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Riunione della Commissione Mista Stato, Regioni e Province Autonome per il coordinamento sul funzionamento generale del sistema nazionale di controllo dei programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 Roma, 25 Ottobre 2021
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 DOPO LA CONVERSIONE IN L. 11/09/2020, n. 120 DEROGHE TEMPORANEE E MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 Il Decreto, in vigore dal 17/07/2020, interviene nelle seguenti materie: semplificazioni in materia di contratti pubblici semplificazioni in materia edilizia semplificazioni procedimentali e responsabilità semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy Con riferimento alle semplificazioni in materia di contratti pubblici, si illustrano di seguito le principali novità.
I CONTRATTI SOTTO SOGLIA DEROGHE TEMPORANEE PREVISTE DAL DECRETO LEGGE N. 76/2020
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 Deroghe al Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA: (art. 1 del D.L. 76/2020 ) L’art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. «Decreto Semplificazioni», convertito in legge dalla L. n. 120/2020) è intervenuto in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, introducendo disposizioni transitorie e derogatorie. Inizialmente la procedura derogatoria era prevista per affidamenti in cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente fosse adottato entro il 31/12/2021, successivamente detto termine è stato prorogato al 30/06/2023 (ad opera dell’art. 51 del D.L. n. 77/2021). La modifica è caratterizzata: dalla forte contrazione della tempistica di affidamento e dall’innalzamento degli importi per procedere all’affidamento diretto e alla procedura negoziata.
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 Deroghe temporanee al Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) per gli affidamenti SOTTO SOGLIA (art. 1 del D.L. 76/2020) TEMPISTICA DELL’ AFFIDAMENTO Le previsioni specifiche per gli affidamenti attuati in base all’art. 1 del D.L. 76/2020 sono: (comma 1, art. 1) - aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentato a 4 mesi nei casi di procedura negoziata senza bando. Può essere valutato ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale: - il mancato rispetto dei termini previsti - la mancata tempestiva stipulazione del contratto - e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso. Qualora tali ritardi siano imputabili all’operatore economico, essi costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 Deroghe temporanee al Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) per gli affidamenti SOTTO SOGLIA (art. 1 del D.L. 76/2020 ) In deroga all’ art. 36, comma 2, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e all'art. 157, comma 2, del D. Lgs. 50/2016: (comma 2, art. 1) – è possibile per l’affidamento delle attività di servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, procedere con le seguenti modalità: SERIVI E FORNITURE IMPORTO IN EURO PROCEDURA Fino a 139.000 Affidamento diretto Da 139.000 a soglia comunitaria Procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 Deroghe temporanee al Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) per gli affidamenti SOTTO SOGLIA (art. 1 del D.L. 76/2020) Deroghe all’ art. 36, comma 2, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e all'art. 157, comma 2, del D. Lgs. 50/2016: (comma 2, art. 1) – è possibile per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, procedere con le seguenti modalità: LAVORI IMPORTO IN EURO PROCEDURA Fino a 150.000 Affidamento diretto Da 150.000 a 1.000.000 Procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori Da 1.000.000 a soglia comunitaria Procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 10 operatori
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 Deroghe temporanee al Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) per gli affidamenti SOTTO SOGLIA (art. 1 del D.L. 76/2020) ULTERIORI DISPOSIZIONI DA APPLICARE AGLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA DETERMINA SEMPLIFICATA: gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. DISPOSIZIONI SUL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: per gli affidamenti mediante procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti procedono con propria scelta all’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso; resta fermo quanto previsto dall’art. 95, comma 3 del d.lgs. 50/2016. Nel caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso le S.A. procedono ad applicare l’esclusione automatica delle offerta anomale. DISPOSIZIONI SULLA GARANZIA PROVVISORIA: la stazione appaltante NON richiede le garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che giustifichino tale richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia comunque richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato. PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DI AGGIUDICAZIONE: L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di affidamento diretto non è obbligatoria, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 Deroghe temporanee al Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) Affidamenti SOTTO SOGLIA FATTISPECIE D.L. 77/2021 (convertito L. 29/07/2021, n. 108) Art. 1, comma 2, D.L. L’art. 51 del D.L. 77/2021 ha modificato l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, prevedendo che per 76/2020 - Procedure per l’affidamento diretto la stazione appaltante, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 d.lgs. l'incentivazione degli n. 50/2016, tiene conto nel selezionare gli operatori economici: investimenti pubblici in - che gli stessi siano in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di relazione all'aggiudicazione affidamento; dei contratti pubblici sotto - che possano essere individuati anche tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla soglia stazione appaltante; - e che comunque sia rispettato il principio di rotazione.
