Tax Weekly Roundup Venerdì 11 marzo 2022 10/2022 - Morri Rossetti

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Tax Weekly Roundup Venerdì 11 marzo 2022 10/2022 - Morri Rossetti
Tax
Weekly
Roundup
Venerdì 11 marzo 2022

                        10/2022
TAX WEEKLY ROUNDUP

Il Tax Weekly Roundup dello Studio contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi
nella settimana corrente, relativamente ai seguenti argomenti:

 1.    Nota di credito IVA per infruttuosità della procedura esclusa con la prescrizione del credito
 2.    Crediti inesistenti e non spettanti: indebita compensazione a due vie
 3.    Cessioni intra-UE: non imponibilità estesa anche al rapporto tra committente e commissionario
 4.    Nota di variazione IVA: ammessa per la liquidazione coatta
 5.    Dividendi e capital gain rilevano fiscalmente in capo al fiduciante
 6.    Cessione del preliminare: imposta di registro in misura fissa
 7.    Credito inesistente se manca il presupposto costitutivo e non è rilevabile dai controlli formali
 8.    IVA da omessa fatturazione deducibile dal reddito di impresa in assenza della rivalsa
 9.    MLBO: il reinvestimento del cedente di una partecipazione di minoranza non configura abuso di diritto
 10.   Fatture per operazioni in regime OSS con codice natura “N3.2”
 11.   Cooperative compliance: potenziate le modalità operative
 12.   In scadenza (16 marzo 2022) la tassa forfetaria annuale per la vidimazione di libri e registri
 13.   Imposta di registro e ipocatastali fissi per il vecchio edificio “rinnovato” sino al 31 dicembre 2021

Nota di credito IVA per infruttuosità della              Crediti inesistenti e non spettanti: indebita
procedura esclusa con la prescrizione del                compensazione a due vie
credito
                                                         Per il reato di indebita compensazione di crediti
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di    inesistenti, la falsità dimostra la volontà del
interpello del 10 marzo 2022, n. 102, ha reso            contribuente di frodare l’erario. Per i crediti non
chiarimenti in merito all’emissione delle note di        spettanti, invece, occorre la prova della
variazione IVA in presenza di procedure                  consapevolezza dell’inutilizzabilità. A precisarlo è
concorsuali.                                             la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7615
In primo luogo, l’Agenzia ha precisato che, per le       depositata il 3 marzo 2022
procedure aperte prima del 26 maggio 2021 (ante
DL n. 73/2021), non ricorre il presupposto               Cessioni intra-UE: non imponibilità estesa
dell’infruttuosità della procedura per l’emissione       anche al rapporto tra committente e
della nota di variazione IVA quando la pretesa           commissionario
creditoria risulti insoddisfatta non per l’accertata
                                                         L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
incapienza del patrimonio del debitore, ma per
                                                         interpello del 10 marzo 2022, n. 101, ha esteso
l’intervenuta prescrizione del credito, che ha
                                                         l’applicazione del regime di non imponibilità IVA,
precluso l’ammissione al passivo del creditore.
                                                         previsto per le cessioni intracomunitarie, al
In secondo luogo, l’Agenzia ha chiarito che la
                                                         rapporto tra il committente italiano e il
prescrizione del credito non può essere ricondotta
                                                         commissionario         di    altro     Paese      UE.
tra le figure “simili” al fenomeno dell’estinzione
                                                         L’articolo 41, comma 1, lett. a), del DL n. 331/1993,
per nullità, annullamento, revoca, risoluzione,
                                                         a differenza dell’art. 8, comma 1, lett. a), del D.PR
rescissione, di cui all’articolo 26, comma 2, del DPR
                                                         n. 633/1972, non fa esplicito riferimento al
633/72, che legittimano la variazione, in quanto,
                                                         commissionario, sicché la risoluzione n.
pur determinando l’estinzione del diritto a
                                                         115/E/2001 aveva escluso il beneficio della non
percepire il corrispettivo dell’operazione resa, così
                                                         imponibilità in caso di intervento del
alterando definitivamente il rapporto tra le parti, la
                                                         commissionario. L’Agenzia delle entrate considera
prescrizione consegue – diversamente dalle
                                                         superata la posizione espressa nella citata
ipotesi di risoluzione o recesso – all’inerzia
                                                         risoluzione, dovendo pertanto ritenersi che il
ingiustificata del creditore.
