Riunione della Commissione Mista Stato, Regioni e Province Autonome per il coordinamento sul funzionamento generale del sistema nazionale di ...

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Riunione della Commissione Mista Stato, Regioni e Province Autonome per il coordinamento sul funzionamento generale del sistema nazionale di ...
Riunione della
      Commissione Mista Stato, Regioni e Province Autonome per il coordinamento sul
        funzionamento generale del sistema nazionale di controllo dei programmi di
                     Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020

Roma, 25 Ottobre 2021
Riunione della Commissione Mista Stato, Regioni e Province Autonome per il coordinamento sul funzionamento generale del sistema nazionale di ...
Dott.ssa Luciana Pastore
Riunione della Commissione Mista Stato, Regioni e Province Autonome per il coordinamento sul funzionamento generale del sistema nazionale di ...
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020
          DOPO LA CONVERSIONE IN L. 11/09/2020, n. 120

DEROGHE TEMPORANEE E MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020

   Il Decreto, in vigore dal 17/07/2020, interviene nelle seguenti materie:

                                              semplificazioni in materia di contratti
                                                             pubblici

                                                semplificazioni in materia edilizia

                                                 semplificazioni procedimentali e
                                                          responsabilità
                                               semplificazione per il sostegno e la
                                            diffusione dell'amministrazione digitale
                                             semplificazioni in materia di attività di
                                              impresa, ambiente e green economy

Con riferimento alle semplificazioni in materia di contratti pubblici, si illustrano di seguito le principali novità.
I CONTRATTI SOTTO SOGLIA
DEROGHE TEMPORANEE PREVISTE DAL DECRETO LEGGE N. 76/2020
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020

                                        Deroghe al Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016)

     Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei
                                                 CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA:
                                                       (art. 1 del D.L. 76/2020 )

L’art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. «Decreto Semplificazioni», convertito in legge dalla L. n. 120/2020) è intervenuto in materia di procedure relative
all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale dovuto alla
pandemia da Covid-19, introducendo disposizioni transitorie e derogatorie.

Inizialmente la procedura derogatoria era prevista per affidamenti in cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente fosse
adottato entro il 31/12/2021, successivamente detto termine è stato prorogato al 30/06/2023 (ad opera dell’art. 51 del D.L. n. 77/2021).

La modifica è caratterizzata:

 dalla forte contrazione della tempistica di affidamento

 e dall’innalzamento degli importi per procedere all’affidamento diretto e alla procedura negoziata.
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020

           Deroghe temporanee al Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) per gli affidamenti SOTTO SOGLIA
                                                                     (art. 1 del D.L. 76/2020)

TEMPISTICA DELL’ AFFIDAMENTO

Le previsioni specifiche per gli affidamenti attuati in base all’art. 1 del D.L. 76/2020 sono:

 (comma 1, art. 1) - aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del
  procedimento, aumentato a 4 mesi nei casi di procedura negoziata senza bando.

 Può essere valutato ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale:
    - il mancato rispetto dei termini previsti
    - la mancata tempestiva stipulazione del contratto
    - e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso.

 Qualora tali ritardi siano imputabili all’operatore economico, essi costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del
  contratto per inadempimento.
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020

          Deroghe temporanee al Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) per gli affidamenti SOTTO SOGLIA

                                                         (art. 1 del D.L. 76/2020 )

In deroga all’ art. 36, comma 2, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e all'art. 157, comma 2, del D. Lgs. 50/2016:

 (comma 2, art. 1) – è possibile per l’affidamento delle attività di servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura,
  inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, procedere con le seguenti modalità:

                                                           SERIVI E FORNITURE
                     IMPORTO IN EURO                                                  PROCEDURA
           Fino a 139.000                             Affidamento diretto
           Da 139.000 a soglia comunitaria            Procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020

         Deroghe temporanee al Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) per gli affidamenti SOTTO SOGLIA

                                                          (art. 1 del D.L. 76/2020)

Deroghe all’ art. 36, comma 2, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e all'art. 157, comma 2, del D. Lgs. 50/2016:

 (comma 2, art. 1) – è possibile per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza
  europea, procedere con le seguenti modalità:

                                                                       LAVORI

                       IMPORTO IN EURO                                                   PROCEDURA

             Fino a 150.000                          Affidamento diretto

             Da 150.000 a 1.000.000                  Procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori

             Da 1.000.000 a soglia comunitaria       Procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 10 operatori
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020
           Deroghe temporanee al Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) per gli affidamenti SOTTO SOGLIA

                                                                 (art. 1 del D.L. 76/2020)

ULTERIORI DISPOSIZIONI DA APPLICARE AGLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

 DETERMINA SEMPLIFICATA: gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi
  descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

 DISPOSIZIONI SUL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: per gli affidamenti mediante procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti procedono con
  propria scelta all’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso; resta fermo quanto
  previsto dall’art. 95, comma 3 del d.lgs. 50/2016. Nel caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso le S.A. procedono ad applicare l’esclusione
  automatica delle offerta anomale.

