 non "si computa come lavoro effettivo" "la metà del tempo presuppone una nozione impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un di orario di lavoro diversa mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una da quella dettata dalla località ad un'altra per prendere servizio o fare ritorno a norma del Decreto servizio compiuto". legislativo del 2003, ne' Secondo la disposizione del citato Decreto Legislativo 8 considera compresi aprile 2003, n. 66, articolo 19 "per il personale dipendente nell'orario normale i da aziende autoferrotranviarie, addetto ad attività tempi di viaggio ivi caratterizzata dalla necessità di assicurare la continuità del contemplati, ma stabilisce servizio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, - dettando una regola commi 5, 16 e 17, restano in vigore le relative disposizioni speciale - che la meta' del contenute nel R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, convertito tempo impiegato nei dalla Legge 17 aprile 1925, n. 473, e nella Legge 14 ""viaggi comandati" "si febbraio 1958, n. 138, in quanto compatibili con le computa come lavoro disposizioni del presente Decreto legislativo". effettivo'", equiparandolo quindi ad esso.
IL TEMPO DI VIAGGIO E LE TRASFERTE Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3990 del 12 luglio 2007, ha deciso, a seguito di ricorso presentato da due operatori del NAS di Latina, che il tempo necessario agli spostamenti non può essere computato ai fini del lavoro straordinario in quanto non vi è “l’esercizio attività lavorativa tipica” e viene compensato con una speciale indennità, l’indennità di missione, commisurata allo spostamento dello stesso.
IL TEMPO DI VIAGGIO E LE TRASFERTE Fin dal 1996, con la sentenza n. 5323 del 7 giugno, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il tempo impiegato per raggiungere il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa rimanesse estraneo all’attività lavorativa vera e propria e non dovesse sommarsi quindi al normale orario di lavoro - così da essere qualificato come lavoro straordinario - a meno che il tempo del viaggio sia connaturato alla prestazione lavorativa.
IL TEMPO DI VIAGGIO E LE TRASFERTE La Cass. 9.12.1999, n. 13804 ha introdotto il concetto della funzionalità, intendendosi per esso la possibilità di computare il tempo di viaggio nell’orario di lavoro nel caso in cui tale periodo fosse connaturato alla modalità di esecuzione della prestazione in caso di trasferta.
IL TEMPO DI VIAGGIO E LE TRASFERTE Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va, quindi, sommato al normale orario di lavoro come straordinario), allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione; in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa. (Cass. 14 marzo 2006, n. 5496)
IL TEMPO DI VIAGGIO E LE TRASFERTE Alimentari industria (CCNL 14 luglio 2003): Le ore di viaggio coincidenti con il normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento di origine saranno retribuite al 100% della retribuzione normale, e, quelle non coincidenti con tale orario, con il 65% della stessa retribuzione.
IL TRASFERTISMO I trasfertisti non hanno un luogo di lavoro determinato in quanto la natura stessa della prestazione impone che sia eseguita di volta in volta in luoghi diversi
I TRASFERTISTI Per i trasfertisti di professione il disagio derivante dal fatto di operare fuori sede è inerente strutturalmente alla prestazione professionale che sono tenuti a prestare, e come tale viene retribuito con una voce specifica che fa parte della loro retribuzione ordinaria, allo stesso modo in cui altri lavoratori godono di voci retributive specifiche per altri generi di disagi o di rischio che ineriscono alle loro rispettive prestazioni professionali.
I TRASFERTISTI Il carattere retributivo o meno dell’indennità di trasferta è sottratto all’autonomia negoziale delle parti e deve essere valutato oggettivamente. (Cass. 20.12.2005, n. 28162) Sulla base del CCNL L’indennità di trasferta Metalmeccanici svolge anche una funzione Industria il lavoratore retributiva e deve essere ha scelto, in luogo computata nell’indennità di del rimborso spese, fine rapporto e nelle altre l’indennità di trasferta competenze indirette perché più favorevole
I TRASFERTISTI Il disagio derivante dal fatto di operare fuori sede è inerente strutturalmente alla prestazione professionale e come tale viene retribuito .
LA NOTA MIN. LAV. 20 GIUGNO 2008 Il lavoratore deve considerarsi "trasfertista" ove il contratto non preveda una sede di lavoro predeterminata, in quanto assoggettato a continui spostamenti, per i quali abbia diritto ad una particolare maggiorazione contributiva, senza che rilevino a detti fini, i tempi e il luogo delle varie trasferte.
