O.R.G.S. "IL RUOLO DEL GEOLOGO NELLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO"

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O.R.G.S.
“IL RUOLO DEL GEOLOGO NELLA GESTIONE DELLE
            TERRE E ROCCE DA SCAVO”
                       Partinico
              Real Cantina Borbonica
                  12 Settembre 2014

“Terre e Rocce da Scavo nel regime dei rifiuti
       Utilizzo degli Aggregati Riciclati”

          Dott. Geol. Donatella Virga
   Responsabile Tecnico Impianto di Recupero Rifiuti
                   Azienda Acri s.r.l.
    Sede: SS 118 km 3+500 - 90036 Misilmeri (PA)
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Normativa Nazionale

                                        Terre e rocce da scavo

                            Parte IV, Titolo I, D.Lgs 152/06 e s.m.i

                                                  RIFIUTI
Esclusioni dalla parte IV D.lgs 152/06:
•    Art. 184 bis Regime Sottoprodotti - D.Lgs 161/2012 - Decreto del Fare convertito in Legge
     98/2012.
•    Art.185 D.Lgs 152/06 e s.m.i.:
      1.c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività
     di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato
     naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato;
      2.d ) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di
     risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs 30 maggio 2008, n. 117.

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Definizione di Rifiuto

         Ai sensi dell’art. 183 comma 1 lett. a) del D.Lgs 152/06
         Si intende per Rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore si disfi o

         abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.”

         Produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti o chiunque

         effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno
         modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.

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Classificazione dei Rifiuti
                                       Art. 7 D.Lgs 152/06

                                                   RIFIUTI

                                            In base all’origine

                            URBANI                                              SPECIALI
                        Art.184 comma 2                                       Art.184 comma 3

                                       In base alla pericolosità

                         PERICOLOSI                                              NON
                                                                              PERICOLOSI

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Rifiuti Pericolosi*

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All. I Caratteristiche di pericolo

     • Caratteristiche di pericolo per le quali è fissato il valore limite:
     ─ H3A Facilmente infiammabile
     ─ H3B Infiammabile
     ─ H4 Irritante
     ─ H5 Nocivo
     ─ H6 Tossico
     ─ H7 Cancerogeno
     ─ H8 Corrosivo
     ─ H10 Teratogeno
     ─ H11 Mutageno
    • Caratteristiche di pericolo per le quali non sono ancora stabiliti i limiti:
    −H1 Esplosivo
    −H2 Comburente
    −H9 Infettivo
    −H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido,
    sprigionano un gas tossico o molto tossico
    −H13 Sensibilizzanti
    −H14 Ecotossico
    −H15 Rifiuti suscettibili, dopo l’eliminazione, di dare origine in qualche modo ad
    un’altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle
    caratteristiche sopra elencate.

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Attribuzione del Codice CER

     L’Allegato D del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. riporta il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER)
     che identifica i rifiuti con un CODICE DI 6 CIFRE.

     “Obbligo del produttore di identificare in maniera corretta il codice relativo ai
     propri rifiuti, per le opportune operazioni di smaltimento o recupero”.

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All. D Capitoli dell’Elenco

    01   Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
    02   Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca, trattamento e
          preparazione di alimenti
    03   Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
    04   Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
    05   Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
    06   Rifiuti dei processi chimici inorganici
    07   Rifiuti dei processi chimici organici
    08   Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per
          stampa
    09   Rifiuti dell'industria fotografica
    10   Rifiuti provenienti da processi termici
    11   Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
    12   Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
    13   Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)
    14   Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
    15   Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
    16   Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
    17   Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
    18   Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non
          derivino direttamente da trattamento terapeutico)
    19    Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione
          dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
    20   Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché
          dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

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Attribuzione dei Codice Cer

       Esempio Codice CER 17 05 04

             PRIMI                                 SECONDI                      TERZI
           DUE NUMERI                             DUE NUMERI                  DUE NUMERI

                  17                                     05                       04

               Categoria                        Processo                       Identificano il
                                                produttivo che                 singolo rifiuto
                                                genera il rifiuto

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Attribuzione dei Codice Cer

                                      TERRE E ROCCE DA SCAVO

                                                  CODICE CER

                17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

                17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

                  I rifiuti pericolosi sono contrassegnati con un asterisco «*» nell'Allegato D.
                  I rifiuti non pericolosi sono distinti in quanto "diverso" da quello pericoloso
                  ("voce a specchio").

