Superbonus 110% e Legge di Bilancio 2021: le novità introdotte
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Superbonus 110% e Legge di Bilancio 2021: le novità introdotte In questo articolo, Blumatica propone un focus su alcune delle principali novità relative al Superbonus 110% e Legge di Bilancio. La Legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020 n. 178) proroga Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate al 31 dicembre 2021, mentre per il Superbonus 110% la proroga è fissata al 30 giugno 2022 (IACP 31 dicembre 2022) con ripartizione in quattro quote annuali di pari importo. Oltre alle proroghe, vengono introdotti anche nuovi bonus: idrico e sistemi di filtraggio di acqua potabile. Quali sono le principali novità? 1. Per la coibentazione di superfici di copertura, gli interventi sono sempre agevolati a prescindere dalla presenza di volume riscaldato 2. Si delinea la definizione di unità funzionalmente indipendente e di edifici incompleti 3. Barriere architettoniche, ascensori e montacarichi diventano interventi trainati 4. Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici anche su strutture di pertinenza di edifici sono previsti incentivi Superbonus 110% 5. Modifica dei limiti di spesa delle colonnine di ricarica 6. Ripristinato Superbonus 110% per edifici di proprietà di unico proprietario 7. Obbligo e chiarimenti su assicurazione professionale Inoltre, sono state introdotte novità su delibere assembleari, cartellonistica cantieri e assunzioni da parte dei Comuni di
personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti agli adempimenti relativi alle novità introdotte. Ecco i dettagli su una parte di esse. Cessione del credito o sconto in fattura prorogati Con l’art.1, comma 67, viene anche prorogato per tutto il 2022 il meccanismo di cessione del credito o sconto in fattura per gli interventi previsti dal Superbonus 110%. Altri bonus fiscali introdotti dalla Legge di Bilancio Inoltre, la Legge di Bilancio introduce anche ulteriori bonus fiscali: Bonus idrico (art. 1 da comma 61 a 65): pari a 1.000 € per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. Bonus sistemi di filtraggio acqua potabile (art. 1 comma 1087): dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro
per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale. Superbonus 110% e Legge di Bilancio: importante semplificazione per la coibentazione del tetto L’art. 1 comma 66 lettera a) punto 2), introduce una sostanziale novità in materia di detrazioni, disponendo che gli interventi volti a coibentare le superfici di copertura siano sempre agevolati, indipendentemente dal fatto che racchiudano o meno un volume riscaldato. Infatti, viene introdotto al comma 1 lettera a) dell’art. 119 del D.L. 34/2020 (cd. “Rilancio”) il seguente periodo: “Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente
esistente” Trattandosi di una modifica al Decreto Rilancio, dovrebbe applicarsi esclusivamente alle pratiche di Superbonus 110%. Infatti, il provvedimento non fa esplicito riferimento agli interventi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 63/2013 (ovvero l’Ecobonus tradizionale) e, quindi, non è a questi automaticamente applicabile. La Legge di Bilancio 2021 introduce, dunque, un’importante semplificazione, consentendo l’applicazione del Superbonus 110% anche per quei tetti delimitanti sottotetti non riscaldati ma non definibili come “intercapedine” e, pertanto, non coibentabili: tuttavia, essendo la dizione introdotta alquanto generica, creando una differenza sostanziale nella riqualificazione del tetto con il Superbonus 110% e il tradizionale Ecobonus, sicuramente sarà oggetto anche di successivi chiarimenti. Il risparmio energetico è fra i focus del Superbonus 110% e della Legge di Bilancio 2021 Anche l’installazione di un impianto fotovoltaico sul terreno di pertinenza rientra fra i lavori trainati in caso di riqualificazione energetica di un edificio, consentendo di accedere al Superbonus e alla detrazione del 110%. L’agevolazione è prevista, inoltre, per l’installazione di colonnine di ricarica, in specifiche modalità, spiegate di seguito. Limiti di spese per colonnine di ricarica I limiti di spesa per l’installazione di colonnine di ricarica, previsti dal comma 8, vengono completamente stravolti con l’art. 1 comma 66 lettera l):
“Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine. L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare”; Edificio con unico proprietario Con l’art. 1 comma 66 lettera n) viene nuovamente concessa la possibilità di poter usufruire del Superbonus 110% anche agli edifici costituiti fino a 4 unità immobiliari posseduti da un unico proprietario.
Superbonus, la Legge di Bilancio autorizza i Comuni ad assunzioni di personale Con l’art. 1 comma 69, al fine di consentire ai Comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all’erogazione del Superbonus, è autorizzata per tutto il 2021 l’assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i comuni possono utilizzare anche in forma associata. Clicca qui per saperne di più Contenuto sponsorizzato
Puoi anche leggere