2021 GUIDA SINTETICA alla Compilazione del Modello 730
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SOMMARIO INTRODUZIONE ........................................................................................................................................................................... 2 LE NOVITÀ DEL MODELLO 730/2021 .............................................................................................................2 COMPILAZIONE DEL MODELLO 730/2021 ...................................................................................................................... 5 FRONTESPIZIO ........................................................................................................................................................5 FAMILIARI A CARICO .............................................................................................................................................6 SOSTITUTO D’IMPOSTA .......................................................................................................................................7 FIRMA DELLA DICHIARAZIONE .........................................................................................................................8 QUADRO A – REDDITI DEI TERRENI ................................................................................................................8 QUADRO B – REDDITI DEI FABBRICATI .........................................................................................................9 QUADRO C – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI .......................................................... 14 QUADRO D – ALTRI REDDITI ........................................................................................................................... 19 QUADRO E – ONERI E SPESE............................................................................................................................. 21 SEZIONE I – SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 19, 26, 30, 35 E 90 % ........................... 21 SEZIONE II – SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO ......................................... 27 SEZIONE III A – SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ............................................................. 29 SEZIONE III B – DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI....................................................................................... 32 SEZIONE III C – ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50%................................................................. 32 SEZIONE IV – SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO ........................................................................................ 35 SEZIONE V – DETRAZIONE PER GLI INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE.................................................................... 38 QUADRO F – ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI ............................................................ 39 Unioncaf S.r.l. 1
INTRODUZIONE LA PRESENTE GUIDA SINTETICA È REDATTA DA UNIONCAF S.R.L. AL FINE DI AGEVOLARE IL CONTRIBUENTE IN FASE DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO 730. NON È SOSTITUTIVA, BENSÌ COMPLEMENTARE ALLE ISTRUZIONI MINISTERIALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730, ALLA CUI ATTENTA LETTURA SI RIMANDA. LE NOVITÀ DEL MODELLO 730/2021 2 PER MILLE DELL’IRPEF ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI – Scheda 730/1 È possibile destinare il 2 per mille a una delle Associazioni Culturali iscritte nell’elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 97-bis, D.L. 104/2020) firmando l’apposito riquadro nella scheda 730/1 e indicando il codice fiscale dell’Associazione. CASELLA CODICE STATO ESTERO (IMPATRIATI/DOCENTI/RICERCATORI) – Quadro C I contribuenti che si avvalgono in dichiarazione dell’agevolazione per impatriati/docenti/ricercatori devono indicare nel quadro C il codice dello Stato Estero in cui erano residenti prima di trasferirsi in Italia, rilevabile dalla tabella n. 10 presente in Appendice alle Istruzioni Ministeriali del modello 730/2021. BENEFIT (PREMI DI RISULTATO/WELFARE AZIENDALE) – Quadro C, rigo C4 I contribuenti che hanno percepito premi di risultato/welfare aziendale esclusivamente in forma di benefit (rigo C4 ove siano compilate esclusivamente le caselle 1, 5 e/o 6 ), non sono tenuti a indicare il tipo di tassazione ordinaria o sostitutiva (non sono quindi tenuti a compilare le caselle 7 o 8). PERIODO DI LAVORO PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2020 (GIORNI) – Quadro C, rigo C5 Quest’anno è necessario indicare nel rigo C5, oltre ai giorni di lavoro totali (casella 1 – 365 gg per l’intero anno), in casella 3 i giorni di lavoro effettuati nel primo semestre (dal 01/01 al 30/06 del 2020 – 181 gg per l’intero semestre), presenti al punto 13 della CU2021, e in casella 4 i giorni di lavoro effettuati nel secondo semestre (dal 01/07 al 31/12 del 2020 – 184 gg per l’intero semestre), presenti al punto 14 della CU2021. RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE (BONUS IRPEF/TRATTAMENTO INTEGRATIVO/ULTERIORE DETRAZIONE) – Quadro C, rigo C14 Fino al 30/06/2020 era in vigore il noto bonus Irpef, riconosciuto dal datore di lavoro in busta paga (€ 80 mensili) a partire da gennaio. Esso dev’essere indicato, come di consueto, nel rigo C14, caselle 1 e 2, riportando quanto presente rispettivamente ai punti 391 e 392 della CU2021. Dal 01/07/2020 è entrato in vigore un credito denominato trattamento integrativo, anch’esso riconosciuto dal datore di lavoro in busta paga (€ 100 mensili) a partire da luglio, spettante ai titolari di un reddito complessivo inferiore a € 28.000. Similmente, dal 01/07/2020 è entrata in vigore anche una c.d. ulteriore detrazione, anch’essa riconosciuta dal datore di lavoro in busta paga (€ 100 mensili) a partire da luglio, spettante ai titolari di un reddito complessivo superiore a € 28.000, la quale decresce all’aumentare del reddito, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di € 40.000. Unioncaf S.r.l. 2
