Tax Weekly Roundup Venerdì 11 marzo 2022 10/2022 - Morri Rossetti
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
TAX WEEKLY ROUNDUP Il Tax Weekly Roundup dello Studio contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nella settimana corrente, relativamente ai seguenti argomenti: 1. Nota di credito IVA per infruttuosità della procedura esclusa con la prescrizione del credito 2. Crediti inesistenti e non spettanti: indebita compensazione a due vie 3. Cessioni intra-UE: non imponibilità estesa anche al rapporto tra committente e commissionario 4. Nota di variazione IVA: ammessa per la liquidazione coatta 5. Dividendi e capital gain rilevano fiscalmente in capo al fiduciante 6. Cessione del preliminare: imposta di registro in misura fissa 7. Credito inesistente se manca il presupposto costitutivo e non è rilevabile dai controlli formali 8. IVA da omessa fatturazione deducibile dal reddito di impresa in assenza della rivalsa 9. MLBO: il reinvestimento del cedente di una partecipazione di minoranza non configura abuso di diritto 10. Fatture per operazioni in regime OSS con codice natura “N3.2” 11. Cooperative compliance: potenziate le modalità operative 12. In scadenza (16 marzo 2022) la tassa forfetaria annuale per la vidimazione di libri e registri 13. Imposta di registro e ipocatastali fissi per il vecchio edificio “rinnovato” sino al 31 dicembre 2021 Nota di credito IVA per infruttuosità della Crediti inesistenti e non spettanti: indebita procedura esclusa con la prescrizione del compensazione a due vie credito Per il reato di indebita compensazione di crediti L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di inesistenti, la falsità dimostra la volontà del interpello del 10 marzo 2022, n. 102, ha reso contribuente di frodare l’erario. Per i crediti non chiarimenti in merito all’emissione delle note di spettanti, invece, occorre la prova della variazione IVA in presenza di procedure consapevolezza dell’inutilizzabilità. A precisarlo è concorsuali. la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7615 In primo luogo, l’Agenzia ha precisato che, per le depositata il 3 marzo 2022 procedure aperte prima del 26 maggio 2021 (ante DL n. 73/2021), non ricorre il presupposto Cessioni intra-UE: non imponibilità estesa dell’infruttuosità della procedura per l’emissione anche al rapporto tra committente e della nota di variazione IVA quando la pretesa commissionario creditoria risulti insoddisfatta non per l’accertata L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di incapienza del patrimonio del debitore, ma per interpello del 10 marzo 2022, n. 101, ha esteso l’intervenuta prescrizione del credito, che ha l’applicazione del regime di non imponibilità IVA, precluso l’ammissione al passivo del creditore. previsto per le cessioni intracomunitarie, al In secondo luogo, l’Agenzia ha chiarito che la rapporto tra il committente italiano e il prescrizione del credito non può essere ricondotta commissionario di altro Paese UE. tra le figure “simili” al fenomeno dell’estinzione L’articolo 41, comma 1, lett. a), del DL n. 331/1993, per nullità, annullamento, revoca, risoluzione, a differenza dell’art. 8, comma 1, lett. a), del D.PR rescissione, di cui all’articolo 26, comma 2, del DPR n. 633/1972, non fa esplicito riferimento al 633/72, che legittimano la variazione, in quanto, commissionario, sicché la risoluzione n. pur determinando l’estinzione del diritto a 115/E/2001 aveva escluso il beneficio della non percepire il corrispettivo dell’operazione resa, così imponibilità in caso di intervento del alterando definitivamente il rapporto tra le parti, la commissionario. L’Agenzia delle entrate considera prescrizione consegue – diversamente dalle superata la posizione espressa nella citata ipotesi di risoluzione o recesso – all’inerzia risoluzione, dovendo pertanto ritenersi che il ingiustificata del creditore. regime di non imponibilità dell’art. 41, comma 1, lett. a), del DL n. 331/1993, sia applicabile anche nel caso in cui il commissionario sia italiano
