COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 DEL 19/05/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI TA.RI..
L’anno duemilaventi addì diciannove del mese di maggio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari in
seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, visto il Decreto
del Sindaco n. 20 del 24/03/2020 con il quale sono stati approvati i criteri di funzionamento della Giunta
Comunale in modalità a distanza, in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 08/03/2020, art. 1 comma 1
lettera q e seguenti, dalla Direttiva n. 2/2020 punto 4 del Ministro della Pubblica Amministrazione, considerata
applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto
finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente e ritenuto
pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto di uno o più componenti e
segnatamente come segue:
All'appello risultano:
GARDONI ALESSANDRO Presente – Da remoto
BIGAGNOLI BRUNA Presente – Da remoto
DAL FORNO MARCO Presente – Da remoto
REMELLI ALESSANDRO Presente – Da remoto
PAON VERONICA Presente – Da remoto
BENINI FRANCA Presente – Da remoto
PEZZO CLAUDIO Presente – Da remoto
NOCENTELLI EVA Presente – Da remoto
BANCHIERI SILVIA Presente – Da remoto
MENINI CESARE Presente – Da remoto
PAROLINI ANDREA Presente – Da remoto
PAROLINI SERENA Presente – Da remoto
VALBUSA VANIA Presente – Da remoto
OLIOSI LEONARDO Presente – Da remoto
TOSONI ANGELO Assente
BERTUZZI ENRICO Presente – Da remoto
MARCHI FRANCESCO Assente
Presenti n. 15 Assenti n. 2
Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE CINI MARCO, collegato a mezzo videocamera e dispositivo
informatico.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MENINI CESARE – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO, assunta la Presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e
deliberare l'oggetto sopra indicato, avendo accertato che tutti i componenti presenti da remoto hanno
dichiarato espressamente che il collegamento a internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli
interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta e partecipare alla votazione simultanea, e che
pertanto si può procedere al suo regolare svolgimento.
Deliberazione n. 18 del 19/05/2020 -
copia informatica per consultazioneOGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI TA.RI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge, n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che
istituiva nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per
la sua applicazione;
RICHIAMATI:
– l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione,
testualmente dispone “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti”;
– l’art. 1, comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare
ai sensi dell’art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l’applicazione della IUC;
VISTO altresì il Regolamento per la disciplina della Ta.ri, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 20 del 18/03/2014;
CONSIDERATO che alla luce della esperienza applicativa, nell'intento di semplificare gli adempimenti dei
contribuenti e definire regole operative di più agevole attuazione, si rende necessario provvedere ad apportare
al Regolamento per la disciplina della IUC, relativamente alla parte concernente la Tari, talune modificazioni
allo scopo di migliorare le modalità di riscossione del tributo e di perfezionare il dettato regolamentare rispetto
alla disciplina di legge intervenuta nell'ultimo anno;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno
2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC),
limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti
la TARI.
VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante
“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI
INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”;
VISTO, in particolare, l’Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi
rifiuti 2018-2021;
VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA
NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”;
CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo
tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
CONSIDERATO pertanto che, alla luce dell'art. 1 comma 780 della legge n. 160/2019 e delle deliberazioni
Arera sopra citate, occorra trasferire la disciplina regolamentare comunale della componente TARI della IUC in
un separato “Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI)” contenente la disciplina locale od oggi vigente con le
modifiche ed integrazioni più sopra esposte nel presente atto;
VISTA la bozza del “Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI)”, allegato alla presente delibera di cui costituisce
parte integrale e sostanziale;
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
RICHIAMATO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
Deliberazione n. 18 del 19/05/2020 -
copia informatica per consultazioneVISTO altresì l’art. 13, comma 15 ter, del citato D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019 ove si
prevede che: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali
diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i ser- vizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia
dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga
entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a
effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”
VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del
D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla
presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità
tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;
VISTO l'esito della votazione:
Consiglieri presenti n. 15
Consiglieri astenuti n. 0
Consiglieri votanti n. 15
Maggioranza n. 8
Voti favorevoli n. 12
Voti contrari n. 3(Valbusa, Oliosi, Bertuzzi)
DELIBERA
1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente;
2. di approvare il Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI) che qui si allega come parte
integrante e sostanziale della presente sotto la lettera A;
3. di dare atto che il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai
sensi dell'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001;
4. di dare atto che il presente regolamento sostituisce dal 1° gennaio 2020 il Regolamento per la
disciplina della Ta.ri, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del
18/03/2014;
Deliberazione n. 18 del 19/05/2020 -
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
MENINI CESARE CINI MARCO
Deliberazione n. 18 del 19/05/2020 -
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REGOLAMENTO
TASSA RIFIUTI
TA.RI.
