SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE CORSO - IL COMMERCIALISTA E LA CRISI D'IMPRESA dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma ...

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SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
          Esperti Contabili di Roma

                CORSO
 IL COMMERCIALISTA E LA CRISI D’IMPRESA
Sezione 1

Il Framework regolamentare italiano

18/02/2019
L’evoluzione della normativa

            1942                        2005           2007           2012         2013           2015               2017

                       Modifiche a revocatoria       Ulteriori
     Sezione
   Regio Decreto1del          e presupposti di   disposizioni                                    Decreto      Legge delega
     16 marzo 1942             ammissione al      integrative        Decreto    Decreto del       Legge      dell’11 Ottobre
              n.267                concordato       marginali        Sviluppo         Fare       83/2015               2017

                                                  Il Decreto del Fare ha
   Il Regio Decreto                                                                                        Entro un anno
                                                  integrato il Decreto
   n.267 del 16 marzo                                                                                      dall’approvazione della
                             Il Decreto           Sviluppo con ulteriori        Il Decreto Legge
   1942 ha subito                                                                                          Legge Delega del 2017, il
                             Sviluppo ha          misure volte a                83/2015 ha
   successive                                                                                              governo emanerà una
                             riconosciuto al      rendere trasparente,          successivamente
   modifiche volte ad                                                                                      nuova riforma che
                             debitore la          sin da subito, lo             apportato
   adattarne il                                                                                            interverrà su (i) procedure
                             facoltà di           “stato di salute”             modifiche al
   contenuto e gli                                                                                         concorsuali, (ii) disciplina
                             depositare un        dell’impresa che              concordato
   strumenti                                                                                               della composizione delle
                             ricorso ”in          presenta la domanda           preventivo
   all’evolversi del                                                                                       crisi da sovraindebitamento
                             bianco”              (i.e. lista dei creditori     descritte in seguito
   contesto economico                                                                                      e (iii) sistema dei privilegi e
                                                  inclusa nella domanda
   italiano                                                                                                delle garanzie
                                                  in bianco)

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Il framework regolamentare

 Messaggi principali
  La crisi viene intesa come possibile
   fase della vita dell’impresa
  Viene favorita e tutelata la continuità
                                                           Continuità
                                                      Continuità
   dell’azienda

 Obiettivi delle recenti riforme:
  Fornire strumenti di protezione per chi                               Nuovi strumenti
                                                                        Continuità
   investe nelle aziende in crisi
  Semplificare le procedure
                                             Semplificazione
  Accorciare le tempistiche
  Ampliare l’autonomia privata
  Ampliare competenze del comitato
   dei creditori                                               Rapidità
  Introdurre innovative opportunità di
   ristrutturazione che si possono
   adattare ai diversi livelli della crisi

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Novità introdotte dal D.L 83/2015

        Con il Decreto Legge n. 83/2015, il Governo è intervenuto in materia fallimentare al fine di migliorare gli
     strumenti messi a disposizione degli operatori per la tempestiva ed efficiente gestione della crisi aziendale e
                              così favorire un’anticipata emersione dei casi di difficoltà

    Le principali novità afferenti il Concordato preventivo includono:

                                                                                       Finalità

     1      Proposte concorrenti – Art. 163 L.F.                 ►Introdurre nella procedura logiche e
                                                                  meccanismi tipici del mercato
                                                                  concorrenziale per massimizzare il
                                                                  soddisfacimento del ceto creditorio
     2     Offerte concorrenti – Art. 163-bis L.F.
                                                                 ►Facilitare l’accesso della società al
                                                                  credito e ad altre forme di
                                                                  finanziamento
     3     Finanza d’urgenza – Art. 182- quinquies L.F.

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Novità introdotte dal D.L 83/2015

        Art. 182– quinquies L.F. : Disposizioni in tema di finanziamento e di continuita' aziendale nel concordato
                                  preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti

    Finanza interinale
    ►   Il debitore può chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili

    ►   E’ necessaria l’attestazione di funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori rilasciata dall’attestatore

    Finanza d’urgenza
    ►   Il debitore può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via d’urgenza a contrarre finanziamenti
        prededucibili

    ►   NON è necessaria l’attestazione di funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori rilasciata
        dall’attestatore

    ►   Il tribunale decide entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione

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Novità introdotte dal D.L 83/2015

                                      Art. 182– quinquies L.F. : Finanza interinale

    1.   Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al
         concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi
         dell’articolo 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell’articolo 182-bis, sesto comma,
         può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre
         finanziamenti, prededucibili ai sensi dell’art. 111, se un professionista designato dal debitore in
         possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno
         finanziario dell’impresa sino all’omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla
         migliore soddisfazione dei creditori.

    2.   L’autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia
         ed entità, e non ancora oggetto di trattative.

    3.   Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti.