LA NOTA MIN. LAV. 20 GIUGNO 2008 La natura giuridica dell’indennità di trasferta non è rimessa alla volontà delle parti. La giurisprudenza fa riferimento, per entrambe le maggiorazioni (indennità di trasferta e trattamento del "trasfertista") ad una "duplice componente" restitutoria e retributiva (Cfr. Cass. 15767/2000); recentemente la stessa è orientata per la natura retributiva degli emolumenti erogati a titolo di indennità di trasferta, precisando che la natura giuridica totalmente indennitaria può configurarsi solo con riguardo all'indennità corrisposta a mero titolo di rimborso spese o per espressa disposizione legislativa che ne escluda la natura retributiva (Cass. del 28.1.2005, n. 1798; Cass. del 26.2.2007, n. 4346; v. anche risoluzione AE n. 207/E del 6 agosto 2007)
Msg Inps 27271 del 5.12.2008 Oggetto: Chiarimenti in materia di trasfertismo Pervengono da più parti richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione, ai fini della determinazione dell'imponibile contributivo, del regime previsto dal comma 6 dell'art. 51 del TUIR ai lavoratori cosiddetti trasfertisti. Come noto con tale espressione si definiscono quei lavoratori tenuti per contratto all'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi per i quali, in base alla norma soprarichiamata, è prevista, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, l'imponibilità al 50% delle indennità e delle maggiorazioni di retribuzione ad essi spettanti in relazione alle particolari caratteristiche dell'attività di lavoro. Come emerso da accertamenti ispettivi la problematica in questione si è posta negli ultimi anni in particolar modo per i lavoratori delle aziende del settore metalmeccanico (aziende di impiantistica) i quali, sebbene svolgano per contratto l'attività di lavoro in luoghi sempre diversi (ossia presso i vari cantieri indicati dall'azienda),sono assoggettati dalle rispettive aziende al regime contributivo previsto per i lavoratori in trasferta (comma 5 dell'art. 51del TUIR). Al riguardo si chiarisce che poiché a tutt'oggi non è stato emanato, secondo quanto previsto dallo stesso comma 6 dell'art. 51 del TUIR, il decreto ministeriale di individuazione delle categorie di lavoratori trasfertisti, trovano applicazione, ai fini della qualificazione della fattispecie del trasfertismo, i criteri stabiliti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997. In particolare costituiscono elementi riconducibili al trasfertismo: • la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro intendendosi per tale il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa e non quello di assunzione (quest'ultimo, infatti, può non coincidere con quello di svolgimento del lavoro) • lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente (ossia lo spostamento costituisce contenuto ordinario della prestazione di lavoro) • la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa vale a dire non strettamente legata alla trasferta poiché attribuita senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove si è svolta la trasferta.
Msg Inps 27271 del 5.12.2008 Oggetto: Chiarimenti in materia di trasfertismo segue: Le condizioni di cui ai punti 1) e 2), sebbene costituiscano sostanzialmente gli elementi di distinzione tra l'attività in trasferta e quella di trasfertista, devono essere valutate, ai fini dell'applicabilità del regime contributivo di cui al comma 6 dell'art.51 del TUIR, unitamente alle modalità di corresponsione dei compensi (punto 3). Si richiama al riguardo la risoluzione n. 56/E del 9 maggio 2000 dell'Agenzia delle entrate che ha escluso l'assimilabilità degli autotrasportatori di merci ai trasfertisti proprio in considerazione del fatto che le indennità ad essi corrisposte non hanno carattere continuativo (vale a dire corrisposte per tutti i giorni retribuiti) ma competono soltanto per giorni di effettiva trasferta. Pertanto, in assenza di uno specifico provvedimento che dirima ogni dubbio circa la categoria di lavoratori da considerare trasfertisti, ai fini dell'applicabilità del regime contributivo di cui al comma 6 dell'art. 51 del T.U.I.R., è necessaria la sussistenza di tutte le condizioni sopradescritte. Tutte le strutture centrali e territoriali in indirizzo devono attenersi ai chiarimenti forniti con il presente messaggio sia in occasione di accessi ispettivi, che in fase di istruttoria dei ricorsi amministrativi, ponendo in essere i conseguenti atti di propria competenza, e ricorrendo, ove del caso, all’esercizio dei poteri di autotutela.
