F.A.Q. SUL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO PER I SERVIZI AL LAVORO REGIONE PIEMONTE - VALIDATO Aggiornamento Maggio 2013

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F.A.Q.
SUL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
     PER I SERVIZI AL LAVORO
       REGIONE PIEMONTE

      VALIDATO Aggiornamento Maggio 2013
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Quale è l’indirizzo web per la presentazione della domanda di accreditamento?
L’indirizzo della pagina web per la presentazione delle domande di accreditamento è:
  http://www.sistemapiemonte.it/formazione_professionale/accreditamento/index.shtml

2. Quando è possibile presentare la domanda di accreditamento?
La domande di accreditamento ai servizi al lavoro possono essere presentate a partire dal 20 luglio
2012.
 Per problemi di natura tecnica sull’utilizzo degli applicativi è disponibile il seguente help desk:
 helpfp@csi.it telefono 011.3168423

3. Come vengono controllati i requisiti dei soggetti accreditati?
L’Allegato C alla Determina 383 del 5 luglio 2012 riporta in dettaglio tutti gli aspetti dei requisiti
richiesti che sono oggetto di controllo sotto forma di evidenze documentali e dirette.

4. Quali costi deve sostenere l’operatore per essere iscritto all’elenco degli accreditati ai servizi
al lavoro?
L’unico costo da sostenere è la marca da bollo che deve essere apposta sulla domanda.
Tutte le verifiche sulle sedi e sulla documentazione non sono a carico dell’operatore accreditato.

5. Entro quale data è necessario presentare la domanda di accreditamento perché questa venga
presa in esame dal Nucleo di Valutazione?

I Nuclei di Valutazione seguono una calendarizzazione annuale, l’ultimo previsto per l’annualità
2012 è il 29 novembre. Di seguito il link della pagina web dedicata

 http://www.regione.piemonte.it/formazione/accreditamento/dwd/avvisi/calendario_nrva_2012.pdf

Solo per quanto attiene alla partecipazione ai Bandi regionali si ricorda che l'accreditamento NON
viene richiesto al momento della presentazione della candidatura, ma l’operatore deve essere
accreditato all'atto dell'aggiudicazione dell’incarico al fine di poter avviare le attività.

6. Un operatore che intenda inserire una nuova unità locale cosa deve fare?

L’operatore deve anagrafare la nuova unità locale.

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•   Iter di iscrizione

7. Com’è articolato l’iter per presentare la domanda di accreditamento?
a) Occorre essere in possesso del codice anagrafico unico rilasciato da Anagrafe Regionale degli
   operatori della FP-Lavoro.
   Per informazioni sulla procedura fare riferimento al link:
   http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/index.htlm

b) Occorre richiedere l’abilitazione all’utilizzo del sistema informativo FP-Lavoro e/o rilascio del
   certificato digitale (per il proprio personale incaricato). Per informazioni sulla procedura fare
   riferimento al link:
   http://www.sistemapiemonte.it/formazione_professionale/accreditamento/index.shtml

    NOTA BENE: E’ opportuno prestare massima attenzione ai tempi previsti per l’abilitazione e il
    rilascio dei certificati digitali. Riferimenti in merito sul link:
    http://www.sistemapiemonte.it/formazione_professionale/dwd/Certificati_Manuale_Utente_
    v1_0.pdf

c) A questo punto è possibile presentare domanda di iscrizione secondo il modello allegato B alla
   determinazione n. 383 del 5 luglio 2012. La domanda deve essere inserita nell’apposito
   applicativo alla pagina
   http://www.sistemapiemonte.it/formazione_professionale/accreditamento/index.shtml
   (Accedi all’applicativo tramite certificato digitale)

    La domanda dopo essere stata inserita nell’applicativo web deve essere:
    • stampata,
    • completata con marca da bollo ordinaria per istanze alla Pubblica Amministrazione da (a
        luglio 2012: 14,62 euro),
    • firmata dal legale rappresentante,
    • inviata agli uffici preposti :
            REGIONE PIEMONTE
            DIREZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
            SETTORE LAVORO
            VIA MAGENTA 12 - 10128 TORINO

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•   Documentazione necessaria

8. Quali documenti devono essere consegnati alla Regione e quali conservati presso le proprie
strutture?
Alla domanda di accreditamento deve essere allegata copia dello Statuto o Atto costitutivo
dell’Operatore.
L’Operatore accreditato ha l’obbligo di tenere agli atti, presso la propria sede principale, tutta la
documentazione (cartacea e/o su formato digitale) idonea a comprovare quanto dichiarato in
autocertificazione e a renderla accessibile in copia, anche in formato elettronico, presso tutte le
sedi indicate nell’istanza di accreditamento.
Le carenze documentali determinano automaticamente l’interruzione della verifica.
Le irregolarità registrate vengono sottoposte al Nucleo di Valutazione.