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Novità introdotte dal D.L 83/2015

                                      Art. 182– quinquies L.F. : Finanza d’urgenza

    1.   La facoltà prevista dal nuovo terzo comma dell'articolo 182-quinquies legge fall. di ottenere l'autorizzazione
         in via d'urgenza a contrarre finanziamenti prededucibili è finalizzato ad assicurare l’esercizio dell’azienda
         in situazioni di urgenza limitate al periodo necessario a predisporre il piano e la proposta
         concordataria, l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione o a perfezionare le trattative per
         articolare una proposta di accordo.

    2.   Non è necessaria l’attestazione di funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori rilasciata
         dall’attestatore.

    3.   Ne consegue che in assenza di una attestazione, del resto incompatibile con i motivi di urgenza, il debitore
         dovrà comunque depositare una documentazione completa e corredata da un piano finanziario.

    4.   Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperire
         altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed
         irreparabile all'azienda.

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Sezione 2

Il Restructuring e ruolo dell’advisor

18/02/2019
Gli attori della ristrutturazione aziendale

                                    Società in distress

           Advisor industriali                            Advisor finanziari

    Fondi di investimento e                                               Advisor legali
    Fondi di Turnaround

                                   Banche finanziatrici

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La market practice

                                                 Restructuring

          Borrower side                           Lender side                              Buy side

            =
       Servizi offerti
                                                     -                                     +
       ►Financial, legal e tax advisor nel processo di ristrutturazione: ricognizione patrimoniale,
        piano di ristrutturazione, negoziazione con i creditori, definizione della manovra finanziaria
       ►Industrial advisor nel processo di turnaround del business
       ►Chief Restructuring Officer
       ►Short Term Cash Flow – implementazione e monitoraggio
       ►Independent business review
       ►Transaction structuring
       ►Distressed M&A Advisory

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Il ruolo dell’advisor – winning factors

             Profonda esperienza nella    Profonda conoscenza industriale, del
             gestione di crisi            settore e del contest competitivo
             d’impresa

                                          Conoscenza delle dinamiche che
             Expertise in attività di     guidano I processi decisionale nel
             Business Planning            mondo bancario – Non Performing
                                          Loans

                                          Credibilità presso i fondi di
             Credibilità presso il
                                          investimento ed expertise in ambito
             Sistema creditizio
                                          M&A

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Il ruolo dell’advisor – aree di intervento

          Analisi finanziaria
          • Ricognizione patrimoniale
          • Preparazione del Piano di ristrutturazione                                         Negoziazione con i
                                                                                               creditori
                                                                                               • Definizione della
                                                                                                 manovra finanziaria
                                                                                               • Negoziazione della
                                                                                                 manovra con i creditori
                                                                                                 della società
                                                  Definizione del percorso di
          M&A e DCM support                               risanamento
          • Ricerca di investitori
            specializzati in ambito
            distressed
          • Ricerca di nuova finanza
          • Strutturazione di                  Definizione strategia
            operazioni straordinarie
                                               • Comprensione delle cause della crisi
                                               • Individuazione di elementi di discontinuità
                                               • Definizione delle linee strategice di turnaround
                                               • Gestione della tempistica

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Sezione 3

Operazioni di ristrutturazione in ambito
concordatario e 182bis comma 6 – market
practices

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Market practices

                      Raro               Frequente                Alternativa

                   Concordato in         Concordato in
                                                                   Concordato
                     continuità            continuità
                                                                    liquidatorio
                      diretta               indiretta

                            • Affitto di un ramo in continuità
                            • Assunzione del debito
                            • NewCo vs OldCo
                            • Liquidazione degli asset non core
                            • Nuova finanza da investitori
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Market practices

                                  Istanza ex art. 182bis comma 6 L.F. – Principali benefici

    1.   Il procedimento previsto dall'art. 182-bis, comma sesto consente di anticipare gli effetti protettivi
         dell'accordo di ristrutturazione alla fase delle trattative, mediante:

          •      Divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive

          •      Divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati.

    2.   Il tribunale deve fissare con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni.

    3.   Una volta riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei
         debiti e delle condizioni per l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che
         hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, il tribunale dispone con decreto motivato il divieto
         di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati
         assegnando il termine di non oltre 60 giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della
         relazione redatta dal professionista.

    4.   Tale procedimento trova il suo omologo nell'art. 161, comma sesto, che consente di anticipare con la
         domanda di concordato in bianco gli effetti della procedura concordataria.

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Richiesta di Interim Financing

                                                Relazione del professionista

    Ai sensi del comma sesto dell'art. 182 bis l.f., il professionista ha dichiarato “che, verificatesi nei tempi e nei modi
    le condizioni previste nella dichiarazione dell'imprenditore ed il relativo sviluppo del piano economico, finanziario
    e patrimoniale in corso di redazione da parte dei consulenti nominati, lo stesso risulta compatibile con quanto
    previsto dalla norma circa l'idoneità della "Proposta", se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei
    creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a
    trattare come descritto nella Proposta stessa”.

                 L’aspetto da verificare non riguarda solo la mera continuazione dell’attività d’impresa ma, soprattutto,
                 se l’acquisizione della nuova finanza sia in sé utile in quanto idonea a consentire, oltre alla
                 continuazione dell’attività, una miglior soddisfazione dei creditori

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