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Zurich Tutti Protetti Aziende Zurich Tutti Protetti - Aziende Il presente Fascicolo Informativo, contenente: Contratto di Assicurazione • Nota informativa • Glossario Morte ed Invalidità Permanente • Condizioni di Assicurazione derivante da Infortunio deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Indice Nota Informativa pag. 1 di 5 A. Informazioni sull’impresa di assicurazione pag. 1 di 5 B. Informazioni sul contratto pag. 1 di 5 C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami pag. 4 di 5 Glossario pag. 1 di 2 Condizioni di Assicurazione pag. 1 di 10 Condizioni generali pag. 1 di 10 Cosa e come assicuriamo pag. 2 di 10 Garanzie pag. 2 di 10 Garanzie aggiuntive (sempre operanti) pag. 3 di 10 Norme che regolano l’assicurazione Infortuni pag. 4 di 10 In caso di Sinistro pag. 6 di 10 Condizioni particolari Aziende pag. 7 di 10 Assicurazione complementare Invalidità Permanente da Malattia pag. 8 di 10
contrattuale, il contratto si intende tacitamente rinnovato Nota informativa per il periodo di un anno e così successivamente. Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all’Articolo 7 delle La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema Condizioni Generali d’Assicurazione “Proroga dell’Assicura- predisposto dall’ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non zione e periodo d’assicurazione”. è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di As- sicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Le coperture assicurative offerte dal contratto sono: • Indennizzo in caso di Morte da Infortunio (vedi Sezione A. Informazioni sull’impresa di assicurazione “Garanzie”) • Indennizzo in caso di Invalidità Permanente da Infortunio 1. Informazioni generali (vedi Sezione “Garanzie”) Il presente contratto viene stipulato con • Indennizzo in caso di Invalidità Permanente da Malattia tropicale (vedi Sezione “Garanzie aggiuntive”) ZURICH INSURANCE plc • Rimborso Spese di cura a seguito di Infortunio (vedi Se- Rappresentanza Generale per l’Italia zione “Garanzie”) Sede: via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia • Diaria giornaliera in caso di ricovero per Infortunio (vedi Telefono n. 02.59662510 - Telefax n. 02.26622768 Sezione “Garanzie”) Indirizzo PEC: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it • Diaria giornaliera in caso di Inabilità Temporanea per Sito internet: www.zurich.it Infortunio (vedi Sezione “Garanzie”) Indirizzo e-mail: informazioni@zurich.it Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle relative sezioni con- Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo tenute nelle Condizioni d’Assicurazione. Zurich Financial Services, ha la propria sede legale in Zuri- ch House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sotto- AVVERTENZA: posta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla Le Condizioni Generali di Assicurazione prevedono la pre- regolamentazione dei servizi finanziari (IFR). senza di limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo al- Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in la riduzione o al mancato pagamento dell’Indennizzo: Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l’Assicurazione Tutte le Garanzie diretta diversa dall’Assicurazione sulla Vita, attraverso la pro- • Articolo 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio”; pria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in via • Articolo 2 “Pagamento del Premio e decorrenza della ga- Benigno Crespi 23, 20159 Milano. ranzia”; Zurich Insurance plc è iscritta all’Albo Imprese IVASS • Articolo 4 “Aggravamento del rischio”; (Elenco I) il 3/1/08 al n. I.00066. • Articolo 12 “Altre assicurazioni”; 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Sezione “Cosa e come assicuriamo” Il patrimonio netto di Zurich Insurance plc è di • Articolo 14 “Oggetto dell’Assicurazione” 2.461.910.879,00 euro, formato da un capitale sociale di 8.157.940,00 euro e riserve patrimoniali per Sezione “Garanzie” 2.453.752.939,00 euro. • Articolo 15 “Caso Morte”; L’indice di solvibilità di Zurich Insurance plc, ovvero il rappor- • Articolo 16 “Caso Invalidità Permanente ”; to tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’am- • Articolo 17 “Spese di cura”; montare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa • Articolo 18 “Diaria da ricovero”; vigente riferito alla gestione di tutti i rami danni, è del 220%. • Articolo 19 “Inabilità Temporanea“; Il patrimonio netto e l’indice di solvibilità sono calcolati ap- plicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP) e la nor- Sezione “Garanzie aggiuntive sempre operanti” mativa regolamentare vigente in Irlanda. • Articolo 21“Ernie traumatiche”; • Articolo 22“Rottura sottocutanea dei tendini”; • Articolo 24 “Malattie tropicali – Malaria”; • Articolo 25 “Rischio guerra”; B. Informazioni sul contratto • Articolo 26“Menomazioni estetiche”; Il contratto è stipulato con tacito rinnovo. Sezione “Norme che regolano l’assicurazione Infortuni” • Articolo 31 “Esclusioni”; AVVERTENZA: • Articolo 32 “Persone non assicurabili – Cessazione delle In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera garanzie”; raccomandata A/R almeno 60 giorni prima della scadenza • Articolo 33 “Limiti di età – Cessazione delle garanzie”; Pagina 1 di 5
Sezione “In caso di Sinistro” AVVERTENZA: • Articolo 34 “Obblighi in caso di Sinistro”; Gli Art. 32 “Persone non assicurabili – Cessazione delle ga- • Articolo 35 “Criteri di indennizzabilità”; ranzie” e 4 “Esclusioni dell’Assicurazione complementare Invalidità Permanente da Malattia prevedono la non assi- Sezione Norme che regolano l’Assicurazione complementare curabilità di persone affette da determinate patologie. Invalidità Permanente Malattia • Articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione”; • Articolo 2 “Decorrenza della garanzia – Termini di aspet- AVVERTENZA: tativa”; Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla con- • Articolo 4 “Esclusioni”; correnza del Massimale prescelto dal Contraente ed indica- • Articolo 5 “Limiti di età – Cessazione delle garanzie”; to in Polizza; le prestazioni in caso di Invalidità • Articolo 6 “Denuncia dell’Invalidità ed obblighi relativi”; Permanente da Infortunio sono assoggettate al seguente re- • Articolo 7 “Criteri di indennizzabilità”; gime di Franchigia: • Articolo 10 “Non cumulabilità della presente garanzia con • fino a 1.000.000,00 euro l’indennizzo sulla somma assicura- quella Infortuni”; ta non sarà riconosciuto quando l’Invalidità Permanente sia di grado inferiore o uguale al 3% dell’Invalidità Permanente AVVERTENZA: Totale; se invece risulterà superiore al 3% ma inferiore al Le Condizioni Generali d’Assicurazione prevedono la pre- 10%, l’indennizzo verrà corrisposto per la parte eccedente il senza di condizioni di sospensione della garanzia che pos- 3%; nel caso in cui l’invalidità sia superiore al 10%, sarà ri- sono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento conosciuto senza l’applicazione di alcuna franchigia. dell’Indennizzo: • oltre 1.000.000,00 euro e fino a 2.000.000,00 