Brescia, 17 marzo 2017 - Consulenti del lavoro di ...

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Brescia, 17 marzo 2017
IL LUOGO DI LAVORO

DLgs 26.05.1997, n. 152
  (Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1997, n. 135)

  Articolo 1

  1. Il datore di lavoro e' tenuto a fornire al lavoratore,
  entro trenta giorni dalla data dell'assunzione, le
  seguenti informazioni:
  ……b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di
  lavoro fisso o predominante, l'indicazione che il
  lavoratore e' occupato in luoghi diversi,…………
TRASFERIMENTO INDIVIDUALE
  TRASFERTE E TRASFERTISTI
TRASFERIMENTO
                                            FONTE NORMATIVA
                                      Art. 2103. Prestazione del lavoro.
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto [disp. att. c.c. 96] o a quelle
corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili
allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere
assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria
legale.
Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato
adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.
Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti
nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.
Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di
nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in
godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della
precedente prestazione lavorativa.
Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati
accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa
retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa
professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta
e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per
ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo
sei mesi continuativi.
Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive.Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto
disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.
TRASFERIMENTO
In base all’art. 2103, cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 13, L. n. 300
del 1970 e in seguito dall'art. 3, D.Lgs. n. 81/2015, il potere del datore
di lavoro di trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un'altra è
limitato alle ipotesi in cui sussistano comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive

Oltre che in conseguenza delle ragioni organizzative suesposte, il
trasferimento deve essere disposto nel rispetto delle eventuali clausole
del contratto collettivo che stabiliscano specifici oneri di forma,
particolari modalità in ordine alla comunicazione del trasferimento, o
ancora che restringano il campo delle "ragioni" che legittimano il
trasferimento.
TRASFERIMENTO
Trasferimento disciplinare / ritorsivo

Non è ammesso il trasferimento dettato da
motivi disciplinari, contrario al divieto, sancito
nell'art. 7, comma 4, L. n. 300, di erogare
sanzioni che comportino un mutamento
definitivo del rapporto.
TRASFERIMENTO
Divieto di trasferimento

Per espressa previsione normativa (art. 78, D.Lgs. n. 267/2000), i
lavoratori eletti membri di consigli comunali, provinciali e di altri
enti territoriali non possono essere trasferiti durante l'esercizio del
mandato consiliare se non a richiesta o con il loro consenso;

Ai sensi dell'art. 22, L. n. 300, il trasferimento dei dirigenti delle
rappresentanze sindacali aziendali non può essere disposto senza il
preventivo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza.
TRASFERIMENTO
Se il trasferimento viene considerato illegittimo
                                                  POSSIBILE

                               art. 1460.
                      Eccezione d'inadempimento.
  Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei
  contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se
  l'altro non adempie o non offre di adempiere
  contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per
  l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla
  natura del contratto.
  Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle
  circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.
TRASFERIMENTO

Sindacato giurisdizionale sui motivi del trasferimento
Il controllo del giudice circa la ricorrenza della condizione
imposta dall'art. 2103, cod. civ. deve limitarsi ad accertare
la sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e
produttive e il nesso causale tra quelle ragioni e il
trasferimento, ma non può estendersi all'esame delle
intrinseche motivazioni delle scelte tecnico-economiche
operate dall'imprenditore dal momento che ciò
contrasterebbe con il principio di libertà dell'iniziativa
economica privata sancito dall'art. 41 della Costituzione.
TRASFERIMENTO
Impugnazione del trasferimento
L'art. 32, comma 3, lett. c) della L. n. 183/2010 (cd. Collegato lavoro) ha
stabilito che l'art. 6 della L. n. 604/1966 si applica anche al trasferimento
di cui all'art. 2103 cod. civ., con termine decorrente dalla data di ricezione
della comunicazione di trasferimento.
Pertanto, il trasferimento deve essere impugnato a pena di decadenza
entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta,
ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove
non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a
rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento
dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il trasferimento stesso.
L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di
180 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in
funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della
richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o
l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario
al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a
pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
DIFFERENZE
TRASFERTA = TEMPORANEITA’
            “MANTENIMENTO
             LEGAME ORGANICO”

