Linee guida per l'applicazione degli aiuti alla formazione e degli aiuti "de minimis" nell'ambito di progetti formativi del PO FSE della Provincia ...

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Linee guida per l'applicazione degli aiuti alla formazione e degli aiuti "de minimis" nell'ambito di progetti formativi del PO FSE della Provincia ...
Linee guida per l'applicazione degli aiuti alla formazione e
degli aiuti "de minimis" nell'ambito di progetti formativi del
PO FSE della Provincia autonoma di Bolzano
2014-2020

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Linee guida per l'applicazione degli aiuti alla formazione e degli aiuti "de minimis" nell'ambito di progetti formativi del PO FSE della Provincia ...
Linee guida per l'applicazione degli aiuti alla formazione e degli aiuti "de minimis" nell'ambito di progetti
formativi del PO FSE della Provincia autonoma di Bolzano 2014-2020 - Versione 1.0 2016
Bolzano, novembre 2016
Approvato con Decreto n. 20861/2016 del Direttore d’Ufficio FSE nella sua funzione di Autorità di Gestione

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione Europa - Ufficio FSE
Via Conciapelli 69
39100 Bolzano

Tel. 0471 41 31 30
www.provincia.bz.it/europa/fse
fsebz@provincia.bz.it

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Linee guida per l'applicazione degli aiuti alla formazione e degli aiuti "de minimis" nell'ambito di progetti formativi del PO FSE della Provincia ...
INDICE
1. INTRODUZIONE..............................................................................................4
2. AIUTI ALLA FORMAZIONE (articolo 31 regolamento (UE) n. 651/2014)...4
2.1       Impresa in difficoltà....................................................................................................4
2.2       Dimensione dell'impresa............................................................................................5
2.2.1 Definizioni...................................................................................................................5

2.2.2 Impresa autonoma, imprese associate, imprese collegate........................................7

2.2.3 Calcolo dei dati...........................................................................................................9
2.3       "Principio Deggendorf".............................................................................................10

3. AIUTI "DE MINIMIS" (Regolamento (UE) n. 1407/2013).............................11
3.1       Campo di applicazione.............................................................................................11
3.2       Concessione............................................................................................................11
3.3       Progetti a tipologia multiaziendale: quota "de minimis" della singola impresa.........12
3.4       Nozione di "impresa unica"......................................................................................12

3.5       Fusioni e scissioni....................................................................................................15
3.6       Il calcolo degli aiuti "de minimis" ricevuti..................................................................16

4. SCELTA TRA AIUTI ALLA FORMAZIONE E AIUTI "DE MINIMIS"...........18
5. LA TEMPISTICA DELLE DICHIARAZIONI E DELLE INFORMAZIONI
      DA FORNIRE.................................................................................................20

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1.       INTRODUZIONE
     Queste linee guida hanno l’obiettivo di chiarire l’applicazione degli aiuti alla formazione ai sensi dell'art. 31
     regolamento (UE) n. 651/2014 e di definire le regole d'applicazione degli aiuti "de minimis" ai progetti di
     formazione continua sul lavoro, sempre nell'ambito del PO FSE della Provincia autonoma di Bolzano2014-
     2020. Inoltre vengono dati indicazioni utili per la compilazione delle dichiarazioni.

2.       AIUTI ALLA FORMAZIONE (articolo 31 regolamento (UE) n.
         651/2014)
     Per ogni specifica si rimanda al Regime quadro relativo agli aiuti di Stato in esenzione in attuazione del PO
     FSE 2014-2020 (approvato con Delibera di Giunta n. 1142/2016)

     2.1     Impresa in difficoltà
     Le imprese in difficoltà sono escluse dal beneficio degli aiuti alla formazione ai sensi dell'art. 31 regolamento
     (UE) n. 651/2014. La definizione di “impresa in difficoltà” è contenuta nel regolamento (UE) n. 651/2014,
     articolo 2, numero 18:
     “«impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
     a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini
     dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima
     vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della
     due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del
     capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite
     cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della
     società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai
     fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie
     di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende
     eventuali premi di emissione;
     b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società
     (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al
     finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare
     di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario
     finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della
     società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni
     soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di
     imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
     c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal
     diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

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d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o
revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di
ristrutturazione;
e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;”

Quindi:
    •     se alla data di presentazione della domanda di finanziamento l’impresa presenta una delle
          circostanze sopracitate, sulla base di documenti contabili e amministrativi pertinenti, deve
          obbligatoriamente optare per il "de minimis";
    •     se l'impresa presenta una delle circostanze sopracitate dopo la data di presentazione della domanda
          di finanziamento, deve immediatamente informare l'Ufficio FSE.

