Guida al PIANO CASA della Regione ABRUZZO - (aggiornata a marzo 2015)
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SOMMARIO INTRODUZIONE…………………………………………………………………………………….…….. pag. 3 IL PIANO CASA IN ABRUZZO…………………………………………….……………….…………. pag. 4 EDIFICI RESIDENZIALI, Ampliamento volumetrico………………………………….……...pag. 6 EDIFICI RESIDENZIALI, Demolizione e ricostruzione…………………………….…........pag. 8 ESCLUSIONI…………………………………………………………………………………………....... pag. 11 COME APPLICARE IL PIANO CASA……………………………………………….……………… pag. 12 NORMATIVA DI RIFERIMENTO……………………………………………...………………... …pag. 14 2
INTRODUZIONE Il Piano Casa consiste in un insieme di provvedimenti legislativi e di incentivi economici per consentire l’ampliamento di abitazioni e immobili a uso diverso da quello residenziale. Il termine è stato coniato per l’housing sociale, ma la sua portata si è arricchita inglobando anche l’edilizia privata. In un primo momento, infatti, con la denominazione “Piano Casa” si definivano solo le soluzioni individuate dalle pubbliche amministrazioni per risolvere il disagio sociale causato dalla carenza di alloggi. Più comunemente, però, il Piano Casa ha assunto una connotazione diversa, passando per la liberalizzazione dell’edilizia e lo snellimento delle procedure burocratiche attraverso il ricorso alla Dia, Denuncia di inizio attività. Le misure di semplificazione sono state ideate per rilanciare il settore delle costruzioni, gravato dalla crisi economica in atto. A marzo 2009 l’Esecutivo ha infatti lanciato una pacchetto di interventi per l’aumento delle cubature sugli edifici esistenti, contenenti anche la possibilità di effettuare ampliamenti in seguito alla totale demolizione di un edificio. Interventi da effettuare per un periodo non inferiore a 18 mesi in deroga alla normativa in vigore, prevedendo anche un insieme di semplificazioni al Testo Unico dell’edilizia. I beneficiari di questa tipologia di misure sono i proprietari degli immobili, che avvalendosi di una norma temporanea possono migliorare la qualità della propria abitazione, immettendo nel sistema capitali immobilizzati in grado di sostenere l’occupazione e le attività del comparto edile. È attribuita una notevole importanza anche alla tutela della sicurezza, possibile con l’applicazione delle NTC, Norme tecniche per le costruzioni, in vigore da luglio 2009. Previsto quindi il rispetto della legislazione in materia antisismica, così come il divieto di effettuare gli interventi nelle aree a rischio idrogeologico. Dal momento che la Costituzione attribuisce alle Regioni la competenza legislativa in materia di edilizia e urbanistica, il percorso normativo per la definizione degli ampliamenti in funzione anticrisi è proseguita su base locale, creando una situazione differenziata sul territorio nazionale. Sono gli enti locali a decidere a quale tipologia di edifici estendere gli interventi, stabilendo o meno il divieto di applicazione della legge per gli immobili anche solo parzialmente abusivi o vincolati, i beni culturali, le aree di pregio paesaggistico e quelle sotto tutela. PIANO CASA: 2 ANNI DOPO Le norme regionali in molti casi sono state via via modificate per ovviare agli scarsi risultati raggiunti in termini di interesse e domande presentate. Da ultimo, il Decreto Legge Sviluppo, approvato a maggio 2011, ha chiesto alle Regioni di approvare nuove norme per incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio e la riqualificazione delle aree urbane degradate attraverso interventi di demolizione e ricostruzione con premio di cubatura, cambi di destinazione d’uso, delocalizzazioni e modifiche alla sagoma necessarie all’armonizzazione architettonica. 3
IL PIANO CASA IN ABRUZZO La Legge Regionale del 19 agosto 2009 n. 16 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio”è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n.45 del 28 agosto 2009. La norma promuove misure per il rilancio dell'economia e per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità architettonica, energetica ed abitativa, per preservare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente nel rispetto dell'ambiente e dei beni storici culturali e paesaggistici e nel rispetto della normativa sismica, nonché per razionalizzare e contenere il consumo del territorio. Sono previsti interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione su edifici a destinazione prevalentemente residenziale, da effettuare in deroga a strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti. Data la situazione di crisi che ha colpito il comparto dell’edilizia, la disposizione predisposta dalla Regione mira ad incentivare gli investimenti privati per l’ingrandimento o la riqualificazione delle abitazioni. Ai cittadini è data la possibilità di riqualificare un edificio dal punto di vista energetico e architettonico, ma anche di ingrandirlo aumentandone la volumetria. Diventa infatti possibile ricavare una o più stanze aggiuntive per rispondere al fabbisogno abitativo con un investimento minore rispetto all’acquisto di una nuova casa. L’obiettivo è raggiungibile con la semplificazione delle procedure e il ricorso generalizzato alla Dia, Denuncia di inizio attività, o al permesso di costruire. Tutto per incentivare la domanda di interventi, in modo da sostenere l’occupazione e il giro di affari del settore costruzioni, caratterizzato prevalentemente da piccole e medie imprese, messe in difficoltà dall’attuale congiuntura economica, ma in grado di effettuare la tipologia di micro interventi previsti dalla legge sul patrimonio edilizio privato. Alla legge è riconosciuto carattere straordinario. Per questo motivo e per il suo ruolo anti-crisi prevale sulle previsioni dei regolamenti comunali, degli strumenti urbanistici e delle leggi regionali in contrasto con essa. La straordinarietà della disposizione implica anche un effetto a tempo determinato. Dopo alcune proroghe, le istanze per gli interventi devono essere presentate entro il 31 dicembre 2015. L’applicazione della legge si articola in due livelli: - Ampliamento degli edifici residenziali, attuabile con un premio fino al 20% della superficie esistente senza eccedere i 200 metri cubi; - Demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali, che può essere realizzata con un ampliamento fino al 35%. 4
