Statuto Azienda Speciale Farmacia Multiservizi Comunale - COMUNE di CORMANO Provincia di Milano

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COMUNE di CORMANO
                              Provincia di Milano

           Statuto Azienda Speciale
            Farmacia Multiservizi
                  Comunale

Approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 19 dicembre 2005
Modificato con deliberazione di C.C. n. 59 del 5 dicembre 2007

                                                                 1
INDICE
                       PARTE I
              NATURA E OGGETTO SOCIALE

Articolo 1                                              Natura dell’Azienda
Articolo 2                                                       Sede Legale
Articolo 3                                                   Oggetto sociale

Articolo 4                                    Criteri della gestione aziendale

Articolo 5                             Adesione alle federazioni di categoria

                     PARTE II
                ORGANI DELL'AZIENDA

Articolo 6                                               Organi dell’Azienda

Articolo 7                                    Il Consiglio di Amministrazione

Articolo 8                                                      Competenze

Articolo 9                                                       Norme varie

Articolo 10                                                      Il Presidente

Articolo 11                                                          Funzioni

Articolo 12                                           La Direzione d’Azienda

Articolo 13                                  Nomina del Direttore d’Azienda

Articolo 14                          Direttore d’Azienda: durata dell’incarico

Articolo 15                                          Trattamento economico

Articolo 16                                                      Sostituzione

Articolo 17                                 Nomina del Direttore di farmacia

Articolo 18                 Compiti e responsabilità del Direttore di farmacia

Articolo 19          Direttore di farmacia:trattamento economico e normativo

                                                                                 2
Articolo 20           Coincidenza dell’incarico di direttore d’Azienda con Direttore di

                                                                              farmacia

                            PARTE III
                REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Articolo 21                                           Revisione economico-finanziaria
Articolo 22                                                                  Indennità
Articolo 23                                           Compiti dell’organo di revisione

                          PARTE IV
              STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE

Articolo 24                                                    Struttura organizzativa
Articolo 25                                          Requisiti e modalità di assunzione
Articolo 26                                                                 Assunzioni
Articolo 27                                                            Incompatibilità

                             PARTE V
                   RAPPORTI CON L'ENTE LOCALE

Articolo 28                                           Indirizzi del Consiglio Comunale
Articolo 29                                                                  Vigilanza
Articolo 30                                            Approvazione atti fondamentali

                            PARTE VI
                GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Articolo 31                                         Patrimonio e capitale di dotazione
Articolo 32                                          Finanziamento degli investimenti
Articolo 33                                                         Piano-programma
Articolo 34                                                       Bilancio pluriennale
Articolo 35                                                Bilancio preventivo annuale
Articolo 36                                                          Conto consuntivo

                                                                                          3
PARTE VII
              RAPPORTI CON L’UTENZA E LA CITTADINANZA

Articolo 37                                       Partecipazione ed informazione

                            PARTE VIII
                   PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

Articolo 38                         Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
Articolo 39                                    Revoca dell’assunzione del servizio
Articolo 40                                          Presentazione del rendiconto
Articolo 41                                           Divieto di nuove operazioni

                             PARTE IX
                        NORME TRANSITORIE

Articolo 42                                                     Entrata in vigore
Articolo 41                                                      Norme di rinvio

                                                                                     4
PARTE II
                                   NATURA E OGGETTO SOCIALE

                                               Articolo 1
                                          (Natura dell’Azienda)

1. L'Azienda Speciale Farmacie Comunali, ente strumentale del Comune di Cormano, dotata di
personalità giuridica, è stata istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45/1994, con
conferimento di situazione patrimoniale attraverso deliberazione del Consiglio Comunale n. 81/1995.
2. Il presente Statuto sostituisce integralmente lo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 45/1994 e successive modificazioni, ad eccezione del Titolo IV “Struttura organizzativa
aziendale – risorse umane e del Titolo VII “Appalti e forniture”, sino all’approvazione dei relativi
regolamenti.
3. L'Azienda Speciale Farmacie Comunali assume la denominazione di “Azienda Speciale Farmacia
Multiservizi Comunale”.

                                                 Articolo 2
                                                (Sede legale)

L’Azienda Speciale Farmacia Multiservizi Comunale ha la sua sede legale in Cormano in Piazza
Cesare Scurati n. 1 presso il Comune.

