LA NUOVA LEGGE SULLA NAUTICA - Unione Nazionale Cantieri e Industrie Nautiche ed Affini - Ucina

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LA NUOVA LEGGE SULLA NAUTICA - Unione Nazionale Cantieri e Industrie Nautiche ed Affini - Ucina
Unione Nazionale Cantieri e Industrie Nautiche ed Affini

LA NUOVA LEGGE SULLA NAUTICA
con i commenti di UCINA
ottobre 2003
acqua direttamente: ovvero non c’è obbligo di
   La nuova Legge per la Nautica:                                  immatricolazione.
        Istruzioni per l’uso                                   •   Il natante può superare la distanza delle 12 miglia
                                                                   dalla costa, se la tipologia di imbarcazione lo
                                                                   permette.
                                                               •   Per le imbarcazioni le procedure di immatricolazione
La nuova legge per la nautica da diporto rappresenta,              sono state notevolmente semplificate ed è prevista la
nei suoi 15 articoli, un elemento essenziale per lo                possibilità di rilasciare una licenza provvisoria per sei
sviluppo del turismo nautico in Italia, nonché il definitivo       mesi (unitamente al certificato di sicurezza definitivo),
riconoscimento della nautica come settore produttivo               senza attendere notaio e ufficio del registro, in attesa
fondamentale e strategico nel sistema economico                    della presentazione del titolo di proprietà da
italiano.                                                          effettuarsi a cura dell’intestatario della fattura entro i
                                                                   180 giorni successivi.
Tra i principi ispiratori della nuova legge - che si           •   La legge introduce una norma “salva vacanze” che
possono sintetizzare nell’allineamento della normativa             premette a coloro che hanno smarrito, o sono stati
italiana alla normativa comunitaria, nella semplificazione         derubati dei documenti della barca, di poter circolare
delle procedure amministrative e nell’alleggerimento del           nei porti italiani con la denuncia.
carico fiscale - il legislatore ha voluto introdurre alcuni    •   La nuova legge permette di installare a bordo un VHF         1
elementi di innovazione che rendono il sistema nautico             fisso, esonerandolo dal collaudo e dalle ispezioni,
italiano nel suo complesso competitivo rispetto ad altri           semplicemente verificando, al momento dell’acquisto,
paesi, creando le premesse di un sviluppo duraturo del             che questo sia omologato.
mercato interno. In questo senso, assumono particolare         •   La legge introduce maggiore omogeneità e uniformità
rilievo il registro dei Super Yachts, la disciplina del            nella emissione delle ordinanze e determina la
noleggio per le imbarcazioni da diporto e la                       competenza della Guardia Costiera nell’effettuazione
creazione del Codice Unico della nautica da                        dei controlli.
diporto.                                                       •   La guida senza patente è punita severamente: può
                                                                   comportare il ritiro della licenza fino a 30 giorni; ma
La legge quindi può e deve essere interpretata sotto un            la legge abolisce la possibilità di arresto.
duplice aspetto:                                               •   La legge tende a garantire una uniforme
                                                                   identificazione dei limiti di navigazione delle aree
Cosa è cambiato già nella stagione estiva 2003                     marine protette, facilitando la fruibilità nel rispetto
per il diportista:                                                 dell’ambiente. Le infrazioni, in mancanza di adeguata
                                                                   indicazione, non comporteranno sanzioni penali.
• Abolizione definitiva della tassa di stazionamento per       •   Per i carrelli la legge permette l’adozione di una targa
  tutte le unità da diporto.                                       “ripetitrice” (ovvero quello dell’auto che traina) in
• Chi compra un natante (barca di lunghezza inferiore              luogo di una targa autonoma con numero progressivo
  ai 10 metri, sia a vela sia a motore) può metterlo in            distinto.
• In linea con la normativa europea, la legge attribuisce    L’articolo 3 crea le premesse per il nuovo registro degli
      al responsabile conduttore, o al proprietario totale,      yacht. È un contenuto fortemente innovativo.
      discrezionalità sui componenti dell’equipaggio.
    • Ugualmente, al conduttore è attribuita maggior             L’articolo 4 tende a garantire una uniforme
      responsabilità nella scelta della tipologia di             identificazione dei limiti delle aree marine protette,
      navigazione.                                               facilitando la fruibilità nel rispetto dell’ambiente.

                                                                 L’articolo 5 non riguarda la nautica da diporto,
    Cosa cambierà nel medio periodo per la nautica               interessando il settore marittimo.
    italiana
                                                                 L’articolo 6 introduce l’adozione del Codice unico della
    • Verrà costituito un codice unico per la nautica da         nautica da diporto, estraendo definitivamente tutta la
      diporto, questo passo determina la definitiva              materia nautica dal Codice della Navigazione. L’articolo
      emancipazione della disciplina nautica dal codice della    conferisce delega al Governo per la redazione di un
      navigazione.                                               decreto legislativo che, recependo lo spirito della
    • Sarà disciplinato il noleggio di imbarcazioni da           semplificazione ed allineamento alla normativa europea,
      diporto creando le premesse per la diffusione              potrà avere la valenza di un vero e proprio Codice
2     professionale dello stesso con maggiori margini di         della Nautica da Diporto.
      sicurezza e l’istituzione di titoli professionali ad hoc   Si tratta di una preziosissima opportunità per la nautica,
    • Per i charter yacht sarà istituito un registro             che, attraverso tale decreto, potrà fruire di ulteriori
      innovativo che detta requisiti di sicurezza a valenza      semplificazioni in materia di gestione amministrativa,
      internazionale e introduce nuovi titoli di conduzione      iscrizione, visite certificato di sicurezza, abolizione
      professionale                                              obbligo stazzatura, rinvio ulteriore alle norme
                                                                 armonizzate, nuova tabella tributi, semplificazione
                                                                 ulteriore uso VHF, eliminazione competenze uffici
    La struttura della nuova legge per la nautica                marittimi e motorizzazione, vigilanza produzione
                                                                 dotazioni di sicurezza, snellimento tempistica, patenti
    La legge si compone di 15 articoli di cui il primo – dopo    comunitarie, formazione nautica. Il Codice dovrà essere
    più di 30 anni – modifica sostanzialmente la legge n. 50     adottato entro 1 anno, con la possibilità di emanare,
    del 1971 eliminando numerose norme in funzione.              entro un ulteriore anno, le eventuali modifiche ed
                                                                 integrazioni.
    I successivi articoli introducono le “novità della legge”:
                                                                 L’articolo 7 introduce le barche di valore storico.
    L’articolo 2 disciplina definitivamente l’attività di        Questo concetto è innovativo per la nautica da diporto
    noleggio di imbarcazioni da diporto completando e            e contempla la riconduzione a beni culturali delle unità
    affiancando i processi di defiscalizzazione della stessa,    da diporto “storiche” e, comunque, con particolari
    attuata dall’Agenzia delle Entrate nel corso del 2002.       valori nella storia della nautica e della marineria.
Gli articoli 8 e 9 introducono rispettivamente maggiore
omogeneità e uniformità nella emissione delle ordinanze
e determinano la competenza della Guardia Costiera
nell’effettuazione dei controlli.