9. Cosa si intende per documento contabile-finanziario (Criterio A.7 dell’Allegato B)?
L’Allegato C della Determina n. 383 del 5.7.2012, tra i requisiti generali per l’accreditamento al
lavoro, prevede il possesso di un Documento contabile – finanziario coerente con la natura
giuridica dell’operatore.

10. Per le 'autocertificazioni' da produrre in fase di presentazione della domanda di
accreditamento, è possibile inoltrare un'unica autodichiarazione distinguendo punto per punto i
vari criteri cui fanno riferimento?
L’autocertificazione nell’applicativo è presentata su 4 pagine contenenti tutti i requisiti previsti
dalla D.G.R. 30-4008 dell'11/06/2012 (Allegato B), divisi nelle 4 pagine in base ai 4 criteri. Si
rammenta che l’autocertificazione è resa ai sensi del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa. (Testo A)."

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CARATTERISTICHE DEGLI OPERATORI

11. Quali sono i soggetti che possono presentare istanza di accreditamento per i servizi al
lavoro?
I soggetti che possono presentare istanza di accreditamento per i servizi al lavoro sono: (art. 2
comma 2-3 allegato A della DGR 30-4008 del 11.06.2012):
    • soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 4 e seguenti del D.lgs 276/2003 e s.m.i.
    • società di persone e di capitali e consorzi di imprese
    • cooperative e consorzi di cooperative
    • associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, tali
        associazioni possono svolgere l’attività per il tramite di associazioni territoriali e società di
        servizi controllate
    • patronati, enti bilaterali, comitati, fondazioni, associazioni ed enti senza fini di lucro che
        hanno per oggetto la tutela del lavoro, l’assistenza e la promozione delle attività
        imprenditoriali, la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la
        tutela della disabilità.
Inoltre, indipendentemente dalle finalità statutarie:
    • Comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni, delle Comunità Montane e le
        Camere di Commercio
    • Università e Istituti di Scuola secondaria di II° grado pubblici, limitatamente ai propri
        studenti ed ex-studenti Università private e Istituti di Scuola secondaria di II° grado paritari,
        limitatamente ai propri studenti ed ex-studenti
    • Consorzi universitari e Fondazioni universitarie, limitatamente agli studenti ed ex-studenti
        di Università legate al Consorzio o alla Fondazione

12. Quali soggetti non possono presentare istanza di accreditamento per i servizi al lavoro?
I soggetti che non possono presentare istanza di accreditamento sono: (art. 2 comma 4 allegato A
della DGR 30-4008 del 11.06.2012):
     • le Associazioni temporanee di soggetti o altre forme di partenariati,
     • reti o raggruppamenti privi di personalità giuridica
Non possono inoltre presentare istanza di accreditamento tutti i soggetti giurudici che non
abbiano finalità statutarie riconducibili alle attività di cui al Criterio A2, allegato A alla DGR 30 del
11 giugno 2012.

13. E’ necessario o è un problema essere già accreditati a FP e/o Orientamento?
Non è necessario e non è un problema essere già accreditati alla Formazione Professionale e/o
all’Orientamento.
I regimi di accreditamento, compreso quello per i servizi al lavoro, sono cumulabili per Operatori
che svolgano tutte le funzioni previste.

14. Cosa si intende per “soggetti giuridici appositamente creati da Enti Locali”? (punto D.3
AllegatoB)
Gli Enti Locali di seguito elencati possono costituire soggetti giuridici appositamente dedicati al
potenziamento e miglioramento dei servizi alla cittadinanza:
    • comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le
        unioni di comuni (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi
        sull'ordinamento degli enti locali");

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• consorzi fra enti territoriali (art. 2 del D.Lgs. 267/2000);
    • camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende sanitarie locali, gli
        ordini professionali ed altri (enti locali, ma non territoriali, previsti da altre leggi statali);
    • altri enti locali previsti dalla norma.
Qualora tali soggetti giuridici siano appositamente costituiti per garantire interventi di sviluppo
locale possono stipulare convenzioni con le Province secondo quanto stabilito dall’art. 9 comma 3
e 4 della L.R. 34/2008 e, in tal caso, si tratta di soggetti esentati dall’ottemperanza del requisito di
disporre (a prescindere dall’ubicazione della propria sede legale) di due o più unità locali in bacini
territoriali del Piemonte ai sensi del Dlgs 469/1997.

