PG ADVISORY PRESENTAZIONE SOCIETÀ E SERVIZI NOVEMBRE 2018
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LO STUDIO PG ADVISORY Soci Alessandro Papa e Rita Guidugli Storia decennale nel settore Team di 12 professionisti, la maggior parte con Master/MbA Lo studio offre consulenza specializzata in materia fiscale, societaria, commerciale e tributaria alle aziende, alle persone fisiche, agli Enti Pubblici e alle realtà del Terzo settore Focus particolare su Piano Nazionale Impresa 4.0, Crediti fiscali ricerca e sviluppo e crediti fiscali per la formazione 2
AREE DI ATTIVITÀ • Assistenza alla pianificazione • Operazioni societarie ordinarie e finanziaria straordinarie • Contenzioso tributario • Valutazioni aziendali e Due • Pianificazione fiscale nelle diligence compravendite • Operazioni di M&A e Private Equity • Controllo di gestione Supporto • Apertura di Start up innovative Operazioni contabile, e fiscale e valutazioni tributario Evoluzione Advisory societaria • Supporto nell’individuazione di • Business Plan e strategie di Bandi, Fondi e interventi di sviluppo sostegno locali, nazionali e/o • Riorganizzazioni Aziendali Europei • Gestione della crisi d’Impresa 3
PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0 Il Piano nazionale Impresa 4.0 rappresenta l’occasione, per tutte le imprese, indipendentemente dalla loro natura giuridica, di investire in costi d’innovazione e/o in costi destinati ad un potenziamento della “competitività” aziendale ricevendo notevoli benefici. Trattasi di incentivi con attivazione automatica, senza vincoli dimensionali e di settore. Riferimenti Normativi: o Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015; o Legge di Bilancio 2017 n. 232/2016; o Legge di Bilancio 2018 n.205/2017; o Legge di Bilancio 2019 n. 119/2018. 4
CREDITI FISCALI RICERCA & SVILUPPO CARATTERISTICHE E’ la possibilità di ottenere un credito d’imposta pari al 50% delle spese incrementali (rispetto triennio 12/14) in «Ricerca & Sviluppo», l’importo massimo annuale è di 20 milioni per ciascun beneficiario, ed è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d’imposta ammonti almeno a 30.000 euro. Sono agevolabili tutte le spese relative a ricerca (sia essa fondamentale che industriale che sperimentale), costi del personale altamente qualificato e non, contratti di ricerca, quote di ammortamento di strumenti, competenze tecniche e privative industriali. Misura applicabile nel lasso temporale 2017-2020. E’ rivolto a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica dalla dimensione aziendale e dal settore di competenza 5
CREDITI FISCALI RICERCA & SVILUPPO PROCESSO DI ATTIVAZIONE I. Identificazione di un responsabile per il progetto di ricerca; II. Analisi bilancio triennio 2012 – 2014 per calcolo media costi R&S; III. Identificazione dei costi ammissibili sostenuti nell’anno se superiori alla media di quelli sostenuti nel triennio 2012-2014; IV. Selezione analitica dei documenti contabili (buste paga, fatture, contratti di consulenza, ammortamenti ecc.ecc.); V. Rendicontazione delle spese, redazione fogli di presenza nominativi del personale e/o dei consulenti impiegati nel progetto. 6
CREDITI FISCALI RICERCA & SVILUPPO ASPETTI CONTABILI E FISCALI Il credito di imposta, che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali sia quella regionale che quella comunale, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP, va utilizzato in compensazione mediante modello F24 (codice tributo 6857) presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi relativi agli investimenti eleggibili. Deve essere indicato nel quadro RU – codice B9 - del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale sono stati realizzati gli investimenti, nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo. Ai fini del controlli, è richiesta al soggetto beneficiario, la predisposizione di un apposito prospetto recante “l’elencazione analitica degli investimenti realizzati nei periodi di imposta precedenti ed utilizzati per la base di calcolo della quota incrementale che determina l’ammontare del credito di imposta”, nonché di “apposita documentazione contabile” che, nel caso di imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale, deve essere “certificata” da un professionista iscritto nel registro deI Revisori Legali entro il termine di approvazione del bilancio (e comunque entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per i soggetti non obbligati alla redazione del bilancio). La certificazione deve essere “allegata” al bilancio. Si ricorda che, per le spese di certificazione, è riconosciuto un credito di imposta di importo pari al costo sostenuto e documentato entro il limite massimo annuale di 5 mila euro. 7
CREDITI FISCALI RICERCA & SVILUPPO NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019 (1/2) La legge di bilancio 2019 introduce modifiche all’art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 L’importo massimo annuale riconosciuto a ciascun beneficiario sarà pari a 10 milioni di euro anziché 20 milioni (comma 3); L’entità dell’agevolazione sarà ridotta al 25% per alcune categorie di spese, ovvero: ammortamenti (comma 6 lett. b) e competenze tecniche e privative industriali (comma 6, lett. d); l’agevolazione resterà invece al 50% per le spese relative al personale (comma 6, lett. a) e ai contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati (comma 6 lett. c). Al comma 6 sarà aggiunta la lettera e) che estende l’agevolazione alle spese per “materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. L’entità dell’agevolazione per queste spese sarà del 25%; Il comma 11 sugli obblighi di certificazione prevede che le spese sostenute in R&S siano certificate da un “revisore legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39…….. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro…”; 8
CREDITI FISCALI RICERCA & SVILUPPO NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019 (2/2) (segue) Sarà aggiunto il comma 11-bis) che prevede la redazione di una relazione tecnica che illustri l’attività di R&S svolta. Deve essere redatta dal responsabile aziendale o del singolo progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Nel caso in cui l’attività di R&S sia commissionata a terzi saranno questi ultimi a dover redigere la relazione tecnica; Per le spese di R&S commissionate a soggetti esteri assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato. Le modifiche sopra elencate avranno effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, ad eccezione drgli obblighi di certificazione e relazione tecnica che avranno effetto a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. 9
CREDITI FISCALI PER LA FORMAZIONE CARATTERISTICHE E CAMPO DI APPLICAZIONE Con la legge di bilancio 2018 è stata introdotto un contributo, sotto forma di credito d’imposta al fine di cofinanziare il costo dei dipendenti che partecipano alla formazione in ottica di «Industria 4.0» Consiste in un credito d’imposta nella misura del 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente. E’ concesso a quelle imprese che dal 1° gennaio 2018 effettuano spese in attività di formazione. Il tetto massimo per ogni azienda è di 300 mila euro annuale, Sono ammissibili al credito d'imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente. Le attività dovranno essere concordate attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. Va indicato in dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito, né alla base imponibile dell’IRAP. Il Credito deve essere certificato da un Revisore legale indipendente. A seguito della Legge di Bilancio 2019 il credito d’imposta per la formazione introdotto nel 2018 sarà sostituito da agevolazioni per le assunzioni temporanee di manager che si occupino di innovazione digitale. 10
Alessandro Papa Viale Bruno Buozzi 109 00197 Roma Tel: 068088554 – Fax 0680662705 Email: segreteria@pgadvisory.it RIFERIMENTI 11
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