La riscossione: come difendersi dall'Agenzia delle Entrate -Riscossione
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Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione La riscossione: come difendersi dall’Agenzia delle Entrate -Riscossione Relazione a cura di: Melis Federica Caboni Beatrice Anno Accademico 2018/2019
Indice analitico 1. La riscossione 1.1 Tipologie di riscossione A. La riscossione volontaria B. La riscossione coattiva 1.2 La rateizzazione 1.3 Le cartelle di pagamento 2. Come difendersi dall’Agenzia delle entrate-Riscossione 2.1 La sospensione della riscossione 2.2 Il ricorso: l’impugnazione della cartella di pagamento 2.3 Difendersi dall’esecuzione forzata
1. La Riscossione La riscossione, secondo la legge italiana, è la fase successiva a quella dell’accertamento, fase il cui culmine è da identificare nell’emanazione del provvedimento amministrativo attraverso il quale viene imposto il pagamento di un tributo. Tale pagamento corrisponde, appunto, alla riscossione. La riscossione è disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n.602. Si tratta di una fase tipica e tipizzata, nel senso che l’ente impositore può adottare solo le forme di riscossione previste dalla legge. La riscossione, corrisponde al pagamento del tributo, che può avvenire o mediante versamento diretto o a seguito di un’iscrizione a ruolo. Il pagamento può essere effettuato presso lo sportello di un ente di riscossione, uno sportello bancario, presso un ufficio postale o per via telematica. Con il D.L. 193/2016 (conv. In L. 225/2016) la riscossione dei tributi è passata, a partire dal 1 luglio 2017, da Equitalia ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente strumentale dell’Agenzia delle Entrate. Il nuovo ente, rimasto uguale nella sua struttura, ma semplicemente passato dall’essere una s.p.a ad un ente pubblico, è subentrato a titolo universale, nei rapporti attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. Dal 1° gennaio 2017 l’Agenzia delle Entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni cui è autorizzata ad accedere sulla base della legge ai fini dell’esercizio delle funzioni di riscossione nazionale. 1.1 Tipologie di riscossione Le modalità di riscossione sono principalmente due. Distinguiamo tra riscossione volontaria, che si esplica nel versamento volontario da parte del contribuente dell’importo dovuto, e riscossione coattiva che si rende necessaria nei casi in cui il contribuente non adempia volontariamente alla propria obbligazione tributaria. A. La riscossione volontaria Di norma la riscossione volontaria va effettuata in un’unica soluzione, salvo i casi particolari in cui sono concesse rateazioni e dilazioni. Tutti i versamenti devono essere effettuati: presso l’agente della riscossione; presso le banche; presso gli sportelli dell’ente Poste Italiane S.P.A. Il pagamento spontaneo può avvenire mediante: 1) Ritenuta diretta: forma di riscossione che riguarda le imposte sul reddito e si ha quando le amministrazioni statali corrispondono compensi o altre somme con il diritto di decurtarle di un certo importo da trasferire alla tesoreria di uno Stato secondo le norme della contabilità di Stato. La somma pagata dalla Pubblica Amministrazione viene decurtata «a
monte» di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto (ritenuta diretta a titolo d’acconto) o a titolo di imposta (ritenuta diretta a titolo definitivo). Nel primo caso, la ritenuta operata non esaurisce il rapporto tributario, poiché il contribuente dovrà dichiarare il compenso percepito, liquidare le relative imposte e versarle al netto della ritenuta subita. Nel secondo caso, invece, il prelievo operato – mediante il pagamento del contribuente da parte dell’Amministrazione al netto dell’intera imposta dovuta in relazione alla somma percepita – è definitivo. 2) Versamento diretto: forma di riscossione nella quale assume un ruolo di centralità la figura del contribuente, che dichiara ed assolve il proprio debito tributario, mentre l’amministrazione si limita ad assistere all’attività dallo stesso svolta nell’interesse della finanza. Il versamento deve essere effettuato dal contribuente o dal sostituto d’imposta, tramite il modello F24, presso qualsiasi agente della riscossione, banche convenzionate e agenzie postali. Questi ultimi tre soggetti rilasceranno poi al contribuente un’attestazione recante l’indicazione dell’importo, della data del versamento e dell’impegno di versare i soldi nella Tesoreria dello Stato entro cinque giorni dal versamento diretto. Tramite questo istituto possono essere riscosse: le ritenute alla fonte, le imposte IRES, IRPEF e IRAP, gli acconti di imposta dell’IRES, IRPEF e IRAP. Il versamento unitario e la compensazione I contribuenti possono versare cumulativamente sia le imposte (IRES, IRPEF, IVA, etc.) sia i contributi previdenziali e assistenziali, i premi INAIL e i diritti annuali alle Camere di Commercio (c.d versamento unitario). Il versamento unitario consente la compensazione tra le partite attive e passive del contribuente. Tale compensazione può essere verticale (se riguarda debiti o crediti relativi allo stesso tributo) o orizzontale (se riguarda debiti o crediti relativi a tributi diversi). B. La riscossione coattiva La riscossione coattiva viene effettuata nel caso in cui il contribuente non versi il