euro l’in- dennizzo sulla somma assicurata non sarà riconosciuto Tutte le Garanzie quando l’Invalidità Permanente sia di grado inferiore o • Articolo 2 “Decorrenza della garanzia - Termini di aspetta- uguale al 10% dell’Invalidità Permanente Totale; se inve- tiva”; ce risulterà superiore al 10% ma inferiore al 25%, l’in- dennizzo verrà corrisposto per la parte eccedente il 10%; “Norme che regolano l’assicurazione Infortuni- Regolazione nel caso in cui l’invalidità sia superiore al 25%, sarà rico- Premio” nosciuto senza l’applicazione di alcuna franchigia. • Articolo 29.A “Assicurazione in base all’ammontare delle • nel caso in cui l'invalidità sia uguale o superiore al 50% que- retribuzioni”; sta verrà indennizzata con il 100% del capitale assicurato. • Articolo 29.B “Assicurazione in base alle persone indicate per nominativo”; Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alla descrizione pun- • Articolo 29.C “Assicurazione in forma anonima a capitali tuale di ciascuna garanzia ai seguenti articoli delle Condizio- fissi”; ni di Assicurazione: • Articolo 29.D “Assicurazione in base alle giornate/presenze”; • Articolo 14 “Oggetto dell’Assicurazione” ultimo comma; • Articolo 16 “Caso Invalidità Permanente”; “Norme che regolano l’Assicurazione complementare Invali- • Articolo 20 “Massimo catastrofale”; dità Permanente da Malattia” • Articolo 21 “Ernie traumatiche”; • Articolo 2 “Decorrenza della garanzia – Termini di aspet- • Articolo 22 “Rottura sottocutanea dei tendini”; tativa. • Articolo 23 “Ulteriori rimborsi”; AVVERTENZA: • Articolo 24 “Malattie tropicali – Malaria” L’Art. 21 “Ernie traumatiche” e l’Art. 2 “Decorrenza della • Articolo 25 “Rischio guerra”; garanzia – Termini di aspettativa” dell’Assicurazione com- • Articolo 26 “Menomazioni estetiche”; plementare Invalidità Permanente Malattia prevedono dei periodi di carenza. Per quanto concerne la garanzia complementare Invalidità Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda ai predetti articoli del- Permanente da Malattia, l’Art. 3 “Liquidazione dell’inden- le Condizioni Generali d’Assicurazione. nizzo” prevede uno schema di corrispondenza tra grado d’Invalidità accertata e percentuale da liquidare. AVVERTENZA: Le “Norme che regolano l’Assicurazione Infortuni” preve- Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensio- dono all’Art. 33 “Limiti di età – Cessazione delle garanzie” ne dei meccanismi di funzionamento d’applicazione di sco- la presenza del limite di 80 anni quale età massima assicu- perti e franchigie, si riportano di seguito delle rabile; qualora l’Assicurato compia il 80° anno di età duran- esemplificazioni numeriche. te il periodo di validità del contratto, l’Assicurazione cessa senza bisogno di disdetta alla scadenza annua di Polizza, alla Esempio 1: data di raggiungimento dell’età indicata. Massimale Assicurato caso Invalidità Permanente: 100.000,00 euro Invalidità Permanente riconosciuta 2% L’Art. 5 dell’Assicurazione complementare Invalidità Per- (Franchigia: come sopra indicata) manente da Malattia, riduce il limite di età a 70 anni. Indennizzo 0,00 euro Pagina 2 di 5
Esempio 2: 6. Premi Massimale Assicurato caso Invalidità Permanente: 300.000,00 euro Il contratto prevede periodicità annuale di pagamento del Invalidità Permanente riconosciuta 5% Premio con possibilità per il Contraente di frazionamento (Franchigia: come sopra indicata) semestrale, senza oneri aggiuntivi. Gli Intermediari Assicura- Indennizzo 6.000,00 euro tivi possono ricevere dal Contraente esclusivamente i se- guenti mezzi di pagamento: Esempio 3: • assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di Massimale Assicurato caso Invalidità Permanente: 100.000,00 euro non trasferibilità, intestata all’Impresa di Assicurazione op- Invalidità Permanente riconosciuta 22% pure all’Intermediario Assicurativo, espressamente in tale (Franchigia: come sopra indicata) qualità; Indennizzo 22.000,00 euro • bonifico bancario su c/c intestato all’Impresa di Assicura- zione o all’Intermediario Assicurativo, espressamente in ta- Esempio 4: le qualità; Massimale Assicurato caso Invalidità • bancomat o carta di credito/debito se disponibile presso Permanente da Malattia 100.000,00 euro l’Intermediario Assicurativo; Grado di Invalidità Permanente riconosciuta 27% • denaro contante per un importo massimo di 750,00 euro Tabella di corrispondenza tra grado di Invalidità accertata e annui. percentuale da liquidare 27% = 4% Indennizzo: 4.000,00 euro I premi devono essere pagati alla Compagnia, o all’Interme- diario Assicurativo, al quale è assegnata la Polizza, autorizza- to dalla Compagnia stessa alla esazione dei premi. 4. Dichiarazione dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio – Nullità AVVERTENZA: Il Premio può essere oggetto di sconti qualora il Con- AVVERTENZA: traente rientri in particolari categorie di soggetti per le L’Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione “Di- quali la Compagnia applichi tariffe agevolate (convenzio- chiarazioni relative alle circostanze del rischio” prevede che ni) oppure per effetto di scontistiche concesse dalla Com- le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Con- pagnia all’Intermediario Assicurativo e da questo gestite traente relative a circostanze che influiscono sulla valuta- autonomamente. zione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazio- ne dell’Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 7. Adeguamento del Premio e delle somme assicurate 1894 del Codice Civile. La Polizza non prevede l’adeguamento delle somme assicura- te e il Premio non è indicizzato. Per i meccanismi di regola- zione del Premio, si rinvia all’Art. 29 lettere A ,B, C, D. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni della professione 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: L’Art 4 delle Condizioni di Assicurazione “Aggravamento AVVERTENZA: del rischio” prevede che il Contraente deve dare comunica- L’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione “Recesso in caso zione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del ri- di Sinistro” prevede che dopo ogni denuncia di Sinistro e fi- schio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati no al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’Indenniz- dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o zo, la Compagnia ha facoltà di recedere dall’Assicurazione parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazio- con preavviso scritto di 30 giorni. In tal caso, entro 15 gior- ne dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Ci- ni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa vile. la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio L’Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione “Diminuzione non corso. del rischio” prevede che nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi del- 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto l’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Ai sensi dell’Articolo 2952, secondo comma, del Codice Ci- recesso. vile, i diritti derivanti dal contratto d’assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si prescrivono Essendo la Polizza principalmente rivolta a categorie di la- in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il voratori dipendenti è possibile che una modifica del regime diritto si fonda. produttivo dell’azienda possa comportare differenti moda- lità lavorative, più o meno rischiose che possano incidere sul rischio Assicurato e conseguentemente sul Premio di 10. Legge applicabile al contratto Polizza. Il contratto è soggetto alla Legge Italiana. Pagina 3 di 5