                                                Articolo 3
                                             (Oggetto sociale)

1. L'Azienda ha per oggetto:
-   la gestione di farmacie, la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche e private ed alle ASL e
    a case di cura (attraverso la proprietà, l'affitto, la gestione o altre forme) ivi inclusi beni e strumenti
    proteisici e sanitari;
-   l'informazione e l'educazione sanitaria, l'aggiornamento professionale e la ricerca anche mediante
    forme dirette di gestione;
-   previa autorizzazione da parte della ASL, lo svolgimento di attività di Centro Unico di
    Prenotazione di esami, diagnostica, visite specialistiche, etc.;
-   nell'ambito dei propri compiti, la dispensazione e la distribuzione delle specialità medicinali, anche
    veterinarie e dei prodotti galenici officinali e magistrali, omeopatici, di erboristeria e dei prodotti di
    cui alla tabella dell'allegato 9 del DM 375 del 4/08/1988 e successive modificazioni;

                                                                                                             5
-   la vendita al pubblico dei prodotti parafarmaceutici, dietetici, integratori alimentari ed alimenti
    speciali, cosmetici e per l'igiene personale;
-   la fornitura di materiale di medicazione, presidi medico chirurgici, reattivi e diagnostici.
2. Nell’ambito della sua attività l’azienda può assumere iniziative atte a conseguire scopi di pubblico
interesse nel settore igienico sanitario, ecologico e nei settori dei servizi alla persona. In particolare,
può assumere la gestione in forma diretta o tramite convenzioni con il Comune, di servizi di natura
sociale in favore di anziani, giovani o disabili, quali ad esempio, in via puramente esemplificativa, Case
di Riposo, Centri Socio Educativi, Servizi Domiciliari e altri servizi alla persona.
3. L’Azienda può promuovere forme di collaborazione stabili e strutturali con il mondo del
volontariato, operando, altresì, una consultazione periodica e programmata con le Associazioni
interessate.
4. L’Azienda può essere titolare, nella persona del legale rappresentante, di autorizzazioni
amministrative per la produzione, commercializzazione e vendita di prodotti che hanno attinenza al
settore sanitario o ad esso assimilato.
5. L’azienda, può svolgere attività riconducibili agli scopi istituzionali nell’ambito di operazioni
immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie comprese le prestazioni di garanzie, anche attraverso
la partecipazione ad Enti, Società o Consorzi. Per scopi istituzionali si intendono tutte le attività
necessarie all’esercizio dei servizi di cui ai commi precedenti nonché quelle complementari o connesse,
comunque vi siano implicate le risorse , strutture e competenze aziendali.
6. L'Azienda - a seguito di specifica deliberazione del Consiglio Comunale - e nel rispetto delle norme
di legge che regolano l'esercizio farmaceutico, può svolgere i servizi ad essa affidati in altri Comuni,
previa stipulazione di apposita convenzione per la disciplina del servizio e per la regolazione dei
conseguenti rapporti economici-finanziari, fermo restando che nessun onere aggiuntivo deve gravare.

                                              Articolo 4
                                    (Criteri della gestione aziendale)

La gestione aziendale deve ispirarsi ai criteri di massima trasparenza, efficienza, efficacia, economicità
e del pareggio di bilancio secondo i disposti del D.Lgs. n. 267/2000. Le valutazioni e i parametri
necessari al riguardo vengono elaborati a mezzo di appositi indicatori, secondo quanto previsto dalla
legge 41/86, opportunamente integrati con le risultanze del Conto Consuntivo e della relazione
triennale.

                                                                                                         6
Articolo 5
                                     (Adesione alle federazioni di categoria)

L'Azienda può aderire alle federazioni nazionali delle imprese pubbliche locali associate alla CISPEL.

                                               PARTE II
                                          ORGANI DELL'AZIENDA

                                                  Articolo 6
                                             (Organi dell’Azienda)

1. Sono organi dell'Azienda:
-         il Consiglio di Amministrazione;
-         il Presidente del Consiglio di amministrazione;
-         il Direttore di Azienda;
-         il Direttore di Farmacia.

                                                    Articolo 7
                                       (Il Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) membri effettivi compreso il Presidente.
2. I componenti il Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per un arco di tempo
corrispondente a quello di vigenza del mandato del Sindaco che li ha nominati, e comunque sino
all’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione, che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica durante
il loro mandato, sono sostituiti con provvedimento del Sindaco. I nuovi nominati esercitano le loro
funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
4. Il Presidente e i Consiglieri, nei casi e con le modalità previste dallo Statuto Comunale, possono
essere revocati dal Sindaco con motivato provvedimento.
5. Si rinvia ai Regolamenti del presente statuto per quanto riguarda il funzionamento del Consiglio
stesso.