Pag.1
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INDICE
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .................................................................................................................................... 4
Art. 1. Oggetto, finalità e ambito di applicazione .......................................................................................................... 4
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti .................................................................................................................... 4
Art. 3. Soggetto attivo .................................................................................................................................................... 4
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI ................................................................................................................. 4
Art. 4. Presupposto per l’applicazione del tributo ......................................................................................................... 4
Art. 5. Soggetti passivi .................................................................................................................................................... 5
Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti ........................................................................................................ 5
Art. 7. Esclusione dall’obbligo di conferimento ............................................................................................................. 6
Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio ............................................................. 6
Art. 9. Superficie degli immobili ..................................................................................................................................... 7
TITOLO III – TARIFFE ............................................................................................................................................................ 8
Art. 10. Costo di gestione ............................................................................................................................................... 8
Art. 11. Piano Finanziario ............................................................................................................................................... 8
Art. 12 Determinazione della tariffa ............................................................................................................................. 9
Art. 13. Articolazione della tariffa .................................................................................................................................. 9
Art. 14. Periodi di applicazione del tributo .................................................................................................................. 10
Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche .................................................................................................................... 10
Art. 16. Occupanti le utenze domestiche..................................................................................................................... 10
Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche ............................................................................................................. 11
Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche.................................................................................................. 11
Art. 19. Scuole statali ................................................................................................................................................... 12
Art. 20. Tributo giornaliero .......................................................................................................................................... 12
Art. 21. Tributo provinciale .......................................................................................................................................... 12
TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni ................................................................................................................................ 13
Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche ................................................................................................................ 13
Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive ................................................................... 13
Art. 24. Riduzioni per il recupero ................................................................................................................................. 13
Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio .................................................................................. 14
Art. 26. Ulteriori riduzioni ed esenzioni ....................................................................................................................... 14
Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni ................................................................................................................. 15
Art. 28. Bonus sociale per la Ta.Ri ................................................................................................................................ 15
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE........................................................................................ 15
Art. 29. Obbligo di dichiarazione.................................................................................................................................. 15
Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione ............................................................................................. 16
Art. 31. Modalità di versamento .................................................................................................................................. 16
Art. 32. Verifiche .......................................................................................................................................................... 17
Art. 33. Accertamenti ................................................................................................................................................... 18
Art. 34. Sanzioni e interessi .......................................................................................................................................... 18
Art. 35. Rimborsi .......................................................................................................................................................... 19
Art. 36. Somme di modesto ammontare ..................................................................................................................... 19
Art. 37. Contenzioso..................................................................................................................................................... 19
Art. 38. Riscossione coattiva ........................................................................................................................................ 20
Art. 39. Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni .............................................................................................. 20
Art. 40. Trattamento dei dati personali ....................................................................................................................... 20
TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie ...................................................................................................................... 20
Art. 41. Norma di rinvio ............................................................................................................................................... 21
Art. 42. Entrata in vigore e norme finali ...................................................................................................................... 21
Art. 43. Clausola di adeguamento ................................................................................................................................ 21
ALLEGATO A ................................................................................................................................................................. 22
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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto, finalità e ambito di applicazione
1. Il presente capo disciplina l’applicazione nel Comune di Valeggio sul Mincio del Tributo sui rifiuti e sui
servizi (TARI), diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal
01.01.2020, disciplinato all’art. 1, commi 641-666 della Legge n.147 del 27.12.2013.
2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
Per quanto non previsto dal presente capo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti
urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero
territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal
“Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati” approvato con
deliberazione C.C. n. 91 del 23/11/2006, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
Art. 3. Soggetto attivo
Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la
superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie
dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
Art. 4. Presupposto per l’applicazione del tributo
1. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di
fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e
assimilati.
2. Si intendono per:
a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l’esterno, anche
se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso;
b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non
costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto,
parcheggi;
c) utenze domestiche: i locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze;
d) utenze non domestiche: tutti i locali ed aree, diverse dall’uso abitativo, classificate sulla base
dell’allegato A del presente regolamento.
3. Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative quali ad esempio i balconi e
le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via
esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i
condomini.
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4. La presenza di arredo oppure l’attivazione di utenze relative ai pubblici servizi di erogazione idrica,
elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o
conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze
domestiche, anche in assenza delle predette condizioni, l’occupazione si presume avvenuta alla data di
acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è
integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o
autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche
autorità (SCIA/DIA). Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o
non occupati se idonei all’utilizzo di deposito.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea
dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
Art. 5. Soggetti passivi
1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la
famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli
occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è
dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione,
superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi
comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e
per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei
confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e
le aree in uso esclusivo.
Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano,
secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il
particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti
attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
b. Le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più
unità immobiliari (serv. Idrico, gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma);
c. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle
superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro,
gradinate e simili;
d. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine
elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
e. i locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, e le
unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento
conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino
alla data dichiarata di inizio dell’occupazione, o ove assente alla data riportata nella certificazione di
fine lavori;
f. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
g. Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all’esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in
ogni caso le abitazione dei ministri di culto e i locali utilizzati per attività non strettamente connesse
al culto.