11. Regime fiscale professionale. Le spese relative ai certificati medici sono a Le aliquote di imposta applicate alle garanzie previste dalla carico dell’Assicurato. presente Polizza sono pari al 2,50% e sono a carico del Con- traente. L’Art. 9 “Pagamento dell’Indennizzo” per l’ Assicurazione complementare Invalidità Permanente da Malattia, regola- no le modalità necessarie per la liquidazione del danno e prevedono che ricevuta la necessaria documentazione C. Informazioni sulle procedure liquidative e (cartelle cliniche, esami specialistici, certificazione medi- sui reclami ca, ricevute o fatture di pagamento in originale), espleta- te tutte le indagini richieste dalla Compagnia e verificata 12. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo la validità delle garanzie, la Compagnia si impegna a provvedere al pagamento dell’Indennizzo entro 15 giorni AVVERTENZA: dalla data di ricevimento della quietanza debitamente sot- La data di insorgenza del Sinistro è quella in cui si è verifi- toscritta dall’Assicurato. Qualora non vi sia immediato cato l’Infortunio. Per la garanzia Indennizzo in caso di accordo fra le Parti sull’ammontare dell’Indennizzo, la morte da Infortunio è la data del decesso; per la garanzia Compagnia, nell’attesa che questo sia determinato dal Rimborso spese da ricovero a seguito d’Infortunio è la da- Collegio dei Medici, come previsto dall’Art. 8 “Contro- ta del Ricovero. versie”, provvederà al pagamento dell’importo da essa sti- L’Art. 34 “Obblighi in caso di Sinistro” prevede che la de- mato, salvo eventuale conguaglio successivo alla decisione nuncia dell’Infortunio con l’indicazione delle cause che lo del suddetto dei Medici. determinarono corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Sede della Compagnia o all’Interme- L’Art. 3 “Liquidazione dell’Indennizzo” per l’Assicurazione diario Assicurativo al quale è assegnata la Polizza, entro complementare Invalidità Permanente da Malattia prevede cinque giorni dall’Infortunio o dal momento in cui l’Assi- che il grado di Invalidità Permanente venga accertato in un curato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità periodo compreso tra i 6 e i 18 mesi dalla data della de- e comunque non oltre due anni dalla data di cessazione del- nuncia della Malattia. la Polizza. Sempre lo stesso articolo, al comma 3, prevede che l’Assicu- rato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire alla 13. Reclami visita di medici della Compagnia e a qualsiasi indagine che Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, questa ritenga necessaria, sciogliendo a tal fine dal segreto all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e al- professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicu- l’Autorità irlandese competente (Financial Service Ombud- rato stesso; devono altresì provvedere alla presentazione, sman’s Bureau) secondo le disposizioni che seguono: dove richiesta, della copia della cartella clinica. Le spese re- lative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato. - Alla Compagnia Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del L’Art. 37 “Pagamento dell’indennizzo” regola le modalità rapporto contrattuale, e dei sinistri, segnatamente per i pro- necessarie per la liquidazione del danno e prevedono che ri- fili dell’attribuzione di responsabilità, effettività della presta- cevuta la necessaria documentazione (cartelle cliniche, zione, quantificazione ed erogazione delle somme dovute esami specialistici, certificazione medica, ricevute o fattu- all’avente diritto. I reclami devono essere inoltrati per iscrit- re di pagamento in originale), espletate tutte le indagini to a: richieste dalla Compagnia e verificata la validità delle ga- ranzie, la Compagnia si impegna a provvedere al paga- ZURICH INSURANCE plc mento dell’Indennizzo entro 15 giorni dalla data di Rappresentanza Generale per l’Italia ricevimento della quietanza debitamente sottoscritta dal- Ufficio Gestione reclami l’Assicurato. Qualora non vi sia immediato accordo fra le Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano Parti sull’ammontare dell’Indennizzo, la Compagnia, nel- Fax numero: 02.2662.2243 l’attesa che questo sia determinato dal Collegio dei Medi- E-mail: reclami@zurich.it. ci, come previsto dall’Art. 36 “Controversie” , provvederà al pagamento dell’importo da essa stimato, salvo eventua- I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, co- le conguaglio successivo alla decisione del suddetto Colle- gnome e domicilio del reclamante, indicazione del titolo che gio dei Medici. lo legittima al reclamo (contraente, assicurato, danneggiato, beneficiario, ecc.), denominazione dell’Impresa, dell’Inter- L’Art. 6 “Denuncia dell’Invalidità e obblighi relativi” per la mediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve de- Assicurazione complementare Invalidità Permanente da Ma- scrizione del motivo della lamentela ed ogni documento lattia prevede che l’Assicurato deve sottoporsi in Italia, agli utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circo- accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, stanze. fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 cartelle cliniche complete di ogni altra documentazione sa- giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all’indirizzo for- nitaria a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal segreto nito dal reclamante. 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- All’IVASS e modulistica contenute nel sito: Vanno indirizzati i reclami: www.financialombudsman.ie - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle di- sposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle re- Il Financial Service Ombudsman’s Bureau è un organismo in- lative norme di attuazione e del Codice del Consumo dipendente e separato dalla Autorità di Vigilanza Irlandese (relative alla commercializzazione a distanza di servizi fi- (Central Bank of Ireland) ed è competente a trattare i reclami nanziari al consumatore), da parte della Compagna, degli a servizi forniti dalle imprese di assicurazione. Resta comun- intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi; que salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. - nei casi in cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’e- sito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di as- 14. Arbitrato senza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di L’Art. 36 “Controversie” prevede l’apertura della procedura 45 giorni. di arbitrato: In caso di divergenza sulla natura o sulle con- I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: seguenze delle lesioni, ovvero sulla natura e origine della I.V.A.S.S. Malattia, le Parti si obbligano a conferire mandato, con Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, scrittura privata, di decidere, a norma e nei limiti delle con- Servizio Tutela degli Utenti, dizioni di Polizza, a un Collegio di tre medici, nominati Via del Quirinale 21, 00187 Roma uno per Parte, e il terzo di comune accordo o, in caso di Fax numero: 06/42.133.745/353 mancato accordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente competenza nel luogo ove debba riunirsi il Collegio corredando l’esposto della documentazione relativa all’even- dei Medici. Il Collegio dei Medici risiede presso nella città tuale reclamo trattato dalla Società. Sede dell’Istituto di medicina legale più vicina al luogo di Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei re- residenza dell’Assicurato. clami sono contenute nel Regolamento n. 24 dell’ISVAP, che Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il l’Assicurato può consultare sul sito www.ivass.it. Per la riso- medico da essa designato, contribuendo per la metà delle luzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il re- spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al clamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente Collegio dei Medici di rinviare, ove ne riscontri l’opportu- - individuabile al sito www.ec.Europa.eu/fin-net - e chieden- nità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Permanente do l’attivazione della procedura FIN-NET. ad epoca successiva, da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno. Le decisioni del Collegio dei Medici sono prese a - All’autorità irlandese competente maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Leg- I reclami possono essere indirizzati a ge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei Medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Financial Service Ombudsman’s Bureau 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Palace AVVERTENZA: Dublin 2 Rimane comunque ferma la possibilità di rivolgersi all’Au- secondo le disposizioni relative alle modalità di reclamo torità giudiziaria. Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia - è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante legale Dott. Camillo Candia Data ultimo aggiornamento: 10 Dicembre 2012 Pagina 5 di 5
f ) le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche e di altre Glossario cure rese necessarie da Infortunio; g) gli effetti della temperatura esterna e degli agenti atmo- Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicu- sferici, compresa l’azione del fulmine, nonché scariche razione. elettriche e l’improvviso contatto con corrosivi; Assicurazione: il contratto di assicurazione. h) quelli sofferti in stato di malore e/o incoscienza; i) quelli conseguenti a imperizia, imprudenza o negligenza Associato alla Cassa di Assistenza: il soggetto che intende o dovuti a colpa grave; provvedere, a favore di una o più categorie di personale di- l) gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di vanda- pendente, a prestazioni assistenziali per lui obbligatorie in lismo, terrorismo, attentati, aggressioni o atti violenti che forza di Contratto, Accordo o Regolamento Aziendale. abbiano movente politico, sociale o sindacale ai quali Beneficiario: la persona che "beneficia" della prestazione l’Assicurato non abbia preso parte attiva e volontaria; erogata dall'assicuratore quando si verifica l'evento che ne m)le conseguenze indirette di avvenimenti quali arenamen- crea i presupposti. In caso di Invalidità Permanente il bene- to, naufragio, atterraggio forzato di mezzi di trasporto ta- ficiario è generalmente l’assicurato stesso; in caso di morte li da causare, per le condizioni climatiche o per la perdita dell’assicurato, beneficiari sono generalmente gli eredi legit- dell’orientamento, la morte dell’Assicurato o lesioni per- timi oppure altri soggetti prestabiliti al momento della sot- manenti gravi. toscrizione del contratto assicurativo. Ingessatura: mezzo di contenzione, inamovibile da parte del Compagnia: è la Società Assicuratrice ovvero Zurich Insu- paziente, tendente alla immobilizzazione della parte. rance Company Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia. Invalidità Permanente Parziale: diminuzione definitiva e ir- Contraente: il soggetto che stipula il contratto nell’interesse rimediabile della capacità a un qualsiasi lavoro proficuo, in- proprio e di altre persone. dipendentemente dalla professione svolta. Franchigia: la percentuale o la somma prestabilita che in ca- Invalidità Permanente Totale: perdita definitiva e irrimedia- so di Sinistro l’Assicurato tiene a suo carico e per il quale la bile della capacità a un qualsiasi lavoro proficuo, indipen- Compagnia non riconosce l’indennizzo. dentemente dalla professione svolta. Intermediario Assicurativo: la persona fisica o la società, Frattura ossea: rottura di un osso in genere conseguente a iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e una causa lesiva che abbia agito più o meno (intensamente sul punto della frattura (diretta) o a distanza (indiretta); So- riassicurativi di cui all’art. 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, no parificate alle fratture ossee le fratture ossee incomplete n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermedia- (incrinature o infrazioni) e le rotture dei legamenti crociati zione assicurativa o riassicurativa. del ginocchio. Malattia: ogni obiettiva alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Inabilità Temporanea: incapacità parziale o totale di atten- dere, per un periodo più o meno lungo alle ordinarie occu- Malattie/Invalidità coesistenti: malattie o invalidità presen- pazioni. ti nel soggetto, che non determinano alcuna influenza peg- giorativa sulla Malattia denunciata e sulla invalidità da essa Indennizzo / Rimborso: la somma dovuta dalla Compagnia causata, in quanto interessano sistemi organo-funzionali di- in caso di Sinistro. versi. Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed Malattie/Invalidità concorrenti: malattie o invalidità pre- esterna che produca lesioni corporali obiettivamente consta- senti nel soggetto, che determinano una influenza peggiora- tabili. tiva sulla Malattia denunciata e sulla invalidità da essa Sono equiparati a Infortunio anche: causata, in quanto interessano uno stesso sistema organo- a) l’asfissia per involontaria aspirazione di gas o vapori; funzionale. b) l’avvelenamento, le intossicazioni e/o lesioni prodotte Malattia mentale: Ogni patologia mentale e del comporta- dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; mento (come ad esempio psicosi, nevrosi, sindromi depres- c) le morsicature e le punture animali, esclusa la malaria e le sive, disturbi dello sviluppo psicologico, anoressia, bulimia, malattie tropicali, le ustioni provocate da animali o da ve- ecc.) ricomprese nel capitolo V della decima revisione della getali in genere, nonché le infezioni (comprese quelle te- Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD – 10 del taniche) conseguenti a infortuni garantiti a termini di OMS). polizza; d) l’affogamento; Malformazione o difetto fisico: menomazione clinicamente e) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti, le ernie statica e stabilizzata sia di tipo acquisito, esito di pregresso e le rotture sottocutanee dei tendini, (salvo quanto previ- processo morboso o lesione traumatica, sia derivante da ano- sto alla Sezione Garanzie Aggiuntive); malia congenita. 