Sistema di controllo e sanzionatorio nel settore agroalimentare - Maria Severina Liberati

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Sistema di controllo e sanzionatorio nel settore agroalimentare - Maria Severina Liberati
Corso di Legislazione alimentare
    Modulo di Qualità, igiene e controlli nel settore alimentare

Sistema di controllo e sanzionatorio nel settore
               agroalimentare

                Maria Severina Liberati

                      Cesena, 11 maggio 2009
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Maria Severina Liberati                                Controlli e sanzioni

                          Reg. 882/2004/CE
 • Le Autorità competenti dovrebbero assicurare che, ove
   diverse autorità di controllo siano coinvolte nell’esecuzione
   dei controlli ufficiali, vi siano appropriate procedure di
   coordinamento e vengano efficacemente applicate;
 • La designazione di laboratori di riferimento (artt. 32-33)
   comunitari e nazionali da parte degli Stati membri
   contribuisce ad assicurare un’elevata qualità e uniformità dei
   risultati analitici attraverso l’adozione di metodi convalidati,
   l’impiego di materiale di riferimento e la formazione del
   personale di laboratorio).

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           Reg. 882/2004/CE art. 3: obblighi generali
 • Gli Stati membri garantiscono che i controlli ufficiali siano
   eseguiti periodicamente e tenendo conto dei rischi associati
   (ad animali, mangimi, alimenti, aziende del settore..), dei dati
   precedenti relativi agli operatori e di qualsiasi informazione
   che possa indicare un’eventuale non conformità;
 • I controlli ufficiali sono eseguiti senza preavviso (tranne che
   nel caso degli audit), in qualsiasi fase della filiera, con la
   stessa accuratezza sulle esportazioni fuori dalla Comunità e
   sulle importazioni nel mercato comunitario.

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    Reg. 882/2004/CE artt. 4-5: Autorità competenti e
                        deleghe
• Le Autorità competenti assicurano l’imparzialità, la qualità e
  la coerenza dei controlli ufficiali a tutti i livelli;
• L’Autorità competente può delegare compiti specifici
  riguardanti i controlli ufficiali a uno o più organismi di
  controllo imparziali, qualificati e accreditati in base alla
  norma europea EN 45004;
• Vengono assicurati il coordinamento e la comunicazione dei
  risultati tra l’organismo di controllo delegato e l’Autorità
  competente.

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                  Reg. 882/2004/CE controlli ufficiali
• Competente per l’effettuazione dei controlli ufficiali ai fini
  della verifica della corretta applicazione del “pacchetto
  igiene” è il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
  sociali attraverso gli enti e gli organismi ad esso collegati.

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          Servizio Sanitario Nazionale (SSN – Legge 833/1978):
             tutela salute, igiene pubblica, servizi veterinari

  • Ministero della Salute: attività normativa;
  • Istituto Superiore di Sanità (ISS): ricerca, controllo,
    formazione, coordinamento;
  • Istituti Zooprofilattici Sperimentali (II.ZZ.SS.): sanità
    animale, qualità e salubrità prodotti origine animale, igiene
    allevamenti;
  • Regioni e PP.AA.: programmazione e coordinamento ASL e
    aziende ospedaliere;
  • Aziende Sanitarie Locali (ASL): assistenza sanitaria sul
    territorio

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      Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

  • Alle dirette dipendenze del Ministro della Salute, è
    articolato a livello territoriale in Nuclei Antisofisticazione e
    Sanità (NAS) in tutti i capoluoghi regionali e in alcuni
    provinciali ;
  • I NAS hanno i poteri degli ispettori sanitari, che li
    legittimano all’intervento in tutti i luoghi dove si producono,
    si somministrano, si depositano o si vendono i prodotti
    destinati all’alimentazione.

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      Sistema dei controlli Mipaaf a tutela del consumatore

 • Ispettorato centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti
   agroalimentari – ICQ;

 • Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA;

 • Corpo Forestale dello Stato – CFS;

 • Comando Carabinieri Politiche Agricole – CCPA;

 • Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto

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        Ispettorato centrale per il Controllo della Qualità dei
                       prodotti agroalimentari

• Controlli sulle filiere dell’intero settore agroalimentare, compresi i
  mezzi tecnici di produzione, in base agli obiettivi strategici
  individuati dalla Direttiva annuale del Ministro;
• Tutela dei prodotti di qualità (origine geografica, tecnologia di
  produzione) contrastando fenomeni di concorrenza sleale;
• Salvaguardia circa la qualità merceologica e la presentazione al
  consumatore attraverso la garanzia sulla conformità ai requisiti di
  legge;
• Vigilanza sull’attività degli Organismi di Certificazione dei
  prodotti a qualità regolamentata.

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                          Corpo Forestale dello Stato
  • Legge 36/2004 “Nuovo ordinamento del Corpo forestale
    dello Stato”: il CFS ha competenza in materia di
    “…concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in
    materia di sicurezza alimentare del consumatore e di
    biosicurezza in genere” (art. 2 c. 1 lettera e) ;
  • Attività operativa di polizia giudiziaria: sequestro di
    confezioni di latte per l’infanzia con presenza di ITX (anno
    2005).

