Tax Weekly Roundup Venerdì 4 marzo 2022 9/2022 - Morri Rossetti

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Tax Weekly Roundup Venerdì 4 marzo 2022 9/2022 - Morri Rossetti
Tax
Weekly
Roundup
Venerdì 4 marzo 2022

                       9/2022
TAX WEEKLY ROUNDUP

Il Tax Weekly Roundup dello Studio contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi
nella settimana corrente, relativamente ai seguenti argomenti:

    1.   Decreto energia: principali novità
    2.   Rivalutazione beni d’impresa: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
    3.   In GU il decreto sulle cessioni dei bonus edilizi e sul contrasto alle frodi
    4.   Decreto fiscale e novità IVA: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
    5.   Per l’omesso versamento IVA rileva quanto indicato nel rigo VL38
    6.   Diritto di superficie tassato solo se ceduto entro cinque anni
    7.   IVIE e IVAFE da versare per i dipendenti di organizzazioni intergovernative

 Decreto energia: principali novità                             riconosciuto sotto forma di credito d’imposta,
                                                                pari al 20% delle spese sostenute per la
 Il decreto legge del 1° marzo 2022, n. 17 recante
                                                                componente energetica acquistata ed
 misure urgenti per il contenimento dei costi
                                                                effettivamente utilizzata nel secondo
 dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo
                                                                trimestre 2022. Il credito: (i) è fruibile
 sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio
                                                                esclusivamente in compensazione tramite
 delle politiche industriali è stato pubblicato nella
                                                                F24; (ii) non concorre alla formazione del
 Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2022, n. 50 ed è in
                                                                reddito d’impresa né della base imponibile
 vigore dal 2 marzo 2022.
                                                                IRAP; (iii) è cumulabile con altre agevolazioni
 Di seguito le principali novità:
                                                                riguardanti i medesimi costi, sempre che,
                                                                considerata anche la non imponibilità ai fini
    viene prevista anche nel secondo trimestre
                                                                delle imposte sui redditi e dell’IRAP, non
     2022 l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al
                                                                venga superato il costo sostenuto.
     5% - già adottata per gli ultimi tre mesi del
                                                                Rispetto alla precedente disciplina viene
     2021 con il DL 130/2021 e replicata dalla
                                                                previsto che il credito d’imposta spetta anche
     legge 234/2021 per il primo trimestre 2022.
                                                                per i costi relativi all’energia prodotta dalle
     In caso di consumi stimati, l’aliquota del 5% si
                                                                stesse imprese e autoconsumata nel secondo
     applica anche alla differenza derivante dagli
                                                                trimestre; in tal caso, per l’incremento del
     importi ricalcolati sulla base dei consumi
                                                                costo per kWh si fa riferimento alla variazione
     effettivi riferibili, anche percentualmente, a
                                                                del prezzo unitario dei combustibili acquistati
     mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Inoltre,
                                                                e impiegati per produrre l’energia, mentre il
     per quello stesso periodo, l’Arera dovrà
                                                                bonus è calcolato con riguardo al prezzo
     ridurre, per un importo complessivo di 250
                                                                convenzionale dell’energia pari alla media del
     milioni di euro, le aliquote relative agli oneri
                                                                prezzo unico nazionale relativa al secondo
     generali di sistema (art. 3);
                                                                trimestre 2022 (art. 4);
    viene replicato il contributo straordinario
                                                               sono riaperti i termini per la rideterminazione
     introdotto dall’art. 15 del DL n. 4/2022 (DL
                                                                dei valori di acquisto dei terreni, edificabili e
     “Sostegni-ter”) in favore delle imprese
                                                                a destinazione agricola, e delle partecipazioni
     energivore (DM 21 dicembre 2017), a parziale
                                                                non negoziate in mercati regolamentati, cioè
     compensazione dei maggiori oneri sostenuti
                                                                in società non quotate. Possono accedere alla
     per la decisa impennata del prezzo