Piano Casa Abruzzo in sintesi Edifici Ampli Demolizione Titolo Riduzione Esclusioni Termine amen e abilitativo oneri per le to ricostruzion concessori istanze e Residenziali 20% 35% con Dia 50% -centri storici bioedilizia Permesso -aree di inedificabili costruire -edifici abusivi 31 Non -------- ---------------- dicembre residenziali ------- -immobili 2015 vincolati -parchi e riserve -aree a rischio idrogeologico 5
EDIFICI RESIDENZIALI Ampliamento Bonus previsti dalla legge Per unità immobiliare ultimate devono La legge regionale consente, in deroga alle previsioni dei intendersi immobili per i quali, alla data del 31 marzo 2009, sia stata acquisita al regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali protocollo del Comune la dichiarazione di comunali, provinciali e regionali, l'ampliamento degli edifici e fine lavori. In mancanza potrà essere delle unità immobiliari legittimamente ultimate entro il 31 marzo presentata una dichiarazione giurata del 2009 in cui almeno il 50% della superficie sia destinato ad uso Direttore lavori attestante la data di fine residenziale. lavori. Gli edifici rispondenti a queste caratteristiche possono essere ampliati fino al 20% della superficie esistente senza poter però eccedere i 200 metri cubi. È in ogni caso consentito un ampliamento di almeno 9 metri quadri per gli edifici esistenti di modeste dimensioni. Per quanto riguarda la riqualificazione urbana, i Comuni possono associare un premio volumetrico del 20% Non concorrono a formare superficie le pensiline e le tettoie realizzate o da realizzare su edifici ad uso residenziale, situati all’esterno delle aree demaniali marittime ed esistenti al 29 agosto 2009, data di entrata in vigore della legge, finalizzate all'installazione di impianti fotovoltaici di tipo integrato o parzialmente integrato, nonché di altri impianti di produzione di energia ad uso domestico derivante da fonti rinnovabili. Ai sensi del d.lgs. 115/2008, nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza è permesso derogare alle norme sulle distanze minime tra edifici e a quelle per la protezione del nastro stradale nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. Vincoli e modalità di applicazione L'ampliamento deve essere realizzato in coerenza architettonica e progettuale, in contiguità orizzontale o verticale rispetto al fabbricato esistente. È obbligatorio effettuare gli interventi nel rispetto della normativa sulla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica. Nella realizzazione degli ampliamenti bisogna tener presenti le distanze minime e le altezze massime dei fabbricati, nonché le disposizioni a tutela dei diritti dei terzi. Nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2, gli ampliamenti sono consentiti soltanto per gli edifici dotati della certificazione antisismica, qualora realizzati successivamente all'attribuzione della 6
classificazione. Per gli edifici realizzati in zone classificate a rischio sismico in difformità della normativa antisismica, gli ampliamenti sono consentiti esclusivamente a condizione che l'intero edificio sia adeguato alla normativa. Per gli immobili condonati di volumetrie pari o superiore a 1000 metri cubi, il calcolo delle percentuali e dei limiti di incremento delle superfici avviene computando anche la superficie già oggetto di condono. Al fine di evitare che mediante interventi successivi siano superati i limiti previsti, i Comuni provvedono ad istituire ed aggiornare l'elenco degli interventi autorizzati. Gli ampliamenti non sono cumulabili con gli interventi di demolizione e ricostruzione. Titoli abilitativi Per l’avvio degli interventi è necessaria la presentazione della In base al d.lgs 163/2006 al titolare del titolo Denuncia di inizio attività, entro il 31 dicembre 2015 abilitativo può essere attribuito il ruolo di Gli ampliamenti sono subordinati all’esistenza di opere di promotore nella realizzazione delle opere di urbanizzazione. Entro 90 giorni il promotore urbanizzazione primaria o al loro adeguamento in ragione del deve quindi presentare la progettazione maggior carico urbanistico connesso all’ aumento di superficie preliminare delle opere e bandire una gara, degli edifici esistenti. L'adeguamento dovrà essere effettuato prevedendo, entro 15 giorni dalla dal richiedente il titolo abilitativo. conclusione, il diritto di prelazione nei confronti dell’aggiudicatario e la corresponsione in suo favore del 3% del Il contributo di costruzione è commisurato con esclusivo valore dell’appalto. riferimento agli incrementi realizzati e può essere ridotto al 50% nel caso in cui l'unità immobiliare sia destinata a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo. Ulteriori riduzioni possono essere riconosciute agli interventi che usano tecniche costruttive della bioedilizia, prevedono il ricorso alle energie rinnovabili o mirano alla riqualificazione delle aree urbane degradate. Sanzioni Il Comune verifica che la realizzazione dei nuovi volumi avvenga nel rispetto delle tecniche di bioedilizia e raggiunga gli standard energetici dichiarati in sede di progetto. In caso di difformità trovano applicazione, per i manufatti realizzati usufruendo degli incentivi volumetrici del Piano Casa, le sanzioni previste per i lavori effettuati in assenza del titolo abilitativo edilizio; gli interventi non potranno essere oggetto di sanatoria. 7
