Zurich Tutti Protetti Aziende

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Zurich Tutti Protetti
                                                  Aziende

Zurich Tutti Protetti - Aziende                              Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
Contratto di Assicurazione                                   • Nota informativa
                                                             • Glossario
Morte ed Invalidità Permanente
                                                             • Condizioni di Assicurazione
derivante da Infortunio
                                                             deve essere consegnato al Contraente prima della
                                                             sottoscrizione del contratto

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Indice
Nota Informativa                                                     pag.   1 di 5
     A. Informazioni sull’impresa di assicurazione                   pag.   1 di 5
     B. Informazioni sul contratto                                   pag.   1 di 5
     C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami       pag.   4 di 5

Glossario                                                            pag.   1 di 2

Condizioni di Assicurazione                                          pag. 1 di 10

     Condizioni generali                                             pag. 1 di 10

     Cosa e come assicuriamo                                         pag. 2 di 10

     Garanzie                                                        pag. 2 di 10

     Garanzie aggiuntive (sempre operanti)                           pag. 3 di 10

     Norme che regolano l’assicurazione Infortuni                    pag. 4 di 10

     In caso di Sinistro                                             pag. 6 di 10

     Condizioni particolari Aziende                                  pag. 7 di 10

     Assicurazione complementare Invalidità Permanente da Malattia   pag. 8 di 10
contrattuale, il contratto si intende tacitamente rinnovato
Nota informativa                                                     per il periodo di un anno e così successivamente.
                                                                     Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all’Articolo 7 delle
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema             Condizioni Generali d’Assicurazione “Proroga dell’Assicura-
predisposto dall’ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non           zione e periodo d’assicurazione”.
è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di As-
sicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.                3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed
                                                                     esclusioni
                                                                     Le coperture assicurative offerte dal contratto sono:
                                                                     • Indennizzo in caso di Morte da Infortunio (vedi Sezione
A. Informazioni sull’impresa di assicurazione                          “Garanzie”)
                                                                     • Indennizzo in caso di Invalidità Permanente da Infortunio
1. Informazioni generali                                               (vedi Sezione “Garanzie”)
Il presente contratto viene stipulato con                            • Indennizzo in caso di Invalidità Permanente da Malattia
                                                                       tropicale (vedi Sezione “Garanzie aggiuntive”)
ZURICH INSURANCE plc                                                 • Rimborso Spese di cura a seguito di Infortunio (vedi Se-
Rappresentanza Generale per l’Italia                                   zione “Garanzie”)
Sede: via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia                  • Diaria giornaliera in caso di ricovero per Infortunio (vedi
Telefono n. 02.59662510 - Telefax n. 02.26622768                       Sezione “Garanzie”)
Indirizzo PEC: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it                    • Diaria giornaliera in caso di Inabilità Temporanea per
Sito internet: www.zurich.it                                           Infortunio (vedi Sezione “Garanzie”)
Indirizzo e-mail: informazioni@zurich.it
                                                                     Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle relative sezioni con-
Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo          tenute nelle Condizioni d’Assicurazione.
Zurich Financial Services, ha la propria sede legale in Zuri-
ch House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sotto-           AVVERTENZA:
posta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla              Le Condizioni Generali di Assicurazione prevedono la pre-
regolamentazione dei servizi finanziari (IFR).                       senza di limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo al-
Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in      la riduzione o al mancato pagamento dell’Indennizzo:
Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva
92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l’Assicurazione             Tutte le Garanzie
diretta diversa dall’Assicurazione sulla Vita, attraverso la pro-    • Articolo 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio”;
pria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in via         • Articolo 2 “Pagamento del Premio e decorrenza della ga-
Benigno Crespi 23, 20159 Milano.                                       ranzia”;
Zurich Insurance plc è iscritta all’Albo Imprese IVASS               • Articolo 4 “Aggravamento del rischio”;
(Elenco I) il 3/1/08 al n. I.00066.                                  • Articolo 12 “Altre assicurazioni”;

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa           Sezione “Cosa e come assicuriamo”
Il patrimonio netto di Zurich Insurance plc è di                     • Articolo 14 “Oggetto dell’Assicurazione”
2.461.910.879,00 euro, formato da un capitale sociale di
8.157.940,00 euro e riserve patrimoniali per                         Sezione “Garanzie”
2.453.752.939,00 euro.                                               • Articolo 15 “Caso Morte”;
L’indice di solvibilità di Zurich Insurance plc, ovvero il rappor-   • Articolo 16 “Caso Invalidità Permanente ”;
to tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’am-    • Articolo 17 “Spese di cura”;
montare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa         • Articolo 18 “Diaria da ricovero”;
vigente riferito alla gestione di tutti i rami danni, è del 220%.    • Articolo 19 “Inabilità Temporanea“;
Il patrimonio netto e l’indice di solvibilità sono calcolati ap-
plicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP) e la nor-       Sezione “Garanzie aggiuntive sempre operanti”
mativa regolamentare vigente in Irlanda.                             • Articolo 21“Ernie traumatiche”;
                                                                     • Articolo 22“Rottura sottocutanea dei tendini”;
                                                                     • Articolo 24 “Malattie tropicali – Malaria”;
                                                                     • Articolo 25 “Rischio guerra”;
B. Informazioni sul contratto                                        • Articolo 26“Menomazioni estetiche”;

Il contratto è stipulato con tacito rinnovo.                         Sezione “Norme che regolano l’assicurazione Infortuni”
                                                                     • Articolo 31 “Esclusioni”;
AVVERTENZA:                                                          • Articolo 32 “Persone non assicurabili – Cessazione delle
In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera            garanzie”;
raccomandata A/R almeno 60 giorni prima della scadenza               • Articolo 33 “Limiti di età – Cessazione delle garanzie”;

