SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFITTO DI UN'AZIENDA DI RISTORAZIONE IN LOCALITÀ COL DE MICH, COMUNE DI SOVRAMONTE

Pagina creata da Raffaele Barbieri
 
CONTINUA A LEGGERE
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFITTO DI UN’AZIENDA DI RISTORAZIONE IN
                             LOCALITÀ COL DE MICH, COMUNE DI SOVRAMONTE

                                                         Art. 1
                                                        Oggetto
1 . L’Ente parco nazionale Dolomiti Bellunesi (di seguito, locatore), come rappresentato, dichiara di
    concedere, come in effetti concede in affitto, a _______________________(di seguito, affittuario),
    l’azienda commerciale denominata “All’Antica Torre” sita in località Col de Mich n. 237, in comune di
    Sovramonte (BL), esercente attività di ristorazione e vendita di prodotti agro-alimentari e artigianali
    locali tipici.
2. Le parti dichiarano e riconoscono che nell’azienda data in affitto si intendono compresi tutti gli elementi
    che concorrono a formare il patrimonio aziendale, ivi compresi l’insegna, le attrezzature, l’arredamento e
    quant’altro esiste nei locali dell’azienda, quali risultano da apposito verbale di consegna dell’immobile
    redatto, in contraddittorio tra le parti, in un momento anteriore alla stipula del presente contratto.
3 . Non rientra nell’oggetto del presente contratto, ma di esso l’affittuario dovrà garantire, a titolo di
    prestazione accessoria, la manutenzione ordinaria, il terreno che circonda l’immobile aziendale, per lo
    più destinato a prato, le cui dimensioni sono di 2 ha. e 47.50 are, pari a 24.750 m2.

                                                         Art. 2
                                                         Durata
1. L’affitto dell’azienda av rà l a d urata d i tre anni e, ricorren do ne le cond izio ni, p otrà es sere rin no vato, ad
    in iziativ a del l’Ammin is trazi on e, di ul teri ori t re an ni ; i n tal cas o, l’Ent e parco comu ni ch erà
    al l’affit tu ari o, almeno tre mesi prima d el la scadenza del cont ratt o, la vo lo nt à d i pro cedere al la
    ri n n o v a z i o n e d e l l o s t e s s o .

                                                         Art. 3
                                                        Canone
1 . Il canone annuo di affitto viene fissato in euro _______________, IVA esclusa, che l’affittuario
    corrisponderà in due rate semestrali di uguale importo all’inizio di ciascun periodo stabilito; il
    pagamento della prima rata di canone dovrà avvenire all’atto della stipula del presente contratto.
2. Per i primi tre anni il canone verrà aggiornato in misura pari al 100% della variazione, accertata
    dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell’anno
    precedente; in sede di eventuale rinnovo del contratto, il canone sarà oggetto di una nuova determinazione,
    concordata con il gestore, che terrà conto dell’andamento complessivo dell’azienda.
3. Il canone d’affitto è soggetto ad imposta sul valore aggiunto con aliquota del 20%.

                                                            1
Art. 4
                                                                   Obblighi del locatore
1. Il locatore garantisce il pieno e pacifico godimento dell’azienda affittata; in particolare, si impegna a
    sollevare l’affittuario da ogni responsabilità, oneri, anche fiscali, ed altri gravami in corso di accertamento e
    non ancora accertati, relativi all’azienda medesima, nascenti da cause anteriori all’inizio dell’affitto.
2. Restano a carico del locatore, fino alla data della stipula del presente contratto, tutte le spese relative
    all’impiego di luce, acqua, gas, telefono, etc., fermo restando che l’affittuario dovrà provvedere
    tempestivamente ad intestare a suo nome, per tutta la durata dell’affitto, i relativi contratti di utenza.
3. Restano altresì a carico del locatore le riparazioni straordinarie, salvo quanto previsto al successivo articolo
    5; si applica, se del caso, l’articolo 1622 del codice civile.