2.2       Dimensione dell’impresa
Se l’impresa sceglie gli aiuti alla formazione (articolo 31 regolamento (UE) n. 651/2014), l'intensità di aiuto a
cui l’impresa ha diritto dipende essenzialmente dalla sua dimensione, cioè dall’essere una PMI o meno.

2.2.1     Definizioni
Di seguito, si illustrano le definizioni e la procedura da applicare per classificare la propria impresa come
piccola, media o grande.

Una impresa può essere classificata come PMI se occupa meno di 250 persone, ha un fatturato annuo che
non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
All'interno della categoria delle PMI si definisce:
•       media impresa un’impresa che occupa un numero minimo di 50 fino a un numero massimo di 249
        persone, ha un fatturato annuo superiore ai 10 e inferiore o uguale ai 50 milioni di euro e/o un totale di
        bilancio annuo superiore ai 10 e inferiore o uguale ai 43 milioni di euro;
•       piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un
        totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
•       microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un
        totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Di conseguenza è una grande impresa un’impresa che occupa almeno 250 persone, ha un fatturato annuo
superiore a 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.

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Le soglie sono riepilogate nella tabella che segue.
      Categorie d'impresa
                          Effettivi: unità lavorative-       Fatturato annuo         Totale di bilancio annuo
                                  anno (ULA)
                                                         superiore a 50 milioni di   superiore a 43 milioni di
      Grande                almeno 250 persone
                                                                   euro                        euro
                                                          superiore a 10 e fino a     superiore a 10 e fino a
      Media                 da 50 a 249 persone
                                                            50 milioni di euro          43 milioni di euro
                                                           non superiore a 10          non superiore a 10
      Piccola               meno di 50 persone
                                                              milioni di euro             milioni di euro
                                                         non superiore a 2 milioni   non superiore a 2 milioni
      Micro                 meno di 10 persone
                                                                 di euro                     di euro
      Fonte: regolamento (UE) n. 651/2014, allegato I

Ai fini della classificazione di un’impresa come PMI, o grande impresa, valgono le seguenti definizioni:
•     il “fatturato” è il valore riportato alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme
      del codice civile e indica l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla
      vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti
      degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte
      direttamente connesse con il volume d'affari;
•     per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;
•     per effettivi si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel
      libro unico del lavoro e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza,
      fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.
      Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che,
      durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il
      lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a
      tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di
      ULA.
      Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono
      contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi
      parentali non è contabilizzata.

Per classificare un’impresa come piccola, media o grande bisogna verificare il numero dei dipendenti effettivi
annui (ULA) della stessa. I criteri finanziari del fatturato e del bilancio annuo, tuttavia, possono incidere sulla
classificazione, nel seguente modo:
Partendo dalla categorizzazione data all’impresa in base al numero dei dipendenti effettivi, bisogna verificare
se almeno uno dei due requisiti finanziari conferma tale categorizzazione.
In caso affermativo, sarà da assegnare all’impresa la categoria individuata dal criterio dei dipendenti effettivi
e dal corrispondente criterio del fatturato e/o del bilancio.

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In caso negativo, se nessuno dei due requisiti finanziari confermasse la categoria individuata dal criterio dei
dipendenti effettivi, sarà assegnata all’impresa la categoria, tra quelle determinate dai requisiti, che risulti per
essa più svantaggiosa.
Esempio: L’impresa X ha 48 dipendenti, e pertanto sarebbe da classificare come piccola impresa. Il fatturato
annuo è di 20 millioni di euro e il totale di bilancio annuo è di 30 millioni di euro, inserendo l’impresa nella
categoria media. In questo caso, assume primaria rilevanza il fatto che nessuno dei due ulteriori requisiti
(fatturato e bilancio) abbia confermato la categoria individuata dal numero dipendenti effettivi. Pertanto
l’azienda deve essere classificata come media impresa, in quanto nessuno dei due ulteriori requisiti ricade
nella categoria di piccola impresa.