                                                             Pagina 1 di 5
Sezione “In caso di Sinistro”                                        AVVERTENZA:
• Articolo 34 “Obblighi in caso di Sinistro”;                        Gli Art. 32 “Persone non assicurabili – Cessazione delle ga-
• Articolo 35 “Criteri di indennizzabilità”;                         ranzie” e 4 “Esclusioni dell’Assicurazione complementare
                                                                     Invalidità Permanente da Malattia prevedono la non assi-
Sezione Norme che regolano l’Assicurazione complementare             curabilità di persone affette da determinate patologie.
Invalidità Permanente Malattia
• Articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione”;
• Articolo 2 “Decorrenza della garanzia – Termini di aspet-          AVVERTENZA:
  tativa”;                                                           Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla con-
• Articolo 4 “Esclusioni”;                                           correnza del Massimale prescelto dal Contraente ed indica-
• Articolo 5 “Limiti di età – Cessazione delle garanzie”;            to in Polizza; le prestazioni in caso di Invalidità
• Articolo 6 “Denuncia dell’Invalidità ed obblighi relativi”;        Permanente da Infortunio sono assoggettate al seguente re-
• Articolo 7 “Criteri di indennizzabilità”;                          gime di Franchigia:
• Articolo 10 “Non cumulabilità della presente garanzia con          • fino a 1.000.000,00 euro l’indennizzo sulla somma assicura-
  quella Infortuni”;                                                   ta non sarà riconosciuto quando l’Invalidità Permanente sia
                                                                       di grado inferiore o uguale al 3% dell’Invalidità Permanente
AVVERTENZA:                                                            Totale; se invece risulterà superiore al 3% ma inferiore al
Le Condizioni Generali d’Assicurazione prevedono la pre-               10%, l’indennizzo verrà corrisposto per la parte eccedente il
senza di condizioni di sospensione della garanzia che pos-             3%; nel caso in cui l’invalidità sia superiore al 10%, sarà ri-
sono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento                   conosciuto senza l’applicazione di alcuna franchigia.
dell’Indennizzo:                                                     • oltre 1.000.000,00 euro e fino a 2.000.000,00 euro l’in-
                                                                       dennizzo sulla somma assicurata non sarà riconosciuto
Tutte le Garanzie                                                      quando l’Invalidità Permanente sia di grado inferiore o
• Articolo 2 “Decorrenza della garanzia - Termini di aspetta-          uguale al 10% dell’Invalidità Permanente Totale; se inve-
  tiva”;                                                               ce risulterà superiore al 10% ma inferiore al 25%, l’in-
                                                                       dennizzo verrà corrisposto per la parte eccedente il 10%;
 “Norme che regolano l’assicurazione Infortuni- Regolazione            nel caso in cui l’invalidità sia superiore al 25%, sarà rico-
Premio”                                                                nosciuto senza l’applicazione di alcuna franchigia.
• Articolo 29.A “Assicurazione in base all’ammontare delle           • nel caso in cui l'invalidità sia uguale o superiore al 50% que-
  retribuzioni”;                                                       sta verrà indennizzata con il 100% del capitale assicurato.
• Articolo 29.B “Assicurazione in base alle persone indicate
  per nominativo”;                                                   Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alla descrizione pun-
• Articolo 29.C “Assicurazione in forma anonima a capitali           tuale di ciascuna garanzia ai seguenti articoli delle Condizio-
  fissi”;                                                            ni di Assicurazione:
• Articolo 29.D “Assicurazione in base alle giornate/presenze”;      • Articolo 14 “Oggetto dell’Assicurazione” ultimo comma;
                                                                     • Articolo 16 “Caso Invalidità Permanente”;
“Norme che regolano l’Assicurazione complementare Invali-            • Articolo 20 “Massimo catastrofale”;
dità Permanente da Malattia”                                         • Articolo 21 “Ernie traumatiche”;
• Articolo 2 “Decorrenza della garanzia – Termini di aspet-          • Articolo 22 “Rottura sottocutanea dei tendini”;
  tativa.
                                                                     • Articolo 23 “Ulteriori rimborsi”;
AVVERTENZA:                                                          • Articolo 24 “Malattie tropicali – Malaria”
L’Art. 21 “Ernie traumatiche” e l’Art. 2 “Decorrenza della           • Articolo 25 “Rischio guerra”;
garanzia – Termini di aspettativa” dell’Assicurazione com-           • Articolo 26 “Menomazioni estetiche”;
plementare Invalidità Permanente Malattia prevedono dei
periodi di carenza.                                                  Per quanto concerne la garanzia complementare Invalidità
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda ai predetti articoli del-   Permanente da Malattia, l’Art. 3 “Liquidazione dell’inden-
le Condizioni Generali d’Assicurazione.                              nizzo” prevede uno schema di corrispondenza tra grado
                                                                     d’Invalidità accertata e percentuale da liquidare.
AVVERTENZA:
Le “Norme che regolano l’Assicurazione Infortuni” preve-             Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensio-
dono all’Art. 33 “Limiti di età – Cessazione delle garanzie”         ne dei meccanismi di funzionamento d’applicazione di sco-
la presenza del limite di 80 anni quale età massima assicu-          perti e franchigie, si riportano di seguito delle
rabile; qualora l’Assicurato compia il 80° anno di età duran-        esemplificazioni numeriche.
te il periodo di validità del contratto, l’Assicurazione cessa
senza bisogno di disdetta alla scadenza annua di Polizza, alla       Esempio 1:
data di raggiungimento dell’età indicata.                            Massimale Assicurato caso Invalidità Permanente: 100.000,00 euro
                                                                     Invalidità Permanente riconosciuta 2%
L’Art. 5 dell’Assicurazione complementare Invalidità Per-            (Franchigia: come sopra indicata)
manente da Malattia, riduce il limite di età a 70 anni.              Indennizzo                                            0,00 euro

                                                             Pagina 2 di 5
Esempio 2:                                                         6. Premi
Massimale Assicurato caso Invalidità Permanente: 300.000,00 euro   Il contratto prevede periodicità annuale di pagamento del
Invalidità Permanente riconosciuta 5%                              Premio con possibilità per il Contraente di frazionamento
(Franchigia: come sopra indicata)                                  semestrale, senza oneri aggiuntivi. Gli Intermediari Assicura-
Indennizzo                                        6.000,00 euro    tivi possono ricevere dal Contraente esclusivamente i se-
                                                                   guenti mezzi di pagamento:
Esempio 3:                                                         • assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di
Massimale Assicurato caso Invalidità Permanente: 100.000,00 euro     non trasferibilità, intestata all’Impresa di Assicurazione op-
Invalidità Permanente riconosciuta 22%                               pure all’Intermediario Assicurativo, espressamente in tale
(Franchigia: come sopra indicata)                                    qualità;
Indennizzo                                       22.000,00 euro    • bonifico bancario su c/c intestato all’Impresa di Assicura-
                                                                     zione o all’Intermediario Assicurativo, espressamente in ta-
Esempio 4:                                                           le qualità;
Massimale Assicurato caso Invalidità                               • bancomat o carta di credito/debito se disponibile presso
Permanente da Malattia                    100.000,00 euro            l’Intermediario Assicurativo;
Grado di Invalidità Permanente riconosciuta 27%
                                                                   • denaro contante per un importo massimo di 750,00 euro
Tabella di corrispondenza tra grado di Invalidità accertata e
                                                                     annui.
percentuale da liquidare 27% = 4%
Indennizzo:                                   4.000,00 euro        I premi devono essere pagati alla Compagnia, o all’Interme-
                                                                   diario Assicurativo, al quale è assegnata la Polizza, autorizza-
                                                                   to dalla Compagnia stessa alla esazione dei premi.
4. Dichiarazione dell’Assicurato in ordine alle circostanze
del Rischio – Nullità                                              AVVERTENZA:
                                                                   Il Premio può essere oggetto di sconti qualora il Con-
AVVERTENZA:                                                        traente rientri in particolari categorie di soggetti per le
L’Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione “Di-           quali la Compagnia applichi tariffe agevolate (convenzio-
chiarazioni relative alle circostanze del rischio” prevede che     ni) oppure per effetto di scontistiche concesse dalla Com-
le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Con-      pagnia all’Intermediario Assicurativo e da questo gestite
traente relative a circostanze che influiscono sulla valuta-       autonomamente.
zione del rischio, possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazio-
ne dell’Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e         7. Adeguamento del Premio e delle somme assicurate
1894 del Codice Civile.                                            La Polizza non prevede l’adeguamento delle somme assicura-
                                                                   te e il Premio non è indicizzato. Per i meccanismi di regola-
                                                                   zione del Premio, si rinvia all’Art. 29 lettere A ,B, C, D.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni
della professione
                                                                   8. Diritto di recesso
AVVERTENZA:
L’Art 4 delle Condizioni di Assicurazione “Aggravamento            AVVERTENZA:
del rischio” prevede che il Contraente deve dare comunica-         L’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione “Recesso in caso
zione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del ri-          di Sinistro” prevede che dopo ogni denuncia di Sinistro e fi-
schio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati        no al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’Indenniz-
dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o             zo, la Compagnia ha facoltà di recedere dall’Assicurazione
parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazio-     con preavviso scritto di 30 giorni. In tal caso, entro 15 gior-
ne dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Ci-       ni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa
vile.                                                              la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio
L’Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione “Diminuzione            non corso.
del rischio” prevede che nel caso di diminuzione del rischio
la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio
successive alla comunicazione del Contraente ai sensi del-         9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
l’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di    Ai sensi dell’Articolo 2952, secondo comma, del Codice Ci-
recesso.                                                           vile, i diritti derivanti dal contratto d’assicurazione (diversi
                                                                   dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si prescrivono
Essendo la Polizza principalmente rivolta a categorie di la-       in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il
voratori dipendenti è possibile che una modifica del regime        diritto si fonda.
produttivo dell’azienda possa comportare differenti moda-
lità lavorative, più o meno rischiose che possano incidere
sul rischio Assicurato e conseguentemente sul Premio di            10. Legge applicabile al contratto
Polizza.                                                           Il contratto è soggetto alla Legge Italiana.

