LA NUOVA LEGGE SULLA NAUTICA - Unione Nazionale Cantieri e Industrie Nautiche ed Affini - Ucina
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Unione Nazionale Cantieri e Industrie Nautiche ed Affini LA NUOVA LEGGE SULLA NAUTICA con i commenti di UCINA ottobre 2003
acqua direttamente: ovvero non c’è obbligo di La nuova Legge per la Nautica: immatricolazione. Istruzioni per l’uso • Il natante può superare la distanza delle 12 miglia dalla costa, se la tipologia di imbarcazione lo permette. • Per le imbarcazioni le procedure di immatricolazione La nuova legge per la nautica da diporto rappresenta, sono state notevolmente semplificate ed è prevista la nei suoi 15 articoli, un elemento essenziale per lo possibilità di rilasciare una licenza provvisoria per sei sviluppo del turismo nautico in Italia, nonché il definitivo mesi (unitamente al certificato di sicurezza definitivo), riconoscimento della nautica come settore produttivo senza attendere notaio e ufficio del registro, in attesa fondamentale e strategico nel sistema economico della presentazione del titolo di proprietà da italiano. effettuarsi a cura dell’intestatario della fattura entro i 180 giorni successivi. Tra i principi ispiratori della nuova legge - che si • La legge introduce una norma “salva vacanze” che possono sintetizzare nell’allineamento della normativa premette a coloro che hanno smarrito, o sono stati italiana alla normativa comunitaria, nella semplificazione derubati dei documenti della barca, di poter circolare delle procedure amministrative e nell’alleggerimento del nei porti italiani con la denuncia. carico fiscale - il legislatore ha voluto introdurre alcuni • La nuova legge permette di installare a bordo un VHF 1 elementi di innovazione che rendono il sistema nautico fisso, esonerandolo dal collaudo e dalle ispezioni, italiano nel suo complesso competitivo rispetto ad altri semplicemente verificando, al momento dell’acquisto, paesi, creando le premesse di un sviluppo duraturo del che questo sia omologato. mercato interno. In questo senso, assumono particolare • La legge introduce maggiore omogeneità e uniformità rilievo il registro dei Super Yachts, la disciplina del nella emissione delle ordinanze e determina la noleggio per le imbarcazioni da diporto e la competenza della Guardia Costiera nell’effettuazione creazione del Codice Unico della nautica da dei controlli. diporto. • La guida senza patente è punita severamente: può comportare il ritiro della licenza fino a 30 giorni; ma La legge quindi può e deve essere interpretata sotto un la legge abolisce la possibilità di arresto. duplice aspetto: • La legge tende a garantire una uniforme identificazione dei limiti di navigazione delle aree Cosa è cambiato già nella stagione estiva 2003 marine protette, facilitando la fruibilità nel rispetto per il diportista: dell’ambiente. Le infrazioni, in mancanza di adeguata indicazione, non comporteranno sanzioni penali. • Abolizione definitiva della tassa di stazionamento per • Per i carrelli la legge permette l’adozione di una targa tutte le unità da diporto. “ripetitrice” (ovvero quello dell’auto che traina) in • Chi compra un natante (barca di lunghezza inferiore luogo di una targa autonoma con numero progressivo ai 10 metri, sia a vela sia a motore) può metterlo in distinto.
• In linea con la normativa europea, la legge attribuisce L’articolo 3 crea le premesse per il nuovo registro degli al responsabile conduttore, o al proprietario totale, yacht. È un contenuto fortemente innovativo. discrezionalità sui componenti dell’equipaggio. • Ugualmente, al conduttore è attribuita maggior L’articolo 4 tende a garantire una uniforme responsabilità nella scelta della tipologia di identificazione dei limiti delle aree marine protette, navigazione. facilitando la fruibilità nel rispetto dell’ambiente. L’articolo 5 non riguarda la nautica da diporto, Cosa cambierà nel medio periodo per la nautica interessando il settore marittimo. italiana L’articolo 6 introduce l’adozione del Codice unico della • Verrà costituito un codice unico per la nautica da nautica da diporto, estraendo definitivamente tutta la diporto, questo passo determina la definitiva materia nautica dal Codice della Navigazione. L’articolo emancipazione della disciplina nautica dal codice della conferisce delega al Governo per la redazione di un navigazione. decreto legislativo che, recependo lo spirito della • Sarà disciplinato il noleggio di imbarcazioni da semplificazione ed allineamento alla normativa europea, diporto creando le premesse per la diffusione potrà avere la valenza di un vero e proprio Codice 2 professionale dello stesso con maggiori margini di della Nautica da Diporto. sicurezza e l’istituzione di titoli professionali ad hoc Si tratta di una preziosissima opportunità per la nautica, • Per i charter yacht sarà istituito un registro che, attraverso tale decreto, potrà fruire di ulteriori innovativo che detta requisiti di sicurezza a valenza semplificazioni in materia di gestione amministrativa, internazionale e introduce nuovi titoli di conduzione iscrizione, visite certificato di sicurezza, abolizione professionale obbligo stazzatura, rinvio ulteriore alle norme armonizzate, nuova tabella tributi, semplificazione ulteriore uso VHF, eliminazione competenze uffici La struttura della nuova legge per la nautica marittimi e motorizzazione, vigilanza produzione dotazioni di sicurezza, snellimento tempistica, patenti La legge si compone di 15 articoli di cui il primo – dopo comunitarie, formazione nautica. Il Codice dovrà essere più di 30 anni – modifica sostanzialmente la legge n. 50 adottato entro 1 anno, con la possibilità di emanare, del 1971 eliminando numerose norme in funzione. entro un ulteriore anno, le eventuali modifiche ed integrazioni. I successivi articoli introducono le “novità della legge”: L’articolo 7 introduce le barche di valore storico. L’articolo 2 disciplina definitivamente l’attività di Questo concetto è innovativo per la nautica da diporto noleggio di imbarcazioni da diporto completando e e contempla la riconduzione a beni culturali delle unità affiancando i processi di defiscalizzazione della stessa, da diporto “storiche” e, comunque, con particolari attuata dall’Agenzia delle Entrate nel corso del 2002. valori nella storia della nautica e della marineria.
