SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE CORSO - IL COMMERCIALISTA E LA CRISI D'IMPRESA dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma ...
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SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Roma
CORSO
IL COMMERCIALISTA E LA CRISI D’IMPRESASezione 1 Il Framework regolamentare italiano 18/02/2019
L’evoluzione della normativa
1942 2005 2007 2012 2013 2015 2017
Modifiche a revocatoria Ulteriori
Sezione
Regio Decreto1del e presupposti di disposizioni Decreto Legge delega
16 marzo 1942 ammissione al integrative Decreto Decreto del Legge dell’11 Ottobre
n.267 concordato marginali Sviluppo Fare 83/2015 2017
Il Decreto del Fare ha
Il Regio Decreto Entro un anno
integrato il Decreto
n.267 del 16 marzo dall’approvazione della
Il Decreto Sviluppo con ulteriori Il Decreto Legge
1942 ha subito Legge Delega del 2017, il
Sviluppo ha misure volte a 83/2015 ha
successive governo emanerà una
riconosciuto al rendere trasparente, successivamente
modifiche volte ad nuova riforma che
debitore la sin da subito, lo apportato
adattarne il interverrà su (i) procedure
facoltà di “stato di salute” modifiche al
contenuto e gli concorsuali, (ii) disciplina
depositare un dell’impresa che concordato
strumenti della composizione delle
ricorso ”in presenta la domanda preventivo
all’evolversi del crisi da sovraindebitamento
bianco” (i.e. lista dei creditori descritte in seguito
contesto economico e (iii) sistema dei privilegi e
inclusa nella domanda
italiano delle garanzie
in bianco)
18/02/2019 3Il framework regolamentare
Messaggi principali
La crisi viene intesa come possibile
fase della vita dell’impresa
Viene favorita e tutelata la continuità
Continuità
Continuità
dell’azienda
Obiettivi delle recenti riforme:
Fornire strumenti di protezione per chi Nuovi strumenti
Continuità
investe nelle aziende in crisi
Semplificare le procedure
Semplificazione
Accorciare le tempistiche
Ampliare l’autonomia privata
Ampliare competenze del comitato
dei creditori Rapidità
Introdurre innovative opportunità di
ristrutturazione che si possono
adattare ai diversi livelli della crisi
18/02/2019 4Novità introdotte dal D.L 83/2015
Con il Decreto Legge n. 83/2015, il Governo è intervenuto in materia fallimentare al fine di migliorare gli
strumenti messi a disposizione degli operatori per la tempestiva ed efficiente gestione della crisi aziendale e
così favorire un’anticipata emersione dei casi di difficoltà
Le principali novità afferenti il Concordato preventivo includono:
Finalità
1 Proposte concorrenti – Art. 163 L.F. ►Introdurre nella procedura logiche e
meccanismi tipici del mercato
concorrenziale per massimizzare il
soddisfacimento del ceto creditorio
2 Offerte concorrenti – Art. 163-bis L.F.
►Facilitare l’accesso della società al
credito e ad altre forme di
finanziamento
3 Finanza d’urgenza – Art. 182- quinquies L.F.
18/02/2019 5Novità introdotte dal D.L 83/2015
Art. 182– quinquies L.F. : Disposizioni in tema di finanziamento e di continuita' aziendale nel concordato
preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti
Finanza interinale
► Il debitore può chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili
► E’ necessaria l’attestazione di funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori rilasciata dall’attestatore
Finanza d’urgenza
► Il debitore può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via d’urgenza a contrarre finanziamenti
prededucibili
► NON è necessaria l’attestazione di funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori rilasciata
dall’attestatore
► Il tribunale decide entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione
18/02/2019 6Novità introdotte dal D.L 83/2015
Art. 182– quinquies L.F. : Finanza interinale
1. Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al
concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi
dell’articolo 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell’articolo 182-bis, sesto comma,
può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre
finanziamenti, prededucibili ai sensi dell’art. 111, se un professionista designato dal debitore in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno
finanziario dell’impresa sino all’omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla
migliore soddisfazione dei creditori.
2. L’autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia
ed entità, e non ancora oggetto di trattative.
3. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti.
18/02/2019 7Novità introdotte dal D.L 83/2015
Art. 182– quinquies L.F. : Finanza d’urgenza
1. La facoltà prevista dal nuovo terzo comma dell'articolo 182-quinquies legge fall. di ottenere l'autorizzazione
in via d'urgenza a contrarre finanziamenti prededucibili è finalizzato ad assicurare l’esercizio dell’azienda
in situazioni di urgenza limitate al periodo necessario a predisporre il piano e la proposta
concordataria, l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione o a perfezionare le trattative per
articolare una proposta di accordo.