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11. Regime fiscale                                                 professionale. Le spese relative ai certificati medici sono a
Le aliquote di imposta applicate alle garanzie previste dalla      carico dell’Assicurato.
presente Polizza sono pari al 2,50% e sono a carico del Con-
traente.                                                           L’Art. 9 “Pagamento dell’Indennizzo” per l’ Assicurazione
                                                                   complementare Invalidità Permanente da Malattia, regola-
                                                                   no le modalità necessarie per la liquidazione del danno e
                                                                   prevedono che ricevuta la necessaria documentazione
C. Informazioni sulle procedure liquidative e                      (cartelle cliniche, esami specialistici, certificazione medi-
sui reclami                                                        ca, ricevute o fatture di pagamento in originale), espleta-
                                                                   te tutte le indagini richieste dalla Compagnia e verificata
12. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo                        la validità delle garanzie, la Compagnia si impegna a
                                                                   provvedere al pagamento dell’Indennizzo entro 15 giorni
AVVERTENZA:                                                        dalla data di ricevimento della quietanza debitamente sot-
La data di insorgenza del Sinistro è quella in cui si è verifi-    toscritta dall’Assicurato. Qualora non vi sia immediato
cato l’Infortunio. Per la garanzia Indennizzo in caso di           accordo fra le Parti sull’ammontare dell’Indennizzo, la
morte da Infortunio è la data del decesso; per la garanzia         Compagnia, nell’attesa che questo sia determinato dal
Rimborso spese da ricovero a seguito d’Infortunio è la da-         Collegio dei Medici, come previsto dall’Art. 8 “Contro-
ta del Ricovero.                                                   versie”, provvederà al pagamento dell’importo da essa sti-
L’Art. 34 “Obblighi in caso di Sinistro” prevede che la de-        mato, salvo eventuale conguaglio successivo alla decisione
nuncia dell’Infortunio con l’indicazione delle cause che lo        del suddetto dei Medici.
determinarono corredata di certificato medico, deve essere
fatta per iscritto alla Sede della Compagnia o all’Interme-        L’Art. 3 “Liquidazione dell’Indennizzo” per l’Assicurazione
diario Assicurativo al quale è assegnata la Polizza, entro         complementare Invalidità Permanente da Malattia prevede
cinque giorni dall’Infortunio o dal momento in cui l’Assi-         che il grado di Invalidità Permanente venga accertato in un
curato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità     periodo compreso tra i 6 e i 18 mesi dalla data della de-
e comunque non oltre due anni dalla data di cessazione del-        nuncia della Malattia.
la Polizza.
Sempre lo stesso articolo, al comma 3, prevede che l’Assicu-
rato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire alla     13. Reclami
visita di medici della Compagnia e a qualsiasi indagine che        Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia,
questa ritenga necessaria, sciogliendo a tal fine dal segreto      all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e al-
professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicu-       l’Autorità irlandese competente (Financial Service Ombud-
rato stesso; devono altresì provvedere alla presentazione,         sman’s Bureau) secondo le disposizioni che seguono:
dove richiesta, della copia della cartella clinica. Le spese re-
lative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato.        - Alla Compagnia
                                                                   Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del
L’Art. 37 “Pagamento dell’indennizzo” regola le modalità           rapporto contrattuale, e dei sinistri, segnatamente per i pro-
necessarie per la liquidazione del danno e prevedono che ri-       fili dell’attribuzione di responsabilità, effettività della presta-
cevuta la necessaria documentazione (cartelle cliniche,            zione, quantificazione ed erogazione delle somme dovute
esami specialistici, certificazione medica, ricevute o fattu-      all’avente diritto. I reclami devono essere inoltrati per iscrit-
re di pagamento in originale), espletate tutte le indagini         to a:
richieste dalla Compagnia e verificata la validità delle ga-
ranzie, la Compagnia si impegna a provvedere al paga-                             ZURICH INSURANCE plc
mento dell’Indennizzo entro 15 giorni dalla data di                           Rappresentanza Generale per l’Italia
ricevimento della quietanza debitamente sottoscritta dal-                           Ufficio Gestione reclami
l’Assicurato. Qualora non vi sia immediato accordo fra le                    Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Parti sull’ammontare dell’Indennizzo, la Compagnia, nel-                           Fax numero: 02.2662.2243
l’attesa che questo sia determinato dal Collegio dei Medi-                         E-mail: reclami@zurich.it.
ci, come previsto dall’Art. 36 “Controversie” , provvederà
al pagamento dell’importo da essa stimato, salvo eventua-          I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, co-
le conguaglio successivo alla decisione del suddetto Colle-        gnome e domicilio del reclamante, indicazione del titolo che
gio dei Medici.                                                    lo legittima al reclamo (contraente, assicurato, danneggiato,
                                                                   beneficiario, ecc.), denominazione dell’Impresa, dell’Inter-
L’Art. 6 “Denuncia dell’Invalidità e obblighi relativi” per la     mediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve de-
Assicurazione complementare Invalidità Permanente da Ma-           scrizione del motivo della lamentela ed ogni documento
lattia prevede che l’Assicurato deve sottoporsi in Italia, agli    utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circo-
accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia,          stanze.
fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle       La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45
cartelle cliniche complete di ogni altra documentazione sa-        giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all’indirizzo for-
nitaria a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal segreto        nito dal reclamante.