In questo modo, il regime impositivo della impositivo è quindi quello del fiduciante e non cessione intracomunitaria con intervento del della società fiduciaria. commissionario risulta perfettamente simmetrico a quello dell’acquisto intracomunitario, che l’art. Cessione del preliminare: imposta di registro in 38, comma 8, del D.L. n. 331/1993 ,considera misura fissa imponibile se effettuato dal commissionario Il subentro in un contratto preliminare di italiano. compravendita tra società, a fronte di un corrispettivo, è un’operazione rilevante ai fini IVA, Nota di variazione IVA: ammessa per la per cui, in base al principio dell’alternatività delle liquidazione coatta imposte per la sua registrazione la tassazione è L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di applicata in misura fissa pari a 200 euro. La somma interpello del 9 marzo 2022, n. 100, ha chiarito che versata dal subentrante non può essere il creditore di un consorzio, posto in liquidazione considerata parte della caparra originariamente coatta amministrativa per effetto di una delibera versata. È quanto chiarito dall’Agenzia delle di Giunta regionale, può emettere una nota di entrate, con la Risposta a istanza di interpello del variazione IVA nei confronti della procedura dalla 4 marzo 2022, n. 95. data del provvedimento che ha ordinato la procedura concorsuale, entro il termine di Credito inesistente se manca il presupposto presentazione della dichiarazione IVA dell'anno in costitutivo e non è rilevabile dai controlli cui si sono verificati i presupposti per operare la formali variazione in diminuzione. La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 7613 depositata il 3 marzo 2022, ha statuito che un Dividendi e capital gain rilevano fiscalmente in credito non può essere al contempo non capo al fiduciante spettante e inesistente, in quanto o esso è Le società fiduciarie sono regolate dalla legge inesistente oppure è non spettante. 1966/1939 e la loro funzione è di assumere In particolare, la definizione di credito inesistente l'amministrazione di beni per conto di terzi, si desume dall’art. 13 comma 5 del DLgs n. attraverso l’intestazione fiduciaria degli stessi. 471/1997, secondo cui si considera tale il credito L'amministrazione di tali beni avviene secondo le in relazione al quale manca, in tutto o in parte, disposizioni convenute tra fiduciante e società il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non fiduciaria. Con l’intestazione fiduciaria, la società sia riscontrabile attraverso i controlli di cui fiduciaria diventa la proprietaria apparente, agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e 54- meramente formale, del bene, mentre la titolarità bis del DPR 633/1972. sostanziale dello stesso resta in capo al fiduciante. Devono, dunque, ricorrere entrambi i requisiti per È il fiduciante che continua a essere l'effettivo considerare inesistente il credito. proprietario del bene, nonostante che esso sia Ne deriva, a contrario, che se manca uno di tali stato strumentalmente intestato alla società requisiti il credito deve ritenersi non spettante. E fiduciaria la quale diventa il soggetto legittimato quindi: all'esercizio dei diritti che spettano al proprietario. • qualora la non spettanza del credito Da tale distinzione tra proprietà formale e d’imposta sia suscettibile di essere rilevata proprietà sostanziale conseguono effetti fiscali che attraverso le suddette attività di controllo, in sono stati affrontati dalla Commissione norme di conseguenza del confronto tra i dati esposti comportamento dell'Aidc con la norma di in dichiarazione e i documenti conservati ed comportamento 216 di marzo 2022, con esibiti dal contribuente, siamo di fronte a un particolare riferimento all'intestazione fiduciaria di credito esistente ma non spettante; partecipazioni sociali. La norma di • se viceversa il credito sia effettivamente non comportamento fa così risalire - in virtù del reale (ad esempio, perché sorretto da principio della prevalenza della sostanza sulla documenti falsi, ancorché indicato in forma - al proprietario effettivo la dichiarazione), si può considerare inesistente. regolamentazione fiscale delle vicende che interessano le partecipazioni fiduciariamente intestate. Così accade per i dividendi, il cui regime