TRASFERIMENTO = DEFINITIVITA’
TRASFERIMENTO
TRASFERTA = NO CONSENSO
            NO RAGIONI

TRASFERIMENTO = NO CONSENSO
                SI RAGIONI

CESSIONE CONTRATTO = SI CONSENSO
L’INVIO DEL LAVORATORE IN
             TRASFERTA
Nel caso in cui non sia previsto dal contratto
individuale o collettivo la facoltà del datore di
lavoro di inviare il lavoratore in trasferta, il datore
di lavoro può comunque esercitare tale facoltà
quando possa considerarsi implicitamente
contemplata dal contratto individuale per la
natura delle mansioni dedotte ovvero per le
caratteristiche dell’organizzazione aziendale.
LA NOZIONE DI TRASFERTA
Per trasferta si
intende lo               Temporaneità
spostamento del
lavoratore               Esecuzione di un
dall’originario luogo    ordine aziendale
di lavoro a seguito di
fatti occasionali e
contingenti (Cass.
14.08.2004, n.           Irrilevanza del
15889).                  consenso del
                         lavoratore
LA TEMPORANEITÀ
La temporaneità è               Nella pratica può risultare
requisito essenziale            difficile operare distinzioni
                                con il trasferimento.
per la trasferta al fine
di distinguerla dal
trasferimento.
Temporaneità non
necessita della            Cass. 19 novembre 2001, n.
determinazione del         14470: una modalità di
                           adempimento dell'obbligo
periodo di trasferta       originario, non recidendo il
ma implica il rientro      vincolo di appartenenza fra il
                           lavoratore e l'unità originaria.
presso la sede di
lavoro.
LA TEMPORANEITÀ

La definitività della destinazione va
accertata avendo riguardo alle concrete
vicende del rapporto piuttosto che
all'originaria volontà di inviare il
dipendente in altra sede.
LA REITERAZIONE DELLE TRASFERTE
Nello stesso modo l'invio in trasferta,
reiterato e disposto presso una medesima
unità, qualora nasconda in concreto una
definitiva dislocazione, il lavoratore potrà far
valere la condotta illegittima del datore di
lavoro ex art. 1344 c. c. ed invocare la tutela
apprestata dall'art. 2103 c. c.
L’ESECUZIONE DI UN ORDINE AZIENDALE

La trasferta discende            Se, viceversa, è
                                 un          aspetto
da un ordine
                                 strutturale   della
aziendale: oltre allo
                                 prestazione
spostamento del                  connesso       alla
luogo di lavoro può              causa tipica del
essere richiesta una             contratto siamo in
modifica nelle                   un’ipotesi       di
mansioni (anche a                trasfertista (Cass.
fini formativi)                  22.5.2005        n.
                                 8468)
IL CONSENSO DEL LAVORATORE
• La trasferta rientra tra i poteri organizzativi e
  direttivi del datore e non è soggetta al
  consenso del lavoratore e ai limiti previsti, in
  materia di trasferimento, dall’art. 2103 del
  codice civile
IL TEMPO DI VIAGGIO E LE TRASFERTE
Cass. 13 marzo 2008, n. 6741: il R.D.L. 19 ottobre 1923,
articolo 17, lettera "c" (disposizione per la formazione
degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai     La  disposizione del
pubblici servizi di trasporto in concessione) stabilisce che     R.D.L. del 1923 non
"si computa come lavoro effettivo" "la metà del tempo            presuppone una nozione
impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un           di orario di lavoro diversa
mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una            da quella dettata dalla
località ad un'altra per prendere servizio o fare ritorno a      norma del Decreto
servizio compiuto".                                              legislativo del 2003, ne'
Secondo la disposizione del citato Decreto Legislativo 8         considera compresi
aprile 2003, n. 66, articolo 19 "per il personale dipendente     nell'orario normale i
da aziende autoferrotranviarie, addetto ad attività              tempi di viaggio ivi
caratterizzata dalla necessità di assicurare la continuità del   contemplati, ma stabilisce
servizio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9,       - dettando una regola
commi 5, 16 e 17, restano in vigore le relative disposizioni     speciale - che la meta' del
contenute nel R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, convertito        tempo impiegato nei
dalla Legge 17 aprile 1925, n. 473, e nella Legge 14             ""viaggi comandati" "si
febbraio 1958, n. 138, in quanto compatibili con le              computa come lavoro
disposizioni del presente Decreto legislativo".                  effettivo'", equiparandolo
                                                                 quindi ad esso.
IL TEMPO DI VIAGGIO E LE TRASFERTE
 Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3990 del 12
 luglio 2007, ha deciso, a seguito di ricorso presentato
 da due operatori del NAS di Latina, che il tempo
 necessario agli spostamenti non può essere
 computato ai fini del lavoro straordinario in quanto
 non vi è “l’esercizio attività lavorativa tipica” e viene
 compensato con una speciale indennità, l’indennità
 di missione, commisurata allo spostamento dello
 stesso.
IL TEMPO DI VIAGGIO E LE TRASFERTE
 Fin dal 1996, con la sentenza n. 5323 del 7 giugno, la
 Corte di Cassazione ha ritenuto che il tempo
 impiegato per raggiungere il luogo di svolgimento
 della prestazione lavorativa rimanesse estraneo
 all’attività lavorativa vera e propria e non dovesse
 sommarsi quindi al normale orario di lavoro - così da
 essere qualificato come lavoro straordinario - a meno
 che il tempo del viaggio sia connaturato alla
 prestazione lavorativa.
IL TEMPO DI VIAGGIO E LE TRASFERTE
 La Cass. 9.12.1999, n. 13804 ha introdotto il
 concetto della funzionalità, intendendosi per
 esso la possibilità di computare il tempo di
 viaggio nell’orario di lavoro nel caso in cui tale
 periodo fosse connaturato alla modalità di
 esecuzione della prestazione in caso di
 trasferta.
IL TEMPO DI VIAGGIO E LE TRASFERTE
 Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra
 nell'attività lavorativa vera e propria (e va, quindi,
 sommato al normale orario di lavoro come
 straordinario), allorché lo spostamento sia funzionale
 rispetto alla prestazione; in particolare, sussiste il
 carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente,
 obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia
 poi di volta in volta destinato in diverse località per
 svolgervi la sua prestazione lavorativa. (Cass. 14
 marzo 2006, n. 5496)
IL TEMPO DI VIAGGIO E LE TRASFERTE