 DISPOSIZIONI SULLA GARANZIA PROVVISORIA: la stazione appaltante NON richiede le garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016, salvo che,
  in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che giustifichino tale richiesta, che la stazione
  appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia comunque richiesta la garanzia provvisoria, il relativo
  ammontare è dimezzato.

 PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DI AGGIUDICAZIONE: L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di affidamento diretto
  non è obbligatoria, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020
                          Deroghe temporanee al Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016)
                                           Affidamenti SOTTO SOGLIA

       FATTISPECIE                                           D.L. 77/2021 (convertito L. 29/07/2021, n. 108)
    Art. 1, comma 2, D.L.       L’art. 51 del D.L. 77/2021 ha modificato l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, prevedendo che per
  76/2020 - Procedure per       l’affidamento diretto la stazione appaltante, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 d.lgs.
    l'incentivazione degli      n. 50/2016, tiene conto nel selezionare gli operatori economici:
  investimenti pubblici in      - che gli stessi siano in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di
relazione all'aggiudicazione         affidamento;
 dei contratti pubblici sotto   - che possano essere individuati anche tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla
             soglia                  stazione appaltante;
                                - e che comunque sia rispettato il principio di rotazione.
I CONTRATTI SOPRA SOGLIA
DEROGHE TEMPORANEE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DISPOSTE DAL DECRETO LEGGE N. 76/2020
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020
 Deroghe temporanee al Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 50/2016) per gli affidamenti SOPRA SOGLIA
                                    dei Contratti pubblici (d.lgs.

L’art. 2 del D.L. 76/2020 (c.d. «Decreto Semplificazioni», convertito in legge dalla L. n. 120/2020) è intervenuto in
materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia, ai fini dell’incentivazione degli
investimenti pubblici durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, introducendo disposizioni
transitorie e particolari.

Inizialmente, la procedura derogatoria era prevista per affidamenti in cui la determina a contrarre o altro atto di avvio
del procedimento equivalente fosse adottato entro il 31/12/2021, successivamente detto termine è stato prorogato
al 30/06/2023 (ad opera dell’art. 51 del D.L. n. 77/2021).
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020

          Deroghe temporanee al Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) per gli affidamenti SOPRA SOGLIA

                                                            (art. 2 del D.L. 76/2020 )

Specifiche disposizioni sulle procedure applicabili ai contratti pari o superiori alle soglie comunitarie:

 (comma 1, art 2) - aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente entro 6 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del
  procedimento (fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria)

 (comma 1, art. 2) - Il mancato rispetto:
    dei termini di 6 mesi,
    la mancata tempestiva stipulazione del contratto e
    il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso
   possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale.
   Qualora il ritardo è imputabile all'operatore economico, lo stesso costituisce causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di
   risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020

          Deroghe temporanee al Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) per gli affidamenti SOPRA SOGLIA
                                                            (art. 2 del D.L. 76/2020 )

Specifiche disposizioni sulle procedure applicabili ai contratti pari o superiori alle soglie comunitarie:
 (comma 2, art. 2) - affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura,
   inclusa l’attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea mediante la procedura aperta, ristretta o
   - previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge - la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo
   competitivo, sia per i settori ordinari sia per i settori speciali CON I TERMINI RIDOTTI PREVISTI PER RAGIONI DI URGENZA, anche con
   riguardo alla richiesta di chiarimenti.
 anche nel caso in cui i documenti di gara non sono ad accesso gratuito per via elettronica non si applica la proroga del termine di
   presentazione delle offerte previsto dall’art. 74 comma 3 d.lgs. 50/2016
 nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si
   considerano comunque sussistenti
                                            Procedura              Ricezione domande                 Ricezione offerte

                                Aperta                                                   15 giorni
                                Ristretta                       15 giorni                10 giorni
                                Procedura competitiva con       30 giorni                15 giorni
                                negoziazione
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020
           Deroghe temporanee al Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) per gli affidamenti SOPRA SOGLIA
                                                             (art. 2 del D.L. 76/2020 )

Estensione e deroghe alle procedure negoziate di cui agli artt. 63 e 125 d.lgs. 50/2016:

 (comma 3, art. 2) - utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento delle attività di
  esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di opere di
  importo pari o superiore alle soglie comunitarie:
     - previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione;
     - nella misura strettamente necessaria quando - per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla
       pandemia COVID-19 - i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.