I CONTRATTI SOPRA SOGLIA DEROGHE TEMPORANEE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DISPOSTE DAL DECRETO LEGGE N. 76/2020
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 Deroghe temporanee al Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 50/2016) per gli affidamenti SOPRA SOGLIA dei Contratti pubblici (d.lgs. L’art. 2 del D.L. 76/2020 (c.d. «Decreto Semplificazioni», convertito in legge dalla L. n. 120/2020) è intervenuto in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia, ai fini dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, introducendo disposizioni transitorie e particolari. Inizialmente, la procedura derogatoria era prevista per affidamenti in cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente fosse adottato entro il 31/12/2021, successivamente detto termine è stato prorogato al 30/06/2023 (ad opera dell’art. 51 del D.L. n. 77/2021).
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 Deroghe temporanee al Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) per gli affidamenti SOPRA SOGLIA (art. 2 del D.L. 76/2020 ) Specifiche disposizioni sulle procedure applicabili ai contratti pari o superiori alle soglie comunitarie: (comma 1, art 2) - aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente entro 6 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento (fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria) (comma 1, art. 2) - Il mancato rispetto: dei termini di 6 mesi, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale. Qualora il ritardo è imputabile all'operatore economico, lo stesso costituisce causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 Deroghe temporanee al Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) per gli affidamenti SOPRA SOGLIA (art. 2 del D.L. 76/2020 ) Specifiche disposizioni sulle procedure applicabili ai contratti pari o superiori alle soglie comunitarie: (comma 2, art. 2) - affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea mediante la procedura aperta, ristretta o - previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge - la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo, sia per i settori ordinari sia per i settori speciali CON I TERMINI RIDOTTI PREVISTI PER RAGIONI DI URGENZA, anche con riguardo alla richiesta di chiarimenti. anche nel caso in cui i documenti di gara non sono ad accesso gratuito per via elettronica non si applica la proroga del termine di presentazione delle offerte previsto dall’art. 74 comma 3 d.lgs. 50/2016 nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti Procedura Ricezione domande Ricezione offerte Aperta 15 giorni Ristretta 15 giorni 10 giorni Procedura competitiva con 30 giorni 15 giorni negoziazione
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 Deroghe temporanee al Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) per gli affidamenti SOPRA SOGLIA (art. 2 del D.L. 76/2020 ) Estensione e deroghe alle procedure negoziate di cui agli artt. 63 e 125 d.lgs. 50/2016: (comma 3, art. 2) - utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie comunitarie: - previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione; - nella misura strettamente necessaria quando - per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 - i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. (comma 3, art. 2) - utilizzo della procedura negoziata (per i settori ordinari e per i settori speciali) altresì per l'affidamento delle attività di esecuzione lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europee, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'art. 27 del D.L. 83/2012, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31/01/2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'art. 252-bis del D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), in materia di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale.
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 Deroghe temporanee al Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) per gli affidamenti SOPRA SOGLIA (art. 2 del D.L. 76/2020 ) Deroghe alla disciplina sulle procedure applicabili ai contratti pari o superiori alle soglie comunitari: (comma 4, art. 2) - Deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto per le procedure negoziate attuate ai sensi del comma 3; le procedure in materia di edilizia scolastica e universitaria; le procedure in materia di edilizia sanitaria, giudiziaria e penitenziaria; le procedure in materia di infrastrutture per la sicurezza pubblica e per attività di ricerca scientifica; le procedure in materia di trasporti e infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017-2021 e relativi aggiornamenti, nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) e per i contratti relativi o collegati ad essi.