                                                                          Art. 5
                                                                 Obblighi dell’affittuario
1. L’affittuario ha l’obbligo di:
    a) corrispondere il canone di affitto alle scadenze prestabilite;
    b) condurre l’azienda in modo da conservarne la destinazione e la capacità produttiva, anche
        preponendovi soggetto idoneo, sulla base di un progetto concordato con l’Ente parco, in cui sono
        stabiliti, tra l’altro, i periodi dell’anno in cui la struttura deve obbligatoriamente funzionare e le
        modalità di gestione del punto informazioni del Parco, e ferma restando in ogni caso la salvaguardia
        della sua autonomia gestionale;
    c) part ecipare, a p ro pri e spese, se non già in possesso di u no dei req ui si ti profess io nal i di cu i
        al l’articol o 5 , co mma 5 , d el d ecret o l eg is lat iv o 3 1 marzo 1 998 , n. 11 4, ri ch iesti p er l’es ercizio
        dell ’atti vi tà di v end it a d ei p rod ot ti del set to re merceol og ico ali mentare, al pri mo co rs o
        profes sio nale ut il e i st itu it o o ricono sciu to dalla reg ion e per i l con segui ment o d el ti to lo di
        al imen taris ta, o vv ero far part eci pare a tale co rso alt ra perso na s pecificament e p repos ta all’at tiv it à
        co mmerciale;
    d) in ol trare al Comun e d i Sov ramo nte l a comun icazi one d i ini zi o att iv ità d i cui all’articol o 7 d el
        ci t a t o d e cr et o l eg i s l at i v o n . 1 1 4 / 9 8 ;
    e) provvedere alla vendita dei soli prodotti agro-alimentari e artigianali locali tipici concordati con
        l’Ente parco nel progetto di cui alla precedente lettera b), con preferenza per quelli inseriti nel
        circuito “Carta Qualità del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi”, nonché delle pubblicazioni e dei
        gadget dell’ente stesso;
    f) rispettare il protocollo per la concessione del logo “Carta Qualità del Parco” relativo al settore
        ristorazione, impegnandosi ad entrare nel circuito “Carta Qualità”;
    g) provvedere alla manutenzione ordinaria dell’immobile, degli impianti e delle attrezzature che
        concorrono a formare il patrimonio aziendale, nonché a tutte le riparazioni, sostituzioni e
        ammodernamenti conseguenti al godimento della cosa e necessari per una sua migliore gestione;

                                                                            2
h) provvedere alla manutenzione ordinaria dell’area circostante il fabbricato aziendale, con le cadenze e
         le modalità concordate con l’Ente parco nel progetto di cui alla lettera b);
    i)   intestare a suo nome, dalla data del presente atto, tutti i contratti di utenza di servizi pubblici,
         compreso quello relativo allo smaltimento dei rifiuti;
    j)   restituire i beni affittati, alla scadenza del contratto, nel medesimo stato in cui gli sono stati
         consegnati, secondo quanto risulta dal verbale di cui all’articolo 1, salvo il deterioramento derivante
         dall’uso.

                                                              Art. 6
                                                            Cauzione
1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, l’affittuario è tenuto a costituire, nelle stesse forme
    previste per la cauzione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo pari a una annualità di canone,
    IVA esclusa, fornendo prova dell’avvenuto deposito all’atto della sottoscrizione del contratto.
2. La mancata costituzione della garanzia determina la dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione e
    l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Ente parco, salvo il risarcimento di eventuali
    ulteriori danni.
3 . La cauzione definitiva è svincolata allo scadere della durata del contratto, previa verifica, in
    contraddittorio con l’affittuario, che la cosa è stata resa nel medesimo stato in cui questi l’ha ricevuta,
    salvo il deterioramento risultante dall’uso, ed in assenza di altre inadempienze contrattuali dell’affittuario
    medesimo.

                                                              Art. 7
                                            Poteri del locatore e dell’affittuario
1. Il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l’affittuario osserva gli obblighi
    che gli incombono; in caso di accertata violazione di tali obblighi, si applica il successivo articolo 11.
2. L’affittuario può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purché non ne
    pregiudichino la capacità produttiva; se tali iniziative si traducono in un incremento delle componenti
    aziendali, la differenza tra le consistenze d’inventario all’inizio e al termine dell’affitto sarà regolata in
    base all’articolo 2561, ultimo comma, del codice civile.
3. In nessun caso l’avviamento dell’azienda può farsi rientrare tra le consistenze indennizzabili di cui al
    precedente comma 2, e per esso nulla potrà pretendere l’affittuario alla scadenza del contratto di affitto.