Di seguito si riportano alcuni ulteriori esempi di applicazione delle definizioni appena illustrate.
                 Esempi applicativi
                                                                 Totale di bilancio
                 Impresa      Occupati       Fatturato annuo                          DIMENSIONE
                                                                      annuo
                              (numero)       (milioni di euro)   (milioni di euro)
                     A           250                48                  42              Grande
                     B           249                51                  42              Media
                     C            49                11                  11              Media
                     D            49                10                  11              Piccola
                     E            10               1,8                  1,8             Piccola
                     F            9                 2                   2,1              Micro
                 (*) in grigio i criteri che determinano la classificazione indicata nell'ultima
                 colonna

2.2.2     Impresa autonoma, imprese associate, imprese collegate
Per individuare la categoria di impresa di appartenenza (PMI o grande), e quindi calcolare il numero dei
dipendenti aziendali e il proprio fatturato annuo (o totale di bilancio), ogni impresa deve poi classificarsi
come “impresa autonoma” oppure “imprese associate” oppure “imprese collegate”, secondo le seguenti
definizioni (allegato I, articolo 3 regolamento (UE) n. 651/2014):
1. Sono considerate “autonome” le imprese che non sono né associate né collegate.
2. Sono considerate “associate” le imprese che non possono essere classificate come imprese collegate e
tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o
più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma se la soglia del 25% viene raggiunta dalle categorie di
investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o
congiuntamente collegati con l'impresa in questione:
a)       società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone
     fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in

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imprese non quotate ("business angels"), a condizione che il totale investito dai sudetti "business angels"
    in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
d) autorità locali autonome, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.
3. Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
    amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto
    concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri
    azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Sussiste una presunzione che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2,
secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione,
fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre
imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.
Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un
gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto
che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati
contigui.
Si considera “mercato contiguo” il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle
del mercato rilevante.
4. Salvo nei casi contemplati al punto 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI
se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno
o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati
relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale
non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di
supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La
dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.
6. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con
riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di finanziamento, sulla base dei dati in possesso della
società (ad esempio libro soci) a tale data, e delle informazioni esistenti nel registro delle imprese.

2.2.3       Calcolo dei dati
A questo punto il calcolo dei dati sugli effetivi e sul fatturato (o totale di bilancio), necessari a classificare
l’impresa come PMI o grande impresa, deve avvenire nel modo che segue:
1. Per le imprese autonome i dati riguardano esclusivamente l'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate ai dati della specifica impresa sono aggiunti:
8
-   i dati delle eventuali imprese associate, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima.
         L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla
         percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si
         applica la percentuale più elevata. Ai dati delle associate si aggiunge anche il 100% dei dati delle
         imprese collegate a tali imprese associate;
     -   il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in
         questione. Ai dati delle collegate vengono aggregati, in modo proporzionale alla percentuale di
         partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due), i dati
         delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di
         queste ultime.

Una volta individuato a quali imprese riferire il calcolo dei dati, vanno seguite queste regole:
1.       i dati impiegati per calcolare il fatturato (o totale di bilancio) sono quelli dell'ultimo esercizio contabile
         chiuso e approvato precedentemente la data di presentazione della richiesta di aiuto; per le imprese
         esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette
         informazioni sono desunte: per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi
         presentata; per quanto riguarda l'attivo patrimoniale (totale di bilancio), sulla base del prospetto delle
         attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
         dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
2.       il numero degli effettivi corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero di
         dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali
         rappresentano frazioni di ULA (la durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è
         contabilizzata come periodo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa). Il socio assimilato a
         dipendente viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il
         socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA). Il periodo
         da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui al precedente punto 1;
3.       per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di finanziamento non è stato
         approvato il primo bilancio oppure, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità
         ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi,
         sono considerati esclusivamente il numero degli effettivi e il totale dell'attivo patrimoniale (totale di
         bilancio) risultanti alla stessa data;
5.       se alla data di chiusura dei conti un'impresa ha superato su base annua le soglie degli occupati o le
         soglie finanziarie di cui alla tabella sopra, o è scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la
         qualifica di grande, media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due
         esercizi consecutivi.