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                  Comando Carabinieri Politiche Agricole
  • Posto alle dipendenze del Ministro (DPR 79/05), svolge
    controlli su erogazione e percepimento di aiuti comunitari
    nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura e
    sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari.
  • Esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di
    regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con
    l’ICQ, nell'attivita' di prevenzione e repressione delle frodi
    nel settore agroalimentare.

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                      Sinergie: Ministero dell’Economia
 • Agenzia delle Dogane: controllo sulle merci in transito
   anche in difesa dell’industria e del consumatore nazionale –
   laboratori chimici per la collaborazione analitica nel
   controllo dei prodotti alimentari all’importazione;

 • Guardia di Finanza: attività di polizia economica finalizzata,
   tra l’altro, alla prevenzione e repressione delle frodi
   agroalimentari.

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           Reg. 882/2004/CE art. 2: piano di controllo

 • Definizione:     descrizione  elaborata  dall’Autorità
   competente contenente informazioni generali sulla
   struttura e l’organizzazione dei sistemi di controllo
   ufficiale dello Stato membro.

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 Reg. 882/2004/CE art. 41: Piano di controllo nazionale
  pluriennale – Multi Annual National Control Plan

 • Ciascuno Stato membro elabora un unico Piano integrato di
   controllo nazionale pluriennale contenente la descrizione
   delle attività di tutti gli organismi che effettuano controlli
   sui prodotti alimentari, con l’indicazione delle risorse umane
   e finanziarie utilizzate.

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 Reg. 882/2004/CE art. 42: Piano di controllo nazionale
  pluriennale – Multi Annual National Control Plan

 • Contiene            informazioni           generali        sulla
   struttura/organizzazione dei sistemi di controllo dello Stato
   membro interessato, in particolare:
   - obiettivi strategici, priorità, stanziamento risorse;
   - categorizzazione del rischio delle attività interessate;
   - designazione, compiti e risorse delle Autorità competenti a
   livello centrale, regionale e locale;

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 Reg. 882/2004/CE art. 42: Piano di controllo nazionale
                pluriennale - MANCP
      - sistemi di controllo applicati ai diversi settori e
      coordinamento fra i diversi servizi svolti dalle Autorità
      competenti;
      - organizzazione della cooperazione e dell’assistenza
      reciproca.

 Il      MANCP può        essere   modificato/adattato    durante
      l’applicazione

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       Reg. 882/2004/CE art. 43: orientamenti MANCP

• Promuovere un approccio coerente, completo e integrato ai
  controlli ufficiali in tutte le fasi della catena alimentare
  umana e animale;
• Individuare le priorità in funzione dei rischi;
• Individuare le fasi della filiera che possono fornire le
  informazioni più affidabili e indicative sulla conformità alla
  normativa;
• Incoraggiare lo sviluppo di controlli efficaci sui sistemi di
  rintracciabilità;
• Stabilire la struttura delle relazioni annuali che gli Stati
  membri presentano alla Commissione.

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    Reg. 882/2004/CE art. 44: relazioni annuali MANCP

•   Eventuali modifiche;
•   Risultati di controlli e audit;
•   Tipo e numero di casi accertati di non conformità;
•   Azioni volte ad assicurare il funzionamento efficace del
    MANCP;

     Relazione della Commissione sul funzionamento dei controlli
     ufficiali in UE e raccomandazioni su eventuali miglioramenti
         e su azioni specifiche di controllo concernenti settori e
                                 attività.

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     D.lgs. 190/2006 “Disciplina sanzionatoria per le
   violazioni del Reg. n. 178/2002/CE” – art. 1 Campo
                      d’applicazione
  Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la
  violazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del
  Reg. n. 178/2002/CE che stabilisce i principi ed i requisiti
  generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità
  europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
  campo della sicurezza alimentare

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  D.lgs. 190/2006 – art. 2 Violazione degli obblighi di cui
  all’art. 18 del Reg. 178/02 in materia di rintracciabilità

  Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore
  alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di
  cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono
  soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa
  pecuniaria       da      settecentocinquanta       euro       a
  quattromilacinquecento euro

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   D.lgs. 190/2006 – art. 3 Violazione degli artt. 19 e 20
    del Reg. 178/02 relativi all’avvio di procedure di
                    ritiro dal mercato
  Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore
  alimentare e dei mangimi, i quali, essendo a conoscenza che un
  alimento o un mangime o un animale da loro importato,
  prodotto, trasformato, lavorato o distribuito, non più nella loro
  disponibilità, non e' conforme ai requisiti di sicurezza, non
  attivano le procedure di ritiro degli stessi, sono soggetti al
  pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da
  tremila euro a diciottomila euro (c. 1)