 Alimentari industria (CCNL 14 luglio 2003):
 Le ore di viaggio coincidenti con il normale orario
 giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento di
 origine saranno retribuite al 100% della retribuzione
 normale, e, quelle non coincidenti con tale orario,
 con il 65% della stessa retribuzione.
IL TRASFERTISMO

I trasfertisti non hanno un luogo di lavoro
determinato in quanto la natura stessa della
prestazione impone che sia eseguita di volta in volta
in luoghi diversi
I TRASFERTISTI
Per i trasfertisti di professione il disagio derivante
dal fatto di operare fuori sede è inerente
strutturalmente alla prestazione professionale che
sono tenuti a prestare, e come tale viene
retribuito con una voce specifica che fa parte
della loro retribuzione ordinaria, allo stesso modo
in cui altri lavoratori godono di voci retributive
specifiche per altri generi di disagi o di rischio che
ineriscono alle loro rispettive prestazioni
professionali.
I TRASFERTISTI
Il carattere retributivo o meno dell’indennità di
trasferta è sottratto all’autonomia negoziale delle
parti e deve essere valutato oggettivamente.
(Cass. 20.12.2005, n. 28162)

Sulla base del CCNL         L’indennità di trasferta
Metalmeccanici              svolge anche una funzione
Industria il lavoratore     retributiva e deve essere
ha scelto, in luogo         computata nell’indennità di
del rimborso spese,         fine rapporto e nelle altre
l’indennità di trasferta    competenze indirette
perché più favorevole
I TRASFERTISTI
Il disagio derivante dal fatto di operare fuori
sede è inerente strutturalmente alla
prestazione professionale e come tale viene
retribuito .
LA NOTA MIN. LAV. 20 GIUGNO 2008

Il lavoratore deve considerarsi "trasfertista"
ove il contratto non preveda una sede di
lavoro predeterminata, in quanto assoggettato
a continui spostamenti, per i quali abbia
diritto ad una particolare maggiorazione
contributiva, senza che rilevino a detti fini, i
tempi e il luogo delle varie trasferte.
LA NOTA MIN. LAV. 20 GIUGNO 2008

La natura giuridica dell’indennità di trasferta non è rimessa alla
volontà delle parti.
La giurisprudenza fa riferimento, per entrambe le maggiorazioni
(indennità di trasferta e trattamento del "trasfertista") ad una
"duplice componente" restitutoria e retributiva (Cfr. Cass.
15767/2000); recentemente la stessa è orientata per la natura
retributiva degli emolumenti erogati a titolo di indennità di
trasferta, precisando che la natura giuridica totalmente
indennitaria può configurarsi solo con riguardo all'indennità
corrisposta a mero titolo di rimborso spese o per espressa
disposizione legislativa che ne escluda la natura retributiva (Cass.
del 28.1.2005, n. 1798; Cass. del 26.2.2007, n. 4346; v. anche
risoluzione AE n. 207/E del 6 agosto 2007)
Msg Inps 27271 del 5.12.2008
Oggetto: Chiarimenti in materia di trasfertismo

Pervengono da più parti richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione, ai fini della determinazione dell'imponibile
contributivo, del regime previsto dal comma 6 dell'art. 51 del TUIR ai lavoratori cosiddetti trasfertisti.
Come noto con tale espressione si definiscono quei lavoratori tenuti per contratto all'espletamento dell'attività
lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi per i quali, in base alla norma soprarichiamata, è prevista, ai fini della
determinazione del reddito di lavoro dipendente, l'imponibilità al 50% delle indennità e delle maggiorazioni di
retribuzione ad essi spettanti in relazione alle particolari caratteristiche dell'attività di lavoro.
Come emerso da accertamenti ispettivi la problematica in questione si è posta negli ultimi anni in particolar modo per i
lavoratori delle aziende del settore metalmeccanico (aziende di impiantistica) i quali, sebbene svolgano per contratto
l'attività di lavoro in luoghi sempre diversi (ossia presso i vari cantieri indicati dall'azienda),sono assoggettati dalle
rispettive aziende al regime contributivo previsto per i lavoratori in trasferta (comma 5 dell'art. 51del TUIR).
Al riguardo si chiarisce che poiché a tutt'oggi non è stato emanato, secondo quanto previsto dallo stesso comma 6
dell'art. 51 del TUIR, il decreto ministeriale di individuazione delle categorie di lavoratori trasfertisti, trovano
applicazione, ai fini della qualificazione della fattispecie del trasfertismo, i criteri stabiliti dall'Amministrazione
finanziaria con la circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997.
In particolare costituiscono elementi riconducibili al trasfertismo:
 •   la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro intendendosi per tale il luogo
     di svolgimento dell'attività lavorativa e non quello di assunzione (quest'ultimo, infatti, può non coincidere con
     quello di svolgimento del lavoro)
 •   lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente (ossia lo spostamento
     costituisce contenuto ordinario della prestazione di lavoro)
 •   la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e
     diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa vale a dire non strettamente legata alla
     trasferta poiché attribuita senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove si è
     svolta la trasferta.
Msg Inps 27271 del 5.12.2008
Oggetto: Chiarimenti in materia di trasfertismo

segue:

Le condizioni di cui ai punti 1) e 2), sebbene costituiscano sostanzialmente gli elementi di
distinzione tra l'attività in trasferta e quella di trasfertista, devono essere valutate, ai fini
dell'applicabilità del regime contributivo di cui al comma 6 dell'art.51 del TUIR, unitamente
alle modalità di corresponsione dei compensi (punto 3).
Si richiama al riguardo la risoluzione n. 56/E del 9 maggio 2000 dell'Agenzia delle entrate che
ha escluso l'assimilabilità degli autotrasportatori di merci ai trasfertisti proprio in
considerazione del fatto che le indennità ad essi corrisposte non hanno carattere
continuativo (vale a dire corrisposte per tutti i giorni retribuiti) ma competono soltanto per
giorni di effettiva trasferta.
Pertanto, in assenza di uno specifico provvedimento che dirima ogni dubbio circa la
categoria di lavoratori da considerare trasfertisti, ai fini dell'applicabilità del regime
contributivo di cui al comma 6 dell'art. 51 del T.U.I.R., è necessaria la sussistenza di tutte le
condizioni sopradescritte.
Tutte le strutture centrali e territoriali in indirizzo devono attenersi ai chiarimenti forniti con
il presente messaggio sia in occasione di accessi ispettivi, che in fase di istruttoria dei ricorsi
amministrativi, ponendo in essere i conseguenti atti di propria competenza, e ricorrendo,
ove del caso, all’esercizio dei poteri di autotutela.
Interpello n.24/2010
Stralcio
   “A seguito del D.Lgs. n. 314/1997 la questione delle indennità riconosciute agli
   autotrasportatori si è riproposta onde chiarire se a detti lavoratori dovesse
   applicarsi il regime della trasferta, ovvero quello dei trasfertisti. Con risoluzione
   del 9 maggio 2000, n. 56, il Ministero delle Finanze - su istanza del Comitato
   unitario autotrasporto (CUNA) di chiarimenti in merito al trattamento tributario
   da riservare alle indennità di trasferta corrisposte agli autotrasportatori di merci -
   ha stabilito che, nella fattispecie in esame, trova applicazione non già il comma 6,
   bensì il comma 5 dell'articolo 48 (attualmente art. 51) TUIR: secondo
   l'interpretazione ministeriale gli autotrasportatori non possono cioè essere
   considerati trasfertisti (nei termini sopra specificati), "atteso che a tale categoria
   di lavoratori competono somme non correlate ad una specifica trasferta, ma
   contrattualmente attribuite per tutti i giorni retribuiti".
   Si fa presente che la fattispecie sulla quale l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata
   concerne esattamente il caso in cui "le indennità (...) vengano corrisposte agli
   autotrasportatori, la cui sede è determinata dal relativo contratto,
   esclusivamente in relazione ai giorni in cui è effettuata, fuori dalla sede naturale,
   la prestazione lavorativa. L'indennità non compete, quindi, nei giorni di assenza,
   nei giorni di ferie, nei giorni di permesso, malattia, infortunio e comunque non
   viene corrisposta nei giorni in cui il dipendente non effettua la prestazione
   lavorativa".
Interpello n.24/2010
Segue: stralcio
  “Si può concludere, sul punto, che - anche a seguito
  del D.Lgs. n. 314/1997 ed in evidente linea di continuità
  con il regime previgente - le somme riconosciute, anche
  con carattere di continuità, ai lavoratori delle imprese di
  autotrasporto, non correlate ad una specifica trasferta, ma
  contrattualmente attribuite per tutti i giorni retribuiti:
  a) non rivestono natura meramente retributiva;
  b) rientrano solo in parte nella base imponibile (ai fini
  fiscali e contributivi);
  c) più precisamente vi rientrano non già nella misura del
  50%, bensì nella misura eccedente gli importi di cui all'art.
  51, comma 5, TUIR e cioè nella misura di euro 46,48 (lire
  90.000) al giorno, elevate a euro 77,47 (lire 150.000) per le
  trasferte all'estero.”
TRASFERTISMO
                                                                Punto di
                                                                svolta !
Cass. civ. Sez. lavoro, 13/01/2012, n. 396