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- All’IVASS                                                                      e modulistica contenute nel sito:
Vanno indirizzati i reclami:                                                       www.financialombudsman.ie
- aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle di-
  sposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle re-      Il Financial Service Ombudsman’s Bureau è un organismo in-
  lative norme di attuazione e del Codice del Consumo               dipendente e separato dalla Autorità di Vigilanza Irlandese
  (relative alla commercializzazione a distanza di servizi fi-      (Central Bank of Ireland) ed è competente a trattare i reclami
  nanziari al consumatore), da parte della Compagna, degli          a servizi forniti dalle imprese di assicurazione. Resta comun-
  intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi;        que salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
- nei casi in cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’e-
  sito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di as-        14. Arbitrato
  senza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di        L’Art. 36 “Controversie” prevede l’apertura della procedura
  45 giorni.                                                        di arbitrato: In caso di divergenza sulla natura o sulle con-
I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:                   seguenze delle lesioni, ovvero sulla natura e origine della
                           I.V.A.S.S.                               Malattia, le Parti si obbligano a conferire mandato, con
         Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni,             scrittura privata, di decidere, a norma e nei limiti delle con-
                 Servizio Tutela degli Utenti,                      dizioni di Polizza, a un Collegio di tre medici, nominati
              Via del Quirinale 21, 00187 Roma                      uno per Parte, e il terzo di comune accordo o, in caso di
               Fax numero: 06/42.133.745/353                        mancato accordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici,
                                                                    avente competenza nel luogo ove debba riunirsi il Collegio
corredando l’esposto della documentazione relativa all’even-        dei Medici. Il Collegio dei Medici risiede presso nella città
tuale reclamo trattato dalla Società.                               Sede dell’Istituto di medicina legale più vicina al luogo di
Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei re-       residenza dell’Assicurato.
clami sono contenute nel Regolamento n. 24 dell’ISVAP, che          Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il
l’Assicurato può consultare sul sito www.ivass.it. Per la riso-     medico da essa designato, contribuendo per la metà delle
luzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il re-   spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al
clamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente         Collegio dei Medici di rinviare, ove ne riscontri l’opportu-
- individuabile al sito www.ec.Europa.eu/fin-net - e chieden-       nità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Permanente
do l’attivazione della procedura FIN-NET.                           ad epoca successiva, da fissarsi dal Collegio stesso entro un
                                                                    anno. Le decisioni del Collegio dei Medici sono prese a
- All’autorità irlandese competente                                 maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Leg-
I reclami possono essere indirizzati a                              ge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei Medici si
                                                                    rifiuti di firmare il relativo verbale.
        Financial Service Ombudsman’s Bureau
       3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Palace                     AVVERTENZA:
                        Dublin 2                                    Rimane comunque ferma la possibilità di rivolgersi all’Au-
 secondo le disposizioni relative alle modalità di reclamo          torità giudiziaria.

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia - è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e
delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
                                                                                              Il Rappresentante legale
                                                                                               Dott. Camillo Candia

                                         Data ultimo aggiornamento: 10 Dicembre 2012

                                                            Pagina 5 di 5
f ) le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche e di altre
Glossario                                                                cure rese necessarie da Infortunio;
                                                                     g) gli effetti della temperatura esterna e degli agenti atmo-
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicu-
                                                                         sferici, compresa l’azione del fulmine, nonché scariche
razione.
                                                                         elettriche e l’improvviso contatto con corrosivi;
Assicurazione: il contratto di assicurazione.                        h) quelli sofferti in stato di malore e/o incoscienza;
                                                                     i) quelli conseguenti a imperizia, imprudenza o negligenza
Associato alla Cassa di Assistenza: il soggetto che intende              o dovuti a colpa grave;
provvedere, a favore di una o più categorie di personale di-         l) gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di vanda-
pendente, a prestazioni assistenziali per lui obbligatorie in            lismo, terrorismo, attentati, aggressioni o atti violenti che
forza di Contratto, Accordo o Regolamento Aziendale.                     abbiano movente politico, sociale o sindacale ai quali
Beneficiario: la persona che "beneficia" della prestazione               l’Assicurato non abbia preso parte attiva e volontaria;
erogata dall'assicuratore quando si verifica l'evento che ne         m)le conseguenze indirette di avvenimenti quali arenamen-
crea i presupposti. In caso di Invalidità Permanente il bene-            to, naufragio, atterraggio forzato di mezzi di trasporto ta-
ficiario è generalmente l’assicurato stesso; in caso di morte            li da causare, per le condizioni climatiche o per la perdita
dell’assicurato, beneficiari sono generalmente gli eredi legit-          dell’orientamento, la morte dell’Assicurato o lesioni per-
timi oppure altri soggetti prestabiliti al momento della sot-            manenti gravi.
toscrizione del contratto assicurativo.
                                                                     Ingessatura: mezzo di contenzione, inamovibile da parte del
Compagnia: è la Società Assicuratrice ovvero Zurich Insu-            paziente, tendente alla immobilizzazione della parte.
rance Company Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia.
                                                                     Invalidità Permanente Parziale: diminuzione definitiva e ir-
Contraente: il soggetto che stipula il contratto nell’interesse      rimediabile della capacità a un qualsiasi lavoro proficuo, in-
proprio e di altre persone.                                          dipendentemente dalla professione svolta.

Franchigia: la percentuale o la somma prestabilita che in ca-        Invalidità Permanente Totale: perdita definitiva e irrimedia-
so di Sinistro l’Assicurato tiene a suo carico e per il quale la     bile della capacità a un qualsiasi lavoro proficuo, indipen-
Compagnia non riconosce l’indennizzo.                                dentemente dalla professione svolta.
                                                                     Intermediario Assicurativo: la persona fisica o la società,
Frattura ossea: rottura di un osso in genere conseguente a
                                                                     iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e
una causa lesiva che abbia agito più o meno (intensamente
sul punto della frattura (diretta) o a distanza (indiretta); So-     riassicurativi di cui all’art. 109 del D. lgs. 7 settembre 2005,
no parificate alle fratture ossee le fratture ossee incomplete       n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermedia-
(incrinature o infrazioni) e le rotture dei legamenti crociati       zione assicurativa o riassicurativa.
del ginocchio.                                                       Malattia: ogni obiettiva alterazione dello stato di salute non
                                                                     dipendente da Infortunio.
Inabilità Temporanea: incapacità parziale o totale di atten-
dere, per un periodo più o meno lungo alle ordinarie occu-           Malattie/Invalidità coesistenti: malattie o invalidità presen-
pazioni.                                                             ti nel soggetto, che non determinano alcuna influenza peg-
                                                                     giorativa sulla Malattia denunciata e sulla invalidità da essa
Indennizzo / Rimborso: la somma dovuta dalla Compagnia
                                                                     causata, in quanto interessano sistemi organo-funzionali di-
in caso di Sinistro.
                                                                     versi.
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed         Malattie/Invalidità concorrenti: malattie o invalidità pre-
esterna che produca lesioni corporali obiettivamente consta-
                                                                     senti nel soggetto, che determinano una influenza peggiora-
tabili.
                                                                     tiva sulla Malattia denunciata e sulla invalidità da essa
Sono equiparati a Infortunio anche:                                  causata, in quanto interessano uno stesso sistema organo-
a) l’asfissia per involontaria aspirazione di gas o vapori;          funzionale.
b) l’avvelenamento, le intossicazioni e/o lesioni prodotte           Malattia mentale: Ogni patologia mentale e del comporta-
   dall’ingestione involontaria di sostanze in genere;               mento (come ad esempio psicosi, nevrosi, sindromi depres-
c) le morsicature e le punture animali, esclusa la malaria e le      sive, disturbi dello sviluppo psicologico, anoressia, bulimia,
   malattie tropicali, le ustioni provocate da animali o da ve-      ecc.) ricomprese nel capitolo V della decima revisione della
   getali in genere, nonché le infezioni (comprese quelle te-        Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD – 10 del
   taniche) conseguenti a infortuni garantiti a termini di           OMS).
   polizza;
d) l’affogamento;                                                    Malformazione o difetto fisico: menomazione clinicamente
e) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti, le ernie   statica e stabilizzata sia di tipo acquisito, esito di pregresso
   e le rotture sottocutanee dei tendini, (salvo quanto previ-       processo morboso o lesione traumatica, sia derivante da ano-
   sto alla Sezione Garanzie Aggiuntive);                            malia congenita.

