RISCATTO DI LAUREA AGEVOLATO: LO STUDIO DELLA FONDAZIONE DEI CONSULENTI DEL LAVORO - MYSOLUTION

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CIRCOLARE MONOGRAFICA

CONTRIBUZIONE

Riscatto di laurea agevolato: lo studio della
Fondazione dei Consulenti del lavoro
Soggetti interessati, domanda di riscatto e metodo di calcolo
di Federico Gavioli | 6 FEBBRAIO 2020

 È stato pubblicato l’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro in materia di riscatto
 agevolato degli anni di studio finalizzati al conseguimento della laurea; sull’argomento va evidenziato
 che l’INPS, con un proprio documento, ha fornito chiarimenti in ordine all’efficacia ab origine della con-
 tribuzione riscattata con calcolo dell’onere a percentuale, in linea di continuità con le indicazioni conte-
 nute nella circolare n. 12 del 15 gennaio 1996, con riferimento alla contribuzione riscattata con deter-
 minazione dell’onere in base al criterio della riserva matematica.

Le recenti modifiche
Il D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, meglio conosciuto come il decreto “Reddito di cittadinanza e quota
100”, introduce all’art. 20, importanti novità che di seguito si evidenziano. Ai sensi dell’art. 2, del D.Lgs.
n. 184/1997, l’onere per il riscatto dei corsi universitari di studio è determinato in base alle norme
che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, te-
nuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.

        Approfondimenti
        Il comma 4 del citato art. 2, dispone che ai fini del calcolo dell’onere per i periodi oggetto di
        riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coeffi-
        cienti di cui alle tabelle emanate per l’attuazione dell’art. 13, della legge n. 1338/1962 (criterio
        della riserva matematica).
        Il comma 5, del medesimo art. 2, dispone che per il calcolo dell’onere dei periodi di riscatto,
        da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento
        vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda.
        La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno
        remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta
        retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivaluta-
        zione del montante individuale dei contributi, disciplinato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, ha
        effetto dalla data della domanda di riscatto. Pertanto, ai fini dell’accredito del periodo riscatta-
        to sulla posizione assicurativa dell’interessato dovrà essere attribuita, collocandola temporal-
        mente in tale periodo, la stessa retribuzione presa a base di calcolo dell’onere, rapportata ov-
        viamente allo stesso periodo riscattato.

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Per effetto poi di quanto previsto dall’art. 4, del D.Lgs. n. 184/1997, le disposizioni sopra richiamate
sono estese a tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell’onere, si applica l’art. 13, della leg-
ge n. 1338/1962.
Per il solo “riscatto del corso universitario di studi da valutare nel sistema contributivo, per effetto di
quanto disposto dal comma 5-quater, dell’art. 2, del D.Lgs n. 184/1997, introdotto dal D.L. 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l’onere è costituito, in alternativa
a quanto previsto dal predetto comma 5, del medesimo art. 2, dal versamento di un contributo, per ogni
anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 ago-
sto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione
generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti”.

Cenni sulla pace contributiva e del riscatto della laurea
Il D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, meglio conosciuto come il decreto “Reddito di cittadinanza e quota
100”, introduce all’art. 20, la disposizione temporanea già ribattezzata dalla stampa specializzata co-
me “Pace contributiva e riscatto agevolato”; in realtà contrariamente a quanto in molti ritengono non
si tratta assolutamente di una sanatoria ma è un riscatto che consente di “coprire” periodi privi di
contribuzione versati nonché dall’obbligo di versamento.

I soggetti interessati
È introdotto in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, per alcuni soggetti, rientranti nel si-
stema di calcolo contributivo integrale, la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, nella misura
massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi, precedenti la data di entrata in vigore del
decreto legge in commento (29 gennaio 2019), non coperti da contribuzione presso forme di previ-
denza obbligatoria, a condizione che tali periodi non siano soggetti ad alcun obbligo contributivo e
siano compresi tra l’anno del primo contributo (in una delle gestioni interessate dalla presente nor-
mativa) e quello dell’ultimo contributo comunque accreditati, parificandoli a periodi di lavoro.
Le forme pensionistiche interessate dalle norme in esame sono quelle relative ai lavoratori dipen-
denti, pubblici e privati, e ad agli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative ge-
stioni pensionistiche dell’INPS (le norme in esame non riguardano il Fondo INPS di previdenza del cle-
ro secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica).