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Massimale: è l’importo massimo annuo per anno assicurati- ospedaliera. vo per uno o più sinistri rimborsabili all’Assicurato. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro. Periodo assicurativo: il periodo di validità dell’Assicurazio- Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è pre- ne; questo si intende stabilito nella durata di un anno. stata l’assicurazione. Polizza: il documento che prova l’assicurazione. Scoperto: percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sini- Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia. stro. Questionario anamnestico: il documento che descrive lo Tabella Inail: allegato 1) del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 che stato di salutedell’Assicurato. Deve essere compilato e sott- contiene l’elenco delle lesioni e del relativo grado di invali- scrittodall’Assicurato o da chi ne esercita la patria potestà. dità. Tale documento è richiamato nelle dichiarazioni del Con- Termini di aspettativa (o Carenza): periodo iniziale del rap- traente riportate sulla Polizza porto contrattuale nel corso del quale la copertura assicura- Ricovero: la degenza, che comporti almeno un pernotta- tiva per le prestazioni indicate si intende inoperante. mento, in Strutture Ospedaliere pubbliche o private rego- Territorio Italiano: quello della Repubblica Italiana, della larmente autorizzate all’erogazione dell’assistenza Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino. Data ultimo aggiornamento: 10 Dicembre 2012 Pagina 2 di 2
ha facoltà di recedere dall’assicurazione con preavviso Condizioni di Assicurazione scritto di 30 giorni. In tal caso, entro 15 giorni dalla da- ta di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa la par- te di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Condizioni generali Articolo 7 Articolo 1 Proroga dell’Assicurazione e periodo di assicurazione Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Con- spedita almeno 2 mesi prima della scadenza, l’assicurazio- traente relative a circostanze che influiscono sulla valuta- ne di durata non inferiore a un anno è prorogata per un an- zione del rischio, possono comportare la perdita totale o no e così successivamente. parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazio- ne dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Articolo 8 del Codice Civile. Obblighi del Contraente nei confronti degli Assicurati Il Contraente s’impegna a consegnare ad ciascun Assicurato Articolo 2 al momento dell’inclusione di ogni persona nella garanzia Pagamento del premio e decorrenza della garanzia prestata dal presente Contratto, le Condizioni di assicurazio- L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato ni che regolano la copertura assicurativa. in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del Articolo 9 pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Oneri fiscali premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende Contraente. vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Compagnia al pagamen- Articolo 10 to dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. Foro competente Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione Qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpreta- di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è zione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazio- sottoposta all’esclusiva competenza del Foro di Milano. namento in più rate. I premi devono essere pagati all’Inter- Qualora il Contraente e/o l’Assicurato sia qualificabile come mediario Assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, alla Compagnia. D.L.vo 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia deri- vante da o connessa all'interpretazione, applicazione o ese- Articolo 3 cuzione della Polizza sarà sottoposta all'esclusiva competenza Modifiche dell’assicurazione del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore. Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere pro- vate per iscritto. Articolo 11 Assicurazione stipulata indipendentemente da ogni obbli- Articolo 4 go di Legge Aggravamento del rischio La presente polizza è stipulata indipendentemente da ogni Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compa- obbligo di Legge per l’assicurazione infortuni e Malattia e ri- gnia di ogni aggravamento del rischio. marrà in vigore anche nel caso in cui tale obbligatorietà ri- Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla sultasse o fosse stabilita successivamente. Compagnia possono comportare la perdita totale o parzia- le del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione del- Articolo 12 l’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile. Altre assicurazioni Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia del- Articolo 5 l’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicura- Diminuzione del rischio zioni per lo stesso rischio, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a Civile. ridurre il premio o le rate di premio successive alla comuni- Se il Contraente omette dolosamente di dare l’avviso di cui cazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Ci- sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l’inden- vile e rinuncia al relativo diritto di recesso. nizzo. Articolo 6 Articolo 13 Recesso in caso di Sinistro Rinvio alle norme di Legge Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Compagnia norme di Legge. Pagina 1 di 10
dell’Assicurato non viene più ritrovato e a condizione che Cosa e come assicuriamo siano trascorsi almeno sei mesi dalla presentazione di do- manda di morte presunta a termini degli artt. 60 comma Articolo 14 3 e 62 del Codice Civile. Qualora sia stato effettuato il Oggetto dell’assicurazione pagamento dell’indennizzo e in seguito l’Assicurato ritor- Le conseguenze degli infortuni che abbiano causato la ni o si abbiano di lui notizie sicure, la Compagnia ha di- Morte o l’Invalidità Permanente, subiti: ritto alla restituzione della somma pagata. L’Assicurato a) nell’esercizio dell’attività professionale dichiarata; tutta- stesso potrà far valere i diritti che eventualmente gli sa- via, in caso di Infortunio conseguente all’esercizio di at- rebbero spettati, nel caso avesse subito lesioni indennizza- tività professionali diverse da quelle dichiarate all’atto di bili a norma di polizza. stipulazione della Polizza e che comportino un Aggrava- mento del rischio (Art. 4), la Compagnia riconosce il Articolo 16 70% dell’indennizzo, a condizione che l’Assicurato o i Caso Invalidità Permanente Beneficiari dimostrino che tali attività non erano svolte Se l’Infortunio ha come conseguenza l’Invalidità