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Massimale: è l’importo massimo annuo per anno assicurati-        ospedaliera.
vo per uno o più sinistri rimborsabili all’Assicurato.
                                                                 Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Periodo assicurativo: il periodo di validità dell’Assicurazio-
                                                                 Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è pre-
ne; questo si intende stabilito nella durata di un anno.
                                                                 stata l’assicurazione.
Polizza: il documento che prova l’assicurazione.                 Scoperto: percentuale della somma liquidabile a termini di
                                                                 polizza che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sini-
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.           stro.
Questionario anamnestico: il documento che descrive lo           Tabella Inail: allegato 1) del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 che
stato di salutedell’Assicurato. Deve essere compilato e sott-    contiene l’elenco delle lesioni e del relativo grado di invali-
scrittodall’Assicurato o da chi ne esercita la patria potestà.   dità.
Tale documento è richiamato nelle dichiarazioni del Con-         Termini di aspettativa (o Carenza): periodo iniziale del rap-
traente riportate sulla Polizza                                  porto contrattuale nel corso del quale la copertura assicura-
Ricovero: la degenza, che comporti almeno un pernotta-           tiva per le prestazioni indicate si intende inoperante.
mento, in Strutture Ospedaliere pubbliche o private rego-        Territorio Italiano: quello della Repubblica Italiana, della
larmente autorizzate all’erogazione dell’assistenza              Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

                                      Data ultimo aggiornamento: 10 Dicembre 2012

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ha facoltà di recedere dall’assicurazione con preavviso
Condizioni di Assicurazione                                       scritto di 30 giorni. In tal caso, entro 15 giorni dalla da-
                                                                  ta di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa la par-
                                                                  te di premio imponibile relativa al periodo di rischio non
                                                                  corso.
Condizioni generali
                                                                  Articolo 7
Articolo 1                                                        Proroga dell’Assicurazione e periodo di assicurazione
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio               In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Con-     spedita almeno 2 mesi prima della scadenza, l’assicurazio-
traente relative a circostanze che influiscono sulla valuta-      ne di durata non inferiore a un anno è prorogata per un an-
zione del rischio, possono comportare la perdita totale o         no e così successivamente.
parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazio-
ne dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894      Articolo 8
del Codice Civile.                                                Obblighi del Contraente nei confronti degli Assicurati
                                                                  Il Contraente s’impegna a consegnare ad ciascun Assicurato
Articolo 2                                                        al momento dell’inclusione di ogni persona nella garanzia
Pagamento del premio e decorrenza della garanzia                  prestata dal presente Contratto, le Condizioni di assicurazio-
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato    ni che regolano la copertura assicurativa.
in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati
pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del      Articolo 9
pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di         Oneri fiscali
premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore        Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del
24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende        Contraente.
vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le
successive scadenze e il diritto della Compagnia al pagamen-      Articolo 10
to dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.   Foro competente
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione       Qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpreta-
di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è   zione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà
interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazio-      sottoposta all’esclusiva competenza del Foro di Milano.
namento in più rate. I premi devono essere pagati all’Inter-      Qualora il Contraente e/o l’Assicurato sia qualificabile come
mediario Assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure      “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (art. 3,
alla Compagnia.                                                   D.L.vo 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia deri-
                                                                  vante da o connessa all'interpretazione, applicazione o ese-
Articolo 3                                                        cuzione della Polizza sarà sottoposta all'esclusiva competenza
Modifiche dell’assicurazione                                      del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere pro-
vate per iscritto.                                                Articolo 11
                                                                  Assicurazione stipulata indipendentemente da ogni obbli-
Articolo 4                                                        go di Legge
Aggravamento del rischio                                          La presente polizza è stipulata indipendentemente da ogni
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compa-         obbligo di Legge per l’assicurazione infortuni e Malattia e ri-
gnia di ogni aggravamento del rischio.                            marrà in vigore anche nel caso in cui tale obbligatorietà ri-
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla        sultasse o fosse stabilita successivamente.
Compagnia possono comportare la perdita totale o parzia-
le del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione del-    Articolo 12
l’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.        Altre assicurazioni
                                                                  Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia del-
Articolo 5                                                        l’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicura-
Diminuzione del rischio                                           zioni per lo stesso rischio, ai sensi dell’art. 1910 del Codice
Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a       Civile.
ridurre il premio o le rate di premio successive alla comuni-     Se il Contraente omette dolosamente di dare l’avviso di cui
cazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Ci-     sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l’inden-
vile e rinuncia al relativo diritto di recesso.                   nizzo.

Articolo 6                                                        Articolo 13
Recesso in caso di Sinistro                                       Rinvio alle norme di Legge
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal           Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le
pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Compagnia             norme di Legge.

