Spiegazioni CCL FFS/FFS Cargo 2019 - transfair
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Considerazioni generali • Entrambi i CCL entreranno in vigore il 1.5.2019 e saranno revocabili non prima del 30 aprile 2022. • Durante la durata di validità del CCL FFS Cargo si potranno condurre negoziazioni puntuali. La ragione sta nella situazione economica e nella ricerca di nuovi partner minoritari. • Durante la durata di validità saranno intavolate trattative su un nuovo sistema salariale. • Inoltre, sarà verificato se potranno essere assicurati i supplementi nella CP. 2
Conciliabilità tra famiglia e professione • D’ora in poi congedo di paternità di 20 giorni (finora: 10 giorni). • Diritto alla non reperibilità durante il tempo libero. • I collaboratori che rinunciano alla rilevazione del tempo ottengono 3 giorni di compensazione più 5 giorni di ponte all’anno. I giorni di compensazione potranno essere accumulati fino a 7 anni (21 giorni). • Le 7 settimane di vacanze per gli over 60 rimangono invariate. • I 115 giorni liberi garantiti rimangono invariati. 3
Premio fedeltà (PF) • I PF rimangono invariati: cadenza, entità, libera scelta denaro o tempo e fruizione entro 5 anni. Novità: i crediti PF non potranno più essere versati nel «Flexa». 4
Flexa, Priora, Valida • «Flexa»: gli elementi per l’accumulo sono stati rielaborati. L’accumulo massimo per anno civile è limitato a 150 ore. I collaboratori d’ora in poi potranno scegliere tra diverse varianti (vedi dettagli su Intranet FFS o sulle slide separate). • «Priora»: nessun cambiamento, a parte una piccola modifica per quanto riguarda gli anni computabili. • «Valida»: nessun cambiamento. 5
Salario e indennità/rimborso spese (1) => Tutte le percentuali qui di seguito sono calcolate sulla base della massa salariale, lo 0,1% corrisponde all’incirca a 2,5 milioni di franchi. • Evoluzione individuale dello stipendio (EIS) -> lo 0,8% per l’EIS continuerà ad essere accordato fino al 2022. -> più 0,15% saranno utilizzati per accelerare la progressione dell’EIS. -> nel 2021 sarà investito un ulteriore 0,1% nell’EIS per accelerare la progressione. • Quota di prestazione unica (QPU) -> La QPU dello 0,4% sarà distribuita autonomamente sui collaboratori dai quadri dirigenti a partire dal 6 1.5.2020.
Salario e indennità/rimborso spese (2) • Macchinisti in formazione: lo stipendio forfettario viene abolito a favore di un salario di base con pagamento effettivo dei supplementi. • Le indennità regionali rimangono invariate. • Tutte le altre indennità rimangono invariate. • Rimborso spese d’ora in poi solo su presentazione di un giustificativo, max. 20 franchi. • L’I-IH e gli altri servizi di costruzione d’ora in poi otterranno un importo forfettario di 19 franchi al posto del rimborso spese. Diritto in base alle disposizioni attuali. 7
Partecipazione ai costi di malattia (1) • => I costi delle FFS per assenze dovute a malattia ammontano a 82 milioni di franchi all’anno. Finora il totale dei costi era a carico delle FFS => d’ora in poi, i collaboratori parteciperanno in maniera disuguale, ossia al 40% (circa 32 milioni di franchi, ossia l’1,2 per cento del salario). Di solito, la partecipazione del personale ammonta almeno al 50%! => La partecipazione sarà ripartita su 3 anni con le seguenti trattenute: all’1.5.2019 con lo 0,4% sul salario, all’1.5.2020 con lo 0,8% e all’1.5.2021 con l’1,2% => Le trattenute saranno compensate con un aumento dello 0,4% sul salario di base (applicabile anche a tutti i collaboratori e a tutti i tipi di garanzia) 8
Partecipazione ai costi di malattia (2) => Le fasce salariali superiori saranno innalzate dello 0,4% • Prestazioni in caso di malattia dopo 3 mesi o a partire dalla continuazione del pagamento dello stipendio (CPS): => il 1° anno 100% del salario, compresi tutti i supplementi soggetti ad AVS => il 2° anno 90% del salario, compresi tutti i supplementi soggetti ad AVS • Sono inclusi gli infortuni professionali e non • Calcolo dei supplementi: l’indennità giornaliera per la CPS viene calcolata come segue: importo totale degli ultimi 12 mesi diviso per 365 9