                                                                rivalutazione      persone    fisiche,   società
     dell’energia. Destinatari dell’agevolazione
                                                                semplici, enti non commerciali e soggetti non
     sono i soggetti che nel primo trimestre 2022
                                                                residenti privi di stabile organizzazione in
     hanno subìto mediamente un incremento del
                                                                Italia, con riferimento ai beni posseduti - al di
     costo per kWh (al netto di imposte ed
                                                                fuori dell’esercizio di imprese, arti o
     eventuali sussidi) superiore al 30% rispetto al
                                                                professioni - alla data del 1° gennaio 2022. La
     medesimo periodo del 2019. Il sostegno è
                                                                redazione e il giuramento di un’apposita
perizia di stima resa da un professionista             individuazione del piano di ammortamento
     abilitato nonché il versamento di un’imposta            fiscale degli importi riallineati in presenza di
     sostitutiva (l’intero importo ovvero, in caso di        valori fiscali già riconosciuti;
     pagamento frazionato, la prima rata) nella             individuazione        della    base    imponibile
     misura del 14% del valore periziato devono              dell’imposta        sostitutiva    dovuta    per
     avvenire entro il 15 giugno 2022 (art. 29).             l’affrancamento          delle     riserve    da
                                                             riallineamento soggette al vincolo di
Rivalutazione beni d’impresa: i chiarimenti                  sospensione d’imposta;
dell’Agenzia delle entrate                                  individuazione del trattamento impositivo in
                                                             caso di distribuzione delle riserve da
L’Agenzia delle entrate, con la Circolare del 1°
                                                             riallineamento; la circolare chiarisce che
marzo 2022, n. 6/E, ha reso chiarimenti in merito
                                                             laddove ai fini del riallineamento siano
alla disciplina della rivalutazione e del
                                                             vincolate riserve di capitali, la loro
riallineamento dei beni d’impresa contenuta
                                                             distribuzione per i soci rimane soggetta al
nell’articolo 110 del DL n. 104/2020 (decreto
                                                             regime impositivo delle restituzioni degli
“Agosto”). In particolare, nella Parte I della
                                                             apporti;
circolare – in cui            sono resi chiarimenti
                                                            unicità o pluralità dell’avviamento iscritto in
relativamente ai profili sostanziali della disciplina
                                                             bilancio ai fini del suo riallineamento e delle
e nella Parte III relativa agli aspetti procedurali –
                                                             relative modalità applicative (viene superata
l’Agenzia ha precisato che, tenuto conto che la
                                                             l’originaria posizione di avviamento iscritto in
disciplina prevista dal menzionato articolo 110
                                                             bilancio come “unico” a prescindere dalle sue
rinvia a previsioni già presenti nei precedenti
                                                             singole       componenti,       a    favore  del
regimi di rivalutazione e riallineamento, possono
                                                             riconoscimento della “pluralità” degli
applicarsi, in quanto compatibili, i chiarimenti già
                                                             avviamenti, consentendo così ai contribuenti
forniti dai diversi documenti di prassi (cfr. circolari
                                                             interessati di riallineare i singoli avviamenti
n. 14/2017, n. 18/2006, n. 11/2009 e n. 13/2014).
                                                             riferibili a specifiche aziende/rami d’azienda);
Nella Parte II della circolare - nella formula
                                                            riallineamento delle divergenze derivanti
domanda-risposta - viene analizzata nel dettaglio
                                                             dall’applicazione dell’Ifric 12 (la circolare
la disciplina della rivalutazione dei beni prevista
                                                             conferma che non rientrano nell’ambito
per i settori alberghiero e termale di cui all'articolo
                                                             applicativo della disciplina le divergenze
6-bis del decreto Liquidità.
                                                             derivanti dall’applicazione dell’Ifric 12).
Tra le indicazioni fornite, l’Agenzia delle entrate ha
chiarito che per esigenze di coerenza logico-
                                                          Infine, riguardo la rivalutazione gratuita dei
sistematica, le modifiche legislative introdotte
                                                          soggetti operanti nel settore alberghiero e
