F.A.Q. SUL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO PER I SERVIZI AL LAVORO REGIONE PIEMONTE - VALIDATO Aggiornamento Maggio 2013
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F.A.Q. SUL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO PER I SERVIZI AL LAVORO REGIONE PIEMONTE VALIDATO Aggiornamento Maggio 2013
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 1. Quale è l’indirizzo web per la presentazione della domanda di accreditamento? L’indirizzo della pagina web per la presentazione delle domande di accreditamento è: http://www.sistemapiemonte.it/formazione_professionale/accreditamento/index.shtml 2. Quando è possibile presentare la domanda di accreditamento? La domande di accreditamento ai servizi al lavoro possono essere presentate a partire dal 20 luglio 2012. Per problemi di natura tecnica sull’utilizzo degli applicativi è disponibile il seguente help desk: helpfp@csi.it telefono 011.3168423 3. Come vengono controllati i requisiti dei soggetti accreditati? L’Allegato C alla Determina 383 del 5 luglio 2012 riporta in dettaglio tutti gli aspetti dei requisiti richiesti che sono oggetto di controllo sotto forma di evidenze documentali e dirette. 4. Quali costi deve sostenere l’operatore per essere iscritto all’elenco degli accreditati ai servizi al lavoro? L’unico costo da sostenere è la marca da bollo che deve essere apposta sulla domanda. Tutte le verifiche sulle sedi e sulla documentazione non sono a carico dell’operatore accreditato. 5. Entro quale data è necessario presentare la domanda di accreditamento perché questa venga presa in esame dal Nucleo di Valutazione? I Nuclei di Valutazione seguono una calendarizzazione annuale, l’ultimo previsto per l’annualità 2012 è il 29 novembre. Di seguito il link della pagina web dedicata http://www.regione.piemonte.it/formazione/accreditamento/dwd/avvisi/calendario_nrva_2012.pdf Solo per quanto attiene alla partecipazione ai Bandi regionali si ricorda che l'accreditamento NON viene richiesto al momento della presentazione della candidatura, ma l’operatore deve essere accreditato all'atto dell'aggiudicazione dell’incarico al fine di poter avviare le attività. 6. Un operatore che intenda inserire una nuova unità locale cosa deve fare? L’operatore deve anagrafare la nuova unità locale. VALIDATO Aggiornamento Maggio 2013
• Iter di iscrizione 7. Com’è articolato l’iter per presentare la domanda di accreditamento? a) Occorre essere in possesso del codice anagrafico unico rilasciato da Anagrafe Regionale degli operatori della FP-Lavoro. Per informazioni sulla procedura fare riferimento al link: http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/index.htlm b) Occorre richiedere l’abilitazione all’utilizzo del sistema informativo FP-Lavoro e/o rilascio del certificato digitale (per il proprio personale incaricato). Per informazioni sulla procedura fare riferimento al link: http://www.sistemapiemonte.it/formazione_professionale/accreditamento/index.shtml NOTA BENE: E’ opportuno prestare massima attenzione ai tempi previsti per l’abilitazione e il rilascio dei certificati digitali. Riferimenti in merito sul link: http://www.sistemapiemonte.it/formazione_professionale/dwd/Certificati_Manuale_Utente_ v1_0.pdf c) A questo punto è possibile presentare domanda di iscrizione secondo il modello allegato B alla determinazione n. 383 del 5 luglio 2012. La domanda deve essere inserita nell’apposito applicativo alla pagina http://www.sistemapiemonte.it/formazione_professionale/accreditamento/index.shtml (Accedi all’applicativo tramite certificato digitale) La domanda dopo essere stata inserita nell’applicativo web deve essere: • stampata, • completata con marca da bollo ordinaria per istanze alla Pubblica Amministrazione da (a luglio 2012: 14,62 euro), • firmata dal legale rappresentante, • inviata agli uffici preposti : REGIONE PIEMONTE DIREZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO SETTORE LAVORO VIA MAGENTA 12 - 10128 TORINO VALIDATO Aggiornamento Maggio 2013
