Superbonus 110% e Legge di Bilancio 2021: le novità introdotte

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Superbonus 110% e Legge di Bilancio 2021: le novità introdotte
Superbonus 110% e Legge di
Bilancio 2021: le novità
introdotte
In questo articolo, Blumatica propone un focus su alcune delle
principali novità relative al Superbonus 110% e Legge di
Bilancio.

La Legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020 n. 178)
proroga Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate al 31 dicembre
2021, mentre per il Superbonus 110% la proroga è fissata al 30
giugno 2022 (IACP 31 dicembre 2022) con ripartizione in
quattro quote annuali di pari importo. Oltre alle proroghe,
vengono introdotti anche nuovi bonus: idrico e sistemi di
filtraggio di acqua potabile.

Quali sono le principali novità?
   1. Per la coibentazione di superfici di copertura, gli
        interventi sono sempre agevolati a prescindere dalla
        presenza di volume riscaldato
   2.   Si delinea la definizione di unità funzionalmente
        indipendente e di edifici incompleti
   3.   Barriere architettoniche, ascensori e montacarichi
        diventano interventi trainati
   4.   Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici
        anche su strutture di pertinenza di edifici sono
        previsti incentivi Superbonus 110%
   5.   Modifica dei limiti di spesa delle colonnine di ricarica
   6.   Ripristinato Superbonus 110% per edifici di proprietà di
        unico proprietario
   7.   Obbligo e chiarimenti su assicurazione professionale

Inoltre, sono state introdotte novità su delibere assembleari,
cartellonistica cantieri e assunzioni da parte dei Comuni di
personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici
preposti    agli   adempimenti     relativi    alle   novità
introdotte. Ecco i dettagli su una parte di esse.

Cessione del credito o sconto in
fattura prorogati
Con l’art.1, comma 67, viene anche prorogato per tutto il 2022
il meccanismo di cessione del credito o sconto in fattura per
gli interventi previsti dal Superbonus 110%.

Altri bonus fiscali introdotti
dalla Legge di Bilancio
Inoltre, la Legge di Bilancio introduce anche ulteriori bonus
fiscali:

     Bonus idrico (art. 1 da comma 61 a 65): pari a 1.000 €
     per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31
     dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi
     sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico
     ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria,
     soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi
     apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici
     esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità
     immobiliari.
     Bonus sistemi di filtraggio acqua potabile (art. 1 comma
     1087): dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta
     un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese
     sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di
     filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione
     di anidride carbonica alimentare E 290, per il
     miglioramento qualitativo delle acque destinate al
     consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare
     complessivo delle stesse non superiore, per le persone
     fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro
per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri
     soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito
     all’attività commerciale o istituzionale.

Superbonus   110%   e   Legge  di
Bilancio:              importante
semplificazione       per      la
coibentazione del tetto
L’art. 1 comma 66 lettera a) punto 2), introduce una
sostanziale novità in materia di detrazioni, disponendo che
gli interventi volti a coibentare le superfici di copertura
siano sempre agevolati, indipendentemente dal fatto che
racchiudano o meno un volume riscaldato. Infatti, viene
introdotto al comma 1 lettera a) dell’art. 119 del D.L.
34/2020 (cd. “Rilancio”) il seguente periodo:

“Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella
disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di
superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente
esistente”

Trattandosi di una modifica al Decreto Rilancio, dovrebbe
applicarsi esclusivamente alle pratiche di Superbonus 110%.
Infatti, il provvedimento non fa esplicito riferimento agli
interventi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 63/2013 (ovvero
l’Ecobonus tradizionale) e, quindi, non è a questi
automaticamente applicabile.

La Legge di Bilancio 2021 introduce, dunque, un’importante
semplificazione, consentendo l’applicazione del Superbonus
110% anche per quei tetti delimitanti sottotetti non
riscaldati ma non definibili come “intercapedine” e, pertanto,
non coibentabili: tuttavia, essendo la dizione introdotta
alquanto generica, creando una differenza sostanziale nella
riqualificazione del tetto con il Superbonus 110% e il
tradizionale Ecobonus, sicuramente sarà oggetto anche di
successivi chiarimenti.

Il risparmio energetico è fra i
focus del Superbonus 110% e della
Legge di Bilancio 2021
Anche l’installazione di un impianto fotovoltaico sul terreno
di pertinenza rientra fra i lavori trainati in caso di
riqualificazione energetica di un edificio, consentendo di
accedere al Superbonus e alla detrazione del 110%.
L’agevolazione è prevista, inoltre, per l’installazione di
colonnine di ricarica, in specifiche modalità, spiegate di
seguito.

Limiti di spese per colonnine di ricarica
I limiti di spesa per l’installazione di colonnine di
ricarica, previsti dal comma 8, vengono completamente
stravolti con l’art. 1 comma 66 lettera l):
“Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente,
sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli
interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica
di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione
è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire
tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo
e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di
spesa sostenuta nell’anno 2022, sempreché l’installazione sia
eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma
1 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti
limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di
esecuzione:

     euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità
     immobiliari    situate    all’interno    di   edifici
     plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
     dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
     secondo la definizione di cui al comma 1-bis del
     presente articolo;
     euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni
     che installino un numero massimo di otto colonnine;
     euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni
     che installino un numero superiore a otto colonnine.

L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di
ricarica per unità immobiliare”;

Edificio con unico proprietario
Con l’art. 1 comma 66 lettera n) viene nuovamente concessa la
possibilità di poter usufruire del Superbonus 110% anche agli
edifici costituiti fino a 4 unità immobiliari posseduti da un
unico proprietario.
Superbonus, la Legge di Bilancio
autorizza i Comuni ad assunzioni di
personale
Con l’art. 1 comma 69, al fine di consentire ai Comuni di fare
fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine
ai procedimenti connessi all’erogazione del Superbonus, è
autorizzata per tutto il 2021 l’assunzione, a tempo
determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un
anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del
potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti,
che i comuni possono utilizzare anche in forma associata.

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