Guida al PIANO CASA della Regione ABRUZZO - (aggiornata a marzo 2015)

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Guida al PIANO CASA della Regione ABRUZZO - (aggiornata a marzo 2015)
Guida
al PIANO CASA
della Regione ABRUZZO

         (aggiornata a marzo 2015)
SOMMARIO
INTRODUZIONE…………………………………………………………………………………….…….. pag. 3

IL PIANO CASA IN ABRUZZO…………………………………………….……………….…………. pag. 4

EDIFICI RESIDENZIALI, Ampliamento volumetrico………………………………….……...pag. 6

EDIFICI RESIDENZIALI, Demolizione e ricostruzione…………………………….…........pag. 8

ESCLUSIONI…………………………………………………………………………………………....... pag. 11

COME APPLICARE IL PIANO CASA……………………………………………….……………… pag. 12

NORMATIVA DI RIFERIMENTO……………………………………………...………………... …pag. 14

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INTRODUZIONE
Il Piano Casa consiste in un insieme di provvedimenti legislativi e di incentivi economici per
consentire l’ampliamento di abitazioni e immobili a uso diverso da quello residenziale. Il termine è
stato coniato per l’housing sociale, ma la sua portata si è arricchita inglobando anche l’edilizia
privata.

In un primo momento, infatti, con la denominazione “Piano Casa” si definivano solo le soluzioni
individuate dalle pubbliche amministrazioni per risolvere il disagio sociale causato dalla carenza di
alloggi.

Più comunemente, però, il Piano Casa ha assunto una connotazione diversa, passando per la
liberalizzazione dell’edilizia e lo snellimento delle procedure burocratiche attraverso il ricorso alla
Dia, Denuncia di inizio attività. Le misure di semplificazione sono state ideate per rilanciare il
settore delle costruzioni, gravato dalla crisi economica in atto.

A marzo 2009 l’Esecutivo ha infatti lanciato una pacchetto di interventi per l’aumento delle
cubature sugli edifici esistenti, contenenti anche la possibilità di effettuare ampliamenti in seguito
alla totale demolizione di un edificio. Interventi da effettuare per un periodo non inferiore a 18
mesi in deroga alla normativa in vigore, prevedendo anche un insieme di semplificazioni al Testo
Unico dell’edilizia.

I beneficiari di questa tipologia di misure sono i proprietari degli immobili, che avvalendosi di una
norma temporanea possono migliorare la qualità della propria abitazione, immettendo nel sistema
capitali immobilizzati in grado di sostenere l’occupazione e le attività del comparto edile.

È attribuita una notevole importanza anche alla tutela della sicurezza, possibile con l’applicazione
delle NTC, Norme tecniche per le costruzioni, in vigore da luglio 2009. Previsto quindi il rispetto
della legislazione in materia antisismica, così come il divieto di effettuare gli interventi nelle aree a
rischio idrogeologico.

Dal momento che la Costituzione attribuisce alle Regioni la competenza legislativa in materia di
edilizia e urbanistica, il percorso normativo per la definizione degli ampliamenti in funzione
anticrisi è proseguita su base locale, creando una situazione differenziata sul territorio nazionale.
Sono gli enti locali a decidere a quale tipologia di edifici estendere gli interventi, stabilendo o
meno il divieto di applicazione della legge per gli immobili anche solo parzialmente abusivi o
vincolati, i beni culturali, le aree di pregio paesaggistico e quelle sotto tutela.

 PIANO CASA: 2 ANNI DOPO
 Le norme regionali in molti casi sono state via via modificate per ovviare agli scarsi risultati
 raggiunti in termini di interesse e domande presentate. Da ultimo, il Decreto Legge Sviluppo,
 approvato a maggio 2011, ha chiesto alle Regioni di approvare nuove norme per incentivare
 la razionalizzazione del patrimonio edilizio e la riqualificazione delle aree urbane degradate
 attraverso interventi di demolizione e ricostruzione con premio di cubatura, cambi di
 destinazione d’uso, delocalizzazioni e modifiche alla sagoma necessarie all’armonizzazione
 architettonica.

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IL PIANO CASA IN ABRUZZO
La Legge Regionale del 19 agosto 2009 n. 16 “Intervento regionale a sostegno del settore
edilizioӏ stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n.45 del 28 agosto 2009.

La norma promuove misure per il rilancio dell'economia e per il sostegno del settore edilizio
attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità architettonica, energetica ed
abitativa, per preservare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente nel rispetto dell'ambiente e
dei beni storici culturali e paesaggistici e nel rispetto della normativa sismica, nonché per
razionalizzare e contenere il consumo del territorio.

Sono previsti interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione su edifici a destinazione
prevalentemente residenziale, da effettuare in deroga a strumenti urbanistici e regolamenti edilizi
vigenti.

Data la situazione di crisi che ha colpito il comparto dell’edilizia, la disposizione predisposta dalla
Regione mira ad incentivare gli investimenti privati per l’ingrandimento o la riqualificazione delle
abitazioni.

Ai cittadini è data la possibilità di riqualificare un edificio dal punto di vista energetico e
architettonico, ma anche di ingrandirlo aumentandone la volumetria. Diventa infatti possibile
ricavare una o più stanze aggiuntive per rispondere al fabbisogno abitativo con un investimento
minore rispetto all’acquisto di una nuova casa.

L’obiettivo è raggiungibile con la semplificazione delle procedure e il ricorso generalizzato alla Dia,
Denuncia di inizio attività, o al permesso di costruire. Tutto per incentivare la domanda di
interventi, in modo da sostenere l’occupazione e il giro di affari del settore costruzioni,
caratterizzato prevalentemente da piccole e medie imprese, messe in difficoltà dall’attuale
congiuntura economica, ma in grado di effettuare la tipologia di micro interventi previsti dalla
legge sul patrimonio edilizio privato.