                                                         regime di non imponibilità dell’art. 41, comma 1,
                                                         lett. a), del DL n. 331/1993, sia applicabile anche
                                                         nel caso in cui il commissionario sia italiano
In questo modo, il regime impositivo della                impositivo è quindi quello del fiduciante e non
cessione intracomunitaria con intervento del              della società fiduciaria.
commissionario risulta perfettamente simmetrico
a quello dell’acquisto intracomunitario, che l’art.       Cessione del preliminare: imposta di registro in
38, comma 8, del D.L. n. 331/1993 ,considera              misura fissa
imponibile se effettuato dal commissionario
                                                          Il subentro in un contratto preliminare di
italiano.
                                                          compravendita tra società, a fronte di un
                                                          corrispettivo, è un’operazione rilevante ai fini IVA,
Nota di variazione IVA: ammessa per la
                                                          per cui, in base al principio dell’alternatività delle
liquidazione coatta
                                                          imposte per la sua registrazione la tassazione è
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di     applicata in misura fissa pari a 200 euro. La somma
interpello del 9 marzo 2022, n. 100, ha chiarito che      versata dal subentrante non può essere
il creditore di un consorzio, posto in liquidazione       considerata parte della caparra originariamente
coatta amministrativa per effetto di una delibera         versata. È quanto chiarito dall’Agenzia delle
di Giunta regionale, può emettere una nota di             entrate, con la Risposta a istanza di interpello del
variazione IVA nei confronti della procedura dalla        4 marzo 2022, n. 95.
data del provvedimento che ha ordinato la
procedura concorsuale, entro il termine di                Credito inesistente se manca il presupposto
presentazione della dichiarazione IVA dell'anno in        costitutivo e non è rilevabile dai controlli
cui si sono verificati i presupposti per operare la       formali
variazione in diminuzione.
                                                          La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 7613
                                                          depositata il 3 marzo 2022, ha statuito che un
Dividendi e capital gain rilevano fiscalmente in
                                                          credito non può essere al contempo non
capo al fiduciante
                                                          spettante e inesistente, in quanto o esso è
Le società fiduciarie sono regolate dalla legge           inesistente oppure è non spettante.
1966/1939 e la loro funzione è di assumere                In particolare, la definizione di credito inesistente
l'amministrazione di beni per conto di terzi,             si desume dall’art. 13 comma 5 del DLgs n.
attraverso l’intestazione fiduciaria degli stessi.        471/1997, secondo cui si considera tale il credito
L'amministrazione di tali beni avviene secondo le         in relazione al quale manca, in tutto o in parte,
disposizioni convenute tra fiduciante e società           il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non
fiduciaria. Con l’intestazione fiduciaria, la società     sia riscontrabile attraverso i controlli di cui
fiduciaria diventa la proprietaria apparente,             agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e 54-
meramente formale, del bene, mentre la titolarità         bis del DPR 633/1972.
sostanziale dello stesso resta in capo al fiduciante.     Devono, dunque, ricorrere entrambi i requisiti per
È il fiduciante che continua a essere l'effettivo         considerare inesistente il credito.
proprietario del bene, nonostante che esso sia            Ne deriva, a contrario, che se manca uno di tali
stato strumentalmente intestato alla società              requisiti il credito deve ritenersi non spettante. E
fiduciaria la quale diventa il soggetto legittimato       quindi:
all'esercizio dei diritti che spettano al proprietario.      • qualora la non spettanza del credito
Da tale distinzione tra proprietà formale e                     d’imposta sia suscettibile di essere rilevata
proprietà sostanziale conseguono effetti fiscali che            attraverso le suddette attività di controllo, in
sono stati affrontati dalla Commissione norme di                conseguenza del confronto tra i dati esposti
comportamento dell'Aidc con la norma di                         in dichiarazione e i documenti conservati ed
comportamento 216 di marzo 2022, con                            esibiti dal contribuente, siamo di fronte a un
particolare riferimento all'intestazione fiduciaria di          credito esistente ma non spettante;
partecipazioni        sociali.    La     norma       di      • se viceversa il credito sia effettivamente non
comportamento fa così risalire - in virtù del                   reale (ad esempio, perché sorretto da
principio della prevalenza della sostanza sulla                 documenti falsi, ancorché indicato in
forma       -   al      proprietario    effettivo    la         dichiarazione), si può considerare inesistente.