Il trattamento integrativo/ulteriore detrazione dev’essere indicato nel rigo C14, caselle 3 e 4, riportando quanto presente rispettivamente ai punti 400 e 401 della CU2021. PAGAMENTO TRACCIABILE DEGLI ONERI (DETRAZIONE 19%) – Quadro E, sezione I Dal 2020 la detrazione del 19% su alcune spese (es. spese sportive, universitarie, ...) spetta solo se la spesa è sostenuta con versamento bancario/postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Tale disposizione non si applica per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN. Il contribuente dimostra l’utilizzo del pagamento tracciabile tramite prova della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o MAV o pagamenti con PagoPA. In mancanza, l’utilizzo del pagamento tracciabile può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme. PARAMETRAZIONE AL REDDITO COMPLESSIVO DI ALCUNE DETRAZIONI (DETRAZIONE 19%) – Quadro E, sezione I Dal 2020 la detrazione del 19% su alcune spese (es. spese sportive, universitarie, ...) varia in base al reddito complessivo del contribuente. La detrazione spetta per intero se il reddito complessivo è inferiore a € 120.000, mentre, in caso di superamento del limite, il relativo credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di € 240.000. Per la verifica del limite reddituale si deve tener conto dei redditi assoggettati a cedolare secca. SPESE VETERINARIE – Quadro E, righi da E8 a E10, codice 29 L’importo massimo delle spese veterinarie detraibili con codice 29 è stato elevato a € 500. EROGAZIONI LIBERALI COVID-19 – Quadro E, righi da E8 a E10, codice 72 Le erogazioni liberali (in favore di Stato, regioni, enti locali territoriali, enti e istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, enti religiosi civilmente riconosciuti ) finalizzate a finanziare interventi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19 sono detraibili con codice 72 nella misura del 30% per un importo massimo di € 30.000. PREMIO ASSICURAZIONE RISCHIO EVENTI CALAMITOSI – Quadro E, righi da E8 a E10, codice 81 I premi per le assicurazioni con oggetto rischio di eventi calamitosi, esclusivamente se stipulate contestualmente alla cessione a un’impresa di assicurazione del credito d’imposta relativo ad interventi c.d. sismabonus per cui sarebbe stato possibile fruire della detrazione del 110%, sono detraibili con codice 81 nella misura del 90%. BONUS FACCIATE 90% – Quadro E, sezione III A, righi da E41 a E43, codice 15 e sezione IV, righi da E61 a E62, codice 15 Le spese di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici (interventi su strutture opache, balconi, ornamenti e fregi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura) sono detraibili nella misura del 90% in 10 rate annuali, indicando il codice 15 in uno dei righi da E41 a E 43. Se tali interventi influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% della superficie disperdente dell’edificio e soddisfano i requisiti minimi previsti dal MiSE (c.d. cappotto termico), allora le relative spese vanno indicate in uno dei righi da E61 a E62, sempre con il codice 15. Non possono essere portate in detrazione le spese per cui si è optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. SUPERBONUS 110% – Quadro E, sezione III A, righi da E41 a E43 e sezione IV, righi da E61 a E62, codici vari Le spese sostenute dal 01/07/2020 a fronte di specifici interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) e antisismici (sismabonus) definiti interventi trainanti, nonché di ulteriori specifici interventi, realizzati congiuntamente ai primi, definiti interventi trainati, sono detraibili nella misura del 110%. Gli interventi trainanti sono quelli di isolamento termico (che soddisfano determinati requisiti di incidenza e ambientali), di sostituzione impianti di climatizzazione invernale (con impianti centralizzati di riscaldamento, Unioncaf S.r.l. 3
raffrescamento o la fornitura di acqua calda ) e antisismici in zone ad alta pericolosità (le cui procedure autorizzatorie siano state attivate dopo il 01/01/2017). Gli interventi trainati sono invece quelli di efficientamento energetico (ecobonus, es. pannelli solari, infissi, caldaie, ...), di installazione di infrastrutture per ricarica veicoli elettrici e di installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica. Gli interventi trainati devono essere realizzati congiuntamente a quelli trainanti, cioè tra la data di inizio e fine dei lavori degli interventi trainanti. Si ha diritto al superbonus per interventi eseguiti esclusivamente sulle parti comuni degli edifici (lavori condominiali), su edifici unifamiliari e pertinenze, su singole unità immobiliari e pertinenze site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e con accesso diretto all’esterno e su singole unità immobiliari e pertinenze site all’interno di un condominio, in quest’ultimo caso solo per interventi trainati. Non possono essere portate in detrazione le spese per cui si è optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. BONUS VACANZE – Quadro E, rigo E83, codice 3 Chi ha richiesto e utilizzato entro il 31/12/2020 il bonus vacanze può indicare nel rigo E83 con codice 3 il 20% dell’importo riconosciuto o, se la vacanza è costata meno, il 20% dell’importo pagato, con un massimale di € 100. Il soggetto utilizzatore del credito dev’essere anche l’intestatario della fattura/ricevuta/scontrino emesso dal fornitore. Unioncaf S.r.l. 4
COMPILAZIONE DEL MODELLO 730/2021 FRONTESPIZIO In questa sezione devono essere indicati i dati essenziali del contribuente. In caso di DICHIARAZIONE SINGOLA, barrare solo la casella DICHIARANTE. In caso di DICHIARAZIONE CONGIUNTA, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore di lavoro deve barrare entrambe le caselle DICHIARANTE e DICHIARAZIONE CONGIUNTA, mentre il coniuge deve barrare solo la casella CONIUGE DICHIARANTE. Si ricorda che è possibile presentare dichiarazione congiunta anche per le persone dello stesso sesso unite civilmente ai sensi della Legge 76 del 2016. È necessario prestare particolare attenzione alla corretta indicazione del proprio CODICE FISCALE. La RESIDENZA ANAGRAFICA deve essere indicata in due soli casi: se il contribuente ha variato la propria residenza (anche in caso di cambio indirizzo all’interno dello stesso comune) tra il 1° gennaio 2020 e la data di presentazione della dichiarazione. In questo caso deve essere indicata la DATA DELLA VARIAZIONE se il contribuente presenta per la prima volta la dichiarazione dei redditi. In questo caso deve essere barrata la casella DICHIARAZIONE PRESENTATA PER LA PRIMA VOLTA A differenza della residenza anagrafica, il DOMICILIO FISCALE va sempre indicato. Se non è stata variata la residenza o se la variazione è avvenuta all’interno dello stesso comune è sufficiente compilare solo il rigo DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2020. Se invece è stata variata la residenza, trasferendola in un comune diverso, è necessario compilare anche il rigo DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2021. Poiché gli effetti della variazione di residenza decorrono a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, il contribuente dovrà attenersi alle seguenti linee guida: DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2020: se la variazione è DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2021: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2019 indicare il avvenuta a partire dal 3 novembre 2020 indicare il precedente domicilio, se invece è avvenuta entro il 2 precedente domicilio, se invece è avvenuta entro il 2 novembre 2019 indicare il nuovo domicilio. novembre 2020 indicare il nuovo domicilio. Unioncaf S.r.l. 5