L'art. 51, sesto comma, del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917 del 1986) - il quale
prevede che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai
lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative
in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere
di continuità, concorrono a formare il reddito, anche ai fini contributivi,
nella misura del 50% del loro ammontare - si riferisce al caso in cui la
normale attività lavorativa si debba svolgere contrattualmente al di
fuori di una sede di lavoro prestabilita - ancorché l'assunzione del
dipendente sia formalmente avvenuta per una determinata sede - e
con riguardo al pagamento di una indennità o una maggiorazione
retributiva erogata in ragione di tale caratteristica, anche se non nei
giorni di assenza dal lavoro per ferie, malattia, etc. e anche se in misura
variabile in relazione alle località di volta in volta assegnate.
Trasferte / trasfertismo
Sentenze conformi:

•   Cass. 17982/15
•   Cass. 27303/14
•   Cass. 4837/13
•   Cass. 3066/16
Trasferta / trasfertismo
Il “decreto fiscale” (D.L. 193/2016), convertito
nella legge 225 del 1° dicembre 2016, potrebbe
determinare la
     cessazione della materia del contendere,

nella diatriba tra trasferta e trasfertismo

                                       FORSE !
Trasferta / trasfertismo
L’art.7-quinquies della legge di conversione n.225/2016, titolato: “Lavoratori in
trasferta e trasfertisti”, riproposto nel suo testo integrale così dispone:

”1. Il comma 6 dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel
senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono
presenti contestualmente le seguenti condizioni:
a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di
lavoro;
b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del
dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività
lavorativa, in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di
retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è recato
effettivamente in trasferte e dove la stessa si è svolta.
2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale presenza delle
condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, non è applicabile la disposizione di
cui al comma 6 dell’art.51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica n.917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di
trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51. “
IL TRATTAMENTO ECONOMICO IN
            TRASFERTA
Retribuzione ordinaria

                         Rimborso spese
                           effettive

                         Indennità di trasferta

                         Retribuzione ore viaggio
Descrizione        Senza rimborso Rimborso analitico       Rimborso analitico
                   analitico vitto vitto o alloggio        vitto e alloggio
                   e/o alloggio

Trasferta Italia   46,48          30,99                    15,49

Trasferta Estero 77,47            51,65                    25,82

Limiti             180,75         Limiti deducibilità      258,20
deducibilità                      spese vitto / alloggio
spese vitto /                     Estero
alloggio Italia
TRASFERTA E ASSICURAZIONE INAIL
                               La comunicazione è
                               necessaria solo ed
                               esclusivamente qualora, per
 Obbligo di                    effetto della stessa
 comunicare                    trasferta, il lavoratore sia
                               esposto a rischi diversi da
 all’INAIL l’invio di          quelli ricompresi nella
 propri dipendenti             lavorazione già assicurata,
 all’estero                    configurandosi, in questo
                               caso, l'ipotesi di variazione
                               di rischio disciplinata
La nota 22 maggio 2008 ha      appunto dall'articolo 12 del
modificato il precedente       Dpr n. 1124/1965.
orientamento contenuto nella
nota 21 marzo 2008
TRASFERTA E ASSICURAZIONE INAIL
Le informazioni richieste dall'Inail sono le seguenti:
• dati anagrafici del datore di lavoro;
• codice ditta e numero PAT;
• dati anagrafici del lavoratore;
• retribuzione/compenso pattuito;
• luogo della trasferta;
• durata della trasferta;
• mansioni affidate.
DISTACCO
Distacco (nazionale)
                                                     Art. 30 D.Lgs 276/2003
                                                         (Distacco)
      1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone
      temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata
      attività lavorativa.
      2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a
      favore del lavoratore.
      3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore
      interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il
      lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative,
      produttive o sostitutive.
      4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
      convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
      4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato
      può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato
      anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle
      dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2 (1).
      4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di
      impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
      dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza
      dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103
      del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con
      regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso (2).
----------
(1) Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.
(2) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 2, lett. 0a), D.L. 28 giugno 2013, n. 76.
Esternalizzazione temporanea
Affitto d’azienda (art. 2112, comma 5, c.c.)
 riguarda tutti i fattori della produzione(azienda: art. 2555 c.c.);
 può essere a tempo indeterminato o determinato;
 si applica l’art. 2112 c.c. (trasferimento d’azienda).

Distacco dei lavoratori (art. 30 D.Lgs. 276/2003)
 riguarda i soli lavoratori;
 può essere solo a tempo determinato;
 non si applica l’art. 2112 c.c. (trasferimento d’azienda).
Contenzioso in tema di distacco
                             Art. 32
Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo
                            determinato

Omissis……
4. Le disposizioni di cui all’ articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n.
604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si
applicano anche:

a)
b)
c)
d) in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’ articolo
27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la
costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un
soggetto diverso dal titolare del contratto.
DISTACCO
                  Art. 30 D.Lgs. 276/2003

4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (distacco alternativo al
licenziamento collettivo).

4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal
comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso
giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile,
notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la
prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze
di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’articolo 27,
comma 2.                                       Oggi il riferimento è
                                              all’arrt.38, comma 2
                                               del D.Lgs 81/2015
Art. 38. Somministrazione irregolare
1. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i
lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.

2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle
condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il
lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione
di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della
somministrazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a
titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne
ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a
concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal
somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo
durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o
ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione.