saldo previsto da una cartella di pagamento entro i termini previsti, che corrispondono a 60 giorni a partire dal momento della notifica, a meno che non abbia presentato un ricorso o che l’ente impositore non abbia emesso un provvedimento di annullamento dell’atto. Attraverso la riscossione coattiva l’amministrazione finanziaria pretende il pagamento di un tributo che non è stato pagato in maniera spontanea e neppure dopo la notificazione di un avviso di accertamento. La normativa privatistica prevede che il creditore possa rivolgersi al giudice per ottenere un titolo esecutivo che gli permetta di realizzare un suo diritto, c.d. procedura espropriativa; altre volte può chiedere, se è in possesso di titolo idoneo, l’esecuzione forzata. In campo fiscale, invece, la PA può direttamente procurarsi il titolo esecutivo senza controllo dell’autorità giudiziaria. Esistono due tipologie di titoli esecutivi:
1. Avviso di accertamento: per le imposte sui redditi e l’IVA. Il versamento delle somme dovute dev’essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della raccomandata che contiene l’atto e l’intimazione. L’avviso inviato deve inoltre contenere anche l’indicazione che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidato alla Agenzia delle Entrare-Riscossione. 2. Ruolo: sia per le imposte dirette che indirette. Si tratta di un procedimento amministrativo collettivo. La formazione di un ruolo esecutivo rappresenta il primo passo in vista di un recupero forzato, seguita dall’emissione della cartella di pagamento: una volta superato il limite di sessanta giorni dalla notifica, ogni giorno si applicano sulle somme richieste gli interessi di mora fino alla data del pagamento. Il ruolo è un elenco nominativo di soggetti debitori che viene compilato dagli enti impositori. I ruoli contengono la generalità e il codice fiscale del debitore e la somma dovuta. Vi anche un tipo di ruolo detto straordinario, formato solo se vi è fondato pericolo per la riscossione, in cui vengono indicate, oltre all’imposta dovuta e ai relativi interessi, anche le relative sanzioni. 1.2 La rateizzazione Nell’ipotesi di difficolta del contribuente, l’agente della riscossione può concedere, su richiesta del debitore, la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte al ruolo. L’istituto è disciplinato dalla L.160/2016 e prevede il ricorso a due tipi di rateizzazione: ordinaria che prevede una dilazione massima di 72 rate, che può essere differita di altre 72 rate in caso di comprovato peggioramento della situazione, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva difficolta. - Per debiti sino a €60.000 può essere concessa automaticamente, ossia con una semplice domanda senza la necessità di documenti allegati che attestino la difficoltà economica del contribuente. - Per debiti oltre i €60.000 può essere accordata successivamente alla verifica da parte dell’amministrazione dell’effettiva difficolta economica del contribuente a cui spetterà l’onere della prova mediante presentazione di idonea documentazione. straordinaria che prevede una dilazione fino ad un massimo di 120 rate, purchè il contribuente si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica. Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l’intero importo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione in caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive. 1.3 Le cartelle di pagamento Una volta effettuata l’iscrizione a ruolo, l’agente della riscossione provvederà a notificare la cartella di pagamento contenente l’intimazione a pagare entro 60 giorni dalla notifica con
l’avvertimento che, in mancanza di pagamento, si procederà all’esecuzione forzata salvo non sia stata richiesta la rateazione del pagamento. La cartella deve essere redatta in conformità al modello approvato con Provv. 14/07/2107 che ne stabilisce il contenuto minimo: le motivazioni, tutte le informazioni circa le modalità di pagamento, la richiesta di sospensione, le modalità di ricorso, i punti di contatto dove richiedere ulteriori chiarimenti circa i pagamenti. La seconda sezione dovrà contenere i relativi dati contabili e della causale del ruolo emesso dal ente creditore con le relative avvertenze. La cartella deve inoltre contenere, a pena di nullità, anche l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo. La materiale notificazione della cartella può avvenire a cura degli uffici di riscossione, o dei soggetti abilitati dall’ente di riscossione nelle forme previste dalla legge o dai messi comunali o dagli agenti di polizia municipale previa eventuale convenzione tra Comune e agente-Riscossione. La notifica può essere eseguita anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento; il tal caso la cartella deve essere notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta dalla data indicata nell’avviso di accertamento sottoscritto dal destinatario, da persone di famiglia o addette alla casa, dal portiere dello stabile dell’abitazione, ufficio o azienda. Altro modo di esecuzione della notifica è tramite PEC, ma in via esclusiva per: le imprese, le società e i professionisti iscritti agli albi. Trascorso il termine dei 60 giorni l’agente della riscossione procede mettendo in atto le azioni cautelari e conservative e le procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni del suo debitore.