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dell’Assicurato non viene più ritrovato e a condizione che
Cosa e come assicuriamo                                               siano trascorsi almeno sei mesi dalla presentazione di do-
                                                                      manda di morte presunta a termini degli artt. 60 comma
Articolo 14
                                                                      3 e 62 del Codice Civile. Qualora sia stato effettuato il
Oggetto dell’assicurazione
                                                                      pagamento dell’indennizzo e in seguito l’Assicurato ritor-
Le conseguenze degli infortuni che abbiano causato la
                                                                      ni o si abbiano di lui notizie sicure, la Compagnia ha di-
Morte o l’Invalidità Permanente, subiti:
                                                                      ritto alla restituzione della somma pagata. L’Assicurato
a) nell’esercizio dell’attività professionale dichiarata; tutta-      stesso potrà far valere i diritti che eventualmente gli sa-
   via, in caso di Infortunio conseguente all’esercizio di at-        rebbero spettati, nel caso avesse subito lesioni indennizza-
   tività professionali diverse da quelle dichiarate all’atto di      bili a norma di polizza.
   stipulazione della Polizza e che comportino un Aggrava-
   mento del rischio (Art. 4), la Compagnia riconosce il           Articolo 16
   70% dell’indennizzo, a condizione che l’Assicurato o i          Caso Invalidità Permanente
   Beneficiari dimostrino che tali attività non erano svolte       Se l’Infortunio ha come conseguenza l’Invalidità Permanen-
   all’atto della stipulazione della polizza o dei suoi succes-    te, la Compagnia:
   sivi rinnovi;
                                                                   a) determina il grado di Invalidità Permanente sulla base
b) nello svolgimento di normali attività del tutto estranee            delle percentuali stabilite nella tabella di cui all’allegato
   per circostanze di tempo, modo e luogo all’esercizio di             1) del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 (“Tabella INAIL”) e
   qualsiasi professione, arte o mestiere cui l’Assicurato si          successive modifiche;
   dedichi abitualmente;
                                                                   b) liquida un indennizzo in percentuale sulla somma assicu-
c) nella guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’As-         rata come segue:
   sicurato sia regolarmente abilitato a norma delle dispo-
                                                                       • fino a 1.000.000,00 euro l’indennizzo sulla somma as-
   sizioni in vigore;
                                                                         sicurata non sarà riconosciuto quando l’Invalidità Per-
d) nell’uso come passeggero, esclusi i mezzi subacquei, di               manente sia di grado inferiore o uguale al 3%
   qualsiasi mezzo di locomozione e trasporto sia pubblico               dell’Invalidità Permanente Totale; se invece risulterà su-
   che privato, compresi i viaggi aerei ed elicotteri di linee           periore al 3% ma inferiore al 10%, l’indennizzo verrà
   aeree autorizzate al servizio pubblico, i voli charter o              corrisposto per la parte eccedente il 3%; nel caso in cui
   straordinari gestiti da linee aeree autorizzate al servizio           l’invalidità sia superiore al 10%, sarà riconosciuto sen-
   pubblico e i voli su aeromobili militari in regolare sup-             za l’applicazione di alcuna franchigia.
   porto al traffico civile nonché i voli su velivoli apparte-
                                                                       • oltre 1.000.000,00 euro e fino a 2.000.000,00 euro l’in-
   nenti a privati purché condotti da piloti professionisti e
                                                                         dennizzo sulla somma assicurata non sarà riconosciuto
   con esclusione delle transvolate oceaniche;
                                                                         quando l’Invalidità Permanente sia di grado inferiore o
e) in occasione di prestazioni anche manuali attinenti al                uguale al 10% dell’Invalidità Permanente Totale; se inve-
   governo della casa, a lavori di ordinaria manutenzione, a             ce risulterà superiore al 10% ma inferiore al 25%, l’in-
   hobby, al giardinaggio e all’ orticoltura;                            dennizzo verrà corrisposto per la parte eccedente il 10%;
f) nell’esercizio di giochi o attività sportive e relativi alle-         nel caso in cui l’invalidità sia superiore al 25%, sarà rico-
   namenti a carattere ricreativo, che non comportino l’im-              nosciuto senza l’applicazione di alcuna franchigia.
   piego di veicoli o natanti a motore (salvo quanto                   • nel caso in cui l'invalidità sia uguale o superiore al 50% que-
   previsto all’Art. 31) compresa però la partecipazione a               sta verrà indennizzata con il 100% del capitale assicurato.
   raduni automobilistici, raduni motociclistici e cicloturi-
                                                                       • Limitatamente al calcio, calcetto. ciclismo, pallacane-
   stici, o a regate veliche;
                                                                         stro, ginnastica, sport equestri, tuffi e penthatlon mo-
g) nell'esercizio di attività sportive e relativi allenamenti a          derno l'assicurazione è prestata con una franchigia
   carattere non professionistico, svolte sotto l'egida delle            assoluta del 5% sul grado d'Invalidità Permanente.
   relative federazioni, che non comportino l'impiego di
   veicolo o natanti a motore.                                     La perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un or-
                                                                   gano o di un arto viene equiparata alla perdita anatomica
                                                                   dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di In-
                                                                   validità Permanente vengono ridotte in proporzione della
                                                                   funzionalità perduta.
Garanzie                                                           Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o ar-
                                                                   ti, l’indennizzo viene stabilito mediante l’addizione delle
Articolo 15                                                        percentuali corrispondenti a ogni singola lesione, fino al li-
Caso Morte                                                         mite massimo del 100%.
La Compagnia corrisponde ai Beneficiari designati o, in            Nei casi non specificati nella tabella di cui al precedente pun-
mancanza, agli eredi dell’Assicurato non oltre il quarto gra-      to a), il grado d’invalidità si determina secondo la loro gra-
do, in parti uguali, l’indennizzo:                                 vità comparata a quella dei casi elencati.
a) se, in conseguenza delle lesioni subite, l’Assicurato muore;    Per le menomazioni degli arti superiori in caso di mancini-
b) se, a seguito di affogamento o di incidente della circola-      smo, le percentuali d’invalidità previste per il lato destro var-
   zione terrestre o navigazione marittima o aerea, il corpo       ranno per il lato sinistro.

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Articolo 17                                                             nuovo Assicurato, dalle ore 24.00 del 180° giorno succes-
Spese di cura                                                           sivo alla data di inserimento;
La Compagnia rimborsa, per ogni Infortunio indennizzabile            b) se in base al parere medico l’ernia non è operabile, verrà
a termini di Polizza e nel limite del Massimale assicurato in           riconosciuto un grado di Invalidità Permanente non su-
Polizza, le spese rese necessarie dall’Infortunio ed effettiva-         periore al 10%;
mente sostenute dall’Assicurato per:                                 c) in caso di contestazioni circa la natura e la operabilità del-
medici, chirurghi, ospedali, case di cura, fisioterapie, bagni,         l’ernia, la decisione è rimessa al Collegio dei Medici se-
forni e altre cure mediche indispensabili, sono escluse le spe-         condo la procedura prevista all’Art. 36.
se per l'acquisto degli apparecchi protesici in genere, salvo
quelli applicati durante l'intervento.                               Articolo 22
La garanzia è prestata con l’ applicazione di una franchigia a       Rottura sottocutanea dei tendini
carico dell’Assicurato di 100,00 euro per ogni Sinistro.             A parziale deroga di quanto indicato all’Art. 31, relativa-
                                                                     mente agli esiti di rottura sottocutanea del tendine di Achil-
Articolo 18                                                          le, del tendine del bicipite brachiale, del tendine
Diaria da ricovero                                                   dell’estensore del pollice, del tendine del quadricipite femo-
La Compagnia riconosce la diaria assicurata in Polizza per la        rale e della cuffia dei rotatori, la Compagnia liquiderà, anche
durata massima di 360 giorni. Il giorno di dimissione del-           in presenza di più lesioni per lo stesso evento, una invalidità
l'Assicurato dall'Istituto di Cura non è computato agli effet-       pari al 4%, con il massimo di 6.000,00 euro, senza l’appli-
ti della presente garanzia.                                          cazione di franchigia.