4. La disposizione di cui al comma 2 non trova applicazione nei confronti delle
pubbliche amministrazioni.
Distacco illecito
Art.18 comma 5-bis D.Lgs 276/2003
5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui
all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei
requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore
e il somministratore sono puniti con la pena della
ammenda di euro 50 (*) per ogni lavoratore
occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è
sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino
a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al
sestuplo.
                                   Sanzione depenalizzata
                                        D.Lgs 8/2016
D.Lgs 8/2016

• Decreto attuativo della Legge delega n.67/2014.
• Depenalizza tutti i reati per i quali era prevista la pena pecuniaria
  della multa o dell’ammenda
• Quindi, incide sia sui delitti (considerando la multa) che le
  contravvenzioni (ammenda).
• Eccezioni: restano “penali” le multe e ammende previste ad
  esempio da:
       - Codice penale
       - Tu 81/2008 (sicurezza)
       - Tu 286/1998 (testo unico sull’immigrazione)
D.Lgs 8/2016
La sanzione amministrativa pecuniaria é così determinata:

a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non
superiore nel massimo a euro 5.000;
b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non
superiore nel massimo a euro 20.000;
c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore
nel massimo a euro 20.000.

In pratica si calcolano le sanzioni con le vecchie penalità (multa o ammenda) e poi si va
a vedere dove si collocano.

Se l’importo non raggiunge il minimo, si applica la misura minima (riducibile a 1/3 per
effetto dell’art.16/689) (Circolare n.6/2016 Ministero del Lavoro)
DL 76/2013
                                        Distacco
2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,           Se c’è un “contratto di
   come modificato in particolare dalla legge 28 giugno        rete” è possibile
   2012, n. 92, sono apportate le seguenti
   modificazioni:                                              utilizzare l’istituto del
                                                               Distacco
   0a) all'articolo 30, dopo il comma 4-bis è aggiunto il
   seguente:
   «4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra
   aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete
   di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-
   legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
   modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
   l'interesse della parte distaccante sorge
   automaticamente in forza dell'operare della rete,
   fatte salve le norme in materia di mobilità dei
   lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile.
   Inoltre per le stesse imprese è ammessa la
   codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole          Ammessa la
   stabilite attraverso il contratto di rete stesso»;          “codatorialità”
Contratto di rete
                             Definizione
     Art.3, comma 4-ter D.L. 5/2009, convertito nella legge 33/2009

4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo
scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria
capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal
fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti
all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni
o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o
tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più
attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto
può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale
comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in
nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di
singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete, che prevede
l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di
soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai
sensi del comma 4-quater ultima parte.
Assunzione congiunta di personale
Art.9, comma 11
11. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3
sono aggiunti i seguenti:
                                                              Si prevede anche in questo caso
                                                              l’istituto della “codatorialità”
«3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite
in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di
cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso
proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di
parentela o di affinità entro il terzo grado, possono
procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori
dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative
presso le relative aziende.
3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma
3-bis può essere effettuata anche da imprese legate da un
contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse
sono imprese agricole.
3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sono definite le modalità con le quali si
procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle
obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che
scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le
modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter.».
Circ. Min. Lav. N. 35/2013
Distacco e contratto di rete (art. 7, comma 2)
    Il D.L. n. 76/2013 introduce un comma 4-ter all'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 che disciplina l'istituto del
    distacco. Con tale intervento il Legislatore ha inteso configurare "automaticamente" l'interesse del
    distaccante al distacco qualora ciò avvenga nell'ambito di un contratto di rete.
    In particolare si prevede che "qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto
    un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge
    automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori
    previste dall'articolo 2103 del codice civile".

    Ne consegue che, ai fini della verifica dei presupposti di legittimità del
    distacco, il personale ispettivo si limiterà a verificare l'esistenza di un
    contratto di rete tra distaccante e distaccatario.

    La disposizione inoltre consente "la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il
    contratto di rete stesso"; ciò vuol pertanto significare che, in relazione a tale personale, il potere direttivo
    potrà essere esercitato da ciascun imprenditore che partecipa al contratto di rete.
    Sul piano di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative - e quindi sul piano della sanzionabilità
    di eventuali illeciti - occorrerà quindi rifarsi ai contenuti del contratto di rete, senza pertanto configurare
    "automaticamente" una solidarietà tra tutti i partecipanti al contratto.
Distacco e mutamento di mansioni
Art.30, comma 3, 1° periodo      Quanto alla ipotesi
                                 disciplinata dall'art. 30,
                                 comma 3, prima parte, del
                                 D.Lgs. n. 276/2003, il
3. Il distacco che comporti un   consenso del lavoratore
mutamento di mansioni deve       vale a ratificare
avvenire con il consenso del     l'equivalenza delle
lavoratore interessato.          mansioni (?) laddove il
                                 mutamento di esse, pur non
                                 comportando un
                                 demansionamento, implichi
                                 una riduzione e/o
                                 specializzazione della
                                 attività effettivamente
                                 svolta, inerente al
                                 patrimonio professionale
                                 del lavoratore stesso (circ.
                                 ML n.3/2004).
Limitata al
                                                                     gruppo di
                      Circ. Min.Lav. n.28/2005                        impresa