        Attenzione
        La possibilità di riscatto concerne i soggetti che non avessero maturato alcuna anzianità
        contributiva entro il 31 dicembre 1995 (sono esclusi, quindi, i soggetti che rientrino nel siste-
        ma contributivo integrale in base alla relativa opzione). La facoltà non è riconosciuta ai sog-
        getti titolari di un trattamento pensionistico diretto. Ulteriore condizione per l’accesso al-
        la facoltà in esame è che il beneficiario non sia già titolare di un trattamento pensionistico di-
        retto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria.

L’avvenuta liquidazione della pensione è, quindi, da considerarsi preclusiva all’esercizio della facoltà
di riscatto in esame. Inoltre, considerato che la disposizione normativa preclude espressamente
l’esercizio della facoltà di riscatto al soggetto pensionato, la decorrenza della pensione, da liquidarsi
anche con l’apporto dei periodi assicurativi riscattati ancorché non determinanti per il conseguimento

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del diritto alla pensione stessa, non può essere anteriore alla data di presentazione della domanda di
riscatto.
Nel caso di istanza presentata in qualità di superstite, per incrementare la posizione assicurativa
del dante causa ed ottenere la liquidazione della pensione indiretta, le condizioni prescritte per
l’accesso al riscatto in esame devono essere verificate in relazione alla situazione del dante causa.
L’eventuale successiva acquisizione (come potrebbe verificarsi in base ad una domanda di accredito
figurativo o di riscatto) di un’anzianità contributiva precedente il 1° gennaio 1996, determina
l’annullamento d’ufficio del riscatto, con conseguente restituzione dei contributi.

La domanda di riscatto
Occorre preliminarmente rilevare che per individuare il primo e l’ultimo contributo si prenderanno a
riferimento le sole gestioni previdenziali indicate nella norma, ossia l’assicurazione generale obbliga-
toria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive ed esclu-
sive della medesima, nonché le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la Gestione separata di cui
all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Non è richiesto che il primo e l’ultimo contributo, tra cui collocare il periodo da riscattare, siano versa-
ti o accreditati nella stessa gestione in cui si intenda esercitare la facoltà di riscatto. Pertanto, qualora
l’interessato, all’atto della presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più
regimi previdenziali, la facoltà potrà essere esercitata in uno qualsiasi di essi, sempreché risultino
soddisfatti gli ulteriori requisiti di legge.

        Attenzione
        Il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligato-
        ria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda
        stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi
        professionisti e il regime previdenziale dell’Unione Europea o i singoli regimi previdenziali dei
        vari Stati membri o Paesi convenzionati). Sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a ob-
        bligo contributivo.

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Ne consegue che la facoltà di riscatto non potrà essere esercitata per recuperare periodi di svolgi-
mento di attività lavorativa con obbligo del versamento contributivo. Tale preclusione opera necessa-
riamente e logicamente anche nei casi in cui l’obbligo contributivo si sia già prescritto. Pertanto, per
recuperare periodi di lavoro con obbligo contributivo potranno essere attivati gli istituti già previ-
sti nelle singole gestioni previdenziali, quali la regolarizzazione contributiva o, in caso di maturazione
della prescrizione dei contributi, la costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13, della legge 12
agosto 1962, n. 1338.
La domanda di riscatto può essere presentata dall’assicurato o dai suoi superstiti o dai suoi parenti
ed affini entro il secondo grado. La misura dell’onere è determinata secondo i criteri generali validi
per il riscatto di periodi nell’ambito del sistema contributivo. Il medesimo onere è detraibile
dall’imposta lorda sui redditi per una quota pari al 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali
costanti e di pari importo, nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.
Per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto in esame può essere sostenuto dal dato-
re di lavoro dell’assicurato, mediante la destinazione, a tal fine, dei premi di produzione spettanti al
lavoratore medesimo. In tal caso, le somme non rientrano nella base imponibile fiscale né del datore
né del lavoratore.
Nei casi in cui la domanda sia presentata dal parente o affine o dal datore di lavoro, in fase di presen-
tazione della stessa è necessario che sia acquisito il consenso del soggetto interessato. Senza la pre-
detta adesione, la relativa domanda è irricevibile.
         La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei
         seguenti canali:
          WEB, tramite i servizi on-line dedicati, accessibili dal cittadino munito di PIN dispositivo,
             SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei
             Servizi), dal sito Internet dell’Istituto attraverso i seguenti percorsi:
         o per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti privati: “Prestazioni e servizi” >
             “Tutti i servizi” > “Riscatto di periodi contributivi”;
         o per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti pubblici: “Prestazioni e servizi” >
             “Tutti i servizi” > “Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati”.
          Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803
             164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario
             del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
          Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, an-
             che se non in possesso di PIN.
         Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, dei parenti e affini
         entro il secondo grado, in attesa dell’implementazione della procedura per l’invio telematico,
         le domande devono essere presentate utilizzando il modulo allegato alla circolare dell’INPS
         n. 36 del 5 marzo 2019 (Allegato n. 2).
         Tale modulo è comunque reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso: “Prestazioni e
         Servizi” > “Tutti i moduli” > “Assicurato/Pensionato”.

