Sentenza del 09 agosto 2021 - Entscheidsuche.ch

Pagina creata da Claudia D'Andrea
 
CONTINUA A LEGGERE
Kantonsgericht von Graubünden
               Dretgira chantunala dal Grischun
               Tribunale cantonale dei Grigioni

Sentenza del 09 agosto 2021

N. d'incarto        ZK2 18 49 e ZK2 18 50

Istanza             Seconda Camera civile

Composizione        Moses, presidente
                    Bergamin e Hubert
                    Rossi, attuaria

Parti               A._____
                    appellante
                    patrocinata dall'avv. Antonio Trifone
                    Via Franco Zorzi 15, CP 358, 6902 Lugano 2 Paradiso Caselle

                    contro

                    B.________
                    appellato
                    patrocinato dall'avv. Fabrizio Visinoni
                    Via dal Bagn 3, CP 3086, 7500 St. Moritz

Oggetto             credito

Atto impugnato      decisione del Tribunale regionale Maloja del 21.08.2018,
                    comunicata il 27.08.2018 (n. d'incarto 115-2018-13).

Comunicazione       11 agosto 2021
Ritenuto in fatto:

A.    In data 15 aprile 2015 C.________ da una parte e B.________,
E.________, F.________ e G.________ dall'altra, hanno stipulato un contratto
denominato "accordo quadro", mediante il quale il primo si è impegnato a prestare
la propria consulenza a favore di questi ultimi, contro il pagamento di un
determinato compenso, da corrispondere entro il 31 marzo 2017. Tale termine di
pagamento è scaduto infruttuoso.

In data 8 giugno 2017, C.________ ha comunicato alla propria controparte
contrattuale di aver ceduto il suo credito di EUR 100'000.00, derivante dal
precitato accordo, a A._____. A seguito dell'esito negativo della richiesta di
pagamento e della rispettiva messa in mora, con precetto esecutivo del 7
novembre 2017, A._____ ha escusso B.________ per l'incasso di CHF
117'373.00 oltre interessi al 5% dal 15 giugno 2017, il quale ha interposto
tempestiva opposizione.

B.     Il 30 dicembre 2017 A._____, per il tramite del proprio rappresentante
legale, ha quindi inoltrato istanza di conciliazione presso l'autorità competente.

C.     Nel frattempo, in data 18 gennaio 2018, B.________ ha avviato dinnanzi al
foro di Milano una causa civile nei confronti di A._____ e C.________ vertente
sulla medesima fattispecie.

D.      Esperito il tentativo di conciliazione, con petizione del 26 marzo 2018,
A._____ ha convenuto B.________ dinanzi al Tribunale regionale Maloja,
postulando la sua condanna al pagamento di CHF 117'373.00 oltre interessi al 5%
dal 15 giugno 2017 e il contestuale rigetto definitivo dell'opposizione interposta da
B.________ contro il relativo precetto esecutivo. Con risposta del 30 aprile 2018
B.________, per il tramite del proprio rappresentante legale, ha postulato la non
entrata nel merito, sollevando l'eccezione di incompetenza territoriale, e in via
subordinata la reiezione della petizione. In sede di risposta è stato richiesto di
limitare il procedimento al quesito della competenza territoriale del Tribunale
regionale. In merito a tale richiesta A._____ non ha presentato alcuna
osservazione entro il termine assegnatole. In seguito, con replica spontanea del 8
giugno 2018, ella ha contestato la mancata competenza del tribunale adito,
riconfermandosi nelle proprie richieste. La controparte, nella presa di posizione del
21 giugno 2018, ha ribadito la propria posizione.

E.      Con scritto del 28 giugno 2018 il Tribunale regionale ha confermato la
limitazione del procedimento alla questione della competenza territoriale.

                                                                                 2 / 11
F.     Con decisione del 21 agosto 2018, comunicata il 27 agosto 2018, i primi
giudici hanno decretato la non entrata nel merito della petizione, ponendo a carico
di A._____ le spese processuali e le ripetibili.