L’articolo 10 semplifica la normativa dei carrelli,
esonerando tutti i rimorchi stradali, con massa fino a
3,499 tonnellate, dall’obbligo dell’iscrizione al PRA e
della vidimazione del notaio per gli atti di vendita e/o i
passaggi di proprietà.

L’articolo 11 rende facoltativa, in caso di sinistro,
l’inchiesta formale da parte dell’autorità marittima,
evitando di fatto il ritiro del libretto.

L’articolo 12 disciplina le azioni delle società
concessionarie dei porti turistici.
                                                               3
L’articolo 13 riguarda le concessioni dei beni demaniali
marittimi.

L’articolo 14 non riguarda la navigazione da diporto.

L’articolo 15 specifica le abrogazioni tra le quali la tassa
di stazionamento.
4
Legge 8 Luglio 2003 n. 172                                         Commenti UCINA

      DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO
      E IL RILANCIO DELLA NAUTICA
   DA DIPORTO E DEL TURISMO NAUTICO

                       ART. 1
   (Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50)

1 Alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
                                                                                                                                  5
“ART. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si        I comma 1. e 2. risultano inalterati.
applicano alla navigazione da diporto nelle acque            (Nota Bene: la cancellazione del precedente comma
marittime ed in quelle interne.                              3 della legge 50 elimina la riconduzione immediata
                                                             al Codice della Navigazione “.., per tutto ciò che non sia
2. È navigazione da diporto quella effettuata a scopi        espressamente previsto dalla presente legge,..”. Si ritiene
   sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro.   tuttavia che nel caso di eventuali contestazioni, il Codice
                                                             della Navigazione possa ancora costituire un elemento
                                                             legislativo di riferimento. In caso di “vuoto” normativo creato
                                                             dalla nuova legge, è probabile che l’Autorità assuma tale
                                                             interpretazione). A questo proposito risulta significativo l’Art.6
                                                             “Delega al Governo per l’emanazione del Codice sulla
                                                             nautica da diporto”. In tale codice, unitamente alle norme
                                                             attuative di cui all’art 54, potranno essere inserite tutte le
                                                             precisazioni necessarie allo scorporo definitivo dal Codice
                                                             della Navigazione)

3. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate     Il comma 3. fornisce le nuove definizioni, tra le quali quella
   alla navigazione da diporto sono denominate:              del nuovo natante a 10 metri di lunghezza (con un rimando
   a) unità da diporto; ogni costruzione di qualunque        al nuovo art.13 della legge 50).Va precisato che per
tipo e con qualunque mezzo di propulsione;                lunghezza si intende lunghezza dello scafo come definita
         destinata alla navigazione da diporto;                    nello standard armonizzato (ISO 8666).
      b) nave da diporto: ogni unità con scafo di lunghezza        (Nota Bene: la cancellazione del comma 5 della
         superiore a 24 metri, misurata secondo gli                legge 50, elimina di fatto la definizione di unità da
         opportuni standard armonizzati;                           diporto a vela con motore ausiliario e di
      c) imbarcazione da diporto: ogni unità con scafo di          motoveliero ai sensi della normativa italiana. Al di là
         lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli          del fatto che tali definizioni perdono rilevanza, essendo
         opportuni standard armonizzati;                           abolita la tassa di stazionamento, si ritiene comunque che
      d) natante da diporto: le unità individuate ai sensi         ogni eventuale definizione in questo senso dovrà far
         dell'articolo 13 della presente legge.                    riferimento agli standard armonizzati)
                                                                   (Nota Bene: l’eliminazione del comma 6 della legge
                                                                   50, scaturisce dall’aver precedentemente eliminato
                                                                   il comma 3 che riconduceva al Codice della
                                                                   Navigazione)

    4. Le unità da diporto possono essere utilizzate               Il comma 4. fornisce la possibilità di utilizzare le unità da
       mediante contratti di locazione e di noleggio e per         diporto (quindi nello stesso regime giuridico) mediante
6      l'insegnamento della navigazione da diporto, nonché         contratti di locazione e noleggio, per l’insegnamento della
       come unità appoggio per le immersioni subacquee a           navigazione da diporto e come unità appoggio sub a scopo
       scopo sportivo o ricreativo.                                ricreativo e sportivo. Il legislatore ha inteso precisare
                                                                   (ampliando gli impieghi) quanto già previsto in questo dalla
                                                                   relativa legislazione (per noleggio e locazione vedi art.10,
                                                                   comma 10 e 11, della legge 23/12/1996 n.647).

    5. Ai fini della presente legge, per potenza del motore si     Il comma 5. sostituendo il comma 7. della vecchia legge
       intende la potenza massima di esercizio, come definita      50, definisce la potenza massima di esercizio, in conformità
       dalla norma armonizzata adottata con decreto del            alle norme EU (requisito essenziale n.4 della direttiva
       Ministro delle attività produttive ai sensi dell'allegato   94/25/CE, standard ISO 8666)
       II, punto 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
       436, e successive modificazioni.

    6. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo       Il comma 6. sostituisce i comma 8., 9., 10., 11., 12., 13.,
       legale rappresentante o rivenditore autorizzato             14., 15. della vecchia legge 50. Anche in questo caso il
       stabilito nell'Unione europea, rilascia la dichiarazione    legislatore ha precisato quanto già previsto da una circolare
       di potenza su modulo conforme al modello                    dal Ministero dei Trasporti del 24 Marzo 2000.
       approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei
       trasporti;”
b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“ART. 5. - 1. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte           Il comma 1. accentra alle Capitanerie di Porto, agli uffici
in registri tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici      circondariali marittimi, agli uffici della ex-motorizzazione
circondariali marittimi, nonché dagli uffici provinciali del     civile (autorizzati dal Ministero dei Trasporti e Infrastrutture
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i sistemi           in accordo al comma 2) l’iscrizione delle imbarcazioni; alle
informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle          sole Capitanerie di porto l’iscrizione delle navi.Vengono
infrastrutture e dei trasporti.                                  quindi eliminati accentrandoli, i registri degli uffici minori per
Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle        le imbarcazioni e degli uffici circondariali per le navi.
capitanerie di porto. Il modello dei registri è approvato
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I registri
delle imbarcazioni da diporto tenuti dagli uffici marittimi
minori sono accentrati presso la sede delle capitanerie
di porto o degli uffici circondariali marittimi da cui
dipendono.