 (comma 3, art. 2) - utilizzo della procedura negoziata (per i settori ordinari e per i settori speciali) altresì per l'affidamento delle attività di
  esecuzione lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europee, anche in caso di singoli operatori
  economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'art. 27 del D.L. 83/2012, che, con
  riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31/01/2020, abbiano
  stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'art. 252-bis del D. Lgs. 152/2006 (Codice
  dell'ambiente), in materia di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale.
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020

          Deroghe temporanee al Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) per gli affidamenti SOPRA SOGLIA
                                                            (art. 2 del D.L. 76/2020 )

Deroghe alla disciplina sulle procedure applicabili ai contratti pari o superiori alle soglie comunitari:

 (comma 4, art. 2) - Deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice
  delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti
  dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui
  agli articoli 30, 34 e 42 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto per
    le procedure negoziate attuate ai sensi del comma 3;
    le procedure in materia di edilizia scolastica e universitaria;
    le procedure in materia di edilizia sanitaria, giudiziaria e penitenziaria;
    le procedure in materia di infrastrutture per la sicurezza pubblica e per attività di ricerca scientifica;
    le procedure in materia di trasporti e infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli
   interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017-2021 e relativi aggiornamenti, nonché per gli
   interventi funzionali alla realizzazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) e per i contratti relativi o collegati ad essi.
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020

          Deroghe temporanee al Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) per gli affidamenti SOPRA SOGLIA
                                                             (art. 2 del D.L. 76/2020)

Ulteriori disposizioni particolari applicabili ai contratti pari o superiori alle soglie comunitarie:

 (comma 5, art. 2) - per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria
  determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso
  d’opera.

 (comma 6, art. 2) - pubblicazione degli atti delle stazioni appaltanti nei rispettivi siti internet istituzionali, con applicazione della
  normativa in materia di trasparenza e dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui all’art. 162 del D.
  Lgs. 50/2016 è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione.

 (art. 2-bis) – espressa previsione che permette agli operatori economici riunti in RTI di partecipare alle procedure di affidamento di cui
  agli articoli 1 e 2 del D.L. 76/2020 (affidamenti sopra e sotto soglia comunitaria)
Ulteriori disposizioni temporanee di cui al Decreto Legge n. 76/2020 (Semplificazioni)
                  con impatto sulla disciplina dei contratti pubblici
Art. 3, comma 2, D.L. 76/2020
                                                                 Verifiche antimafia

                           Art. 3 D.L. 76/2020                                                                 Art. 51 D.L. 77/2021
2. Fino al 31 luglio 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento    2. Fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e
e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e          l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture,
forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria           si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria,
provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca             immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale
dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle       unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di
banche dati di cui al comma 3, anche quando l’accertamento è eseguito per         cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che
un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei             risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti
confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui    sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84,
agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6     comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
settembre 2011, n. 159. L’informativa liberatoria provvisoria consente di          L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o
stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori,   autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto
servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori      condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio
verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi       della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.
entro trenta giorni.
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020

                                                LE VERIFICHE ANTIMAFIA
                         ART. 3, COMMA 2, DEL D.L. N. 76 DEL 2020 («DECRETO SEMPLIFICAZIONI»)

• È stato snellito il procedimento che le stazioni appaltanti sono tenute ad avviare per verificare l’insussistenza di
  cause ostative di natura antimafia (artt. 67 e 84 del d.lgs. n. 159 del 2011).

• È stato previsto, in particolare, che la stazione appaltante, per addivenire alla stipula del contratto pubblico
  avente ad oggetto appalti di lavori, servizi e forniture, sia tenuta:
a)   a consultare la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e tutte le altre banche dati
     disponibili;
b)   ad acquisire, a seguito di tale consultazione, un’informativa liberatoria provvisoria, ciò anche quando
     l’accertamento è eseguito per un soggetto non censito.
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020

L’informativa provvisoria consente di stipulare immediatamente i contratti e subcontratti relativi a
lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva. Resta, infatti, fermo l’obbligo di eseguire le
ulteriori verifiche necessarie ai fini del rilascio della documentazione antimafia, che vanno
completate entro i successivi sessanta giorni.

Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause
interdittive previste dalla normativa antimafia, la stazione appaltante è tenuta a recedere dal
contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese
sostenute per l’esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite.

                                 La misura semplificatoria descritta
                 ha carattere temporaneo dal 17 luglio 2020 fino al 30 giugno 2023
LE VERIFICHE ANTIMAFIA

                         Equipollenza tra iscrizione alle c.d. Whitelist e informativa

• L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi
  52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli
  esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

           (inserimento dell’art. 83-bis, co.2, d.lgs. 159/2011 ad opera dell’art. 3 d.l. n. 76/2020)
Art. 3, comma 1, D.L. 76/2020
                     Verifiche antimafia per l’erogazione di benefici economici comunque denominati

                          Art. 3 D.L. 76/2020                                                                Art. 51 D.L. 77/2021
1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per   1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per
corrispondere con efficacia e celerìtà alle esigenze degli interventi di          corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno
sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti                   e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza
all’emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 31 luglio 2021, ricorre      sanitaria globale del COVID-19, fino al 30 giugno 2023, ricorre sempre il caso
sempre il caso d’urgenza e si procede ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del      d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di
istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici          parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque
comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti,           denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti,
prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni,          agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il
qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente                    rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla
conseguente alla consultazione della banca dati di cui all’articolo 96 del         consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto          settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del
dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,      decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli         giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto- legge 19
25, 26 e 27 del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34                                maggio 2020, n. 34.
Analisi del Decreto Legge n. 76/2020

                                                             Art. 5, comma 1, D.L. 76/2020

                        Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica in deroga all’art. 107 d.lgs. 50/2016

Fino al 30 giugno 2023 (termine cosi prorogato dall’art. 51 d.l. 77/2021 e prima fissato al 31.7.2021), in deroga all’articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle
soglie di cui all’articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro
superamento, per le seguenti ragioni:

 a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre
  2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;

 b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare
  l’emergenza sanitaria globale da COVID-19;

 c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non
  vi è accordo tra le parti;

 d) gravi ragioni di pubblico interesse.
Art. 5, comma 2, D.L. 76/2020
                                               Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica

                               D.L. 76/2020                                                                          D.L. 77/2021
2. La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del               2. La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del
procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), si provvede ai        procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), si provvede ai
sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) e d), su          sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) e d), su
determinazione del collegio consultivo tecnico di cui all’articolo 6, le stazioni   parere del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6, le stazioni appaltanti
appaltanti o le autorità competenti, previa proposta della stazione                 o le autorità competenti, previa proposta della stazione appaltante, da
appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla                  adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso
comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano        collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la
nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle           prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di
esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvo assoluta e         sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra
motivata incompatibilià̀ tra causa della sospensione e prosecuzione dei             causa della sospensione e prosecuzione dei lavori
lavori
Art. 5, comma 4 e 5, D.L. 76/2020
                                       Risoluzione del contratto per ritardo nell’esecuzione
                                     in deroga alla procedura di cui all’art. 108 d.lgs. 50/2016

       Ipotesi di cui al comma 4 art. 5 D.L. 76/2020                                       Ipotesi di cui al comma 5 art. 5 D.L. 76/2020
Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse   Le disposizioni del comma 4 si applicano anche:
la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con
continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio          - in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle
dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso        esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero
di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento              di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la
designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da           realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni
realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo       anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a
tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque,          decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il
medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di
cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto.
Analisi Decreto Legge 76/2020

                                                   Art. 6 D.L. 76/2020 Collegio consultivo tecnico
Tra le varie disposizioni volte a semplificare e accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici vi è quella di cui all’art. 6 del D.L 76/2020 che istituisce il
Collegio Consultivo Tecnico, un organismo tecnico che avrebbe la principale funzione di consulenza e assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o
delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. L’istituto novellato, dal D.L. 77/2021, non è al
momento pienamente operativo.
Art. 6, comma 8, D.L. 76/2020
                                                   Collegio consultivo tecnico e linee guida ministeriali
                         D.L. 76/2020                                                                                        D.L. 77/2021