Interpello n.24/2010 Stralcio “A seguito del D.Lgs. n. 314/1997 la questione delle indennità riconosciute agli autotrasportatori si è riproposta onde chiarire se a detti lavoratori dovesse applicarsi il regime della trasferta, ovvero quello dei trasfertisti. Con risoluzione del 9 maggio 2000, n. 56, il Ministero delle Finanze - su istanza del Comitato unitario autotrasporto (CUNA) di chiarimenti in merito al trattamento tributario da riservare alle indennità di trasferta corrisposte agli autotrasportatori di merci - ha stabilito che, nella fattispecie in esame, trova applicazione non già il comma 6, bensì il comma 5 dell'articolo 48 (attualmente art. 51) TUIR: secondo l'interpretazione ministeriale gli autotrasportatori non possono cioè essere considerati trasfertisti (nei termini sopra specificati), "atteso che a tale categoria di lavoratori competono somme non correlate ad una specifica trasferta, ma contrattualmente attribuite per tutti i giorni retribuiti". Si fa presente che la fattispecie sulla quale l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata concerne esattamente il caso in cui "le indennità (...) vengano corrisposte agli autotrasportatori, la cui sede è determinata dal relativo contratto, esclusivamente in relazione ai giorni in cui è effettuata, fuori dalla sede naturale, la prestazione lavorativa. L'indennità non compete, quindi, nei giorni di assenza, nei giorni di ferie, nei giorni di permesso, malattia, infortunio e comunque non viene corrisposta nei giorni in cui il dipendente non effettua la prestazione lavorativa".
Interpello n.24/2010 Segue: stralcio “Si può concludere, sul punto, che - anche a seguito del D.Lgs. n. 314/1997 ed in evidente linea di continuità con il regime previgente - le somme riconosciute, anche con carattere di continuità, ai lavoratori delle imprese di autotrasporto, non correlate ad una specifica trasferta, ma contrattualmente attribuite per tutti i giorni retribuiti: a) non rivestono natura meramente retributiva; b) rientrano solo in parte nella base imponibile (ai fini fiscali e contributivi); c) più precisamente vi rientrano non già nella misura del 50%, bensì nella misura eccedente gli importi di cui all'art. 51, comma 5, TUIR e cioè nella misura di euro 46,48 (lire 90.000) al giorno, elevate a euro 77,47 (lire 150.000) per le trasferte all'estero.”
TRASFERTISMO Punto di svolta ! Cass. civ. Sez. lavoro, 13/01/2012, n. 396 L'art. 51, sesto comma, del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917 del 1986) - il quale prevede che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrono a formare il reddito, anche ai fini contributivi, nella misura del 50% del loro ammontare - si riferisce al caso in cui la normale attività lavorativa si debba svolgere contrattualmente al di fuori di una sede di lavoro prestabilita - ancorché l'assunzione del dipendente sia formalmente avvenuta per una determinata sede - e con riguardo al pagamento di una indennità o una maggiorazione retributiva erogata in ragione di tale caratteristica, anche se non nei giorni di assenza dal lavoro per ferie, malattia, etc. e anche se in misura variabile in relazione alle località di volta in volta assegnate.
Trasferte / trasfertismo Sentenze conformi: • Cass. 17982/15 • Cass. 27303/14 • Cass. 4837/13 • Cass. 3066/16
Trasferta / trasfertismo Il “decreto fiscale” (D.L. 193/2016), convertito nella legge 225 del 1° dicembre 2016, potrebbe determinare la cessazione della materia del contendere, nella diatriba tra trasferta e trasfertismo FORSE !
Trasferta / trasfertismo L’art.7-quinquies della legge di conversione n.225/2016, titolato: “Lavoratori in trasferta e trasfertisti”, riproposto nel suo testo integrale così dispone: ”1. Il comma 6 dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa, in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è recato effettivamente in trasferte e dove la stessa si è svolta. 2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale presenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell’art.51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51. “
IL TRATTAMENTO ECONOMICO IN TRASFERTA Retribuzione ordinaria Rimborso spese effettive Indennità di trasferta Retribuzione ore viaggio
Descrizione Senza rimborso Rimborso analitico Rimborso analitico analitico vitto vitto o alloggio vitto e alloggio e/o alloggio Trasferta Italia 46,48 30,99 15,49 Trasferta Estero 77,47 51,65 25,82 Limiti 180,75 Limiti deducibilità 258,20 deducibilità spese vitto / alloggio spese vitto / Estero alloggio Italia
TRASFERTA E ASSICURAZIONE INAIL La comunicazione è necessaria solo ed esclusivamente qualora, per Obbligo di effetto della stessa comunicare trasferta, il lavoratore sia esposto a rischi diversi da all’INAIL l’invio di quelli ricompresi nella propri dipendenti lavorazione già assicurata, all’estero configurandosi, in questo caso, l'ipotesi di variazione di rischio disciplinata La nota 22 maggio 2008 ha appunto dall'articolo 12 del modificato il precedente Dpr n. 1124/1965. orientamento contenuto nella nota 21 marzo 2008
TRASFERTA E ASSICURAZIONE INAIL Le informazioni richieste dall'Inail sono le seguenti: • dati anagrafici del datore di lavoro; • codice ditta e numero PAT; • dati anagrafici del lavoratore; • retribuzione/compenso pattuito; • luogo della trasferta; • durata della trasferta; • mansioni affidate.