2. Come difendersi dall’Agenzia delle entrate-Riscossione Il contribuente, entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, può proporre ricorso contro l’iscrizione a ruolo. Se non lo fa nei termini previsti dalla legge, la cartella non diventa più impugnabile, almeno per quanto riguarda il «merito» della vicenda, e il debito si considera come se fosse stato ammesso. Si ricorda, tuttavia che, quando giunge la notifica, il contribuente è già stato allertato della morosità che lo interessa, dato che ha già ricevuto un atto con l’intimazione di pagamento da parte dell’ente creditore (Agenzia Entrate, Comuni, Regioni, etc.). 2.1 La sospensione della riscossione L’eventuale ricorso presentato dal contribuente non sospende la riscossione. La competente Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate può però disporne la sospensione, fino alla data di pubblicazione della sentenza, con provvedimento motivato da notificare sia all’agente di riscossione che al contribuente. Tale provvedimento può però essere revocato nel caso in cui vi sia fondato pericolo per la riscossione. L’art 19-bis del D.P.R.608/73 prevede un’ipotesi di sospensione della riscossione qualora si verifichino eventi straordinari tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto tra debitore ed ente impositore. La sospensione, tuttavia, non può superare i 12 mesi. L’art 1 della L.228/2012 ha introdotto un’ulteriore ipotesi di sospensione, cioè la sospensione legale, qualora il debitore, entro 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva, presenti all’agente della riscossione una dichiarazione, debitamente documentata, con la quale attesti che gli atti emessi dall’ente creditore o la cartella di pagamento o l’avviso sono: Caduti in prescrizione o decaduti; Oggetto di un provvedimento di sgravio dell’ente creditore Oggetto di una sospensione amministrativa o giudiziale di una sentenza di annullamento in tutto o in parte; Oggetto di pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo stesso. L’agente della riscossione contatterà l’ente creditore per richiedere la fondatezza della pretesa. Quest’ultimo dovrà riscontrare l’istanza prodotta e comunicare l’esito di tale controllo. Decorsi 220 giorni dalla presentazione dell’istanza, senza che sia stato inviato un riscontro da parte dell’Amministrazione finanziaria, la pretesa è annullata. 2.2 Il ricorso: l’impugnazione della cartella di pagamento Il ricorso in autotutela Prima di fare ricorso al giudice è possibile utilizzare l’istituto del «ricorso in autotutela», che permette di essere presentato dal contribuente senza bisogno dell’assistenza di un avvocato o un commercialista. Si tratta di una richiesta formale, seppur priva di particolari forme espressive, in cui l’interessato chiede l’annullamento o la rettifica della cartella, spiegando le ragioni per cui
questa si deve ritenere viziata. La presentazione dell’istanza può anche essere preceduta o seguita da un colloquio con il Responsabile del Procedimento, il cui nome si trova indicato sulla cartella. Tuttavia il ricorso in autotutela comporta due rischi: 1. l’ente non è tenuto a rispondere; 2. la presentazione dell’istanza non sospende i termini per fare ricorso. Così, in assenza di riscontro, chi non ha nel frattempo presentato ricorso al giudice, decade da ogni possibile impugnativa ed è costretto a pagare la cartella benché illegittima. Termini da rispettare e autorità a cui presentare ricorso: imposte erariali (ossia dovute allo Stato) come Irpef, Iva, Irap, imposta di bollo, di registro, sulle successioni o donazioni, imposta catastale, imposta ipotecaria, canone Rai, ecc.: 60 giorni per presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale; Imposte locali (ossia dovute agli a Comuni o Regioni) come Imu, Tari, Tasi, bollo auto: 60 giorni per presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale; sanzioni amministrative come multe stradali o emissione di assegni scoperti: 30 giorni al giudice di pace; contributi di previdenza o di assistenza obbligatoria dovuti a Inps o Inail: 40 giorni al Tribunale ordinario, sezione lavoro e previdenza. A chi notificare il ricorso contro la cartella Se i motivi di impugnazione attengono a “vizi propri” della cartella (ossia collegati al suo processo di formazione e, quindi, verificatisi dopo che