Spiegazioni CCL FFS/FFS Cargo 2019 - transfair

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Spiegazioni CCL FFS/FFS Cargo 2019 - transfair
Spiegazioni CCL FFS/FFS Cargo 2019

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Spiegazioni CCL FFS/FFS Cargo 2019 - transfair
Considerazioni generali
• Entrambi i CCL entreranno in vigore il 1.5.2019 e
  saranno revocabili non prima del 30 aprile 2022.
• Durante la durata di validità del CCL FFS Cargo si
  potranno condurre negoziazioni puntuali. La ragione sta
  nella situazione economica e nella ricerca di nuovi
  partner minoritari.
• Durante la durata di validità saranno intavolate
  trattative su un nuovo sistema salariale.
• Inoltre, sarà verificato se potranno essere assicurati i
  supplementi nella CP.

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Conciliabilità tra famiglia e professione
• D’ora in poi congedo di paternità di 20 giorni (finora: 10
  giorni).
• Diritto alla non reperibilità durante il tempo libero.
• I collaboratori che rinunciano alla rilevazione del tempo
  ottengono 3 giorni di compensazione più 5 giorni di
  ponte all’anno. I giorni di compensazione potranno
  essere accumulati fino a 7 anni (21 giorni).
• Le 7 settimane di vacanze per gli over 60 rimangono
  invariate.
• I 115 giorni liberi garantiti rimangono invariati.

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Premio fedeltà (PF)
• I PF rimangono invariati: cadenza, entità, libera scelta
  denaro o tempo e fruizione entro 5 anni.

  Novità: i crediti PF non potranno più essere versati nel
  «Flexa».

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Flexa, Priora, Valida
• «Flexa»: gli elementi per l’accumulo sono stati
  rielaborati. L’accumulo massimo per anno civile è
  limitato a 150 ore. I collaboratori d’ora in poi potranno
  scegliere tra diverse varianti (vedi dettagli su Intranet
  FFS o sulle slide separate).
• «Priora»: nessun cambiamento, a parte una piccola
  modifica per quanto riguarda gli anni computabili.
• «Valida»: nessun cambiamento.

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Salario e indennità/rimborso spese (1)
=> Tutte le percentuali qui di seguito sono calcolate sulla
base della massa salariale, lo 0,1% corrisponde all’incirca
a 2,5 milioni di franchi.
• Evoluzione individuale dello stipendio (EIS) -> lo 0,8%
  per l’EIS continuerà ad essere accordato fino al 2022.
  -> più 0,15% saranno utilizzati per accelerare la
  progressione dell’EIS.
  -> nel 2021 sarà investito un ulteriore 0,1% nell’EIS per
  accelerare la progressione.
• Quota di prestazione unica (QPU)
  -> La QPU dello 0,4% sarà distribuita autonomamente
  sui collaboratori dai quadri dirigenti a partire dal        6
  1.5.2020.
Salario e indennità/rimborso spese (2)
• Macchinisti in formazione: lo stipendio forfettario viene
  abolito a favore di un salario di base con pagamento
  effettivo dei supplementi.
• Le indennità regionali rimangono invariate.
• Tutte le altre indennità rimangono invariate.
• Rimborso spese d’ora in poi solo su presentazione di un
  giustificativo, max. 20 franchi.
• L’I-IH e gli altri servizi di costruzione d’ora in poi
  otterranno un importo forfettario di 19 franchi al posto
  del rimborso spese. Diritto in base alle disposizioni
  attuali.
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Partecipazione ai costi di malattia (1)
• => I costi delle FFS per assenze dovute a malattia
  ammontano a 82 milioni di franchi all’anno. Finora il
  totale dei costi era a carico delle FFS => d’ora in poi, i
  collaboratori parteciperanno in maniera disuguale,
  ossia al 40% (circa 32 milioni di franchi, ossia l’1,2 per
  cento del salario). Di solito, la partecipazione del
  personale ammonta almeno al 50%!
  => La partecipazione sarà ripartita su 3 anni con le
  seguenti trattenute: all’1.5.2019 con lo 0,4% sul salario,
  all’1.5.2020 con lo 0,8% e all’1.5.2021 con l’1,2%
  => Le trattenute saranno compensate con un aumento
  dello 0,4% sul salario di base (applicabile anche a tutti i
  collaboratori e a tutti i tipi di garanzia)               8
Partecipazione ai costi di malattia (2)
=> Le fasce salariali superiori saranno innalzate dello 0,4%
• Prestazioni in caso di malattia dopo 3 mesi o a partire dalla
  continuazione del pagamento dello stipendio (CPS):
  => il 1° anno 100% del salario, compresi tutti i supplementi
  soggetti ad AVS
  => il 2° anno 90% del salario, compresi tutti i supplementi
  soggetti ad AVS
• Sono inclusi gli infortuni professionali e non
• Calcolo dei supplementi: l’indennità giornaliera per la CPS
  viene calcolata come segue: importo totale degli ultimi 12
  mesi diviso per 365

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Tagli moderati delle garanzie Toco (1)
• Le garanzie Toco esistono da 8 anni. Le FFS
  volevano fare scadere e in seguito abolire
  completamente le garanzie.
• Circa 3’800 collaboratori hanno una garanzia Toco
  (corrisponde a 12,5 milioni di franchi).
• Di questi ultimi circa 800 hanno un importo > 5’000
  franchi (corrisponde a 2,5 milioni di franchi).