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2.3     "Principio Deggendorf"
L’esistenza di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione
che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno deve essere verificata da ciascuna
impresa in base ad eventuali richieste di restituzione di aiuti illegali ad essa arrivate da una amministrazione
pubblica, tipicamente l’Agenzia delle Entrate oppure l’INPS.
L’oggetto deve essere chiaramente individuabile e fare riferimento alla decisione della Commissione
Europea che dichiara l'aiuto di Stato illegittimo e incompatibile e di cui la Commissione abbia ordinato il
recupero. Quindi se alla data di pagamento della sovvenzione l’impresa presenta tale circostanza, e non ha
rimborsato l’intero importo oggetto di ingiunzione di recupero, oppure non lo ha depositato in un conto
corrente bloccato, l’amministrazione intima l’impresa a provvedere alla restituzione dell’aiuto dichiarato
illegittimo entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine senza che l’impresa abbia provveduto,
l’impresa stessa sarà considerata non ammissibile e l’aiuto concesso (come anche il suo pagamento) sarà
revocato.

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3. AIUTI "DE MINIMIS" (Regolamento (UE) n. 1407/2013)
3.1       Campo di applicazione
Il "de minimis" si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
     a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento
        (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
     b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (i prodotti
        elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
        disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000);
     c) aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente
          collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre
          spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;.

3.2       Concessione
L’aiuto "de minimis" è concedibile se sono rispettate le soglie indicate nel regolamento (UE) n. 1407/2013.
Le soglie indicano l’ammontare massimo di aiuti "de minimis" che un'impresa unica può ricevere, incluso
l’aiuto richiesto, in tre esercizi finanziari (ai sensi del codice civile l’esercizio finanziario è il periodo di tempo
cui si riferisce il bilancio), quello in corso e i due precedenti. Tale soglia comprende tutti gli aiuti dichiarati "de
minimis" e concessi da qualsiasi amministrazione pubblica italiana per qualsiasi finalità1.
La prima soglia, valida solo per l’attività di trasporto su strada è pari a 100.000,00 Euro.2
La seconda soglia, valida per tutte le altre attività economiche, è pari a 200.000,00 Euro.
Il periodo dei tre esercizi finanziari è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della
domanda di finanziamento.
Nel momento in cui richiede l’aiuto, l’impresa unica dovrà quindi dichiarare quali sono gli aiuti "de minimis"
che le sono stati concessi nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti e che viene rispettato il
vincolo, rispettivamente, dei 200.000,00 Euro (o 100.000,00), nei tre esercizi finanziari comprensivi dell’aiuto
richiesto nel progetto presentato. Ove la concessione dell’aiuto richiesto avvenga nell’esercizio finanziario
successivo a quello della presentazione della domanda di aiuto, l’impresa dovrà nuovamente presentare la
dichiarazione, facendo riferimento alla data di concessione. L’aiuto si considera concesso nel momento in
cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso, indipendentemente dalla data di pagamento
degli aiuti "de minimis" all’impresa.
L’aiuto richiesto in quanto tale non potrà essere concesso qualora la sua concessione comporti il
superamento del massimale sopra indicato (100.000,00 o 200.000,00 Euro).
Sulla base della concessione dell'aiuto, la Provincia comunica al beneficiario l’importo potenziale dell’aiuto,
espresso come equivalente sovvenzione lorda, e il suo carattere "de minimis", facendo esplicito riferimento

1 Vanno sommati i contributi ricevuti a valere sul regolamento 1407/2013 e sul regolamento 1998/2006.
2 Nel caso in cui un’impresa registrata come attiva nel settore del trasporto su strada, sia attiva anche in altri settori, ammessi al
beneficio del "de minimis" per la soglia di 200.000 Euro, detta impresa potrà, per queste ultime attività, ricevere aiuti "de minimis" a
concorrenza della soglia dei 200.000 Euro.

11
al regolamento (UE) n. 1407/2013 e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.

3.3         Progetti a tipologia multiaziendale: quota "de minimis" della
singola impresa
Nel caso di progetti a tipologia multiaziendale, ogni impresa partecipante deve dichiarare la propria quota
proporzionale sul costo totale. Tale quota va calcolata come di seguito:

1. Calcolare il costo ora/formazione:
                                                 Costo totale del progetto
                                                             /
                                                    Durata progettuale
                                      __________________________________________
                                                  = Costo ora/formazione

2. Calcolare il costo proporzionale dei singoli percorsi:
                                             Costo ora/formazione
                                                          *
                                         Durata complessiva percorso3
                             __________________________________________
                                                = Costo percorso