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   D.lgs. 190/2006 – art. 3 Violazione degli artt. 19 e 20
    del Reg. 178/02 relativi all’avvio di procedure di
                    ritiro dal mercato
Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali,
avendo attivato la procedura di ritiro di cui al comma 1 non ne
informano contestualmente l'autorità competente, sono soggetti
al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquecento euro a tremila euro (c. 2)

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   D.lgs. 190/2006 – art. 3 Violazione degli artt. 19 e 20
    del Reg. 178/02 relativi all’avvio di procedure di
                    ritiro dal mercato

Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore
alimentare e dei mangimi i quali non forniscono alle autorità
competenti le notizie o la collaborazione dalle stesse
legittimamente richieste, al fine di evitare o ridurre i rischi legati
ad un alimento, ad un mangime o ad un animale da essi fornito,
sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro (c. 3)

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   D.lgs. 190/2006 – art. 4 Violazione degli obblighi nei
  confronti dei consumatori/utilizzatori di cui agli artt.
                  19 e 20 del Reg. 178/02

Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore
alimentare e dei mangimi, i quali, avendo importato, prodotto,
trasformato o distribuito un prodotto non conforme ai requisiti di
sicurezza poi pervenuto al consumatore od all'utilizzatore, non
informano questi ultimi circa i motivi dell'attivazione della
procedura per il ritiro dal mercato, sono soggetti al pagamento di
una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a
dodicimila euro.

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            D.lgs. 190/2006 – art. 7 Disposizioni finali
Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente
decreto e' disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa
pecuniaria, la sospensione del provvedimento che consente lo
svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito per un
periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo
di venti (c. 1)

Le regioni e province autonome provvedono nell'ambito delle
proprie   competenze       all'accertamento     delle    violazioni
amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni (c. 4)

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D.lgs. 193/2007 “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa
 ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione
       dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”

  Le disposizioni del presente decreto legislativo sono emanate
  al fine di abrogare la normativa nazionale di attuazione delle
  direttive comunitarie a loro volta abrogate dalla direttiva
  2004/41 (art. 1 Finalità e ambito di applicazione)

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               D.lgs. 193/2007 – art. 2 Autorità competenti

  Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004,
  853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni,
  per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui
  all'art. 3, le Autorità competenti sono il Ministero della salute,
  le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le
  Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive
  competenze

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                  D.lgs. 193/2007 – art. 2 c. 1 Abrogazioni

  Sono abrogati i seguenti provvedimenti:
  …
  o) Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 “Attuazione
  delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei
  prodotti alimentari”;
  …

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                          D.lgs. 193/2007 – art. 6 Sanzioni

  Chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n.
  853/2004, effettua attività di macellazione di animali, di
  produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli
  stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del
  citato regolamento ovvero la effettua quando il riconoscimento
  e' sospeso o revocato e' punito con l'arresto da sei mesi ad un
  anno o con l'ammenda fino a euro 150.000, in relazione alla
  gravità dell'attività posta in essere (c. 1)

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                          D.lgs. 193/2007 – art. 6 Sanzioni

  Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di
  applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua
  attività in stabilimenti diversi da quelli di cui al comma 1, non
  riconosciuti ai sensi di tale regolamento ovvero le effettua
  quando il riconoscimento e' sospeso o revocato, o che, pur
  essendo condotte presso un impianto riconosciuto, non siano
  state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento
  del riconoscimento, e' punito, con la sanzione amministrativa
  pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 (c. 2)

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Maria Severina Liberati                                       Controlli e sanzioni

                          D.lgs. 193/2007 – art. 6 Sanzioni
  Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di
  applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto,
  non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento
  posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di
  produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le
  effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata, e' punito con
  la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o
  con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000,
  nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già
  registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per
  l'aggiornamento della registrazione (c. 3)

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Maria Severina Liberati                                       Controlli e sanzioni

                          D.lgs. 193/2007 – art. 6 Sanzioni

  c. 4-5. Mancato rispetto requisiti generali in materia di igiene di cui
  alla parte A dell’Allegato I e all’Allegato II al Reg. 852/04/CE
  nonché requisiti specifici di cui al Reg. 853/04/CE (sanzione da 250
  a 1500 euro);
  c. 6. Mancata predisposizione procedure di autocontrollo
  secondo il metodo HACCP (sanzione da 1000 a 6000 euro);
  c. 7 Mancata correzione inadeguatezze riscontrate nei
  requisiti/procedure di cui ai commi precedenti (sanzione da
  1000 a 6000 euro).

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  c. 10. Immissione in commercio di carni fresche refrigerate o
  congelate senza la bollatura sanitaria di cui all'articolo 5,
  paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 854/2004 (sanzione da
  3000 a 18000 euro per ogni lotto di carne non bollato);

  c. 16 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per
  «operatore del settore alimentare» si intende la persona fisica
  o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della
  legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il
  suo controllo

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Maria Severina Liberati

E-mail: mariaseverina@libero.it
        Cell. 340.0714483
 http://foodsci.unibo.it/liberati/

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