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h. Le aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
i. depositi per legna e attrezzi agricoli;
j. solai e sottotetti non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
k. superfici coperte di altezza pari o inferiore a cm. 150;
l. aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
m. aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, destinate all’accesso alla
pubblica via e al movimento veicolare interno.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di
variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea
documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi
competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio
dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze
totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno
solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele
dichiarazione.
Art. 7. Esclusione dall’obbligo di conferimento
1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei
rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia
sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati
esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 6.
Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella
parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non
assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui al Regolamento
Comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie
spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
le superfici adibite all’allevamento di animali;
le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o
forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e
depositi agricoli;
le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del
direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di
radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti
affetti da malattie infettive.
2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di
rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al
pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le
superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera
superficie su cui l’attività è svolta, la percentuale di abbattimento del 30% per le attività di seguito
elencate:
falegnamerie, autocarrozzerie, autofficine, gommisti, elettrauto, lavanderie, verniciature,
galvanotecnici, fonderie, concerie, laboratori di analisi mediche e radiologiche, odontotecnici,
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lavorazione marmi, officine metalmeccaniche, vetrerie, tipografie.
3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione
(industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti
o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali,
pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
comunicare entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di
rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo
smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
5. Sono considerati esclusi dal computo della metratura i magazzini nei quali vengono depositate
esclusivamente le materie prime e le merci che vengono rispettivamente utilizzate e prodotte nelle
aree aziendali in cui si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili.
4. Si individuano come magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegati
all’esercizio delle suddette attività produttive, i locali dove vengono stoccati i materiali e le merci che
sono alla base per la fabbricazione e produzione di altri prodotti tramite l'utilizzo di opportune
lavorazioni e processi industriali che permettono di ottenere, anche mediante processi di assemblaggio,
il prodotto finale. Tali lavorazioni e tali processi industriali debbono svolgersi presso la medesima
utenza, in locali diversi dal magazzino in questione. Nei magazzini sopra citati dovranno svolgersi
esclusivamente operazioni di carico e scarico merce. Le suddette esclusioni spettano a condizione che il
soggetto passivo le identifichi come tali nella denuncia originaria o di variazione e dimostri all’ente
impositore che dalle suddette superfici derivano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non
assimilati secondo le tempistiche e modalità del precedente comma 3. Il semplice collegamento
funzionale tra le aree destinate ad immagazzinamento e le aree produttive non assume rilievo e non è
causa intrinseca di esclusione dalla tassazione. Restano soggetti al tributo i locali e le aree delle utenze
non domestiche quali uffici, mense, bagni, qualora produttivi di rifiuti assimilati agli urbani. A tali
superfici verranno applicate tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso - qualora ritenuto
opportuno .
Art. 9. Superficie degli immobili
1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio
urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di
produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie calpestabile è determinata considerando la superficie dell’unità immobiliare al netto dei
muri interni, dei pilastri, dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene
conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici,
salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc.
Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è
desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico
abilitato iscritto all’albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie
viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità
immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna
ed esterna di ciascun comune di cui all’art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013 n. 147, la superficie
assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto
edilizio urbano, sarà pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti
dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio
urbano, come per le aree scoperte operative, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella
calpestabile.
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5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al
suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 30 mq per colonnina di
erogazione.
La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50;
in caso contrario al metro quadro inferiore.
TITOLO III – TARIFFE
Art. 10. Costo di gestione
1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15
del D. Lgs. 13.01.2003 n. 36 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche), ad esclusione dei costi
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. I costi da coprire con il
tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
2. Per la determinazione dei costi di servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019
dell’Autorità per la regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche e
integrazioni.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente.
4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard
relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
5. A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti
delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla
relazione illustrativa approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della
produttività e della qualità del servizio fornito.
Art. 11. Piano Finanziario
1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario,
secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione
dell’Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei
dati impiegati e, in particolare, da:
a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la
veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori
desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i
valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei
dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta
dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al
gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti
determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario
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e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione,
in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti,
dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino
all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del
servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.
Art. 12 Determinazione della tariffa
1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma
obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,
in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e del presente regolamento.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio
Comunale, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione. Ai sensi dell’art. 1, coma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal
primo gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le
tariffe deliberate l’anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del
tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall’art. 193 del Decreto legislativo
267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
Art. 13. Articolazione della tariffa
1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest’ultima a sua
volta suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate
nell’allegato A al presente regolamento.
2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo
del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota
variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi
di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio,
compresi i costi di smaltimento.
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli
interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e
della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare
l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non
domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999,
n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il
criterio adottato;
i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione
dei valori scelti, qualora reso necessario dall’articolazione dei coefficienti prescelta.