FAMILIARI A CARICO In questo prospetto vanno indicati i dati relativi ai familiari che nel 2020 sono stati fiscalmente a carico del contribuente. Il codice fiscale del CONIUGE deve essere sempre indicato, anche se non è stato fiscalmente a carico. Sono considerati FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO: - i familiari che nel 2020 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a € 2.840,51 lordi. - i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2020 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a € 4.000 lordi (dall’anno di compimento del 25° anno di età, il limite di reddito torna € 2840,51). Nel computo di tali limiti deve essere considerato l’eventuale reddito da locazione in Cedolare Secca. Sono considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli (anche adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dall’età o dal fatto che siano o meno dediti agli studi o a un tirocinio gratuito. I figli non rientrano mai nella categoria ALTRI FAMILIARI. Possono inoltre essere considerati a carico anche i seguenti ALTRI FAMILIARI, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari (non risultanti da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria): il coniuge legalmente ed effettivamente separato; il suocero e la suocera; i discendenti dei figli; i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); i genitori (compresi quelli adottivi); i nonni e le nonne. i generi e le nuore; CONIUGE: barrare la C e indicare il codice fiscale del coniuge. Si ricorda che il codice fiscale del coniuge deve essere sempre indicato, anche se non è stato fiscalmente a carico. Nella colonna mesi a carico indicare 0 (zero) se il coniuge non è stato a carico, oppure indicare 12 se il coniuge è stato a carico per tutto il 2020. Solo in caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2020, indicare il numero effettivo dei mesi (diverso da 0 o 12) per i quali il coniuge è stato a carico. FIGLI E ALTRI FAMILIARI: barrare la relativa casella e indicare il codice fiscale del familiare. F1 si riferisce al PRIMO FIGLIO, vale a dire quello con l’età anagrafica maggiore tra quelli a carico. F si riferisce ai FIGLI successivi al primo. A si riferisce ad ALTRO FAMILIARE. D si riferisce a un FIGLIO CON DISABILITÀ, in tal caso non è necessario barrare anche la casella F. Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere indicato anche se non si fruisce delle relative detrazioni (percentuale pari a 0) poiché esse sono attribuite interamente a un altro soggetto. Non deve essere indicato il codice fiscale dei figli in affido preadottivo, mentre è necessario indicare il codice fiscale dei figli a carico residenti all’estero. Unioncaf S.r.l. 6
Nella colonna MESI A CARICO indicare 12 se il familiare è stato a carico per tutto il 2020, oppure riportare il numero di mesi corrispondenti qualora il familiare sia stato a carico solo per una parte del 2020, esclusivamente in caso di nascita, decesso o matrimonio del figlio. Si ricorda che la colonna mesi a carico non può mai assumere il valore 0 (zero): se non si fruisce delle detrazioni (ad es. perché sono attribuite interamente a un altro soggetto) occorre indicare comunque il numero di mesi, ma con percentuale 0 (zero). La colonna MINORE DI 3 ANNI non va barrata, ma vanno indicati il numero di mesi. Nella colonna PERCENTUALE indicare la percentuale di detrazione spettante. Per i genitori non legalmente ed effettivamente separati, la percentuale di detrazione per i figli a carico è normalmente del 50% ciascuno. Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire il 100% della detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato (per evitare che la detrazione non venga fruita in tutto o in parte dal genitore col reddito inferiore). Si ricorda che se un genitore fruisce al 100% della detrazione per figlio a carico, l’altro genitore non può fruirne, e che non è mai possibile attribuire il 100% della detrazione al genitore con reddito più basso. Inoltre la detrazione spetta per intero a uno solo dei genitori quando l’altro genitore sia fiscalmente a carico del primo. Indicare dunque nella colonna PERCENTUALE: 100 se la detrazione è richiesta per intero 50 se la detrazione è ripartita a metà tra i genitori 0 se la detrazione è richiesta per intero dall’altro genitore C se al primo figlio spetta la detrazione normalmente prevista per il coniuge SOSTITUTO D’IMPOSTA Il contribuente deve indicare i dati del SOSTITUTO D’IMPOSTA che effettuerà il conguaglio. Tali dati sono normalmente desumibili dalla CU2021 consegnata dal sostituto stesso e devono essere quelli del datore di lavoro presso cui il contribuente è in forza al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi modello 730. Se al momento della presentazione della dichiarazione il datore di lavoro è diverso da quello che ha rilasciato la CU2021 (es. in caso di cambio lavoro), i dati del sostituto d’imposta vanno richiesti al nuovo datore di lavoro. I dati essenziali sono il codice fiscale e la denominazione. Nel caso di dichiarazione congiunta vanno indicati solo i dati del sostituto d’imposta del dichiarante, mentre nel modello del coniuge tale riquadro non deve essere compilato. Unioncaf S.r.l. 7