Alla legge è riconosciuto carattere straordinario. Per questo motivo e per il suo ruolo anti-crisi
prevale sulle previsioni dei regolamenti comunali, degli strumenti urbanistici e delle leggi regionali
in contrasto con essa.

La straordinarietà della disposizione implica anche un effetto a tempo determinato. Dopo alcune
proroghe, le istanze per gli interventi devono essere presentate entro il 31 dicembre 2015.

L’applicazione della legge si articola in due livelli:
    - Ampliamento degli edifici residenziali, attuabile con un premio fino al 20% della superficie
        esistente senza eccedere i 200 metri cubi;
    - Demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali, che può essere realizzata con un
        ampliamento fino al 35%.

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Piano Casa Abruzzo in sintesi

Edifici          Ampli      Demolizione Titolo         Riduzione    Esclusioni          Termine
                 amen       e            abilitativo   oneri                            per le
                 to         ricostruzion               concessori                       istanze
                            e
Residenziali     20%        35% con      Dia           50%          -centri storici
                            bioedilizia
                                         Permesso                   -aree
                                         di                         inedificabili
                                         costruire
                                                                    -edifici abusivi       31
Non              --------   ----------------
                                                                                        dicembre
residenziali     -------
                                                                    -immobili             2015
                                                                    vincolati

                                                                    -parchi e riserve

                                                                    -aree a rischio
                                                                    idrogeologico

                                                                                                   5
EDIFICI RESIDENZIALI
Ampliamento
Bonus previsti dalla legge                                                 Per unità immobiliare ultimate devono
La legge regionale consente, in deroga alle previsioni dei                 intendersi immobili per i quali, alla data
                                                                           del 31 marzo 2009, sia stata acquisita al
regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali
                                                                           protocollo del Comune la dichiarazione di
comunali, provinciali e regionali, l'ampliamento degli edifici e           fine lavori. In mancanza potrà essere
delle unità immobiliari legittimamente ultimate entro il 31 marzo          presentata una dichiarazione giurata del
2009 in cui almeno il 50% della superficie sia destinato ad uso            Direttore lavori attestante la data di fine
residenziale.                                                              lavori.

Gli edifici rispondenti a queste caratteristiche possono essere ampliati fino al 20% della superficie
esistente senza poter però eccedere i 200 metri cubi.

È in ogni caso consentito un ampliamento di almeno 9 metri quadri per gli edifici esistenti di
modeste dimensioni.

Per quanto riguarda la riqualificazione urbana, i Comuni possono associare un premio volumetrico
del 20%

Non concorrono a formare superficie le pensiline e le tettoie realizzate o da realizzare su edifici ad
uso residenziale, situati all’esterno delle aree demaniali marittime ed esistenti al 29 agosto 2009,
data di entrata in vigore della legge, finalizzate all'installazione di impianti fotovoltaici di tipo
integrato o parzialmente integrato, nonché di altri impianti di produzione di energia ad uso
domestico derivante da fonti rinnovabili.

Ai sensi del d.lgs. 115/2008, nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti
che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari
ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza è permesso derogare
alle norme sulle distanze minime tra edifici e a quelle per la protezione del nastro stradale nella
misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle
altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli
elementi di copertura.

Vincoli e modalità di applicazione
L'ampliamento deve essere realizzato in coerenza architettonica e progettuale, in contiguità
orizzontale o verticale rispetto al fabbricato esistente.

È obbligatorio effettuare gli interventi nel rispetto della normativa sulla stabilità degli edifici e di
ogni altra normativa tecnica.

Nella realizzazione degli ampliamenti bisogna tener presenti le distanze minime e le altezze
massime dei fabbricati, nonché le disposizioni a tutela dei diritti dei terzi.

Nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2, gli ampliamenti sono consentiti soltanto per gli edifici
dotati della certificazione antisismica, qualora realizzati successivamente all'attribuzione della

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classificazione.

Per gli edifici realizzati in zone classificate a rischio sismico in difformità della normativa
antisismica, gli ampliamenti sono consentiti esclusivamente a condizione che l'intero edificio sia
adeguato alla normativa.
Per gli immobili condonati di volumetrie pari o superiore a 1000 metri cubi, il calcolo delle
percentuali e dei limiti di incremento delle superfici avviene computando anche la superficie già
oggetto di condono.

Al fine di evitare che mediante interventi successivi siano superati i limiti previsti, i Comuni
provvedono ad istituire ed aggiornare l'elenco degli interventi autorizzati.

Gli ampliamenti non sono cumulabili con gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Titoli abilitativi
Per l’avvio degli interventi è necessaria la presentazione della         In base al d.lgs 163/2006 al titolare del titolo
Denuncia di inizio attività, entro il 31 dicembre 2015                   abilitativo può essere attribuito il ruolo di
Gli ampliamenti sono subordinati all’esistenza di opere di               promotore nella realizzazione delle opere di
                                                                         urbanizzazione. Entro 90 giorni il promotore
urbanizzazione primaria o al loro adeguamento in ragione del             deve quindi presentare la progettazione
maggior carico urbanistico connesso all’ aumento di superficie           preliminare delle opere e bandire una gara,
degli edifici esistenti. L'adeguamento dovrà essere effettuato           prevedendo, entro 15 giorni dalla
dal richiedente il titolo abilitativo.                                   conclusione, il diritto di prelazione nei
                                                                         confronti dell’aggiudicatario e la
                                                                         corresponsione in suo favore del 3% del
Il contributo di costruzione è commisurato con esclusivo                 valore dell’appalto.
riferimento agli incrementi realizzati e può essere ridotto al
50% nel caso in cui l'unità immobiliare sia destinata a prima abitazione del proprietario o
dell'avente titolo.
Ulteriori riduzioni possono essere riconosciute agli interventi che usano tecniche costruttive della
bioedilizia, prevedono il ricorso alle energie rinnovabili o mirano alla riqualificazione delle aree
urbane degradate.