IVA da omessa fatturazione deducibile dal di minoranza dell’SPV, poi incorporato da Target, reddito di impresa in assenza della rivalsa comportando un mutamento dell’assetto La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7112, partecipativo della società obiettivo, non depositata il 3 marzo 2022, ha statuito che per configura un’ipotesi di abuso del diritto. È quanto effetto del disposto dell’articolo 99, comma 1, del affermato dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza TUIR, secondo il quale le imposte sui redditi e n. 6623, depositata il 1° marzo 2022. Si ricorda che quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche l’Agenzia delle entrate, nell’ambito della Circolare facoltativa, non sono ammesse in deduzione, n. 6/E del 30 marzo 2016, nell’escludere in termini mentre le altre imposte sono deducibili generali che il debt push down tipico delle nell’esercizio in cui avviene il pagamento, deve operazioni di MLBO potesse integrare un’ipotesi di ritenersi deducibile dal reddito di impresa l’IVA abuso del diritto ha però fatte salve le recuperata a tassazione, nelle annualità in cui non contestazioni aventi ad oggetto fattispecie di era ancora in vigore l’art. 60 del DPR 633/72 post MLBO ove si “riscontrino altri specifici profili di DL n. 1/2012. artificiosità dell’operazione, così come posta in Nel caso esaminato si era in presenza di IVA essere nel caso concreto, come nel caso in cui derivante da operazioni presumibilmente non fatturate in modo corretto, pagata in seguito a un all’effettuazione dell’operazione di LBO abbiano accordo di adesione con l’Agenzia delle entrate. Il concorso i medesimi soggetti che, direttamente o contribuente aveva trattato l’IVA come costo e indirettamente, controllano la società target”. l’aveva dedotta dal reddito di impresa. In sede di Fatture per operazioni in regime OSS con codice controllo, l’Agenzia delle entrate aveva natura “N3.2” disconosciuto la deduzione ai sensi dell’art. 99 del TUIR, trattandosi di imposta per la quale è prevista Assosoftware ha fornito il 9 marzo 2022 nuove la rivalsa. indicazioni con riguardo alle modalità di Come detto, i fatti di causa sono antecedenti al DL fatturazione delle operazioni effettuate in regime 1/2012, che ha introdotto l’articolo 60, comma 7, One Stop Shop o Import One Stop del DPR n. 633/1972, secondo cui “Il contribuente Shop, aggiornando una delle FAQ pubblicate sul ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore proprio sito nella sezione “Monitor fatturazione imposta relativa ad avvisi di accertamento o elettronica”. In precedenza, l’Associazione aveva rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei suggerito di indicare nell’eventuale e-fattura committenti dei servizi soltanto a seguito del emessa solo l’importo imponibile con codice pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, natura “N7” (per operazioni con IVA assolta in delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il altro Stato membro), riportando l’IVA o nel campo cessionario o il committente può esercitare il diritto relativo alla descrizione o agli altri dati gestionali, alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione o nel campo imponibile di un altro rigo, relativa al secondo anno successivo a quello in cui utilizzando il codice “N2.2” (“Non soggette – Altri ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta casi”). addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni Con l’aggiornamento diffuso il 9 marzo 2022, esistenti al momento di effettuazione della Assosoftware ha integrato la FAQ già pubblicata originaria operazione”. Pertanto, dato che alla data specificando che: in cui gli stessi si sono verificati non era possibile • l’importo dell’IVA potrebbe anche essere rivalersi dell’IVA nulla ostava alla sua deduzione ai indicato nel campo imponibile con codice fini Ires ed IRAP. natura “N1” (“Esclusa ex art. 15 del DPR A oggi, essendo l’IVA accertata addebitabile in 633/72”); rivalsa, la deducibilità va esclusa ai sensi del • qualora l’operatore intenda conteggiare richiamato articolo 99 del TUIR. le vendite a distanza in regime OSS nel plafond IVA, dovrà indicare nella fattura il MLBO: il reinvestimento del cedente di una codice natura “N3.2” (“Non imponibili – partecipazione di minoranza non configura Cessioni intracomunitarie”), facendo confluire abuso di diritto le operazioni nel rigo VE30, campo 3 della dichiarazione annuale, ossia tra le cessioni Nell’ambito di un’operazione di MLBO il intracomunitarie che concorrono al plafond. reinvestimento del cedente in una partecipazione Si rileva, peraltro, che l’Agenzia delle Entrate,