3. Calcolare il costo per partecipante del percorso:
                                                Costo percorso
                                                        /
                                            n. partecipanti percorso
                              __________________________________________
                                     = Costo per partecipante del percorso

4. Calcolare la quota relativa al numero di partecipanti per impresa:
                                       Costo per partecipante del percorso
                                                         *
                                   n. partecipanti percorso riferibili all’impresa
                              __________________________________________
                                            = Quota percorso impresa

5. Ripetere i passaggi da 2. a 4. per ciascun percorso e sommare le quote risultanti.

3.4         Nozione di "impresa unica"
Il regolamento (UE) n. 1407/2013 introduce per la prima volta il concetto di “impresa unica”. La definizione di
“impresa unica” è contenuta nel regolamento 1407/2013, articolo 2, comma 2:
Per «impresa unica» si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

       a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa

3
    La durata complessiva del percorso è pari alla somma delle durate dei moduli e delle eventuali sottoarticolazioni.
12
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
        amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

     c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto
        concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

     d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con
        altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di
        quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di
una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Le società che, aventi sede legale in Italia, presentano tra loro un vincolo di cui all’articolo 2359 o 2341 bis
del Codice civile o agli articoli 120-123 del Testo Unico per la Finanza per le società quotate in borsa
costituiscono, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, una “impresa unica”.
Ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, “l’impresa unica” è il soggetto sul quale si misura il rispetto
della soglia degli aiuti "de minimis" ricevuti e quindi vanno sommati tutti gli aiuti "de minimis" concessi a
tutte le imprese con sede legale in Italia che fanno parte dell’impresa unica.

I casi di “impresa unica” sono riassunti nella tabella che segue.

  REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 art. 2, 2                     CODICE CIVILE ITALIANO / altre leggi

 a) un’impresa detiene la maggioranza dei             articolo 2359 c.c. “Società controllate e società
 diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra   collegate”
 impresa;

 b) un’impresa ha il diritto di nominare o            articolo 2359 c.c. “Società controllate e società
 revocare la maggioranza dei membri del               collegate”
 consiglio di amministrazione, direzione o
 sorveglianza di un’altra impresa

 c) un’impresa ha il diritto di esercitare            articolo 2359 c.c. “Società controllate e società
 un’influenza dominante su un’altra impresa in        collegate”
 virtù di un contratto concluso con quest’ultima
 oppure in virtù di una clausola dello statuto di
 quest’ultima;

 d) un’impresa azionista o socia di un’altra          articolo 2341 bis c.c. “Patti parasociali” per le società
 impresa controlla da sola, in virtù di un            di capitali non quotate in borsa
 accordo stipulato con altri azionisti o soci
                                                      Articolo 122 e 123 del Testo Unico per la Finanza per
 dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di
                                                      le società quotate in borsa “Patti parasociali”.
 voto degli azionisti o soci di quest’ultima

Si riportano di seguito le norme richiamate in tabella.

13
Articolo 2359 c.c. “Società controllate e società collegate” stabilisce che sono considerate società
controllate:
“1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali
con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società
controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.”
In generale a tali vincoli si dà pubblicità in una sezione apposita del Registro delle Imprese.
Articolo 2341 bis “Patti parasociali” li definisce e li regola:
“I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:
a)      hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le
controllano;
b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;
c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società,
non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le
parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.
Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso
di centottanta giorni.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella
produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti
all'accordo.”
Articoli 122 e 123 del Testo Unico per la Finanza per le società quotate in borsa che regolano la questione
dei patti parasociali, nonché della loro pubblicità.
Art. 122 Patti parasociali
“1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni
quotate e nelle società che le controllano entro cinque giorni dalla stipulazione sono:
a) comunicati alla Consob;
b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;
c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale;
d) comunicati alle società con azioni quotate.
2. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della
pubblicazione.
3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.
4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal
comma 1 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5.
l'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.
5. Il presente articolo si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati:
a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con
azioni quotate e nelle società che le controllano;

14
b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di
acquisto o di sottoscrizione delle stesse;
c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b);
d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società;
d-bis) volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di
scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta.
5-bis. Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341-bis e 2341-ter del codice civile.
5-ter. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai patti, in
qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto partecipazioni complessivamente inferiori alla soglia indicata
all'articolo 120, comma 2.”
Art. 123 Durata dei patti e diritto di recesso
“1. I patti indicati nell'articolo 122, se a tempo determinato, non possono avere durata superiore a tre anni e
si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono
rinnovabili alla scadenza.
2. I patti possono essere stipulati anche a tempo indeterminato; in tal caso ciascun contraente ha diritto di
recedere con un preavviso di sei mesi. Al recesso si applica l'articolo 122, commi 1 e 2.
3. Gli azionisti che intendano aderire a un'offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa ai sensi degli
articoli 106 o 107 possono recedere senza preavviso dai patti indicati nell'articolo 122. La dichiarazione di
recesso non produce effetto se non si è perfezionato il trasferimento delle azioni”.