Sanzioni
Il Comune verifica che la realizzazione dei nuovi volumi avvenga nel rispetto delle tecniche di
bioedilizia e raggiunga gli standard energetici dichiarati in sede di progetto. In caso di difformità
trovano applicazione, per i manufatti realizzati usufruendo degli incentivi volumetrici del Piano
Casa, le sanzioni previste per i lavori effettuati in assenza del titolo abilitativo edilizio; gli interventi
non potranno essere oggetto di sanatoria.

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EDIFICI RESIDENZIALI
Demolizione e ricostruzione
Bonus previsti dalla legge
Il Piano Casa promuove il miglioramento della qualità architettonica, il risparmio energetico ed il
rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la integrale demolizione e ricostruzione
degli edifici realizzati anteriormente al 31 marzo 2009, in cui almeno il 50% della superficie sia
destinato ad uso residenziale, che necessitano di essere adeguati agli attuali standard energetici,
tecnologici, di sicurezza e antisismica.

Per edifici realizzati devono intendersi immobili per i quali, alla data del 31 marzo 2009, sia stata
acquisita al protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In sua mancanza potrà essere
presentata una dichiarazione giurata del Direttore lavori attestante la data di fine lavori.

Su questa tipologia di immobili, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli
strumenti urbanistici, territoriali comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di
integrale demolizione e ricostruzione con un premio fino al 35% della superficie utile esistente.

I Comuni possono individuare le aree occupate da edifici interessati dagli interventi che possono
essere cedute gratuitamente al patrimonio comunale e sistemate a verde pubblico attrezzato,
parcheggi o altra opera di urbanizzazione primaria o secondaria. il proprietario che cede
gratuitamente l'area potrà usufruire, oltre che dell'incremento del 35%, anche di una ulteriore
percentuale pari al 30% della superficie utile dell’immobile demolito, a condizione che l'edificio da
ricostruire risulti di classe energetica B.

Nel caso in cui il proprietario di un immobile cede gratuitamente al Comune l’area su cui è situato
l’edificio, impegnandosi a sistemarla a verde pubblico attrezzato, parcheggi o a fornirla di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, può usufruire di un ulteriore bonus, pari al 30% della
superficie dell’immobile demolito. Il nuovo fabbricato deve però raggiungere la classe energetica
B.

Per quanto riguarda la riqualificazione urbana, i Comuni possono associare un premio volumetrico
del 20%.

Non concorrono a formare superficie le pensiline e le tettoie realizzate o da realizzare su edifici ad
uso residenziale, situati all’esterno delle aree demaniali marittime ed esistenti al 29 agosto 2009,
data di entrata in vigore della legge, finalizzate all'installazione di impianti fotovoltaici di tipo
integrato o parzialmente integrato, nonché di altri impianti di produzione di energia ad uso
domestico derivante da fonti rinnovabili.

Vincoli e modalità di applicazione
Negli interventi devono essere utilizzate le tecniche costruttive della bioedilizia. Grazie all’impiego
delle energie rinnovabili, inoltre, si dovrà raggiungere un incremento della classe energetica
dell'edificio, che non potrà essere inferiore alla classe B.

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DISTANZE MINIME
                                                   Nelle Zone A per le operazioni di risanamento conservativo e le
                                                   ristrutturazioni, le distanze non possono essere inferiori a quelle tra i
                                                   volumi preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni
                                                   aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o
                                                   ambientale.
È necessario l’impianto di dispositivi             Per i nuovi edifici ricadenti in altre zone è prescritta la distanza minima di
per la riduzione del consumo idrico.               10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
Per gli usi diversi dal consumo umano              Nelle Zone C è prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la
sono possibili sistemi di captazione,              distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto.
filtro ed accumulo delle acque                     Le distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade
                                                   destinate al traffico, devono corrispondere alla larghezza della sede
meteoriche provenienti dalle                       stradale maggiorata di 5 metri per lato per strade di larghezza inferiore a
coperture degli edifici, da utilizzare             7 metri, 7,50 metri, per strade di larghezza compresa tra 7 e 15 metri, 10
attraverso la realizzazione di un                  metri, per strade di larghezza superiore a 15 metri.
impianto idraulico integrativo per gli             Sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici oggetto di
usi compatibili.                                   piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni
                                                   planovolumetriche.

È obbligatorio effettuare gli interventi
nel rispetto della normativa sulla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica.

Nella realizzazione degli ampliamenti bisogna tener presenti le disposizioni a tutela dei diritti dei
terzi nonchè le distanze minime e le altezze massime dei fabbricati previste dagli strumenti
urbanistici. In mancanza di previsioni specifiche si applica il DM 1444/1968.

Ai sensi del d.lgs. 115/2008, nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti
che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari
ad ottenere una
                            ALTEZZE MASSIME
riduzione minima del        Nelle Zone A per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze
10% dei limiti di           degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o sopraelevazioni
trasmittanza è              aggiunte. Per le trasformazioni o nuove costruzioni l'altezza massima di ogni edificio non può
permesso derogare           superare l'altezza di quelli di carattere storico-artistico;
                            Nelle Zone B l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti
alle norme sulle
                            e circostanti, a eccezione di quelli che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni
distanze minime tra         convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità
edifici e a quelle per      fondiaria.
la protezione del           Nelle Zone C contigue o in rapporto visuale con zone A i nuovi edifici non possono superare
nastro stradale nella       altezze compatibili con quelle delle zone A.
misura massima di 20
centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime
degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di
copertura.

La ricostruzione con ampliamento deve consentire il superamento delle barriere architettoniche
ai sensi del DM 236/1989.

Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato previo
reperimento di spazi per i parcheggi posti ad una distanza non superiore a 250 metri e legati alle
unità immobiliari da vincolo pertinenziale risultante da atto pubblico registrato.