8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può         8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e
ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e             comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di
comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due          ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non
anni. In caso di ritardo nell’adozione di tre determinazioni o     possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di
di ritardo superiore a sessanta giorni nell’assunzione anche       maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del
di una sola determinazione, i componenti del collegio non          collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal
possono essere nuovamente nominati come componenti di              parere del collegio.
altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di   8-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Ministro
maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell’adozione   delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate
anche di una sola determinazione è causa di decadenza del         apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di
collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le    incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i
determina- zioni di propria competenza prescindendo dal            parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla
parere del collegio                                                durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e
                                                                   funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflativi e contenziosi esistenti. Con il
                                                                   medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
                                                                   pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i
                                                                   Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le
                                                                   determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione. Ai componenti dell'osservatorio non spettano
                                                                   indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento
                                                                   dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori
                                                                   pubblici disponibili a legislazione vigente.
Art. 8, comma 1, D.L. 76/2020
                                  Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i
quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a
presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal
medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del
30 giugno 2023 (così come modificata dal d.l. 77/2021):
 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto
   in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali;
 le stazioni appaltanti possono prevedere il sopralluogo obbligatorio nonché la consultazione in loco dei documenti di
   gara esclusivamente laddove ciò sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della
   complessità dell'appalto da affidare;
 in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza senza
   necessità di motivare le ragioni d’urgenza, che si considerano comunque sussistenti;
 le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica
   previsione nei documenti di programmazione, già adottati, a condizione che si provveda ad un aggiornamento degli
   atti di programmazione in conseguenza degli effetti dell'emergenza da COVID-19.
Art. 8, comma 2, 3 e 4, D.L. 76/2020
                              Altre disposizioni sollecitatorie in materia di contratti pubblici

Entro la data del 31 dicembre 2020:

- in relazione alle procedure di affidamento per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la
presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento di
aggiudicazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 103 D.L. n. 18/2020;

- in relazione agli accordi quadro di cui all'articolo 54 d.lgs. 50/2016, nei limiti delle risorse disponibili provvedono
all'aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi quadro ovvero all'esecuzione degli accordi quadro.

Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla
data del 15 giugno 2021 e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, il SAL entro il 30 giugno 2021 e nei 5
giorni successivi il certificato di pagamento. Il pagamento viene effettuato entro i successivi quindici giorni nei limiti della
disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico
intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce.
Art. 8, comma 4, D.L. 76/2020

  Altre disposizioni in materia di contratti pubblici volte a regolare le anomalie derivanti dalla necessaria adozione
                                              delle misure di contenimento

Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione:
- (rimborso dei costi) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei
  quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i
  maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di
  esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento, e il rimborso di detti
  oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione
  dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;
- (sospensione dei lavori) il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del
   2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca,
   anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture
   costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e,
   qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce
   circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto
   termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le
   sanzioni previsti dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DISPOSTE DAL DECRETO LEGGE N. 76/2020
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020
La messa a sistema del Codice del Terzo Settore attraverso l’inserimento di puntuali richiami espressi
   Fattispecie                                                  Modifiche al d.lgs. 50/2016
    Principi per
                    Modifica dell'art. 30, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, in materia di principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di
l'aggiudicazione e
                    appalti e concessioni:
  l'esecuzione di
      appalti e
                     estensione dell'applicazione delle disposizioni della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo anche a
concessioni - Terzo
                       forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del Codice del Terzo settore, di cui
       settore
                       al D.Lgs. 03/07/2017, n. 117, relativo ai rapporti con gli enti pubblici.

   Scelta delle       Modifica dell’art. 59 del D.Lgs. o 50/2016, in materia di scelta dei contraenti:
 procedure per il      La novella legislativa aggiunge al comma 1 il richiamo espresso anche a quanto previsto titolo VII del Codice
  Terzo Settore         del Terzo settore, di cui al D. Lgs. 03/07/2017, n. 117, relativo ai rapporti con gli enti pubblici
 Norme applicabili
 ai servizi sociali e
                      Modifica dell’art. 140 del D. Lgs. 50/2016 in materia di norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi
   ad altri servizi
                      specifici dei settori speciali:
specifici dei settori
                       anche in questo caso la modifica è volta a richiamare, al comma 1, quanto espressamente previsto dal titolo
  speciali - Terzo
                         VII del Codice del Terzo settore, di cui al D. Lgs. 03/07/2017, n. 117, relativo ai rapporti con gli enti pubblici
       settore
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020
                                    LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Fattispecie                                                   Modifiche al d.lgs. 50/2016
 Contratti     Clausole sociali e partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese
sotto soglia
               Modifica dell’art. 36, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 con riferimento ai contratti sotto soglia:

                Obbligo per le stazioni appaltanti di applicare le disposizioni dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e quindi inserire nei bandi di
                 gara, negli avvisi e negli inviti per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da
                 quelli aventi natura intellettuale - con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera -
                 specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo
                 l'applicazione, da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore (la previgente disposizione prevedeva
                 l’applicazione delle clausole sociali solo come facoltà nei contratti sotto soglia).

               Affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro

               Modifica dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016:
                previsione della non obbligatorietà della pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento per gli
                 affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro.
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020
                                LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

  Fattispecie                                                     Modifiche al D.Lgs. 50/2016
Conclusione dei   Modifica dell’art. 32, comma 8, del d. lgs. 50/2016, in materia di procedure per la conclusione del contratto di affidamento:
   contratti       La stipulazione del contratto deve avvenire entro 60 giorni successivi al momento in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione;
   pubblici         salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire
                   previsione dell’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché comunque giustificata
                    dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto (così restringendo i casi in cui possa sussistere un'ipotesi di differimento
                    concordata tra le parti);
                   Previsione della facoltà in seno alle stazioni appaltanti di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile
                    derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione
                   mancata stipulazione del contratto nel termine previsto debitamente motivata con specifico riferimento all’interesse della
                    stazione appaltante e all'interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto; inoltre lo scostamento del termine
                    della stipula contrattuale potrà essere valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto.

                  Il legislatore precisa che la pendenza di un ricorso giurisdizionale nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione
                  del contratto, non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto; viene
                  tuttavia fatto salvo quanto previsto dai commi 9 e 11 dell'art. 32 del d. lgs. 50/2016, in materia rispettivamente di termine
                  minimo da rispettare dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, nonché in materia di
                  domanda cautelare.
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020
                                       LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

  Fattispecie                                                           Modifiche al D.Lgs. 50/2016
Qualificazione di   Modifiche all'art. 38 del D. Lgs. 50/2016 che prevede l’istituzione, presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, di un apposito elenco delle
    stazioni        stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La modifica ha inciso sui criteri di qualificazione delle
                    stazioni appalti e delle centrali di committenza.
  appaltanti e
   centrali di      La qualificazione è conseguita in rapporto ai bacini territoriali, nonché alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo :
 committenza
                     Introduzione del nuovo comma 3-bis che richiede alle centrali di committenza e ai soggetti aggregatori la qualificazione almeno in due
                      ambiti – quello inerente alla capacità di progettazione e quello inerente alla capacità di affidamento.

                     Le attività correlate al terzo ambito, inerente l’esecuzione dell’appalto, potranno essere effettuate direttamente dai soggetti per i
                      quali sono svolte le aggiudicazioni dalle centrali di committenza e/o dai soggetti aggregatori. Detti soggetti dovranno essere però
                      qualificati in tale ambito ed i criteri di classificazione saranno individuati da un DPCM che sarà adattato d’intesa con la conferenza
                      Unificata.

                     Modifiche al comma 4 dell'art. 38, che elenca i requisiti previsti per la qualificazione suddividendoli in requisiti di base e requisiti
                      premianti: tra i requisiti di base si inserisce ora, come novità, la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione di procedure di
                      gara, che prima era prevista tra i requisiti premianti.
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                                      LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

     Fattispecie                                           Modifiche al Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016
 Operatori economici
 per l'affidamento dei Si introducono alla lett. a) dell'art. 46, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. che elenca gli operatori economici ammessi a
servizi di architettura e partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche gli archeologi.
       ingegneria         professionisti singoli, associati e le società da essi costituite.

       Consorzi           Modifica all'art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 al fine di chiarire l’obbligo per il consorziato designato, qualora esso sia,
                          a sua volta, un consorzio di cui alla lett. b) dell'art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, di indicare, in sede di offerta, i
                          consorziati per i quali concorre.
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                                     LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Fattispecie                                                       Modifiche al D.Lgs. 50/2016
 Motivi di    Modifica della disciplina dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (disciplina dell'esclusione dell'operatore da parte
              della stazione appaltante in presenza di gravi violazioni definitivamente accertate e concernenti gli obblighi relativi al pagamento di
esclusione
              imposte e tasse o di contributi previdenziali):

               La disposizione riscrive il quinto periodo del comma 4, prevedendo un’ipotesi ulteriore di esclusione non automatica ma
                discrezionale da parte della stazione appaltante che potrà, dunque, escludere un operatore economico dalla procedura quando essa
                sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che l'operatore non abbia ottemperato gli obblighi relativi al pagamento di
                imposte e tasse o di contributi previdenziali non definitivamente accertati e che tale mancato pagamento costituisca una grave
                violazione.
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                                    LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