DISTACCO
Distacco (nazionale) Art. 30 D.Lgs 276/2003 (Distacco) 1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. 2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. 3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. 4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2 (1). 4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso (2). ---------- (1) Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. (2) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 2, lett. 0a), D.L. 28 giugno 2013, n. 76.
Esternalizzazione temporanea Affitto d’azienda (art. 2112, comma 5, c.c.) riguarda tutti i fattori della produzione(azienda: art. 2555 c.c.); può essere a tempo indeterminato o determinato; si applica l’art. 2112 c.c. (trasferimento d’azienda). Distacco dei lavoratori (art. 30 D.Lgs. 276/2003) riguarda i soli lavoratori; può essere solo a tempo determinato; non si applica l’art. 2112 c.c. (trasferimento d’azienda).
Contenzioso in tema di distacco Art. 32 Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato Omissis…… 4. Le disposizioni di cui all’ articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) b) c) d) in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’ articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.
DISTACCO Art. 30 D.Lgs. 276/2003 4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (distacco alternativo al licenziamento collettivo). 4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’articolo 27, comma 2. Oggi il riferimento è all’arrt.38, comma 2 del D.Lgs 81/2015
Art. 38. Somministrazione irregolare 1. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. 2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione. 4. La disposizione di cui al comma 2 non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Distacco illecito Art.18 comma 5-bis D.Lgs 276/2003 5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 (*) per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. Sanzione depenalizzata D.Lgs 8/2016
D.Lgs 8/2016 • Decreto attuativo della Legge delega n.67/2014. • Depenalizza tutti i reati per i quali era prevista la pena pecuniaria della multa o dell’ammenda • Quindi, incide sia sui delitti (considerando la multa) che le contravvenzioni (ammenda). • Eccezioni: restano “penali” le multe e ammende previste ad esempio da: - Codice penale - Tu 81/2008 (sicurezza) - Tu 286/1998 (testo unico sull’immigrazione)
D.Lgs 8/2016 La sanzione amministrativa pecuniaria é così determinata: a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000; b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000; c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000. In pratica si calcolano le sanzioni con le vecchie penalità (multa o ammenda) e poi si va a vedere dove si collocano. Se l’importo non raggiunge il minimo, si applica la misura minima (riducibile a 1/3 per effetto dell’art.16/689) (Circolare n.6/2016 Ministero del Lavoro)
DL 76/2013 Distacco 2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, Se c’è un “contratto di come modificato in particolare dalla legge 28 giugno rete” è possibile 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni: utilizzare l’istituto del Distacco 0a) all'articolo 30, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: «4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole Ammessa la stabilite attraverso il contratto di rete stesso»; “codatorialità”
Contratto di rete Definizione Art.3, comma 4-ter D.L. 5/2009, convertito nella legge 33/2009 4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete, che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.
Assunzione congiunta di personale Art.9, comma 11 11. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: Si prevede anche in questo caso l’istituto della “codatorialità” «3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende. 3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole. 3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis. 3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter.».
Circ. Min. Lav. N. 35/2013 Distacco e contratto di rete (art. 7, comma 2) Il D.L. n. 76/2013 introduce un comma 4-ter all'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 che disciplina l'istituto del distacco. Con tale intervento il Legislatore ha inteso configurare "automaticamente" l'interesse del distaccante al distacco qualora ciò avvenga nell'ambito di un contratto di rete. In particolare si prevede che "qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile". Ne consegue che, ai fini della verifica dei presupposti di legittimità del distacco, il personale ispettivo si limiterà a verificare l'esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario. La disposizione inoltre consente "la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso"; ciò vuol pertanto significare che, in relazione a tale personale, il potere direttivo potrà essere esercitato da ciascun imprenditore che partecipa al contratto di rete. Sul piano di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative - e quindi sul piano della sanzionabilità di eventuali illeciti - occorrerà quindi rifarsi ai contenuti del contratto di rete, senza pertanto configurare "automaticamente" una solidarietà tra tutti i partecipanti al contratto.