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 Deroghe temporanee al Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) per gli affidamenti SOPRA SOGLIA (art. 2 del D.L. 76/2020) Ulteriori disposizioni particolari applicabili ai contratti pari o superiori alle soglie comunitarie: (comma 5, art. 2) - per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera. (comma 6, art. 2) - pubblicazione degli atti delle stazioni appaltanti nei rispettivi siti internet istituzionali, con applicazione della normativa in materia di trasparenza e dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui all’art. 162 del D. Lgs. 50/2016 è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione. (art. 2-bis) – espressa previsione che permette agli operatori economici riunti in RTI di partecipare alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 del D.L. 76/2020 (affidamenti sopra e sotto soglia comunitaria)
Ulteriori disposizioni temporanee di cui al Decreto Legge n. 76/2020 (Semplificazioni) con impatto sulla disciplina dei contratti pubblici
Art. 3, comma 2, D.L. 76/2020 Verifiche antimafia Art. 3 D.L. 76/2020 Art. 51 D.L. 77/2021 2. Fino al 31 luglio 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento 2. Fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di banche dati di cui al comma 3, anche quando l’accertamento è eseguito per cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. settembre 2011, n. 159. L’informativa liberatoria provvisoria consente di L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. entro trenta giorni.
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 LE VERIFICHE ANTIMAFIA ART. 3, COMMA 2, DEL D.L. N. 76 DEL 2020 («DECRETO SEMPLIFICAZIONI») • È stato snellito il procedimento che le stazioni appaltanti sono tenute ad avviare per verificare l’insussistenza di cause ostative di natura antimafia (artt. 67 e 84 del d.lgs. n. 159 del 2011). • È stato previsto, in particolare, che la stazione appaltante, per addivenire alla stipula del contratto pubblico avente ad oggetto appalti di lavori, servizi e forniture, sia tenuta: a) a consultare la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e tutte le altre banche dati disponibili; b) ad acquisire, a seguito di tale consultazione, un’informativa liberatoria provvisoria, ciò anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto non censito.
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 L’informativa provvisoria consente di stipulare immediatamente i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva. Resta, infatti, fermo l’obbligo di eseguire le ulteriori verifiche necessarie ai fini del rilascio della documentazione antimafia, che vanno completate entro i successivi sessanta giorni. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive previste dalla normativa antimafia, la stazione appaltante è tenuta a recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite. La misura semplificatoria descritta ha carattere temporaneo dal 17 luglio 2020 fino al 30 giugno 2023
LE VERIFICHE ANTIMAFIA Equipollenza tra iscrizione alle c.d. Whitelist e informativa • L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia. (inserimento dell’art. 83-bis, co.2, d.lgs. 159/2011 ad opera dell’art. 3 d.l. n. 76/2020)
Art. 3, comma 1, D.L. 76/2020 Verifiche antimafia per l’erogazione di benefici economici comunque denominati Art. 3 D.L. 76/2020 Art. 51 D.L. 77/2021 1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per 1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerìtà alle esigenze degli interventi di corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza all’emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 31 luglio 2021, ricorre sanitaria globale del COVID-19, fino al 30 giugno 2023, ricorre sempre il caso sempre il caso d’urgenza e si procede ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla conseguente alla consultazione della banca dati di cui all’articolo 96 del consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto- legge 19 25, 26 e 27 del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34 maggio 2020, n. 34.
Analisi del Decreto Legge n. 76/2020 Art. 5, comma 1, D.L. 76/2020 Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica in deroga all’art. 107 d.lgs. 50/2016 Fino al 30 giugno 2023 (termine cosi prorogato dall’art. 51 d.l. 77/2021 e prima fissato al 31.7.2021), in deroga all’articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni: a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea; b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19; c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti; d) gravi ragioni di pubblico interesse.