Articolo 19                                                          Articolo 23
Inabilità Temporanea                                                 Ulteriori rimborsi
Se l’Infortunio ha per conseguenza una Inabilità Tempora-            In caso di Infortunio liquidabile a termini di polizza la Com-
nea dell’Assicurato, la Compagnia liquida la diaria giornalie-       pagnia riconosce un ulteriore indennizzo, sino a un massimo
ra assicurata in Polizza:                                            di 3.000,00 euro per assicurato, per le spese documentate e
• integralmente: per ogni giorno in cui l’Assicurato si è tro-       sostenute, relativamente a:
   vato nella totale incapacità fisica di attendere alle ordinarie   a) trasporto dal luogo dell’Infortunio all’ospedale o casa di
   occupazioni (Inabilità Temporanea totale);                           cura, per il pronto soccorso;
• al 50% per ogni giorno in cui l’Assicurato ha potuto at-           b) rimpatrio se l’Infortunio è avvenuto all’estero;
   tendere solo parzialmente alle suddette occupazioni (Ina-         c) azioni di salvataggio o di ricerca dell’Assicurato stesso;
   bilità Temporanea parziale).                                      d) trasporto della salma a seguito di decesso avvenuto al di
L’Inabilità Temporanea accertata sarà liquidata al 60% a totale e       fuori del comune di residenza.
per il restante 40% a parziale, dopo aver dedotto la franchigia.
L’indennizzo per Inabilità Temporanea viene corrisposto per          Articolo 24
un periodo massimo di 365 giorni per ogni sinistro, con              Malattie tropicali - Malaria
franchigia di 9 giorni.                                              La garanzia è estesa alle malattie tropicali, intendendosi co-
La diaria da Inabilità non è cumulabile con la diaria da Ri-         me tali quelle diagnosticate dai medici curanti, fino a con-
covero.                                                              correnza delle somme assicurate e con un massimo
                                                                     indennizzo di 150.000,00 euro.
Articolo 20                                                          La malaria si intende parificata alle malattie tropicali.
Massimo catastrofale                                                 Si conviene che non si darà luogo a indennizzo per Invalidità
Nel caso di evento nel quale rimangano colpiti più Assicura-         Permanente derivante da malattie tropicali quando questa sia
ti, il massimo esborso a carico della Compagnia non potrà            di grado inferiore al 15% della totale; se invece essa risulterà
superare complessivamente la somma di 7.500.000,00 euro              pari o superiore al 15% della totale, l’indennizzo verrà corri-
che, pertanto, andrà ripartita fra tutti gli Assicurati coinvol-     sposto soltanto per la parte eccedente, senza tener conto del-
ti pro quota, fermi i limiti ed i termini stabiliti in Polizza.      la Tabella di cui all’Art. 16.
                                                                     La validità di questa garanzia è subordinata al fatto che l’Assi-
                                                                     curato si trovi in perfette condizioni di salute e che si sia pre-
                                                                     ventivamente sottoposto alle prescritte pratiche di profilassi
                                                                     richieste dalle Autorità sanitarie dei Paesi dove si reca. In caso di
                                                                     divergenza sulla diagnosi della malattia la decisione è rimessa al
Garanzie aggiuntive                                                  Collegio dei Medici secondo la procedura prevista all’Art. 36.
(sempre operanti)
                                                                     Articolo 25
Articolo 21                                                          Rischio guerra
Ernie traumatiche                                                    A parziale deroga dell’Art. 31, la garanzia assicurativa presta-
A parziale deroga dell’Art. 31, la garanzia è estesa alle ernie      ta all’estero si intende estesa agli Infortuni derivanti da stato
traumatiche con l’intesa che:                                        di guerra, per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio
a) la garanzia prende effetto, dalle ore 24.00 del 180° gior-        delle ostilità, se e in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dal-
   no seguente al perfezionamento della Polizza e, in caso di        lo scoppio degli eventi bellici.

                                                            Pagina 3 di 10
Articolo 26                                                           so delle sue prestazioni: oltre lo stipendio, tutti gli ele-
Menomazioni estetiche                                                 menti costitutivi della retribuzione aventi carattere conti-
Per le persone fino a 50 anni di età, se l’Infortunio ha per          nuativo, ivi comprese le provvigioni, i premi di
conseguenza lesioni al viso che determinino deturpazioni o            produzione e ogni altro compenso e indennizzo, anche se
sfregi permanenti, la Compagnia rimborsa le spese docu-               non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corri-
mentate e sostenute per l’intervento chirurgico riparatore, fi-       sposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di ca-
no a un massimo di 7.500,00 euro per Assicurato.                      rattere eccezionale.
                                                                      Fa parte della retribuzione anche l’equivalente del vitto
Articolo 27                                                           e dell’alloggio eventualmente dovuti al dipendente nella
Calamità naturali                                                     misura convenzionalmente concordata.
L'assicurazione è estesa agli Infortuni derivanti da terremo-      2) Per la liquidazione dell’indennizzo è considerata retri-
to, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche ovunque nel           buzione quella che l’infortunato ha percepito per i tito-
Mondo.                                                                li di cui sopra, nei dodici mesi precedenti quello in cui
                                                                      si è verificato l’Infortunio.
                                                                   3) Se al momento dell’Infortunio l’Assicurato non ha rag-
                                                                      giunto il primo anno di servizio, la retribuzione annua
                                                                      verrà calcolata sulla base di quanto percepito fino al
Norme che regolano l’assicurazione                                    giorno dell’Infortunio, moltiplicando per 365 la retri-
                                                                      buzione media giornaliera attribuibile all’Assicurato
                                                                      infortunato per il periodo compreso tra la data di as-
Infortuni                                                             sunzione e quella dell’Infortunio.
                                                                   4) Entro novanta giorni dalla fine d’ogni anno di assicura-
Articolo 28
                                                                      zione, o del minor periodo di durata del contratto, il
Variazione del Contraente
                                                                      Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia l’am-
Se il Contraente è una persona giuridica organizzata in for-
                                                                      montare complessivo delle retribuzioni erogate al perso-
ma di Società di persone, lo stesso Contraente stipula per
                                                                      nale assicurato, affinché la Compagnia stessa possa
sè e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a
                                                                      procedere all’emissione della appendice di regolazione
continuare il contratto fino alla divisione dell’eredità. Do-
                                                                      del premio.
po la divisione il contratto continua con l’erede o gli eredi
                                                                      Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione
cui siano state assegnate le attività alle quali sono addette
                                                                      devono essere pagate entro trenta giorni dalla relativa
le persone assicurate.
                                                                      comunicazione della Compagnia al Contraente.
In caso di alienazione dell’azienda o di parte delle attività
                                                                      La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la re-
alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente,
                                                                      golazione costituisce presunzione di una differenza atti-
fermo l’onere del pagamento del premio per il periodo di
                                                                      va a favore della Compagnia.
assicurazione in corso, deve trasmettere all’acquirente l’ob-
                                                                      Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la
bligo di mantenere il contratto per la parte che lo riguarda.
                                                                      comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della
Nel caso di fusione della Società Contraente, il contratto
                                                                      differenza attiva dovuta, la Compagnia può fissargli
continua con la Società che rimane sussistente o che risul-
                                                                      un ulteriore termine, non superiore a 15 giorni, tra-
ta dalla fusione. Nei casi di trasformazione, di cambiamen-
                                                                      scorso il quale il premio anticipato in via provvisoria
to di denominazione o di ragione sociale, il contratto
                                                                      per le rate successive viene considerato in conto e a ga-
continua con la Società nella sua nuova forma o sotto la
                                                                      ranzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo
nuova denominazione o ragione sociale.
                                                                      per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pa-
Nei casi di scioglimento della Società Contraente o della
                                                                      gamento della differenza attiva e l’assicurazione resta
sua messa in liquidazione il contratto continua fino alla
                                                                      sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Con-
chiusura della liquidazione.
                                                                      traente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il dirit-
Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate per
                                                                      to per la Compagnia di agire giudizialmente e/o di
iscritto dal Contraente, suoi eredi o aventi causa, entro il li-
                                                                      dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione
mite di quindici giorni dal loro verificarsi, alla Compagnia
                                                                      del contratto.
la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere
                                                                      Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla
dal contratto dandone comunicazione con preavviso di
                                                                      regolazione del premio, la Compagnia, fermo il diritto
quindici giorni.
                                                                      di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri ac-
                                                                      caduti nel periodo al quale si riferisce la mancata rego-
Articolo 29
                                                                      lazione.
Regolazione Premio
                                                                      Qualora all’atto della regolazione annuale, il premio
A. Assicurazione in base all’ammontare delle retribuzioni             consuntivo risulti maggiore di oltre il doppio rispetto a
Il premio viene anticipato in via provvisoria dal Contraente          quello anticipato, quest’ultimo è aumentato con decor-
in base al preventivo annuo delle retribuzioni dallo stesso de-       renza dall’inizio del periodo annuo successivo a quello
nunciate.                                                             della comunicazione, fino alla concorrenza del 75% del-
1) Per retribuzione si intende tutto quanto, al lordo delle           l’ultimo consuntivo.
    ritenute, il Dipendente effettivamente riceva a compen-        5) Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva de-