3.5     Fusioni e scissioni
In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della
nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti
"de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de
minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi.
In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti "de minimis" concesso
prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva
le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile,
l’aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle
nuove imprese alla data effettiva della scissione.
In caso di fusioni/acquisizioni devono essere sommati tutti gli aiuti "de minimis" accordati alle imprese
oggetto dell’operazione durante l’esercizio finanziario in corso e i due precedenti.

Ad esempio:
•     All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in "de minimis" nell’anno 2010
•     All’impresa B sono stati concessi 20.000€ in "de minimis" nell’anno 2010
•     Nell’anno 2011 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

15
•     Nell’anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo "de minimis" di 70.000€.
      L’impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad
      un totale di 100.000€
•     Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo "de minimis" nel 2012, dovrà dichiarare che gli
      sono stati concessi nell’anno in corso e nei due precedenti aiuti "de minimis" pari a 170.000€
      (100.000€ delle due imprese A e B prima della fusione + 70.000€ della nuova impresa A+B)

Nel caso specifico di trasferimento di ramo d’azienda:
•     se il ramo d’azienda viene acquisito, l’aiuto "de minimis" si trasferisce all’impresa che acquisisce, se
      era imputato al ramo d’azienda acquisito;
•     se il ramo d’azienda viene ceduto, l’impresa che ha ceduto può dedurre dall’importo dichiarato l’aiuto
      "de minimis" imputato al ramo d’azienda ceduto.

In caso di scissione di una impresa in due o più imprese distinte, gli aiuti "de minimis" ottenuti
dall’impresa originaria devono essere attribuiti all’impresa che ha acquisito le attività che hanno
beneficiato dell’aiuto o, se questo non è possibile, gli aiuti vanno suddivisi proporzionalmente al valore
delle nuove imprese in termini di capitale sociale.

Ad esempio:
•     All’impresa A (che si occupa di vendita pneumatici e riparazione autoveicoli) sono stati concessi
      80.000€ in "de minimis" nell’anno 2010 per la formazione del personale impegnato nelle attività di
      riparazione autoveicoli
•     Nell’anno 2011 l’impresa A si scinde in due imprese - B e C - dove l’impresa B acquisisce le attività
      di vendita pneumatici, e l’impresa C quelle di riparazione autoveicoli
•     Nell’anno 2011 l’impresa C vuole fare domanda per un nuovo "de minimis" di 70.000€. Quindi
      l’impresa C dovrà dichiarare l’aiuto di 80.000€ ricevuto dall’impresa A, poiché questo è stato
      concesso per le attività (riparazione autoveicoli) che l’impresa C esercita dopo la scissione.

3.6     Il calcolo degli aiuti "de minimis" ricevuti
Al momento della presentazione della richiesta di finanziamento l’impresa destinataria dell’aiuto deve
rilasciare una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.