Tagli moderati delle garanzie Toco (1) • Le garanzie Toco esistono da 8 anni. Le FFS volevano fare scadere e in seguito abolire completamente le garanzie. • Circa 3’800 collaboratori hanno una garanzia Toco (corrisponde a 12,5 milioni di franchi). • Di questi ultimi circa 800 hanno un importo > 5’000 franchi (corrisponde a 2,5 milioni di franchi). 10
Tagli moderati delle garanzie Toco (2) • Tagli concordati: • le garanzie fino a 5’000 franchi non subiranno alcuna riduzione (proseguimento «ad personam») • le garanzie oltre i 5’000 franchi saranno ridotte in 2 fasi (al 1.5.2020 e al 1.1.2022): l’importo di riduzione è pari al 5% del valore massimo nel corrispondente livello di esigenze (LE), al massimo fino all’importo di base di 5’000 franchi. Il diritto all’importo rimanente proseguirà «ad personam». • Esempio: collaboratore con garanzia di 10’000 franchi al LE F (salario massimo 85’923 franchi). Il 5% di 85’923 franchi = importo di riduzione di 4’296 franchi. La garanzia di 10’000 franchi viene ridotta di 4’296 franchi a 5’704 franchi. Al collaboratore rimane una somma garantita di 5’704 franchi «ad personam». Vedi esempi alla slide 11. • Non saranno accordati eventuali futuri aumenti salariali generali. 11
Riduzione del 5% del valore massimo nel relativo livello d’esigenza, importo di base 5’000 franchi P. es. garanzia attuale: 10'000 franchi Salario max. LE 5’000 franchi Riduzione max. Nuovo importo A-O importo di base 57'806 2'890 7'110 62'291 3'115 6'885 67'273 3'364 6'636 72'820 3'641 6'359 79'011 3'951 6'049 85'923 4'296 5'704 93'657 4'683 5'317 102'321 5'116 4'884 5’000 112'042 5'602 4'398 5’000 122'966 6'148 3'852 5’000 135'260 6'763 3'237 5’000 149'127 7'456 2'544 5’000 164'784 8'239 1'761 5’000 182'498 9'125 875 5’000 202'574 10'129 0 5’000
Orario di lavoro • La revisione della LDL/dell’OLDL, che interesserà anche le altre imprese di trasporto, sarà attuata. • Importanti cambiamenti cocordati con le FFS con entrata in vigore al cambio di orario nel dic. del 2018 o nel dic. del 2019: • almeno 1 fine settimana intero al mese; • fine servizio anticipato prima delle vacanze (ore 20:00); • cambio di disposizioni sulle interruzioni del lavoro; • in caso di pause esterne, deve essere regolamentato il supplemento di tempo. • Le disposizioni precise e le date di attuazione sono riprodotte nelle regolamentazioni specifiche settoriali sulla durata del lavoro. • La durata minima del lavoro di 360 minuti per giro rimane invariata. 13
Digitalizzazione & idoneità al mercato del lavoro • Accordo sulla promozione e sullo sviluppo dei collaboratori nonché sulla garanzia dell’idoneità al mercato del lavoro nella trasformazione digitale (v. accordo separato): • formazione e formazione continua in caso di nuovi profili professionali; • introduzione di un «pit stop» (diritto dei collaboratori a regolari riorientamenti sull’idoneità generale al mercato del lavoro e sulla salute); • i posti di lavoro su Anyway saranno aumentati ad almeno 100, quelli di reintegrazione nelle divisioni ad almeno 120 unità. • Creazione di una fondazione sui temi del digitale, v. note. 14
Riorientamento professionale (RP) • I principi rimangono gli stessi (4 anni presso le FFS, durata di permanenza indeterminata). • Cambiamenti: • nel RP gli stipendi oltre i 120’000 franchi subiscono riduzioni più rapide (v. slide separata). • i collaboratori over 58 rimangono nelle divisioni, senza subire riduzioni salariali. Tuttavia, d’ora in poi saranno stabiliti anche criteri di accettabilità per l’accettazione di un nuovo posto di lavoro. 15
Varie • Regolamentazione collaboratori temporanei: le FFS possono tenere nel Gruppo al massimo il 4% di collaboratori temporanei. • Accordo sull’AI professionale: la regolamentazione rimane invariata sia per FFS che per FFS Cargo e sarà valida fino alla fine del 2022. • Misure compensatorie cassa pensioni: sarà attuato il secondo accordo concernente le misure di stabilizzazione. 16
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