• Documentazione necessaria 8. Quali documenti devono essere consegnati alla Regione e quali conservati presso le proprie strutture? Alla domanda di accreditamento deve essere allegata copia dello Statuto o Atto costitutivo dell’Operatore. L’Operatore accreditato ha l’obbligo di tenere agli atti, presso la propria sede principale, tutta la documentazione (cartacea e/o su formato digitale) idonea a comprovare quanto dichiarato in autocertificazione e a renderla accessibile in copia, anche in formato elettronico, presso tutte le sedi indicate nell’istanza di accreditamento. Le carenze documentali determinano automaticamente l’interruzione della verifica. Le irregolarità registrate vengono sottoposte al Nucleo di Valutazione. 9. Cosa si intende per documento contabile-finanziario (Criterio A.7 dell’Allegato B)? L’Allegato C della Determina n. 383 del 5.7.2012, tra i requisiti generali per l’accreditamento al lavoro, prevede il possesso di un Documento contabile – finanziario coerente con la natura giuridica dell’operatore. 10. Per le 'autocertificazioni' da produrre in fase di presentazione della domanda di accreditamento, è possibile inoltrare un'unica autodichiarazione distinguendo punto per punto i vari criteri cui fanno riferimento? L’autocertificazione nell’applicativo è presentata su 4 pagine contenenti tutti i requisiti previsti dalla D.G.R. 30-4008 dell'11/06/2012 (Allegato B), divisi nelle 4 pagine in base ai 4 criteri. Si rammenta che l’autocertificazione è resa ai sensi del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)." VALIDATO Aggiornamento Maggio 2013
CARATTERISTICHE DEGLI OPERATORI 11. Quali sono i soggetti che possono presentare istanza di accreditamento per i servizi al lavoro? I soggetti che possono presentare istanza di accreditamento per i servizi al lavoro sono: (art. 2 comma 2-3 allegato A della DGR 30-4008 del 11.06.2012): • soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 4 e seguenti del D.lgs 276/2003 e s.m.i. • società di persone e di capitali e consorzi di imprese • cooperative e consorzi di cooperative • associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, tali associazioni possono svolgere l’attività per il tramite di associazioni territoriali e società di servizi controllate • patronati, enti bilaterali, comitati, fondazioni, associazioni ed enti senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l’assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità. Inoltre, indipendentemente dalle finalità statutarie: • Comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni, delle Comunità Montane e le Camere di Commercio • Università e Istituti di Scuola secondaria di II° grado pubblici, limitatamente ai propri studenti ed ex-studenti Università private e Istituti di Scuola secondaria di II° grado paritari, limitatamente ai propri studenti ed ex-studenti • Consorzi universitari e Fondazioni universitarie, limitatamente agli studenti ed ex-studenti di Università legate al Consorzio o alla Fondazione 12. Quali soggetti non possono presentare istanza di accreditamento per i servizi al lavoro? I soggetti che non possono presentare istanza di accreditamento sono: (art. 2 comma 4 allegato A della DGR 30-4008 del 11.06.2012): • le Associazioni temporanee di soggetti o altre forme di partenariati, • reti o raggruppamenti privi di personalità giuridica Non possono inoltre presentare istanza di accreditamento tutti i soggetti giurudici che non abbiano finalità statutarie riconducibili alle attività di cui al Criterio A2, allegato A alla DGR 30 del 11 giugno 2012. 13. E’ necessario o è un problema essere già accreditati a FP e/o Orientamento? Non è necessario e non è un problema essere già accreditati alla Formazione Professionale e/o all’Orientamento. I regimi di accreditamento, compreso quello per i servizi al lavoro, sono cumulabili per Operatori che svolgano tutte le funzioni previste. 14. Cosa si intende per “soggetti giuridici appositamente creati da Enti Locali”? (punto D.3 AllegatoB) Gli Enti Locali di seguito elencati possono costituire soggetti giuridici appositamente dedicati al potenziamento e miglioramento dei servizi alla cittadinanza: • comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"); VALIDATO Aggiornamento Maggio 2013
• consorzi fra enti territoriali (art. 2 del D.Lgs. 267/2000); • camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende sanitarie locali, gli ordini professionali ed altri (enti locali, ma non territoriali, previsti da altre leggi statali); • altri enti locali previsti dalla norma. Qualora tali soggetti giuridici siano appositamente costituiti per garantire interventi di sviluppo locale possono stipulare convenzioni con le Province secondo quanto stabilito dall’art. 9 comma 3 e 4 della L.R. 34/2008 e, in tal caso, si tratta di soggetti esentati dall’ottemperanza del requisito di disporre (a prescindere dall’ubicazione della propria sede legale) di due o più unità locali in bacini territoriali del Piemonte ai sensi del Dlgs 469/1997. 15. Le associazioni senza scopo di lucro rientrano tra i destinatari dell’accreditamento ai servizi lavoro? L’Allegato A art. 2 comma 2 definisce i soggetti destinatari dell’accreditamento e tra gli altri: Patronati, Enti bilaterali, Comitati, Fondazioni, Associazioni ed Enti senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l’assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l’erogazione di percorso formativi e di alternanza, la tutela della disabilità. VALIDATO Aggiornamento Maggio 2013