“Poichè infatti l'ipotesi in esame postula una contrazione solo temporanea del
volume d'attività dell'impresa distaccante, si può configurare in capo al datore
di lavoro un interesse specifico a preservare in forza (e nella propria
disponibilità) i lavoratori temporaneamente sospesi. Il ricorso alla Cassa
integrazione, potrebbe, di contro, indurre i lavoratori a cercare una diversa
occupazione a fronte della riduzione della retribuzione, questo in particolare per
i lavoratori con qualifiche elevate. Inoltre, la sospensione della attività, ove
protratta nel tempo, potrebbe incidere per sè sola sulla crescita professionale
dei lavoratori.
A fronte di tali considerazioni si può pertanto ritenere che, nell'ipotesi in esame,
il distacco risponda al legittimo interesse di preservare il patrimonio
professionale dell'impresa attraverso le opportunità di scambio tra i lavoratori
delle imprese appartenenti al medesimo gruppo. In questo caso, quindi, il
distacco non costituirebbe un mero scambio/prestito di manodopera per
fronteggiare esigenze contingenti relative alla gestione del personale o della
attività dell'impresa - ipotesi questa espressamente esclusa dalla giurisprudenza
Cass. 2 novembre 1999, n. 12224) - ma la realizzazione di uno specifico interesse
dell'impresa attraverso le opportunità che derivano dalla struttura integrata tra
imprese appartenenti al medesimo gruppo”.
art. 2139 cod.civ..
   Scambio di mano d'opera o di servizi.

Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo
scambio di mano d'opera o di servizi secondo
gli usi.
Il distacco trasnazionale
         NEW                         OLD

D.Lgs 136 del 17.07.2016   D.Lgs 72 del 25.02.2000
D.Lgs 136/2016
Art. 1. Campo d'applicazione

1. Il presente decreto si applica alle imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell'ambito di una
prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), in
favore di un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un'altra unità produttiva o di un
altro destinatario, a condizione che durante il periodo del distacco, continui a esistere un rapporto di
lavoro con il lavoratore distaccato.
2. Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato
membro che distaccano lavoratori presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede o un'unità
produttiva in Italia.
3. L'autorizzazione prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003, non è richiesta alle
agenzie di somministrazione di cui al comma 2 che dimostrino di operare in forza di un provvedimento
amministrativo equivalente, ove previsto, rilasciato dall'autorità competente di un altro Stato membro.
4. Nel settore del trasporto su strada, il presente decreto si applica anche alle ipotesi di cabotaggio di
cui al capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 e al capo V del regolamento (CE)
n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 10 e 11 del presente decreto si applicano anche alle imprese
stabilite in uno Stato terzo che distaccano lavoratori in Italia ai sensi del comma 1.

6. Il presente decreto non si applica al personale navigante delle imprese della marina mercantile.
Distacco trasnazionale
  NEW (Art.4/136)                                              OLD (Art.3/72)
Art. 4. Condizioni di lavoro e di occupazione             Art. 3. Condizioni di lavoro.
1. Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui            1. Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all'articolo 1,
all'articolo 1, commi 1 e 4, e i lavoratori distaccati si comma 1, e i lavoratori distaccati si applicano, durante il
applicano, durante il periodo del distacco, le            periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro
medesime condizioni di lavoro e di occupazione            previste da disposizioni legislative, regolamentari o
previste per i lavoratori che effettuano prestazioni      amministrative, nonché dai contratti collettivi stipulati
lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si       dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
svolge il distacco.                                       lavoratori comparativamente più rappresentative a livello
                                                          nazionale, applicabili ai lavoratori che effettuano
                                                          prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in
2. Le disposizioni normative e di contratto collettivo cui i lavoratori distaccati svolgono la propria attività in
in materia di durata minima delle ferie annuali           posizione di distacco.
retribuite e di trattamento retributivo minimo,
compreso quello maggiorato per lavoro straordinario, 2. Le disposizioni di legge e di contratto collettivo in
non si applicano nel caso di lavori di assemblaggio       materia di durata minima delle ferie annuali retribuite e
iniziale o di prima installazione di un bene, previsti in di trattamento retributivo minimo, compreso quello
un contratto di fornitura di beni, indispensabili per     maggiorato per lavoro straordinario, non si applicano nel
mettere in funzione il bene fornito ed eseguiti dai       caso di lavori di assemblaggio iniziale o di prima
lavoratori qualificati o specializzati dell'impresa di    installazione di un bene, previsti in un contratto di
fornitura, quando la durata dei lavori, in relazione ai fornitura di beni, indispensabili per mettere in funzione il
quali è stato disposto il distacco, non è superiore a     bene fornito ed eseguiti dai lavoratori qualificati o
otto giorni, escluse le attività del settore edilizio     specializzati dell'impresa di fornitura, quando la durata
individuate nell'allegato A del presente decreto          dei lavori, in relazione ai quali è stato disposto il distacco,
legislativo.                                              non è superiore ad otto giorni. La disposizione di cui al
                                                          presente comma non si applica alle attività del settore
                                                          edilizio individuate nell'allegato A del presente decreto
                                                          legislativo.
Distacco trasnazionale
  NEW (Art.4/136)                                     OLD (Art.3/72)