2. Con proprio decreto, adottato ai sensi dell’art. 17           Il comma 2. contempla l’adozione di un decreto che
   comma 3 della Legge 23 Agosto 1988, n. 400, il                definisca quali uffici della ex-motorizzazione siano                 7
   Ministro delle infrastrutture e dei trasporti designa, in     autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle imbarcazioni.
   base alle esigenze del territorio su cui operano e alla
   distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di
   iscrizione, gli uffici provinciali del Dipartimento dei
   Trasporti terrestri ed per i sistemi informativi e
   statistici autorizzati a tenere i registri d'iscrizione
   delle unità da diporto.

3. Prima di mettere in servizio una unità da diporto,            I comma 3., 4. e 5. risultano assolutamente innovativi e
   l'acquirente deve chiedere l'assegnazione del numero          vanno a sostituire tutta la legislazione precedente in materia
   di immatricolazione presentando domanda ad uno                di atti amministrativi ai fini dell’iscrizione delle unità da
   degli uffici detentori dei registri di cui al comma 1.        diporto (Art.315 Regolamento di esecuzione del
   Alla domanda deve essere allegata:                            Codice della Navigazione, D.P.R. 15.2.1952 n.328,
   a) copia della fattura attestante l’assolvimento dei          circolare n.266512 del 15.6.98 e n.267733 del
       pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali          15.7.98) e (Disposizioni integrative della legge 50, di
       adempimenti doganali e contenente le generalità,          cui al DL 14.8.1996 n 436, come modificato dal DL
       l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato nonché   11.6.1997 n 205).
       la descrizione tecnica dell'unità stessa;
   b) dichiarazione di conformità;
c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori            Vengono elencati i documenti necessari e viene contemplata
         entrobordo di propulsione installati a bordo                la possibilità di rilascio di una licenza provvisoria per 6 mesi
      d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da            (unitamente comunque al certificato di sicurezza definitivo),
         parte dell’intestatario della fattura per tutti gli         senza attendere notaio e ufficio del registro, in attesa della
         eventi derivanti dall’esercizio dell’unità stessa fino      presentazione del titolo di proprietà da effettuarsi a cura
         alla data della presentazione del titolo di proprietà       dell’intestatario della fattura entro i 180 giorni successivi.
         di cui al comma 4.

    4. L'assegnazione del numero di immatricolazione
       determina l'iscrizione dell'unità condizionata alla
       successiva presentazione del titolo di proprietà da
       effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e
       non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa.
       Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati una
       licenza provvisoria di navigazione e il certificato di
       sicurezza.

8   5. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di
       immatricolazione senza che sia stato presentato il
       titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non avvenuta,
       la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza
       devono essere restituiti all'ufficio che li ha rilasciati e
       il proprietario dell’unità deve presentare domanda di
       iscrizione allegando il titolo di proprietà e la
       documentazione prevista dalle lettere b) e c) del
       comma 3.

    6. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unità     Il comma 6. contempla che la domanda di trasferimento
       da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico,          ad altro ufficio di iscrizione debba essere presentata al
       l'avente diritto, o un suo legale rappresentante, deve        nuovo ufficio di iscrizione.
       presentare domanda all'ufficio di iscrizione;

    7. L'avente diritto che intende alienare o trasferire            Il comma 7. contempla che colui che intenda trasferire
       all'estero la propria unità da diporto deve chiedere          all’estero la propria unità debba chiedere l’autorizzazione
       l'autorizzazione alla dismissione di bandiera.                alla dismissione di bandiera.
8. L'avente diritto può chiedere la cancellazione della       Il comma 8. definisce i casi in cui l’avente diritto può
   propria unità dal registro di iscrizione di cui al         richiedere la cancellazione.
   comma 1 nei seguenti casi:
   a) per perdita effettiva o presunta;
   b) per demolizione;
   c) per trasferimento o vendita all'estero;
   d) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a
      quella dei natanti.”

c) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“ART. 7. - 1. Gli stranieri e le società estere che           Il comma 1. non introduce novità rispetto al comma 2.
intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità      della vecchia legge 50 (per cittadini o società straniere che
da diporto di loro proprietà nel registro di cui              vogliano iscrivere unità in Italia, è obbligatorio avere domicilio
all'articolo 5, se non hanno domicilio in Italia, devono      o eleggerlo in Italia presso l’autorità consolare o proprio
eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale    rappresentante).
appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla                                                                                 9
legislazione dello Stato stesso o presso un proprio
rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le
autorità marittime o della navigazione interna possono
rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità
iscritta.

2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma      Il comma 2. previene l’applicazione del Capo IX del codice
   1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della   Civile, precisando che il domicilio non costituisce stabile
   società estera e, se nei confronti di agenzia marittima,   organizzazione in Italia. Precisa anche che l’eventuale
   non comporta nomina a raccomandatario marittimo            elezione di domicilio presso agenzia marittima, “…non
   ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977,        comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi
   n. 135.                                                    dell’articolo 2 della legge 4/4/1977, n 135.”.

3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora     Il comma 3. precisa che un eventuale rappresentante
   straniero, deve essere regolarmente soggiornante in        straniero debba essere soggiornante in Italia.
   Italia.

4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendono    Il comma 4. contempla la necessità per i cittadini italiani
   iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da          residenti all’estero, che intendano iscrivere unità in Italia, di
diporto di loro proprietà nel registro di cui                  nominare un proprio rappresentante in Italia (il comma 4.
       all'articolo 5 devono nominare un proprio                      della legge 50 obbligava all’elezione del domicilio in Italia)
       rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale
       le autorità marittime o della navigazione interna
       possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative
       all'unità iscritta.”

     d) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

     “ART. 8. - 1. Alle navi da diporto, gli uffici che               Il comma 1. contempla il rilascio, da parte degli uffici
     detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5,        autorizzati a detenere i registri di iscrizione per le navi, della
     all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione   licenza che autorizza alla navigazione senza alcun limite e
     di cui all'articolo 9, che ne autorizza la navigazione in        del certificato di sicurezza che ne attesta lo stato di
     acque marittime ed interne senza alcun limite, nonché il         navigabilità.
     certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne
     attesta lo stato di navigabilità.
10
     2. Alle imbarcazioni da diporto, gli uffici che detengono i      Il comma 2. contempla il rilascio, da parte degli uffici
        registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto        autorizzati a detenere i registri di iscrizione per le
        dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di      imbarcazioni, della licenza che autorizza alla navigazione in
        cui all'articolo 9, che le autorizza al tipo di               accordo alle caratteristiche tecniche e del certificato di
        navigazione consentito dalle caratteristiche di               sicurezza che ne attesta lo stato di navigabilità.
        costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformità
        rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario
        stabilito nel territorio dell'Unione europea, nonché il
        certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne
        attesta lo stato di navigabilità.