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Adempimenti amministrativi

                                                    REGISTRO DI
                                                  CARICO E SCARICO

     Produttore                                           SISTRI

                                                           MUD                Trasmissione agli
                                                                                enti preposti

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Registro di carico e scarico
                                        Art. 190 D.Lgs 152/06

   Articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 205 del 2010

   Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
   (comma così sostituito dall'art. 11, comma 12-bis, legge n. 125 del 2013)
   •   gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese
       produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da lavorazioni industriali, da
       lavorazioni artigianali di cui all’art.184 comma 3 lett. c) e d) e di rifiuti speciali non pericolosi da
       potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184;.
   •   gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano
       operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi
       produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa
       della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il
       successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo; c) gli intermediari e i
       commercianti di rifiuti.

    1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:
            (comma così sostituito dall'art. 11, comma 12-bis, legge n. 125 del 2013)
    a)      gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di
            controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2,
            lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;
    b)      le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e
            imprese produttori iniziali.

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SISTRI

      Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI:
      •enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.
      •enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo
      professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale.
      •enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero,
      smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi;
      •nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.

      Dal 3 marzo 2014 è stata avviata l’operatività del SISTRI per le seguenti categorie:
      •i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
      •gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti, iscritti all’Albo
      nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, d.lgs. n. 152/2006,
      nonché i soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, iscritti all’Albo nazionale
      dei gestori ambientali in categoria 5;
      •i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione
      Campania.

      Regime transitorio e sanzioni.
      Sino al 31 dicembre 2014, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al
      SISTRI non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260-
      bis e 260-ter, del d.lgs. 152/2006, relative agli adempimenti del SISTRI.

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Registro di carico e scarico

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Registro di carico e scarico
    1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle
           caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse
           attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte quarta. Le annotazioni devono
           essere effettuate:
           (comma introdotto dall'art. 11, comma 12-bis, legge n. 125 del 2013)
    a)     per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione
           e dallo scarico;
    b)     per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro
           dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da
           detta attività;
    c)     per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni
           lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
    d)     per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio
           dell'operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione.

    2.      I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o,
            nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati
            con i formulari di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativi al trasporto
            dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei
            rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa dall’impianto di
            destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima
            registrazione.

                                                     M.U.D.

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Modello Unico di Dichiarazione Ambientale – M.U.D.

                                       Art. 189 D.Lgs 152/06

       Comunicazione rifiuti speciali al Catasto dei Rifiuti:

       •       Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto
               di rifiuti
       •       Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
       •       Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento
               dei rifiuti
       •       Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
       •       Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di
               affari annuo superiore a Euro 8.000
       •       Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e
               sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da
               lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di
               recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione
               e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue
               e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184
               comma 3 lettere c), d) e g))

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Gestione Rifiuti

                                         Parte IV D.Lgs 152/06 e s.m.i

          Scavo

   Campionamento
e analisi di laboratorio

                                                                              Recupero
     Deposito
                                    Raccolta                  Trasporto
   Temporaneo

                                                                              Smaltimento
                                               Il Geologo?

TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga        PARTINICO 12.09.2014
Scavo

    Prima della fase di scavo il geologo deve
    quantificare la quantità di terra e roccia da
    conferire presso gli impianti autorizzati.

    Contattare il laboratorio per le analisi (test
    di cessione) e programmare le successive
    attività di smaltimento e/o recupero.

    Dopo lo scavo assicurarsi che il deposito
    temporaneo allestito sia a norma.

TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga   PARTINICO 12.09.2014
Deposito Temporaneo
                                         Art. 183 D.Lgs 152/06

     bb)"deposito temporaneo":
     il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli
     stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
     1.i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e
     successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che
     regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti
     conformemente al suddetto regolamento;
     2.i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento
     secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
     con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
     quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30
     metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
     In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito
     temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
     3.il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel
     rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme
     che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
     4.devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle
     sostanze pericolose;
     5.per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della
     tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono
     fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

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Il Trasporto

   Trasporto in conto proprio
   Il trasporto di propri rifiuti pericolosi può essere effettuato con mezzi nella piena
   disponibilità dell'impresa o ente, previa iscrizione all'Albo Gestori Ambientali secondo la
   procedura semplificata di cui all'art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 solo se:
   • il quantitativo di rifiuti trasportati non è superiore ai 30 kg o litri al giorno;
   • tale attività comporta l'obbligo di iscrizione al SISTRI [come produttore e
        trasportatore di propri rifiuti] e l'installazione delle black box sui mezzi.