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Il modello 730 deve essere obbligatoriamente firmato. In caso di dichiarazione congiunta, il dichiarante e il coniuge firmeranno ognuno la sua copia. Non possono essere ritenute valide firme apposte a matita o con colori diversi da blu e nero. QUADRO A – REDDITI DEI TERRENI Questo quadro va compilato dal contribuente proprietario di terreni situati nel territorio italiano per cui è prevista l’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita. Per i terreni non affittati, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative Addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua a essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Se il terreno non affittato è esente dall’IMU, risulta dovuta l’IRPEF. Per i terreni affittati invece sono dovute sia l’IRPEF che l’IMU. Se il terreno affittato è esente dall’IMU, è comunque dovuta l’IRPEF. Il REDDITO DOMINICALE e il REDDITO AGRARIO possono essere solitamente ricavati dagli atti catastali. In caso di conduzione associata deve essere indicata la quota di reddito agrario calcolata in proporzione alla durata del contratto e alla percentuale di partecipazione. Il TITOLO del terreno assume solitamente i seguenti valori: 1 per il terreno non concesso in affitto; 2 per il terreno concesso in affitto in regime vincolistico; 3 per il terreno concesso in affitto in regime di libero mercato. Per gli ulteriori titoli meno frequenti si rimanda alle istruzioni ministeriali del modello 730. Se nel corso del 2020 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (es. variazione di percentuale di possesso) occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando i giorni relativi a ciascuna situazione e barrando la casella CONTINUAZIONE . Per la compilazione degli ulteriori campi del Quadro A si rimanda alle istruzioni ministeriali. Unioncaf S.r.l. 8
QUADRO B – REDDITI DEI FABBRICATI Questo quadro va compilato dal contribuente proprietario di fabbricati situati nel territorio italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita. ABITAZIONE PRINCIPALE In generale, non è dovuta l’IMU per l’ABITAZIONE PRINCIPALE (ovvero l’immobile nel quale il proprietario o i suoi familiari dimorano abitualmente) e le relative PERTINENZE e pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di importo pari all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze. Diversamente, non sono dovute l’IRPEF e le relative Addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l’IMU. In queste ipotesi, poiché il reddito dell’abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione e nella colonna CASI PARTICOLARI IMU ⓫ va indicato il codice 2 (vedi oltre). FABBRICATI NON LOCATI Per i fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito, in generale l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative Addizionali. Sono previste le seguenti eccezioni: per alcune categorie di immobili può essere prevista l’esenzione totale dall’IMU. In questo caso nella colonna CASI PARTICOLARI IMU ⓫ va indicato il codice 1 (vedi oltre). Per l’immobile concesso in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, non deve essere indicato tale codice, perché è prevista la riduzione al 50% dell’IMU invece dell’esenzione totale. se gli immobili ad uso abitativo non locati e assoggettati all’IMU sono situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, il relativo reddito concorre alla formazione della base imponibile dell’IRPEF e delle relative Addizionali nella misura del 50%. In questo caso nella colonna CASI PARTICOLARI IMU ⓫ va indicato il codice 3 (vedi oltre). CEDOLARE SECCA Per le abitazioni concesse in locazione e per gli immobili classificati nella categoria catastale C/1 (di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente) è possibile scegliere il regime di tassazione definito CEDOLARE SECCA sugli affitti, che prevede l’applicazione di un’imposta che sostituisce l’IRPEF, le Addizionali Regionale e Comunale e le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione, al quale si applica un’aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero, oppure un’aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato. L’opzione per il regime della cedolare secca si esprime normalmente in sede di registrazione del contratto, ma può essere espressa in sede di dichiarazione dei redditi per i soli contratti di locazione Unioncaf S.r.l. 9
per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione (es. contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno). In entrambi i casi va comunque barrata la casella CEDOLARE SECCA (vedi oltre). LOCAZIONI BREVI PER FINALITÀ ABITATIVE, ANCHE TURISTICHE A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un’apposita disciplina fiscale per le locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione ad ogni singolo contratto, anche nel caso di più contratti stipulati nell’anno tra le stesse parti, fermo restando che se la durata totale delle locazioni nell’anno tra le stesse parti è complessivamente superiore a 30 giorni, devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto. La nuova disciplina si applica sia in caso di contratti stipulati direttamente tra locatore (proprietario, sublocatore o comodatario) e conduttore, sia nel caso in cui intervengano soggetti di intermediazione immobiliare, anche attraverso portali on-line (es. Airbnb). In ragione dell’introduzione di tale nuova disciplina, in caso di immobile concesso in locazione dal comodatario per periodi non superiori a 30 giorni, il canone di locazione è tassato in capo al comodatario stesso come reddito diverso e va quindi da egli indicato nel quadro D. Il proprietario dell’immobile indicherà invece nel quadro B la sola rendita catastale dell’immobile concesso in comodato gratuito. Analogamente, anche in caso di sublocazione breve, il canone è tassato in capo al sublocatore come reddito diverso e va da egli indicato nel quadro D. La nuova disciplina prevede inoltre che per i contratti di locazione breve conclusi con l’intervento di soggetti di intermediazione immobiliare, anche attraverso portali on-line, i canoni di locazione siano assoggettati a una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. La ritenuta è effettuata nel momento in cui l’intermediario riversa le somme al locatore ed è applicata sull’importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve. Gli intermediari che effettuano la ritenuta sono tenuti al rilascio della CU2021 – Locazioni Brevi. Il proprietario deve indicare il reddito derivante dalla locazione breve nel quadro B in base a quando avviene effettivamente la locazione, senza tener conto di quando viene percepito il corrispettivo: - locazione avvenuta nel 2020 -> indicazione in 730/2021 anche se il corrispettivo non è stato percepito - locazione avvenuta nel 2021 -> indicazione in 730/2022 anche se il corrispettivo è stato percepito nel 2020 Il comodatario o sublocatore deve al contrario indicare il reddito derivante dalla locazione breve nel quadro D in base a quando viene percepito il corrispettivo, senza tener conto di quando avviene effettivamente la locazione: - corrispettivo