1.    Vanno sommati tutti gli aiuti "de minimis" che, per qualsiasi motivo e da qualsiasi amministrazione
      pubblica italiana, siano stati concessi all’impresa che richiede l’aiuto alla Provincia. La natura di “aiuto
      "de minimis" è specificata nell’atto di concessione dell’aiuto.
2.    Il calcolo dei "de minimis" ricevuti deve essere fatto con riferimento all’impresa interessata, e non solo
      all’unità locale destinataria dell’aiuto richiesto. Se quindi l’impresa ha ricevuto nel passato aiuti "de
      minimis" che hanno interessato due (o più) unità locali diverse, dovunque esse siano localizzate, tali
      aiuti devono essere sommati.
16
3.    Il calcolo dei "de minimis" ricevuti deve essere fatto con riferimento a tutte le imprese che fanno parte
      dell’“impresa unica”, e a tutte le imprese che si sono scisse o fuse nei tre esercizi sociali rilevanti.
4.    Nelle tabelle della dichiarazione devono essere indicati gli aiuti "de minimis" ottenuti, e quindi va
      considerata la data in cui gli aiuti sono stati concessi dall’amministrazione pubblica, e non quella in
      cui gli aiuti sono stati pagati all’impresa. Nel caso in cui uno o più aiuti "de minimis" da considerare
      nella dichiarazione siano già stati liquidati a saldo, l’impresa dovrà dichiarare l’importo effettivamente
      ricevuto, se di valore diverso da quello concesso, però sempre riferendolo alla data di concessione
      dell’aiuto. Fino a quel momento potrà essere indicato solo l’importo concesso.
5.    Gli aiuti "de minimis" da indicare sono quelli concessi nell’esercizio finanziario in corso e nei due
      precedenti. L’esercizio finanziario corrisponde al periodo di tempo a cui fa riferimento il bilancio, e
      quindi tipicamente va dal 1° gennaio al 31 dicembre, anche se sono possibili periodi diversi sulla base
      di quanto previsto nel codice civile. Per individuare gli esercizi finanziari per i quali calcolare gli aiuti
      "de minimis" ricevuti deve essere presa come riferimento la data di presentazione della domanda di
      finanziamento da parte del soggetto proponente.

Inoltre va considerato quanto segue:
•     se la concessione dell’aiuto da parte della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige avviene
      nell’anno sociale successivo a quello di presentazione della richiesta di finanziamento, allora gli
      esercizi finanziari per i quali calcolare gli aiuti "de minimis" ricevuti slittano di un anno, e quindi la
      dichiarazione va nuovamente presentata prima della concessione;
•     in caso di “impresa unica”, se le imprese che ne fanno parte hanno esercizi finanziari diversi, il
      calcolo dei "de minimis" ricevuti deve considerare per tutte le imprese l’esercizio finanziario di quella
      che fa la richiesta di finanziamento. Nel caso di progetti presentati da soggetti diversi (ad es.
      l’organismo di formazione per progetti di tipologia multiaziendale), può essere scelto un esercizio
      finanziario tra quelli delle aziende che partecipano al progetto di tipologia multiaziendale.

17
Di seguito vengono presentati due esempi di individuazione degli esercizi finanziari.

     Individuazione degli esercizi finanziari per il calcolo degli aiuti "de minimis" ricevuti
                                                          1^ CASO                          2^ CASO
     Date di inizio e fine dell'esercizio
                                                   1 gennaio - 31 dicembre            1 luglio - 30 giugno
     finanziario
     Data di presentazione della richiesta
                                                       18 ottobre 2015                 18 ottobre 2015
     di finanziamento
                                                                                   1 luglio 2013-30 giugno
                                                 1 gennaio-31 dicembre 2013                  2014
     Esercizi finanziari su cui calcolare gli
                                                 1 gennaio-31 dicembre 2014        1 luglio 2014-30 giugno
     aiuti "de minimis" ricevuti
                                                  1 gennaio-18 ottobre 2015                  2015
                                                                                   1 luglio-18 ottobre 2015
     Data di concessione dell'aiuto                   21 febbraio 2016                21 settembre 2016
     Esercizi finanziari su cui calcolare gli                                      1 luglio 2014-30 giugno
     aiuti   "de   minimis"   ricevuti   (anno   1 gennaio-31 dicembre 2014                  2015
     finanziario di concessione dell'aiuto       1 gennaio-31 dicembre 2015        1 luglio 2015-30 giugno
     diverso da quello di presentazione          1 gennaio-21 febbraio 2016                  2016
     della richiesta di finanziamento)                                            1 luglio-21 settembre 2016

4. SCELTA TRA AIUTI ALLA FORMAZIONE E AIUTI "DE
       MINIMIS"
Ogni impresa che richiede un aiuto di Stato deve verificare la propria situazione rispetto ai requisiti di
ammissibilità e nel caso di ammissibilità agli aiuti alla formazione in esenzione e agli aiuti "de minimis",
scegliere l’uno o l’altro. Si precisa che non sono ammessi regimi misti nei casi di interventi multiaziendali.