EDIFICI RESIDENZIALI Demolizione e ricostruzione Bonus previsti dalla legge Il Piano Casa promuove il miglioramento della qualità architettonica, il risparmio energetico ed il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la integrale demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 31 marzo 2009, in cui almeno il 50% della superficie sia destinato ad uso residenziale, che necessitano di essere adeguati agli attuali standard energetici, tecnologici, di sicurezza e antisismica. Per edifici realizzati devono intendersi immobili per i quali, alla data del 31 marzo 2009, sia stata acquisita al protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In sua mancanza potrà essere presentata una dichiarazione giurata del Direttore lavori attestante la data di fine lavori. Su questa tipologia di immobili, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici, territoriali comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione con un premio fino al 35% della superficie utile esistente. I Comuni possono individuare le aree occupate da edifici interessati dagli interventi che possono essere cedute gratuitamente al patrimonio comunale e sistemate a verde pubblico attrezzato, parcheggi o altra opera di urbanizzazione primaria o secondaria. il proprietario che cede gratuitamente l'area potrà usufruire, oltre che dell'incremento del 35%, anche di una ulteriore percentuale pari al 30% della superficie utile dell’immobile demolito, a condizione che l'edificio da ricostruire risulti di classe energetica B. Nel caso in cui il proprietario di un immobile cede gratuitamente al Comune l’area su cui è situato l’edificio, impegnandosi a sistemarla a verde pubblico attrezzato, parcheggi o a fornirla di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, può usufruire di un ulteriore bonus, pari al 30% della superficie dell’immobile demolito. Il nuovo fabbricato deve però raggiungere la classe energetica B. Per quanto riguarda la riqualificazione urbana, i Comuni possono associare un premio volumetrico del 20%. Non concorrono a formare superficie le pensiline e le tettoie realizzate o da realizzare su edifici ad uso residenziale, situati all’esterno delle aree demaniali marittime ed esistenti al 29 agosto 2009, data di entrata in vigore della legge, finalizzate all'installazione di impianti fotovoltaici di tipo integrato o parzialmente integrato, nonché di altri impianti di produzione di energia ad uso domestico derivante da fonti rinnovabili. Vincoli e modalità di applicazione Negli interventi devono essere utilizzate le tecniche costruttive della bioedilizia. Grazie all’impiego delle energie rinnovabili, inoltre, si dovrà raggiungere un incremento della classe energetica dell'edificio, che non potrà essere inferiore alla classe B. 8
DISTANZE MINIME Nelle Zone A per le operazioni di risanamento conservativo e le ristrutturazioni, le distanze non possono essere inferiori a quelle tra i volumi preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale. È necessario l’impianto di dispositivi Per i nuovi edifici ricadenti in altre zone è prescritta la distanza minima di per la riduzione del consumo idrico. 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Per gli usi diversi dal consumo umano Nelle Zone C è prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la sono possibili sistemi di captazione, distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto. filtro ed accumulo delle acque Le distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico, devono corrispondere alla larghezza della sede meteoriche provenienti dalle stradale maggiorata di 5 metri per lato per strade di larghezza inferiore a coperture degli edifici, da utilizzare 7 metri, 7,50 metri, per strade di larghezza compresa tra 7 e 15 metri, 10 attraverso la realizzazione di un metri, per strade di larghezza superiore a 15 metri. impianto idraulico integrativo per gli Sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici oggetto di usi compatibili. piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche. È obbligatorio effettuare gli interventi nel rispetto della normativa sulla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica. Nella realizzazione degli ampliamenti bisogna tener presenti le disposizioni a tutela dei diritti dei terzi nonchè le distanze minime e le altezze massime dei fabbricati previste dagli strumenti urbanistici. In mancanza di previsioni specifiche si applica il DM 1444/1968. Ai sensi del d.lgs. 115/2008, nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una ALTEZZE MASSIME riduzione minima del Nelle Zone A per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze 10% dei limiti di degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o sopraelevazioni trasmittanza è aggiunte. Per le trasformazioni o nuove costruzioni l'altezza massima di ogni edificio non può permesso derogare superare l'altezza di quelli di carattere storico-artistico; Nelle Zone B l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti alle norme sulle e circostanti, a eccezione di quelli che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni distanze minime tra convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità edifici e a quelle per fondiaria. la protezione del Nelle Zone C contigue o in rapporto visuale con zone A i nuovi edifici non possono superare nastro stradale nella altezze compatibili con quelle delle zone A. misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La ricostruzione con ampliamento deve consentire il superamento delle barriere architettoniche ai sensi del DM 236/1989. Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato previo reperimento di spazi per i parcheggi posti ad una distanza non superiore a 250 metri e legati alle unità immobiliari da vincolo pertinenziale risultante da atto pubblico registrato. Gli interventi di integrale demolizione e ricostruzione sono consentiti anche su area diversa con destinazione compatibile. La ricostruzione non potrà comunque avvenire nelle aree ad elevato rischio idrogeologico e in quelle di inedificabilità assoluta. I Comuni individuano quindi preliminarmente gli ambiti omogenei in cui i volumi trasferiti si aggiungono a quelli consentiti sull'area diversa. 9