Art. 5, comma 2, D.L. 76/2020 Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica D.L. 76/2020 D.L. 77/2021 2. La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del 2. La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), si provvede ai procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), si provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) e d), su sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) e d), su determinazione del collegio consultivo tecnico di cui all’articolo 6, le stazioni parere del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6, le stazioni appaltanti appaltanti o le autorità competenti, previa proposta della stazione o le autorità competenti, previa proposta della stazione appaltante, da appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvo assoluta e sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra motivata incompatibilià̀ tra causa della sospensione e prosecuzione dei causa della sospensione e prosecuzione dei lavori lavori
Art. 5, comma 4 e 5, D.L. 76/2020 Risoluzione del contratto per ritardo nell’esecuzione in deroga alla procedura di cui all’art. 108 d.lgs. 50/2016 Ipotesi di cui al comma 4 art. 5 D.L. 76/2020 Ipotesi di cui al comma 5 art. 5 D.L. 76/2020 Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse Le disposizioni del comma 4 si applicano anche: la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio - in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto.
Analisi Decreto Legge 76/2020 Art. 6 D.L. 76/2020 Collegio consultivo tecnico Tra le varie disposizioni volte a semplificare e accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici vi è quella di cui all’art. 6 del D.L 76/2020 che istituisce il Collegio Consultivo Tecnico, un organismo tecnico che avrebbe la principale funzione di consulenza e assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. L’istituto novellato, dal D.L. 77/2021, non è al momento pienamente operativo.
Art. 6, comma 8, D.L. 76/2020 Collegio consultivo tecnico e linee guida ministeriali D.L. 76/2020 D.L. 77/2021 8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può 8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non anni. In caso di ritardo nell’adozione di tre determinazioni o possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di di ritardo superiore a sessanta giorni nell’assunzione anche maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del di una sola determinazione, i componenti del collegio non collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal possono essere nuovamente nominati come componenti di parere del collegio. altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di 8-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Ministro maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell’adozione delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate anche di una sola determinazione è causa di decadenza del apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i determina- zioni di propria competenza prescindendo dal parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla parere del collegio durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflativi e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione. Ai componenti dell'osservatorio non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente.
Art. 8, comma 1, D.L. 76/2020 Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023 (così come modificata dal d.l. 77/2021): è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali; le stazioni appaltanti possono prevedere il sopralluogo obbligatorio nonché la consultazione in loco dei documenti di gara esclusivamente laddove ciò sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare; in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza senza necessità di motivare le ragioni d’urgenza, che si considerano comunque sussistenti; le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione, già adottati, a condizione che si provveda ad un aggiornamento degli atti di programmazione in conseguenza degli effetti dell'emergenza da COVID-19.
Art. 8, comma 2, 3 e 4, D.L. 76/2020 Altre disposizioni sollecitatorie in materia di contratti pubblici Entro la data del 31 dicembre 2020: - in relazione alle procedure di affidamento per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 103 D.L. n. 18/2020; - in relazione agli accordi quadro di cui all'articolo 54 d.lgs. 50/2016, nei limiti delle risorse disponibili provvedono all'aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi quadro ovvero all'esecuzione degli accordi quadro. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla data del 15 giugno 2021 e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, il SAL entro il 30 giugno 2021 e nei 5 giorni successivi il certificato di pagamento. Il pagamento viene effettuato entro i successivi quindici giorni nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce.