                                                   Articolo 8
                                                 (Competenze)

1. Il Consiglio è competente per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, previsti dal
presente Statuto, nei limiti degli indirizzi e delle direttive generali formulate dal consiglio Comunale e

                                                                                                         7
dispone delle facoltà per l’attuazione e il raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che
l’Azienda è destinata a soddisfare che non siano per legge o per statuto espressamente riservate al
Presidente o al Direttore.
2. In particolare vengono disciplinate con regolamenti interni le seguenti materie:
a) funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
b) finanza e contabilità;
c) appalti, forniture e spese in economia;
d) modalità di assunzione del personale;
e) visione degli atti.
3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, concernenti l'adozione dei regolamenti, vengono
comunicate all’Amministrazione Comunale entro 15 giorni dalla loro adozione. Nel caso in cui
l’Amministrazione comunale ritenga di dare parere motivato non favorevole rispetto ad alcuni articoli
oppure a tutto il regolamento, il Consiglio di Amministrazione deve attenersi alle disposizioni
dell’Amministrazione comunale.

                                                Articolo 9
                                              (Norme varie)

1. I Consiglieri non possono prendere parte, in nessuna fase, a provvedimenti nei quali abbiano
interesse personale, o che coinvolgano loro parenti, il coniuge o gli affini entro il IV° grado.
2. Il trattamento economico da riconoscersi al Presidente e ai componenti il Consiglio di
Amministrazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Sindaco.

                                                Articolo 10
                                              (Il Presidente)

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco, sulla base degli indirizzi
stabiliti dal Consiglio comunale.
2. Il Presidente nomina un membro del Consiglio di Amministrazione quale Vice Presidente, a
sostituirlo per delega in caso di assenza od impedimento temporaneo. Ove anche il sostituto sia assente
od impedito assume le veci di Presidente il consigliere più anziano di età.

                                                                                                     8
Articolo 11
                                                (Funzioni)

1. Il Presidente:
a) rappresenta l'Azienda e assicura l'attuazione degli indirizzi del Consiglio Comunale;
b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
c) sovrintende al buon funzionamento dell'Azienda affinché la gestione aziendale sia ispirata ai criteri
della massima trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;
d) riferisce semestralmente, congiuntamente al Direttore d’azienda, al Sindaco sull'andamento della
gestione aziendale;
e) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività dell'Azienda con le realtà
sociali, economiche e culturali della comunità locale;
f) adotta, in caso di necessità e urgenza, e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di
competenza del Consiglio di Amministrazione che saranno sottoposti a ratifica del Consiglio stesso. Il
provvedimento decade qualora la ratifica non intervenga entro il termine perentorio di 60 giorni dalla
sua adozione.
2. Il Presidente può affidare agli altri componenti del Consiglio alcune delle sue competenze.

                                               Articolo 12
                                        (La Direzione d’Azienda)

1. La direzione dell’azienda è affidata al Direttore Generale dell'Azienda, che, oltre alle competenze
attribuite per legge, ha la responsabilità gestionale dell'Azienda e quindi:
a) è responsabile del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e funzionamento dell'Azienda posti dal
Consiglio di Amministrazione;
b) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
c) formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
d) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano-programma, del bilancio
pluriennale, del bilancio di previsione economica, dei piani di lavoro e del conto consuntivo;
e) rappresenta l'Azienda in giudizio, con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione quando la
lite non riguarda la riscossione dei crediti derivati dal normale esercizio dell'Azienda stessa;
f) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dal Consiglio di
Amministrazione;

