PG ADVISORY PRESENTAZIONE SOCIETÀ E SERVIZI NOVEMBRE 2018
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
LO STUDIO PG ADVISORY
Soci Alessandro Papa e Rita Guidugli
Storia decennale nel settore
Team di 12 professionisti, la maggior parte con Master/MbA
Lo studio offre consulenza specializzata in materia fiscale, societaria, commerciale e tributaria alle aziende,
alle persone fisiche, agli Enti Pubblici e alle realtà del Terzo settore
Focus particolare su Piano Nazionale Impresa 4.0, Crediti fiscali ricerca e sviluppo e crediti fiscali per
la formazione
2AREE DI ATTIVITÀ
• Assistenza alla pianificazione • Operazioni societarie ordinarie e
finanziaria straordinarie
• Contenzioso tributario • Valutazioni aziendali e Due
• Pianificazione fiscale nelle diligence
compravendite • Operazioni di M&A e Private Equity
• Controllo di gestione Supporto • Apertura di Start up innovative
Operazioni
contabile,
e
fiscale e
valutazioni
tributario
Evoluzione
Advisory
societaria
• Supporto nell’individuazione di • Business Plan e strategie di
Bandi, Fondi e interventi di sviluppo
sostegno locali, nazionali e/o • Riorganizzazioni Aziendali
Europei • Gestione della crisi d’Impresa
3PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0
Il Piano nazionale Impresa 4.0 rappresenta l’occasione, per tutte le imprese, indipendentemente dalla loro natura
giuridica, di investire in costi d’innovazione e/o in costi destinati ad un potenziamento della
“competitività” aziendale ricevendo notevoli benefici.
Trattasi di incentivi con attivazione automatica, senza vincoli dimensionali e di settore.
Riferimenti Normativi:
o Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015;
o Legge di Bilancio 2017 n. 232/2016;
o Legge di Bilancio 2018 n.205/2017;
o Legge di Bilancio 2019 n. 119/2018.
4CREDITI FISCALI RICERCA & SVILUPPO
CARATTERISTICHE
E’ la possibilità di ottenere un credito d’imposta pari al 50% delle spese incrementali (rispetto triennio
12/14) in «Ricerca & Sviluppo», l’importo massimo annuale è di 20 milioni per ciascun beneficiario, ed è
riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in ricerca e sviluppo effettuata in ciascun
periodo d’imposta ammonti almeno a 30.000 euro.
Sono agevolabili tutte le spese relative a ricerca (sia essa fondamentale che industriale che sperimentale), costi del
personale altamente qualificato e non, contratti di ricerca, quote di ammortamento di strumenti, competenze
tecniche e privative industriali.
Misura applicabile nel lasso temporale 2017-2020.
E’ rivolto a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica dalla dimensione
aziendale e dal settore di competenza
5CREDITI FISCALI RICERCA & SVILUPPO
PROCESSO DI ATTIVAZIONE
I. Identificazione di un responsabile per il progetto di ricerca;
II. Analisi bilancio triennio 2012 – 2014 per calcolo media costi R&S;
III. Identificazione dei costi ammissibili sostenuti nell’anno se superiori alla media di quelli sostenuti nel
triennio 2012-2014;
IV. Selezione analitica dei documenti contabili (buste paga, fatture, contratti di consulenza, ammortamenti
ecc.ecc.);
V. Rendicontazione delle spese, redazione fogli di presenza nominativi del personale e/o dei consulenti
impiegati nel progetto.
6CREDITI FISCALI RICERCA & SVILUPPO
ASPETTI CONTABILI E FISCALI
Il credito di imposta, che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative
addizionali sia quella regionale che quella comunale, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP, va utilizzato
in compensazione mediante modello F24 (codice tributo 6857) presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia
delle Entrate (Entratel o Fisconline), a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi relativi agli
investimenti eleggibili. Deve essere indicato nel quadro RU – codice B9 - del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel
corso del quale sono stati realizzati gli investimenti, nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta
successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.