Gli articoli 8 e 9 introducono rispettivamente maggiore omogeneità e uniformità nella emissione delle ordinanze e determinano la competenza della Guardia Costiera nell’effettuazione dei controlli. L’articolo 10 semplifica la normativa dei carrelli, esonerando tutti i rimorchi stradali, con massa fino a 3,499 tonnellate, dall’obbligo dell’iscrizione al PRA e della vidimazione del notaio per gli atti di vendita e/o i passaggi di proprietà. L’articolo 11 rende facoltativa, in caso di sinistro, l’inchiesta formale da parte dell’autorità marittima, evitando di fatto il ritiro del libretto. L’articolo 12 disciplina le azioni delle società concessionarie dei porti turistici. 3 L’articolo 13 riguarda le concessioni dei beni demaniali marittimi. L’articolo 14 non riguarda la navigazione da diporto. L’articolo 15 specifica le abrogazioni tra le quali la tassa di stazionamento.
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Legge 8 Luglio 2003 n. 172 Commenti UCINA DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO E IL RILANCIO DELLA NAUTICA DA DIPORTO E DEL TURISMO NAUTICO ART. 1 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50) 1 Alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: 5 “ART. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si I comma 1. e 2. risultano inalterati. applicano alla navigazione da diporto nelle acque (Nota Bene: la cancellazione del precedente comma marittime ed in quelle interne. 3 della legge 50 elimina la riconduzione immediata al Codice della Navigazione “.., per tutto ciò che non sia 2. È navigazione da diporto quella effettuata a scopi espressamente previsto dalla presente legge,..”. Si ritiene sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro. tuttavia che nel caso di eventuali contestazioni, il Codice della Navigazione possa ancora costituire un elemento legislativo di riferimento. In caso di “vuoto” normativo creato dalla nuova legge, è probabile che l’Autorità assuma tale interpretazione). A questo proposito risulta significativo l’Art.6 “Delega al Governo per l’emanazione del Codice sulla nautica da diporto”. In tale codice, unitamente alle norme attuative di cui all’art 54, potranno essere inserite tutte le precisazioni necessarie allo scorporo definitivo dal Codice della Navigazione) 3. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate Il comma 3. fornisce le nuove definizioni, tra le quali quella alla navigazione da diporto sono denominate: del nuovo natante a 10 metri di lunghezza (con un rimando a) unità da diporto; ogni costruzione di qualunque al nuovo art.13 della legge 50).Va precisato che per
tipo e con qualunque mezzo di propulsione; lunghezza si intende lunghezza dello scafo come definita destinata alla navigazione da diporto; nello standard armonizzato (ISO 8666). b) nave da diporto: ogni unità con scafo di lunghezza (Nota Bene: la cancellazione del comma 5 della superiore a 24 metri, misurata secondo gli legge 50, elimina di fatto la definizione di unità da opportuni standard armonizzati; diporto a vela con motore ausiliario e di c) imbarcazione da diporto: ogni unità con scafo di motoveliero ai sensi della normativa italiana. Al di là lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli del fatto che tali definizioni perdono rilevanza, essendo opportuni standard armonizzati; abolita la tassa di stazionamento, si ritiene comunque che d) natante da diporto: le unità individuate ai sensi ogni eventuale definizione in questo senso dovrà far dell'articolo 13 della presente legge. riferimento agli standard armonizzati) (Nota Bene: l’eliminazione del comma 6 della legge 50, scaturisce dall’aver precedentemente eliminato il comma 3 che riconduceva al Codice della Navigazione) 4. Le unità da diporto possono essere utilizzate Il comma 4. fornisce la possibilità di utilizzare le unità da mediante contratti di locazione e di noleggio e per diporto (quindi nello stesso regime giuridico) mediante 6 l'insegnamento della navigazione da diporto, nonché contratti di locazione e noleggio, per l’insegnamento della come unità appoggio per le immersioni subacquee a navigazione da diporto e come unità appoggio sub a scopo scopo sportivo o ricreativo. ricreativo e sportivo. Il legislatore ha inteso precisare (ampliando gli impieghi) quanto già previsto in questo dalla relativa legislazione (per noleggio e locazione vedi art.10, comma 10 e 11, della legge 23/12/1996 n.647). 5. Ai fini della presente legge, per potenza del motore si Il comma 5. sostituendo il comma 7. della vecchia legge intende la potenza massima di esercizio, come definita 50, definisce la potenza massima di esercizio, in conformità dalla norma armonizzata adottata con decreto del alle norme EU (requisito essenziale n.4 della direttiva Ministro delle attività produttive ai sensi dell'allegato 94/25/CE, standard ISO 8666) II, punto 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni. 6. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo Il comma 6. sostituisce i comma 8., 9., 10., 11., 12., 13., legale rappresentante o rivenditore autorizzato 14., 15. della vecchia legge 50. Anche in questo caso il stabilito nell'Unione europea, rilascia la dichiarazione legislatore ha precisato quanto già previsto da una circolare di potenza su modulo conforme al modello dal Ministero dei Trasporti del 24 Marzo 2000. approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;”
b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: “ART. 5. - 1. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte Il comma 1. accentra alle Capitanerie di Porto, agli uffici in registri tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, agli uffici della ex-motorizzazione circondariali marittimi, nonché dagli uffici provinciali del civile (autorizzati dal Ministero dei Trasporti e Infrastrutture Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i sistemi in accordo al comma 2) l’iscrizione delle imbarcazioni; alle informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle sole Capitanerie di porto l’iscrizione delle navi.Vengono infrastrutture e dei trasporti. quindi eliminati accentrandoli, i registri degli uffici minori per Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle le imbarcazioni e degli uffici circondariali per le navi. capitanerie di porto. Il modello dei registri è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I registri delle imbarcazioni da diporto tenuti dagli uffici marittimi minori sono accentrati presso la sede delle capitanerie di porto o degli uffici circondariali marittimi da cui dipendono. 2. Con proprio decreto, adottato ai sensi dell’art. 17 Il comma 2. contempla l’adozione di un decreto che comma 3 della Legge 23 Agosto 1988, n. 400, il definisca quali uffici della ex-motorizzazione siano 7 Ministro delle infrastrutture e dei trasporti designa, in autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle imbarcazioni. base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, gli uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti terrestri ed per i sistemi informativi e statistici autorizzati a tenere i registri d'iscrizione delle unità da diporto. 