                                                                                                      9
g) dirige il personale dell'Azienda, è responsabile dell'applicazione dei contratti nazionali e degli
accordi interni eventualmente stipulati, delle trattative e delle relazioni sindacali, propone al Consiglio
di Amministrazione le modalità generali a cui si ispira la gestione del personale;
h) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza della funzionalità dei vari sevizi aziendali
e per l'organico di sviluppo;
i) decide le misure disciplinari inferiori alla sospensione e, nei casi d'urgenza, i provvedimenti di
sospensione cautelativa del personale, fermo restando quanto previsto dal C.C.N.L. e dal regolamento
disciplinare aziendale;
j) formula proposte per l'adozione di provvedimenti di sospensione, licenziamento o equiparati del
personale;
k) stipula contratti con la possibilità di delegare tale funzione ai dirigenti dell'Azienda, con le modalità
e i limiti posti dal Regolamento in materia;
l) provvede, sotto la propria responsabilità, agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il
normale ed ordinario funzionamento dell'Azienda nei casi ed entro i limiti previsti dal regolamento
economale aziendale;
m) firma gli ordinativi di incasso e di pagamento e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia
dei mutui;
n) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;
o) vigila sul regolare e puntuale invio degli atti fondamentali da parte del Segretario e, in assenza, vi
provvede direttamente;
p) interviene personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con facoltà di conciliare
o transigere la controversia;
q) riferisce semestralmente, congiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al
Sindaco sull'andamento della gestione aziendale
r) compie tutti gli atti necessari a garantire il corretto e funzionale esercizio dell'Azienda.

                                              Articolo 13
                                    (Nomina del Direttore d’Azienda)

1.Il Direttore dell’azienda è nominato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di pubblico concorso
o per chiamata diretta.
2. Le modalità di svolgimento del concorso pubblico sono disciplinate nel regolamento sulle modalità
di assunzione del personale.

                                                                                                         10
3. Il Direttore d’Azienda potrà essere eccezionalmente nominato per chiamata, ma in tal caso la sua
nomina dovrà essere proposta da apposita commissione a voti unanimi e approvata dal Consiglio
Comunale con l’intervento di almeno due terzi dei Consiglieri in carica.
4. Per la chiamata diretta è necessaria una comprovata qualificazione professionale, rappresentata
dall’aver svolto funzioni ed attività in organismi ed enti pubblici o privati a aziende pubbliche e private
con esperienza acquisita in funzioni di responsabilità e direzione.

                                                 Articolo 14
                                 (Direttore d’Azienda: durata dell’incarico)

1. Il Direttore d’Azienda è nominato per cinque anni e può essere, con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione, confermato di quinquennio in quinquennio.
2. Il Direttore di Azienda si intende tacitamente confermato, quando non gli venga notificata, almeno sei
mesi prima della scadenza del quinquennio, la deliberazione di non conferma nel ruolo. Tale
deliberazione deve essere adottata da una maggioranza qualificata di almeno tre membri su cinque del
Consiglio di Amministrazione e deve contenere i motivi che portano all’adozione del provvedimento.
Tale provvedimento deve essere notificato, a cura del Presidente, all’interessato il quale potrà
presentare, per iscritto, le proprie difese entro 15 giorni.
3. Il licenziamento o la revoca del Direttore dell'Azienda nel corso del mandato non può avere luogo se
non per giusta causa riguardante l'inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli atti fondamentali,
l'inosservanza delle decisioni adottate dal consiglio di Amministrazione, l’adozione di atti in contrasto
con la funzionalità dell'Azienda e che portino danno economico o morale alla stessa. I motivi del
licenziamento devono, a cura del Presidente, essere contestati al Direttore dell'Azienda per iscritto, con
invito a presentare le sue difese, sempre per iscritto, entro 10 giorni.

                                                Articolo 15
                                         (Trattamento economico)

Il Trattamento economico, normativo e previdenziale del Direttore di Azienda è regolato dai Contratti
Collettivi di Lavoro dei dirigenti delle aziende pubbliche locali e dalle leggi generali vigenti.

                                                Articolo 16
                                               (Sostituzione)

                                                                                                        11
1. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce con propria deliberazione, il dipendente dell’azienda o in
mancanza la persona esterna in possesso dei necessari requisiti professionali, cui affidare le funzioni di
Direttore in caso di vacanza del posto o di assenza temporanea del titolare. In caso di conferimento
delle funzioni ad un dipendente dell’ Azienda, a quest’ultimo sarà corrisposto, per tutto il tempo che gli
saranno conferite le funzioni di Direttore d’ Azienda, il trattamento economico previsto per tale posto.