15. Le associazioni senza scopo di lucro rientrano tra i destinatari dell’accreditamento ai servizi
lavoro?
L’Allegato A art. 2 comma 2 definisce i soggetti destinatari dell’accreditamento e tra gli altri:
Patronati, Enti bilaterali, Comitati, Fondazioni, Associazioni ed Enti senza fini di lucro che hanno
per oggetto la tutela del lavoro, l’assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la
progettazione e l’erogazione di percorso formativi e di alternanza, la tutela della disabilità.

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CAPACITA’ LOGISTICA

16. Cosa s’intende per l’obbligo di avere almeno 2 sedi in bacini distinti di CPI?
Ogni operatore che si voglia accreditare per i servizi al lavoro deve avere almeno 2 sedi operative
in due distinti bacini del territorio regionale.
I bacini provinciali (Cpi di riferimento) sono definiti nella DGR 24-26752 del 1.3.1999. disponibile
all’inidirizzo:
http://extranet.regione.piemonte.it/fplavoro/centrorisorse/mercato98/lavoro/HTML/text/leggeB
ac.htm

17. E' possibile accreditare una o più sedi operative, senza accreditare la Sede Organismo?
Nell’ambito dell’accreditamento dei servizi al lavoro, il termine “organismo” identifica la “sede
principale” dell’Operatore, quella dove è possibile contattare, ad esempio, il referente
dell’Accreditamento dell’Ente. In una domanda di accreditamento Lavoro possono essere inserite
più sedi operative. È necessario che nell’elenco delle sedi indicate, che rappresenta l’elenco delle
sedi che l’Operatore intende mantenere sotto il controllo dell’Accreditamento Lavoro, sia presente
anche la sede indicata come “sede organismo” nell’apposita sezione della domanda, altrimenti
non sarà possibile inviare definitivamente la domanda. Questa sede è da intendersi come la “sede
principale” di riferimento per la tipologia di Accreditamento in questione, in questo caso Lavoro,
per cui deve essere compresa nell’elenco.
Si precisa che l’indicazione della sede organismo in Domanda è indipendente dalla tipologia di
Accreditamento, per cui l’indicazione della sede organismo in una domanda per la tipologia
Formazione non necessariamente deve essere coincidente con l’indicazione della sede organismo
per la domanda per la tipologia Lavoro.
Infatti, nel caso in cui chi crea la domanda sia un Operatore già presente nel Sistema
dell’Accreditamento Regionale, è possibile modificare l’indicazione della sede organismo con il
pulsante “modifica” posto nel relativo campo; l’applicativo ricaricherà la pagina visualizzando la
lista di selezione contenente le sedi anagrafate e non dismesse dell’operatore, tra le quali
scegliere quella definita come organismo per la verifica dei parametri dell’accreditamento.

18. I Consorzi socio assistenziali sono esentati dal rispetto del requisito D.3?
I Consorzi socio-assistenziali costituiti dagli Enti locali ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 267/2000 –
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” per la gestione associata di uno o più
servizi, quali enti strumentali degli stessi, sono esentati dall’ottemperanza al requisito D.3
riguardante la disponibilità di due o più unità locali in bacini territoriali del Piemonte ai sensi del
D.Lgs 469/1997.

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•   Adeguatezza ed accessibilità delle sedi

19. Cosa si intende e con quali criteri verrà valutata l’adeguatezza della destinazione d'uso
(Criterio B.2 Allegato B)?
L’Operatore accreditato deve essere in grado di garantire la destinazione d’uso dei locali coerente
con le funzioni di supporto/servizio all’utenza, amministrativa e segretariale, svolte dal personale
all’interno delle unità operative oggetto dell’accreditamento
Il documento sottoposto a verifica è la “visura catastale”.

20. Cosa si intende per accessibilità ai locali?
Presso tutte le sedi operative per le quali si richiede l’accreditamento deve essere assicurata
l’assenza di barriere architettoniche al fine di assicurare l’accessibilità dei locali destinati
all’erogazione dei servizi al pubblico .
L’accessibilità deve essere autocertificata e il documento sottoposto a verifica è la “copia della
perizia tecnica descrittiva corredata da grafico indicativo dei locali in esame” che attesti gli
adempimenti relativi all’eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche sottoscritta
e timbrata da un tecnico abilitato ed iscritto all’albo professionale o per gli Enti Locali di cui al
D.Lgs 18/08/2000 n. 267, dal Dirigente Capo dell’Ufficio Tecnico.
Il requisito di accessibilità deve essere presente e certificato in tutte le sedi operative per cui si
chiede l’accreditamento, in riferimento ai locali adibiti all’erogazione di servizi.