dalla     legge     di   bilancio     2022     relative
                                                          termale, la circolare chiarisce che la disciplina è
all’allungamento, in almeno 50 anni, del periodo
                                                          riconosciuta a prescindere dal tipo di attività, e in
di ammortamento per i marchi e l’avviamento,
                                                          particolare    della   operatività     nel   settore
riguardano i maggiori valori delle attività
                                                          alberghiero      termale,      del      proprietario
immateriali, le cui quote di ammortamento sono
                                                          dell’immobile a destinazione alberghiera concesso
deducibili in misura non superiore a un
                                                          in locazione a un soggetto operante direttamente
diciottesimo del costo o del valore, detenute sia
                                                          nel predetto settore. Nello stesso ambito,
dai soggetti che adottano i principi contabili
                                                          l’Agenzia spiega che i maggiori valori rivalutati
Ias/Ifrs sia dai soggetti Oic-adopter. È facoltà del
                                                          possono essere ammortizzati già a decorrere del
contribuente revocare anche parzialmente
                                                          periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2020
l’opzione esercitata, nel senso che i benefici
                                                          (superando la precedente impostazione che
possono essere revocati in relazione a singoli beni
                                                          faceva decorre gli effetti dal bilancio chiuso al 31
immateriali o materiali a scelta del contribuente (e
                                                          dicembre 2021).
non sul valore rivalutato/riallineato di detti beni).
Tra gli altri temi esaminati si segnalano i seguenti:
                                                          In GU il decreto sulle cessioni dei bonus edilizi
                                                          e sul contrasto alle frodi
  ricostruzione delle riserve in sospensione
   d’imposta tassabili solo in caso di                    ll DL 25 febbraio 2022 n. 13, contenente misure
   distribuzione ai soci nell’ambito di operazioni        per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei
   straordinarie;                                         luoghi di lavoro in materia edilizia - pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2022, n. 47       delle     spese.    Vengono       punite      anche
- interviene per sbloccare il processo di cessione         le omissioni “dolose” (e quindi volontarie) di
del credito dei bonus edilizi.                             informazioni rilevanti su requisiti tecnici del
In particolare:                                            progetto di intervento o sulla effettiva
                                                           realizzazione dello stesso. La sanzione è quella
  viene         vietata         ogni        ipotesi       della reclusione da due a cinque anni e della multa
   di cessione dei bonus edilizi successiva alla           da 50.000 a 100.000 euro.
   prima cessione effettuata direttamente dal
   beneficiario, o, previo sconto in fattura, dal          Decreto fiscale e novità IVA: i chiarimenti
   fornitore;                                              dell’Agenzia delle entrate
  è previsto che siano ammesse, dopo la prima
                                                           L’Agenzia delle entrate, con la Circolare del 28
   cessione del credito “verso chiunque”, da
                                                           febbraio 2022, n. 5/E, ha reso chiarimenti in merito
   parte del beneficiario, o, previo sconto in
                                                           alle principali novità IVA introdotte dal DL n.
   fattura, del fornitore, ulteriori due cessioni, le
                                                           146/2021.
   quali possono però avvenire esclusivamente
                                                           In particolare i chiarimenti interessano:
   a favore dei “soggetti vigilati” (banche e
   intermediari finanziari, società appartenenti al
                                                             le agevolazioni per beni e servizi anti Covid-
   gruppo bancario e imprese di assicurazione).
                                                              19 ceduti a organismi UE;
                                                             le operazioni effettuate da enti associativi;
Il     decreto        interviene      anche        sulle
                                                             l’Imponibilità dei servizi di trasporto
misure sanzionatorie contro le frodi in materia di
                                                              internazionale di beni effettuati da subvettori.
erogazioni pubbliche e sui termini di utilizzo dei
crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale.
                                                           Non imponibilità sulle cessioni di beni e servizi
In particolare, è previsto che l’uso dei crediti
                                                           anti-Covid a organismi Ue
d’imposta ex artt. 121 e 122 del DL 34/2020, nel