3. Prima di mettere in servizio una unità da diporto, I comma 3., 4. e 5. risultano assolutamente innovativi e l'acquirente deve chiedere l'assegnazione del numero vanno a sostituire tutta la legislazione precedente in materia di immatricolazione presentando domanda ad uno di atti amministrativi ai fini dell’iscrizione delle unità da degli uffici detentori dei registri di cui al comma 1. diporto (Art.315 Regolamento di esecuzione del Alla domanda deve essere allegata: Codice della Navigazione, D.P.R. 15.2.1952 n.328, a) copia della fattura attestante l’assolvimento dei circolare n.266512 del 15.6.98 e n.267733 del pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali 15.7.98) e (Disposizioni integrative della legge 50, di adempimenti doganali e contenente le generalità, cui al DL 14.8.1996 n 436, come modificato dal DL l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato nonché 11.6.1997 n 205). la descrizione tecnica dell'unità stessa; b) dichiarazione di conformità;
c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori Vengono elencati i documenti necessari e viene contemplata entrobordo di propulsione installati a bordo la possibilità di rilascio di una licenza provvisoria per 6 mesi d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da (unitamente comunque al certificato di sicurezza definitivo), parte dell’intestatario della fattura per tutti gli senza attendere notaio e ufficio del registro, in attesa della eventi derivanti dall’esercizio dell’unità stessa fino presentazione del titolo di proprietà da effettuarsi a cura alla data della presentazione del titolo di proprietà dell’intestatario della fattura entro i 180 giorni successivi. di cui al comma 4. 4. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati una licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza. 8 5. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza devono essere restituiti all'ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell’unità deve presentare domanda di iscrizione allegando il titolo di proprietà e la documentazione prevista dalle lettere b) e c) del comma 3. 6. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unità Il comma 6. contempla che la domanda di trasferimento da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico, ad altro ufficio di iscrizione debba essere presentata al l'avente diritto, o un suo legale rappresentante, deve nuovo ufficio di iscrizione. presentare domanda all'ufficio di iscrizione; 7. L'avente diritto che intende alienare o trasferire Il comma 7. contempla che colui che intenda trasferire all'estero la propria unità da diporto deve chiedere all’estero la propria unità debba chiedere l’autorizzazione l'autorizzazione alla dismissione di bandiera. alla dismissione di bandiera.
8. L'avente diritto può chiedere la cancellazione della Il comma 8. definisce i casi in cui l’avente diritto può propria unità dal registro di iscrizione di cui al richiedere la cancellazione. comma 1 nei seguenti casi: a) per perdita effettiva o presunta; b) per demolizione; c) per trasferimento o vendita all'estero; d) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti.” c) L'articolo 7 è sostituito dal seguente: “ART. 7. - 1. Gli stranieri e le società estere che Il comma 1. non introduce novità rispetto al comma 2. intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità della vecchia legge 50 (per cittadini o società straniere che da diporto di loro proprietà nel registro di cui vogliano iscrivere unità in Italia, è obbligatorio avere domicilio all'articolo 5, se non hanno domicilio in Italia, devono o eleggerlo in Italia presso l’autorità consolare o proprio eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale rappresentante). appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla 9 legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta. 2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma Il comma 2. previene l’applicazione del Capo IX del codice 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della Civile, precisando che il domicilio non costituisce stabile società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, organizzazione in Italia. Precisa anche che l’eventuale non comporta nomina a raccomandatario marittimo elezione di domicilio presso agenzia marittima, “…non ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi n. 135. dell’articolo 2 della legge 4/4/1977, n 135.”. 3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora Il comma 3. precisa che un eventuale rappresentante straniero, deve essere regolarmente soggiornante in straniero debba essere soggiornante in Italia. Italia. 4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendono Il comma 4. contempla la necessità per i cittadini italiani iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da residenti all’estero, che intendano iscrivere unità in Italia, di
diporto di loro proprietà nel registro di cui nominare un proprio rappresentante in Italia (il comma 4. all'articolo 5 devono nominare un proprio della legge 50 obbligava all’elezione del domicilio in Italia) rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.” d) L'articolo 8 è sostituito dal seguente: “ART. 8. - 1. Alle navi da diporto, gli uffici che Il comma 1. contempla il rilascio, da parte degli uffici detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, autorizzati a detenere i registri di iscrizione per le navi, della all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione licenza che autorizza alla navigazione senza alcun limite e di cui all'articolo 9, che ne autorizza la navigazione in del certificato di sicurezza che ne attesta lo stato di acque marittime ed interne senza alcun limite, nonché il navigabilità. certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità. 10 2. Alle imbarcazioni da diporto, gli uffici che detengono i Il comma 2. contempla il rilascio, da parte degli uffici registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto autorizzati a detenere i registri di iscrizione per le dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di imbarcazioni, della licenza che autorizza alla navigazione in cui all'articolo 9, che le autorizza al tipo di accordo alle caratteristiche tecniche e del certificato di navigazione consentito dalle caratteristiche di sicurezza che ne attesta lo stato di navigabilità. costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, nonché il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità. 3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici Il comma 3. contempla il mutuo riconoscimento tra gli marittimi sono riconosciuti validi anche per le acque uffici autorizzati, per acque interne e marittime. interne; quelli rilasciati dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri ed i Servizi informativi e statistici sono riconosciuti validi anche per le acque marittime.