CAPACITA’ LOGISTICA 16. Cosa s’intende per l’obbligo di avere almeno 2 sedi in bacini distinti di CPI? Ogni operatore che si voglia accreditare per i servizi al lavoro deve avere almeno 2 sedi operative in due distinti bacini del territorio regionale. I bacini provinciali (Cpi di riferimento) sono definiti nella DGR 24-26752 del 1.3.1999. disponibile all’inidirizzo: http://extranet.regione.piemonte.it/fplavoro/centrorisorse/mercato98/lavoro/HTML/text/leggeB ac.htm 17. E' possibile accreditare una o più sedi operative, senza accreditare la Sede Organismo? Nell’ambito dell’accreditamento dei servizi al lavoro, il termine “organismo” identifica la “sede principale” dell’Operatore, quella dove è possibile contattare, ad esempio, il referente dell’Accreditamento dell’Ente. In una domanda di accreditamento Lavoro possono essere inserite più sedi operative. È necessario che nell’elenco delle sedi indicate, che rappresenta l’elenco delle sedi che l’Operatore intende mantenere sotto il controllo dell’Accreditamento Lavoro, sia presente anche la sede indicata come “sede organismo” nell’apposita sezione della domanda, altrimenti non sarà possibile inviare definitivamente la domanda. Questa sede è da intendersi come la “sede principale” di riferimento per la tipologia di Accreditamento in questione, in questo caso Lavoro, per cui deve essere compresa nell’elenco. Si precisa che l’indicazione della sede organismo in Domanda è indipendente dalla tipologia di Accreditamento, per cui l’indicazione della sede organismo in una domanda per la tipologia Formazione non necessariamente deve essere coincidente con l’indicazione della sede organismo per la domanda per la tipologia Lavoro. Infatti, nel caso in cui chi crea la domanda sia un Operatore già presente nel Sistema dell’Accreditamento Regionale, è possibile modificare l’indicazione della sede organismo con il pulsante “modifica” posto nel relativo campo; l’applicativo ricaricherà la pagina visualizzando la lista di selezione contenente le sedi anagrafate e non dismesse dell’operatore, tra le quali scegliere quella definita come organismo per la verifica dei parametri dell’accreditamento. 18. I Consorzi socio assistenziali sono esentati dal rispetto del requisito D.3? I Consorzi socio-assistenziali costituiti dagli Enti locali ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 267/2000 – “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” per la gestione associata di uno o più servizi, quali enti strumentali degli stessi, sono esentati dall’ottemperanza al requisito D.3 riguardante la disponibilità di due o più unità locali in bacini territoriali del Piemonte ai sensi del D.Lgs 469/1997. VALIDATO Aggiornamento Maggio 2013
• Adeguatezza ed accessibilità delle sedi 19. Cosa si intende e con quali criteri verrà valutata l’adeguatezza della destinazione d'uso (Criterio B.2 Allegato B)? L’Operatore accreditato deve essere in grado di garantire la destinazione d’uso dei locali coerente con le funzioni di supporto/servizio all’utenza, amministrativa e segretariale, svolte dal personale all’interno delle unità operative oggetto dell’accreditamento Il documento sottoposto a verifica è la “visura catastale”. 20. Cosa si intende per accessibilità ai locali? Presso tutte le sedi operative per le quali si richiede l’accreditamento deve essere assicurata l’assenza di barriere architettoniche al fine di assicurare l’accessibilità dei locali destinati all’erogazione dei servizi al pubblico . L’accessibilità deve essere autocertificata e il documento sottoposto a verifica è la “copia della perizia tecnica descrittiva corredata da grafico indicativo dei locali in esame” che attesti gli adempimenti relativi all’eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche sottoscritta e timbrata da un tecnico abilitato ed iscritto all’albo professionale o per gli Enti Locali di cui al D.Lgs 18/08/2000 n. 267, dal Dirigente Capo dell’Ufficio Tecnico. Il requisito di accessibilità deve essere presente e certificato in tutte le sedi operative per cui si chiede l’accreditamento, in riferimento ai locali adibiti all’erogazione di servizi. 