Gli interventi di integrale demolizione e ricostruzione sono consentiti anche su area diversa con
destinazione compatibile. La ricostruzione non potrà comunque avvenire nelle aree ad elevato
rischio idrogeologico e in quelle di inedificabilità assoluta. I Comuni individuano quindi
preliminarmente gli ambiti omogenei in cui i volumi trasferiti si aggiungono a quelli consentiti
sull'area diversa.

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Per gli immobili condonati di volumetrie pari o superiore a 1000 metri cubi, il calcolo delle
percentuali e dei limiti di incremento delle superfici avviene computando anche la superficie già
oggetto di condono.

Gli ampliamenti a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione non si cumulano con quelli
consentiti da altre norme vigenti o dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici. Per
evitare che mediante interventi successivi siano superati i limiti previsti, i Comuni provvedono ad
istituire ed aggiornare l'elenco degli interventi autorizzati.

Titolo abilitativo
Per gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento è necessaria la richiesta del
permesso di costruire.

Devono essere previsti oneri di urbanizzazione in misura doppia rispetto alla vigente normativa
regionale. Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, la somma è restituita al richiedente.
Sono esonerate dal versamento della maggiorazione degli oneri di urbanizzazione le Onlus che
eseguono gli interventi su edifici destinati a finalità di accoglienza. Se questi edifici chiedono il
cambio di destinazione d’uso prima di 10 anni dovranno essere corrisposti oneri di urbanizzazione
doppi.

Il contributo di costruzione è determinato in ragione dell'80% per la parte eseguita in
ampliamento e del 20% per la parte ricostruita. Può essere ridotto al 50% nel caso di edifici o unità
immobiliari destinati a prima abitazione dei proprietari o degli aventi titolo.
Ulteriori riduzioni possono essere riconosciute se gli interventi implicano l’utilizzo di tecniche
costruttive della bioedilizia, prevedono il ricorso alle energie rinnovabili o mirano alla
riqualificazione delle aree urbane degradate.

Sanzioni
Il Comune verifica che la realizzazione dei nuovi volumi avvenga nel rispetto delle tecniche di
bioedilizia ed che siano raggiunti gli standard energetici dichiarati in sede di progetto. In caso di
difformità, per i manufatti realizzati usufruendo degli incentivi del Piano Casa, trovano
applicazione le sanzioni relative ai lavori senza titolo abilitativo edilizio, escludendo la possibilità di
sanatoria.

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ESCLUSIONI
Il Piano Casa prevede ambiti di non applicabilità per gli interventi di ampliamento, demolizione e
ricostruzione.

Sono infatti esclusi dagli interventi:
   - Gli edifici abusivi, che al momento della presentazione della Dia risultano eseguiti in
       assenza o in difformità del titolo abilitativo;
   - Gli immobili riconosciuti di valore storico, culturale e architettonico dagli strumenti
       urbanistici generali e dagli atti di governo del territorio;
   - I fabbricati vincolati perché di interesse storico ai sensi del d.lgs. 42/2004, Codice dei Beni
       Culturali e del Paesaggio;
   - Gli edifici situati in aree di in edificabilità assoluta;
   - Gli immobili ricadenti all’interno di parchi, riserve nazionali e regionali, a eccezione delle
       zone classificate dai piani dei parchi come D, destinate cioè a promozione economica e
       sociale attraverso attività compatibili con le finalità dei parchi;
   - I fabbricati che si trovano all’interno dei centri storici;
   - Gli immobili situati in aree a rischio idrogeologico;
   - Gli edifici ricadenti in aree demaniali o vincolate per usi pubblici;
   - Gli edifici a destinazione commerciale, che attraverso gli interventi di ampliamento
       potrebbero derogare alle disposizioni regionali in materia di programmazione,
       insediamento e apertura di grandi strutture di vendita e di centri commerciali.

Prima di progettare un ampliamento volumetrico o di superficie, nonché un intervento di
demolizione e ricostruzione, è quindi necessaria una verifica presso l’ufficio tecnico del Comune in
cui ricade l’immobile da sottoporre ai lavori, al quale deve essere successivamente presentata la
Dia. (vedi cap. “Come applicare il Piano Casa”)

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COME APPLICARE IL PIANO CASA
Per l’avvio e la realizzazione degli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione i privati
interessati devono far fronte a vari adempimenti rispondenti alla logica dello snellimento
burocratico promosso dalla normativa.

È necessario innanzitutto prendere visione delle misure contenute nel Piano Casa regionale, LR
16/2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 45 del 28 agosto 2009.

Dal momento che è stata riconosciuta agli Enti Locali la possibilità di limitare la portata degli
interventi a determinate aree o tipologie di edifici, il cittadino o il progettista interessato, prima di
presentare l’istanza all’Ufficio Tecnico, deve controllare i contenuti della delibera eventualmente
emanata dal Comune nel quale è situato l’edificio da ampliare o sostituire.

Per passare all’applicazione pratica e ottenere una valutazione sulla fattibilità degli interventi è
necessario contattare un progettista abilitato.

I passaggi successivi consistono nel dotarsi di una attestazione del titolo di legittimazione e
dell’asseverazione del professionista abilitato, che dovrà in seguito redigere gli elaborati
progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico vigente.

Ai sensi del DPR 380/2001, Testo Unico dell’Edilizia, nel caso di intervento su un immobile
vincolato è obbligatorio richiedere il parere dell’autorità competente.

Il progettista abilitato, incaricato dei lavori, deve redigere una autocertificazione sulla conformità
del progetto alle norme di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie.

Una volta raccolta tutta la documentazione necessaria, fino al 31 dicembre 2015 si può presentare
la Dia all’Ufficio Tecnico del Comune o della Circoscrizione di competenza.