                                                              Art. 8
                                                   Licenze amministrative
1. A norma dell’articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il trasferimento della gestione dell’azienda
    comporta la cessione all'avente causa delle autorizzazioni di cui l’Ent e parco è ti to lare, e per tal e
    su bi ng res so l’En te parco g ià p res ta il s uo as senso .

                                                                3
2. L’affi ttu ario, d al cant o s uo , sen za nu ll a pretendere i n cambio , si ob bl iga a cedere, all o spi rare del
    c o n t ra t t o d i a ff i t t o , l e a u t o r i z z a z i o n i p r e d e t t e a l l ’E n t e p a rc o .

                                                                                         Art. 9
                                                                    Responsabilità dell’affittuario
1. L’affittuario è responsabile per i danni, a persone o a cose, eventualmente arrecati, nell’esecuzione del
    contratto, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori; a tale riguardo, esso si impegna a tenere
    indenne il locatore da ogni pretesa avanzata da terzi in merito.
2. L’affittuario è altresì responsabile della perdita e del deterioramento dei beni aziendali che avvengono
    nel corso del contratto, anche se cagionati da persone che egli ha ammesso, sia pure temporaneamente,
    all’uso o al godimento dei beni predetti, e salvo che provi che tali eventi sono accaduti per causa a lui
    non imputabile.

                                                                                       Art. 10
                                             Divieto di subaffitto e di cessione del contratto di affitto
1. L’affittuario non può subaffittare l’azienda, né cedere a terzi il contratto d’affitto.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è causa di risoluzione del contratto d’affitto.

                                                                                       Art. 11
                                                                        Risoluzione del contratto
1. Oltre che nel caso previsto nel precedente articolo 10, il contratto si risolve:
    a) di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del codice civile:
            in caso di mancato pagamento di una intera annualità di canone;
            in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
            in caso di mancata partecipazione, per causa imputabile all’affittuario, al primo corso
                  profes sio nale ut il e i st itu it o o ricono sciu to dalla reg ion e per i l con segui ment o d el ti to lo di
                  al i m en t ar i s t a;
    b) su richiesta dell’Ente parco, nei limiti di cui all’articolo 1455 del codice civile:
            in caso di inottemperanza agli obblighi nascenti dal presente contratto;
            in caso di reiterate violazioni del progetto di gestione concordato con l’Ente parco ai sensi del
                  precedente articolo 5.
2. Il contratto si scioglie altresì nel caso previsto dall’articolo 2561, comma 3, del codice civile.
3 . In caso di risoluzione del contratto per causa imputabile all’affittuario, l’Ente parco provvede
    all’incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

                                                                                             4
Art. 12
                                           Disciplina delle controversie
1 . Le eventuali controversie che potranno insorgere tra l’Ente parco e l’affittuario in ordine alla
    interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto vengono devolute ad un collegio arbitrale
    composto da tre arbitri nominati uno dall’amministrazione, uno dal privato contraente e il terzo, con
    funzioni di Presidente, di comune accordo tra le parti ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del
    tribunale di Belluno.
2. All’arbitrato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 806 e ss. del codice di procedura civile.
3. La richiesta di arbitrato deve essere inoltrata nel termine di sessanta giorni dalla data in cui si verifica il
    fatto oggetto di contestazione; decorso inutilmente detto termine, ciascuna parte decade dal diritto di
    ricorrere al giudizio arbitrale.
4. La richiesta di arbitrato, notificata all’altra parte, deve indicare con chiarezza i termini della controversia
    e indicare il nominativo dell’arbitro prescelto.

                                                       Art. 13
                                         Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell’affittuario le spese di bollo e le altre inerenti al presente contratto.
2 . Sono a carico dell’Ente parco le spese di registrazione; a tal fine, poiché i canoni di affitto sono
    assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, trova applicazione, in materia di imposta di registro,
    l’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

                                                       Art. 14
                                                   Norma finale
1. Per quanto non previsto nel presente atto, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 2555 e ss. e
    1615 e ss. del codice civile in materia di affitto di azienda, nonché quelle di cui all’articolo 1571 e ss.
    dello stesso codice in materia di locazione, in quanto applicabili.

                                                                     Firma dell’offerente per accettazione

                                                          5
Puoi anche leggere