Il versamento dell’onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica solu-
zione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro (senza
applicazione di interessi). La rateazione dell’onere non è ammessa nei casi in cui i contributi da riscat-
to debbano essere utilizzati per l’immediata liquidazione della pensione (diretta o in favore di super-
stiti) o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazio-
ne ai versamenti volontari; qualora tali ipotesi si verifichino nel corso del periodo di pagamento, la
somma ancora dovuta è versata in unica soluzione.
In caso di interruzione del versamento dell’onere, sarà riconosciuto l’accredito di un periodo con-
tributivo di durata corrispondente all’importo versato. Per quanto riguarda gli aspetti non espressa-

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mente disciplinati dalla legge (termini di versamento dell’onere, modalità di accettazione, modalità e
gestione dei ritardi nei pagamenti) si rinvia alla normativa di settore, che disciplina la generalità dei
riscatti in ciascuna gestione previdenziale.
Nel caso in cui la facoltà di riscatto in parola sia esercitata dal superstite, dal datore di lavoro o
da parenti o affini, entro il secondo grado, le modalità di versamento dell’onere, da effettuarsi con il
modello F24, saranno riportate nel relativo provvedimento.
Anche nell’ipotesi in cui la domanda sia stata presentata da soggetto diverso dal diretto interessato,
resta esclusa la possibilità di richiedere la restituzione dell’onere regolarmente versato (salva l’ipotesi
di annullamento per acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996).

Riscatto dei corsi di studio universitario
È modificata la disciplina del riscatto dei corsi di studio universitario, relativamente a periodi da va-
lutare con il sistema contributivo. Le norme concernono anche gli iscritti a cui si applichi il sistema di
calcolo cosiddetto misto (cioè, sia retributivo sia contributivo, in base al criterio del pro rata), purché,
come detto, i periodi oggetto di riscatto siano da valutare secondo il sistema contributivo (quindi, pe-
riodi o frazioni di periodo successivi al 31 dicembre 1995); l’ambito di applicazione non comprende i
lavoratori autonomi iscritti a forme pensionistiche gestite da soggetti di diritto privato. La disposizio-
ne introdotta prevede che si possa optare per un calcolo dell’onere del riscatto secondo un meccani-
smo specifico, a prescindere dall’età anagrafica del richiedente.
Il suddetto meccanismo prevede che il contributo sia pari, per ogni anno da riscattare, al livello
minimo imponibile annuo di cui all’art. 1, comma 3, della Legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato
per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per
i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.
Secondo, invece, i criteri ordinari di calcolo del riscatto di periodi da valutare secondo il sistema
contributivo, la retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi me-
no remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto; su tale base
si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti (nel regime ove il riscatto operi) alla data
di presentazione della domanda.

        Novità
        Si segnala, inoltre, che la novità fa riferimento alle sole aliquote di computo delle presta-
        zioni pensionistichedell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, men-
        tre l’ordinamento prevede il riscatto dei periodi in esame anche per lavoratori diversi da quelli
        subordinati.

I due metodi per il calcolo degli oneri di riscatto
Lo studio della Fondazione evidenzia che per il calcolo degli oneri di riscatto sono previsti due meto-
di di calcolo degli oneri di riscatto:
   da un lato quello della riserva matematica;
   dall’altro quello del calcolo a percentuale.
Il primo consiste in un onere che valorizza il beneficio in termini di misura e di anticipazione
dell’accesso a pensione causato dal riscatto, proporzionandolo all’età e alle caratteristiche del lavora-
tore al momento della richiesta. Per un lavoratore che, attraverso il riscatto, percepisce un incremen-