Distacco e mutamento di mansioni Art.30, comma 3, 1° periodo Quanto alla ipotesi disciplinata dall'art. 30, comma 3, prima parte, del D.Lgs. n. 276/2003, il 3. Il distacco che comporti un consenso del lavoratore mutamento di mansioni deve vale a ratificare avvenire con il consenso del l'equivalenza delle lavoratore interessato. mansioni (?) laddove il mutamento di esse, pur non comportando un demansionamento, implichi una riduzione e/o specializzazione della attività effettivamente svolta, inerente al patrimonio professionale del lavoratore stesso (circ. ML n.3/2004).
Limitata al gruppo di Circ. Min.Lav. n.28/2005 impresa “Poichè infatti l'ipotesi in esame postula una contrazione solo temporanea del volume d'attività dell'impresa distaccante, si può configurare in capo al datore di lavoro un interesse specifico a preservare in forza (e nella propria disponibilità) i lavoratori temporaneamente sospesi. Il ricorso alla Cassa integrazione, potrebbe, di contro, indurre i lavoratori a cercare una diversa occupazione a fronte della riduzione della retribuzione, questo in particolare per i lavoratori con qualifiche elevate. Inoltre, la sospensione della attività, ove protratta nel tempo, potrebbe incidere per sè sola sulla crescita professionale dei lavoratori. A fronte di tali considerazioni si può pertanto ritenere che, nell'ipotesi in esame, il distacco risponda al legittimo interesse di preservare il patrimonio professionale dell'impresa attraverso le opportunità di scambio tra i lavoratori delle imprese appartenenti al medesimo gruppo. In questo caso, quindi, il distacco non costituirebbe un mero scambio/prestito di manodopera per fronteggiare esigenze contingenti relative alla gestione del personale o della attività dell'impresa - ipotesi questa espressamente esclusa dalla giurisprudenza Cass. 2 novembre 1999, n. 12224) - ma la realizzazione di uno specifico interesse dell'impresa attraverso le opportunità che derivano dalla struttura integrata tra imprese appartenenti al medesimo gruppo”.
art. 2139 cod.civ.. Scambio di mano d'opera o di servizi. Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d'opera o di servizi secondo gli usi.
Il distacco trasnazionale NEW OLD D.Lgs 136 del 17.07.2016 D.Lgs 72 del 25.02.2000
D.Lgs 136/2016 Art. 1. Campo d'applicazione 1. Il presente decreto si applica alle imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell'ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), in favore di un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un'altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo del distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato. 2. Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede o un'unità produttiva in Italia. 3. L'autorizzazione prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003, non è richiesta alle agenzie di somministrazione di cui al comma 2 che dimostrino di operare in forza di un provvedimento amministrativo equivalente, ove previsto, rilasciato dall'autorità competente di un altro Stato membro. 4. Nel settore del trasporto su strada, il presente decreto si applica anche alle ipotesi di cabotaggio di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 e al capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009. 5. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 10 e 11 del presente decreto si applicano anche alle imprese stabilite in uno Stato terzo che distaccano lavoratori in Italia ai sensi del comma 1. 6. Il presente decreto non si applica al personale navigante delle imprese della marina mercantile.
Distacco trasnazionale NEW (Art.4/136) OLD (Art.3/72) Art. 4. Condizioni di lavoro e di occupazione Art. 3. Condizioni di lavoro. 1. Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui 1. Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all'articolo 1, all'articolo 1, commi 1 e 4, e i lavoratori distaccati si comma 1, e i lavoratori distaccati si applicano, durante il applicano, durante il periodo del distacco, le periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste da disposizioni legislative, regolamentari o previste per i lavoratori che effettuano prestazioni amministrative, nonché dai contratti collettivi stipulati lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei svolge il distacco. lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in 2. Le disposizioni normative e di contratto collettivo cui i lavoratori distaccati svolgono la propria attività in in materia di durata minima delle ferie annuali posizione di distacco. retribuite e di trattamento retributivo minimo, compreso quello maggiorato per lavoro straordinario, 2. Le disposizioni di legge e di contratto collettivo in non si applicano nel caso di lavori di assemblaggio materia di durata minima delle ferie annuali retribuite e iniziale o di prima installazione di un bene, previsti in di trattamento retributivo minimo, compreso quello un contratto di fornitura di beni, indispensabili per maggiorato per lavoro straordinario, non si applicano nel mettere in funzione il bene fornito ed eseguiti dai caso di lavori di assemblaggio iniziale o di prima lavoratori qualificati o specializzati dell'impresa di installazione di un bene, previsti in un contratto di fornitura, quando la durata dei lavori, in relazione ai fornitura di beni, indispensabili per mettere in funzione il quali è stato disposto il distacco, non è superiore a bene fornito ed eseguiti dai lavoratori qualificati o otto giorni, escluse le attività del settore edilizio specializzati dell'impresa di fornitura, quando la durata individuate nell'allegato A del presente decreto dei lavori, in relazione ai quali è stato disposto il distacco, legislativo. non è superiore ad otto giorni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività del settore edilizio individuate nell'allegato A del presente decreto legislativo.