Per gli immobili condonati di volumetrie pari o superiore a 1000 metri cubi, il calcolo delle percentuali e dei limiti di incremento delle superfici avviene computando anche la superficie già oggetto di condono. Gli ampliamenti a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione non si cumulano con quelli consentiti da altre norme vigenti o dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici. Per evitare che mediante interventi successivi siano superati i limiti previsti, i Comuni provvedono ad istituire ed aggiornare l'elenco degli interventi autorizzati. Titolo abilitativo Per gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento è necessaria la richiesta del permesso di costruire. Devono essere previsti oneri di urbanizzazione in misura doppia rispetto alla vigente normativa regionale. Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, la somma è restituita al richiedente. Sono esonerate dal versamento della maggiorazione degli oneri di urbanizzazione le Onlus che eseguono gli interventi su edifici destinati a finalità di accoglienza. Se questi edifici chiedono il cambio di destinazione d’uso prima di 10 anni dovranno essere corrisposti oneri di urbanizzazione doppi. Il contributo di costruzione è determinato in ragione dell'80% per la parte eseguita in ampliamento e del 20% per la parte ricostruita. Può essere ridotto al 50% nel caso di edifici o unità immobiliari destinati a prima abitazione dei proprietari o degli aventi titolo. Ulteriori riduzioni possono essere riconosciute se gli interventi implicano l’utilizzo di tecniche costruttive della bioedilizia, prevedono il ricorso alle energie rinnovabili o mirano alla riqualificazione delle aree urbane degradate. Sanzioni Il Comune verifica che la realizzazione dei nuovi volumi avvenga nel rispetto delle tecniche di bioedilizia ed che siano raggiunti gli standard energetici dichiarati in sede di progetto. In caso di difformità, per i manufatti realizzati usufruendo degli incentivi del Piano Casa, trovano applicazione le sanzioni relative ai lavori senza titolo abilitativo edilizio, escludendo la possibilità di sanatoria. 10
ESCLUSIONI Il Piano Casa prevede ambiti di non applicabilità per gli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione. Sono infatti esclusi dagli interventi: - Gli edifici abusivi, che al momento della presentazione della Dia risultano eseguiti in assenza o in difformità del titolo abilitativo; - Gli immobili riconosciuti di valore storico, culturale e architettonico dagli strumenti urbanistici generali e dagli atti di governo del territorio; - I fabbricati vincolati perché di interesse storico ai sensi del d.lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; - Gli edifici situati in aree di in edificabilità assoluta; - Gli immobili ricadenti all’interno di parchi, riserve nazionali e regionali, a eccezione delle zone classificate dai piani dei parchi come D, destinate cioè a promozione economica e sociale attraverso attività compatibili con le finalità dei parchi; - I fabbricati che si trovano all’interno dei centri storici; - Gli immobili situati in aree a rischio idrogeologico; - Gli edifici ricadenti in aree demaniali o vincolate per usi pubblici; - Gli edifici a destinazione commerciale, che attraverso gli interventi di ampliamento potrebbero derogare alle disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento e apertura di grandi strutture di vendita e di centri commerciali. Prima di progettare un ampliamento volumetrico o di superficie, nonché un intervento di demolizione e ricostruzione, è quindi necessaria una verifica presso l’ufficio tecnico del Comune in cui ricade l’immobile da sottoporre ai lavori, al quale deve essere successivamente presentata la Dia. (vedi cap. “Come applicare il Piano Casa”) 11
COME APPLICARE IL PIANO CASA Per l’avvio e la realizzazione degli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione i privati interessati devono far fronte a vari adempimenti rispondenti alla logica dello snellimento burocratico promosso dalla normativa. È necessario innanzitutto prendere visione delle misure contenute nel Piano Casa regionale, LR 16/2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 45 del 28 agosto 2009. Dal momento che è stata riconosciuta agli Enti Locali la possibilità di limitare la portata degli interventi a determinate aree o tipologie di edifici, il cittadino o il progettista interessato, prima di presentare l’istanza all’Ufficio Tecnico, deve controllare i contenuti della delibera eventualmente emanata dal Comune nel quale è situato l’edificio da ampliare o sostituire. Per passare all’applicazione pratica e ottenere una valutazione sulla fattibilità degli interventi è necessario contattare un progettista abilitato. I passaggi successivi consistono nel dotarsi di una attestazione del titolo di legittimazione e dell’asseverazione del professionista abilitato, che dovrà in seguito redigere gli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico vigente. Ai sensi del DPR 380/2001, Testo Unico dell’Edilizia, nel caso di intervento su un immobile vincolato è obbligatorio richiedere il parere dell’autorità competente. Il progettista abilitato, incaricato dei lavori, deve redigere una autocertificazione sulla conformità del progetto alle norme di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie. Una volta raccolta tutta la documentazione necessaria, fino al 31 dicembre 2015 si può presentare la Dia all’Ufficio Tecnico del Comune o della Circoscrizione di competenza. Il privato deve in seguito richiedere al progettista abilitato un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato. Nella relazione asseverata deve essere contenuta una dichiarazione espressa sulla conformità delle opere realizzate alle disposizioni del Piano Casa. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione è invece necessario il rilascio del permesso di costruire. Il proprietario dell’immobile o il progettista abilitato deve presentare domanda al Comune o allo Sportello Unico per l’edilizia. Alla richiesta devono essere allegati una attestazione concernente il titolo di legittimazione, gli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e una autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie. Il Comune o lo sportello unico per l’edilizia comunica entro dieci giorni il nominativo del responsabile del procedimento, che entro 60 giorni cura l’istruttoria, acquisisce i pareri degli uffici comunali e, ove previsto, della commissione edilizia, e, valutata la conformità del progetto alla 12
normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto. Il responsabile del procedimento qualora ritenga necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può richiederle nello stesso termine dei 60 giorni, illustrandone le ragioni. L’interessato si esprime sulla richiesta di modifica entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. Qualora l’interessato non aderisca alla richiesta di modifica, ovvero non si esprima entro il termine fissato, il procedimento di rilascio del permesso di costruire si intende concluso in senso negativo. Se per la realizzazione dell’intervento è necessario acquisire atti di assenso di altre amministrazioni, il Comune o lo sportello unico per l’edilizia, convoca entro 60 giorni una conferenza di servizi. Il provvedimento finale è adottato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale o dello sportello unico per l’edilizia entro quindici giorni dalla proposta di provvedimento o dall’esito della conferenza dei servizi. Dell’avvenuta emanazione del permesso di costruire è dato immediato avviso agli interessati e al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Il termine dei 60 giorni può essere raddoppiato nei Comuni con più di 100 mila abitanti per progetti particolarmente complessi, definiti tali secondo motivata determinazione del responsabile del procedimento, da assumersi entro quindici giorni dalla presentazione della domanda. Il proprietario dell’immobile è tutelato dall’inerzia delle Amministrazioni perché l’infruttuosa decorrenza dei termini per il rilascio del richiesto titolo abilitativo, costituisce il presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo. 13
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Riportiamo di seguito il testo integrale della Legge Regionale 16/2009 per il rilancio del settore edilizio, nonché le maggiori norme di settore. Legge regionale del 19 agosto 2009 n. 16 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio” Art. 1 Definizioni e parametri Finalità 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del 1. La Regione Abruzzo promuove misure per il rilancio presente Titolo, sono stabilite le seguenti definizioni: dell'economia e per il sostegno del settore edilizio a) per nuclei antichi si intendono quelli definiti dai attraverso interventi finalizzati al miglioramento della Comuni con apposita perimetrazione in sede di qualità architettonica, energetica ed abitativa, per approvazione della deliberazione consiliare di cui preservare e riqualificare il patrimonio edilizio all'art. 12 della presente legge o comunque, quelli esistente nel rispetto dell'ambiente e dei beni storici delimitati come zone "A" di cui al DM 1444/1968 o ad culturali e paesaggistici e nel rispetto della normativa esse assimilabili, così come definite dagli strumenti sismica, nonché per razionalizzare e contenere il urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio consumo del territorio. comunali; b) per distanze minime e altezze massime dei TITOLO I - INTERVENTI STRAORDINARI SUL fabbricati si intendono quelle definite dagli atti di PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE governo del territorio o dagli strumenti urbanistici. In Art. 2 mancanza di definizioni contenute in detti atti, si fa Ambito applicativo riferimento a quelle definite dal DM 1444/1968. 1. Le disposizioni del presente Titolo hanno carattere straordinario e consentono la realizzazione degli Art. 4 interventi edilizi in esso previsti solo se sia rispettato il Interventi straordinari di ampliamento termine perentorio di cui all'art. 11, comma 4 della 1. Per le finalità di cui all'art. 1, in deroga alle vigenti presente legge. previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti 2. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano urbanistici e territoriali comunali, provinciali e su edifici che, al momento della presentazione della regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici denuncia di inizio attività, risultino: aventi una superficie pari o superiore al 50% con a) eseguiti in assenza o in difformità dal titolo destinazione d'uso residenziale, nel rispetto abilitativo; concorrente dei limiti seguenti: b) definiti di valore storico, culturale ed architettonico - 20/% della superficie esistente; dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti - non superiore a 200 mc. urbanistici generali; 2. È in ogni caso consentito un ampliamento di almeno c) vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi 9 mq per gli edifici esistenti di modeste dimensioni. della parte seconda del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 3. L'ampliamento di cui al comma 1 deve essere (codice dei beni culturali e del paesaggio); realizzato in coerenza architettonica e progettuale in d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta contiguità orizzontale o verticale rispetto al fabbricato comprese quelle previste negli strumenti urbanistici esistente. degli Enti locali; 4. Dagli interventi di cui al presente articolo sono e) collocati nei territori dei parchi e delle riserve esclusi gli edifici ricadenti nei nuclei antichi, nelle aree nazionali o regionali fatte salve le zone individuate ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle aree di come D nei piani del parco vigenti o comunque oggetto inedificabilità assoluta. di intese tra i comuni e gli enti gestori di aree protette volte ad individuare le aree di promozione economica e Art. 5 sociale, più estesamente modificate dai processi di Prevenzione rischio sismico antropizzazione, nelle quali sono consentite attività 1. Gli interventi di ampliamento previsti all'art. 4 sono compatibili con le finalità istitutive del parco e consentiti, nelle zone classificate a rischio sismico 1 e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale 2, soltanto per gli edifici dotati della certificazione delle collettività locali e al miglior godimento del parco antisismica, qualora realizzati successivamente da parte dei visitatori. all'attribuzione della suddetta classificazione. 2. Per gli edifici realizzati in zone classificate a rischio Art. 3 sismico in difformità della normativa antisismica, gli ampliamenti di cui all'art. 4 sono consentiti 14