4. Le specie di navigazione previste per le unità da Il comma 4. definisce le specie di navigazione previste per diporto di cui al comma 2 sono: le imbarcazioni. Per quanto concerne le unità marcate CE, le specie di navigazione sono interamente funzione della a) per le unità senza marcature CE: categoria di progettazione, quindi delle relative condizioni 1) senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle meteo senza alcun prefissato limite di distanza dalla costa. interne; (Nota Bene: l’art. 8 della vecchia legge 50 risultava 2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime; integrato dal DL 14.8.1996 n 436, come modificato b) per le unità con marcatura CE: dal DL 11.6.1997 n 205 e dall’art.12 della legge 1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione 30.11.1998 n.413.Tali disposizioni contemplavano A) di cui all'allegato Il annesso al decreto legislativo che le unità rientranti nella categoria dei natanti 14 Agosto 1996, n. 436 e successive modificazioni; non potessero superare il limite di 12 miglia dalla 2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza costa, salvo essere ricondotti immatricolandoli allo significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la status di imbarcazioni. Si ritiene che tale limite categoria di progettazione B) di cui all'allegato Il risulti abolito dalla legge) annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 e successive modificazioni; 3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per 11 la categoria di progettazione C) di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n, 436 e successive modificazioni; 4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione D) di cui all'allegato Il annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 e successive modificazioni;" e) l'articolo 9 è sostituito dal seguente: “ART. 9. -1. Le licenze di navigazione sono redatte su I comma 1. e 2. contemplano la riedizione dei moduli della moduli conformi ai modelli approvati dal Ministero delle licenza di navigazione ed i relativi dati contenuti nelle stesse infrastrutture e dei trasporti, con allegato il certificato (numero massimo persone trasportabili, eventuali di sicurezza di cui all'articolo 12. annotazioni per attività di locazione e noleggio e insegnamento, numero e sigla di iscrizione, tipo e 2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti caratteristiche principali, nome del proprietario, nome unità dall'articolo 33 e alle annotazioni per le attività di se richiesto, ufficio iscrizione e tipo di navigazione locazione, di noleggio e insegnamento della autorizzata).
navigazione da diporto, sono riportati il numero e la (Nota Bene: decade definitivamente la stazza come sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali elemento di identificazione dell’unità da diporto) dell'unità, il nome del proprietario, il nome dell'unità, se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e gli altri diritti reali e di godimento e di garanzia sull'unità di cui è stata chiesta la trascrizione. 3. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di Il comma 3. contempla che le licenze siano rinnovate solo cambio del numero e della sigla dell’ufficio di in caso di cambio del numero e sigla dell’ufficio di iscrizione, iscrizione, ovvero di modifiche del tipo e delle modifiche del tipo e caratteristiche principali di scafo e caratteristiche principali dello scafo, dell'apparato apparato motore, e del tipo di navigazione. motore, del nome dell’unità e del tipo di navigazione autorizzata. 4. La licenza di navigazione e gli altri documenti Il comma 4. prevede che la licenza di navigazione e gli 12 prescritti dalla presente legge sono mantenuti a altri documenti previsti dalla legge 50 possano essere bordo in originale o in copia autentica, se la mantenuti a bordo in copia autentica (per navigazione tra navigazione avviene tra porti dello Stato. La copia porti dello Stato). La copia della denuncia di furto, della denuncia di furto o di smarrimento o di smarrimento o distruzione, unitamente a documento di distruzione dei documenti, unitamente ad un copertura assicurativa possono sostituire i documenti per 30 documento che attesti la vigenza della copertura giorni (per navigazione tra porti dello Stato). assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di 30 giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unità sia in corso di validità. 5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative i Il comma 5. contempla la possibilità che i documenti utili documenti di bordo possono essere inviati al allo svolgimento delle pratiche amministrative possano competente ufficio anche mediante mezzi elettronici essere inviati tramite mezzi elettronico o informatici. o informatici;” (Nota Bene: l’art. 9 della vecchia legge 50 risultava integrato dal DL 14.8.1996 n 436, come modificato dal DL 11.6.1997 n 205.Tali disposizioni contemplavano che i natanti avessero l’obbligo di tenere a bordo il manuale del proprietario. Si ritiene che tale obbligo risulti abolito dalla nuova legge).