regolamentazione fiscale delle vicende che
interessano le partecipazioni fiduciariamente
intestate. Così accade per i dividendi, il cui regime
IVA da omessa fatturazione deducibile dal                di minoranza dell’SPV, poi incorporato da Target,
reddito di impresa in assenza della rivalsa              comportando         un    mutamento      dell’assetto
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7112,         partecipativo della società obiettivo, non
depositata il 3 marzo 2022, ha statuito che per          configura un’ipotesi di abuso del diritto. È quanto
effetto del disposto dell’articolo 99, comma 1, del      affermato dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza
TUIR, secondo il quale le imposte sui redditi e          n. 6623, depositata il 1° marzo 2022. Si ricorda che
quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche         l’Agenzia delle entrate, nell’ambito della Circolare
facoltativa, non sono ammesse in deduzione,              n. 6/E del 30 marzo 2016, nell’escludere in termini
mentre le altre imposte sono deducibili                  generali che il debt push down tipico delle
nell’esercizio in cui avviene il pagamento, deve         operazioni di MLBO potesse integrare un’ipotesi di
ritenersi deducibile dal reddito di impresa l’IVA        abuso del diritto ha però fatte salve le
recuperata a tassazione, nelle annualità in cui non
                                                         contestazioni aventi ad oggetto fattispecie di
era ancora in vigore l’art. 60 del DPR 633/72 post
                                                         MLBO ove si “riscontrino altri specifici profili di
DL n. 1/2012.
                                                         artificiosità dell’operazione, così come posta in
Nel caso esaminato si era in presenza di IVA
                                                         essere nel caso concreto, come nel caso in cui
derivante da operazioni presumibilmente non
fatturate in modo corretto, pagata in seguito a un       all’effettuazione dell’operazione di LBO abbiano
accordo di adesione con l’Agenzia delle entrate. Il      concorso i medesimi soggetti che, direttamente o
contribuente aveva trattato l’IVA come costo e           indirettamente, controllano la società target”.
l’aveva dedotta dal reddito di impresa. In sede di
                                                         Fatture per operazioni in regime OSS con codice
controllo,      l’Agenzia     delle   entrate  aveva
                                                         natura “N3.2”
disconosciuto la deduzione ai sensi dell’art. 99 del
TUIR, trattandosi di imposta per la quale è prevista     Assosoftware ha fornito il 9 marzo 2022 nuove
la rivalsa.                                              indicazioni con riguardo alle modalità di
Come detto, i fatti di causa sono antecedenti al DL      fatturazione delle operazioni effettuate in regime
1/2012, che ha introdotto l’articolo 60, comma 7,        One Stop Shop o Import One Stop
del DPR n. 633/1972, secondo cui “Il contribuente        Shop, aggiornando una delle FAQ pubblicate sul
ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore    proprio sito nella sezione “Monitor fatturazione
imposta relativa ad avvisi di accertamento o             elettronica”. In precedenza, l’Associazione aveva
rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei    suggerito di indicare nell’eventuale e-fattura
committenti dei servizi soltanto a seguito del           emessa solo l’importo imponibile con codice
pagamento dell’imposta o della maggiore imposta,         natura “N7” (per operazioni con IVA assolta in
delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il        altro Stato membro), riportando l’IVA o nel campo
cessionario o il committente può esercitare il diritto   relativo alla descrizione o agli altri dati gestionali,
alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione      o nel campo imponibile di un altro rigo,
relativa al secondo anno successivo a quello in cui      utilizzando il codice “N2.2” (“Non soggette – Altri
ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta           casi”).
addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni          Con l’aggiornamento diffuso il 9 marzo 2022,
esistenti al momento di effettuazione della              Assosoftware ha integrato la FAQ già pubblicata
originaria operazione”. Pertanto, dato che alla data     specificando che:
in cui gli stessi si sono verificati non era possibile     • l’importo dell’IVA potrebbe anche essere
rivalersi dell’IVA nulla ostava alla sua deduzione ai          indicato nel campo imponibile con codice
fini Ires ed IRAP.                                             natura “N1” (“Esclusa ex art.     15 del    DPR
A oggi, essendo l’IVA accertata addebitabile in                633/72”);
rivalsa, la deducibilità va esclusa ai sensi del           • qualora l’operatore intenda conteggiare
richiamato articolo 99 del TUIR.                               le vendite a distanza in regime OSS nel
                                                               plafond IVA, dovrà indicare nella fattura il
MLBO: il reinvestimento del cedente di una                     codice natura “N3.2” (“Non imponibili –
partecipazione di minoranza non configura                      Cessioni intracomunitarie”), facendo confluire
abuso di diritto                                               le operazioni nel rigo VE30, campo 3 della
                                                               dichiarazione annuale, ossia tra le cessioni
Nell’ambito di un’operazione di MLBO il
                                                               intracomunitarie che concorrono al plafond.
reinvestimento del cedente in una partecipazione
                                                               Si rileva, peraltro, che l’Agenzia delle Entrate,
con riferimento a quest’ultima fattispecie, ha       • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di
      escluso l’utilizzo del codice “N7”, ritenendo           dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90
      valido solo l’utilizzo del codice “N3.2” (cfr.          euro;
      risposte Agenzia delle Entrate al Videoforum         • 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di
      2022).                                                  dotazione supera 516.456,90 euro.