G.     Il 26 settembre 2018 (data del timbro postale), A._____ (in seguito:
appellante) ha interposto appello contro detta decisione postulando il
riconoscimento della competenza del Tribunale regionale Maloja a decidere nel
merito e il conseguente rinvio degli atti a quest'ultimo affinché entri nel merito e
accolga la petizione.

In sede d'appello, l'appellante si è riservata il diritto di presentare un reclamo
indipendente per quanto riguarda la condanna alle spese processuali.

H.    Nella sua risposta del 24 ottobre 2018 (data del timbro postale),
B.________ (in seguito: appellato) ha chiesto la reiezione dell'appello, in quanto
ammissibile e che tasse, spese e ripetibili vengano poste a carico dell'appellante.

I.      Sempre in data 26 settembre 2018 (data del timbro postale), l'appellante ha
inoltrato reclamo indipendente avverso la decisione del 21 agosto 2018,
chiedendo che le spese processuali della procedura di prima istanza vengano
compensate, ovvero determinate secondo equità e quindi poste a carico del
Cantone.

L.     Con risposta del 24 ottobre 2018 (data del timbro postale), l'appellato ha
postulato la non entrata in materia e subordinatamente la reiezione del reclamo.

M.     Nel frattempo, con due istanze separate del 6 ottobre 2018 (data del timbro
postale) l'appellante ha richiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza
giudiziaria sia per quanto riguarda la procedura di appello che per quella di
reclamo. Con decreti del 27 novembre 2018, comunicati il 28 novembre 2018, il
Tribunale cantonale dei Grigioni ha accolto le due istanze, concedendo
all'appellante il gratuito patrocinio a far tempo dall'inoltro delle istanze, e
designando l'avv. Antonio Trifone quale patrocinatore d'ufficio (decreti ZK2 18 52 e
ZK2 18 53).

Considerando in diritto:

                                                                                3 / 11
1.      Preliminarmente si osserva che avverso la decisione del Tribunale
regionale oggetto del presente gravame l'appellante ha interposto sia appello che
reclamo indipendente in merito alle spese processuali. In applicazione dell'art. 125
lett. c CPC le due procedure, ZK2 18 49 e ZK2 18 50, vengono qui congiunte e
trattate in un'unica sentenza, essendo esse strettamente connesse.

2.     È pacifico che la presente vertenza riveste carattere internazionale essendo
una parte domiciliata in Italia e l'altra in Svizzera. La fattispecie è pertanto da
esaminare in base alle norme di diritto internazionale privato e non secondo quelle
di diritto nazionale. Giusta l'art. 1 cpv. 2 della Legge federale sul diritto
internazionale privato (LDIP) i trattati internazionali prevalgo su quest'ultima. Nel
caso di specie trova pertanto applicazione la Convenzione concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (Convenzione di Lugano, CLug;
RS 0.275.12), avendovi aderito sia la Svizzera sia l'Italia e trattandosi di una
vertenza civile.

Pacifica è pure la validità della pattuizione di cui all'art. 6 del contratto "accordo
quadro" del 15 aprile 2015, nel quale è stato previsto che:
       Per qualsiasi controversia derivante, in via meramente esemplificativa e
       non limitativa, dall'applicazione, esecuzione e/o interpretazione del
       presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Controversa è piuttosto l'interpretazione di tale pattuizione.

2.1. Giusta l'art. 23 cpv. 1 CLug qualora le parti abbiano convenuto la
competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato vincolato dalla Convenzione di
Lugano a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato
rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a quel giudice o ai giudici di
quello Stato. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. Per
la sua validità la proroga di competenza presuppone che le parti si accordino sulla
competenza di un tribunale determinato o perlomeno di un foro oggettivamente
determinabile all'interno di uno Stato vincolato. Tale requisito è senza dubbio
soddisfatto in pattuizioni che contengono l'indicazione di una località (Bernhard
Berger, in: Oetiker/Weibel (edit.), Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2a
ed., Basilea 2016, N. 31 ad art. 23 LugÜ). La pattuizione di un foro ai sensi dell'art.
23 CLug non comporta unicamente la proroga di foro, bensì implica nel contempo
pure una deroga della competenza di tutti i tribunali, altrimenti competenti, degli
Stati vincolati. La seconda frase dell'art. 23 cpv. 1 CLug prevede la presunzione di
competenza esclusiva del tribunale prorogato, ciò significa che, senza prova del