f) l’articolo 12 è sostituito dal seguente: “ART. 12. - 1. Il certificato di sicurezza per le navi e L’articolo non introduce novità, salvo contemplare per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di univocamente che il certificato di sicurezza attesti la navigabilità delle unità e fa parte dei documenti di navigabilità sia per navi che imbarcazioni, e ricondurre le bordo. Esso è rilasciato, convalidato o rinnovato con le modalità di rilascio, convalida e rinnovo in accordo al DM procedure previste dal regolamento di cui al Decreto 5/10/1999 n.478 (si tratta del Regolamento di Sicurezza). del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre (Nota Bene: il successivo articolo 6 – riassetto normativo 1999, n. 478;” contempla, tra le altre cose, anche la possibilità di modificare il succitato DM) g) l’articolo 13 è sostituito dal seguente: “ART. 13. - 1 Sono natanti: Il comma 1. definisce il natante (riconfermando quanto a) le unità da diporto a remi; citato nel nuovo art.1 sia per quanto attiene alla nuova b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o lunghezza di 10 metri, sia per la definizione di lunghezza). inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati; 13 c) ogni unità da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b), destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne. 2. 1 natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei Il comma 2. non introduce novità, salvo confermare che un registri di cui all'articolo 5, della licenza di navigazione natante può, a richiesta, essere immatricolato come di cui all'articolo 9 e del certificato di sicurezza di cui imbarcazione, assumendone il regime giuridico. all'articolo 12. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico. 3. I natanti non marcati CE possono navigare: Il comma 3. norma la navigazione per i natanti non a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli marcati CE.Viene tuttavia richiesta la maggior età per la denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, conduzione degli acquascooter. tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un miglio dalla costa, nonché degli acquascooter o moto d’acqua e mezzi similari,
disciplinati con ordinanze delle competenti autorità marittime e della navigazione interna; per la conduzione degli acquascooter o moto d’acqua e mezzi similari sono richieste la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, e le predette ordinanze ne disciplinano restrittivamente la navigazione entro un miglio dalla costa. b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato o notificato; in tal caso durante la navigazione deve essere tenuto a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità, ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo. 14 4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare Il comma 4. sancisce quanto prima affermato, nei nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di commenti all’articolo 8, in merito alla navigazione per i appartenenza di cui all'allegato II annesso al decreto natanti CE. Il comma riconduce tale navigazione ai limiti legislativo 14 agosto 1996, n. 436 e successive “..stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza, modificazioni. di cui all’allegato II annesso al DL 14/8/1996, n.436..”. Ciò significa che non esiste pregiudizio giuridico alla navigazione oltre le 12 miglia per un natante marcato CE, qualora le condizioni meteo siano idonee in relazione alla categoria di progettazione assegnata. 5. L 'utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla Il comma 5. riconduce le modalità di utilizzazione dei locazione o al noleggio per finalità ricreative o per usi natanti adibiti a locazione o noleggio e usi turistici, alle turistici di carattere locale è disciplinata, per quanto ordinanze “..del capo del circondario.” concerne le modalità della loro condotta, con ordinanza del capo del circondario.”
h) l'articolo 33 è sostituito dal seguente: Il comma 1. contempla che il numero massimo di persone trasportabili per navi e imbarcazioni sia annotato “ART. 33. - 1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, dall’autorità sulla licenza di navigazione sulla base dei dati l'autorità che rilascia la licenza di navigazione annota riportati nella documentazione tecnica (manuale del sulla stessa il numero massimo delle persone proprietario o certificazione a seconda dei casi per le trasportabili, sulla base dei dati riportati nella imbarcazioni, certificato di sicurezza per le navi). documentazione tecnica presentata per l'iscrizione dell'unità. 2. Per i natanti da diporto il numero massimo delle Il comma 2. definisce il numero massimo di persone persone trasportabili è documentato come segue: trasportabili per i natanti marcati CE (in funzione di a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta manuale del proprietario e targhetta CE) e per i natanti non del costruttore o dal manuale del proprietario, di marcati CE (in funzione dell’eventuale omologazione cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II annesso al prototipo o della dichiarazione dell’ente tecnico come decreto legislativo 14 Agosto 1996, n. 436 e previsto dal R.S. 5/10/1999 n. 478). successive modificazioni; b) per le unità non munite di marcatura CE: 1) se omologate, da copia del certificato di 15 omologazione e dalla dichiarazione di conformità del costruttore; 2) Se non omologate, ai sensi dell’art. 13 del regolamento di cui al Decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione 5 Ottobre 1999, n. 478. 3. È responsabilità del comandante o del Il comma 3. attribuisce al comandante o conduttore conduttore dell'unità da diporto verificare dell’unità la responsabilità di “..verificare prima della prima della partenza la presenza a bordo di partenza la presenza a bordo di personale qualificato e personale qualificato e sufficiente per formare sufficiente per formare l’equipaggio necessario per affrontare l'equipaggio necessario per affrontare la la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione navigazione che intende intraprendere, anche in alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da relazione alle condizioni meteo-marine previste porti sicuri” e alla distanza dei porti sicuri;” (Nota Bene: rispetto al precedente articolo 33 della legge 50, esiste una grossa innovazione. Veniva previsto un emanando decreto che dettasse il numero minimo delle persone componenti l’equipaggio, sia per navi, sia per imbarcazioni. In attesa di tale decreto, l’interpretazione dei requisito