l’amministrazione ha emesso il ruolo) allora l’atto va notificato solo all’Agente della Riscossione. Se i motivi di impugnazione attengono al tributo in sé e al merito (ad esempio si chiede un pagamento già eseguito o caduto in prescrizione oppure dovuto da un altro contribuente) il ricorso va presentato anche contro l’Ente titolare del credito. Cause più frequenti per fare ricorso: Assenza di precedenti atti notificati regolarmente Mancata motivazione Mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi Prescrizione o decadenza: Il tempo influisce sulle vicende del credito di imposta, che può essere modificato o addirittura estinto in conseguenza del suo decorrere. La legge prevede, infatti, la decadenza per i termini stabiliti per la procedura tributaria; la prescrizione è prevista per il tempo successivo al momento in cui il diritto di credito dell’ente impositore è ormai liquido ed esigibile. I termini a partire dei quali ha inizio la prescrizione –che può essere sospesa o interrotta- possono decorrere:
1) dal verificarsi del presupposto d’imposta o dalla data da di presentazione della dichiarazione; 2) dall’atto di imposizione per chi ricollega a detto atto il sorgere dell’obbligazione. 2.3 Difendersi dall’esecuzione forzata Qualora il contribuente non versi ciò che è richiesto con la cartella di pagamento entro 60 giorni dalla notifica, l’agente della riscossione avvia l’esecuzione forzata che colpisce beni mobili e gli immobili e si articola in tre fasi: - Pignoramento tramite ingiunzione di astenersi dalla disposizione del bene; - Vendita del bene all’asta; - Riscossione del credito. Inoltre gli agenti della riscossione hanno a disposizione particolari misure cautelari (fermo amministrativo, fermo auto e ipoteca) volte a tutelare e garantire la riscossione dei crediti tributari. Anche in questi casi, il contribuente non perde totalmente le possibilità di difendersi. Al debitore, infatti, è concesso, nell’ambito della procedura di esecuzione forzata, di contrastare l’azione espropriativa intrapresa attraverso l’opposizione all’esecuzione, con la quale il debitore contesta il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata e l’opposizione agli atti esecutivi, con la quale il debitore, pur riconoscendo l’esistenza del titolo esecutivo, contesta la regolarità formale del titolo stesso. L’opposizione all’esecuzione Il contribuente può opporsi al pignoramento, ma non può opporre eccezioni per vizi relativi agli atti anteriori del procedimento (atto prodromico e cartella di pagamento). Sono solo due i tipi di contestazione che può sollevare il debitore: mancata notifica della cartella di pagamento o notifica irregolare; eventi avvenuti dopo la notifica della cartella, come ad esempio l’intervenuto pagamento, l’emissione di un provvedimento del giudice o di un’autorità amministrativa che ha sospeso l’efficacia esecutiva della cartella. Qualora il contribuente si opponga al pignoramento dell’Agenzia delle Entrate – Riscossioni, quest’ultima non ha l’obbligo di dimostrare l’esistenza e la validità del credito fatto valere con l’esecuzione esattoriale, ma solo che il procedimento si basa su un titolo esecutivo, ossia la cartella esattoriale, validamente notificata. L’onere della prova contraria spetta al contribuente, nel caso in cui debba dimostrare che, dopo la notifica della suddetta cartella, si siano verificati fatti tali da privare quest’ultima della sua validità.
Se, invece, oggetto della contestazione del contribuente è l’omessa notifica della cartella, l’onere della prova spetta all’Agenzia delle Entrate – Riscossioni, che deve esibire: la relata di notifica del messo comunale: se la notifica è avvenuta a mani; l’avviso di ricevimento della raccomandata a/r.: se la notifica è avvenuta per posta.
Bibliografia De Luca G., Compendio di diritto tributario, Edizioni Giuridiche Simone, 2018 De Luca G., Manuale di diritto tributario, Edizioni Giuridiche Simone, 2017 Falsitta G., Manuale di diritto tributario – Parte generale, Cedam, 2017 Sitografia https://www.rivistafiscaleweb.it/difendersi-dallagenzia-delle-entrate-riscossione-mini-guida/ https://www.avvocatoinfamiglia.com/difendersi-equitalia-agenzia-delle-entrate-riscossioni/ https://www.laleggepertutti.it/271552_cartella-di-pagamento-ricorso
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