                                                                                   4 / 11
contrario, un'azione può unicamente essere introdotta dinnanzi al foro convenuto.
La presunzione di cui alla seconda frase del cpv. 1 ha una rilevanza pratica
quando viene introdotta un'azione dinnanzi ad un giudice dalla cui competenza è
stato derogato e il convenuto fa valere la proroga di foro. In tal caso, se la
controparte non è in grado di comprovare una diversa pattuizione, il tribunale adito
deve dichiararsi incompetente in virtù della presunzione di competenza esclusiva
(Berger, op. cit., N. 61 seg. ad art. 23 LugÜ).

2.2. In concreto, il Tribunale regionale non è entrato nel merito della petizione
inoltrata dall'appellante, ritenendo non adempiuto il presupposto processuale della
competenza per territorio, avendo le parti pattuito una proroga di foro ai sensi
dell'art. 23 CLug.

A mente dell'appellante bisogna invece distingue il concetto di giurisdizione da
quello di competenza. La pattuizione di cui all'art. 6 non farebbe infatti riferimento
a una deroga della giurisdizione, ma si tratterebbe esclusivamente della
competenza territoriale qualora la giurisdizione italiana fosse chiamata a occuparsi
della questione. Dello stesso avviso non è l'appellato, il quale ritiene che le parti
hanno pattuito la competenza esclusiva del tribunale di Milano per qualsiasi
controversia nata dal contratto "accordo quadro", come previsto dall'art. 23 CLug.

2.3. Con la clausola di cui all'art. 6 dell'accordo quadro le parti hanno pattuito la
competenza di un foro oggettivamente determinabile all'interno di uno Stato
vincolato, e meglio quello di Milano. Un'interpretazione di detta pattuizione come
quella sostenuta dall'appellante risulta contraria al tenore dell'art. 23 CLug. Come
sopra esposto, tale norma prevede infatti una presunzione di competenza
esclusiva del giudice, rispettivamente dei giudici dello Stato convenuto. Se le parti
avessero voluto limitare la proroga di foro unicamente alle eventuali vertenze
dinnanzi alla giurisdizione italiana, avrebbero dovuto prevedere una clausola in tal
senso, derogando dalla presunzione di cui all'art. 23 cpv. 1 CLug. Questo non solo
non è stato fatto, ma nell'accordo quadro è pure stata rimarcata la competenza "in
via esclusiva" del foro convenuto. La formulazione della pattuizione in esame non
lascia spazio ad una diversa interpretazione, non essendo in alcun modo
evincibile l'intenzione delle parti di limitare la proroga di foro e non avendo
l'appellante comprovato un accordo in tal senso.

Il Tribunale di prima istanza ha pertanto rettamente ritenuto che le parti hanno
concordato il Foro di Milano come foro esclusivo.

                                                                                  5 / 11
3.     Da esaminare è ora la questione a sapere se la comparizione dell'appellato
dinnanzi all'Autorità di conciliazione della Regione Maloja ha comportato la
costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 24 CLug.

L'appellante contesta quanto sostenuto dal Tribunale regionale, e meglio che la
partecipazione al tentativo di conciliazione non rappresenti costituzione in giudizio
e che l'eccezione di incompetenza del giudice possa essere sollevata al più tardi
con la risposta di causa ma preliminarmente alla richiesta di respingere l'azione
per un altro motivo processuale o nel merito. Secondo l'appellante vi sarebbe
costituzione in giudizio sin dal primo atto, compreso quello di conciliazione,
essendo quest'ultima peraltro obbligatoria per legge. Prendendo parte all'udienza
di conciliazione, senza eccepire nulla sulla giurisdizione, l'appellato avrebbe
accettato la competenza del Giudice svizzero. Ciò è contestato dall'appellato, il
quale si allinea in sostanza a quanto esposto dal Tribunale regionale.