Art. 8, comma 4, D.L. 76/2020 Altre disposizioni in materia di contratti pubblici volte a regolare le anomalie derivanti dalla necessaria adozione delle misure di contenimento Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione: - (rimborso dei costi) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi; - (sospensione dei lavori) il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previsti dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DISPOSTE DAL DECRETO LEGGE N. 76/2020
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 La messa a sistema del Codice del Terzo Settore attraverso l’inserimento di puntuali richiami espressi Fattispecie Modifiche al d.lgs. 50/2016 Principi per Modifica dell'art. 30, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, in materia di principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di l'aggiudicazione e appalti e concessioni: l'esecuzione di appalti e estensione dell'applicazione delle disposizioni della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo anche a concessioni - Terzo forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del Codice del Terzo settore, di cui settore al D.Lgs. 03/07/2017, n. 117, relativo ai rapporti con gli enti pubblici. Scelta delle Modifica dell’art. 59 del D.Lgs. o 50/2016, in materia di scelta dei contraenti: procedure per il La novella legislativa aggiunge al comma 1 il richiamo espresso anche a quanto previsto titolo VII del Codice Terzo Settore del Terzo settore, di cui al D. Lgs. 03/07/2017, n. 117, relativo ai rapporti con gli enti pubblici Norme applicabili ai servizi sociali e Modifica dell’art. 140 del D. Lgs. 50/2016 in materia di norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi ad altri servizi specifici dei settori speciali: specifici dei settori anche in questo caso la modifica è volta a richiamare, al comma 1, quanto espressamente previsto dal titolo speciali - Terzo VII del Codice del Terzo settore, di cui al D. Lgs. 03/07/2017, n. 117, relativo ai rapporti con gli enti pubblici settore
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI Fattispecie Modifiche al d.lgs. 50/2016 Contratti Clausole sociali e partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese sotto soglia Modifica dell’art. 36, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 con riferimento ai contratti sotto soglia: Obbligo per le stazioni appaltanti di applicare le disposizioni dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e quindi inserire nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale - con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera - specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione, da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore (la previgente disposizione prevedeva l’applicazione delle clausole sociali solo come facoltà nei contratti sotto soglia). Affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro Modifica dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016: previsione della non obbligatorietà della pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro.
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI Fattispecie Modifiche al D.Lgs. 50/2016 Conclusione dei Modifica dell’art. 32, comma 8, del d. lgs. 50/2016, in materia di procedure per la conclusione del contratto di affidamento: contratti La stipulazione del contratto deve avvenire entro 60 giorni successivi al momento in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione; pubblici salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire previsione dell’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto (così restringendo i casi in cui possa sussistere un'ipotesi di differimento concordata tra le parti); Previsione della facoltà in seno alle stazioni appaltanti di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione mancata stipulazione del contratto nel termine previsto debitamente motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e all'interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto; inoltre lo scostamento del termine della stipula contrattuale potrà essere valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Il legislatore precisa che la pendenza di un ricorso giurisdizionale nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto, non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto; viene tuttavia fatto salvo quanto previsto dai commi 9 e 11 dell'art. 32 del d. lgs. 50/2016, in materia rispettivamente di termine minimo da rispettare dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, nonché in materia di domanda cautelare.
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI Fattispecie Modifiche al D.Lgs. 50/2016 Qualificazione di Modifiche all'art. 38 del D. Lgs. 50/2016 che prevede l’istituzione, presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, di un apposito elenco delle stazioni stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La modifica ha inciso sui criteri di qualificazione delle stazioni appalti e delle centrali di committenza. appaltanti e centrali di La qualificazione è conseguita in rapporto ai bacini territoriali, nonché alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo : committenza Introduzione del nuovo comma 3-bis che richiede alle centrali di committenza e ai soggetti aggregatori la qualificazione almeno in due ambiti – quello inerente alla capacità di progettazione e quello inerente alla capacità di affidamento. Le attività correlate al terzo ambito, inerente l’esecuzione dell’appalto, potranno essere effettuate direttamente dai soggetti per i quali sono svolte le aggiudicazioni dalle centrali di committenza e/o dai soggetti aggregatori. Detti soggetti dovranno essere però qualificati in tale ambito ed i criteri di classificazione saranno individuati da un DPCM che sarà adattato d’intesa con la conferenza Unificata. Modifiche al comma 4 dell'art. 38, che elenca i requisiti previsti per la qualificazione suddividendoli in requisiti di base e requisiti premianti: tra i requisiti di base si inserisce ora, come novità, la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara, che prima era prevista tra i requisiti premianti.