Il privato deve in seguito richiedere al progettista abilitato un certificato di collaudo finale che
attesti la conformità dell'opera al progetto presentato. Nella relazione asseverata deve essere
contenuta una dichiarazione espressa sulla conformità delle opere realizzate alle disposizioni del
Piano Casa.

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione è invece necessario il rilascio del permesso di
costruire. Il proprietario dell’immobile o il progettista abilitato deve presentare domanda al
Comune o allo Sportello Unico per l’edilizia.

Alla richiesta devono essere allegati una attestazione concernente il titolo di legittimazione, gli
elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e una autocertificazione circa la conformità
del progetto alle norme igienico-sanitarie.

Il Comune o lo sportello unico per l’edilizia comunica entro dieci giorni il nominativo del
responsabile del procedimento, che entro 60 giorni cura l’istruttoria, acquisisce i pareri degli uffici
comunali e, ove previsto, della commissione edilizia, e, valutata la conformità del progetto alla

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normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata
relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto.

Il responsabile del procedimento qualora ritenga necessario apportare modifiche di modesta
entità rispetto al progetto originario, può richiederle nello stesso termine dei 60 giorni,
illustrandone le ragioni. L’interessato si esprime sulla richiesta di modifica entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei
successivi quindici giorni. Qualora l’interessato non aderisca alla richiesta di modifica, ovvero non
si esprima entro il termine fissato, il procedimento di rilascio del permesso di costruire si intende
concluso in senso negativo.

Se per la realizzazione dell’intervento è necessario acquisire atti di assenso di altre
amministrazioni, il Comune o lo sportello unico per l’edilizia, convoca entro 60 giorni una
conferenza di servizi.

Il provvedimento finale è adottato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio
comunale o dello sportello unico per l’edilizia entro quindici giorni dalla proposta di
provvedimento o dall’esito della conferenza dei servizi. Dell’avvenuta emanazione del permesso di
costruire è dato immediato avviso agli interessati e al pubblico mediante affissione all’albo
pretorio.

Il termine dei 60 giorni può essere raddoppiato nei Comuni con più di 100 mila abitanti per
progetti particolarmente complessi, definiti tali secondo motivata determinazione del
responsabile del procedimento, da assumersi entro quindici giorni dalla presentazione della
domanda.

Il proprietario dell’immobile è tutelato dall’inerzia delle Amministrazioni perché l’infruttuosa
decorrenza dei termini per il rilascio del richiesto titolo abilitativo, costituisce il presupposto per la
richiesta di intervento sostitutivo.

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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Riportiamo di seguito il testo integrale della Legge Regionale 16/2009 per il rilancio del settore
edilizio, nonché le maggiori norme di settore.

Legge regionale del 19 agosto 2009 n. 16 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio”
Art. 1                                                          Definizioni e parametri
Finalità                                                        1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
1. La Regione Abruzzo promuove misure per il rilancio           presente Titolo, sono stabilite le seguenti definizioni:
dell'economia e per il sostegno del settore edilizio            a) per nuclei antichi si intendono quelli definiti dai
attraverso interventi finalizzati al miglioramento della        Comuni con apposita perimetrazione in sede di
qualità architettonica, energetica ed abitativa, per            approvazione della deliberazione consiliare di cui
preservare e riqualificare il patrimonio edilizio               all'art. 12 della presente legge o comunque, quelli
esistente nel rispetto dell'ambiente e dei beni storici         delimitati come zone "A" di cui al DM 1444/1968 o ad
culturali e paesaggistici e nel rispetto della normativa        esse assimilabili, così come definite dagli strumenti
sismica, nonché per razionalizzare e contenere il               urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio
consumo del territorio.                                         comunali;
                                                                b) per distanze minime e altezze massime dei
TITOLO I - INTERVENTI STRAORDINARI SUL                          fabbricati si intendono quelle definite dagli atti di
PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE                                   governo del territorio o dagli strumenti urbanistici. In
Art. 2                                                          mancanza di definizioni contenute in detti atti, si fa
Ambito applicativo                                              riferimento a quelle definite dal DM 1444/1968.
1. Le disposizioni del presente Titolo hanno carattere
straordinario e consentono la realizzazione degli               Art. 4
interventi edilizi in esso previsti solo se sia rispettato il   Interventi straordinari di ampliamento
termine perentorio di cui all'art. 11, comma 4 della            1. Per le finalità di cui all'art. 1, in deroga alle vigenti
presente legge.                                                 previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti
2. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano         urbanistici e territoriali comunali, provinciali e
su edifici che, al momento della presentazione della            regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici
denuncia di inizio attività, risultino:                         aventi una superficie pari o superiore al 50% con
a) eseguiti in assenza o in difformità dal titolo               destinazione d'uso residenziale, nel rispetto
abilitativo;                                                    concorrente dei limiti seguenti:
b) definiti di valore storico, culturale ed architettonico      - 20/% della superficie esistente;
dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti          - non superiore a 200 mc.
urbanistici generali;                                           2. È in ogni caso consentito un ampliamento di almeno
c) vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi       9 mq per gli edifici esistenti di modeste dimensioni.
della parte seconda del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42             3. L'ampliamento di cui al comma 1 deve essere
(codice dei beni culturali e del paesaggio);                    realizzato in coerenza architettonica e progettuale in
d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta             contiguità orizzontale o verticale rispetto al fabbricato
comprese quelle previste negli strumenti urbanistici            esistente.
degli Enti locali;                                              4. Dagli interventi di cui al presente articolo sono
e) collocati nei territori dei parchi e delle riserve           esclusi gli edifici ricadenti nei nuclei antichi, nelle aree
nazionali o regionali fatte salve le zone individuate           ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle aree di
come D nei piani del parco vigenti o comunque oggetto           inedificabilità assoluta.
di intese tra i comuni e gli enti gestori di aree protette
volte ad individuare le aree di promozione economica e          Art. 5
sociale, più estesamente modificate dai processi di             Prevenzione rischio sismico
antropizzazione, nelle quali sono consentite attività           1. Gli interventi di ampliamento previsti all'art. 4 sono
compatibili con le finalità istitutive del parco e              consentiti, nelle zone classificate a rischio sismico 1 e
finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale         2, soltanto per gli edifici dotati della certificazione
delle collettività locali e al miglior godimento del parco      antisismica, qualora realizzati successivamente
da parte dei visitatori.                                        all'attribuzione della suddetta classificazione.
                                                                2. Per gli edifici realizzati in zone classificate a rischio
Art. 3                                                          sismico in difformità della normativa antisismica, gli
                                                                ampliamenti di cui all'art. 4 sono consentiti