3.1. Nell'art. 24 CLug è regolata la cosiddetta costituzione in giudizio. Tale
norma statuisce infatti la competenza del giudice di uno Stato vincolato dalla
Convenzione di Lugano davanti al quale il convenuto è comparso. La costituzione
in giudizio è ammissibile anche nel caso in cui è stata pattuita una proroga di foro.
Non ogni atto del convenuto comporta tuttavia una costituzione in giudizio. Esso
deve infatti aver presentato le prime allegazioni sul merito della controversia. Se
con la prima memoria difensiva oltre a sollevare l'eccezione di incompetenza del
giudice adito, viene pure presa posizione sul merito della questione, non vi è
comunque costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 24 CLug (Jolanta Kostkiewicz,
IPRG/LugÜ Kommentar, 2a ed., Zurigo 2019, N. 4 segg. ad art. 24 LugÜ).
Controversa è la questione a sapere se il tentativo di conciliazione comporta la
costituzione in giudizio. Parte della dottrina lo contesta, ritenendo che la
costituzione in giudizio interviene unicamente qualora il convenuto si esprime
senza riserva nel merito durante la procedura decisionale (Berger, op. cit., N. 28
ad art. 24 LugÜ; Kostkiewicz, op. cit., N. 7 seg. ad art. 24 LugÜ).

Quale atto processuale è da ritenere come quello a seguito del quale l'eccezione
di incompetenza non può più essere sollevata è da stabilire secondo la legge della
giurisdizione o autorità adita in causa (Berger, op. cit., N. 22 ad art. 24 LugÜ).

3.2. In una recente decisione il Tribunale federale, tenuto ad esprimersi sulla
validità di un'autorizzazione ad agire rilasciata da un'autorità di conciliazione
incompetente, ha lasciato aperta la questione a sapere se la costituzione in
giudizio ai sensi dell'art. 18 CPC trova applicazione già in conciliazione, ritenendo
comunque che nulla vi si opponga a priori. In tale decisione il Tribunale federale

                                                                                 6 / 11
ha ad ogni modo stabilito che l'ammissione tacita della competenza dell'autorità di
conciliazione non priva il convenuto della possibilità di eccepire l'incompetenza del
giudice di prima istanza. Egli non può più mettere in discussione la competenza
dell'autorità di conciliazione, ma è libero di contestare la competenza del giudice di
merito adito (DTF 146 III 265, consid. 5.5.3).

Alla luce di tutto quanto precede, avendo l'appellato contestato la competenza
territoriale del giudice adito con la risposta di causa 30 aprile 2018, e prima di
essersi espresso nel merito, è da ritenere che non vi è stata alcuna costituzione in
giudizio.

Anche per quanto concerne tale censura la decisione del Tribunale regionale è
quindi da confermare.

4.    Le ulteriori argomentazioni addotte dall'appellante risultano prive di
fondamenta.

Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il fatto che il giudice italiano -
adito dall'appellato dopo l'inoltro dell'istanza di conciliazione all'autorità Svizzera
da parte dell'appellante - non abbia ancora deciso in merito all'eccezione di
incompetenza rispettivamente alla presenza di litispendenza altrove, in attesa
dell'esito della presente procedura, non comporta la competenza del giudice
svizzero a decidere in merito alla causa.

Si osserva infatti che, giusta l'art. 27 cpv. 1 CLug, qualora davanti a giudici di
diversi Stati vincolati e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il
medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende
d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito
in precedenza.

Privo di fondamenta è pure il richiamo dell'appellante all'art. 9 LDIP. Non è infatti
chiaro in che modo tale articolo avrebbe rilevanza per la presente fattispecie, non
rientrando essa nel campo di applicazione di detta norma.

5.     Per quanto concerne le spese processuali, contestate con reclamo
indipendente (incarto n. ZK2 18 50), si osserva quanto segue.