     3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici            Il comma 3. contempla il mutuo riconoscimento tra gli
        marittimi sono riconosciuti validi anche per le acque         uffici autorizzati, per acque interne e marittime.
        interne; quelli rilasciati dagli uffici provinciali del
        Dipartimento dei trasporti terrestri ed i Servizi
        informativi e statistici sono riconosciuti validi anche
        per le acque marittime.
4. Le specie di navigazione previste per le unità da             Il comma 4. definisce le specie di navigazione previste per
   diporto di cui al comma 2 sono:                               le imbarcazioni. Per quanto concerne le unità marcate CE, le
                                                                 specie di navigazione sono interamente funzione della
a) per le unità senza marcature CE:                              categoria di progettazione, quindi delle relative condizioni
   1) senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle       meteo senza alcun prefissato limite di distanza dalla costa.
      interne;                                                   (Nota Bene: l’art. 8 della vecchia legge 50 risultava
   2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime;       integrato dal DL 14.8.1996 n 436, come modificato
b) per le unità con marcatura CE:                                dal DL 11.6.1997 n 205 e dall’art.12 della legge
   1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione      30.11.1998 n.413.Tali disposizioni contemplavano
      A) di cui all'allegato Il annesso al decreto legislativo   che le unità rientranti nella categoria dei natanti
      14 Agosto 1996, n. 436 e successive modificazioni;         non potessero superare il limite di 12 miglia dalla
   2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza                 costa, salvo essere ricondotti immatricolandoli allo
      significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la        status di imbarcazioni. Si ritiene che tale limite
      categoria di progettazione B) di cui all'allegato Il       risulti abolito dalla legge)
      annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996,
      n. 436 e successive modificazioni;
   3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza
      significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per                                                                          11
      la categoria di progettazione C) di cui all'allegato II
      annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n,
      436 e successive modificazioni;
   4) per la navigazione in acque protette, con vento fino
      a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50
      metri, per la categoria di progettazione D) di cui
      all'allegato Il annesso al decreto legislativo 14
      agosto 1996, n. 436 e successive modificazioni;"

e) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“ART. 9. -1. Le licenze di navigazione sono redatte su           I comma 1. e 2. contemplano la riedizione dei moduli della
moduli conformi ai modelli approvati dal Ministero delle         licenza di navigazione ed i relativi dati contenuti nelle stesse
infrastrutture e dei trasporti, con allegato il certificato      (numero massimo persone trasportabili, eventuali
di sicurezza di cui all'articolo 12.                             annotazioni per attività di locazione e noleggio e
                                                                 insegnamento, numero e sigla di iscrizione, tipo e
2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti          caratteristiche principali, nome del proprietario, nome unità
   dall'articolo 33 e alle annotazioni per le attività di        se richiesto, ufficio iscrizione e tipo di navigazione
   locazione, di noleggio e insegnamento della                   autorizzata).
navigazione da diporto, sono riportati il numero e la          (Nota Bene: decade definitivamente la stazza come
       sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali   elemento di identificazione dell’unità da diporto)
       dell'unità, il nome del proprietario, il nome dell'unità,
       se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di
       navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti
       costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e gli
       altri diritti reali e di godimento e di garanzia sull'unità
       di cui è stata chiesta la trascrizione.

     3. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di           Il comma 3. contempla che le licenze siano rinnovate solo
        cambio del numero e della sigla dell’ufficio di               in caso di cambio del numero e sigla dell’ufficio di iscrizione,
        iscrizione, ovvero di modifiche del tipo e delle              modifiche del tipo e caratteristiche principali di scafo e
        caratteristiche principali dello scafo, dell'apparato         apparato motore, e del tipo di navigazione.
        motore, del nome dell’unità e del tipo di navigazione
        autorizzata.

     4. La licenza di navigazione e gli altri documenti               Il comma 4. prevede che la licenza di navigazione e gli
12      prescritti dalla presente legge sono mantenuti a              altri documenti previsti dalla legge 50 possano essere
        bordo in originale o in copia autentica, se la                mantenuti a bordo in copia autentica (per navigazione tra
        navigazione avviene tra porti dello Stato. La copia           porti dello Stato). La copia della denuncia di furto,
        della denuncia di furto o di smarrimento o di                 smarrimento o distruzione, unitamente a documento di
        distruzione dei documenti, unitamente ad un                   copertura assicurativa possono sostituire i documenti per 30
        documento che attesti la vigenza della copertura              giorni (per navigazione tra porti dello Stato).
        assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla
        navigazione tra porti nazionali per la durata di 30
        giorni, a condizione che il certificato di sicurezza
        dell'unità sia in corso di validità.

     5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative i           Il comma 5. contempla la possibilità che i documenti utili
        documenti di bordo possono essere inviati al                  allo svolgimento delle pratiche amministrative possano
        competente ufficio anche mediante mezzi elettronici           essere inviati tramite mezzi elettronico o informatici.
        o informatici;”                                               (Nota Bene: l’art. 9 della vecchia legge 50 risultava integrato
                                                                      dal DL 14.8.1996 n 436, come modificato dal DL
                                                                      11.6.1997 n 205.Tali disposizioni contemplavano che i
                                                                      natanti avessero l’obbligo di tenere a bordo il manuale del
                                                                      proprietario. Si ritiene che tale obbligo risulti abolito dalla
                                                                      nuova legge).
f) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

“ART. 12. - 1. Il certificato di sicurezza per le navi e          L’articolo non introduce novità, salvo contemplare
per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di                univocamente che il certificato di sicurezza attesti la
navigabilità delle unità e fa parte dei documenti di              navigabilità sia per navi che imbarcazioni, e ricondurre le
bordo. Esso è rilasciato, convalidato o rinnovato con le          modalità di rilascio, convalida e rinnovo in accordo al DM
procedure previste dal regolamento di cui al Decreto              5/10/1999 n.478 (si tratta del Regolamento di Sicurezza).
del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre          (Nota Bene: il successivo articolo 6 – riassetto normativo
1999, n. 478;”                                                    contempla, tra le altre cose, anche la possibilità di modificare
                                                                  il succitato DM)

g) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

“ART. 13. - 1 Sono natanti:                                       Il comma 1. definisce il natante (riconfermando quanto
a) le unità da diporto a remi;                                    citato nel nuovo art.1 sia per quanto attiene alla nuova
b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o            lunghezza di 10 metri, sia per la definizione di lunghezza).
   inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni
   standard armonizzati;                                                                                                             13
c) ogni unità da diporto di cui alla lettera a) e alla
   lettera b), destinata dal proprietario alla sola
   navigazione in acque interne.