percepito nel 2020 -> indicazione in 730/2021 anche se la locazione non è ancora avvenuta - corrispettivo percepito nel 2021 -> indicazione in 730/2022 anche se la locazione è avvenuta nel 2020 RENDITA: indicare la rendita catastale, non rivalutata del 5%, né rapportata ai giorni o alla percentuale. UTILIZZO: indicare uno dei seguenti codici: 1 immobile utilizzato come abitazione principale (quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente). Il codice 1 può essere indicato in relazione a più di un fabbricato (ad esempio per trasferimento dell’abitazione principale), ma la somma dei rispettivi GIORNI di possesso non può superare 365. La deduzione per abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede, ad esempio, due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l’altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per la rendita dell’immobile adibito ad abitazione principale del contribuente, per cui va quindi indicato il codice 1. Unioncaf S.r.l. 10
Per le abitazioni principali (e le pertinenze) assoggettate ad IMU non sono dovute IRPEF e Addizionali e in questo caso non spetta la relativa deduzione: in colonna CASI PARTICOLARI IMU ⓫ va indicato il codice 2. 2 immobile ad uso abitativo tenuto a disposizione (c.d. “seconda casa”) oppure dato in uso gratuito (comodato) a persone diverse dai propri familiari. 3 immobile locato in regime di libero mercato, anche locazione breve (< 30 giorni), o “patti in deroga”. 4 immobile locato in regime legale di determinazione del canone (equo canone). 5 pertinenza dell’abitazione principale (es. box, cantina) iscritta in catasto con autonoma rendita, classificata in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole al servizio dell’abitazione principale (anche se non appartiene allo stesso fabbricato). Se la pertinenza è assoggettata ad IMU, in colonna CASI PARTICOLARI IMU ⓫ va indicato il codice 2. 8 immobile locato a canone “concordato” situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa ovvero immobile, locato a canone “concordato” con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi. 9 immobile che non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 17 (es. unità immobiliare priva di allacciamento, pertinenza di immobile tenuto a disposizione). 10 abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare (a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica) oppure unità in comproprietà utilizzata come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante. 11 immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte locato in regime di libero mercato, anche locazione breve (< 30 giorni), o “patti in deroga”. 12 immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte locato a canone “concordato” situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa ovvero immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte locato a canone “concordato” con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi. Per gli ulteriori codici meno frequenti si rimanda alle istruzioni ministeriali del modello 730. GIORNI: il dato è obbligatorio per qualsiasi codice di utilizzo e può assumere esclusivamente valori compresi tra 1 e 365. Se un immobile è indicato su più righi (es. variazione del suo utilizzo in corso d’anno), il totale dei giorni di possesso non può superare 365. PERCENTUALE: il dato è obbligatorio per qualsiasi codice di utilizzo e non può essere superiore a 100. CODICE CANONE: indicare, in caso di locazione, uno dei seguenti codici, corrispondenti alla percentuale del canone da riportare conseguentemente nella successiva colonna CANONE DI LOCAZIONE : 1 nel caso di applicazione della tassazione ordinaria che prevede l’indicazione del 95% del canone; 3 nel caso di opzione per il regime della cedolare secca, che prevede l’indicazione del 100% del canone; CANONE DI LOCAZIONE: il dato è presente in caso di locazione e deve essere indicato in misura coerente con il CODICE CANONE di cui sopra: 95% del canone nel caso di tassazione ordinaria (codice canone 1); 100% del canone nel caso di opzione per il regime della cedolare secca (codice canone 3); È importante ricordare che il CANONE DI LOCAZIONE deve: - essere sempre riproporzionato ai GIORNI di durata della locazione es. canone annuo € 5000 in cedolare secca (100%), giorni di locazione 150 ⇒ (5000/365)*150 = indicare € 2055 - non essere mai riproporzionato alla PERCENTUALE di possesso dell’immobile es. canone annuo € 5000 in cedolare secca (100%), percentuale di possesso 50% ⇒ indicare comunque € 5000 Unioncaf S.r.l. 11
Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che all’abitazione, anche alle sue pertinenze (es. box, cantina) iscritte in catasto con autonoma rendita, per ciascuna unità immobiliare va indicata la relativa quota di canone, determinata riproporzionando il canone totale alla rendita catastale di ciascun immobile. Per un corretto calcolo, si rimanda alle istruzioni ministeriali del modello 730. Se il canone è riferito a una locazione breve per cui si è optato per la cedolare secca, l’ammontare da indicare in questa colonna è pari al 100% del corrispettivo lordo. Se si è in possesso della CU2021 – Locazioni Brevi e il periodo di locazione si è interamente concluso nel 2020, riportare l’importo del corrispettivo indicato nel punto 14 della CU2021 qualora nel punto 4 sia indicato l’anno 2020 e non risulti barrata la casella del punto 16 (locatore non proprietario). Se nel punto 4 è indicato l’anno 2021, l’importo indicato al punto 14 non deve essere riportato nella presente dichiarazione, ma nella prossima (730/2022). Se invece risulta barrata la casella del punto 16 (locatore non proprietario), l’importo va riportato nel quadro D, rigo D4, con il codice 10 della presente dichiarazione (vedi istruzioni quadro D). Per le locazioni brevi avvenute nel 2020, l’importo della locazione va indicato anche se il corrispettivo non è stato riscosso nel 2020 e anche se non è presente la relativa CU2021 – Locazioni Brevi. Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni (es. 15 dicembre 2020 – 5 gennaio 2021), riportare solo l’importo del corrispettivo relativo al 2020. Nel caso di più importi per locazioni brevi certificati in un’unica CU2021 – Locazioni Brevi ovvero nel caso di più di una CU2021 – Locazioni Brevi, è necessario aggregare i dati con riferimento a ciascun immobile, sommando gli importi presenti nei punti 14, 114, 214, ... denominati importo corrispettivo. In alternativa, è comunque possibile esporre i dati nel quadro B analiticamente per singolo contratto. CASI PARTICOLARI: può assumere i seguenti valori: 1 se l’immobile è distrutto o inagibile a seguito di eventi calamitosi ed è stato escluso da imposizione a seguito di apposita certificazione da parte del comune; 3 se l’immobile è inagibile per altre cause ed è stata chiesta la revisione della rendita; 4 se l’immobile ad uso abitativo è concesso in locazione e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione e ciò risulta da provvedimento di convalida di sfratto per morosità concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero, per i contratti stipulati dal 01/01/2020, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità. Se il canone di locazione è stato percepito solo in parte, va comunque indicata la quota di CANONE effettivamente percepita; 5 se l’immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due). In tal caso va indicata soltanto la quota di CANONE spettante al contribuente. CONTINUAZIONE: se nel corso del 2020 per lo stesso immobile si sono verificate situazioni diverse (es. variazione della quota di possesso, variazione del codice di utilizzo), occorre compilare un rigo per ogni singola situazione, barrando questa casella per indicare che si tratta dello stesso immobile del rigo precedente e indicando i GIORNI relativi a ciascuna situazione. Si ricorda che non è corretto barrare questa casella quando, per esempio, si voglia indicare che un box o una cantina, con una rendita catastale autonoma, sono pertinenziali all’abitazione indicata nel rigo precedente. Si ricorda inoltre che la somma del numero dei GIORNI dei righi che si riferiscono al medesimo fabbricato non può essere superiore a 365. CODICE COMUNE: indicare il codice catastale del comune ove è situato l’immobile. Se i dati dell’immobile sono indicati su più righi, il codice deve essere riportato solo sul primo. Unioncaf S.r.l. 12
CEDOLARE SECCA: la casella va barrata nel caso di opzione per la cedolare secca sulle locazioni. La casella può essere compilata solo se nella colonna UTILIZZO è stato indicato il codice: 3 (canone libero); 11 (locazione parziale abitazione principale a canone libero); 4 (equo canone); 12 (locazione parziale abitazione principale a canone concordato); 8 (canone concordato); 14 (locazione agevolata immobile situato in Abruzzo). ⓫ CASI PARTICOLARI IMU: indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l’applicazione dell’IMU: 1 immobile, diverso dall’abitazione principale e relative pertinenze, totalmente esente dall’IMU o per il quale non è dovuta l’IMU per il 2020. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l’IRPEF e le relative Addizionali anche se non è concesso in locazione; 2 abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l’IMU per il 2020 (es. “abitazioni di lusso). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute IRPEF e Addizionali. 3 immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad IMU, situato nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell’immobile concorre alla formazione della base imponibile dell’IRPEF e delle relative Addizionali nella misura del 50%. DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE Non è più necessario riportare obbligatoriamente gli estremi di registrazione dei contratti di locazione nei casi di cedolare secca e canone concordato. Tuttavia è ancora necessario compilare la presente sezione solo nel caso in cui l’immobile sia situato in Abruzzo e sia dato in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 del quadro B). CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO: si ricorda che è possibile indicare il codice identificativo del contratto al posto degli estremi di registrazione dello stesso (colonne da 3 a 6). Il codice è composto da 17 caratteri ed è reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione restituito dall’ufficio o, per i contratti registrati in via telematica, nella ricevuta di registrazione. Per il dettaglio della compilazione degli altri campi di questa sezione si rimanda alle istruzioni ministeriali. Unioncaf S.r.l. 13
QUADRO C – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI In questo quadro vanno principalmente indicati i redditi di lavoro dipendente e pensione percepiti nel 2020. I dati possono essere ricavati dalla CU2021 rilasciata dal sostituto d’imposta. Se il contribuente nel corso dell’anno ha avuto più rapporti di lavoro e ha chiesto all’ultimo datore di lavoro di effettuare il conguaglio di tutti i redditi percepiti, deve indicare in questo quadro solo i dati presenti nella CU2021 rilasciata dall’ultimo datore di lavoro. Diversamente, se non ha chiesto il conguaglio, deve indicare i dati di tutte le CU2021. TIPO: indicare nella prima colonna uno dei seguenti codici: 1 redditi di pensione; 4 redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera; 2 redditi di lavoro dipendente; 7 redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposti agli orfani. 3 compensi per lavori socialmente utili; INDETERMINATO/DETERMINATO: solo se il TIPO di reddito è diverso da 1 e 7 (pensione), indicare nella seconda colonna il codice: 1 contratto a tempo indeterminato, se è compilato il punto 1 della CU2021; 2 contratto a tempo determinato, se è compilato il punto 2 della CU2021. REDDITO: indicare l’importo dei redditi percepiti presenti nella CU2021 al punto 1 (lavoro dipendente e assimilato a tempo indeterminato) o al punto 2 (lavoro dipendente e assimilato a tempo determinato) o al punto 3 (pensione). Si ricorda che è obbligatorio dichiarare tutti i redditi percepiti nell’anno e che, se non conguagliati (es. lavoro + pensione), è necessario compilare più righi (C1, C2, C3). Per la compilazione del REDDITO nei casi di TIPO da 3 a 7 si rimanda alle istruzioni ministeriali. Unioncaf S.r.l. 14
SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE Nel 2016 è stata reintrodotta la tassazione agevolata dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa. I lavoratori dipendenti che nell’anno d’imposta 2019 abbiano complessivamente percepito redditi non superiori a € 80.000, hanno diritto all’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% sulle retribuzioni premiali d’importo complessivamente non superiore a: - € 3.000 (in questo caso risultano compilati con codice 1 i punti 571 e/o 591 della CU2021 – vedi oltre) - € 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (in questo caso risultano compilati con codice 2 i punti 571 e/o 591 della CU2021 – vedi oltre) In generale l’imposta sostitutiva del 10% è applicata direttamente dal sostituto d’imposta (in questo caso risultano compilati i punti 572 e/o 592 e 576 e/o 596 della CU2021 – vedi oltre), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore. In caso di rinuncia, oppure in mancanza dei requisiti per fruire dell’imposta sostitutiva, i premi vengono assoggettati a tassazione ordinaria. Se previsto dalla contrattazione di secondo livello, il lavoratore può richiedere che il premio sia erogato sotto forma di benefit con finalità definite, sinteticamente, di rilevanza sociale. I benefit non sono assoggettati ad alcuna imposta, entro i limiti d’importo del premio sopra indicati. A scelta del lavoratore, il premio può essere erogato sotto forma di auto aziendali, prestiti, alloggi o fabbricati concessi in uso o comodato o servizi di trasporto ferroviario di persone. Il valore di tali benefit, determinato ai sensi dell’art. 51, comma 4 del TUIR, è assoggettato a imposizione ordinaria e non è possibile assoggettarli a tassazione sostitutiva. Se percepiti, i premi di risultato vanno obbligatoriamente indicati in dichiarazione, al fine di: - confermare la tassazione operata dal datore di lavoro, sia essa sostitutiva od ordinaria (es. confermare la tassazione agevolata in presenza dei requisiti per fruirne: reddito 2019 < € 80.000) (es. confermare la tassazione ordinaria in assenza dei requisiti per l’agevolata: reddito 2019 ≥ € 80.000) - modificare la tassazione operata dal datore di lavoro, da sostituiva a ordinaria o viceversa (es. il datore ha applicato la tassazione agevolata ma non vi erano i requisiti per fruirne: reddito 2019 ≥ € 80.000) (es. il datore ha applicato la tassazione ordinaria ma vi erano i requisiti per l’agevolata: reddito 2019 < € 80.000) - rideterminare quanto indicato nella sezione RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE (vedi oltre). Nello specifico, possono verificarsi le situazioni particolari di seguito descritte - Il contribuente, avendo avuto nel 2020 più rapporti di lavoro, ed essendo quindi in possesso di più CU2021, potrebbe aver percepito premi di risultato da più datori di lavoro e quindi aver fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi superiore ai limiti previsti. Potrebbe essere dunque necessario assoggettare a tassazione ordinaria l’ammontare dei premi percepiti che eccede il limite dei € 3.000 o € 4.000. Occorrerà quindi compilare tanti righi C4 quante sono le CU2021 in possesso del contribuente. - Il datore di lavoro potrebbe aver applicato la tassazione agevolata in favore di un contribuente privo dei requisiti per fruirne (es. reddito complessivo 2019 ≥ € 80.000). In tal caso il contribuente dovrà assoggettare a tassazione ordinaria i premi ricevuti. - Il contribuente potrebbe dover assoggettare a tassazione ordinaria (perché più conveniente o perché privo dei requisiti) i premi ai quali il datore di lavoro ha applicato l’imposta sostitutiva. - Il contribuente potrebbe dover assoggettare a tassazione sostitutiva (perché più conveniente o perché in possesso dei requisiti) i premi ai quali il datore di lavoro ha applicato l’imposta ordinaria. In presenza di più CU2021 non conguagliate o in presenza di più premi di risultato indicati nella stessa CU2021 occorre compilare più righi C4, utilizzando ulteriori moduli contenenti il quadro C. Unioncaf S.r.l. 15
TIPOLOGIA LIMITE: riportare il codice indicato nel punto 571 o 591 della CU2021, che può essere: 1 se il limite del premio è pari a € 3.000 2 se il limite del premio è pari a € 4.000 (l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione) SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA: indicare l’importo del punto 578 o 598 della CU2021. SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA: indicare l’importo del punto 572 o 592 della CU2021. RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA: indicare l’importo del punto 576 o 596 della CU2021. BENEFIT: indicare l’importo del punto 573 o 593 della CU2021. BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA: indicare l’importo del punto 579 o 599 della CU2021. TASSAZIONE ORDINARIA e TASSAZIONE SOSTITUTIVA Le due caselle sono fra loro alternative e la compilazione di una delle due è obbligatoria al fine di esprimere la scelta della tassazione (ordinaria o sostitutiva) dei premi, sia se si intende confermarla, sia se si deve o si vuole modificarla, coerentemente con la situazione in cui il contribuente si trova. - Ad esempio, se si è in possesso dei requisiti e si vuole confermare l’imposta sostitutiva applicata dal datore di lavoro (punto 572 e 576 compilati), andrà barrata la casella tassazione sostitutiva. - Oppure ad esempio, se il datore di lavoro ha applicato l’imposta sostitutiva (punto 572 e 576 compilati), ma si è privi dei requisiti per fruirne, andrà barrata la casella tassazione ordinaria. - O ancora ad esempio, se il datore di lavoro ha applicato la tassazione ordinaria (punto 578 compilato), ma si è in possesso dei requisiti per la sostitutiva, andrà barrata la casella tassazione sostitutiva. Solo qualora siano stati indicati nel rigo C4, oltre alla tipologia limite, esclusivamente benefit o benefit a tassazione ordinaria (col. 1, 5 e/o 6), allora è possibile non indicare alcuna tassazione (col. 7 o 8). In presenza di più CU2021 ove siano indicati premi di risultato, e quindi in caso di compilazione di più righi C4, la scelta della tassazione ordinaria o sostitutiva va effettuata, barrando la relativa casella, solo sul primo rigo compilato. ASSENZA REQUISITI Barrare questa casella solo se si intende modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro perché non si è in possesso dei requisiti previsti (es. reddito complessivo 2019 ≥ € 80.000). PERIODO DI LAVORO: indicare in colonna 1 il numero di giorni relativi al periodo di LAVORO DIPENDENTE riportati nel punto 6 della CU2021, oppure indicare in colonna 2 il numero di giorni relativi al periodo di PENSIONE riportati nel punto 7 della CU2021. Indicare inoltre in colonna 3 il numero di giorni di lavoro dipendente effettuati nel I SEMESTRE (dal 01/01 al 30/06 del 2020 – 181 gg per l’intero semestre) riportati nel punto 13 della CU2021 e in colonna 4 il numero di giorni di lavoro dipendente effettuati nel II SEMESTRE (dal 01/07 al 31/12 del 2020 – 184 gg per l’intero semestre) riportati nel punto 14 della CU2021. In caso di più redditi di lavoro o più pensioni, indicare il numero totale dei giorni, tenendo conto che i giorni che eventualmente si sovrappongono devono essere considerati una volta sola. In caso di presenza sia di reddito di lavoro che di pensione, la somma dei relativi giorni non può superare 365. RITENUTE IRPEF: indicare in colonna 1 del rigo C9 le ritenute IRPEF di cui al punto 21 della CU2021. RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE: indicare in C10 l’addiz. regionale di cui al punto 22 della CU2021. Unioncaf S.r.l. 16
RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2020: indicare nel rigo C11 l’acconto 2020 dell’addizionale comunale presente al punto 26 della CU2021. RITENUTE SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2020: indicare nel rigo C12 il saldo 2020 dell’addizionale comunale presente al punto 27 della CU2021. RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2021: indicare nel rigo C13 l’acconto 2021 dell’addizionale comunale presente al punto 29 della CU2021. Qualora si fosse in possesso di più CU2021 facenti riferimento a redditi non conguagliati da un medesimo datore di lavoro, sarà necessario riportare la somma di tutte le ritenute subite. RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE Fino al 30/06/2020 è riconosciuto il credito, denominato BONUS IRPEF, ai titolari di reddito di lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati) la cui imposta sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. L’importo del credito è di € 960 annui (€ 80/mese) se il reddito complessivo non supera € 24.600 e decresce, fino ad azzerarsi, al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad € 26.600. Alla formazione del reddito complessivo concorrono le quote di reddito esenti previste per i ricercatori e docenti universitari. Dal 01/07/2020 è riconosciuto il credito, denominato TRATTAMENTO INTEGRATIVO, ai titolari di reddito di lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati) la cui imposta sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. L’importo del credito è di € 1200 annui (€ 100/mese) se il reddito complessivo non supera € 28.000. Similmente, dal 01/07/2020 è riconosciuta una c.d. ULTERIORE DETRAZIONE ai titolari di reddito di lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati) la cui imposta sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. L’importo del credito è di € 1200 annui (€ 100/mese) se il reddito complessivo è pari a € 28.001, diminuisce fino a € 960 annui (€ 80/mese) se il reddito complessivo è pari a € 35.001 e poi decresce, fino ad azzerarsi, al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad € 40.000. Alla formazione del reddito complessivo concorrono le quote di reddito esenti previste per i ricercatori e docenti universitari e per gli impatriati. Per l’anno 2020 il BONUS IRPEF e il TRATTAMENTO INTEGRATIVO spettano anche se l’imposta lorda è inferiore alle detrazioni per lavoro dipendente in conseguenza della fruizione di misure a sostegno del lavoro (quali l’integrazione salariale, i congedi parentali e la cassa integrazione in deroga). Il BONUS IRPEF è indicato nei punti 391 (CODICE BONUS) e 392 (BONUS EROGATO) della CU2021, mentre il TRATTAMENTO INTEGRATIVO o l’ULTERIORE DETRAZIONE sono indicati nei punti 400 (CODICE TRATTAMENTO) e 401 (TRATTAMENTO EROGATO) della CU2021. Tali dati devono essere obbligatoriamente riportati in dichiarazione, di modo che possano essere confermati o ricalcolati l’ammontare dei crediti, tenendo conto di tutti i redditi indicati nel modello 730, e le riduzioni spettanti, le quali verranno indicate nel prospetto di liquidazione (modello 730-3). Se il datore di lavoro non ha erogato in tutto o in parte il BONUS IRPEF/TRATTAMENTO INTEGRATIVO/ULTERIORE DETRAZIONE, il credito verrà riconosciuto in sede di dichiarazione dei redditi. Se invece il BONUS IRPEF/TRATTAMENTO INTEGRATIVO/ULTERIORE DETRAZIONE risulta in tutto o in parte non spettante, l’ammontare riconosciuto dal datore di lavoro verrà recuperato in sede di dichiarazione. CODICE (BONUS IRPEF): riportare il codice indicato nel punto 391 della CU2021, ovvero: 1 se il datore di lavoro ha riconosciuto il bonus e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella successiva colonna BONUS EROGATO va riportato l’importo presente nel punto 392 della CU2021. Unioncaf S.r.l. 17
2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto il bonus, ovvero lo ha riconosciuto ma non lo ha erogato neanche in parte. In questo caso non va compilata la successiva colonna BONUS EROGATO. BONUS EROGATO: riportare l’importo del bonus erogato indicato nel punto 392 della CU2021. In nessun caso deve essere riportato nel modello 730 l’importo del bonus riconosciuto ma non erogato indicato nel punto 393 della CU2021. CODICE (TRATTAMENTO INTEGRATIVO): riportare il codice indicato nel punto 400 della CU2021, ovvero: 1 se il datore di lavoro ha riconosciuto il trattamento e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella successiva colonna TRATTAM. EROGATO va riportato l’importo presente nel punto 401 della CU2021. 2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto il trattamento, ovvero lo ha riconosciuto ma non lo ha erogato neanche in parte. In questo caso non va compilata la successiva colonna TRATTAM. EROGATO. TRATTAMENTO EROGATO: riportare l’importo del trattamento erogato indicato nel punto 401 della CU2021. In nessun caso deve essere riportato nel modello 730 l’importo del trattamento riconosciuto ma non erogato indicato nel punto 402 della CU2021. ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI: riportare l’importo indicato nel punto 463 della CU2021 se nel punto 462 è indicato il codice 1. Se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione per docenti e ricercatori, riportare l’importo indicato nelle annotazioni della CU201 con codice BC. ESENZIONE IMPATRIATI: riportare l’importo indicato nel punto 463 della CU2021 se nel punto 462 è indicato il codice 5, 9, 10 o 11. Se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione per impatriati, riportare l’importo indicato nelle annotazioni della CU201 con codice BD o CQ o CR o CS. FRUIZIONE MISURE SOSTEGNO: barrare questa casella se è barrato il punto 478 della CU2021 per indicare che nel 2020 si è fruito di integrazione salariale/congedi parentali/cassa integrazione in deroga. LAVORO DIPENDENTE: riportare l’importo indicato nel punto 479 della CU2021 (reddito effettivamente percepito nel 2020). RETRIBUZIONE CONTRATTUALE: riportare l’importo indicato nel punto 480 della CU2021 (retribuzione contrattuale spettante in assenza dell’emergenza COVID-19). Per una corretta compilazione di tali campi in presenza di più CU2021, siano esse conguagliate o non conguagliate, si rimanda alle istruzioni ministeriali. Unioncaf S.r.l. 18
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