                                             Articolo 17
                                   (Nomina del Direttore di farmacia)

1. Il Direttore di farmacia è nominato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di concorso pubblico,
anche con riserva agli interni, con rapporto di lavoro dipendente regolato dal CCNL di categoria.
2. Le modalità di svolgimento del concorso pubblico sono disciplinate nel regolamento sulle modalità
di assunzione del personale.
3. Al fine di ottemperare ad una fattiva cooperazione tra le aziende speciali, in casi di necessità o
urgenza, il Direttore di Farmacia, previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione e successivo
assenso, potrà accettare incarichi sostitutivi temporanei presso altre aziende speciali. I suddetti incarichi
non dovranno interferire con il mandato principale e potranno essere assunti esclusivamente in periodi
non lavorativi.

                                             Articolo18
                          (Compiti e responsabilità del Direttore di farmacia)

1. Il Direttore di farmacia è il responsabile della gestione operativa di una singola farmacia. L’incarico
comprende il coordinamento delle attività del personale con la clientela e l’attività ordinaria di scorte di
medicinali.

                                               Articolo 19
                      (Direttore di farmacia: trattamento economico e normativo)

Il trattamento economico e normativo del direttore di Farmacia è disciplinato dal CCNL delle imprese
di servizi pubblici e degli Enti Locali e dai contratti integrativi aziendali ed individuali.

                                                 Articolo 20
              (Coincidenza dell’incarico di Direttore d’Azienda con Direttore di farmacia)

                                                                                                          12
La carica di Direttore d’Azienda e quella di Direttore di Farmacia possono essere ricoperte dalla
medesima persona.

                                        PARTE III
                            REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

                                              Articolo 21
                                   (Revisione economico-finanziaria)

1. La vigilanza sulla regolarità contabile e della gestione economico-finanziaria è affidata ad un
Collegio di Revisori composto da tre membri o da un Revisore unico secondo le decisioni adottate dal
Consiglio Comunale.
2. In entrambi i casi sono eletti dal consiglio Comunale; nel caso di nomina di un Collegio di Revisori,
lo stesso viene eletto dal Consiglio Comunale con voto limitato a due componenti. L’organo revisore
dura in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo Collegio da parte del consiglio
Comunale. I Revisori/e non sono revocabili, salvo grave inadempienza e sono rieleggibili una volta
sola.

                                               Articolo 22
                                               (Indennità)

1. E’ deliberata dal Consiglio Comunale al momento della nomina. Spetta altresì il rimborso delle spese
in caso di missione per conto dell’Azienda.
2. Gli oneri relativi alle indennità ed ai rimborsi spese fanno carico al bilancio dell’Azienda.

                                              Articolo 23
                                     (Compiti dell’organo di revisione)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti (o il Revisore unico) deve accertare la regolare tenuta dei libri e
delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie ed attestare nelle relazioni al Conto
Consuntivo l'esatta corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti (o il Revisore unico), nella relazione che è tenuto a redigere in
sede di esame del rendiconto, deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le
scritture contabili nonché la conformità delle valutazioni di bilancio ed in particolare degli
ammortamenti, degli accantonamenti e dei ratei e risconti, ai criteri di valutazione di cui agli articoli

                                                                                                      13
2424 e ss. del Codice Civile in quanto applicabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti (o il Revisore
unico) deve riscontrare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di
proprietà dell'Azienda o ricevuti dalla stessa in conto cauzione o custodia.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti (o il Revisore unico) esprime il parere su specifiche questioni
attinenti alla gestione economico-finanziaria sottopostegli dall'Amministrazione dell'Azienda e dal
Comune ed in particolare sui progetti di investimento, sull'impiego fruttifero delle disponibilità di
cassa, sull'acquisto di azioni o quote societarie.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti (o il Revisore unico) può in qualsiasi momento procedere agli
accertamenti di competenza.
5. Al Il Collegio dei Revisori dei Conti (o al Revisore unico) viene assicurato l'accesso agli atti ed ai
documenti che siano di interesse per lo espletamento delle sue funzioni.
6. Il Il Collegio dei Revisori dei Conti (o il Revisore unico) può essere invitato a tutte le sedute del
Consiglio di Amministrazione e richiedere l’iscrizione a verbale delle sue eventuali osservazioni o
rilievi, mentre deve essere obbligatoriamente invitato alle sedute nelle quali si discutono il Bilancio
Preventivo, il Conto Consuntivo e altri provvedimenti di particolare rilevanza economico-finanziaria.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti (o il Revisore unico) deve presentare al Consiglio Comunale,
almeno una volta all’anno contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione, una relazione
sull'andamento della gestione aziendale contenente rilievi e valutazioni sull'efficienza, efficacia ed
economicità del servizio aziendale