5.1. Nel reclamo l'appellante ha contestato in modo generico la ripartizione delle
spese. Essa rimprovera in sostanza al tribunale di prima istanza di aver deciso di
entrare nel merito della condanna alle spese, nonostante non sia entrato nel
merito della vicenda stessa. A suo avviso vista la mancata entrata nel merito non

                                                                                   7 / 11
sarebbe dato sapere se le spese processuali siano effettivamente da attribuirsi
alla qui appellante. L'appellato dal canto suo postula la non entrata in materia del
reclamo, ritenendo che tale rimedio giuridico è ammissibile unicamente qualora
venga contestata la decisione in materia di spese ma non quella di merito. In via
subordinata chiede la reiezione del gravame, ritenendo chiare le conseguenze in
caso di una non entrata nel merito.

5.2. In merito all'ammissibilità del reclamo si osserva che la decisione sulle
spese giudiziarie è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è
così impugnabile unitamente alla relativa decisione finale, dove è pure previsto il
dispositivo sulle spese. In tal caso l'impugnazione delle spese sottostà alla
medesima via di ricorso (appello o reclamo) applicabile alla decisione finale
(Francesco Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile
svizzero, Vol. 1, 2a ed., Lugano 2017, n. 1 ad art. 110 CPC). Giusta l’art. 110 CPC
invece, laddove il dispositivo sulle spese giudiziarie è impugnato in modo
indipendente è dato solo il rimedio del reclamo.

In concreto l'appellante ha inoltrato un reclamo indipendente avverso il dispositivo
sulle spese, avendo tuttavia allo stesso tempo impugnato mediante appello la
decisione di non entrata nel merito. Come correttamente sollevato dall'appellato,
l'appellante avrebbe dovuto impugnare il dispositivo sulle spese unitamente alla
decisione di non entrata nel merito, e quindi mediante appello.

5.3. Ora, di principio se un ricorrente presenta un mezzo di impugnazione
errato, questo andrebbe dichiarato irricevibile. Tuttavia, se una parte presenta un
rimedio giuridico errato, ma quest'ultimo adempie tutte le condizioni formali del
mezzo di impugnazione corretto, il tribunale può procedere ad una conversione
del rimedio giuridico in quello corretto (TF 5A_221/2018 del 4.6.2018 consid.
3.3.1; TC GR ZK1 18 34 del 9.9.2019 consid. 2.2 e riferimenti ivi citati). Nel caso in
esame valendo, giusta gli artt. 311 e 321 CPC, per l'appello e il reclamo le
medesime regole riguardo i termini e i requisiti di forma, il reclamo indipendente
può essere convertito in appello, ed essere considerato quale complemento
all'appello.

Ad ogni modo va rilevato che le argomentazioni addotte dall'appellante, oltre ad
essere carenti di motivazione, risultano comunque prive di fondamenta. Si
evidenzia infatti che giusta l'art. 106 cpv. 1 CPC le spese giudiziarie sono poste a
carico della parte soccombente, e che in caso di non entrata nel merito è da
considerare soccombente l'attore. Alla luce di ciò, non essendo nel caso in esame

                                                                                  8 / 11
entrato nel merito, la decisione del Tribunale regionale non può che essere
confermata.

6.     La tassa di giustizia è fissata e ripartita d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC).
Giusta l'art. 9 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli emolumenti in causa civili (OECC; CSC
320.210), il Tribunale cantonale riscuote una tassa di giustizia in procedure
d'appello compresa tra CHF 1'000.00 e CHF 30'000.00. In considerazione di tutti
gli elementi si giustifica di fissare la tassa di giustizia a CHF 3'000.00. Poiché
l'appellante soccombe, la tassa di giustizia per la procedura d'appello deve essere
posta integralmente a suo carico (art. 106 cpv. 1 CPC).

6.1. In virtù dei decreti ZK2 18 52 e ZK2 18 53 del 27 novembre 2018, la tassa
di giustizia a carico dell'appellante rimane a carico del Cantone dei Grigioni. È in
ogni caso riservata la richiesta di rifusione ai sensi dell'art. 123 CPC da parte del
Cantone dei Grigioni.

6.2. Il gratuito patrocinio non esenta dall'obbligo di rifondere le ripetibili alla
controparte (artt. 118 cpv. 3 CPC e 122 cpv. 1 CPC), ragion per cui l'appellante -
patrocinata d'ufficio e integralmente soccombente - è tenuta a rifondere
all'appellato i costi di patrocinio a lui cagionati in sede d'appello (art. 105 cpv. 2
CPC). Il Tribunale cantonale stabilisce d’ufficio e discrezionalmente le ripetibili,
qualora queste siano state protestate (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1
dell'Ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati [OOA; CSC
310.250]; DTF 139 III 334 consid. 4.3).