con riferimento a quest’ultima fattispecie, ha • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di escluso l’utilizzo del codice “N7”, ritenendo dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 valido solo l’utilizzo del codice “N3.2” (cfr. euro; risposte Agenzia delle Entrate al Videoforum • 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di 2022). dotazione supera 516.456,90 euro. Un ulteriore aggiornamento alla FAQ di L’ammontare del capitale sociale di riferimento Assosoftware riguarda gli obblighi INTRASTAT. deve essere verificato alla data del 1° L’Associazione, infatti, richiamando le istruzioni gennaio 2022; eventuali variazioni intervenute alla compilazione dei nuovi modelli (cfr. successivamente a tale data rilevano per la determinazione Agenzia delle Dogane e monopoli determinazione della tassa per l’anno successivo. n. 493869/2021), ha ribadito che per le operazioni effettuate nell’ambito dei regimi speciali, anche Imposta di registro e ipocatastali fissi per il qualora sia emessa fattura, non occorre presentare vecchio edificio “rinnovato” sino al 31 gli elenchi riepilogativi. dicembre 2021 L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di Cooperative compliance: potenziate le interpello del 4 marzo 2022, n. 94, ha precisato che modalità operative conserva le agevolazioni per la valorizzazione Con il provvedimento del 9 marzo 2022, prot. n. edilizia, di cui all’art. 7 del DL 34/2019, l’impresa di 74913/2022, sono state definite le disposizioni per costruzione che, avendo acquistato un intero l’attuazione della seconda fase del regime di fabbricato applicando i benefici, ne alieni un’unità adempimento collaborativo introdotto con lo immobiliare, nello stato di fatto in cui si trova al scopo di promuovere forme di comunicazione e di momento dell’acquisto, stipulando con cooperazione rafforzata tra l’amministrazione l’acquirente un contratto di appalto in base al finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di quale la realizzazione dei lavori che consentono di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del applicare il beneficio saranno realizzati dal rischio fiscale. In particolare, il provvedimento venditore stesso (impresa di costruzione che ha odierno stabilisce le competenze per l’esercizio dei goduto dell’agevolazione). L’agevolazione in poteri istruttori, lo svolgimento delle attività parola prevede l’applicazione in misura fissa delle connesse al regime e le regole operative. imposte di registro, ipotecaria e catastale (200 L’Agenzia ricorda che per gli euro ciascuna) per i trasferimenti, anche esenti da anni 2022, 2023 e 2024, possono accedere alla IVA, di interi fabbricati, a favore di imprese di cooperative compliance anche i contribuenti con costruzione o di ristrutturazione immobiliare, a volume di affari e ricavi non inferiore a un condizione che, nei 10 anni successivi all’acquisto, miliardo di euro. le imprese acquirenti provvedano alla: • demolizione, ricostruzione e successiva In scadenza (16 marzo 2022) la tassa forfetaria alienazione degli stessi immobili, anche se annuale per la vidimazione di libri e registri suddivisi in più unità immobiliari purché l’alienazione riguardi almeno il 75% del Scade mercoledì 16 marzo 2022 il termine di volume del nuovo fabbricato o, versamento della tassa forfetaria annuale di • all’effettuazione degli interventi edilizi di concessione governativa per la bollatura e manutenzione straordinaria, restauro, la numerazione di libri e registri, ai sensi dell’art. risanamento conservativo o ristrutturazione 23 della Tariffa allegata al DPR 641/72. edilizia e provvedano alla successiva A seguito della L. 383/2001, sono soggetti alienazione degli stessi immobili, anche se obbligatoriamente a bollatura iniziale, oltre che a suddivisi in più unità immobiliari, purché numerazione progressiva, i libri sociali obbligatori, l’alienazione riguardi almeno il 75% del nonché ogni altro libro o registro per i quali volume del nuovo fabbricato, l’obbligo della bollatura sia previsto da norme a solo se la ricostruzione/ristrutturazione avvenga speciali. in conformità alla normativa antisismica e con il La tassa annuale è dovuta, a prescindere dal conseguimento della classe energetica NZEB, A o numero di libri o registri tenuti e dal numero delle B. relative pagine, nella misura di:
Morri Rossetti Piazza Eleonora Duse, 2 20122 Milano MorriRossetti.it
Puoi anche leggere