Di seguito si riepilogano i casi in cui la scelta dell'aiuto è determinata da circostanze oggettive:
E’ obbligatorio scegliere il "de minimis" nei seguenti casi:
•      quando il beneficiario è una “impresa in difficoltà”, secondo la definizione contenuta all’articolo 2,
       numero 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 (si veda punto 1.1);
•      quando l'avviso prevede che la formazione finalizzata all'adeguamento alla normativa nazionale in
       materia di formazione obbligatoria può essere finanziata solo in "de minimis".

E’ obbligatorio scegliere il regime di aiuti alla formazione nei seguenti casi:
•      quando la formazione riguarda una o più delle seguenti attività economiche (codici ATECO 2007):
       01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti; 01.2 Coltivazione di colture permanenti; 01.3
       Riproduzione delle piante; 01.4 Allevamento di animali; 01.5 Coltivazioni agricole associate
       all’allevamento di animali: attività mista; 03.1 Pesca; 03.2 Acquacoltura; 10.2 Lavorazione e

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conservazione di pesce, crostacei e molluschi; 46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca
     freschi; 46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi;
     47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati;
•    quando l'importo richiesto per l’intervento formativo, sommato agli aiuti "de minimis" ricevuti
     dall'impresa unica negli ultimi tre esercizi finanziari, porta a superare le soglie massime di contributo
     "de minimis" ricevibile previste nel regolamento (UE) n. 1407/2013 . Detta soglia di aiuto corrisponde a
     200.000,00 Euro (100.000,00 Euro nel settore del trasporto di merci su strada per le imprese che
     effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi) concessi nell’arco di tre esercizi sociali, quello
     in corso al momento della concessione dell’aiuto e i due precedenti.

IN CONCLUSIONE, non sono ammissibili né al regime di aiuti alla formazione né al "de minimis":
     a)    aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti
           direttamente connessi ai quantitativi esportatati, alla costituzione e gestione di una rete di
           distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

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5. LA           TEMPISTICA                     DELLE            DICHIARAZIONI                         E         DELLE
             INFORMAZIONI DA FORNIRE
    Nella tabella che segue sono riepilogate le informazioni che devono essere fornite nelle dichiarazioni sugli
    aiuti alla formazione e il "de minimis". Riprendendo quanto illustrato in queste linee guida, per ognuna di tali
    informazioni si indica:
    •        il momento in cui l’informazione deve essere fornita (alla presentazione della domanda di
             finanziamento e/o successivamente);
    •        la data a cui le informazioni fornite si riferiscono, indipendentemente dal momento in cui la
             dichiarazione viene fatta.

Contenuto e tempistica delle dichiarazioni sugli aiuti di Stato

Tipo di               Regime         Tempistica e natura dell'informazione da fornire         Data di riferimento
dichiarazione       interessato                (obbligatoria o facoltativa)                   della dichiarazione

                                   Alla data di       Alla data di         Alla data di
                                  presentazione     concessione del       pagamento del
                                  della domanda        contributo           contributo
                                                                                                    Data della
                     aiuti alla
Dimensione                             Dato                                                   presentazione della
                   formazione /
dell'impresa                        obbligatorio                                                   domanda di
                   "de minimis"
                                                                                                 finanziamento

Clausola             aiuti alla                                                               Data del pagamento
                                                                         Dato obbligatorio
Deggendorf         formazione                                                                    del contributo

                                                        Presentare
                                                                                                    Data della
                                                     nuovamente la
                                                                                              presentazione della
                                                    dichiarazione se
                                                                                                   domanda di
Impresa in           aiuti alla        Dato          la situazione di
                                                                                              finanziamento /data
difficoltà         formazione       obbligatorio   impresa in crisi è
                                                                                             del cambiamento della
                                                   intervenuta dopo
                                                                                                situazione (se la
                                                   la presentazione
                                                                                               situazione cambia)
                                                     della domanda
                                                      Ricalcolare gli
                                                    aiuti già ricevuti                              Data della
                                                      se l'esercizio                           presentazione della
                                                       finanziario di                              domanda di
Aiuti già                              Dato
                   "de minimis"                     concessione del                           finanziamento / data
ricevuti                            obbligatorio
                                                        contributo è                         della concessione del
                                                   diverso da quello                         contributo (se in anno
                                                   di presentazione                              sociale diverso)
                                                     della domanda
                                                                                                    Data della
                     aiuti alla
Attività                               Dato                                                   presentazione della
                   formazione /
economica                           obbligatorio                                                   domanda di
                   "de minimis"
                                                                                                 finanziamento

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