2. 1 natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei        Il comma 2. non introduce novità, salvo confermare che un
   registri di cui all'articolo 5, della licenza di navigazione   natante può, a richiesta, essere immatricolato come
   di cui all'articolo 9 e del certificato di sicurezza di cui    imbarcazione, assumendone il regime giuridico.
   all'articolo 12. I natanti da diporto, a richiesta,
   possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni
   da diporto ed in tale caso ne assumono il regime
   giuridico.

3. I natanti non marcati CE possono navigare:                     Il comma 3. norma la navigazione per i natanti non
a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli             marcati CE.Viene tuttavia richiesta la maggior età per la
   denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò,          conduzione degli acquascooter.
   tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non
   superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare
   entro un miglio dalla costa, nonché degli
   acquascooter o moto d’acqua e mezzi similari,
disciplinati con ordinanze delle competenti autorità
        marittime e della navigazione interna; per la
        conduzione degli acquascooter o moto d’acqua e
        mezzi similari sono richieste la maggiore età e la
        patente nautica, secondo quanto previsto dal
        regolamento di cui al decreto del Presidente della
        Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, e le predette
        ordinanze ne disciplinano restrittivamente la
        navigazione entro un miglio dalla costa.
     b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la
        navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei
        per tale navigazione da un organismo tecnico
        autorizzato o notificato; in tal caso durante la
        navigazione deve essere tenuto a bordo copia del
        certificato di omologazione con relativa dichiarazione
        di conformità, ovvero l'attestazione di idoneità
        rilasciata dal predetto organismo.
14
     4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare        Il comma 4. sancisce quanto prima affermato, nei
        nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di    commenti all’articolo 8, in merito alla navigazione per i
        appartenenza di cui all'allegato II annesso al decreto      natanti CE. Il comma riconduce tale navigazione ai limiti
        legislativo 14 agosto 1996, n. 436 e successive             “..stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza,
        modificazioni.                                              di cui all’allegato II annesso al DL 14/8/1996, n.436..”. Ciò
                                                                    significa che non esiste pregiudizio giuridico alla navigazione
                                                                    oltre le 12 miglia per un natante marcato CE, qualora le
                                                                    condizioni meteo siano idonee in relazione alla categoria di
                                                                    progettazione assegnata.

     5. L 'utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla    Il comma 5. riconduce le modalità di utilizzazione dei
        locazione o al noleggio per finalità ricreative o per usi   natanti adibiti a locazione o noleggio e usi turistici, alle
        turistici di carattere locale è disciplinata, per quanto    ordinanze “..del capo del circondario.”
        concerne le modalità della loro condotta, con
        ordinanza del capo del circondario.”
h) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:                  Il comma 1. contempla che il numero massimo di persone
                                                             trasportabili per navi e imbarcazioni sia annotato
“ART. 33. - 1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto,     dall’autorità sulla licenza di navigazione sulla base dei dati
l'autorità che rilascia la licenza di navigazione annota     riportati nella documentazione tecnica (manuale del
sulla stessa il numero massimo delle persone                 proprietario o certificazione a seconda dei casi per le
trasportabili, sulla base dei dati riportati nella           imbarcazioni, certificato di sicurezza per le navi).
documentazione tecnica presentata per l'iscrizione
dell'unità.

2. Per i natanti da diporto il numero massimo delle          Il comma 2. definisce il numero massimo di persone
   persone trasportabili è documentato come segue:           trasportabili per i natanti marcati CE (in funzione di
   a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta   manuale del proprietario e targhetta CE) e per i natanti non
      del costruttore o dal manuale del proprietario, di     marcati CE (in funzione dell’eventuale omologazione
      cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II annesso al     prototipo o della dichiarazione dell’ente tecnico come
      decreto legislativo 14 Agosto 1996, n. 436 e           previsto dal R.S. 5/10/1999 n. 478).
      successive modificazioni;
   b) per le unità non munite di marcatura CE:
      1) se omologate, da copia del certificato di                                                                            15
          omologazione e dalla dichiarazione di
          conformità del costruttore;
      2) Se non omologate, ai sensi dell’art. 13 del
          regolamento di cui al Decreto del Ministro dei
          Trasporti e della navigazione 5 Ottobre 1999, n.
          478.
      3. È responsabilità del comandante o del               Il comma 3. attribuisce al comandante o conduttore
         conduttore dell'unità da diporto verificare         dell’unità la responsabilità di “..verificare prima della
         prima della partenza la presenza a bordo di         partenza la presenza a bordo di personale qualificato e
         personale qualificato e sufficiente per formare     sufficiente per formare l’equipaggio necessario per affrontare
         l'equipaggio necessario per affrontare la           la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione
         navigazione che intende intraprendere, anche in     alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da
         relazione alle condizioni meteo-marine previste     porti sicuri”
         e alla distanza dei porti sicuri;”                  (Nota Bene: rispetto al precedente articolo 33 della
                                                             legge 50, esiste una grossa innovazione. Veniva
                                                             previsto un emanando decreto che dettasse il
                                                             numero minimo delle persone componenti
                                                             l’equipaggio, sia per navi, sia per imbarcazioni. In
                                                             attesa di tale decreto, l’interpretazione dei requisito
fu demandata all’autorità, che fissò in tre il numero
                                                                   minimo per le navi ed autorizzò i singoli uffici, ai
                                                                   sensi dell’articolo 34 delle legge 50, a contemplare
                                                                   un solo membro per le imbarcazioni. Il nuovo
                                                                   articolo lascia pertanto facoltà al comandante o
                                                                   conduttore della nave o dell’imbarcazione, di
                                                                   decidere sotto la propria responsabilità l’entità
                                                                   dell’equipaggio).
     i) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