Distacco trasnazionale NEW (Art.4/136) OLD (Art.3/72) Art. 4. Condizioni di lavoro e di occupazione 3. Condizioni di lavoro. ………….. ………… 3. Alla somministrazione di lavoro si applicano 3. Gli imprenditori che appaltano servizi ai le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, sensi dell'articolo 1, comma 1, da eseguirsi del decreto legislativo n. 81 del 2015. nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria di un 4. Nell'ipotesi di distacco di cui all'articolo 1, appaltatore transnazionale, sono tenuti in comma 1, trova applicazione il regime di solido con quest'ultimo a corrispondere ai responsabilità solidale di cui agli articoli 1676 lavoratori da esso dipendenti un del codice civile e 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e, per il caso di trattamento minimo inderogabile somministrazione, l'articolo 35, comma 2, del retributivo e ad assicurare un trattamento decreto legislativo n. 81 del 2015. normativo non inferiore a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti. 5. In caso di distacco nell'ambito di un 4. I diritti spettanti ai prestatori di lavoro contratto di trasporto trova applicazione dipendenti dall'appaltatore transnazionale l'articolo 83-bis, commi da 4-bis a 4-sexies, del possono essere esercitati nei confronti decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, dell'imprenditore appaltante durante convertito, con modificazioni, dalla legge 6 l'esecuzione dell'appalto e fino ad un anno agosto 2008, n. 133. dopo la data di cessazione del medesimo.
Distacco trasnazionale Art. 10. Obblighi amministrativi 1. L'impresa che distacca lavoratori in Italia ha l'obbligo di comunicare il distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modificazioni entro cinque giorni. La comunicazione preventiva di distacco deve contenere le seguenti informazioni: (150 – 500 x lav) a) dati identificativi dell'impresa distaccante; b) numero e generalità dei lavoratori distaccati; c) data di inizio, di fine e durata del distacco; d) luogo di svolgimento della prestazione di servizi; e) dati identificativi del soggetto distaccatario; f) tipologia dei servizi; g) generalità e domicilio eletto del referente di cui al comma 3, lettera b); h) generalità del referente di cui al comma 4; i) numero del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione, in caso di somministrazione transnazionale ove l'autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento. 2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definite le modalità delle comunicazioni.
Distacco trasnazionale Art. 10. Obblighi amministrativi 3. Durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di: a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, i prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile; (500 – 3000 x lav.) b) designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell'impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi. 4. L'impresa che distacca lavoratori ai sensi del presente decreto ha l'obbligo di designare, per tutto il periodo del distacco, un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali. (2000 – 6000 anche per comma 3 lett.b)
Distacco trasnazionale Art. 12 (Sanzioni) 1. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato. 2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore interessato. 3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, commi 3, lettera b), e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro. 4. In ogni caso, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere superiori a 150.000 euro.
Le novità sul cambio di appalto
Cambio d’appalto D.Lgs 122 del 7.07.2016 Capo VI Disposizioni in materia di occupazione Art. 30. Disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL 1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda».
Confronto NEW OLD D.Lgs 122/2016 D.Lgs 276/2003 «3. L'acquisizione del personale «L'acquisizione del già impiegato nell'appalto a personale già impiegato seguito di subentro di nuovo nell'appalto a seguito di appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e subentro di un nuovo operativa, in forza di legge, di appaltatore, in forza di contratto collettivo nazionale di legge, di contratto collettivo lavoro o di clausola del contratto nazionale di lavoro, o di d'appalto, ove siano presenti clausola del contratto elementi di discontinuità che d'appalto, non costituisce determinano una specifica trasferimento d'azienda o di identità di impresa, non parte d'azienda. » costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda».
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