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI Fattispecie Modifiche al Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 Operatori economici per l'affidamento dei Si introducono alla lett. a) dell'art. 46, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. che elenca gli operatori economici ammessi a servizi di architettura e partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche gli archeologi. ingegneria professionisti singoli, associati e le società da essi costituite. Consorzi Modifica all'art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 al fine di chiarire l’obbligo per il consorziato designato, qualora esso sia, a sua volta, un consorzio di cui alla lett. b) dell'art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, di indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI Fattispecie Modifiche al D.Lgs. 50/2016 Motivi di Modifica della disciplina dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (disciplina dell'esclusione dell'operatore da parte della stazione appaltante in presenza di gravi violazioni definitivamente accertate e concernenti gli obblighi relativi al pagamento di esclusione imposte e tasse o di contributi previdenziali): La disposizione riscrive il quinto periodo del comma 4, prevedendo un’ipotesi ulteriore di esclusione non automatica ma discrezionale da parte della stazione appaltante che potrà, dunque, escludere un operatore economico dalla procedura quando essa sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che l'operatore non abbia ottemperato gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali non definitivamente accertati e che tale mancato pagamento costituisca una grave violazione.
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI Fattispecie Modifiche al D.Lgs. 50/2016 Modifica dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016, il cui comma 4 prevede che, per gli appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possano richiedere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi Modalità di professionali: valutazione dell’ adeguatezza della Il nuovo comma 5-ter prevede che la valutazione dell’adeguatezza sia condotta dalla stazione appaltante sulla copertura assicurativa base della polizza assicurativa contro i rischi professionali già posseduta dall’operatore economico e in corso di validità. Nel caso di polizze assicurative di importo inferiore al valore dell’appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che, a corredo dell’offerta, sia documentato l’impegno dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione.
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI Fattispecie Modifiche al D.Lgs. 50/2016 Modifica dell’articolo 144 del D. Lgs. 50/2016: Semplificazione del terminale unico per i introduzione del comma 6-bis che prevede che, in caso di buoni pasto in forma elettronica, debba essere garantito agli esercizi buoni pasto elettronici convenzionati un unico terminale di pagamento Modifica dell’art. 151, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, estensione dei soggetti autorizzati ad attivare le forme di PPP: Forme speciali di Attribuzione ora allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali (ndr.: invece del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) la possibilità di attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a partenariato per la consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione fruizione del di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato. La norma mira ad assicurare la patrimonio culturale fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela. Resta fermo quanto previsto dall'art. 106, comma 2-bis, del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il quale riguarda l’autorizzazione per la concessione in uso individuale di beni culturali in consegna al Ministero per i beni e le attività culturali
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI Fattispecie Modifiche al D.Lgs. 50/2016 Modifica dell'art. 180, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, in materia di contratti di partenariato pubblico privato. Tale comma stabilisce che, con riferimento ai contratti di partenariato, i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente nonché da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, ivi Partenariato pubblico compresi gli introiti diretti derivanti della gestione del servizio ad utenza esterna: privato per contratti Con la modifica si stabilisce che i ricavi di gestione possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento di rendimento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica, definiti contrattualmente, purché chiaramente quantificabili. energetico e di Tale disposizione si applica ai contratti di rendimento energetico e di prestazione energetica (EPC). prestazione energetica Inoltre, la novella pone in capo all'operatore economico il compito di rendere disponibile all'amministrazione concedente la quantificazione del miglioramento energetico, che deve essere verificata e monitorata per tutta la durata del contratto, anche mediante piattaforme informatiche dedicate alla raccolta, organizzazione, gestione, elaborazione, valutazione e monitoraggio dei consumi energetici Modifica all'art. 183 del D. Lgs. 50/2016 in materia di finanza di progetto: si consente agli operatori economici di presentare, alle amministrazioni aggiudicatrici, proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, anche se presenti Finanza di progetto negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice. si prevede, inoltre, che il progetto di fattibilità eventualmente modificato, sia inserito negli strumenti di programmazione, qualora non vi sia già presente
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI Fattispecie Modifiche al D.Lgs. 50/2016 Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie Modifica dell’art. 202 del D. Lgs. 50/2016 che tratta la materia del finanziamento e della riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie: si prevede che per i finanziamenti approvati dal CIPE, senza contestuale approvazione dei progetti, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera è autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa richiesta e Attività del Comitato istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito della interministeriale per medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa la programmazione al CIPE in merito a tali autorizzazioni. economica (CIPE) Modifica all’art. 216 del D. Lgs. 50/2016 che reca disposizioni transitorie e di coordinamento: le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all’esproprio in scadenza su progetti già approvati dal CIPE in base al previgente D. Lgs. 163/2006 (precedente codice dei contratti pubblici) sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte nel corso dell’anno e ai termini in scadenza nell’anno successivo.