esclusivamente a condizione che l'intero edificio sia 7. Con la stessa deliberazione i Comuni possono adeguato alla suddetta normativa. individuare con determinazione ampiamente motivata le aree occupate da edifici interessati dagli interventi Art. 6 previsti dal presente articolo e che possono essere Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione cedute gratuitamente al patrimonio comunale e del patrimonio edilizio esistente sistemate a verde pubblico attrezzato, parcheggi o 1. La Regione Abruzzo promuove il miglioramento altra opera di urbanizzazione primaria o secondaria, della qualità architettonica, il risparmio energetico ed con l'indicazione dei tempi e delle modalità di il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente realizzazione e nel rispetto delle previsioni dell'art. 32 mediante la integrale demolizione e ricostruzione degli comma 1 lett. g) del DLgs 163/2006 e ss.mm.ii. In tal edifici aventi una superficie pari o superiore al 50% con caso il proprietario, o l'avente titolo, che cede destinazione d'uso residenziale realizzati gratuitamente l'area originariamente occupata anteriormente al 31 marzo 2009 e che necessitano di dall'edificio demolito, potrà usufruire, oltre che essere adeguati agli attuali standard energetici, dell'incremento di cui al comma 2, anche di una tecnologici e di sicurezza, anche sismica. Per edifici ulteriore percentuale pari al 30% della superficie utile realizzati devono intendersi immobili per i quali, alla dell'edificio demolito a condizione che l'edificio da data del 31 marzo 2009, sia stata acquisita al ricostruire risulti di classe energetica B. protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In 8. Dagli interventi di cui al comma 2 del presente mancanza potrà essere presentata una dichiarazione articolo sono esclusi gli edifici ricadenti nei nuclei giurata del Direttore lavori attestante la data di fine antichi, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, lavori. nonché nelle zone di inedificabilità assoluta. 2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1, in 9. La ricostruzione in aree diverse di cui ai commi 6 e 7 deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli del presente articolo non potrà comunque avvenire, strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché e regionali, sono consentiti interventi di integrale nelle zone di inedificabilità assoluta. demolizione e ricostruzione che prevedano aumenti 10. Gli ampliamenti di cui al presente articolo non si fino al 35% della superficie utile esistente a condizione cumulano con gli ampliamenti eventualmente che risultino utilizzate le tecniche costruttive della consentiti da altre norme vigenti o dagli strumenti bioedilizia e che sia previsto l'utilizzo delle fonti di urbanistici comunali sui medesimi edifici. energia rinnovabili. A tal fine gli interventi proposti dovranno consentire un incremento di classi Art. 7 energetiche dell'edificio comunque non inferiore alla Oneri di urbanizzazione classe B. 1. La realizzazione degli interventi di cui all'art. 6 della 3. I Comuni, con le modalità di cui al successivo art. 12, presente legge comporta la corresponsione degli oneri comma 1, potranno disciplinare di urbanizzazione previsti dalla vigente normativa ulteriormente le modalità di applicazione della regionale, in misura doppia. maggiorazione prevista dal comma 2. 2. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione è 4. Gli incrementi di superficie di cui al comma 2 del corrisposta alla Regione Abruzzo mediante versamento presente articolo non possono derogare da norme sul c/c postale 13633672 intestato alla Regione nazionali in merito a distanze ed altezze, con Abruzzo. particolare riferimento agli articoli 8 e 9 del DM 3. Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, la somma 1444/68 e ss.mm.ii. è restituita al richiedente. 5. Il numero delle unità immobiliari originariamente 4. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio esistenti può essere aumentato, previo reperimento, regionale è istituito, nell'ambito della UPB 03.05.002, il nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione capitolo 35025 denominato: Contributo per comunale, di spazi per i parcheggi legati alle unità maggiorazione oneri di urbanizzazione per immobiliari con vincolo pertinenziale risultante da atto ampliamento, demolizione e ricostruzione del pubblico registrato e posti ad una distanza non patrimonio edilizio esistente. superiore a 250 metri. 5. Sono esonerate dal versamento della maggiorazione 6. Gli interventi di integrale demolizione e ricostruzione degli oneri di urbanizzazione dovuti alla Regione di cui al comma 2 del presente articolo sono consentiti Abruzzo le Associazioni Onlus che si avvalgono delle anche su area diversa, purché a ciò destinata dagli disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della presente legge strumenti urbanistici e territoriali vigenti alla data di per gli interventi eseguiti su edifici ubicati nel territorio entrata in vigore della presente legge. A tal fine i regionale da destinare a finalità di accoglienza. Comuni, con la deliberazione consiliare di cui all'art. 12 6. La mutazione della destinazione d'uso degli immobili della presente legge, individuano preliminarmente gli assoggettati alle disposizioni di cui al comma 5 del ambiti omogenei in cui i volumi trasferiti si aggiungono presente articolo prima del decorso di dieci anni, a quelli consentiti sull'area diversa. comporta l'obbligo di corrispondere gli oneri di cui al 15