Permanen- all’atto della stipulazione della polizza o dei suoi succes- te, la Compagnia: sivi rinnovi; a) determina il grado di Invalidità Permanente sulla base b) nello svolgimento di normali attività del tutto estranee delle percentuali stabilite nella tabella di cui all’allegato per circostanze di tempo, modo e luogo all’esercizio di 1) del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 (“Tabella INAIL”) e qualsiasi professione, arte o mestiere cui l’Assicurato si successive modifiche; dedichi abitualmente; b) liquida un indennizzo in percentuale sulla somma assicu- c) nella guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’As- rata come segue: sicurato sia regolarmente abilitato a norma delle dispo- • fino a 1.000.000,00 euro l’indennizzo sulla somma as- sizioni in vigore; sicurata non sarà riconosciuto quando l’Invalidità Per- d) nell’uso come passeggero, esclusi i mezzi subacquei, di manente sia di grado inferiore o uguale al 3% qualsiasi mezzo di locomozione e trasporto sia pubblico dell’Invalidità Permanente Totale; se invece risulterà su- che privato, compresi i viaggi aerei ed elicotteri di linee periore al 3% ma inferiore al 10%, l’indennizzo verrà aeree autorizzate al servizio pubblico, i voli charter o corrisposto per la parte eccedente il 3%; nel caso in cui straordinari gestiti da linee aeree autorizzate al servizio l’invalidità sia superiore al 10%, sarà riconosciuto sen- pubblico e i voli su aeromobili militari in regolare sup- za l’applicazione di alcuna franchigia. porto al traffico civile nonché i voli su velivoli apparte- • oltre 1.000.000,00 euro e fino a 2.000.000,00 euro l’in- nenti a privati purché condotti da piloti professionisti e dennizzo sulla somma assicurata non sarà riconosciuto con esclusione delle transvolate oceaniche; quando l’Invalidità Permanente sia di grado inferiore o e) in occasione di prestazioni anche manuali attinenti al uguale al 10% dell’Invalidità Permanente Totale; se inve- governo della casa, a lavori di ordinaria manutenzione, a ce risulterà superiore al 10% ma inferiore al 25%, l’in- hobby, al giardinaggio e all’ orticoltura; dennizzo verrà corrisposto per la parte eccedente il 10%; f) nell’esercizio di giochi o attività sportive e relativi alle- nel caso in cui l’invalidità sia superiore al 25%, sarà rico- namenti a carattere ricreativo, che non comportino l’im- nosciuto senza l’applicazione di alcuna franchigia. piego di veicoli o natanti a motore (salvo quanto • nel caso in cui l'invalidità sia uguale o superiore al 50% que- previsto all’Art. 31) compresa però la partecipazione a sta verrà indennizzata con il 100% del capitale assicurato. raduni automobilistici, raduni motociclistici e cicloturi- • Limitatamente al calcio, calcetto. ciclismo, pallacane- stici, o a regate veliche; stro, ginnastica, sport equestri, tuffi e penthatlon mo- g) nell'esercizio di attività sportive e relativi allenamenti a derno l'assicurazione è prestata con una franchigia carattere non professionistico, svolte sotto l'egida delle assoluta del 5% sul grado d'Invalidità Permanente. relative federazioni, che non comportino l'impiego di veicolo o natanti a motore. La perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un or- gano o di un arto viene equiparata alla perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di In- validità Permanente vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Garanzie Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o ar- ti, l’indennizzo viene stabilito mediante l’addizione delle Articolo 15 percentuali corrispondenti a ogni singola lesione, fino al li- Caso Morte mite massimo del 100%. La Compagnia corrisponde ai Beneficiari designati o, in Nei casi non specificati nella tabella di cui al precedente pun- mancanza, agli eredi dell’Assicurato non oltre il quarto gra- to a), il grado d’invalidità si determina secondo la loro gra- do, in parti uguali, l’indennizzo: vità comparata a quella dei casi elencati. a) se, in conseguenza delle lesioni subite, l’Assicurato muore; Per le menomazioni degli arti superiori in caso di mancini- b) se, a seguito di affogamento o di incidente della circola- smo, le percentuali d’invalidità previste per il lato destro var- zione terrestre o navigazione marittima o aerea, il corpo ranno per il lato sinistro. Pagina 2 di 10
Articolo 17 nuovo Assicurato, dalle ore 24.00 del 180° giorno succes- Spese di cura sivo alla data di inserimento; La Compagnia rimborsa, per ogni Infortunio indennizzabile b) se in base al parere medico l’ernia non è operabile, verrà a termini di Polizza e nel limite del Massimale assicurato in riconosciuto un grado di Invalidità Permanente non su- Polizza, le spese rese necessarie dall’Infortunio ed effettiva- periore al 10%; mente sostenute dall’Assicurato per: c) in caso di contestazioni circa la natura e la operabilità del- medici, chirurghi, ospedali, case di cura, fisioterapie, bagni, l’ernia, la decisione è rimessa al Collegio dei Medici se- forni e altre cure mediche indispensabili, sono escluse le spe- condo la procedura prevista all’Art. 36. se per l'acquisto degli apparecchi protesici in genere, salvo quelli applicati durante l'intervento. Articolo 22 La garanzia è prestata con l’ applicazione di una franchigia a Rottura sottocutanea dei tendini carico dell’Assicurato di 100,00 euro per ogni Sinistro. A parziale deroga di quanto indicato all’Art. 31, relativa- mente agli esiti di rottura sottocutanea del tendine di Achil- Articolo 18 le, del tendine del bicipite brachiale, del tendine Diaria da ricovero dell’estensore del pollice, del tendine del quadricipite femo- La Compagnia riconosce la diaria assicurata in Polizza per la rale e della cuffia dei rotatori, la Compagnia liquiderà, anche durata massima di 360 giorni. Il giorno di dimissione del- in presenza di più lesioni per lo stesso evento, una invalidità l'Assicurato dall'Istituto di Cura non è computato agli effet- pari al 4%, con il massimo di 6.000,00 euro, senza l’appli- ti della presente garanzia. cazione di franchigia. Articolo 19 Articolo 23 Inabilità Temporanea Ulteriori rimborsi Se l’Infortunio ha per conseguenza una Inabilità Tempora- In caso di Infortunio liquidabile a termini di polizza la Com- nea dell’Assicurato, la Compagnia liquida la diaria giornalie- pagnia riconosce un ulteriore indennizzo, sino a un massimo ra assicurata in Polizza: di 3.000,00 euro per assicurato, per le spese documentate e • integralmente: per ogni giorno in cui l’Assicurato si è tro- sostenute, relativamente a: vato nella totale incapacità fisica di attendere alle ordinarie a) trasporto dal luogo dell’Infortunio all’ospedale o casa di occupazioni (Inabilità Temporanea totale); cura, per il pronto soccorso; • al 50% per ogni giorno in cui l’Assicurato ha potuto at- b) rimpatrio se l’Infortunio è avvenuto all’estero; tendere solo parzialmente alle suddette occupazioni (Ina- c) azioni di salvataggio o di ricerca dell’Assicurato stesso; bilità Temporanea parziale). d) trasporto della salma a seguito di decesso avvenuto al di L’Inabilità Temporanea accertata sarà liquidata al 60% a totale e fuori del comune di