    Fattispecie                                                      Modifiche al D.Lgs. 50/2016
                         Modifica dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016, il cui comma 4 prevede che, per gli appalti di servizi e forniture, le stazioni
                         appaltanti, nel bando di gara, possano richiedere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi
     Modalità di         professionali:
   valutazione dell’
  adeguatezza della       Il nuovo comma 5-ter prevede che la valutazione dell’adeguatezza sia condotta dalla stazione appaltante sulla
copertura assicurativa     base della polizza assicurativa contro i rischi professionali già posseduta dall’operatore economico e in corso di
                           validità. Nel caso di polizze assicurative di importo inferiore al valore dell’appalto, le stazioni appaltanti possono
                           richiedere che, a corredo dell’offerta, sia documentato l’impegno dell’impresa assicuratrice ad adeguare il
                           valore della polizza assicurativa a quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione.
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                                         LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

    Fattispecie                                                               Modifiche al D.Lgs. 50/2016
                          Modifica dell’articolo 144 del D. Lgs. 50/2016:
  Semplificazione del
 terminale unico per i        introduzione del comma 6-bis che prevede che, in caso di buoni pasto in forma elettronica, debba essere garantito agli esercizi
buoni pasto elettronici       convenzionati un unico terminale di pagamento

                          Modifica dell’art. 151, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, estensione dei soggetti autorizzati ad attivare le forme di PPP:

   Forme speciali di       Attribuzione ora allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali (ndr.: invece del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
                            turismo) la possibilità di attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a
  partenariato per la
                            consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione
     fruizione del
                            di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato. La norma mira ad assicurare la
 patrimonio culturale       fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela.

                          Resta fermo quanto previsto dall'art. 106, comma 2-bis, del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il quale
                          riguarda l’autorizzazione per la concessione in uso individuale di beni culturali in consegna al Ministero per i beni e le attività culturali
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020
                                         LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

     Fattispecie                                                             Modifiche al D.Lgs. 50/2016
                           Modifica dell'art. 180, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, in materia di contratti di partenariato pubblico privato. Tale comma stabilisce
                           che, con riferimento ai contratti di partenariato, i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto
                           dall'ente concedente nonché da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, ivi
Partenariato pubblico      compresi gli introiti diretti derivanti della gestione del servizio ad utenza esterna:
 privato per contratti
                        Con la modifica si stabilisce che i ricavi di gestione possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento
    di rendimento
                         dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica, definiti contrattualmente, purché chiaramente quantificabili.
    energetico e di      Tale disposizione si applica ai contratti di rendimento energetico e di prestazione energetica (EPC).
     prestazione
      energetica        Inoltre, la novella pone in capo all'operatore economico il compito di rendere disponibile all'amministrazione concedente la
                               quantificazione del miglioramento energetico, che deve essere verificata e monitorata per tutta la durata del contratto, anche
                               mediante piattaforme informatiche dedicate alla raccolta, organizzazione, gestione, elaborazione, valutazione e monitoraggio dei
                               consumi energetici
                           Modifica all'art. 183 del D. Lgs. 50/2016 in materia di finanza di progetto:

                               si consente agli operatori economici di presentare, alle amministrazioni aggiudicatrici, proposte relative alla realizzazione in
                               concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, anche se presenti
 Finanza di progetto           negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice.

                              si prevede, inoltre, che il progetto di fattibilità eventualmente modificato, sia inserito negli strumenti di programmazione,
                               qualora non vi sia già presente
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020
                                      LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

    Fattispecie                                                          Modifiche al D.Lgs. 50/2016
                        Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie

                        Modifica dell’art. 202 del D. Lgs. 50/2016 che tratta la materia del finanziamento e della riprogrammazione delle risorse per le
                        infrastrutture prioritarie:

                         si prevede che per i finanziamenti approvati dal CIPE, senza contestuale approvazione dei progetti, l'utilizzo di eventuali ribassi di
                          gara o risorse liberatesi in corso d'opera è autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa richiesta e
Attività del Comitato     istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito della
interministeriale per     medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa
 la programmazione        al CIPE in merito a tali autorizzazioni.
  economica (CIPE)
                        Modifica all’art. 216 del D. Lgs. 50/2016 che reca disposizioni transitorie e di coordinamento:

                         le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all’esproprio in scadenza su progetti già approvati dal
                          CIPE in base al previgente D. Lgs. 163/2006 (precedente codice dei contratti pubblici) sono approvate direttamente dal soggetto
                          aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE
                          in merito alle proroghe disposte nel corso dell’anno e ai termini in scadenza nell’anno successivo.
IL DECRETO LEGGE N. 77/2021:
ALTRE MODIFICHE GENERALI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

                       Subappalto
SUBAPPALTO NEI CONTRATTI PUBBLICI
                                Modifiche ai sensi dell’art. 49 del D.L. 77/2021

Il D.L. 31/05/2021, n. 77, nell'ottica di una semplificazione normativa di alcuni istituti del Codice dei contratti
pubblici, è intervenuto nuovamente sulla disciplina del subappalto, al fine di rimuovere alcuni aspetti critici che
erano stati oggetto di decisioni negative della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha censurato la normativa
italiana in quanto eccessivamente limitativa dell'istituto.

La nuova disciplina è introdotta dall’art. 49, D.L. 77/2021 e apporta profonde modifiche all’art. 105, d. lgs. n.
50/2016.

Prima di visionare nel dettaglio tali modifiche, visioniamo in sintesi gli elementi cardini della fattispecie, disciplinati
dall’art. art. 105, D. lgs. n. 50/2016
LA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO SECONDO L’ ART. 105 DEL D. LGS. N. 50/2016:
                               Nozione, Esclusioni, Autorizzazione e Requisiti
                E’ definito subappalto il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni
                oggetto del contratto di appalto (105 co. 2 d.lgs. n. 50/2016)

                Costituisce una eccezione rispetto al principio di esecuzione in proprio delle prestazioni contrattuali

NOZIONE DI      Civilisticamente: è un negozio giuridico derivato dal contratto d’appalto (art. 1656 cod. civ. )
SUBAPPALTO
                «se una determinata attività rientra formalmente nell’oggetto dell’affidamento, nel senso che era autonomamente prevista
                dalla lex specialis come una delle attività da assegnare, l’affidamento integrale a terzi può essere consentito solamente
                ricorrendo all’istituto del subappalto» (TAR Lazio 10337/2018).

                In ambito pubblico, la nozione «allargata» di subappalto (contratti «similari» o «assimilati» al subappalto) è definita come:
Estensione in   qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono impiego di manodopera (fornitura con posa
ambito          in opera e noli a caldo, ad esempio), qualora singolarmente:
pubblico         - di importo superiore a 100.000 euro o al 2% delle prestazioni affidate
                - e il valore della manodopera sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.
LA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO SECONDO L’ ART. 105 DEL D. LGS. N. 50/2016:
                            Nozione, Esclusioni, Autorizzazione e Requisiti

             Il comma 3 dell’art. 105 del D. Leg.vo 50/2016 individua le categorie di forniture o servizi che, per le loro specificità, non si
             configurano mai come attività affidate in subappalto, quali:

               a) l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione
             appaltante;
               b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
               c) l’affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati
             totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero
ESCLUSIONI   ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui
             all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
                c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o
             fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi
             contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
LA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO SECONDO L’ ART. 105 DEL D. LGS. N. 50/2016:
                                Nozione, Esclusioni, Autorizzazione e Requisiti

                 La possibilità di fare ricorso al subappalto costituisce eccezione al principio generale di esecuzione in proprio degli
                 affidamenti, espresso dal comma 1 dell’art. 105 del D. Leg.vo 50/2016.

                 Pertanto, gli affidatari dei contratti pubblici possano affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture,
                 solo previa autorizzazione della stazione appaltante.

                 L’autorizzazione è subordinata alla coesistenza delle seguenti circostanze:
                 - che la volontà di volersi avvalere del subappalto sia stata espressa in sede di gara dal concorrente aggiudicatario;
                 - che il subappaltatore non si trovi in una causa di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
                 - che il subappaltatore sia qualificato per i lavori e/o servizi e/o forniture da assumere;
AUTORIZZAZIONE
                 - l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.
AL SUBAPPALTO
                 Il comma 18 dell’art. 105 del D. Leg.vo 50/2016 dispone che la stazione appaltante provvede al rilascio
                 dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta, termine che può essere prorogato una sola volta, ove
                 ricorrano giustificati motivi.
                 Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a
                 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

                 Trascorso i suindicati termini di 30 giorni e di 15 giorni senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende
                 assentita.
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