                                       PARTE IV
                           STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE

                                                 Articolo 24
                                          (Struttura organizzativa)

1.   Il Consiglio di Amministrazione delibera, su proposta del Direttore d’Azienda, la struttura
     organizzativa, le principali mansioni dei responsabili ed il coordinamento dell'attività tra il
     Direttore e gli altri dirigenti e/o responsabili.
2.   Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore d’Azienda, provvede ad aggiornare la
     struttura organizzativa aziendale sulla base di necessità connesse a modifiche societarie, mutamenti
     strutturali o, in generale, di sopravvenute esigenze determinate da specifiche finalità aziendali.
3. Sono posti quali criteri fondamentali di organizzazione:

                                                                                                           14
-   l’efficienza ed economicità di gestione;
   -   la soddisfazione dell’utenza;
   -   la flessibilità della struttura e l’impiego di personale;
   -   la determinazione di precise responsabilità gestionali;
   -   la valorizzazione delle risorse umane.

                                             Articolo 25
                                (Trattamento economico del personale)

Il trattamento economico e normativo del personale dell'Azienda è quello che risulta dalle disposizioni
di legge e di contratto collettivo di lavoro di categoria, nonché da regolamento e da norme integrative
aziendali.

                                                 Articolo 26
                                                (Assunzioni)

Le modalità, i procedimenti e i requisiti per l'assunzione del personale sono disciplinati dal regolamento
sulle modalità di assunzione del personale, dalle vigenti disposizioni di legge e dal contratto collettivo
nazionale nonchè da eventuali norme integrative aziendali.

                                                Articolo 27
                                              (Incompatibilità)

1. La qualità di dipendente dell'Azienda è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi professione,
impiego, commercio o industria, nonché con ogni altro incarico retribuito la cui accettazione non sia
stata espressamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.
2. Lo svolgimento di speciali incarichi, anche di natura professionale, da parte del personale a favore
dell'Azienda non attribuisce al personale medesimo compenso alcuno, salvo che ciò non sia stabilito dal
Consiglio di Amministrazione con espressa deliberazione nella quale deve essere indicata l'entità del
compenso da erogare.

                                                                                                      15
PARTE V
                                 RAPPORTI CON L'ENTE LOCALE

                                               Articolo 28
                                   (Indirizzi del Consiglio comunale)

1. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi cui la Azienda deve attenersi nell'attuazione dei suoi
compiti ed emana le direttive generali necessarie al raggiungimento degli obiettivi di interesse
collettivo che l’assunzione dei pubblici servizi è destinata a soddisfare.

                                                Articolo 29
                                                (Vigilanza)

1. La vigilanza dell'Amministrazione Comunale è finalizzata alla verifica della corretta ed efficace
attuazione da parte dell'Azienda degli indirizzi e delle direttive generali formulate dal Consiglio
Comunale.
2. Il Presidente ed il Direttore dell'Azienda, a tal fine, presentano congiuntamente alla Giunta
Comunale, alla fine di ogni semestre, una relazione sull'andamento dell'Azienda.
3. La relazione periodica di cui al precedente comma comprende, in particolare, lo stato di
realizzazione dei programmi ed i dati significativi della gestione aziendale.

                                              Articolo 30
                                    (Approvazione atti fondamentali)

1. Gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione soggetti all'approvazione del Consiglio
Comunale, sono:
a) il piano-programma ed i suoi aggiornamenti;
b) il Bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni;
c) il Conto Consuntivo;
d) il bilancio preventivo pluriennale.
2. Necessitano invece la preventiva autorizzazione del Consiglio comunale:
a) gli acquisti e le alienazioni di immobili;
b)la costituzione di s.r.l o s.p.a o l’acquisto di partecipazioni maggioritarie nelle società predette;
c) la cessione, permuta o costituzione di altro diritto su dette partecipazioni;
d) l’assunzione di finanziamenti assistiti da garanzie reali.

                                                                                                          16
3. Gli atti di cui al comma 1, sono inviati al Comune e si intendono approvati se nel termine di 60
giorni dalla ricezione degli stessi il Consiglio Comunale, all'uopo doverosamente convocato, non abbia
adottato un provvedimento di diniego.