                                                           Tra le operazioni non imponibili richiamate
caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro
                                                           all’articolo 72, comma 1, del DPR n. 633/1972,
disposto dall’Autorità giudiziaria, può avvenire,
                                                           vengono ricomprese anche le cessioni di beni e le
una volta cessati gli effetti del provvedimento di
                                                           prestazioni di servizi effettuate “nei confronti della
sequestro, entro i termini di cui agli artt. 121
                                                           Commissione europea o di un’agenzia o di un
comma 3 e 122 comma 3 del DL 34/2020,
                                                           organismo istituito a norma del diritto dell’Unione
aumentati di un periodo pari alla durata del
                                                           europea, qualora la Commissione o tale agenzia od
sequestro medesimo, fermo restando il rispetto
                                                           organismo acquisti tali beni o servizi nell’ambito
del limite annuale di utilizzo. Per la stessa durata,
                                                           dell’esecuzione dei compiti conferiti dal diritto
restano fermi gli ordinari poteri di controllo
                                                           dell’Unione europea al fine di rispondere alla
esercitabili dall’Amministrazione finanziaria nei
                                                           pandemia di COVID-19”.
confronti dei soggetti che hanno esercitato le
                                                           Tale nuova ipotesi di “non imponibilità”, in base a
opzioni.
                                                           quanto previsto dalla norma:
È introdotta una nuova sanzione penale a carico
dei tecnici abilitati che attestino il falso nelle
                                                             si applica a partire dalle operazioni effettuate
procedure relative alle detrazioni. Il nuovo reato
                                                              dal 1° gennaio 2021, avendo quindi anche
riguarda tutte le asseverazioni citate al comma 13
                                                              efficacia retroattiva rispetto alla data di
dell’art. 119 del decreto Rilancio (DL n. 34/2020):
                                                              emanazione della norma;
in particolare, l’asseverazione dei requisiti tecnici
                                                             viene meno – e, conseguentemente, le citate
per      gli    interventi     di     efficientamento,
                                                              operazioni diventano imponibili ai fini dell’Iva
l’asseverazione di congruità delle spese e
                                                              – laddove i beni o servizi siano utilizzati,
l’asseverazione dell’efficacia della messa in
                                                              immediatamente o in seguito, dalla
sicurezza antisismica. Queste asseverazioni,
                                                              Commissione o dagli altri organismi Ue per
peraltro, riguardano sia il superbonus che gli altri
                                                              ulteriori cessioni o prestazioni a titolo
bonus casa, in caso di cessione e sconto in fattura.
                                                              oneroso.
La         condotta         consiste,         anzitutto,
nell’esporre informazioni         false:        quindi,
nell’indicare dati che non corrispondano alla
realtà, a partire dall’attestazione falsa di congruità
Rilevanza IVA delle operazioni effettuate da             del 1° gennaio 2022, si siano adeguati alle
enti associativi                                         indicazioni fornite dalla sentenza sopra richiamata,
L’art. 5 del DL n. 146/2021 ha introdotto novità         ovverosia abbiano già applicato l’Iva alle
anche in merito alla rilevanza ai fini IVA delle         prestazioni     di    subvezione     nei     trasporti
operazioni effettuate dagli enti non commerciali di      internazionali territorialmente rilevanti in Italia.
tipo associativo nei confronti di soci e associati.
In virtù di tali novità, alcune operazioni effettuate    Per l’omesso versamento IVA rileva quanto
dagli enti di tipo associativo – in particolare quelle   indicato nel rigo VL38
rese da tali enti ai propri associati o partecipanti
                                                         La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7622
verso pagamento di corrispettivi specifici o di
                                                         depositata il 3 marzo 2022, ha statuito che, ai fini
contributi supplementari determinati in funzione
                                                         dell’integrazione della fattispecie di omesso
delle maggiori o diverse prestazioni alle quali
                                                         versamento IVA (art. 10-ter del DLgs. 74/2000),
danno diritto – da non rilevanti ai fini dell’Iva
                                                         l’imposta dovuta è quella risultante dal rigo VL
diventano operazioni esenti dall’imposta. Per
                                                         38 della dichiarazione annuale e non quella
organizzazioni di volontariato e associazioni di
