TESTO UNICO sulla SICUREZZA (D.Lgs. 81/08) Le novità, gli adempimenti e gli strumenti - IL NUOVO "TESTO UNICO" SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO ...

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TESTO UNICO sulla SICUREZZA (D.Lgs. 81/08)
   Le novità, gli adempimenti e gli strumenti

 IL NUOVO “TESTO UNICO” SULLA SICUREZZA E
              SALUTE SUL LAVORO (TITOLO I)

                            Giuseppe Cavallone
                             NIER Ingegneria Spa
D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza

   Aspetti principali del D.Lgs. 81/08

   Struttura del D.Lgs. 81/08

   Cosa e come cambia (definizioni; violazioni gravi;
    obblighi DL, dirigenti e preposti; gestione appalti;
    documento di valutazione dei rischi, formazione)

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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza

I principali aspetti che emergono da un analisi del testo normativo sono:
 Conferma della necessità di definire un modello organizzativo che
    garantisca, a partire dal prerequisito del rispetto degli
    adempimenti normativi di natura tecnica, la gestione della
    sicurezza (adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul
    Lavoro)
   Accorpamento in unico testo delle principali normative sulla sicurezza sul
    lavoro (anche se con un rimando a numerosi decreti attuativi)
   Aumento di adempimenti sia sostanziali che formali e introduzione di
    specifiche tecniche sugli aspetti documentali e organizzativi (ad esempio
    l’analisi di mansione)
   Inasprimento generalizzato degli aspetti sanzionatori
   Trasformazione in articoli di legge di alcune delle interpretazioni
    giurisprudenziali consolidate
   Definizione e valorizzazione della figura del “preposto”, prevedendone
    specifica formazione

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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza

(segue)

   Precisazione di possibilità, modalità e limiti della delega di
    funzioni del datore di lavoro ai dirigenti
   Conferma ed esplicitazione del ruolo del MC nel processi di
    valutazione dei rischi
   Inserimento nella valutazione dei rischi delle situazioni stress-
    correlate
   Conferma della disciplina (ex Legge 123/07 - DUVRI) sulla gestione
    dei contratti di appalto
   Conferma (art. 25-septies del D.Lgs. 231/01) della
    responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
    società e delle associazioni a seguito di omicidio colposo,
    lesioni gravi e gravissime

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Quando entra in vigore il D.Lgs. 81/08 ?

                                           15/05/2008
                     Ad eccezione di:
                     • Valutazione dei Rischi e azioni conseguenti: 29/07/2008
                     • Radiazioni Ottiche: 26/04/2010
                     • Radiazioni e.m.: 30/04/2012

dalla data di entrata in vigore del nuovo D.Lgs. vengono abrogati:
DPR 547/1955; DPR 164/1956; DPR 303/1955, fatta eccezione per
l’articolo 64; D.Lgs. 277/1991; D.Lgs. 626/1994 e s.m.i.; D.Lgs. 493/1996;
D.Lgs. 494/196; D.Lgs. n. 187/05
Art. 36 bis, commi 1 e 2 del D.Legge 4 luglio 2006 n. 223;
Artt. 2, 3, 5, 6 e 7 della Legge 3 agosto 2007, n. 123

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306 Articoli
                 13 Titoli
                 51 Allegati

TES
    T
 D.L O UNI
    gs.     C
        81/0 O
            8

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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza
I 13 Titoli e 51 Allegati
Titolo Articoli         Argomento                                      Allegati