21. L'accessibilità cui si fa riferimento è da considerarsi propria dei locali o può riferirsi anche ai servizi di cui fruire (criterio B5 Allegato B)? L’accessibilità di cui al Criterio B “capacità logistiche” è riferita all’assenza di barriere architettoniche presso le strutture destinate i servizi. • Spazi dedicati all’erogazione del servizio 22. Gli spazi destinati allo svolgimento delle funzioni di servizio/supporto all’utenza devono essere distinti da quelli dedicati alle attività di gestione e governo della struttura (Criterio B3 Allegato B)? Può esserci differenza a seconda della natura giuridica dell’operatore richiedente l’accreditamento? In riferimento a quanto indicato nell’Allegato C della Determina n. 383 del 5.7.2012, tra i requisiti attestanti la capacità logistica dell’operatore, figura la disponibilità di spazi destinati allo svolgimento delle funzioni di servizio/supporto all’utenza, distinti da quelli dedicati alle attività di gestione e governo della struttura. In ragione di tale specifica, la struttura di unità locale dovrà contenere spazi dedicati esclusivamente all’erogazione dei servizi previsti dalla D.G.R. 30-4008 dell'11/06/2012 (servizi alle persone e servizi ai datori di lavoro) ed altri locali adibiti ad attività di segreteria e direzione. Non c’è differenza alcuna a seconda della natura giuridica dell’operatore richiedente l’accreditamento, nell’obbligo del rispetto di quanto sopra descritto. All’interno della stessa unità immobiliare, avente adeguata destinazione d’uso (requisito B.2), possono essere presenti più operatori accreditati purché ciascuno di essi abbia la disponibilità esclusiva dei locali destinati all’esercizio dell’attività sia per la parte riguardante le funzioni di servizio/supporto all’utenza che per la parte riguardante la gestione e il governo della struttura (es. locali di segreteria e direzione). Ciascun soggetto accreditato deve, pertanto, avere differenti locali chiaramente distinti da quelli degli altri operatori. VALIDATO Aggiornamento Maggio 2013
Ciascun operatore accreditato deve occupare i locali che utilizza in modo esclusivo sulla base di un titolo di proprietà, un contratto di locazione, di affitto, di comodato, di usufrutto, registrati presso gli uffici competenti ai sensi della normativa vigente. All’esterno dell’unità immobiliare suddivisa tra diversi operatori dovrà essere apposta, per ciascun operatore presente, idonea segnaletica secondo quanto prescritto al criterio B.6. 23. Il principio di contemporaneità per almeno 4 persone è limitato allo spazio di attesa o anche all'attività di informazione? (rife. B8) Con tale requisito si intende garantire la fruibilità del servizio da parte del cittadino con modalità di pianificazione che permettano di rispondere alle esigenze di afflusso (anche giornaliero), per evitare lunghe attese a volte anche all’esterno degli uffici preposti. Si ricorda infatti che è possibile gestire l’apertura dello sportello anche mediante appuntamento (parte delle 20 ore settimanali). VALIDATO Aggiornamento Maggio 2013
EROGAZIONE DEI SERVIZI 24. Cosa significa la disponibilità degli accreditati ad erogare – anche in assenza di finanziamento pubblico – i servizi A1 informazione e A2 accoglienza – primo filtro e/o presa in carico Gli operatori pubblici e privati accreditati per i servizi al lavoro sono tenuti ad erogare, anche in assenza di finanziamento pubblico, a tutte le persone che ne facciano richiesta i seguenti servizi: • A1 informazione • A2 accoglienza – primo filtro e/o presa in carico Costituiscono attività di Politica attiva del Lavoro, conseguenti la firma del Patto di Servizio tra utente e servizi e collegati a misure di programmazione regionale, i seguenti servizi: • A3 orientamento professionale • A4 consulenza orientativa • A5 accompagnamento al lavoro • A6 incrocio domanda-offerta di lavoro 25. Cosa si intende per Standard minimi di servizio regionali per il lavoro Con la D.G.R. N. 66-3576 del 19/03/2012 la Regione Piemonte ha definito il repertorio di standard minimi dei servizi regionali per il lavoro, rivolti alle persone e ai datori di lavoro, in coerenza con le indicazioni normative nazionali in termini di livelli essenziali delle prestazioni. L’obiettivo di tale repertorio è: dotare il territorio regionale di standard minimi per l’erogazione dei servizi per il lavoro, comuni a tutta la rete dei soggetti pubblico/privati; garantire la trasparenza e la tracciabilità dei servizi di politica attiva; supportare l’attività di