SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE CORSO - IL COMMERCIALISTA E LA CRISI D'IMPRESA dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma ...
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SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma CORSO IL COMMERCIALISTA E LA CRISI D’IMPRESA
Sezione 1 Il Framework regolamentare italiano 18/02/2019
L’evoluzione della normativa 1942 2005 2007 2012 2013 2015 2017 Modifiche a revocatoria Ulteriori Sezione Regio Decreto1del e presupposti di disposizioni Decreto Legge delega 16 marzo 1942 ammissione al integrative Decreto Decreto del Legge dell’11 Ottobre n.267 concordato marginali Sviluppo Fare 83/2015 2017 Il Decreto del Fare ha Il Regio Decreto Entro un anno integrato il Decreto n.267 del 16 marzo dall’approvazione della Il Decreto Sviluppo con ulteriori Il Decreto Legge 1942 ha subito Legge Delega del 2017, il Sviluppo ha misure volte a 83/2015 ha successive governo emanerà una riconosciuto al rendere trasparente, successivamente modifiche volte ad nuova riforma che debitore la sin da subito, lo apportato adattarne il interverrà su (i) procedure facoltà di “stato di salute” modifiche al contenuto e gli concorsuali, (ii) disciplina depositare un dell’impresa che concordato strumenti della composizione delle ricorso ”in presenta la domanda preventivo all’evolversi del crisi da sovraindebitamento bianco” (i.e. lista dei creditori descritte in seguito contesto economico e (iii) sistema dei privilegi e inclusa nella domanda italiano delle garanzie in bianco) 18/02/2019 3
Il framework regolamentare Messaggi principali La crisi viene intesa come possibile fase della vita dell’impresa Viene favorita e tutelata la continuità Continuità Continuità dell’azienda Obiettivi delle recenti riforme: Fornire strumenti di protezione per chi Nuovi strumenti Continuità investe nelle aziende in crisi Semplificare le procedure Semplificazione Accorciare le tempistiche Ampliare l’autonomia privata Ampliare competenze del comitato dei creditori Rapidità Introdurre innovative opportunità di ristrutturazione che si possono adattare ai diversi livelli della crisi 18/02/2019 4
Novità introdotte dal D.L 83/2015 Con il Decreto Legge n. 83/2015, il Governo è intervenuto in materia fallimentare al fine di migliorare gli strumenti messi a disposizione degli operatori per la tempestiva ed efficiente gestione della crisi aziendale e così favorire un’anticipata emersione dei casi di difficoltà Le principali novità afferenti il Concordato preventivo includono: Finalità 1 Proposte concorrenti – Art. 163 L.F. ►Introdurre nella procedura logiche e meccanismi tipici del mercato concorrenziale per massimizzare il soddisfacimento del ceto creditorio 2 Offerte concorrenti – Art. 163-bis L.F. ►Facilitare l’accesso della società al credito e ad altre forme di finanziamento 3 Finanza d’urgenza – Art. 182- quinquies L.F. 18/02/2019 5
Novità introdotte dal D.L 83/2015 Art. 182– quinquies L.F. : Disposizioni in tema di finanziamento e di continuita' aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti Finanza interinale ► Il debitore può chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili ► E’ necessaria l’attestazione di funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori rilasciata dall’attestatore Finanza d’urgenza ► Il debitore può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via d’urgenza a contrarre finanziamenti prededucibili ► NON è necessaria l’attestazione di funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori rilasciata dall’attestatore ► Il tribunale decide entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione 18/02/2019 6
Novità introdotte dal D.L 83/2015 Art. 182– quinquies L.F. : Finanza interinale 1. Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell’articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell’art. 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa sino all’omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. 2. L’autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative. 3. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti. 18/02/2019 7