   Trasporto in conto terzi
   Il trasporto può essere affidato a ditte autorizzate al trasporto in conto terzi iscritte
   all'Albo Gestori Ambientali alle categorie 4 -5 di cui all'art. 212, comma 5, del
   D.Lgs. 152/2006 .

  CATEGORIA                                                   CLASSI
  Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non   a)quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale
  pericolosi                                                  a 200.000 tonnellate
                                                              b)quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale
  Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi     a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
                                                              c)quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale
                                                              a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
                                                              d)quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale

                Il Geologo ?                                  a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
                                                              e)quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale
        Responsabile Tecnico cat. e/f                         a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
                                                              f)quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000
                                                              tonnellate

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Il Formulario di Identificazione Rifiuti – F.I.R.
                                            Art. 193 D.Lgs 152/06

        Con il D.M. 145/98 è stato definito un modello uniforme di formulario da vidimarsi prima
        dell'uso.
        La vidimazione deve essere effettuata gratuitamente dalle Camere di Commercio.
        Il formulario costituisce il documento di trasporto dei rifiuti.
        Esso deve essere redatto in n.4 copie:

         •   1a copia produttore/detentore

         •   2a copia trasportatore (controfirmata e datata in arrivo dal destinatario)

         •   3a copia destinatario

         •   4a copia produttore/detentore (controfirmata e datata in arrivo dal destinatario)

         La 4a copia deve essere trasmessa al produttore/detentore dal trasportatore, dopo il

         conferimento del rifiuto

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Il Formulario di Identificazione Rifiuti – F.I.R.

                   Produttore o Detentore

                   Destinatario

                   Trasportatore

      FIR

                   Denominazione e Codice Cer

                   Recupero - Smaltimento

                   Mezzo di Trasporto

                   Conferimento Rifiuto

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Smaltimento

                                                  Allegato B
                                        Parte IV D.Lgs 152/06 e s.m.i

         D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica).
         D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).
         D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie
         geologiche naturali).
         D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).
         D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati,
         ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente).
         D6 Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione.
         D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.
         D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a
         composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei
         punti da D1 a D12.
         D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia
         origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti
         da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
         D10 Incenerimento a terra.
         D11 Incenerimento in mare. (1)
         D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera).
         D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.(2)
         D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.

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Recupero

                                                  Allegato C
                                        Parte IV D.Lgs 152/06 e s.m.i

         R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia(4)
         R2 Rigenerazione/recupero di solventi
         R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le
         operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)(5)
         R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici
         R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche(6)
         R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
         R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento
         R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
         R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
         R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia
         R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
         R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11(7)
         R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti
         da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono
         prodotti).

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Recupero R5 / R10

         Il Recupero offre due importanti opportunità:

         1) Il risparmio di risorse naturali attraverso l'utilizzo di aggregati riciclati in
         alternativa ai materiali tradizionali.

         2) La riduzione delle quote destinate allo smaltimento in discarica attuando
         una scelta più sostenibile.

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Recupero

    Allegato 5 D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. n. 186/2006

    7.31-bis Tipologia : terre e rocce di scavo [170504].

    7.31-bis.1 Provenienza : attività di scavo.

    7.31-bis.2 Caratteristiche del rifiuto : materiale inerte vario costituito da terra con presenza
    di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.

    7.31-bis.3 Attività di recupero :
    a)industria della ceramica e dei laterizi [R5];

    b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di
    cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];

    c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e' subordinato
    all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in
    allegato 3 al presente decreto) [R5].