   I     da 1 a 61      Principi comuni                                da I a III
   II    da 62 a 68     Luoghi di lavoro                               IV
  III    da 69 a 87     Attrezzature di lavoro e DPI                   da V a IX
  IV     da 88 a 160    Cantieri temporanei o mobili                   da X a XXIII
   V     da 161 a 166   Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro   da XXIV a XXXII
  VI     da 167 a 171   Movimentazione Manuale dei Carichi             XXXIII
  VII    da 172 a 179   Attrezzature munite di videoterminali          XXXIV
 VIII    da 180 a 220   Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi e.m., da XXXV a
                          radiazioni ottiche artificiali                  XXXVII
  IX     da 221 a 265   Sostanze   pericolose   (agenti  chimici, da XXXVIII a
                          cancerogeni, mutageni, amianto             XLIII
   X     da 266 a 286   Agenti biologici                               da XLIV a XLVIII
  XI     da 287 a 297   Atmosfere esplosive                            da XLIX a LI
  XII    da 298 a 303 Capi finali e disposizioni sanzionatorie
 XIII    da 304 a 306 Norme transitorie e finali
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Struttura del TITOLO I (Principi Comuni)

  Capo   Articoli     Argomento
    I    da 1 a 4     Disposizioni generali (art. 2 – definizioni)
   II    da 5 a 14    Sistema Istituzionale (art. 14 – lavoro irregolare)
   III   da 15 a 54   Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
   IV    da 54 a 61   Sanzioni penali

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Struttura del Capo III (Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro)

Sezione Articoli        Argomento
   I     da 15 a 27     Misure di Tutela e Obblighi (artt. 15, 18, 19, 26)
  II     da 28 a 30     Valutazione dei rischi
  III    da 31 a 35     Servizio di Prevenzione e Protezione
  IV     da 36 a 37     Formazione, Informazione, Addestramento
   V     da 38 a 42     Sorveglianza Sanitaria
  VI     da 43 a 46     Gestione dell’emergenze
  VII    da 47 a 52     Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei
                          lavoratori
 VIII    da 53 a 54     Documentazione tecnico amministrativa e statistiche
                          degli infortuni e delle malattie professionali

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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza
Art. 2 - Definizioni

Nuove risultano le definizioni di
   azienda, dirigente, preposto, addetto al Servizio di Prevenzione e
    Protezione, modello di organizzazione e di gestione, responsabilità
    sociale delle imprese
   sorveglianza sanitaria, salute, sistema di promozione della salute e
    sicurezza
   valutazione dei rischi, pericolo, rischio (?)
   norma tecnica, buone prassi, linee guida
   formazione, informazione, addestramento
   organismi paritetici

Modificate risultano le definizioni di
   Lavoratore, Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e
    Protezione, Medico Competente, prevenzione, unità produttiva

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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza

   dirigente = persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri
    gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli attua le
    direttive del DL organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa
   preposto = persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti
    di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico
    conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione
    delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei
    lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa
   salute = stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non
    consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità
   rischio = probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle
    condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente
    oppure alla loro combinazione

N.B.: Art. 299. - Esercizio di fatto di poteri direttivi
   Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2,
   comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur
   sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri
   giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza

   formazione = processo educativo attraverso il quale trasferire ai
    lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione
    aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per
    lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla
    identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
   informazione = complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili
    alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di
    lavoro
   addestramento = complesso delle attività dirette a fare apprendere ai
    lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze,
    dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro
   modello di organizzazione e di gestione = modello organizzativo e
    gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la
    salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto
    legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli
    articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione
    delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro

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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza
    lavoratore: la nozione prescinde dalle tipologie contrattuali di lavoro e vengono
     aggiunte precisazioni sui soggetti equiparati (es. tirocinanti, associati in
     partecipazione, volontari)
    datore di lavoro: il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, il soggetto che,
     secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
     propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell'unità produttiva
     in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle PA per datore di lavoro si
     intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, […..], individuato dall'organo
     di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito
     funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri
     decisionali e di spesa. In caso di omessa o non conforme individuazione, il DL coincide
     con l'organo di vertice medesimo
    RSPP: viene rimarcata la dipendenza funzionale del soggetto designato dal datore di
     lavoro (“a cui risponde”)
    medico competente : viene espressamente indicato il compito di collaborazione “con il
     datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi”
    prevenzione: la relativa nozione viene espressamente ancorata ai parametri della
     particolarità del lavoro, dell’esperienza e della tecnica, previsti dall’art. 2087 del codice
     civile
    unità produttiva: la relativa nozione viene riferita non più solo alla produzione di
     servizi ma anche alla “erogazione” degli stessi.
                                                                                             13
D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza

Art. 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della
   salute e sicurezza dei lavoratori
   Trova sostanziale conferma, con poche modifiche, la disciplina relativa alla
    sospensione dell’attività d’impresa (cfr. art. 5 del legge 123/07)
   Viene confermato sul piano normativo il criterio, precedentemente affermato in via
    amministrativa, che determina la “gravità” degli illeciti in materia di salute e
    sicurezza sul lavoro, agli effetti della sospensione, non più in via astratta ma
    attraverso il riferimento ad un elenco tassativo di violazioni da individuare con DM
   Peraltro, in attesa della emanazione del decreto, la disposizione fa rinvio all’elenco di
    violazioni inserite nell’Allegato I al TU.
   Riguardo alla sanzione accessoria, il cui pagamento è condizione per la revoca
    della sospensione, viene abbandonato l’incerto criterio di determinazione
    percentuale del relativo importoin favore del riferimento ad un importo fisso di
    2.500,00 euro determinato per legge.
   Si introduce la possibilità, in precedenza non prevista, di ricorrere in unico
    grado, entro 30 giorni, avverso il provvedimento di sospensione ed è previsto il
    meccanismo del silenzio-accoglimento qualora gli organi dirimenti non si
    pronuncino nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso.
   Viene infine introdotta una sanzione detentiva, che si aggiunge alla sanzione
    della sospensione, nel caso di non ottemperanza al relativo provvedimento.

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Allegato I – Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di
    sospensione dell’attività imprenditoriale

   Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
    - Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
    - Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
    - Mancata formazione ed addestramento;
    - Mancata costituzione del SPP e nomina del relativo responsabile;
    - Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
    - Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
    - Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;
    - Mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione

   Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto
    - Mancato utilizzo della cintura di sicurezza;
    - Mancanza di protezioni verso il vuoto.

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   Violazioni che espongono al rischio di seppellimento
    - Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le
    prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

   Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
    - Lavori in prossimità di linee elettriche;
    - Presenza di conduttori nudi in tensione;
    - Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di
    terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

   Violazioni che espongono ai rischio d'amianto
    - Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che
    possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza

Art. 15 - Misure generali di tutela
   Viene confermata la distinzione tra misure generali di tutela (elencate
    in questo articolo) e obblighi inerenti comportamenti materiali che
    sono diretta applicazione di queste misure (elencati, relativamente al
    datore di lavoro, nei successivi artt. 17, 18, 19, 28 e 29).
   Trova conferma l’assenza di norme sanzionatorie riferite a queste
    misure

                                                                         17
D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza

Art. 16 - Delega di funzioni [cfr. art. 299]
   L’art.16 costituisce una novità rispetto al 626 e dà visibilità ed evidenza al
    sistema di attribuzione dei poteri gerarchico-funzionali e delle connesse
    responsabilità.
   E’ opportuno richiamare l’art. 299 (esercizio di fatto di poteri direttivi), che
    sancisce che le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, ai dirigenti
    e ai preposti gravano altresì su colui il quale, sprovvisto di regolare
    investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei
    soggetti ivi definiti.
   La disposizione formalizza, in sostanza, il principio di effettività
    (giurisprudenzale), secondo cui l'individuazione dei soggetti destinatari
    della normativa in tema di infortuni sul lavoro deve essere operata sulla
    base dell'effettività e concretezza delle mansioni e dei ruoli svolti. Quindi
    chiunque esercita, anche di fatto, i poteri giuridici propri del DL, del
    dirigente o del preposto, è destinatario della relativa posizione di garanzia
    e, quindi, dei connessi obblighi e sanzioni.

                                                                                 183
D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza

(continua)
Art. 16 - Delega di funzioni [cfr. art. 299]
   L’articolo 16 disciplina per la prima volta normativamente lo strumento
    della delega di funzioni, che si basa su un atto espresso, inequivoco e certo,
    che investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni
    tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, e che abbia
    accettato lo specifico incarico.
   Infine resta in capo al datore di lavoro delegante un dovere di vigilanza in
    ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite (comma 3).

Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
   Vengono confermati gli obblighi non delegabili dal datore di lavoro
    (valutazione dei rischi, unitamente alla elaborazione del relativo
    documento, e nomina del RSPP).

                                                                               193
D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
   Il comma 1 dell’art. 18 riproduce di massima i contenuti della normativa
    previgente; in questo articolo (e nell’intero TU) manca l‘espressa previsione
    dell’obbligo a carico del datore di lavoro di nomina degli addetti al SPP.
Gli obblighi che presentano differenze sono:
   Obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36
    e 37 (lett. l) in accordo con quanto previsto nei successivi artt. 36 e 37 del
    TU.
   Obbligo di elaborazione e consegna del DVR e del DUVRI al
    Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (lett. o e p). Viene
    inoltre previsto l’ulteriore obbligo di consentire allo stesso RLS l’accesso ai
    dati oggetto di denuncia all’Inail, ai sensi della successiva lettera r)
    (infortuni che comportino assenza di almeno un giorno)
   Obbligo di comunicazione – a fini statistici e informativi – ad INAIL o
    IPSEMA dei dati sugli infortuni con prognosi di almeno un giorno escluso
    quello dell’evento (lett. r) in aggiunta al preesistente obbligo di denuncia, ai
    fini assicurativi, degli infortuni sul lavoro con prognosi superiore a tre
    giorni.

                                                                                 18
D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza

   A decorrere dal settimo mese successivo all’adozione del decreto
    interministeriale previsto dall’art. 8, comma 4 (v. successivo art. 53, comma
    6), viene meno il previgente obbligo di tenuta del registro infortuni (art. 4,
    comma 4, lett. o), del 626).
   Obbligo della tessera di riconoscimento negli appalti e subappalti (lett. u):
    viene confermato l’obbligo di munire i lavoratori, occupati nello svolgimento
    di attività in regime di appalto/subappalto, di apposita tessera di
    riconoscimento corredata di foto e contenente le generalità del lavoratore e
    l’indicazione del datore di lavoro.
   Obbligo di comunicazione annuale all’INAIL dei nominativi degli RLS (lett.
    aa): si tratta di un ulteriore adempimento formale posto a carico del datore di
    lavoro, in precedenza non previsto e del quale non risultano chiare le finalità.
   Obbligo di vigilanza sull’indebito impiego di lavoratori non idonei (let. bb):
    viene posto a carico del datore di lavoro e del dirigente l’obbligo di vigilare
    sulla correttezza di propri comportamenti (adibizione alla mansione
    lavorativa specifica di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria solo se
    muniti del prescritto giudizio di idoneità).

                                                                                 19
D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza

Art. 19 - Obblighi del preposto
 La disposizione individua gli obblighi del preposto distintamente
  da quelli del datore di lavoro e del dirigente, mutuandoli dagli
  indirizzi giurisprudenziali.
   Si tratta di obblighi connessi all’incarico operativo e che consistono
    esclusivamente nell’attività di sovrintendenza e controllo e non
    anche nell’autonomo esercizio di poteri discrezionali.
   Di particolare rilievo è la lettera g) che prevede per il preposto una
    formazione specifica (v. successivo art. 37).

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori
   Viene opportunamente posto a carico dei lavoratori l’obbligo,
    corredato di sanzione penale, di partecipare ai programmi di
    formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro.