21. L'accessibilità cui si fa riferimento è da considerarsi propria dei locali o può riferirsi anche ai
servizi di cui fruire (criterio B5 Allegato B)?
L’accessibilità di cui al Criterio B “capacità logistiche” è riferita all’assenza di barriere
architettoniche presso le strutture destinate i servizi.

•   Spazi dedicati all’erogazione del servizio

22. Gli spazi destinati allo svolgimento delle funzioni di servizio/supporto all’utenza devono
essere distinti da quelli dedicati alle attività di gestione e governo della struttura (Criterio B3
Allegato B)? Può esserci differenza a seconda della natura giuridica dell’operatore richiedente
l’accreditamento?
In riferimento a quanto indicato nell’Allegato C della Determina n. 383 del 5.7.2012, tra i requisiti
attestanti la capacità logistica dell’operatore, figura la disponibilità di spazi destinati allo
svolgimento delle funzioni di servizio/supporto all’utenza, distinti da quelli dedicati alle attività di
gestione e governo della struttura.
In ragione di tale specifica, la struttura di unità locale dovrà contenere spazi dedicati
esclusivamente all’erogazione dei servizi previsti dalla D.G.R. 30-4008 dell'11/06/2012 (servizi alle
persone e servizi ai datori di lavoro) ed altri locali adibiti ad attività di segreteria e direzione.
Non c’è differenza alcuna a seconda della natura giuridica dell’operatore richiedente
l’accreditamento, nell’obbligo del rispetto di quanto sopra descritto.
All’interno della stessa unità immobiliare, avente adeguata destinazione d’uso (requisito B.2),
possono essere presenti più operatori accreditati purché ciascuno di essi abbia la disponibilità
esclusiva dei locali destinati all’esercizio dell’attività sia per la parte riguardante le funzioni di
servizio/supporto all’utenza che per la parte riguardante la gestione e il governo della struttura
(es. locali di segreteria e direzione). Ciascun soggetto accreditato deve, pertanto, avere differenti
locali chiaramente distinti da quelli degli altri operatori.

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Ciascun operatore accreditato deve occupare i locali che utilizza in modo esclusivo sulla base di un
titolo di proprietà, un contratto di locazione, di affitto, di comodato, di usufrutto, registrati presso
gli uffici competenti ai sensi della normativa vigente.
All’esterno dell’unità immobiliare suddivisa tra diversi operatori dovrà essere apposta, per ciascun
operatore presente, idonea segnaletica secondo quanto prescritto al criterio B.6.

23. Il principio di contemporaneità per almeno 4 persone è limitato allo spazio di attesa o anche
all'attività di informazione? (rife. B8)

Con tale requisito si intende garantire la fruibilità del servizio da parte del cittadino con modalità
di pianificazione che permettano di rispondere alle esigenze di afflusso (anche giornaliero), per
evitare lunghe attese a volte anche all’esterno degli uffici preposti. Si ricorda infatti che è possibile
gestire l’apertura dello sportello anche mediante appuntamento (parte delle 20 ore settimanali).

                                VALIDATO Aggiornamento Maggio 2013
EROGAZIONE DEI SERVIZI

24. Cosa significa la disponibilità degli accreditati ad erogare – anche in assenza di finanziamento
pubblico – i servizi A1 informazione e A2 accoglienza – primo filtro e/o presa in carico
Gli operatori pubblici e privati accreditati per i servizi al lavoro sono tenuti ad erogare, anche in
assenza di finanziamento pubblico, a tutte le persone che ne facciano richiesta i seguenti servizi:
    • A1 informazione
    • A2 accoglienza – primo filtro e/o presa in carico

Costituiscono attività di Politica attiva del Lavoro, conseguenti la firma del Patto di Servizio tra
utente e servizi e collegati a misure di programmazione regionale, i seguenti servizi:
   • A3 orientamento professionale
   • A4 consulenza orientativa
   • A5 accompagnamento al lavoro
   • A6 incrocio domanda-offerta di lavoro