Ai fini del controlli, è richiesta al soggetto beneficiario, la predisposizione di un apposito prospetto recante “l’elencazione analitica degli
investimenti realizzati nei periodi di imposta precedenti ed utilizzati per la base di calcolo della quota incrementale che determina
l’ammontare del credito di imposta”, nonché di “apposita documentazione contabile” che, nel caso di imprese non soggette a revisione
legale dei conti e prive di un collegio sindacale, deve essere “certificata” da un professionista iscritto nel registro deI Revisori Legali entro
il termine di approvazione del bilancio (e comunque entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per i soggetti non obbligati alla
redazione del bilancio). La certificazione deve essere “allegata” al bilancio.
Si ricorda che, per le spese di certificazione, è riconosciuto un credito di imposta di importo pari al costo sostenuto e documentato
entro il limite massimo annuale di 5 mila euro.
7CREDITI FISCALI RICERCA & SVILUPPO
NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019 (1/2)
La legge di bilancio 2019 introduce modifiche all’art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9
L’importo massimo annuale riconosciuto a ciascun beneficiario sarà pari a 10 milioni di euro anziché 20 milioni (comma 3);
L’entità dell’agevolazione sarà ridotta al 25% per alcune categorie di spese, ovvero: ammortamenti (comma 6 lett. b) e competenze
tecniche e privative industriali (comma 6, lett. d); l’agevolazione resterà invece al 50% per le spese relative al personale (comma 6, lett. a)
e ai contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati (comma 6 lett. c).
Al comma 6 sarà aggiunta la lettera e) che estende l’agevolazione alle spese per “materiali, forniture e altri prodotti analoghi
direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi
della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. L’entità dell’agevolazione per queste spese sarà del 25%;
Il comma 11 sugli obblighi di certificazione prevede che le spese sostenute in R&S siano certificate da un “revisore legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o
da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39…….. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di
certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un
importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro…”;
8CREDITI FISCALI RICERCA & SVILUPPO
NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019 (2/2)
(segue)
Sarà aggiunto il comma 11-bis) che prevede la redazione di una relazione tecnica che illustri l’attività di R&S svolta. Deve
essere redatta dal responsabile aziendale o del singolo progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Nel
caso in cui l’attività di R&S sia commissionata a terzi saranno questi ultimi a dover redigere la relazione tecnica;
Per le spese di R&S commissionate a soggetti esteri assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività svolte
direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato.
Le modifiche sopra elencate avranno effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, ad
eccezione drgli obblighi di certificazione e relazione tecnica che avranno effetto a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2018.
9CREDITI FISCALI PER LA FORMAZIONE
CARATTERISTICHE E CAMPO DI APPLICAZIONE
Con la legge di bilancio 2018 è stata introdotto un contributo, sotto forma di credito d’imposta al fine di cofinanziare il
costo dei dipendenti che partecipano alla formazione in ottica di «Industria 4.0»
Consiste in un credito d’imposta nella misura del 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente. E’ concesso a
quelle imprese che dal 1° gennaio 2018 effettuano spese in attività di formazione.
Il tetto massimo per ogni azienda è di 300 mila euro annuale,
Sono ammissibili al credito d'imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli
ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione
ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
Le attività dovranno essere concordate attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
Va indicato in dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito, né alla base imponibile dell’IRAP.
Il Credito deve essere certificato da un Revisore legale indipendente.
A seguito della Legge di Bilancio 2019 il credito d’imposta per la formazione introdotto nel 2018 sarà sostituito da
agevolazioni per le assunzioni temporanee di manager che si occupino di innovazione digitale.
10Alessandro Papa
Viale Bruno Buozzi 109
00197 Roma
Tel: 068088554 – Fax 0680662705
Email: segreteria@pgadvisory.it
RIFERIMENTI
11Puoi anche leggere