                                                                                                                          14
esclusivamente a condizione che l'intero edificio sia        7. Con la stessa deliberazione i Comuni possono
adeguato alla suddetta normativa.                            individuare con determinazione ampiamente motivata
                                                             le aree occupate da edifici interessati dagli interventi
Art. 6                                                       previsti dal presente articolo e che possono essere
Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione       cedute gratuitamente al patrimonio comunale e
del patrimonio edilizio esistente                            sistemate a verde pubblico attrezzato, parcheggi o
1. La Regione Abruzzo promuove il miglioramento              altra opera di urbanizzazione primaria o secondaria,
della qualità architettonica, il risparmio energetico ed     con l'indicazione dei tempi e delle modalità di
il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente            realizzazione e nel rispetto delle previsioni dell'art. 32
mediante la integrale demolizione e ricostruzione degli      comma 1 lett. g) del DLgs 163/2006 e ss.mm.ii. In tal
edifici aventi una superficie pari o superiore al 50% con    caso il proprietario, o l'avente titolo, che cede
destinazione d'uso residenziale realizzati                   gratuitamente l'area originariamente occupata
anteriormente al 31 marzo 2009 e che necessitano di          dall'edificio demolito, potrà usufruire, oltre che
essere adeguati agli attuali standard energetici,            dell'incremento di cui al comma 2, anche di una
tecnologici e di sicurezza, anche sismica. Per edifici       ulteriore percentuale pari al 30% della superficie utile
realizzati devono intendersi immobili per i quali, alla      dell'edificio demolito a condizione che l'edificio da
data del 31 marzo 2009, sia stata acquisita al               ricostruire risulti di classe energetica B.
protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In    8. Dagli interventi di cui al comma 2 del presente
mancanza potrà essere presentata una dichiarazione           articolo sono esclusi gli edifici ricadenti nei nuclei
giurata del Direttore lavori attestante la data di fine      antichi, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico,
lavori.                                                      nonché nelle zone di inedificabilità assoluta.
2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1, in      9. La ricostruzione in aree diverse di cui ai commi 6 e 7
deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli      del presente articolo non potrà comunque avvenire,
strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali   nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché
e regionali, sono consentiti interventi di integrale         nelle zone di inedificabilità assoluta.
demolizione e ricostruzione che prevedano aumenti            10. Gli ampliamenti di cui al presente articolo non si
fino al 35% della superficie utile esistente a condizione    cumulano con gli ampliamenti eventualmente
che risultino utilizzate le tecniche costruttive della       consentiti da altre norme vigenti o dagli strumenti
bioedilizia e che sia previsto l'utilizzo delle fonti di     urbanistici comunali sui medesimi edifici.
energia rinnovabili. A tal fine gli interventi proposti
dovranno consentire un incremento di classi                  Art. 7
energetiche dell'edificio comunque non inferiore alla        Oneri di urbanizzazione
classe B.                                                    1. La realizzazione degli interventi di cui all'art. 6 della
3. I Comuni, con le modalità di cui al successivo art. 12,   presente legge comporta la corresponsione degli oneri
comma 1, potranno disciplinare                               di urbanizzazione previsti dalla vigente normativa
ulteriormente le modalità di applicazione della              regionale, in misura doppia.
maggiorazione prevista dal comma 2.                          2. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione è
4. Gli incrementi di superficie di cui al comma 2 del        corrisposta alla Regione Abruzzo mediante versamento
presente articolo non possono derogare da norme              sul c/c postale 13633672 intestato alla Regione
nazionali in merito a distanze ed altezze, con               Abruzzo.
particolare riferimento agli articoli 8 e 9 del DM           3. Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, la somma
1444/68 e ss.mm.ii.                                          è restituita al richiedente.
5. Il numero delle unità immobiliari originariamente         4. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio
esistenti può essere aumentato, previo reperimento,          regionale è istituito, nell'ambito della UPB 03.05.002, il
nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione      capitolo 35025 denominato: Contributo per
comunale, di spazi per i parcheggi legati alle unità         maggiorazione oneri di urbanizzazione per
immobiliari con vincolo pertinenziale risultante da atto     ampliamento, demolizione e ricostruzione del
pubblico registrato e posti ad una distanza non              patrimonio edilizio esistente.
superiore a 250 metri.                                       5. Sono esonerate dal versamento della maggiorazione
6. Gli interventi di integrale demolizione e ricostruzione   degli oneri di urbanizzazione dovuti alla Regione
di cui al comma 2 del presente articolo sono consentiti      Abruzzo le Associazioni Onlus che si avvalgono delle
anche su area diversa, purché a ciò destinata dagli          disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della presente legge
strumenti urbanistici e territoriali vigenti alla data di    per gli interventi eseguiti su edifici ubicati nel territorio
entrata in vigore della presente legge. A tal fine i         regionale da destinare a finalità di accoglienza.
Comuni, con la deliberazione consiliare di cui all'art. 12   6. La mutazione della destinazione d'uso degli immobili
della presente legge, individuano preliminarmente gli        assoggettati alle disposizioni di cui al comma 5 del
ambiti omogenei in cui i volumi trasferiti si aggiungono     presente articolo prima del decorso di dieci anni,
a quelli consentiti sull'area diversa.                       comporta l'obbligo di corrispondere gli oneri di cui al