comma 1 del presente articolo da versare al momento 3. In ogni caso gli interventi previsti dagli articoli 4 e 6 della richiesta di variazione della destinazione d'uso. della presente legge sono effettuati nel rispetto della normativa relativa alla stabilità degli edifici e di ogni Art. 8 altra normativa tecnica, nonché delle distanze minime Eliminazione barriere architettoniche e delle altezze massime dei fabbricati e delle 1. Gli interventi di cui all'art. 6 sono realizzati nel disposizioni legislative a tutela dei diritti dei terzi. rispetto delle prescrizioni tecniche contenute negli 4. Le istanze relative devono essere presentate entro e articoli 8 e 9 del DM 14 giugno 1989, n. 236 non oltre 24 mesi dalla scadenza del termine (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire perentorio indicato dall'art. 12, comma 1, della l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici presente legge. privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata 5. Il termine di cui al comma 4 è prorogato, nei comuni e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione inseriti nel cratere di cui al decreto n. 3 del 16 aprile delle barriere architettoniche). 2009 e successive modifiche ed integrazioni, fino al termine dello stato di emergenza. Art. 9 6. La possibilità di ampliare gli edifici esistenti è Contributo di costruzione limitata alle unità immobiliari ultimate alla data del 31 1. Per gli interventi di cui all'art. 4, il contributo di marzo 2009 in forza di titolo abilitativo rilasciato nelle costruzione dovuto in base agli articoli 16 e seguenti forme di legge. Per unità immobiliare ultimate devono del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 è commisurato con intendersi immobili per i quali, alla data del 31 marzo esclusivo riferimento agli incrementi realizzati e può 2009, sia stata acquisita al protocollo del Comune la essere ridotto al 50% ove l'unità immobiliare sia dichiarazione di fine lavori. In mancanza potrà essere destinata a prima abitazione del proprietario o presentata una dichiarazione giurata del Direttore dell'avente titolo. lavori attestante la data di fine lavori. 2. Il contributo di costruzione dovuto per gli interventi 7. Gli interventi di cui alla presente legge sono altresì di cui all'art. 6 è determinato in ragione dell'80% per la subordinati alla esistenza di opere di urbanizzazione parte eseguita in ampliamento e del 20% per la parte primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del ricostruita. Il contributo come sopra determinato può maggior carico urbanistico connesso al previsto essere ridotto del 50% in caso di edifici od unità aumento di superficie degli edifici esistenti. immobiliari destinati a prima abitazione dei proprietari L'adeguamento dovrà essere effettuato dal richiedente o degli aventi titolo. il titolo abilitativo, con le procedure di cui all'art. 32 3. Per gli interventi di cui alla presente legge i Comuni comma 1 lett. g) del DLgs 163/2006 e ss.mm.ii. possono stabilire ulteriori riduzioni del contributo di 8. Non può essere riconosciuto alcun aumento di costruzione od incentivi di carattere economico in caso volume o di superficie agli edifici anche parzialmente di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o abusivi o a quelli situati su aree demaniali o vincolate che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili o al ad uso pubblico. fine di riqualificare aree urbane degradate. 9. Per gli edifici condonati il calcolo delle percentuali e dei limiti di incremento delle superfici consentite dalla Art. 10 presente legge, avviene computando negli incrementi Elenchi stessi anche la superficie già oggetto di condono 1. Al fine di evitare che mediante interventi successivi limitatamente agli edifici di volumetrie pari o superiore siano superati i limiti previsti, i Comuni provvedono ad a 1000 mc. istituire ed aggiornare l'elenco degli interventi 10. La presente legge non può parimenti essere autorizzati ai sensi degli articoli 4 e 6 della presente applicata agli edifici aventi destinazione commerciale legge. al fine di derogare alle disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di Art. 11 grandi strutture di vendita e centri commerciali. Condizioni generali di ammissibilità degli interventi 11. Gli interventi di cui agli articoli 4 e 6 della presente 1. Gli interventi di cui all'art. 4 della presente legge legge non sono cumulabili tra loro. sono realizzati mediante denuncia di inizio attività, nel rispetto della disciplina generale di cui al D.P.R. Art. 12 6.6.2001, n. 380 e ss.mm.ii. Nella relazione asseverata Ambito applicativo di cui all'art. 23 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., oltre a 1. Con deliberazione di Consiglio comunale, da quanto ivi previsto, è espressamente attestata la adottarsi entro il termine perentorio di 120 giorni conformità degli interventi da realizzare alle dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni disposizioni della presente legge. possono decidere di avvalersi delle norme di cui alla 2. Gli interventi previsti dall'art. 6, sono subordinati al presente legge o di escludere l'applicabilità delle rilascio del titolo edilizio previsto dal D.P.R. 380/2001 e norme di cui agli articoli 4 e 6 in relazione a specifici ss.mm.ii. immobili o zone del proprio territorio, sulla base di 16
specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, Art. 16 nonché stabilire limiti differenziati alle possibilità di Disposizioni finalizzate al risparmio e al riutilizzo delle ampliamento accordate da detti articoli, in relazione risorse idriche alle caratteristiche proprie delle singole zone e del loro 1. I progetti di nuova edificazione e gli interventi di diverso grado di saturazione edilizia e della previsione recupero o di ristrutturazione del patrimonio edilizio negli strumenti urbanistici di piani attuativi. Con la esistente prevedono l'introduzione, negli impianti stessa deliberazione i Comuni individuano gli ambiti idrico-sanitari, di dispositivi certificati come idonei ad omogenei per consentire gli interventi su area diversa assicurare una significativa riduzione del consumo previsti dall'art. 6, comma 6, nonché le aree che d'acqua. possono essere cedute gratuitamente al patrimonio 2. I progetti di cui al comma 1 del presente articolo comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 7, prevedono altresì l'adozione, per gli usi diversi dal della presente legge. consumo umano, ove possibile, di sistemi di captazione, filtro ed accumulo delle acque meteoriche Art. 13 provenienti dalle coperture degli edifici e di utilizzo Controlli e sanzioni delle stesse attraverso la realizzazione di un impianto 1. Il Comune verifica specificamente la realizzazione idraulico integrativo per gli usi compatibili. dei nuovi volumi nel rispetto delle tecniche di 3. I regolamenti edilizi comunali prescrivono l'utilizzo di bioedilizia ed il raggiungimento degli standard impianti idonei ad assicurare il risparmio dell'acqua energetici dichiarati in sede di progetto. In caso di potabile. difformità trovano applicazione, per i manufatti realizzati usufruendo degli incentivi volumetrici previsti TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI dalla presente legge, le sanzioni previste dalla vigente Art. 17 legislazione relative ai lavori realizzati in assenza del Norma di interpretazione autentica dell'art. 4, titolo abilitativo edilizio ed i suddetti interventi non comma 1, della L.R. 76/2001 in materia di alienazione potranno essere oggetto di sanatoria. di alloggi di E.R.P. 1. L'art. 4, comma 1, della L.R. 19 dicembre 2001, n. 76 TITOLO II - INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO recante "Norme per l'alienazione degli alloggi di DELLA QUALITÀ ENERGETICA DEGLI EDIFICI E PER IL edilizia residenziale pubblica" deve interpretarsi nel RISPARMIO IDRICO senso che i proventi delle vendite degli alloggi di Art. 14 edilizia residenziale pubblica versati sul conto corrente Interventi per favorire il risparmio energetico e di contabilità speciale presso la Sezione Provinciale di l'installazione di impianti a fonte rinnovabile Tesoreria, pur rimanendo formalmente nella 1. Al fine di contribuire al miglioramento della disponibilità degli enti proprietari, appartengono alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico ed alla Regione. La Regione, entro l'anno successivo tutela dell'ambiente, si applica quanto disposto all'incasso, dispone l'utilizzazione dei proventi nella dall'art. 11 del DLgs 30 maggio 2008 n. 115. misura dell'80% per la realizzazione di interventi 2. Al fine di migliorare l'efficienza energetica degli finalizzati alla riqualificazione e all'incremento del edifici pubblici e privati si applica quanto disposto dal patrimonio abitativo pubblico, in conformità alla D.P.R. 22 aprile 2009, n. 59. programmazione regionale sull' edilizia residenziale pubblica e sulla base delle esigenze territoriali delle Art. 15 singole Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale. I Interventi per favorire l'installazione di pensiline e proventi messi a disposizione delle singole Aziende tettoie per impianti a fonte rinnovabile Territoriali per l'Edilizia Residenziale, ai sensi del 1. Non concorrono a formare superficie le pensiline e le periodo precedente, costituiscono una erogazione di tettoie realizzate o da realizzare su edifici ad uso un finanziamento regionale per la riqualificazione e residenziale e non insistenti sul demanio marittimo, l'incremento del patrimonio abitativo pubblico. esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge finalizzate all'installazione di impianti Art. 18 fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, Abrogazioni di tipo integrato o parzialmente integrato, nonché di 1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente altri impianti di produzione di energia ad uso legge è abrogata la L.R. 11.10.2002, n. 22 e ss.mm.ii. domestico derivante da fonti rinnovabili. 2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di Art. 19 entrata in vigore della presente legge, stabilisce le Entrata in vigore caratteristiche tipologiche e dimensionali delle 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo pensiline e tettoie di cui al comma 1 e la potenza dei a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale relativi impianti. della Regione Abruzzo. 17
La presente LR sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla della Regione". osservare come legge della Regione Abruzzo. Ulteriore documentazione Legge regionale 18 dicembre 2012 n. 62 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 49 del 31.10.2012 "Norme per l’attuazione dell’articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell’articolo 85 della legge regionale 15/2004 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)” Legge regionale 15 ottobre 2012 n. 49 “Norme per l’attuazione dell’articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell’articolo 85 della legge regionale 15/2004 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004- 2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)” Decreto Pres. Repubblica del 2 aprile 2009 n. 59 “Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE” Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” Decreto Pres. Repubblica del 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” Decreto Ministeriale del 14 giugno 1989 n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche” Decreto Ministeriale del 2 aprile 1968 n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765” 18
Per aggiornamenti in tempo reale consulta: Speciale Piano Casa Abruzzo La presente guida è frutto di una elaborazione della legge regionale curata dalla redazione di Edilportale.com Edilportale declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze in essa contenuti 19
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