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Recupero presso impianto ACRI

   Impianto di recupero rifiuti non pericolosi,
   autorizzato dalla Provincia Regionale di Palermo,
   ai sensi degli artt. 214 e 216 D. Lgs. 152/2006 e sm.i.
   Responsabile Tecnico: Dott. Geol. Donatella Virga

                                                        ACRI SRL
                                                        Sede legale S.S. 118 Km 3+500, 90036 MISILMERI (PALERMO)
                                                        www.acrisrl.com / acrisrl@virgilio.it
                                                        Tel: [+39) 091.8725448//493 / fax (+39) 091.8726744 / cell (+39) 335.8483643

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Attività R5 - Formazione di Rilevati e sottofondi stradali

      Consiste in operazioni di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica in impianto di
                 frantumazione previa selezione e separazione delle frazioni indesiderate.

                                    MPS / END OF WAST
        Materie prime secondarie costituite da inerti di natura lapidea a granulometria idonea,
               ben selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto
                                     nell’allegato 3 del D.M 186/06.

       Riciclato 0/4                Riciclato 0/20              Riciclato 0/30   Riciclato 0/70

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Aggregati Riciclati

     Possibili utilizzi degli aggregati riciclati (Circolare n.5205/05)

     A1 - Corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile (All.C1)

     A2 - Sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, piazzali civili e industriali (All.C2)

     A3 - Strati di fondazioni delle infrastrutture di trasporto e piazzali civili e industriali
     (All.C3).

     A4 - Recuperi ambientali, riempimenti e colmate (All.C4)

     A5 - Strati accessori aventi funzioni antingelo, anticapillare, drenanti, ecc. (All.C5)

     A6 - Confezionamento calcestruzzi con classe di resistenza Rck 15 Mpa, secondo
     norma UNI8520-2.

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Aggregati Riciclati

     Caratteristiche prestazionali (Circolare n.5205/05)
     Gli aggregati riciclati per essere utilizzati devono avere caratteristiche prestazionali
     equiparabili a quelle degli aggregati naturali in conformità all’allegato C della Circ. 5205/05.
     E’ necessario pertanto eseguire delle prove geotecniche ai sensi della UNIEN 13242/08.
     Le principali prove eseguite sono:

     1. Composizione delle miscele contenenti aggregati di riciclo (UNI EN 13285)

     2. Requisiti granulometrici (UNI EN 933 – 1)

     3. Equivalente in sabbia (UNI EN 933 – 8)

     4. Resistenza alla frammentazione con prova “Los Angeles” (UNI EN 1097 – 2)

     5. Indice di forma (UNI EN 933 – 4)

     6. Indice di appiattimento (UNI EN 933 – 3)

     7. Indice di portanza CBR (CNR UNI 10009)

     8. Resistenza al gelo e disgelo (UNI EN 1367-1)

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Aggregati Riciclati
  Limiti di accettabilità (Circolare n.5205/05)

   I materiali riciclati per essere utilizzati devono inoltre preventivamente essere compresi in un apposito
   Repertorio presso il Ministero dell'Ambiente a cui le aziende produttrici devono fare richiesta.
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Attività di R5 – Aggregati Riciclati

            Impone le Amministrazioni pubbliche all'utilizzo per i lavori stradali e
            ambientali, di materiale proveniente da attività di riciclo per una quota
            pari ad almeno il 30% del fabbisogno.

            Diventa indispensabile la caratterizzazione geotecnica degli “aggregati
            riciclati” ed il ruolo del Geologo nella gestione dell’attività di riciclo.

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Conclusione

                             Il Ruolo del Geologo
                 nella gestione delle Terre e Rocce da scavo

      •   Quantificazione dei rifiuti e gestione delle operazioni di smaltimento/recupero;

      •   Ricoprire il ruolo di responsabile tecnico dell’impresa di trasporti iscritta all’Albo
          Nazionale Gestori Ambientali;

      •   Consulenze in ambito di gestione rifiuti ai produttori: Registro di carico e scarico /
          MUD / Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali / Sistri;

      •   Ricoprire il ruolo di Responsabile Tecnico dell’Impianto di Recupero: gestione e
          caratterizzazione degli inerti riciclati.

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

                              Vi aspettiamo domani per la visita all’impianto ACRI
                                              www.acrisrl.com

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ACRI SRL
Sede legale S.S. 118 Km 3+500, 90036 MISILMERI (PALERMO)
www.acrisrl.com / acrisrl@virgilio.it
Tel: [+39) 091.8725448//493 / fax (+39) 091.8726744 / cell (+39) 335.8483643
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