                                                                                                                      15
comma 1 del presente articolo da versare al momento               3. In ogni caso gli interventi previsti dagli articoli 4 e 6
della richiesta di variazione della destinazione d'uso.           della presente legge sono effettuati nel rispetto della
                                                                  normativa relativa alla stabilità degli edifici e di ogni
Art. 8                                                            altra normativa tecnica, nonché delle distanze minime
Eliminazione barriere architettoniche                             e delle altezze massime dei fabbricati e delle
1. Gli interventi di cui all'art. 6 sono realizzati nel           disposizioni legislative a tutela dei diritti dei terzi.
rispetto delle prescrizioni tecniche contenute negli              4. Le istanze relative devono essere presentate entro e
articoli 8 e 9 del DM 14 giugno 1989, n. 236                      non oltre 24 mesi dalla scadenza del termine
(Prescrizioni tecniche necessarie a garantire                     perentorio indicato dall'art. 12, comma 1, della
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici   presente legge.
privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata         5. Il termine di cui al comma 4 è prorogato, nei comuni
e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione          inseriti nel cratere di cui al decreto n. 3 del 16 aprile
delle barriere architettoniche).                                  2009 e successive modifiche ed integrazioni, fino al
                                                                  termine dello stato di emergenza.
Art. 9                                                            6. La possibilità di ampliare gli edifici esistenti è
Contributo di costruzione                                         limitata alle unità immobiliari ultimate alla data del 31
1. Per gli interventi di cui all'art. 4, il contributo di         marzo 2009 in forza di titolo abilitativo rilasciato nelle
costruzione dovuto in base agli articoli 16 e seguenti            forme di legge. Per unità immobiliare ultimate devono
del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 è commisurato con                 intendersi immobili per i quali, alla data del 31 marzo
esclusivo riferimento agli incrementi realizzati e può            2009, sia stata acquisita al protocollo del Comune la
essere ridotto al 50% ove l'unità immobiliare sia                 dichiarazione di fine lavori. In mancanza potrà essere
destinata a prima abitazione del proprietario o                   presentata una dichiarazione giurata del Direttore
dell'avente titolo.                                               lavori attestante la data di fine lavori.
2. Il contributo di costruzione dovuto per gli interventi         7. Gli interventi di cui alla presente legge sono altresì
di cui all'art. 6 è determinato in ragione dell'80% per la        subordinati alla esistenza di opere di urbanizzazione
parte eseguita in ampliamento e del 20% per la parte              primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del
ricostruita. Il contributo come sopra determinato può             maggior carico urbanistico connesso al previsto
essere ridotto del 50% in caso di edifici od unità                aumento di superficie degli edifici esistenti.
immobiliari destinati a prima abitazione dei proprietari          L'adeguamento dovrà essere effettuato dal richiedente
o degli aventi titolo.                                            il titolo abilitativo, con le procedure di cui all'art. 32
3. Per gli interventi di cui alla presente legge i Comuni         comma 1 lett. g) del DLgs 163/2006 e ss.mm.ii.
possono stabilire ulteriori riduzioni del contributo di           8. Non può essere riconosciuto alcun aumento di
costruzione od incentivi di carattere economico in caso           volume o di superficie agli edifici anche parzialmente
di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o        abusivi o a quelli situati su aree demaniali o vincolate
che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili o al            ad uso pubblico.
fine di riqualificare aree urbane degradate.                      9. Per gli edifici condonati il calcolo delle percentuali e
                                                                  dei limiti di incremento delle superfici consentite dalla
Art. 10                                                           presente legge, avviene computando negli incrementi
Elenchi                                                           stessi anche la superficie già oggetto di condono
1. Al fine di evitare che mediante interventi successivi          limitatamente agli edifici di volumetrie pari o superiore
siano superati i limiti previsti, i Comuni provvedono ad          a 1000 mc.
istituire ed aggiornare l'elenco degli interventi                 10. La presente legge non può parimenti essere
autorizzati ai sensi degli articoli 4 e 6 della presente          applicata agli edifici aventi destinazione commerciale
legge.                                                            al fine di derogare alle disposizioni regionali in materia
                                                                  di programmazione, insediamento ed apertura di
Art. 11                                                           grandi strutture di vendita e centri commerciali.
Condizioni generali di ammissibilità degli interventi             11. Gli interventi di cui agli articoli 4 e 6 della presente
1. Gli interventi di cui all'art. 4 della presente legge          legge non sono cumulabili tra loro.
sono realizzati mediante denuncia di inizio attività, nel
rispetto della disciplina generale di cui al D.P.R.               Art. 12
6.6.2001, n. 380 e ss.mm.ii. Nella relazione asseverata           Ambito applicativo
di cui all'art. 23 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., oltre a       1. Con deliberazione di Consiglio comunale, da
quanto ivi previsto, è espressamente attestata la                 adottarsi entro il termine perentorio di 120 giorni
conformità degli interventi da realizzare alle                    dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni
disposizioni della presente legge.                                possono decidere di avvalersi delle norme di cui alla
2. Gli interventi previsti dall'art. 6, sono subordinati al       presente legge o di escludere l'applicabilità delle
rilascio del titolo edilizio previsto dal D.P.R. 380/2001 e       norme di cui agli articoli 4 e 6 in relazione a specifici
ss.mm.ii.                                                         immobili o zone del proprio territorio, sulla base di