monitoraggio e valutazione dell’andamento dei programmi di intervento e del raggiungimento dei risultati attesi. Ciascuno standard di servizio regionale è descritto in un’apposita scheda di sintesi suddivisa nei seguenti campi: finalità: definizione degli obiettivi/risultati del servizio verso l’utente; attività: descrizione sintetica delle attività che costituiscono il servizio; modalità e durata: modalità di erogazione (individuale e/o di gruppo) e durata minima; modalità di accesso: descrizione del percorso dell’utente per accedere al servizio; output: indicazione degli output minimi del servizio; ulteriori output specifici potranno essere indicati all’interno degli Atti programmatici regionali; precondizioni: indicazione degli elementi che qualificano la prestazione di servizio classificati in: • tecnico-strutturali: risorse strumentali e logistiche, attrezzature informatiche; • professionali: capacità e conoscenze richieste agli operatori del servizio; • operative: metodologie e strumenti adottati per l’erogazione del servizio e la registrazione e il monitoraggio dei dati. 26. Cosa si prevede per le 20 ore di apertura settimanali? E’ obbligo dell’operatore accreditato garantire l’apertura delle 2 sedi operative per 20 ore alla settimana al fine di rendere disponibili all’utenza i servizi di informazione e accoglienza/primo filtro. VALIDATO Aggiornamento Maggio 2013
Le 20 ore settimanali possono essere erogate in parte a sportello e in parte su appuntamento, deve comunque essere resa evidente al pubblico, tramite apposita cartellonistica, la disponibilità degli orari di apertura. 27. Rispetto alle competenze professionali dell’operatore accreditato, può lo stesso professionista ricoprire diversi ruoli? In merito alle competenze professionali ogni Operatore accreditato deve prevedere le figure di cui al Criterio C “Competenze professionali” allegato B della DGR 30-4008 del 11.06.2012. In particolare: • un unico professionista può ricoprire il ruolo di Coordinatore generale delle attività per più sedi, lo stesso vale per il Referente della gestione amministrativa; • il case manager o referente del caso è professionalità legata alla effettiva presa in carico di utenti, è pertanto prevedibile che non sia vincolato ad una sola sede operativa, ma che si possa spostare in riferimento alla gestione dei casi a lui assegnati; • l’operatore di informazione e accoglienza deve garantire l’erogazione di tali servizi e l’apertura delle 20 ore settimanali, per singola sede operativa. 28. E’ possibile attivare servizi di accoglienza e di presa in carico dell'utente presso strutture equiparabili al concetto di sede occasionale secondo il principio contenuto nel dispositivo per l'accreditamento formazione e orientamento? NON è possibile attivare servizi di accoglienza e presa in carico dell’utente anche presso strutture equiparabili alle “sedi occasionali”. La Determinazione n. 383 del 5 luglio 2012, criterio B “Capacità logistiche” esplicita che le sedi devono essere segnalate…“Ciascuna unità locale segnalata dall’Operatore all’atto della domanda di accreditamento ai servizi per il lavoro….” 29. E’ previsto che i servizi di accoglienza/informazione erogabili a sportello o su prenotazione (per un minimo di 20 ore la settimana) possano sospendere le attività per dei periodi come ad esempio le ferie? L’Operatore accreditato può definire periodi di chiusura della/e sede/i con relativa sospensione dei servizi di accoglienza/informazione, dando preventiva comunicazione alla Regione Piemonte, ed esponendo al pubblico, con congruo anticipo, le date relative alla sospensione del servizio. VALIDATO Aggiornamento Maggio 2013
VERIFICHE E CONTROLLI 30. Qual è la procedura di individuazione degli operatori che subiranno verifiche in ufficio e in loco? L’attività di controllo viene effettuata in base ad un metodo di campionamento casuale degli Operatori iscritti in elenco. Il campione potrà essere integrato su richiesta della Direzione Istruzione Formazione Professionale e Lavoro e/o delle Province. Tutti gli Operatori in elenco saranno sottoposti a controllo nell’arco del triennio di sperimentazione dell’accreditamento dei servizi al lavoro. 31. Gli uffici regionali possono fornire un servizio di pre-valutazione sulle caratteristiche giuridiche e/o di ammissibilità degli operatori? Gli uffici regionali non possono in alcun modo espletare attività di consulenza agli operatori in ordine a tali questioni. VALIDATO Aggiornamento Maggio 2013
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