                                        PARTE VI
                            GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

                                             Articolo 31
                                  (Patrimonio e capitale di dotazione)

1. Il capitale di dotazione dell’Azienda è costituito dai beni materiali o immateriali, mobili o immobili e
dai capitali inizialmente conferiti dal Comune (Fondo di dotazione) o acquisiti successivamente nel
corso dell’attività.
2. L’Azienda, nei limiti della propria autonomia gestionale, ha la piena disponibilità delle proprie
liquidità e del patrimonio aziendale come sopra individuato e costituito.
3. I beni mobili ed immobili in dotazione all’Azienda sono classificati, descritti e valutati in apposito
inventario, tenuto secondo quanto disposto dal Codice Civile e dalle leggi speciali.

                                             Articolo 32
                                   (Finanziamento degli investimenti)

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti, l'Azienda provvede:
    -   con i fondi appositamente accantonati;
    -   con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;
    -   con contributi in conto capitale;
    -   con l'incremento del capitale di dotazione.
2. La gestione dell'Azienda deve ispirarsi ai criteri della massima efficienza e della migliore efficacia
ed economicità.

                                                Articolo 33
                                            (Piano-Programma)

1. Il Piano-programma redatto in forma di progetto dal Direttore d’Azienda, è deliberato dal Consiglio
di Amministrazione dell'Azienda secondo gli indirizzi determinati dall'Ente Locale.
2. Esso contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro:

                                                                                                            17
a) le linee di sviluppo del servizio;
b) il programma degli investimenti e le relative modalità di finanziamento;
c) previsioni e proposte in ordine alla politica delle tariffe;
d) le iniziative di relazioni esterne;
e) i modelli organizzativi e gestionali ed i programmi per l'acquisizione delle risorse umane.
3. Il Piano-programma viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del Bilancio
preventivo e viene trasmesso in tempo utile all’amministrazione comunale per la contestuale
approvazione con il bilancio dell’Ente.

                                                 Articolo 34
                                            (Bilancio pluriennale)

1. Il Bilancio Pluriennale è redatto in coerenza con il piano-programma ed ha durata triennale.
2. Il Bilancio Pluriennale comprende, distintamente per esercizio, gli investimenti previsti e le relative
modalità di finanziamento, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori
monetari costanti riferiti al primo esercizio, è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al
piano-programma e alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

                                                  Articolo 35
                                         (Bilancio preventivo annuale)

1. L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare.
2. Il Bilancio Economico di Previsione, redatto secondo lo schema di cui al D.M. 4/02/1980 e seguenti
variazioni, viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 15 Ottobre di ogni anno .
3. Al Bilancio di Previsione annuale devono essere allegati:
-     il programma degli investimenti da attuarsi nell’esercizio con l’indicazione della spesa prevista
      nell’anno e delle modalità della sua copertura;
-     il riassunto dei dati del Conto Consuntivo chiusosi il 31 Dicembre precedente, nonché i dati
      statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell’anno in corso;
-     la tabella numerica del personale suddistinta per ciascuna categoria o livello di inquadramento,
      con le variazioni previste nell’anno;
-     il prospetto relativo alle previsione del fabbisogno annuale di cassa;
-     la relazione del consiglio di amministrazione e del Direttore.

                                                                                                        18
Articolo 36
                                             (Conto consuntivo)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno Consiglio di Amministrazione predispone il Conto Consuntivo della
gestione conclusasi il 31 Dicembre precedente, sentito il Direttore.
2. Il Consuntivo si compone del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale redatti in conformità allo
schema approvato con D.M. 4/02/1980 o successive variazioni e corredati dei previsti allegati.
3. Le risultanze di ogni voce di ricavo e di costo dovranno essere comparate con quelle del Bilancio
Preventivo e del Consuntivo precedente.
4. Nella relazione illustrativa del Conto il Direttore deve, tra l'altro, indicare:
-   i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale;
-   i criteri seguiti per la determinazione delle quote di ammortamento, degli accantonamenti per le
    indennità di anzianità del personale e di eventuali altri fondi;
-   le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione.
5.Il consiglio di Amministrazione delibera entro il 28 febbraio il conto e lo trasmette , con la propria
relazione, entro i cinque giorni successivi, al Collegio dei Revisori dei Conti (o al Revisore unico) per
la relazione di loro competenza, che deve essere presentata, unitamente al conto ed alle relazioni del
Consiglio di Amministrazione e del Direttore, al Consiglio comunale entro il 31 marzo.