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Art. 14. Periodi di applicazione del tributo
1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste
l’occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali
ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e
tempestivamente dichiarata entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di
presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso
dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal primo
giorno del mese successivo alla data di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio
vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la
dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo
altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a
conguaglio.
Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie
dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al
numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli
occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
Art. 16. Occupanti le utenze domestiche
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza
anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune,
salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone
che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi
nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o
ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti
penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini
della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi a disposizione
di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero degli occupanti
l’abitazione viene stabilito in base ai componenti il proprio nucleo familiare, che risulta essere
dichiarato alla data del primo gennaio dell’anno di competenza della tariffazione o, per le nuove
utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente e comunicate nel corso
dell’anno avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
4. Per le abitazioni intestate a soggetti non residenti, che non abbiano presentato apposita dichiarazione,
e per quelle a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche il numero degli occupanti l’abitazione
viene stabilito in base ad un numero di componenti pari a un’ unità ogni 30 mq di superficie imponibile
(con arrotondamento all’unità superiore).
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5. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore
emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. Per gli iscritti all’AIRE del Comune di
Valeggio sul Mincio si conteggeranno i componenti della famiglia anagrafica iscritta all’anagrafe.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi
anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio
in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario
titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Le abitazioni diverse da quelle di residenza anagrafica, effettivamente utilizzabili, in quanto allacciate ai
pubblici servizi, ma tenute sfitte e non utilizzate in base a specifica dichiarazione dei proprietari o
possessori, purché residenti nel Comune di Valeggio sul Mincio, sono soggette al pagamento della Tassa
calcolata per un nucleo familiare composto da una unità con riduzione del 30%
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con
riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
9. La data di riferimento per determinare il numero di persone da computare nel calcolo delle tariffe è il
primo gennaio di ogni anno o la data dell’emissione del ruolo per l’anno in corso. Le variazioni in
riduzione avvenute in corso d'anno nella composizione del nucleo familiare, rilevate dall’anagrafe,
hanno efficacia, ai fini della rideterminazione della tariffa, dal primo giorno del mese successivo in base
a specifica istanza del contribuente. Le variazioni in aumento del numero dei componenti della famiglia
comporteranno il ricalcolo dell’importo dovuto e l’emissione di relativa bolletta.
10. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate attraverso la presentazione di
un’autocertificazione del proprio stato di famiglia anagrafico, fatta eccezione per le variazioni del
numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall’Ufficio anagrafico comunale ai fini della
corretta determinazione della tariffa.
11. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle
stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche condotte
da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell’esercizio di attività
imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali
condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse attrezzi agricoli, i
depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se
posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
12. Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a case per vacanze e simili strutture che vanno
collocate nella categoria “Alberghi senza ristorante”.
Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie
imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di
coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie
imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di
coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività
contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.
Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche
1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato A.
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato A viene di regola
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effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relativi
all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività
effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta
maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e
qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
1. In seguito a specifica istanza documentata da parte del contribuente sono tuttavia applicate le tariffe
corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione,
purché singolarmente di estensione non inferiore a 100 mq o ad almeno un terzo dell’intera superficie.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o
professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività
esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra
attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
Art. 19. Scuole statali
1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne,
elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) resta
disciplinato dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28
febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere
coperto con la TARI.
Art. 20. Tributo giornaliero
3. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o
senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
4. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente
categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento
è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e
qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con
le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche
ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.
23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le
agevolazioni di cui agli articoli 24 (recupero), 25 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 26
(agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all’articolo 22 e per le
utenze non stabilmente attive di cui all’articolo 23.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del tributo annuale.
Art. 21. Tributo provinciale
1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il
tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.
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19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo
comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo
comunale.
TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni
Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche
che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non
superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 40 %;
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,
all'estero: riduzione del 40%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni
di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione
iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo
in sito del materiale prodotto, beneficiano di una riduzione del 20% della parte variabile. La riduzione è
subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio
domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento. Per poter usufruire di tale riduzione i rifiuti
organici non devono essere conferiti al servizio pubblico, ma devono essere smaltiti dal contribuente
con mezzi propri mediante l’uso del composter o mediante conferimento degli stessi in una concimaia
o buca nel terreno di proprietà adiacente l’abitazione. La dichiarazione ha effetto dal 1° gennaio
dell’anno successivo a quello di presentazione. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni
successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al
Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra
citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine
di accertare la reale pratica di compostaggio.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni
di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 40% ai locali, diversi
dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente,
purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto
assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal
titolare a pubbliche autorità.
3. Alle attività agrituristiche che svolgono servizio di ristorazione viene applicata una riduzione del 55%
della parte variabile della tariffa; alle attività agrituristiche che svolgono servizio di solo
alloggio/ospitalità viene applica una riduzione del 45% della parte variabile della tariffa;
4. Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 22.
Art. 24. Riduzioni per il recupero
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