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Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
  somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice
   o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola
   unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo
   dell’azienda medesima:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8,
   lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei
   lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante
   contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla emanazione del decreto
   di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti
   modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di
   commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell’autocertificazione
   dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei
   requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del DPR del
   28/12/2000, n. 445;

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b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici
   esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
   prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i
  subappaltatori: a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e
  protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto
  dell’appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai
  rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al
  fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse
  imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

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3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
  coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di
  valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove
  ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale
  documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti
  stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del
  31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere
  allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si
  applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o
  dei singoli lavoratori autonomi
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità
   solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi
   previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido
   con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per
   tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal
   subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale
   per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di
   Previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente
   comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri
   dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici
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5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche
   qualora in essere al momento della entrata in vigore del presente decreto,
   di cui agli articoli 1559, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere
   specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418
   del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare
   riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento
   ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007
   i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre
   2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali
   dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la
   sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
   comparativamente più rappresentative a livello nazionale

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6. Nella predisposizione delle         gare di appalto e nella valutazione
  dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di
  lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a
  valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo
  del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere
  specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle
  caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente
  comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite
  tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei
  valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai
  sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia
  previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle
  differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile,
  il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del
  settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

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7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile
   2006 n. 163, come da ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1, della legge
   3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le
   disposizione del presente decreto.
8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto,
   il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve
   essere munito di       apposita tessera di riconoscimento corredata di
   fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore
   di lavoro
N.B.: Il DUVRI deve essere custodito presso l’unità produttiva a cui si
  riferisce (art. 29 comma 4 del D.Lgs. 81/08)

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Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta
   delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
   impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare
   tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
   riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche
   quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti
   dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici
   in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26
   marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere,
   all'età, alla provenienza da altri Paesi.

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2. Il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e
    contenere:
  a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute
  durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati
  per la valutazione stessa;
  b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei
  dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
  c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
  miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da
  realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono
  provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di
  adeguate competenze e poteri;
  e) l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS (o RLST) e del MC che ha
  partecipato alla valutazione del rischio;
  f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori
  a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale,
  specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

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3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le
    indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi
    contenute nei successivi titoli del presente decreto.
Art. 29. - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di
    valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di
    prevenzione e protezione e il medico competente
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del
   rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati,
   nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del
   processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della
   salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione
   della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni
   significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la
   necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono
   essere aggiornate.
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui
    all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva
    alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
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Art. 36 - Informazione ai lavoratori
   Il comma 4, introduce l’innovativo requisito della “comprensibilità” delle
    informazioni fornite ai lavoratori, con la finalità di assicurare l’effettiva
    comprensione delle stesse informazioni, in particolare, da parte dei
    lavoratori stranieri immigrati.
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
   Il comma 1 menziona espressamente la necessità di tenere conto delle
    conoscenze linguistiche dei lavoratori e di assicurare la sufficienza e
    adeguatezza della formazione con riguardo ad alcuni contenuti minimi della
    stessa espressamente indicati [a) concetti di rischio, danno, prevenzione,
    protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei
    vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
    b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e
    procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di
    appartenenza dell'azienda]. Il comma 2 rinvia la definizione della durata, dei
    contenuti e delle modalità per l’effettuazione della formazione per tutti i
    soggetti coinvolti ad un accordo da adottare in sede di Conferenza Stato
    regioni entro un anno dalla entrata in vigore del TU, previa consultazione
    delle parti sociali.

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   Anche riguardo ai rischi specifici previsti dai Titoli successivi, si prevede
    (comma 3) l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare ai lavoratori una
    formazione sufficiente ed adeguata, secondo i contenuti dell’accordo Stato-
    regioni. Il riferimento dello stesso comma 3 alla salvezza delle disposizioni in
    vigore in materia, appare impropria e può intendersi nel senso della
    permanenza in vigore delle norme previgenti fino alla definizione di una
    nuova disciplina della materia.
   I commi 4 e 5 introducono uno specifico obbligo di addestramento da affidare
    a persona esperta e da svolgere nel luogo di lavoro. E’ da precisare che
    l’addestramento specifico deve essere effettuato nei casi espressamente
    previsti (ad es. v., nel TU, l’art. 77, commi 4, lett. h, e 5, e l’art. 169, comma
    2).
   Inoltre il comma 4, precisa in che, nel caso di somministrazione, il
    somministratore deve procedere alla formazione e all’addestramento del
    lavoratore somministrato in vista dell’inizio dell’utilizzazione, ai sensi
    dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs n. 276/2003 (v. anche sopra, art. 3, comma
    5).