2. Non è necessaria l’attestazione di funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori rilasciata
dall’attestatore.
3. Ne consegue che in assenza di una attestazione, del resto incompatibile con i motivi di urgenza, il debitore
dovrà comunque depositare una documentazione completa e corredata da un piano finanziario.
4. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperire
altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed
irreparabile all'azienda.
18/02/2019 8Sezione 2 Il Restructuring e ruolo dell’advisor 18/02/2019
Gli attori della ristrutturazione aziendale
Società in distress
Advisor industriali Advisor finanziari
Fondi di investimento e Advisor legali
Fondi di Turnaround
Banche finanziatrici
18/02/2019 14La market practice
Restructuring
Borrower side Lender side Buy side
=
Servizi offerti
- +
►Financial, legal e tax advisor nel processo di ristrutturazione: ricognizione patrimoniale,
piano di ristrutturazione, negoziazione con i creditori, definizione della manovra finanziaria
►Industrial advisor nel processo di turnaround del business
►Chief Restructuring Officer
►Short Term Cash Flow – implementazione e monitoraggio
►Independent business review
►Transaction structuring
►Distressed M&A Advisory
18/02/2019 15Il ruolo dell’advisor – winning factors
Profonda esperienza nella Profonda conoscenza industriale, del
gestione di crisi settore e del contest competitivo
d’impresa
Conoscenza delle dinamiche che
Expertise in attività di guidano I processi decisionale nel
Business Planning mondo bancario – Non Performing
Loans
Credibilità presso i fondi di
Credibilità presso il
investimento ed expertise in ambito
Sistema creditizio
M&A
18/02/2019 16Il ruolo dell’advisor – aree di intervento
Analisi finanziaria
• Ricognizione patrimoniale
• Preparazione del Piano di ristrutturazione Negoziazione con i
creditori
• Definizione della
manovra finanziaria
• Negoziazione della
manovra con i creditori
della società
Definizione del percorso di
M&A e DCM support risanamento
• Ricerca di investitori
specializzati in ambito
distressed
• Ricerca di nuova finanza
• Strutturazione di Definizione strategia
operazioni straordinarie
• Comprensione delle cause della crisi
• Individuazione di elementi di discontinuità
• Definizione delle linee strategice di turnaround
• Gestione della tempistica
18/02/2019 17Sezione 3 Operazioni di ristrutturazione in ambito concordatario e 182bis comma 6 – market practices 18/02/2019 14
Market practices
Raro Frequente Alternativa
Concordato in Concordato in
Concordato
continuità continuità
liquidatorio
diretta indiretta
• Affitto di un ramo in continuità
• Assunzione del debito
• NewCo vs OldCo
• Liquidazione degli asset non core
• Nuova finanza da investitori
18/02/2019 30Market practices
Istanza ex art. 182bis comma 6 L.F. – Principali benefici
1. Il procedimento previsto dall'art. 182-bis, comma sesto consente di anticipare gli effetti protettivi
dell'accordo di ristrutturazione alla fase delle trattative, mediante:
• Divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive
• Divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati.
2. Il tribunale deve fissare con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni.
3. Una volta riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei
debiti e delle condizioni per l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che
hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, il tribunale dispone con decreto motivato il divieto
di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati
assegnando il termine di non oltre 60 giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della
relazione redatta dal professionista.
4. Tale procedimento trova il suo omologo nell'art. 161, comma sesto, che consente di anticipare con la
domanda di concordato in bianco gli effetti della procedura concordataria.
18/02/2019 30Richiesta di Interim Financing
Relazione del professionista
Ai sensi del comma sesto dell'art. 182 bis l.f., il professionista ha dichiarato “che, verificatesi nei tempi e nei modi
le condizioni previste nella dichiarazione dell'imprenditore ed il relativo sviluppo del piano economico, finanziario
e patrimoniale in corso di redazione da parte dei consulenti nominati, lo stesso risulta compatibile con quanto
previsto dalla norma circa l'idoneità della "Proposta", se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei
creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a
trattare come descritto nella Proposta stessa”.
L’aspetto da verificare non riguarda solo la mera continuazione dell’attività d’impresa ma, soprattutto,
se l’acquisizione della nuova finanza sia in sé utile in quanto idonea a consentire, oltre alla
continuazione dell’attività, una miglior soddisfazione dei creditori
18/02/2019 17Puoi anche leggere