fu demandata all’autorità, che fissò in tre il numero minimo per le navi ed autorizzò i singoli uffici, ai sensi dell’articolo 34 delle legge 50, a contemplare un solo membro per le imbarcazioni. Il nuovo articolo lascia pertanto facoltà al comandante o conduttore della nave o dell’imbarcazione, di decidere sotto la propria responsabilità l’entità dell’equipaggio). i) l'articolo 35 è sostituito dal seguente: “ART. 35. – 1. A giudizio del comandante o del Il comma 1. non introduce innovazioni (i servizi di bordo conduttore i servizi di bordo delle imbarcazioni da per le imbarcazioni possono già essere svolti da ospiti diporto possono essere svolti anche dalle persone purché almeno sedicenni per coperta, camera e cucina e imbarcate in qualità di ospiti purché abbiano compiuto il almeno diciottenni per macchina). sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina. 16 2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal Il comma 2. e 3. analogamente non introducono personale iscritto nelle matricole della gente di mare innovazioni (i servizi di bordo per le navi devono già essere e della navigazione interna. svolti da personale iscritto nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, fatto salvo i servizi 3. I servizi complementari di bordo di camera e cucina complementari che possono essere svolti da ospiti, anche possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle non italiani, purché almeno sedicenni). navi da diporto, in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;” l) l'articolo 37 è sostituito dal seguente: “ART. 37. - 1. Il proprietario di una unità da diporto, L’articolo non introduce novità, salvo contemplare che qualora intenda imbarcare quali membri dell'equipaggio l’iscrizione di eventuali membri dell’equipaggio iscritti nelle marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o matricole della gente di mare o della navigazione interna, della navigazione interna, deve preventivamente avvenga sul modello “..di cui al DM 20/3/1973 pubblicato richiedere all'autorità competente apposito documento, sulla GU n 134 del 24/5/1973. redatto in conformità al modello di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 20 marzo 1973,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 24 maggio 1973, ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento;” m) l’articolo 39 è sostituito dal seguente: “ART. 39. - 1. Chiunque assume o ritiene il comando o Il comma 1. depenalizza il reato di conduzione senza la condotta di una unità da diporto senza aver patente per le unità da diporto, aumentando la sanzione conseguito la prescritta abilitazione è soggetto alla (già prevista da un milione a due) ad una cifra da 2.066 a sanzione amministrativa del pagamento di una somma 8.263 euro. da euro 2.066 a euro 8.263; la stessa sanzione si applica Nota Bene: la sanzione è raddoppiata in caso di nave da a chi assume o ritiene il comando o la condotta di una diporto unità da diporto senza la prescritta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti. La sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. 17 2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta Il comma 2. riduce la sanzione di cui al comma di una unità da diporto con una abilitazione scaduta è precedente ad una somma da 207 a 1.033 euro se la soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento patente è scaduta. di una somma da euro 207 a euro 1.033. 3. Salvo che il fatto costituisca violazione della Il comma 3. riduce anche le sanzioni comminate per la normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo non osservanza di regolamenti demaniali o di sicurezza (con di un’unità da diporto non osserva una disposizione esclusione delle aree marine protette), per i natanti, di legge o di regolamento, o un provvedimento portandole alla metà della somma (103/516) (nella vecchia legalmente emanato dall'autorità competente in legge 50 erano contemplate da 400.00 lire a due milioni). materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 207 a euro 1.033. Se il fatto è commesso con l’impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.
4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, Il comma 4. non introduce novità. Mantiene le sanzioni non osserva una disposizione della presente legge o diverse dalle precedenti ad un valore tra euro 50 e un provvedimento emanato dall'autorità competente euro 500. in base alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 500. 5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica la sanzione Il comma 5. Introduce la sospensione della licenza della sospensione della licenza di navigazione per di navigazione per 30 giorni. trenta giorni. Il periodo di sospensione della navigazione è riportato sulla licenza di navigazione medesima;” n) il primo comma dell'articolo 47 è sostituito dal seguente: 18 “1. La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla Il comma 1. prevede che le unità adibite a noleggio, circolazione delle unità da diporto, come definite locazione e istruzione siano regolate, per quanto concerne la dall'articolo 1, comma 3 della presente legge è responsabilità civile dall’articolo 2054 del codice civile. regolata dall'articolo 2054 del codice civile;” o) il primo ed il secondo comma dell'articolo 48 sono sostituiti dai seguenti: “1. Le disposizioni della legge 24 Dicembre 1969, I comma 1. e 2. contemplano l’applicazione della legge n. 990, e successive modificazioni, si applicano alle 24/12/1969 n, 990 a tutte le unità e a tutti i motori unità da diporto, come definite all'articolo 1, amovibili.Viene cioè estesa anche alle navi l’assicurazione comma 3, della presente legge, con esclusione obbligatoria. delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario. 2. Le disposizioni della legge 24 Dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati;”
p) l'articolo 49 è sostituito dal seguente: “ART. 49. - 1. Su tutte le unità da diporto con scafo di l comma 1. contempla l’obbligo, per le navi, di installare un lunghezza superiore a 24 metri è fatto obbligo di impianto ricetrasmittente ad onde ettometriche (immutato installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia rispetto alla legge 50) ad onde ettometriche secondo le norme stabilite dall’autorità competente. 2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza Il comma 2. contempla l’obbligo, per le unità di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, che navigano a distanza inferiore ai 24 metri in navigazione oltre le sei miglia, di superiore alle 6 miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente onde metriche (VHF) anche portatile (la vecchia legge 50 ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le non contemplava il portatile) norme stabilite dall'autorità competente. 3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo Il comma 3. esonera il VHF dal collaudo e dalle ispezioni delle unità da diporto sono esonerati dal collaudo e qualora l’apparecchio sia dichiarato conforme ai sensi della dalle ispezioni ordinarie. Il costruttore, o un suo normativa vigente. Solo se sprovvisti di certificazione di 19 legale rappresentante, rilascia una dichiarazione conformità è previsto il collaudo da parte delle PPTT attestante la conformità dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell'autorità competente. 4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio Il comma 4. detta le azioni necessarie per il rilascio della dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorità licenza di esercizio del VHF, demandando all’ufficio di competente e corredata della dichiarazione di iscrizione dell’unità l’assegnazione del nominativo conformità, è presentata all'ufficio di iscrizione internazionale, della licenza provvisoria di esercizio, la dell'unità, che provvede: trasmissione alle PPTT della documentazione per il rilascio a) all'assegnazione del nominativo internazionale; della licenza definitiva di esercizio. b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio; c) alla trasmissione all'autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.