25. Cosa si intende per Standard minimi di servizio regionali per il lavoro
Con la D.G.R. N. 66-3576 del 19/03/2012 la Regione Piemonte ha definito il repertorio di standard
minimi dei servizi regionali per il lavoro, rivolti alle persone e ai datori di lavoro, in coerenza con le
indicazioni normative nazionali in termini di livelli essenziali delle prestazioni.
L’obiettivo di tale repertorio è:
     dotare il territorio regionale di standard minimi per l’erogazione dei servizi per il lavoro,
     comuni a tutta la rete dei soggetti pubblico/privati;
     garantire la trasparenza e la tracciabilità dei servizi di politica attiva;
     supportare l’attività di monitoraggio e valutazione dell’andamento dei programmi di
     intervento e del raggiungimento dei risultati attesi.
Ciascuno standard di servizio regionale è descritto in un’apposita scheda di sintesi suddivisa nei
seguenti campi:
     finalità: definizione degli obiettivi/risultati del servizio verso l’utente;
     attività: descrizione sintetica delle attività che costituiscono il servizio;
     modalità e durata: modalità di erogazione (individuale e/o di gruppo) e durata minima;
     modalità di accesso: descrizione del percorso dell’utente per accedere al servizio;
     output: indicazione degli output minimi del servizio; ulteriori output specifici potranno
     essere indicati all’interno degli Atti programmatici regionali;
     precondizioni: indicazione degli elementi che qualificano la prestazione di servizio
    classificati in:
        • tecnico-strutturali: risorse strumentali e logistiche, attrezzature informatiche;
        • professionali: capacità e conoscenze richieste agli operatori del servizio;
        • operative: metodologie e strumenti adottati per l’erogazione del servizio e la
             registrazione e il monitoraggio dei dati.

26. Cosa si prevede per le 20 ore di apertura settimanali?
E’ obbligo dell’operatore accreditato garantire l’apertura delle 2 sedi operative per 20 ore alla
settimana al fine di rendere disponibili all’utenza i servizi di informazione e accoglienza/primo
filtro.

                                 VALIDATO Aggiornamento Maggio 2013
Le 20 ore settimanali possono essere erogate in parte a sportello e in parte su appuntamento,
deve comunque essere resa evidente al pubblico, tramite apposita cartellonistica, la disponibilità
degli orari di apertura.

27. Rispetto alle competenze professionali dell’operatore accreditato, può lo stesso
professionista ricoprire diversi ruoli?
In merito alle competenze professionali ogni Operatore accreditato deve prevedere le figure di cui
al Criterio C “Competenze professionali” allegato B della DGR 30-4008 del 11.06.2012. In
particolare:
    • un unico professionista può ricoprire il ruolo di Coordinatore generale delle attività per più
        sedi, lo stesso vale per il Referente della gestione amministrativa;
    • il case manager o referente del caso è professionalità legata alla effettiva presa in carico di
        utenti, è pertanto prevedibile che non sia vincolato ad una sola sede operativa, ma che si
        possa spostare in riferimento alla gestione dei casi a lui assegnati;
    • l’operatore di informazione e accoglienza deve garantire l’erogazione di tali servizi e
        l’apertura delle 20 ore settimanali, per singola sede operativa.

28. E’ possibile attivare servizi di accoglienza e di presa in carico dell'utente presso strutture
equiparabili al concetto di sede occasionale secondo il principio contenuto nel dispositivo per
l'accreditamento formazione e orientamento?
NON è possibile attivare servizi di accoglienza e presa in carico dell’utente anche presso strutture
equiparabili alle “sedi occasionali”. La Determinazione n. 383 del 5 luglio 2012, criterio B
“Capacità logistiche” esplicita che le sedi devono essere segnalate…“Ciascuna unità locale
segnalata dall’Operatore all’atto della domanda di accreditamento ai servizi per il lavoro….”

29. E’ previsto che i servizi di accoglienza/informazione erogabili a sportello o su prenotazione
(per un minimo di 20 ore la settimana) possano sospendere le attività per dei periodi come ad
esempio le ferie?

L’Operatore accreditato può definire periodi di chiusura della/e sede/i con relativa sospensione
dei servizi di accoglienza/informazione, dando preventiva comunicazione alla Regione Piemonte,
ed esponendo al pubblico, con congruo anticipo, le date relative alla sospensione del servizio.

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VERIFICHE E CONTROLLI

30. Qual è la procedura di individuazione degli operatori che subiranno verifiche in ufficio e in
loco?
L’attività di controllo viene effettuata in base ad un metodo di campionamento casuale degli
Operatori iscritti in elenco.
Il campione potrà essere integrato su richiesta della Direzione Istruzione Formazione Professionale
e Lavoro e/o delle Province.
Tutti gli Operatori in elenco saranno sottoposti a controllo nell’arco del triennio di
sperimentazione dell’accreditamento dei servizi al lavoro.

31. Gli uffici regionali possono fornire un servizio di pre-valutazione sulle caratteristiche
giuridiche e/o di ammissibilità degli operatori?

Gli uffici regionali non possono in alcun modo espletare attività di consulenza agli operatori in
ordine a tali questioni.

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