                                       PARTE VII
                        RAPPORTI CON L’UTENZA E LA CITTADINANZA

                                                Articolo 37
                                     (Partecipazione ed informazione)

1. L'Azienda adotta una Carta dei servizi a garanzia dei diritti dell'utenza ed allo scopo di promuovere
ogni possibile forma circa la loro partecipazione in ordine al funzionamento ed alla erogazione dei
servizi.
2. L'Azienda assicura l'accesso agli atti aziendali, nei modi e nelle forme previste dalla legge e
dall'apposito regolamento.
3. L'Azienda promuove e aderisce a campagne di informazione e di sensibilizzazione promosse dagli
organi competenti in materia sull’uso corretto dei farmaci, loro tenuta e conservazione, di erboristeria
medicinale, di dietetica infantile e senile, di alcolismo e tabagismo, di prevenzione, cura e
riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e AIDS, di altri argomenti ritenuti di interesse della

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popolazione riguardante l'igiene e la medicina preventiva. A questo scopo può promuovere con gruppi
 di cittadini in accordo con organi comunali di partecipazione e con associazioni di volontariato
 operanti sul territorio curare i rapporti con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, predisporre
 o curare la diffusione di pubblicazioni predisposte da altri Enti, nelle materie sopra elencate.
 4. L’Azienda può aderire a campagne di informazione e di sensibilizzazione promosse da soggetti
 pubblici o privati relativamente alla prevenzione del disagio, politiche giovanili, progetti d’inserimento
 sociale, attività rivolte a favore degli anziani.
 5. L’Azienda, con il supporto dell’Amministrazione Comunale, garantisce il diritto d’informazione dei
 cittadini e utilizza mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l’informazione
 sui servizi erogati e su iniziative promosse dalla stessa.

                                          PARTE VIII
                                  PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

                                                 Articolo 38
                               (Scioglimento del Consiglio di Amministrazione)

1. Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a norme di Legge o di Statuto ovvero
pregiudichi gli interessi dell’Azienda o dell’Ente Locale e non osservi le direttive dettate dal Consiglio
Comunale, il Sindaco deve disporne lo scioglimento.
2. La facoltà di proporre lo scioglimento è riconosciuta ad un terzo dei consiglieri assegnati al Comune,
che presentano al Sindaco motivata proposta di convocazione del Consiglio Comunale. La proposta è
trasmessa dal Comune al Consiglio di Amministrazione perché presenti la propria controdeduzione entro
il termine perentorio di 15 giorni. Entro i successivi 15 giorni il Sindaco, sulla base delle controdeduzioni
conferma le nomine o procede alla revoca.

                                                Articolo 39
                                      (Revoca dell’assunzione del servizio)

 1. La deliberazione di revoca all’Azienda dell’assunzione del servizio è deliberata dal Consiglio
 Comunale con la stessa maggioranza prevista per la costituzione dell’Azienda speciale.

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Articolo 40
                                       (Presentazione del rendiconto)

1. Copia della deliberazione esecutiva di revoca dell’Azienda è notificata, a cura del Sindaco, al
Consiglio di Amministrazione con invito a provvedere, alla presentazione del rendiconto della gestione,
dell’inventario di tutti i beni e della situazione patrimoniale, nonché alle consegne ai soggetti indicati
nella deliberazione
                                                 Articolo 41
                                        (Divieto di nuove operazioni)

1. Il Consiglio Comunale nella delibera di revoca assegna temporaneamente la gestione dell’Azienda
alla giunta comunale per il tempo necessario a definire la concessione, l’appalto o la gestione in
economia. Nelle more sono assegnate al Consiglio Comunale i provvedimenti di competenza previsti
dall’art 42 del D.Lgs. n. 267/2000 ed alla Giunta i poteri di ordinaria amministrazione.

                                            PARTE IX
                                        NORME TRANSITORIE

                                               Articolo 42
                                            (Entrata in vigore)

Il presente statuto entra in vigore il primo giorno successivo a quello in cui il relativo atto deliberativo di
approvazione da parte del Consiglio Comunale è divenuto esecutivo ai sensi di legge.

                                                Articolo 43
                                             (Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non è disposto nel presente statuto, si intendono applicabili le disposizioni di legge e
di regolamento previste per le Azienda Speciali degli Enti Locali.

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Articolo 1                   Natura dell’Azienda
Articolo 2                            Sede Legale
Articolo 3                         Oggetto sociale

Articolo 4         Criteri della gestione aziendale

Articolo 5   Adesione alle federazioni di categoria

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