L'appellato in sede di risposta ha chiesto la rifusione di CHF 1'198.05 a titolo di
ripetibili per la procedura d'appello e CHF 748.80 per la procedura di reclamo,
corrispondenti alla tariffa di CHF 270.00 l'ora, per un dispendio di sei ore e trenta
minuti, incluse IVA e spese, come pattuito nell'accordo di onorario agli atti.
L'appellato non ha presentato una nota spese dettagliata, tuttavia l'indennità fatta
valere di totali CHF 1'946.85 è da ritenersi adeguata alla luce del dispendio a lui
causato in sede d’appello.

6.3. In virtù dell'art. 122 cpv. 1 lett. a CPC, il patrocinatore dell'appellante - a cui
è stato concesso il gratuito patrocinio - deve essere adeguatamente remunerato
dal Cantone dei Grigioni, essendo essa risultata soccombente.

Giusta l'art. 5 cpv. 2 OOA, se il patrocinatore d'ufficio non presenta una nota
d'onorario che permetta una verifica completa degli esborsi - come nel caso in
esame - l'indennità viene stabilita secondo il potere discrezionale. Per quanto
riguarda l'onorario per il mandato di gratuito patrocinio si applica la tariffa oraria di

                                                                                    9 / 11
CHF 200.00 (art. 5 cpv. 1 OOA). All'onorario così determinato vanno sommati gli
esborsi riconosciuti e l'IVA al tasso vigente del 7.7% (art. 5 cpv. 1 OOA). Per
consolidata prassi, laddove gli esborsi non sono allegati in dettaglio, il Tribunale
cantonale riconosce un supplemento spese forfettario pari al 3% dell'onorario
riconosciuto (cfr. fra tante TC GR SK1 17 44 del 16.1.2018 consid. 14.2; SK1 17
10 del 20.11.2019 consid. 6.5.8).

In concreto, appare adeguato riconoscere al patrocinatore dell'appellante un
onorario di CHF 1'200.00, corrispondente ad un dispendio orario di 6 ore, ai quali
sono da aggiungere CHF 36.00 a titolo di spese (3% dell'onorario di CHF
1'200.00) e l'IVA di CHF 95.20 (7.7% di CHF 1'236.00), per un importo
complessivo di CHF 1'331.20.

6.4. Da quanto detto discende che il patrocinatore dell'appellante dev'essere
compensato dal Cantone dei Grigioni con CHF 1'331.20. È in ogni caso riservata
la richiesta di rifusione ai sensi dell'art. 123 CPC da parte del Cantone dei Grigioni.

                                                                                  10 / 11
La Seconda Camera civile pronuncia:

1.   Le procedure ZK2 18 49 e ZK2 18 50 vengono congiunte e i relativi mezzi
     d'impugnazione vengono trattati come un unico appello.

2.   L'appello è respinto. Di conseguenza, la decisione del 21 agosto 2018 del
     Tribunale regionale Maloja è confermata.

3.   La tassa di giustizia per la procedura d'appello, di CHF 3'000.00, è posta a
     carico di A._____.

4.   A._____ è tenuta a versare ad B.________ CHF 1'946.85 a titolo di ripetibili
     per la procedura d'appello.

5.   In virtù dei decreti ZK2 18 52 e ZK2 18 53 del 27 novembre 2018 e
     riservato l'obbligo di rifusione a norma dell'art. 123 CPC, la tassa di giustizia
     posta a carico di A._____ di CHF 3'000.00, come anche la remunerazione
     del suo patrocinatore d'ufficio, di CHF 1'331.20 (incluse IVA e spese), è
     assunta dal Cantone dei Grigioni (Tribunale cantonale).

6.   Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai
     sensi dell'art. 72 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000
     Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
     con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per
     l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso
     fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF.

7.   Comunicazione a:

                                                                                 11 / 11
Puoi anche leggere