5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al Il comma 5. evidenzia che la licenza di esercizio è relativa rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita all’apparecchio (e non al proprietario dell’unità come all’apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita previsto nella normativa precedente) solo in caso di sostituzione dell’apparato stesso. 6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio Il comma 6. detta le azioni necessarie per il rilascio della dell’apparato radiotelefonico installato a bordo dei licenza di esercizio del VHF, nel caso di natanti (in cui non natanti, corredata della dichiarazione di conformità è essendo prevista l’immatricolazione non è possibile presentata all'ispettorato regionale avente la demandare ai sensi del precedente comma 4. tali operazioni giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la all’ufficio di iscrizione dell’unità). In tal caso l’ufficio propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede competente risulta l’ispettorato regionale che provvede ad ad assegnare un indicativo di chiamata di assegnare un codice identificativo di chiamata, indipendente identificazione, valido indipendentemente dall'unità in dall’unità. cui l'apparato viene installato. 7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo Il comma 7. ribadisce la non necessità di pagare il canone dell’unità da diporto che non effettuano traffico di e l’affidamento del VHF ad una società concessionaria 20 corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo quando non si effettua traffico di corrispondenza. di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone. 8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici Il comma 8. detta le condizioni per disdire l’eventuale stipulati con le società concessionarie possono essere contratto di concessione del VHF disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è inviata all'autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assunzione di responsabilità della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione. 9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di Il comma 9. precisa che l’eventuale contratto di corrispondenza, ha validità anche per l'impiego concessione autorizza implicitamente all’impiego del VHF ai dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione. fini della sicurezza.
10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Il comma 10. contempla visite ed accertamenti (anche a Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può bordo) da parte del Ministero delle comunicazioni e del disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. degli organi di controllo dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti;” q) l'articolo 54 è sostituito dal seguente: L’articolo connette il mandato al Ministero Infrastrutture e Trasporti di emanare le norme di attuazione entro il 30 “ART. 54. - 1. Con decreto del Presidente della Settembre 2003. Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1 della Legge 23 (Nota bene: le norme di attuazione in questione, Agosto 1988, n. 400, sono emanate entro il 30 non consistono solamente nei decreti attuativi Settembre 2003, le norme di attuazione della presente esplicitamente richiesti dal nuovo articolato, ma legge;” risultano essere tutti quei provvedimenti che si rendono ad esempio necessari avendo scorporato il regime amministrativo della nautica dal Codice della Navigazione) 21 r) dopo l'articolo 54, è aggiunto il seguente: “Art. 54. - bis. 1. I procedimenti amministrativi relativi Il nuovo articolo 54-bis obbliga a portare a termine tutti i alle unità da diporto devono essere portati a termine procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto entro 20 giorni dalla data di presentazione della entro 20 giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta. documentazione prescritta. 2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme di Il comma 2. prevede l’applicazione delle norme precedenti attuazione di cui all’art. 54 della Legge 11 Febbraio in assenza dei provvedimenti di attuazione. 1971, n. 50, come sostituito dal comma 1, lettera q), (Nota bene: ciò significa di fatto l’applicazione del del presente articolo, continuano a trovare Codice della Navigazione per gli aspetti giuridici ed applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni amministrativi che non risultino regolati da nuove della presente legge, le norme di attuazione norme attuative). previgenti.”