                                                         effettiva desumibile dalle annotazioni contabili.
promozione sociale con ricavi annui inferiori a
                                                         Ciò perché il giudice può prescindere da tale
65mila euro, tuttavia, viene prevista una misura di
                                                         importo solo se esso non sia giustificato
deroga temporanea a tale disciplina: sino alla
                                                         dall’esame formale della stessa dichiarazione.
piena operatività della normativa fiscale prevista
dal codice del terzo settore queste applicheranno,
                                                         Diritto di superficie tassato solo se ceduto entro
ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto, le
                                                         cinque anni
semplificazioni attualmente previste per i
contribuenti in regime forfettario. L’entrata in         La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6622,
vigore di tali disposizioni, originariamente prevista    pubblicata il 1° marzo 2022, ha statuito che in
per il 1° gennaio 2022, è stata posticipata – in virtù   capo ai soggetti non imprenditori, il corrispettivo
di quanto previsto dall’articolo 1, comma 683,           derivante dalla cessione del diritto di superficie
della legge di bilancio 2022 – al 1° gennaio 2024.       costituisce reddito diverso ex art. 67 comma 1 lett.
                                                         b) del TUIR, con la conseguenza che:
Imponibilità     dei     servizi   di     trasporto
internazionale      effettuati    da    subvettori         in caso di terreno fabbricabile, viene tassata
Con l’introduzione del terzo comma dell’articolo 9          la differenza tra il costo, rivalutato e
del DPR n. 633/1972 sono da ritenersi esclusi dalla         maggiorato delle spese, e il prezzo di vendita;
previsione di non imponibilità IVA – e sono quindi         in caso di terreno agricolo, non si
generalmente soggetti a IVA – i servizi di trasporto        determina alcuna tassazione, salvo che siano
che riguardino beni in esportazione, in transito o          trascorsi meno di cinque anni dall’acquisto.
in importazione temporanea, nonché beni in
importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella      Per contro, il reddito afferente tale corrispettivo
base imponibile, qualora i servizi stessi siano          non può essere inquadrato tra i redditi diversi
prestati a soggetti diversi:                             derivanti dall’assunzione di obblighi di permettere
                                                         di cui all’art. 67 comma 1 lett. l) del TUIR, in quanto:
  dall’esportatore
  dal titolare del regime di transito                     l’art. 9 comma 5 del TUIR prevede la
  dall’importatore                                         generale equiparazione del trasferimento di
  dal destinatario dei beni                                un diritto reale di godimento al trasferimento
  dal prestatore di servizi di spedizione                  del diritto di proprietà;
   internazionale                                          i redditi determinati dall’assunzione degli
  dal prestatore di servizi relativi a operazioni          obblighi cui fa riferimento l’art. 67 comma 1
   doganali.                                                lett. l) del TUIR vanno ricollegati
                                                            specificatamente a diritti personali e non,
Per espressa previsione normativa tali regole si            invece, a diritti reali, quali il diritto di
applicano ai servizi di trasporto effettuati a partire      superficie.
dal 1° gennaio 2022, facendo però salvi i
comportamenti adottati dai soggetti che, prima
IVIE e IVAFE da versare per i dipendenti di                   sede principale dei propri affari e interessi
organizzazioni intergovernative                               economici e sociali nel nostro Paese per la
                                                              maggior parte del periodo di imposta 2020, deve
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
                                                              considerarsi fiscalmente residente in Italia ed è
interpello del 3 marzo 2022, n. 3, ha chiarito che
                                                              tenuto, per tutti i redditi non ricadenti nel regime
un cittadino tedesco che nel 2019 si è trasferito in
                                                              di esenzione previsto da un accordo siglato tra
Italia per lavorare presso un “Centro” che
                                                              Governo della Repubblica italiana e il Centro,
rappresenta un’organizzazione intergovernativa
                                                              all’obbligo di assolvere l’Ivie e l’Ivafe.
indipendente, stabilendo la dimora abituale e la

                                                        ***

                        Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare:

                                               Davide Rossetti
                                         Responsabile Dip. Tax Advisory
                                       (Davide.Rossetti@MorriRossetti.it)

                                              Roberta De Pirro
                                         Responsabile del Centro Studi
                                      (Roberta.DePirro@MorriRossetti.it)

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