IL DECRETO LEGGE N. 77/2021: ALTRE MODIFICHE GENERALI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI Subappalto
SUBAPPALTO NEI CONTRATTI PUBBLICI Modifiche ai sensi dell’art. 49 del D.L. 77/2021 Il D.L. 31/05/2021, n. 77, nell'ottica di una semplificazione normativa di alcuni istituti del Codice dei contratti pubblici, è intervenuto nuovamente sulla disciplina del subappalto, al fine di rimuovere alcuni aspetti critici che erano stati oggetto di decisioni negative della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha censurato la normativa italiana in quanto eccessivamente limitativa dell'istituto. La nuova disciplina è introdotta dall’art. 49, D.L. 77/2021 e apporta profonde modifiche all’art. 105, d. lgs. n. 50/2016. Prima di visionare nel dettaglio tali modifiche, visioniamo in sintesi gli elementi cardini della fattispecie, disciplinati dall’art. art. 105, D. lgs. n. 50/2016
LA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO SECONDO L’ ART. 105 DEL D. LGS. N. 50/2016: Nozione, Esclusioni, Autorizzazione e Requisiti E’ definito subappalto il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto (105 co. 2 d.lgs. n. 50/2016) Costituisce una eccezione rispetto al principio di esecuzione in proprio delle prestazioni contrattuali NOZIONE DI Civilisticamente: è un negozio giuridico derivato dal contratto d’appalto (art. 1656 cod. civ. ) SUBAPPALTO «se una determinata attività rientra formalmente nell’oggetto dell’affidamento, nel senso che era autonomamente prevista dalla lex specialis come una delle attività da assegnare, l’affidamento integrale a terzi può essere consentito solamente ricorrendo all’istituto del subappalto» (TAR Lazio 10337/2018). In ambito pubblico, la nozione «allargata» di subappalto (contratti «similari» o «assimilati» al subappalto) è definita come: Estensione in qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono impiego di manodopera (fornitura con posa ambito in opera e noli a caldo, ad esempio), qualora singolarmente: pubblico - di importo superiore a 100.000 euro o al 2% delle prestazioni affidate - e il valore della manodopera sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.
LA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO SECONDO L’ ART. 105 DEL D. LGS. N. 50/2016: Nozione, Esclusioni, Autorizzazione e Requisiti Il comma 3 dell’art. 105 del D. Leg.vo 50/2016 individua le categorie di forniture o servizi che, per le loro specificità, non si configurano mai come attività affidate in subappalto, quali: a) l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante; b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; c) l’affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ESCLUSIONI ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
LA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO SECONDO L’ ART. 105 DEL D. LGS. N. 50/2016: Nozione, Esclusioni, Autorizzazione e Requisiti La possibilità di fare ricorso al subappalto costituisce eccezione al principio generale di esecuzione in proprio degli affidamenti, espresso dal comma 1 dell’art. 105 del D. Leg.vo 50/2016. Pertanto, gli affidatari dei contratti pubblici possano affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture, solo previa autorizzazione della stazione appaltante. L’autorizzazione è subordinata alla coesistenza delle seguenti circostanze: - che la volontà di volersi avvalere del subappalto sia stata espressa in sede di gara dal concorrente aggiudicatario; - che il subappaltatore non si trovi in una causa di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; - che il subappaltatore sia qualificato per i lavori e/o servizi e/o forniture da assumere; AUTORIZZAZIONE - l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto. AL SUBAPPALTO Il comma 18 dell’art. 105 del D. Leg.vo 50/2016 dispone che la stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta, termine che può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. Trascorso i suindicati termini di 30 giorni e di 15 giorni senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende assentita.
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