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Tagli moderati delle garanzie Toco (2)
• Tagli concordati:
  • le garanzie fino a 5’000 franchi non subiranno alcuna riduzione
    (proseguimento «ad personam»)
  • le garanzie oltre i 5’000 franchi saranno ridotte in 2 fasi (al 1.5.2020 e al
    1.1.2022): l’importo di riduzione è pari al 5% del valore massimo nel
    corrispondente livello di esigenze (LE), al massimo fino all’importo di base di
    5’000 franchi. Il diritto all’importo rimanente proseguirà «ad personam».
• Esempio: collaboratore con garanzia di 10’000 franchi al LE F (salario
  massimo 85’923 franchi). Il 5% di 85’923 franchi = importo di riduzione
  di 4’296 franchi. La garanzia di 10’000 franchi viene ridotta di 4’296
  franchi a 5’704 franchi. Al collaboratore rimane una somma garantita di
  5’704 franchi «ad personam». Vedi esempi alla slide 11.
• Non saranno accordati eventuali futuri aumenti salariali generali.

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Riduzione del 5% del valore massimo nel relativo
livello d’esigenza, importo di base 5’000 franchi

                        P. es. garanzia attuale: 10'000 franchi
 Salario max. LE                                                      5’000 franchi
                        Riduzione max.        Nuovo importo
 A-O                                                                  importo di base
               57'806                 2'890                   7'110
               62'291                 3'115                   6'885
               67'273                 3'364                   6'636
               72'820                 3'641                   6'359
               79'011                 3'951                   6'049
               85'923                 4'296                   5'704
               93'657                 4'683                   5'317
              102'321                 5'116                   4'884                 5’000
              112'042                 5'602                   4'398                 5’000
              122'966                 6'148                   3'852                 5’000
              135'260                 6'763                   3'237                 5’000
              149'127                 7'456                   2'544                 5’000
              164'784                 8'239                   1'761                 5’000
              182'498                 9'125                     875                 5’000
              202'574                10'129                       0                 5’000
Orario di lavoro
• La revisione della LDL/dell’OLDL, che interesserà anche le altre
  imprese di trasporto, sarà attuata.
• Importanti cambiamenti cocordati con le FFS con entrata in vigore
  al cambio di orario nel dic. del 2018 o nel dic. del 2019:
  •   almeno 1 fine settimana intero al mese;
  •   fine servizio anticipato prima delle vacanze (ore 20:00);
  •   cambio di disposizioni sulle interruzioni del lavoro;
  •   in caso di pause esterne, deve essere regolamentato il supplemento di
      tempo.
• Le disposizioni precise e le date di attuazione sono riprodotte nelle
  regolamentazioni specifiche settoriali sulla durata del lavoro.
• La durata minima del lavoro di 360 minuti per giro rimane
  invariata.                                                             13
Digitalizzazione & idoneità al mercato del
lavoro
• Accordo sulla promozione e sullo sviluppo dei collaboratori
  nonché sulla garanzia dell’idoneità al mercato del lavoro
  nella trasformazione digitale (v. accordo separato):
  • formazione e formazione continua in caso di nuovi profili
    professionali;
  • introduzione di un «pit stop» (diritto dei collaboratori a regolari
    riorientamenti sull’idoneità generale al mercato del lavoro e
    sulla salute);
  • i posti di lavoro su Anyway saranno aumentati ad almeno 100,
    quelli di reintegrazione nelle divisioni ad almeno 120 unità.
• Creazione di una fondazione sui temi del digitale, v.
  note.
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Riorientamento professionale (RP)
• I principi rimangono gli stessi (4 anni presso le FFS,
  durata di permanenza indeterminata).
• Cambiamenti:
  • nel RP gli stipendi oltre i 120’000 franchi subiscono
    riduzioni più rapide (v. slide separata).
  • i collaboratori over 58 rimangono nelle divisioni, senza
    subire riduzioni salariali. Tuttavia, d’ora in poi saranno
    stabiliti anche criteri di accettabilità per l’accettazione di
    un nuovo posto di lavoro.

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Varie
• Regolamentazione collaboratori temporanei: le FFS
  possono tenere nel Gruppo al massimo il 4% di
  collaboratori temporanei.
• Accordo sull’AI professionale: la regolamentazione
  rimane invariata sia per FFS che per FFS Cargo e sarà
  valida fino alla fine del 2022.
• Misure compensatorie cassa pensioni: sarà attuato il
  secondo accordo concernente le misure di
  stabilizzazione.

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