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nuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l’i-      re giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel
   dentificazione di tali persone, per la determinazione delle     periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
   somme assicurate e per il computo del premio, si fa rife-       La Compagnia ha il diritto di effettuare in qualsiasi mo-
   rimento alle risultanze dei libri di amministrazione del        mento verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenu-
   Contraente, libri che questi si obbliga a esibire in qualsia-   to a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.
   si momento insieme a ogni altro documento probatorio
   in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incari-     D. Assicurazione in base alle giornate/presenze
   cate dalla Compagnia di fare accertamenti e controlli.          Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le gene-
                                                                   ralità degli Assicurati. Per la loro identificazione si farà rife-
B. Assicurazione in base alle persone indicate per nominativo      rimento ai registri della Contraente che attestino l’effettiva
Il Contraente dovrà dare comunicazione scritta delle inclu-        assegnazione della trasferta e che dovranno essere esibiti in
sioni e/o esclusioni delle persone indicate per nominativo al-     qualsiasi momento e a semplice richiesta della Compagnia o
la Compagnia o all’Intermediario Assicurativo al quale è           dei suoi incaricati.
stata assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata o te-     Entro novanta giorni dalla fine di ogni anno di assicurazio-
lefax.                                                             ne, o del minor periodo di durata del contratto, il Con-
In tale comunicazione dovranno essere indicate le generalità       traente è tenuto a comunicare alla Compagnia il numero
dell’Assicurato (nome, cognome, data di nascita, attività pro-     complessivo delle giornate – presenza degli assicurati affin-
fessionale ed eventuali eredi designati), nonché la data di in-    ché la Compagnia stessa possa procedere all’emissione della
clusione o di esclusione, che in nessun caso potrà essere          appendice di regolazione del premio definitivo. Le differen-
antecedente a quella risultante dal giorno di spedizione del-      ze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere
la suddetta comunicazione.                                         pagate entro trenta giorni dalla relativa comunicazione della
                                                                   Compagnia al Contraente. Se il Contraente non effettua nei
C. Assicurazione in forma anonima a capitali fissi                 termini prescritti il pagamento della differenza dovuta, la
L’assicurazione vale per le categorie di persone indicate in       Compagnia può fissargli un ulteriore termine non superiore
polizza ed il cui numero è convenzionalmente indicato ai fi-       a quindici giorni, trascorso il quale il premio anticipato in
ni del calcolo del premio iniziale.                                via provvisoria per le rate successive, viene considerato in
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva de-        conto o a garanzia di quello relativo all’annualità assicurati-
nuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l’identi-    va per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il paga-
ficazione di tali persone, per la determinazione delle somme       mento della differenza attiva; l’assicurazione resta sospesa
assicurate e per il computo del premio, si fa riferimento alle     fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia
risultanze dei libri di amministrazione del Contraente, libri      adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia
che questi si obbliga ad esibire in qualsiasi momento insie-       di agire giudizialmente e di dichiarare, con lettera racco-
me ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a           mandata, la risoluzione del contratto. Se il Contraente non
semplice richiesta delle persone incaricate dalla Compagnia        adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la
di fare accertamenti e controlli.                                  Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non
La copertura e/o la esclusione dalla copertura decorreranno        è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si rife-
dalle ore 24.00 della data di assunzione o cessazione del rap-     risce la mancata regolazione. La Compagnia ha il diritto di
porto di lavoro indicata nei suddetti libri. Entro novanta         effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli, per i
giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione, o del minor       quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le docu-
periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a co-      mentazioni necessarie.
municare alla Compagnia le movimentazioni degli assicura-
ti, affinchè la Compagnia stessa possa procedere                   Articolo 30
all’emissione della appendice di regolazione del premio defi-      Validità territoriale
nitivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regola-    L’assicurazione vale per gli infortuni avvenuti in ogni Paese del
zione devono essere pagate entro trenta giorni dalla relativa      mondo con l’intesa che gli accertamenti del grado di Invali-
comunicazione della Compagnia al Contraente.                       dità Permanente nonché la liquidazione dei relativi sinistri
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti il paga-      saranno fatti in Italia e in valuta italiana.
mento della differenza dovuta, la Compagnia può fissargli
un ulteriore termine non superiore a quindici giorni, tra-         Articolo 31
scorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le     Esclusioni
rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di        Salvo quanto previsto all’Art. 14, sono esclusi dall’assicurazio-
quello relativo all’annualità assicurativa per la quale non ha     ne gli infortuni conseguenti:
avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza        a) alla partecipazione ad allenamenti, corse, gare e relative
attiva; l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del         prove quando l’Assicurato svolga tale attività sportiva a li-
giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi,         vello professionistico o a carattere internazionale o co-
salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente e di        munque in modo tale da essere prevalente per impegno
dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del con-         temporale a qualsiasi altra occupazione;
tratto.                                                            b) all’esercizio delle seguenti discipline sportive anche se
Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla rego-        svolte a carattere ricreativo: alpinismo in solitario con sca-
lazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agi-        lata di rocce o di ghiacciai, pugilato, lotta e arti marziali

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