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specifiche valutazioni o ragioni di carattere
urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale,          Art. 16
nonché stabilire limiti differenziati alle possibilità di    Disposizioni finalizzate al risparmio e al riutilizzo delle
ampliamento accordate da detti articoli, in relazione        risorse idriche
alle caratteristiche proprie delle singole zone e del loro   1. I progetti di nuova edificazione e gli interventi di
diverso grado di saturazione edilizia e della previsione     recupero o di ristrutturazione del patrimonio edilizio
negli strumenti urbanistici di piani attuativi. Con la       esistente prevedono l'introduzione, negli impianti
stessa deliberazione i Comuni individuano gli ambiti         idrico-sanitari, di dispositivi certificati come idonei ad
omogenei per consentire gli interventi su area diversa       assicurare una significativa riduzione del consumo
previsti dall'art. 6, comma 6, nonché le aree che            d'acqua.
possono essere cedute gratuitamente al patrimonio            2. I progetti di cui al comma 1 del presente articolo
comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 7,     prevedono altresì l'adozione, per gli usi diversi dal
della presente legge.                                        consumo umano, ove possibile, di sistemi di
                                                             captazione, filtro ed accumulo delle acque meteoriche
Art. 13                                                      provenienti dalle coperture degli edifici e di utilizzo
Controlli e sanzioni                                         delle stesse attraverso la realizzazione di un impianto
1. Il Comune verifica specificamente la realizzazione        idraulico integrativo per gli usi compatibili.
dei nuovi volumi nel rispetto delle tecniche di              3. I regolamenti edilizi comunali prescrivono l'utilizzo di
bioedilizia ed il raggiungimento degli standard              impianti idonei ad assicurare il risparmio dell'acqua
energetici dichiarati in sede di progetto. In caso di        potabile.
difformità trovano applicazione, per i manufatti
realizzati usufruendo degli incentivi volumetrici previsti   TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI
dalla presente legge, le sanzioni previste dalla vigente     Art. 17
legislazione relative ai lavori realizzati in assenza del    Norma di interpretazione autentica dell'art. 4,
titolo abilitativo edilizio ed i suddetti interventi non     comma 1, della L.R. 76/2001 in materia di alienazione
potranno essere oggetto di sanatoria.                        di alloggi di E.R.P.
                                                             1. L'art. 4, comma 1, della L.R. 19 dicembre 2001, n. 76
TITOLO II - INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO                  recante "Norme per l'alienazione degli alloggi di
DELLA QUALITÀ ENERGETICA DEGLI EDIFICI E PER IL              edilizia residenziale pubblica" deve interpretarsi nel
RISPARMIO IDRICO                                             senso che i proventi delle vendite degli alloggi di
Art. 14                                                      edilizia residenziale pubblica versati sul conto corrente
Interventi per favorire il risparmio energetico e            di contabilità speciale presso la Sezione Provinciale di
l'installazione di impianti a fonte rinnovabile              Tesoreria, pur rimanendo formalmente nella
1. Al fine di contribuire al miglioramento della             disponibilità degli enti proprietari, appartengono alla
sicurezza dell'approvvigionamento energetico ed alla         Regione. La Regione, entro l'anno successivo
tutela dell'ambiente, si applica quanto disposto             all'incasso, dispone l'utilizzazione dei proventi nella
dall'art. 11 del DLgs 30 maggio 2008 n. 115.                 misura dell'80% per la realizzazione di interventi
2. Al fine di migliorare l'efficienza energetica degli       finalizzati alla riqualificazione e all'incremento del
edifici pubblici e privati si applica quanto disposto dal    patrimonio abitativo pubblico, in conformità alla
D.P.R. 22 aprile 2009, n. 59.                                programmazione regionale sull' edilizia residenziale
                                                             pubblica e sulla base delle esigenze territoriali delle
Art. 15                                                      singole Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale. I
Interventi per favorire l'installazione di pensiline e       proventi messi a disposizione delle singole Aziende
tettoie per impianti a fonte rinnovabile                     Territoriali per l'Edilizia Residenziale, ai sensi del
1. Non concorrono a formare superficie le pensiline e le     periodo precedente, costituiscono una erogazione di
tettoie realizzate o da realizzare su edifici ad uso         un finanziamento regionale per la riqualificazione e
residenziale e non insistenti sul demanio marittimo,         l'incremento del patrimonio abitativo pubblico.
esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge finalizzate all'installazione di impianti              Art. 18
fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale,    Abrogazioni
di tipo integrato o parzialmente integrato, nonché di        1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente
altri impianti di produzione di energia ad uso               legge è abrogata la L.R. 11.10.2002, n. 22 e ss.mm.ii.
domestico derivante da fonti rinnovabili.
2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di        Art. 19
entrata in vigore della presente legge, stabilisce le        Entrata in vigore
caratteristiche tipologiche e dimensionali delle             1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
pensiline e tettoie di cui al comma 1 e la potenza dei       a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
relativi impianti.                                           della Regione Abruzzo.

                                                                                                                    17
La presente LR sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale    È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
della Regione".                                             osservare come legge della Regione Abruzzo.

Ulteriore documentazione
Legge regionale 18 dicembre 2012 n. 62 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 49 del
31.10.2012 "Norme per l’attuazione dell’articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre
europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106 e modifica dell’articolo 85 della legge regionale 15/2004 "Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione
Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)”

Legge regionale 15 ottobre 2012 n. 49 “Norme per l’attuazione dell’articolo 5 del D.L. 13 maggio
2011, n. 70 (Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia) convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell’articolo 85 della legge regionale
15/2004 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-
2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)”

Decreto Pres. Repubblica del 2 aprile 2009 n. 59 “Regolamento di attuazione dell'articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione
della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”

Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva
93/76/CEE”

Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”

Decreto Pres. Repubblica del 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia”

Decreto Ministeriale del 14 giugno 1989 n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche”

Decreto Ministeriale del 2 aprile 1968 n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765”

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La presente guida è frutto di una elaborazione della legge regionale curata dalla redazione di Edilportale.com
Edilportale declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze in essa contenuti

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