     “ART. 35. – 1. A giudizio del comandante o del                Il comma 1. non introduce innovazioni (i servizi di bordo
     conduttore i servizi di bordo delle imbarcazioni da           per le imbarcazioni possono già essere svolti da ospiti
     diporto possono essere svolti anche dalle persone             purché almeno sedicenni per coperta, camera e cucina e
     imbarcate in qualità di ospiti purché abbiano compiuto il     almeno diciottenni per macchina).
     sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e
     cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di
     macchina.
16
     2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal   Il comma 2. e 3. analogamente non introducono
        personale iscritto nelle matricole della gente di mare     innovazioni (i servizi di bordo per le navi devono già essere
        e della navigazione interna.                               svolti da personale iscritto nelle matricole della gente di
                                                                   mare o della navigazione interna, fatto salvo i servizi
     3. I servizi complementari di bordo di camera e cucina        complementari che possono essere svolti da ospiti, anche
        possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle        non italiani, purché almeno sedicenni).
        navi da diporto, in qualità di ospiti, purché abbiano
        compiuto il sedicesimo anno di età;”

     l) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

     “ART. 37. - 1. Il proprietario di una unità da diporto,       L’articolo non introduce novità, salvo contemplare che
     qualora intenda imbarcare quali membri dell'equipaggio        l’iscrizione di eventuali membri dell’equipaggio iscritti nelle
     marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o      matricole della gente di mare o della navigazione interna,
     della navigazione interna, deve preventivamente               avvenga sul modello “..di cui al DM 20/3/1973 pubblicato
     richiedere all'autorità competente apposito documento,        sulla GU n 134 del 24/5/1973.
     redatto in conformità al modello di cui al decreto del
     Ministro della marina mercantile 20 marzo 1973,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 24 maggio
1973, ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale
marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello
stesso documento;”

m) l’articolo 39 è sostituito dal seguente:

“ART. 39. - 1. Chiunque assume o ritiene il comando o          Il comma 1. depenalizza il reato di conduzione senza
la condotta di una unità da diporto senza aver                 patente per le unità da diporto, aumentando la sanzione
conseguito la prescritta abilitazione è soggetto alla          (già prevista da un milione a due) ad una cifra da 2.066 a
sanzione amministrativa del pagamento di una somma             8.263 euro.
da euro 2.066 a euro 8.263; la stessa sanzione si applica      Nota Bene: la sanzione è raddoppiata in caso di nave da
a chi assume o ritiene il comando o la condotta di una         diporto
unità da diporto senza la prescritta abilitazione perché
revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti. La
sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta
di una nave da diporto.                                                                                                      17

2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta          Il comma 2. riduce la sanzione di cui al comma
   di una unità da diporto con una abilitazione scaduta è      precedente ad una somma da 207 a 1.033 euro se la
   soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento         patente è scaduta.
   di una somma da euro 207 a euro 1.033.

3. Salvo che il fatto costituisca violazione della             Il comma 3. riduce anche le sanzioni comminate per la
   normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo     non osservanza di regolamenti demaniali o di sicurezza (con
   di un’unità da diporto non osserva una disposizione         esclusione delle aree marine protette), per i natanti,
   di legge o di regolamento, o un provvedimento               portandole alla metà della somma (103/516) (nella vecchia
   legalmente emanato dall'autorità competente in              legge 50 erano contemplate da 400.00 lire a due milioni).
   materia di uso del demanio marittimo, del mare
   territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti,
   ovvero non osserva una disposizione di legge o di
   regolamento in materia di sicurezza della navigazione
   è soggetto alla sanzione amministrativa del
   pagamento di una somma da euro 207 a euro 1.033.
   Se il fatto è commesso con l’impiego di un natante da
   diporto la sanzione è ridotta alla metà.
4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2,    Il comma 4. non introduce novità. Mantiene le sanzioni
        non osserva una disposizione della presente legge o         diverse dalle precedenti ad un valore tra euro 50 e
        un provvedimento emanato dall'autorità competente           euro 500.
        in base alla presente legge è soggetto alla sanzione
        amministrativa del pagamento di una somma da euro
        50 a euro 500.

     5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica la sanzione     Il comma 5. Introduce la sospensione della licenza
        della sospensione della licenza di navigazione per          di navigazione per 30 giorni.
        trenta giorni. Il periodo di sospensione della
        navigazione è riportato sulla licenza di navigazione
        medesima;”

     n) il primo comma dell'articolo 47 è sostituito dal
        seguente:

18     “1. La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla   Il comma 1. prevede che le unità adibite a noleggio,
       circolazione delle unità da diporto, come definite           locazione e istruzione siano regolate, per quanto concerne la
       dall'articolo 1, comma 3 della presente legge è              responsabilità civile dall’articolo 2054 del codice civile.
       regolata dall'articolo 2054 del codice civile;”

     o) il primo ed il secondo comma dell'articolo 48 sono
        sostituiti dai seguenti:

       “1. Le disposizioni della legge 24 Dicembre 1969,            I comma 1. e 2. contemplano l’applicazione della legge
            n. 990, e successive modificazioni, si applicano alle   24/12/1969 n, 990 a tutte le unità e a tutti i motori
            unità da diporto, come definite all'articolo 1,         amovibili.Viene cioè estesa anche alle navi l’assicurazione
            comma 3, della presente legge, con esclusione           obbligatoria.
            delle unità a remi e a vela non dotate di motore
            ausiliario.
       2. Le disposizioni della legge 24 Dicembre 1969,
           n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai
           motori amovibili di qualsiasi potenza,
           indipendentemente dall'unità alla quale vengono
           applicati;”
p) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

“ART. 49. - 1. Su tutte le unità da diporto con scafo di     l comma 1. contempla l’obbligo, per le navi, di installare un
lunghezza superiore a 24 metri è fatto obbligo di            impianto ricetrasmittente ad onde ettometriche (immutato
installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia    rispetto alla legge 50)
ad onde ettometriche secondo le norme stabilite
dall’autorità competente.

2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza        Il comma 2. contempla l’obbligo, per le unità di lunghezza
   pari o inferiore a 24 metri, che navigano a distanza      inferiore ai 24 metri in navigazione oltre le sei miglia, di
   superiore alle 6 miglia dalla costa, è fatto obbligo di   essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad
   essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente      onde metriche (VHF) anche portatile (la vecchia legge 50
   ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le       non contemplava il portatile)
   norme stabilite dall'autorità competente.