Art. 4. Condizioni di lavoro e di occupazione        3. Condizioni di lavoro.
…………..                                               …………
3. Alla somministrazione di lavoro si applicano      3. Gli imprenditori che appaltano servizi ai
le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1,     sensi dell'articolo 1, comma 1, da eseguirsi
del decreto legislativo n. 81 del 2015.              nell'interno delle aziende con
                                                     organizzazione e gestione propria di un
4. Nell'ipotesi di distacco di cui all'articolo 1,   appaltatore transnazionale, sono tenuti in
comma 1, trova applicazione il regime di             solido con quest'ultimo a corrispondere ai
responsabilità solidale di cui agli articoli 1676    lavoratori da esso dipendenti un
del codice civile e 29, comma 2, del decreto
legislativo n. 276 del 2003 e, per il caso di        trattamento minimo inderogabile
somministrazione, l'articolo 35, comma 2, del        retributivo e ad assicurare un trattamento
decreto legislativo n. 81 del 2015.                  normativo non inferiore a quelli spettanti ai
                                                     lavoratori da loro dipendenti.
5. In caso di distacco nell'ambito di un             4. I diritti spettanti ai prestatori di lavoro
contratto di trasporto trova applicazione            dipendenti dall'appaltatore transnazionale
l'articolo 83-bis, commi da 4-bis a 4-sexies, del    possono essere esercitati nei confronti
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,                dell'imprenditore appaltante durante
convertito, con modificazioni, dalla legge 6         l'esecuzione dell'appalto e fino ad un anno
agosto 2008, n. 133.
                                                     dopo la data di cessazione del medesimo.
Distacco trasnazionale
Art. 10. Obblighi amministrativi
1. L'impresa che distacca lavoratori in Italia ha l'obbligo di comunicare il distacco al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'inizio del
distacco e di comunicare tutte le successive modificazioni entro cinque giorni. La comunicazione
preventiva di distacco deve contenere le seguenti informazioni: (150 – 500 x lav)

a) dati identificativi dell'impresa distaccante;
b) numero e generalità dei lavoratori distaccati;
c) data di inizio, di fine e durata del distacco;
d) luogo di svolgimento della prestazione di servizi;
e) dati identificativi del soggetto distaccatario;
f) tipologia dei servizi;
g) generalità e domicilio eletto del referente di cui al comma 3, lettera b);
h) generalità del referente di cui al comma 4;
i) numero del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione, in
caso di somministrazione transnazionale ove l'autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello
Stato di stabilimento.
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definite le modalità delle
comunicazioni.
Distacco trasnazionale
Art. 10. Obblighi amministrativi

3. Durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l'impresa
distaccante ha l'obbligo di:

a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro
documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 152, i prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la
durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento
delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di
instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato
relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile; (500 – 3000 x lav.)
b) designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e
ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell'impresa distaccante si considera il
luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi.
4. L'impresa che distacca lavoratori ai sensi del presente decreto ha l'obbligo di
designare, per tutto il periodo del distacco, un referente con poteri di rappresentanza
per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione
collettiva di secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta
motivata delle parti sociali. (2000 – 6000 anche per comma 3 lett.b)
Distacco trasnazionale
Art. 12
(Sanzioni)

   1. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10,
   comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
   150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.
   2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 3, lettera
   a), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
   3.000 euro per ogni lavoratore interessato.
   3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, commi 3, lettera
   b), e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000
   a 6.000 euro.
   4. In ogni caso, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere
   superiori a 150.000 euro.
Le novità sul cambio di appalto
Cambio d’appalto
                 D.Lgs 122 del 7.07.2016
                              Capo VI
              Disposizioni in materia di occupazione
                              Art. 30.
Disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di
subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a
seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria
struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di
contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del
contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità
che determinano una specifica identità di impresa, non
costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda».
Confronto
NEW                                  OLD
D.Lgs 122/2016                       D.Lgs 276/2003
«3. L'acquisizione del personale       «L'acquisizione            del
già impiegato nell'appalto a           personale già impiegato
seguito di subentro di nuovo           nell'appalto a seguito di
appaltatore dotato di propria
struttura organizzativa e
                                       subentro di un nuovo
operativa, in forza di legge, di       appaltatore, in forza di
contratto collettivo nazionale di      legge, di contratto collettivo
lavoro o di clausola del contratto     nazionale di lavoro, o di
d'appalto, ove siano presenti          clausola     del    contratto
elementi di discontinuità che          d'appalto, non costituisce
determinano una specifica              trasferimento d'azienda o di
identità di impresa, non
                                       parte d'azienda. »
costituisce trasferimento
d'azienda o di parte d'azienda».
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