Un ulteriore aggiornamento alla FAQ di                   L’ammontare del capitale sociale di riferimento
Assosoftware riguarda gli obblighi INTRASTAT.            deve essere verificato alla data del 1°
L’Associazione, infatti, richiamando le istruzioni       gennaio 2022; eventuali variazioni intervenute
alla compilazione dei nuovi modelli (cfr.                successivamente a tale data rilevano per la
determinazione Agenzia delle Dogane e monopoli           determinazione della tassa per l’anno successivo.
n. 493869/2021), ha ribadito che per le operazioni
effettuate nell’ambito dei regimi speciali, anche        Imposta di registro e ipocatastali fissi per il
qualora sia emessa fattura, non occorre presentare       vecchio edificio “rinnovato” sino al 31
gli elenchi riepilogativi.                               dicembre 2021

                                                         L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
Cooperative   compliance:          potenziate      le
                                                         interpello del 4 marzo 2022, n. 94, ha precisato che
modalità operative
                                                         conserva le agevolazioni per la valorizzazione
Con il provvedimento del 9 marzo 2022, prot. n.          edilizia, di cui all’art. 7 del DL 34/2019, l’impresa di
74913/2022, sono state definite le disposizioni per      costruzione che, avendo acquistato un intero
l’attuazione della seconda fase del regime di            fabbricato applicando i benefici, ne alieni un’unità
adempimento collaborativo introdotto con lo              immobiliare, nello stato di fatto in cui si trova al
scopo di promuovere forme di comunicazione e di          momento          dell’acquisto,       stipulando     con
cooperazione rafforzata tra l’amministrazione            l’acquirente un contratto di appalto in base al
finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di     quale la realizzazione dei lavori che consentono di
rilevazione, misurazione, gestione e controllo del       applicare il beneficio saranno realizzati dal
rischio fiscale. In particolare, il provvedimento        venditore stesso (impresa di costruzione che ha
odierno stabilisce le competenze per l’esercizio dei     goduto dell’agevolazione). L’agevolazione in
poteri istruttori, lo svolgimento delle attività         parola prevede l’applicazione in misura fissa delle
connesse al regime e le regole operative.                imposte di registro, ipotecaria e catastale (200
L’Agenzia        ricorda      che       per      gli     euro ciascuna) per i trasferimenti, anche esenti da
anni 2022, 2023 e 2024, possono accedere alla            IVA, di interi fabbricati, a favore di imprese di
cooperative compliance anche i contribuenti con          costruzione o di ristrutturazione immobiliare, a
volume di affari e ricavi non inferiore a un             condizione che, nei 10 anni successivi all’acquisto,
miliardo di euro.                                        le imprese acquirenti provvedano alla:
                                                           • demolizione,           ricostruzione e    successiva
In scadenza (16 marzo 2022) la tassa forfetaria                alienazione degli stessi immobili, anche se
annuale per la vidimazione di libri e registri                 suddivisi in più unità immobiliari purché
                                                               l’alienazione riguardi almeno il 75% del
Scade mercoledì 16 marzo 2022 il termine di
                                                               volume del nuovo fabbricato o,
versamento della tassa forfetaria annuale di
                                                           • all’effettuazione degli interventi edilizi di
concessione governativa per la bollatura e
                                                               manutenzione            straordinaria,    restauro,
la numerazione di libri e registri, ai sensi dell’art.
                                                               risanamento conservativo o ristrutturazione
23 della Tariffa allegata al DPR 641/72.
                                                               edilizia e provvedano alla successiva
A seguito della L. 383/2001, sono soggetti
                                                               alienazione degli stessi immobili, anche se
obbligatoriamente a bollatura iniziale, oltre che a
                                                               suddivisi in più unità immobiliari, purché
numerazione progressiva, i libri sociali obbligatori,
                                                               l’alienazione riguardi almeno il 75% del
nonché ogni altro libro o registro per i quali
                                                               volume del nuovo fabbricato,
l’obbligo della bollatura sia previsto da norme
                                                         a solo se la ricostruzione/ristrutturazione avvenga
speciali.
                                                         in conformità alla normativa antisismica e con il
La tassa annuale è dovuta, a prescindere dal
                                                         conseguimento della classe energetica NZEB, A o
numero di libri o registri tenuti e dal numero delle
                                                         B.
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