3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo    Il comma 3. esonera il VHF dal collaudo e dalle ispezioni
   delle unità da diporto sono esonerati dal collaudo e      qualora l’apparecchio sia dichiarato conforme ai sensi della
   dalle ispezioni ordinarie. Il costruttore, o un suo       normativa vigente. Solo se sprovvisti di certificazione di      19
   legale rappresentante, rilascia una dichiarazione         conformità è previsto il collaudo da parte delle PPTT
   attestante la conformità dell'apparato alla normativa
   vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno
   Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati
   membri dell'Unione europea o dello spazio
   economico europeo. Gli apparati sprovvisti della
   certificazione di conformità sono soggetti al collaudo
   da parte dell'autorità competente.

4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio      Il comma 4. detta le azioni necessarie per il rilascio della
   dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorità       licenza di esercizio del VHF, demandando all’ufficio di
   competente e corredata della dichiarazione di             iscrizione dell’unità l’assegnazione del nominativo
   conformità, è presentata all'ufficio di iscrizione        internazionale, della licenza provvisoria di esercizio, la
   dell'unità, che provvede:                                 trasmissione alle PPTT della documentazione per il rilascio
a) all'assegnazione del nominativo internazionale;           della licenza definitiva di esercizio.
b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
c) alla trasmissione all'autorità competente della
   documentazione per il rilascio della licenza definitiva
   di esercizio.
5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al   Il comma 5. evidenzia che la licenza di esercizio è relativa
        rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita   all’apparecchio (e non al proprietario dell’unità come
        all’apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita      previsto nella normativa precedente)
        solo in caso di sostituzione dell’apparato stesso.

     6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio      Il comma 6. detta le azioni necessarie per il rilascio della
        dell’apparato radiotelefonico installato a bordo dei       licenza di esercizio del VHF, nel caso di natanti (in cui non
        natanti, corredata della dichiarazione di conformità è     essendo prevista l’immatricolazione non è possibile
        presentata all'ispettorato regionale avente la             demandare ai sensi del precedente comma 4. tali operazioni
        giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la        all’ufficio di iscrizione dell’unità). In tal caso l’ufficio
        propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede        competente risulta l’ispettorato regionale che provvede ad
        ad assegnare un indicativo di chiamata di                  assegnare un codice identificativo di chiamata, indipendente
        identificazione, valido indipendentemente dall'unità in    dall’unità.
        cui l'apparato viene installato.

     7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo           Il comma 7. ribadisce la non necessità di pagare il canone
        dell’unità da diporto che non effettuano traffico di       e l’affidamento del VHF ad una società concessionaria
20      corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo      quando non si effettua traffico di corrispondenza.
        di affidamento della gestione ad una società
        concessionaria e di corresponsione del relativo
        canone.

     8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici     Il comma 8. detta le condizioni per disdire l’eventuale
        stipulati con le società concessionarie possono essere     contratto di concessione del VHF
        disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia
        della disdetta è inviata all'autorità competente,
        unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di
        notorietà attestante l'assunzione di responsabilità
        della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad
        utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e
        per la sicurezza della navigazione.

     9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di     Il comma 9. precisa che l’eventuale contratto di
        corrispondenza, ha validità anche per l'impiego            concessione autorizza implicitamente all’impiego del VHF ai
        dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.   fini della sicurezza.
10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il     Il comma 10. contempla visite ed accertamenti (anche a
    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può      bordo) da parte del Ministero delle comunicazioni e del
    disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta     Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
    degli organi di controllo dell'amministrazione,
    ispezioni e controlli presso i costruttori, gli
    importatori, i distributori e gli utenti;”

q) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:                  L’articolo connette il mandato al Ministero Infrastrutture e
                                                             Trasporti di emanare le norme di attuazione entro il 30
“ART. 54. - 1. Con decreto del Presidente della              Settembre 2003.
Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1 della Legge 23    (Nota bene: le norme di attuazione in questione,
Agosto 1988, n. 400, sono emanate entro il 30                non consistono solamente nei decreti attuativi
Settembre 2003, le norme di attuazione della presente        esplicitamente richiesti dal nuovo articolato, ma
legge;”                                                      risultano essere tutti quei provvedimenti che si
                                                             rendono ad esempio necessari avendo scorporato il
                                                             regime amministrativo della nautica dal Codice
                                                             della Navigazione)                                             21
r) dopo l'articolo 54, è aggiunto il seguente:

“Art. 54. - bis. 1. I procedimenti amministrativi relativi   Il nuovo articolo 54-bis obbliga a portare a termine tutti i
alle unità da diporto devono essere portati a termine        procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto
entro 20 giorni dalla data di presentazione della            entro 20 giorni dalla data di presentazione della
documentazione prescritta.                                   documentazione prescritta.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme di        Il comma 2. prevede l’applicazione delle norme precedenti
   attuazione di cui all’art. 54 della Legge 11 Febbraio     in assenza dei provvedimenti di attuazione.
   1971, n. 50, come sostituito dal comma 1, lettera q),     (Nota bene: ciò significa di fatto l’applicazione del
   del presente articolo, continuano a trovare               Codice della Navigazione per gli aspetti giuridici ed
   applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni   amministrativi che non risultino regolati da nuove
   della presente legge, le norme di attuazione              norme attuative).
   previgenti.”
ART. 2                                    L’articolo 2 va a modificare la normativa
     (Unità da diporto impiegate in attività di noleggio)           precedente (DL 21/10/1996 n. 535, convertito con
                                                                    modificazioni dalla legge 23/12/1996 n. 647) in
                                                                    materia di noleggio e locazione:

     1. La lettera b) del comma 8 dell’articolo 10 del              Il comma 1. fornisce una nuova definizione del noleggio di
        decreto-legge 21 Ottobre 1996, n. 535, convertito           unità da diporto (nel noleggio non è più obbligo da parte di
        con modificazioni dalla legge 23 Dicembre 1996,             una delle parti ...compiere…una determinata navigazione..”,
        n. 647, è sostituita dalla seguente:                        ma è ammesso che una delle parti metta ”..a disposizione
                                                                    dell’altra parte l’unità da diporto..”)
       b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con        (Nota Bene: il precedente comma 8 lettera b) del
          cui una delle parti, in corrispettivo del nolo            DL sopra citato limitava ad avere a bordo “..non
          pattuito, si obbliga a mettere a disposizione             più di dodici passeggeri..”. La nuova lettera b)
          dell'altra parte l'unità da diporto per un                elimina tale obbligo)
          determinato periodo da trascorrere a scopo
          ricreativo in zone marine o acque interne di sua
          scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni
22        stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane
          nella disponibilità del noleggiante, alle cui
          dipendenze resta anche l'equipaggio.