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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza

   Il comma 7 introduce uno specifico obbligo di formazione adeguata e
    specifica e di aggiornamento nei confronti del preposto in relazione ai
    compiti dello stesso in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Lo stesso
    comma 7 dispone che l’intervento formativo avvenga in azienda e ne
    individua puntualmente gli specifici contenuti (soggetti coinvolti e relativi
    obblighi, fattori di rischio e relativa valutazione, misure di prevenzione e
    protezione).
   Il comma 9 rinvia ad un apposito decreto dei Ministri dell’Interno e del
    Lavoro, per i contenuti della specifica formazione da effettuare nei confronti
    dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta
    antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed
    immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
    dell’emergenza. In attesa della emanazione del decreto interministeriale,
    continuerà a trovare applicazione il DM 10 marzo 1998.
   Il comma 11 rinvia alla contrattazione collettiva nazionale la determinazione
    delle modalità, della durata e dei contenuti dell’obbligo formativo e del
    relativo aggiornamento periodico nei confronti del RLS, vincolando peraltro
    l’autonomia collettiva al rispetto di alcune durate e contenuti minimi,
    puntualmente indicati nello stesso comma 11.

                                                                               34
D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza

   Così, tra l’altro, oltre al corso base di durata non inferiore a 32 ore, si
    prevede un obbligo di aggiornamento di durata pari almeno a 4 ore annue,
    per le aziende da 15 a 50 lavoratori, ed almeno pari a 8 ore annue, per le
    altre.
   Il comma 13, analogamente a quanto previsto in tema di informazione (v.
    sopra, art. 36), pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di assicurare la
    “comprensibilità” della formazione.
   Ancora in analogia a quanto previsto in tema di formazione degli addetti e
    del RSPP (v. sopra, art. 32, comma 7), il comma 14 dispone che le
    competenze acquisite per effetto della formazione siano registrate nel
    libretto formativo di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003. Lo stesso
    comma 14 prevede che il contenuto del libretto sia considerato dal datore di
    lavoro ai fini della programmazione della formazione e che dello stesso
    contenuto tengano conto gli organi di vigilanza ai fini della verifica degli
    obblighi di formazione.

                                                                                 35
D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza

         QUALE RISPOSTA AZIENDALE ?
   E          Importanza e concretezza degli obiettivi
   L
              Pieno coinvolgimento della “line” aziendale
   E
   M          Attività di natura organizzativa
   E          Coinvolgimento di più funzioni aziendali
   N          Complessità applicativa
   T
   I          Necessità di verifiche e controlli

  Adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza
              Scelta aziendale “strategica”
    B
    A         Completa integrazione
    S         Formazione
    E         Risorse (professionalità dello staff e sistema informativo)
                                                                             36
SGSL e Sistema Informativo

o Esigenze di SPP, MC, Formatori, line aziendale
       (redazione DVR, analisi profili di mansione, individuazione/acquisto
       DPI, programmi di info/formazione, gestione protocolli sanitari, analisi
       biostatistiche, gestione del personale, etc.)

o Dati da gestire o “co-gestire” [anche presso le unità produttive]
        (docval, PEI, planimetrie, DUVRI, formazione, sorveglianza sanitaria,
        DPI, priorità e tempistica degli interventi, analisi infortunistica,etc.)

o Strumento di integrazione in quanto:
         - confronta e riporta i differenti punti di vista e le modalità di
           approccio operativo
         - gestisce gli apporti dei vari soggetti e – nei limiti delle
           codifiche che vengono stabilite – risolve i conflitti di
           attribuzioni e competenze
         - riduce i tempi di interazione e tempistica di intervento
         - obbliga all’utilizzo di un linguaggio comune
         - si basa e alimenta una “piattaforma dati” condivisa
D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza

                     usare la testa, si deve

                      evitare la croce, si può

        tratto da “Pubblicità Progresso” - IOLAVOROSICURO   38
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