residenza. per il restante 40% a parziale, dopo aver dedotto la franchigia. L’indennizzo per Inabilità Temporanea viene corrisposto per Articolo 24 un periodo massimo di 365 giorni per ogni sinistro, con Malattie tropicali - Malaria franchigia di 9 giorni. La garanzia è estesa alle malattie tropicali, intendendosi co- La diaria da Inabilità non è cumulabile con la diaria da Ri- me tali quelle diagnosticate dai medici curanti, fino a con- covero. correnza delle somme assicurate e con un massimo indennizzo di 150.000,00 euro. Articolo 20 La malaria si intende parificata alle malattie tropicali. Massimo catastrofale Si conviene che non si darà luogo a indennizzo per Invalidità Nel caso di evento nel quale rimangano colpiti più Assicura- Permanente derivante da malattie tropicali quando questa sia ti, il massimo esborso a carico della Compagnia non potrà di grado inferiore al 15% della totale; se invece essa risulterà superare complessivamente la somma di 7.500.000,00 euro pari o superiore al 15% della totale, l’indennizzo verrà corri- che, pertanto, andrà ripartita fra tutti gli Assicurati coinvol- sposto soltanto per la parte eccedente, senza tener conto del- ti pro quota, fermi i limiti ed i termini stabiliti in Polizza. la Tabella di cui all’Art. 16. La validità di questa garanzia è subordinata al fatto che l’Assi- curato si trovi in perfette condizioni di salute e che si sia pre- ventivamente sottoposto alle prescritte pratiche di profilassi richieste dalle Autorità sanitarie dei Paesi dove si reca. In caso di divergenza sulla diagnosi della malattia la decisione è rimessa al Garanzie aggiuntive Collegio dei Medici secondo la procedura prevista all’Art. 36. (sempre operanti) Articolo 25 Articolo 21 Rischio guerra Ernie traumatiche A parziale deroga dell’Art. 31, la garanzia assicurativa presta- A parziale deroga dell’Art. 31, la garanzia è estesa alle ernie ta all’estero si intende estesa agli Infortuni derivanti da stato traumatiche con l’intesa che: di guerra, per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio a) la garanzia prende effetto, dalle ore 24.00 del 180° gior- delle ostilità, se e in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dal- no seguente al perfezionamento della Polizza e, in caso di lo scoppio degli eventi bellici. Pagina 3 di 10
Articolo 26 so delle sue prestazioni: oltre lo stipendio, tutti gli ele- Menomazioni estetiche menti costitutivi della retribuzione aventi carattere conti- Per le persone fino a 50 anni di età, se l’Infortunio ha per nuativo, ivi comprese le provvigioni, i premi di conseguenza lesioni al viso che determinino deturpazioni o produzione e ogni altro compenso e indennizzo, anche se sfregi permanenti, la Compagnia rimborsa le spese docu- non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corri- mentate e sostenute per l’intervento chirurgico riparatore, fi- sposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di ca- no a un massimo di 7.500,00 euro per Assicurato. rattere eccezionale. Fa parte della retribuzione anche l’equivalente del vitto Articolo 27 e dell’alloggio eventualmente dovuti al dipendente nella Calamità naturali misura convenzionalmente concordata. L'assicurazione è estesa agli Infortuni derivanti da terremo- 2) Per la liquidazione dell’indennizzo è considerata retri- to, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche ovunque nel buzione quella che l’infortunato ha percepito per i tito- Mondo. li di cui sopra, nei dodici mesi precedenti quello in cui si è verificato l’Infortunio. 3) Se al momento dell’Infortunio l’Assicurato non ha rag- giunto il primo anno di servizio, la retribuzione annua verrà calcolata sulla base di quanto percepito fino al Norme che regolano l’assicurazione giorno dell’Infortunio, moltiplicando per 365 la retri- buzione media giornaliera attribuibile all’Assicurato infortunato per il periodo compreso tra la data di as- Infortuni sunzione e quella dell’Infortunio. 4) Entro novanta giorni dalla fine d’ogni anno di assicura- Articolo 28 zione, o del minor periodo di durata del contratto, il Variazione del Contraente Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia l’am- Se il Contraente è una persona giuridica organizzata in for- montare complessivo delle retribuzioni erogate al perso- ma di Società di persone, lo stesso Contraente stipula per nale assicurato, affinché la Compagnia stessa possa sè e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a procedere all’emissione della appendice di regolazione continuare il contratto fino alla divisione dell’eredità. Do- del premio. po la divisione il contratto continua con l’erede o gli eredi Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione cui siano state assegnate le attività alle quali sono addette devono essere pagate entro trenta giorni dalla relativa le persone assicurate. comunicazione della Compagnia al Contraente. In caso di alienazione dell’azienda o di parte delle attività La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la re- alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente, golazione costituisce presunzione di una differenza atti- fermo l’onere del pagamento del premio per il periodo di va a favore della Compagnia. assicurazione in corso, deve trasmettere all’acquirente l’ob- Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la bligo di mantenere il contratto per la parte che lo riguarda. comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della Nel caso di fusione della Società Contraente, il contratto differenza attiva dovuta, la Compagnia può fissargli continua con la Società che rimane sussistente o che risul- un ulteriore termine, non superiore a 15 giorni, tra- ta dalla fusione. Nei casi di trasformazione, di cambiamen- scorso il quale il premio anticipato in via provvisoria to di denominazione o di ragione sociale, il contratto per le rate successive viene considerato in conto e a ga- continua con la Società nella sua nuova forma o sotto la ranzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo nuova denominazione o ragione sociale. per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pa- Nei casi di scioglimento della Società Contraente o della gamento della differenza attiva e l’assicurazione resta sua messa in liquidazione il contratto continua fino alla sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Con- chiusura della liquidazione. traente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il dirit- Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate per to per la Compagnia di agire giudizialmente e/o di iscritto dal Contraente, suoi eredi o aventi causa, entro il li- dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione mite di quindici giorni dal loro verificarsi, alla Compagnia del contratto. la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla dal contratto dandone comunicazione con preavviso di regolazione del premio, la Compagnia, fermo il diritto quindici giorni. di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri ac- caduti nel periodo al quale si riferisce la mancata rego- Articolo 29 lazione. Regolazione Premio Qualora all’atto della regolazione annuale, il premio A. Assicurazione in base all’ammontare delle retribuzioni consuntivo risulti maggiore di oltre il doppio rispetto a Il premio viene anticipato in via provvisoria dal Contraente quello anticipato, quest’ultimo è aumentato con decor- in base al preventivo annuo delle retribuzioni dallo stesso de- renza dall’inizio del periodo annuo successivo a quello nunciate. della comunicazione, fino alla concorrenza del 75% del- 1) Per retribuzione si intende tutto quanto, al lordo delle l’ultimo consuntivo. ritenute, il Dipendente effettivamente riceva a compen- 5) Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva de- Pagina 4 di 10
nuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l’i- re giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel dentificazione di tali persone, per la determinazione delle periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. somme assicurate e per il computo del premio, si fa rife- La Compagnia ha il diritto di effettuare in qualsiasi mo- rimento alle risultanze dei libri di amministrazione del mento verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenu- Contraente, libri che questi si obbliga a esibire in qualsia- to a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie. si momento insieme a ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incari- D. Assicurazione in base alle giornate/presenze cate dalla Compagnia di fare accertamenti e controlli. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le gene- ralità degli Assicurati. Per la loro identificazione si farà rife- B. Assicurazione in base alle persone indicate per nominativo rimento ai registri della Contraente che attestino l’effettiva Il Contraente dovrà dare comunicazione scritta delle inclu- assegnazione della trasferta e che dovranno essere esibiti in sioni e/o esclusioni delle persone indicate per nominativo al- qualsiasi momento e a semplice richiesta della Compagnia o la Compagnia o all’Intermediario Assicurativo al quale è dei suoi incaricati. stata assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata o te- Entro novanta giorni dalla fine di ogni anno di assicurazio- lefax. ne, o del minor periodo di durata del contratto, il Con- In tale comunicazione dovranno essere indicate le generalità traente è tenuto a comunicare alla Compagnia il numero dell’Assicurato (nome, cognome, data di nascita, attività pro- complessivo delle giornate – presenza degli assicurati affin- fessionale ed eventuali eredi designati), nonché la data di in- ché la Compagnia stessa possa procedere all’emissione della clusione o di esclusione, che in nessun caso potrà essere appendice di regolazione del premio definitivo. Le differen- antecedente a quella risultante dal giorno di spedizione del- ze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere la suddetta comunicazione. pagate entro trenta giorni dalla relativa comunicazione della Compagnia al Contraente. Se il Contraente non effettua nei C. Assicurazione in forma anonima a capitali fissi termini prescritti il pagamento della differenza dovuta, la L’assicurazione vale per le categorie di persone indicate in Compagnia può fissargli un ulteriore termine non superiore polizza ed il cui numero è convenzionalmente indicato ai fi- a quindici giorni, trascorso il quale il premio anticipato in ni del calcolo del premio iniziale. via provvisoria per le rate successive, viene considerato in Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva de- conto o a garanzia di quello relativo all’annualità assicurati- nuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l’identi- va per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il paga- ficazione di tali persone, per la determinazione delle somme mento della differenza attiva; l’assicurazione resta sospesa assicurate e per il computo del premio, si fa riferimento alle fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia risultanze dei libri di amministrazione del Contraente, libri adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia che questi si obbliga ad esibire in qualsiasi momento insie- di agire giudizialmente e di dichiarare, con lettera racco- me ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a mandata, la risoluzione del contratto. Se il Contraente non semplice richiesta delle persone incaricate dalla Compagnia adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la di fare accertamenti e controlli. Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non La copertura e/o la esclusione dalla copertura decorreranno è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si rife- dalle ore 24.00 della data di assunzione o cessazione del rap- risce la mancata regolazione. La Compagnia ha il diritto di porto di lavoro indicata nei suddetti libri. Entro novanta effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli, per i giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione, o del minor quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le docu- periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a co- mentazioni necessarie. municare alla Compagnia le movimentazioni degli assicura- ti, affinchè la Compagnia stessa possa procedere Articolo 30 all’emissione della appendice di regolazione del premio defi- Validità territoriale nitivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regola- L’assicurazione vale per gli infortuni avvenuti in ogni Paese del zione devono essere pagate entro trenta giorni dalla relativa mondo con l’intesa che gli accertamenti del grado di Invali- comunicazione della Compagnia al Contraente. dità Permanente nonché la liquidazione dei relativi sinistri Se il Contraente non effettua nei termini prescritti il paga- saranno fatti in Italia e in valuta italiana. mento della differenza dovuta, la Compagnia può fissargli un ulteriore termine non superiore a quindici giorni, tra- Articolo 31 scorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le Esclusioni rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di Salvo quanto previsto all’Art. 14, sono esclusi dall’assicurazio- quello relativo all’annualità assicurativa per la quale non ha ne gli infortuni conseguenti: avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza a) alla partecipazione ad allenamenti, corse, gare e relative attiva; l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del prove quando l’Assicurato svolga tale attività sportiva a li- giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, vello professionistico o a carattere internazionale o co- salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente e di munque in modo tale da essere prevalente per impegno dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del con- temporale a qualsiasi altra occupazione; tratto. b) all’esercizio delle seguenti discipline sportive anche se Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla rego- svolte a carattere ricreativo: alpinismo in solitario con sca- lazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agi- lata di rocce o di ghiacciai, pugilato, lotta e arti marziali Pagina 5 di 10
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