ART. 2 L’articolo 2 va a modificare la normativa (Unità da diporto impiegate in attività di noleggio) precedente (DL 21/10/1996 n. 535, convertito con modificazioni dalla legge 23/12/1996 n. 647) in materia di noleggio e locazione: 1. La lettera b) del comma 8 dell’articolo 10 del Il comma 1. fornisce una nuova definizione del noleggio di decreto-legge 21 Ottobre 1996, n. 535, convertito unità da diporto (nel noleggio non è più obbligo da parte di con modificazioni dalla legge 23 Dicembre 1996, una delle parti ...compiere…una determinata navigazione..”, n. 647, è sostituita dalla seguente: ma è ammesso che una delle parti metta ”..a disposizione dell’altra parte l’unità da diporto..”) b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con (Nota Bene: il precedente comma 8 lettera b) del cui una delle parti, in corrispettivo del nolo DL sopra citato limitava ad avere a bordo “..non pattuito, si obbliga a mettere a disposizione più di dodici passeggeri..”. La nuova lettera b) dell'altra parte l'unità da diporto per un elimina tale obbligo) determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni 22 stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio. 2. È istituita la qualifica professionale di comandante di Il comma 2. istituisce la qualifica professionale di nave da diporto adibita al noleggio. comandante di nave da diporto adibita al noleggio. 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Il comma 3. contempla l’emanazione, entro 120 giorni, di trasporti, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della Legge 23 un apposito decreto che di fatto regolerà il noleggio sotto il Agosto 1988, n. 400, entro 120 giorni dalla data di profilo della sicurezza. I requisiti dettati risulteranno relativi a: entrata in vigore della presente legge, sono emanati - modalità della qualifica professionale di comandante di uno o più regolamenti concernenti: nave da diporto adibita a noleggio a) il conseguimento della qualificazione professionale - disciplina in materia di sicurezza e determinazione del di comandante di nave da diporto adibita al numero minimo dei componenti l’equipaggio noleggio di cui al comma 2; - titoli e qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi b) la disciplina in materia di sicurezza delle unità da di bordo diporto impiegate in attività di noleggio, nonché la - modalità del titolo professionale di conduttore per determinazione del numero minimo dei componenti imbarcazioni da diporto adibite al noleggio (attuazione l’equipaggio, d’intesa con le organizzazioni sindacali dell’art. 10 del DL 21/10/96) maggiormente rappresentative;
c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento Per quanto attiene alla “disciplina in materia di sicurezza”, dei servizi di bordo delle unità da diporto impiegate va evidenziato che la Direttiva 94/25/CE già detta le norme in attività di noleggio e delle navi da diporto; tecniche di costruzione e progettazione per tutte le unità da d) l’attuazione delle disposizioni dell’art. 10 del decreto- diporto, comprese quelle adibite al noleggio, di lunghezza legge 21 Ottobre 1996, n. 535, convertito, con fino ai 24 metri. Pertanto la succitata delega in materia di modificazioni, dalla legge 23 Dicembre 1996, n. 647, sicurezza delle unità da diporto adibite al noleggio aventi come modificato dal presente articolo. lunghezza fino ai 24 metri, si potrà esprimere negli ambiti delle specie di navigazione, dotazioni di sicurezza, esercizio dei contratti di noleggio, tipologia e periodicità delle visite di sicurezza, ma non dei requisiti di progettazione, costruzione e delle relative procedure di valutazione della conformità. Quanto sopra tuttavia non vale per le navi da diporto adibite al noleggio, per le quali, in assenza di una norma 4. Il comma 13 dell’articolo 10 del decreto-legge 21 europea, vige il regolamento di sicurezza italiano. Ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 Dicembre 1996, n. 647, è abrogato. 5. Le condizioni economiche, normative, previdenziali ed Il comma 5. rimanda al contratto collettivo di 23 assicurative dei marittimi italiani e comunitari arruolamento e nazionale di lavoro il trattamento imbarcati sulle unità da diporto impiegate in attività (economico, normativo, previdenziale e assicurativo) dei di noleggio sono disciplinate dalle norme vigenti in marittimi italiani e comunitari imbarcati. materia di contratto di arruolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 6. Fermo restando quanto disposto dal testo unico delle Il comma 6. nel caso di arruolamento di personale extra- disposizioni concernenti la disciplina ce, rimanda il rapporto di lavoro alle disposizioni vigenti in dell’immigrazione e norme sulla condizione dello Italia o nello Stato di appartenenza del marittimo non ce, a straniero, di cui al decreto legislativo 25 Luglio 1998, scelta delle parti (comunque nel rispetto delle convenzioni n. 286, come modificato dalla legge 30, Luglio 2002, n. internazionali pertinenti). 189, il rapporto di lavoro del personale non comunitario imbarcato a bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio è disciplinato dalle disposizioni vigenti nello Stato italiano o nello Stato di appartenenza del marittimo non comunitario a scelta delle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro per il settore del lavoro marittimo.
ART. 3 L’articolo 3 riconduce l’iscrizione delle navi citate (Navi destinate esclusivamente al noleggio nel comma 1 al Registro internazionale di cui per finalità turistiche) all’articolo 1 del DL 30/12/1997 n. 457, convertito con modificazioni della legge 27/2/1998 n. 30. 1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di Il comma 1. definisce la navi oggetto di tale iscrizione (navi cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 stazza lorda non superiore alle 1000 tonnellate, adibite in febbraio 1998, n. 30 e successive modificazioni, ed navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con finalità turistiche) scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche. 2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel registro Il comma 2. limita il numero di passeggeri a 12 (escluso internazionale: l’equipaggio). Obbliga, ai fini dell’abilitazione, al rilascio di un 24 Certificato di Classe da parte di uno degli organismi oggi a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un riconosciuti in Italia (ABS, BV e RINA). numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio; Obbliga al rispetto di un emanando regolamento di b) sono munite di certificato di classe rilasciato da sicurezza (entro 180 giorni) che detti i requisiti tecnici uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto (costruttivi) e di conduzione (titoli e qualifiche comandante legislativo 3 Agosto 1998, n. 314, come modificato ed equipaggio) dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169; c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3. 3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Il comma 3. contempla l’istituzione di un Regolamento di presente legge, con decreto del Ministro delle sicurezza, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 17, presente legge, che detti le norme di progettazione e comma 3, della legge 23 Agosto 1988, n. 400, è costruzione, ma anche di conduzione (titoli ed abilitazioni emanato il Regolamento di sicurezza recante le professionali) norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.
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