     2. È istituita la qualifica professionale di comandante di     Il comma 2. istituisce la qualifica professionale di
        nave da diporto adibita al noleggio.                        comandante di nave da diporto adibita al noleggio.

     3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei         Il comma 3. contempla l’emanazione, entro 120 giorni, di
        trasporti, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della Legge 23   un apposito decreto che di fatto regolerà il noleggio sotto il
        Agosto 1988, n. 400, entro 120 giorni dalla data di         profilo della sicurezza. I requisiti dettati risulteranno relativi a:
        entrata in vigore della presente legge, sono emanati        - modalità della qualifica professionale di comandante di
        uno o più regolamenti concernenti:                            nave da diporto adibita a noleggio
        a) il conseguimento della qualificazione professionale      - disciplina in materia di sicurezza e determinazione del
           di comandante di nave da diporto adibita al                numero minimo dei componenti l’equipaggio
           noleggio di cui al comma 2;                              - titoli e qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi
        b) la disciplina in materia di sicurezza delle unità da       di bordo
           diporto impiegate in attività di noleggio, nonché la     - modalità del titolo professionale di conduttore per
           determinazione del numero minimo dei componenti            imbarcazioni da diporto adibite al noleggio (attuazione
           l’equipaggio, d’intesa con le organizzazioni sindacali     dell’art. 10 del DL 21/10/96)
           maggiormente rappresentative;
c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento   Per quanto attiene alla “disciplina in materia di sicurezza”,
   dei servizi di bordo delle unità da diporto impiegate       va evidenziato che la Direttiva 94/25/CE già detta le norme
   in attività di noleggio e delle navi da diporto;            tecniche di costruzione e progettazione per tutte le unità da
d) l’attuazione delle disposizioni dell’art. 10 del decreto-   diporto, comprese quelle adibite al noleggio, di lunghezza
   legge 21 Ottobre 1996, n. 535, convertito, con              fino ai 24 metri. Pertanto la succitata delega in materia di
   modificazioni, dalla legge 23 Dicembre 1996, n. 647,        sicurezza delle unità da diporto adibite al noleggio aventi
   come modificato dal presente articolo.                      lunghezza fino ai 24 metri, si potrà esprimere negli ambiti
                                                               delle specie di navigazione, dotazioni di sicurezza, esercizio
                                                               dei contratti di noleggio, tipologia e periodicità delle visite di
                                                               sicurezza, ma non dei requisiti di progettazione, costruzione
                                                               e delle relative procedure di valutazione della conformità.
                                                               Quanto sopra tuttavia non vale per le navi da diporto
                                                               adibite al noleggio, per le quali, in assenza di una norma
4. Il comma 13 dell’articolo 10 del decreto-legge 21           europea, vige il regolamento di sicurezza italiano.
   Ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni,
   dalla legge 23 Dicembre 1996, n. 647, è abrogato.

5. Le condizioni economiche, normative, previdenziali ed       Il comma 5. rimanda al contratto collettivo di                       23
   assicurative dei marittimi italiani e comunitari            arruolamento e nazionale di lavoro il trattamento
   imbarcati sulle unità da diporto impiegate in attività      (economico, normativo, previdenziale e assicurativo) dei
   di noleggio sono disciplinate dalle norme vigenti in        marittimi italiani e comunitari imbarcati.
   materia di contratto di arruolamento e dai contratti
   collettivi nazionali di lavoro.

6. Fermo restando quanto disposto dal testo unico delle        Il comma 6. nel caso di arruolamento di personale extra-
   disposizioni concernenti la disciplina                      ce, rimanda il rapporto di lavoro alle disposizioni vigenti in
   dell’immigrazione e norme sulla condizione dello            Italia o nello Stato di appartenenza del marittimo non ce, a
   straniero, di cui al decreto legislativo 25 Luglio 1998,    scelta delle parti (comunque nel rispetto delle convenzioni
   n. 286, come modificato dalla legge 30, Luglio 2002, n.     internazionali pertinenti).
   189, il rapporto di lavoro del personale non
   comunitario imbarcato a bordo delle unità da diporto
   impiegate in attività di noleggio è disciplinato dalle
   disposizioni vigenti nello Stato italiano o nello Stato
   di appartenenza del marittimo non comunitario a
   scelta delle parti e comunque nel rispetto delle
   convenzioni dell'Organizzazione internazionale del
   lavoro per il settore del lavoro marittimo.
ART. 3                                   L’articolo 3 riconduce l’iscrizione delle navi citate
         (Navi destinate esclusivamente al noleggio                 nel comma 1 al Registro internazionale di cui
                   per finalità turistiche)                         all’articolo 1 del DL 30/12/1997 n. 457, convertito
                                                                    con modificazioni della legge 27/2/1998 n. 30.

     1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di      Il comma 1. definisce la navi oggetto di tale iscrizione (navi
        cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997,      con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di
        n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27         stazza lorda non superiore alle 1000 tonnellate, adibite in
        febbraio 1998, n. 30 e successive modificazioni, ed         navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per
        essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con   finalità turistiche)
        scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque
        di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate,
        adibite in navigazione internazionale esclusivamente al
        noleggio per finalità turistiche.

     2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel registro            Il comma 2. limita il numero di passeggeri a 12 (escluso
        internazionale:                                             l’equipaggio). Obbliga, ai fini dell’abilitazione, al rilascio di un
24                                                                  Certificato di Classe da parte di uno degli organismi oggi
       a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un          riconosciuti in Italia (ABS, BV e RINA).
          numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio;          Obbliga al rispetto di un emanando regolamento di
       b) sono munite di certificato di classe rilasciato da        sicurezza (entro 180 giorni) che detti i requisiti tecnici
          uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto      (costruttivi) e di conduzione (titoli e qualifiche comandante
          legislativo 3 Agosto 1998, n. 314, come modificato        ed equipaggio)
          dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
       c) sono sottoposte alle norme tecniche e di
          conduzione previste dal regolamento di sicurezza
          di cui al comma 3.

     3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della      Il comma 3. contempla l’istituzione di un Regolamento di
        presente legge, con decreto del Ministro delle              sicurezza, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della
        Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 17,       presente legge, che detti le norme di progettazione e
        comma 3, della legge 23 Agosto 1988, n. 400, è              costruzione, ma anche di conduzione (titoli ed abilitazioni
        emanato il Regolamento di sicurezza recante le              professionali)
        norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte
        le navi di cui al comma 1.
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