Novità introdotte dal D.L 83/2015 Art. 182– quinquies L.F. : Finanza d’urgenza 1. La facoltà prevista dal nuovo terzo comma dell'articolo 182-quinquies legge fall. di ottenere l'autorizzazione in via d'urgenza a contrarre finanziamenti prededucibili è finalizzato ad assicurare l’esercizio dell’azienda in situazioni di urgenza limitate al periodo necessario a predisporre il piano e la proposta concordataria, l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione o a perfezionare le trattative per articolare una proposta di accordo. 2. Non è necessaria l’attestazione di funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori rilasciata dall’attestatore. 3. Ne consegue che in assenza di una attestazione, del resto incompatibile con i motivi di urgenza, il debitore dovrà comunque depositare una documentazione completa e corredata da un piano finanziario. 4. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda. 18/02/2019 8
Sezione 2 Il Restructuring e ruolo dell’advisor 18/02/2019
Gli attori della ristrutturazione aziendale Società in distress Advisor industriali Advisor finanziari Fondi di investimento e Advisor legali Fondi di Turnaround Banche finanziatrici 18/02/2019 14
La market practice Restructuring Borrower side Lender side Buy side = Servizi offerti - + ►Financial, legal e tax advisor nel processo di ristrutturazione: ricognizione patrimoniale, piano di ristrutturazione, negoziazione con i creditori, definizione della manovra finanziaria ►Industrial advisor nel processo di turnaround del business ►Chief Restructuring Officer ►Short Term Cash Flow – implementazione e monitoraggio ►Independent business review ►Transaction structuring ►Distressed M&A Advisory 18/02/2019 15
Il ruolo dell’advisor – winning factors Profonda esperienza nella Profonda conoscenza industriale, del gestione di crisi settore e del contest competitivo d’impresa Conoscenza delle dinamiche che Expertise in attività di guidano I processi decisionale nel Business Planning mondo bancario – Non Performing Loans Credibilità presso i fondi di Credibilità presso il investimento ed expertise in ambito Sistema creditizio M&A 18/02/2019 16
Il ruolo dell’advisor – aree di intervento Analisi finanziaria • Ricognizione patrimoniale • Preparazione del Piano di ristrutturazione Negoziazione con i creditori • Definizione della manovra finanziaria • Negoziazione della manovra con i creditori della società Definizione del percorso di M&A e DCM support risanamento • Ricerca di investitori specializzati in ambito distressed • Ricerca di nuova finanza • Strutturazione di Definizione strategia operazioni straordinarie • Comprensione delle cause della crisi • Individuazione di elementi di discontinuità • Definizione delle linee strategice di turnaround • Gestione della tempistica 18/02/2019 17
Sezione 3 Operazioni di ristrutturazione in ambito concordatario e 182bis comma 6 – market practices 18/02/2019 14
Market practices Raro Frequente Alternativa Concordato in Concordato in Concordato continuità continuità liquidatorio diretta indiretta • Affitto di un ramo in continuità • Assunzione del debito • NewCo vs OldCo • Liquidazione degli asset non core • Nuova finanza da investitori 18/02/2019 30
Market practices Istanza ex art. 182bis comma 6 L.F. – Principali benefici 1. Il procedimento previsto dall'art. 182-bis, comma sesto consente di anticipare gli effetti protettivi dell'accordo di ristrutturazione alla fase delle trattative, mediante: • Divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive • Divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati. 2. Il tribunale deve fissare con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni. 3. Una volta riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti e delle condizioni per l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, il tribunale dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre 60 giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista. 4. Tale procedimento trova il suo omologo nell'art. 161, comma sesto, che consente di anticipare con la domanda di concordato in bianco gli effetti della procedura concordataria. 18/02/2019 30
Richiesta di Interim Financing Relazione del professionista Ai sensi del comma sesto dell'art. 182 bis l.f., il professionista ha dichiarato “che, verificatesi nei tempi e nei modi le condizioni previste nella dichiarazione dell'imprenditore ed il relativo sviluppo del piano economico, finanziario e patrimoniale in corso di redazione da parte dei consulenti nominati, lo stesso risulta compatibile con quanto previsto dalla norma circa l'idoneità della "Proposta", se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare come descritto nella Proposta stessa”. L’aspetto da verificare non riguarda solo la mera continuazione dell’attività d’impresa ma, soprattutto, se l’acquisizione della nuova finanza sia in sé utile in quanto idonea a consentire, oltre alla continuazione dell’attività, una miglior soddisfazione dei creditori 18/02/2019 17
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