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to sulla pensione di 10.000 euro lordi annui, tale cifra costituirà, moltiplicata per la tariffa attuariale
stabilita dal D.M. 31 agosto 2007 corrispondentemente alla sua età anagrafica, sesso e condizione, il
costo del riscatto teoricamente dovuto.
Il secondo, di più facile elaborazione, applica all’imponibile previdenziale delle ultime 52 setti-
mane di contribuzione obbligatoria l’aliquota di computo della assicurazione IVS (33%-34% nel
caso dei lavoratori dipendenti del settore privato).
Lo studio della Fondazione osserva che in relazione al Fondo dei dipendenti e la maggioranza delle
gestioni INPS (fatta eccezione per la Gestione Dipendenti Pubblici e pochi altri casi) il saldo del riscatto
necessario alla maturazione del diritto pensionistico deve situarsi comunque prima dell’accesso a
pensione e non può essere rateizzato oltre la decorrenza del trattamento pensionistico. La spesa del
riscatto è completamente deducibile dal reddito fiscalmente imponibile del beneficiario ai sensi
dell’art. 10, comma 1, lett. e del TUIR.
L’onere sarà calcolato con la riserva matematica se il periodo di studi in corso deve essere valuta-
to con metodo di calcolo retributivo, quindi riferito a:
   periodi ante 1° gennaio 1996;
   periodi ante 1° gennaio 2012 se il richiedente matura 18 anni di contribuzione al 31 dicembre
     1995, includendo gli stessi anni oggetto di riscatto.
L’onere sarà calcolato con sistema a percentuale se il periodo di studi rientra nella competenza del
metodo di calcolo contributivo, riferendosi a:
   periodi post 31 dicembre 1995 se il richiedente non matura 18 anni di contribuzione al 31 di-
     cembre 1995, includendo gli stessi anni oggetto di riscatto;
   periodi post 31 dicembre 2011 se il richiedente matura 18 anni di contribuzione al 31 dicembre
     1995, includendo gli stessi anni oggetto di riscatto.

Le regole per gli inoccupati
Lo studio della Fondazione evidenzia che per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di
previdenza, che non abbiano iniziato l’attività lavorativa, la facoltà agevolata di riscatto è stata intro-
dotta nel 2007.
Il calcolo è su base percentuale e prende in considerazione il minimale reddituale vigente nella Ge-
stione Commercianti per l’anno della domanda di riscatto. Nel 2020 tale minimale è previsionalmente
pari ad euro 15.941; su questa base si applica la percentuale vigente di contribuzione per i lavoratori
dipendenti (33%). Per ogni anno di laurea riscattato, l’onere sarà quindi pari ad euro 5.260.
Il regime fiscale prevede, oltre alla ordinaria deducibilità dell’onere, la sua detraibilità al 19% da par-
te del soggetto che abbia in carico il beneficiario.

Il riscatto agevolato più accessibile
Il decreto di riforma del welfare (D.L. n. 4/2019, art. 20), evidenzia lo studio della Fondazione, accanto
alla introduzione della pensione in Quota 100, ha previsto, in modo stabile, una terza forma di ri-
scatto. Il nuovo comma 5-quater ha introdotto permanentemente nell’art. 2, del D.Lgs. 184/1997 (da
non confondersi con la pace contributiva, sperimentale fino al 2021) una forma di riscatto agevolato
che si quantifica identicamente a quella prevista per inoccupati, dunque con il costo stabilito per il
2020 di circa 5.260 euro per ogni anno di contributi acquisiti.

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Riscatto di laurea agevolato: lo studio della Fondazione dei Consulenti del lavoro

        Attenzione
        Il riscatto agevolato, anch’esso rateizzabile senza interessi in massimo 120 rate mensili e
        completamente deducibile dal reddito fiscalmente imponibile, risulta accessibile senza alcun
        limite di età, ma mantenendo il secondo requisito, cioè che il periodo di studi riscattato si col-
        lochi in un periodo afferente al metodo di calcolo contributivo.

In sostanza, chiunque opti per il metodo contributivo (avendo meno di 18 anni di contributi al ‘95),
subendo in molti casi un decremento sulla propria pensione, acquisterà però il diritto di riscattare
con un metodo agevolato molto più conveniente della riserva matematica. Tale orientamento innova-
tivo da parte dell’INPS sembra fornire una forma di esodo anticipato che, a fronte di un decremento
sulla pensione (effetto del passaggio al calcolo contributivo della stessa), fornisce un metodo di in-
cremento degli anni di contributi a basso costo in modo da avvicinare sia il traguardo della pensione
anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne fino al 2026
con la successiva finestra di 3 mesi), sia quella di Quota 100 (38 anni di contributi), ma anche la pen-
sione per lavoratori precoci (41 anni di contributi), per lavoratori addetti a mansioni usuranti (almeno
35 anni di contributi), e soprattutto per chi sceglie opzione donna (35 anni di contribuzione).

        Riferimenti normativi
   D.L. 28 gennaio 2019, n. 4
   D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, art. 2, comma 5-quater

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